CIG 73140875DDE
SCHEMA DI CONTRATTO PER L‘AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' STRUMENTALI DEI SERVIZI DI MOBILITA' IN GESTIONE A FORLI' MOBILITA' INTEGRATA
CIG 73140875DDE
L‘anno 2018 il giorno , del mese di presso la sede di Forlì Mobilità Integrata S.r.l. Di Corso X. Xxxx 21
TRA
la società Forlì Mobilità Integrata S.r.l. (nel seguito per brevità denominata FMI) codice fiscale e P.IVA 03981210408 con sede legale in Xxxxx Xxxxxx X. Xxxxx 0 rappresentata da
------------nato a il CF , in qualità di
Amministratore Unico e legale rappresentante che interviene nel presente atto in esecuzione della propria determinazione in data
E
la società (nel seguito per brevità
denominata ) avente sede in , Via codice fiscale e partita IVA 02249960408 nella persona del suo
legale rappresentante nato a il
CF residente a in Via
Premesso
− che in esecuzione della determinazione assunta dal proprio Amministratore Unico in data , FMI ha esperito procedura aperta - riservata ai sensi dell‘art. 112 del D.lgs 50/2016 agli operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate che impiegano almeno il 30% di lavoratori disabili o svantaggiati per l'affidamento dei servizi di supporto alle attività strumentali dei servizi di mobilità;
− che a conclusione della procedura di cui sopra la gara è stata aggiudicata con determina dell'Amministratore Unico di FMI in data alla società
− (eventuale) che come risulta dal verbale di consegna in atti al P.G FMI
del , è stata disposta l'esecuzione anticipata del servizio per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs 50/2016 con decorrenza e che pertanto il servizio avrà durata di anni tre a decorrere dal ;
− che a fronte della soglia minima di personale da impiegare e riassorbire in caso di cambio d‘appalto ai sensi dell‘art. 50 del D.lgs 50/2016 stabilita nel Progetto-capitolato speciale di gara in n. 13 unità, di cui n. 10 soggetti svantaggiati, l‘aggiudicatario si è impegnato ad impiegare n. persone di cui n. soggetti svantaggiati (come risulta dal Progetto tecnico organizzativo facente parte dell'offerta tecnica presentata
dall‘aggiudicatario;
− che l‘aggiudicatario ha presentato l'allegato progetto di inserimento lavorativo di personale svantaggiato nello svolgimento del servizio oggetto della presente contratto
− premesso infine che nel caso in cui il Comune di Forlì decidesse di reinternalizzare la gestione dei servizi oggetto del presente contratto o di affidarne la gestione a soggetto diverso da FMI, il Comune di Forlì o il soggetto terzo designato dal Comune medesimo subentrerà ad FMI nella titolarità del presente contratto
si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1
Oggetto del servizio
FMI affida a i servizi di supporto alle attività strumentali dei servizi di mobilità nel comune di Forlì in propria gestione dettagliatamente indicati nell'allegato capitolato speciale e articolati nelle seguenti attività.
ATTIVITA' N. 1
Formano oggetto della presente attività sono il servizio di presidio, assistenza agli utenti, gestione accessi alle aree di sosta, pulizie e piccole manutenzioni nelle aree di parcheggio in gestione a FMI sotto individuate:
• Parcheggio XX Settembre;
• Parcheggio del Xxxxxxx;
• Piazza Cavour;
• Parcheggio Matteucci;
• Parcheggio Manzoni (interrato);
• Parcheggio di P.zza Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx (interratto e superficiale);
La gestione dei parcheggi sopra indicati prevede un servizio di assistenza all'utenza e presidio senza custodia con personale dell‘affidatario con le modalità dettagliate nell'allegato capitolato speciale così come integrate nel Progetto tecnico Organizzativo facente parte dell'offerta tecnica e nel seguito specificate.
Si dovrà garantire nello specifico: il presidio delle aree in custodia con operatori presenti nelle aree di sosta sopraelencate durante tutta la giornata con compiti anche informativi. nello specifico, si dovranno:
a) dare informazioni sulle tariffe,
b) dare minime informazioni relativamente ai servizi di mobilità della città;
c) consegnare materiale turistico sulla città (mappe parcheggi e indicazioni monumenti etc.);
d) indirizzare le persone al coretto utilizzo degli spazi di sosta e al coretto utilizzo dei sistemi di pagamento;
e) intervenire sulla tutela delle aree presidiate con una minima pulizia e ordine delle aree stesse;
f) intervenire sulla tutela delle aree di sosta adiacenti alle zone presidiate con una minima pulizia e ordine delle stesse;
g) assistere il personale di FMI nella vendita dei titoli di sosta nelle aree presidiate e zone limitrofe.
A FMI rimarrà in capo la gestione economica degli incassi e degli aspetti organizzativi del parcheggio, nelle modalità e come indicato nell'allegato Capitolato Speciale.
Il servizio di presidio senza custodia, dovrà svolgersi fuori dalle carreggiate e in modo tale da non ostacolare lo scorrimento della circolazione ordinaria nel rispetto della sicurezza di cose e persone.
ATTIVITA' N. 2
Le attività strumentali ai servizi di Mobilità, sono costituite da una serie di attività collaterali e strumentali alla gestione delle aree di sosta regolamentate a pagamento, in gestione a FMI.
Tali attività sono:
• 2.1) Manutenzione Servizio BIKE Sharing;
• 2.2) Manutenzione Fermate scolastiche;
• 2.3) Servizio di Pulizia, interventi di sistemazione e servizi accessori delle aree di parcheggio;
Le attività oggetto del presente contratto devono essere svolte in base al Piano programmato di manutenzioni e di attività descritto nell'allegato capitolato speciale come integrate dall‘affidatario nel proprio Progetto tecnico/organizzativo presentato in sede di gara.
Ad FMI rimarrà in capo la gestione degli aspetti organizzativi di tutti i servizi oggetto del presente contratto, nelle modalità e come indicato nell'allegato Capitolato Speciale.
Art.2
Responsabilità e obblighi dell‘aggiudicatario
L'affidatario si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel capitolato allegato 1 al presente contratto di cui costituisce parte integrante ed essenziale e che l'affidatario dichiara di conoscere ed accettare, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione dei servizi e al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo previste nel Progetto di inserimento lavorativo allegato al presente contratto (allegato 2).
Dovrà essere altresì garantita l'erogazione dei servizi aggiuntivi offerti in sede di gara e nel seguito riepilogati:'
L'affidatario assume ogni responsabilità di qualsiasi genere in ordine all’assunzione ed al mantenimento al lavoro dei propri dipendenti i cui rapporti saranno scrupolosamente rispettosi delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro sia per il trattamento giuridico, per quello economico, per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, oltre che per quello assistenziale, assicurativo e previdenziale.
Il referente tecnico dell'affidatario per la gestione del contratto è il Sig.
tel che, in particolare garantisce una
linea diretta per ogni tipo di comunicazione e/o organizzazione del servizio e svolge i compiti di coordinatore di tutte le attività svolte dall'affidatario a favore di FMI;
L'affidatario si impegna altresì a:
• Mantenere il numero di lavoratori svantaggiati previsto nel Progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate presentato in sede di gara per tutta la durata del contratto attenendosi alle prescrizioni dell'art. 9 del Capitolato Speciale.
•
• prevedere una o più figure di tutoraggio e sostegno del personale svantaggiato secondo il progetto presentato in gara;
• attuare programmi di recupero ai fini dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ed i piani individualizzati secondo il progetto presentato in sede di gara;
• garantire il presidio delle aree di sosta con gli operatori definiti in sede di gara.
Art. 3 personale impiegato.
L'affidatario dichiara che a tutti i lavoratori impiegati nei servizi oggetto del presente contratto è applicato il CCNL
Per l'adempimento delle obbligazioni di fornitura di beni e servizi di cui al presente contratto, l'affidatario sociale si impegna in ogni caso ad utilizzare n. unità lavorative di cui n. lavoratori svantaggiati, precisamente i lavoratori di seguito elencati, con le caratteristiche a fianco indicate.
ELENCO
Art. 4
Controlli, Verifiche ed Obblighi di FMI
FMI, si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche:
1. sull’attività oggetto del presente capitolato speciale;
2. sui risultati di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati;
3. FMI ha la facoltà di presenziare durante lo svolgimento dell’attività del personale dell'affidatario e verificare se il servizio viene svolto rispettando gli accordi intercorsi.
Tali controlli potranno essere effettuati da personale FMI preventivamente comunicato all'affidatario o a “sorpresa” utilizzando anche l’efficace sistema del cliente misterioso. Il numero delle ispezioni può essere variabile nell’arco di ogni mese di servizio.
Le verifiche potranno essere effettuate attraverso contatti diretti (telefonici o di persona) con la struttura dell'affidatario o i lavoratori svantaggiati, nel caso si riscontrino situazioni
anomale, dovranno essere comunicate all'affidatario in forma scritta, la quale dovrà poi provvedere nel minor tempo possibile a ripristinare la situazione originale per garantire il rispetto dell’oggetto dell'affidamento.
Nel caso, che per l’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato speciale, risulti essere necessario l’utilizzo di registratori di cassa o misuratori fiscali, FMI si obbliga a definire gli atti necessari, di volta in volta, direttamente con il referente dell'affidatario a seconda della problematica da affrontare.
FMI mette a disposizione i propri locali e strutture al servizio del personale dell'affidatario che sarà incaricato a svolgere le prestazioni richieste, come descritto nei successivi articoli.
Art. 5 Corrispettivi
Per l'effettivo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, come dettagliate nell'allegato Capitolato speciale e nell'allegato Progetto tecnico organizzativo di For.b, FMI riconoscerà all'affidario il corrispettivo derivante dall'applicazione agli elenchi prezzi riportati all'art. 4 dell'allegato Capitolato Speciale.dello sconto offerto in sede di gara pari al %,
L'importo complessivo contrattuale presunto per tutta la durata dell'affidamento è pari a €
(IVA al 22% esclusa, di cui €. 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Art. 6 Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo avverrà con le modalità stabilite nel capitolato speciale .
Art. 7
Durata del contratto
Il presente contratto ha durata di 36 mesi consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto o dalla data di consegna delle prestazioni avvenuta in via d'urgenza con decorrenza come da verbale in atti al P.G di FMI n. .Il presente affidamento avrà pertanto termine il , fatta salva la facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio ai sensi dell'art. 35 comma 4 D.lgs 50/2016 e l'opzione di proroga "tecnica" ai sensi dell'art. art. 106 comma 11 D.lgs 50/2016 per un periodo massimo di mesi 12.
Art. 8 Variazioni
Ogni eventuale variazione del presente contratto, che intervenga successivamente all'aggiudicazione dei servizi o nel corso di validità dell'affidamento, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.
Art. 9 Cauzione definitiva
L'affidatario ha prodotto il previsto deposito cauzionale mediante
.
La suddetta fidejussione è conforme alle prescrizioni del capitolato di gara allegato ed è valida fino a tutto il .
FMI potrà rivalersi sulla cauzione nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario, salvo restando il risarcimento dell'ulteriore danno.
Nel caso in cui FMI si rivalga sulla cauzione, l'affidatario dovrà provvedere immediatamente al reintegro dell'importo di cui al comma 1.
Nel caso di variazioni in aumento di rilievo significativo, preliminarmente alla stipulazione dell'atto aggiuntivo, la cooperativa dovrà integrare la cauzione nella misura del 5% dell'aumento di valore.
Art. 10 Penali
Penali come da Capitolato Speciale
Sono fatti salvi i maggiori danni che l’esecutore possa avere causato.
art. 11
Inadempienze controversie, risoluzione dell'atto e foro competente.
Eventuali inadempienze al presente accordo dovranno essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
FMI ha facoltà di avviare la procedura per la risoluzione, anche parziale, o modifica del presente accordo, senza dar luogo al riconoscimento di risarcimenti od indennizzi all'affidatario, fatti salvi gli oneri di gestione maturati:
a. per inosservanze della vigente normativa;
b. a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con il presente contratto;
c. nel caso in cui uno o più parcheggi siano soppressi per qualsiasi ragione, ovvero si renda necessaria l’occupazione di aree oggetto del presente contratto da parte dell’Amministrazione Comunale.
L'affidatario ha facoltà a sua volta di recedere dal presente contratto per sopravvenuta impossibilità oggettiva di svolgere i servizi affidati con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi.
FMI si riserva inoltre di rescindere il contratto sottoscritta con preavviso di almeno 3 mesi nel caso in cui vi fossero modifiche nella destinazione d'uso o in caso di lavori da eseguire sull'area in base a quanto stabilito dell'Amministrazione Comunale.
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero insorgere sull’esecuzione ed interpretazione degli accordi previsti nel presente contratto dovranno prontamente essere sottoposte a FMI che verificherà le possibilità di composizione bonaria.
Eventuali controversie non composte in xxx xxxxxxx xxxxxxx deferite al foro di Forlì quale foro competente.
Art. 12 Responsabilità civile – assicurazione
La responsabilità civile per danni cagionati a terzi nella gestione del servizio grava esclusivamente sull'affidatario che solleva FMI da ogni responsabilità.
L'affidatario si obbliga a tenere indenne FMI da qualsiasi pretesa azione/richiesta di risarcimento che possa essre avanzata da terzi per fatti connessi all'esecuzione del servizio.
L'affidatario prma dell'avvio del servizio ha presentato copia della propria polizza RCT/RCO in corso di validità e conforme alle prescrizioni del capitolato speciale, stipulata con la compagnia assicuratrice per i seguenti massimali:
- RCT = Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero euro), unico per sinistro;
- RCO = Euro 2.500.000,00 (duemilioni cinquecentomila virgola zero zero euro);
L'insufficienza e/o l'inoperatività totale o parziale della suddetta copertura assicurativa non esonera l'affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere su esso eventualmente incombenti.
Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa a mezzo pec ad FMI prima dell'avvio del servizio.
Art. 13 Clausola di tracciabilità
L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tra cui l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari in entrata ed in uscita relativi al presente contratto (salve le eccezioni previste dall’art. 3 della legge n. 136/2010) saranno registrati sul conto corrente o sui c/c dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di incasso o di pagamento riporteranno, per ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG riportato nell'oggetto del contratto
L'affidatario, ai sensi dell’art. 3, c. 7, della legge sopra citata, deve comunicare alla Società gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre essi devono comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Ai sensi dell’art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto
L'inadempimento agli obblighi di cui sopra, è causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 3, c. 8, della L. 136/2010.
Art. 14 Clausola pagamenti
La liquidazione delle fatture, decurtate delle eventuali note di accredito, avverrà nei termini di legge, previa verifica della regolarità del servizio e della regolarità contributiva (DURC).
Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., FMI garantisce il pagamento, previa presentazione di fattura, decorsi giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali. Tali attività di accertamento verranno espletate nel termine di giorni 60 decorrenti dal verificarsi delle condizioni previste dal presente contratto per i pagamenti in acconto ovvero nel termine, rispettivamente, di giorni 60 o 45 dalla data di ultimazione delle prestazioni, nei casi di verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione. Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura.
Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.
Dal 1° luglio 2017 la Società FMI è soggetta all'applicazione dello split payment: Pertanto l'aggiudicatario dovrà evidenziare l'IVA in fattura come di consueto. FMI scinderà il pagamento della fattura pagando al fornitore il solo imponibile e versando direttamente all'Erario la relativa imposta.
Le fatture dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72" o dicitura similare.
Art. 15 Subappalto
Ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 è stato autorizzato il subappalto delle attività nel seguito elencate a favore della ditta già indicata dall'aggiudicatario in sede di gara.
Riguardo ai pagamenti si applica quanto previsto dal comma 13 del citato art. 105 D.lgs 50/2016.
Art. 16
Modello organizzativo e gestionale di controllo ex X.Xxx. 231/01
L'affidatario dichiara, di essere a conoscenza dell’esistenza del Modello Organizzativo, gestione e controllo ex X.Xxx. 231/01 adottato da FMI e di aver preso visione del contenuto del Codice Etico pubblicato sul sito xxx.xxx.xx.xx .
In caso di violazione, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c. .
Art. 17 Spese
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 131/86 con spese a carico del soggetto che esercita tale facoltà.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla firma del presente contratto sono a carico dell‘aggiudicatario.
Art. 18
Documenti costituenti il contratto.
Costituiscono parte integrante del presente contratto anche se ad essa non materialmente allegati:
1. Capitolato Speciale e offerta economica
2. Progetto tecnico organizzativo presentato in sede di gara
3. Progetto di inserimento lavorativo del personale svantaggiato presentato in sede di gara
4.
Per Forlì Mobilità Integrata Per l'affidatario L’amministratore Unico I
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. l'affidatario dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole
Art. 10 penali
art. 11 Inadempienze, controversie, risoluzione del contratto foro competente. Art. 13 Clausola di tracciabilità ultimo comma
Per l'affidatario