Ministero dell’Interno
Rep. N.
Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
XXXXXXX XXXXXX MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S.
15.04.2021
09:10:07 UTC
OGGETTO: Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, avente ad oggetto la “fornitura di telecamere di videosorveglianza, di "lettura targhe" e di componenti "hardware e software" per l'aggiornamento tecnologico della "Sala Apparati" della Questura di Roma, con connessi servizi di progettazione, installazione, presa in carico, supporto e formazione, bonifica e smaltimento, nonché assistenza evolutiva ed help desk per un arco temporale di 12 (dodici) mesi”, nell'ambito del Progetto 80.5.1, denominato "Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la metadatazione dei flussi video integrati per la Citta' di Roma Capitale", a valere sul "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF1-POLICE-OS5-ON1". Lotto 1
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2021 addì del mese di - in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno, avanti a me Dottor Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data _ , registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio visto
- sono presenti:
1) La dr.ssa Xxxxx XXXXXXX, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) Il Sig. , nato a il – nella sua qualità di dirigente e procuratore della Società/RTI con sede legale in , via , n. , il quale dichiara che la Società “ ”, rappresentata, è iscritta nel Registro delle Imprese di , al n.
, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. , con attività esercitata dal
/ / “ ” come risulta anche dal
certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di
.
Sigla: asb Classifica: P.33.2020
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PRESO ATTO
della gravissima emergenza sanitaria da “COVID-19”, come riconosciuta e disciplinata ufficialmente e progressivamente con i seguenti provvedimenti governativi:
• D.L. 17/03/20, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27;
• D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito nella Legge 22 maggio 2020, n. 35;
• D.L. 16/05/2020 n. 33, convertito nella Legge 14 luglio 2020 n. 74
• D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77;
• D.L. 30/05/2020, n. 83, convertito nella Legge 25 settembre 2020, n. 124,
• D.L. 07/10/2020, n. 125;
• D.P.C.M. 13/10/2020;
• D.P.C.M. 18/10/2020;
• D.P.C.M. 24/10/2020;
• D.P.C.M. 03/11/2020;
• D.P.C.M. 03/12/2020;
delle persistenti raccomandazioni intese a limitare i contatti diretti tra le persone, al fine di prevenire il rischio di una sempre maggiore recrudescenza dell’epidemia;
della specifica disposizione, dettata dalla lettera o), comma 9, del D.P.C.M. 03/11/2020, secondo cui: “nell’ambito delle pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza”.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre nr. 27705 dell’1/4/2021, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 55 del
D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., realizzata mediante il ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la fornitura di telecamere di videosorveglianza, di “letture targhe” e di componenti “hardware e software” per l’aggiornamento tecnologico della “Sala Apparati” della Questura di Roma con connessi servizi di progettazione, installazione, presa in carico, supporto e formazione bonifica e
smaltimento, nonché assistenza evolutiva ed help desk per un arco temporale di 12 (dodici) mesi, nell'ambito del Progetto 80.5.1, denominato "Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la metadatazione dei flussi video integrati per la Città di Roma Capitale", a valere sul "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF1-POLICE-OS5-ON1";
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico, suddiviso in 2 (due) lotti, ed ha fissato in complessivi € 2.872.645,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara aperta da svolgere con ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all’articolo 55 del D.Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell’’“offerta economicamente più vantaggiosa”, in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 95, comma 2, del menzionato decreto legislativo, di cui il LOTTO 1 avente un valore complessivo di € 1.082.645,00, IVA esclusa;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera d’invito del / /2021, trasmessa in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per le “categorie merceologiche” oggetto della procedura e per le “classi di ammissione” determinate dalla Stazione appaltante;
d) sono pervenute nr. offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del / / , è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI “ ”, al prezzo di , cui sono da aggiungere Euro , per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro , ;
e) il/la Società/RTI viene indicato per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la fornitura di telecamere di videosorveglianza, di "lettura targhe" e di componenti "hardware e software" per l'aggiornamento tecnologico della "Sala Apparati" della Questura di Roma, con connessi servizi di progettazione, installazione, presa in carico, supporto e
formazione, bonifica e smaltimento, nonché assistenza evolutiva ed help desk per un arco temporale di 12 (dodici) mesi, nell'ambito del Progetto 80.5.1, denominato "Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la metadatazione dei flussi video integrati per la Città di Roma Capitale", a valere sul "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF1- POLICE-OS5-ON1".
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all’offerta tecnico-economica dell’Impresa in data / / , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell’Amministrazione, costituiscono anch’essi parte integrante del presente contratto.
Fornitura:
L’oggetto della fornitura è rappresentato dal complesso degli apparati, dei servizi e delle attività come di seguito descritti, tenendo conto che, al fine di una migliore comprensione dell'oggetto dell'appalto, sono state distinte tre aree d'intervento:
Gruppo A: costituito dai “siti di campo” attestati alla Sala Apparati della Questura di Roma, che sono già in esercizio e NON sono oggetto di aggiornamento tecnologico;
Gruppo B: costituito dai “siti di campo” di nuova realizzazione che saranno attestati alla Sala Apparati della Questura di Roma;
Gruppo C: costituito dai “siti di campo” attestati alla Sala Apparati della Questura di Roma, che sono già in esercizio e sono oggetto di aggiornamento tecnologico.
Su tali “siti” infatti attualmente sono installate le 5 telecamere analogiche fisse che dovranno essere sostituite con altrettante telecamere digitali fisse di nuova fornitura.
⮚ Fornitura di nr.59 telecamere per videosorveglianza di “tipo PTZ”, da installarsi sui siti afferenti al Gruppo B;
⮚ Fornitura di nr. 5 (cinque) telecamere per videosorveglianza di “tipo fisso”, da installarsi sui siti afferenti al Gruppo C;
⮚ Fornitura di nr. 11 (undici) telecamere di “lettura targhe (ANPR)”, da installarsi presso i siti del Gruppo B;
⮚ Fornitura di componenti hardware e software per l’aggiornamento tecnologico della Sala
Apparati che, in particolare, prevede:
a) fornitura di un software VMS “(Milestone Xprotect”), comprensivo dei seguenti pacchetti software,
nonché dell’implementazione di due “macchine virtuali” con specifiche funzionalità:
per la gestione dei flussi video delle telecamere di proprietà dell’Amministrazione;
- nr. 1 “XPCOBT - XProtect Corporate Base License”;
- nr. “144 XPCODL - XProtect Corporate Device License”, per altrettante telecamere.
per la gestione dei flussi video di altri sistemi
- nr. 1 “XPETBL - XProtect Expert Base License”;
- nr. 100 “XPETDL - XProtect Expert Device License”;
- nr. 100 “XPCOMIDL -XProtect Corporate Milestone Interconnect Camera License”;
per la funzionalità di “macchine virtuali”:
- “Milestone XProtectManagement Server/Event Server/Log Server”, ovvero la componente
Milestone deputata alla gestione degli utenti, delle anagrafiche, dei log ecc…;
- “Milestone ONVIF Bridge”, ovvero la componente deputata a mettere a disposizione di altri sistemi i flussi video gestiti, in modalità conformi allo “standard ONVIF”.
b) fornitura di un software di “lettura targhe” (server virtuale “Prassel ViMS”);
c) fornitura di un’infrastruttura iperconvergente che deve essere del tutto rispondente alle caratteristiche di cui al Paragrafo 8, Sottoparagrafi 8.3.1 e 8.3.2, del capitolato tecnico, Lotto 1, parte II;
d) fornitura delle licenze di Sistema Operativo (“Windows Server 2016”);
e) fornitura di un software di “backup” delle “macchine virtuali”, per il quale sono richieste le relative licenze per almeno n. 20 (venti) “Virtual Machine”, le cui caratteristiche principali sono elencate nel Paragrafo 8, Sottoparagrafo 8.5, del capitolato tecnico, Lotto 1, parte II;
f) fornitura di un sistema di “storage”;
g) fornitura di componenti di rete;
h) fornitura di un “rack” atto ad ospitare le “componenti hardware” fornite;
i) fornitura di postazioni di controllo per le Sale Operative.
⮚ Erogazione di servizi professionali per:
a) implementazione dell’aggiornamento tecnologico della Sala Apparati e presa in carico delle
telecamere dei siti del Gruppo A;
b) installazione e presa in carico delle nuove telecamere per i siti del Gruppo B e del Gruppo C;
c) supporto per presa in carico dei sensori dell’Impianto sulla piattaforma di monitoraggio “IBM Tivoli” dell’Amministrazione;
d) progettazione;
e) bonifica e smaltimento dell’esistente;
⮚ Servizio di formazione per un numero di 4 (quattro) giornate;
- Servizio di assistenza tecnica evolutiva, per la durata di 12 (dodici) mesi, con avvio differenziato per le varie tipologie di “siti” e di componenti dell’Impianto ma con scadenza unitaria, nonchè con costituzione del relativo "Magazzino delle parti di scorta", che dovrà contenere almeno le componenti di cui alla Tabella n. 3 del Paragrafo 10, Sottoparagrafo 10.2.2.1, del Capitolato Tecnico, Parte II^, - LOTTO 1;
-Erogazione di un servizio di “Help Desk”;
-Erogazione di un servizio di supporto tecnico per n. 5 giornate.
Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico pubblicato e reso disponibile, unitamente al bando di gara ed ai documenti complementari, sui siti istituzionali.
Luoghi di esecuzione
I luoghi di esecuzione del presente appalto specifico sono quelli compendiati nell’”Allegato 1” al Capitolato tecnico di gara Parte II^ - LOTTO 1, recante l’elenco di tutti i siti e degli apparati che costituiscono l’impianto e che sono oggetto, in particolare, del servizio di manutenzione evolutiva.
L’ammontare complessivo del contratto è di € , cui sono da aggiungere € , per IVA al 22%, per un valore complessivo non superabile di € .
Etichette
In relazione agli obblighi di informazione e pubblicità relativi al beneficio del finanziamento, l’Impresa/RTI/Consorzio aggiudicataria/o si impegna a rispettare le previsioni di cui al Regolamento delegato (UE) nr. 1049/2014 del 30/7/2014 e relativo Allegato, che definisce le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico ed ai beneficiari ai sensi del Regolamento (UE) nr. 514/2014, in conformità al “fac simile” di cui all’allegato 11 del capitolato d’oneri.
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della
modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di € , IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità.
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato
(Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario,
equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto
del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l’approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d’uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/04/2017, nr. 56, entrato in vigore in data 20/05/2017, dalla Legge 14/06/2019, nr. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, nr. 32, nonché dal decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120;
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto
Legislativo 16 marzo 2018, n. 29;
j) l’articolo 1 della Legge 28/12/2018, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
k) il Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto Legislativo 10/08/2018, nr. 101;
l) i Regolamenti nr. 513/2014, nr. 514/2014 e nr. 515/2014, tutti in data 16/4/2014, del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché nr. 800/2014 in data 24/7/2014, nr. 1042/2014, nr. 1048/2014 e nr. 1049/2014 della Commissione in data 25/7/2014 e 30/7/2014;
m) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f), g), h), i), j), k) ed l), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L’Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) ed m), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, nonché del Decreto nr. 49 in data 7/3/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l’Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l’Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Il suddetto “Responsabile di Progetto” sarà incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attività in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico referente nei confronti dell’Amministrazione.
In particolare, al “Responsabile Generale di Progetto” faranno capo gli adempimenti di seguito indicati:
⮚ programmazione, organizzazione, coordinamento e monitoraggio del progetto;
⮚ interfacciamento con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
⮚ raccolta e controllo delle informazioni per la gestione della reportistica e delle penali;
⮚ gestione del processo di fatturazione;
⮚ gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate dall’Amministrazione in merito all’erogazione dei servizi e delle forniture.
Il “Responsabile Generale del Progetto” dovrà anticipare e porre rimedio a tutte le criticità che dovessero emergere sia nella fase di realizzazione del progetto sia in quella successiva di erogazione dei servizi di assistenza, provvedendo alla tempestiva segnalazione all’Amministrazione di eventuali problematiche per le quali è richiesto l’intervento dell’Amministrazione stessa.
Il “Responsabile Generale del Progetto” dovrà garantire all’Amministrazione una costante ed efficace informazione sull’andamento del presente contratto.
In particolare, nella fase iniziale, fino al completamento delle attività di cui ai Paragrafi 7, 8, e 9 del capitolato tecnico di gara Parte II^ - Lotto 1, si terranno riunioni di monitoraggio delle attività con cadenza almeno quindicinale.
In tali riunioni, il “Responsabile Generale di Progetto” dovrà presentare il documento di “Stato Avanzamento Lavori (SAL)”, aggiornato di riunione in riunione.
Per quanto concerne invece i servizi di assistenza, il “Responsabile Generale del Progetto” dovrà fornire al Direttore dell’esecuzione contrattuale una “Relazione sull’andamento dei servizi di assistenza” con cadenza semestrale.
Tale relazione dovrà contenere la reportistica dei guasti e l’analisi dei “livelli di servizio” di assistenza erogati.
In particolare, il cennato documento dovrà riportare:
⮚ “report” sul servizio di assistenza evolutiva preventiva dei “siti”, di cui al Paragrafo 10.2 del capitolato tecnico PARTE II - Lotto 1, in cui siano evidenziate eventuali criticità rilevate presso i vari “siti” durante l’effettuazione delle visite periodiche semestrali;
⮚ “report” sugli interventi di assistenza correttiva, finalizzato alla valutazione dei “livelli di servizio” su base semestrale. In particolare, in tale “report” saranno indicati per tutti gli interventi i seguenti dati:
• identificativo della richiesta di intervento;
• identificativo del sito oggetto della segnalazione;
• data e ora della segnalazione dell’Amministrazione;
• nominativo del personale dell’Amministrazione che ha aperto la segnalazione di
intervento;
• descrizione sintetica del guasto;
• data e ora del ripristino del servizio;
• indicazione del livello di servizio erogato;
• eventuali motivi ostativi alla risoluzione del guasto;
• apparati eventualmente dismessi (nr seriale);
• apparati sostitutivi (nr. seriale).
⮚ stato aggiornato delle consistenze del “Magazzino delle Parti di Scorta”.
L’Impresa dovrà fornire i riferimenti (numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) del
“Responsabile Generale di Progetto”.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche
penalità previste al successivo articolo 12.
Articolo 4 (Validità contrattuale)
VALIDITA’ CONTRATTUALE
La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare tramite PEC da parte dell’Amministrazione, successivamente all’esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici dell’Autorità Responsabile del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020”, nonché all’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della dell’approvazione del certificato di positiva verifica di conformità funzionale per la Sala Apparati ed i “siti” del Gruppo A (FASE 2).
Articolo 4.bis
(Riunione di avvio lavori – Progetto tecnico – Approvvigionamento fornitura (Telecamere per siti di campo, componenti Hw e Sw per gestione flussi multimediali Questura di Roma, pacchetti assistenza, magazzino parti di scorta) – Approntamento alla verifica inventariale - FASE 1)
4.bis.1 - “Riunione di avvio lavori”
L’Amministrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare tramite PEC da parte dell’Amministrazione, dell’esito positivo dei controlli dell’Autorità Responsabile del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020” e dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, di cui al precedente articolo 4, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché successivamente all’avvenuta nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, provvederà, per il tramite dello stesso, ad organizzare un primo incontro (c.d. “Riunione di avvio lavori”) con il “Responsabile Generale di Progetto”, al fine di pianificare le attività successive dando così contestualmente “avvio ai lavori”.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo per cause imputabili all’Impresa comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
4.bis.2 – Progetto tecnico
L’Impresa, entro il successivo termine di 30 (trenta) giorni solari dall'avvenuta “Riunione di avvio lavori”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, dovrà presentare al Direttore dell'esecuzione del contratto un documento denominato “Progetto Tecnico”, che dovrà possedere i seguenti contenuti minimali:
- descrizione delle telecamere di tipo “PTZ” e dei relativi accessori forniti;
- descrizione delle telecamere “fisse” e dei relativi accessori forniti;
- descrizione delle telecamere di “lettura targhe” e dei relativi accessori forniti;
- descrizione dettagliata della soluzione per l’aggiornamento tecnologico del sistema di gestione dei flussi multimediali della Questura di Roma che dovrà contenere:
o descrizione dell’infrastruttura “iperconvergente” fornita, esplicitando le caratteristiche della stessa e dei nodi che la compongono;
o descrizione del sistema di "storage" fornito;
o descrizione delle “componenti di rete” fornite;
o architettura fisica che sarà realizzata con l’indicazione di tutti i collegamenti di rete, riportandosi in particolare gli schemi di installazione nel "rack" ed evidenziando tutti i cablaggi sia di rete che elettrici;
o architettura logica che sarà realizzata;
o descrizione delle macchine virtuali implementate;
o descrizione delle configurazioni che saranno realizzate sulle componenti di rete: "full proxy", "switch top-of-rack" e "switch" di distribuzione;
o descrizione dettagliata delle attività che saranno eseguite per addivenire all’aggiornamento tecnologico ed in particolare delle procedure di migrazione dalla situazione attuale a quella "to-be";
- Scheda riepilogativa di tutte le componenti "hardware" e "software" fornite con indicazione, per ogni componente, di:
o codice prodotto e numero seriale (per le telecamere deve essere indicato anche il sito di installazione);
o codice prodotto e numero di contratto del pacchetto di assistenza del fornitore, laddove richiesto.
- diagramma di "Gantt" parametrico, delle attività da eseguire per garantire la messa in opera del progetto con le tempistiche relative.
Tale “Progetto tecnico” sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Progetto tecnico” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Progetto tecnico” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa tramite PEC da parte dell’Amministrazione.
Durante la vigenza contrattuale, l’Impresa ha l’onere di rivisitare il “Progetto Tecnico”, riportandovi
le eventuali modifiche che potrebbero essersi rese necessarie in fase realizzativa.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
4.bis.3 – Approvvigionamento apparati “hardware e software”
L’Impresa, entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari dall'avvenuta “Riunione di avvio lavori”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, dovrà provvedere all'approvvigionamento della fornitura oggetto del presente atto, secondo le seguenti modalità e relative tipologie, pena l’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 12.
4.bis.3.1 FORNITURA DI NR. 59 (CINQUANTANOVE) TELECAMERE PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E L’INCREMENTO DEI “SITI DI CAMPO”. (APPARATI GRUPPO A)
1. Fornitura di nr. 59 (cinquantanove) telecamere per videosorveglianza di tipo “PTZ”
Le telecamere di videosorveglianza di “tipo PTZ”, oggetto di fornitura in opera, dovranno rispettare i requisiti di seguito riportati:
1. telecamera "IP" nativa, di tipo "speedome PTZ";
2. telecamera a colori di tipo "DAY/NIGHT" con rimozione filtro "IR automatica" (ICR);
3. sensore di ripresa "CMOS" a colori progressive "scan" da almeno 1/3”;
4. risoluzione di almeno "2 Mpxl";
5. sensibilità del complesso di ripresa di almeno 0,2 "Lux" in modalità colore (day);
6. "Wide Dynamic Range" di almeno "120dB", realizzato mediante la cattura di più immagini con un diverso livello di esposizione;
7. bilanciamento automatico del livello di bianco;
8. ottica motorizzata con:
(a) focale minima compresa tra 4 e 5 mm;
(b) zoom ottico di almeno 30x;
(c) autofocus;
(d) autoiris o "P-IRIS";
(e) apertura minima pari a F=1.6 o inferiore;
9. zoom digitale almeno 12x;
10. tempo di otturazione minino di “1/10000 s” (sono migliorativi valori inferiori);
11. illuminatori "IR" integrati con range di copertura di almeno 150 m;
12. formati di compressione video supportati: “H.264, H.265 e M-JPEG”;
13. “frame” rate fino a “30 fps” alla massima risoluzione;
14. interfaccia di rete ethernet "RJ45";
15. protocolli di networking: "IPv4/IPv6","HTTP","HTTPS", "TCP/IP", "UDP", "SNMP", "RTSP", "RTP", "NTP", "DHCP", "DNS FTP", "802.1x";
16. compliance allo "Standard Onvif" Profilo "S" e Profilo "G";
17. possibilità di trasmettere almeno due “stream video” configurabili indipendentemente di cui almeno uno alla massima risoluzione;
18. funzionalità di video "motion detection";
19. almeno n° 16 Posizioni angolari preselezionabili (“preset”) e possibilità di configurare “tour (ronde)”;
20. xxxxxx xx. 0 xxxxxxxx x xxxxxx xx. 0 uscita d'allarme a bordo camera, precisandosi che, nel caso in cui la telecamera proposta preveda l’impiego di un separato “modulo relè I/O di rete”, che inoltra gli allarmi su rete ethernet, sono a carico dell’Impresa tutti gli interventi necessari ad adeguare il singolo “sito di campo” e a far sì che esso sia perfettamente
funzionante (ad esempio fornitura di "switch" aggiuntivi, sostituzione "box" di contenimento apparati laddove le dimensioni fossero insufficienti, ecc.).
21. almeno nr. 8 zone di esclusione (Privacy Mask);
22. indice di protezione dagli agenti atmosferici almeno pari a “IP66”;
23. alimentazione "PoE/12 VDC/24 VAC/48VDC" con alimentatore o adattatore "PoE" incluso nella fornitura, laddove necessario ad integrare la telecamera nel “sito di campo”;
24. temperatura di funzionamento compresa almeno nel seguente intervallo: -20 °C, 50°C;
25. livello di umidità operativo ≤90%;
26. dimensioni massime: altezza (H) 35cm, larghezza (L)22cm. La fornitura delle telecamere è da ritenersi comprensiva di:
- staffe e supporti necessari per l’installazione delle stesse a palo o a muro;
- cavi di alimentazione, cavi per connessioni I/O necessari a riportare gli allarmi in ingresso e/o uscita.
Tutte le telecamere dovranno essere dotate di scheda di memoria "SD da 256 GB" con una velocità di scrittura non inferiore a "30MB/s", "Class 3"(U3). In assenza di collegamento con la Sala Apparati Provinciale, i flussi video dovranno essere memorizzati in locale sulla memoria "SDXC"; all’atto del ripristino del collegamento i dati dovranno essere trasmessi alla "server farm" per la loro memorizzazione sullo “storage” dedicato.
Le telecamere fornite dovranno essere coperte da garanzia del produttore di almeno 2 anni ed in fase esecutiva l'Impresa dovrà fornire all’Amministrazione la documentazione comprovante il possesso di tale requisito (es. fattura di vendita).
2. Fornitura di nr. 5 (cinque) telecamere per videosorveglianza di tipo “fisso”
Le telecamere di videosorveglianza di “tipo fisso”, oggetto di fornitura in opera, dovranno rispettare i requisiti di seguito riportati:
1. telecamera "IP" nativa;
2. telecamera a colori di tipo "DAY/NIGHT" con rimozione filtro "IR" automatica (ICR);
3. sensore di ripresa "CMOS" a colori progressive "scan" da almeno 1/3”;
4. risoluzione di almeno 5 "Mpxl";
5. sensibilità del complesso di ripresa di almeno 0,2 "Lux" in modalità colore (day);
6. "Wide Dynamic Range" di almeno 120dB, realizzato mediante la cattura di più immagini con un diverso livello di esposizione;
7. bilanciamento automatico del livello di bianco;
8. ottica varifocale motorizzata con:
(a) focale minima compresa tra 2,7 e 3,8 mm;
(b) rapporto di zoom ottico di almeno 2,5x;
(c) "autoiris" o "P-Iris";
(d) apertura minima pari a F=1.5 o inferiore;
9. tempo di otturazione minino di “1/10000” s (sono migliorativi valori inferiori);
10. illuminatori "IR" integrati con range di copertura di almeno 30 m;
11. angolo di campo orizzontale massimo pari almeno a 90°;
12. formati di compressione video supportati: "H.264" e "M-JPEG";
13. “frame” rate almeno fino a “20 fps” alla massima risoluzione;
14. interfaccia di rete "ethernet RJ45";
15. protocolli di "networking": "IPv4/IPv6", "HTTP", "HTTPS", "TCP/IP", "UDP", "SNMP", "RTSP", "RTP", "NTP", "DHCP", "DNS FTP", "802.1x";
16. “compliance” allo “Standard Onvif Profilo S e Profilo G”;
17. possibilità di trasmettere almeno due “stream video” configurabili indipendentemente di cui almeno uno alla massima risoluzione;
18. funzionalità di video "motion detection";
19. xxxxxx xx. 0 xxxxxxxx x xxxxxx xx. 0 uscita d'allarme a bordo camera, precisandosi che, nel caso in cui la telecamera proposta preveda l’impiego di un separato modulo “relè I/O di rete”, che inoltra gli allarmi su rete ethernet, sono a carico dell’Impresa tutti gli interventi necessari ad adeguare il singolo “sito di campo” e a far sì che esso sia perfettamente funzionante (ad esempio fornitura di switch aggiuntivi, sostituzione box di contenimento apparati laddove le dimensioni fossero insufficienti, ecc.).
20. indice di protezione dagli agenti atmosferici almeno pari a “IP67”;
21. alimentazione "PoE/12 VDC/24 VAC/48VDC" con alimentatore o adattatore "PoE" incluso nella fornitura, laddove necessario ad integrare la telecamera nel sito di campo;
22. temperatura di funzionamento compresa almeno nel seguente intervallo: -20 °C, 50°C;
23. livello di umidità operativo ≤90%.
lunghezza massima del dispositivo: 400 mm (parasole incluso). La fornitura delle telecamere è da ritenersi comprensiva di:
- staffe e supporti necessari per l’installazione delle stesse a palo o a muro, in funzione del sito;
- parasole;
- cavi di alimentazione, cavi per connessioni I/O necessari a riportare gli allarmi in ingresso e/o uscita.
Tutte le telecamere dovranno essere dotate di scheda di memoria "SDXC da 256 GB" con una velocità di scrittura non inferiore a "30MB/s", "Class 3(U3)". In assenza di collegamento con la Sala Apparati Provinciale, i flussi video dovranno essere memorizzati in locale sulla memoria "SDXC" ed all’atto del ripristino del collegamento i dati dovranno essere trasmessi alla "server farm" per la loro memorizzazione sullo “storage” dedicato.
Le telecamere fornite dovranno essere coperte da garanzia del produttore di almeno 2 anni ed in fase esecutiva, l'Impresa dovrà fornire all’Amministrazione la documentazione comprovante il possesso di tale requisito (es. fattura di vendita).
3. Fornitura di nr. 11 (undici) telecamere di “lettura targhe”
Le telecamere di “lettura targhe”, oggetto di fornitura in opera, dovranno rispettare i requisiti di seguito descritti.
L’Impresa dovrà fornire una tipologia di telecamera con “funzionalità ANPR”, in cui tutte le logiche (OCR compresa) siano eseguite a bordo dell’apparato senza ausilio di componenti elaborazione esterne. L’apparato dovrà essere dotato di un sensore per il rilevamento delle targhe e di un sensore di contesto.
Il “lettore” fornito per ogni transito dovrà fornire:
- stringa di dati alfanumerica della targa rilevata;
- immagine “OCR in B/N” dalla quale deve essere possibile rilevare con esattezza la targa del veicolo;
- immagine “JPEG” a colori del contesto, relativo stesso istante temporale dell’immagine in “B/N”;
- “CROP IMAGE”, cioè porzione dell’immagine in “B/N” contenente la targa catturata dal sensore di lettura delle targhe.
Il “lettore” fornito dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche minimali:
- modalità di funzionamento di “tipo free-run” (riconoscimento della targa dei mezzi
transitanti senza l’ausilio di trigger esterni);
- doppia telecamera:
o una telecamera per la “lettura targhe (OCR”), avente risoluzione minima di “5 Megapixel”, sensore “CMOS di tipo global shutter” da almeno 1/2", “frame rate” di almeno 60 fps;
o una telecamera di contesto a colori con risoluzione minima “2 Mpxl”.
- illuminatori “IR a led integrati”;
- esecuzione dell’algoritmo “OCR a bordo camera”;
- larghezza supportata della carreggiata inquadrata di almeno 4m;
- distanza massima di riconoscimento delle targhe di almeno 25 m;
- riconoscimento delle targhe dell’Unione Europea, dei principali Paesi extra comunitari, targhe speciali (esempio, Forze di Polizia, ecc.), riconoscimento di “pannelli Kemler” di segnalazione merci pericolose (Direttiva europea 2008/68/CE) relativa al trasporto del carico e della pericolosità dello stesso;
- percentuale di rilevazione fotografica dei veicoli in transito: almeno pari a 99%;
- percentuale di riconoscimento delle targhe sul totale riconoscibile ad occhio umano: almeno pari a 95%;
- massima velocità del veicolo da rilevare di almeno 250 km/h;
- capacità di rilevazione del colore e di classificazione degli autoveicoli;
- almeno una “interfaccia Ethernet 10/100”;
- protocolli supportati: “TCP/IP, FTP, HTTP, SNMP”;
- “streaming video” su “protocollo RTSP/RTP” e compressione “H264 o superiore”;
- storage interno di almeno “128 GB” (tale requisito può essere soddisfatto anche mediante la fornitura di schede SD transfer rate di almeno 30 MB/s, se supportate);
- gestione di “black-list e white-list”;
- range operativo di temperatura da -30° a 55°;
- grado di protezione “IP66”;
- n° 1 ingresso d'allarme a bordo lettore;
- n° 1 uscita d’allarme a bordo lettore;
- alimentazione “PoE o 12 VDC o 24 VAC” (con alimentatore incluso). La fornitura delle telecamere è da ritenersi comprensiva di:
- staffe e supporti necessari per l’installazione delle stesse a palo o a muro, in funzione del sito;
- apparati e cavi di alimentazione;
- eventuali cavi per “connessioni I/O” necessari a riportare gli allarmi in ingresso e/o uscita. In assenza di collegamento con la Sala Apparati, i dati rilevati dovranno essere memorizzati in locale sull’apparato ed all’atto del ripristino del collegamento i dati dovranno essere trasmessi alla “server farm” per la loro memorizzazione sullo “storage” dedicato.
Le telecamere di “lettura targhe” fornite dovranno essere coperte da garanzia del produttore di almeno 2 anni ed, in fase esecutiva, l’Impresa dovrà fornire all’Amministrazione la documentazione comprovante il possesso di tale requisito (es. fattura di vendita).
4.bis.3.2 FORNITURA DI COMPONENTI HARWARE E SOFTWARE PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI MULTIMEDIALI DELLA QUESTURA DI ROMA (APPARATI GRUPPO B).
1. Software “VMS” per catalogo multimediale
Al fine di addivenire all’implementazione di un catalogo multimediale, nel quale dovranno confluire tutti i flussi multimediali di interesse per le attività di Polizia, quali ad esempio: immagini delle telecamere dell’Impianto di videosorveglianza cittadina di proprietà dell’Amministrazione, immagini generate da sistemi di videosorveglianza di altri enti ( stazioni, Amministrazioni comunali, aeroporti, ecc…), immagini generate da altri “sistemi” dell’Amministrazione (videosorveglianza in mobilità, sistema Mercurio, Elivideo, ecc.), l’Impresa dovrà provvedere alla fornitura in opera del software “VMS” “Milestone Xprotect”.
Il “software” dovrà essere installato dall’Impresa sull’infrastruttura “iperconvergente”, di cui al successivo punto 3.
Inoltre, per la gestione e la registrazione dei flussi video generati dalle telecamere di proprietà
dell’Amministrazione, l’Impresa dovrà fornire i seguenti pacchetti “software”:
- nr. 1 “XPCOBT - XProtect Corporate Base License”;
- nr. 144 “XPCODL - XProtect Corporate Device License”, per altrettante telecamere L’Impresa dovrà implementare sull’infrastruttura “iperconvergente”, di cui al successivo punto 3, i “recording serverMilestone XProtect Corporate”, necessari a ricevere e registrare i flussi video delle 144 telecamere. Ciascun “recording server” dovrà essere dimensionato riservando ad ogni telecamera un “throughput” di almeno “6Mbps”. Per ogni telecamera dell’Impianto, il sistema “VMS” dovrà essere configurato per registrare un flusso avente almeno le seguenti caratteristiche: codifica H.264 a media compressione, frame rate di 25 fps e risoluzione 1920x1080.
Le immagini ricevute dalle telecamere dei siti di campo devono essere memorizzate sullo spazio disco dell’infrastruttura “iperconvergente”, di cui al successivo punto 3, prevedendo, alla saturazione di tale spazio, lo spostamento dei flussi video più vecchi sul “sistema di storage” esterno al successivo punto 3.
Ulteriori indicazioni sulla modalità di configurazione del "VMS" e delle relative “macchine virtuali” saranno fornite in fase esecutiva.
Al fine di implementare una soluzione completa per la gestione dei flussi video dovranno essere implementate “due macchine virtuali”, aventi le seguenti funzionalità:
- “Milestone XProtectManagement Server/Event Server/Log Server”, ovvero la componente “Milestone” deputata alla gestione degli utenti, delle anagrafiche, dei log ecc…
- “Milestone ONVIF Bridge”, ovvero la componente deputata a mettere a disposizione di altri sistemi i flussi video gestiti, in modalità conformi allo standard “ONVIF”.
2. "Software" di lettura targhe
Al fine di poter gestire i flussi di transiti di automezzi rilevati dalle telecamere di “lettura targhe” e poter interfacciare il sistema “SCNTT” della Polizia di Stato, l’Impresa garantisce la fornitura in opera di un server virtuale “Prassel ViMS” da installarsi sull’infrastruttura “iperconvergente”, di cui al successivo punto 3 .
A tal fine, l’Impresa dovrà fornire tutte le licenze “Prassel ViMS” necessarie a poter gestire tramite detto applicativo i nr. 11 (undici) lettori targhe in fornitura.
3. Infrastruttura server "iperconvergente"
L’Impresa dovrà provvedere alla fornitura in opera di un’infrastruttura server “iperconvergente”
avente le caratteristiche descritte nei seguenti punti 3.1 e 3.2.
Per garantire che la tecnologia fornita all’Amministrazione sia tra le migliori presenti sul mercato, la soluzione “iperconvergente” proposta deve essere ricompresa tra quelle prodotte dai “player” classificati come “leader” nell’ultimo quadrante magico di “Gartner” o nell’ultimo report di “Forrester Wave”.
3.1 Caratteristiche dell’infrastruttura "iperconvergente"
Di seguito, vengono riportate le caratteristiche comuni a tutta l’infrastruttura:
- La soluzione proposta deve supportare ed essere certificata almeno per i seguenti software di virtualizzazione: "VMware ESXi" e "Microsoft Hyper-V";
- La soluzione proposta deve "supportare ed" essere certificata per ospitare "VM" con i seguenti
“Sistemi Operativi”:
⮚ "Microsoft Windows Server" 2012, 2016 e successive;
⮚ "Red Hat Linux 6.x, 7.x" e successive;
- La soluzione proposta deve essere dichiarata in “General Availability (GA)” alla data di presentazione dell’offerta. Non sono accettate soluzioni in “release beta” o con funzionalità non ancora rilasciate al pubblico o in “roadmap”;
- La soluzione deve essere completa degli apparati di connettività con le caratteristiche descritte nel successivo punto 7;
- Deve essere garantito l’aggiornamento gratuito del “software” dell’infrastruttura nel periodo di
garanzia;
- Tutto il “software” per la gestione e la virtualizzazione delle risorse ”hardware” deve essere fornito in “bundle” con i sistemi, con supporto in garanzia di 36 mesi;
- L’infrastruttura deve avere almeno nr.4 (quattro) “nodi” con le caratteristiche descritte nel successivo punto 3.2.;
- L’infrastruttura deve essere resiliente alla perdita di un “nodo”, ovvero a fronte della perdita di un “nodo” relativamente alla capacità dell’infrastruttura di continuare a funzionare, in caso di indisponibilità, deve essere garantita la ridondanza all’interno del “cluster” sui nodi restanti (N-1);
- Deve essere possibile, in caso di indisponibilità di un “nodo”, il ripristino delle funzionalità
dell’infrastruttura “iperconvergente” senza intervento dell’operatore;
- In caso di “failure” di uno dei “nodi”, le “VM” presenti devono essere immediatamente disponibili sugli altri “nodi” senza alcuna interruzione o ripartenza del servizio;
- Deve essere possibile gestire e creare un numero illimitato di “VM”; in tal contesto ci si riferisce a possibili limitazioni della licenza di virtualizzazione e non alla limitazione fisica dell’infrastruttura e precisamente, la “console” di gestione delle “VM” deve essere in grado di creare e gestire un numero illimitato di “VM”;
- Devono essere presenti funzionalità di “snapshot” delle “VM” con modalità “crash-consistent” (ad esempio mediante integrazioni “VSS” su piattaforma “Microsoft”);
- Deve essere possibile la creazione di gruppi di consistenza, ovvero raggruppamenti logici di “VM”
da proteggere mediante “snapshot simultanei”;
- L’infrastruttura deve essere resiliente alla rottura di un disco ed i dati presenti sul disco rotto debbono essere automaticamente ricostruiti e senza intervento dell’operatore;
- Deve essere presente un meccanismo di controllo della congruità dei dati al fine di evitare perdita
e/o corruzione dei dati stessi presenti all’interno del “file system”;
- Per la gestione dei dati è necessaria la presenza di una componente automatica di “multipathing” per le “VM” al fine di garantire l’accesso ai dati in caso di “failure” o indisponibilità di elementi della soluzione;
- La protezione dei dati, basata su doppia copia del dato, deve essere sempre su “nodi” diversi;
- Deve essere possibile l’accesso trasparente a tutto il “file system” anche in caso di indisponibilità
di un nodo o di altri elementi dell’infrastruttura;
- I “metadati” usati dal “sistema” devono essere ridondati per tollerare indisponibilità dei
componenti dell’infrastruttura come ad esempio dischi o nodi senza perdita di dati;
- Eventuali guasti sui dischi debbono essere immediatamente presi in carico dal “sistema” per il ripristino della protezione;
- Il guasto di un qualsiasi disco non deve impattare la disponibilità dei dati, tantomeno rendere non validi porzioni di dato che erano presenti sul disco guasto;
- Deve essere possibile l’aggiornamento a caldo di “major” e “minor” “release” di tutto il “software” della soluzione proposta dal fornitore (“software” per la gestione del “HCI”, “software” per la virtualizzazione dell’ “hardware”) attraverso una o più interfacce “web based”;
- Deve essere presente un meccanismo di “call-home” al fine di garantire la manutenzione proattiva e ridurre i tempi di risoluzione di eventuali problemi;
- Il totale dello spazio disco netto della soluzione deve essere almeno di “60 TB” senza l’attivazione di funzionalità quali compressione e/o deduplica ed anche considerando il “fault” di un singolo “nodo”.
3.2 Caratteristiche dei nodi dell’infrastruttura "iperconvergente"
Di seguito, si riportano le caratteristiche tecniche dei “nodi” costituenti l’infrastruttura “iperconvergente”.
- Ogni nodo deve essere di tipo “Rack Mount”;
- Il nodo deve avere 2 “CPU” con tecnologia del processore che garantisca “performance”
pubblicate in termini di “SPECrate2017_int_base” pari ad almeno 160;
- Il nodo deve avere 2 “CPU” con una frequenza di almeno 2.70 GHz e un numero di “core”
pari o superiore a 12 (24 core totali);
- Il nodo deve avere 384 “GB RAM DDR4” con moduli almeno da 2900 MHz;
- Il nodo deve avere 4 “SSD” ciascuno con capacità di almeno 1,9 “TBraw”;
- Il nodo deve avere 20 “HDDa” 10.000 “rpm” ciascuno con capacità di almeno 2,0
“TBraw”;
- Il nodo deve avere 4 “NIC Dual Port Port 10GbE SFP+” (per un totale di 8 “ GbE” comprensive di “transceive”r fibra);
- Il nodo deve avere 1 Scheda Video “Nvidia M10” o superiore;
- Il nodo deve avere una porta di “management Ethernet out-of-the-band” per l’accesso alla “remotevirtualconsole” anche a macchina spenta;
- Il nodo deve essere basato su “Hardware x86” standard;
- Gli alimentatori e le ventole del nodo devono essere ridondati.
4. Licenze di sistema operativo
L’Impresa dovrà provvedere alla fornitura in opera di tutte le licenze di Sistema Operativo “Windows Server 2016” necessarie per tutti i “server virtuali” che dovranno essere implementati per l’aggiornamento tecnologico del sistema di videosorveglianza della Questura.
5. Licenze di "software" di "backup" delle macchine virtuali
L’Impresa dovrà provvedere alla fornitura in opera di una soluzione “software” che consenta di proteggere le “macchine virtuali” ospitate sull’infrastruttura “iperconvergente”, di cui al precedente punto 3, effettuando il “backup” a caldo delle stesse all’interno del sistema di “storage”, di cui al successivo punto 6, con approvvigionamento di licenze per un “software” di “backup” per almeno nr. 20 “Virtual Machine”.
Di seguito, vengono riportate le caratteristiche principali del “software” richiesto:
- Modalità di “backup erestoreagentless”: la soluzione dev’essere in grado di effettuare tutte le operazioni necessarie alla creazione di copie di ”backup” ed al ripristino dei dati delle “macchine virtuali” di produzione senza utilizzare alcun agente “software” persistente all’interno dei sistemi protetti.
- Funzionalità di “backup” e “restore” per condivisioni di rete (“NAS Share”): il prodotto deve poter effettuare “backup” e ripristino, su “repository” a disco, di file/cartelle da condivisioni di rete (“NAS Share”) di tipo “SMB/CIFS” ed “NFS”. Il funzionamento non deve prevedere l’utilizzo del protocollo “NDMP” e il prodotto deve offrire la possibilità di configurare, da un’unica politica di “backup”, una seconda copia dei dati verso un’altra destinazione. Dev’essere, inoltre, possibile specificare, sempre da un’unica politica di
“backup”, modalità e tempistiche di conservazione diverse per “retention” di tipo “short- term” e “long-term”. Il “backup” di “NAS Share” deve poter utilizzare “object storage” come “repository” di “backup”, almeno per la “long-term” “retention”.
- Ripristino “istantaneo” con conversione in “macchina virtuale”: la soluzione deve poter pubblicare come “macchine virtuali” in modalità pseudo-istantanea (nell’ordine di alcuni minuti), uno o più “backup” di sistemi fisici o virtuali. Il prodotto deve eseguire in automatico la conversione del formato e la pubblicazione della “VM” nell’ambiente virtuale di destinazione, consentendo all’utente di personalizzare i parametri (ad es. la rete virtuale / “switch” virtuale a cui collegare le “VM” pubblicate).
- Ripristino “istantaneo” granulare “agentless” a livello file/cartelle: la soluzione deve assicurare la possibilità, a fronte di un unico “backup” a livello immagine eseguito senza l’uso di agenti “software” persistenti all’interno delle “macchine virtuali”, di esplorare il “file system” in modalità pseudo-istantanea (nell’ordine di alcuni minuti) per recuperare “file” e/o cartelle, sia sul sistema originale che su destinazioni diverse.
- Ripristino “istantaneo” granulare “agentless” di singoli oggetti applicativi: la soluzione deve assicurare la possibilità di ripristinare in modalità pseudo-istantanea (nell’ordine di alcuni minuti) singoli oggetti applicativi (“database” / tabelle “SQL”, utenti “Active Directory”, messaggi e contatti “Exchange”, contenuti “Sharepoint”, database “Oracle”, etc.) da un unico “backup” effettuato a livello immagine (“snapshot hypervisor”), senza l’uso di agenti persistenti né di strumenti “software” specialistici di terze parti.
- Gestione integrata ed unificata del “backup” di “macchine virtuali”, “fisiche” e “share NAS”: la soluzione deve poter integrare, in un’unica interfaccia di gestione, la possibilità di configurare ed eseguire le attività di “data protection” relative alle “macchine virtuali”, a quelle “fisiche” (sia server che “clien”t, sia “Window”s che “Linux”) ed alle “share NAS” (“SMB/CIFS/NFS”).
- Ripristino “delegato” per “VM”, “file”/cartelle, elementi applicativi: la soluzione deve consentire la definizione di ruoli, basati su utenti/gruppi locali o integrati in “Active Directory”, per eseguire il ripristino in autonomia di intere “VM”, “file”/cartelle e/o elementi applicativi (“Microsoft Exchange”, “SQL Server”, “Oracle”) tramite portale “web”. A ciascun utente o gruppo si può assegnare un perimetro (“scope”) di ripristino in termini di:
o “Macchine virtuali” o “contenitori” logici / fisici (cartelle,” host”, “cluster”, “data store”, “tag”…);
o Tipi di file (estensioni);
o File/cartelle: possibilità di ripristino esclusivamente nella posizione originale (non in locale o su altra destinazione);
o Elementi applicativi: possibilità di impedire il ripristino su posizione originale (per evitare sovrascritture involontarie).
• Integrazione nativa con “File System” di ultima generazione: il prodotto deve poter utilizzare, come destinazione di “backup” (“media”/“repository”), “file system” di tipo “ReFS” (“Microsoft Windows”) e “XFS” (“Linux”) sfruttando nativamente le ottimizzazioni offerte da tali “file system” in termini di risparmio spazio disco e prestazioni (“Block cloning” per “ReFS”, “RefLink” per “XFS”)
- Compressione e deduplicazione dei dati: la soluzione deve fornire tecnologie di compressione e deduplicazione dei dati, per ridurre lo spazio utilizzato su disco dai “backup” e per ottimizzare il traffico di rete durante il trasferimento dati su collegamenti anche geografici o comunque ad alta latenza/basse prestazioni. La deduplicazione dev’essere eseguita a livello di blocco, in modalità “inline” (così come la compressione), ovvero direttamente durante le operazioni di “backup”/replica e non successivamente in un secondo tempo.
- Ripristino in ambiente virtuale con conversione del formato / ripristino “P2V” o “V2V”: la piattaforma “software” deve offrire la possibilità di ripristinare come “macchine (o dischi) virtuali”, per almeno due “hypervisor”, qualsiasi “backup” di “macchine virtuali o fisiche” effettuato in precedenza.
- Raggruppamento e gestione intelligente degli spazi di archiviazione: la soluzione deve offrire la possibilità di gestire in modo unificato diversi spazi di archiviazione su disco per i “backup” (“repository”), creando dei pool in logica “scale-out” all’interno dei quali si possano aggiungere/rimuovere dinamicamente “spazi storage” senza dover riconfigurare i processi e le politiche di “backup”. Dev’essere possibile creare un numero a piacere di spazi logici, contenenti un numero a piacere di spazi disco, in base alle esigenze.
- Architettura scalabile e distribuita: la soluzione deve prevedere la possibilità di utilizzare un qualsiasi numero di “sistemi aggiuntivi (macchine virtuali o fisiche”) ai fini delle operazioni di “backup” e/o di “replica” dei “sistemi protetti”. Tali sistemi aggiuntivi devono essere gestiti
centralmente dalla console di amministrazione del prodotto, da dove dev’essere anche possibile definire/eliminare sistemi aggiuntivi (installando/rimuovendo componenti software in automatico).
- Monitoraggio e reportistica integrati nella soluzione: il “software” dovrà offrire nativamente funzionalità di monitoraggio, reportistica e “capacity planning”, riguardanti l’infrastruttura di “backup”, lo stato di protezione dei sistemi, “audit” delle attività di ripristino, con evidenza e segnalazione in tempo reale di eventuali allarmi o anomalie.
6. Sistema di "storage"
I flussi video generati delle telecamere dell’Impianto di videosorveglianza cittadina devono essere memorizzati all’interno della memoria dell’infrastruttura “iperconvergente”, fino al raggiungimento della capacità di quest’ultima, prevedendo lo spostamento automatico dei “file” più vecchi su uno “storage” esterno che dovrà essere fornito in opera dall’Impresa.
Il “sistema di storage” dovrà essere collegato in fibra ottica agli “switch ToR”, di cui al successivo punto 7, 7.1, e dovrà poter esporre lo spazio disco tramite i protocolli richiesti in tabella alla velocità di almeno 10 “Gbit/s”.
Pertanto, l’Impresa dovrà garantire un’architettura di tipo “Scale-out distributed file system”, basata su nodi paritetici aggregati virtualmente, che includono potenza elaborativa, capacità disco e connettività
Tutte le caratteristiche richieste devono essere ottenute attraverso l’utilizzo di un singolo “sistema fisico”.
Di seguito, i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dal sistema di “storage” fornito:
CARATTERISTICHE MINIME | VALORERICHIESTO |
Classe di storage | Enterprise Scale-Out Storage |
Montaggio Rack | Il sottosistema deve essere offerto completo degli accessori necessari al montaggio dell’intero sistema su armadi rack 19”. Forniti con doppia alimentazione erogata da PDU a 16/32A. |
Ridondanza componenti hardware | Controller di gestione, controller di connettività, alimentazione, sistema di raffreddamento |
Tipologia interfacce richieste | Ethernet 1/10 Gbit/s |
Numero nodi/controller di gestione | Almeno 4 nodi/controller attivi |
CARATTERISTICHE MINIME | VALORERICHIESTO |
Numero interfacce richieste | Almeno 2 Porte 10GbE SFP+ (dotate di transceiver) per ciascun controller di gestione |
Protocolli storage supportati | NFS, CIFS/SMB v1/v2/v3, HTTP e FTP |
Continuità di servizio, affidabilità | Il sistema deve prevedere la completa ridondanza dei componenti vitali in modo da garantire l’accesso ai dati e la loro integrità anche in caso di guasto di un elemento. Lo storage deve disporre di soluzioni di mantenimento della cache e della non-volatile area storage in modo da garantire l’integrità dei dati in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica. |
Servizio di caching e/o accelerazione accesso ai dati | Deve essere disponibile la possibilità di utilizzare la funzionalità di caching e/o di accelerazione dell'accesso ai dati tramite cache dedicata su banchi di memoria o dischi SSD o altra tecnologia ad alta velocità di accesso. |
Cache | Il sistema dispone di almeno 64 GB di cache per controller |
Sicurezza | Il sistema deve poter supportare all’occorrenza dispositivi che nativamente consentano la crittografia dei dati a livello di firmware |
Espandibilità minima dello spazio disco RAW | Il sistema deve consentire tramite un unico pannello di gestione di controllare il sistema e tutte le espansioni che si rendessero necessarie in futuro |
Tipo di dischi supportati: | Il sistema deve supportare le seguenti tipologie: SSD, SAS, NL-SAS o in alternativa SATA |
Resistenza alla rottura dei dischi | Il sistema deve adottare una tecnologia tale da garantire l'operatività del sistema, la correttezza dei dati archiviati e la loro sicurezza anche in caso di rottura di 2 dischi per ciascun raid-group. o in alternativa meccanismi di erasure coding che consentano di supportare almeno il fault contemporaneo di 2 dischi all’interno del sistema o di un intero controller. Inoltre il sistema deve adottare tecniche e/o tecnologie che consentano il ripristino del sistema e dei dati anche in caso di malfunzionamenti dei/del backplane. |
RAID | Il sistema deve realizzare il livello RAID attraverso dispositivo hardware e deve supportare almeno 4 dei seguenti 0, 1, 3, 5, 6, 10, e 50 , o in alternativa il sistema deve offrire la protezione del dato tramite meccanismi di erasure coding, che consentano di sopportare almeno il fault contemporaneo di 2 dischi o di un intero controller. |
Capacità Storage minima richiesta | 110 TB |
CARATTERISTICHE MINIME | VALORERICHIESTO |
(calcolato in configurazione RAID 6 o erasure-coding) | |
Configurazione dischi offerti | >= 10% SSD Il restante tra SAS ed NLSAS o SATA |
7. Componenti di rete
L’Impresa dovrà provvedere alla fornitura di opera delle seguenti componenti di “networking” ai fini
dell’inserimento del nuovo catalogo multimediale all’interno della rete della Questura di Roma.
7.1 Full Proxy
L’Impresa dovrà provvedere alla fornitura in opera di una “appliance” denominata “Full Proxy”, il cui obiettivo principale è disaccoppiare la rete interna (“trusted”) del catalogo multimediale dalle reti esterne (non-“trusted”), dalle quali vengono ricevuti flussi multimediali generati sia dalle telecamere di videosorveglianza e di lettura targhe installate dell’Amministrazione, sia dai sistemi di videosorveglianza di altri enti.
Tale “appliance”, con particolare riferimento ai protocolli “RTSP” e “http/HTTPS”, dovrà supportare nativamentele seguenti funzionalità:
1) “parsing” del protocollo “RTSP”;
2) capacità di differenziare la comunicazione lato “client” da quella lato “server”, applicando profili di ottimizzazione differenti e consentendo di migliorare le prestazioni nei flussi di traffico;
3) capacità di ottimizzazione del traffico “RTSP Over SSL” mediante accelerazione
“hardware” dedicata e profili di sicurezza dedicati;
4) capacità di terminazione “SSL” lato “client”, lato “server”, e “dual mode”;
5) funzionalità nativa “Proxy RTSP” basata su moduli nativi specifici con gestione di configurazioni aggiuntive e di ottimizzazioni e sicurezza;
6) il modulo “RTSP proxy” deve far sì che il dispositivo operi come “Full Proxy”, vale a dire mantenere le comunicazioni in modo trasparente od applicando politiche di “SourceNAT “ personalizzate per mascherare gli “IP” dei” client” verso reti non “trusted”;
7) il modulo “RTSP proxy” deve consentire delle customizzazioni nei flussi di traffico fra cui:
o definire come protezione di sicurezza l’ampiezza massima degli “Header” e del
“buffer” dati;
o abilitare o negare il “redirect” verso un differente indirizzo di destinazione per traffico “Unicast” e “Multicast”;
o controllare gli “Header RTSP” e la comunicazione dei flussi tramite apposite funzioni o comandi del modulo.
8) Per il modulo “RSTP proxy” sono richiesti i seguenti requisiti minimi di configurabilità:
a) settaggi specifici tramite “interfaccia grafica”;
b) “idleTimeout RTSP” per la gestione delle sessioni sospese;
c) “Maximum Header Size” per la gestione in sicurezza degli “header” di comunicazione “RTSP”;
d) “Maximum Queued Data” per il controllo della bontà dello “streaming” basato sul
“timing buffer”;
e) “Session Reconnect” ovvero capacità autonome di gestire e controllare le sessioni disconnesse ed operare la riconnessione o “resuming”, garantendo la persistenza verso i “server” (evitando “redirect”);
f) possibilità di configurare i parametri di “real http Persistence”.
9) Funzionalità attiva “proxy”:
a) determinare “source address” dal campo “transportheader”,
b) creare dinamicamente “listner RTP/RTCP” usando l’indirizzo determinato dal
campo “transportheader”;
c) riscrivere il campo “transportheader source” con l’indirizzo del “virtual server” e inviarlo a destinazione;
d) “Tunneling” per “Real Networks” di “RTSP” su “http”, attraverso la porta “RTSP”
(554).
L’”appliance” dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:
- Richieste per secondo “(RPS) OSI L7 = 1 M”;
- Connessioni per secondo “(CPS) OSI L4 =500K”;
- Richieste per secondo “(RPS) OSI L4 http = 6M”;
- L4 “Max concurrent connections = 40M”;
- L4 “Throughput = 60 Gbps”;
- L7 “Throughput = 35 Gbps”;
- “SSL Bulk Encryption throughput = 15 Gbps”;
- N° 4 interfacce 1000BASE-T;
- N° 4 interfacce 10GBASE-SR;
- N° 2 interfacce 40GBASE-SR;
- N° 2 Alimentatori.
Il “Full Proxy” dovrà essere inserito all’interno dell’architettura di rete della Questura di Roma tra gli “switch” (non oggetto di fornitura), che raccolgono il traffico dai “siti di campo” dell’Amministrazione e dai “sistemi esterni” e gli “swith top-of-rack”, di cui al successivo punto 7.2.
Si ritengono inclusi nella fornitura i moduli “SFP+”, nonché i cavi in rame e in fibra ottica necessari per i collegamenti dell’”appliance” agli altri apparati, evidenziandosi che i “transceiver” in fornitura dovranno essere della stessa marca dell’apparato proposto.
7.2 Switch top-of-rack
La soluzione “iperconvergente” proposta dovrà essere completa di una coppia di “switch” con funzionalità “top- of-rack” dell’infrastruttura. Gli apparati proposti devono essere dotati di tecnologia “virtual chassis” e garantire l’affidabilità di classe “carrier” dei sistemi modulari e la scalabilità tipica dei “data center”.
Di seguito, vengono riportate le caratteristiche minimali che dovranno essere rispettate dagli apparati proposti:
- “switch L2/L3 da rack 19” di tipo aggregabili;
- almeno 24 “porte 10GbE” complete di “transceiver SFP+”;
- almeno nr. 2 “porte 40/100GbE” native di “uplink” complete di “transceiver 40G” (di
collegamento con l’apparato “full proxy”);
- almeno nr. 2 “porte 10 GbE” di “uplink” complete di “transceiver SFP+”;
- scorta di 4 “Transceiver SFP Gigabit RJ45” in rame ad “1 Gbit”;
- bassa latenza (< 1µsec);
- almeno una “porta consol”e per la gestione;
- protocolli: “IEEE 802.1Q Virtual VLANs”, “IEEE 802.1p Class of Service”, “IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree”, “IEEE 802.1s Multiple Spanning tree”, “IEEE 802.3x Flow Control”, “IEEE 802.3ad Link Aggregation”, “SNMP”, “NTP”, “IPv4”, “ICMP”, “ARP”, “TCP”, “UDP”, “DNS”, “DHCP2, “OSPF”, “BGP”;
- Protocolli di “routing Multicast”: “IGMP”, “PIM Sparse Mode”, “PIM Source-Specific Multicast (SSM)” e “Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)”;
- “L2 and L3 QoS”, inclusa applicazione di “queuing” in uscita dalle porte;
- accesso via “telnet” e/o “http”;
- gestione tramite “SSHv2”;
- autenticazione “RADIUS” per il “management” dell’apparato;
- banda minima della matrice di “switching” almeno960 “Gbps”;
- alimentazione ridondata (alimentatori sostituibili a caldo).
I due “switch”, di cui al presente punto, dovranno essere collegati al “Full Proxy”, di cui al precedente punto 7.1, attraverso il quale riceveranno i flussi multimediali generati dagli “end-point” e dai sistemi di videosorveglianza di enti esterni. A tali “switch” saranno connessi i nodi dell’infrastruttura “iperconvergente”.
Si ritengono inclusi nella fornitura i moduli “SFP+”, nonché i cavi in rame e in fibra ottica necessari per i collegamenti dei nodi dell’infrastruttura “iperconvergente”, di cui al precedente punto 3.1, e degli apparati di rete della Questura di Roma.
7.3 Switch per rete videowall
L’Impresa dovrà provvedere alla fornitura in opera di due coppie di “switch” dedicata alla distribuzione dei flussi multimediali.
In particolare, ciascuno dei due “switch” in questione dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:
- “switch layer 2” /” layer 3” da “rack 19” stackable” con “bus” di comunicazione dedicato (con relativo cavo).
- almeno 48 porte “autosensing 10/100/1000Base-T”;
- almeno 4 porte “up-link” fino a 10 Gbps complete di “transceiver SFP+”;
- almeno una porta “console” per la gestione;
- protocolli: “IEEE 802.1Q Virtual VLANs”, “IEEE 802.1p Class of Service”, “IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s”, “Multiple Spanning tree”, “IEEE 802.1x Port Based Network Access Control”, “IEEE 802.3x Flow Control”, “IEEE 802.3ad Link Aggregation”, “SNMP,NTP”, “snooping IGMP v2 e/o v3”;
- accesso via “telnet e/o http”;
- “IEEE 802.1ab LLDP e/o LLDP-MED2”;
- alimentazione ridondata;
- gestione tramite “SSHv2”;
- autenticazione “RADIUS” per il “management” dell’apparato;
- banda minima della matrice di “switching” almeno “128 Gbps”.
8. Armadi rack
L’Impresa dovrà provvedere anche alla fornitura in opera di uno o più armadi “rack da 19”, all’interno dei quali dovranno essere installate tutte le componenti “hardware” richieste ai precedenti punti 3, 5, 7 del presente atto negoziale.
Di seguito, si riportano le caratteristiche tecniche dei “rack” in fornitura:
- Dimensioni: 19” e 47 “rack-unit”;
- conformità alle norme “IEC 297-2” e le “DIN 41494” parte 1, per il montaggio di apparati elettrici ed elettronici, e alle “DIN 41488” per le dimensioni esterne ed “EIA 310” per le caratteristiche generali;
- struttura portante in acciaio, costituita da profilati verticali di spessore adeguato a supportare un carico totale uniformemente distribuito, con base a terra, di almeno 600 kg;
- doppio montante interno anteriore e posteriore a multipli di 1U, con posizione regolabile in modo da garantire una distanza adeguata tra i pannelli di distribuzione e la porta anteriore;
- trattamento contro l’ossidazione con verniciatura con polvere termoindurente epossidica
atossica;
- pannelli laterali e porta a copertura posteriore realizzati in lamiera d’acciaio di alta qualità del
tipo asportabile e rimovibile facilmente senza l’utilizzo di attrezzi;
- struttura del tetto, della base, dello zoccolo, dei montanti interni ed esterni profilati verticali
realizzati in lamiera d’acciaio d’alta qualità;
- porta anteriore e posteriore con apertura a 120° reversibile (al fine di garantire l’apertura in un verso piuttosto che in quello opposto) con foratura a rete magliata tipo nido d’ape con almeno il 60% d’aria per favorire lo scambio termico, maniglia con serratura a chiave;
- tetto con adeguate feritoie di areazione;
- colore NERO RAL 9005;
- fessure superiori e inferiori per ingresso dei cavi e dotati di anelli passacavi verticali, realizzati
con lamiera d’acciaio d’alta qualità;
- almeno due ripiani interni in acciaio con portata di carichi di almeno 100 Kg;
- dotazione di multiprese elettriche idonea ad alimentare tutti gli apparati in fornitura che
dovranno essere installati all’interno dell’armadio;
- guide patch orizzontale, di altezza 1U;
- gruppo di ventilazione forzata, montabile a tetto, adeguatamente dimensionato in funzione degli apparati attivi che verranno alloggiati e dei locali dove verrà installato ciascun armadio. A tal riguardo, la portata del gruppo di ventilazione dovrà garantire almeno 12 m3/mincon rumorosità non superiore a “43dB”;
- piedi di livellamento e kit di messa a terra, necessario per la connessione permanente al
conduttore di massa delle lamiere dell’armadio;
- grado di protezione dei rack a norma “EN60529” e idonei all’impiego in ambiente interno.
9. Postazioni di controllo in Sala Operativa
Per la fruizione delle immagini e dei transiti rilevati dai sensori dovranno essere fornite nr. 2 postazioni di controllo da installarsi presso la Sala Operativa della Questura di Roma. Tali postazioni saranno costituite da “workstation”, con doppio “monitor”, sulla quale dovranno essere installati “XProtect Smart Client” e il client “Prassel ViMS”.
Sono, inoltre, richieste ulteriori nr. 4 postazioni di controllo che dovranno essere installate, rispettivamente, presso il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Prefettura di Roma e la Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato “Lazio”.
Le “workstation” in fornitura dovranno essere di un unico produttore e non della tipologia “assemblati”; in particolare i produttori ammessi dovranno corrispondere ai principali brand del settore.
La postazione di tipo “workstation” in fornitura deve garantire prestazioni elevate, deve essere progettata e testata con applicazioni software di tipo professionale e deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
- tipologia: “PC Tower”;
- processore: “Intel Core i7”, almeno 6 “core”, di decima generazione o superiore con frequenza del processore almeno “2,7Ghz”;
- memoria “RAM: 16 GB SDRAM DDR4” installata e espandibile fino a “32GB”;
- unità storage interna “#1: Unità SSD PCIeNVMe M.2” da almeno “500GB”;
- unità storage interna #2: Unità SATA 6.0Gb/s”, da 2.5" o 3.5", “7200 rpm da 1TB”;
- scheda grafica professionale “NVIDIA®/AMD” con memoria “2 GB” di memoria
“RAM” dedicata “GDDR5” o superiore, che supporti contemporaneamente almeno 3 (tre)
monitor indipendenti alla risoluzione massima supportata dalla scheda e che sia dotata di tramite 3 uscite video dedicate di tipo “DP” o “HDMI” o “DVI”;
- Sistema Operativo (S.O.): “Windows 10 Pro 64 bit”;
- unità ottica: “Lettore “DVD” 24 x read, 24 x write”;
- doppia porta “Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Full Duplex”;
- Conformità “ISO 8802-3”: “IEEE 802.3 (10Base-T)”, 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T)
- almeno nr. 8 x USB di cui minimo 3 x “USB 3.0 o superiore”;
- ingresso audio/uscita audio;
- tastiera italiana estesa, tipologia “USB”, “QWERTY”, con tasto funzione “Windows®”, tastierino numerico separato e tasto EURO (comprensiva dei led di indicazione per “Caps Lock”, uso tastiera numerica, blocco scorr);
- mouse Ottico “USB”, a due pulsanti con rotella per lo “scrolling”, risoluzione almeno a 800 dpi.
Il Sistema Operativo dovrà essere fornito nell’ultima versione ed in lingua italiana e dovrà essere installato comprensivo dell’ultima versione dei relativi “Service Pack”. L’installazione dovrà essere effettuata sull’unità “SSD” prevista in fornitura.
Il “software” deve includere tutti i “device drivers” necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi “hardware” presenti o collegati al sistema. Qualora i “device drivers” necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi “hardware” presenti o collegati al “sistema” non fossero compresi nel S.O., gli stessi dovranno essere forniti su appositi supporti.
Le nr. 2 (due) postazioni di controllo, che saranno installate presso la Questura di Roma, dovranno essere corredate di una tastiera per il brandeggio delle telecamere “PTZ” (joystick). Le tastiere in fornitura dovranno essere tastiere ottimizzate per l’impiego del software “XProtect Smart Client”. 9.1 Monitor per postazioni di controllo
Per ogni postazione di controllo dovranno essere forniti nr. 2 (due) monitor, con almeno le seguenti caratteristiche minimali:
- Garanzia d’uso 24/7 per 5 anni, comprensiva della caratteristica della retroilluminazione;
- Possibilità di utilizzare la funzione di suddivisione personalizzata dello schermo, utilizzando impostazioni di “picture in picture” / “picture by picture” per predisporre tutti gli ingressi in base alla modalità di lavoro;
- Regolazione ergonomica dell’altezza dello schermo, adattandolo dal livello della scrivania da 0 fino a 150 mm;
- Tecnologie integrate: “Low Blue Light” e “Flicker-Free”;
- Tecnologia “LCD TFT” tipo “IPS”, per un migliore angolo di visione e la massima precisione di colore;
- Tecnologia “Control Sync” per gestire con facilità il controllo multi schermo;
- schermo widescreen 24.0" (diagonale almeno 23,8”) retroilluminato a “LED”;
- formato schermo 16:9;
- pixel pitch (mm): 0,27 mm;
- risoluzione 1920 x 1080 “Full HD” (27”);
- luminosità tipica 250 cd/m2;
- rapporto di contrasto tipico 1000:1 / 10000000:1 (dinamico);
- supporto gamma colore: 16,7 milioni di colori;
- angolo visualizzazione orizzontale/verticale: 178°/178°;
- tempo di risposta tipica [ms]: 5 ms;
- connettori per segnali di ingresso: 1x “Display port” (con “HDCP”), 1x “HDMI” (con
“HDCP”), 1x “DVI-D”, 1 “x DSub”;
- almeno 4 x “USB” ver. 3.0 o superiore;
- Inclinazione schermo [°] (tilt range): Da -5 a +35;
- Rotazione schermo sul piano orizzontale [°] (Swivel): Da -170 a + 170;
- Rotazione schermo da modalità paesaggio a modalità ritratto [°]: Da 0 a +90;
- Audio: Altoparlanti integrati (minimo 1W+ 1 W);
- Certificazioni: “CE”, “ENERGY STAR 7.0” o superiore, “TCO Display 7.0” o superiore,
“TUV Rheinland Eye Comfort/Blue Low Light” o equivalente;
- “ISO” 9241-307 (errore pixel classe I);
- Classe di efficienza energetica: almeno A+.
4.bis.4. Costituzione del “Magazzino delle parti di scorta”
Al fine di una corretta e soddisfacente erogazione del servizio di assistenza correttiva, l’Impresa, entro il medesimo termine di 60 (sessanta) giorni solari dall'avvenuta “Riunione di avvio lavori”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, dovrà provvedere alla costituzione di un “Magazzino delle parti di
scorta”, i cui componenti dovranno essere impiegati durante l’esecuzione degli interventi di assistenza
correttiva.
Il “Magazzino” dovrà contenere almeno le componenti riportate nella seguente Tabella:
ITEM | QUANTITÀ |
Telecamere di videosorveglianza PTZ | 5 |
Telecamere di videosorveglianza fisse | 1 |
Telecamere di lettura targhe | 1 |
Box (armadi stradali) | 2 |
Postazione di controllo per sala operativa | 1 |
Materiale elettrico | A discrezione del Fornitore |
Materiale per cablaggio dati | A discrezione del Fornitore |
Altri materiali a discrezione del Fornitore | A discrezione del Fornitore |
Per quanto concerne l’eccedenza delle parti di scorta, questa rimane nella discrezione dell’Impresa, purché quest’ultima garantisca le quantità minimali riportate nella suesposta tabella, e provveda, a proprio carico, al reintegro delle scorte esaurite.
Gli apparati forniti dall’Impresa per costituire il “Magazzino delle Parti di Scorta” dovranno essere esclusivamente nuovi di fabbrica, di marca primaria e per ogni tipologia di dispositivo dovranno essere forniti apparati della stessa marca e dello stesso modello per tutta la durata del contratto.
Per quanto riguarda gli “end-point” e le postazioni di controllo, questi dovranno rispettare i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 9.
Invece, gli armadi facenti parte del “Magazzino delle Parti di Scorta” dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche minimali:
- armadio in poliestere rinforzato con fibre di vetro ad un vano con portello cieco colore grigio;
- grado di protezione “IP65 (CEI EN 60529)”;
- grado di resistenza meccanica “IK10 (CEI EN 62262)”;
- resistenza al fuoco 960 °C (“glow-wire test”);
- resistenza termica ai raggi “UV (CEI EN 62208)”;
- telaio con equipaggiamento elettrico per l’alimentazione degli apparati da ospitare;
- corretta dissipazione del calore;
- serratura di sicurezza (eventualmente “personalizzata” per ogni box);
- dimensioni massime: 530 mm (larghezza), 680mm (altezza), 280 mm (profondità);
- ingresso cavi dal basso.
Il “Magazzino delle Parti di Scorta”, dal punto di vista fisico, dovrà essere costituito presso locali messi a disposizione dall’Impresa nell’ambito della città di Roma, con oneri a suo totale carico. Tali locali dovranno essere idonei a conservare in perfetto stato i beni ivi custoditi ed essere dotati di adeguati sistemi di sicurezza (es. sistemi antintrusione, controllo accessi, etc.).
Le componenti del “Magazzino” che, alla fine del contratto, risultassero non impiegate dovranno
essere consegnate all’Amministrazione.
In alternativa, l’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa di installare tali componenti residue
entro lo scadere del contratto.
Per il ripristino di guasti dovuti ad incidenti o atti vandalici (“full-risk”), l’Impresa potrebbe dover fornire anche eventuali pali, sebbene questi non siano esplicitamente previsti nel “Magazzino delle parti di scorta”.
Pertanto, per i guasti derivanti da tali eventi, sarà considerato congruo il ripristino reso entro il temine di 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla segnalazione.
In tal caso, i pali in fornitura dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- altezza 8 m di cui uno interrato;
- plinto, di dimensioni non inferiori a cm 100X100X100, in conglomerato armato di cemento compreso lo scavo e il ripristino del manto stradale;
- diametro base di 114 mm e spessore non inferiore a 3,4 mm;
- zincatura a caldo.
Si precisa che i suddetti requisiti sono da considerarsi minimali.
Infatti, in considerazione del carico da supportare e delle condizioni di installazione (es. numero di telecamere installate, altezza di installazione necessaria per avere una inquadratura ottimale, ecc.), i pali dovranno, se necessario, avere caratteristiche tecniche superiori, al fine di garantire la condizione di stabilità.
A tal proposito la fornitura di un palo dovrà essere corredata dal certificato di stabilità ai sensi della norma “UNI EN 40-3-3”.
Si precisa che non rientrano nel servizio i pali dell’illuminazione pubblica che sono stati impiegati, con
il consenso dell’ente proprietario, per l’installazione delle telecamere di alcuni siti.
Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 1 comporterà l’applicazione delle
specifiche penalità di cui al successivo articolo 12.
4.bis.5 – Approntamento alla verifica inventariale “Fase 1”
Tutte le forniture previste, di cui ai precedenti Paragrafi, dovranno concludersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dall’avvenuta “Riunione di avvio lavori” di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, e, conseguentemente, al termine delle predette attività, l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta a mezzo PEC all’indirizzo xxxxx.000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, dell’approntamento alla verifica inventariale delle forniture in parola relativamente alla “Fase 1”.
La presente comunicazione di approntamento alla verifica inventariale dovrà essere corredata di:
⮚ elenco di tutte le telecamere di videosorveglianza di “TIPO PTZ” e di “lettura targhe” fornite per l’aggiornamento tecnologico dei “siti di campo”, con relativi numeri seriali, di cui al precedente Paragrafo 4.bis. 3, Sottoparagrafo 4.bis.3.1;
⮚ elenco di tutte le componenti “hardware e software” fornite per l’aggiornamento tecnologico della Sala Apparati, con relativi numeri seriali, di cui al precedente Paragrafo 4.bis. 3, Sottoparagrafo 4.bis.3.2;
⮚ documentazione comprovante l’avvenuta acquisizione dei pacchetti di assistenza delle componenti “hardware e software”, di cui al Paragrafo 5.3.1 del successivo articolo 5;
⮚ elenco di tutte le componenti del “Magazzino della parti di scorta”, con relativi numeri seriali
(ove consentito), di cui al precedente Paragrafo 4.bis.3, Sottoparagrafo 4.bis.4.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
Articolo 5
(Servizi professionali di installazione, configurazione e presa in carico delle telecamere del Gruppo A - Migrazione, implementazione ed aggiornamento tecnologico dei flussi multimediali della Questura di Roma - Approntamento alla verifica funzionale FASE 2 – Servizi di assistenza evolutiva – Help Desk – Reperibilità - Supporto tecnico – Bonifica e smaltimento - Monitoraggio - Formazione – Scheda consuntivo intervento – Scheda controllo periodico)
5.1 - Installazione, configurazione e presa in carico delle telecamere del Gruppo A – Migrazione, implementazione, ed aggiornamento tecnologico dei flussi multimediali
Al fine di implementare l’aggiornamento tecnologico del “sistema” di gestione dei flussi multimediali della Questura di Roma, l’Impresa, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità inventariale della Fase 1, di cui al successivo articolo 7, Paragrafo 7.2, dovrà provvedere alla messa in opera di tutte le componenti, di cui al del Paragrafo 4.bis.3, Sottoparagrafo 4.bis.3.2, del precedente articolo 4.bis.
L’Impresa, tramite il proprio personale, dovrà provvedere preliminarmente alle attività di montaggio a “rack”, installazione, alimentazione, cablaggio, configurazione e inserimento in rete di tutte le componenti “hardware”, di cui al menzionato Paragrafo 4.bis.3, Sottoparagrafo 4.bis.3.2, nonché allo spostamento di una coppia di “switch” e di un apparato “IPS/IDS” già in possesso dell’Amministrazione.
Al fine di individuare le corrette configurazioni di tutti gli apparati e le corrette modalità di inserimento in rete, il personale dell’Impresa dovrà interfacciarsi, già in fase di stesura del “Progetto Tecnico”, di cui al Paragrafo 4.bis.2 del precedente articolo 4.bis, con il Direttore dell’Esecuzione del contratto, che comunicherà, tra le altre cose, il piano di indirizzamento “IP” che l’Impresa dovrà configurare.
Per quanto concerne l’infrastruttura “iperconvergente”, di cui al punto 3 del menzionato Paragrafo 4.bis.3, Sottoparagrafo 4.bis.3.2, l’Impresa dovrà provvedere all’implementazione dell’”ambiente virtuale”, effettuando le configurazioni necessarie e creando sia i “server” virtuali che ospiteranno i “software” in fornitura che altri “server virtuali” richiesti dall’Amministrazione per ospitare altri “applicativi”.
Una volta implementato l’”ambiente virtuale”, per quanto riguarda il “VMS”, l’Impresa dovrà provvedere alle attività di installazione del nuovo software “VMS” sui relativi “server” virtuali, di creazione degli utenti, di migrazione dei flussi delle telecamere del Gruppo A sul nuovo “VMS” senza perdita dei flussi video registrati, d’integrazione sul nuovo “VMS” dei flussi multimediali generati da sistemi di altri enti (es. Stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.), laddove disponibili, d’installazione, configurazione e migrazione di tutti i “client” di visualizzazione di cui al punto 9 sempre del Paragrafo 4.bis.3, Sottoparagrafo 4.bis.3.2.
Inoltre, al fine integrare nel catalogo multimediale anche i flussi generati da sistemi di proprietà dell’Amministrazione (es. Sistema Mercurio), l’Impresa dovrà anche installare un apposito “plug-in software”, denominato “3ppApp”, già in possesso dell’Amministrazione.
A tale scopo, l’Impresa dovrà istanziare una macchina virtuale “Ubuntu”, sulla quale dovrà essere installato il suddetto “software”, all’uopo messo a disposizione, unitamente alle informazioni per la sua installazione.
Per quanto riguarda la migrazione dei flussi multimediali esistenti all’interno del nuovo sistema “VMS”, si evidenzia che l’Impresa dovrà effettuare le seguenti attività:
- presa in carico delle telecamere dei “siti” del Gruppo A, all’interno del nuovo “VMS Milestone”, migrandole, senza alcuna perdita dei flussi video registrati dall’attuale sistema di gestione, e attestandole sui nuovi collegamenti “IP”. A tal fine, l’Impresa, tramite proprio personale, dovrà intervenire presso i siti del Gruppo A per attestare le telecamere sui nuovi collegamenti e contestualmente dovrà essere effettuata la presa in carico delle stesse sul nuovo “VMS Milestone”. Per tale attività di migrazione sul nuovo “VMS”, dovrà essere definita una procedura di migrazione dalla soluzione esistente “(as-is)” alla nuova soluzione “(to-be)” volta a limitare al massimo eventuali disservizi, in considerazione del fatto che le telecamere del Gruppo A sono già in esercizio e sono quotidianamente impiegate per l’assolvimento delle attività di polizia;
- Presa in carico sul nuovo “VMS” delle telecamere di videosorveglianza di impianti di enti esterni che attualmente sono visualizzate mediante appositi “PC client” dedicati;
- Integrazione dei flussi degli altri sistemi dell’Amministrazione nel “VMS Milestone” attraverso l’installazione e la configurazione del “plug-in 3ppApp”.
Si precisa che l’elenco delle attività di cui al presente Paragrafo è da ritenersi puramente indicativo, in quanto dovranno essere eseguite tutte quelle attività, anche eventualmente non elencate, necessarie al funzionamento dell’Impianto consegnato all’Amministrazione, facendo sì che esso sia perfettamente funzionante e garantisca le finalità richieste.
Le attività di cui al presente Paragrafo dovranno essere eseguite da un “team” che sia costituito almeno da:
- una figura professionale, con almeno 15 anni di esperienza nel “delivery” di sistemi informatici, che avrà il ruolo di coordinatore del “team (team leader)”;
- una figura professionale con almeno 5 anni di esperienza nel “delivery” di sistemi informatici virtualizzati e con certificazione di livello professionale per il prodotto “iperconvergente” offerto;
- una figura professionale avente comprovata esperienza nel “delivery” di sistemi di videosorveglianza di grandi dimensioni e in possesso di certificazione “Milestone MCIT”;
- una figura professionale con esperienza in ambito “networking”.
Sarà cura del Direttore dell’Esecuzione contrattuale verificare, a fronte dei “curriculum vitae” presentati in fase di procedura di gara, che le figure professionali effettivamente impiegate per le attività di cui al presente Paragrafo siano in possesso dei requisiti, dell’esperienza e degli “skill” richiesti.
Per l’esecuzione dell’attività di implementazione del catalogo delle fonti multimediali, l’Impresa dovrà assicurare una presenza, presso la Questura di Roma, del suddetto “team” stimata per almeno nr. 20 (venti)giornate lavorative.
In ogni caso, l’erogazione delle suddette attività è da intendersi “a corpo”, con la conseguenza che è onere dell’Impresa garantire che i “sistemi forniti” siano perfettamente funzionanti al termine delle attività di installazione e configurazione, cosicchè, laddove necessario, dovrà essere garantita la presenza del suddetto “team” anche per un periodo di tempo superiore a quello sopra stimato.
Le attività di cui al presente Paragrafo potranno considerarsi ultimate solo nel momento in cui:
- saranno state installate e configurate tutte le componenti “hardware e software”, di cui al menzionato Paragrafo 4.bis.3. e relativi Sottoparagrafi;
- saranno stati istanziati tutti i moduli “Milestone” come dal punto 1 sempre del Paragrafo 4.bis.3., Sottoparagrafo 4.bis.3.2;
- tutte le telecamere del Gruppo A e i sistemi di videosorveglianza degli altri enti saranno
stati caricati all’interno del “software” di gestione “Milestone”;
- sarà stato installato e configurato il “plug-in 3ppApp” e saranno stati integrati nel nuovo i flussi video degli altri “sistemi” dell’Amministrazione;
- i flussi delle telecamere del Gruppo A, dei sistemi di videosorveglianza degli altri enti e degli altri sistemi dell’Amministrazione saranno visualizzabili tramite le postazioni di controllo di cui al precedente punto 9 sempre del Paragrafo 4.bis.3, Sottoparagrafo 4.bis.3.2;;
- siano state effettuate tutte le attività necessarie alla presa in carico dei sensori del Gruppo A sulla piattaforma di monitoraggio “IBM” Tivoli del CEN di Napoli, di cui al successivo Paragrafo 5.3.
5.2 – Approntamento alla verifica funzionale “Fase 2”
Le attività di installazione e migrazione del nuovo “software”, di cui al precedente Paragrafo 5.1, dovranno concludersi entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità inventariale della FASE 1, di cui al successivo articolo 7, Paragrafo 7.2, e, conseguentemente, al termine delle predette attività, l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta a mezzo PEC all’indirizzo xxxxx.000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, dell’approntamento alla verifica funzionale della fornitura in parola relativamente alla “Fase 2”.
La presente comunicazione di approntamento alla verifica funzionale dovrà essere corredata di:
⮚ piano dei “test funzionali”, di cui al successivo articolo 7;
⮚ manuale operativo, di cui al successivo Paragrafo 5.9;
⮚ “progetto tecnico”, di cui al Paragrafo 4 bis.2 del precedente articolo 4. bis, aggiornato con le
eventuali modifiche eseguite in fase d’implementazione;
⮚ elenco, su CD-ROM, delle credenziali di amministrazione di tutte le componenti “hardware e software” installate.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche
penalità previste al successivo articolo 12.
5.3 - Assistenza evolutiva
L’Impresa, a decorrere dall’avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale di cui al successivo articolo 7, Paragrafo 7.2, e per tutta la durata del presente atto negoziale (12 mesi), dovrà erogare un servizio di assistenza evolutiva per tutte le componenti dell’impianto siano esse oggetto di nuova fornitura o già esistenti (fatta eccezione per le componenti di Sala Apparati dell’Ispettorato P.S. “Vaticano).
Il servizio è finalizzato ad assicurare nel tempo la piena efficienza dell’Impianto, sia mediante l’esecuzione di interventi on-site, volti a correggere eventuali anomalie o guasti che inficino parzialmente o totalmente la fruizione (visualizzazione e/o registrazione) dei flussi multimediali, sia mediante attività preventive volte a prevenire i guasti, in special modo per quanto concerne i “siti di ripresa”.
Nello specifico, il servizio di assistenza ha ad oggetto tutte le componenti della Sala Apparati della Questura di Roma, di cui al Paragrafo 4.bis.3, Sottoparagrafo 4.bis.3.2, del precedente articolo 4.bis, e tutti “siti di campo” dei Gruppi A, B e C.
Per quanto concerne i “siti di campo”, siano essi appartenenti al Gruppo A, B o C, si specifica che sono oggetto del servizio di assistenza evolutiva non solo le telecamere di videosorveglianza e di
“lettura targhe”, ma tutte le componenti del singolo “sito”, ivi inclusi eventuali collegamenti di rete non a servizio (es. collegamenti in rame, ecc.) che connettono tra loro più siti oppure i cablaggi che connettono le telecamere ai CPE.
La componente di connettività a servizio, ivi inclusi i relativi CPE, non sono oggetto del servizio di assistenza evolutiva.
Il servizio di assistenza, con durata prevista di 12 (dodici) mesi, avrà avvio in date differenziate a seconda della tipologia di “sito” e per le componenti di Sala Apparati, mentre la relativa scadenza del servizio sarà invece unica per tutte le componenti oggetto di fornitura.
In particolare:
⮚ per la Sala Apparati ed i siti del Gruppo A (Paragrafi 8 e 9.1 del capitolato di gara parte II
– LOTTO 1), il servizio di assistenza evolutiva sarà attivo dalla data di esecuzione con esito positivo della relativa verifica di conformità di “Fase 2”, di cui al successivo articolo 7, Paragrafo 7.3;
⮚ per i siti del Gruppo B e del Gruppo C (Paragrafo 9.2 del capitolato di gara parte II – LOTTO 1,) il servizio di assistenza evolutiva sarà attivo dalla data di esecuzione con esito positivo della relativa verifica di conformità di “Fase 3”, di cui al successivo articolo 7, Paragrafo 7.4.
Il servizio si concluderà, per tutte i “siti” e le componenti, in 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di positivo esito della verifica di conformità “Fase 2”, di cui al successivo articolo 7, Paragrafo 7.3. In caso di guasto o anomalia, l’Impresa è tenuta ad intervenire “on-site” per eliminare le anomalie riscontrate, provvedendo alla riparazione e/o sostituzione delle parti/componenti non funzionanti. Per la sostituzione degli apparati guasti, dovranno essere impiegati apparati prelevati dal “Magazzino delle parti di scorta”, che l’Impresa avrà costituito secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 4.bis.4 del precedente articolo 4.bis.1, o messi a disposizione dai relativi produttori nell’ambito dei pacchetti di garanzia che l’Impresa dovrà acquisire.
Si evidenzia che l’Amministrazione potrà richiedere interventi di assistenza correttiva anche nei casi di degrado della qualità delle immagini e dei transiti rilevati dalle telecamere di “lettura targhe”, con la conseguenza che l’Impresa, nell’arco temporale di erogazione del servizio, dovrà garantire il mantenimento di livelli prestazionali minimi.
In particolare per la componente di “lettura targhe”, dovrà essere garantito il rispetto dei livelli di servizio di cui al successivo Paragrafo 5.4.3.
Il ripristino delle eventuali anomalie dovrà proseguire fino al pieno ripristino dei flussi video/dati e alla presa in carico delle telecamere, eventualmente sostituite, sugli applicativi di gestione, eccezion fatta per situazioni in cui motivi ostativi dovuti a cause terze (es: mancanza di alimentazione, problemi relativi ai link in fibra ottica ecc…) impediscano l’ultimazione dell’intervento correttivo.
In tal caso, l’Impresa dovrà informare il Direttore dell’esecuzione contrattuale di tali ostacoli alla risoluzione del guasto e i tempi relativi ai “livelli di servizio” saranno sospesi fino alla rimozione dei suddetti ostacoli.
Dal momento che il catalogo multimediale, oltre a ricevere memorizzare e gestire i flussi video generati dalle telecamere installate sui siti dell’Amministrazione riceve anche le immagini generate da sistemi di videosorveglianza di altri enti (stazioni, amministrazioni Comunali, ecc.), si specifica che, ai fini del servizio di assistenza evolutiva, l’Impresa non è responsabile per guasti che riguardano gli impianti degli altri enti.
Il servizio di assistenza evolutiva dovrà essere erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 17.00.
Al fine di consentire all’Amministrazione l’invio di segnalazioni di guasto, l’Impresa dovrà rendere
disponibile l’Help Desk, di cui al successivo Paragrafo 5.5.
Al termine di ogni intervento di assistenza correttiva, l’Impresa dovrà redigere e consegnare al
Direttore dell’esecuzione del contratto la “Scheda Consuntivo Intervento”.
In tale documento dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni quali:
− identificativo richiesta intervento;
− identificativo sito oggetto della segnalazione;
− data e ora di inizio e di fine intervento;
− descrizione dell’intervento;
− esito dell’intervento (positivo- ripristino della piena funzionalità, ripristino parziale, negativo – mancato ripristino);
− marca e modello e numero seriale dell’/degli apparato/i fornito/i (se applicabile);
− marca, modello e numero seriale dell’/degli apparato/i sostituito/i (se applicabile);
− eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.
− nominativo e firma del tecnico incaricato.
La “Scheda di Consuntivo Intervento”, compilata in ogni sua parte e firmata dall’Impresa, dovrà essere consegnata al Direttore dell’esecuzione del contratto il quale dovrà verificare che gli apparati forniti in opera per l’esecuzione di interventi correttivi soddisfino i requisiti minimali.
In caso di esito negativo della verifica, il Direttore dell’esecuzione del contratto lo comunicherà all’Impresa ed entro il termine di 10 (dieci) giorni solari da tale comunicazione quest’ultimo dovrà proporre un apparato alternativo che rispetti i requisiti minimali.
5.3.1 - Assistenza evolutiva per le componenti della Sala Apparati
A fronte del guasto di una delle componenti hardware di cui ai punti 3, 6 e 7, del precedente Paragrafo 4.bis.3.2, del precedente articolo 4.bis, che causi l’indisponibilità totale o parziale dei servizi di videosorveglianza e lettura targhe, l’Impresa dovrà intervenire “on-site” presso la Questura, al fine di ripristinare la funzionalità, eventualmente provvedendo alla sostituzione delle componenti guaste.
Tali interventi di ripristino dovranno essere eseguiti nel rispetto delle tempistiche riportate nel successivo Paragrafo 5.4.3.
Al fine di garantire il servizio di assistenza richiesto sulle componenti di cui al presente Paragrafo, l’Impresa dovrà acquisire dai relativi produttori i “pacchetti di assistenza” che prevedano la sostituzione delle componenti guaste in modalità almeno “8x5xNBD”, dandone evidenza con la messa a disposizione dell’Amministrazione dei relativi estremi contrattuali.
La durata di tali “pacchetti” deve coprire almeno i 12 (dodici) mesi del servizio di assistenza.
Si specifica che il servizio di assistenza per le componenti “hardware” non si esaurisce con l’acquisizione di detti “pacchetti”, ma include, a carico dell’Impresa, anche tutte le attività volte a ripristinare la piena funzionalità dei servizi di videosorveglianza e lettura targhe, ossia: disinstallazione delle componenti guaste, installazione delle componenti sostitutive, configurazioni software di base ed applicativo, presa in carico dei sensori, ecc.
Per gli interventi di assistenza correttiva sulle componenti di cui al presente Paragrafo deve essere compilata la “Scheda di Consuntivo Intervento”, di cui al precedente Paragrafo 5.3.
Al termine di un intervento che ha comportato la sostituzione di uno o più apparati, l’Impresa dovrà effettuare la bonifica del sito provvedendo allo smaltimento di detti apparati, previa accordi con la Zona Telecomunicazioni “Lazio”.
5.3.2 - Assistenza evolutiva preventiva e correttiva per i “siti di campo” costituenti l’impianto Come specificato nel precedente Paragrafo 5.3, sono oggetto del servizio tutte le componenti di tutti “siti di campo” dell’Impianto, ossia: telecamere di videosorveglianza, telecamere di lettura targhe,
eventuali “switch” o apparati di trasmissione e ricezione “wireless”, “box”, pali, supporti per installazione a palo o a muro, cablaggi elettrici, cablaggi dati, interruttori magnetotermici, morsettiere, ecc.
Il servizio di assistenza evolutiva richiesto si compone di due parti:
- assistenza evolutiva preventiva, ovvero l’insieme dei controlli e delle attività periodiche volte a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un Impianto e dei relativi componenti, di cui al successivo Paragrafo 5.3.2.1;
- assistenza evolutiva correttiva, ovvero l’assistenza eseguita al verificarsi di un’avaria o un’anomalia, volta a riportare la componente tecnologica guasta allo stato di normale funzionamento, di cui al successivo Paragrafo 5.3.2.2;
5.3.2.1 - Assistenza evolutiva preventiva per i “siti di campo”
Il servizio di assistenza evolutiva preventiva è il complesso delle operazioni da effettuarsi con cadenza fissa al fine di mantenere costante il livello di efficienza elettronica e meccanica delle componenti, prevenendo e limitando i malfunzionamenti ed il fermo degli impianti.
L’erogazione del servizio di assistenza preventiva avrà luogo, previ accordi con il Direttore dell’esecuzione contrattuale, durante la settimana lavorativa, articolata in cinque giorni, dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, nel rispetto delle tempistiche riportate nel successivo Paragrafo 5.3.3.
In particolare, il servizio prevede che l’Impresa esegua, presso tutti i “siti di campo” dell’Impianto di videosorveglianza cittadina, con cadenza almeno semestrale (nr. 2 visite annue), redigendo apposita relazione da consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla fine del semestre di riferimento, i seguenti controlli:
⮚ verifica e taratura degli apparati installati (ad esempio verifica e eventuale correzione
dell’orientamento delle telecamere di lettura targhe);
⮚ pulizia degli obiettivi;
⮚ controllo e pulizia degli armadi stradali che ospitano le apparecchiature di “networking e di alimentazione”;
⮚ sostituzione di parti di ricambio e/o parti soggette ad usura, in modo da prevenire i guasti e mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature oggetto di fornitura;
⮚ verifica periodica della rispondenza delle apparecchiature alle specifiche di funzionamento previste dal costruttore;
⮚ serraggio bulloneria dei sostegni e delle staffe di supporto;
⮚ verifica visiva dello stato del palo e dei supporti.
Le eventuali anomalie rilevate durante l’esecuzione delle attività di manutenzione preventiva dovranno essere eliminate e dovrà essere ripristinato il corretto funzionamento degli impianti.
In caso di guasto di componenti l’Impresa dovrà eseguire le attività secondo quanto disciplinato al successivo Paragrafo 5.3.2.2.
Per ogni semestre, il Direttore dell’esecuzione del contratto ed il Responsabile del Servizio dovranno definire la data di avvio e di termine del relativo ciclo di visite periodiche.
Il primo ciclo di visite periodiche, che riguarderà solo i “siti” del Gruppo A, dovrà essere eseguito entro 30 giorni dall’avvio del servizio di assistenza evolutiva.
Durante le visite del primo ciclo, dovranno essere eseguiti interventi di ripristino di eventuali “siti” non funzionanti; tali interventi dovranno essere effettuati secondo le modalità del servizio di assistenza evolutiva correttiva di cui al successivo Paragrafo 5.3.2.2.
L’Impresa dovrà definire congiuntamente al Direttore dell’esecuzione del contratto un modello denominato “Scheda di Controllo Periodico”, nella quale siano riportati almeno i seguenti dati:
⮚ identificativo del sito;
⮚ trimestre di riferimento;
⮚ data;
⮚ nome e cognome del tecnico/i incaricato/i dell’effettuazione dei controlli;
⮚ elenco di tutti controlli eseguiti e relativo esito;
⮚ campo note, in cui dovranno essere indicati eventuali anomalie rilevate, le azioni correttive
intraprese, indicazioni per migliorare l’efficienza degli impianti, ecc…
⮚ firma del tecnico incaricato.
Per ogni ciclo di visite periodiche, il personale incaricato dall’Impresa di eseguire le attività di assistenza periodica dovrà compilare, per ogni sito periferico, la suddetta “Scheda di Controllo Periodico”, che dovrà essere debitamente firmata da un referente dell’Impresa.
Al termine di ogni ciclo di visite semestrali, le “Schede di Controllo Periodico” dovranno essere consegnate al Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il mancato rispetto dei termini definiti alla data di avvio e di fine del relativo ciclo di visite periodiche, concordate trimestralmente tra il Direttore dell’esecuzione contrattuale e il Responsabile del servizio, comporteranno l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 12.
5.3.2.2 - Assistenza evolutiva correttiva per i “siti di campo”
L’Impresa dovrà garantire l’esecuzione di interventi “on-site” volti a ripristinare il corretto funzionamento di “siti di campo” che, a causa di un guasto ad uno o più degli apparati ivi installati, non trasmettano più i relativi flussi video/dati oppure questi risultino di scarsa qualità, compromettendo l’efficacia del servizio di videosorveglianza.
In tali casi, l’Impresa dovrà provvedere all’occorrenza alla sostituzione delle componenti guaste, ivi
compresi i sensori.
Tali interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto dei “livelli di servizio” riportati nel successivo Paragrafo 5.3.3.
L’attività di assistenza per i sensori presso i “siti di campo” è da intendersi comprensiva, oltre che delle componenti sostitutive di quelle guaste e della manodopera, anche di tutto quanto necessario allo scopo, ossia: noleggi di piattaforme aeree, utensili, “DPI”, ecc.
Per l’effettuazione degli interventi di assistenza evolutiva correttiva sui “siti di campo”, l’Impresa si avvarrà delle scorte di cui al precedente articolo 4 bis, Paragrafo 4.bis.4, rubricato – “Magazzino delle parti di scorta”.
Si precisa che, nel caso di un guasto dovuto ad un sensore necessitante di riparazione in garanzia da parte del produttore, lo stesso sensore, nelle more della riparazione, dovrà essere, in ogni caso, immediatamente sostituito con un altro prelevato dal “Magazzino delle parti di scorta”, al fine di garantire il celere ripristino del servizio di videosorveglianza o lettura targhe che sia.
Il sensore sostituito e ricondizionato dal produttore potrà essere impiegato in un successivo intervento di assistenza.
Fino alla costituzione del “Magazzino delle parti di scorta”, di cui al precedente articolo 4.bis. Paragrafo 4.bis.4, il servizio di assistenza correttiva dovrà essere erogato comunque, anche se in questo frangente di tempo sarà limitato solo all’effettuazione di interventi di risoluzione che non richiedano la sostituzione di componenti.
In tale fase, sarà, comunque, accertato il rispetto dei “livelli di servizio”, di cui al successivo Paragrafo 5.3.3, ma non saranno applicate penali nel caso di non avvenuta risoluzione del guasto dovuta a mancanza delle componenti di scorta.
Si evidenzia che il servizio di assistenza evolutiva correttiva, con particolare riferimento ai “siti di campo”, è di tipo “full-risk”, ciò significando che l’Impresa è tenuta ad intervenire ed effettuare le
necessarie riparazioni anche laddove il guasto o l’anomalia sia dovuta ad atti vandalici o incidenti
(stradali o dovuti a lavorazioni di enti terzi).
5.3.3 – Livelli di servizio assistenza evolutiva
Per quanto concerne il servizio di assistenza evolutiva, si riportano di seguito le definizioni delle tipologie di guasto:
- Guasto di gravità 1: guasto che impedisce la corretta visualizzazione e/o registrazione di più flussi video o flussi di lettura targhe generati da telecamere di proprietà dell’Amministrazione o ricevuti da impianti di sistemi di altri enti, quali, a titolo esemplificativo, guasti relativi ad una o più componenti della Sala Apparati (server, storage, switch/router, software VMS, ecc.)
- Guasto di gravità 2: guasto o anomalia, che impedisce la visualizzazione e/o la registrazione del flusso video o dati generato da un unico “end-point” oppure determina una scarsa qualità dello stesso flusso (es. immagini intermittenti, errata decodifica delle targhe, ecc.).
- Guasto di gravità 3: ogni altro tipo di guasto o anomalia che riguardi qualsiasi componente dell’Impianto e che non rientri nelle casistiche precedenti (es: workstation in avaria).
Si riportano, di seguito, i livelli di servizio attesi per le varie componenti di servizio:
INDICATORE DEL SERVIZIO | VALORI DI SOGLIA | PERIODO DI OSSERVAZIONE |
Assistenza preventiva siti – effettuazione visite periodiche | 5 giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data concordata di termine di un ciclo di visite preventive ( | Semestrale |
Assistenza correttiva(guasti gravità 1)- Tempo di risoluzione del guasto/anomalia | - 12 ore per guasti che non richiedono sostituzione di componenti hardware o ripristino di collegamenti ottici interrotti; - NBD+12 ore per guasti che richiedono sostituzione di componenti hardware ripristino di collegamenti ottici interrotti. | Semestrale |
Assistenza evolutiva correttiva(guasti gravità 2) Tempo di risoluzione del guasto/anomalia | - Entro un giorno lavorativo (NBD) | Semestrale |
Assistenza evolutiva correttiva(guasti gravità 3) Tempo di risoluzione del guasto/anomalia | - Entro due giorni lavorativi (2xNBD) | Semestrale |
I tempi di ripristino riportati in tabella non si applicano a guasti dovuti a incidenti o atti vandalici, la cui risoluzione può non richiedere solo la sostituzione di un apparato (es: telecamera), ma, a titolo esemplificativo, anche la fornitura in opera di un palo o di un armadio stradale e delle componenti in esso installate.
In tali casi si ritiene accettabile che il ripristino sia ultimato in giorni 10 (dieci) lavorativi dalla segnalazione
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” soprariportati comportano l’applicazione delle specifiche
penalità di cui al successivo articolo 12
5.4 – Help desk
L’Impresa, a decorrere dalla data di avvio del servizio di assistenza evolutiva, di cui al precedente Paragrafo 5.3, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un servizio di “help desk” raggiungibile telefonicamente e via email, attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 17.00.
L’Amministrazione impiegherà tale punto di contatto per richiedere l’esecuzione di interventi di assistenza e potrà inviare le richieste di intervento a fronte di un guasto anche in maniera automatica attraverso il sistema “IBM Tivoli del CEN” che, all’atto del rilevamento di un’anomalia, invierà una segnalazione all’indirizzo “e-mail” dell’”Help Desk”.
Sarà cura dell’Amministrazione in fase esecutiva fornire, per il tramite del Direttore dell’esecuzione contrattuale, indicazioni sul formato delle comunicazioni inviate dal sistema di monitoraggio dell’Amministrazione.
Tutte le richieste di intervento, sia segnalate telefonicamente che a mezzo e-mail, dovranno essere tracciate all’interno di un “sistema di gestione dei ticket (TTS)”, con l’indicazione di almeno i seguenti dati:
- identificativo della richiesta di intervento;
- identificativo del sito oggetto della segnalazione;
- data e ora della segnalazione dell’Amministrazione (nel caso di segnalazione del guasto
a mezzo e-mail fanno fede la data e l’ora di tale e-mail);
- nominativo del personale dell’Amministrazione che ha aperto la segnalazione di intervento;
- descrizione sintetica del guasto;
- data e ora del ripristino del servizio;
- indicazione del livello di servizio erogato;
- eventuali motivi ostativi alla risoluzione del guasto;
- apparati eventualmente dismessi (nr seriale);
- apparati sostitutivi (nr. seriale).
Per tutte le segnalazioni ricevute dovrà essere inviata una e-mail di notifica al Direttore dell’esecuzione
del contratto, contenente i dati sopra riportati, disponibili all’atto dell’apertura del guasto.
Analoga comunicazione dovrà essere inviata all’atto della chiusura dell’intervento con i dati aggiornati
e integrati di quelli inizialmente mancanti.
Anche le richieste di intervento in reperibilità dovranno essere riportate nel sistema di “TTS”, nel
primo giorno lavorativo successivo all’apertura del guasto.
Il sistema “TTS” dovrà essere raggiungibile via Internet in modo che gli utenti dell’Amministrazione
possano verificare lo stato di avanzamento della risoluzione di ciascun “ticket”.
5.4.1 – Livelli di servizio “Help Desk”
L’”Help desk”” potrà essere contattato sia telefonicamente che con posta elettronica (numero/i Verde
gratuito/i per il chiamante ovvero numero/i telefonico/i di rete fissa).
Per la determinazione dei “livelli di servizio” erogati, si individuano due diverse tipologie di tempi di
presa in carico dei guasti da parte dell’Impresa:
- per i guasti segnalati all’”Help Desk” nella fascia oraria lavorativa (dal lunedì al venerdì dalle
08.00 alle 17.00), il calcolo dei “livelli di servizio” decorrerà dal momento stesso della segnalazione, riportato nella “e-mail” inviata da “IBM Tivoli”, per i guasti segnalati in maniera automatica, oppure nella “e-mail” generata dal sistema “TTS” per i guasti segnalati telefonicamente all’”Help Desk”;
- per i guasti segnalati al di fuori della fascia oraria lavorativa, il calcolo dei “livelli di servizio” decorrerà dalle ore 08.00 del primo giorno lavorativo utile, salvo che per la risoluzione di guasti per i quali venga attivato il servizio di reperibilità. In quest’ultimo caso, l’applicazione dei “livelli di servizio” decorrerà dall’istante di attivazione del servizio.
L’Impresa dovrà garantire, per l’intera durata contrattuale, i seguenti livelli minimi di servizio:
1. Risposta entro 30” per il 80% delle chiamate ricevute;
2. Risposta entro 60” per il 20% delle chiamate ricevute.
Verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore.
In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.
3. Percentuale di chiamate perdute non superiore al 5%.
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” sopra riportati comporterà l’applicazione di specifiche
penalità di cui al successivo articolo 12.
5.5 - Reperibilità
L’Impresa, a decorrere dalla data di avvio del servizio di assistenza evolutiva, di cui al precedente Paragrafo 5.3, e per tutta la durata contrattuale (12 mesi), dovrà erogare un servizio di reperibilità, anche al di fuori degli orari in cui è attivo il servizio di “help desk”, al fine della risoluzione degli interventi di assistenza urgenti, così garantendo la continuità dei servizi in caso di anomalia di funzionamento di uno degli impianti, mediante previsione di contattare proprio personale tecnico nelle seguenti giornate di sabato e festivi dalle, 08.00 alle 17.00.
Al fine di poter richiedere interventi di assistenza in regime di reperibilità, l’Impresa dovrà comunicare mensilmente al Direttore dell’Esecuzione contrattuale i nominativi dei tecnici reperibili nel mese di riferimento con i relativi riferimenti telefonici.
Il personale dell’Impresa incaricato, durante il periodo di reperibilità, deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; in caso di indisponibilità, per malattia o grave impedimento insorto durante il normale orario di lavoro, ne va data immediata segnalazione al “Responsabile Generale di Progetto” dell’Impresa, che disporrà per la sostituzione dello stesso e provvederà, altresì, a notiziare il Direttore dell’Esecuzione contrattuale.
Gli interventi di assistenza correttiva richiesti in regime di reperibilità dovranno essere eseguiti con le stesse modalità di cui ai Paragrafi precedenti e, pertanto, l’Impresa dovrà far sì che il personale reperibile abbia sempre a propria disposizione tutto quanto necessario a ripristinare i guasti segnalati. La mancata ricezione delle chiamate, imputabili all’Impresa, indicate al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
5.6 - Supporto tecnico a chiamata
L’Impresa dovrà erogare nr. 5 (cinque) giornate di supporto tecnico sistemistico per l’esecuzione di varie tipologie di attività inerenti, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, “tuning” e modifica delle configurazioni, supporto all’integrazione nel “VMS” di impianti di videosorveglianza di enti esterni, ecc.
Il personale incaricato dall’Impresa di erogare il servizio in parola dovrà avere competenze nella configurazione e gestione di sistemi di videosorveglianza di grandi dimensioni in “ambiente virtuale”. In particolare, tale personale dovrà essere in possesso di certificazione “Milestone MCIT”.
Le suddette giornate saranno remunerate a consuntivo, sulla base dell’effettiva richiesta di erogazione da parte dell’Amministrazione, ciò significando che, laddove l’Amministrazione non ne richieda l’erogazione durante tutta la durata contrattuale, nessun corrispettivo sarà dovuto all’Impresa ovvero sarà riconosciuto l’importo relativo alle sole giornate effettivamente erogate.
L’Amministrazione, nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto, chiederà all’Impresa di erogare le giornate di supporto (singolarmente o a gruppi) con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, rispetto alla data di esecuzione delle attività.
L’Impresa dovrà garantire la presenza delle figure professionali necessarie per l’esecuzione delle attività di cui trattasi negli orari e nelle giornate che saranno concordate con l’Amministrazione.
Il mancato rispetto delle date e orari concordate con l’Amministrazione, rispetto all’utilizzo delle figure professionali in argomento, comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 12.
5.7 - Monitoraggio della qualità dei flussi video e dei transiti
A partire dall’avvio del servizio di assistenza, l’Impresa dovrà eseguire periodicamente un’attività di verifica della qualità delle immagini e dei transiti ripresi, rispettivamente, dalle telecamere e dai “lettori targhe” installati.
A tal fine, l’Impresa dovrà garantire l’esecuzione di almeno nr. 2 verifiche semestrali, per le quali dovrà essere garantita la presenza, presso la Questura di Roma, di proprio qualificato personale che, congiuntamente al personale dell’Amministrazione, effettuerà il controllo della qualità delle immagini e dei transiti rilevati dall’Impianto.
Le verifiche in questione hanno per fine ultimo quello di far sì che le immagini delle telecamere siano utili all’identificazione o al riconoscimento (in funzione dell’obiettivo operativo del singolo sito) dei soggetti inquadrati e che i transiti rilevati dai sensori “ANPR” consentano l’effettivo riconoscimento delle targhe.
A fronte di una verifica periodica congiunta accertante la scarsa qualità di taluni che flussi video o transiti, l’Impresa dovrà individuare ed attuare i necessari interventi correttivi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la modifica dell’orientamento dei lettori in funzione delle condizioni ambientali e atmosferiche (diverso angolo di incidenza dei raggi del sole in base alla stagione), la verifica e correzione dei settaggi delle telecamere (“preset”, “tour”, lunghezza focale, ecc…), la modifica dell’altezza di installazione dei sensori, la modifica del “thoughput” relativo ad ogni sensore.
L’Amministrazione, nella persona dal Direttore dell’esecuzione del contratto, comunicherà all’Impresa, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso, la data di effettuazione della verifica semestrale.
Si precisa che, per quanto concerne i transiti rilevati da tutti i “lettori targhe”, a prescindere dalle attività di verifica di cui sopra, la qualità dei dati rilevati sarà sottoposta, con cadenza mensile, alla verifica del rispetto dei livelli di servizio riportati nel precedente paragrafo 5.3.3.
Il mancato rispetto delle date e orari concordate con l’Amministrazione, rispetto alla presenza delle figure professionali in argomento, comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 12.
5.7.1 – Livelli di servizio di monitoraggio della qualita’ dei flussi video e dei transiti
Si riportano di seguito i “livelli di servizio” attesi in relazione alla qualità dei transiti rilevati dalle telecamere di “lettura targhe” fornite in opera:
INDICATORE DEL SERVIZIO | VALORI DI SOGLIA | PERIODO DI OSSERVAZIONE |
Transiti non duplicati 1 | 99,99 % | Mensile |
Corrispondenza tra la stringa - alfanumerica comunicata per un transito e la targa che è possibile leggere dalle immagini | 99,99 % | Mensile |
Transiti contenenti entrambe le immagini richieste | 99,99 % | Mensile |
Transiti per i quali non viene rilevata la targa (no plate)2 | 0,01% | Mensile |
Targhe rilevate parzialmente | 0,01 % | Mensile |
5.8 - Formazione e manuale operativo del "vms" e "software" di lettura targhe
L’Impresa, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dall’avvenuta verifica positiva di conformità di “FASE 2”, dovrà xxxxxxx xx. 0 (xxxxxxx) giornate di formazione, nel corso delle quali in cui dovranno essere fornite agli operatori della Questura di Roma e della Zona Telecomunicazioni Lazio nozioni per l’utilizzo del nuovo sistema di gestione dei contenuti multimediali.
1Due transiti sono da considerarsi duplicati quando lo stesso veicolo viene rilevato contemporaneamente da due lettori targhe differenti o quando lo stesso lettore a distanza di pochi secondi rileva più volte lo stesso veicolo.
2Il lettore invia il transito completo di entrambe le immagini ma non invia la stringa alfanumerica relativa alla targa.
Inoltre, l’Impresa aggiudicataria dovrà fornire all’Amministrazione un manuale operativo relativo al “VMS” e al “software” di lettura targhe.
Il manuale dovrà contenere due sezioni, una dedicata agli “utilizzatori del sistema” e una agli
“amministratori”.
La sezione dedicata agli “utilizzatori” dovrà fornire indicazioni circa le funzionalità fruibili attraverso i “client”, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, selezione delle telecamere dall’albero delle risorse, brandeggio, definizione dei layout di visualizzazione, ecc.
La sezione dedicata agli “amministratori”, oltre ad altri aspetti propri della figura di “amministratore di sistema”, dovrà contenere:
- una procedura per la presa in carico sul “VMS” di nuove sorgenti video siano esse telecamere installate su nuovi siti periferici di proprietà dell’Amministrazione che telecamere attestate a sistemi di videosorveglianza di altri enti.
- una procedura per la creazione di nuovi utenti utilizzatori.
Infine, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 1, l’Impresa dovrà realizzare un modulo formativo per la piattaforma di “e-learning” delle Forze dell’Ordine “SISFOR” in formato “HTML5” e della durata complessiva di 12 ore.
Il completo e corretto espletamento delle sessioni di formazione sarà certificato mediante apposita relazione sulla formazione svolta, comprendente un questionario che indichi il livello di gradimento del corso da parte dei discenti, redatto a cura dell’Impresa di concerto con l’Amministrazione.
L’Impresa al termine di ogni sessione rilascerà ai partecipanti un attestato di partecipazione. L’insufficiente e/o non adeguato gradimento da parte dei discenti, da verificarsi secondo le risultanze dei questionari predetti, sarà considerata alla stregua di una mancata erogazione della sessione formativa stessa.
L’erogazione dei moduli formativi sarà concordata dal Direttore dell’esecuzione contrattuale e/o eventualmente un suo referente e il Responsabile del progetto dell’Impresa.
I valori di soglia da raggiungere per considerarsi il corso esauriente e soddisfacente sono quelli riportati
nella tabella degli “indicatori di qualità”, di cui al successivo articolo 12, Paragrafo 12.7.
Articolo 6
(Installazione e presa in carico delle telecamere per i siti del gruppo "B" e del Gruppo "C" - Bonifica e smaltimento dell’esistente – Approntamento alla verifica di conformità funzionale - FASE 3)
6.1 - Installazione e presa in carico delle telecamere in fornitura per i siti del gruppo "B" e del Gruppo "C"
L'Impresa, entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla comunicazione
dell’Amministrazione di messa in disponibilità dei nuovi “siti” per l’installazione delle telecamere in fornitura, dovrà provvedere all’installazione sui siti del Gruppo “B” e “C” di tutti i sensori, di cui al Paragrafo 4.bis 3, Sottoparagrafo 4.bis.3.1, del precedente articolo 4.bis del presente atto negoziale. Dovrà, inoltre, provvedere alla presa in carico di tali sensori all’interno dei rispettivi "software" di gestione (catalogo multimediale del sistema "VMS" fornito in opera, per le “telecamere di videosorveglianza” e "software" di lettura targhe per le telecamere di “lettura targhe”).
Le attività di cui al presente Paragrafo avranno avvio a partire dalla comunicazione dell’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, di disponibilità dei siti all’installazione dei sensori e dovrà concludersi entro il successivo termine di 60 (sessanta)giorni solari.
A tal fine, l'Impresa dovrà impiegare nr. 1 squadra di installazione così composta:
- nr. 1 capo-squadra installatore 5° categoria CCNL Metalmeccanico o equivalente;
- nr. 1 installatore impianti manutentore 4° categoria CCNL Metalmeccanico o equivalente;
- nr.1 nolo di piattaforma aerea.
Si precisa che, in caso di indisponibilità alle attività di installazione di un numero parziale di “siti” rispetto al numero complessivo di quelli afferenti ai gruppi "B" e "C", l’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa di avviare la lavorazione solo per i “siti” disponibili, nelle more dell’ultimazione dei lavori di implementazione di quelli non ancora disponibili, fermo restando la durata complessiva dell’attività in questione.
L’attività di installazione dei sensori presso i siti periferici è da intendersi comprensiva di tutto quanto necessario allo scopo, ossia noleggi di piattaforme aeree, cavi di alimentazione, cavi di rete "LAN", alimentatori, eventuali iniettori "PoE", staffe per installazione a bordo palo o a muro, utensili necessari allo scopo, "DPI", ecc.
Anche per le telecamere del Gruppo "B" e del Gruppo "C", la presa in carico sul "VMS Milestone" dovrà essere effettuata da una figura professionale avente comprovata esperienza nel "delivery" di sistemi di videosorveglianza di grandi dimensioni e in possesso di certificazione "Milestone MCIT".
Per tutti i sensori installati presso i siti di campo dovrà essere fornita una dichiarazione di
installazione a regola d’arte che attesti la stabilità degli apparati installati.
Le attività di cui al presente Paragrafo potranno considerarsi ultimate solo nel momento in cui:
- tutte le telecamere dei Gruppi "B" e "C" saranno state caricate all’interno dei rispettivi
"software" di gestione;
- i flussi delle telecamere del Gruppo "B" e del Gruppo "C" saranno visualizzabili tramite le postazioni di controllo di cui al punto 9 del menzionato Paragrafo 4.bis.3., Sottoparagrafo 4.bis.3.2, del precedente articolo 4.bis;
- siano state effettuate tutte le attività necessarie alla presa in carico dei sensori del Gruppo "B" e sulla Gruppo "C" sulla piattaforma di monitoraggio "IBM Tivoli" del CEN di Napoli, di cui al Paragrafo 5.3 del precedente articolo 5.
- Il mancato rispetto delle tempistiche e delle previsioni contenute nel presente Paragrafo, comporterà
l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 12.
6.2 - Supporto per presa in carico dei sensori su “IBM TIVOLI”
L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio degli impianti di videosorveglianza
territoriale, basato sulla piattaforma “IBM Tivoli”.
Tale “sistema” consente l’apertura automatica delle segnalazioni di guasto ed, in particolare, a fronte di un’anomalia di funzionamento, il sistema di monitoraggio invia una “email” all’Impresa con i dettagli relativi al guasto stesso.
Al fine di abilitare tale sistema di monitoraggio ad operare anche sugli impianti oggetto di fornitura l’Impresa dovrà mettere a disposizione del CEN di Napoli e compilare un file “.xls”, recante le informazioni relative ad ogni apparato (tipologia di apparato, marca modello, riferimento dell’”help desk”, relazione gerarchica con altri apparati ecc…).
Ulteriori indicazioni sulle modalità di compilazione del suddetto “file” saranno fornite, in fase esecutiva, a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il “file .xls” sarà caricato sulla piattaforma “IBM Tivoli” da parte dell’Amministrazione; in tale fase, l’Impresa dovrà garantire tutto il supporto necessario ad assicurare il corretto caricamento delle anagrafiche nonché effettuare tutte le necessarie configurazioni sugli apparati che dovranno essere presi in carico da “IBM Tivoli” (es.: configurazione per accettare interrogazioni “SNMP”).
L’attività di presa in carico su “IBM Tivoli” dei sensori dovrà essere ripetuta per ciascuno dei quattro gruppi di “siti” (Gruppo A e Gruppo B) secondo le relative tempistiche.
6.3 - Approntamento alla Verifica di conformità funzionale – Fase 3
Nel medesimo termine di 60 (sessanta) giorni solari, di cui al precedente Paragrafo 6.1, l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta a mezzo PEC all’indirizzo xxxxx.000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, dell’approntamento alla verifica di conformità funzionale della fornitura in parola relativamente alla “Fase 3”.
La presente comunicazione di approntamento alla verifica funzionale dovrà essere corredata di:
⮚ elenco di tutte le telecamere installate presso i “siti” di campo del Gruppo “B” e del Gruppo “C”, con correlata specifica, per ogni “sito”, del tipo di telecamera, numero seriale e tipo d’installazione (a muro, a bordo palo, ecc.);
⮚ piano di “test funzionale”, di cui al successivo articolo 7;
⮚ dichiarazione d’installazione e montaggio a regola d’arte per tutti i sensori installati presso i “siti di campo”.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche
penalità previste al successivo articolo 12.
6.4 - Bonifica e smaltimento dell’esistente
Al termine delle attività di installazione di cui al Paragrafo 5.1 del precedente articolo 5 e del pregresso Paragrafo 6.1, l'Impresa dovrà provvedere allo smaltimento di tutte le componenti dismesse, ivi compresi gli apparati di rete dei collegamenti preesistenti installati presso i siti periferici dei Gruppi "A" e "C".
Lo smaltimento delle apparecchiature dovrà essere eseguito previa accordi con la Zona
Telecomunicazioni della Polizia di Stato “Lazio”.
Articolo 7
(Piano dei test- Verifiche Inventariali e Funzionali)
7.1 “Piano dei Test”
Entro i medesimi termini di cui ai Paragrafi 5.2 del precedente articolo 5 e 6.2 del precedente articolo 6, l’Impresa dovrà redigere e consegnare un “Piano dei test”, contenente l’articolazione delle prove per la verifica dei requisiti nell’ambito delle previste verifiche tecniche funzionali relative alle “FASE 2” e “FASE 3”.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare l’articolazione ed il tipo di “test”
proposti.
Detto documento sarà sottoposto sarà sottoposto a valutazione ed approvazione da parte dell’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano dei test” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano dei test” non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa tramite PEC.
Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione
delle penalità di cui al successivo articolo 12.
7.2 – Verifica inventariale “FASE 1”
La verifica inventariale di conformità relativa alla “Fase 1” sarà eseguita, presso il luogo di consegna, dal Direttore dell’esecuzione contrattuale, entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire e mettere a disposizione del Direttore dell’esecuzione
contrattuale tutta la documentazione attestante:
⮚ elenco di tutte le telecamere di videosorveglianza di tipo “PT2” e di “lettura targhe” fornite per l'aggiornamento tecnologico e l'incremento dei “siti di campo”, di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3., con relativi numeri seriali;
⮚ elenco di tutte le componenti "HW" e "SW" fornite per aggiornamento tecnologico del sistema di gestione dei flussi multimediali della Questura di Roma, di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, con relativi numeri seriali;
⮚ elenco di tutte le componenti del “Magazzino delle Parti di Scorta”, di cui all’articolo 4.bis,. Paragrafo 4.bis.4, con relativi numeri seriali, ove applicabili;
⮚ acquisizione dei “pacchetti di assistenza e garanzia” dei produttori delle componenti
“hardware e software”, di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.3.1.
Il relativo certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro il termine di 30 (trenta) giorni solari da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all’Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data della verifica stessa.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno. Le apparecchiature, le componenti “hardware” facenti parte dell’apparato e i “software di sistema” e/o del “firmware” e/o licenze “software” forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e, di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
7.3 – Verifica funzionale “FASE 2”
La verifica di conformità funzionale relativa al completamento della “Fase 2”, volta ad accertare il corretto funzionamento delle telecamere di videosorveglianza e delle telecamere di “lettura targhe” fornite in opera e la loro presa in carico sulle “piattaforme di gestione” (“Milestone, ViMS”) e sulla piattaforma “IBM Tivoli” del Centro Elettronico Nazionale, sarà eseguita, presso i luoghi di consegna, da apposita Commissione da nominarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 102, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica di cui al precedente Articolo 5, Paragrafo 5.2, nonché in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell’offerta tecnica dell’Impresa, oltre ad ogni altra prova e verifica che la Commissione riterrà necessaria.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se
richiesto dall’Amministrazione.
Il relativo certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro il termine di 30 (trenta) giorni solari da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all’Impresa, per mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni solari
dalla data della verifica stessa.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno. Le apparecchiature, le componenti “hardware” facenti parte dell’apparato e i “software di sistema” e/o del “firmware” e/o licenze “software” forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
7.4 – Verifica funzionale “FASE 3”
La verifica di conformità funzionale relativa al completamento della “Fase 3”, volta ad accertare che l’aggiornamento tecnologico dei “siti di campo” sia stato eseguito correttamente, sarà eseguita, presso i luoghi di consegna, da apposita Commissione da nominarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 102, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica di cui al precedente Articolo 6, Paragrafo 6.3, nonché in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell’offerta tecnica dell’Impresa, oltre ad ogni altra prova e verifica che la Commissione riterrà necessaria.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se
richiesto dall’Amministrazione.
Il relativo certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro il termine di 30 (trenta) giorni solari da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all’Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data della verifica stessa.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno. Le apparecchiature, le componenti “hardware” facenti parte dell’apparato e i “software di sistema” e/o del “firmware” e/o licenze “software” forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico
dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Articolo 8
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall’Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell’azienda.
Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all’Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell’Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l’Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l’Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del
Procedimento dà avviso all’ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l’Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito
dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l’Amministrazione potrà procedere alla
risoluzione del contratto, nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un’esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Inoltre, in aderenza alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, il rispetto delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del D. L. nr. 6 del 2020 e dall’articolo 1 del D.L. nr. 19/2020, nonché dei relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche se parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. e, qualora impedisce di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecuzione ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.
Non si applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione e le sanzioni previste dal termine di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 107 del decreto legislativo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 9 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012 e dal decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.
E’ ammesso il ricorso al subappalto nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, alla luce delle indicazioni di cui alle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019.
L’Amministrazione, pur tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, cosi fissando il limite del 40% dell’importo complessivo di aggiudicazione.
Per quel che riguarda specificatamente il dispositivo della sentenza n. C-402/18, intervenuta anche in merito al limite imposto dall’art. 105 , comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, recante la previsione secondo la quale l’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali.
La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.
L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L’affidatario comunica alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 10 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l’Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 11
(Rifiuto e ripresentazione alla verifica inventariale e/o funzionale)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione/DEC all’uopo nominata/o pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica inventariale e/o funzionale, l’Impresa potrà, alternativamente:
• riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione/DEC – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
• sottoporre - entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione/DEC - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti xxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata
dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore considerato congruo dall’Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell’ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica inventariale e/o funzionale, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 12
(Penalità - Termine essenziale)
12.1 – Presentazione documento “Stato di avanzamento lavori” (quindicinale) e della
“Relazione sull’andamento dei servizi di assistenza” (semestrale)
I ritardi maturati nelle operazioni di predisposizione del documento “Stato di avanzamento lavori (SAL)”, e della “Relazione sull’andamento dei servizi di assistenza”, secondo le rispettive date previste per la loro presentazione, di cui ai commi 9 e 10 del precedente articolo 3, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’0,2 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
12.2 – Riunione di “avvio ai lavori”
I ritardi maturati nell’effettuazione/organizzazione della “Riunione di avvio lavori”, addebitabili all’Impresa, di cui al precedente articolo 4 bis, Paragrafo 4.bis.1, comma 1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
12.3 – Progetto tecnico
I ritardi maturati nelle operazioni di predisposizione del “Progetto tecnico”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, comma 1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,1 per mille del valore netto del contratto.
12.4 – Approvvigionamento fornitura – Costituzione “Magazzino parti di Scorta”
I ritardi maturati nelle operazioni di consegna della fornitura prevista dal presente atto negoziale nei termini e modalità, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, comma 1, ed articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, comma 1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,1 per mille del valore netto del contratto.
12.5 – Approntamento alla verifica inventariale “Fase 1”
I ritardi maturati nelle operazioni di predisposizione della comunicazione di “approntamento alla verifica inventariale”, di cui al comma 1 dell’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
12.6 – Approntamento alla verifica funzionale “Fase 2”
I ritardi maturati nelle operazioni di predisposizione della comunicazione di “approntamento alla verifica funzionale”, di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.2, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
12.7 – Assistenza evolutiva
12.7.1 – Assistenza evolutiva preventiva per i “siti di campo”
La mancata e/o ritardata effettuazione oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi, a fronte della data di termine previsto, relativa ad uno specifico ciclo di assistenza preventiva concordato con l’Amministrazione, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.3.2, Sottoparagrafo 5.3.2.1, comporterà, l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
12.7.2 – Assistenza evolutiva correttiva pe le componenti della “Sala Apparati” ed i “siti di campo” anche in regime di reperibilità
Il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi all’”assistenza evolutiva correttiva”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.3, Sottoparagrafo 5.3.3, anche riferita a quella da espletarsi in regime di reperibilità di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.5, comporterà l’applicazione delle seguenti penali:
INDICATORE DEL SERVIZIO | VALORI DI SOGLIA | PERIODO DI OSSERVAZIONE | PENALE |
Assistenza correttiva (guasti gravità 1)- Tempo di risoluzione del guasto/anomalia | - 12 ore per guasti che non richiedono sostituzione di componenti hardware o ripristino di collegamenti ottici interrotti; - NBD+12 ore per guasti che richiedono sostituzione di componenti hardware ripristino di collegamenti ottici interrotti. | Semestrale | 0,04 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni ora di ritardo 0,02 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni ora di ritardo |
Assistenza correttiva (guasti gravità 2)- Tempo di risoluzione del guasto/anomalia | - Entro un giorno lavorativo (NBD) | Semestrale | 0,03 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo |
Assistenza correttiva (guasti gravità 3)- Tempo di risoluzione del guasto/anomalia | - Entro due giorni lavorativi (2XNBD) | Semestrale | 0,02 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo |
Si precisa che le tempistiche per la risoluzione dei guasti/anomalie in orario normale decorreranno:
⮚ per i guasti segnalati all’”Help Desk” nella fascia oraria lavorativa (dal lunedì al venerdì dalle
08.00 alle 17.00), il calcolo dei livelli di servizio decorrerà dal momento stesso della segnalazione, riportato nella e-mail inviata da “IBM Tivoli”, per i guasti segnalati in maniera automatica, oppure nella e-mail generata dal sistema “TTS” per i guasti segnalati telefonicamente all’”Help Desk”.
⮚ per i guasti segnalati al di fuori della fascia oraria lavorativa, il calcolo dei livelli di servizio decorrerà dalle ore 08.00 del primo giorno lavorativo utile, salvo che per la risoluzione di guasti per i quali venga attivato il servizio di reperibilità.
In quest’ultimo caso l’applicazione dei livelli di cui alla relativa Tabella decorrerà dall’istante di
attivazione del servizio.
Nello specifico, l’indisponibilità o la ritardata risposta del referente incaricato comporterà l’applicazione di una specifica penalità da calcolarsi per ogni frazione di ora (15 min), oltre la prima ora dalla chiamata iniziale, per un ammontare pari allo 0,02 per mille del valore netto del contratto.
12.8– Help desk
Il mancato rispetto dei livelli di servizio inerenti il “punto di contatto”, di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.4.1, comporterà l’applicazione delle seguenti penali:
Valori di Soglia | Penali | ||
Causale | Importi | ||
Tempo Max Attesa | 30 secondi nel 80% dei casi 60 secondi nel 20% dei casi | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Chiamate Entranti perdute | Max 5% | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
12.9 – Supporto tecnico a chiamata
La mancata e/o ritardata effettuazione delle attività, entro la data e/o l’orario previsto per l’intervento di supporto tecnico concordato con l’Amministrazione, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.6, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo e, in misura oraria, allo 0,02 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni ora di ritardo.
12.10 - Servizio di monitoraggio della qualità dei flussi video e dei transiti
La mancata e/o ritardata effettuazione delle attività di verifica, entro la data e/o l’orario previsto per l’intervento di monitoraggio concordato con l’Amministrazione, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.7, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
Per ogni discostamento assoluto e/o percentuale, rilevato mensilmente per uno o più indicatori di cui alla tabella riportata nel precedente articolo 5, Paragrafo 5.7, Sottoparagrafo 5.7.1, verrà applicata una penale pari allo 0,5 dell’importo netto del contratto.
12.11 - Formazione e manuale operativo del "vms" e "software" di lettura targhe
Di seguito gli “indicatori di qualità” rispetto al grado di soddisfacimento degli utenti delle sessioni
formative d cui al Precedente articolo 5, Paragrafo 5.8, e relative penalità:
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristica | nessuna | |||
Aspetto da valutare | Gradimento/efficacia della sessione di Formazione | |||||
Unità di misura | Media | Fonte dati | questionario | |||
Periodo riferimento | di | Una tantum | Frequenza misurazione | di | Una tantum | |
Dati da rilevare | Cinque livelli di valutazione (ottimo, buono, sufficiente, scarso, insufficiente) che trovano corrispondenza in altrettanti livelli numerici: Ottimo=10 – Buono=8 – Sufficiente=6 – Scarso=4 – Insufficiente=2 | |||||
Regole campionamento | di | Nessuna | ||||
Formula | FOR è la media aritmetica delle valutazioni espresse dai discenti. | |||||
Regole arrotondamento | di | Nessuna | ||||
Valore di soglia | FOR >= 6 | |||||
Azioni contrattuali | Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà la ripetizione della sessione formativa ovvero la mancata corresponsione dell’importo del corso formativo. | |||||
Eccezioni | Nessuna |
12.12 Approntamento alla verifica funzionale “Fase 3”
Il mancato rispetto del termine per l’attuazione di tutte le attività di installazione, configurazione, allineamento e presa in carico dei sensori delle telecamere in fornitura per i “siti” del “Gruppo B e C”, di cui all’articolo 6, Paragrafo 6.1, nonché del termine di approntamento alla verifica funzionale di
“FASE 3”, previsto dall’articolo 6, Paragrafo 6.3, comporterà l’applicazione in misura giornaliera di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
12.13 “Piano di test”
I ritardi maturati nella presentazione del “Piano dei Test”, di cui al precedente articolo 7, Paragrafo 7.1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
12.14 – Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l’Amministrazione, previa diffida ad eseguire l’attività entro il termine ultimo di 30 (trenta) giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell’ulteriore risarcimento per i danni causati dall’ inadempimento del contratto.
L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l’applicazione della penalità.
Articolo 13
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
13.1 - Fornitura “Apparati” e “pacchetti di assistenza” per “software ed hardware” (Importo complessivo pari ad € , IVA al 22 % esclusa)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva
Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale positiva relativamente alle “FASI 2 e 3” contrattuale, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale positiva relativamente alle “Fasi 2 e 3” contrattuale, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
13. 2 - Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone (12 mesi) (Importo complessivo pari ad € , IVA al 22 % esclusa)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di n. 3 canoni quadrimestrali dell’importo di € , , IVA al 22% esclusa, di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi quadrimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
13.3 - Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata (Importo complessivo pari ad €
, IVA al 22 % esclusa)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di
recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi semestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
13.4 - Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a consuntivo (Importo complessivo pari
ad € , IVA al 22 % esclusa) (Supporto tecnico a chiamata – Formazione)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
In ogni caso la stazione appaltante sull’importo netto progressivo delle prestazioni potrà operare una ritenuta dello 0,50 %, e le stesse somme possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Le predette fatture, recanti obbligatoriamente il numero di codice CIG 8691546AA6 ed il codice CUP nr. F83H20000490006 dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU
Le stesse dovranno, altresì, necessariamente riportare anche la seguente dicitura: “Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura di un 50% quale quota cofinanziamento UE e di un 50% quale quota di cofinanziamento nazionale, sulla base del tasso di cofinanziamento del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”.
Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore e gravanti nell’ambito del Progetto 80.5.1, ” denominato “Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la meta-datazione dei flussi video integrati per la città di Roma Capitale”, si provvederà tramite le risorse nazionali e comunitarie erogate dall’Autorità Responsabile a favore del Beneficiario e disponibili sul Fondo di Rotazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze ex Legge nr. 183/1987, subordinatamente all’esito positivo dei contratti effettuati dai competenti Uffici della “Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali”, nella misura di n 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale.
Si precisa, altresì, che il pagamento delle spese andrà a valere sulle risorse del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - ISF1 – Police - Obiettivo Specifico 5 - Obiettivo Nazionale 1”, previo esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici dell’Autorità Responsabile sulla procedura di gara e degli Organismi deputati al controllo di legittimità sulla procedura ed atti di gara, in anticipazione “secondo le seguenti modalità”:
• prefinanziamento pari al 50% del budget previsionale ammesso al finanziamento.
• le ulteriori tranche di trasferimento dei fondi verranno erogate a seguito della rendicontazione di almeno il 75% dell’importo ricevuto a titolo di prefinanziamento e, se del caso, di tranche di trasferimento. Le somme saranno liquidate a seguito di esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa, secondo il seguente piano:
i. I° tranche di trasferimento pari al 40% dell’importo del progetto, al netto di eventuali rettifiche finanziarie applicate e di eventuali economie maturate, corrisposto al Beneficiario, a seguito dell’esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa;
ii. saldo pari al 10% dell’importo del progetto, al netto di eventuali rettifiche finanziarie applicate, che verrà corrisposto al Beneficiario, a seguito dell’esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa.
L’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle spese a causa della eventuale temporanea mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi sul capitolo di spesa individuato.
Ai sensi dell’Art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici”.
CODICE CIG 8691546AA6 CODICE CUP F83H20000490006 CONTO CORRENTE DEDICATO:
GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:
CODICE FISCALE AZIENDA:
13.5 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata Legge.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Nell’eventualità in cui trattasi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le parti stipulato.
L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’Impresa, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione stipulante.
Ove si ometta la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 14
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo
n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito una garanzia definitiva di € , pari al , % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell’aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi
dell’articolo 2703 del Codice Civile.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1944 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell’appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per l’atto negoziale discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di telecamere di videosorveglianza, di "lettura targhe" e di componenti "hardware e software" per l'aggiornamento tecnologico della "Sala Apparati" della Questura di Roma, con connessi servizi di progettazione, installazione, presa in carico, supporto e formazione, bonifica e smaltimento, nonché assistenza evolutiva ed help desk per un arco temporale di 12 (dodici) mesi, nell'ambito del progetto 80.5.1, denominato "Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la metadatazione dei flussi video integrati per la Citta' di Roma Capitale", a valere sul "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF1-POLICE-OS5-ON1".
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 15 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 16
(Clausola dell’Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell’applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 17
(Xxxxxxxx e diritti d’autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine “prodotti”, o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d’autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l’Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l’Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un’azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d’autore, l’Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all’Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d’autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
⮚ se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
⮚ se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro
l’Amministrazione basata su:
⮚ combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
⮚ modifiche effettuate dall’Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
⮚ violazione in Italia di brevetti e diritti d’autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa
anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 18
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 30, commi 5 e 6, del D.L 50/2016, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né
pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 19
(Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 10.8.2018, n. 101, recante il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, che ha recepito il Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, a fronte della capacità di assicurare e dimostrare l’adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, l’Impresa è designata “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di recepimento e adeguamento.
Il “Responsabile del trattamento” dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall’Amministrazione, in qualità di “Titolare del trattamento”, riportati nell’Allegato 9 al capitolato d’oneri (Atto di nomina quale “Responsabile del trattamento dei dati personali”), nonché in altro atto di natura contrattuale. Dovrà attenersi, inoltre, alle eventuali istruzioni che il “Titolare del trattamento” dovesse impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
L’Impresa è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate e, pertanto, eventuali trattamenti, comunicazioni e cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto medesimo dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal “Titolare del trattamento”.
Inoltre, il personale dell’Impresa che, nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione, indicati quali “elementi classificati riservati”, dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo livello richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
È fatto divieto al personale dell’Impresa ed a quello dell’Amministrazione di divulgare i dati attinenti alle informazioni di cui esso venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto, anche nell’eventualità di suo scioglimento per qualsiasi ragione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie a tali fini.
Ove l’Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti dati tecnici sull’oggetto del contratto, che non siano stati precedentemente resi pubblici mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) immagini riguardanti l’oggetto del contratto prima che lo stesso sia stato consegnato all’Amministrazione ed impiegato nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio
Logistico della Direzione Centrale dei Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati per conoscenza gli Uffici interessati.
L’Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l’attività in corso.
Il personale impiegato dall’Impresa dovrà essere di gradimento dell’Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate, nell’esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall’Amministrazione.
I medesimi obblighi e prescrizioni dovranno essere assolti dalle Imprese subappaltatrici. (in caso di subappalto).
Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell’Impresa e/o degli eventuali subappaltatori, di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti dal presente articolo e nell’ “Allegato Privacy”, al Paragrafo 2d), Punto 7, ed al Paragrafo V, Punto 3, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente il contratto ed escutere la garanzia definitiva, previa diffida ad adempiere entro un termine inderogabile di 15 giorni2, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all’Amministrazione e/o a terzi.
Articolo 20
(Decadenza e diritti dell’assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 21
(Recesso dell'Amministrazione)
Ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni (quindici) e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
Articolo 22 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 23 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa, dichiara che il proprio domicilio digitale è ,, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 24 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 25
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L’Amministrazione parteciperà all’Impresa, tramite PEC, l’avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 17 (Xxxxxxxx e diritti d’autore) del presente contratto.
L’applicazione delle penali ai sensi dell’articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.14, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
_ articolo 3, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2., ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, primo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.1, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.3, Sottoparagrafo 5.3.2.1, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.3.3, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.4.1, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.5, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.6, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.7, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.8, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.1, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.2, ultimo comma;
− articolo 7, Paragrafo 7.1, ultimo comma.
L’Amministrazione, oltre all’ipotesi prevista dall’articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.14, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell’Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all’esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 8, comma 8;
− articolo 9, ultimo comma;
− articolo 11, comma 4;
− articolo 13, Paragrafo 13.5;
− articolo 14, sestultimo comma;
− articolo 19, ultimo comma;
− articolo 28, comma 2.
Qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 25, l’Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all’esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Inoltre, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in
base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:
a) procede all’esecuzione in via diretta delle prestazioni, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera;
b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, alfine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;
c) indice una nuova procedura per l’affidamento del completamento delle prestazioni;
d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento delle prestazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue le prestazioni anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.
Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione delle prestazioni, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, dell’articolo 5, decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 26 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 27
(Salvaguardia dell’obsolescenza)
E’ fatto obbligo all’Impresa di fornire, fino all’avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con
tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata
una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all’Impresa.
Articolo 28
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all’erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all’avvenuta esecuzione del contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 29
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività
lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero. Si allega il D.U.V.R.I statico (Allegato 1).
Articolo 30 (Patto di integrità)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità” (Allegato 2), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 31
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno” (Allegato 3), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16/4/2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 32
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni: a) articolo 62 del Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell’Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l’erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all’Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all’articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 32
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento
giuridico, in formato elettronico composto da 69 pagine scritte per intero e parte della presente, del
quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono, con firma acquisita digitalmente a norma di legge.
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
o Articolo 4 – Validità contrattuale;
o Articolo 4.bis – (Riunione di avvio lavori – Progetto Tecnico – Approvvigionamento fornitura– Approntamento alla verifica inventariale – FASE 1);
o Articolo 5 (Servizi professionali di installazione, configurazione, presa in carico delle telecamere del “Gruppo A”, Migrazione, implementazione ed aggiornamento tecnologico - Approntamento alla verifica funzionale – FASE 2 - Servizi di assistenza evolutiva – Help desk
– Reperibilità – Supporto tecnico – Bonifica e smaltimento - Monitoraggio – Formazione –
Scheda consuntivo Intervento – Scheda controllo periodico);
o Articolo 6 (Installazione e presa in carico delle telecamere per i siti dei Gruppi “B” e “C” –
Bonifica e Smaltimento – Approntamento alla verifica funzionale – FASE 3);
o Articolo 7 – Piano dei Test -Verifiche;
o Articolo 8– Scioperi e cause di forza maggiore;
o Articolo 9 – Adempimenti antimafia e subappalto;
o Articolo 10 –Modifiche e varianti tecniche;
o Articolo 11 – Rifiuto e ripresentazione alla verifica inventariale e/o funzionale;
o Articolo 12 – Penalità – Termine essenziale;
o Articolo 13 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
o Articolo 14 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto;
o Articolo 15 - Vizi;
o Articolo 16 – Clausola dell’Amministrazione più favorita;
o Articolo 17 – Xxxxxxxx e diritti d’autore;
o Articolo 18 – Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in
materia di tutela ambientale;
o Articolo 19 – Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza e di trattamento di dati personali;
o Articolo 20 – Decadenza e diritti dell’assuntore;
o Articolo 21 – Recesso dell’Amministrazione;
o Articolo 25 – Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
o Articolo 26 – Cessione del credito;
o Articolo 27 – Salvaguardia dell’obsolescenza:
o Articolo 28– Risoluzione in caso di condanna penale.