REGOLAMENTO 05
REGOLAMENTO 05
VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SECONDO IL DPR 462/01
Copia controllata n°: 4
INDICE
1. Scopo e Campo Di Applicazione 2
2. Modalità di gestione del regolamento 2
5. Attivazione e descrizione del servizio di ispezione 4
6. Esecuzione del servizio di ispezione 5
6.4 Gestione della documentazione 7
Data emissione | Rev | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato |
RT | RQ | Amministratore | |||
03-03-2017 | 0 | Prima pubblicazione | |||
01-06-2018 | 1 | Modifica parr.3, 4, 5 e 6.3; Eliminazione par. 10 – Trattamento dei dati personali | |||
09-11-2018 | 2 | Modifica parr. 4, 5 | |||
15/03/2019 | 3 | Modifica parr 7 e 9 | |||
04/09/2019 | 4 | Modifica par. 6.1 | |||
1. Scopo e Campo Di Applicazione
Il presente documento ha lo scopo di regolamentare lo svolgimento delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi degli art. 4, 6 e 7 del D.P.R. 462/01 nel corso del rapporto contrattuale e durante le attività di verifica, a garanzia di trasparenza e di tutela dei diritti e doveri reciproci del Cliente e di CSDM.
Il Regolamento riguarda l’esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie su:
• area 1 - installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
• area 2 - impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V
• area 3 --impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre a 1000 V
• area 4 - impianti elettrici in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione
2. Modalità di gestione del regolamento
Il regolamento è a disposizione degli interessati sul sito: xxx.xxxx.xx. I clienti possono chiederne copia a CSDM.
Il Cliente è responsabile di ottenere la copia aggiornata del Regolamento scaricandola dal sito o richiedendola a CSDM.
La data di inizio di validità del regolamento sarà stabilita di volta in volta dalla direzione e comunicata ai clienti con le modalità specificate in seguito.
Il Regolamento è parte integrante del contratto, il Cliente all’atto della sottoscrizione dichiara di accettarlo in tutte le sue parti.
Il regolamento è tenuto aggiornato dal Responsabile dei sistemi di gestione e dal Responsabile Tecnico e deve essere approvato dall’amministratore di CSDM Srl.
Modifiche al Regolamento e ai documenti contrattuali
In caso di revisione del Regolamento e/o dei documenti contrattuali, tutti i clienti che hanno in essere il contratto con l’Organismo vengono informati dell’esistenza della nuova emissione tramite una comunicazione che avverrà a mezzo fax e/o e-mail. Entro il termine di 30 gg dalla notifica delle modifiche, il Cliente potrà comunicare a CSDM la non accettazione delle stesse e potrà richiedere l’annullamento del rapporto contrattuale senza alcun onere tra le parti. Tale eventualità non è prevista nel caso le modifiche apportate ai documenti siano conseguenza di variazioni di disposizioni legislative o norme tecniche regolanti l’attività.
3. Riferimenti normativi
• UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”.
• Regolamento Accredia per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione” (RG-01-04 rev. 01)
• D.P.R. del 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi (G. U. 8 gennaio 2002, n. 6.).
4. Definizioni
• Verifica: Insieme di procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle Norme di sicurezza. Essa comprende:
- esame della documentazione,
- esame a vista dei luoghi e degli impianti,
- effettuazione di prove,
- redazione del verbale di verifica(Vv), del rapporto di verifica (Rv) e relativi allegati,
- eventuali comunicazioni all’organo di vigilanza.
• Verifica periodica: è l’insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza.
In assenza di specifiche indicazioni del Cliente CSDM valuta la conformità secondo i requisiti tecnici di sicurezza descritti dalle Norme CEI.
• Verifica straordinaria: è l’insieme delle procedure con le quali si accerta l’esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:
- esito negativo della verifica periodica,
- modifica sostanziale dell’impianto,
- richiesta motivata del Cliente.
In assenza di specifiche indicazioni del Cliente CSDM valuta la conformità secondo i requisiti tecnici di sicurezza descritti dalle Norme CEI.
• Cliente/Committente: colui che richiede l’esecuzione di una verifica.
• Commerciale: colui che ha il compito di sviluppare l’attività di C.S.D.M. proponendo ai soggetti che ne hanno necessità il servizio di ispezione di impianti elettrici.
• Verificatore: colui che effettua la verifica ispettiva.
• Preposto del Committente alla verifica: persona, dotata di specifica professionalità, designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione dell’impianto elettrico, del lavoro e aiuto al Verificatore durante l’effettuazione della verifica (predisposizione dell’impianto alle prove e misure, stesura cavi, apertura e chiusura involucri, ecc.).
• Verbale di Verifica: documento di sintesi delle attività di ispezione. Sul Verbale i Verificatori redigono i rilievi emersi durante l’attività d’ispezione.
I rilievi hanno la seguente classificazione:
NON CONFORMITA’: rilievo che segnala la presenza di una deviazione/mancanza dai requisiti minimi di sicurezza che mette a rischio le persone e/o l’impianto oggetto di verifica (rischio imminente).
effetti:
Questo tipo di rilievo richiede sempre l’esito negativo della verifica.
OSSERVAZIONE: rilievo non trascurabile il cui risultato non inficia o non è suscettibile d’inficiare direttamente o immediatamente l’esito positivo della verifica. Una osservazione non “chiusa” alle verifiche periodiche successive potrebbe venir classificata come Non conformità.
effetti:
Questo tipo di rilievo richiede un’azione correttiva la cui attuazione verrà verificata nelle visite successive.
COMMENTO: il rilievo sollevato dal Verificatore viene classificato come commento quando non è conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito di sicurezza, ma è finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi.
effetti:
Questo tipo di rilievo può essere gestito con l’apertura di un’ Azione Preventiva / di miglioramento, o può essere non recepito.
5. Attivazione e descrizione del servizio di ispezione
Il Cliente fornisce al commerciale CSDM le informazioni necessarie per preparare un preventivo di offerta che, una volta firmato, costituisce il riferimento per lo svolgimento delle attività.
Per tutta la durata dell'accordo il Committente autorizza CSDM, indipendentemente dall'esito dell’ispezione precedente, a programmare e pianificare la verifica secondo la periodicità indicata nel contratto.
Le informazioni recepite vengono utilizzate per programmare le attività di preparazione alla verifica, ovvero:
• indirizzo impianto e relativi dati tecnici
• data inizio attività e periodicità
• identificazione dell’’ispettore incaricato alla verifica o il team di ispezione;
• accordi con il Cliente e con il Preposto del Committente alla verifica.
La verifica è l’attività attraverso la quale si accerta la rispondenza degli impianti alle Norme di sicurezza. Essa comprende:
• esame della documentazione;
• esame a vista dei luoghi e degli impianti;
• effettuazione di prove e misure;
• redazione del rapporto di verifica;
• comunicazione verbale dell’esito della verifica e degli eventuali rilievi al cliente (in sua assenza al preposto alla verifica)
• riesame ed emissione del verbale entro 20 giorni lavorativi;
• eventuali comunicazioni all’Organo di Vigilanza entro 3 giorni lavorativi.
L’esame a vista e le prove dovranno essere condotte con il supporto dell’assistenza tecnica messa a disposizione dal committente (Preposto del Committente alla verifica, da ora Preposto).
Pertanto, il Cliente dovrà creare le condizioni per cui C.S.D.M. potrà accordarsi con il Preposto.
C.S.D.M. si impegna a contattare direttamente il Preposto incaricato, ad accordarsi per rendere il più efficienti possibile le attività e riportare al Cliente qualsiasi problema incontrato.
Il Preposto costituisce il principale riferimento per lo svolgimento operativo delle attività.
Nel caso si rendano necessarie modifiche al team di ispezione o alle date indicate nell’offerta/contratto durante la programmazione delle attività con il Preposto, sarà lo stesso ad informare il Cliente.
C.S.D.M. è tenuta ad informare immediatamente il Cliente qualora non ci siano le condizioni per rispettare le scadenze di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Preposto non è disponibile per l’esecuzione delle prove entro le date di scadenza).
Il Verificatore CSDM esegue le attività con il supporto della strumentazione necessaria, riportando i rilievi su una apposita lista di riscontro (Rapporto di Verifica).
In un secondo momento prepara un verbale di verifica (periodica o straordinaria) che deve essere riesaminato dal responsabile tecnico, o chi per esso, prima dell’inoltro agli interessati (Cliente e Preposto).
Nel caso di esito negativo nelle attività di ispezione, il Verificatore, con l’ausilio del Responsabile Tecnico di CSDM, procede alle comunicazioni ufficiali previste.
Le attività svolte sono annotate in un registro che consente di gestire lo stato degli impianti.
6. Esecuzione del servizio di ispezione
6.1 Ispezione:
Il Verificatore si incontra sul luogo previsto con il Preposto, il quale deve essere in possesso di specifica professionalità.
La verifica inizia con l’identificazione da parte del Verificatore CSDM dell’impianto oggetto d’ispezione per controllare che sia esattamente corrispondente a quello assegnato in sede di contrattualizzazione. Nel caso in cui si riscontrino dati identificativi differenti rispetto a quanto indicato nel contratto, l’ispettore è tenuto a informare tempestivamente la segreteria tecnica di CSDM, che provvede ad effettuare tutte le verifiche del caso con il Cliente.
La verifica prevede diverse fasi:
Analisi ed esame della documentazione
Particolare importanza riveste il primo passo del lavoro da eseguire. L’esame della documentazione (CEI 0- 14). Esso richiede una attenta valutazione della documentazione ai fini del rischio. Generalmente ed essenzialmente la documentazione è composta da parti ben identificate: verbali precedenti dell’ ASL, ISPELS, ARPA, ORGANISMO ABILITATO (autorizzazione Ministeriale), progetto (costituito da relazione, calcoli ed elaborati grafici, schemi dei quadri e planimetria impianto di terra), dichiarazione di conformità (Legge 46/90 e/o D.M. 37/08), dichiarazione di rispondenza (D.M. 37/08), classificazione delle aree, valutazione del rischio di fulminazione.
Qualora la documentazione fornita dal cliente dovesse risultare carente si sospende l’attività di verifica in attesa che essa sia integrata.
Per le verifiche di impianti di messa a terra limitatamente agli impianti di terra degli impianti elettrici di categoria non superiore alla prima (area 2), si procederà all’espletamento della verifica anche in carenza della documentazione tecnica, sotto la responsabilità del verificatore e purché le caratteristiche e le condizioni dell’impianto siano tali da consentire di esprimere un parere.
Eccezione viene fatta per gli impianti aventi locali medici ove progetto, classificazione delle aree e dichiarazione di conformità sono obbligatorie per il proseguo della verifica.
Per le verifiche di impianti di messa a terra limitatamente agli impianti di terra degli impianti elettrici di categoria superiore alla prima (area 3) il progetto e la dichiarazione di conformità sono obbligatori per il proseguo della verifica.
La verifica degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione sarà sospesa nel caso in cui dovesse mancare uno dei seguenti documenti
• Progetto
• Dichiarazione di conformità
• Verbale di omologazione o, in assenza, evidenza dell’avvenuta richiesta di omologazione tramite la trasmissione della dichiarazione di conformità da parte del datore di lavoro alla competente ARPA o dall’Azienda/Agenzia Sanitaria Locale competente per territorio; per impianti preesistenti al DPR 462/01 esistenza del mod. C ai sensi del DM 12/9/59 o verbali di verifiche periodiche precedenti.
• La documentazione relativa alla classificazione dei luoghi con pericolo d’esplosione con planimetrie che mostrino la classificazione e l’estensione dei luoghi pericolosi, compresa la suddivisione in zone (e, nel caso in cui il pericolo sia dovuto alla polvere, il valore massimo consentito dello spessore dello strato di polvere combustibile).
La verifica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sarà sospesa nel caso in cui dovesse mancare uno dei seguenti documenti
• Progetto
• dichiarazione di conformità dell’impianto
Esame a vista dell’impianto elettrico
L’esame a vista viene esteso a tutta la struttura dell’impianto. Il personale dipendente e qualificato CSDM secondo quanto impartito dalle norme Ministeriali, pone grande precisione e attenta cura al fine di accertare che l’impianto installato sia realizzato secondo le indicazioni di progetto e mantenuto secondo le norme di legge e tecniche. Quindi vengono esaminati tutti gli ambienti: interni ed esterni alla struttura oggetto della verifica. Ulteriore esame verrà posto agli eventuali impianti particolari (citasi CEI 64-8/7). Si sottolinea che il Committente sarà tenuto a indicare a CSDM ogni modifica degli ambienti avvenuta dopo l’esame a vista e sarà responsabile per omesse comunicazioni a CSDM.
Effettuazione di prove secondo l’art. 4.4.3 o l’art.4.5.3 o l’art. 4.6.3 della norma CEI 0-14. (a seconda della tipologia d’incarico).
Si riportano a titolo d’esempio le più comuni prove svolte per gli impianti di terra
• Prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali
• Prove di intervento delle protezioni differenziali (per le quali sarà necessario togliere tensione per pochi minuti all’attività)
• Misura della resistenza di terra
• Misura dell’impedenza dell’anello di guasto (se necessario)
• Misura delle tensioni di contatto (se necessario)
Le prove verranno svolte su un campione significativo in accordo con la normativa vigente.
Al termine della verifica, l’ispettore compila in loco un rapporto con tutti i risultati delle prove e gli eventuali rilievi (Rv) e la determinazione di conformità derivante da essi in modo corretto, preciso e chiaro.
Al termine delle operazioni di verifica rilascia al Committente, o in sua assenza al Preposto alla Verifica del Committente, un rapporto in cui dichiara l’esito dell’ispezione. Il rapporto è provvisorio e deve essere confermato dal verbale definitivo che verrà inviato alle parti successivamente al riesame della pratica di ispezione.
6.2 Redazione del verbale
In caso di conformità dell’impianto l’Ispettore redige un verbale e lo sottopone al Responsabile Tecnico di CSDM per l’approvazione.
CSDM invia una copia al Preposto e una copia al Cliente unitamente alla fattura.
In caso di non conformità dell’impianto si applica la stessa procedura con la differenza che si notifica immediatamente al Cliente l’esito negativo via fax o mail.
In presenza di violazioni di Norme di legge penalmente sanzionabili si provvede inoltre a inviare tramite raccomandata all’Organo di Vigilanza di competenza l’esito negativo.
Nel caso, invece, di correzioni o aggiunte intervenute dopo il rilascio del verbale definitivo, CSDM provvede alla modifica o all’annullamento del verbale inviando la nuova emissione al Cliente e al Preposto, insieme ad una lettera di accompagnamento nella quale si giustificano i motivi della modifica (ad esempio “mero errore di digitazione”) e si chiarisce che il nuovo verbale annulla e sostituisce il precedente.
6.3 Verifiche straordinarie
Le verifiche straordinarie avvengono secondo le stesse modalità sopra descritte per le verifiche periodiche. Il Cliente deve fornire la documentazione tecnica necessaria alla valutazione dell’impianto.
- Verifica straordinaria per precedente verbale negativo
Nel caso di verifica straordinaria effettuata a seguito di verifica precedente con esito negativo, la data di periodicità non si modifica e il Verificatore è tenuto ad appurare la risoluzione delle problematiche legate alle non conformità che hanno reso il verbale precedente negativo, formalizzando tale controllo.
Se sono trascorsi sei mesi dalla data del verbale negativo, il Verificatore non si limita a valutare solo le non conformità ma effettua una verifica ex novo. In tal caso si modifica la data di periodicità.
Qualora si dovesse rendere necessaria una verifica straordinaria per precedente verbale negativo il cliente autorizza implicitamente C.S.D.M. a effettuare la relativa verifica straordinaria al medesimo prezzo concordato in fase di stipula contrattuale per la verifica periodica (salvo scontistiche superiori definite nel tariffario).
L’ispettore di C.S.D.M. procede alla verifica qualora esistano le condizioni (ad es. presenza dell’eventuale documentazione inerente agli interventi che hanno eliminato le non conformità).
- Verifica straordinaria su richiesta del Cliente o per modifica sostanziale
Nel caso di verifica straordinaria su richiesta del Cliente o per modifica sostanziale dell’impianto, questa deve essere motivata, in modo documentato (lettera, fax, email) per poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell’impianto da verificare in maniera più puntuale.
Nel verbale viene precisato l’oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della periodicità.
Nella circostanza di trasformazione sostanziale dell’impianto (le casistiche sono descritte nella Norma CEI 0-14 par. 2.4.5) si esegue la verifica straordinaria esclusivamente se si è in possesso della documentazione inerente alla trasformazione (dichiarazione di conformità, progetto ).
Se la verifica straordinaria interessa tutto l’impianto o una porzione preponderante, la data di ultima verifica si sposta ed il verificatore è tenuto ad indicarla sul verbale.
6.4 Gestione della documentazione
Il Verbale deve essere conservato a cura del Cliente e tenuto a disposizione delle Autorità di Xxxxxxxxx.
CSDM tiene copia informatica della documentazione nei propri archivi per una durata temporale di 10 + 3 anni.
Il Cliente può citare, esibire e utilizzare il verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, commerciali o promozionali, a meno che tutto ciò non produca confusione o induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato. In caso di accertamento di comportamenti scorretti, CSDM intraprenderà azioni a tutela di terzi e della propria immagine.
CSDM acconsente alla riproduzione dei verbali di Ispezione purché venga riprodotto integralmente l’originale, consentendo ingrandimenti o riduzioni purché il documento sia leggibile e la struttura non risulti modificata.
7. Impegni di CSDM
CSDM si impegna a Svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento ed a Operare nel rispetto dei principi di:
• imparzialità: garantendo che struttura organizzativa e Verificatori operino in condizioni da garantire un giudizio imparziale;
• indipendenza: garantendo che struttura organizzativa e Verificatori operino in condizioni da garantire indipendenza di giudizio;
• riservatezza: garantendo che tutto il personale, compresi i Verificatori mantengano il segreto d’ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente. Non saranno divulgate a terzi, se non con consenso scritto del Cliente, le informazioni relative al prodotto o all’organizzazione. Tali informazioni verranno fornite solo in caso di richiesta da parte di Enti di accreditamento, autorità competenti o giudiziarie (in questo caso CSDM lo comunicherà al Cliente salvo diversa disposizione dell’autorità giudiziaria).
• informazione: avvertendo il Cliente dell’eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancato rinnovo dell’abilitazione dell’attività del presente Regolamento da parte dell’autorità competente. CSDM non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancato rinnovo abilitazione, in tal caso il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.
• impegno: avvisando il cliente del nominativo dell’ispettore incaricato alla verifica al fine di garantire una possibile ricusazione motivata da parte dello stesso.
CSDM e il suo personale nell’ambito delle attività oggetto del presente Regolamento si configura come Organismo di Ispezione di tipo “A”, CSDM e il suo personale non devono impegnarsi in alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e di integrità in relazione alle loro attività d’ispezione. In particolare, essi non devono essere impegnati nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto. Proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti a ispezione.
CSDM non deve far parte di un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto. Proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti a ispezione.
CSDM dispone di adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività.
CSDM esegue le verifiche periodiche e straordinarie dell’impianto secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla Legislazione Italiana e dalle Norme tecniche, arrecando il minor disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente.
8. Impegni del Cliente:
Il Cliente si impegna a:
• Fornire a CSDM tutte le informazioni e documenti richiesti e necessari alla buona riuscita della verifica. Nel caso in cui non si potesse dare seguito agli adempimenti previsti dal contratto (esecuzione delle operazioni di verifica) a causa dell’accertata assenza dei documenti di cui sopra, CSDM è tenuta comunque a fatturare al Cliente l’intero importo pattuito per la prestazione.
• Dare libero accesso all’impianto ai Verificatori di CSDM.
• Comunicare a CSDM con tempestività eventuali modifiche ai dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche all’impianto.
• Accettare senza costi aggiuntivi a proprio carico, l’eventuale presenza di Ispettori dell’Organismo di controllo in veste di osservatori, i quali saranno notificati da CSDM e accettare eventuali Ispettori CSDM in affiancamento/addestramento o in veste di osservatori (monitoraggio in campo).
• Garantire al personale di CSDM l’accesso ai documenti e alle informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione.
• Produrre tutta la documentazione in possesso riguardo l’oggetto dell’incarico, prima dei sopralluoghi, ed in particolare:
- 1) Dichiarazione di conformità e/o rispondenza, progetto:
- 1.a) Per impianti installati prima del 13/03/1990: una documentazione contenente descrizioni e dati atti ad identificare l’impianto in esame e consentirne una verifica affidabile. Naturalmente, la documentazione deve corrispondere all’effettivo stato dell’impianto.
- 1.b) Per impianti installati, modificati, ampliati dal 13/03/1990 al 27/03/2008: schema elettrico aggiornato, dichiarazione di conformità con relazione dei materiali impiegati, documentazione di progetto nei casi previsti dalla Legge 46/90 oppure dichiarazione di rispondenza redatta da un professionista secondo l’art. 7 del D.M. 37/08.
- 1.c) Per impianti installati, modificati, ampliati dal 27/03/2008 in poi: dichiarazione di conformità con relazione dei materiali impiegati, documentazione di progetto nei casi previsti dal D.M. 37/08.
- 2) Eventuali verbali dell’Ente verificatore precedente (ARPA, ASL o Organismo Abilitato).
- 3) Solo per forniture in alta tensione (sistemi di II e III categoria): il documento aggiornato riportante la corrente di guasto a terra (Ampère) e il tempo di eliminazione del guasto (secondi): tali dati sono forniti, su richiesta, dall’ente erogatore dell’energia elettrica.
Sistemi di II categoria: sistemi a tensione nominale superiore a 1000 V se a corrente alternata o superiore a 1500 V se a corrente continua, fino a 30000 V compresi.
Sistemi di III categoria: sistemi a tensione nominale maggiore di 30000 V.
- 4) Documenti inerenti all’effettuazione della manutenzione e di gestione degli impianti.
- 5) Classificazione delle zone pericolose (impianti elettrici in luoghi con pericolo d’esplosione).
- 6) Classificazione dei locali ad uso medico (generalmente contenuta nella relazione tecnica di progetto).
- 7) Valutazione del rischio di fulminazione e caratteristiche dell’LPS esterno individuate attraverso una relazione con i necessari calcoli e gli elaborati grafici (impianti di protezione contro le scariche atmosferiche).
Nota: la documentazione può variare a seconda della complessità dell’impianto.
• Accettare, salvo la possibilità di ricorrere, gli esiti delle verifiche ed eseguire le prescrizioni riscontrate durante le verifiche.
• Attenersi al rispetto del presente Regolamento.
In caso il Cliente non rispetti anche un solo impegno di cui sopra, CSDM può sospendere l’intervento ed è libera da ogni obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.
9. Ricorsi e Reclami
Ogni parte direttamente interessata può presentare reclami e ricorsi in relazione alle attività di valutazione della conformità entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione/attività, CSDM è tenuto ad accoglierli e a darne seguito entro 30 giorni dal ricevimento
Il reclamo può pervenire sia tramite comunicazione telefonica che scritta (mail, fax o lettera raccomandata).
Il ricorso, invece, deve essere obbligatoriamente presentato per iscritto e deve riportare il riferimento all’atto contro cui viene presentato e le relative motivazioni.
Il ricorso deve essere trasmesso con raccomandata A/R alla:
C.S.D.M. S.r.l. Xxx Xxxxxxxx,0 00000 Xxxxxx
all’attenzione della direzione e specificando che si tratta di un Ricorso. Deve essere specificato come prendere contatto con il ricorrente.
Le ragioni del dissenso devono essere corredate da adeguate motivazioni e riscontri oggettivi.
CSDM valuta la fondatezza e successivamente la tipologia e la natura del reclamo/ricorso e compila una scheda ove sono riportati il nominativo della parte interessata, l’oggetto del reclamo/ricorso, la data di inizio e fine del reclamo/ricorso e il relativo trattamento. I reclami/ricorsi sono trattati da un team composto da personale designato dalla Direzione nel quale non sono presenti individui direttamente coinvolti nell’attività oggetto del reclamo/ricorso stesso.
CSDM comunica per iscritto al reclamante/ricorrente il trattamento eseguito e la risoluzione della non conformità secondo la propria procedura interna e archivia infine la pratica nell’apposito “Registro reclami/ricorsi”.
CSDM mette a disposizione un modello per la presentazione di ricorsi e reclami sul sito internet xxx.xxxx.xx
Eventuali contenziosi che dovessero insorgere tra CSDM e la parte interessata durante l’esecuzione delle attività o nell’applicazione delle procedure di ispezione, che non si dovessero risolvere in maniera amichevole, saranno di competenza del Tribunale di Milano.
10. Condizioni contrattuali
Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi, modalità di pagamento, durata, efficacia, rescissione del contratto ecc.), trovano applicazione le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto dalle parti.