AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 420 del 10-3-2021
O G G E T T O
Convenzione con l'Azienda ULSS 7 "Pedemontana" per l'effettuazione di attività coordinate nell'ambito dell'Anatomia Patologica.
Rinnovo anno 2021.
Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO) Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 529
Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:
“In seguito alla stipula dell’Accordo di Area Vasta Provinciale per l’effettuazione di “attività coordinate nell’ambito dell’Anatomia Patologica”, approvato con deliberazione n. 516 del 21 dicembre 2007 e valevole dal 1.1.2008 al 31.12.2016, è stato sottoscritto annualmente un accordo a livello interaziendale (cosiddetto di sub-area vasta) con l’ex X.X.XX. n. 4 “Alto Vicentino” (dal 1° gennaio 2017 soppressa ed incorporata dall'Azienda X.X.XX. n. 7 "Pedemontana”).
Pur essendo l’accordo interaziendale di area-vasta scaduto, vista la positiva collaborazione maturata, il contratto di collaborazione è stato rinnovato annualmente fino alla scadenza del 31.12.2020.
Con nota del 17 dicembre 2020, agli atti, il Direttore dell’U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica ne ha chiesto il rinnovo per l’anno 2021.
In relazione alla suddetta comunicazione sono stati acquisiti i pareri, agli atti, del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est e del Direttore Sanitario della scrivente Azienda X.X.XX..
Conseguentemente, la proponente Direzione Amministrativa di Ospedale ha avanzato, per le vie brevi, all'Azienda X.X.XX. n. 7 "Pedemontana" la richiesta di rinnovo riscontrata positivamente da quest’ultima con nota prot. 112831 del 23/11/2020.
I termini sostanziali dell’accordo consistono in:
Attività a carico dell’Ulss 7 “Pedemontana”:
• Area tecnologico-citologica: l’Azienda X.X.XX n. 7 si impegna ad allestire per conto dell’Azienda X.X.XX. n. 8 circa 15.000 pap-tests all’anno presso l’U.O.C. di Anatomia Patologica e Citodiagnostica dell’Ospedale di Santorso. La tariffa stabilita per ogni singolo esame è pari ad € 2,65 e determina una spesa presunta annua complessiva pari a € 39.750,00. A ciò si aggiunge il rimborso dei costi relativi alla manutenzione ordinaria che verranno imputati in proporzione al numero di esami effettuati (stima su dati storici di € 5.000,00 circa).
Attività a carico dell’Ulss 8 “Berica”:
• Area di diagnostica biomolecolare e consulenza emolinfopatologica: l’Azienda X.X.XX. n.8, con utilizzo di materiali, strumentazione e conoscenze specialistiche proprie, effettuerà su casistica dell’Azienda X.X.XX n. 7, indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e fornirà consulenza diagnostica emolinfopatologica. Le tariffe stabilite sono quelle previste dal vigente Codice Veneto del Prescrivibile.
In ragione di quanto illustrato si propone pertanto di approvare il rinnovo del contratto in argomento per il periodo decorrente dal 1.01.2021 al 31.12.2021 secondo le modalità e alle condizioni precisate nel disciplinare allegato, parte integrante del presente atto;
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo del contratto per il periodo decorrente dal 1.1.2021 al 31.12.2021, tra l’Azienda X.X.XX. n. 7 “Pedemontana” e l’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica” per l’effettuazione di attività coordinate nell’ambito della disciplina di Anatomia Patologica, alle condizioni e modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di dare atto che il costo del presente contratto sarà posto a carico del Bilancio Sanitario anno 2021 come di seguito indicato:
➢ € 39.750,00 circa per l’allestimento dei pap-test da imputare al conto 55.05.000020;
➢ € 5.000,00 circa per costi di manutenzione ordinaria da imputare al conto 55.07.000158; per una spesa totale presunta pari a € 44.750,00.
3. di dare atto inoltre che per le prestazioni fornite all’Azienda X.X.XX. n. 7 (indagini di biologia
molecolare e immunoistochimica di 2° livello) le somme da introitare troveranno riferimento nel Bilancio Sanitario anno 2021 al conto 51.06.000010.
4. di demandare alla Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza.
5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo f.f. (Xxx.xx dr. Xxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxxxx in data 10/03/2021 alle ore 16:10
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 11-3-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 11-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
CONVENZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA’ COORDINATE NELL’AMBITO DELL’ANATOMIA PATOLOGICA
TRA
L’Azienda U.L.S.S n. 7 Pedemontana, di seguito denominata anche “X.X.XX. n. 7”, con sede e domicilio fiscale in Xxx xxx Xxxxx x. 00 Xxxxxxx xxx Xxxxxx (XX), Codice fiscale e Partita I.V.A. 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D)
E
L’Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica, di seguito denominata anche “X.X.XX. n. 8”, con sede e domicilio fiscale in Xxx Xxxxxxx 00 Xxxxxxx, Codice fiscale e Partita I.V.A. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx - (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F),
PREMESSO CHE
- per l’anno 2020 tra l’Azienda ULSS 7 Pedemontana e l’Azienda ULSS 8 Berica è stato rinnovato un accordo per l’effettuazione di attività coordinate nell’ambito dell’anatomia patologica;
- permanendo le motivazioni che hanno determinato il fabbisogno nell’anno 2020, l’Azienda ULSS 8 Berica, con nota prot. 100933 del 29/12/2020 ha manifestato la volontà di poter rinnovare anche per l’anno 2021 il contratto per l’acquisizione di prestazioni di anatomia patologica, senza soluzione di continuità con il 2020, alle medesime modalità in atto, impegnandosi ad effettuare su casistica dell’X.X.XX. n. 7 indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e fornendo consulenza diagnostica emolinfopatologica a fronte dell'allestimento di 15.000 pap-test da parte
dell'Anatomia Patologica dell'Ospedale di Santorso;
- l’Unità controllo di Gestione dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana ha effettuato nell’anno 2020 un’analisi del costo della tariffa del pap-test, con esclusione del costo di ammortamento delle attrezzature, effettivamente estinto, e ha stabilito che esso è pari a € 2,65.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto
Il presente accordo è finalizzato a definire le modalità dettagliate di esecuzione delle attività coordinate nell’ambito dell’Anatomia Patologica e i conseguenti aspetti economici di competenza di ciascuna Azienda.
Articolo 2 – Obbligazioni dell’ULSS n. 7 (area tecnologico-citologica)
L’ULSS n. 7 si impegna ad allestire per conto dell’ULSS n. 8 circa 15.000 paptests all’anno presso l’U.O.C. di Anatomia Patologica e Citodiagnostica dell’Ospedale di Santorso. Tale attività si intende comprensiva di allestimento, colorazione e montaggio dei preparati con processazione computerassistita degli stessi secondo le modalità tecnologiche acquisite in comproprietà con l’ULSS 8 Berica.
I dati relativi alla fatturazione, che avverrà con cadenza trimestrale, saranno comunicati dall’U.O.C. di Anatomia Patologica al Servizio Economico-Finanziario dell’ULSS n. 7, il quale provvederà a chiedere il rimborso delle spese all’ULSS n. 8 allegando prospetto comprendente quantità e prezzi.
Tutta l’attività tecnica di supporto per l’effettuazione delle fasi lavorative descritte sarà completamente fornita dall’ULSS n. 7.
Il costo per l’allestimento dei paptest, è di € 2,65 cadauno esente IVA, a cui si aggiunge il rimborso dei costi sostenuti da ULSS n. 7 per la manutenzione del
macchinario, pari a complessivi € 15.860,00 annui, la cui quota parte verrà imputata in proporzione al numero di paptests allestiti per ULSS n. 8 sul totale paptests eseguiti nell’anno.
Articolo 3 – Obbligazioni dell’ULSS n. 8 (Area di diagnostica biomolecolare e consulenza emolinfopatologica)
L’ULSS n. 8, con utilizzo di materiali, strumentazione e conoscenze specialistiche proprie, effettuerà su casistica dell’ULSS n. 7 indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e fornirà consulenza diagnostica emolinfopatologica. L’ULSS n. 8 provvederà a fatturare all’ULSS n. 7, con cadenza trimestrale, le prestazioni e le consulenze effettuate secondo quanto previsto dal vigente tariffario regionale.
Articolo 4 – Trasporto materiali e campioni
Il trasporto dei materiali e dei campioni verrà organizzato dalle rispettive Direzioni Mediche Ospedaliere.
Articolo 5 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.
Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, Titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è l’ULSS n. 8.
L’X.X.XX. n. 8 nomina l’X.X.XX. n. 7 “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività
oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’X.X.XX. n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia”.
L’X.X.XX. n. 7, nella qualità sopra descritta, si impegna ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento, conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
Si impegna altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad impartire al suo interno, con particolare riguardo ai Consulenti coinvolti nell’attività oggetto del presente contratto, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire l’obbligo legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679.
Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’X.X.XX. n. 8, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 6 – Decorrenza e durata
Il presente accordo ha validità dal 01.01.2021 al 31.12.2021 e potrà essere rinnovato espressamente in seguito ad accordi fra le parti.
Le parti si riservano la facoltà di recedere uniteralmente dal presente accordo anche
prima della scadenza, con preavviso di 30 giorni.
Articolo 7 – Foro competente
Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall’esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
Articolo 8 – Inadempimento e recesso
Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.
Articolo 9 - Registrazione e imposta di bollo
Il presente contratto:
- è soggetto a imposta di bollo a carico dell’ULSS n. 8, ai sensi dell’art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione n. 15451/97 ed estensione 15956/14 aggiornata dalla Direzione Provinciale – Ufficio Territoriale di Vicenza 1 in data 26.03.2014;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972
n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, 2° comma del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.
241/1990 e s.m.i.
Articolo 10 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
per l’Azienda X.X.XX. n.7 “PEDEMONTANA”
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxxx Xxxxxxxx)
per l’Azienda X.X.XX. n. 8 “BERICA”
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)