REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Comune di Trezzo sull’Adda
Città Metropolitana di Milano
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Legge 160/2019 articolo 1 comma 816-836 e 846-847)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del
Sommario
TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE 7
Ambito e finalità del regolamento 7
Definizioni e disposizioni generali 7
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 8
Istruttoria per il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione 9
Rilascio delle concessioni e validità 10
Revoca, modifica e sospensione 11
Obblighi generali e prescrizioni specifiche 13
Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie 14
Occupazioni d’urgenza 16
Occupazioni occasionali e di breve durata 16
Titolarità della concessione e subentro 16
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE 17
Istanze per i messaggi pubblicitari 17
Tipologia di impianti pubblicitari 18
Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti 19
Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari 19
Modalità di applicazione del canone 20
Definizione di insegna di esercizio 20
Il piano generale degli impianti pubblicitari 21
TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI 21
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico 21
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie 22
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 22
Modalità di applicazione del canone pubblicitario 23
Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni 23
Modalità di applicazione del canone di occupazione 23
Tipologie di occupazioni esenti dal canone di occupazione 24
Tipologie di riduzioni del canone di occupazione 25
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità 25
Tipologie di esenzioni del canone pubblicitario 26
Tipologie di riduzioni del canone pubblicitario 26
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI 27
Tipologia degli impianti delle affissioni 27
Servizio delle pubbliche affissioni 27
Impianti privati per affissioni dirette 27
Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni 27
Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni 28
Materiale pubblicitario abusivo 28
Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni 29
Esenzione dal Canone per le Pubbliche Affissioni 29
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI 30
Versamento del canone per le occupazioni permanenti 31
Versamento del canone per le occupazioni temporanee 32
Accertamento e riscossione coattiva 32
TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE
Articolo 1
Ambito e finalità del regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune di Trezzo sull’Adda del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della legge 160/2019 di seguito “canone” e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
Articolo 2
Definizioni e disposizioni generali
1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché, quale Comune con più di 10.000 abitanti, i tratti di strade non comunali situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell’art. 2, comma 7, del Codice della Strada di cui al D.lgvo 30 aprile 1992, nr. 285.
2. Per “strada” ai sensi dell’art. 2 del D.lgvo 285/92 di intende l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, pertanto sono ricompresi marciapiedi, piste ciclopedonali, piazze, etc.
3. Per “occupazione” si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi di cui al comma 1
con conseguente sottrazione indiscriminata all’uso pubblico.
4. Per “occupazione permanente” si intende l’occupazione avente durata non inferiore all’anno, con disponibilità completa e continuativa dell’area, comportante o meno l’esistenza di manufatti od impianti.
5. Per “occupazione temporanea” si intende l’occupazione di durata inferiore all’anno, anche se ricorrente e comunque non sono caratterizzata dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell’area.
6. Per “occupazione ricorrente” si intende l’occupazione, realizzata dal medesimo soggetto, che si ripeta
almeno una volta al mese o che sia programmata secondo uno specifico calendario.
7. Per “concessione” occupazione di suolo e “autorizzazione” per l’esposizione pubblicitaria si intendono: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell’area o spazio a vario titolo occupato dal richiedente;
8. Per “canone” si intende il canone dovuto dall’occupante, anche di fatto e senza titolo, o dal richiedente la
concessione o l’autorizzazione predette;
9. Per “tariffa” si intende e rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone predetto;
10. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è
trasferita al concessionario;
12. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a
qualunque titolo.
Articolo 3 Presupposto del canone
1. Il canone è dovuto per:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
Articolo 4 Soggetto obbligato
1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all’art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
4 L’amministratore di condominio può procedere ai sensi dell’art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, ai fini del presente regolamento, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all’art. 11, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
Articolo 5 Domanda di occupazione
1.Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio),
deve presentare al Comune apposita domanda, 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dell’occupazione eccetto
che:
• per le occupazioni per scopi politico-elettorali disciplinate dall’art. 17 lett. B) punto e);
• per le occupazioni d’urgenza disciplinate dall’art. 18
2. La domanda deve contenere:
a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
b) l’ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico con riferimento esatto del nr. civico che si chiede
di occupare e la sua consistenza (espressa sia in metri quadrati che lineari);
c) la sua durata con l’indicazione dei giorni e per ciascun giorno del termine iniziale e finale;
d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire o dei beni mobili che si intendono collocare, le modalità di utilizzazione dell'area;
e) i titoli abilitativi (autorizzazioni, permessi, atti notori, etc.) previsti, ovvero da essi per legge esentati, per lo svolgimento dell’attività per cui è richiesta l’occupazione da allegare all’istanza o da dichiarare negli estremi se trattasi di norme di esenzione o di atti rilasciati da altro organo della Pubblica Amministrazione;
f) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
g) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
h) eventuale documentazione integrativa necessaria a valutare l’opportunità di concedere l’occupazione.
3. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda quali in particolare il disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro che dovranno risultare dall’atto di concessione del suolo.
4. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse e previste nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni per l’autocertificazione di stati di fatto e/o requisiti per cui non è stabilito il rilascio di titoli abilitativi e/o autorizzazioni.
Articolo 6
Istruttoria per il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione
1. La domanda di occupazione suolo viene assegnata al Responsabile del procedimento o del servizio in relazione alla struttura organizzativa e funzionigramma vigente.
Il Funzionario responsabile effettua le valutazioni necessarie per il rilascio degli atti di cui si tratta, secondo criteri di imparzialità e sulla base degli eventuali pareri espressi dagli uffici, nonché degli indirizzi impartiti in materia dalla Giunta Comunale come di seguito disciplinato.
2. Il Responsabile del procedimento o del servizio, accerta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione dell'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l’ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel vigente Regolamento sul procedimento amministrativo.
3. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda criterio primario, la maggior rispondenza all’interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il Responsabile può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell’istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data del ricevimento degli atti richiesti.
5. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.
6. Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire la fruizione dello spazio ad altri soggetti interessati. Qualora la comunicazione non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, eventuali canoni versati per l’occupazione richiesta non saranno rimborsati.
7. Lo svolgimento dell’attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese di Procedimento e diritti di segreteria, da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale e riportati nella specifica modulistica di presentazione della domanda.
8. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente:
• alla Polizia Locale, qualora sia prevista la modifica della circolazione stradale, già corredata dell’istanza di emissione dell’ordinanza viabilistica ai sensi dell’art. 7 del D.lvo 285/92, redatta su apposito modulo presente sul sito del Comune a firma del richiedente la concessione. La concessione di suolo non autorizza in alcun modo la modifica della viabilità senza la prescritta ordinanza, né la concessione di suolo è rilasciabile senza la previa adozione della prescritta ordinanza
• altresì agli altri uffici dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.
9. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un’opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l’autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune, nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare il suolo per compiti istituzionali o per interesse pubblico correlato ai propri uffici, dovrà comunque curare il coordinamento con altri eventuali Servizi interessati, anche mediante apposite conferenze di servizio, e avanzare (su apposito modulo completo di allegati), richiesta di ordinanza stradale al competente Ufficio Comunale in caso di modifica della viabilità.
Articolo 7
Rilascio delle concessioni e validità
1. Il Responsabile del procedimento competente per tipologia dell’occupazione, conclusa l’istruttoria e dopo aver determinato l’eventuale cauzione, rilascia le concessioni di competenza, subordinandole al pagamento del canone, se dovuto.
Le concessioni sono inviate in forma telematica, informatica, o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa una procedura elettronica.
2. Le concessioni oltre a tutti gli elementi necessari per la loro validità, devono contenere:
- i dati identificativi del concessionario o dell’autorizzato;
- la tipologia dell’occupazione/autorizzazione;
- la durata dell’occupazione con indicazione del termine iniziale e finale;
- l’ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico concessi, indicazione di corrispondenti numeri
civici, oltre alla superficie espressa in metri lineari e in metri quadrati;
- allegazione di disegno illustrativo della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro ai fini dei controlli e della adozione di ulteriori provvedimenti di modifica della viabilità stradale mediante apposita ordinanza;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- le prescrizioni cui l’atto è soggetto;
- l’ammontare del canone e della cauzione, se dovuti.
3. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l’ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono altresì a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.
4. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
Articolo 8 Cauzione
1. Le occupazioni comportanti manomissione del suolo o successivi oneri a carico dell’Amministrazione, sono
subordinate al versamento di cauzione, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
2. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione. 3.L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.
4. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi, anche mediante apposito verbale di riconsegna dell’area attestante lo stato di fatto della medesima.
La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino alla stesura del verbale suddetto a garanzia di eventuali spese di ripristino.
5. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l’occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale detti uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
6. Previa convenzione è data facoltà al funzionario responsabile del procedimento di prevedere il versamento di un deposito cauzionale forfettario annuale o pluriennale a garanzia delle occupazioni di cui al presente articolo effettuate dal medesimo concessionario in tempi e luoghi differenti.
Articolo 9 Diniego
1. Il rilascio delle concessioni e o autorizzazioni è negato con l’emissione di apposito provvedimento, adeguatamente motivato, da parte del Funzionario competente e con la procedura indicata nell’art. 5 del Regolamento.
Articolo 10 Decadenza
1. Sono cause di decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni:
a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
2. La decadenza è dichiarata dal Funzionario responsabile competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
3. La mancata occupazione senza giustificato motivato è soggetta a sanzione amministrativa di cui all’art. 63 del regolamento.
Articolo 11
Revoca, modifica e sospensione
1. Le concessioni di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, per comprovati motivi di interesse pubblico.
2. La revoca, la modifica e la sospensione sono disposte dal Funzionario responsabile competente con provvedimento motivato, notificato agli interessati.
3. La revoca, la modifica e la sospensione disposte d’ufficio danno diritto al rimborso del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione. Non danno diritto ad altra indennità.
Articolo 12 Rinnovo e proroga
1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza e non sono prorogabili.
2. Il concessionario deve inoltrare apposita domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dall’art. 5 del presente regolamento, indicando la durata per la quale viene richiesto il rinnovo e gli estremi della concessione che intende rinnovare.
2. Le concessioni temporanee non sono rinnovabili.
3. La proroga costituisce eccezione ed è ammessa esclusivamente per le occupazioni temporanee nei seguenti casi particolari:
• occupazioni edilizie
• comprovati stati di necessità
• condizioni metereologiche avverse
4. Per le occupazioni temporanee, il titolare della concessione deve presentare all’Ente, almeno 3 giorni prima della scadenza, una nota scritta di integrazione della istanza originaria, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione, il motivo e gli estremi dell’atto che intende prorogare.
5. La presentazione della richiesta di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell’occupazione oltre i
termini autorizzati, subordinato al rilascio di una presa d’atto dell’Ente ed al pagamento del correlato canone.
6. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
7. Il Funzionario responsabile competente decide in merito alle richieste di proroga e di rinnovo, operando tutte le necessarie valutazioni di carattere amministrativo e tecnico.
8. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.
Articolo 13 Durata
1. Le concessioni possono essere rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove ed ulteriori condizioni.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni è stabilita dal Funzionario sulla base della domanda presentata ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.
3. Di norma non può eccedere i tre anni ovvero il mandato del Sindaco pro-tempore in carica.
Articolo 14 Responsabilità per danni
1. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi, sono ad esclusivo carico del titolare dell’atto.
2. Al termine dell’occupazione, il cessante ha l’obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate ripristinando il suolo pubblico con le modalità e le prescrizioni fissate dal Comune.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti.
4.Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale
ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. In caso di inadempienza, il Comune procede immediatamente d’ufficio all’esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell’atto scaduto, utilizzando anzitutto la cauzione versata.
Articolo 15
Obblighi generali e prescrizioni specifiche
1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:
a) limitare l’occupazione nei termini e negli spazi indicati nell’atto relativo;
b) non effettuare manomissioni se non espressamente previste ed autorizzate;
c) utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio dei diritti
altrui o arrecare danni a terzi;
d) mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
e) riconsegnare l’area alla scadenza dell’occupazione nello stato e condizioni originari, fatte salve eventuali
migliorie debitamente autorizzate, apportate a sua cura e spese.
4. Il Funzionario responsabile competente deve impartire particolari prescrizioni di carattere specifico adeguate al tipo di occupazione richiesta.
5. Tali prescrizioni sono poste a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dell’ordinato succedersi delle
occupazioni, nel rispetto del bene pubblico e dell’ambiente, nonché del decoro dei luoghi.
6. Quando per l’esecuzione di lavori od opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con materiali di vario tipo, nella domanda devono essere indicati i termini per il trasporto di tali materiali negli appositi luoghi di scarico.
Articolo 16 Occupazioni abusive
1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
a) difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o di autorizzazione;
b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell’autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell’autorizzazione medesima.
2. Ai fini dell’applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest’ultimo caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. L’accertamento dell’occupazione abusiva o l’omessa occupazione concessa, effettuata mediante verbale
redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l’obbligo di corrispondere:
a) un’indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione fosse stata autorizzata;
b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l’ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
c) le sanzioni stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con X.Xxx. 30/04/92 n. 285.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.
Articolo 17
Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
A) OCCUPAZIONI SOLO PERMANENTI:
a) SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO IN GENERE.
Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, il canone si determina in base alla effettiva occupazione espressa in mq o in mt lineari con arrotondamento all’unità superiore e non si fa luogo all’assoggettamento per occupazioni inferiori a mezzo mq. Per il calcolo della superficie in mq. si tiene conto della proiezione a terra del mezzo, da intendersi lo spessore.
b) AREE DESTINATE A PARCHEGGIO.
1. Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione.
2. Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o, comunque, quella risultante dal provvedimento di concessione.
c) IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI.
1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché quelle con altre strutture di servizio.
B) OCCUPAZIONI SOLO TEMPORANEE:
a) SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO IN GENERE.
1. Per la determinazione del canone valgono gli stessi criteri di individuazione dell’entità dell’occupazione
stabiliti al punto A) lettera a) del presente articolo.
b) AREE DI PARCHEGGIO.
1. Nelle aree vincolate a parcheggio con apposito atto deliberativo, gestite direttamente dall’Amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è convenzionalmente fissata in mq. 10, corrispondente a singolo posto auto.
2. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati.
3. L’Amministrazione può tuttavia limitare la durata di detta sosta, ovvero sospenderla, in caso di occupazione degli spazi ad essa dedicati per motivi diversi dal precedente comma, imponendo a parte un onere forfettario a ristoro del mancato introito del corrispettivo, qualora si tratti di stalli di parcheggio a pagamento.
4. Nell’ipotesi di concessione dell’area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui al punto A) lettera a) di questo articolo.
c) SPETTACOLI VIAGGIANTI.
1.Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d) xxxxxx e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. Per le attività dello spettacolo viaggiante o nell’esercizio di mestieri girovaghi di cui sopra, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall’atto unico di autorizzazione-concessione, comprendente lo spazio per le attrazioni per il periodo specificatamente consentito e quello realizzato con i veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone, allocati al di fuori della zona di esercizio e nelle aree indicate dall’Amministrazione Comunale.
5. L’occupazione con i mezzi di abitazione non può aver luogo prima di 5 (cinque) giorni dall’inizio del parco
di divertimento e deve terminare non oltre 15 (quindici) giorni dalla fine.
6. L’istanza di autorizzazione allo svolgimento degli spettacoli viaggianti dovrà riportare oltre alla descrizione delle attrazioni anche il contingente delle unità abitative al seguito in numero non superiore a tre per attrazione. L’istanza di autorizzazione allo svolgimento degli spettacoli viaggianti dovrà riportare oltre alla descrizione delle attrazioni anche i veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone al seguito in numero non superiore a tre per concessionario.
7. Ai fini dei controlli, i periodi di occupazione del suolo pubblico, tanto per le attrazioni che per le unità abitative/veicoli a supporto, devono essere espressamente riportati nell’atto di autorizzazione-concessione, corredato da elenco dei veicoli comprensivo della targa e planimetria identificativa degli ingombri concessi a ciascun concessionario.
d) OCCUPAZIONI PER SCOPI POLITICI, CAMPAGNE INFORMATIVE, ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE/PROMOZIONE
1. Al fine di salvaguardare aree cittadine di particolare rilevanza e la sicurezza dell’utenza della strada, sono individuate sul territorio le aree pubbliche, così come riportate nel piano allegato (allegato A) che possono essere concesse per l’occupazione mediante strutture mobili (banchetti, tavoli, sedie, gazebi e similari) per scopi politici, informativi e/o divulgativi.
2. Non rientrano tra queste le occupazioni da parte di enti non commerciali di cui al vigente regolamento comunale per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici.
3. L’eventuale collocazione di Impianti tecnici deve rispettare le norme di sicurezza, acustiche e minimizzare l’impatto estetico. Altresì la collocazione di coperture a terra deve rispettare il disegno ed i colori della pavimentazione.
Quando l’occupazione insista sulle aree del piano (allegato A) non vi è l’obbligo di presentare planimetria con
ingombro delle strutture utilizzate di cui agli artt. 4 e 6, essendo sufficiente citare il nr. dello spazio e la via.
e) OCCUPAZIONI PER PROPAGANDA A SCOPO POLITICO–ELETTORALE
1. Per consentire la massima fruibilità delle aree, quando l’occupazione venga effettuata da parte di organizzazioni politiche per scopi e finalità elettorali, limitatamente ad uno spazio entro i 10 mq, la domanda deve pervenire tra i 30 e i 7 giorni lavorativi antecedenti la singola data utile per la quale è richiesta l’occupazione.
2. Ogni domanda può contenere massimo nr. 3 occupazioni e in aree diverse nella stessa giornata nelle aree del piano (allegato A).
3. Quando l’occupazione richieda una superficie superiore ai 10 mq la domanda deve pervenire tra i 30 e i 15
giorni antecedenti la prima data utile per la quale è richiesta l’occupazione.
4. La domanda in ogni caso, entro i termini deve essere formulata su apposito modulo e depositata allo Sportello SpazioPiù del Comune ovvero inviata a mezzo pec all’ente.
5. L’assegnazione degli spazi dovrà essere effettuata dal responsabile del Servizio competente esclusivamente in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande (fa fede la data e l’orario di ricevimento indicato sul timbro di ricevuta apposto dall’ufficio comunale ricevente oppure l’orario di trasmissione della pec al Comune).
C) OCCUPAZIONI TEMPORANEE O PERMANENTI:
a) IMPALCATURE E CANTIERI PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ EDILIZIA.
1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc., sono soggette ad autorizzazione, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di cui all’art. 19 del presente regolamento. Sono altresì soggetti ad autorizzazione e Canone gli spazi occupati per la messa in sicurezza degli edifici che minacciano rovina.
2. La superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall’atto di autorizzazione. Al medesimo atto occorre fare riferimento per l’individuazione della superficie ad uso cantiere.
3. Non sono assoggettate a canone le occupazioni effettuate per attività edilizia esclusivamente poste in essere per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1, commi 1,2 e 3 della Legge 27.12.1997 n. 449 e nel rispetto delle seguenti condizioni:
- i lavori e/o opere debitamente approvati dalle autorità competenti devono riguardare unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e loro pertinenze situate nel centro abitato;
- i lavori di rifacimento, manutenzione, abbellimento facciate di edifici devono riguardare almeno il 50%
(cinquanta per cento) dell’intera facciata dell’edificio oggetto dell’opera;
- l’esonero non potrà essere concesso per un periodo superiore a dodici mesi (1 anno);
- il richiedente dell’occupazione deve presentare al Comune apposita domanda così come previsto dall’art. 4 del presente regolamento.
b) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull’occupazione del sottosuolo con
riferimento alla loro capacità.
Articolo 18
Occupazioni d’urgenza
1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata, senza autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Locale, mediante mail, PEC al fine della verifica del rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e per le prescrizioni del caso. Negli orari di funzionamento del comune, l’occupazione d’urgenza deve essere comunicata contestualmente al verificarsi via telefono alla Polizia Locale, fatta salva la competenza di altri uffici, oltre che per scritto nelle forme e nei modi sopra indicati.
2. La Polizia Locale provvede ad accertare, con l’ausilio del Responsabile del procedimento competente,
l’esistenza delle condizioni per l’urgenza, applicando in caso negativo le sanzioni previste.
3. L’interessato deve comunque presentare domanda di occupazione entro il giorno successivo al verificarsi
dell’occupazione medesima e la relativa autorizzazione è rilasciata in sanatoria.
Articolo 19
Occupazioni occasionali e di breve durata
Le occupazioni occasionali o di breve durata, in ragione delle esigenze tecniche e di verifica delle condizioni di cui agli articoli 2 e 6, soggiacciono alle medesime disposizioni delle altre occupazioni, anche al fine dell’adozione per tempo di eventuali provvedimenti di modifica della viabilità.
Articolo 20
Titolarità della concessione e subentro
1. Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto
dell’occupazione;
d) versare il canone alle scadenze previste;
e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o i titoli di garanzia depositati;
g) di rispettare, nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, il concessionario deve
osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l’immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d’azienda) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all’amministrazione apposita richiesta di subentro che prevede il rilascio di una nuova concessione, con l’indicazione degli elementi propri dell’istanza e gli estremi della concessione in essere.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della suddetta richiesta di subentro, l’occupazione è
considerata, a tutti gli effetti, abusiva.
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell’atto di concessione, nell’ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, ma per pubblico interesse mediante apposito provvedimento, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata, verrà concesso il rimborso per le sole occupazioni temporanee, relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
Articolo 21
Istanze per i messaggi pubblicitari
1. L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile
dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell’amministrazione Comunale e sul sito Internet dell’Ente.
Articolo 22 Funzionario Responsabile
1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l’affidatario.
Articolo 23
Tipologia di impianti pubblicitari
1. Agli effetti del presente regolamento s’intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l’effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 19 settembre 2016 e ss.mm.i...
Articolo 24 Autorizzazioni
1. L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone o l'installazione sia temporanea.
2. Per la disciplina dell’autorizzazione comunale all’installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti
pubblicitari
Articolo 25 Anticipata rimozione
1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Xxx l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l’addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
Articolo 26 Divieti e limitazioni
1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l’apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici e comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.
Articolo 27
Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.
Articolo 28
Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell’applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall’agente accertatore di cui all’articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
Articolo 29 Presupposto del canone
1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti
a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Articolo 30 Soggetto passivo
1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell’autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Articolo 31
Modalità di applicazione del canone
1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte;
3. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
11. Se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività;
Articolo 32 Definizione di insegna di esercizio
1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.
Articolo 33 Dichiarazione
1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune o dal soggetto affidatario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo dell’Ente, o al soggetto affidatario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l’ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Articolo 34
Il piano generale degli impianti pubblicitari
1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il Piano generale degli impianti pubblicitari adottato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 48 del 19 settembre 2016 e ss.mm.i..
TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI
Articolo 35
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle
indicate nell’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) classificazione delle strade;
b) entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c) durata dell’occupazione;
d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione
ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
Articolo 36
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) classificazione delle strade;
b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o
autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
Articolo 37
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 2 categorie tariffarie costituisce l'allegato B del presente Regolamento e ne è parte integrante.
Articolo 38
Modalità di applicazione del canone pubblicitario
1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte;
3. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
11. Se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività;
Articolo 39
Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell’ipotesi di occupazione superiore all’anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a giorno.
Articolo 40
Modalità di applicazione del canone di occupazione
1. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari a seconda della fattispecie impositiva, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l’occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell’area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell’occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all’uso diretto dell’area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell’area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
Articolo 41
Tipologie di occupazioni esenti dal canone di occupazione
1. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
d) le occupazioni di aree cimiteriali;
e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell’agibilità. L’esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Ent;
i) passi carrabili;
j) vasche biologiche;
k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
l) le occupazioni realizzate da soggetti privati con vasi, fioriere a scopo ornamentale;
m) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
n) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
q) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell’agibilità. L’esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
r) Sono esenti le occupazioni realizzate per l’attuazione di opere pubbliche e/o lavori e/o servizi appaltati dal Comune, ovvero in convenzione con lo stesso, qualora non diversamente stabilito nei capitolati o negli accordi sottoscritti dalle parti, si intendono realizzate in nome e per conto della stazione appaltante, il responsabile del procedimento provvederà a conceder d’ufficio l’occupazione del suolo in favore dell’aggiudicatario, qualora questi ne abbia necessità, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’incarico, individuandone l’esatta ubicazione e modalità d’uso.
s) Il canone non è dovuto e sono escluse dall’applicazione del presente regolamento, le occupazioni di suolo pubblico da parte di organismi e Associazioni senza scopo di lucro finalizzate alla promozione delle attività sociali e/o raccolta di fondi, sotto qualunque forma anche di offerta libera o vendita di prodotti per beneficienza, essendo soggetti al vigente Regolamento Comunale per la “Disciplina delle cessioni per fini solidaristici”.
Articolo 42
Tipologie di riduzioni del canone di occupazione
1. Sono previste le seguenti agevoloazioni:
a) Occupazioni effettuate dagli spettacoli viaggianti (a tale occupazione si applica la riduzione del 90% fino a 100 mq. e del 95% oltre i 100 mq.).
b) Occupazioni effettuate dai circhi (a tale occupazione si applica la riduzione del 90% fino a 100 mq. e del 95% oltre i 100 mq)
c) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 per cento;
d) per le occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
e) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 60 per cento. Ai fini dell’individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell’attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
f) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell’85 per cento;
g) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell’80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l’occupazione sia stata regolarmente
autorizzata.
Articolo 43
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 (per i comuni oltre 20.000 abitanti 1,00);
2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800 . Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente
Articolo 44
Tipologie di esenzioni del canone pubblicitario
1. Sono esenti dal canone:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
Articolo 45
Tipologie di riduzioni del canone pubblicitario
1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 46
Tipologia degli impianti delle affissioni
1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 19 settembre 2016 e ss.mm.i..
Articolo 47
Servizio delle pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
Articolo 48
Impianti privati per affissioni dirette
1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un’apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.
Articolo 49
Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 38,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
Articolo 50
Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 cm e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione nonché per formati superiori, è quella determinata annualmente da delibera di Giunta Comunale
3. Si applicano le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, della categoria, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
4. Per i manifesti di carattere commerciale, ai fini dell’applicazione del canone, la metà dei fogli si considerano esposti in categoria speciale e come tale soggetti alla maggiorazione prevista dal presente regolamento.
5. In riferimento ai manifesti commerciali di grande formato, costituiti da almeno 8 fogli base 70 x 100 cm (600 x 300 cm , 400 x 300 cm, ecc…), la maggiorazione per categoria speciale si applica per il totale dei fogli soltanto se l’impianto è ubicato in detta categoria.
Articolo 51 Materiale pubblicitario abusivo
1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’ammontare del canone dovuto con un minimo di 51,00 €
Articolo 52
Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni
1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), se riportano sponsor commerciali di superficie complessiva superiore a 300 cmq, assumono rilevanza commerciale e non beneficiano della riduzione.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi prevista dal precedente comma 1) sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
4. Tutti i manifesti di cui al precedente comma 1) che rientrano nella riduzione del presente articolo, non sono soggetti alla maggiorazione prevista per l’affissione in Categoria Speciale, applicata invece ai manifesti di carattere commerciale.
Articolo 53
Esenzione dal Canone per le Pubbliche Affissioni
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune impositore e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Articolo 54 Pagamento del diritto
1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio.
2. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità' previste dallo stesso codice.
Articolo 55 Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari nonché a quanto disposto da altri Regolamenti Comunali o norme di legge vigenti in materia.
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI
Articolo 56 Pagamento del canone
1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità' previste dallo stesso codice.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l’importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 Gennaio, il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
Articolo 57 Rimborsi e compensazione
1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d’ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
Articolo 58 Accertamento
1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un’indennità pari al canone maggiorato fino al
50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa 2 pari al 100% del canone dovuto, fermo restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3) sono cumulabili.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 soltanto in riferimento alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3).
6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
7. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3), irrogate con l’avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d’ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale generale delle Entrate.
Articolo 59
Versamento del canone per le occupazioni permanenti
1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 Gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed aventi durata superiore all’anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 Gennaio.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità' previste dallo stesso codice.
5. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate
aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone annuo sia
superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno
di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
Articolo 60
Versamento del canone per le occupazioni temporanee
1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio dell’autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza, il 31 Gennaio, il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre qualora l’importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
Articolo 61 Accertamento e riscossione coattiva
1. L’accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
Articolo 62 Rimborsi
1. L’occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
Articolo 63 Sanzioni
1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento
2. Per le occupazioni abusive si applica un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell’atto di
concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto, fermo
restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3) sono cumulabili.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 soltanto in riferimento alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3).
6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
7. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3), irrogate con l’avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
8. Nel caso di occupazione abusive con manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d’ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell’articolo 23 del presente Regolamento.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale generale delle Entrate.
Articolo 64 Attività di recupero
1. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.