PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
IL MINISTERO DELL’EDUCAZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, TRAMITE IL DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE
ED
IL MINISTERO DEGIL AFFARI ESTERI DEL MESSICO, TRAMITE L’AMBASCIATA DEL MESSICO A ROMA.
MEMORANDUM D’INTESA TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, TRAMITE IL DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE ED IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DEL MESSICO, TRAMITE L’AMBASCIATA DEL MESSICO A ROMA.
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca della Repubblica Italiana (MIUR), tramite il Dipartimento per l’istruzione ed il Ministero degli Affari Esteri degli Stati Uniti Messicani, tramite l’Ambasciata del Messico a Roma (l’Ambasciata) d’ora in poi denominate “le parti”;
CONSIDERATO che il XXXX è da tempo impegnato in un ampio e complesso progetto di innovazione e ammodernamento del sistema scolastico e formativo, al fine di promuoverne, sostenerne e potenziarne, in maniera adeguata, il ruolo di centralità nei processi di crescita e modernizzazione della nostra società;
CONSIDERATO che in tale ottica si collocano le iniziative volte a favorire l’apertura del sistema di istruzione a sempre più ampie e qualificate attività e interlocuzioni di carattere educativo, culturale e formativo;
CONSIDERATO che tra le iniziative e gli interventi suddetti acquistano particolare rilievo quelle intese ad avvicinare i giovani alle diverse culture, produzioni ed espressioni dell’arte;
CONSIDERATO, in particolare, che all’Ambasciata del Messico intende diffondere e valorizzare tra le nuove generazioni l’amore e l’interesse per i valori culturali ed artistici che hanno caratterizzato la storia dell’America Latina, nonché collaborare alla realizzazione di progetti e attività volti ad orientare verso la conoscenza del ricco patrimonio culturale ed artistico del Messico;
RITENUTO che tale modalità di collaborazione va opportunamente sostenuta e potenziata nell’ambito dei ruoli e competenze relativi alle rispettive legislazioni nazionali;
CONSIDERATO quanto disposto dall’Accordo di scambio culturale fra gli Stati Uniti Messicani e la Repubblica Italiana, firmato a Città del Messico l’otto ottobre 1965;
si conviene quanto segue:
Art. 1 (Obiettivo)
Obiettivo del presente Accordo è promuovere la collaborazione fra le Parti, onde realizzare, congiuntamente e sulla base di reciproci apporti, attività culturali nelle aree di comune interesse, e guidare e sensibilizzare gli studenti messicani ed italiani verso la conoscenza della cultura e delle espressioni artistiche dei rispettivi popoli, nell’ambito delle azioni formative e metodologiche.
Art. 2
(Modalità di cooperazione)
Nell’ottica suddette le Parti procederanno:
• alla promozione di incontri ed opportunità di studio fra gli studenti di entrambi i paesi;
• all’organizzazione e realizzazione di scambi culturali fra docenti e tra classi d’istruzione secondaria di 2° grado dei due paesi;
• all’appoggio e assistenza alle rispettive scuole nella realizzazione di progetti storico-artistici precedentemente individuati.
Le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze e di comune accordo individueranno e sperimenteranno programmi di attività, modelli, iniziative e interventi che possano consentire di raggiungere gli obiettivi e le finalità summenzionate.
Art. 3 (Impegni delle parti)
Il MIUR s’impegna a:
1. ideare ed organizzare incontri e conferenze con i responsabili degli Uffici Scolastici regionali e locali allo scopo di concordare strategie e modalità idonee a sensibilizzare le istituzioni scolastiche di propria competenza e ad ampliare l’offerta formativa, includendo lo studio e l’educazione alla storia e alle culture multietniche tra gli interventi di formazione e di crescita umana, civile e culturale dei giovani;
• promuovere e diffondere le iniziative programmate tramite gli Uffici Scolastici regionali e le proprie articolazioni territoriali;
• sviluppare attività di formazione, ricerca e sperimentazione nell’ambito delle opportunità connesse all’autonomia scolastica, con riguardo al progetto dell’offerta formativa.
• Attivare, tramite gli Uffici Scolastici Regionali, iniziative di formazione dei docenti nello specifico ambito.
L’Ambasciata del Messico in Italia si impegna a :
• collaborare alla preparazione e realizzazione di progetti destinati alla diffusione della conoscenza della cultura messicana fra i docenti e fra gli studenti italiani;
• instaurare un rapporto più diretto e puntuale fra i settori culturali ed educativi del Messico e dell’Italia;
• promuovere e diffondere nel proprio paese lo studio della cultura, dell’arte e della scuola italiana;
• creare le condizioni per uno scambio diretto fra studenti messicani e studenti italiani.
Art. 4 (Meccanismi di verifica)
Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente Accordo, le Parti si impegnano a costituire un Comitato tecnico scientifico paritario, formato da tre rappresentanti dell’Ambasciata del Messico e tre rappresentanti del MIUR.
Il Comitato informa la Commissione di Cooperazione Culturale, prevista dall’Accordo di Scambio Culturale fra gli Stati Uniti Messicani e la Repubblica Italiana, firmato a Città del Messico l’8 ottobre 1965, in ordine ai traguardi raggiunti, derivanti dal presente Accordo.
Art. 5 (Proprietà intellettuale)
Qualora come risultato delle azioni poste in essere in conformità del presente Memorandum, si realizzassero prodotti di valore commerciale e/o diritti di proprietà intellettuale, essi sarebbero regolamentati in base alle rispettive legislazioni nazionali vigenti, e per le Convenzioni Internazionali in materia vincolanti per entrambe le Parti.
Le informazioni scambiate nell’ambito del presente Accordo, non potranno essere pubblicate o trasferite ad una terza parte senza l’ autorizzazione della parte che ha fornito di tale informazione.
Art. 6 (Personale)
Il personale incaricato da ognuna delle Parti per la realizzazione delle attività di cooperazione relative al presente Accordo farà capo alla direzione e ufficio dell’ente d’appartenenza, escludendosi che possa instaurare rapporti di lavoro con l’altra Parte, la quale non potrà in nessun caso essere ritenuta datore di lavoro sostituto.
Le Parti espleteranno le pratiche necessarie dinanzi alle Autorità proposte affinché siano concesse tutte le agevolazione ritenute necessarie per l‘ingresso, soggiorno e ritorno dei partecipanti, che in forma ufficiale, interverranno nelle attività di cooperazione derivanti dal presente memorandum. Tali partecipanti si sottoporranno alle disposizioni migratorie, fiscali, doganali, sanitarie e di sicurezza nazionale in vigore nel paese ricevente, e non potranno svolgere nessuna attività estranea alle proprie mansioni senza l’autorizzazione delle preposte autorità. Inoltre, i partecipanti lasceranno il paese ricevente conformemente alle leggi e disposizioni del medesimo.
Le Parti si assicureranno che il proprio personale, partecipante alle azioni di cui al presente Accordo, abbia una polizza medica per danni personali e di vita, in modo che nel caso di un incidente derivante dallo svolgimento delle attività di cooperazione di cui al presente Accordo, il danno sia indennizzabile e liquidato dal relativo ente d’assicurazione.
Art. 7 (Controversie)
Qualsiasi variazione nell’interpretazione o applicazione del presente, sarà effettuato dalle parti di comune accordo.
Art. 8
(Disposizioni finali)
Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere, d’intesa tra le parti, modificato in ogni momento. Ha validità di anni tre (3), rinnovabili automaticamente per periodi di pari durata, salvo che una delle parti non manifesti per scritto e per la via diplomatica, con trenta giorni (30) di anticipo, la volontà di scioglierlo. Le modifiche dovranno essere formalizzate per scritto, specificando la data della entrata in vigore.
La risoluzione anticipata del presente Accordo non modificherà le azioni di cooperazione eventualmente formalizzate nel periodo di validità, a meno che le parti convengano il contrario.
Firmato a Roma addì 2 febbraio 2006 in due esemplari originali in lingua spagnola e italiana, essendo entrambi i testi ugualmente autentici.
Ministero dell’istruzione, L’Ambasciata del Messico dell’Università e della Ricerca l’Ambasciatore
Il Ministro
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx y de Xxxxxx