ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2000 E S.M.
ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2000 E S.M.
PROPOSTA DI AUMENTO DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA PRODUTTIVA PER UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MODENA IN VIA X. XXXXXXX 31, 33, CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FOGLIO N. 100, MAPPALE 259 - ZONA ELEMENTARE 740, AREA 01
L’anno , il giorno nella Residenza Municipale, via ; TRA:
- Il Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Modena, il 08/05/1971, C.F.: BRTLSN71E08F257P, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta FONDERIA XXXXXXX S.r.l., con sede a Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxx 00 – P.I.: 00283290369, da qui in poi denominato per brevità “privato proprietario”.
E
- il Comune di Modena, con sede in Modena, Via Scudari n.20, C.F.00221940364, qui rappresentato dal Dirigente responsabile del Settore Pianificazione Territoriale arch. Xxxxx Xxxxxxxx ai sensi dell’art. dello Statuto e della disposizione del Sindaco prot. in data , nonché della deliberazione della Giunta Comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge, di seguito per brevità denominato “Comune”
PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stata approvato l’adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) alla LR 20/2000, stabilendo quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 30 e 43, comma 5, della legge regionale richiamata;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/05/2010 è stata approvata variante al POC e RUE, precedentemente adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23/03/2009, che non ha interessato le previsioni dell’immobile oggetto;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 maggio 2011 è stata approvata variante al POC e RUE, precedentemente adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18 ottobre 2010, che non ha interessato le previsioni dell’immobile oggetto;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 09 gennaio 2012 è stata adottata variante al POC e RUE che non ha interessato le previsioni dell’immobile oggetto;
- che l’art. 18 della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m. “Accordi con i privati” recita:
“1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo è subordinato alla condizione
sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.”;
- che l’art. 14.1 del vigente Testo coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE prevede l’attribuzione di maggiori potenzialità edificatorie o di più vantaggiose destinazioni d’uso edilizio, da formalizzarsi con accordi di cui all’art. 18 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e da recepire mediante varianti di POC, previa corresponsione di una compensazione economica (monetizzazione), aggiuntiva rispetto al contributo di costruzione per l’intervento da realizzarsi, commisurato ad ½ del maggior valore economico generato da tali modifiche, da utilizzarsi per la realizzazione di opere e servizi pubblici, o per l’acquisizione di aree per tali opere e servizi.
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16/01/2008, è stato approvato il “Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell’art. 14.1 del testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE” comprensivo delle “Modalità di calcolo degli incrementi di valore dei terreni in applicazione all’art. 14.1 del Testo coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE” e dello “Schema tipo di accordo”, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 06/12/2010;
- che ai sensi dell’art. 5, comma 2 del suddetto Regolamento con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/01/2012 sono stati approvati i nuovi valori medi degli immobili sul territorio comunale;
- che la Ditta FONDERIA XXXXXXX S.r.l. è proprietaria di un immobile di superficie fondiaria pari a mq 2185, sito nel Comune di Modena in Xxx X. Xxxxxxx 00, 33, catastalmente identificato al Foglio
n. 100, mappale n. 259;
- che l’immobile di cui sopra è classificato, nelle tavole del PSC-POC-RUE vigente, nel seguente modo:
1) PIANO STRUTTURALE COMUNALE
V – AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVA
a – Aree di rilievo comunale Zona Elementare n. 740
(Ex zona territoriale omogenea D) Area 01 Disciplinata dal R.U.E.
2) REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO AREA 01 Disciplinata dal R.U.E.
Disciplinata da Piano particolareggiato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 134 del 22/03/1976 aggiornata con delibera di Giunta Regionale n. 493 del 21/02/1978.
- che Il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, in data 01/12/2001, prot. 142895, per l’immobile in questione, facente parte del progetto di lottizzazione del quartiere industriale “Torrazzi Est” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 134 del 22/03/1976 aggiornata con delibera di Giunta Regionale n. 493 del 21/02/1978, ha comunicato che la superficie utile massima edificabile risulta pari a mq 1420 come risulta dall’atto di compravendita a ministero Dott. Xxxxxxxx Xxxxx, rep. 63044, stipulato in data 08/07/1976 fra il Comune di Modena e i Sigg. Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx;
- che il privato proprietario, fermo restando quanto previsto attualmente dal POC nonché quanto regolamentato e pattuito con il citato atto di compravendita del 08/07/1976, rep. 63044, ha proposto al Comune di Modena l’incremento della capacità edificatoria produttiva, pari a mq 218, per l’ampliamento della sede aziendale, impegnandosi a corrispondere, nella forma della monetizzazione, un contributo commisurato all’aumento di capacità edificatoria sopra descritto e calcolato sulla base di quanto stabilito dall’Allegato A (Modalità di calcolo degli incrementi di valore
di cui all’art. 14.1 del POC) al citato “Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell’art. 14.1 del testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE”;
- che la proposta sopra indicata risulta urbanisticamente compatibile e consente al Comune di incamerare la relativa compensazione economica da utilizzare per la realizzazione di opere e servizi pubblici, o per l’acquisizione di aree per tali opere e servizi, motivo per cui sussistono le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale così come prescritto al citato art. 18 della della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m.i.;
TUTTO CIÒ PREMESSO
E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Il privato proprietario si obbliga, per sé successori e aventi causa:
- ad accettare la determinazione della compensazione economica, pari a € 28.340,00, così calcolata sulla base di quanto stabilito dall’allegato A (Modalità di calcolo degli incrementi di valore di cui all’art. 14.1 del POC) al citato “Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell’art.
14.1 del testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE”, commisurata ad ½ del maggior valore economico derivante dalla variante che sarà apportata al POC, consistente nell’aumento della capacità edificatoria produttiva, pari a mq 218, per l’ampliamento della sede aziendale;
- a versare l’importo di cui sopra entro 90 gg. dall’intervenuta efficacia della variante al POC per il recepimento della suddetta modifica di aumento della capacità edificatoria, a pena di decadenza della medesima e di ripristino della disciplina urbanistica previgente.
Il pagamento avverrà in unica soluzione o a rate. Eventuali richieste di rateizzazione dovranno essere espressamente richieste e autorizzate dal Comune. Le rate potranno andare da un minimo di due ad un massimo di quattro e l’intero pagamento dovrà avvenire entro un anno dall’avvenuta efficacia della variante e comunque la prima rata andrà corrisposta entro il medesimo termine di 90 giorni di cui sopra.
All’atto del pagamento dell’ultima rata dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura che il Comune avrà stabilito per l’epoca del pagamento.
In aggiunta, a seguito dell’avveramento della condizione sospensiva dell’atto, dovrà altresì essere anticipata, al Comune, l’imposta di registro (3% dell’importo di € 28.340,00 e più precisamente la differenza con quanto corrisposto all’atto della registrazione che avverrà dopo la stipula dell’atto a tassa fissa); nel caso di pagamento rateizzato, l’imposta di registro dovrà essere corrisposta all’atto del pagamento della prima rata.
Eventuali rimborsi da parte del Comune, al privato, avverranno senza alcuna maggiorazione per interessi, rivalutazione monetaria, indennizzi di sorta e secondo tempi e modalità compatibili con le esigenze del bilancio comunale;
- a redigere e a realizzare, a propria cura e spese, il progetto esecutivo delle eventuali necessarie opere di urbanizzazione primaria inerenti l’intervento edilizio proposto, secondo le modalità tecnico- progettuali indicate dai competenti uffici comunali, e a cedere gratuitamente tali opere e le relative aree di sedime così come sarà meglio definito in sede di rilascio di permesso di costruire;
Il Comune si obbliga:
- a sottoporre, al Consiglio Comunale, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, la variante al POC, ai sensi degli artt. 34 della LR 20/2000 e s.m. e 3.1 del Testo coordinato di Norme di PSC-POC-RUE, per l’attribuzione, all’immobile catastalmente identificato al Foglio n. 100, mappale n. 259, della seguente normativa d’area:
La realizzazione dell'intervento è regolata dalle modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 14.1 del Testo coordinato delle norme di PSC, POC e RUE e dall'Accordo ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 20/2000 e s.m., stipulato in data xx/xx/20xx rep. n. xxxx/20xx, ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. xxx del xx/xx/20xx, al quale si rinvia.
La capacità insediativa per funzioni produttive è di 1638 mq, di cui 1420 mq regolamentati da atto di compravendita stipulato con il Comune di Modena in data 08/07/1976, rep. 63044 e 218 mq dal suddetto accordo sottoscritto dal proprietario dell'area.
L'edificabilità dell'area rimane condizionata all'avvenuto versamento della compensazione economica al Comune, nei termini di cui all’accordo precitato.
- Destinazioni ammesse: C/2 C/3 D/1 D/7
- Altezza massima per funzioni produttive: 1p + pt
- Capacità insediativa per funzioni produttive: 1638 mq
LE PARTI DANNO ATTO CHE:
- lo schema della proposta di trasformazione dell’area in questione, presentato ai fini della verifica della compatibilità urbanistica nonché della determinazione della compensazione economica derivante dalle modifiche proposte e precedentemente descritte, costituisce elemento indicativo e non è in alcun caso vincolante per l’ottenimento del titolo abilitativo necessario per la realizzazione della proposta di trasformazione medesima;
- il privato si obbliga a mantenere fermi il presente accordo e la proposta ivi contenuta, debitamente siglati per accettazione dei relativi contenuti, per tutto il tempo necessario al Comune per la sua approvazione da parte dell’organo esecutivo;
- il presente accordo e la proposta ivi contenuta sono impegnativi per il privato proprietario dalla data della sua sottoscrizione, pur essendo tale accordo concluso sotto condizione sospensiva del recepimento delle sue previsioni, da parte del Consiglio Comunale, tramite l'approvazione della variante al POC. Solo a decorrere da tale approvazione l’accordo diverrà impegnativo anche per il Comune; Il versamento dell’intero importo costituisce condizione di utilizzo della maggiore potenzialità edificatoria attribuita con la variante al POC;
- il presente accordo è stipulato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m. nella forma della scrittura privata autenticata, da valere ad ogni effetto di legge;
- al presente atto si applicano, per quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti;
- per tutto quanto non previsto nel presente accordo si applicano gli artt. 18 della LR 20/2000 e s.m. e 11 della L. 241/1990 e s.m.;
- sono a carico del privato proprietario le spese per imposta di xxxxx, diritti di segreteria e registrazione del presente atto;
Costituiscono allegati del presente atto:
- estratto di mappa catastale del Foglio n. 100, mappale n. 259;
- estratto della vigente Normativa coordinata di PSC-POC-RUE delle Zone Elementari, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24/05/2010: Z.E. 740, area 01 - proposta di Variante di POC della Normativa coordinata di PSC-POC-RUE delle Zone Elementari: Z.E. 740, area 09;
LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO.
IL COMUNE DI MODENA
IL PRIVATO PROPRIETARIO