Contract
CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO IN CONCESSIONE DEL RECUPERO E TRASPORTO CINGHIALI NEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Art.1 - Oggetto della concessione e finalità generali
Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina della gestione in concessione di alcune fasi legate alla cattura del cinghiale per l’anno 2015-2016, nel territorio del Parco Nazionale del Circeo ed in particolare all’interno della Foresta Demaniale.
Obiettivo del servizio è tenere sotto controllo la popolazione di cinghiali presenti nel territorio del Parco.
Il servizio consiste nel recupero degli animali catturati all’interno dei chiusini (13) dislocati nell’area della foresta demaniale in gabbie di legno per il trasporto, la loro acquisizione e cura in tutte le successive fasi e il trasporto dei capi vivi presso la destinazione finale quale presso mattatoi/centri di lavorazione della selvaggina autorizzati ovvero ad allevamenti a scopo alimentare.
I cinghiali catturati entrano nella disponibilità del concessionario dal momento della cattura. Tutti gli obblighi di legge relativi al trattamento dei capi catturati sono in capo al Concessionario.
Art.2 - Durata della concessione
La concessione ha durata dalla data di stipula del contratto al 31 dicembre 2016, per complessive 50 giornate di cattura, con un primo periodo di cattura da svolgersi orientativamente tra fine ottobre- dicembre 2015 ed un secondo primaverile orientativamente da 2^metà di aprile-giugno 2016 e, eventualmente un terzo periodo tra settembre-dicembre 2016. Si dovrà comunque garantire un minimo di 5 mesi di attività (ovverosia 50giornate) e comunque fino al raggiungimento del numero minimo di catture stabilito in 200 esemplari.
La stessa potrà essere rinnovata (alle stesse condizioni) per un’ulteriore annualità, qualora l’Ente Parco a seguito di monitoraggio reputi opportuno effettuare la replica delle catture per anno 2016- 2017 e con conseguente termine al 31/12/2017.
Art.3 – Corrispettivo
Considerato che nella stima economica della relazione tecnica emerge un prospetto di quadro economico in cui risulta praticamente un equilibrio economico finanziario tra il costo del servizio e il ricavo della vendita dei cinghiali catturati e acquisiti relativa al numero di 200 esemplari, tenuto conto anche di un certo utile di impresa e delle spese del trasporto finale, la concessione del servizio non prevede un corrispettivo monetario.
Qualora, nell’ambito del medesimo sforzo di cattura, si catturino un numero superiore di cinghiali (rispetto al minimo definito di 200 capi) e che l’Ente Parco ritenga debbano essere rimossi dalla Foresta Demaniale il Concessionario dovrà, comunque, provvedere al loro recupero e al trasporto presso il recinto di stabulazione temporanea di Cerasella. Tali capi rimarranno in disponibilità
dell’Ente Parco che potrà provvedere alla loro cessione, senza nulla a pretendere da parte del Concessionario, a cui comunque viene richiesto di presentare un’offerta economica a rialzo sul prezzo a base di offerta di €1,00 al kg di peso vivo. Tale offerta sarà l’elemento di valutazione (a parità degli altri requisiti) per individuare l’aggiudicatario della concessione di servizio.
Art.4 – Descrizione delle attività
.1 Localizzazione e tempistica
Per la cattura dei cinghiali si useranno i 13 chiusini già realizzati dal CFS e dislocati in varie zone all’interno della Foresta Demaniale. Tali strutture sono posizionate nei pressi (entro 100m circa) della viabilità sterrata presente all’interno della Foresta Demaniale.
Tali chiusini verranno attivati a seconda delle disposizioni dettate dall’Ente Parco sulla base di opportune valutazioni di carattere operativo, inizialmente si predisporrà l’attivazione, per volta a notte, di 7 max 8 chiusini.
Le attività di cattura, dato anche il carattere sperimentale e considerate le tempistiche tecniche,burocratico e amministrative legate all’inizio delle attività, si estenderanno per tutta la durata dell’anno con pause definite sulla base di valutazioni che tengano in conto diversi fattori, tra cui i periodi migliori di cattura (risultanti dai pregressi studi), la fruizione turistica e naturalistica dell’area, i periodi della maturazione delle culture nelle zone limitrofe, il periodo dell’attività venatoria esterna all’area parco, lo stato di allagamento invernale dell’area forestale ed infine, ma non per ultimo, il raggiungimento del numero minimo di catture stabilito nel piano (ovverosia almeno 200 esemplari) ridefinibile (in aumento) a seguito dei nuovi dati risultanti dagli ultimi monitoraggi.
Pertanto si ipotizza un primo periodo di cattura da svolgersi tra fine ottobre-dicembre 2015 ed un secondo primaverile orientativamente da 2^metà di aprile-giugno 2016 e, eventualmente un terzo periodo tra settembre-dicembre 2016. Si dovrà comunque garantire un minimo di 4-5 mesi di attività (50giornate).
Durante le fasi di attività si garantirà la manutenzione, il foraggiamento e l’attivazione delle trappole (attività a cura dell’Ente Parco in collaborazione con l’UTB di Fogliano, per la manutenzione).
.2 Descrizione delle attività del concessionario. Il servizio consiste nel recupero degli animali catturati presso ciascun chiusino, il trasloco in casse di trasporto, la cura degli stessi nel rispetto delle norme sul benessere animale, il trasporto presso l’area di momentanea raccolta per visita veterinaria e pesatura sito all’interno della Foresta Demaniale presso l’area di Cerasella e il successivo trasporto alla destinazione finale da realizzarsi nei tempi più brevi possibili, ovverosia nella giornata di cattura e secondo la normativa vigente in merito al trasporto animali vivi. La permanenza presso il sito di momentanea raccolta, visita veterinaria e il successivo trasferimento devono rispettare la normativa sul benessere animale e garantire il minor stress possibile agli ungulati. Le attività dovranno svolgersi a partire dalle 7:00 di mattina.
Dato il carattere sperimentale del piano si procederà con l’attivazione dei chiusini di cattura per non più di due notti/settimana e valutando se attivare o meno tutti i chiusini collocati a seconda delle possibilità di gestire le catture in maniera efficiente. Una volta rodato il sistema si potrà valutare l’aumento delle giornate escludendo, comunque, i fine settimana.
.3 Numero capi. È fatto obbligo al concessionario di catturare un numero di 200 cinghiali senza distinzione di sesso (per la prima annualità) ma con l’obbligo di cattura di almeno il 40% di giovani striati e/x xxxxx. Come sopra riferito l’Ente Parco si riserva di aumentare il numero dei capi da catturare a seguito delle risultanze degli ultimi monitoraggi e comunque concordando con il Concessionario le giornate di attività al fine di addivenire al perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario relativo alla gestione del servizio.
.4 Monitoraggio e controlli
L’Ente Parco procederà alla verifica dei cinghiali catturati, tale verifica sarà effettuata congiuntamente al Concessionario al momento del carico dei capi sul mezzo di trasporto.
Contestualmente alla verifica il Concessionario provvederà alla consegna di moduli compilati dei quali l’Ente Parco fornirà i modelli. Su tali moduli devono essere riportati per ciascun capo: il peso, sesso, classe di età, data e trappola di cattura.
Art.5 – Requisiti minimi di ordine generale e tecnico-finanziario del Concessionario
1. Essere iscritto alla camera di commercio industria agricoltura artigianato o in registro professionale o commerciale della regione di provenienza;
2. Essere i titolari/rappresentanti legali di1:
a) allevamenti di cinghiali a scopo alimentare2;
b) macelli autorizzati al trattamento della selvaggina (in particolare del cinghiale).
3. Essere in possesso delle autorizzazioni per la detenzione e/o commercializzazione e/o allevamento di cinghiali;
4. non versare nelle condizioni di esclusione di cui all’art.38 D.lgs.163/2006 e s.m.i.;
5.non trovarsi in posizione debitoria aperta con l’Ente parco alla data di presentazione della domanda;
6. avere un fatturato degli ultimi 3 anni pari o superiore all’importo massimo dei costi previsti nel quadro di stima economica del servizio dato in concessione3;
7. essere in possesso (avere a disposizione) dei mezzi e della manodopera previsti per il servizio oggetto di concessione e riportati nella relazione tecnica nonché al successivo art.6. ed avere i requisiti tecnico professionali per realizzare il servizio.
Art.6 – Attrezzature e materiali
L’Ente Parco mette a disposizione del concessionario n.6 casse di trasporto in legno4, più n. 1 gabbia di contenimento (stringitoia) in ferro e rete elettrosaldata, per le verifiche sanitarie dei capi (da effettuarsi presso l’area di Cerasella). L’Ente Parco (in accordo con l’UTB di Fogliano) mette a disposizione anche un recinto di stabulazione sempre nell’area di Cerasela nel caso che il numero dei
1 È prevista anche la possibilità partecipazione di Associazioni Temporanee di Imprese o di consorzio (ai sensi dell’art.34 e 37 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.), in tal caso basta che una delle imprese rientri nelle condizioni a) o b) del punto 2. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
2 Gli allevamenti di cui al punto a) devono essere, pena l’esclusione, dotati di recinto dedicato all’allevamento del cinghiale per il solo fine alimentare.
Tali aziende devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.157/92 art.17 e dalla L.R. Lazio n.17 del 02/05/1995 art.19 con particolare riferimento alle autorizzazioni relative alla detenzione e/o allevamento di cinghiali. Le aziende extraregionali dovranno possedere requisiti equivalenti a quelli previsti dalla succitata legge regionale.
3 Qualora trattasi di di Associazione temporanea d’impresa si terrà conto del fatturato complessivo
4 In corrispondenza dei lati corti, le casse sono provviste di due porte a ghigliottina, a loro volta dotate di sistemi di bloccaggio esterni. Le casse, costruite in tavole di legno sono provviste di maniglie per agevolarne il trasporto e dotate di aperture (fessure di 1 cm di larghezza ca. per consentire la ventilazione interna. Dimensioni orientative lunghezza 1,20 m; larghezza 0,60m; h 0,70-0,80m.
capi catturati in una giornata ecceda le possibilità di trasporto/trasferimento degli stessi, che comunque dovranno essere recuperati e portati via entro il giorno seguente.
Le casse e le gabbie, per il periodo dello svolgimento del servizio, vengono date in comodato d’uso gratuito al Concessionario il quale assume l’onere dell’ordinaria e straordinaria manutenzione, delle riparazioni nonché delle integrazioni che si rendessero necessarie per la funzionalità e continuità del servizio.
Il Concessionario dovrà provvedere a fornire n.6 ulteriori casse di legno idonee al trasporto dei cinghiali.
Il Concessionario, prima di effettuare qualsiasi modifica strutturale alle attrezzature o ai materiali dati in comodato d’uso gratuito dall’Ente Parco, deve ottenere il consenso preventivo scritto.
Al termine della concessione tale materiale (nonché eventualmente altro consegnato dall’Ente Parco) dovrà essere restituito all’Ente Parco nelle migliori condizioni di manutenzione. Eventuali danneggiamenti risultanti durante le attività di cattura dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ente Parco da parte del Concessionario, che dovrà comunque provvedere alla loro riparazione.
Il Concessionario dovrà provvedere alla manodopera (minimo 2 operai) e ai mezzi di trasporto, sia quello per uso interno alla foresta (per il recupero degli animali dai chiusini e trasporto presso l’area di Cerasella) consiste in autocarro leggero ovvero pick-up per uso su strade sterrate con cassone che permetta il trasporto di almeno 3 casse in legno, sia di uno idoneo per il trasporto su strada (asfaltata) degli animali verso la loro destinazione finale.
Qualsiasi altro materiale non elencato al presente articolo e necessario per la realizzazione del servizio è a carico del Concessionario.
Art.7 – Obblighi a carico del Concessionario
E’ obbligo del Concessionario:
- Recuperare un minimo di 200 cinghiali, di cui almeno il 40% appartenenti alle classi giovanili (striati x xxxxx);
- Svolgere un minimo di 50 giornate di attività distribuite nei periodi sopra elencati all’art.4.1(in maniera concordata con l’Ente Parco) e comunque fino al raggiungimento del numero minimo di catture stabilito in 200 esemplari qualora non si riesca a raggiungere tale numero nel periodo sopra indicato.
- Redigere i modelli consegnati dall’Ente parco in cui si dovranno riportare per ciascun capo: il peso, sesso, classe di età, data e trappola di cattura, nonché altri dati reputati utili/necessari dall’Ente Parco.
- Provvedere al supporto alimentare degli animali catturati nell’eventualità che essi debbano sostare (nei tempi massimi previsti) presso l’area di stabulazione temporanea di Cerasella.
- Mettere a disposizione (fornire) ulteriori n.6 casse di legno per il trasporto degli animali;
- Rispettare le norme sul benessere animale e adoperarsi per causare il minor stress possibile agli animali nel trasferimento dal chiusino alla gabbia e durante le fasi dei successive traslocazioni. Qualora gli animali debbano essere alloggiati presso il recinto di stabulazione provvisoria Cerasella si dovrà aver cura di suddividere i capi per classe di età e sesso e di provvedere al loro trasferimento entro la giornata successiva.
- Rispettare quanto riferito nel protocollo operativo delle catture predisposto dall’Ente Parco.
- Provvedere a tutte le spese per l’accertamento dell’idoneità sanitaria e tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente;
- Provvedere ad adoperarsi nel caso di necessità di macellazioni d’urgenza5;
- Mantenere la riservatezza sui dati relativi al servizio;
- Relazionare settimanalmente l’Ente Parco sull’andamento del servizio;
5 In tal caso il capo non verrà computato tra quelli oggetto della concessione del servizio
- Comunicare immediatamente all’Ente Parco (nella figura del referente) qualsiasi tipo di problematica relativa al servizio;
- Dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del servizio;
- Realizzare il servizio a regola d’arte;
- Informare l’Ente parco del domicilio eletto per le comunicazioni (riferendo anche un indirizzo email)
Art.8 – Conoscenza delle condizioni del servizio di concessione
L’assunzione del servizio di concessione implica da parte dell’Impresa la conoscenza perfetta di tutte le condizioni ad esso collegate anche quelle locali che si riferiscono al servizio in oggetto e che possano avere influito sul giudizio dell’Impresa in merito alla convenienza dell’appalto.
Pertanto, l’Ente Parco ritiene in xxx xxxxxxxx (xxxx esclusione) che il Concessionario, prima di presentare l’offerta per tale concessione di servizio, abbia visitato le località interessate e si sia reso conto delle attività da eseguire, dei luoghi, delle distanze, dei mezzi di trasporto necessari e di ogni cosa che possa occorrere all’espletamento delle attività in modo da eseguirle a regola d’arte e secondo le prescrizioni dettate nel capitolato speciale.
Il Concessionario, quindi, non avrà alcun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere.
Art.9 – Monitoraggio e controllo da parte dell’Ente Parco
L’Ente Parco si riserva la facoltà di provvedere in qualunque momento a verifiche, ispezioni e sopralluoghi ed è obbligo del concessionario fornire la più ampia collaborazione.
Art.10 – Responsabilità
Sarà obbligo del Concessionario adottare nello svolgimento del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
L’Ente Parco non assume nei confronti dei terzi alcuna forma di responsabilità relativa alla concessione di cui al presente capitolato, sia essa di natura contrattuale che extracontrattuale.
Il Concessionario è quindi l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio in concessione anche per quanto riguarda la responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle attività, nonché risulta l’unico responsabile della rispondenza di detto servizio alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutti gli obblighi e adempimenti assunti, di tutte le norme di legge e di regolamento, con riferimento anche alle norme sanitarie, alle norme in materia di benessere animale.
Ai sensi dell’art.2 del DPR 62 del 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” Gli obblighi in esso previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori e pertanto anche al personale che sarà coinvolto nelle attività previste nella concessione di servizi. Ai sensi dell’art.17 del suddetto DPR l’Ente Parco provvederà a fornire copia dello stesso al Concessionario.
Art.11 – Cauzioni
Cauzione provvisoria . Ai sensi dell’art.75, del D.lgs 163/2006 a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, l’offerta dovrà essere corredata da una cauzione, da prestarsi a favore dell’Ente Parco, pari al 2% della stima dei costi del servizio in concessione, e dunque pari a € 298,00 (duecentonovantottoeuro/00), costituita secondo le forme previste dal succitato art.75 e in particolare:
-, in contanti (assegno) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall’atto di aggiudicazione.
L'offerta dovrà inoltre essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario della concessione del servizio.
Cauzione definitiva. Alla firma del contratto di concessione del servizio il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell’importo del servizio al netto dell’IVA [ovverosia € 1.490,00].
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva sta a garanzia:
-dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti in contratto;
-del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi;
Qualora il Concessionario incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui alla Legge n.936del 12/09/1982, l’Ente Parco provvederà all’incameramento della cauzione definitiva senza che il Concessionario possa vantare diritto alcuno.
Art. 12 – Pagamenti
Considerato che con la cattura e acquisizione del numero minimo di cinghiali stabilito e pari a 200 esemplari, si raggiunge di fatto un equilibrio economico finanziario ed essendo l’affidamento una concessione di servizi in cui la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire il ritiro e l’acquisizione dei capi di cinghiali catturati secondo le condizioni dettate
nel presente capitolato, l’Ente Parco non dovrà, pertanto, corrispondere alcuna somma per tale concessione di servizio.
Art. 13 - Penalità
Qualora vengano accertate a carico del Concessionario violazioni agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente Parco contesta tali addebiti prefiggendo un termine congruo, non inferiore a 7 giorni, per eventuali giustificazioni. Se il Concessionario, entro il termine stabilito, non rimuove gli inconvenienti contestatigli o non fornisce le opportune e motivate giustificazioni ritenute valide dall’Ente Parco, viene assoggettato al pagamento di una somma pari ai danni eventualmente arrecati. L’Ente Parco provvede a recuperare la somma corrispondente avvalendosi della cauzione, che dovrà essere integrata entro i successivi trenta giorni.
Art.14 – Clausola risolutiva e revoca della concessione
L’Ente Parco si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 del codice civile, previa comunicazione della volontà di avvalersi di tale facoltà anche per una delle seguenti cause:
- Cessazione di attività, fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa, oppure di fatti che comportino una effettiva incapacità a realizzare quanto previsto nella concessione del servizio;
- N.3 contestazioni per gli adempimenti previsti agli obblighi nel capitolato;
Si applica quanto riferito all’art.116 del d.lgs 163/2006 nei casi di cessione di azienda et simili.
In caso di risoluzione del contratto l’Ente Parco potrà interpellare le altre ditte/imprese che hanno partecipato alla procedura secondo l’ordine di graduatoria risultato, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio in concessione.
Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto sono a carico esclusivo del Concessionario.
La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto dell’Ente parco al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è incorso, anche per i fatti che hanno determinato la risoluzione contrattuale.
Qualora intervengano impossibilità allo svolgimento del servizio in concessione non dipendenti dal Concessionario, l’Ente Parco sarà tenuto a corrispondere allo stesso esclusivamente le somme dovute per le prestazioni effettivamente svolte fino al giorno della risoluzione, qualora sia in disavanzo rispetto al valore dell’acquisizione di capi fin allora effettuata.
La concessione può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse. Nei due summenzionati casi di revoca, alcun corrispettivo risulterà comunque dovuto a titolo di risarcimento del danno da mancata esecuzione del contratto o per qualsiasi altra clausola.
Il Concessionario all’atto della presentazione dell’offerta rinuncia all’azione risarcitoria o di manutenzione del contratto.
Art.15 – Controversie e Foro Competente
Per qualsiasi controversia tra le Parti, comunque connessa al Contratto e non definita per via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Latina.
Art.16 – Spese contrattuali
Le spese di bollo, diritti ed ogni altra accessoria per il contratto saranno a carico del Concessionario Le spese eventuali di registrazione a carico di chi ne fa richiesta. Saranno ciomunque a carico del Concessionario le spese non espressamente normate a carico della stazione appaltante.
Art.17 - Cessione
È fatto divieto di cessione totale o parziale a terzi della presente concessione.
Art.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della legge n.163 del 2010 il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata normativa.
Art.19 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia.