TRA
CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI ALBERGHIERI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO (VALUTAZIONI COMPARATIVE) PER IL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE, PER I CONCORSI PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITA’ DI PISA E PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEGLI ESAMI DI STATO ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
TRA
L’Università di Pisa (codice fiscale n. 80003670504), di seguito denominata Università, con sede in Pisa, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 – c.a.p. 56126 nella persona del Direttore Amministrativo xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
E
L’Hotel Bologna Via Mazzini n. 57 – 00000 XXXX
L’Albergo La Pace Viale Gramsci n. 14 – 00000 XXXX
L’Hotel Repubblica Marinara Via Matteucci n. 81 – 00000 XXXX L’Hotel Roma Via Bonanno n. 111 – 00000 XXXX
L’Hotel Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 XXXX L’Hotel Verdi Piazza della Repubblica n. 5 – 00000 XXXX
Il Grand Hotel Bonanno Via Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 17 – 00000 Xxxx L’Hotel Xxxxxxxx Via Tavoleria, 17 – 56126 Pisa
L’AC Hotel Xxx xxxxx Xxxxx – 000000 Xxxx
L’Hotel Athena – Xxx Xxxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx L’Hotel Di Stefano – Via S. Apollonia, 35 – 00000 Xxxx L’Hotel San Xxxxxxx – Via Xxxxxx – Cisanello – 56124 Pisa Il Grand Hotel Duomo – Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxx di seguito denominati alberghi
PREMESSO CHE
- presso l’Università di Pisa si svolgono le procedure di reclutamento per il personale docente e ricercatore, le procedure di selezione per il personale tecnico-amministrativo e altre tipologie di selezione previste dalle disposizioni vigenti;
- le procedure di reclutamento impegnano docenti e personale, non residente nella città, in qualità di componenti delle commissioni giudicatrici;
- presso l’Università di Pisa si svolgono gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione e che le Commissioni giudicatrici di tali procedure impegnano professionisti e personale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero della Salute;
- i lavori delle Commissioni hanno luogo prevalentemente nella città di Pisa presso le diverse sedi delle strutture dell’Ateneo;
- allo scopo di semplificare ed economizzare l’azione amministrativa è opportuno concentrare il soggiorno dei membri delle Commissioni suddette, negli alberghi individuati per la qualità e l’efficienza del servizio reso ai clienti;
- gli alberghi, su invito dell’Università, si sono dimostrati interessati all’attivazione di un servizio di convenzione alberghiera, mediante la disponibilità delle proprie strutture;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART.1 (obblighi delle strutture alberghiere)
• Gli alberghi si impegnano a garantire la disponibilità delle camere richieste direttamente dai componenti le commissioni giudicatrici e/o dalle strutture dell’Università ove si svolgono i lavori delle commissioni sulla base delle condizioni proposte.
• Il servizio alberghiero garantito comprende il pernottamento e la colazione.
• I listini prezzi applicati dai suddetti alberghi per l’anno 2012 sono allegati e fanno parte integrante della presente convenzione; gli alberghi si impegnano a proporre preventivamente all’Università eventuali modifiche alle tariffe applicabili che dovessero intervenire entro la data di scadenza della presente convenzione che saranno valutate dall’Università;
• a seguito dell’entrata in vigore della legge 136 del 13/08/2010, articolo 3, gli alberghi dovranno inviare all’Università di Pisa:
a) gli estremi del conto corrente dedicato (IBAN) per la commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
b) dichiarazione, da parte del legale rappresentate dell’albergo, che in relazione al servizio reso si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010.
ART.2 (Obblighi dell’Università)
2.1 L’Unità Reclutamento Docenti e Tecnici Amministrativi che gestisce il reclutamento del personale si impegna a rendere noto a tutti i componenti le commissioni di reclutamento la lista degli alberghi convenzionati;
• L’’Unità Reclutamento Docenti e Tecnici Amministrativi si impegna ad inviare agli alberghi l’elenco dei commissari aventi diritto ad usufruire dei servizi alberghieri;
• I componenti le commissioni e/o le strutture dell’Università provvederanno a prenotare, facendo riferimento alla presente convenzione, direttamente le camere degli alberghi scegliendo autonomamente l’albergo in cui soggiornare per l’espletamento del concorso;
2.2 L’Unità Esami di Stato e Servizi Esterni che gestisce le Commissioni giudicatrici per l’abilitazione all’esercizio della professione si impegna a rendere noto a tutti i componenti e ai Ministeri interessati la lista degli alberghi convenzionati;
• I componenti le commissioni e/o le l’Unità Esami di Stato e Servizi Esterni provvederanno a prenotare, facendo riferimento alla presente convenzione, le camere degli alberghi scegliendo l’albergo in cui soggiornare per l’espletamento del concorso;
ART. 3 (Fatturazione e referenti)
• Le fatture relative al punto 2.1 dovranno essere intestate e inviate a: “Università di Pisa – Unità Reclutamento Docenti e Tecnici Amministrativi- Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 - 56126 – Pisa - codice fiscale 80003670504 – partita iva 00286820501” citando il riferimento alla presente convenzione. Per gli adempimenti connessi all’attuazione e gestione della presente convenzione il referente è il Responsabile dell’Unità Reclutamento Docenti e Tecnici Amministrativi.
• Le fatture relative al punto 2.2 dovranno essere intestate e inviate a: “’Università di Pisa
–Area Servizi per la Didattica – Ufficio Studenti - Lungarno Pacinotti 43 56126 - Pisa - codice fiscale 80003670504 – partita iva 00286820501” citando il riferimento alla presente convenzione. Per gli adempimenti connessi all’attuazione e gestione della presente convenzione il referente è il Responsabile dell’Unità Esami di Stato e Servizi Esterni.
• L’Università si impegna a liquidare le fatture emesse dagli alberghi nei termini previsti dalle leggi vigenti e comunque, secondo le disponibilità di bilancio, di norma nei 30 giorni successivi il ricevimento.
ART.4 (Controlli e pubblicità)
L’Università effettuerà controlli per la verifica del rispetto della presente convenzione utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei. Il mancato rispetto degli obblighi comporta l’immediata decadenza degli effetti per l’albergo inadempiente.
La presente convenzione è resa pubblica sul sito web dell’Ateneo.
ART.5 (Controversie)
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione- della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, qualsiasi controversia sarà risolta mediante arbitrato ai sensi dell'art. 806 e successivi dei codice di procedura civile. L'arbitrato avrà luogo a Pisa. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, di cui uno designato dagli alberghi, l'altro dall'Università ed il terzo, che avrà le funzioni di Presidente, sarà nominato dai primi due arbitri. Qualora i due arbitri non raggiungano accordo sulla nomina del terzo, quest'ultimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa. Le decisioni del Collegio arbitrale saranno ritenute vincolanti per le parti.
ART.6 (Durata della convenzione)
La presente convenzione ha la durata di trentasei mesi e produrrà i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione della medesima con ognuna delle parti.
Eventuali rinnovi, modifiche ed integrazioni riguardanti anche l’ampliamento delle attività dell’Università ricomprese nella presente convenzione saranno concordati per iscritto dalle parti convenenti.
Pisa, lì 5 marzo 2012
Università di Pisa Hotel Bologna Il Direttore Amministrativo
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Hotel La Pace
Hotel Repubblica Marinara
Hotel Roma
Xxxxx Xxxxxxxx Hotel
Hotel Verdi
Grand Hotel Bonanno
Hotel Xxxxxxxx
AC Hotel
Hotel Athena
Hotel Di Stefano
Hotel San Xxxxxxx
Grand Hotel Duomo