LOTTO N. 1
Allegato n. 02 alla Deliberazione mecc. n. 2012 /131
LOTTO N. 1
COSTITUZIONE PROPRIETA’ SUPERFICIARIA NOVANTENNALE IN SOTTOSUOLO SU N. 82 BOX AUTO SITI IN TORINO, ALL’INTERNO DI AUTORIMESSA PRIVATA AVENTE ACCESSO DAI CIVICI 16/A E 16/B DI X.XX UMBRIA.
CONSISTENZA
Trattasi di un blocco di n°82 box – di cui n°34 al primo piano interrato e n°48 al secondo piano interrato – ubicati nell’autorimessa interrata di pertinenza del complesso residenziale di x.xx Umbria, xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx (xxxx c.d. “ex Metec”). Più precisamente, i box, ubicati nel sottosuolo della via Savigliano nel tratto compreso tra via Macerata e via Caserta, sono raggiungibili tramite rampa semicircolare collocata all’interno del cortile a cui si accede da due passi carrai in piano, uno di ingresso ed uno di uscita da corso Umbria, contraddistinti con i civici 16/A e 16/B .
L’area occupata dai box è pari a mq. 939 al 1°pian o interrato e mq. 1.354 al 2°piano interrato, per un totale di mq. 2.293.
IDENTIFICATIVI CATASTALI
I box auto non sono censiti al Catasto Fabbricati. Gli stessi insistono nel sottosuolo dell’area descritta al Catasto Terreni al Foglio 1179 particella 407.
Le operazioni catastali necessarie anche al fine della corretta trascrizione dell’atto costitutivo del diritto sono a carico dell’acquirente e dovranno essere completate prima del rogito.
COERENZE
Nord: porzione di autorimessa interrata pertinenziale e relative aree di manovra. Est: terrapieno della via Macerata.
Sud: terrapieno sottostante gli immobili e le aree verdi censite al Catasto Terreni al foglio 1179 particelle 417, 418 e 419.
Ovest: terrapieno della via Caserta.
CLASSE ENERGETICA
Non necessita.
DESTINAZIONE URBANISTICA
I box insistono nel sottosuolo di area destinata, secondo le previsioni del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) di attuazione della Zona Urbana di Trasformazione Ambito 4.13/3 Spina 3 Metec, in parte a “Viabilità” ed in parte a Servizi Pubblici S lettera “v”. Il complesso immobiliare del quale l’autorimessa fa parte è stato realizzato in base al PEC sopra menzionato.
PROVENIENZA
I box sono pervenuti alla Città a titolo originario per accessione ex artt. 934 e segg. c.c. di cui l’Amministrazione ha preso atto con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 ottobre 2011 mecc. n°2011 01478/131 dichiarata immediatamente es eguibile. L’area di insistenza è pervenuta alla Città in forza di atto a rogito notaio Xxxxxx Xxxxxxx del 14 giugno 2004 rep. n°1461/817
registrato a Torino il 21 giugno 2004 al n°4309/01 e trascritto a Torino I in data 22 giugno 2004 ai numeri 30439/19090.
STATO OCCUPAZIONALE
Liberi.
PROVVEDIMENTI EDILIZI
La realizzazione dei box si intende legittimata sotto il profilo edilizio per effetto della deliberazione consiliare mecc. n. 2011 01478/131 del 24 ottobre 2011 menzionata al paragrafo “Provenienza”.
VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 O NORME ANTECEDENTI
Con nota in data 8 maggio 2012, prot. n. 4815/12, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha dichiarato che l’area non possiede i requisiti richiesti per il procedimento di verifica della sussistenza dell’interesse culturale e può pertanto essere alienata senza necessità di autorizzazione.
NOTE E OBBLIGAZIONI A CARICO DELL’ACQUIRENTE
Si riportano di seguito le prescrizioni del Regolamento del Condominio “Torreparco” depositato agli atti del notaio Xxxxxx Xxxxxxx in data 19 gennaio 2007 rep. n°8742/5821, trascritto a Torino I in data 23 gennaio 2007 ai numeri 3889/2409:
Art. 1 Oggetto del Regolamento: “Formano oggetto del presente regolamento gli immobili costruiti su area sita nel Comune di Torino, corso Umbria ai numeri civici 12-14-14 bis-16 con ingressi carraio anche su via Savigliano….Il complesso immobiliare è stato realizzato in base alle condizioni statuite dal Piano Esecutivo Convenzionato in Zona Urbana di Trasformazione – Ambito 4.13/3 Spina 3 Metec, con atto pubblico rogito notaio Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx in data 2 luglio 2003 registrato a torino il 18 luglio 2003 al n°6549/1 f ra la Città di Torino e le società Torreparco s.r.l. e la Cooperativa Edilizia Piemonte 77 società cooperativa a r.l. ed all’atto unilaterale d’obbligo rogito notaio Ganelli rep. 6185 del 14 marzo 2006. tutte le condizioni ivi contenute relative ai fabbricati in oggetto si intendono qui integralmente trascritte e dovranno essere osservate da tutti i condomini”. Art. 3 Destinazione aree esterne: “……..b) Area nella planimetria di cui sopra delimitata dalle lettere AA’BCDEFGHILMOA è destinata a cortile comune dell’intero immobile. Il tratto di cortile circoscritto dalle lettere A’BCDEFGHILMNA’ è assoggettato a servitù di passaggio perpetua per l’accesso pedonale e veicolare ai box a piano terra e sotterranei di competenza del condominio di xxx Xxxxxxx x.00 così come la rampa di accesso e recesso ai piani sotterranei; c) La zona nella planimetria generale allegata distinta con i n. 9 è comune all’intero condominio ed è destinata a passaggio carraio a due sensi di entrata ed uscita e passaggio pedonale. Detta zona è assoggettata a servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore dei box del condominio di xxx Xxxxxxx 00 per l’accesso e recesso agli stessi con tassativa esclusione per questi di altri usi”.
Art. 8 Impianti, servizi: “……. Area sotterranea parcheggio ad uso pubblico. La Soc. Torreparco s.r.l., originaria proprietaria e costruttrice del Condominio in oggetto, ha in corso di regolamentazione con la Città di Torino, la destinazione d’uso dell’area sottostante la via Savigliano ad uso posteggio. Non appena definiti detti rapporti, la Soc. Xxxxxxxxxx s.r.l. o suoi aventi causa entreranno, senza alcun onere aggiuntivo, a far parte del Condominio in oggetto a pieno titolo, con propri millesimi e con tutti i diritti e doveri statuiti con il presente Regolamento che dovrà essere osservato. Conseguentemente, potranno essere allacciati a tutti i servizi del Condominio e usufruire di tutti i passaggi e le servitù in altri capitoli elencati”.
Si richiamano, altresì, di detto regolamento, le proprietà comuni di cui all’art. 5, nonché la disciplina dei box sotterranei contenuta all’art. 8 “Impianti, servizi” e le “Servitù Particolari” di cui al Capitolo Terzo, articolo 9 “Servitù: deroghe, norme generali”.
L’acquirente ha l’obbligo, per sé e propri aventi causa, mediante apposito atto di convenzionamento con la Città (contestuale all’atto di acquisto dei box), di preferire e riconoscere priorità in una eventuale successiva vendita dei box - mediante adeguata pubblicità - ai residenti, ai commercianti e ai professionisti della zona e, precisamente, a coloro che risiedano o svolgano la propria attività professionale o commerciale all’interno del perimetro delimitato da corso Regina Margherita, via Livorno, via Ceva, via Caserta.
Gli eventuali adeguamenti dei corpi vano scala esistenti - comprensivi del possibile inserimento di ascensori, che dovranno essere concordati con il Settore della Città referente per i parcheggi privati – e le opere di sistemazione superficiale del sedime del nuovo tratto della via Savigliano (carreggiata stradale e marciapiedi), dovranno essere oggetto di progettazione e realizzazione a carico dell’acquirente. Le opere dovranno essere realizzate sotto la Direzione dei Lavori nominata dallo stesso acquirente e collaudate da un tecnico individuato dalla Città. Le spese di collaudo sono poste a carico dell’acquirente medesimo. Restano invece poste a carico della Torreparco
s.r.l. la progettazione e realizzazione delle opere di completamento dell’area a servizi sovrastante i parcheggi posta a lato della sezione viabile.
L’acquirente dovrà formalizzare con la società Torreparco s.r.l. – titolare di mandato con rappresentanza per la disciplina dei rapporti condominiali e delle riserve di diritti statuiti nel Regolamento di Condominio più volte citato (tra i quali quello di entrare “a far parte del Condominio [stesso] a pieno titolo, con propri millesimi e con tutti i diritti e doveri …..e conseguentemente di usufruire di tutti i passaggi e le servitù” occorrenti) - apposito accordo al fine di costituire e regolamentare la necessaria servitù perpetua di passaggio carraio, nonché tutte quelle ulteriori servitù che si rendessero necessarie per un effettivo godimento dei box sotterranei verso un corrispettivo di euro 320.000,00=.
Tale accordo dovrà prevedere la suddivisione dei costi manutentivi della rampa e delle altre parti occorrenti per il transito anche pedonale in misura proporzionale al loro utilizzo da parte dei condomini dell’autorimessa nonché un corrispettivo per la costituzione delle predette servitù a vantaggio di quest’ultima, determinato, come sopra indicato, in euro 320.000,00=.
I box non sono dotati di agibilità, che dovrà essere richiesta dall’aggiudicatario, previa produzione della documentazione occorrente.
In data 1° dicembre 2009 è stata presentata richies ta di rinnovo del C.P.I. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (rif. pratica 47438) conseguente a rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi prot. n°9565 del 30 ottobre 2006 giunto a scadenza il 14.9.2006.
DISCIPLINA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
Il diritto di superficie verrà costituito sui predetti box, ex art. 952, 2° comma cod.civ., con tutti i diritti, azioni, accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze. I box verranno comunque trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, liberi da iscrizioni ipotecarie e privilegi anche fiscali, da arretrati di imposte e tasse e con l’obbligo per l’aggiudicatario di eseguire a propria cura e spese le opere aggiuntive che si rendessero necessarie anche al fine dell’ottenimento dell’agibilità e del Certificato Prevenzione Incendi.
Alla scadenza del termine novantennale, decorrente dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo, il diritto di superficie si estinguerà e gli immobili torneranno in piena proprietà alla Città. Le eventuali nuove opere, gli accrescimenti, le addizioni, come pure le attrezzature, gli impianti, le infrastrutture
ed ogni miglioria apportata diventeranno di proprietà della Città senza che sia dovuto da quest’ultima al superficiario o ai suoi aventi causa alcun corrispettivo, indennizzo, etc. Per tutto quanto non previsto si richiamano le disposizioni degli artt. 952 e ss. del codice civile.