VINCENZI PIERLUIGI – VNCPLG46E16C574U
TRIBUNALE DI FORLI’ SEZIONE FALLIMENTARE
PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DI SOGGETTI NON FALLIBILI – PROPOSTA CONCORATO MINORE AI SENSI DELL'ART. 74 E SEGUENTI, D.Lgs. 14/2019
DEBITORE:
XXXXXXXX XXXXXXXXX – VNCPLG46E16C574U
RELAZIONE
EX ART. 76 c. 2, D.Lgs. 14/2019
Professionista incaricato: xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini – n. 703/A Via dei Mille n. 3 – Riccione 47838 (RN)
Tel: 0541/693085 Fax: 0541/605469
E-mail: x.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx Pec: x.xxxxxxxxx@xxx.xx
Il sottoscritto xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Riccione (RN), il 5 novembre 1978, C.F.: RCN GMR 78S05 H294V, con studio professionale in Riccione, Via dei Mille n. 3, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini al n. 703, sezione A
dichiara
– che non sussistono personalmente condizioni di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico;
– che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
– che non ha mai ricevuto alcun incarico professionale per conto del debitore interessato alla proposta di accordo,
Ciò premesso
verificato che
– l’art. 65 del Codice della Crisi (d’ora in avanti CCII) consente al debitore in stato di sovra- indebitamento di presentare al tribunale competente una proposta di concordato minore;
– sono applicabili le norme previste dalla sezione II del capo IX del titolo V CCII - disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovra-indebitato;
– il signor XXXXXXXXX XXXXXXXX, nato a Cesenatico (FC), il 16 maggio 1946, C.F. VNC PLG 46E16 C574U, residente in Xxxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxx x. 00, frazione Sala, ha deciso di risolvere la propria situazione di sovra-indebitamento, presentando e sottoponendo all’approvazione dei creditori una proposta di concordato minore;
– con provvedimento n. 22/2019 del 20 gennaio 2020, notificato il 23 gennaio 2020, l’O.C.C. ROMAGNA ha nominato quale gestore della crisi il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (vedi allegato al piano) nel procedimento n. 11/2020 promosso da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
– in data 23 gennaio 2020, il sottoscritto ha accettato l’incarico (vedi allegato n. 1);
– a seguito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi l’Organismo di Composizione della Crisi competente ha confermato la nomina del predetto gestore della crisi (vedi allegato al piano);
– che il ricorrente si trova in una situazione di sovra-indebitamento ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. c), CCII ossia “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla
liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
– che il ricorrente si trova nella condizione di cui all’art. 74, comma 1, CCII, non rivestendo la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. c);
– il debitore presenta requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all’art.2, comma 1, lett. D, numero 1), 2), 3);
– non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV, capo II del CCII;
- che ai fini dell’ammissibilità della domanda di concordato minore ex art. 77 comma 1 CCII, il ricorrente:
o non ha beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda;
o non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
o non risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
– non ha subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui all’art. 72 CCII;
– l’O.C.C. Romagna è costituito nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell’art. 27 comma 2 CCII.
Tutto ciò premesso e verificato, espone la seguente
RELAZIONE
1. OGGETTO DELLA RELAZIONE
L'art. 76 comma 2 del CCII, richiede che unitamente alla proposta presentata dei debitori debba essere allegata, tra l'altro, l'attestazione sulla fattibilità della proposta depositata ed una relazione particolareggiata contenente:
– cenni storici e giuridici sull’impresa sovra-indebitata;
– origini e cause del sovra-indebitamento;
– diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni;
– ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni;
– atti del debitore impugnati dai creditori;
– completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
– convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
– costi presumibili della procedura;
– percentuale, modalità e tempi di soddisfazione dei creditori;
– criteri di formazione delle classi;
– valutazione del merito creditizio.
2. CENNI STORICI E GIURIDICI DELL’IMPRESA SOVRAINDEBITATA
Il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, imprenditore agricolo ha svolto come principale attività quella di allevamento galline ovaiole e produzione di uova. L’attività agricola veniva esercitata sotto la forma giuridica di società in accomandita semplice attraverso la Bellaria s.a.s. di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx & C., di seguito anche Bellaria s.a.s., e la società semplice denominata Taverna società agricola s.s. di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx & C., di seguito anche Taverna s.s.
Nella prima egli è socio accomandante mentre la moglie convivente è socio accomandatario, nella seconda sono soci il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e la moglie Xxx.ra Xxxxxx Xxxxxxxx, risultando, pertanto nelle due società i medesimi soci.
Le società Bellaria s.a.s. si è costituita con atto del 24/11/1962 è iscritta nel registro delle società presso la Camera di Commercio di Rimini- Forlì- Cesena con codice fiscale n. 00335600409; così come anche la Taverna s.s. si è costituita con atto del 03/05/2005 è iscritta nel registro delle società presso la Camera di Commercio di Rimini - Forlì- Cesena con codice fiscale n. 00628400400.
Il sig. Vincenzi è titolare della partita iva, come ditta individuale dal 4 agosto 1990 attualmente attiva. Il sottoscritto ha provveduto ad effettuare l’analisi della posizione presso il Registro delle Imprese dalla quale ha potuto constatare che ad oggi il signor Xxxxxxxx è socio accomandatario della società BELLARIA - S.A.S. – DI XXXXXXXXX XXXXXXXX & C. (vedi allegato n.2)
NOME SOCIETA’ | quota di possesso | data fine possesso |
AVISTAR SRL IN LIQUIDAZIONE | 60% | 12/04/2005 |
LE ACQUE MINERALI DI SAN MARINO SRL - IN LIQUIDAZIONE | 0,02% | 02/10/2001 |
RUTTASANA S.R.L. | 14,29% | 16/03/1998 |
IMMOBILIARE SCIROCCO S.P.A. | 0,39% | 19/05/2016 |
CHIRICOVO SRL | 95% | 09/01/2007 |
Nella tabella seguente si evidenziano tutte le partecipazioni nelle società che sono state cessate nel xxxxx xxxxx xxxx (xxxx xxxxxxxx x.0).
Attualmente il ricorrente non riveste nessuna carica mentre nel passato ha avuto le seguenti cariche riepilogate di seguito (vedi allegato n.4):
NOME SOCIETA’ | stato impresa | carica |
CAFAR DUE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | cancellata | liquidatore |
IL QUADRIFOGLIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | cancellata | liquidatore |
AGRICOLA RUBICONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | cancellata | liquidatore |
C.A.F.A.R. ALIMENTARE S.P.A. | cancellata | liquidatore |
CHIRICOVO - S.R.L. | cancellata | liquidatore |
TAVERNA SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI XXXXXXXX XXXXXXXXX & X. | xxxxxxxxxx | liquidatore |
3. ORIGINI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO
Le cause della situazione debitoria del Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx derivano principalmente dalle vicende occorse a società partecipate nelle quali ricopriva cariche gestorie.
A tal fine, pertanto, si espongono gli avvenimenti che hanno generato l’esposizione debitoria delle seguenti società:
– Bellaria S.a.s. di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx & C., con sede in Bellaria-Igea Marina (RN), via X. Xxxxxxxx, n. 40, P.I./C.F. 00335600409, società agricola oggetto di procedura di accordo di composizione della crisi da sovra-indebitamento L. 3/2021, omologato dal Tribunale di Rimini in data 16.04.2021 e oggi integralmente eseguito con decreto di chiusura del Tribunale di Rimini del 21/11/2022;
– Taverna società agricola di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X.X., con sede in Bellaria-Igea Marina (RN), via
X. Xxxxxxxx, n. 40, P.I./C.F. 00628400400, posta in liquidazione in data 30.10.2019 poi cancellata dal Registro Imprese del Tribunale di Rimini il 23.12.2022 (vedi allegato n. 5).
Le predette società hanno entrambe per oggetto l’attività agricola per come prevista e delineata dall’art. 2135 c.c., pertanto erano entrambe società non fallibili.
Le imprese facenti capo al Vincenzi erano una storica realtà imprenditoriale operante sul territorio riminese nel settore dell’allevamento di galline in batteria e nella produzione di uova. Tali società
hanno avuto per anni un crescente fatturato che ha spinto l’imprenditore ad effettuare investimenti importanti per l’ammodernamento delle attrezzature all’interno dello stabilimento di produzione. Purtroppo, negli anni successivi il mercato, della produzione ovaiola è andato in una direzione diversa rispetto a quella tracciata dal Vincenzi, prediligendo la produzione a terra rispetto a quella in batteria.
La ridotta marginalità e gli ingenti oneri finanziari dovuti agli investimenti effettuati, si sono inesorabilmente ripercossi sui risultati economici della società, scatenando una crisi finanziaria che ha generato una sensibile riduzione del grado di giudizio degli istituti di credito (rating), con l’effetto di ridurre la capacità delle società di accedere ulteriormente al credito bancario, obbligando il Sig. Vincenzi a costituirsi terzo datore di ipoteca per i debiti contratti dalle società, e ad offrire in garanzia gli unici beni personali di cui è proprietario, ovvero l’abitazione familiare.
In seguito la Bellaria S.a.s. di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx & C, al fine di garantire la continuità aziendale minacciata dalle azioni esecutive promosse dai creditori, ha concesso in affitto l’azienda al Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (figlio di Xxxxxxxxx), che ha condotto l’impresa di produzione ovaiola fino a quando la società ha potuto fare ricorso all’organismo di composizione della crisi della Romagna per ristrutturare le proprie posizioni debitorie.
4. DILIGENZA DEL DEBITORE NELL’ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
Riguardo alla diligenza prestata del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nell'adempiere alle proprie obbligazioni si è potuto constatare, mediante accesso agli archivi ufficiali, quanto segue:
1. dalla Centrale Rischi aggiornata emerge la seguente situazione debitoria (vedi allegato n. 61):
ORGANA SPV SRL per complessivi euro 322.962,00 di cui:
a) euro 215.500,00 derivante da garanzia rilasciata su beni propri con ipoteca primo grado, in relazione a mutuo agrario concesso da Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna (vedi allegato n. 7);
b) euro 107.462,00 derivante da fidejussioni personali rilasciate per rapporti di finanziamento concessi a Bellaria S.a.s. da Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna2;
1 Si precisa che gli importi indicati in Centrale Rischi non corrispondono esattamente a quelli indicati nel passivo del piano, tuttavia le indicazioni derivanti dalla Banca Dati sono fondamentali per individuare i rapporti finanziari che compongono l’indebitamento bancario del soggetto sovra-indebitato.
2 Si vedano i rapporti di finanziamento oggetto dell’esecuzione immobiliare RGE n. 160/2020 del Tribunale di Forlì (si veda documentazione allegata al piano)
BCC NPLS 2020 SRL per complessivi euro 527.562,00 di cui:
a) euro 217.571,00 derivante da garanzia rilasciata su beni propri con ipoteca di secondo grado sul mutuo fondiario concesso da Banca di Credito Cooperativo di Gatteo (si veda allegato n. 8);
b) euro 64.811,00 derivante da fidejussione personale rilasciata per rapporti di finanziamento concessi a Taverna S.S. da Banca di Credito Cooperativo di Gatteo3;
c) euro 245.000,00 derivante da fidejussione personale rilasciata per rapporti di finanziamento concessi da ICCREA Banca S.p.A. a Bellaria (vedi allegato n. 9);
AMCO SPA per complessivi euro 118.528, derivante da fidejussioni personali rilasciate il 27 gennaio 2015 per rapporti di finanziamento concessi a Taverna S.S. da Banca Popolare di Bari (Tercas S.p.A.) (si vedano allegati n. 10-11);
COMPASS S.p.A. per euro 26.399,00 derivante da prestito personale concesso in data 24 gennaio 2015 mediante contratto di finanziamento n. 14545552 come risulta da atto di precetto in esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Forlì n. 1001/2018 (si veda allegato al piano);
2. dagli estratti ruolo dell’Agenzia della Riscossione S.p.A. i debiti maturati ammontano a complessivi euro 146.859,00 (vedi allegato n. 12);
3. Bellaria S.a.s. per complessivi euro 782.872,00, derivante da prelievi utili nella società già oggetto di accordo di sovra-indebitamento già omologato ed eseguito, come indicato nel piano.
Dal certificato emesso dal Tribunale di Forlì – Esecuzioni Immobiliari, per il Sig. Vincenzi P. risulta pendente solo la procedura RGE 160/20 promossa da Intesa San Paolo contro Bellaria S.a.s. (vedi allegato n. 13); di seguito si riepiloga la situazione debitoria complessiva:
CREDITORE | Debito (importi in €) |
ORGANA SPV SRL* | 386.863,00 |
BCC NPLS 2020 SRL | 527.382,00 |
AMCO SPA | 118.528,00 |
COMPASS SPA | 26.399,00 |
AGENZIA DELLA RISCOSSIONE | 146.859,00 |
BELLARIA S.A.S. | 782.872,00 |
3 Si vedano i rapporti di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo n. 1671/2018 (si veda documentazione allegata al piano).
* Con riferimento al debito con ipoteca di primo grado di ORGANA SPV si precisa che l’importo indicato in centrale rischi corrisponde alla valutazione degli immobili pignorati, per l’importo di euro 215.500, nella tabella tale che segue la somma predetta è stata sostituita con il debito in linea di capitale indicato nell’atto di precetto, come correttamente indicato nel piano per euro 279.401,61, come indicato nel piano (già al netto dei pagamenti già effettuati nell’accordo di sovra-indebitamento di Bellaria S.a.s. per euro 9.970,33).
Per quanto riguarda la situazione debitoria di Taverna S.S. si evidenzia quanto segue:
4. dalla Centrale Rischi allegata al piano si evidenzia la seguente situazione debitoria:
ORTLES 21 SRL (già Credit Agricole S.p.A.) per euro 84.923,00, derivante da garanzie personali rilasciate dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in relazione a rapporti di finanziamento concessi dalla Cassa di Risparmio di Rimini a Taverna S.S., come riscontrato in richiesta di precisazione del credito (vedi allegato n. 14);
SIRIO NPL SRL (già UBI Banca S.p.A.) per euro 125.929,00, derivante da rapporti di finanziamento concessi a Taverna S.S., come riscontrato base a precedente scambio di corrispondenza (vedi allegato n. 15);
IFIS NPL INVESTMENT SPA per euro 30.372,00, derivante da rapporti di finanziamento concessi da Unicredit S.p.A. e Montepaschi S.p.A. a Taverna S.S., come risulta da precisazione del credito (vedi allegato n. 16);
5. dall’analisi della contabilità e delle procedure esecutive (si vedano allegati al piano), emergono le seguenti posizioni debitorie riferite ai fornitori:
MARTINI SPA per euro 217.008,22;
MANGIMI VALMORI SRL IN LIQUIDAIZONE per euro 276.844,00;
ARUBA SPA per euro 30,50;
PIANETA SPA per euro 36,60;
CAFAR per euro 847,76;
6. dagli estratti ruolo risultano debiti erariali pari da euro 2.929,80 (si veda allegato n. 17).
Dal certificato emesso dal Tribunale di Rimini – Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari non risultano pendenti procedure nei confronti di Taverna X.X. (xx xxxx xxxxxxxx x. 00); di seguito si riepiloga la situazione complessiva:
CREDITORE | Debito (importi in €) |
ORTLES 21 SRL | 84.923,00 |
SIRIO NPL SRL | 125.929,00 |
IFIS NPL INVESTIMENT SPA | 30.372,00 |
MARTINI SPA | 217,008,22 |
XXXXXXX VALMORI SRL IN LIQUIDAZIONE | 276.844,00 |
ARUBA SPA | 30,50 |
PIANETA SPA | 36,60 |
CAFAR | 847,76 |
AGENZIA DELLA RISCOSSIONE | 2.929,80 |
5. RAGIONI DELL’INCAPACITA’ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI
Dall’anali del cassetto fiscale del Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx risulta quanto segue :
anno | reddito lordo |
2019 | 69.595,00 |
2020 | 75.588,00 |
2021 | 83.145,00 |
Tali redditi dichiarati derivano dalla pensione dell’importo netto mensile di circa 1.600 euro sulla quale, a decorrere da novembre 2019, grava una trattenuta mensile di circa euro 120,00 per effetto del pignoramento mobiliare presso terzi azionato da Compass S.p.A., a seguito del procedimento di Esecuzione Immobiliare istaurato presso il Tribunale di Forlì con NRG 952/2019.
Negli ultimi anni il signor Xxxxxxxx produce altresì un reddito di lavoro dipendente derivante da un contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con Xxxxxxx S.p.A., che nel 2021 ha prodotto un reddito di 60.411,00 euro (si veda allegato n. 18).
Secondo quanto riportato nel piano, tale reddito di lavoro dipendente non si ripeterà negli anni a venire a causa dello stato di salute del debitore, tuttavia lo scrivente non ha possibilità di verificare a priori tale interruzione, pertanto le attestazioni seguenti saranno condizionate all’assenza di ulteriori fonti di reddito eccetto le pensioni.
Il nucleo familiare del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx include la moglie Xxx.ra Xxxxxx Xxxxxxxx, che percepisce unicamente un reddito di pensione dell’importo netto mensile di circa 750,00 euro.
SPESE CORRENTI | |
Utenze (acqua, luce, gas, riscaldamento e telefonia) | 8.400,00 |
Di seguito si espone il prospetto fornito dai ricorrenti relativamente alle necessità finanziarie ritenute necessarie per il proprio sostentamento:
Articolo pulizia e manutenzione casa | 2.400,00 |
Alimentazione | 8.400,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | 4.800,00 |
Abbigliamento e cura della persona | 2.400,00 |
Spese bancarie | 300,00 |
TARI | 600,00 |
IMU-ISCOP | 420,00 |
totale annuale | 27.460,00 |
totale mensile | 2.310,00 |
In base a tali spese correnti, il fabbisogno mensile della famiglia pari a 2.310,00 euro, sebbene siano inferiori alla forbice di spesa quantificata nel 2021 dall’ISTAT nel caso di coppia senza figli con più di 65 anni4 come quello in esame, assorbono quasi completamente i redditi di pensione percepiti e già quantificati in circa 2.350 mensili.
La situazione prospettata permette di evidenziare la manifesta incapacità del signor Xxxxxxxx di far fronte al proprio debito complessivo, considerato, come si evince dall’estratto di famiglia allegato alla proposta che il nucleo familiare è composto soltanto dal debitore stesso con la moglie.
Infatti, il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, figlio cinquantenne della coppia, seppure all’anagrafe risulti residente con i genitori a Cesenatico in Xxx Xxxxxx 00, di fatto lavora ed abita presso l’ex stabilimento di Bellaria S.a.s. sito nel Comune di Bellaria-Igea Marina.
Il patrimonio immobiliare del signor Xxxxxxxx Xxxxxxxxx è così composto dalla piena proprietà dei fabbricati, siti in Cesenatico Via Staggi n. 52, identificati al N.C.E.U del Comune di Cesenatico come segue:
1. foglio 54, Particella 458, Subalterno 1, Xxxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx X/00, Rendita € 280,00;
2. foglio 54, Particella 459, Subalterno 1, Xxxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx X/0, Classe 4, Consistenza 13 vani, Superficie Catastale 336 mq, Rendita € 1.040,66;
3. foglio 54, Particella 459, Subalterno 2, Zona Catastale 2, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 35 mq, Superficie Catastale 41 mq, Rendita € 191,61;
4. foglio 54, Particella 459, Subalterno 3, Zona Catastale 2, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 32 mq, Superficie Catastale 39 mq, Rendita € 175,18;
4 Per ulteriori approfondimenti si veda il prospetto ISTAT allegato al Piano che prevede una spesa mensile media di euro 2.473,35 ed una spesa mediana mensile di euro 2.077,82.
5. foglio 54, Particella 459, Subalterno 4, Xxxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx X/00 Rendita € 386,00; Su tali fabbricati, insistono i seguenti gravami:
iscrizione del 03.01.2013 (Reg. Gen. 79 - Reg. Part. 13): ipoteca volontaria dell’importo di € 668.000,00 a garanzia di mutuo fondiario a favore di Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.a. - successivamente Intesa Sanpaolo S.p.a., oggi Organa SPV S.r.l. rappresentata da Intrum Italy S.p.a. - (Rep. n. 141206/27785 del 31.12.2012), concesso alla Bellaria S.a.s. e garantito dal sig. Vincenzi quale terzo datore di ipoteca;
iscrizione del 24.09.2014 (Reg. Gen. 12529 - Reg. Part. 1991): ipoteca volontaria dell’importo di € 300.000,00 a garanzia di mutuo fondiario a favore di Banca di Credito Cooperativo di Gatteo - Società Cooperativa (Rep. n. 723/611 del 16.09.2014), concesso alla Bellaria S.a.s. e garantito dal sig. Vincenzi quale terzo datore di ipoteca;
iscrizione del 04.12.2017 (Reg. Gen. 19585 - Reg. Part. 34099): ipoteca legale dell’importo di € 50.495,16 a garanzia del ruolo n. 2016/250248 di Agenzia delle Entrate - Riscossione (Rep. n. 13338/4517 dell’01.12.2017);
trascrizione del 22.09.2020 (Reg. gen. 13649 - Reg. Part. 9126): pignoramento immobiliare repert. n. 1778 del 27.08.2020 a favore di Intesa Sanpaolo S.p.a., oggi Organa SPV S.r.l. rappresentata da Intrum Italy S.p.a.
Inoltre, il patrimonio del ricorrente è composto dalla piena proprietà dei terreni limitrofi ai predetti fabbricati, identificati al N.C.T. del Comune di Cesenatico, come segue:
1. foglio 54, Particella 29, Superficie 6.890 mq, Reddito dominicale € 199,44, Reddito agrario € 97,38;
2. foglio 54, Particella 87, Superficie 6.897 mq, Reddito dominicale € 32,76, Reddito agrario € 30,28;
3. foglio 54, Particella 88, Superficie 6.100 mq, Reddito dominicale € 170,97, Reddito agrario € 83,58;
4. foglio 54, Particella 89, Superficie 2.542 mq, Reddito dominicale € 77,27, Reddito agrario € 37,42;
5. foglio 54, Particella 135, Superficie 5.292 mq, Reddito dominicale € 124,89, Reddito agrario € 54,22;
6. foglio 54, Particella 138, Superficie 1.637 mq, Reddito dominicale € 46,25, Reddito agrario € 22,68;
7. foglio 54, Particella 141, Superficie 112 mq, Reddito dominicale € 0,53, Reddito agrario € 0,49. Su detti terreni, insistono i seguenti gravami:
iscrizione del 24.09.2014 (Reg. Gen. 12529 - Reg. Part. 1991), ipoteca volontaria dell’importo di € 300.000,00 a garanzia di mutuo fondiario a favore di Banca di Credito Cooperativo di Gatteo - Società Cooperativa (Rep. n. 723/611 del 16.09.2014), concesso
alla Bellaria S.a.s. e garantito dal sig. Vincenzi quale terzo datore di ipoteca (cfr. doc.
52); procedura esecutiva immobiliare nrge 21/2017 pendente avanti il Tribunale di Urbino, Dott. Leoni;
iscrizione del 04.12.2017 (Reg. Gen. 19585 - Reg. Part. 34099), ipoteca legale dell’importo di € 50.495,16 a garanzia del ruolo n. 2016/250248 di Agenzia delle Entrate - Riscossione (Rep. n. 13338/4517 dell’01.12.2017).
6. ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI
A seguito delle verifiche e dei riscontri effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dal debitore, lo scrivente non ha rilevato l’esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.
7. COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA
Nell'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto ha fatto riferimento alla documentazione allegata alla proposta di concordate, nonché all’ulteriore documentazione acquisita sia ex-novo che nel corso della procedura di accordo di sovra-indebitamento della Bellaria S.a.s. nella quale era stato coinvolto in qualità di Gestore della Crisi, ottenute tramite accesso all’anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle Centrali Rischi, ed alle altre banche dati pubbliche (Camera di Commercio, Anagrafe Tributaria etc.).
Lo scrivente, tramite la consultazione dei documenti forniti dal debitore e di quelli ottenuti e seguito di richiesta di precisazione crediti verso i principali Enti pubblici ed altri stakeholder, ha verificato la situazione debitoria del signor Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Il sottoscritto ha esaminato tutta la documentazione allegata al piano che si valuta completa ed attendibile, considerato anche quanto prescritto dall’art. 75, comma 4 del CCII.
8. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL’ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
La proposta formulata dal signor Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
la vendita tramite procedura competitiva di tutti i terreni precedentemente elencati, da quali si stima di ottenere una somma pari ad euro 25.000 (c.d. Finanza Interna 2):
la messa a disposizione di una somma di 165.000 euro, pari al controvalore dell’abitazione del Sig. Vincenzi, calcolato in base al valore di mercato stabilito nella perizia di stima della predetta Esecuzione Immobiliare pendente presso il Tribunale di Forlì (c.d. Finanza Interna 1);
la messa a disposizione di una somma di somma di 7.828,72 euro, pari all’1% dei prelievi soci effettuati dai soci nella Bellaria S.a.s. da destinarsi a favore del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che ha anticipato la somma nell’accordo di sovra-indebitamento di Bellaria S.a.s. per conto del ricorrente (c.d. Finanza Xxxxxxx Xxxxx);
la messa a disposizione di una somma variabile, necessaria al pagamento delle spese prededucibili ed al pagamento dei creditori chirografari entro percentuali prestabilite nel piano, quantificata nel piano in euro 46.856,96 e necessaria al pagamento di quanto segue (c.d. Finanza Xxxxxxx Xxxxxxxxx):
– 100% delle spese prededucibili quantificate in euro 20.801,48;
– 1% dei creditori ipotecari parzialmente incapienti, per l’importo di euro 3.068,69;
– 1,8% dei creditori ipotecari integralmente incapienti, per l’importo di euro 423,62;
– 2% dei creditori privilegiati mobiliari integralmente incapienti, per l’importo di euro 2.692,22;
– 1,3% dei creditori chirografari ab origine con garanzie di terzi, per l’importo di euro 12.254,94;
– 1,5% dei creditori chirografari ab origine senza garanzie di terzi, per l’importo di euro 7.616,01;
Con l’adesione alla proposta il ricorrente richiede l’assegnazione dell’abitazione di sua proprietà e la cessazione dei prelievi derivanti dal pignoramento presso terzi in corso sulla propria pensione. L’attivo della procedura è suddiviso tra Finanza Interna, che corrisponde al valore ottenibile dalla liquidazione dei beni immobili e Finanza Esterna, ulteriormente suddivisa in parte fissa, pari al valore predeterminato dei prelievi utili in Bellaria S.a.s. ed una parte variabile, tale da garantire una soddisfazione, seppur minima, ai creditori chirografari e l’integrale pagamento delle spese per la redazione della proposta.
Nella tabella seguente sono riepilogati gli importi promessi ai creditori nel piano suddivisi in base al diverso titolo di provenienza dell’attivo.
CREDITORE | IMPORTO in € | GRADO | PROVENIENZA ATTIVO |
Avv.ti Munarin e Xxxxxxx | 10.719,40 | Prededucibile | Fin.esterna variabile |
O.C.C. Romagna | 10.082,08 | Prededucibile | Fin.esterna variabile |
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 4.005,66 | Priv.Immob. | Finanza interna 1 |
Arch. Xxxxxxx Xxxxx | 536,72 | Priv.Immob. | Finanza interna 1 |
Organa SPV SRL | 11.436,41 | Priv.Immob. | Finanza interna 1 |
BCC NPLS 2020 SRL | 25.000,00 | Ipot. Gr. 1° terreni | Finanza interna 2 |
Organa SPV SRL | 149.021,21 | Ipot. Gr. 1° fabbr. | Finanza interna 1 |
BCC NPLS 2020 SRL | 2.616,86 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
Organa SPV SRL | 2.714,29 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
Agenzia Entrate Riscossione | 3.311,90 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
Comune di Cesenatico | 7,44 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
NEPAL SRL | 5.171,49 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
AMCO SPA | 1.350,95 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
COMPASS SPA | 343,19 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
ITALFONDIARIO SPA | 41,44 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
ORTLES 21 SRL | 1.065,82 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
SIRIO NPL SRL | 1.621,10 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
IFIS NPL | 393,54 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
MANGIMI VALMORI SRL | 4.152,66 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
MARTINI SPA | 3.255,12 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
ARUBA SPA | 0,46 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
PIANETA ITALIA SPA | 0,55 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
CAFAR | 12,71 | Chirografo | Fin.esterna variabile |
XXXXXXXX XXXXXXXX | 7.828,72 | Chirografo | Finan.esterna fissa |
TOTALE | € 244.680,72 |
Con riferimento ai beni immobili compresi nell’attivo della procedura, l’art. 81 comma 1 CCII prescrive che: ”alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”. Sebbene il
piano escluda la procedura competitiva con l’intento di giungere all’assegnazione dell’abitazione, si nota che il controvalore offerto è superiore rispetto al valore di stima ridotto del 25% come determinato nell’ambito dell’Esecuzione Immobiliare di cui sono oggetto nell’importo di 162.000 euro.
A conferma di ciò si rileva che l’indirizzo vigente nei principali tribunali italiani, ai fini della determinazione del valore attribuibile agli immobili nell’ipotesi di liquidazione controllata, prevede l’utilizzo dell’importo che il perito determina assumendo il valore di mercato deprezzato a prezzo base d’asta sull’ipotesi di vendita nell’ambito dell’esecuzione individuali, e non l’offerta minima, considerando anche le spese dirette di procedura e quelle dell’asta da detrarre dal valore di realizzo. A tale riguardo, lo scrivente ha ritenuto opportuno fornirsi di una ulteriore e più recente valutazione degli immobili appartenenti all’attivo, così ha chiesto un parere scritto al dott. Xxx. Xxxx Xxxxxxx, iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Rimini, il quale ha prodotto una “relazione tecnico estimativa” nella quale si ritiene congruo attribuire alle unità immobiliari un valore di mercato pari ad euro 215.550,00 ed i terreni un valore di mercato euro 113.000 (vedi allegato n. 29).
Pertanto, tenuto conto del fatto che l’importo offerto per le unità immobiliari (euro 165.000,00) è superiore a quello stimato dall’Xxx. Xxxxxxx ridotto del 25% (euro 161.625,00), nonostante la falcidia alla quale vengano sottoposti mediante la proposta (che considera anche la soddisfazione dei creditori con privilegio immobiliare appartenenti alla classe 25 che troverebbero comunque soddisfazione nell’alternativa liquidatoria), lo scrivente ritiene che l’attivo destinato ai creditori ipotecari nella proposta sia più conveniente all’alternativa liquidatoria.
Per quanto riguarda la soddisfazione dei creditori chirografari, l’art. 74 comma 2 del CCII prevede che: ”il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori”. Una parte minoritaria della dottrina ha collegato tale previsione all’art. 84 comma 4 del CCII, che nel disciplinare il concordato maggiore quantifica nel 10% la percentuale da garantire ai chirografari, al fine di rendere “apprezzabile” la soddisfazione rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Si ritiene non applicabile tale rinvio mancando il richiamo al resto della norma che disciplina il concordato liquidatorio, pertanto lo scrivente, nonostante le percentuali di soddisfazione riservate ai chirografari (compresi quelli con privilegio declassati) siano da considerarsi esigue poiché
5 Si tratta delle spese prededucibili nell’ambito dell’esecuzione immobiliare RGE 160/2020.
comprese tra l’1-2%, ritiene che la proposta sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria anche per i chirografari considerato che al di fuori della procedura non percepirebbero nulla.
Infatti, l’attivo riconducibile al Sig. Vincenzi è quasi esclusivamente composto da beni immobili e l’unico bene mobile registrato di sua proprietà, un Land Rover del 1992, ha valore di euro 1.500, come risulta da precedente stima (vedi allegato n. 19).
Nell’art. 80, comma 3 CCII, secondo periodo, si prevede che: “Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”. In base alle considerazioni sopra esposte con riferimento alla mancanza di alcun soddisfo per i creditori chirografi al di fuori della proposta, si ritiene che il piano preveda un miglior soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria dello stato e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Infine, in caso di accettazione ed omologa del piano di concordato minore, le spese in pre-deduzione relative all’advisor ed all’O.C.C. saranno pagate con risorse terze rispetto ai beni di proprietà del ricorrente ed anche la previsione di finanza variabile per il soddisfacimento dei chirografari, che tiene conto di ulteriori precisazioni di credito, contribuisce a determinare la convenienza del concordato minore rispetto alla procedura di liquidazione controllata, in aggiunta alle altre considerazioni già effettuate.
Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 comma 2 del CCII, lo scrivente attesta che – a fronte della prevista falcidia dei creditori ipotecari – la proposta assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.
Si precisa inoltre, che il valore della falcidia prevista per gli ipotecari potrebbe subire delle variazioni in ragione del valore di realizzo dalla vendita competitiva dei terreni, considerato che il valore stimato dall’Xxx. Xxxxxxx è superiore rispetto a quello di 25.000,00-28000,00 indicato nella proposta.
9. COSTI PRESUMIBILI DELLA PROCEDURA
Le spese della procedura ammontano ad euro 20.801,48, sono pagate interamente con finanza terza, esse riguardano il compenso spettante al Gestore della Crisi (Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx), nominato dall’O.C.C. della Romagna territorialmente competente, nonché ai professionisti che hanno assistito lo scrivente nello studio e redazione della presente proposta (Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx e avv. Xxxxxxx Xxxxxxx).
A tal proposito, si precisa che il compenso che sarebbe liquidabile all’Organismo di Composizione ai sensi dell’art. 16 del D.M. 202/2014, pur applicando la riduzione massima di legge (-40%) oscillerebbe tra un minimo di € 10.050,25 ed un massimo di € 18.649,62.
Le spese di procedura saranno imputate quanto ad € 8.374,08 al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nominato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi, quanto ad € 10.719,40 agli avvocati Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx che sin dal 2018 hanno assistito il debitore in tutte le fasi propedeutiche alla procedura di sovra-indebitamento ed € 1.708,00 all’O.C.C. della Romagna.
10. PERCENTUALE, MODALITA’ E TEMPI DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI
CREDITORE | SODDISFO % | GRADO | CLASSE |
Avv.ti Munarin e Xxxxxxx | 100% | Prededucibile | Classe 1 |
O.C.C. Romagna | 100% | Prededucibile | Classe 1 |
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 100% | Priv.Immob. | Classe 2 |
Arch. Xxxxxxx Xxxxx | 100% | Priv.Immob. | Classe 2 |
Organa SPV SRL | 100% | Priv.Immob. | Classe 2 |
BCC NPLS 2020 SRL* | 12,41% | Ipot. Gr. 1° terreni | Classe 3 |
Organa SPV SRL | 53,34% | Ipot. Gr. 1° fabbr. | Classe 3 |
BCC NPLS 2020 SRL | 1% - 1,3% | Chirografo | Classe 4 – Classe 7 |
Organa SPV SRL | 1% - 1,3% | Chirografo | Classe 4 – Classe 7 |
Agenzia Entrate Riscossione | 1,8% - 2% - 1,5% | Chirografo | Classi 5-6-8 |
Nella tabella seguente vengono riepilogate modalità e percentuale di soddisfazione dei soggetti coinvolti nella procedura, suddividendo i creditori rispetto al grado di privilegio da essi vantato nei confronti dell’attivo disponibile.
Comune di Cesenatico | 2% | Chirografo | Classe 6 |
NEPAL SRL | 1,3% | Chirografo | Classe 7 |
AMCO SPA | 1,3% | Chirografo | Classe 7 |
COMPASS SPA | 1,3% | Chirografo | Classe 7 |
ITALFONDIARIO SPA | 1,3% | Chirografo | Classe 7 |
ORTLES 21 SRL | 1,3% | Chirografo | Classe 7 |
SIRIO NPL SRL | 1,3% | Chirografo | Classe 7 |
IFIS NPL | 1,3% | Chirografo | Classe 7 |
MANGIMI VALMORI SRL | 1,5% | Chirografo | Classe 8 |
MARTINI SPA | 1,5% | Chirografo | Classe 8 |
ARUBA SPA | 1,5% | Chirografo | Classe 8 |
PIANETA ITALIA SPA | 1,5% | Chirografo | Classe 8 |
CAFAR | 1,5% | Chirografo | Classe 8 |
XXXXXXXX XXXXXXXX | 1% | Chirografo | Classe 9 |
*percentuali stimate in base all’esito della vendita competitiva
Sotto l’aspetto temporale, la finanza messa a disposizione dei creditori nel termine dei sessanta giorni dall’omologa del concordato garantisce una soddisfazione più veloce rispetto all’alternativa liquidatoria, infatti i tempi per organizzare un’asta sui beni immobili sono mediamente superiori a 6 mesi circa e sono necessari ulteriori 60/90 giorni per regolare la vendita con l’incasso del prezzo. A tale riguardo, si rilevano maggiori difficoltà nell’adempiere al pagamento del debito garantito con ipoteca di primo grado sui terreni nel medesimo termine, ritenendo più adeguato e necessario un termine di sei mesi per consentire alla ricorrente di addivenire alla cessione con procedura competitiva come previsto nel piano.
Inoltre, si evidenzia che la liquidità viene garantita nel piano con le seguenti modalità:
- segno circolare intestato al Sig. Vincenzi già depositato per l’importo di 20.000 euro (c.d.
Finanza Interna);
- impegno della Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (figlia di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx) alla consegna di assegno circolare dell’importo di 145.000 euro (c.d. Finanza Interna);
- impegno della Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxxx alla consegna di assegno circolare di importo pari ad euro 7.828,72 (c.d. Finanza Esterna fissa);
- impegno della Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxxx al deposito di assegno circolare di importo variabile, al momento stimato per euro 46.856,96 (c.d. Finanza Esterna variabile).
Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, riscontrata la sostanziale rispondenza dei dati contenuti nella proposta, la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, il sottoscritto Gestore, ritiene che tale proposta di Concordato Minore, presentata dal ricorrente sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, possa ritenersi fondatamente fattibile e ragionevolmente attuabile.
11. CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
Il piano prevede l’integrale pagamento dei creditori prededucibili nella procedura di concordato minore (classe 1) e di quelli con privilegio immobiliare sui fabbricati derivante dall’esecuzione immobiliare gravante sull’abitazione del Vincenzi della (classe 2), ovvero stimatore, professionista delegato alla vendita e creditori procedenti con riferimento alle spese di conservazione.
L’ordine di pagamento dei creditori parzialmente soddisfatti all’interno del piano prevede la soddisfazione secondo le seguenti percentuali:
1. creditore con ipoteca di primo grado sugli immobili parzialmente capiente soddisfatto nella misura del 53,34% (classe 3);
2. creditore con ipoteca di primo grado sui terreni parzialmente capiente soddisfatto nella misura del 12,41% (classe 3);
3. creditori ipotecari parzialmente incapienti soddisfatti nella misura dell’1% (classe 4);
4. creditore ipotecario totalmente incapiente nella misura dell’1,8% (classe 5);
5. creditori privilegiati mobiliari totalmente incapienti nella misura del 2% (classe 6);
6. creditori chirografari originari con garanzie di terzi nella misura dell’1,3% (classe 7);
7. creditori chirografari originari senza garanzie di terzi nella misura dell’1,5% (classe 8);
8. creditore chirografario surrogato nella misura dell’1% (classe 9).
Per quanto riguarda l’omogeneità di trattamento dei creditori all’interno del piano lo scrivente ritenute corretta la suddivisione in classi prevista nel piano, tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 74 comma 3 CCII, dove si prescrive l’obbligatoria formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
Con riferimento al rispetto delle cause di prelazione, ai sensi dell’art. 2741 del Codice Civile, tenuto conto che si prevede la destinazione di finanza terza a soddisfazione di tutti i creditori declassati
chirografari per incapienza dei privilegi, oltre che di quelli originari, si ritiene corretta la suddivisione prevista nel piano, poiché non vengono lesi i diritti dei creditori antergati parzialmente insoddisfatti, essendo consentita la libera distribuzione della liquidità messa a disposizione nella proposta. Secondo il medesimo principio, si condivide la proposta del ricorrente che prevede la riduzione della percentuale di soddisfazione dei creditori ipotecari parzialmente soddisfatti (classe 3), qualora intervengano nuovi creditori con privilegio immobiliare sui beni immobili (tipicamente Consorzio di bonifica etc.)
12. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
In via preliminare occorre ricordare che l’obbligo di indicare nella relazione dell’O.C.C. se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio va letto in relazione alle misure sanzionatorie che il CCII prevede all’art. 80 comma 4: “il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.
Con riferimento alla valutazione delle informazioni che gli intermediari finanziari devono prendere in considerazione nella valutazione del merito creditizio le best practise6 prevedono due tipi di approccio, il primo di tipo “retrospettivo”, basato sull’analisi dei dati storici che trova applicazione quando vi sono già rapporti con l’istituto7, il secondo di tipo “prospettico”, si basa su una adeguata valutazione della capacità di rimborso dei finanziamenti concessi a fronte dei flussi di cassa realizzati mediante la gestione ordinaria, tipicamente sulla base di business plan elaborati dal soggetto finanziato.
Sul tema della responsabilità per concessione abusiva del credito, strettamente connesso con la valutazione del merito creditizio, nel 2021 la Suprema Corte si è espressa prediligendo l’approccio “prospettico”8, pertanto non rileva più l’insolvenza dell’impresa finanziata al momento della
6 Si vedano le linee guida emesse dell’EBA di un organismo istituito al fine di armonizzare il comportamento delle banche a livello europeo che in data 29 maggio 2020 ha emesso le linee guida “Orientamenti in materia e concessione e monitoraggio dei prestiti”.
7 Si tratta dei dati andamentali per loro stessa natura nell’immediata disponibilità della banca (ad. esempio: gli incassi e i pagamenti, i tempi medi di pagamento del portafoglio allo sconto, la distribuzione degli insoluti per categorie omogenee di clienti etc.)
8 “Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio ragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti fati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta
concessione del credito, ed il conseguente fallimento, quel che rileva è unicamente l’assenza di prospettive di superamento della crisi in base da una valutazione ex ante.
Tuttavia nel caso in esame l’indagine va svolta in un periodo anteriore al 2021 e con riferimento ai numerosi finanziamenti che il sistema bancario ha erogato alle società, debitrici principali, a favore delle quali il ricorrente ha rilasciato garanzie sia reali che personali in qualità di socio. A tale riguardo, si rileva in data 2/07/2019 la Bellaria S.a.s. (ed il socio accomandatario Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx) sono stati oggetto di richiesta di fallimento presso il Tribunale di Rimini, presentata da Martini S.p.A., fornitore della società (si veda allegato n. 20). Tale procedimento si è concluso con provvedimento di rigetto motivato dall’esclusivo svolgimento di attività agricola, in seguito la società ha depositato l’accordo di sovra-indebitamento presso il medesimo Tribunale.
Ciò premesso, ai fini della valutazione richiesta dal Codice della Crisi riguardo al merito creditizio, il sottoscritto, non avendo a disposizione gli strumenti di cui le banche dispongono per verificare lo stato di crisi dell’impresa (ad. es analisi del rating bancario etc.), si basa sull’analisi dei dati di bilancio della Bellaria S.a.s. riflessi nelle dichiarazioni dei redditi della stessa, da cui emerge un patrimonio netto negativo per l’importo di euro a partire dall’esercizio chiuso al 31/12/2013 per l’importo di euro 7.665,00 (si veda allegato n. 21), che si ripete nell’esercizio chiuso al 31/12/2014 per l’importo di euro 251.880,00 (si veda allegato n. 22), in quello terminato il 31/12/2015 per l’importo di euro 327.902 (si veda allegato n. 23) e negli esercizi successivi la concessione dell’azienda in affitto del 2016.
Lo scrivente ritiene che al momento della concessione dei seguenti finanziamenti gli istituti bancari non potevano prescindere dalla verifica, dai quali sarebbe emersa la situazione di insolvenza che avrebbe poi determinato le suddette richieste di fallimento:
1. Mutuo fondiario n. 18062 concesso il 16/09/2014 da Banca Cooperativa di Gatteo per l’importo di euro 200.000,00 (si veda allegato n.8), corrispondente al mutuo fondiario n. rep. 723 e n. racc. 611 indicato nel paragrafo III della proposta, posizione che attualmente risulta gestita da Do Value S.p.A. per BCC NPLS 2020 S.r.l.;
2. Finanziamento n. 108419 concesso il 28/01/2015 da Banca Popolare di Bari per l’importo di euro 60.000,00 (si veda allegato n. 24), posizione attualmente gestita da AMCO SPA;
la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi”, Sentenza Cass. n.18610 del 30/6/2021, si veda anche la Sentenza Cass. n. 24725 del 14/09/2021.
3. Finanziamento n. 17478 concesso il 09/09/2013 da BCC Gatteo per l’importo di euro 70.000 (come indicato nel ricorso al decreto ingiuntivo n. 1671/2018 allegato alla proposta), posizione attualmente gestita da BCC NPLS 2020 S.r.l.;
4. Finanziamento n. 1A82056155664 concesso il 23/10/2015 da Intesa San Paolo S.p.A. per l’importo di euro 50.000 (si veda allegato n. 25), posizione attualmente gestita da ORGANA SPV SRL;
5. Finanziamento n. 01121001289 concesso il 06/11/2014 da BCC Gatteo per l’importo di euro 60.000 (si veda allegato n. 26), attualmente gestito da GUBER Banca S.p.A.;
6. Prestito personale n. 1454552 concesso il 26/01/2015 da Compass S.p.A. per l’importo di euro
30.000 (si veda atto di precetto in esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Forlì
n. 1001/2018 allegato al piano);
7. Finanziamento n. 2034845 concesso nel dicembre 2014 da Carim S.p.A. per l’importo di euro
30.000 (si veda Centrale Rischi Taverna in allegato n. 27), posizione attualmente gestita da ORTLES 2021 SRL;
8. Finanziamento in pool n. 012411086 concesso il 28/02/2014 da ICCREA Banca S.p.A. per l’importo di euro 162.500 (si veda allegato n. 9), attualmente gestito da GUBER Banca S.p.A.;
9. Finanziamento in pool n. 012411086 concesso il 28/02/2014 da BCC Gatteo per l’importo di euro
87.500 (si veda allegato n. 9), attualmente gestito da BCC NPLS 2020 S.r.l.
Per quanto sopra appurato, seppure con le limitazioni documentali già descritte e con la maggiore approssimazione derivante dall’applicazione dell’approccio “retrospettivo” rispetto a quello “prospettico” ai fini dell’individuazione delle condotte di concessione abusiva del credito, poiché basato esclusivamente sull’individuazione dell’insolvenza al momento della concessione del credito come già detto, in relazione al ricorrente Sig. Xxxxxxxxx, con riferimento sia a debiti propri che a garanzie personali e reali rilasciate in qualità di socio di Bellaria S.a.s. e Taverna S.S., lo scrivente ritiene che gli istituti bancari non abbiano tenuto conto correttamente del merito creditizio del debitore e dei garanti compiendo un’istruttoria inadeguata con riferimento ai finanziamenti sopra elencati.
13. CONCLUSIONI
Il fine della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo in merito alla probabilità di realizzazione della proposta presentata, al fine di verificarne la ragionevolezza, ovvero la razionalità e la fattibilità.
Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri e, nello specifico, la vendita competitiva dei terreni, premesso tutto quanto sopra, il sottoscritto:
– vista la domanda presentata dal ricorrente per la composizione della crisi da sovra- indebitamento, ai sensi degli artt. 65 e seguenti, CCII;
– verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili;
– a condizione che a partire dal 2023 il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx non produca altri redditi oltre a quelli della pensione, da destinarsi altrimenti al soddisfacimento dei propri creditori;
Attesta
– la completezza e l’attendibilità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti esaminati;
– che la proposta assicura ai creditori il pagamento nella massima misura realizzabile.
In fede.
Xxxxxxxx, lì 12/01/2023 xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
(firmato in digitale)
ALLEGATI:
1. Accettazione Gestore;
2. Scheda persona attuale Xxxxxxxx X.;
3. Scheda partecipazioni completa Vincenzi P.;
4. Scheda persona completa Xxxxxxxx X.;
5. Visura cancellazione Taverna SS;
6. Centrale Rischi Vincenzi - Estratto aggiornato;
7. ORGANA SPV mutuo agrario concesso da CARISFO;
8. BCC NPLS mutuo fondiario n. 18062;
9. BCC NPLS Mutuo fondiario agrario in pool
10. AMCO Fidejussione Tercas SPA;
11. AMCO Fidejussione Tercas SPA – bis;
12. Estratto Ruoli Vincenzi P.;
13. Certificato esecuzioni pendenti Vincenzi;
14. ORTLES circolarizzazione CARIM;
15. SIRIO NPL circolarizzazione UBI;
16. IFIS circolarizzazione UNICREDIT-MONTEPASCHI;
17. Estratto Ruoli Taverna S.S.;
18. DIRED 2021 Vincenzi – Estratto;
19. Stima LAND ROVER;
20. Istanza di fallimento Martini Spa;
21. DIRED 2013 Bellaria sas;
22. DIRED 2014 Bellaria sas;
23. DIRED 2015 Bellaria sas;
24. AMCO finanziamento 108419 concesso da Pop Bari
25. ORGANA SPV Finanziamento chirografario agrario n. 1A82056155664 Banca Intesa; 26. BCC NPLS fin. n. 01121001289;
27. CR Taverna per fin. 2034845 CARIM;
28. Certificato esecuzioni pendenti Taverna SS;
29. Relazione estimativa immobili Cesenatico.