REPUBBLICA ITALIANA
REPERTORIO N. DEL , VOLUME N.1.
REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZA ABITATIVA (AREA) DISTRETTO DI CAGLIARI
- CONTRATTO DI APPALTO APERTO -
Lavori di manutenzione ordinaria per l’anno 200_ di alloggi e/o locali non alloggi nella Zona Territoriale n. , denominata “ ”. Finanziati con risorse di bilancio.
Importo contrattuale € , .
L’anno duemila , nel giorno del mese di ( . .200_), in Cagliari, Via Xxxxxx Xxxxxxxx n.6, nella sede dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, Distretto di Cagliari, che di seguito verrà nominata per brevità anche <<AREA>> ovvero <<Stazione Appaltante>>, avanti a me,
, Ufficiale Rogante dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), Distretto di Cagliari, autorizzato con Determinazione del
Direttore Generale x.
del
a ricevere in forma pubblica
amministrativa i contratti nei quali AREA si è costituita parte, come disposto per i lavori pubblici dall’art.15, comma 9 della L.R. 07.08.2007, n.5, nonché dall’art.11, comma 13 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.i., senza l’assistenza dei testimoni per avere le parti contraenti d’accordo tra loro e con il mio consenso espressamente dichiarato di rinunciarvi, giusta la facoltà concessa dal disposto dell’art.48 della vigente Legge Notarile 16.02.1913, n.89 e s.m.i., sono personalmente comparsi: --
A) da una parte:
Ing. , nato a ( ) il
( ), Direttore del Servizio Tecnico
del Distretto di Cagliari, con funzioni attribuite mediante Determinazione del Direttore Generale n. del , domiciliato per la carica che riveste presso l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di AREA, Partita I.V.A. 03077790925, Codice Fiscale 03077790925, che rappresenta, con poteri di firma, in ambito delle proprie attribuzioni ed in conformità agli indirizzi definiti dagli organi dell’azienda, su ogni atto che impegna AREA verso l’esterno ovvero costitutivo di rapporti con terzi, in forza dell’art.17, terzo capoverso dello Statuto e dell’art.8, comma 3 della Legge Regionale 13.11.1998, n.31, s.m.i.;
B) dall’altra parte:
Sig. , nato a ( ) il
( ), domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale della Società << >>, in
, Via n. , il quale dichiara di intervenire al presente contratto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Società innanzi citata, che rappresenta nella sua qualità di , / ovvero …. in forza di procura speciale conferita in data , Rep. n. , nanti il Dott. , notaio in , che si allega sotto la lett. A), di seguito nominato per brevità anche <<soggetto aggiudicatario>> ovvero
<<esecutore del contratto>>, con poteri e capacità giuridica a contrattare come da documentazione in atti.
Detta Società è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di , come da
certificazione resa in data al Prot. n. ,
numero di iscrizione , Partita I.V.A. ,
Codice Fiscale .
Quanto all’identità personale del rappresentante di <<AREA>> sono personalmente certo, mentre per il rappresentante dell’esecutore del contratto la sua identità viene accertata mediante esibizione del seguente documento di riconoscimento: Carta d’Identità n. , / Patente di Guida n. , rilasciata dal Comune di / dal Prefetto di in data , in corso di validità.
I comparenti mi chiedono di ricevere e formare il presente contratto al quale ---------
PREMETTONO
- che in ambito dell’Elenco Annuale delle Opere Pubbliche 200_, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) con delibera n. del , ricompreso nel Bilancio di Previsione
, sono previsti lavori di manutenzione ordinaria di alloggi e/o locali non
alloggi nella zona territoriale denominata
<< >>;
- che il Direttore del Distretto di Cagliari con Determinazione n. del
ha approvato il progetto preliminare ed il calcolo sommario della spesa di € per i predetti lavori di manutenzione ordinaria di alloggi e/o locali non alloggi nella Zona Territoriale n. , denominata “ ”, comprendente i Comuni di
, per un totale di n. alloggi;
- che il Direttore del Distretto di Cagliari con Determinazione n. del
ha approvato il progetto definitivo ed il collegato Modello Q.T.E. S/M recante una spesa complessiva di € ; ---------------------------------------------
- che il Direttore del Distretto di Cagliari con Determinazione n. del
ha approvato il progetto esecutivo ed il Modello Q.T.E. S/M recante una spesa complessiva di € , nonchè indetto l’esperimento di gara per l’affidamento del contratto, secondo il sistema del <<contratto aperto>>, ex art.154, comma 2, D.P.R. 554/1999 e s.m.i., da stipulare <<a misura>> ai sensi dell’art.16, comma 7, terzo periodo della L.R. 07.08.2007, n.5, e dell’art.53, comma 4 del Codice dei contratti, mediante procedura aperta (pubblico incanto) a norma dell’art.17, comma 4, lett. a) della L.R. 07.08.2007, n.5, nonché dell’art.3, comma 37 e dell’art.55 del Codice dei contratti, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art.18, comma 1, lett.a), punto 3) della L.R. 07.08.2007, n.5, e dell’art.82, comma 2, lett.a) del Codice dei contratti, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, per un importo dei lavori a base d’asta di €
, oltre ad € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari ad un importo complessivo di € ; ----------------------------------
- che nel verbale di gara reso in data , in un’unica seduta, è risultata aggiudicataria provvisoria dei lavori innanzi esposti la Società
<< >>, con sede in Xxx , x. ,
, / il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale/orizzontale costituito da << >>,
/ che ha offerto un ribasso del % sull’elenco prezzi posto a base di gara;--------
- che il soggetto aggiudicatario al fine di poter soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA o ARA, come previsti nel bando, si avvale in tutto / in parte / dei requisiti posseduti da un altro soggetto ovvero dell’attestazione SOA o ARA di un altro soggetto, adeguati per categoria e classifica alla tipologia e ammontare dei
requisiti di cui è carente, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. 07.08.2007, n.5, nonché dell’art.49 del Codice dei contratti. Il soggetto ausiliario è la Società
<< >>, con sede legale in , Via
, n. , iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di , al n.
, Partita I.V.A. , Codice Fiscale
, rappresentata nella sua qualità di dal
Sig. , nato a ( ) il
( ), domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale della Società stessa;------------------------------------------------------------
- che il Direttore del Distretto di Cagliari con Determinazione n. del
ha approvato il verbale di gara, aggiudicato definitivamente i lavori alla Società “ ”, con sede legale in , / al raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale/orizzontale costituito da
<< >, per un importo contrattuale di € , oltre all’I.V.A. vigente, di cui € per lavori ed € per oneri della sicurezza; / nonché impegnata la spesa in rapporto alle competenze previste per l’anno e pari a € (ovvero)….nonché impegnata la spesa di pari importo oltre all’I.V.A. vigente;
- che l’aggiudicazione definitiva dei lavori, a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara ai sensi dell’art.11, comma 8, del Codice dei contratti e alle verifiche antimafia ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. 3.06.1998, n.252, è divenuta efficace ed è stata comunicata entro i termini di legge. al soggetto aggiudicatario;
- che con atto Rep. n. , Racc. n. , del , a rogito del Dott.
, Notaio in , registrato a il
al n. , è stata modificata la ragione sociale del soggetto aggiudicatario dei lavori in quanto conferito nella Società
<< >>, con sede in , iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di , al n. , Partita I.V.A.
, Codice Fiscale ;-------------------------
(ovvero)
- che con scrittura privata del , autenticata dal Dott.
, Notaio in , la Società
<< >>, con sede in , iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di , al n. , Partita I.V.A.
, Codice Fiscale , ha acquisito il ramo aziendale del soggetto aggiudicatario dei lavori per le attività ascritte alle categorie
, relativo patrimonio, capacità finanziarie, tecniche e personale di servizio;
- che il Direttore del Distretto di Cagliari, a seguito di verifica sul possesso dei requisiti del nuovo soggetto, con Determinazione n. del ha preso atto del conferimento nella Società << >> / ovvero … dell’acquisto del ramo aziendale da parte della Società
<< >> / e quindi suo subentro nella titolarità dei rapporti giuridici e contrattuali relativi ai lavori di che trattasi;---------------------------------------
- che ai fini della stipula del presente contratto sono state eseguite ulteriori verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da
parte del soggetto aggiudicatario, nonché espletate con esito positivo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e acquisiti i documenti prescritti al punto 6.3 del disciplinare di gara; ---------------------
- che il Responsabile del Procedimento e il soggetto aggiudicatario hanno sottoscritto in data il verbale di permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art.71, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n.554. -------------------------------------
Tutto ciò premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione del presente contratto di appalto, le parti sopra costituite, ----------------------------------
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE,
Articolo 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.-------
Articolo 2 (Oggetto del contratto)
L’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), Distretto di Cagliari, rappresentata dall’Ing. , affida alla Società << >>, con sede legale in Via , n. , , rappresentata dal Sig. , la quale / il quale accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria per l’anno 200_ di alloggi e/o locali non alloggi nella Zona Territoriale n. , denominata “ ”, comprendente i Comuni di
, per un totale di n. alloggi, come descritti nell’art. del capitolato speciale d’appalto (CSA); I lavori riguardano tutte le opere necessarie per la manutenzione ordinaria degli
immobili di proprietà di <<AREA>> o da questa gestiti nella zona territoriale innanzi esposta, opere che si renderanno necessarie nel periodo di durata del rapporto contrattuale in relazione alle segnalazioni di guasto o alle altre necessità che <<AREA>> dovesse evidenziare. Gli immobili di che trattasi sono adibiti prevalentemente ad uso abitativo, ma possono avere anche destinazioni diverse quali commerciale, attività produttive o altro.
Trattasi pertanto di un <<contratto aperto>>, secondo la definizione data dall'art.154, comma 2 del D.P.R. 554/1999, o meglio concerne una prestazione riferita al periodo determinato nel successivo art.14 per l’esecuzione di lavori non predeterminati nel numero e nei singoli specifici importi, ma individuati al momento secondo le necessità di AREA, Distretto di Cagliari.-----------------------------------------
Sarà facoltà di <<AREA>>, Distretto di Cagliari, stralciare, modificare o aggiungere immobili nella zona territoriale manutentiva in contratto conseguentemente ad esigenze emerse in corso d'opera, senza che l'esecutore del contratto possa pretendere alcun compenso non previsto nel presente contratto, nel progetto esecutivo e nella normativa vigente.
La Società << >> si impegna alla esecuzione dei predetti lavori sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, modalità, condizioni, patti, obblighi ed oneri prescritti nel presente contratto, nei documenti ed elaborati a questo allegati o comunque richiamati, che dichiara di conoscere ed accettare, nonché all’osservanza della disciplina in materia dettata dalla L.R. 07.08.2007, n.5, dal Codice dei contratti s.m.i., dal Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999 per quanto applicabile e dal vigente capitolato generale di appalto.----------
L’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), Distretto di Cagliari, si obbliga a pagare all’esecutore del contratto l’importo contrattuale nei termini e nei
modi di seguito indicati, nonché negli atti allegati a questo contratto e qui richiamati.
Articolo 3 (Descrizione sommaria delle opere)
Gli interventi interessano edifici, unità immobiliari residenziali, non residenziali e relative aree di pertinenza, possono consistere in lavori di riparazione, rinnovo e sostituzione di componenti strutturali edilizi, impiantistici, murari, coperture e finiture, secondo le necessità di volta in volta individuate negli ordinativi di esecuzione lavori che verranno emanati dalla Direzione Lavori. --------------------------
In ordine a quanto sarà disposto dal Direttore dei Lavori, per alcune tipologie d’intervento potrà essere riconosciuto il carattere di indifferibilità e di somma urgenza. Sono da considerarsi tali quelle tipologie d’intervento il cui rimando o ritardo di esecuzione non consente l’immediata eliminazione degli stati di pericolo e salvaguardia dell'incolumità e salute delle persone o animali, ossia comporta una grave limitazione nell'uso dell'unità immobiliare, ovvero comporta conseguenze di ordine pubblico e sociale.
In dette circostanze all'esecutore del contratto sarà ordinato di eseguire il lavoro in pronto intervento e quindi entro le ventiquattro (24) ore successive all'emissione dell'ordinativo di lavoro.
Articolo 4 (Ordinativi d’intervento)
Le opere e i lavori da eseguire o gli inconvenienti da eliminare saranno dettagliatamente individuati, descritti, quantificati e stimati negli ordinativi d’intervento disposti dalla Direzione dei Lavori, nei quali saranno indicati altresì i tempi concessi per l’esecuzione di ogni specifica tipologia ed il loro riferimento al presente contratto.
Detti ordinativi potranno riguardare anche una sola delle voci comprese nell'elenco prezzi, anche per minime quantità, senza che per questo l'esecutore del contratto possa richiedere compensi particolari o straordinari di alcun genere.---------------------
Nel caso dei lavori definiti di pronto intervento, la Direzione Lavori anticiperà l'ordinativo all’esecutore del contratto con comunicazione telefonica, oppure via telefax o telegrafica, ossia via e-mail o via Short Message Service (SMS) tramite la telefonia cellulare. Ordinativo che l'esecutore del contratto dovrà immediatamente e tempestivamente eseguire.
Per detti interventi definiti urgenti e indifferibili, la ritardata esecuzione dei lavori entro le ventiquattro (24) ore previste ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori, comporterà che gli stessi lavori saranno eseguiti d'ufficio in danno dell'esecutore del contratto inadempiente e la relativa spesa addebitata e detratta dal suo prossimo pagamento in acconto.
Qualora l’esecutore del contratto al momento di eseguire l’intervento ordinato accerti la non rispondenza tra i lavori specificati nell'ordinativo e quelli che invece ritiene realmente più efficaci e necessari per rimuovere il difetto e sue cause, dovrà informare immediatamente la Direzione Lavori al fine di ottenere chiarimenti al riguardo e/o eventuali autorizzazioni di variante ai lavori ordinati. -----------------------
Articolo 5 (Corrispettivo contrattuale)
L’importo contrattuale è stabilito in € (Euro ), di cui:
a) € (Euro ) per lavori; -------------------------
b) € (Euro ) per oneri di sicurezza;----------
Detto importo contrattuale è soggetto al regime fiscale dell’I.V.A., in base
all’aliquota vigente, inoltre potranno essere applicate aliquote differenziate in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti. -----------------------------------------------------
Il contratto è stipulato a <<misura>>, ai sensi dell’art.16, comma 7, terzo periodo della L.R. 07.08.2007, n.5, nonchè dell’art.53, comma 4, primo periodo del Codice dei contratti.
Il ribasso percentuale offerto dall’esecutore del contratto in sede di gara è applicato a tutti i prezzi esposti nell’elaborato denominato <<elenco prezzi>>, i quali decurtati dal ribasso d’asta costituiscono i prezzi contrattuali e quindi nel loro insieme
<<l’elenco prezzi contrattuale>>.
L’importo contrattuale innanzi esposto è comunque subordinato alla liquidazione finale che opererà il Direttore dei Lavori ovvero il Collaudatore in relazione a riduzioni, maggiorazioni o modifiche al progetto esecutivo che eventualmente si renderanno necessarie in fase di realizzazione dei lavori. -----------------------------------
Articolo 6 (Invariabilità del corrispettivo)
Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica l’art.1664, comma 1 del Codice civile. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’art.133, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice dei contratti 1
Articolo 7 (Allegati contrattuali)
I lavori esposti ai precedenti art.2 e 3 sono affidati all’esecutore del contratto che li ha accettati sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e modalità stabilite nel progetto esecutivo approvato con la richiamata Determinazione del Direttore del Distretto di Cagliari n. del , in particolare:
a) il capitolato generale di appalto (CGA) approvato con D.M. 19.04.2000, n.145 (se richiamato nel bando) per quanto non previsto nel capitolato speciale e nel presente contratto; b) il capitolato speciale d’appalto (CSA); c) l’elenco dei prezzi (EP); d) il cronoprogramma dei lavori; e) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di progetto ex X.Xxx. 494/1996, se previsto; f) il documento unico di valutazione dei rischi ai sensi dell’art.7, comma 3 del D.Lgs. 19.09.1994, n.626 e s.m.i.; g) la proposta integrativa al PSC presentata dall’esecutore del contratto ex art.131, coma 2, lett.a, D.Lgs. 163/2006; h) il PSC sostitutivo del PSC quando questo non sia previsto; e) il piano operativo di sicurezza (POS) presentato dall’esecutore del contratto, ai sensi dell’art.131, comma 2, lett. c, D.Lgs. 163/2006; f) se previsti ….. gli elaborati grafici composti da n. tavole; f) il verbale di permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori di cui all’art.71, comma 3 del D.P.R. 21.12.1999 n.554.
Gli originali dei suesposti documenti sono depositati agli atti della Stazione Appaltante unitamente alla Determinazione n. del , mentre gli stessi documenti in copia conformizzata sono stati preventivamente sottoscritti dalle parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, ma conservati congiuntamente al presente contratto, come consentito dall’art.50, comma 6 della L.R. 07.08.2007, n.5.
Sono estranei al contratto e non costituiscono riferimento negoziale: a) il computo metrico ed il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e loro suddivisione per categorie omogenee benché inserite nel capitolato speciale, avendo efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione dei lavori in ordine alla determinazione sia dei requisiti soggettivi e oggettivi dei concorrenti, sia
dell’eventuale subappalto e della eventuale valutazione di modifiche in corso d’opera; c) le quantità di singole voci rilevabili da elaborati progettuali e da qualsiasi altri atti connessi.
Qualora un atto contrattuale riportasse delle discordanze rispetto agli altri atti, l’esecutore del contratto è tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori per le conseguenti decisioni e provvedimenti. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate negli elaborati particolareggiati e di calcolo. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Tuttavia, fermo restando quanto innanzi stabilito, si dovrà rispettare nell’ordine i seguenti atti: 1) contratto; 2) capitolato speciale d’appalto; 3) elenco prezzi. -------------------------------
Inoltre le parti contraenti si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del capitolato speciale d’appalto: termini di esecuzione e penali; programma di esecuzione dei lavori; sospensioni e riprese dei lavori; oneri a carico dell’esecutore del contratto; contabilizzazione dei lavori; liquidazione dei corrispettivi; verifiche e controlli; modalità e termini della regolare esecuzione; modalità di soluzione delle controversie. ----------------------------
Articolo 8
(Xxxxxxxx, garanzie e coperture assicurative)
8.1 – garanzie per mancato e inesatto adempimento. -----------------------------------------
L’esecutore del contratto ai sensi dell’art.54, comma 3 della L.R. 07.08.2007, n.5, ha costituito una garanzia fideiussoria del 10% / …ovvero del % dell’importo
contrattuale (cauzione definitiva), a copertura degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte sia nel presente contratto sia
nei suoi atti allegati, preordinati e/o richiamati, mediante polizza assicurativa
n.
emessa in data
dalla Compagnia assicuratrice
denominata / dall’Istituto bancario denominato “ ”, Agenzia
di , per il corrispondente importo di € (Euro
), in conformità allo schema tipo 1.2 previsto dal
D.M. 12.03.2004, n.123, con allegata scheda tecnica. La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, ed avviene senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna alla Società garante, da parte della Stazione Appaltante, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia per il residuo ammontare del 25% dell'iniziale importo garantito cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La garanzia deve essere integrata da parte dell’esecutore del contratto nel termine che gli sarà fissato ogni qualvolta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli
stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'esecutore del contratto per la quale la garanzia è prestata. - Ai sensi dell’art.54, comma 11 della L.R. 07.08.2007, n.5, la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% (cinquanta per cento) in quanto l’esecutore del contratto possiede la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 / ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000;
(*) inserire in caso di lavori non iniziati
8.2 – polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori.
L’esecutore del contratto ai sensi dell’art.54, comma 6 della L.R. 07.08.2007, n.5, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità allo schema tipo 2.3 previsto dal D.M. 12.03.2004, n.123.-------
La polizza assicurativa deve indicare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di premio da parte dell’esecutore del contratto.
Quanto ai rischi di esecuzione la polizza deve essere stipulata nella forma
<<Contractors All Risks>> (C.A.R.) e contenere una somma assicurata pari all’importo del contratto maggiorato dell’I.V.A. in base all’aliquota vigente, in particolare deve:
a) prevedere la copertura dei danni causati dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, temporanee e permanenti, anche preesistenti, verificatisi durante l’esecuzione dei lavori e determinati da qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’esecutore del contratto, inclusi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori o deficienze di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti dell’opera in relazione all’integra garanzia a cui l’esecutore del contratto è tenuto per l’obbligazione di risultato che esso assume con il presente contratto.
Quanto alla responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, la polizza deve contenere un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), in particolare deve: ---------------------------------------
a) prevedere la copertura dei danni che l’esecutore del contratto debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti ed assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo dell’esecutore del contratto o di un suo dipendente del quale esso debba rispondere ai sensi dell’art.2049 del Codice civile, e danni al
personale dell’esecutore del contratto e loro parenti e affini occasionalmente presenti in cantiere, al personale della Stazione Appaltante presente in cantiere, consulenti dell’esecutore del contratto o della Stazione Appaltante presenti in cantiere;
b) prevedere la copertura dei danni biologici; -------------------------------------------------
c) prevedere specificatamente l’indicazione che nel termine il “personale” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso in cantiere, la direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori ed i coadiutori in corso d’opera. --------------------------------------------------
L’esecutore del contratto si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante detta polizza almeno dieci (10) giorni prima della consegna dei lavori.-------------------------
* ovvero (da inserire, in sostituzione del punto precedente, in caso di lavori già iniziati)
8.2 – polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori.
In adempimento alle prescrizioni di legge, l’esecutore del contratto ha stipulato la polizza assicurativa n. emessa in data dalla Compagnia assicuratrice denominata “ ”, Agenzia di , per la somma di € (Euro ) a copertura
dei rischi di esecuzione e per la somma di € (Euro
) a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori, in conformità allo schema tipo 2.3 previsto dal D.M. 12.03.2004, n.123, con allegata scheda tecnica. ---------------------------------------
Articolo 9
(Domicilio e formalità di pagamento del corrispettivo)
Ai sensi dell’art.2 del D.M. 145/2000 (capitolato generale d’appalto), l’esecutore del
contratto / avendo sede legale nello stesso Comune della Stazione Appaltante, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge domicilio presso la propria sede legale come indicata in epigrafe, / non avendo sede legale nello stesso Comune della Stazione Appaltante, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge domicilio presso la sede del Palazzo Civico di Cagliari, in Xxx Xxxx, x.000, per cui tutte le intimazioni, assegnazione di termini, comunicazioni ed ogni notificazione inerente al presente contratto sono fatte dal Direttore del Lavori ovvero dal Responsabile Unico del Procedimento a mani proprie dell’esecutore del contratto o di colui che lo rappresenta ovvero presso il domicilio sopra eletto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante. ----------------------
Ai sensi dell’art.3, comma 1, lett.a) del D.M. 145/2000 (capitolato generale d’appalto), i pagamenti a favore dell’esecutore del contratto saranno effettuati mediante l’emissione di bonifici sul c/c n. , intestato a
, acceso presso l’Istituto bancario denominato “ ”, Agenzia di , Codice IBAN
.
Ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b) del D.M. 145/2000 (capitolato generale d’appalto) è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’esecutore del contratto, il Sig. , titolare / procuratore speciale / dell’esecutore del contratto come nominato in epigrafe.
In caso di cessazione o decadenza dell’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’esecutore del contratto è obbligato a darne tempestiva notifica alla Stazione Appaltante.
In caso di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, con esclusione delle
somme eventualmente dovute dall’esecutore del contratto ai propri dipendenti o da detrarre a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale, contributiva e di sicurezza (Circolare 17.04.1958, n.827 del Ministero dei LL.PP.), si applicano le norme prescritte all’art.117 del Codice dei contratti. Ogni cessione di credito comunque deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio deve essere notificata alla Stazione Appaltante nei modi indicati dal comma 2, art.117, testè richiamato, ai fini dell’esercizio di un eventuale diritto di opposizione della Stazione Appaltante, diritto che sarà esercitato nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica stessa, mediante comunicazione da notificare al cedente e al cessionario. ------------------------------------
E’ pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della L. 21.02.1991, n.52) che non sia preventivamente notificata al Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti del richiamato art.117. ----
In difetto delle notifiche innanzi esposte, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone decadute o cessate dalle originarie autorizzazioni a riscuotere.
Articolo 10
(Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma)
Prima dell’inizio dei lavori ordinati l’esecutore del contratto presenterà alla Direzione Lavori ai sensi dell’art.45, comma 10, del Regolamento approvato con
D.P.R. 554/1999, un proprio programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma del progetto esecutivo di cui all’art.50, comma 4, lett. f) della
L.R. 07.08.2007, n.5, ovvero all’art.42, comma 1, dello stesso Regolamento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e al proprio sistema e organizzazione lavorativa. Il programma deve riportare per ogni
lavorazione ordinata, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Inoltre deve essere coerente con i tempi ordinati di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori mediante apposizione di un visto entro cinque giorni dal ricevimento. In mancanza del visto nel termine suesposto, il programma si intende accettato, fuorché palesi illogicità o indicazioni erronee manifestamente incompatibili con il rispetto dei tempi di ultimazione. ---------------------------------------
L’esecutore del contratto è tenuto ad attenersi al programma dei lavori come sopra approvato e dallo stesso redatto.
Il programma dei lavori proposto dall’esecutore del contratto nonché l’eventuale cronoprogramma possono essere modificati o integrati dalla Stazione Appaltante mediante ordini di servizio, ogni qualvolta fosse necessario ai fini di una miglior esecuzione dei lavori.
In caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non imputabili a responsabilità dell’esecutore del contratto, il programma dei lavori è aggiornato in relazione all’eventuale differimento della scadenza contrattuale.-----------------------
Eventuali ulteriori proposte di aggiornamento del programma dei lavori, dipendenti da motivate esigenze dell’esecutore del contratto, purchè non comportanti modifiche alle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori previa verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il perfetto rispetto delle scadenze contrattuali.
In caso di consegne dei lavori parziali, l’esecutore del contratto è tenuto a predisporre un programma operativo dei lavori, dove si deve prevedere sia l’esecuzione dei lavori prioritari nelle zone libere e disponibili sia l’indicazione dei
lavori e relativi tempi nelle zone impedite e non consegnate, nonché il tempo massimo entro il quale tali zone si debbano consegnare onde poter rispettare la scadenza contrattuale. Ove le ulteriori consegne di tali zone avvengano entro il previsto termine di inizio dei riferiti lavori, come da predetto programma, non si da luogo a differimenti del termine utile ordinato; al contrario la scadenza viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone tardivamente consegnate, come deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dalla durata del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, di riflesso il programma dei lavori deve essere opportunamente aggiornato.
Articolo 11
(Eccedenza dell’importo contrattuale)
Qualora nel periodo di esecuzione del presente contratto aperto si verificasse l’eventualità che l’importo complessivo dei lavori possa eccedere l’importo contrattuale stabilito all’art.5, il Direttore dei Lavori è tenuto ai sensi dell’art.154 del D.P.R. 554/1999 ad informare il Responsabile del Procedimento per le opportune decisioni. Il Responsabile del Procedimento a seguito di verifica, accertamento e riconoscimento delle cause che ne determinano l’eccedenza, può autorizzare con proprio provvedimento la maggiore spesa che si perfeziona con un atto aggiuntivo al contratto principale il cui schema è approvato dall’organo competente dell’Amministrazione aggiudicatrice, fino ad un totale complessivo pari all’originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a € 200.000,00 (Euro duecentomila/00).
Al riguardo, l’elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara è vincolante per la valutazione dei lavori in eccedenza all’importo contrattuale.-------------------------------
Ai fini della stipula dell’atto aggiuntivo, l’esecutore del contratto è obbligato ad estendere sia la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in rapporto all’importo eccedente, sia la polizza assicurativa per i rischi di esecuzione per il maggior importo autorizzato con incremento dell’I.V.A.-----------------------------------------------
Articolo 12 (Danni di forza maggiore)
I danni di forza maggiore sono disciplinati dall'art.139 del D.P.R. 554/1999 e dall’art.20 del D.M. 145/2000.
Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta. ---------------
Non sono risarcibili i danni di forza maggiore derivati al cantiere ed ai mezzi d’opera o alle provviste. Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati e rimosse al compimento di questi.
Articolo 13
(Rappresentanza dell’esecutore del contratto e direttore del cantiere)
A norma degli art.4 e 6 del D.M. 145/2000, l'esecutore del contratto che non conduce i lavori personalmente, prima della consegna dei lavori stessi deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle relative attività, mediante atto pubblico da depositare presso la Stazione Appaltante. L’esecutore del contratto rimane responsabile dell'operato del
suo rappresentante. L'esecutore del contratto o il suo rappresentante deve per tutta la durata dell'appalto garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante previa motivata comunicazione ha diritto di esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’esecutore del contratto, senza comportare il riconoscimento di alcuna indennità all’esecutore del contratto o al suo rappresentante.
L'esecutore del contratto è responsabile della disciplina e buon ordine del cantiere e tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore del contratto prima della consegna dei lavori, ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato di cui sopra. Tali soggetti sono a carico dell'esecutore del contratto e la cui accettazione dell’incarico da formalizzare mediante apposita dichiarazione deve essere depositata presso la Direzione Lavori. Qualunque variazione disposta dall’esecutore del contratto ai soggetti, indicazioni, modalità e condizioni suesposte si deve tempestivamente notificare alla Stazione Appaltante la quale, se diversamente, è sollevata da ogni responsabilità al riguardo.-------------------------------
Articolo 14
(Termini di inizio e ultimazione lavori)
(per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)
I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del presente contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’art.337, secondo comma e art.338 della L. 20.03.1865, n.2248, allegato «F», nonché dell’art.109, comma 4, secondo periodo e art.129, commi 1 e 4 del D.P.R. n.554/1999, dell’art.11, comma 12, del Codice dei
contratti.
(per i lavori ancora da consegnare)
I lavori contrattuali devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipulazione del presente contratto.
Nel giorno e orario fissato dalla Stazione Appaltante, previa formale convocazione, l’esecutore del contratto dovrà presentarsi presso l’Ufficio della Direzione Lavori per ricevere la consegna dei lavori contrattuali, la quale sarà attestata mediante apposito verbale redatto in contraddittorio e dagli stessi sottoscritto. --------------------
L’esecutore del contratto, e per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, trasmettono alla Stazione Appaltante, a norma del comma 8, art.3 del D.Lgs. 494/1996 e del comma 7, art.18 della L. 55/1990, prima dell’inizio dei lavori, una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Azienda Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Azienda Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili, assicurative e antinfortunistiche. L’esecutore del contratto, e per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, trasmettono periodicamente e sistematicamente alla Stazione Appaltante il DURC (Documento unico di regolarità contributiva), nonche' copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. -----------------
La Stazione Appaltante, data la natura di contratto aperto, dispone gli specifici ordinativi di intervento e quindi le relative sub-consegne in più tempi successivi, senza che per questo l’esecutore del contratto possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. -------------------------------------
Decorsi novanta (90) giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante
dall’ordinativo di esecuzione dei lavori senza che si sia provveduto alla consegna di eventuali zone non disponibili da parte della Stazione Appaltante, l’esecutore del contratto potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle zone suddette.
Nel caso in cui l’esecutore del contratto, trascorsi i predetti novanta (90) giorni, non riterrà di avanzare richiesta di recesso, per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggior compenso o indennizzo per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto. -------------------------------
A seguito dell’ordinativo d’intervento e sub-consegna dei relativi lavori, l’esecutore del contratto è obbligato a procedere nell’impianto del cantiere, tenendo in considerazione sia la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, sia che nell’installazione e nella gestione del cantiere si dovrà attenere alle norme di cui al X.X.X. 000/0000 (xxxxx per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), X.X.X. 000/0000 (xxxxx per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e X.X.X. 000/0000 (xxxxx per l’igiene del lavoro) ed al D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. 494/1996 e D.Lgs. 528/1999 (prescrizioni minime di sicurezza), nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’esecutore del contratto dovrà ultimare le opere ed lavori contrattuali entro il termine di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In tale periodo sono stati considerati e quindi compresi anche i giorni di maltempo, nella misura delle normali previsioni. In base a quanto disposto dall'art.172 del D.P.R. 554/1999 e dall'art.21 del D.M. 145/2000, l’esecutore del contratto dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nela conduzione dei lavori rispetto ai tempi previsti negli ordinativi d’intervento.
A discrezione del Responsabile del Procedimento la durata di 365 giorni del tempo contrattuale potrà essere estesa di 30 (trenta) giorni, qualora vi sia ancora disponibilità di importo contrattuale come stabilito all’art.5, senza che l’esecutore del contratto abbia a pretendere maggiori compensi oltre a quelli definiti nel presente contratto.
Articolo 15
(Penale per ritardata ultimazione dei lavori)
Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti negli specifici ordinativi d’intervento sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) dell’importo stabilito nell’ordinativo di affidamento, determinata a norma di quanto disposto dall'art.117 del D.P.R. 554/1999. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione delle penale sull'ammontare dell’importo dell’ordinativo. ----------------
Qualora i ritardi maturati nei singoli ordinativi d’intervento determina una sommatoria di penali superiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’art.136 del Codice dei contratti (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).
L'applicazione delle penali è in ogni caso disciplinata dall'art.117 del D.P.R. 554/1999 e dagli art. 21 e 22 del D.M. 145/2000. --------------------------------------------
Articolo 16
(Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe)
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’esecutore del contratto di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre a quelli stabiliti. -------------------------------
Nell’eventualità che dopo la consegna dei lavori insorgano per cause speciali, di pubblico interesse, imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori affidati, l’esecutore del contratto è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. ----------------------------------------------
I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono comunque disciplinate dall'art.133 del D.P.R. 554/1999, dagli art.24 e 25 del D.M. 145/2000.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
Qualora l’esecutore del contratto ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda in merito alla ripresa dei lavori da parte dell’esecutore del contratto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’esecutore del contratto intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. ----------------------------------------------
Qualora i periodi di sospensione superino un quarto (1/4) della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, oppure i sei (6) mesi complessivi, l’esecutore del contratto può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore del contratto ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore del contratto alcun compenso e indennizzo. ------------
L'esecutore del contratto, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati dal singolo ordinativo d’intervento, può chiedere, a norma dell'art.26 del D.M. 145/2000, con domanda motivata, delle proroghe, le quali, se riconosciute giustificate, sono senza indugio concesse. Non saranno invece presi in considerazione motivi inerenti a mancanza di materiali o mezzi d'opera o carenze di personale, eventi questi che saranno a totale rischio dell'esecutore del contratto.
Articolo 17 (Contabilità dei lavori)
La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione. Il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità in tal modo rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. ------------------------------------------
Le misurazioni e i rilevamenti sono eseguiti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede comunque ad effettuare le misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti.
Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, come contemplati nel contratto, non si da luogo ad una valutazione a misura, ma si procede secondo le disposizioni dettate dall’art.153 del Regolamento ex D.P.R. 554/1999. -----------------
Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nell’elenco prezzi a corpo, la contabilizzazione sarà eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo esposto in elenco, depurato dal ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'attendibilità anche attraverso un riscontro con il computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.--------------------------------------------------
Nel corrispettivo per l’esecuzione di eventuali categorie di lavori definite a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo le indicazione date negli elaborati progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, pur non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, sono invece rilevabili dagli elaborati grafici o contrattuali. Altresì dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili per la funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto di ribasso d’asta in sede di gara. ---------------------------------
Articolo 18
(Erogazione degli acconti e termini dei pagamenti)
Ai sensi dell’art.5, comma 1, D.L. 28.03.1997, n.79, convertito con modificazioni in
L. 28.05.1997, n.140, non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazione, in qualsiasi forma.
All’esecutore del contratto in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta del 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) prescritta dall’art.7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale.
La ritenuta del 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) è operata a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e asistenza dei lavoratori. Detta ritenuta sarà corrisposta nulla ostando in sede di conto finale. -------
Ai sensi dell’art.52, comma 1, lett. d) della L.R. 07.08.2007, n.5, nonché dell’art.118, comma 6, terzo periodo del Codice dei contratti, l’esecutore del contratto è obbligato a presentare il DURC alla Stazione Appaltante ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori, nonche' copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.----
Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.29 del D.M. 145/2000, non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni SAL a norma dell’art.168 del Regolamento ex D.P.R. 554/1999. La Stazione Appaltante quindi dispone il pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla
data di emissione del certificato stesso.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall’esecutore del contratto e non imputabili al medesimo, il Responsabile del Procedimento dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall’importo minimo del 10% di cui al 2° capoverso.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel presente contratto ovvero a quelli fissati dal Regolamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'esecutore del contratto gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’art.133 del Codice dei contratti, all’art.116 del Regolamento ex D.P.R. 554/1999 e all’art.30 del capitolato generale. -------------------
Trascorsi i termini di cui sopra, o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'esecutore del contratto a norma dell’art.133, comma 1 del Codice dei contratti, ha facoltà di agire ai sensi dell'art.1460 del Codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. ----
Articolo 19 (Conto finale dei lavori)
La rata di saldo è liquidata in relazione alla somma residua da contabilizzare dopo la liquidazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori. A norma dell’art.173 del
D.P.R. 554/1999, il Direttore dei Lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di
avanzamento dei lavori e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria di esecuzione del contratto non può superare i 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria dell’importo equivalente alla medesima rata, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il certificato di regolare esecuzione provvisorio ed il certificato di regolare esecuzione definitivo ai sensi dell’art.102, comma 3 del D.P.R. 554/1999 e dell’art.141, comma 9 del Codice dei contratti, ovvero con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. ------------------------------------
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma del Codice civile. ---------------------
In caso di ritardo nell’emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa relativo alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel presente contratto ovvero a quelli fissati dal capitolato generale, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'esecutore del contratto gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’art.133 del Codice dei contratti, all’art.116 del Regolamento ex D.P.R. 554/1999 e all’art.30 del capitolato generale stesso.-----------
Articolo 20 (Direzione dei Lavori)
La Stazione Appaltante ai fini del controllo della corretta e conforme esececuzione del contratto istituisce un ufficio di Direzione Lavori, a norma dell’art. 55, comma 1 della L.R. 07.08.2007, n.5, nonché dell’art.130, comma 1 del Codice dei contratti e per quanto applicabile il Titolo IX, Capo I e Capo II, del Regolamento ex D.P.R. 554/1999.
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute. Xxx l'esecutore del contratto non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli saranno addebitati. In tal caso l'esecutore del contratto non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. ----------------------------------------------------
Qualora dall'accertamento risulti la necessità di rifare o modificare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'esecutore del contratto dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori. ----------------------------
Articolo 21
(Xxxxx e obblighi a carico dell’esecutore del contratto)
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000, con particolare riferimento a quelle previste dagli art.5, 6, 7, 8 e 14, ed a quanto specificato nel capitolato speciale d’appalto, sono a carico dell'esecutore del contratto per quanto applicabile ai lavori di che trattasi tutti gli oneri appresso specificati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori:
a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7.01.1956, n.164, e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili ed in genere per gli usi occorrenti per l'esecuzione dei lavori contrattuali; c)
provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e illuminazione del cantiere, fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori e occorrente per i lavori, che qualora non assicurata dalla conduttura di adduzione si dovrà approvvigionare mediante trasporto con mezzi idonei; d) verifica dei calcoli statici allegati al progetto; e) deposito presso la Direzione dei Lavori nei termini prefissi dallo stesso di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera; f) fornitura ed installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali prescritti dalla Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma 6, della L. 19.03.1990, n.55; g) qualora necessario fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza; h) bonifica, anche a mezzo ditta specializzata, prima dell'inizio dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o rimuovere impianti a rete di qualsiasi specie, in modo da evitare il danneggiamento degli impianti stessi e assicurata l’incolumità degli operai addetti al lavoro nonché terze persone; pertanto, in caso di incidente che potesse verificarsi per inosservanza dell’obbligazione ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l’esecutore del contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la Stazione Appaltante; i) nei casi ricorrenti mantenere il transito pedonale e veicolare in condizioni di sicurezza, assicurando le segnalazioni luminose sia diurne che notturne, oltre ad assumere tutte le altre opere precauzionali volte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle strade eventualmente interessate dai lavori; rimanendo in tutti i casi sollevata la Stazione Appaltante ed il suo personale dipendente da qualsiasi pretesa, anche in presenza di risvolti giudiziari che potessero provenire da terzi e comunque provvedere a suo carico al completo risarcimento dei
danni che si fossero verificati; l) garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente contratto nonchè alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, e, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di questi, dei ponti di servizio, impalcature e dei mezzi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'esecutore del contratto non potrà pretendere alcun compenso;
m) mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilità e pulizia di locali; n) esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare eventuali flussi d'acqua e proteggere da esse scavi, murature e altre opere, sia per provvedere al prosciugamento delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità; o) ogni onere relativo all'impianto del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; p) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere dei materiali, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, ossia a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche se esclusi dal presente contratto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante; eventuali danni causati da sua negligenza dovranno essere rimediati ad onere esclusivo dell'esecutore del contratto; q) innaffiamento dei materiali di risulta delle eventuali demolizioni per impedire il sollevarsi della polvere; r) la pulizia
quotidiana e lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre Ditte; s) raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative alle opere contrattuali sia in corso di esecuzione che ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione dei Lavori, in modo che sia rilevabile la denominazione dell’opera e la data del rilievo fotografico; t) divieto di avvalersi direttamente od indirettamente dell'opera dei dipendenti e organi amministrativi della Stazione Appaltante per l'esecuzione di quanto è stabilito nel presente contratto e di servirsi degli stessi per qualunque altra occorrenza; u) spese di pesatura che occorressero; v) sgombero dal cantiere entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprietà e dei materiali di rifiuto lasciati dall’esecutore del contratto o da altre ditte o maestranze e completa pulizia dell'opera realizzata; v) custodia e conservazione di qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante in attesa della posa in opera, e quindi, ultimati i lavori, trasporto dei materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori; z) custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla ripresa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante; aa) oneri relativi a prove o analisi, ancorché non prescritte nel CSA, ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori o dell'organo deputato al rilascio del certificato di regolare esecuzione; sono al contrario a carico della Stazione Appaltante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal CSA (art.15, comma 7 del CGA). Rimangono comunque a carico dell'esecutore del contratto in sede di regolare esecuzione gli oneri definiti dall'art.193 del D.P.R. 554/1999 e dall'art.37, comma 2 del D.M. 145/2000. Dei campioni prelevati si potrà ordinare la
conservazione nell’ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'esecutore del contratto nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. Su richiesta della Direzione dei Lavori potranno essere sottoposti a prove, nell’officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e le apparecchiature che l’esecutore del contratto fornirà. A tali prove presenziano i rappresentanti della Stazione Appaltante e l’esecutore del contratto sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese all’uopo sostenute; ab) consentire prima che intervenga l’emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio l'uso anticipato dell'opera previa richiesta dalla Stazione Appaltante a norma dell'art.200, comma 1 del D.P.R. 554/1999, senza che l'esecutore del contratto abbia diritto a speciali compensi; ac) risarcimento degli eventuali danni che in conseguena della esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale. ------------------------------
Nell'esecuzione dei lavori l'esecutore del contratto dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e dalle aree cortilizie.
Qualora l'esecutore del contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto, previo avviso scritto e non ottemperato entro il termine fissato, di agire direttamente per rimuovere gli inadempimenti e addebitandone le spese all'esecutore del contratto. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'esecutore del contratto, essi saranno disposti d'ufficio e la Stazione Appaltante si rimborserà delle spese sostenute in occasione del pagamento della prossima rata di acconto ovvero nel conto finale. ---------------------------------------------
Sarà applicata una penale del 10% (dieci per cento) sull'importo dei pagamenti
derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso in cui i pagamenti stessi siano anticipati dalla Stazione Appaltante. Tale penale sarà ridotta al 5% (cinque per cento) qualora l'esecutore del contratto provveda al pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e negli eventuali compensi a corpo di cui al presente contratto. ------
Articolo 22
(Obblighi in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)
Ai sensi dell’art.52, comma 1 della L.R. 07.08.2007, n.5, dell'art.118, comma 6 del Codice dei contratti e dell'art.7, comma 1 del capitolato generale d'appalto l'esecutore del contratto è obbligato ad osservare e ad applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti per il settore e per la zona di esecuzione del contratto.
L'esecutore del contratto è altresì obbligato a rispettare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, tutela e sicurezza, nonché di solidarietà paritetica previste dalla vigente normativa. ----------------------------------------------------
Inoltre è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e contributi INAIL a cui è tenuto il subappaltatore, in relazione alle prestazioni rese nell’ambito delle opere e lavorazioni subappaltate. Al riguardo il subappaltatore, tramite l’esecutore del contratto, invia alla Stazione Appaltante prima dell’inizio delle sub-prestazioni la denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché il proprio specifico piano di sicurezza che deve essere compatibile e coerente al piano operativo di sicurezza dell’esecutore del contratto. Altresì il subappaltatore invia alla Direzione dei Lavori, tramite l’esecutore del contratto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dal C.C.N.L.---------------
L’esecutore del contratto ha reso in data la dichiarazione prevista dall’art.3, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 494/1996 s.m.i., nella quale attesta di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti il C.C.N.L.
ed i connessi accordi territoriali e aziendali integrativi.
A garanzia di tale osservanza sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, a norma dell’art.7, comma 2 del capitolato generale d’appalto.
Per ogni inadempimento dell’esecutore del contratto sugli obblighi innanzi esposti, accertati dagli enti competenti e con richiesta di pagamento nelle forme di legge, la Stazione Appaltante dispone detto pagamento a valere sulle ritenute operate e procede in caso di insufficienza all'escussione della garanzia fideiussoria. -------------
Ai sensi dell’art.13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’esecutore del contratto è invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Qualora egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro tale termine, la Stazione Appaltante dispone il pagamanto, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.
Ai sensi dell’art.3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del D.Lgs. 494/1996, come modificato dall'art.86, comma 10, D.Lgs. 276/2003 e dall’art.20, comma 10, X.Xxx. 251/2004, nonché ai sensi dell'art.2 del D.L. 210/2002, convertito dalla L. 266/2002, l’aggiudicatario ha presentato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dalla Cassa Edile ovvero Xxxx Xxxxx di , in data
, Prot. n.
.
Articolo 23
(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)
(per le imprese che occupano <=14 dipendenti e per quelle che occupano 15-35 dipendenti ma non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)
L’esecutore del contratto in fase di gara ha reso la dichiarazione di non essere
assoggettato agli obblighi del collocamento lavorativo dei disabili prescritto dalla L. 12.03.1999, n. 68, poiché ha un organico inferiore a 14 dipendenti; / … ovvero poichè pur occupando dai 15 ai 35 dipendenti non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000.
(per le imprese che occupano +35 dipendenti e per quelle che occupano 15-35 dipendenti e abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)
L’esecutore del contratto in fase di gara ha presentato la certificazione rilasciata dal
Servizio all’Impiego della Provincia di , competente per territorio, resa in data , Prot. n. , dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12.03.1999, n.68,
Articolo 24
(Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere)
L'esecutore del contratto ha depositato presso la Stazione Appaltante: ------------------
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.4 del D.Lgs. 626/1994; ---------
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art.12 del X.Xx. 494/1996, con i contenuti di quest'ultimo;
(oppure, in alternativa)
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art.12 del D.Lgs. 494/1996, del quale assume ogni onere e obbligo; ------------
c) il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza di cui alla lettera b).
(PCS sostitutivo e POS non ancora consegnati per i cantieri soggetti al D.Lgs. 494/1996)
L’esecutore del contratto, ai sensi dell’art.131, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti, si obbliga a redigere e consegnare almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di progetto, nonché il piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi dell’art.131, comma 2, lett. c), D.Lgs. 163/2006. --------------------------------------
L’esecutore del contratto non può iniziare i lavori xxxxxx non abbia provveduto a presentare il piano operativo di sicurezza.
L'esecutore del contratto è obbligato a fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al capoverso 1) ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore del contratto, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
L’esecutore del contratto uniforma le lavorazioni e le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free». -------------------------------------------
Articolo 25.
(Adempimenti in materia di antimafia ed in materia penale)
Ai sensi del combinato disposto dal D.Lgs. 8.08.1994, n.490 e dal D.P.R. 3.06.1998, n.252, le parti contraenti si danno reciprocamente atto che in relazione al soggetto esecutore del contratto non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, sia in quanto nei suoi confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo misure di prevenzione (art.10, L. 575/1965) è non risulta applicata alcuna sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione , sia in quanto ha reso la certificazione recante la dicitura antimafia di cui all'art.9 del D.P.R. 252/1998, rilasciata in data , Prot. n. , dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
.
Articolo 26
(Ultimazione dei lavori e regolare esecuzione)
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipata, parziale o totale, le opere mediante apposito verbale, da rendere immediatamente dopo l’accertamento dell’ultimazione dei lavori, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori.------------------------------------------
Ai sensi dell’art.60 della L.R. 07.08.2007, n.5, trattandosi nella fattispecie di lavori aventi un importo complessivo non superiore a € 1.500.000, il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori entro il termine di 2 (due) mesi dalla predetta data di ultimazione dei lavori.
Pertanto l'accettazione dei lavori, fatta salva la riserva prevista nel primocapoverso,
avviene con l’approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. ----
Detto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato a norma dell’art.60, comma 29 della L.R. 07.08.2007, n.5, dal dirigente competente, ovvero nel caso in cui il dirigente competente abbia svolto l'incarico di direttore dei lavori o di responsabile unico del procedimento o di responsabile della fase dell'esecuzione o di collaudatore in corso d’opera, il certificato sarà approvato da altro dirigente individuato dall'Amministrazione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato qualora l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice civile, l'esecutore del contratto risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
L'esecutore del contratto deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto stesso fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti di regolare esecuzione. ----------------
Articolo 27 (Subappalto)
(da inserire se l’aggiudicatario ha indicato in sede di offerta di non subappaltare, ovvero non ha fornito indicazioni sui lavori da subappaltare)
L’esecutore del contratto è tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori oggetto del
presente contratto, non avendo espresso in fase di partecipazione alla gara d’appalto la volontà di voler subappaltare opere e lavorazioni.-----------------------------------------
(Ovvero)
L’esecutore del contratto è tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori oggetto del presente contratto, avendo espresso in fase di partecipazione alla gara d’appalto la volontà di non voler subappaltare alcuna opera e lavorazione.-----------------------------
(Ovvero)
L’esecutore del contratto è tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori oggetto del presente contratto, non essendo ammesso il subappalto come prescritto nel bando di gara.
Oppure (da inserire se l’aggiudicatario ha indicato in sede di gara di voler subappaltare lavorazioni)
L’esecutore del contratto, ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le seguenti opere e lavorazioni appartenenenti alla categoria: , in particolare
. - A norma dell’art.118 del Codice dei contratti i predetti lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e modalità previste nel Bando e Disciplinare di gara nonché nel capitolato speciale d’appalto. Restano comunque vincolanti i divieti previsti dall’art.37, comma 11 del Codice dei contratti. ------------- La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’esecutore del contratto; tale termine per una sola volta può essere prorogato ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso detto termine, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) della prestazione affidata o di importo inferiore a € 100.000, i suesposti termini sono ridotti della metà.------------------------------------------ La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti
con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’esecutore del contratto non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. (Vedi Bando di Gara) / …ovvero provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori o ai cottimisti l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. (Vedi Bando di Gara)
L'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell’art.18, comma 3, punto 2) della L. 55/1990 e art.118, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 è fatto obbligo all’esecutore del contratto di depositare presso la Stazione Appaltante copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dalla data di effettivo inizio dei lavori subappaltabili, unitamente alla documentazione comprovante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine speciale (qualificazione) prescritti nel Bando di Xxxx in relazione alla relativa prestazione, nonché alla documentazione comprovante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale prescritti all’art.38 del Codice dei contratti e che non sussiste alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della L. 31.05.1965, n.575 s.m.i.. Altresì l’esecutore del contratto deve inviare alla Stazione Appaltante la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. L’esecutore del contratto deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. -------------------------------------
Nel cartello esposto all’esterno del cantiere si devono indicare anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, a norma del comma 2, punto 5), art.118, del Codice dei contratti.
Articolo 27 bis (Avvalimento)
A norma dell’art.24, comma 3 della L.R. 07.08.2007, n.5 e dell’art.49 del Codice dei Contratti, l’esecutore del contratto per poter soddisfare i requisiti di ordine speciale previsti nel Bando di Gara si è avvalso in …./tutto / …in parte dei requisiti di un’impresa ausiliaria. In ordine a tali rapporti il contratto è eseguito esclusivamente dall’esecutore del contratto, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, tuttavia l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’Impresa ausiliaria è responsabile in solido con l’esecutore del contratto nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle relative prestazioni incluse nel presente contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano anche nei confronti dell’impresa ausiliaria. ----------------------------------------------------
Articolo 28 (Divieti)
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art.118, comma 1, secondo periodo del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto nell’art.116 del medesimo Codice dei contratti sulle cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Articolo 29
(Risoluzione e recesso del contratto)
La Stazione Appaltante ai sensi dell’art.134 del Codice dei contratti si riserva il diritto di poter recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto
da formale comunicazione all’esecutore del contratto, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori, ed accerta la regolare esecuzione delle opere realizzate emettendo il certificato definitivo.
Altresì la Stazione Appaltante, con riferimento all’art.135 del Codice dei contratti, si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell’esecutore del contratto sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art.3, L. 27.12.1956, n.1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in aggiudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro e dei piani di sicurezza.-- La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'esecutore del contratto siano decaduti i requisiti di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico,.
La risoluzione del contratto sarà inoltre esercitata dalla Stazione Appaltante qualora il Direttore dei Lavori accerti, per fatto dell’esecutore del contratto, un grave inadempimento, grave irregolarità, grave negligenza e grave ritardo alle obbligazioni assunte nel contratto stesso, tale da compromettere la regolare esecuzione dei lavori; per la procedura di risoluzione si applica l’art.136 del Codice dei contratti. ------------
In caso di risoluzione del contratto e recesso dagli obblighi contrattuali stessi trovano altresì applicazione gli art.138 e 139 del Codice dei contratti.-------------------
In caso di decesso dell’esecutore del contratto o interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora imprenditore individuale, la Stazione Appaltante
dichiara la risoluzione del contratto con notifica agli eredi o aventi causa, ai quali non spetta alcun compenso per le opere o parti contrattuali non ancora eseguite.------
Articolo 30
(Richiamo alle norme legislative e regolamentari)
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, quali la L.R. 07.08.2007, n.5, il D.Lgs. 12.04.2006, n.163 s.m.i., il D.P.R. 21.12.1999, n.554 per quanto applicabile e il capitolato generale approvato con D.M. 19.04.2005, n.145; -----------------------------
Articolo 31 (Contenzioso)
-Transazione - in caso di contenzioso fra la Stazione Appaltante e l’esecutore del contratto, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono risolversi mediante transazione in forma scritta nel rispetto del Codice civile e secondo le procedure dettate dall’art.239 del Codice dei contratti.----
-Accordo bonario - qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, con importo non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, si applicano le disposizioni volte al raggiungimento di un accordo bonario, a norma dell’art.240 del Codice dei contratti .
Articolo 32 (Definizione delle controversie)
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, ovvero non risolte mediante transazione, sono demandate all’autorità giudiziaria. ----------------------------
Articolo 33
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, la Stazione Appaltante informa l'esecutore del contratto che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia. ------------------------
Articolo 34
(Spese contrattuali, trattamento fiscale)
Sono a carico dell’esecutore del contratto, ai sensi dell’art.112 del D.P.R. 21.12.1999, n.554 e dell’art.8 del D.M. 19.04.2000, n.145, tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle fiscali per valori bollati e registrazione, nonché i diritti di rogito, scritturazione e di copia, che dichiara di accettarle e di aver provveduto in anticipo al loro deposito mediante assegno circolare non trasferibile emesso da Banca , in data
, n. .
Sono altresì a carico dell’esecutore del contratto tutte le spese di bollo inerenti agli atti per la gestione dei lavori, dal giorno di consegna fino a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.----------------------------------------------
Articolo 35 (Registrazione)
Ai fini fiscali, le parti contraenti invocando l’art.40 del D.P.R. 26.04.1986, n.131, richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi nella fattispecie di lavori assoggettati all’Imposta sul Xxxxxx Xxxxxxxx (I.V.A.). -------------------------------------
Articolo 36 (Approvazione del contratto)
Ai sensi dell’art.12, comma 2 del Codice dei contratti, il presente contratto è
sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo della sua eventuale approvazione da parte dell’organo competente della Stazione Appaltante entro il termine di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento, e, salvo richieste di chiarimenti o documenti, decorso tale termine il contratto si intende approvato. -----------------------
Altresì, ai sensi dell’art.12, comma 3 del Codice dei contratti, il presente contratto è soggetto all’eventuale verifica dell’Ufficio Controllo di Gestione della Stazione Appaltante che si pronuncia entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del contratto approvato, e, salvo richieste di chiarimenti o documenti, decorso detto termine il contratto diventa efficace a tutti gli effetti. ----------------------------------------
Come richiesto dalle parti contraenti, io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto e formato il presente contratto, composto da n. facciate di carta resa legale compresi i x. xxxxx della presente, dattiloscritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia e sotto la mia personale direzione. …. in parte anche da me manoscritte. -----------------
Di questo contratto ho dato lettura alle parti contraenti, (tranne che per gli allegati per i quali di comune accordo mi dispensano dalla lettura poichè dichiarano espressamente di averne piena ed esatta conoscenza); i quali, su mia domanda, lo approvano e confermano integralmente, dichiarandolo conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono in fine della presente facciata ed a margine degli altri fogli come per Xxxxx.
AREA - Distretto di Cagliari Esecutore del contratto.
L’Ufficiale Rogante