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Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017
A.C. 1680
Dossier n° 116 - Schede di lettura 26 marzo 2019
Informazioni sugli atti di riferimento
A.C. 1680
Titolo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017
Iniziativa: Parlamentare
Iter al Senato: Sì
Numero di articoli: 4
Date:
trasmissione alla Camera: 13 marzo 2019
assegnazione: 19 marzo 2019
Commissione competente : III Affari esteri
Sede: referente
Pareri previsti: I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Xxxxxxxx e Tesoro e VI Finanze
Oneri finanziari: Sì
L'IDLO (International Development Law Organization) è stata istituita nel 1988 e dal 2001 è in possesso dello status di osservatore presso le Nazioni Unite. Sorta nel 1983 come organizzazione internazionale non governativa con sede nei Paesi Bassi, l'originario Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo IDLI si è trasformato nel 1988 (con l'Accordo internazionale per la creazione dell'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo, sottoscritto il 5 febbraio 1988 da otto membri, tra i quali l'Italia) in organizzazione intergovernativa trasferendo la propria sede a Roma.
Nel 2002 l'IDLI ha cambiato la propria denominazione in IDLO ed ha adottato una prima revisione dell'Accordo istitutivo del 1988. Ulteriori modifiche e integrazioni dell'Accordo istitutivo, approvate dagli Stati membri secondo le procedure previste, sono intervenute nel 2008 e, da ultimo, nel 2012.
Attualmente i membri dell'IDLO sono trentaquattro (tra gli altri, oltre a numerosi Stati membri dell'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, la Cina, l'Afghanistan, il Kenya, l'Egitto, il Sudan, il Mozambico, le Filippine, e il Xxxxxxxx).
L'IDLO è dell'unica organizzazione intergovernativa esclusivamente dedicata alla promozione dello Stato di diritto, ed è ormai considerata un riferimento fondamentale, a livello internazionale, nel settore della giustizia.
Gli organi di governo dell'IDLO (in base all'Accordo istitutivo del 1988, come successivamente emendato) sono:
a) l'Assemblea degli Stati membri (Assembly of Parties) che si riunisce annualmente ed approva il programma di lavoro e il bilancio per l'anno futuro e il rapporto descrittivo e finanziario delle attività svolte dall'Organizzazione nell'anno precedente nonché adotta raccomandazioni in materia di politica e gestione dell'IDLO;
b) il Consiglio consultivo (Board of advisers), che si riunisce almeno una volta l'anno ed è
costituito da esperti del settore (eletti dall'Assemblea; siedono a titolo personale) che contribuiscono alla preparazione delle decisioni dell'Assemblea e della loro attuazione da parte del Direttore generale, mediante la formulazione di « opinioni consultive »;
c) il Comitato permanente (Standing Committee), che si riunisce non meno di tre volte l'anno, favorisce il collegamento tra l'Assemblea, il Consiglio consultivo e il Direttore generale, con la funzione di monitoraggio dell'attuazione delle attività di bilancio dell'Organizzazione;
d) il Direttore generale (eletto dall'Assemblea per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta), che è a capo della struttura esecutiva dell'Organizzazione, assicura l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e prepara e presenta il bilancio annuale.
Nel 2001 l'IDLO ha ottenuto lo status di osservatore presso le Nazioni Unite.
La piattaforma programma dell'IDLO è la Strategy 2020, il Piano strategico per gli anni 2017- 2020, che adotta gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, con particolare riferimento all'obiettivo 16 « Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, realizzare istituzioni effettive, responsabili e inclusive a tutti i livelli ».
Contenuto dell'accordo
La revisione dell'Accordo di sede, che risale al 1992 (con modifiche apportate nel 1993), deriva sia dall'opportunità di considerare il mutato quadro istituzionale interno dell'IDLO, sia di dare riscontro a specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione medesima, al fine di consolidarne la presenza nel nostro Paese.
L'accordo in esame consta di un breve preambolo e di diciotto articoli.
l'art. I è dedicato alle definizioni delle Parti, degli organi dell'IDLO , del suo personale e pertinenze;
l'art. II alla idoneità e fruibilità della sede centrale dell'Organizzazione;
l'art. III stabilisce l'inviolabilità della medesima;
l'art. IV prevede che alla protezione della sede centrale provveda la competente Autorità italiana;
l'art. V è relativo alla fruizione dei servizi pubblici e stabilisce che il governo adotterà le misure necessarie per renderli fruibili e, in caso di interruzione di detti servizi, l'IDLO riceverà il medesimo trattamento delle maggiori amministrazioni dello Stato;
l'art. VI riguarda il regime giuridico dell'organizzazione e dei suoi beni e stabilisce che l'IDLO godrà della piena immunità giurisdizionale, i suoi beni saranno esenti da sequestro, confisca esproprio e qualsiasi altra forma di intervento. l'articolo impegna altresì l'IDLO a prevedre disposizioni per istituire sistemi di soluzione delle controversie;
l'art. VII prevede il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'IDLO e la sua capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni;
l'art. VIII stabilisce il regime delle comunicazioni e dei trasporti, prevedendo che ogni forma di comunicazione dirette all'Organizzazione o al suo personale non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o ingerenze,
l'art. IX riguarda il regime di esenzione delle imposte dirette o indirette, come previsto dall'Accordo istitutivo del 5 febbraio 2008, ratificato dall'Italia il 28 maggio 1993 (Legge 98/1993);
l'art. X prevede le agevolazioni finanziarie per l'Organizzazione finalizzate al raggiungimento dei propri fini;
l'art. XI è relativo alle assicurazioni sociali e sanitarie;
l'art. XII prevede che il Governo assicuri le misure necessarie per facilitare il transito, il soggiorno e la partenza del personale IDLO e loro famiglie e dei partecipanti ai programmi o delle persone in visita alla sede ufficiale.
l'art. XIII contiene le disposizioni relative ai privilegi ed immunità dei rappresentanti di Stati e di membri del Consiglio consultivo IDLO;
l'art. XIV) disciplina il regime delle immunità per esperti e funzionari non appartenenti all'Organizzazione a dispiegati per compiti istituzionali della medesima;
l'art. XV stabilisce il regime di immunità per il personale IDLO;
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l'art. XVI, definisce lo scopo del regime di privilegi e immunità e la cooperazione con le autorità italiane;
l'art. XVII rimette a negoziati tra le parti la soluzione delle eventuali controversie;
l'art. XVIII reca le disposizioni finali.
Contenuto della proposta di legge di ratifica
La proposta di legge, già approvata dall'altro ramo del Parlamento il 7 marzo scorso (A.S. 960, d'iniziativa del sen. Ferrara ed altri), si compone di quattro articoli.
Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.
L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in
326.071 euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento.
Il progetto di legge ripropone parzialmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura (atto Senato n. 2978) che, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (atto Camera n. 4609), fu esaminato ed approvato dalla Commissione affari esteri del Senato nelle sedute del 7 e 20 dicembre 2017, senza poter vedere completato il proprio iter di approvazione parlamentare a causa della conclusione della legislatura.
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione.
ES0116
Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri
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