DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1189
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1189
Proroga del Disciplinare tra Regione Puglia e l’Automobile Club d’Italia approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1082/2021 ai sensi dell’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157. Approvazione del prospetto di previsione dei costi da rimborsare. Avvio del nuovo modello di gestione del tributo.
Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Finanze, avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare della posizione organizzativa “Funzionario responsabile del coordinamento e monitoraggio dei tributi propri della Regione Puglia” e confermata dalla dirigente della Sezione Finanze, riferisce quanto segue.
Riferimenti normativi
Con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 veniva adottato il “Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche” allo scopo di raccogliere, in forma organica e coordinata, tutte le disposizioni in allora vigenti in materia. Successivamente la detta normativa è stata oggetto di specifiche modificazioni ed integrazioni principalmente ad opera del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 recante “Misure in materia tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Con decreto del Ministero delle Finanze 26 novembre 1986, n. 850800 veniva approvata la convenzione fra lo Stato e l’Automobile Club d’Italia (ACI) per lo svolgimento delle attività di riscossione e riscontro della predetta tassa; detta convenzione, valida fino al 31 dicembre 1995, veniva poi prorogata al 31 dicembre 1996 nonché al 31 dicembre 1997.
La legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” all’articolo 17, comma 10, stabiliva che “A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze …omissis.”. Il comma 14 del medesimo articolo prorogava ulteriormente sino al 31 dicembre 1998 la convenzione in essere con l’ACI.
Con decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418 veniva approvato il “Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali”. Il predetto Regolamento all’articolo 1, comma 2, stabiliva che “il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi”.
La Regione Puglia, nello specifico, con le leggi regionali 21 dicembre 1998, n. 31 e 12 gennaio 2005, n. 1 prevedeva la possibilità di avvalersi dell’Automobile Club d’Italia per le attività di controllo e riscossione della tassa automobilistica, rimborsando al suddetto ente i relativi costi, oggetto di apposita convenzione.
Gestione storica del tributo in cooperazione inter-istituzionale con ACI
In forza della normativa richiamata la Regione Puglia, pur conservando la titolarità e l’esercizio della propria funzione istituzionale, si è avvalsa dell’ACI per la gestione della tassa automobilistica ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, legalmente riconosciuto, quale forma di cooperazione fra due Pubbliche Amministrazioni attraverso la quale l’una utilizza le capacità gestionali e le competenze tecniche insediate nell’apparato organizzativo dell’altra. In tale contesto la Giunta regionale ha autorizzato nel tempo la Sezione Finanze a stipulare con l’ACI apposite convenzioni disciplinanti le attività connesse e complementari alla gestione della tassa automobilistica, di cui l’ultima approvata con deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 1082 avente scadenza alla data del 31 maggio 2022.
L’opportunità del ricorso all’istituto dell’avvalimento ha trovato giustificazione in un pluralità di fattori quali:
a) la circostanza che sino al 1998 il Ministero delle Finanze aveva affidato all’ACI, ente pubblico non economico, le attività connesse alla gestione della tassa in quanto ente dotato dell’organizzazione materiale e professionale necessaria per poter espletare in modo capillare su tutto il territorio le attività di controllo e riscossione del tributo, avvalendosi della sua integrale configurazione federativa;
b) il perseguimento di obiettivi comuni di interesse pubblico fra Regione ed ACI in termini di assistenza e informazione al cittadino/contribuente, afferenti alla tassa automobilistica e svolte in modo efficace e qualitativamente apprezzabile;
c) la necessità di assicurare la continuità della gestione delle tasse automobilistiche in presenza di condizioni economicamente convenienti dal momento che l’ACI, non avendo connotazione imprenditoriale, non ha necessità di produrre utili di impresa;
d) la circostanza che l’ACI, quale ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, persegue per scopi statutari l’attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale e tributaria, tutte dirette a facilitare l’uso dei veicoli e detiene istituzionalmente anche la gestione dell’archivio veicoli del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), disponendo dei dati che costituiscono il presupposto della tassa auto;
e) la valorizzazione della cooperazione inter-istituzionale prevista dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Tali evenienze hanno portato la Regione Puglia a dare continuità nel tempo al rapporto di cooperazione con l’ACI, anche sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che, al comma 6 dell’articolo 5, esclude dall’ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, la cooperazione fra amministrazioni finalizzata al raggiungimento di obiettivi condivisi e comuni sulla base esclusiva di considerazioni e finalità di pubblico interesse. La cooperazione fra enti, infatti, essendo indirizzata a perseguire comuni scopi di interesse pubblico non è contraria alla normativa nazionale e comunitaria di disciplina delle procedure di evidenza pubblica e di tutela della concorrenza. Tanto è stato precisato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 31 maggio 2017, n. 567 (AG 14/2017/AP) con la quale si è evidenziato che l’accordo fra amministrazioni rientra nell’ambito di applicazione del richiamato articolo 5, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, laddove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di pubblici contratti.
La valorizzazione della cooperazione inter-istituzionale già prevista, come anzidetto, dall’articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241 costituisce il fondamento dei rapporti convenzionali fra la Regione Puglia e l’ACI ed è stata anche oggetto di specifico parere reso dall’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 956-1004/2018. Nel richiamato parere sono state, altresì, evidenziate le condizioni che devono sussistere a fondamento della cooperazione fra pubbliche amministrazioni.
Nello specifico l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato i due elementi fondanti che legittimano il ricorso alla cooperazione cosiddetta orizzontale “pubblico – pubblico”. Il primo consistente nel comune e convergente interesse nella gestione congiunta dell’archivio tributario della tassa automobilistica e del Pubblico Registro Automobilistico, il secondo riferito al perseguimento esclusivo dell’interesse pubblico. Tali elementi ricorrono entrambi nella collaborazione che ha contraddistinto i rapporti fra la Regione Puglia e l’ACI e, pertanto, i movimenti di natura finanziaria, essendo escluso qualsiasi pagamento a titolo corrispettivo/remunerativo, avvengono a mero titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute; tali movimenti, quindi, non sono compresi nell’ambito di applicazione dell’IVA per carenza sia del presupposto soggettivo, in quanto non aventi per oggetto un’attività rientrante nell’esercizio di impresa ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sia del requisito oggettivo, in quanto le somme erogate appaiono essere delle mere movimentazioni di denaro escluse, come tali, dall’IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del dpr medesimo.
La materia, successivamente, con decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, è stata oggetto di uno specifico intervento legislativo che, nell’ambito delle disposizioni in materia fiscale, ha previsto all’articolo 51, commi 1, 2 bis e 2 ter, che “1. Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione … omissis”, “2-bis. …omissis … nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l’evasione fiscale delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all’Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.”, “2-ter. L’Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all’articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.”.
Il novero delle disposizioni richiamate consentirebbe, quindi, alle Regioni e alle Province autonome di cooperare con l’ACI per la gestione dei propri archivi delle tasse automobilistiche a mezzo di specifico disciplinare che ne organizzi la cooperazione. Questo poggia sul presupposto che l’interscambio delle informazioni e la cooperazione attraverso l’integrazione dei dati all’interno del Pubblico Registro Automobilistico, che costituisce l’anagrafe di riferimento per l’individuazione dei proprietari dei veicoli, ha assunto, ormai, il ruolo di polo di integrazione degli archivi regionali delle tasse automobilistiche al precipuo scopo di individuare la corretta appartenenza territoriale del veicolo, di favorire l’incremento delle azioni di recupero fiscale e di abbattere i costi conseguendo risparmi di spesa.
La Regione Puglia, al fine di rendere aderente ed allineata la propria normativa in materia di cooperazione con l’ACI al dettato dei trascritti commi 1, 2-bis e 2-ter dell’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, ha disciplinato tale ambito con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della regione Puglia – legge di stabilità regionale 2021”, prevedendo, all’articolo 23 rubricato “Gestione archivio regionale tassa automobilistica”, che “1. Per le finalità di cui all’articolo 51, commi 0 xxx x 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124 recente disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), la gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica e delle connesse funzioni complementari è svolta, previa apposita sottoscrizione di disciplinare di cooperazione, dal soggetto gestore del pubblico registro automobilistico. 2. La Giunta regionale adotta, nell’ambito degli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni previsti dall’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) lo schema del disciplinare di cui al comma 1 con riguardo alla durata dell’accordo, agli oneri finanziari e alle attività svolte dalle amministrazioni coinvolte. 3. L’articolo 5 della legge regionale 1998, n. 31 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998), il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni carattere tributario) e l’articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e del bilancio pluriennale 2005 – 2007 della regione Puglia) sono abrogati.”.
Ai sensi della normativa richiamata, la “cooperazione pubblico – pubblico” tra Regione Puglia e ACI, finalizzata a garantire il perseguimento di interessi pubblici di natura comune e convergente in materia di tasse automobilistiche, trova sussistenza proprio nella necessità di gestire in forma integrata il PRA e gli archivi della
tassa automobilistica regionale “per favorire la sinergia dei processi istituzionali afferenti ad ambiti affini”, secondo quanto previsto dal citato articolo 51 del decreto-legge 29 dicembre 2019, n. 157.
Le attività oggetto di cooperazione fra Regione Puglia e ACI hanno, pertanto, come base legale il già citato articolo 51, comma 2 ter, del decreto-legge 29 dicembre 2019, n. 157 nella forma dello specifico disciplinare che ne declina modalità e processi, non rientrando tale attività nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, in quanto sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e non costituendo le stesse attività, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, attività commerciale, ma esercizio di attività di pubblica autorità con la conseguenza che la movimentazione finanziaria fra Regione Puglia ed ACI per il ristoro dei costi sostenuti da quest’ultima non è soggetto all’applicazione dell’IVA.
Contenzioso amministrativo in atto
L’articolo 51, commi 0 xxx x 0 xxx, xxx xxxxxxx-xxxxx 29 dicembre 2019, n. 157, seppur abbia riconosciuto ad ACI il ruolo di titolare della funzione pubblica ai fini dell’integrazione e coordinamento dei dati del PRA con gli archivi della tassa automobilistica regionale, sembra trovare limiti negli esiti di alcune pronunce giudiziarie che hanno riguardato gli accordi di collaborazione per la gestione della tassa automobilistica stipulati tra ACI e, rispettivamente, le regioni Campania e Lombardia, impugnati nel corso del tempo dalla società GE.FI.L. Spa (operatore economico nel settore dei tributi locali) con censure volte alla declaratoria di nullità/illegittimità dei provvedimenti amministrativi posti a loro fondamento. In estrema sintesi, le vicende giudiziarie si sono sostanziate, per la Campania, nell’ordinanza della Corte di Giustizia europea (CGUE), Sezione nona, del 30 giugno 2020 (resa nella causa C-618/2019) emessa a seguito dell’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato n. 5581/2019 e nella conseguente sentenza del Consiglio di Stato n. 4247/2021 del 3 giugno 2021; per la Lombardia, il giudizio è esitato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2201/2022 del 25 marzo 2022, emessa sul ricorso promosso dalla medesima Regione per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n.645/2021 ad essa sfavorevole. Le pronunce del giudice amministrativo hanno visto soccombere le parti chiamate in causa
– ACI, ACI Informatica, Regioni – per l’assenza delle condizioni di ammissibilità dell’affidamento diretto senza gara all’ACI dei servizi di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche per come sono stabilite dalle norme del diritto interno ed euro-unitario. Invero, va detto che, nel caso della Regione Campania, la pronuncia del giudice amministrativo si inserisce in un contesto normativo antecedente all’intervento di cui all’articolo 51, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157 il quale, come già argomentato, ha rafforzato ed esteso il perimetro della funzione pubblica dell’ACI con riguardo alla gestione della tassa automobilistica, collegandone le attività con quelle svolte per la gestione del PRA; nel caso della Regione Lombardia, invece, il pronunciamento del giudice amministrativo, intervenuto in vigenza della norma testé citata, ha limitato rigorosamente le attività suscettibili di affidamento diretto ad ACI circoscrivendole a quelle che appaiano non contrastare con i principi comunitari della tutela del libero mercato – principi posti a base dell’ordinanza della Corte di Giustizia UE – vale a dire, nel caso di specie, a quelle che attengono alla gestione dell’archivio informatico delle tasse automobilistiche ex articolo 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella legge 29 dicembre 2019, n. 157.
La GE.FI.L Spa, sulla scorta del quadro normativo che si è venuto a configurare, ha impugnato diversi atti amministrativi riguardanti gli accordi conclusi tra le Regioni ed ACI, tra cui anche la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 1082 di approvazione dello schema di Disciplinare relativo all’accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e l’ACI per l’affidamento dei servizi in materia di tassa automobilistica per il periodo dal 1 giugno 2021 al 31 maggio 2022. Il ricorso, notificato in data 8 settembre 2021 ed iscritto al n. 940/21/PL del TAR Puglia, dedurrebbe profili di nullità e/o annullamento o comunque di illegittimità del predetto atto giuntale unitamente a tutti gli allegati ad esso acclusi. Secondo la ricorrente, la norma nazionale su richiamata, vale a dire l’articolo 51 del decreto-legge 29 dicembre 2019, n. 157, posta a base dell’Accordo sottoscritto e che lo giustificherebbe, non autorizzerebbe affidamenti diretti di questo tipo, né potrebbe derogare in materia di cooperazione a quanto disciplinato dal diritto dell’Unione europea. La Regione si è opposta a tale ricorso costituendosi nel relativo giudizio, tuttora pendente.
Nel frattempo la recente sentenza n. 395/2022 del 4 maggio 2022 del TAR Xxxxxx Xxxxxxx, intervenuta sul ricorso promosso dalla predetta società GE.FI.L. Spa contro la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, ha sostanzialmente ribaltato e rivisto i presupposti su cui le precedenti sentenze hanno fondato il giudicato, peraltro richiamate dalla società GE.FI.L. Spa nel pendente giudizio opposto alla Regione Puglia. Tale sentenza, infatti, ha affermato con decisione l’esclusione dal novero dei servizi pubblici delle attività connesse alla gestione delle tasse automobilistiche regionali, così discostandosi sostanzialmente dall’interpretazione posta alla base del giudizio del Consiglio di Stato sull’analogo procedimento riguardante la Regione Lombardia. Come argomentato nella sentenza del TAR Xxxxxx Xxxxxxx, “La materia tributaria di competenza statale, e non aperta al mercato ed alla concorrenza, è stata, nel caso de quo, delegata alla Regione in virtù della legge del 27 dicembre 1997/, n.449”…omissis… “Indubbia appare quindi la scelta legislativa di permettere alle Regioni di svolgere tale funzione anche per il tramite di esternalizzazioni, ma con ciò non si è voluto riconoscere che il sistema tributario erariale e regionale sia un servizio pubblico contendibile sul mercato; ed infatti nelle norme non si parla mai di servizio”. Pertanto, “le norme previste dal D.lgs. n. 50/2016 sarebbero applicabili alla vicenda de qua, solo in caso di scelta della Regione di propendere per l’evidenza pubblica e aprire “Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche” ex art. 2, D.M. 418/1998 ad una gara competitiva per svolgere tale funzione regionale (c.d. possibilità di esternalizzazione). A norma dell’art. 2, la Regione, ove non propendesse per l’evidenza pubblica, si avvarrebbe direttamente dei propri uffici per esercitare la funzione tributaria o potrebbe avvalersi, tramite avvalimento, di un altro Ente Pubblico con funzioni affini”.
Nuovo modello di gestione della tassa automobilistica regionale
Alla luce della suesposta sintetica narrazione della giurisprudenza che si sta configurando, preso atto della scadenza del vigente accordo di cooperazione Regione-ACI, valutato il complesso quadro normativo e la contrapposta giurisprudenza che si è venuta a concretizzare, anche a ragione dell’alea del giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia, si rende necessario per la Regione avviare un percorso di riorganizzazione delle attività di gestione della tassa automobilistica, procedendo all’internalizzazione delle attività che eventualmente potrebbero essere suscettibili di censure da parte del giudice amministrativo. L’esercizio della funzione di riscossione della tassa automobilistica regionale deve comunque avvenire nella piena garanzia della regolarità, dell’efficienza e dell’economicità della gestione e questo può essere assicurato dando continuità all’accordo in essere con ACI, quale ente pubblico non economico che, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, persegue per scopi statutari l’attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale e tributaria in campo automobilistico, nonché assicura istituzionalmente la gestione dell’archivio del PRA ai sensi del regio decreto- legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, avendo a disposizione i dati che costituiscono il “presupposto d’imposta” della tassa automobilistica. In proposito si deve evidenziare che il gettito di entrata garantito al bilancio regionale autonomo dalla tassa automobilistica rappresenta uno dei cespiti di entrata più consistenti in termini di risorse dell’Ente e, pertanto, ogni mutamento della gestione del servizio di riscossione di tale tributo deve giocoforza essere accompagnato da una attenta ridefinizione del modello organizzativo posto alla base delle attività ad esso connesse al fine di assicurarne la necessaria stabilità, efficienza ed economicità.
Le attività peculiari dell’anzidetto accordo assolvono alle seguenti finalità: mantenere in costante aggiornamento ed integrazione l’archivio fiscale automobilistico regionale con tutti i dati, le movimentazioni e gli eventi afferenti ai soggetti passivi di imposta; gestire le attività di controllo con particolare riferimento alle esenzioni, alle agevolazioni e ai rimborsi con tempestività ed adeguatezza; gestire i flussi di avvisi bonari e di accertamento nonché la formazione delle liste di carico per la riscossione coattiva da affidare all’Agente nazionale della riscossione; gestire la rete di assistenza al cittadino per tutte le tematiche afferenti alla fiscalità dell’auto.
Il nuovo modello organizzativo che consentirebbe di continuare ad assicurare una gestione del tributo corretta, efficiente ed economica vede l’internalizzazione di una serie di attività, tra le quali principalmente quelle (a) dell’assistenza ai contribuenti e della (b) gestione diretta delle contestazioni per violazioni delle norme tributarie con relativa postalizzazione e recapito degli avvisi ai contribuenti. Su tale secondo punto, è necessaria una valutazione in termini di economia della gestione.
Attualmente, la postalizzazione e il recapito degli atti di accertamento comporta costi, per ciascun singolo atto, pari a euro 12,60 (articolo 6, comma 7, legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38), per un totale che impatta sulle spese del bilancio regionale autonomo per circa 7 milioni di euro per ciascuna campagna annuale di spedizione; inoltre, la numerosità di tali atti di accertamento è in forte crescita a causa del turbolento panorama economico deteriorato, non solo da due anni di pandemia da Covid-19, ma anche dall’attuale conflitto in corso tra Russia e Ucraina che sta innescando una preoccupante spirale inflazionistica provocata da problemi sul piano dell’approvvigionamento energetico e di materie prime.
Pertanto, si ritiene necessario dare attuazione a quanto già previsto al comma 7-bis dell’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38, introdotto dall’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 di “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018- 2020”. La modifica normativa è intervenuta a seguito della sentenza n. 152 del 11 luglio 2018 emessa dalla Corte Costituzionale su ricorso della Regione Sicilia e prevede che, in caso di omesso o ritardato versamento della tassa automobilistica, è possibile procedere con la notifica diretta della cartella esattoriale, senza previa emissione dell’avviso di accertamento. L’iscrizione a ruolo “diretta”, non preceduta dall’atto di accertamento, consentirebbe alla Regione di sgravarsi dagli onerosi costi di notificazione, come testé quantificati, nonché di realizzare gli obiettivi di semplificazione del procedimento amministrativo, posto alla base dell’attività di controllo, accertamento e riscossione del tributo, con la conseguente riduzione dei tempi del procedimento a vantaggio di una corretta gestione del bilancio regionale. Parallelamente occorre intervenire modificando l’attuale modello di avviso bonario in favore di un contenuto che rafforzi l’obiettivo di informazione e comunicazione al contribuente e che miri a illustrare le nuove modalità operative messe in atto dall’Ente; l’avviso bonario, pertanto, deve essere opportunamente integrato con le informazioni che consentano al destinatario di inquadrare con immediatezza la richiesta e il carattere di perentorietà della stessa, giacché non più seguita da un’ulteriore successiva comunicazione; così facendo si garantirebbe, altresì, allo stesso contribuente, la possibilità di instaurare un contraddittorio con l’Ente impositore.
La generazione dell’avviso bonario da inviare al contribuente, preceduta da specifica analisi delle posizioni rilevatesi irregolari da condurre in collaborazione con ACI, vedrà il rafforzamento delle attività di integrazione delle basi informative pubbliche. L’attività di bonifica delle anagrafiche dei contribuenti si avvarrà delle basi informative gestite dalla Regione Puglia in convenzione con l’Agenzia delle Entrate attraverso l’attivazione della funzione FM1.14 prevista nell’ambito dello scambio massivo di dati secondo la modalità della cooperazione applicativa informatica. Inoltre, il recapito del citato avviso bonario deve avvenire con modalità che consentano il tracciamento della missiva al fine del monitoraggio degli esiti della consegna della corrispondenza al contribuente, modalità già praticate da ACI nell’ambito di specifici accordi con il prestatore dei servizi postali.
Il processo di attuazione del nuovo modello organizzativo, da avviare nell’esercizio finanziario 2022, potrebbe andare a regime nell’esercizio 2024. Esso prevede: a) la soppressione dell’atto di accertamento per l’anno fiscale 2022; b) l’introduzione per tale annualità dell’avviso bonario “rafforzato” vale a dire rivisitato ut supra nei contenuti, da recapitare nell’esercizio 2023; c) l’emissione delle cartelle di ruolo nell’anno 2024 riferite all’anno tributario 2022. Contemporaneamente, dovranno essere completate le attività di gestione e controllo già avviate con riferimento agli anni tributari antecedenti al 2022.
Nella fase di transizione dall’attuale gestione al nuovo modello organizzativo, le attività si svilupperanno secondo il cronoprogramma di massima esposto in tabella.
Tabella 1 - Cronoprogramma di transizione al nuovo modello di gestione della tassa automobilistica regionale
Anno d’imposta oggetto di verifica e controllo | Tipologia Atto | Periodo di postalizzazione |
2021 | Atto di accertamento | Gennaio 2023 |
2018 | Affidamento ruolo per cartella | Febbraio 2023 |
2022 | Avviso bonario “rafforzato” | Maggio 2023 |
2019 | Affidamento ruolo per cartella | Febbraio 2024 |
2022 | Affidamento ruolo per cartella | Maggio 2024 |
2023 | Avviso bonario “rafforzato” | Maggio 2024 |
2020 | Affidamento ruolo per cartella | Ottobre 2024 |
2021 | Affidamento ruolo per cartella | Ottobre 2025 |
Si specifica che nel mese di maggio 2023 si avvierebbe la postalizzazione dell’avviso bonario rafforzato cui seguirebbe, dopo un anno, l’affidamento diretto del ruolo; pertanto, nell’anno finanziario 2024 si iscriverebbero a ruolo due diverse annualità: l’anno d’imposta 2019, il cui atto di accertamento è stato notificato nel corso dell’anno 2021 e l’anno d’imposta 2022 preceduto dall’avviso bonario rivisitato.
Come anzidetto, le attività di (a) assistenza ai contribuenti e di (b) gestione elle contestazioni per violazioni delle norme tributarie devono essere istruite direttamente dalla Regione, senza l’avvalimento degli Uffici Territoriali Aci. Questo impone un potenziamento dell’effort dal punto di vista della dotazione organica della Sezione Finanze, centro di responsabilità amministrativa in capo al quale è posta la funzione della gestione della tassa automobilistica regionale, in guisa da consentire una pronta evasione delle istanze dei contribuenti e conseguentemente promuovere, attraverso la puntuale e tempestiva assistenza, la deflazione del contenzioso tributario, attualmente in crescita. I costi generati dall’operazione di potenziamento amministrativo sarebbero più che integralmente assorbiti dal risparmio, ben più consistente, generato dalla diretta iscrizione a ruolo senza previo accertamento.
La tabella che segue contiene l’elencazione delle attività da espletare con il coinvolgimento diretto della struttura regionale, in assenza del supporto dei cinque Uffici Territoriali dell’ACI dislocati nelle storiche province pugliesi; in relazione alla numerosità del parco veicoli circolanti in Puglia (tabella 3) e alla complessità degli atti amministrativi da istruire, è stato stimato il fabbisogno di risorse umane per macro area di attività nonché il differenziale rispetto alla dotazione esistente (tabella 2).
Tabella 2 - Attività e dotazione organica da adibire al presidio della tassa automobilistica regionale
Attività da gestire | Numerosità attesa per anno (rilevazione su dato storico) | Risorse umane (n° unità/uomo, calcolato su 250 giorni lavorativi annui) | Dotazione organica attuale | Unità da reclutare |
Istanze di rimborso e di esenzione | 2.000 rimborsi 6.000 esenzioni | 2 | 0,1 | 1,9 |
Autotutela su cartella, au- totutela ai sensi della l. n. 228/2012, accesso agli atti | 7.000 autotutele su cartella 1.200 autotu- tele ai sensi della l. n. 228/2012 500 accesso agli atti | 5 | 1,9 | 3,1 |
Reclami ex art. 17-bis d.lgs n. 546/92 | 2.000 reclami deflattivi del contenzioso | 2 | 0,2 | 1,8 |
Contenzioso tributario di I e II grado, ricorso per Cas- sazione, ricorso al giudice ordinario | 1.400 ricorsi I grado 200 ricorsi II grado 5 ricorsi per cassazione 100 ricorsi giudice ordi- nario | 4 | 1,2 | 2,8 |
Sportello al pubblico e suc- cessivo back office, servizio di call center | 1.820 accessi call center per due gg. a settimana | 4 | 1,5 | 2,5 |
Totale | 17 | 4,9 | 12,1 |
Tabella 3 –Parco veicoli circolanti in Regione PUGLIA, anno tariffario 2021
Classe di Pagamento Veicoli | x.xx veicoli |
AUTOVEICOLI | 2.141.132 |
MOTOCICLI | 256.841 |
AUTOCARRI LEGGERI | 230.723 |
SPECIALI | 31.569 |
MOTOCARRI | 25.768 |
AUTOCARRI PESANTI | 22.010 |
RIMORCHI SPECIALI | 293 |
Totale | 2.708.336 |
Fonte: Data Warehouse ACI - Datamart Previsione di Incasso |
Proroga del Disciplinare dell’accordo con ACI e aggiornamento della previsione dei costi da rimborsare
Prospettato tale scenario, stante la necessità di procedere con la proroga dell’accordo con ACI, con nota PEC Prot. DPFA n. 5647 del 22 luglio 2022, la Direzione per la fiscalità automobilistica ed i servizi agli enti territoriali dell’ACI ha presentato alla Sezione Finanze della Regione Puglia il prospetto di previsione del rimborso dei costi afferente alla proposta di proroga dell’accordo di cooperazione approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 1082 avente scadenza il 31 maggio 2022. Tale prospetto, annesso alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dettaglia i costi di gestione per sette mesi di attività, con validità dal 1 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. In merito si precisa che per quanto riguarda il rimborso dei costi fissi annuali, gli stessi hanno subìto una contrazione in conseguenza dell’attività istituzionale esercitata da ACI – in qualità di gestore del Pubblico Registro Automobilistico – quale collettore dei dati delle tasse automobilistiche ai fini dell’integrazione e coordinamento degli archivi delle suddette tasse con il PRA secondo quanto previsto dal richiamato articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124; a questo si aggiunge un’ulteriore contrazione dei costi in conseguenza della calendarizzazione di parte delle attività di controllo fiscale al primo semestre del 2023. Tutto ciò fa registrare un decremento complessivo dei costi, per i sette mesi di proroga, pari al 19,23% che si aggiunge alla contrazione dei costi già registrata dal precedente accordo di cooperazione.
Come anzidetto, nel periodo di transizione dal vecchio al nuovo modello di gestione, è necessario completare le attività già avviate, come da cronoprogramma sopra riportato. Pertanto, occorre continuare a rimborsare ad ACI i costi postali cosiddetti a consumo per il recapito degli atti di accertamento riferiti all’anno d’imposta 2021; questi sono stati stimati in 7 milioni di euro sulla base delle campagne di spedizione degli atti emessi nel corso dell’anno fiscale 2021 per la postalizzazione degli avvisi bonari e per la notificazione degli avvisi di accertamento, fatti salvi eventuali aumenti tariffari dei servizi postali e dei volumi messi in spedizione o notificazione nel contesto di apposito accordo, da definirsi. Tali costi saranno sostenuti nell’esercizio finanziario 2023 e pertanto saranno coperti da specifico stanziamento del bilancio regionale di previsione per il 2023 e pluriennale 2023-2025.
Per quanto sopra esposto, si rende necessario disporre la proroga del Disciplinare dell’Accordo di cooperazione fra Regione Puglia e l’Automobile Club d’Italia per il periodo 1 giugno 2022 – 31 dicembre 2022, delegando il dirigente della Sezione Finanze a procedere con gli atti amministrativi di competenza e a porre in essere le attività ritenute necessarie al fine di realizzare la transizione verso il nuovo modello organizzativo di gestione della tassa automobilistica regionale, ut supra.
Visti:
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
• la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 15 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
• la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024”;
• la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto viene disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 302. L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
☑ neutro
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
La spesa derivante dal presente provvedimento è quantificata in complessivi euro 1.497.402 a titolo di rimborso dei costi sostenuti da ACI per le attività gestite in cooperazione con Regione Puglia da imputarsi all’esercizio finanziario 2022 e trova copertura sugli stanziamenti posti alla Missione 1, Programma 4, Titolo 1 Spese correnti, capitolo U0003810 “Spese per competenze dovute all’ACI per la gestione della tassa automobilistica regionale” (P.C.F. 1.3.2.99.000) del bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024.
All’impegno di spesa si procederà con atto del Dirigente della Sezione Finanze nel corrente esercizio finanziario.
Il Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore al Bilancio relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta regionale:
• di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
• di prendere atto del ricorso proposto da GE.FI.L. Spa per la declaratoria di nullità e/o di annullamento della deliberazione di Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 1082 di approvazione dello schema di Disciplinare dell’Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e l’ACI per l’affidamento dei servizi in materia di tassa automobilistica per il periodo dal 1 giugno 2021 al 31 maggio 2022, tuttora pendente dinanzi al TAR Puglia;
• di assicurare la continuità della gestione della tassa automobilistica regionale disponendo la proroga, per il periodo 1 giugno 2022 – 31 dicembre 2022, dell’Accordo di cooperazione fra Regione Puglia e
l’Automobile Club d’Italia (ACI) stipulato secondo lo schema di Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 1082 con validità fino alla data del 31 maggio 2021;
• di approvare il prospetto di previsione del rimborso dei costi da corrispondere ad ACI secondo quanto riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente validità per il periodo di vigenza della proroga, dando atto che esso è stato oggetto di revisione in diminuzione rispetto al precedente Accordo di cooperazione in relazione ad attività di efficientamento, razionalizzazione e diversa programmazione gestionale;
• di dare attuazione al comma 7-bis dell’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 disponendo che, a decorrere dall’anno di imposta 2022, nei casi di violazione degli obblighi tributari in materia di tassa automobilistica, si procederà con la notifica diretta della cartella esattoriale, senza previa emissione dell’avviso di accertamento;
• di esprimere l’indirizzo di procedere alla riorganizzazione della gestione amministrativa della tassa automobilistica regionale in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, autorizzando il Dirigente della Sezione Finanze ad assumere i provvedimenti conseguenti alla gestione della fase di transizione verso il nuovo modello organizzativo nonché ad apportare, ove necessario, modifiche al Disciplinare anche derivanti da sopravvenute esigenze e/o mutamenti degli obblighi di legge;
• di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta regionale si procederà ad aggiornare il piano assunzionale per l’anno 2022 alle statuizioni di cui alla presente deliberazione;
• di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale al fine di provvedere, con carattere di priorità, nell’ambito ed a stralcio dei piani assunzionali annuali come sopra aggiornati, al reclutamento e/o all’assegnazione di unità di personale da adibire, nelle unità in premessa definite, alla gestione della tassa automobilistica regionale in relazione alle attività che devono essere internalizzate e non più espletate da ACI secondo il cronoprogramma di transizione al nuovo modello di gestione della tassa automobilistica regionale;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto elle vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario P.O. responsabile del coordinamento e monitoraggio dei tributi propri della Regione Puglia (Xxxxxxx Xxxxxxx)
La dirigente della Sezione Finanze (Xxxxxxxxxx Xxxxxx)
Il sottoscritto direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture (Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Bilancio (avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente con delega alle Finanze;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
2. di prendere atto del ricorso proposto da GE.FI.L. Spa per la declaratoria di nullità e/o di annullamento della deliberazione di Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 1082 di approvazione dello schema di Disciplinare dell’Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e l’ACI per l’affidamento dei servizi in materia di tassa automobilistica per il periodo dal 1 giugno 2021 al 31 maggio 2022, tuttora pendente dinanzi al TAR Puglia;
3. di assicurare la continuità della gestione della tassa automobilistica regionale disponendo la proroga, per il periodo 1 giugno 2022 – 31 dicembre 2022, dell’Accordo di cooperazione fra Regione Puglia e l’Automobile Club d’Italia (ACI) stipulato secondo lo schema di Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 1082 con validità fino alla data del 31 maggio 2021;
4. di approvare il prospetto di previsione del rimborso dei costi da corrispondere ad ACI secondo quanto riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente validità per il periodo di vigenza della proroga, dando atto che esso è stato oggetto di revisione in diminuzione rispetto al precedente Accordo di cooperazione in relazione ad attività di efficientamento, razionalizzazione e diversa programmazione gestionale;
5. di dare attuazione al comma 7-bis dell’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 disponendo che, a decorrere dall’anno di imposta 2022, nei casi di violazione degli obblighi tributari in materia di tassa automobilistica, si procederà con la notifica diretta della cartella esattoriale, senza previa emissione dell’avviso di accertamento;
6. di esprimere l’indirizzo di procedere alla riorganizzazione della gestione amministrativa della tassa automobilistica regionale in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, autorizzando il Dirigente della Sezione Finanze ad assumere i provvedimenti conseguenti alla gestione della fase di transizione verso il nuovo modello organizzativo nonché ad apportare, ove necessario, modifiche al Disciplinare anche derivanti da sopravvenute esigenze e/o mutamenti degli obblighi di legge;
7. di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta regionale si procederà ad aggiornare il piano assunzionale per l’anno 2022 alle statuizioni di cui alla presente deliberazione;
8. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale al fine di provvedere, con carattere di priorità, nell’ambito ed a stralcio dei piani assunzionali annuali come sopra aggiornati, al reclutamento e/o all’assegnazione di unità di personale da adibire, nelle unità in premessa definite, alla gestione della tassa automobilistica regionale in relazione alle attività che devono essere internalizzate e non più espletate da ACI secondo il cronoprogramma di transizione al nuovo modello di gestione della tassa automobilistica regionale;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
Il Segretario Generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
Puglia giugno 2022 dicembre 2022 Attività
Valori in Euro
Stima Costi fissi
1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati. Funzioni di supporto contabile. Calcolo della tassa automobilistica dovuta.
Attività | U/M | Quantità | Costo unitario | Importo | Attività | Personale |
Attività di coordinamento centrale | a/p | 0,06 | 170.000 | 9.579 | 9.579 | |
Attività di gestione | a/p | 0,93 | 69.664 | 64.771 | 64.771 | |
Attività di gestione amministrativa | a/p | 0,54 | 69.664 | 37.793 | 37.793 | |
Attività di gestione informatica | corpo | 222.325 | 222.325 | |||
Collaudi, Controllo e Qualità | a/p | 0,29 | 64.074 | 18.688 | 18.688 | |
Attività UUTT | a/p | 0,91 | 64.074 | 58.161 | 58.161 | |
Missioni e formazione | 2.269 | 2.269 | ||||
Totale (1) | 413.587 | 281.075 | 132.512 |
2) Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo. (1)
Attività | U/M | Quantità | Costo unitario | Importo | Attività | Personale |
Attività di coordinamento centrale | a/p | 0,02 | 170.000 | 2975 | 2.975 | |
Attività di gestione | a/p | 0,31 | 69.664 | 21538 | 21.538 | |
Attività di gestione amministrativa | a/p | 0,39 | 69.664 | 27227 | 27.227 | |
Attività UUTT | a/p | 0,30 | 64.074 | 19436 | 19.436 | |
Collaudi, Controllo e Qualità | a/p | 0,44 | 64.074 | 28032 | 28.032 | |
Attività di gestione informatica | corpo | 101162 | 101.162 | |||
Totale (2) | 200.370 | 156.422 | 43.949 |
2. Puglia Prospetto Rimborso Costi 2022 2023 ver. 7 (eliminazione servizio 5).o2ds 21/07/2022
(1) Nel periodo di proroga non saranno svolte attività di recupero bonario o coattivo ed i costi corrispondenti non sono stati valorizzati.
(2) Il valore vigente su base annua è di 517.214€, per 7 mesi 301.708€. Riduzione costi 101.338€.
3) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (back office).
Attività | U/M | Quantità | Costo unitario | Importo | Attività | Personale |
Attività di coordinamento centrale | a/p | 0,012 | 170.000 | 1.983 | 1.983 | |
Attività di gestione | a/p | 0,76 | 69.664 | 53.235 | 53.235 | |
Attività di gestione amministrativa | a/p | 0,47 | 69.664 | 32.916 | 32.916 | |
Attività UUTT | a/p | 2,42 | 64.074 | 155.112 | 155.112 | |
Attività UUTT controllo e validazione istanze rete | a/p | 1,46 | 64.074 | 93.441 | ||
Attività di gestione informatica | corpo | 22.397 | 22.397 | |||
Totale (1) | 359.085 | 55.313 | 210.331 |
4) Gestione degli accessi e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato. (Assistenza front office e CATA). (1) (2) (3)
Attività | U/M | Quantità | Costo unitario | Importo | Attività | Personale |
Attività di coordinamento centrale | a/p | 0,01 | 170.000 | 1.983 | 1.983 | |
Attività di gestione | a/p | 0,76 | 69.664 | 53.235 | 53.235 | |
Attività di gestione amministrativa | a/p | 0,47 | 69.664 | 32.916 | 32.916 | |
Attività UUTT | a/p | 2,42 | 64.074 | 155.112 | 155.112 | |
Assistenza CATA | 92.998 | 92.998 | ||||
Attività di gestione informatica | corpo | 22.397 | 22.397 | |||
Assistenza Studi di Consulenza (4) | u | 255.513 | 255.513 | |||
Missioni e Formazione | 3.646 | 3.646 | ||||
Totale | 617.801 | 314.472 | 303.329 |
(1) Le Unità Territoriali ACI (Uffici Provinciali) assicurano la ricezione della pratica, la verifica della documentazione e la sua definizione.
(2) Il Call center ACI assicura assistenza al telefono e via mail e svolge le stesse funzioni di assistenza di una Unità Territoriale ACI. Il Call Center (detto anche CATA) interviene anche nelle ipotesi di arretrato delle UUTT e nelle attività che richiedono il contatto con l'utenza.
(3) Per le attività di assistenza in front office e in back office è stato quantificato un fabbisogno di risorse determinato dal numero di uffici ACI presenti in ogni capoluogo di provincia e dal circolante.
(4) Valore stimato del costo dell'assistenza erogata presso gli studi di consulenza automobilistica, stimato sulla base dei dati dei 2 anni precedenti. Comprende il costo dell'attività di validazione e controllo delle richieste di bonifica dell'archivio tributario regionale.
2. Puglia Prospetto Rimborso Costi 2022 2023 ver. 7 (eliminazione servizio 5).o3ds 21/07/2022