Contract
1 OGGETTO
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA CGF 3.0
(Sigla del Cliente o del Rappresentante Legale)
1.1 La presente proposta di Contratto ha ad oggetto la somministrazione di gas naturale (di seguito gas) e/o energia elettrica e la fornitura di servizi associati da parte di Roma Gas & Power S.p.A. (di seguito RGP), con sede legale in Via Clitunno,51-00198 Roma, Capitale Sociale di € 20.000.000,00 i.v. iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA 08395581005, R.E.A. 1091617, PEC xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. RGP, al Cliente Finale (di seguito Cliente), identificato negli altri allegati contrattuali di fornitura, presso il/i PdR/PoD indicato/i nei moduli contrattuali. Le presenti condizioni generali di fornitura (di seguito CGF) sono completate dai seguenti eventuali allegati, che ne costituiscono parte integrante: riepilogo generale 1 e 2 (di seguito RG1 e RG2) condizioni tecniche economiche gas naturale/energia elettrica (di seguito CTE-G/CTE-EE), Nota Informativa per il Cliente (di seguito NI), scheda di confrontabilità (presente solo per clienti domestici), modulo punti di fornitura multipli (ove presente) di seguito PFM, allegati fiscali relativi ad esenzione/agevolazione delle accise e dell’IVA. Si precisa che in caso di contrasto tra le presenti CGF e le condizioni contenute negli altri allegati contrattuali, prevalgono le seconde se incompatibili con le prime.
1.2 Il Cliente con la sottoscrizione dei documenti di cui al punto 1.1. dichiara di non avere vincoli di tipo contrattuale con il precedente fornitore, ovvero conferisce mandato a RGP per inviare al precedente fornitore la comunicazione di recesso dal contratto in essere secondo le tempistiche previste dalla normativa e gli eventuali accordi tra le parti, nonché ad espletare ogni ulteriore formalità anche verso terzi in relazione al perfezionamento ed all’esecuzione del contratto, con promessa di rato e valido sin d’ora.
1.3 Il Cliente risponde dei dati forniti a RGP garantendone, ai sensi di legge, la veridicità e la correttezza; ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata a RGP con la massima tempestività.
1.4 Ogni richiamo, nelle presenti CGF e nei relativi allegati, a norme legislative e/o regolamentari comprende anche le modifiche ed integrazioni delle medesime successivamente avvenute. Tutte le fonti normative nazionali citate nel presente documento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui bollettini ufficiali delle Regioni o sul sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.
2 TERMINI E DEFINIZIONI
•“AEEGSI”: Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx).
•“Bonus Elettrico”: è uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’AEEGSI, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili nel sito dell’Autorità per l’energia xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
•“Bonus Gas”: è uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’AEEGSI, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per il gas. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione di residenza. Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili nel sito dell’Autorità per l’energia xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
•“Cliente Finale” o “Cliente”: è il Cliente che acquista gas e/o energia elettrica per uso proprio.
•“Cliente multisito”: è il Cliente che ha stipulato, con il medesimo esercente la vendita, un contratto di fornitura che prevede la consegna del gas e/o dell’energia elettrica in più punti di prelievo/riconsegna.
•“Codice di Rete”: codice contenente regole e modalità per la gestione dell’accesso ed il funzionamento della rete di trasporto approvato dall’AEEGSI.
•“Codice di Rete di Distribuzione”: codice contenente regole e modalità per la gestione dell’accesso ed il funzionamento della rete di distribuzione locale, approvato dall’AEEGSI.
•“Contratto”: l’accordo per la fornitura di gas e/o energia elettrica disciplinato dalle presenti CGF nonché dagli allegati individuati all’art. 1.1
•“Delibere”: provvedimenti emanati dall’AEEGSI ai fini della regolamentazione del mercato dell’energia elettrica e del gas, reperibili sul sito internet di cui sopra.
•“Dispacciamento”: è la spesa per il servizio di dispacciamento, che garantisce in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica.
•“Distributore”: distributore di gas e/o energia elettrica territorialmente competente.
•“Giorno Gas” o “g”: è il periodo di 24 ore consecutive avente inizio alle 06.00 di ciascun giorno e termine alle 06.00 del giorno successivo, con riferimento al fuso orario italiano.
•“Mercato libero”: dal 1° luglio 2007 il mercato dell’energia e dal 1 gennaio 2003 il mercato del gas naturale sono stati liberalizzati: questo vuol dire che tutti i clienti possono liberamente scegliere da quale fornitore e
a quali condizioni, comprare l’elettricità e il gas. Nel mercato libero le condizioni economiche e contrattuali di fornitura sono concordate direttamente tra le parti e non fissate dall’AEEGSI.
•“Mercato regolamentato”: sono rispettivamente i mercati di tutela, salvaguardia per l’energia elettrica previsti dalla delibera 156/07 e seguenti modifiche e/o integrazioni, Tutela simile prevista dalla delibera 369/2016/R/
eel; per il gas servizio di tutela previsto dalla delibera 64/09.
•”Misuratore”: punto fisico collegato alla rete di distribuzione/trasporto ove avviene la misura e la consegna del gas .
•“PoD”: punto di prelievo della rete elettrica in cui viene messa a disposizione del Cliente l’energia elettrica.
•“PdR”: punto di riconsegna del gas, dove l’impresa di distribuzione riconsegna il gas per la fornitura al Cliente.
•“Potere Calorifico Superiore o “PCS”: quantità di energia prodotta dalla combustione completa,a pressione costante, di un smc di gas quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale di combustibile e comburente.
•“Profilo di prelievo standard”: profilo di prelievo normalizzato attribuito dal distributore a ciascun PdR tra quelli definiti dall’AEEGSI, sulla base della categoria d’uso, della classe di prelievo e di eventuali altre variabili,
composto da valori percentuali giornalieri la cui somma è 100.
•”Proposta”: documento con il quale il Cliente propone a RGP di concludere un Contratto di somministrazione di gas e/o energia elettrica .
•“Remi”: impianti di regolazione e misura, identificati con un codice alfanumerico che li individua univocamente, nel quale avviene la consegna del gas in uscita dalla rete di metanodotti del trasportatore.
•“Residente/non residente”: per i soli clienti domestici la tipologia di contratto si distingue ulteriormente tra residenti e non residenti, in base alla residenza anagrafica del titolare del contratto di fornitura. La distinzione
è rilevante per l’applicazione della componente di dispacciamento relativa ai Servizi di vendita, delle tariffe di rete e delle imposte.
•“Rete di Distribuzione gas”: rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l’attività di distribuzione; l’impianto di distribuzione è costituito dall’insieme di punti di consegna e/o interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai misuratori.
•“Rete di distribuzione energia elettrica”: complesso delle linee e delle strutture per il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti a media e bassa tensione per la consegna ai clienti finali.
•“Rete Nazionale”: insieme di gasdotti definito dal decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 22 dicembre 2000, annualmente aggiornato e individuato da punti di entrata e di uscita definiti dalle società di trasporto.
•“Rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica”: complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale.
• “SII”: (Sistema Informativo Integrato) sistema informatico per l’accesso alla banca dati che contiene l’elenco completo dei punti di prelievo nazionale denominata Registro Centrale Ufficiale
•“Standard metro cubo” o “Smc”: il contatore misura il gas in metri cubi (mc), in bolletta i consumi sono fatturati usando lo standard metro cubo (Smc), un parametro che esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni
di temperatura (15 C°) e di pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica) standard. Gli Smc si ottengono moltiplicando i metri cubi per un coefficiente di conversione (C), definito per ogni località secondo precisi criteri.
•“Società di stoccaggio”: società che assicura il servizio stoccaggio del gas.
•“Terna”: gestore della rete di trasporto nazionale di energia elettrica.
•“TIBEG”: Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di Energia elettrica e Gas naturale.
•“TIME”: Testo Integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per la regolazione dell’attività di misura elettrica.
•“TIMG”: Testo Integrato Morosità Gas allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11.
•“TIMOE”: Testo Integrato Morosità Elettrica, allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com.
•“TIQE”: Testo Integrato della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica allegato A alla deliberazione 666/2015/R/eel.
•“TIQV”: Testo Integrato della regolazione della Qualità commerciale dei servizi di Vendita.
•“TIT”: Testo Integrato delle Disposizioni per l’erogazione dei servizi di Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel.
3 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DURATA DELLA FORNITURA, CONDIZIONI ECONOMICHE, DIRITTO DI RIPENSAMENTO CLIENTE DOMESTICO
3.1 Il Contratto di fornitura si perfeziona e conclude al momento dell’accettazione della presente proposta da parte di RGP che verrà comunicata al Cliente, entro i 45 giorni successivi. Nel caso di spedizione in forma cartacea il termine di cui sopra si intenderà rispettato alla data di consegna della lettera al vettore incaricato. Le presenti CGF annullano e sostituiscono eventuali precedenti accordi tra le parti, anche in riferimento a forniture in corso di gas e/o energia elettrica le cui CGF devono considerarsi per espresso accordo dalle parti sostituite dalle presenti. Il Cliente potrà richiedere a RGP, che si riserva l’accettazione della richiesta, l’attivazione di entrambe le forniture gas e di energia elettrica, mediante apposita comunicazione scritta. Anche nel caso di richiesta di attivazione fornitura sia di gas che d’energia elettrica, l’accettazione potrà avvenire anche per una sola delle forniture.
3.2 Il contratto s’intende stipulato a tempo indeterminato (salvo diverse indicazioni previste dagli allegati CTE-EE/CTE-G). Le disposizioni che regolano il contenuto, la decorrenza e la durata delle Condizioni Economiche,
sono contenute, negli allegati stessi. I dati identificativi delle parti sono quelli dichiarati al momento della conclusione del presente contratto.
3.3 L’inizio della fornitura avrà luogo compatibilmente con la scadenza/recesso del contratto di fornitura di gas e/o energia elettrica del Cliente in essere con altro fornitore ed è sottoposto al rispetto delle regole tecniche ed amministrative del distributore locale per l’attivazione e l’eventuale nuova attivazione dei servizi di cui all’art.5. La decorrenza della fornitura avrà luogo a partire dalla prima data utile, nel caso in cui, per cause non imputabili a RGP, la data di inizio della fornitura per ciascun PoD/PdR non risulti in linea con la data di decorrenza del servizio di trasporto e/o distribuzione. Qualora il termine di inizio della fornitura sia differito, RGP darà tempestiva comunicazione al Cliente con le stesse modalità di cui all’art. 3.1. Si precisa che, anche in questo caso, la scadenza delle CTE-EE/CTE-G non subirà variazioni. La data di partenza dichiarata dal Cliente verrà considerata quale valido termine di inizio della fornitura, con esonero di RGP da ogni responsabilità conseguente all’inizio della fornitura in data anteriore o posteriore a quella prevista dagli accordi con il fornitore precedente.
L’efficacia del presente Contratto è subordinata all’assenza di sospensioni/interruzioni della fornitura per morosità del Cliente nonché all’assenza di richieste di indennizzo a carico dello stesso al momento della richiesta di switching. In ogni caso, RGP, ai sensi dell’art. 6.3 del TIMOE, si riserva la facoltà di revocare la richiesta di switching inoltrata al distributore. A tale riguardo, il distributore deve comunicare a RGP le seguenti informazioni riguardanti il PoD di cui è stato richiesto lo switching: a) l’eventuale sospensione del PoD conseguente a una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza, d) le eventuali date delle richieste di sospensione oltre a quelle eventualmente in corso, presentate negli ultimi dodici mesi precedenti la data di switching; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi dodici mesi precedenti la data di richiesta di switching. Qualora RGP eserciti la facoltà di revoca, a seguito di informazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ricevute dal distributore, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. Nel caso di switching dei clienti finali serviti in salvaguardia, l’impresa distributrice è tenuta a comunicare a RGP, oltre a quanto previsto ai sensi del comma 6.1 TIMOE, anche le informazioni di cui all’art. 14.1 TIMOE. In tal caso RGP potrà revocare la richiesta di switching e la fornitura continuerà con il fornitore del mercato di salvaguardia. In caso di fornitura di gas ai sensi dell’articolo 19.3 del TIMG, RGP potrà esercitare la revoca della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura ai sensi dell’art.
8.2 TIMG. Ai fini dell’esercizio della facoltà di revoca, l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione di RGP le seguenti informazioni circa il PdR oggetto della richiesta di sostituzione nella fornitura: a) l’eventuale chiusura del PdR a seguito dell’intervento di chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità di cui all’art. 6 TIMG; b) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; c) le date delle eventuali richieste di chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; d) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quelle eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) l’accessibilità del PdR. Qualora, a seguito delle informazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), ricevute dall’impresa di distribuzione, RGP eserciti la facoltà di revoca della richiesta della sostituzione nella fornitura, non verrà data esecuzione al contratto di
vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. In ogni caso, qualsiasi sia la causa tra quelle precedentemente citate, il Cliente non ha nulla a pretendere a titolo di risarcimento danni, nel caso in cui la fornitura non dovesse proseguire con precedente fornitore.
(Sigla del Cliente o del Rappresentante Legale)
In riferimento alla fornitura di gas/energia elettrica, qualora successivamente alla scadenza della validità delle Condizioni Economiche, sia attivato un PoD/PdR di pertinenza del Cliente, attraverso il servizio di connessione oppure venga inserito dal distributore nel contratto di trasporto e dispacciamento di RGP (o di una società da questa incaricata di svolgere tale compito, come indicato al successivo Art 5), quest’ultima si riserva la facoltà di applicare all’energia elettrica prelevata dal Cliente, relativamente al PoD attivato, un corrispettivo pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul mercato MGP sulla piattaforma IPEX, nelle ore appartenenti a ciascuna delle fasce orarie definite dalla delibera AEEGSI 181/06 maggiorato di 0,015 €/kWh ad esclusione di tutte le altre componenti previste dalle CTE-EE, che saranno invece applicate secondo quanto previsto dal contratto in essere, analogamente per il gas RGP applicherà un corrispettivo della componente materia prima gas calcolato secondo la seguente formula: P = TTF (ICIS Heren TTF price assessment Day-ahead Index) + 0,095
€/Smc, dove ICIS Heren TTF price assessment Day-ahead Index è uguale alla media mensile dei valori “ASK” dei soli giorni lavorativi pubblicati da Heren nell’ESGM (European Spot Gas Markets) Report nella sezione” Continental price assessment”, espressi in €/MWh e trasformati in €cent/Smc, ad esclusione di tutte le altre componenti previste dalla CTE-G, che saranno invece applicate secondo quanto previsto dal Contratto in essere.
RGP si riserva il diritto di rifiutare, senza che questo costituisca inadempimento ovvero motivo di recesso/risoluzione del contratto, e fatto in ogni caso salvo quanto di seguito disposto, l’attivazione di nuovi PoD/PdR ovvero la richiesta di incremento del consumo di gas/energia elettrica in misura superiore al 10% del quantitativo indicato all’atto della stipula del contratto, le richieste dovranno, pertanto, essere in ogni caso espressamente accettate da RGP. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo al ricorrere delle condizioni di cui alla presente pattuizione, a seguito della richiesta di incremento, RGP potrà richiedere al Cliente l’adeguamento delle condizioni economiche, nonché il rilascio di idonea e congrua garanzia.
3.4 Il Cliente s’impegna a comunicare, su richiesta di RGP, ogni variazione alle variazioni di prelievo al ciclo di normale lavorazione, nonché eventuali sospensioni programmate per festività, ferie, attività stagionali o altre motivazioni.
3.5 Secondo quanto disposto dall’ art. 12.4 della delibera AEEGSI ARG/com 104/2010, qualora il contratto di fornitura sia stato concluso dal cliente finale domestico in un luogo diverso dai locali commerciali dell’esercente la vendita o a distanza il Cliente può recedere dal contratto senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. I 14 giorni, utili ai fini di cui sopra, decorrono dal momento della ricezione del Contratto da parte del Cliente Finale. In caso di modalità di stipula diverse da cartaceo, RGP si riserva di inviare il contratto mediante raccomandata A/R, fax, e-mail, ovvero altri sistemi di comunicazione a distanza idonei a garantire la ricezione del documento stesso.
4 RINNOVO, CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ
4.1 Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di validità delle Condizioni Economiche, indicata negli allegati CTE-G/CTE-EE in vigore, RGP comunicherà per iscritto le nuove Condizioni di fornitura che regoleranno il periodo successivo. Qualora il Cliente non intenda accettarle, potrà esercitare il diritto di disdire il contratto senza oneri, mediante raccomandata o PEC, nel rispetto delle modalità e dei termini di preavviso previsti dalla delibera AEEGSI 302/2016/R/com., in caso di mancata disdetta entro tale termine, le nuove condizioni economiche s’intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora eccezionalmente RGP non dovesse inviare la comunicazione di rinnovo, garantisce comunque la prosecuzione della/e fornitura/e di gas come di seguito descritto: in sostituzione del prezzo di fornitura previsto dalle CTE-G in scadenza verrà applicato il prezzo previsto dalla seguente formula: P = TTF (ICIS Heren TTF priceassessment Day-ahead Index) + 0,095 €/Smc, dove ICIS Heren TTF price assessment Day-ahead Index è uguale alla media mensile dei valori “ASK” dei soli giorni lavorativi pubblicati da Heren nell’ESGM (EuropeanSpot Gas Markets) Report nella sezione” Continental price assessment”, espressi in €/MWh e trasformati in €cent/Smc, ad esclusione di tutte le altre componenti previste dalla CTE-G, che saranno invece applicate secondo quanto previsto dal Contratto in essere. Analogamente per la fornitura di energia elettrica verrà applicato un corrispettivo pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul mercato MGP sulla piattaforma IPEX, nelle ore appartenenti a ciascuna delle fasce orarie definite dalla delibera AEEGSI 181/06 maggiorato di 0,015 €/kWh ad esclusione di tutte le altre componenti previste dalla CTE-EE, che saranno invece applicate secondo quanto previsto dal contratto in essere.
4.2 L’inizio della fornitura da parte di RGP avrà luogo in conformità alla normativa che disciplina l’attivazione dei servizi di cui all’art. 5 e subordinatamente all’attivazione dei servizi previsti dal medesimo articolo, in ogni caso salvo eventi o impedimenti che non dipendano dalla volontà di RGP, i termini inizieranno a decorrere, nel caso in cui i PoD/PdR non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, con le tempistiche e modalità previste e comunicate dal distributore locale stesso.
4.3 Il Cliente è consapevole che le interruzioni del servizio e/o somministrazione parziale, che si dovessero verificare a seguito, con o senza preavviso, in conseguenza di cause accidentali, di cause di forza maggiore, di provvedimenti di Pubbliche Autorità, di cause di oggettivo pericolo, di ragioni di servizio, quali manutenzioni/riparazione di guasti alla rete di trasporto e distribuzione, ampliamento/miglioramento/avanzamento tecnologico degli impianti stessi, non attribuiscono in capo al Cliente il diritto a richieste di risarcimento danni nei confronti di RGP né a richiedere una diminuzione degli importi eventualmente dovuti.
4.4 Il Cliente è consapevole che tutti gli aspetti relativi alla qualità della somministrazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni di tensione/pressione/frequenza, microinterruzioni nell’erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, ecc, riguardano esclusivamente i rapporti in essere tra il Cliente ed il distributore locale/trasportatore, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore e dal successivo art. 5. RGP non è responsabile, neanche parzialmente o indirettamente, in caso di danni prodotti dalla qualità della somministrazione, dalla connessione dei PoD/PdR alla rete e, più in generale, in merito alle attività che spettano a soggetti terzi e/o del Cliente stesso. Il Cliente riconosce che gli interventi riguardanti guasti ed emergenze non sono di competenza di RGP, ma rimangono esclusivamente a carico del distributore locale/trasportatore al quale il Cliente dovrà rivolgersi utilizzando i canali di comunicazione previsti dal distributore locale stesso.
4.5 Qualora il distributore di gas dovesse compiere delle operazioni sulla rete, il Cliente può ricorrere all’eventuale servizio alternativo per la fornitura di gas da terzi. In tal caso, gli eventuali oneri che verranno addebitati dal distributore a RGP per l’utilizzo del servizio alternativo, da parte del Cliente, saranno posti a carico di quest’ultimo.
4.6 Il valore di pressione del gas al momento della consegna è conforme alle prescrizioni normative vigenti nonché alla disciplina della materia dettata nel codice di rete di pertinenza. La consegna del gas con passaggio di proprietà e delle relative responsabilità ad esso inerenti, si intende effettuato ai punti di fornitura definiti all’interno del presente contratto. Le parti dichiarano di accettare la valorizzazione del PCS determinata dalla società di trasporto. Il valore del PCS viene utilizzato per adeguare il prezzo di fornitura delle componenti, espresse in termini energetici, in misura proporzionale rispetto al PCS di riferimento previsto dalle CTE-G. Il gas oggetto del presente contratto sarà a disposizione del Cliente senza limitazione di orario.
4.7 Il presente contratto individua i siti presso i quali devono essere utilizzati Il gas e/o l’energia elettrica. Non è consentito l’utilizzo presso siti diversi da quelli contrattualmente previsti. È esclusa la cessione di gas e/o energia elettrica, sotto qualsiasi forma, a terzi. Il Cliente si obbliga ad utilizzare il gas e/o l’energia elettrica forniti da RGP secondo quanto stabilito nel presente Contratto, assumendosi, in caso contrario, ogni responsabilità per l’eventuale uso diverso/improprio, impegnandosi a manlevare e tenere indenne RGP da sanzioni, multe, penali ovvero altri importi, e in generale da ogni conseguenza pregiudizievole, in conseguenza all’uso diverso/ improprio delle forniture che verranno posti a carico del Cliente mediante addebito in fattura.
4.8 Il Cliente è consapevole del fatto che il gas, oggetto del contratto di somministrazione, può essere pericoloso se non si usano le opportune cautele. Il Cliente è tenuto all’utilizzo di apparecchi omologati e a rispettare i controlli manutentivi periodici avvalendosi esclusivamente di personale abilitato. Il Venditore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di eventuali incidenti che potessero occorrere presso il Cliente, che manleva e tiene indenne il Venditore da ogni costo e spesa, senza alcun diritto di rivalsa. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Società di Distribuzione locale, ogni eventuale situazione di potenziale pericolo o necessità di manutenzione sugli impianti. Il Cliente è responsabile per difetto di manutenzione o incuria degli impianti che comportino diminuzione della sicurezza o dispersione degli impianti. I contatori gas sono muniti di sigillo di garanzia e rimangono di proprietà della Società di Distribuzione locale. La manomissione dei sigilli o altra attività che turbi il regolare e continuo funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi fraudolento artificio di prelievo danno luogo al conguaglio dei consumi non misurati, determinati con opportuna stima, e all’addebito di tutte le spese; potranno altresì dare luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente e alla sospensione della somministrazione. Gli incaricati della Società di Distribuzione locale hanno diritto ad accedere in qualsiasi momento ai contatori per una verifica degli stessi. In caso di guasto o di blocco della contabilizzazione dei consumi del contatore, il Cliente deve comunicarlo immediatamente al Venditore e al distributore. In questo caso e qualora l’avaria venga riscontrata dal personale incaricato della Società di Distribuzione locale o RGP si potrà provvedere alla sostituzione del contatore e ai conguagli dei consumi ai sensi della normativa vigente. Il Cliente può richiedere la verifica della corretta contabilizzazione dei consumi del contatore che, stante la tolleranza di errore di misura contemplata dalla normativa vigente, potrà dare origine alla ricostruzione dei consumi secondo le norme previste dall’AEEGSI e si effettueranno di conseguenza i necessari addebiti/accrediti. In caso di richiesta di verifica da parte del Cliente, l’onere della verifica è posto a suo carico.
5 CONTRATTI DI TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO, MANDATO CONNESSIONE, ONERI E COSTI
5.1 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce mandato gratuito senza rappresentanza a RGP, che a sua volta rispettivamente si riserva la facoltà di nominare uno o più submandatari, al fine di concludere il Contratto di trasporto, distribuzione e dispacciamento (compreso il servizio di misura) per i PoD oggetto del Contratto. Inoltre il Cliente si obbliga a rilasciare a RGP tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi stabiliti da RGP, nonché a rispettare quanto di propria competenza è previsto in tali contratti accettandone fin d’ora tutti gli oneri e i corrispettivi derivanti. RGP, per suo conto, si impegna ad espletare tutti gli adempimenti indispensabili a rendere operativi i servizi previsti dal presente articolo.
5.2 In caso di fornitura di energia elettrica, sarà a carico del Cliente, oltre ai prezzi di cui all’allegato CTE-EE, il pagamento di un ulteriore eventuale corrispettivo - conguaglio compensativo – di importo pari a quanto previsto all’Art. 21 dell’All. A alla Delibera AEEGSI 278/07, limitatamente ai casi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 20 della medesima delibera. Più in generale, verrà addebitato al Cliente qualsiasi ulteriore onere introdotto dalle Autorità competenti, in materia di gas e/o energia elettrica, con le modalità, la decorrenza i limiti da queste previste ivi compresi i casi in cui, a seguito di una delibera dell’AEEGSI o di qualsivoglia provvedimento ministeriale, dovessero essere modificati i corrispettivi e/o le tariffe inerenti il gas o l’energia elettrica che costituiscono elementi e/o parametri costituenti il prezzo. Nei casi che precedono le modifiche si intendono efficaci a partire dalla data di entrata in vigore o di decorrenza fissata dalla delibera/provvedimento e, pertanto, RGP potrà modificare il prezzo applicando i corrispettivi e/o le tariffe così come modificate.
5.3 Al fine di ricevere la fornitura di energia elettrica concordata, il Cliente conferisce mandato gratuito senza rappresentanza a RGP per la stipula del contratto di connessione dei PoD per l’esecuzione di tutte le prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei PoD alla rete elettrica (ad esempio: allacciamento, voltura, aumento di potenza, disattivazioni, ecc). Il Cliente si impegna a trasmettere a RGP, che inoltrerà al distributore competente, tutte le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione. Il Cliente rimarrà comunque titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore locale per tutto ciò che concerne le attività relative alla connessione alla rete del proprio PoD ai sensi del TIT e TIQE. Per quanto concerne le forniture diverse dalla bassa tensione, l’esecuzione del mandato è condizionata al fatto che il Cliente somministri a RGP i mezzi necessari ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1719 c.c.
5.4 Qualsiasi onere, spesa o contributo, conseguenti al conferimento dei mandati indicati nel presente articolo, saranno ad esclusivo ed integrale carico del Cliente.
5.5 Il Cliente si impegna, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., a corrispondere l’importo forfettario pari ad € 30,00, a titolo di oneri amministrativi sostenuti per l’espletamento delle attività di connessione. Roma Gas & Power S.p.A. addebiterà tale importo nel primo ciclo di fatturazione utile.
6 OBBLIGHI FISCALI
6.1 Tutti gli importi indicati dal Contratto inerenti la fornitura, si intendono al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposte e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono addebitati al Cliente, ad eccezione dei casi in cui la legge o il contratto li pongano a carico di RGP con esclusione della facoltà di rivalsa. Gli importi saranno conteggiati in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia.
6.2 Ai fini del T.U. Accise D.Lgs.504/95, RGP s’impegna ad applicare le accise sul consumo di gas o energia elettrica ai propri Clienti, a effettuare le dichiarazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di competenza e ad eseguire i versamenti previsti per legge. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto il Cliente s’impegna, compilando apposita modulistica (art. 6.6) e allegando idonea documentazione, a comunicare, sotto la propria personale responsabilità, a RGP eventuali agevolazioni/esenzioni spettanti totalmente o parzialmente per le forniture di gas e/o energia elettrica. Tale documentazione formerà parte essenziale ed integrante del contratto. L’ammissione al regime di esenzione totale o parziale dall’accisa per le forniture di gas/energia elettrica è sottoposto all’autorizzazione degli uffici territorialmente competenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Cliente s’impegna a comunicare per iscritto gli aggiornamenti dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, qualora comportino variazioni riguardanti la destinazione d’uso dei locali, gli impieghi di gas/energia elettrica, la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), la tipologia di attività svolta, nonché ogni altro elemento in precedenza
dichiarato. Il Cliente è il solo responsabile dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e si impegna a manlevare e tenere indenne RGP, in caso di divergenza rispetto a quanto risultante dall’istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a RGP, in tali casi saranno addebitate al Cliente le eventuali differenze di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi e ogni altra somma che RGP fosse tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria e/o a Enti Pubblici.
6.3 In applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 633/72, il Cliente che beneficia di un regime IVA diverso da quello ordinario, dovrà produrre apposita documentazione e/o dichiarazione comprovante l’ammissione al regime
di riferimento. In ogni caso, RGP, prima di procedere all’applicazione del diverso regime IVA, si riserva la facoltà di valutare la documentazione ricevuta.
(Sigla del Cliente o del Rappresentante Legale)
6.4 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del Cliente o di RGP, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni normative.
6.5 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso con relativo onere a carico della parte che, con il proprio comportamento, renda necessaria la registrazione.
6.6 Maggiori informazioni in merito alla normativa fiscale e alla modulistica per la richiesta di agevolazioni/esenzioni possono essere reperite sul sito internet: xxx.xxxxxxx.xx.
7 GARANZIE, FATTURAZIONE, GUIDA ALLA LETTURA DELLA FATTURA, MISURE, PAGAMENTI, MOROSITÀ E ONERI
7.1 Le garanzie sono disciplinate dalle disposizioni contenute negli allegati CTE-G/CTE-EE.
7.2 Tempi e modalità di fatturazione sono quelli previsti dagli allegati CTE-G/CTE-EE.
7.3 Per la fornitura di gas e/o energia elettrica, RGP emetterà le fatture esclusivamente in formato digitale. Anche dopo l’attivazione della fornitura Il Cliente, previa richiesta nei confronti di RGP, può optare per la ricezione di copia della bolletta in formato cartaceo. RGP si riserva di addebitare l’importo di Euro 1,80 (uno e ottanta) a PoD/PdR a copertura dei costi forfettari di produzione di ciascuna copia. Le fatture (distinte per fornitura) sono emesse da RGP sulla base di informazioni ricevute dai distributori locali competenti nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dall’AEEGSI.
7.4 Qualora la disponibilità delle informazioni non fosse compatibile con i tempi di regolare fatturazione, RGP emetterà una fattura contenente un acconto pari alla somma degli oneri previsti dal contratto, valorizzato sulla base del miglior dato di consumo disponibile. In nessun caso ciò è da intendersi come rinuncia a quanto spettante al Fornitore circa l’effettiva fornitura.
7.5 Qualora non vi sia alcun dato reso disponibile dal distributore, riguardante il consumo di energia elettrica, RGP procederà con la fatturazione sulla base del miglior dato di consumo a disposizione. La ricostruzione di tale dato è effettuata in funzione dell’analisi dei consumi relativi a periodi di fornitura precedenti, per ciascun PoD, ovvero a seguito di specifiche intese con il Cliente. In caso di fornitura gas, le parti concordano di ritenere valido il miglior dato disponibile tra quelli messi a disposizione dall’impresa di distribuzione (anche eventualmente stimati), autoletture e dati di misura in stima. Qualora RGP provvederà ad utilizzare dati stimati, effettuerà la miglior stima tenendo conto, dei dati storici o contrattuali di consumo del Cliente, in relazione all’andamento climatico, alla tipologia d’uso del gas e tenendo conto anche di eventuali altri dati di misura in suo possesso, comprese le autoletture e i dati ottenuti in seguito all’esecuzione di prestazioni tecniche e/o di qualità commerciale. Il Cliente si impegna a non contestare la validità di tali dati fino all’avvenuto accertamento della loro erroneità nei limiti temporali previsti dal codice di rete di pertinenza riconoscendone comunque la validità fiscale, ai fini dell’art. 6.2; nonché l’idoneità del loro utilizzo ai fini della proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c., in caso di inadempimento del Cliente.
7.6 I dati ufficiali forniti dai distributori competenti possono essere posti alla base di conguagli successivi. Si precisa che RGP addebiterà o accrediterà gli importi relativi a eventuali conguagli anche negli anni successivi al termine della/e fornitura/e, derivanti da comunicazioni successive del distributore competente. In caso di fornitura di gas, il Cliente riconosce alla società di distribuzione il diritto ad accedere alla stazione di misura/ misuratori in qualsiasi momento per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura e delega RGP o il personale da questa incaricato a partecipare per conto del cliente alle suddette operazioni impegnandosi ove occorra anche ad ottenere eventuale assenso da parte di terzi che debbano consentire tale accesso, ovvero a non ostacolare in alcun modo l’attività di verifica e di misurazione.
Romagas mette a disposizione dei propri clienti diverse modalità di raccolta dell’autolettura.
Il cliente potrà comunicare la propria autolettura attraverso il portale Clienti o all’indirizzo mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Qualora l’autolettura venga comunicata tramite il portale Clienti sarà possibile ottenere una risposta immediata circa la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato, se palesemente errato.
L’autolettura comunicata e presa in carico da RGP se validata dall’impresa di distribuzione sarà equiparata ad una misura rilevata e verrà tenuta in considerazione ai fini della fatturazione, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva. Ai fini della validità dell’autolettura, la comunicazione della stessa dovrà essere effettuata nell’intervallo di giorni indicati da RGP.
Il distributore gas è responsabile dell’attività di misura dei consumi come definito dal TIVG. Il tentativo di lettura diretta del misuratore gas da parte del distributore locale avviene secondo le periodicità stabilite dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di Cliente fornito (ai sensi del TIVG– attualmente con la seguente periodicità: almeno una volta l’anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; almeno 2 volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; almeno 3 volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno). I dati di misura rilevati dal distributore sono comunicati a RGP secondo le tempistiche e le modalità previste dall’AEEGSI. Il Cliente si impegna a consentire l’accesso agli incaricati della società di distribuzione per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire, e comunque di rendere in ogni modo possibile, la lettura effettiva del misuratore gas. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte del distributore, lo stesso informerà il Cliente della facoltà di effettuare l’autolettura e di comunicare i dati al venditore con le modalità sopra indicate. In assenza di tali dati RGP fatturerà con le modalità di cui all’art. 0.0.Xx Cliente si impegna a dare immediata comunicazione a RGP in caso di guasto o blocco del misuratore. In questo caso e nel caso che l’avaria sia riscontrata dal personale del distributore, si procederà alla sostituzione del misuratore e alla rideterminazione dei consumi. Il Cliente ha diritto a far verificare il corretto funzionamento degli strumenti di misura di gas/energia elettrica, ma se risultassero privi di difetti di funzionamento sarà tenuto a sostenere le spese di verifica; in caso contrario i gruppi saranno sostituiti a cura e spese del distributore con conseguente ricostruzione dei prelievi per il periodo di malfunzionamento. In ogni caso RGP è sempre esonerata per ogni responsabilità relativa alla misura.
7.7 Qualsiasi contestazione relativa alla fatturazione dovrà essere inviata a RGP secondo le modalità indicate all’art 9.1. La guida alla lettura della fattura è pubblicata sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
7.8 Il Cliente s’impegna ad effettuare il pagamento entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura. Il pagamento, ai sensi dell’art. 1462 c.c., non potrà essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di
contestazione, né il Cliente potrà sollevare eccezione alcuna al fine di sospendere, differire ovvero ridurre il pagamento.
Nel caso in cui il Cliente abbia optato per il pagamento mediante procedura SDD (sepa direct debit), qualora RGP riceva da parte della banca del Cliente e per responsabilità di quest’ultimo lo storno dello stesso, al Cliente verranno addebitate le relative spese di storno pari a euro 8,50 (otto e cinquanta) per ogni richiesta stornata, oltre le spese di gestione nella misura minima di euro 50,00 (cinquanta) nel caso in cui si verifichino due storni. Nell’ipotesi in cui si verifichi un ritardo nell’allineamento e conseguentemente non risultino effettuati i pagamenti a saldo delle fatture emesse, entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di RGP del mancato allineamento SDD, il Cliente si obbliga ad effettuare un bonifico della somma corrispondente a favore del c/c che verrà indicato da RGP e darne tempestiva comunicazione a RGP stessa. Decorsi 10 gg. dalla mancata comunicazione di pagamento, il Cliente è ritenuto moroso ad ogni effetto di legge e di contratto (v. art. 7.10), anche ai fini dell’attivazione della procedura di sospensione o cessazione della fornitura.
In caso di ritardato/mancato pagamento delle fatture, fatto salvo quanto previsto all’art. 10, è facoltà di RGP applicare al Cliente domestico, sugli importi dovuti per forniture di energia elettrica, interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 3,5 punti percentuali, come previsto dalla Delibera AEEGSI del 28 dicembre 1999, n. 200/99; per le forniture di gas è facoltà di RGP applicare al Cliente domestico, sugli importi dovuti, interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (di seguito: tasso ufficiale di riferimento) aumentato di 3,5 punti percentuali, come previsto dalla delibera AEEGSI 229/01. Per i clienti non domestici, sugli importi fatturati per la fornitura di energia elettrica o di gas con consumo maggiore di 200.000 smc/anno, verranno applicati gli interessi moratori al saggio annuo pari al tasso BCE maggiorato nella misura massima consentita dall’art. 5, co. 2 D.Lgs. n. 231/2002.
Ove venga eccezionalmente attivata la cessione del credito, gli interessi moratori saranno quelli previsti dall’Istituto cui sarà ceduto il credito qualora superiori rispetto a quelli calcolati alle condizioni riportate nel precedente paragrafo.
7.9 In caso di mancato pagamento della fattura relativa al gas entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura, RGP costituirà in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r o PEC, evidenziando il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, della/e fattura/e non pagata/e, non inferiore a 15 giorni solari dall’invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell’esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Decorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto per ciascuno dei casi sopra riportati, in costanza di mora, RGP inviare all’impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
Ai sensi dell’art. 4.2 Bis TIMG, nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, i termini relativi al pagamento saranno ridotti alla metà. Decorsi ulteriori due giorni lavorativi,
RGP può inviare all’impresa di distribuzione larichiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
In caso di mancato rispetto dei termini previsti, RGP potrà trasmettere al distributore la richiesta di riattivazione della fornitura subordinatamente alla verifica dell’avvenuto pagamento degli importi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, oltre ai costi di sospensione e riattivazione, delle spese di gestione nella misura di cui all’art.7.11, nonché degli importi addebitati in fatture eventualmente scadute successivamente all’inoltro della comunicazione stessa, anche se ivi non riportati.
In caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, il venditore sarà tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione: i. copia delle fatture non pagate; ii. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii. copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; iv. copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; v. documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.
L’utente del servizio di distribuzione potrà esercitare la facoltà di revoca della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura, come previsto dal comma 8.2 del TIMG, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a cui è tenuta l’impresa di distribuzione contenente le seguenti informazioni circa il punto di riconsegna oggetto della richiesta: i. l’eventuale chiusura del punto di riconsegna a seguito dell’intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità; ii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iii. le date delle eventuali richieste di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
iv. le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; v. l’accessibilità o meno del punto di riconsegna. Qualora l’utente del servizio di distribuzione che ha presentato la richiesta di accesso per sostituzione eserciti la facoltà di revoca, a seguito delle informazioni ricevute dall’impresa di distribuzione, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
7.10 In caso di mancato pagamento della fattura di energia elettrica RGP costituirà in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r o PEC, evidenziando il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, della/e fattura/e non pagata/e, non inferiore a 15 giorni solari dall’invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte della controparte commerciale, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC, oppure a 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Decorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto per ciascuno dei casi sopra riportati, in costanza di mora, RGP invierà all’impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura.
Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
I termini di cui sopra potranno essere ridotti, ai sensi dell’art. 3, comma 4 TIMOE, qualora nei novanta giorni successivi alla data di ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità RGP proceda con una nuova
(Sigla del Cliente o del Rappresentante Legale)
comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura. Tali termini ai sensi dell’art. 3 comma 4 TIMOE non possono comunque essere: I) relativamente al termine di pagamento di cui al comma 3.2 lett. a) TIMOE, inferiori a sette giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a cinque giorni solari dal ricevimento da parte di RGP, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite pec oppure a dieci giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora RGP non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione; II) relativamente al termine di cui al comma 3.2 lett. b)TIMOE entro cui l’utente del trasporto può presentare richiesta di sospensione della fornitura inferiore a due giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al punto I) precedente; III) relativamente al termine di cui al comma 3.2, lett. d) punto 2 TIMOE per la consegna al vettore postale, qualora RGP non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata superiori a due giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione della costituzione in mora, fermo restando la facoltà per la controparte commerciale di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a tre giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di dieci giorni solari di cui al precedente punto I) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di due giorni lavorativi.
Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sospensione per morosità, nelle ipotesi di sospensione della fornitura rese impossibili per cause non imputabili all’impresa di distribuzione e riconducibili a quanto previsto dall’art. 103.1 lett. a) e b) del TIQE, RGP potrà richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura sotto forma di lavoro complesso.
La sospensione della fornitura non trova applicazione nei confronti dei “Clienti finali non disalimentabili”, in conformità a quanto previsto dal TIMOE e dalle altre norme in materia. In caso di morosità dei clienti finali non disalimentabili RGP potrà risolvere i relativi contratti di dispacciamento e di trasporto. A seguito della richiesta di risoluzione del contratto di trasporto per morosità del cliente finale non disalimentabile, i PoD oggetto della medesima richiesta saranno trasferiti nel contratto di dispacciamento con l’esercente il servizio di ultima istanza, ai sensi dell’art. 24.3, TIMOE.
RGP potrà trasmettere al distributore la richiesta di riattivazione della fornitura subordinatamente alla verifica dell’avvenuto pagamento degli importi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, oltre ai costi di sospensione e riattivazione di cui sopra, delle spese di gestione nella misura di cui all’art.7.11, nonché degli importi addebitati in fatture eventualmente scadute successivamente all’inoltro della comunicazione stessa, anche se ivi non riportati. RGP è altresì legittimata a richiedere al distributore la sospensione della fornitura anche in caso di insoluti del Cliente nei confronti del precedente fornitore nel mercato di salvaguardia, nel rispetto della procedura prevista nei casi di morosità dei clienti finali disalimentabili.
In caso di mancato rispetto dei termini previsti per le procedure di costituzione in mora e sospensione della fornitura, verranno riconosciuti al cliente indennizzi automatici di cui al TIMOE.
7.11 Con particolare riferimento agli artt. 7.8, 7.9 e 7.10, in caso di sollecito, il Cliente che abbia provveduto ad effettuare il pagamento, lo comunica secondo le modalità e agli indirizzi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, trasmettendo in allegato copia della disposizione di pagamento. Per ogni comunicazione di sollecito, RGP si riserva di addebitare al Cliente Euro 5,00 (cinque) per spese amministrative. Qualora perdurasse lo stato di morosità saranno addebitati al Cliente nella fattura successiva, Euro 50,00 (cinquanta) per spese amministrative di costituzione in mora, sollecito e recupero crediti. In ogni caso saranno addebitati tutti gli oneri previsti dall’AEEGSI a carico del Cliente moroso. Nel caso in cui si dovesse procedere a disalimentazione ai sensi dei punti 9 e 10 del presente articolo, RGP si riserva la facoltà di fatturare al Cliente ulteriori Euro 100,00 (cento), a titolo di spese amministrative per la gestione della pratica, unitamente a tutti gli altri costi di cui sopra.
7.12 In caso di fornitura di energia elettrica, il Cliente dichiara di non avere, ad oggi, debiti pregressi con il fornitore attuale del regime di salvaguardia per le somministrazioni di energia elettrica sin qui ricevute. Dichiara inoltre di non aver maturato debito alcuno nei confronti di precedenti fornitori di energia elettrica garantendo ed impegnandosi in ogni caso, a pagare e/o rimborsare a RGP, a semplice richiesta scritta di quest’ultima e senza nulla eccepire e in qualsiasi forma, qualsiasi somma che il fornitore del regime di salvaguardia, il distributore ovvero altri soggetti dovessero addebitare a RGP per le forniture in precedenza ricevute dal Cliente.
7.13 L’emissione delle fatture avverrà secondo quanto stabilito dalla delibera AEEGSI 463/2016/R/com allegato A e delibera AEEGSI 501/2014/R/com allegato X. Xx sensi dell’art. 12.1 lett. b) della delibera AEEGSI 501/2014/R/ com allegato A, è facoltà del Cliente consultare nella propria area self care sul sito xxx.xxxxxxx.xx gli elementi di dettaglio relativi a ciascun periodo di fatturazione.
8 MODIFICHE, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
8.1 Eventuali condizioni obbligatorie imposte dalla legge da provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti vengono inserite di diritto nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, le clausole del contratto che risultino incompatibili con dette condizioni obbligatorie si intendono tacitamente abrogate.
8.2 In ogni caso RGP avrà facoltà di variare unilateralmente e per giustificato motivo le condizioni del contratto: tali variazioni saranno proposte al Cliente per iscritto, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Ove il Cliente non intenda accettare le variazioni proposte avrà facoltà di recedere dal contratto, senza oneri, mediante raccomandata o pec, nel rispetto della modalità e dei termini di preavviso tecnici previsti dalla delibera AEEGSI 302/2016/R/com. In caso di mancato recesso entro tale termine, le variazioni proposte si intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente ed il contratto stesso si intenderà modificato di conseguenza a partire dalla data indicata da RGP, che non potrà comunque procedere prima del primo giorno del quarto mese successivo a quello della ricezione da parte del Cliente delle suddette proposte.
8.3 Il Cliente sin d’ora presta il proprio consenso alla cessione del contratto da parte di RGP ad altra società. La cessione, ai sensi dell’art. 1407 c.c., sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata da RGP, inoltre quest’ultima avrà anche la facoltà di cedere a terzi, in qualsiasi momento e a propria discrezione i crediti derivanti dal contratto. Con riferimento agli enti tenuti al rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto e degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti, e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici in materia di lavori servizi e forniture), il Cliente autorizza preventivamente RGP alla cessione dei crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 13 del citato decreto legislativo.
8.4 Il Cliente non potrà neppure in parte, senza il preventivo consenso scritto di RGP sostituire a sé altro contraente, cedere ovvero trasferire il presente contratto in alcun modo ivi compresi affitti, trasferimenti di azienda, fusioni, scissioni, incorporazioni, volture, ecc. Fermo restando il divieto di cessione, in assenza di previa autorizzazione, il Cliente che intenda cedere il presente contratto ad altro soggetto, dovrà dare comunicazione a RGP a mezzo di raccomandata a/r o pec con un preavviso minimo di 60 giorni dal primo giorno del mese disponibile.
8.5 In caso di sostituzione di fatto di altro soggetto nella fornitura di gas e/o energia elettrica, inteso come utilizzo materiale di gas e/o energia elettrica da parte di altro soggetto rispetto al Cliente, fermo restando il divieto di cessione del contratto, il Cliente dovrà darne comunicazione a RGP mediante raccomandata a/r o pec con un preavviso minimo di 60 giorni dal primo giorno del mese disponibile. RGP si riserva il diritto di accettare la sostituzione. In caso di accettazione, manifestata in forma scritta da RGP, le variazioni di cui sopra avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
8.6 Nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche, di cui al presente articolo, RGP continuerà a fatturare al Cliente i consumi dei mesi riforniti. In ogni caso e salvo l’esplicita accettazione da parte di RGP, Cliente e Subentrante saranno responsabili in solido per le forniture ricevute dal momento della sostituzione.
9 COMUNICAZIONI, RECLAMI, VARIAZIONI, LEGGE APPLICABILE, RIFERIMENTI NORMATIVI E FORO COMPETENTE
9.1 Ogni comunicazione fra le parti, se non diversamente pattuito, inerente il presente contratto, per la quale non sia stata pattuita una forma specifica, s’intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso gli indirizzi di seguito indicati. Eventuali reclami da parte del Cliente potranno essere inviati a RGP utilizzando il modulo all’uopo predisposto e reperibile al sito internet xxx.xxxxxxx.xx. Qualora il Cliente decida di non utilizzare il modulo predisposto da RGP sarà tenuto ad inviare un reclamo scritto contenente almeno i seguenti identificativi minimi: nome e cognome/ ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telematico, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (gas/energia elettrica), il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (PoD) o di riconsegna del gas naturale (PdR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente assegnato da RGP. I reclami dovranno essere inviati a RGP a mezzo mail o fax all’indirizzo di seguito riportato, a tal proposito le parti eleggono il domicilio presso i seguenti indirizzi:
Cliente: vedi allegato Proposta di Contratto
Fornitore: Roma Gas & Power S.p.A. Xxx Xxxxxxxx,00 00000 Xxxx Numero verde servizio clienti: 000 000 000 Fax: 0000000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
9.2 Il Cliente è tenuto a comunicare a RGP, entro 15 giorni dal suo verificarsi, tramite raccomandata a/r o pec, ovvero attraverso altri sistemi di comunicazione a distanza idonei a garantire la ricezione della comunicazione stessa, agli indirizzi indicati al punto precedente, ogni variazione che intervenga successivamente alla sottoscrizione del presente contratto e tale da modificare i dati identificativi del soggetto.
9.3 Fatta in ogni caso salva l’intrasferibilità del contratto in favore di terzi, in caso di variazione della ragione/denominazione sociale, il Cliente è tenuto a darne comunicazione a RGP entro 5 giorni. In caso di mancato rispetto del termine suindicato la comunicazione si intende tardiva e RGP avrà diritto a richiedere il risarcimento dei danni connessi alla mancata tempestività della suddetta comunicazione; in ogni caso le fatture emesse con la precedente denominazione/ragione sociale non potranno essere oggetto di contestazione per quanto riguarda l’esatta indicazione del nominativo del Cliente.
Ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/com (Testo Integrato Conciliazione), dall’1 gennaio 2017 il Cliente finale di energia elettrica e di gas può tentare di risolvere eventuali controversie insorte con il proprio Fornitore, utilizzando gratuitamente il Servizio Conciliazione istituito dall’AEEGSI, la cui procedura si svolge online previa registrazione. Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxx. xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx.
9.4 La legge applicabile al presente contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente previsto nella documentazione contrattuale, si rinvia alle deliberazioni emanate dall’AEEGSI ovvero al codice civile laddove tali norme siano applicabili. I testi normativi citati nel contratto sono reperibili ai seguenti indirizzi internet: a) leggi e altri atti normativi: xxx.xxxxxxxxxx.xx; b) delibere AEEGSI: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
9.5 Il Foro competente in via esclusiva per qualsiasi controversia tra Cliente non domestico e RGP è quello di Roma con esclusione di ogni altro foro. Il foro competente per qualsiasi controversia tra Cliente domestico e RGP, è quello di domicilio o di residenza del Cliente.
10 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE, IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTE E FORZA MAGGIORE
10.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., oltre che nei casi espressamente altrove indicati nel presente contratto è facoltà di RGP risolvere, su semplice dichiarazione, il presente contratto nei seguenti casi:
a. nel caso in cui il Cliente sia interessato dall’inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale; ovvero qualora il Cliente ovvero il suo/i legali rappresentanti siano stati iscritti nel registro dei protesti. Sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto;
b. qualora le condizioni patrimoniali e finanziarie del Cliente subiscano variazioni che pongano a rischio il conseguimento delle controprestazioni dovute a RGP; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente;
c. qualora i dati forniti dal Cliente a RGP non risultassero veritieri;
x. xxxxxxxx e/o trasferimento in qualsivoglia forma del contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di RGP; ovvero qualora il Cliente ometta di comunicare l’eventuale variazione del nome della
ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti;
e. utilizzo di gas e/o energia elettrica in modo non conforme rispetto a quanto previsto dal contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas; impedimento all’accesso dei misuratori, alterazione e/o manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni, comunicazioni di autoletture mendaci;
f. anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più PoD/PdR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-G/CTE-EE o nella proposta;
g. nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti;
h. sussistenza di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di gas e/o energia elettrica con altri fornitori;
i. violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto;
Inoltre è facoltà di RGP risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice dichiarazione il presente contrato in caso di ritardato/mancato pagamento protrattosi per oltre quindici giorni dalla scadenza della fattura, ovvero per mancata prestazione/ricostituzione della garanzia.
10.2 le parti convengono che il contratto di fornitura è sottoposto ai sensi dell’art. 1353 c.c. alle condizioni risolutive sotto elencate poste nell’interesse esclusivo della parte somministrante. Pertanto all’avverarsi di anche una sola delle condizioni risolutive di seguito elencate, il contratto, fermo il disposto dell’art. 1360 c.c., comma II, e fatta salva la facoltà in capo di RGP di rinunziarvi sarà risolto per: a) inizio di un’azione, di un
procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti. Sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD (ove previsto dalle CTE-GG/EE); b) iscrizione nel registro delle imprese della delibera di conferimento dei poteri all’organo amministrativo o suo delegato al fine di proporre domanda di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare; c) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a RGP; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; d) notificazione o comunicazione a RGP in qualsivoglia forma di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di gas/energia elettrica con altri fornitori, con il distributore o il trasportatore; e) impossibilità di procedere alla somministrazione di gas/energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a RGP senza che ciò implichi alcuna responsabilità nei confronti del cliente; f) permanere di cause di forza maggiore per un periodo superiore a tre mesi senza che le parti siano riuscite a trovare un accordo per la prosecuzione della fornitura secondo quanto specificato al paragrafo successivo;
10.3 Ciascuna parte ha facoltà di risolvere il contratto senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, fermo restando l’impegno e l’obbligo a carico delle parti ad una rinegoziazione basata sul contemperamento dei rispettivi interessi, prima di esercitare tale facoltà. La rinegoziazione dovrà essere conclusa entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta effettuata dalla parte interessata. In caso di esito negativo della trattativa il contratto, salvo diverso accordo tra le parti, s’intenderà risolto e cesserà di produrre effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine fissato per la conclusione della rinegoziazione stessa. Qualora l’impossibilità sopravvenuta sia solamente parziale, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile.A titolo esemplificativo e non esaustivo, le cause di forza maggiore includono guerre, atti di terrorismo, attacchi di hacker, virus informatici, calamità naturali, terremoti, alluvioni, fulmini, scioperi e serrate (sono esclusi gli scioperi determinati o conseguenti ad atti illegittimi della parte che invoca la forza maggiore), difetti o interruzioni della trasmissione dovuti ai gestori delle reti, ecc.
11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
11.1 Qualora il contraente sia uno dei soggetti previsti dall’art. 3 comma 1, legge n. 136/2010, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 comma 8 della medesima legge, RGP, ove tenuta, s’impegna ad osservare, in tutte le
operazioni riferite al presente contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
12 DIRITTO DI RECESSO
(Sigla del Cliente o del Rappresentante Legale)
12.1 Ai sensi della delibera AEEGSI 302/2016/R/com, il Cliente ha facoltà, nel rispetto delle modalità e dei termini di preavviso ivi previsti, di recedere unilateralmente per cambiare fornitore in qualunque momento e senza oneri, a decorrere dall’inizio della fornitura, inviandone comunicazione scritta a RGP via pec per mezzo del fornitore entrante entro e non oltre il giorno dieci del mese precedente la data di cambio del venditore nel caso di cliente domestico o non domestico alimentato in bassa tensione, per l’energia elettrica, ovvero con consumi annui inferiori a 200.000 smc per il gas.
Nel caso in cui il Cliente a) abbia anche uno solo dei siti connesso in media o alta tensione, ovvero b) abbia stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica relativamente ad un’utenza stagionale o ricorrente o che concerna o che riguardi PoD per l’illuminazione pubblica, ovvero c) con consumi annui complessivi di gas superiori a 200.000 smc; ovvero d) sia titolare di un punto PdR associato ad un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico (struttura pubblica o privata che svolge un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui: ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole); ovvero e) il Cliente stesso contragga in qualità di controparte pubblica al fine di concludere un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas cui risulti applicabile il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, lo stesso rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza prevista dalle condizioni economiche in vigore previste dagli allegati CTE-G/EE.
12.2 Nel caso in cui il Cliente cambi fornitore prima delle scadenze previste dal comma precedente senza il rispetto dei termini e delle modalità di preavviso, ovvero nel caso di comunicazione dei dati identificativi incompleti e/o erronei, ovvero nel caso di risoluzione del contratto a qualsiasi titolo, RGP avrà comunque diritto al pagamento di una somma, per ogni kW di potenza disponibile installata pari a Euro 50,00 (cinquanta) per l’energia elettrica; di Euro 0,50 (zero/cinquanta) per il gas moltiplicati per tanti dodicesimi di smc relativi ai consumi annui dichiarati dal Cliente negli allegati contrattuali, quanti sono i mesi non riforniti fino a scadenza delle CTE-G, ad esclusione di tutte le altre componenti previste dalle CTE-G.
12.3 In ogni caso il Cliente al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, senza il fine di cambiare esercente, può recedere in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta di richiesta di sigillatura del PoD/PdR a RGP a mezzo raccomandata A/R o pec, con termine di preavviso di un mese, decorrente alla ricezione della comunicazione da parte di RGP.
12.4 Ai sensi dell’art. 5 della delibera AEEGSI n. 302/2016/R/com è riconosciuta a RGP la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto mediante raccomandata a/r o pec, da inviare al Cliente con un preavviso di sei mesi, decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
12.5 Il Cliente, che al termine del periodo di fornitura intenda sostituire il fornitore, lo manleva e tiene indenne, senza alcun diritto di rivalsa, da ogni eventuale costo/spesa correlata a ritardi nella richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura di ciascun PoD/PdR. Il Cliente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere a RGP gli importi dovuti, nessuno escluso, ivi comprese eventuali maggiorazioni, oneri o penali che RGP dovesse sostenere per le forniture prestate sino all’effettivo inizio della fornitura da parte del nuovo fornitore.
13 ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS
14 RISERVATEZZA
14.1 Durante la vigenza del Contratto e per i due anni successivi alla cessazione, per qualunque causa, ciascuna Parte s’impegna a mantenere riservate e non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale
o industriale delle quali sia venuta a conoscenza in ragione del Contratto.
14.2 È in ogni caso facoltà di RGP menzionare senza limitazioni di tempo, il Cliente, l’area merceologica e territoriale in cui opera, nonché i quantitativi di energia/gas cedutigli, nella pubblicità e/o a fini promozionali, salvo disposizioni contrarie manifestate in forma scritta dal Cliente. A sua volta il Cliente potrà rendere noto a terzi da chi viene effettuata la somministrazione di gas e/o energia elettrica mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla fornitura.
15 TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Cliente dichiara, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nel presente contratto e nei suoi allegati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l’esecuzione di obblighi contrattuali e di legge. Il loro conferimento è necessario per l’esecuzione del programma contrattuale, l’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di attivare e/o conseguire la fornitura, con conseguente esonero di RGP da ogni responsabilità. Il titolare del trattamento è RGP. Il Cliente dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa riportate sul sito: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/, Il Cliente in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, in particolare il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il Cliente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali.
16 PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE BENEFICI
16.1 RGP, in qualità di mandatario dei contratti di cui all’art. 5, potrà partecipare ad eventuali procedure di assegnazione di gas e/o energia elettrica in corso di fornitura, indette dagli organi competenti, relativamente al periodo di fornitura. Il Cliente s’impegna, per tutta la durata del Contratto, a non partecipare in proprio a dette procedure e a rilasciare, se del caso, apposito mandato gratuito scritto ad RGP.
16.2 I corrispettivi indicati nelle CTE-G/CTE-EE includono eventuali benefici derivanti dalle assegnazioni di cui sopra. Qualora tali importi dovessero compromettere l’equilibrio contrattuale, le parti potranno procedere a
rinegoziazione sulla base di un equo contemperamento dei reciproci interessi.
17 ENERGIA VERDE
17.1 Con la sottoscrizione dell’opzione Energia Verde, RGP garantisce coerentemente con quanto previsto dall’AEEGSI e per i PoD indicati nell’allegato CTE-EE, la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, in misura pari ai consumi mensili dei PoD. Detta garanzia sarà comprovabile mediante esibizione dello specifico documento di “garanzia d’origine”di cui all’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE o di titoli equivalenti, normativamente ammessi (es. GO-COFER).
17.2 Il marchio Energia Verde è concesso in uso, come di seguito descritto, da RGP al Cliente che sottoscrive la relativa opzione, esclusivamente per i PoD indicati.
17.3 Il marchio è contraddistinto rispetto al logo di RGP dall’utilizzo del colore verde.
17.4 Il marchio può essere utilizzato, con le limitazioni di cui al punto 17.2 sul materiale di comunicazione del Cliente e sui prodotti dell’azienda provenienti da stabilimenti i cui PoD rientrino nell’opzione.
17.5 L’uso del marchio viene revocato in caso di abusi rispetto a quanto previsto dal punto precedente, in caso di risoluzione del contratto che regola l’opzione e comunque in ogni caso di comportamento contrario ai principi di libera scelta di adesione al progetto di incentivazione dell’uso delle fonti rinnovabili previsto dalla normativa vigente.
18. CODICE ETICO
18.1 RGP ha reso disponibile copia del codice etico adottato dalla stessa mediante pubblicazione del documento sul proprio sito al seguente indirizzo xxx.xxxxxxx.xx. Il Cliente si impegna ad attenersi ai principi indicati nel citato documento.
Data
Luogo
Firma
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente i seguenti contenuti delle Condizioni Generali di fornitura: art. 3 (conclusione del contratto, durata della fornitura, condizioni economiche, diritto di ripensamento cliente domestico); art. 4 (rinnovo, caratteristiche della fornitura e responsabilità); art. 5 (contratti di trasporto, distribuzione, dispacciamento, mandato di connessione, oneri e costi); art. 6 (obblighi fiscali); art. 7 (garanzie, fatturazione, guida alla lettura della fattura, misure, pagamenti, morosità e oneri); art. 8 (modifiche, cessione del contratto e del credito); art. 9 (comunicazioni, reclami, variazioni, legge applicabile, riferimenti normativi e foro competente); art. 10 (clausole risolutive espresse, impossibilità sopravvenute e forza maggiore); art. 12 (diritto di recesso); art. 14 (riservatezza); art. 15 (tutela dei dati personali); art. 16 (procedure di assegnazione benefici); art. 17 (energia verde). Il contraente dichiara di eleggere domicilio, ai fini di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale ex art. 141- il comma c.p.c., presso l’indirizzo menzionato.
Data
Luogo
Firma
Roma Gas & Power S.p.A. Sede legale: Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx | Numero Verde 000 000 000 | Fax 00 00 00 00 00 | Email: xxxx@xxxxxxx.xx