ACCORDO DI MODIFICA DELL’ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
“ECONOMIA CIRCOLARE”
ACCORDO DI MODIFICA DELL’ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
TRA
Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, Codice fiscale n. 80230390587, per il quale interviene l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma in data 6 dicembre 1955, in qualità di Direttore Divisione VII Interventi per ricerca, innovazione e grandi progetti di investimento (di seguito, il “Ministero”);
e
Associazione Bancaria Italiana, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx 00, Codice Fiscale n. 02088180589, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma, il 22 dicembre 1959, in qualità di Direttore Generale (di seguito l’“ABI”);
e
Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007, rappresentata dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato ad Avezzano (AQ), l’1 febbraio 1972, in qualità di Responsabile CDP Imprese (di seguito, “CDP” e, insieme ad ABI e Ministero, le “Parti”).
PREMESSO CHE
(A) in data 16 novembre 2020, il Ministero, l’ABI e la CDP hanno sottoscritto un Addendum alla Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 23 e dell’articolo 30, comma 2, del decreto-legge del 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dell’articolo 26 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del “Provvedimento Economia Circolare” in favore di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare di cui al decreto 11 giugno 2020 del Ministro dello sviluppo economico (l’“Addendum alla Convenzione”);
(B) le Parti, al fine di migliorare l’efficacia dello strumento di cui alla premessa (A), concordano di stipulare il presente accordo di modifica dell’Addendum alla Convenzione.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
1. Premesse e definizioni
Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente accordo.
I termini espressi nel presente accordo con lettera iniziale maiuscola avranno lo stesso significato ad essi attribuito nell’Addendum alla Convenzione, salvo ove diversamente specificato.
2. Modifiche all’Addendum alla Convenzione
Con effetto dalla data di sottoscrizione del presente accordo, all’Addendum alla Convenzione sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’Articolo 12 (Adesione all’Addendum alla Convenzione), ultimo capoverso, le parole “entro 60 (sessanta) giorni dall’invio della Richiesta di Adesione”, sono sostituite dalle parole “entro 90 (novanta) giorni dall’invio della Richiesta di Adesione”; e
b) l’Articolo 17 (Forma dell’Addendum alla Convenzione) è integralmente sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 17
(Forma dell’Addendum alla Convenzione e aggiornamenti tecnici)
L’Addendum alla Convenzione è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.
Il Ministero e l’ABI riconoscono che CDP potrà apportare, previa apposita informativa alle altre Parti, aggiornamenti di natura meramente tecnica al presente Addendum alla Convenzione e ai relativi Allegati, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Addendum alla Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.”
3. Efficacia delle modifiche di cui al presente accordo
Le modifiche di cui all’articolo 2 che precede:
(i) avranno efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
(ii) con riferimento alle Banche Finanziatrici che abbiano presentato la Richiesta di Adesione all’Addendum alla Convenzione e non ancora sottoscritto il Mandato prima della sottoscrizione del presente accordo, a seconda del caso:
(a) si intenderanno automaticamente ed espressamente accettate da tali Banche Finanziatrici con la sottoscrizione del Mandato entro l’originario termine di 60 giorni di cui all’Articolo 12 (Adesione all’Addendum alla Convenzione) dell’Addendum alla Convenzione, o
(b) si applicheranno in favore di tali Banche Finanziatrici ove le stesse inviino - entro il sessantesimo giorno dalla data di trasmissione della predetta Richiesta di Adesione - una comunicazione unilaterale, sottoscritta digitalmente da un rappresentante autorizzato e trasmessa mediante PEC al Ministero, all’ABI e alla CDP ai numeri e indirizzi di cui all’Articolo 16 (Comunicazioni ed elezione di domicilio) dell’Addendum alla Convenzione, con la quale dichiarino e confermino di conoscere ed accettare le suddette modifiche, e
(iii) si intenderanno automaticamente ed espressamente accettate da ciascuna Banca Finanziatrice che abbia presentato la Richiesta di Adesione all’Addendum alla Convenzione e sottoscritto il Mandato prima della sottoscrizione del presente accordo, mediante la trasmissione a CDP della prima Sintesi di Delibera di cui all’allegato sub 3 all’Addendum alla Convenzione.
4. Testo coordinato dell’Addendum alla Convenzione
Il Ministero e l’ABI autorizzano CDP a predisporre un testo coordinato dell’Addendum alla Convenzione e dei relativi Allegati con le modifiche, anche di mero raccordo tecnico, apportate dal presente accordo, ai fini della pubblicazione sui siti internet del Ministero, dell’ABI e di CDP.
5. Forma del presente accordo
Il presente accordo è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.
6. Legge regolatrice e foro competente
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
La soluzione di ogni controversia inerente il presente accordo, la sua validità, efficacia e adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma, 21 dicembre 2020
Ministero dello sviluppo economico
Xxxxxxx Xxxxxxx
Direttore Divisione VII Interventi per ricerca, innovazione e grandi progetti di investimento
firmato digitalmente
Associazione Bancaria Italiana
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Direttore Generale firmato digitalmente
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxxxxx Responsabile CDP Imprese
firmato digitalmente