MANUALE TIR
ECE/TRANS/TIR/6
COMMISSIONE ECONOMICA PER L’EUROPA (CEE-ONU)
MANUALE TIR
CONVENZIONE DOGANALE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR
(CONVENZIONE TIR, 1975)
NAZIONI UNITE
New York e Ginevra, 2002
NOTA
Esclusivamente il testo custodito dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite, in qualità di depositario della Convenzione TIR, costituisce il testo autorevole della Convenzione TIR. Pertanto, le Parti contraenti alla Convenzione dovranno basare la rispettiva legislazione nazionale sul testo giuridico autorevole della Convenzione TIR e non sulla presente pubblicazione.
Le denominazioni utilizzate e la presentazione del materiale in questa pubblicazione non implicano l’espressione di alcuna opinione da parte del Segretariato delle Nazioni Unite in merito allo status giuridico di qualsivoglia Paese, territorio, città o area, o delle rispettive autorità, né tanto meno riguardo alla delimitazione delle loro frontiere o confini.
ECE/TRANS/TIR/6
- I -
MANUALE TIR*/
La presente pubblicazione è stata curata dal Segretariato della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) in collaborazione con il Segretariato TIR, a seguito di una richiesta avanzata dal Comitato Amministrativo della Convenzione TIR (1975) nel corso della sua sesta sessione tenutasi nell’ottobre 1983. Il Comitato aveva stabilito la necessità di un Manuale TIR che contenesse il testo della Convenzione TIR del 1975, i relativi commenti su specifiche disposizioni ed altre informazioni utili per le Autorità doganali ed i trasportatori.
La presente edizione del Manuale TIR, che sostituisce la quarta edizione pubblicata nel 1999, è composta da tre sezioni principali:
La prima sezione descrive il regime doganale di transito TIR, il suo ambito, il suo obiettivo ed il suo funzionamento e ne analizza i possibili sviluppi futuri.
La seconda sezione contiene il testo integrale della Convenzione TIR del 1975, così come modificata al 12 maggio 2002. La struttura di questa sezione segue, fondamentalmente, quella della Convenzione TIR del 1975, tuttavia le note esplicative riportate negli Annessi 6 e 7, Parte III della Convenzione sono state inserite nelle rispettive disposizioni della Convenzione stessa (ad eccezione dei disegni contenuti nell’Annesso 6).
Anche i commenti sono stati integrati con le disposizioni della Convenzione cui fanno riferimento. I commenti contenuti nel manuale TIR non sono giuridicamente vincolanti per le Parti contraenti della Convenzione TIR del 1975. Tuttavia, essi sono importanti per l’interpretazione, l’armonizzazione e l’applicazione della Convenzione, in quanto riflettono il parere del Comitato Amministrativo per la Convenzione TIR del 1975 e del Gruppo di Lavoro dei Problemi Doganali concernenti i Trasporti, costituito in seno alla Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU), come indicato in relazione a ciascun commento.
La terza sezione fornisce informazioni sull’applicazione della Convenzione TIR del 1975, contiene il testo delle risoluzioni e raccomandazioni adottate in relazione alla Convenzione TIR del 1975, fornisce esempi di pratiche migliori e comprende il testo di un esempio di autorizzazione e di accordo fra le competenti autorità e le associazioni garanti nazionali, così come stabilito nell’Annesso 9, Parte I della Convenzione stessa.
*/ “TIR” è l’acronimo di:”Transports Internationaux Routiers” (Trasporto Internazionale su Strada)
MANUALE TIR INDICE
1 Il regime doganale di transito TIR 1
1.1 Introduzione 1
1.1.1 Premessa 1
1.1.2 Copertura geografica 2
1.1.3 Sviluppo della convenzione TIR 3
1.1.4 Obiettivo e vantaggi 4
1.2 Principi 6
1.2.1 Approvazione dei veicoli stradali e dei container 8
1.2.2 Sistema di garanzia internazionale 8
1.2.3 Il Carnet TIR 10
1.2.4 Riconoscimento internazionale delle misure di controllo
doganale 10
1.2.5 Accesso controllato al regime TIR 11
1.3. Struttura amministrativa 12
1.3.1 Il Comitato Amministrativo TIR 15
1.3.2 La Commissione Esecutiva TIR (TIRExB) 15
1.3.3 Il Gruppo di Lavoro CEE-ONU dei problemi doganali
concernenti i trasporti (WP.30) 16
1.3.4 Il Gruppo di Contatto TIR 16
1.4 Il funzionamento del regime TIR 17
1.5 Futuro sviluppo del regime TIR 20
1.5.1 Applicazione del regime tir nel mondo 20
1.5.2 Il regime TIR e l’elaborazione elettronica dei dati 21
1.6 Conclusione 23
- III -
1.7 Informazioni sul regime TIR 24
1.8 Carnet TIR rilasciati dall’IRU per le varie associazioni nazionali 26
1.9 Adesione alla Convenzione TIR del 1975 e sua attuazione 27
1.9.1 Responsabilitá dei Governi 27
1.9.2 Responsabilitá dell’associazione garante nazionale 28
1.9.3 Responsabilitá dei trasportatori 29
1.9.4 Responsabilitá dell’organizzazione internazionale
(attualmente: IRU) 30
2 Convenzione TIR del 1975 31
2.1 Testo della Convenzione TIR del 1975 (incluse le relative note
esplicative ed i relativi commenti) 32
2.2 Annessi alla Convenzione TIR 1975 (inclusi le note esplicative ed i relativi commenti) 90
Annesso 1 Modello di Carnet TIR 91
Annesso 2: Regolamento relativo alle condizioni tecniche applicabili ai veicoli stradali che possono essere ammessi al trasporto internazionale sotto sigillo doganale 109
Disegni dell'Annesso 2 148
Annesso 3 Procedura di approvazione dei veicoli stradali che rispondono ai requisiti tecnici previsti dal
regolamento di cui all’Annesso 2 159
Annesso 4 Modello di certificato di approvazione per veicoli stradali166
Annesso 5 Targhe TIR 172
Annesso 6 Note esplicative 173
Annesso 7 Relativo all’approvazione dei container 181
Parte I e disegni 181
Parte II e appendici 205
Parte III: Note esplicative e disegni 216
Annesso 8 Composizione, funzioni e regolamento interno del Comitato Amministrativo e della Commissione Esecutiva 218
Annesso 9 Accesso al regime TIR 223
Parte I: Autorizzazione delle associazioni al
rilascio dei Carnet TIR 223
Parte II: Autorizzazione delle persone fisiche e giuridiche all’utilizzo dei Carnet TIR 228
3 Parti Contraenti della Convenzione TIR 232
4 Risoluzioni e Raccomandazioni relative alla Convenzione TIR (1975) 234
4.1 Risoluzione N°. 49 234
4.2 Raccomandazione adottata dal Comitato Amministrativo per la Convenzione TIR (1975) il 20 Ottobre 1995 238
4.3 Raccomandazione adottata dal Comitato Amministrativo per la Convenzione TIR (1975) il 20 Ottobre 2000 242
5 Esempi di pratiche migliori 247
5.1 Introduzione 247
5.2 Procedura per il termine di un’operazione TIR 247
5.3 Procedura per lo scarico di un’operazione TIR 248
5.4 Procedura di indagine 250
5.5 Elenco dei documenti presentati a sostegno delle richieste di non-
scarico 256
6 Esempio di autorizzazione delle associazioni al rilascio di Carnet TIR
e ad agire come garanti e esempio di accordo 257
6.1 Esempio di autorizzazione delle associazioni al rilascio di Carnet
TIR e ad agire come garanti 257
6.2 Esempio di accordo 259
1 IL REGIME DOGANALE DI TRANSITO TIR
1.1 INTRODUZIONE
1.1.1 PREMESSA
Una Conferenza di revisione tenutasi sotto gli auspici della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) nel novembre 1975 ha elaborato la Convenzione TIR del 1975, entrata in vigore nel 1978. Da allora, la Convenzione TIR si è rivelata una delle più produttive convenzioni internazionali sui trasporti ed, infatti, è a tutt’oggi l’unico regime di transito doganale universale esistente. L’idea alla base della Convenzione e del suo regime di transito si fonda su molti regimi di transito regionali ed ha, perciò, contribuito direttamente ed indirettamente ad agevolare i trasporti internazionali, specie quelli su strada, non solo in Europa e nel Medio Oriente, ma anche in altre zone del mondo quali l’Africa e l’America Latina.
Chiunque abbia viaggiato sulle strade europee riconoscerà la nota targa TIR, blu e bianca, apposta su migliaia di camion e semirimorchi che si avvalgono del regime doganale di transito TIR. Per il conducente, il trasportatore e lo speditore, questa targa indica un trasporto internazionale su strada veloce ed efficiente.
I lavori sul regime di transito TIR iniziarono immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, sotto l’egida della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU). Il primo Accordo TIR fu siglato nel 1949 fra un piccolo numero di Paesi europei, ma il suo successo portò alla negoziazione di una Convenzione TIR che fu adottata nel 1959 dal Comitato per il Trasporto Interno della CEE-ONU ed entrò in vigore nel 1960. Questa prima Convenzione fu poi riesaminata nel 1975 per inserirvi i frutti dell’esperienza pratica del funzionamento del regime e per dare effetto ai progressi tecnici ed alle mutate esigenze doganali e di trasporto.
L’esperienza ottenuta nei primi 10-15 anni di funzionamento del regime servì quindi a rendere il regime TIR più efficiente e meno complesso, pur garantendo la sicurezza doganale. Un’altra ragione che portò alla modifica del regime TIR fu l’introduzione di una nuova tecnica di trasporto agli inizi degli anni ’60: il container marittimo, cui seguirono il container nazionale usato dalle ferrovie europee e dall’introduzione di una carrozzeria convertibile per il miglioramento dell’efficienza del trasporto stradale e ferroviario.
Queste nuove tecniche di trasporto, combinate e multimodali, richiedevano che, in alcune circostanze, il container fosse un’unità di carico doganale sicura. Ciò implicava che il regime TIR non riguardava più solo il trasporto su strada, ma si estendeva anche alle ferrovie, ai corsi d’acqua interni e persino al trasporto marittimo, sebbene almeno una parte del tragitto totale dovesse avvenire su strada.
Con la sua entrata in vigore, la nuova Convenzione concluse e sostituì la vecchia Convenzione del 1959 che, tuttavia, rimane ancora in vigore per alcune ragioni, fra cui quella che una delle Parti contraenti della vecchia Convenzione (il Giappone) non ha ancora aderito alla Convenzione TIR del 1975.
1.1.2 COPERTURA GEOGRAFICA
La Convenzione TIR si è rivelata uno degli strumenti internazionali più efficaci patrocinati dalla Commissione Economica per l’Europa dell’ONU (CEE-ONU). Finora essa conta 64 Parti contraenti, inclusa la Comunità Europea, e si estende su tutta l’Europa fino all’Africa settentrionale, al Vicino e al Medio Oriente. I Paesi asiatici sono stati informati delle agevolazioni offerte da questo regime di transito doganale mondiale ed il loro interesse indica che essi entreranno a far parte della Convenzione TIR in un futuro non molto lontano. Già oggi sono Parti contraenti gli Stati Uniti d’America e il Canada, nonché il Cile e l’Uruguay nell’America meridionale (si veda la Sezione 3 del Manuale TIR).
Il successo del regime TIR può essere valutato anche dal numero di Carnet TIR rilasciati annualmente. Mentre nel 1952 essi ammontavano a poco oltre 3.000, questo numero è aumentato costantemente fino a raggiungere le 100.000 unità nel 1960 e le
800.000 nel 1970. Negli anni ’70-’80, le richieste di Carnet TIR oscillavano fra 500.000 e 900.000. Ciò si spiega alla luce dell’ampliamento della Comunità Europea che utilizza il proprio regime di transito comunitario all’interno del suo territorio. Pertanto, i Carnet TIR non possono essere usati per operazioni di transito doganale all’interno dei suoi Stati membri.
A seguito dell’espansione degli scambi tra l’Europa orientale e quella occidentale, specie a partire dal 1989, e del conseguente notevole aumento dei trasporti internazionali su strada, il numero dei Carnet TIR emessi ha superato il milione nel 1982 ed ha ora raggiunto i 2,7 milioni (2001), cifra che rappresenta l’inizio dei quasi
8.000 trasporti TIR che quotidianamente avvengono in oltre 50 Paesi e delle ben oltre
50.000 procedure TIR giornaliere per il passaggio alle frontiere. Le imprese di trasporti autorizzate dalle autorità doganali nazionali all’uso dei Carnet TIR sono più di 34.000 (per maggiori dettagli si veda la Sezione 1.8 del Manuale TIR).
Nei prossimi anni, con l’ingresso nella Comunità Europea di alcuni Paesi dell’Europa centrale, si prevede che il numero dei trasporti TIR diminuirà in questa zona dell’Europa, tuttavia questo andamento sarà ampiamente compensato dall’aumento dei trasporti TIR nei Paesi del Medio Oriente e dell’Asia.
In concreto, però, il rimarchevole incremento nell’uso del regime doganale di transito TIR può essere ricondotto alle speciali caratteristiche del regime TIR che offrono agli operatori del settore ed alle Autorità doganali un regime doganale semplice, flessibile, economico e sicuro per il trasporto internazionale delle merci oltre le frontiere.
1.1.3 SVILUPPO DELLA CONVENZIONE TIR
Dal 1975 la Convenzione TIR è stata modificata più di venti volte. Gli ultimi emendamenti, entrati in vigore il 17 febbraio 1999 ed il 12 maggio 2002, erano il frutto di un esteso processo di revisione avviato dal Comitato per il trasporto interno della CEE-ONU nel gennaio 1995.
Nel 1994, a seguito delle notevoli difficoltà di applicazione della Convenzione, dovute ai tentativi della criminalità organizzata internazionale di abusare delle agevolazioni doganali offerte dalla Convenzione, le Parti contraenti coinvolte, il Segretariato CEE-ONU e l’Unione Internazionale per i Trasporti su Strada (IRU) hanno adottato una serie di misure a breve termine per tutelare il regime TIR. Queste misure comprendevano, in particolare, la creazione di un sistema di controllo EDI internazionale per i Carnet TIR, gestito congiuntamente dalle autorità doganali nazionali, dalle associazioni nazionale dei trasporti e dall’IRU (cosiddetto SAFETIR). Attualmente oltre l’80% di tutti i trasporti TIR viene registrato e analizzato a livello centrale dal sistema.
Ciò nonostante, al fine di stabilizzare il regime TIR nel lungo periodo, si è ritenuto necessario apportare modifiche più sostanziali al suo funzionamento ed alla cooperazione governativa, nonché ai meccanismi di controllo. Pertanto, nel 1995 il Gruppo di lavoro CEE-ONU per i problemi doganali concernenti i trasporti (WP.30), sostenuto da numerosi gruppi di esperti ad hoc, ha avviato i lavori per la revisione globale del regime TIR. Obiettivo principale del più vasto processo di revisione mai intrapreso nella storia del regime TIR è la costituzione di un sistema di transito doganale globale, stabile, inequivocabile, trasparente e moderno, fondato sulla filosofia di base della procedura TIR: un susseguirsi di operazioni nazionali di transito doganale collegate da un set o file di dati standard (Carnet TIR) e da una catena di garanzia internazionale.
La Fase I del processo di revisione TIR si è conclusa con successo nel 1997 ed i relativi emendamenti sono entrati in vigore in tutti gli Stati contraenti della Convenzione TIR il 17 febbraio 1999. Tale fase prevedeva l’accesso controllato al regime TIR per i trasportatori, le associazioni autorizzate al rilascio dei Carnet TIR, le associazioni garanti e l’organizzazione internazionale responsabile della stampa centralizzata e della distribuzione dei Carnet. La Fase I prescriveva, inoltre, la trasparenza del funzionamento del sistema di garanzia internazionale e l’istituzione di un organo di supervisione intergovernativo: la Commissione Esecutiva TIR (TIRExB).
Un secondo pacchetto di emendamenti alla Convenzione TIR (Fase II) è entrato in vigore il 12 maggio 2002. Esso individua chiaramente ed inequivocabilmente le responsabilità giuridiche ed amministrative delle autorità doganali, dei trasportatori e dell’organizzazione internazionale che, a partire da tale data, sono divenute responsabili anche dell’organizzazione e del funzionamento efficaci del sistema di garanzia internazionale.
Nel 2000 sono stati avviati anche i lavori della Fase III del processo di revisione TIR, con lo scopo di consentire, tra l’altro, l’uso dei moderni meccanismi di elaborazione elettronica dei dati all’interno del regime TIR, senza modificarne la filosofia di base né la struttura amministrativa e giuridica recentemente modernizzate.
Con la conclusione di questo processo di revisione TIR, prevedibilmente nell’anno 2005, il regime TIR sarà in grado di fronteggiare le future esigenze di efficienza del trasporto e del commercio internazionali e dei regimi doganali. Contemporaneamente, la Convenzione TIR riveduta offrirà controlli, sicurezza e, ove necessario, interventi da parte dei Governi, sì da assicurare l’efficienza del regime di transito doganale, indispensabile per il trasporto ed il commercio moderni.
1.1.4 OBIETTIVO E VANTAGGI
I regimi doganali di transito sono concepiti per agevolare al massimo il movimento di merci sotto sigillo doganale negli scambi internazionali e per fornire la sicurezza e le garanzie doganali necessarie. Perché un tale sistema funzioni in modo soddisfacente è essenziale che le relative formalità non siano né troppo gravose per i funzionari doganali né troppo complesse per gli operatori ed i loro agenti. E’, quindi, indispensabile trovare un equilibrio fra le esigenze delle Autorità doganali e quelle dei trasportatori.
Tradizionalmente, quando le merci attraversano il territorio di uno o più Stati nel corso del loro trasferimento internazionale su strada, le Autorità doganali di ogni Stato applicavano controlli e procedure nazionali. Queste misure variavano da Paese a Paese, ma spesso comprendevano l’ispezione del carico a ciascuna frontiera nazionale e l’imposizione di requisiti di sicurezza nazionali (garanzia, vincolo, deposito di dazio, ecc.) a copertura dei dazi e delle imposte potenzialmente a rischio durante il transito delle merci in ciascun territorio. Questi provvedimenti, applicati in ogni Paese di transito, comportavano notevoli spese, ritardi ed interferenze con il trasporto internazionale.
Nel tentativo di ridurre le difficoltà incontrate dai trasportatori e, contemporaneamente, di offrire alle Amministrazioni doganali un sistema internazionale di controllo che sostituisse le procedure nazionali tradizionali, pur tutelando efficacemente gli introiti degli Stati in cui le merci viaggiavano, è stato concepito il regime TIR.
(a) Vantaggi per le Amministrazioni doganali
Per quanto riguarda le misure di controllo doganale alle frontiere, il regime TIR presenta chiari vantaggi per le Amministrazioni doganali, poiché riduce le procedure nazionali di transito normalmente necessarie. Allo stesso tempo, il regime evita la necessità – costosa in termini di personale e di strutture – di ispezioni fisiche nei Paesi di transito diverse dal controllo dei sigilli e delle condizioni esterne del compartimento di carico o del container. Esso supera anche la necessità di adottare garanzie nazionali e sistemi nazionali di documentazione.
Altri vantaggi derivano dal fatto che le operazioni di transito internazionale sono scortate da un unico documento di transito, il Carnet TIR, che riduce il rischio di presentazione di informazioni inesatte alle Amministrazioni doganali.
In caso di dubbio, le autorità doganali hanno il diritto di ispezionare in qualunque momento le merci poste sotto sigillo doganale e, ove necessario, di interrompere il trasporto TIR e/o adottare misure opportune in base alla legislazione nazionale. In considerazione delle rigide disposizioni della Convenzione TIR e dell’interesse di tutte le autorità doganali e dei trasportatori ad applicare dette disposizioni, tali interventi dovranno rivestire carattere eccezionale. Pertanto, le autorità doganali potranno ridurre al minimo le procedure doganali amministrative di routine e dedicare le loro limitate risorse a specifiche misure di controllo basate sulla valutazione dei rischi e sull’intelligence.
La Commissione Esecutiva TIR (TIRExB), organo intergovernativo, garantisce che tutti gli attori del regime TIR applichino in maniera adeguata le disposizioni della Convenzione. In caso di difficoltà nell’applicazione della Convenzione TIR a livello nazionale, le autorità doganali potranno rivolgersi alla TIRExB per riceverne guida e sostegno. La TIRExB è anche a disposizione di tutte le Parti contraenti per coordinare ed incentivare lo scambio di intelligence e di informazioni.
(b) Vantaggi per il settore dei trasporti
Anche i vantaggi per gli interessi del commercio e dei trasporti sono ovvi. Le merci possono viaggiare attraverso le frontiere nazionali con un’interferenza minima da parte delle Amministrazioni doganali. Riducendo gli impedimenti tradizionali al movimento internazionale delle merci, il regime TIR incentiva lo sviluppo dei traffici internazionali e diminuendo i ritardi nel transito, consente di economizzare notevolmente sui cosi di trasporto.
Attraverso la sua catena di garanzia internazionale, La Convenzione TIR offre inoltre un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste che costituiscono la conditio sine qua non affinché i settori dei trasporti e del commercio possano beneficiare delle agevolazioni del regime doganale di transito.
Infine, riducendo gli impedimenti al traffico internazionale su strada, causati dai controlli doganali, gli esportatori sono in grado di scegliere più facilmente la forma di trasporto che meglio si confà alle loro necessità.
1.2 PRINCIPI
Più oltre sono brevemente descritti i principi del regime doganale di transito TIR, come sanciti nella Convenzione TIR del 1975. Sarà così evidente come, grazie alla sua semplicità ed efficacia, il regime sia attraente per i trasportatori e per le Autorità doganali.
Al fine di assicurare che le merci possano viaggiare subendo un’interferenza minima “en route”, pur offrendo la massima tutela alle Amministrazioni doganali, il regime TIR contiene cinque requisiti di base – i cinque pilastri fondamentali del regime doganale di transito TIR (vedere figura 1):
(1) le merci devono viaggiare in veicoli o container sicuri dal punto di vista doganale;
(2) durante il tragitto, i dazi e le imposte a rischio devono essere coperti da una garanzia valida a livello internazionale;
(3) le merci devono essere scortate da un documento doganale riconosciuto a livello internazionale (Carnet TIR), acquisito nel Paese di partenza, che funge da documento di controllo doganale negli Stati di partenza, transito e destinazione;
(4) le misure di controllo doganale adottate nel Paese di partenza devono essere accettate da tutti i Paesi di transito e destinazione;
(5) l’accesso al regime TIR per
- associazioni nazionali che rilasciano il Carnet TIR; e per
- le persone fisiche e giuridiche che utilizzato il Carnet TIR dovrà essere autorizzato dalle competenti Autorità nazionali.
Figura 1: Principi del regime TIR
I cinque pilastri del regime doganale di transito TIR
C O N V E N Z I O N E T I R
XXX-XXX XXX-XXX
Veicoli o container s sicuri
Garanzia internazionale
Carnet TIR Riconoscimento
reciproco dei
controlli doganali
Accesso controllato
1.2.1 APPROVAZIONE DEI VEICOLI STRADALI E DEI CONTAINER
In merito al requisiti di sicurezza, la Convenzione TIR stabilisce che le merci devono essere trasportate in container o veicoli stradali i cui compartimenti di carico sono costruiti in modo che non vi sia accesso all’interno una volta apposti i sigilli doganali, e che eventuali manomissioni siano chiaramente visibili.
A tale scopo, la Convenzione individua gli standard di costruzione e le procedure di approvazione, e le merci possono essere scortate da un Carnet TIR solo qualora il compartimento di carico del veicolo stradale o del container sia approvato secondo i predetti requisiti. Se un container o un compartimento di carico soddisfa i requisiti della Convenzione, le corrispondenti Autorità nazionali di approvazione o ispezione rilasceranno i cosiddetti certificati di approvazione per i veicoli stradali o i container. In linea di principio, questi certificati saranno riconosciuti in tutte le Parti contraenti della Convenzione TIR.
Qualora le Autorità nazionali di approvazione o ispezione siano in dubbio sulla conformità delle nuove costruzioni proposte dai produttori alle disposizioni tecniche della Convenzione TIR, esse possono rivolgersi, tramite le rispettive autorità governative, alla Commissione Esecutiva ed al Segretariato TIR, al Comitato Amministrativo TIR o al Gruppo di Lavoro dei Problemi Doganali concernenti i Trasporti della CEE-ONU (WP.30) e chiederne il parere. Il Gruppo di Lavoro ed il Comitato Amministrativo TIR possono rilasciare un parere o, se si tratta di una costruzione molto importante e generalmente applicabile non ancora inserita nella Convenzione TIR, preparare, ove necessario, una proposta di emendamento per modificare il testo della Convenzione stessa.
1.2.2 SISTEMA DI GARANZIA INTERNAZIONALE
Il secondo elemento di base del regime di transito TIR è il sistema di garanzia internazionale. Esso è stato concepito per assicurare che i dazi doganali e le imposte a rischio durante le operazioni di transito siano coperte in ogni momento da un’associazione nazionale garante, qualora l’operatore TIR non possa essere ritenuto responsabile.
Il funzionamento del sistema di garanzia TIR è immediato. Ogni associazione nazionale rappresentante gli interessi del settore dei trasporti in un dato Paese ed autorizzata dall’Amministrazione doganale del Paese stesso garantisce il pagamento all’interno del proprio territorio nazionale di tutti i dazi e le imposte che possono divenire esigibili in caso si verifichino irregolarità durante l’operazione di trasporto TIR. Questa associazione garante nazionale assicura così il pagamento di dazi e imposte dei vettori nazionali ed esteri coperti dai Carnet TIR che sono stati rilasciati da detta associazione garante nazionale o da un’associazione analoga in un altro Paese.
Quindi, per ogni operazione di trasporto TIR al suo interno, ogni Stato beneficia di una garanzia prestata sul suo territorio. Per così dire, vi è sempre un partner nazionale al quale le Autorità doganali possono rivolgersi in caso di irregolarità, indipendentemente dal fatto che l’irregolarità sia stata causata da un trasportatore nazionale o estero. Il regime di transito TIR può perciò essere considerato un susseguirsi di movimenti di transito nazionali basati su garanzie internazionali piuttosto che nazionali. Tuttavia, gli accordi disciplinanti la costituzione della garanzia sono fondati sulla legge nazionale e sono solitamente contenuti in un accordo fra le autorità doganali nazionali e le associazioni nazionali (un esempio di accordo è riportato nella Sezione 6 del Manuale TIR).
Le associazioni garanti nazionali costituiscono una catena di garanzie che collegano tutti i Paesi TIR. Oggi l’unica catena di garanzie esistente e ben funzionante è gestita dall’International Road Transport Union (IRU = Unione Internazionale Trasporti Stradali) di Ginevra, Svizzera, un’organizzazione non governativa che rappresenta nel mondo gli interessi degli autotrasportatori. La catena di garanzie è supportata da numerose grandi compagnie assicurative internazionali ed è sotto la supervisione della Commissione Esecutiva TIR (TIRExB).
In caso di irregolarità, prima di contattare l’associazione garante, le Autorità doganali dovranno, ove possibile, richiedere il pagamento alla(e) persona(e) direttamente responsabile(i). Qualora debba essere applicata la garanzia (ad esempio a causa del fallimento della persona direttamente responsabile), è sempre l’associazione garante del Paese in cui è stata scoperta l’irregolarità a dovere essere contattata dalle Autorità doganali del Paese stesso, in modo che la questione possa essere risolta a livello nazionale. Questa associazione garante dovrà tuttavia richiedere il rimborso delle spese tramite la catena di garanzia internazionale.
I limiti monetari della garanzia sono stabiliti separatamente da ciascuno Stato. L’importo massimo raccomandato da richiedere a ciascuna associazione nazionale è attualmente di 50.000 Dollari USA per ogni Carnet TIR (200.000 Dollari USA per i Carnet TIR riguardanti tabacchi e alcol).
1.2.3 IL CARNET TIR
Il Carnet TIR, documento doganale internazionale, rappresenta il cardine amministrativo del regime TIR e inoltre fornisce la prova dell’esistenza di una garanzia internazionale per le merci trasportate in detto regime.
Sotto la supervisione della Commissione Esecutiva TIR (TIRExB), l’IRU è attualmente l’unica organizzazione internazionale autorizzata a stampare a livello centrale e a distribuire i Carnet TIR alle sue associazioni garanti nazionali, alle condizioni stabilite in un impegno contrattuale approvato dal Comitato Amministrativo TIR. Ogni associazione nazionale, a sua volta, rilascia i Carnet TIR ai trasportatori del proprio Paese, secondo le condizioni stabilite nella dichiarazione di impegno stipulata fra ciascun trasportatore e l’associazione.
La copertina del Carnet TIR e la serie di volet e souche, accoppiati all’interno, rappresentano la funzione essenziale del Carnet TIR dal punto di vista dei controlli che devono essere svolti dalle Autorità doganali e per il funzionamento del sistema di garanzia. Ciascun Paese in cui ha luogo l’operazione TIR utilizza un insieme costituito da due volet e due souche.
La presentazione di un Carnet TIR valido, recante nomi, timbri e firme dell’organizzazione internazionale e dell’associazione di emissione, e debitamente compilato dal trasportatore, è di per se stesso prova dell’esistenza e validità della garanzia. Il Carnet TIR resta valido fino alla conclusione del trasporto TIR alla dogana di destinazione finale, purché esso sia stato presentato alla dogana di partenza entro la scadenza prevista dall’associazione emittente.
1.2.4 RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE DELLE MISURE DI CONTROLLO DOGANALE
Il quarto elemento su cui si fonda il regime di transito TIR è il principio secondo cui le misure di controllo doganale adottate nel Paese di partenza devono essere accettate dai Paesi di transito e destinazione.
Di conseguenza, le merci trasportate in base al regime TIR in compartimenti di carico sigillati di veicoli stradali o in container non saranno esaminati, in linea di massima, presso gli uffici doganali di transito; proprio questo costituisce il maggior vantaggio del regime TIR per i trasportatori. Ciò non esclude il diritto degli uffici doganali di effettuare controlli casuali laddove vi sia il sospetto di irregolarità, ma si intende, ed è sancito nella Convenzione, che tali controlli dovranno essere eccezionali.
Questa procedura, estremamente interessante per i trasportatori, implica essenzialmente che i controlli svolti dall’ufficio doganale di partenza siano accettabili per tutte le altre dogane coinvolte nell’operazione di transito TIR. Ne consegue che l’ufficio doganale di partenza svolge un ruolo fondamentale, anche al fine di garantire l’efficace funzionamento del regime TIR da parte di tutte le Autorità doganali interessate.
E’ quindi essenziale che le ispezioni doganali presso l’ufficio doganale di partenza siano rigorose e complete, poiché il funzionamento dell’intero regime TIR dipende da esse. Prima di apporre i sigilli, l’ufficio doganale di partenza deve, inoltre, verificare le condizioni del compartimento di carico del veicolo stradale o del container e, in caso si tratti di spazi telonati, le condizioni dei teloni e delle loro legature, in quanto questi elementi non sono inclusi nel certificato di approvazione.
1.2.5 ACCESSO CONTROLLATO AL REGIME TIR
Nel 1999 la Fase I dell’attuale processo di revisione TIR ha apportato alcune modifiche alla Convenzione TIR che stabiliscono ulteriori requisiti ed obblighi per i trasportatori che intendono avvalersi del regime TIR. Questi provvedimenti sono stati introdotti per tutelare il regime dalle attività fraudolente commesse in particolare dalla criminalità organizzata.
Nel nuovo Annesso 9 della Convenzione, che prevede l’autorizzazione da parte delle competenti autorità nazionali (solitamente le Autorità doganali) delle associazioni nazionali che rilasciano i Carnet TIR, sono stabilite condizioni e requisiti minimi per ottenere tale autorizzazione (i dettagli di queste autorizzazioni possono essere stabiliti tramite la conclusione di un contratto scritto o con un decreto di stato). Oltre ai requisiti commerciali che possono essere richiesti dall’organizzazione internazionale (es. l’IRU), la revisione della Convenzione prevede che alle associazioni nazionali sia concessa l’autorizzazione solo se esistono da almeno un anno, godono di una situazione finanziaria solida, dispongono di personale esperto e non hanno commesso reati gravi o reiterati contro la legislazione doganale o fiscale. Inoltre, queste associazioni devono concludere un accordo scritto con le Autorità competenti del Paese in cui hanno sede e devono, fra l’altro, dimostrare alle Autorità doganali di poter coprire con garanzia tutte le loro eventuali passività (un esempio di accordo di autorizzazione è contenuto nella Sezione 6 del Manuale TIR).
Il nuovo Annesso 9 della Convenzione introduce anche la condizione che le Autorità doganali debbano controllare l’accesso al regime TIR di tutti i suoi utenti, ossia dei trasportatori. Le condizioni ed i requisiti minimi sanciti dalla Convenzione includono una solida situazione finanziaria, l’assenza di reati gravi o reiterati contro la legislazione doganale o fiscale e la presentazione di una dichiarazione scritta presso l’associazione nazionale che rilascia i Carnet TIR, in cui si specifichino le responsabilità dell’operatore. Le informazioni su tutti i trasportatori autorizzati all’uso dei Carnet TIR vengono conservate a livello centrale nella banca-dati TIR internazionale (ITDB), presso la Commissione Esecutiva TIR (TIRExB) di Ginevra, che utilizza un sistema con codice di identificazione (ID) unico. Anche le eventuali revoche dell’autorizzazione da parte delle Autorità doganali e l’esclusione dal regime ai sensi dell’Articolo 38 della Convenzione vengono inserite nel sistema.
1.3 STRUTTURA AMMINISTRATIVA
La Convenzione TIR del 1975 è una delle convenzioni doganali internazionali più moderne ed aggiornate. La sua applicazione è efficiente, con poche possibilità di vertenze che potrebbero derivare da disposizioni non chiare o vaghe e da differenti interpretazioni.
Il funzionamento fluido della Convenzione ha molte spiegazioni, fra cui l’interesse di tutte le Parti coinvolte, sia che si tratti dei trasportatori che delle Autorità doganali, al buon funzionamento del regime in virtù del risparmio in termini di tempo e costi.
Un altro motivo è che gli autori della Convenzione TIR hanno già fornito alcune interpretazioni del testo giuridico nell’introduzione alle Note Esplicative della Convenzione. Queste note, contenute nell’Annesso 6 della Convenzione, formano parte integrante della Convenzione stessa. Esse interpretano alcune disposizioni della Convenzione ed i suoi annessi e descrivono alcune pratiche raccomandate per il funzionamento quotidiano del regime TIR. Le note esplicative non modificano le disposizioni della Convenzione, ma ne precisano il contenuto, il significato e la portata.
I cambiamenti tecnici oggi sono molto rapidi e ciò che era “all’avanguardia” nel 1975, ossia all’epoca della creazione della Convenzione, non è necessariamente valido ora. Ciò non riguarda solo le tecniche doganali, ma anche la produzione di veicoli e container, nonché le tecniche di contrabbando. Inoltre, poiché le merci contrabbandate, specie gli stupefacenti, sono sempre più costose, i profitti dei contrabbandieri crescono vertiginosamente, con la conseguenza che vengono elaborate tecniche di contrabbando sempre più complesse. Alla luce di questi sviluppi, il regime TIR e la Convenzione che ne costituisce la base giuridica sono sempre stati mantenuti aggiornati. Questo compito è stato affidato al Comitato Amministrativo TIR, alla Commissione Esecutiva TIR (TIRExB) ed alla Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) di Ginevra.
Nella Figura 2 più oltre è riportato uno schema della struttura amministrativa della Convenzione TIR.
Nel capitolo 1.9 del Manuale TIR viene fornito un quadro dei passi principali che tutte le Parti del regime TIR – Governi, associazioni garanti nazionali, trasportatori e organizzazioni internazionali – devono compiere per aderire a ed attuare le disposizioni della Convenzione TIR.
Figura 2: Struttura amministrativa della Convenzione TIR
Segretario TIR
Segretariato TIR
Commissione Esecutiva TIR (TIRExB)
Organizzazione governativa 9 membri eletti
Comitato Amministrativo TIR
Organizzazione governativa Tutte le Parti contraenti della Convenzione TIR
Commissione Economica per l’Europa (CEE-ONU)
Comitato Trasporti Interni Organizzazione governativa Stati membri ONU
Organizzazione internazionale
(Art. 6 della Convenzione)
Organizzazione non governativa Trasportatori, ecc.
Assicurazione internazionale
di garanzia finanziaria
Gruppo di Lavoro CEE WP.30
(Problemi Doganali concernenti i Trasporti)
Organizzazione governativa Stati membri ONU
Gruppo di contatto TIR
Organo misto Dogane, Trasporti, ecc.
Stato A
Autoritá doganali Associazione nazionale Utente del Carnet TIR
Stato B
Autoritá doganali Associazione nazionale
Utente del Carnet TIR
Stato C
Autoritá doganali Associazione nazionale Utente del Carnet TIR
Decisione o approvazione Consulenza o consultazione
Sistema di assicurazione internazionale o di garanzia finanziaria
1.3.1 IL COMITATO AMMINISTRATIVO TIR
Il Comitato Amministrativo, composto da tutte le Parti contraenti della Convenzione, è l’organo più alto della Convenzione stessa. Esso si riunisce solitamente due volte all’anno, in primavera ed i autunno, sotto l’egida della CEE-ONU, a Ginevra, ed approva gli emendamenti alla Convenzione, al fine di offrire a tutti i Paesi, alle autorità competenti ed alle organizzazioni internazionali coinvolte l’occasione per scambiare le rispettive opinioni sul funzionamento del sistema. Finora il Comitato ha adottato più di venti emendamenti alla Convenzione TIR ed ha approvato numerose risoluzioni, raccomandazioni e commenti.
1.3.2 LA COMMISSIONE ESECUTIVA TIR (TIREXB)
La Commissione Esecutiva TIR (TIRExB) è stata istituita dalle Parti contraenti della Convenzione nel 1999. Essa mira a migliorare la cooperazione internazionale fra le Autorità doganali nell’ambito dell’applicazione della Convenzione TIR ed a supervisionare e fornire sostegno nell’applicazione del regime TIR e del sistema di garanzia internazionale. La TIRExB è composta da 9 membri eletti, con incarico biennale, per le loro capacità personali dai governi delle Parti contraenti della Convenzione.
La TIRExB è, fra l’altro, incaricata di supervisionare la stampa centralizzata e la distribuzione dei Carnet TIR, di sorvegliare il funzionamento del sistema di garanzia e assicurazione internazionale e di coordinare ed incentivare lo scambio di informazioni fra le Autorità doganali ed altre Autorità governative.
Le decisioni della TIRExB sono eseguite dal Segretario TIR, coadiuvato dal Segretariato TIR. Il Segretario TIR dovrà essere anche membro del Segretariato CEE-ONU.
Le attività della TIRExB sono finanziate, attualmente, tramite un prelievo (tassa) su ciascun Carnet TIR emesso.
1.3.3 IL GRUPPO DI LAVORO CEE-ONU DEI PROBLEMI DOGANALI CONCERNENTI I TRASPORTI (WP.30)
Il lavoro del Comitato Amministrativo TIR è sostenuto e coadiuvato dal Gruppo di Lavoro CEE-ONU dei Problemi Doganali concernenti i Trasporti (WP.30) che si riunisce due o tre volte l’anno a Ginevra, solitamente in connessione con le sessioni del Comitato Amministrativo TIR. La partecipazione al Gruppo di Lavoro è aperta a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ed alle organizzazioni internazionali interessate.
Il Gruppo di Lavoro adotta regolarmente anche commenti su determinate disposizioni della Convenzione. Tali commenti non sono giuridicamente vincolanti per le Parti contraenti della Convenzione, al contrario degli Articoli e delle Note esplicative. Tuttavia, essi sono importanti per l’interpretazione, l’armonizzazione e l’applicazione della Convenzione TIR, in quanto riflettono il parere consensuale del Gruppo di Lavoro in cui è rappresentata la maggioranza delle Parti contraenti e dei principali utenti del regime TIR (i commenti adottati dal Gruppo di Lavoro sono generalmente trasmessi al Comitato Amministrativo TIR per la valutazione e l’approvazione).
1.3.4 IL GRUPPO DI CONTATTO TIR
Il Gruppo di Contatto TIR è stato istituito nell’ottobre 1994 dal Gruppo di Lavoro CEE-ONU dei Problemi Doganali concernenti i Trasporti (WP.30) per fornire un meccanismo consultivo fra i governi membro della CEE-ONU, le Parti contraenti della Convenzione TIR e le organizzazioni non governative interessate, al fine di reagire rapidamente ai nuovi problemi emergenti nell’applicazione del regime TIR e di fornire un approccio armonizzato a livello internazionale nell’attuazione nazionale della Convenzione TIR.
Il Gruppo di Contatto TIR riferisce direttamente al Gruppo di Lavoro CEE-ONU dei Problemi Doganali concernenti i Trasporti (WP.30) ed è assistito dal Segretariato CEE-ONU.
1.4 IL FUNZIONAMENTO DEL REGIME TIR
Le procedure descritte più oltre indicano in modo schematico il funzionamento del regime TIR vigente, con particolare riferimento alle procedure di controllo doganale (v. Figura 3 qui sotto).
Figura 3: Il funzionamento del regime TIR
Carnet TIR distribuiti da
Organizzazione Internazionale
Carnet TIR restituiti a
Associazione garante nazionale
Carnet TIR Carnet TIR
venduti a restituiti a
Titolare del Carnet TIR
Carnet TIR presentato a
Paese di partenza
Procedura di scarico
Controllo sigilli
Controllo sigilli
Controllo sigilli
Controllo Paese di
sigilli destinazione
Procedura di scarico
DOGANA
DI PARTENZA
DOGANA
DI USCITA
Procedura di scarico
DOGANA
A
DOGANA
DI ENTRATA
(di passaggio)
C
DOGANA
DI USCITA
(di passaggio)
DOGANA
DI ENTRATA
(di passaggio)
E
DI DESTINAZIONE
Rimozione sigilli
Controllo merci Apposizione sigilli
Procedura di scarico
DOGANA
DI ENTRATA
(di passaggio)
DOGANA
DI USCITA
B
(di passaggio)
Controllo sigilli
1° Paese di transito
Controllo sigilli
2° Paese di transito
Procedura di scarico
DOGANA
DI ENTRATA
(di passaggio)
D
DOGANA
DI USCITA
(di passaggio)
3° Paese Controllo
di transito sigilli
Controllo sigilli
Trasporto TIR
Presso l’ufficio doganale di partenza, ove solitamente vengono espletate le formalità di esportazione, la dogana controlla il carico sulla base delle informazioni fornite nel Carnet TIR (manifesto delle merci) compilato dal trasportatore. La dogana sigilla quindi il compartimento di carico e lo annota nel Carnet TIR, trattiene un foglio (volet bianco) ed autentica la souche corrispondente. Il Carnet TIR viene riconsegnato al trasportatore che da’ inizio all’operazione di trasporto. Al momento di attraversare la frontiera in uscita da quello Stato, la dogana controlla i sigilli, preleva un secondo foglio (volet verde) dal Carnet TIR e vista la souche corrispondente. Il veicolo può ora lasciare il paese, poiché il visto apposto dalla dogana su entrambe le souche attesta al trasportatore che l’operazione TIR in quello stato è stata completata.
Le Autorità doganali procederanno quindi allo scarico dell’operazione TIR, ossia al riconoscimento da parte della dogana che l’operazione TIR è stata terminata correttamente in base alla seguente procedura (sebbene sia possibile applicare altre procedure, compreso l’uso di mezzi elettronici o uffici centrali): l’ufficio doganale di uscita (ossia quello alla frontiera) invia il foglio prelevato (volet verde) all’ufficio doganale di partenza che confronta il documento ricevuto con quello inizialmente trattenuto. Se non vi sono obiezioni o riserve da parte dell’ufficio doganale di uscita, le Autorità doganali possono scaricare l’operazione.
Qualora il volet prelevato dall’ufficio doganale di uscita contenga una qualche riserva, o non pervenga all’ufficio doganale di partenza, o qualora le autorità doganali abbiamo motivo di dubitare del corretto svolgimento dell’operazione TIR, sarà avviata un’indagine interna. Anche il trasportatore e l’associazione garante nazionale interessata saranno informati che l’operazione TIR è stata certificata come terminata con riserva o non è stata affatto terminata, oppure che sussistono altre motivazioni che hanno indotto a dubitare del corretto svolgimento dell’operazione TIR e, pertanto, si richiede loro di fornire spiegazioni. Se la spiegazione fornita non soddisfa le autorità doganali, queste ultime applicheranno le disposizioni della Convenzione TIR e della legislazione nazionale per determinare i diritti e le imposte dovuti alla dogana. Qualora appaia impossibile riscuotere detti importi dalla persona direttamente responsabile, le Autorità doganali informeranno l’associazione garante che dovrà pagare la somma richiesta, secondo le scadenze indicate nella Convenzione.
In ogni Paese attraversato, il sistema è simile a quello applicato nel paese di partenza.
La dogana di arrivo in un paese di transito controlla i sigilli e ritira un foglio dal Carnet TIR; parimenti procederà l’ufficio di uscita. Entrambi i fogli sono confrontati reciprocamente e l’operazione viene terminata o, in caso di irregolarità, soggetta alla procedura di cui sopra. Nel paese di destinazione, qualora la dogana di frontiera di arrivo sia anche quella di destinazione, sarà essa a vistare il Carnet TIR e a trattenere due fogli, diventando responsabile del trasferimento della merce ad un altro regime doganale (deposito, sdoganamento di importazione, ecc.). Se il carico deve essere portato in un’altra dogana dello stesso paese, la dogana di arrivo agisce come ufficio di frontiera d’arrivo, ed il successivo ufficio interno fungerà da dogana di destinazione finale.
Il regime è normalmente applicato come sopra descritto, ma le procedure amministrative nazionali e le prerogative dei controlli degli uffici doganali coinvolti rimangono immutate. Qualora un ufficio doganale sospetti una frode, rinvenga sigilli difettosi o tema che il Carnet TIR sia stato manipolato, controllerà la merce e, ove opportuno, potrà interrompere l’operazione TIR.
Per garantire controlli più efficienti, le dogane possono prevedere un itinerario di trasporto lungo il quale i veicoli possano essere facilmente individuati tramite la targa TIR apposta. Inoltre, il percorso dovrà essere coperto entro un limite di tempo ragionevole. Il trasportatore che, per qualunque motivo (allagamenti, neve, guasto, ecc.), non riesce a rispettare i tempi o il percorso di viaggio dovrà essere in grado di fornire una giustificazione. In casi più gravi (sigilli rotti, necessità di trasbordare la merce su un altro veicolo, distruzione totale o parziale del carico, ecc.), il trasportatore dovrà ottenere una dichiarazione ufficiale da parte di un’autorità locale disponibile, avvalendosi del verbale certificato contenuto nel Carnet TIR. Sulla base di questo verbale, le Autorità doganali potranno avviare le indagini eventualmente necessarie.
La Sezione 5 del Manuale TIR riporta esempi di pratiche migliori riguardanti il termine e le procedure di indagine.
1.5 FUTURO SVILUPPO DEL REGIME TIR
1.5.1 APPLICAZIONE DEL REGIME TIR NEL MONDO
Il regime TIR viene costantemente pubblicizzato sotto l’egida delle Nazioni Unite, al fine di metterlo a disposizione di tutti i Paesi che intendono avvalersene. Nel 1984, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha adottato una Risoluzione (1984/79) nella quale si raccomanda che i Paesi in tutto il mondo valutino la possibilità di accedere alla Convenzione e di introdurre il regime TIR. Inoltre, essa raccomanda che le organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, specie le Commissioni Regionali delle Nazioni Unite, promuovano l’introduzione del regime TIR come regime di transito doganale universale.
Secondo quanto previsto dalla Risoluzione ECOSOC, sono state intraprese attività per promuovere l’applicazione della Convenzione TIR anche oltre le attuali 64 Parti contraenti. Molti seminari e tavoli di lavoro regionali e sub-regionali sono già stati svolti in Europa, Asia e Medio Oriente, allo scopo di far familiarizzare i governi, gli operatori ed i trasportatori con le agevolazioni della Convenzione.
Al momento si sta lavorando per ampliare la portata del regime TIR fino a raggiungere l’Asia ed il Medio Oriente. Questa attività è svolta principalmente dai segretariati della CEE-ONU e delle Commissioni Economica e Sociale per l’Asia ed il Pacifico (ONU/ESCAP) e per l’Asia occidentale (ESCWA), che promuovono il regime TIR come uno dei pilastri per un trasporto internazionale su strada efficiente anche in Asia e nel Medio Oriente. Questi sforzi sono sostenuti da vari organismi e banche internazionali quali la Commissione Europea e l’Asian Development Bank (ADB) che vede il regime TIR come un elemento importante per agevolare il trasporto su strada lungo la storica via della seta o nella sub-regione del Grande Mekong dell’Asia orientale.
1.5.2 IL REGIME TIR E L’ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
In tutto il mondo continua la sostituzione dei documenti cartacei con l’elaborazione elettronica dei dati, la cui importanza crescerà anche per le Amministrazioni doganali ed i trasportatori. Questa tendenza riguarderà in misura crescente le procedure doganali ed i documenti utilizzati dalle autorità doganali.
Ciò è riconducibile al fatto che le Amministrazioni doganali devono confrontarsi con un grave dilemma. Da un lato esse sono regolate da norme che le obbligano a riscuotere e contabilizzare le entrate in modo efficace ed efficiente ed a prevenire frodi e contrabbando; dall’altro lato, esse vengono spesso accusate dagli operatori (importatori, esportatori, trasportatori, spedizionieri) di non agevolare il rapido transito dei carichi.
Considerando i limiti delle risorse umane doganali ed i sempre più sofisticati metodi di frode doganale e contrabbando, sembra non vi sia altra soluzione che aumentare la produttività ed i controlli doganali adattando le procedure amministrative nazionali ed internazionali attraverso il ricorso alle più aggiornate tecnologie ed all’elaborazione elettronica dei dati.
I regimi basati su supporto cartaceo, quali l’attuale Carnet TIR, sono un mezzo estremamente inefficiente per la raccolta e l’autenticazione dei dati. Quindi, già nel 1985 la CEE-ONU aveva elaborato alcune idee sull’introduzione di un micro-circuito dedicato, “smart card” o Carnet TIR elettronico per il trasporto internazionale di merci su strada, per l’eventuale sostituzione dell’attuale Carnet-TIR cartaceo. Mentre in quel periodo sarebbe stato complesso e dispendioso traformare queste idee in realtà, oggi strutture come Internet ed i formati universali quali XML (Extensible Markup Language), usati non solo dal settore privato ma anche dal pubblico, consentirebbero uno scambio di dati sicuro ed economico all’interno del regime TIR.
L’introduzione di un sistema di controllo elettronico dei Carnet TIR, già elaborato e raccomandato dal Comitato Amministrativo TIR nell’ottobre 1985, è stato un primo passo nella giusta direzione. Mentre il cosiddetto sistema SAFETIR, progettato ed applicato dall’IRU sulla base della suddetta raccomandazione del Comitato Amministrativo, non può sostituire le procedure doganali nazionali di transito necessarie, esso costituisce già uno strumento molto importante che può essere utilizzato dal settore dei trasporti e dalla catena di garanzia internazionale nell’applicazione della gestione dei rischi nel funzionamento commerciale del regime TIR. L’accesso alla banca-dati SAFETIR da parte delle autorità doganali ha inoltre facilitato notevolmente le procedure di indagine successive al termine delle operazioni TIR nazionali.
Le Parti contraenti della Convenzione TIR hanno inserito l’informatizzazione del regime TIR nella Fase III del processo di revisione TIR. Esse riconoscono che l’informatizzazione della procedura TIR è inevitabile alla luce:
- degli attuali sviluppi tecnologici, estremamente rapidi, basati su Internet e sulle tecnologie Smart Card, riguardanti in particolare i trasporti ed il commercio internazionali;
- della crescente esigenza di migliorare l’efficienza delle procedure doganali e delle pratiche commerciali; e
- della lotta alle attività fraudolente che deve essere svolta con i mezzi più appropriati ed efficaci.
Dato l’elevato numero e la struttura amministrativa diversificata delle oltre 60 Parti contraenti della Convenzione TIR, un eventuale sistema informatico dovrebbe essere in grado di funzionare in modo estremamente decentralizzato e flessibile, sulla base solo di poche caratteristiche standard accettate a livello internazionale. E’ un compito notevole. Comunque, è indubbio che il regime TIR debba essere in linea con i più recenti sviluppi informatici che hanno già cambiato, e cambieranno ancora di più in futuro, tutte le attività doganali, di trasporto e commerciali. In caso contrario, il regime TIR, specie il Carnet TIR cartaceo, diventerà un ostacolo all’efficienza dei trasporti e del commercio internazionali e potrà pregiudicare l’efficacia delle procedure e dei controlli doganali nazionali.
Questa sfida dovrà essere affrontata da tutte le Parti contraenti della Convenzione TIR, dalle organizzazioni nazionali ed internazionali e dai trasportatori interessati.
1.6 CONCLUSIONE
Il regime TIR, creato oltre 50 anni fa, e la Convenzione Tir si sono rivelati un regime di transito doganale internazionale estremamente efficace ed hanno svolto un ruolo importante nell’agevolazione degli scambi e dei trasporti internazionali, innanzi tutto in Europa, e più recentemente anche fra l’Europa e le zone confinanti.
Con la rapida crescita degli scambi tra l’Europa orientale e quella occidentale e con l’emergere di molti nuovi stati indipendenti nell’Europa centrale ed orientale, il regime TIR oggi deve affrontare sfide nuove e senza precedenti. Allo stesso tempo, le Autorità doganali devono confrontarsi con un insolito volume di casi di frode doganale e contrabbando a seguito delle mutevoli situazioni politiche, economiche e sociali di molti Paesi della regione ed a causa dei dazi doganali e delle imposte spesso in costante forte aumento.
Inoltre, la gestione ed il controllo del regime TIR pongono problemi alle Autorità doganali nazionali che, specie nei nuovi Stati indipendenti, talvolta devono ancora acquisire la necessaria esperienza e spesso non dispongono di personale sufficiente ed adeguatamente preparato.
Per contrastare alcune di queste tendenze indesiderate, i governi e le altre parti coinvolte nel regime TIR talvolta impongono misure unilaterali, quali la richiesta di ulteriori garanzie per le operazioni di transito TIR o l’esclusione di determinate categorie di merci non in linea con le disposizioni e lo spirito della Convenzione TIR.
Se da un lato tali misure possono offrire un vantaggio temporaneo, dall’altro non solo indurrebbero, a lungo andare, altre nazioni ad introdurre simili provvedimenti, ma renderebbero gli scambi ed i trasporti internazionali più costosi e, infine, potrebbero portare ad un collasso totale del regime di transito TIR, senza proporre alcuna alternativa plausibile.
La Convenzione TIR prevede già alcune misure a salvaguardia degli interessi legittimi delle Autorità doganali, quali la necessità di servizi di scorta, la prescrizione degli itinerari di transito e i tempi di transito limitati. Altri provvedimenti possono essere predisposti qualora le Parti contraenti della Convenzione lo desiderino.
Si possono trovare soluzioni stabili e a lungo termine mediante l’azione congiunta e concertata di tutte le Parti contraenti della Convenzione. La Commissione Esecutiva TIR (TIRExB), la CEE-ONU ed il suo Gruppo di Lavoro dei Problemi Doganali concernenti i Trasporti (WP.30) offrono un foro per questo tipo di cooperazione e coordinamento. L’esperienza indica che le soluzioni a molti nuovi problemi posti dall’applicazione della Convenzione TIR sono state trovate nell’ambito di organi ed enti istituiti nel quadro della Convenzione TIR stessa e della CEE-ONU.
Il Segretariato TIR e la CEE-ONU con il suo segretariato mirano a continuare il lavoro in questa direzione ed a fornire uno strumento internazionale ben funzionante, idoneo a migliorare ulteriormente la cooperazione ed il coordinamento fra le Parti contraenti della Convenzione TIR ed il settore dei trasporti. E’ essenziale continuare a migliorare il quadro giuridico nel quale opera il regime di transito TIR e a snellirne il funzionamento, cosicché tale regime sia sempre in linea con le necessità del settore dei trasporti e delle Autorità doganali.
Le Nazioni Unite, come organizzazione internazionale, sono depositarie della Convenzione TIR e forniscono il quadro ed i servizi per amministrare e, ove necessario, adattare la Convenzione TIR alle mutevoli necessità. L’esperienza passata ha mostrato che la Convenzione TIR, come parte dell’attività di agevolazione dei trasporti intrapresa dalla CEE-ONU, ha operato nell’interesse di tutte le parti interessate, delle Autorità doganali come dei trasportatori, e vi è motivo per ritenere che continuerà in questo compito anche in futuro.
1.7 INFORMAZIONI SUL REGIME TIR
Oltre al presente Manuale TIR, di cui esistono copie cartacee e versioni elettroniche in numerose lingue, presso le Parti contraenti sono disponibili molte altre fonti di informazione sulla Convenzione TIR e la sua applicazione.
La fonte di informazioni più completa e costantemente aggiornata è il sito web TIR della CEE-ONU, gestito congiuntamente dal Segretariato CEE-ONU e dal Segretariato TIR (http.//xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxx_xxx/xxxxxxx.xxx). In aggiunta alle versioni del Manuale TIR in numerose lingue, questo sito web offre informazioni aggiornate sull’amministrazione e l’applicazione della Convenzione TIR in tutte le Parti contraenti. Esso contiene le più recenti informazioni sulle interpretazioni giuridiche della Convenzione TIR, sulle Notifiche al depositario e sulle misure di controllo nazionali ed internazionali adottate dalle Autorità doganali e dal Comitato Amministrativo TIR. Il sito web TIR contiene, inoltre, tutti i documenti ed i verbali delle sessioni del Comitato Amministrativo TIR, del Gruppo di lavoro CEE-ONU (WP.30) e dei suoi gruppi di esperti ad hoc (in Inglese, Francese e Russo).
Inoltre, il Segretariato CEE-ONU conserva un elenco internazionale dei Punti di riferimento TIR nazionali esistenti in tutti i paesi che applicano il regime TIR. Questi esperti delle Autorità doganali nazionali e delle associazioni nazionali possono essere contattati in merito all’applicazione della Convenzione a livello nazionale. Le informazioni sui Punti di riferimento TIR sono disponibili anche sul sito web TIR (la relativa parola di accesso sarà fornita, su richiesta, dal Segretariato CEE-ONU e dal Segretariato TIR).
Il Segretariato CEE-ONU ed il Segretariato TIR tengono, inoltre, un registro internazionale dei dispositivi di suggellamento doganale e dei timbri doganali utilizzati nell’ambito della Convenzione TIR. Tale registro è disponibile per l’uso, soggetto a restrizioni, da parte delle Autorità doganali interessate.
I riferimenti per raggiungere il Segretariato CEE-ONU, la Commissione Esecutiva TIR (TIRExB) ed il Segretariato TIR sono i seguenti: Ufficio 000, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, XX-0000 Xxxxxxx (Xxxxxxxx); tel.: x00-00-000-0000; fax: x00-00-000-0000 o
x00-00-000-0000; e.mail: xxxxxx@xxxxx.xxx.
1.8 CARNET TIR RILASCIATI DALL’IRU ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Albania | 1.200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Austria | 21.000 | 25.150 | 34.550 | 11.150 | 15.100 | 21.000 |
Xxxxxxx | - | - | - | - | - | 000 |
Azerbaijan | - | 300 | 600 | 650 | 4.000 | 3.600 |
Bielorussia | 110.200 | 160.000 | 157.000 | 201.000 | 230.200 | 232.000 |
Belgio/Lussemburgo | 4.700 | 3.850 | 2.900 | 2.600 | 2.400 | 2.200 |
Bulgaria | 136.000 | 215.000 | 181.000 | 149.000 | 205.000 | 211.000 |
Repubblica Ceca | 66.050 | 63.450 | 41.400 | 34.750 | 32.550 | 34.700 |
Croazia | 2.650 | 11.600 | 7.800 | 6.650 | 7.700 | 7.900 |
Cipro | 950 | 1.400 | 800 | 1.050 | 1.000 | 1.150 |
Danimarca | 20.000 | 11.500 | 5.500 | 12.900 | 7.350 | 6.350 |
Estonia | 41.000 | 63.000 | 77.000 | 61.500 | 79.600 | 97.000 |
Finlandia | 28.200 | 65.500 | 36.500 | 20.700 | 17.000 | 20.300 |
Francia | 21.150 | 21.350 | 21.650 | 19.500 | 18.750 | 14.250 |
Georgia | 300 | 500 | 300 | 900 | 1.000 | 2.500 |
Germania | 77.200 | 67.500 | 41.500 | 31.250 | 41.400 | 42.950 |
Giordania | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 700 | 0 | 150 |
Grecia | 22.500 | 34.150 | 27.500 | 18.500 | 20.000 | 22.000 |
Iran (Rep. Islamica) | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 |
Irlanda | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxxx | - | - | - | - | 000 | 0 |
Xxxxxx | 37.000 | 42.000 | 41.000 | 33.000 | 40.000 | 41.000 |
Kazakstan | 2.000 | 0 | 3.500 | 9.000 | 10.400 | 5.000 |
Kuwait | - | - | 500 | 0 | 500 | 0 |
Xxxxxxxxxx | - | - | - | - | 000 | 550 |
Lettonia | 71.400 | 106.200 | 111.300 | 88.500 | 127.500 | 110.300 |
Xxxxxx | - | - | - | 000 | 0 | 0 |
Lituania | 105.700 | 177.000 | 195.000 | 178.000 | 247.000 | 265.900 |
Marocco | - | - | - | - | - | - |
Norvegia | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 500 | 500 | 24.500 |
Paesi Bassi | 103.650 | 96.300 | 73.800 | 28.150 | 46.450 | 35.450 |
Polonia | 367.300 | 317.350 | 323.100 | 293.000 | 244.500 | 167.000 |
Xxxxxxxxxx | 000 | 000 | 0 | 000 | 0 | 0 |
Xxxxx Xxxxx | 27.900 | 19.900 | 19.600 | 10.500 | 10.900 | 9.800 |
Repubblica di Moldova | 8.500 | 15.000 | 12.000 | 18.050 | 18.000 | 21.100 |
Romania | 138.000 | 177.500 | 239.800 | 227.400 | 333.000 | 363.800 |
Federazione Russa | 145.500 | 191.500 | 218.000 | 174.350 | 236.800 | 192.800 |
Serbia e Xxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | 000 |
Xxxxxxxxxx | 102.800 | 112.800 | 80.950 | 40.700 | 35.550 | 31.100 |
Slovenia | 38.000 | 28.100 | 42.100 | 16.900 | 20.500 | 19.300 |
Spagna | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Svezia | 19.900 | 6.700 | 7.600 | 5.300 | 4.900 | 5.200 |
Svizzera | 5.050 | 4.000 | 4.800 | 2.000 | 2.200 | 3.200 |
Repubblica di Macedonia dell’Ex Iugoslavia | 48.000 | 32.500 | 19.400 | 26.100 | 17.050 | 22.100 |
Tunisia | - | - | - | - | - | - |
Turchia | 263.000 | 307.000 | 307.000 | 279.000 | 336.000 | 000.000 |
Xxxxxxxxxxxx | - | - | - | - | - | 000 |
Xxxxxxx | 91.000 | 113.000 | 128.000 | 128.000 | 184.000 | 200.000 |
Ungheria | 267.300 | 261.450 | 234.000 | 180.400 | 150.600 | 123.500 |
Uzbekistan | 600 | 250 | 450 | 600 | 900 | 600 |
Totale | 1.505.400 | 2.102.080 | 2.789.650 | 2.344.000 | 2.782.600 | 2.707.950 |
1.9 ADESIONE ALLA CONVENZIONE TIR DEL 1975 E SUA ATTUAZIONE
Più oltre viene offerta una panoramica delle fasi che tutte le parti coinvolte nel regime TIR – governi, associazioni garanti nazionali, trasportatori e organizzazioni internazionali – devono percorrere per aderire alla Convenzione TIR e beneficiare delle sue disposizioni.
1.9.1 RESPONSABILITA’ DEI GOVERNI
- Recepimento della Convenzione TIR nella legislazione nazionale (es. tramite pubblicazione sulla gazzetta ufficiale nazionale);
- Presentazione di uno strumento di adesione presso l’Ufficio Legale delle Nazioni Unite a New York (depositario) (Articolo 52 della Convenzione);
- Autorizzazione di una (o più) organizzazione garante nazionale (Articolo 6 e Annesso 9, Parte I, della Convenzione);
- Autorizzazione di persone all’uso dei Carnet TIR (Articolo 6, Annesso 9, Parte II, della Convenzione);
- Pubblicazione di un elenco delle dogane autorizzate a svolgere operazioni TIR (Articolo 45 della Convenzione);
- Formazione dei funzionari doganali nell’ambito delle operazioni del regime doganale TIR;
- Istituzione o designazione di un’autorità responsabile per l’approvazione dei veicoli stradali e dei container (Articolo 12 della Convenzione);
- Presentazione presso la Commissione Esecutiva TIR (TIRExB) della documentazione e delle informazioni seguenti:
Sistema di garanzia internazionale
- Una copia autenticata dell’accordo scritto, o di altro documento legale, fra le competenti autorità (Dogane) e le associazioni nazionali, nonché delle eventuali modifiche apportate (scadenza: appena possibile);
- Una copia autenticata del contratto di assicurazione o garanzia finanziaria, nonché delle eventuali modifiche apportate (scadenza: appena possibile);
- Una copia del certificato (soggetto a riesame annuale) di assicurazione (scadenza: appena possibile).
Accesso controllato al regime TIR
- Dati di tutte le persone autorizzate dalle competenti autorità all’uso dei Carnet TIR o alle quali è stata revocata detta autorizzazione (scadenza: entro una settimana);
- Un elenco completo ed aggiornato di tutte le persone autorizzate dalle autorità competenti all’uso dei Carnet TIR o alle quali è stata revocata detta autorizzazione (scadenza: entro il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, appena possibile);
- Dati di tutte le persone escluse dall’applicazione della Convenzione in base all’Articolo 38 (scadenza: entro una settimana).
Misure di controllo nazionali
- Dettagli delle eventuali misure di controllo nazionali che le competenti autorità di quel Paese intendono adottare in base all’Articolo 42 bis (scadenza: appena possibile).
1.9.2 RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE GARANTE NAZIONALE
- Conclusione di un contratto (accordo) di impegno con le Autorità doganali nazionali;
- Conclusione di un accordo scritto sul funzionamento del sistema di garanzia internazionale con un’organizzazione internazionale (attualmente l’Unione Internazionale per i Trasporti su Strada – IRU – gestisce l’unica catena di garanzia internazionale esistente) (Nota esplicativa 0.6.2 bis);
- Conclusione di una dichiarazione di impegno con il trasportatore che richiede i Carnet TIR (l’associazione garante può richiedere una garanzia o un deposito bancari);
- Rilascio dei Carnet TIR a favore dei trasportatori autorizzati (Articolo 6, paragrafo 3 della Convenzione);
- Trasmissione alle competenti autorità nazionali della documentazione e delle informazioni seguenti:
Sistema di garanzia internazionale
- Una copia autenticata del contratto di assicurazione o garanzia finanziaria, nonché delle eventuali modifiche apportate (scadenza: appena possibile);
- Una copia del certificato (soggetto a riesame annuale) di assicurazione (scadenza: appena possibile).
Accesso controllato al regime TIR
- Dati di tutte le persone che hanno richiesto l’autorizzazione all’uso dei Carnet TIR presso le competenti autorità;
- Un elenco completo ed aggiornato di tutte le persone autorizzate dalle autorità competenti all’uso dei Carnet TIR o alle quali è stata revocata detta autorizzazione (scadenza: il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, entro una settimana dopo il 31 dicembre).
1.9.3 RESPONSABILITA’ DEI TRASPORTATORI
- Conclusione di una dichiarazione di impegno con l’associazione garante nazionale (stipula delle condizioni per l’uso dei Carnet TIR);
- Concessione del certificato di approvazione dei veicoli stradali e dei container da parte delle competenti Autorità ispettive nazionali;
- Installazione della targa TIR sui veicoli stradali e sui container (Articolo 16 della Convenzione).
1.9.4 RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE (ATTUALMENTE: IRU)
- Ottenimento dell’autorizzazione dell’associazione garante nazionale tramite assicurazione o garanzia internazionale;
- Ottenimento dell’autorizzazione alla stampa ed alla distribuzione dei Carnet TIR, concessa dal Comitato Amministrativo TIR (Annesso 8, Articolo 10 (b));
- Ottenimento dell’autorizzazione all’assunzione della responsabilità per l’efficace organizzazione ed il funzionamento di un sistema di garanzia internazionale, concessa dal Comitato Amministrativo TIR (articolo 6, paragrafo 2 bis della Convenzione);
- Conclusione di accordi scritti sul funzionamento del sistema di garanzia internazionale con le associazioni garanti nazionali, (Nota esplicativa 0.6.2 bis);
- Informativa a tutte le associazioni garanti nazionali ed alle Autorità doganali nazionali riguardo all’accettazione delle nuove associazioni garanti;
- Amministrazione del regime del Carnet TIR, inclusa la stampa centralizzata e la distribuzione dei Carnet stessi alle associazioni nazionali garanti;
- Amministrazione del sistema di garanzia TIR;
- Rappresentanza e partecipazione ai seguenti organi riguardo al regime TIR:
- Comitato Amministrativo TIR (Annesso 8, Articolo 1 (ii) della Convenzione);
- Commissione Esecutiva TIR (TIRExB) (Annesso 8, Articolo 11, paragrafo 5 della Convenzione);
- Gruppo di Lavoro CEE-ONU dei Problemi Doganali concernenti i Trasporti (WP.30);
- Gruppo di Contatto TIR.
2. CONVENZIONE TIR DEL 1975
Questa sezione contiene il testo completo della Convenzione TIR del 1975, come emendata il 12 maggio 2002. Il formato di questa sezione segue la struttura della Convenzione TIR del 1975.
Le note esplicative contenute negli Annessi 6 e 7, Parte III della Convenzione sono state, tuttavia, inserite insieme alle disposizioni della Convenzione cui fanno riferimento (ad eccezione dei disegni riportati nell’Annesso 6). Secondo l’Articolo 43 della Convenzione stessa, le Note esplicative interpretano alcune disposizioni della Convenzione e dei suoi Annessi. Esse descrivono inoltre alcune pratiche raccomandate.
Le Note esplicative non modificano le disposizioni di questa Convenzione o dei suoi Annessi, ma semplicemente ne precisano il contenuto, il significato e la portata. In particolare, in riferimento alle disposizioni dell’Articolo 12 della Convenzione e dell’Annesso 2 relative alle condizioni tecniche per l’approvazione dei veicoli stradali per il trasporto sotto sigillo doganale, le Note esplicative specificano, ove appropriato, le tecniche di costruzione che devono essere accettate dalle Parti contraenti in quanto conformi a dette disposizioni. Le Note esplicative, inoltre, chiariscono, ove necessario, quali tecniche costruttive non siano conformi alle succitate disposizioni.
Le Note esplicative consentono di applicare le disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Annessi tenendo conto dei progressi tecnici e delle esigenze economiche.
Anche i Commenti sono inseriti vicino alle disposizioni della Convenzione cui si riferiscono. I commenti contenuti nel Manuale TIR non sono giuridicamente vincolanti per le Parti contraenti della Convenzione TIR del 1975, tuttavia essi sono importanti per l’interpretazione, l’armonizzazione e l’applicazione della Convenzione, in quanto riflettono il parere del Comitato Amministrativo per la convenzione TIR del 1975 e del Gruppo di Lavoro dei Problemi Doganali concernenti i Trasporti nell’ambito della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU), come indicato in relazione a ciascun commento
{TRANS/GE.30/55, paragrafo 40}.
2.1 TESTO DELLA CONVENZIONE TIR DEL 1975 (incluse le relative note esplicative
ed i commenti)
CONVENZIONE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR (CONVENZIONE TIR, 1975)
LE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di facilitare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali,
CONSIDERANDO che il miglioramento delle condizioni di trasporto costituisce un fattore essenziale per lo sviluppo della reciproca collaborazione,
DICHIARANDOSI favorevoli ad una semplificazione ed armonizzazione delle formalità amministrative nell’ambito dei trasporti internazionali, in particolare alle frontiere,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
(A) DEFINIZIONI Articolo 1
Secondo la presente Convenzione, sono considerati:
(a) “trasporto TIR”, il trasporto di merci da un ufficio doganale di partenza ad un ufficio doganale di destinazione, effettuato nel cosiddetto regime TIR, disciplinato nella presente Convenzione;
(b) l’espressione “operazione TIR” indica la parte di un trasporto TIR che si svolge in una Parte contraente da un ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio) ad un ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio);
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
(c) l’espressione “inizio di un’operazione TIR” indica che il veicolo stradale, l’autotreno o il container sono stati presentati ai fini del controllo all’ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio), insieme al carico ed al Carnet TIR corrispondente, e che il Carnet TIR è stato accettato dall’ufficio doganale;
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
(d) l’espressione “termine di un’operazione TIR” indica che il veicolo stradale, l’autotreno o il container sono stati presentati ai fini del controllo all’ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio), insieme al carico ed al Carnet TIR corrispondente;
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
(e) l’espressione “scarico di un’operazione TIR” indica il riconoscimento da parte delle autorità doganali che l’operazione TIR è stata terminata correttamente in una Parte contraente. Ciò viene stabilito dalle autorità doganali sulla base di un confronto dei dati o delle informazioni disponibili presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio) e presso l’ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio);
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
(f) “dazi e tasse all’importazione o all’esportazione”, i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, tributi e aggravi diversi riscossi all’importazione o all’esportazione, oppure in correlazione con l’importazione o l’esportazione di merci, esclusi i tributi e gli aggravi il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
Note esplicative all’Articolo 1(f)
0.1 (f) Per eccezioni (tributi e aggravi) di cui all’Articolo 1, sottoparagrafo (f), si intendono tutte le somme, diverse dai dazi e dalle tasse sulle importazioni o esportazioni, riscosse dalle Parti contraenti sull’importazione o esportazione oppure in correlazione ad esse. Queste somme saranno limitate al costo approssimativo dei servizi resi e non dovranno costituire un mezzo indiretto di tutela dei prodotti nazionali o una tassa sulle importazioni o esportazioni a fini fiscali. Tali tributi e aggravi includono, fra l’altro, versamenti relativi a:
- certificati di origine, se richiesti per il transito,
- analisi svolte dai laboratori doganali ai fini dei controlli,
- ispezioni doganali ed altre operazioni di sdoganamento effettuate al di fuori del normale orario lavorativo o lontano dagli uffici doganali,
- ispezioni per motivi sanitari, veterinari o fitopatologici.
(g) “veicolo stradale” non solo un autoveicolo stradale, ma anche qualsiasi rimorchio o semirimorchio concepito per potergli essere agganciato;
(h) “autotreno”, i veicoli agganciati l’un l’altro, inseriti nel traffico stradale come un’unità;
(j) “container”, un dispositivo per il trasporto (cassa mobile, cisterna amovibile o altro dispositivo analogo):
(i) rappresentante un corpo cavo, interamente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci,
(ii) di natura durevole e quindi sufficientemente resistente da poter essere adoperato più volte,
(iii) concepito appositamente per agevolare il trasporto di merci, senza interruzione di carico, da parte di uno o più mezzi di trasporto,
(iv) concepito in modo da essere facilmente manipolato, specie all’atto del trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro,
(v) concepito in modo da poter essere facilmente riempito e svuotato, e
(vi) avente un volume interno di almeno un metro cubo, le “carrozzerie amovibili” sono assimilate ai container;
Note esplicative all’Articolo 1(j)
0.1 (j) Con il termine “carrozzeria amovibile” si intende un compartimento di carico privo di mezzo di locomozione e concepito in particolare per essere trasportato sopra un veicolo stradale, il cui chassis, insieme all’intelaiatura inferiore della carrozzeria, è appositamente adattato allo scopo. Il termine include anche una carrozzeria convertibile costituita da un compartimento di carico specifico per trasporti stradali e ferroviari combinati.
{ECE/TRANS/17/Amend.12; entrato in vigore il 1° agosto 1990} Note esplicative all’Articolo 1(j) (i)
0.1 (j) (i) Il termine “parzialmente chiuso”, applicato al dispositivo di cui all’Articolo 1, sottoparagrafo (j) (i), si riferisce ad un dispositivo generalmente composto da un pavimento e da una sovrastruttura delimitanti uno spazio di carico equivalente a quello di un container chiuso. La sovrastruttura è generalmente costituita da componenti di metallo che formano lo scheletro di un container. I container di questo tipo possono anche includere una o più pareti laterali o frontali. In alcuni casi vi è solo un tetto collegato al pavimento tramite montanti. Questo tipo di container è usato in particolare per il trasporto di merci voluminose (es. autovetture).
(k) l’espressione “ufficio doganale di partenza” indica ogni ufficio doganale di una Parte contraente presso il quale inizia il trasporto TIR di un carico di merci o di una sua parte;
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
(l) l’espressione “ufficio doganale di destinazione” indica ogni ufficio doganale di una Parte contraente presso il quale termina il trasporto TIR di un carico di merci o di una sua parte;
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
(m) l’espressione “ufficio doganale di passaggio” indica ogni ufficio doganale di una Parte contraente attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un container entra o lascia detta Parte contraente durante un trasporto TIR;
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
(n) “persone”, tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche;
(o) il termine “titolare” di un Carnet TIR indica la persona nei confronti della quale è stato emesso un Carnet TIR secondo le relative disposizioni della Convenzione, e per cui conto è stata presentata una dichiarazione doganale sotto forma di Carnet TIR indicante l’intenzione di vincolare la merce al regime TIR presso l’ufficio doganale di partenza. Detta persona è responsabile della presentazione del veicolo stradale, dell’autotreno o del container, nonché del carico e del Carnet TIR corrispondente, presso l’ufficio doganale di partenza, l’ufficio doganale di passaggio e l’ufficio doganale di destinazione. Essa è inoltre responsabile dell’osservanza di tutte le altre disposizioni della Convenzione applicabili;
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
(p) “merci ponderose o voluminose”, tutte le merci ponderose o voluminose che a causa del loro peso, delle loro dimensioni o della loro natura non sono di solito trasportate né in un veicolo stradale chiuso, né in un container chiuso;
(q) “associazione garante”, un’associazione riconosciuta dalle autorità doganali di una Parte contraente come garante delle persone che usufruiscono del regime TIR.
(B) CAMPO D’APPLICAZIONE Articolo 2
La presente Convenzione concerne i trasporti di merci, senza interruzione di carico, attraverso una o più frontiere, che si svolgono da un ufficio doganale di partenza d’una Parte contraente ad un ufficio doganale di destinazione di un’altra Parte contraente, o della medesima Parte contraente, in veicoli stradali, autotreni o container, a condizione che una parte del tragitto tra l’inizio e la fine del trasporto TIR sia effettuato su strada.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Note esplicative
0.2-1 L’Articolo 2 prevede che un’operazione di trasporto scortata da un Carnet TIR possa iniziare e terminare nello stesso Paese, a condizione che una parte del tragitto si svolga su territorio estero. In questi casi, non esiste nulla che impedisca alle Autorità doganali del Paese di partenza di richiedere, oltre al Carnet TIR, un documento nazionale volto ad assicurare la reimportazione esente da dazi delle merci. Si raccomanda, tuttavia, alle Autorità doganali di rinunciare ad un tale documento, accettando in sua vece un visto adeguato sul Carnet TIR.
0.2-2 Le disposizioni del presente Articolo consento di trasportare le merci scortate da un Carnet TIR anche qualora solo una parte del tragitto si svolga su strada. Esse non specificano quale parte del percorso debba essere su strada ed è sufficiente che ciò avvenga in un momento qualunque fra l’inizio e la conclusione del trasporto TIR. Tuttavia, potrebbe accadere che, contrariamente alle intenzioni dello speditore alla partenza, per ragioni impreviste di natura commerciale o accidentale, nessuna parte del tragitto possa essere svolta su strada. In questi casi eccezionali le Parti contraenti accetteranno comunque il Carnet TIR e resterà valida la responsabilità delle associazioni garanti.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Commento all’Articolo 2 Uso dei Carnet TIR
In alcuni casi i Carnet TIR sono stati usati per percorsi che si svolgevano per intero in un unico Paese (ad esempio da un ufficio all’interno dello Stato ad un ufficio di uscita alla frontiera, senza presentazione del Carnet all’ingresso nel Paese successivo), allo scopo di ottenere i sigilli doganali per fini fraudolenti.
L’IRU si impegna ad informare le Autorità doganali di questi casi.
{TRANS/GE.30/AC.2/12, paragrafo 34; TRANS/GE.30/35,
paragrafi 64 e 65}
Articolo 3
Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione:
(a) i trasporti devono essere effettuati
(i) con veicoli stradali, autotreni o container precedentemente ammessi secondo le condizioni menzionate nel Capitolo III (a), o
(ii) con altri veicoli stradali, autotreni o container, purché siano adempiute le condizioni menzionate nel Capitolo III (c), o
(iii) con veicoli stradali o con veicoli speciali, quali autobus, gru, macchine spazzatrici, betoniere, ecc., esportati e, quindi, essi stessi considerati merci trasferite con propri mezzi da un ufficio doganale di partenza ad un ufficio doganale di destinazione secondo le condizioni menzionate nel Capitolo III (c). Qualora questi veicoli trasportino altre merci, si applicano le condizioni di cui al punto (i) o
(ii) più sopra;
(b) i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all’Articolo 6 ed essere accompagnati da un Carnet TIR conforme al modello riprodotto nell’Annesso 1 della presente Convenzione.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Commento all’Articolo 3
Veicoli stradali considerati merci pesanti o ingombranti
Nel caso di veicoli stradali o veicoli speciali, considerati merci pesanti o ingombranti, che trasportano altre merci pesanti o ingombranti in modo che sia il veicolo che le merci soddisfano le condizioni sancite nel Capitolo III (c) della Convenzione, è necessario un solo Carnet TIR. La copertina e tutti i volet del Carnet TIR devono riportare l’annotazione prevista dall’Articolo 32 della Convenzione. Se tali veicoli trasportano merci ordinarie nel compartimento di carico o in container, il veicolo o i container devono essere preventivamente autorizzati in base ai requisiti stabiliti nel Capitolo III (a) ed essere sigillati.
Le disposizioni dell’Articolo 3 (a) (iii) della Convenzione si applicano nel caso di veicoli stradali o speciali esportati dal Paese in cui è sito l’ufficio doganale di partenza ed importati in un altro Paese in cui è sito l’ufficio doganale di destinazione. In questo caso non sono applicabili le disposizioni dell’Articolo 15 della Convenzione in materia di importazione temporanea di veicoli stradali. Pertanto, non sono necessari documenti doganali relativi all’importazione temporanea di tali veicoli.
{TRANS/WP.30/AC.2/65, Annesso 2; TRANS/WP.30/200, paragrapo 72;
TRANS/WP.30/AC.2/59 Annesso 6}
(C) PRINCIPI Articolo 4
Presso gli uffici doganali di passaggio, le merci trasportate nel regime TIR non soggiacciono all’obbligo di pagare o di depositare i dazi e le tasse all’importazione o all’esportazione.
Commento
Si faccia riferimento ai commenti alla Nota esplicativa 0.8.3 (dazi e tasse a rischio) e all’Articolo 23 (scorta dei veicoli stradali).
Articolo 5
1. Le merci trasportate nel regime TIR in veicoli stradali, autotreni o container piombati non sono, in linea di massima, sottoposte alla visita presso gli uffici doganali di passaggio.
2. Per impedire abusi le autorità doganali possono, tuttavia, in casi straordinari ed in particolare allorché vi sia il sospetto di irregolarità, procedere alla visita delle merci presso detti uffici.
Nota esplicativa all’Articolo 5
0.5 Il presente Xxxxxxxx non esclude il diritto di svolgere controlli per sondaggio sulle merci, ma sottolinea che il numero di questi controlli dovrebbe essere molto limitato. Il regime internazionale del Carnet TIR offre infatti una tutela maggiore rispetto ai regimi nazionali. Innanzi tutto, i dati nel Carnet TIR relativi alle merci devono corrispondere a quelli riportati sui documenti doganali che possono essere richiesti nel Paese di partenza. Inoltre, i Paesi di transito e destinazione sono tutelali dai controlli svolti alla partenza e certificati dalle Autorità doganali di detto ufficio di partenza (vedi nota all’Articolo 19 più oltre).
Commento all’Articolo 5, paragrafo 2
Visite presso gli uffici doganali di passaggio o controlli per sondaggio su richiesta dei trasportatori
I casi straordinari indicati nell’Articolo 5, paragrafo 2, comprendono quelli in cui le autorità doganali svolgono visite presso gli uffici doganali di passaggio o durante il trasferimento, dietro richiesta specifica da parte dei trasportatori che sospettino si siano verificate irregolarità nel corso del trasporto TIR. In tale situazione, le autorità doganali non potranno rifiutare di svolgere la visita, salvo qualora ritengano la richiesta ingiustificata.
Nei casi in cui le autorità doganali svolgono una visita su richiesta del trasportatore, i canoni che ne derivano sono a carico di quest’ultimo, come previsto dalle disposizioni dell’Articolo 46, paragrafo 1, e dal relativo commento, insieme a tutti gli altri costi che possono sorgere a seguito della visita.
{TRANS/WP.30/196, Annesso 3; TRANS/WP.30/AC.2/63, Annesso 3}
Capitolo II
RILASCIO DEI CARNET TIR RESPONSABILITA’ DELLE ASSOCIAZIONI GARANTI
Articolo 6
1. Ogni Parte contraente può abilitare delle associazioni a rilasciare Carnet TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni corrispondenti, nonché ad assumerne la garanzia, purché vengano rispettate le condizioni ed i requisiti minimi stabiliti nell’Annesso 9, Parte I. L’autorizzazione è revocata qualora vengano meno le condizioni ed i requisiti minimi di cui all’Annesso 9, Parte I.
{ECE/TRANS/17/Amend. 19; entrato in vigore il 17 febbraio 1999}
2. Un’associazione può essere abilitata in un Paese soltanto se la garanzia da essa prestata copre anche gli obblighi risultanti in tale Paese, in relazione a trasporti accompagnati da Carnet TIR rilasciati da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui è affiliata l’associazione garante.
Nota esplicativa
0.6.2 In base alle disposizioni del presente paragrafo, le Autorità doganali di un Paese possono autorizzare più associazioni, ciascuna delle quali può incorrere negli obblighi derivanti dalle operazioni scortate dai Carnet TIR rilasciati dall’associazione stessa o dalle associazioni sue corrispondenti.
2 bis. Una organizzazione internazionale, come definita al paragrafo 2, è autorizzata dal Comitato Amministrativo ad assumere la responsabilità per l’efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale, a condizione che essa accetti questa responsabilità.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Nota esplicativa all’articolo 6, paragrafo 2 bis
0.6.2 bis. I rapporti fra un’organizzazione internazionale e le sue associazioni- membro sono definiti per mezzo di accordi scritti sul funzionamento del sistema internazionale di garanzia.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
3. Un’associazione rilascia i Carnet TIR solo alle persone cui non è stato rifiutato l’accesso al regime TIR da parte delle competenti Autorità delle Parti contraenti in cui la persona risiede o ha sede.
{ECE/TRANS/17/Amend. 19; entrato in vigore il 17 febbraio 1999}
4. L’autorizzazione all’accesso al regime TIR è concessa solo alle persone che soddisfano le condizioni ed i requisiti minimi stabiliti nell’Annesso 9, Parte II, della presente Convenzione. Facendo salvo l’Articolo 38, l’autorizzazione è revocata qualora non sia più garantito il rispetto di questi criteri.
{ECE/TRANS/17/Amend. 19; entrato in vigore il 17 febbraio 1999}
5. L’autorizzazione all’accesso al regime TIR è concessa secondo la procedura stabilita nell’Annesso 9, Parte II, della presente Convenzione.
{EC/TRANS/17/Amend. 19; entrato in vigore il 17 febbraio 1999}
Articolo 7
I moduli dei Carnet TIR, inviati alle associazioni garanti da associazioni corrispondenti estere o da organizzazioni internazionali, saranno ammessi in esenzione da dazi e tasse all’importazione o all’esportazione e non saranno assoggettati né a divieti, né a restrizioni d’importazione e d’esportazione.
Articolo 8
1. L’associazione garante s’impegna a pagare i dazi e le tasse all’importazione o all’esportazione esigibili, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali del paese in cui è stata accertata un’irregolarità in correlazione ad un’operazione TIR. L’associazione garante risponde solidalmente del pagamento di dette somme, insieme con le persone debitrici dei succitati importi.
Commenti all’Articolo 8 Sanzioni amministrative
La responsabilità delle associazioni garanti di cui all’Articolo 8, paragrafo 1, non include sanzioni amministrative o pecuniarie di altro tipo.
{TRANS/WP30/137, paragrafi 68-70;
TRANS/WP30/AC.2/29, Annesso 3} Riscossione degli importi aggiuntivi
L’Articolo 8, paragrafi 1 e 2, consente alle autorità doganali, qualora lo ritengano necessario, di riscuotere dal titolare del Carnet importi aggiuntivi come danni liquidati o altre sanzioni.
{TRANS/WP30/135, paragrafi 52-55;
TRANS/WP30/137, paragrafo 69}
2. Allorché le leggi e i regolamenti di una Parte contraente non prevedono il pagamento di dazi e tasse all’importazione o all’esportazione nei casi di cui al paragrafo 1 che precede, l’associazione garante deve impegnarsi a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all’importo dei dazi e delle tasse d’entrata o d’uscita, più gli eventuali interessi di mora.
Nota esplicativa all’Articolo 8, paragrafo 2
0.8.2 Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili laddove, in caso di irregolarità del tipo descritto dall’Articolo 8, paragrafo 1, le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente prevedano il versamento di una somma diversa dai dazi e dalle tasse di importazione o esportazione, quali sanzioni amministrative o pecuniarie di altro genere. La somma da pagare non dovrà tuttavia superare l’importo dei dazi e delle tasse d’entrata o d’uscita che avrebbero dovuto essere versati se le merci fossero state importate o esportate secondo le relative disposizioni doganali, più eventuali interessi di mora.
{ECE/TRANS/17/Amend.8; entrato in vigore il 1° agosto 1987}
3. Ogni Parte contraente fissa l’importo massimo, per ogni Carnet TIR, delle somme che possono essere richieste dall’associazione garante in virtù delle disposizioni dei succitati paragrafi 1 e 2.
Nota esplicativa all’Articolo 8, paragrafo 3
0.8.3 Si raccomanda alle Autorità doganali di limitare ad una somma pari a
50.000 Dollari USA per ogni Carnet TIR l’importo massimo che può essere richiesto alle associazioni garanti. In caso di trasporti di alcol o tabacchi, di cui si parlerà più oltre, ed eccedenti i livelli di soglia forniti più in basso, si raccomanda alle Autorità doganali di elevare l’importo massimo esigibile dalle associazioni garanti fino ad una somma pari a
200.000 Dollari USA:
(1) alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico minimo pari a 80% vol (codice SA: 22.07.10)
(2) alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande spiritose; preparazioni alcoliche composte dei tipi usati per la fabbricazione di bevande (codice SA: 22.08)
(3) sigari, sigari spuntati e sigaretti contenenti tabacco (codice SA: 24.02.10)
(4) sigarette contenenti tabacco (codice SA: 24.02.20)
(5) tabacco da fumo, contenente o meno succedanei del tabacco in qualunque proporzione (codice SA: 24.03.10)
Si raccomanda di limitare l’importo massimo esigibile dalle associazioni garanti ad una somma pari a 50.000 Dollari USA, qualora le categorie di alcol e tabacchi sopra riportate non superino le seguenti quantità:
(1) 300 litri
(2) 500 litri
(3) 40.000 pezzi
(4) 70.000 pezzi
(5) 100 chilogrammi.
Le quantità esatte (litri, pezzi, chilogrammi) delle suddette categorie di alcol e tabacchi devono essere riportate nel manifesto delle merci del Carnet TIR.
{ECE/TRANS/17/Amend.17; entrato in vigore il 1° ottobre 1994; ECE/TRANS/17/Amend.18; entrato in vigore il 1° agosto 1995}
Commento alle note esplicative 0.8.3 Dazi e tasse a rischio
In base all’Articolo 4 della Convenzione, le merci trasportate in regime TIR non saranno soggette al pagamento o al deposito di dazi e tasse di importazione o esportazione anche qualora detti tributi a rischio eccedano l’importo di 50.000 Dollari USA per le spedizioni scortate dal Carnet TIR ordinario, e 200.000 Dollari USA per le spedizioni scortate dal Carnet TIR per “tabacchi/alcol”, o una somma analoga stabilita dalle Autorità doganali nazionali. In questi casi, le Autorità doganali dei Paesi di transito possono tuttavia, in conformità all’Articolo 23 della Convenzione, richiedere che i veicoli stradali siano scortati sul territorio del loro Paese a spese dei vettori.
{TRANS/GE.30/59, paragrafi 34 e 35; TRANS/WP.30/137,
paragrafi 75 e 76; TRANS/WP.30/159, paragrafo 25}
4. La responsabilità solidale dell’associazione garante verso le Autorità del Paese nel quale è sito l’ufficio doganale di partenza sorge all’atto di accettazione del Carnet TIR da parte dall’ufficio doganale. Per gli altri Paesi, attraverso i quali le merci sono successivamente trasportate nel regime TIR, la responsabilità sorge quando le merci entrano in questi Paesi, oppure, in caso di sospensione trasporto TIR conformemente all’Articolo 26, paragrafi 1 e 2, quando il Carnet TIR è accettato dall’ufficio doganale presso il quale è nuovamente iniziato il trasporto TIR.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
5. L’associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel Carnet TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo indicate nel Carnet TIR, si trovassero nella parte piombata di un veicolo stradale o di un container piombato; essa non è invece tenuta a rispondere di altre merci.
Nota esplicativa all’Articolo 8, paragrafo 5
0.8.5 Qualora venga richiesta la garanzia per merci non elencate nel Carnet TIR, l’Amministrazione interessata dovrà indicare i fatti sui quali si è basata per raggiungere la conclusione che le merci erano contenute nella sezione piombata del veicolo stradale o del contenitore piombato.
{ECE/TRANS/17/Amend.6; entrato in vigore il 1° agosto 1985}
6. Per la determinazione dei dazi e delle tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, fanno stato, fino a prova contraria, le indicazioni contenute nel Carnet TIR.
Nota esplicativa all’Articolo 8, paragrafo 6
0.8.6 1. Qualora il Carnet TIR non contenga dati sufficientemente precisi per consentire la determinazione dei diritti sulle merci, le Parti interessate possono provare la loro natura esatta.
2. Qualora non venga fornita alcuna prova, non saranno imposti diritti e tasse forfetarie indipendenti dalla natura delle merci, bensì all’aliquota massima applicabile al tipo di merce indicata nei dati riportati sul Carnet TIR.
7. Allorché le somme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo sono esigibili, prima di reclamarle all’associazione garante, le Autorità competenti devono, nella misura del possibile, chiederne il pagamento alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) a pagarle.
Nota esplicativa all’Articolo 8, paragrafo 7
0.8.7 Le misure che le autorità competenti devono adottare per esigere il pagamento dalla persona o dalle persone direttamente responsabili comprendono almeno la notifica del mancato scarico dell’operazione TIR e/o la trasmissione della richiesta di pagamento al titolare del Carnet TIR.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Articolo 9
1. L’associazione garante fissa la durata di validità del Carnet TIR, specificando l’ultimo giorno di validità dopo il quale il Carnet non può più essere presentato per l’accettazione all’ufficio doganale di partenza.
2. Se il Carnet TIR è stato accettato dall’ufficio doganale di partenza al più tardi l’ultimo giorno della sua validità, conformemente al paragrafo 1 che precede, esso rimarrà valido sino al termine dell’operazione TIR presso l’ufficio doganale di destinazione.
Articolo 10
1. Lo scarico di un’operazione TIR deve avvenire immediatamente.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
2. Se le autorità doganali di un Paese hanno scaricato un’operazione TIR, esse non possono più esigere dall’associazione garante il pagamento delle somme di cui all’Articolo 8, paragrafi 1 e 2, a meno che l’attestazione di termine dell’operazione TIR sia stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente o l’operazione non sia stata effettivamente terminata.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Nota esplicativa all’Articolo 10
0.10 L’attestazione di termine dell’operazione TIR è considerata ottenuta abusivamente o fraudolentemente quando l’operazione TIR è stata svolta usando compartimenti di carico o container modificati per scopi fraudolenti, o quando siano state scoperte azioni illecite quali l’uso di documenti falsi o imprecisi, la sostituzione delle merci, la manomissione dei piombi doganali, ecc., oppure quando l’attestazione è stata ottenuta con altri mezzi illeciti.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Articolo 11
1. Se un’operazione TIR non è stata scaricata, le autorità competenti possono esigere dall’associazione garante il pagamento delle somme di cui all’Articolo 8, paragrafi 1 e 2, soltanto se entro il termine di un anno, a decorrere dall’accettazione del Carnet TIR da parte delle autorità doganali, esse avranno notificato per iscritto all’associazione garante che il Carnet non è stato scaricato. Detta disposizione è applicabile anche allorché l’attestazione di termine dell’operazione TIR sia stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente, ma in tal caso il termine per la notifica è di due anni.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Nota esplicativa all’Articolo 11, paragrafo 1
0.11-1 Le autorità doganali notificano al più presto il mancato scarico di un’operazione TIR, oltre che all’associazione garante, anche al titolare del Carnet TIR. Tali notifiche possono avvenire contemporaneamente.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Commenti all’Articolo 11, paragrafo 1 Pagamento dei dazi e delle tasse
Nel fare ricorso alle associazioni garanti, le autorità competenti devono limitarsi al pagamento dei dazi e delle tasse evasi in relazione alla parte delle merci per la quale sono state commesse irregolarità.
{TRANS/GE.30/AC.2/12, paragrafo 22;
TRANS/GE.30/GRCC/11, para. 8}
Termine per le notifiche
Ai fini del termine per la notifica del mancato scarico dei Carnet TIR all’associazione garante, è decisiva la data di ricevimento e non quella di invio. Tuttavia, il metodo di prova della notifica è lasciato all’amministrazione doganale interessata (posta con ricevuta di ritorno come esempio di prova del ricevimento). Qualora il termine venga superato, l’associazione garante nazionale non è più ritenuta responsabile.
{TRANS/GE.30/AC.2/12, paragrafo 28;
TRANS/GE.30/35, paragrafi 47 e 48; TRANS/GE.30/GRCC/11,
paragrafi 14 e 15}.
Notifica alle associazioni garanti
Le Amministrazioni doganali devono notificare, appena possibile, alle associazioni garanti nazionali i casi rientranti nell’Articolo 11, paragrafo 1, ossia quelli in cui un’operazione TIR non è stata scaricata.
{TRANS/WP.30/192, paragrafo 26; TRANS/WP.30/AC.2/59,Annesso 5} Notifica al titolare del Carnet TIR
L’obbligo di notifica al titolare del Carnet TIR indicata nelle Note esplicative 0.8.7 e 0.11-1 può essere adempiuto mediante lettera raccomandata.
{TRANS/WP.30/192, paragrafo 26; TRANS/WP.30/AC.2/59, Annesso 5}
2. La richiesta di pagamento delle somme di cui all’Articolo 8, paragrafi 1 e 2, deve essere inviata all’associazione garante al più presto dopo tre mesi, al più tardi due anni, a contare dal giorno in cui l’associazione è stata informata che l’operazione TIR non è stata scaricata o che l’attestazione di termine dell’operazione TIR è stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, nei casi deferiti ad un tribunale durante il succitato termine di due anni, la richiesta di pagamento dovrà essere notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Note esplicative all’Articolo 11, paragrafo 2
0.11-2 Nel decidere se rilasciare o meno le merci o il veicolo, le autorità doganali non devono, avendo a disposizione altri mezzi giuridici per tutelare gli interessi di cui sono responsabili, essere influenzate dal fatto che l’associazione garante è responsabile del pagamento dei dazi, delle tasse e degli interessi di mora che possono essere versati dal titolare del Carnet.
3. L’associazione garante dispone di un termine di tre mesi, a partire dalla data della richiesta di pagamento, per versare gli importi richiesti. Gli importi versati saranno restituiti all’associazione garante allorché, entro due anni dalla data di richiesta di pagamento, si comprovi a soddisfazione delle autorità doganali che durante l’operazione di trasporto in questione non è stata commessa alcuna irregolarità.
Note esplicative all’Articolo 11, paragrafo 3
0.11-3 Se ad un’associazione garante viene chiesto, nel rispetto della procedura fissata nell’Articolo 11, di versare gli importi di cui all’Articolo 8, paragrafi 1 e 2, ed essa non ottempera entro il termine di tre mesi prescritto dalla Convenzione, le autorità competenti possono richiedere il pagamento delle somme in questione sulla base dei regolamenti nazionali, poichè in questi casi l’elemento fondamentale è la mancata esecuzione di un contratto di garanzia sottoscritto dall’associazione garante in virtù della legislazione nazionale.
Capitolo III
TRASPORTO DI MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR
(A) Approvazione di veicoli e container Articolo 12
Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni (a) e (b) del presente capitolo, ogni veicolo stradale deve soddisfare, per quanto riguarda la sua costruzione ed il suo equipaggiamento, le condizioni fissate nell’Annesso 2 della presente Convenzione e deve essere stato approvato secondo la procedura stabilita nell’Annesso 3 della Convenzione stessa. Il certificato di approvazione deve essere conforme al modello riprodotto nell’Annesso 4.
Commento all’Articolo 12 Certificato di approvazione
In conformità al modello inserito nell’Annesso 4, il certificato di approvazione dovrà essere nel formato A3 piegato a metà.
{TRANS/GE.30/10, paragrafo 33; TRANS/WP.30/157, paragrafi 27-30;
TRANS/WP.30/AC.2/35, Annesso 6}
Rilascio del certificato e della targa di approvazione
Il certificato di approvazione, come previsto nell’Annesso 4 della Convenzione, deve essere conservato nel veicolo solo per il compatimento di carico di un veicolo stradale, come descritto nell’Annesso 2, articolo 1 della Convenzione. In caso di trasporto di una carrozzeria amovibile, così come definita nell’Annesso 6, nota esplicativa 0.1(e), o di un container, una targa di approvazione, prevista nell’Annesso 7, Parte II, della Convenzione, deve essere apposta sulla carrozzeria amovibile o sul container approvati.
{TRANS/WP.30/168, paragrafo 38;
TRANS/WP.30/AC.2/39, paragrafo 17}
Articolo 13
1. Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni (a) e (b) del presente capitolo, i container devono essere costruiti conformemente alle condizioni fissate nell’Annesso 7, Parte I, e devono essere approvati secondo la procedura stabilita nella Parte II di detto Xxxxxxx.
2. Sono reputati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 che precede i container ammessi al trasporto di merci sotto sigillo doganale, in applicazione della Convenzione Doganale sulle Casse Mobili (1956), dei successivi accordi stipulati in tale ambito sotto l’egida delle Nazioni Unite, della Convenzione Doganale sui Container (1972), o di qualsiasi altro trattato internazionale che abbia sostituito o modificato quest’ultima Convenzione; i succitati container devono essere ammessi al trasporto nel regime TIR senza nuova approvazione.
Articolo 14
1. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validità dell’approvazione dei veicoli stradali o dei container che non soddisfano le condizioni previste negli Articoli 12 e 13 che precedono. Le Parti contraenti eviteranno tuttavia di ritardare il trasporto quando i difetti accertati sono di poco conto e non comportano rischi di frode.
2. Prima di essere riutilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, il veicolo stradale o il container che non soddisfa più le condizioni che ne avevano giustificato l’approvazione dovrà essere ripristinato nel suo stato iniziale, oppure ottenere una nuova approvazione.
(B) Procedura per il trasporto scortato da un Carnet TIR Articolo 15
1. Per l’importazione temporanea di veicoli stradali, autotreni o container utilizzati per il trasporto di merci nel regime TIR non sono richiesti documenti doganali particolari. Per i veicoli stradali, gli autotreni o i container non è richiesta alcuna garanzia.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo Articolo non impediscono ad una Parte contraente di esigere che presso l’ufficio doganale di destinazione siano effettuate le formalità prescritte dai suoi regolamenti nazionali, al fine di assicurarsi che il veicolo stradale, l’autotreno o il container sia riesportato al termine dell’operazione TIR.
Nota esplicativa all’Articolo 15
0.15 Possono sorgere alcune difficoltà qualora non siano richiesti documenti doganali per l’importazione temporanea di veicoli non soggetti ad immatricolazione, come avviene in alcuni Paesi i rimorchi o i semirimorchi. In questo caso, possono essere osservate le disposizioni dell’Articolo 15, purché si assicuri alle Autorità doganali un’adeguata tutela registrando i dati di detti veicoli (marca e numeri) sui volet 1 e 2 del Carnet TIR usato Pai paesi interessati e sulle corrispondenti souche.
Commenti all’Articolo 15 Documenti doganali
Poiché per i veicoli non sono richiesti documenti o garanzie, i volet prelevati presso la dogana di entrata ed a quella di uscita sono utilizzati per i controlli. In base all’Articolo 41 della Convenzione, nemmeno la distruzione del veicolo rappresenta un problema. Qualora il veicolo dovesse semplicemente scomparire, si adotteranno i provvedimenti previsti dalla legislazione nazionale per richiedere la compensazione al trasportatore, il cui indirizzo è riportato sul Carnet TIR.
{TRANS/GE.30/10, paragrafi 26 e 27} Procedure doganali
Il Regolamento 4151/88 della Comunità Economica Europea (CEE), del 21 novembre 1988 (G.U. L 367, 31.12.1998, p. 1) sullo svolgimento delle procedure doganali per le merci importate nel territorio comunitario, ed il Regolamento CEE 1855/89 del 14 giugno 1989 (G.U. L 186, 30.06.1989, p. 8) sull’importazione temporanea dei mezzi di trasporto, non modificano le procedure doganali stabilite nella Convenzione TIR del 1975 e non sono in contrasto con l’Art. 15 della Convenzione stessa.
{TRANS/WP30/131, paragrafi 37 e 38}
Articolo 16
I veicoli stradali e gli autotreni impiegati per effettuare trasporto TIR devono essere provvisti, sulla parte anteriore, di una targa rettangolare recante l’iscrizione “TIR” ed avente le caratteristiche menzionate nell’Annesso 5 della presente Convenzione. Una targa identica sarà posta sulla parte posteriore del veicolo stradale o dell’autotreno. Dette targhe devono essere apposte in modo da essere ben visibili; esse devono essere amovibili o essere poste o concepite in modo da potere essere rovesciate, coperte, piegate o da indicare in ogni caso che non è in corso un’operazione nel regime TIR.
{ECE/TRANS/17/Amend.16; entrato in vigore il 24 giugno 1994; ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Commento all’Articolo 16 Caratteristiche tecniche delle targhe TIR
Le targhe TIR devono essere solide e conformi ai requisiti tecnici di cui all’Articolo 16 ed all’Annesso 5 della Convenzione. Le targhe autoadesive non sono ammesse per l’uso nel regime TIR.
{TRANS/WP.30/157, paragrafo 61}
Articolo 17
1. Deve essere approntato un Carnet TIR separatamente per ogni veicolo stradale e ogni container. E’ tuttavia possibile rilasciare un unico carnet TIR per un autotreno o per parecchi container caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno. In tal caso, il manifesto delle merci del Carnet TIR deve elencare separatamente il contenuto di ciascun veicolo facente parte di un autotreno o di ciascun container.
Note esplicative all’Articolo 17, paragrafo 1
0.17-1 La disposizione secondo cui il manifesto delle merci del Carnet TIR deve indicare separatamente il contenuto di ciascun veicolo, autotreno o container è volta semplicemente a semplificare il controllo doganale del contenuto di ogni veicolo o container. Essa non deve, quindi, essere interpretata tanto rigidamente da considerare violazioni delle disposizioni della Convenzione eventuali variazioni fra il contenuto effettivo del veicolo o container e quello indicato sul manifesto.
Se, a soddisfazione delle Autorità competenti, il vettore prova che, nonostante la variazione, tutte le merci indicate sul manifesto corrispondono al totale delle merci caricate sull’autotreno o in tutti i container scortati dal Carnet TIR, detta variazione non sarà, di regola, considerata una violazione dei requisisti doganali.
2. Il Carnet TIR è valido solo per un viaggio. Esso deve contenere almeno il numero di volet staccabili necessario per lo svolgimento del trasporto TIR in questione.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Note esplicative all’Articolo 17, paragrafo 2
0.17-2 Nel caso di traslochi, si può applicare la procedura stabilita nel paragrafo
10 (c) delle norme per l’uso del Carnet TIR, semplificando ragionevolmente l’elenco degli oggetti trasportati.
Commento all’Articolo 17
Rilascio dei Carnet TIR per autotreni e autotreni composti da motrice e semirimorchio
Presso l’ufficio doganale di partenza le autorità doganali decidono a loro discrezione se rilasciare uno o più Carnet TIR per un autotreno o vari container caricati su un unico veicolo stradale o su un autotreno, come definiti nell’Articolo 1 (c) e (d) della Convenzione. In base all’Articolo 4 della Convenzione, tuttavia, dopo il rilascio del(i) Carnet TIR non è più possibile richiedere l’emissione di altri Carnet presso gli uffici doganali di passaggio.
{TRANS/WP.30/157, paragrafo 26}
Articolo 18
Un trasporto TIR può coinvolgere diversi uffici doganali di partenza e destinazione, ma, in ogni caso, non più di quattro in totale. Il Carnet TIR può essere presentato agli uffici doganali di destinazione solo se è stato accettato dagli uffici doganali di partenza.
{ECE/TRANS/17/Amend.10; entrato in vigore il 23 maggio 1989; ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Note esplicative all’Articolo 18
0.18-1 Per il corretto svolgimento della procedura TIR è essenziale che le Autorità doganali di un Paese rifiutino di designare un ufficio doganale di uscita come ufficio doganale di destinazione per un trasporto diretto in un Paese confinante, anch’esso Parte contraente della presente Convenzione, a meno che non sussistano particolari circostanze che giustifichino la richiesta.
0.18-2 1. Le merci devono essere caricate in modo che la spedizione destinata ad essere scaricata al primo punto di scarico possa essere prelevata dal veicolo o dal container senza dover necessariamente scaricare anche l’altra(e) consegna(e) che deve, invece, essere scaricata nei luoghi di scarico successivi.
2. Qualora un trasporto comporti lo scarico in più di un ufficio, è necessario che ogni scarico parziale venga registrato nella casella 12 di tutti i manifesti del Carnet TIR restanti. Contemporaneamente, sui volet rimanenti e sulle rispettive souche deve essere annotata l’apposizione dei nuovi piombi.
Commento all’Articolo 18
Vari uffici doganali di partenza e/o destinazione
Un trasporto TIR può coinvolgere più di un ufficio doganale di partenza e/o destinazione in uno o più Paesi, posto che il numero totale degli uffici doganali di partenza e destinazione non sia superiore a quattro. In osservanza al punto n°. 6 delle Norme relative all’impiego del Carnet TIR (Annesso 1 alla Convenzione, Modello di Carnet TIR: versione 1 e versione 2, pagina 3 della copertina) sono necessari due volet aggiuntivi per ciascun ulteriore ufficio doganale di partenza o destinazione. Nel caso siano interessati diversi uffici doganali di partenza/destinazione, i volet del Carnet TIR dovranno essere compilati in modo che le merci caricate/scaricate successivamente presso uffici diversi siano aggiunte/cancellate nel manifesto delle merci (caselle 9, 10 e 11). Gli uffici di partenza/destinazione dovranno vistare le merci caricate/scaricate successivamente alla voce 16.
{TRANS/GE.30/55, paragrafo 22; TRANS/WP.30/141, paragrafo 39- 41; TRANS/WP.30/AC.2/31, Annesso 3; TRANS/WP.30/192,
paragrafo 26; TRANS/WP30/AC.2/59, Annesso 5} Commento alla Nota esplicativa 0.18-2
Scarico delle merci
Il termine “scarico” riportato, in particolare, nella Nota esplicativa 0.18-2, non implica necessariamente la rimozione fisica delle merci dal veicolo o dal container, ad esempio nei casi in cui un’operazione di trasporto prosegue con lo stesso veicolo o container successivamente al termine di una spedizione TIR. Tuttavia, se una spedizione TIR è stata conclusa per una parte del carico delle merci e prosegue per il carico rimanente, la prima sarà fisicamente rimossa dal compartimento di carico o dal container sigillati o, in caso di merci pesanti o ingombranti, sarà separata dalle restanti merci pesanti o ingombranti per le quali prosegue il trasporto TIR.
{TRANS/WP.30/AC.2/59, Annesso 5; TRANS/WP.30/192, paragrafo 26)
Articolo 19
Le merci ed il veicolo stradale, l’autotreno o il container devono essere presentati all’ufficio doganale di partenza insieme al Carnet TIR. Le autorità doganali del paese di partenza devono prendere i necessari provvedimenti per verificare l’esattezza del manifesto delle merci e per l’apposizione delle chiusure doganali, oppure per controllare le chiusure doganali apposte, sotto la responsabilità delle citate autorità doganali, dalle persone debitamente autorizzate.
Nota esplicativa all’Articolo 19
0.19 La condizione che l’ufficio doganale di partenza controlli l’esattezza del manifesto delle merci implica la necessità di verificare almeno che i dati riportati nel manifesto delle merci corrispondano a quelli sui documenti di esportazione e su quelli di spedizione o commerciali di altro tipo relativi alle merci; l’ufficio doganale di partenza può anche dover ispezionare le merci. Inoltre, prima di apporre le chiusure, l’ufficio doganale di partenza deve verificare le condizioni del veicolo stradale o del container e, in caso di veicoli o container telonati, verificare le condizioni dei teloni e dei loro mezzi di fissaggio, in quanto questi dispositivi non sono compresi nel Certificato di approvazione.
Commento all’Articolo 19
Controlli presso l’ufficio di partenza
Per il corretto funzionamento del regime TIR è essenziale che i controlli doganali all’ufficio di partenza siano severi e completi, in quanto il funzionamento della procedura TIR dipende da essi. In particolare, occorre evitare quanto segue:
- falsa dichiarazione delle merci che consenta di sostituire altre merci durante il tragitto (es. carico di sigarette dichiarato come carta da parati, in cui le sigarette vengono successivamente scaricate e sostituite con la carta da parati); e
- trasporto di merci non inserite nel manifesto del Carnet TIR (es. sigarette, alcol, stupefacenti, armi).
{TRANS/GE.30/AC.2/12, para. 31; TRANS/GE.30/GRCC/11,
paragrafo 19-21}
Articolo 20
Le Autorità doganali possono fissare un termine per il trasporto attraverso il loro Paese ed esigere che il veicolo stradale, l’autotreno o il container segua un itinerario prestabilito.
Nota esplicativa all’Articolo 20
0.20 Nel fissare il termine per il trasporto di merci attraverso il loro territorio nazionale, le autorità doganali devono tenere in considerazione, fra l’altro, eventuali regolamenti speciali cui sono soggetti i vettori, specie quelli riguardanti gli orari di lavoro ed i periodi di sosta obbligatoria per gli autisti dei veicoli stradali. Si raccomanda a tali autorità di esercitare il loro diritto per la prescrizione di una itinerario preciso solo qualora lo ritengano essenziale.
Commento all’articolo 20 Pene pecuniarie
Nel caso di violazioni agli obblighi derivanti dagli Articoli 20 e 39 per le quali si applicano previste pene pecuniarie, queste ultime non possono essere richieste all’associazione garante, ma solo al titolare del Carnet TIR o alla persona responsabile della violazione.
{TRANS/GE.30/AC.2/14, paragrfo 29;
TRANS/GE.30/39, paragrafo 30}
Articolo 21
Il veicolo stradale, l’autotreno o il container devono essere presentati con il carico e il rispettivo Carnet TIR, per il controllo, ad ogni ufficio doganale di passaggio e agli uffici doganali di destinazione.
Note esplicative all’Articolo 21
0.21-1 Le disposizioni del presente Articolo non limitano il diritto delle Autorità doganali di esaminare tutte le parti di un veicolo in aggiunta al compartimento di carico chiuso con sigillo doganale.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
0.21-2 L’ufficio doganale di entrata può rinviare il trasportatore all’ufficio doganale di uscita del Paese adiacente qualora rilevi che detto ufficio abbia omesso il visto di uscita o non lo abbia apposto correttamente. In questi casi, l’ufficio doganale di entrata inserisce una nota sul Carnet TIR destinata all’ufficio doganale di uscita interessato.
0.21-3 Se durante l’ispezione le Autorità doganali prelevano campioni delle merci, esse devono apporre sul manifesto delle merci del Carnet TIR una nota contenente tutte le informazioni sulle merci prelevate.
Commento all’Articolo 21
“Termine di un’operazione TIR presso l’ufficio doganale di uscita (di passaggio) e presso l’ufficio doganale di destinazione
Termine di passaggio
Il veicolo stradale, l’autotreno o il container sono stati presentati ai fini del controllo presso l’ufficio doganale di uscita (di passaggio), insieme al carico ed al corrispondente Carnet TIR.
Termine parziale
Il veicolo stradale, l’autotreno o il container sono stati presentati ai fini del controllo presso l’ufficio doganale di destinazione, insieme al carico ed al corrispondente Carnet TIR; successivamente parte della merce è stata scaricata.
Termine finale
Il veicolo stradale, l’autotreno o il container sono stati presentati ai fini del controllo presso l’ultimo ufficio doganale di destinazione, insieme al carico o alla sua parte rimanente in caso di precedente temine parziale, ed al corrispondente Carnet TIR.
{TRANS/WP.30/192, paragrafo 26; TRANS/WP.30/AC.2/59, Annesso 5}
Articolo 22
1. Semprechè siano intatte, le Autorità doganali degli uffici doganali di passaggio di ogni Parte contraente accetteranno, di regola, le chiusure doganali delle altre Parti contraenti, salvo i casi in cui esse procedano ad una visita delle merci in applicazione dell’Articolo 5, paragrafo 2. Ove necessario ai fini del controllo, dette Autorità possono tuttavia aggiungere le proprie chiusure doganali.
2. Le chiusure doganali così accettate da una Parte contraente beneficiano, sul territorio di detta Parte, della massima tutela giuridica prevista per le chiusure doganali nazionali.
Articolo 23 Le autorità doganali non devono:
- far scortare sul loro territorio, a spese dei vettori, i veicoli stradali, gli autotreni o i container,
- procedere, in corso di viaggio, al controllo e alla visita del carico dei veicoli stradali, degli autotreni o dei container
tranne in casi eccezionali.
Commento all’Articolo 23 Scorta dei veicoli stradali
In base all’Articolo 4 della Convenzione, le merci trasportate in regime TIR non sono soggette al versamento o al deposito di dazi e imposte di importazione o esportazione, anche qualora i dazi e le tasse a rischio eccedano la somma di 50.000 Dollari USA per ciascuna spedizione scortata da Carnet TIR ordinario e 200.000 Dollari USA per le spedizioni accompagnate da Carnet TIR per “alcol/tabacchi”, o una somma analoga determinata dalle Autorità doganali nazionali. In conformità all’Articolo 23 della Convenzione, in questi casi le Autorità doganali dei Paesi di transito possono tuttavia richiedere che i veicoli stradali siano scortati sul loro territorio a spese dei trasportatori. In tali casi e, in particolare, qualora il vettore non presenti alcun altro mezzo di prova scritto, si raccomanda alle Autorità doganali di inserire, su richiesta del vettore, alla voce 5 “Altro” della souche n°. 1 del Carnet TIR la parola “scorta”, seguita da una breve indicazione delle motivazioni che hanno indotto ad una tale richiesta.
{TRANS/GE.30/59, paragrafi 34 e 35; TRANS/WP30/137,
paragrafi 75 e 76; TRANS/WP.30/159, paragrafo 25;
TRANS/WP.30/194, paragrafo 63; TRANS/WP.30/AC.2/63, Annesso 3}
Articolo 24
Se le Autorità doganali procedono, in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, alla visita del carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un container, esse devono menzionare le nuove chiusure apposte, nonché il genere dei controlli eseguiti, nei volet del Carnet TIR impiegati nel loro Paese, nelle rispettive souche e nei rimanenti volet del Carnet TIR.
Articolo 25
Se, in casi diversi da quelli menzionati agli articoli 24 e 35, una chiusura doganale è deteriorata in corso di viaggio, o se delle merci sono state distrutte o danneggiate senza lesione delle chiusure doganali, il Carnet TIR dovrà essere utilizzato secondo la procedura prevista nell’Annesso 1 della presente Convenzione, salva restando l’eventuale applicazione delle disposizioni legislative nazionali; si dovrà inoltre stendere il processo verbale di accertamento inserito nel Carnet TIR.
Articolo 26
1. Se una parte di un trasporto scortato da un Carnet TIR attraversa il territorio di uno stato che non è Parte contraente della presente Convenzione, il trasporto TIR è sospeso durante detto tragitto. In tal caso, le Autorità doganali della Parte contraente sul cui territorio il trasporto è successivamente proseguito in quell’area accetteranno il Carnet TIR per la ripresa del trasporto TIR, sempreché le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento siano rimasti intatti.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
2. Ciò vale anche per la parte del tragitto in cui il titolare non utilizza il Carnet TIR, pur trovandosi sul territorio di una Parte contraente, in quanto può usufruire di procedure doganali di transito più semplici o qualora non sia richiesto un regime doganale di transito
3. In tali casi, gli uffici doganali presso cui il trasporto TIR è sospeso o ripreso saranno reputati uffici di passaggio, rispettivamente in uscita e in entrata.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Commento all’Articolo 26
Sospensione di un trasporto TIR in una Parte contraente dove non esistono associazioni garanti autorizzate
L’Articolo 26 si applica anche alle Parti contraenti presso le quali non esistono associazioni garanti autorizzate e dove, quindi, non sono applicabili le disposizioni della Convenzione, in base all’Articolo 3, paragrafo (b). Un elenco di tali Parti contraenti viene redatto dal Comitato Amministrativo TIR e dalla Commissione Esecutiva TIR (TIRExB) sulla base della documentazione depositata presso la TIRExB dalle Parti contraenti, conformemente alle disposizioni dell’Annesso 9, Parte I della Convenzione.
{TRANS/WP.30/AC.2/63, Annesso 3}
Articolo 27
Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare l’Articolo 18, l’ufficio doganale di destinazione inizialmente designato può essere sostituito con un altro ufficio doganale di destinazione.
Articolo 28
1. Il termine dell’operazione TIR deve essere immediatamente certificata dalle autorità doganali. Il termine di un’operazione TIR può essere certificato senza riserve o con riserve: la certificazione con riserve deve basarsi su fatti legati all’operazione TIR stessa, che devono essere chiaramente indicati nel Carnet TIR.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
2. Nei casi in cui le merci sono assoggettate ad un altro regime doganale o ad un altro sistema di controllo doganale, tutte le irregolarità che possono essere commesse in tale altro regime doganale o sistema di controllo doganale non sono attribuite al titolare del Carnet TIR in quanto tale o ad altra persona che agisce per suo conto.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Nota esplicativa all’Articolo 28
0.28 L’uso del Carnet TIR deve essere limitato alla funzione per cui è stato concepito, ossia l’operazione di transito. Il Carnet TIR, ad esempio, non deve essere usato a scorta del deposito delle merci soggette a controllo doganale a destinazione.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Commenti all’Articolo 28
Restituzione del Carnet TIR al titolare o ad altra persona agente per suo conto
Occorre sottolineare che la restituzione immediata del Carnet TIR, certificato come terminato con o senza riserve, al titolare o ad altra persona agente per suo conto è un dovere essenziale per l’ufficio doganale di destinazione. Ciò non solo agevola il controllo da parte dell’associazione che lo ha rilasciato e dell’organizzazione internazionale di cui all’Articolo 6, ma consente anche a dette organizzazioni di rilasciare, al momento della restituzione, un nuovo Carnet TIR a favore del titolare, in quanto il numero di Carnet in uso (in possesso del titolare) in un determinato periodo può essere limitato.
{TRANS/GE.30/AC.2/12, paragrafo 33; TRANS/GE.30/GRCC/11,
paragrafi 24 e 25; TRANS/WP.30/192,
paragrafo 26; TRANS/WP.30/AC.2/59, Annesso 5}
Possibilità di utilizzare due Carnet TIR per un singolo trasporto TIR
Talvolta, il numero dei volet nel Carnet TIR non è sufficiente per completare l’intero trasporto TIR. In questi casi, la prima parte del trasporto TIR deve essere terminata secondo quanto previsto dagli Articoli 27 e 28 della Convenzione ed un nuovo Carnet deve essere approvato dallo stesso ufficio doganale che ha certificato il termine dell’operazione TIR precedente, ed essere utilizzato per la parte restante del trasporto TIR. Entrambi i Carnet TIR devono riportarne una precisa menzione.
{TRANS/WP30/AC.2/23, paragrafo 21; TRANS/WP.30/192,
paragrafo 26; TRANS/WP.30/AC.2/59, Annesso 5}
Regimi applicabili dopo il termine di un’operazione TIR
L’Articolo 28 prevede che il termine di un’operazione TIR sia immediatamente certificato dalle autorità doganali. Il termine sarà condizionato al vincolo delle merci ad un altro regime doganale o ad un altro sistema di controllo doganale, fra cui lo sdoganamento per l’immissione in consumo, il trasferimento frontaliero in un Paese terzo, in una zona franca o in un deposito sito in un luogo approvato dalle autorità doganali, in attesa della dichiarazione di vincolo ad altro regime doganale.
{TRANS/WP.30/192, paragrafo 26; TRANS/WP.30/AC.2/59, Annesso 5} Termine di un’operazione TIR
1. Nei casi in cui un’operazione TIR è stata certificata come terminata senza riserve, le autorità doganali che dichiarano che l’attestazione di termine è stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente dovranno specificare, nella loro notifica di mancato scarico e/o nella richiesta di pagamento, le motivazioni che le hanno indotte a dichiarare il termine abusivo o fraudolento.
2. Le autorità doganali non devono certificare il termine delle operazioni TIR soggette a riserve sistematiche non specificate, senza motivazione, esclusivamente al fine di evitare le condizioni poste dall’Articolo 10, paragrafo 1, e dall’Articolo 11, paragrafo 1.
{TRANS/GE.30/GRCC/11,paragrafo 12;TRANS/GE.30/AC.2/12,
paragrafo 25;TRANS/WP.30/192,paragrafo 26;
TRANS/WP.30/AC.2/59, Annesso 5 Indicazione delle riserve
Le autorità doganali devono rendere molto chiare tutte le riserve sul termine di un’operazione TIR ed indicarne anche l’esistenza compilando la casella 27 del volet n°. 2 del Carnet TIR ed inserendo una “R” alla voce n°. 5 della souche n°. 2 del Carnet, nonché, ove opportuno, completando il verbale certificato del Carnet TIR.
{TRANS/GE.30/8, paragrafo 12; TRANS/WP.30/192, paragrafo 26;
TRANS/WP.30/AC.2/59, Annesso 5}
Mezzi di prova alternativi per il termine di un’operazione TIR
Alautorità doganali si raccomanda di utiliz fine di individuare mezzi di prova alternativi del corretto termine di un’operazione TIR, alle zare, in via eccezionale, ad esempio le seguenti informazioni, posto che siano soddisfacenti:
- le attestazioni o conferme ufficiali del termine di un’operazione TIR inclusa nello stesso trasporto TIR rilasciate da un’altra Parte contraente a fronte della rispettiva operazione TIR, o le conferme di vincolo delle merci in questione ad un altro regime doganale o sistema di controllo doganale, ad esempio sdoganamento per l’immissione in consumo;
- la souche n°. 1 o 2 del Carnet TIR, debitamente vistata, presentata da una Parte contraente, o una sua copia fornita dall’organizzazione internazionale indicata nell’Articolo 6 della Convenzione, che deve confermare che si tratta di una copia esatta dell’originale.
{TRANS/WP.30/159, paragrafo 38; TRANS/WP.30/192, paragrafo 26;
TRANS/WP.30/AC.2/59, Annesso 5}
Procedure perfezionate per l’uso dei Carnet TIR da parte dei trasportatori
In alcune Parti contraenti il trasportatore non ha contatti diretti con i funzionari competenti presso l’ufficio doganale di destinazione prima che il destinatario o i suoi agenti assolvano alle formalità necessarie per lo sdoganamento delle merci per l’immissione in consumo o per il vincolo ad un altro regime doganale a successivamente all’operazione di transito TIR. Per consentire al trasportatore od al suo autista di verificare che la procedura TIR è stata correttamente terminata dai competenti funzionari doganali, il trasportatore o il suo autista possono, se lo desiderano, trattenere il Carnet TIR e consegnare al destinatario od al suo agente solo una copia del volet giallo n°. 1/n°. 2 (non per uso doganale), insieme ad eventuali altri documenti richiesti. Successivamente allo sdoganamento delle merci per l’immissione in consumo o il trasferimento ad un altro regime doganale, il trasportatore o il suo autista devono presentarsi personalmente ai funzionari doganali competenti per ottenere la certificazione del Carnet TIR.
{TRANS/WP.30/188, paragraphe 54; TRANS/WP.30/AC.2/59, annexe 6}
(C) Disposizioni concernenti il trasporto di merci ponderose e voluminose
Articolo 29
1. Le disposizioni della presente sezione sono applicabili unicamente al trasporto di merci ponderose o voluminose, come definite all’Articolo 1, lettera (p) della presente Convenzione.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
2. Allorché le disposizioni della presente sezione sono applicabili, spetta alle autorità dell’ufficio doganale di partenza decidere se il trasporto delle merci ponderose o voluminose può essere effettuato con veicoli o container non sigillati.
3. Le disposizioni della presente sezione saranno applicate soltanto se le autorità dell’ufficio doganale di partenza reputano che, sulla scorta della descrizione presentata, è senz’altro possibile identificare le merci ponderose o voluminose, nonché eventuali accessori trasportati contemporaneamente, o se le merci possono essere provviste di chiusure doganali e/o segni di riconoscimento, in modo da impedire che siano sostituite o sottratte senza lasciare tracce visibili.
Nota esplicativa all’Articolo 29
0.29 Non sono richiesti certificati di approvazione per i veicoli stradali o i container che trasportano merci ponderose o voluminose. Tuttavia, è responsabilità dell’ufficio doganale di partenza assicurarsi che siano rispettate le altre condizioni stabilite in questo Articolo per questo tipo di trasporti. Gli uffici doganali delle altre Parti contraenti accetteranno la decisione dell’ufficio doganale di partenza, salvo che la ritengano nettamente in contrasto con le disposizioni dell’Articolo 29.
Commento all’Articolo 29
Veicoli stradali considerati merci pesanti o ingombranti
Nel caso di veicoli stradali o veicoli speciali, considerati merci pesanti o ingombranti, che trasportano altre merci pesanti o ingombranti in modo che sia il veicolo che le merci soddisfano le condizioni sancite nel Capitolo III (c) della Convenzione, è necessario un solo Carnet TIR. La copertina e tutti i volet del Carnet TIR devono riportare l’annotazione prevista dall’Articolo 32 della Convenzione. Se tali veicoli trasportano merci ordinarie nel compartimento di carico o in container, il veicolo o i container devono essere preventivamente autorizzati in base ai requisiti stabiliti nel Capitolo III (a) ed essere sigillati.
Le disposizioni dell’Articolo 3 (a) (iii) della Convenzione si applicano nel caso di veicoli stradali o speciali esportati dal Paese in cui è sito l’ufficio doganale di partenza ed importati in un altro Paese in cui è sito l’ufficio doganale di destinazione. In questo caso non sono applicabili le disposizioni dell’Articolo 15 della Convenzione in materia di importazione temporanea di veicoli stradali. Pertanto, non sono necessari documenti doganali relativi all’importazione temporanea di tali veicoli.
{ TRANS/WP.30/AC.2/59 Annesso 6; TRANS/WP.30/AC.2/65, Annesso 2; TRANS/WP.30/200, paragrapo 72; }
Trasporto di bestiame
Al trasporto di bestiame si applicano le disposizioni dell’Articolo 29 della Convenzione riguardanti il trasporto di merci ponderose e voluminose.
{TRANS/GE.30/AC.2/21, paragrafo 30}
Articolo 30
Fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni speciali di questa sezione, tutte le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili al trasporto di merci ponderose o voluminose nel regime TIR.
Articolo 31
L’associazione garante risponde non solo delle merci indicate nel Carnet TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo annotate nel Carnet, si trovassero sulla superficie di carico o tra le merci menzionate nel Carnet TIR.
Articolo 32
Il Carnet TIR utilizzato deve recare sulla copertina e su tutti i volet l’indicazione “merci ponderose o voluminose”, scritta in grassetto in lingua inglese o francese.
Articolo 33
Le Autorità dell’ufficio doganale di partenza possono esigere che al Carnet TIR siano allegati liste dei colli, fotografie, piani, ecc., necessari per identificare le merci trasportate. In tal caso, dette Autorità devono apporre un visto su tali documenti, indi appuntare un esemplare di ognuno di essi sul verso della copertina del Carnet TIR; tutti i manifesti delle merci dovranno parimenti menzionare tali documenti.
Articolo 34
Le Autorità degli uffici doganali di passaggio di ciascuna Parte contraente accetteranno le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento apposti dalle Autorità competenti delle altre Parti contraenti. Esse possono tuttavia aggiungere altre chiusure doganali e/o altri segni di riconoscimento e annoteranno nei volet del Carnet TIR utilizzati nel loro Paese, nelle rispettive souche e nei rimanenti volet del Carnet TIR, le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento apposti.
Articolo 35
Se in occasione di una visita del carico, eseguita in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, le Autorità doganali sono costrette a rompere le chiusure doganali e/o a rimuovere i segni di riconoscimento, esse dovranno annotare nei volet del Carnet TIR utilizzati nel loro Paese, nelle rispettive souche e nei rimanenti volet del Carnet TIR, le nuove chiusure doganali e/o i nuovi segni di riconoscimento apposti.
Capitolo IV
IRREGOLARITA’
Articolo 36
Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporrà il contravventore alle sanzioni previste dalla legislazione nazionale del Paese in cui è stata commessa l’infrazione.
Articolo 37
Qualora non sia possibile stabilire dove un’irregolarità è stata commessa, la stessa sarà reputata commessa nel territorio della Parte contraente in cui è stata accertata.
Articolo 38
1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente, dalle agevolazione della presente Convenzione chiunque abbia commesso una grave infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci.
Nota esplicativa all’Articolo 38, paragrafo 1
0.38.1 Un’impresa non dovrebbe essere esclusa dal regime TIR a causa di infrazioni commesse da uno dei suoi conducenti all’insaputa della dirigenza.
2. Detta esclusione sarà notificata entro una settimana alle Autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio il contravventore risiede o è domiciliato, nonché alla(e) associazione(i) garante(i) del Paese o del territorio doganale in cui l’infrazione è stata commessa, ed alla Commissione Esecutiva TIR.
{ECE/TRANS/17/Amend.19; entrato in vigore il 17 febbraio 1999}
Nota esplicativa all’Articolo 38, paragrafo 2
0.38.2 La nota esplicativa è stata cancellata.
{ECE/TRANS/17/Amend.19; entrato in vigore il 17 febbraio 1999}
Commento all’art 38
Cooperazione fra le autorità competenti
Per quanto concerne l’autorizzazione di una persona all’uso di Carnet TIR in linea con l’Annesso 9, Parte II della Convenzione, le autorità competenti della Parte contraente in cui la persona in questione risiede o è domiciliata terranno in debita considerazione eventuali informazioni, notificate da un’altra Parte contraente in base all’Articolo 38, paragrafo 2, riguardanti violazioni gravi o reiterate della legislazione doganale, commesse da detta persona. Pertanto, al fine di consentire alla Parte contraente in cui risiede o è domiciliata la persona interessata una efficiente valutazione del caso, detta notifica essere quanto più dettagliata possibile.
{TRANS/WP.30/196/ paragrafo 76; TRANS/WP.30/200, paragrafo 68} Esclusione di un trasportatore nazionale dal regime TIR
Allo scopo di escludere dal regime TIR un trasportatore nazionale colpevole di gravi violazioni delle norme doganali, commesse nel territorio del Paese in cui egli risiede o è domiciliato, si raccomanda alle autorità doganali di applicare le disposizioni dell’Articolo 6, paragrafo 4, e dell’Annesso 9, Parte II, paragrafo 1 (d), piuttosto che le disposizioni dell’Articolo 38, paragrafo 1.
{TRANS/WP.30/196, paragraph 77; TRANS/WP.30/200, paragraph 68}.
Articolo 39
Se nel rimanente le operazioni TIR sono reputate regolari:
1. Le parti contraenti trascureranno le divergenze di poco conto nell’osservanza degli obblighi relativi ai percorsi.
2. Parimenti, le divergenze tra le indicazioni nel manifesto delle merci del Carnet TIR e il contenuto effettivo di un veicolo stradale, di un autotreno o di un container non saranno considerate infrazioni alla presente Convenzione a carico del titolare del Carnet TIR, allorché venga addotta la prova, a soddisfazione delle Autorità competenti, che le discordanze non sono dovute a errori commessi con cognizione di causa o per negligenza all’atto del caricamento o della spedizione delle merci o della stesura del suddetto manifesto.
Nota esplicativa all’Articolo 39
0.39 L’espressione “errori commessi per negligenza” deve essere intesa come indicante le azioni che, sebbene non commesse deliberatamente e con cognizione di causa, sono dovute alla mancata adozione delle misure ragionevoli e necessarie per assicurare la precisione dei sui singoli casi.
Articolo 40
Le Amministrazioni doganali dei Paesi di partenza e di destinazione non imputeranno al titolare del Carnet TIR le divergenze eventualmente accertate nei loro Paesi, allorché le stesse concernono regimi doganali precedenti o successivi al trasporto TIR, e ai quali il titolare del Carnet TIR non ha partecipato.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Articolo 41
Allorché è accertato, a soddisfazione delle Autorità doganali, che le merci indicate nel manifesto di un Carnet TIR sono state distrutte o sono irrimediabilmente perse a causa di un incidente o per forza maggiore, oppure che esse mancano per ragioni connesse alla loro natura, sarà accordata l’esenzione dal pagamento dei dazi e delle tasse normalmente esigibili.
Articolo 42
Dietro presentazione di domanda motivata di una Parte contraente, le Autorità competenti delle Parti contraenti interessate ad un trasporto TIR accetteranno di comunicare alla stessa tutte le informazioni disponibili, necessarie per l’applicazione degli Articoli 39, 40 e 41 che precedono.
{ECE/TRANS/17/Amend. 21; entrato in vigore il 12 maggio 2002}
Commento all’Articolo 42 Cooperazione fra autorità doganali
Nei casi di mancato scarico dei Carnet TIR, spesso è difficile per le Autorità doganali stabilire di dazi e le tasse di importazione ed esportazione da esigere, in quanto la descrizione delle merci nel Carnet è sovente molto vaga e non ne è riportato il relativo valore. Pertanto, vengono spesso chieste all’ufficio doganale di partenza ulteriori informazioni sulle merci caricate. In questi casi la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni fra le Autorità competenti di tutte le Parti contraenti è fondamentale, poiché solo la rigida conformità alle disposizioni degli Articoli 42 e 50 della Convenzione può garantire l’efficace funzionamento del regime di transito TIR.
{TRANS/WP30/131, paragrafi 39 e 40}
Articolo 42 bis
Le Autorità competenti, in stretta collaborazione con le associazioni, adottano tutte le misure necessarie per assicurare il corretto uso dei Carnet TIR. A tal fine, esse possono applicare adeguati provvedimenti di controllo nazionali ed internazionali. Le misure di controllo nazionali adottate in questo contesto dalle Autorità competenti devono essere comunicate immediatamente alla Commissione Esecutiva TIR che ne valuterà la conformità alle disposizioni della Convenzione. Le misure di controllo internazionale devono essere adottate dal Comitato Amministrativo.
{ECE/TARNS/17/Amend. 19; entrato in vigore il 17 febbraio 1999}
Capitolo V
NOTE ESPLICATIVE
Articolo 43
Le note esplicative degli Annessi 6 e 7 (Parte III) contengono l’interpretazione di talune disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Annessi. Esse descrivono parimenti alcune pratiche raccomandate.
Capitolo VI
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 44
Ciascuna Parte contraente accorderà alle associazioni garanti interessate delle facilitazioni per:
a) il trasferimento della valuta necessaria al pagamento delle somme richieste dalleAutorità delle Parti contraenti in base alle disposizioni dell’Articolo 8 della presente Convenzione; e
b) il trasferimento della valuta necessaria per il pagamento dei moduli di Carnet TIR inviati alle associazioni garanti dalle associazioni estere corrispondenti o dalle organizzazioni internazionali.
Articolo 45
Ciascuna Parte contraente pubblicherà un elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere le operazioni TIR. Le Parti contraenti i cui territori sono limitrofi designeranno, di comune accordo, i rispettivi uffici doganali di confine e le ore di apertura degli stessi.
Nota esplicativa all’Articolo 45
0.45 Si raccomanda alle Parti contraenti di autorizzare il maggior numero possibile di uffici doganali, sia interni che di confine, allo svolgimento delle operazioni TIR.
Articolo 46
1. L’intervento del personale delle dogane per le operazioni doganali indicate nella presente Convenzione non darà luogo al pagamento di canoni, tranne nei casi in cui esso avvenga fuori dei giorni, delle ore e dei luoghi normalmente previsti per tali operazioni.
2. Per quanto possibile, le Parti contraenti agevoleranno presso gli uffici doganali lo sdoganamento delle merci facilmente deperibili.
Commento all’Articolo 46
Canoni derivanti dallo svolgimento di controlli doganali su richiesta dell’operatore
Come indicato nel commento all’Articolo 5 della Convenzione TIR, gli eventuali canoni derivanti da interventi doganali richiesti dal trasportatore saranno a carico del trasportatore stesso.
{TRANS/WP.30/196, Annesso 3; TRANS/WP.30/AC.2/63, Annesso 3}
Articolo 47
1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono l’applicazione di restrizioni e controlli previsti da ordinamenti nazionali e fondati su considerazioni di pubblica moralità, pubblica sicurezza, igiene o salute pubblica, oppure su considerazioni d’ordine veterinario o fitopatologico, né impediscono la riscossione di somme esigibili in virtù di tali ordinamenti.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono l’applicazione di altre prescrizioni nazionali o internazionali disciplinanti i trasporti.
Commento all’Articolo 47 Applicazione dei controlli
Tutti i controlli dovranno essere mantenuti al minimo e limitati ai casi in cui siano giustificati dalle circostanze o dai rischi reali.
{TRANS/GE.30/17, paragrafo 42}
Articolo 48
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica il diritto delle Parti contraenti che formano un’unione doganale o economica di adottare norme particolari relative alle operazioni di trasporto che partono, si concludono o transitano attraverso i loro territori, a condizione che tali norme non riducano le facilitazioni previste dalla presente Convenzione.
Articolo 49
La presente Convenzione non impedisce l’applicazione di facilitazioni più ampie che le Parti contraenti accordano o intendono accordare, sia mediante disposizioni unilaterali, sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, a condizione che tali facilitazioni non intralcino l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare lo svolgimento delle operazioni TIR.
Articolo 50
Le Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente, su richiesta, le informazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare quelle concernenti l’ammissione dei veicoli stradali o dei container, nonché le caratteristiche tecniche della loro costruzione.
Articolo 51
Gli Annessi alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della Convenzione.
Capitolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 52
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. Tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, parti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, e qualsiasi altro Stato invitato dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione:
(a) firmandola, senza riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione;
(b) depositando uno strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, dopo averla firmata con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
(c) depositando uno strumento d’adesione.
2. La presente Convenzione sarà aperta dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976, incluso, presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, per la firma da parte degli Stati menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Dopo tale data, essa sarà aperta alla loro adesione.
3. Anche le unioni doganali o economiche possono, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, diventare Parti contraenti della presente Convenzione, contemporaneamente a tutti i loro Stati membri o in qualsiasi momento dopo che tutti i loro Stati membri sono diventati Parti contraenti di detta Convenzione. Tuttavia, tali unioni non avranno diritto di voto.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 53
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data alla quale cinque degli Stati membri di cui al paragrafo 1 dell’Articolo 52 l’avranno firmata senza riserva di ratifica, d’accettazione, d’approvazione, o abbiano depositato il loro strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.
2. Dopo che cinque degli Stati membri menzionati al paragrafo 1 dell’Articolo 52 l’avranno firmata senza riserva di ratifica, d’accettazione, o d’approvazione, o avranno depositato il loro strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore, per tutte le nuove Parti contraenti, sei mesi dopo la data del deposito del rispettivo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.
3. Ogni strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sarà reputato come applicatesi al testo modificato della presente Convenzione.
4. Ogni strumento di tal genere, depositato dopo l’accettazione di un emendamento, ma prima della sua entrata in vigore, sarà considerato come applicantesi al testo modificato della presente Convenzione alla data dell’entrata in vigore dell’emendamento.
Articolo 54
Denuncia
1. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia avrà effetto quindici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
3. La validità dei Carnet TIR accettati dall’ufficio doganale di partenza prima della data alla quale ha effetto la denuncia non sarà inficiata dalla denuncia e la garanzia prestata dall’associazione garante conserverà la sua validità secondo le disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 55
Estinzione
Se, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti risulta inferiore a cinque per un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi, la presente Convenzione perderà efficacia a contare dalla scadenza di detto periodo di dodici mesi.
Articolo 56
Abrogazione della Convenzione TIR ,1959
1. All’atto della sua entrata in vigore, la presente Convenzione abrogherà e sostituirà, nei rapporti fra le Parti contraenti della presente Convenzione, la Convenzione TIR, 1959.
2. I certificati di approvazione rilasciati per i veicoli stradali e i container secondo le condizioni della Convenzione TIR (1959) saranno accettati dalle Parti contraenti alla presente Convenzione, per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, nell’ambito del loro periodo di validità o verso riserva di rinnovo, sempreché tali veicoli e container continuino a soddisfare le condizioni che ne avevano inizialmente giustificato l’ammissione.
Articolo 57
Risoluzione delle controversie
1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti riguardante l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione sarà regolata, per quanto possibile, mediante negoziazioni tra le parti alla controversia o in altro modo.
2. Ogni controversia tra due o più Parti riguardante l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non può essere regolata nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, sarà sottoposta, a richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale così composto: ciascuna delle Parti contendenti nominerà un arbitro; gli arbitri designati nomineranno a loro volta un altro arbitro che fungerà da presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto la richiesta, una delle Parti non ha ancora designato un arbitro o se gli arbitri non hanno potuto scegliere un presidente, ciascuna delle Parti potrà allora chiedere al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazione Unite di procedere alla nomina di un arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.
3. La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 avrà forza vincolante per le Parti alla controversia.
4. Il tribunale arbitrale adotterà il proprio regolamento interno.
5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno prese alla maggioranza.
6. Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra le Parti alla controversia riguardo all’interpretazione ed all’esecuzione della sentenza arbitrale potrà essere portata da una delle Parti davanti al tribunale arbitrale che ha reso la sentenza, per il giudizio da parte di quest’ultimo.
Articolo 58
Riserve
1. All’atto della firma o della ratifica della presente Convenzione o in occasione della sua adesione, ogni Stato può dichiarare che non si considera vincolato dai paragrafi da 2 a 6 dell’Articolo 57 della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da tali paragrafi rispetto alla Parte che avrà espresso una siffatta riserva.
2. La Parte contraente che avrà espresso una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Fatta eccezione per le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione.
Articolo 58 bis
Comitato Amministrativo
Viene istituito un Comitato Amministrativo composto da tutte le Parti contraenti. La sua composizione, le sue funzioni e le regole procedurali sono fissate nell’Annesso 8.
{ECE/TRANS/17/Amend. 19; entrato in vigore il 17 febbraio 1999}
Articolo 58 ter
Commissione Esecutiva TIR
Il Comitato Amministrativo istituirà una Commissione Esecutiva come organo sussidiario che, per suo conto, adempierà ai compiti affidatigli dalla Convenzione e dal Comitato. La sua composizione, le sue funzioni e le norme procedurali sono fissate nell’Annesso.8.
{ECE/TRANS/17/Amend. 19; entrato in vigore il 17 febbraio 1999}
Articolo 59
Procedura d’emendamento della presente Convenzione
1. La presente Convenzione, compresi i suoi Annessi, potrà essere modificata su proposta di una Parte contraente, seguendo la procedura prevista in questo Articolo.
2. Ogni proposta di emendamento della Convenzione sarà esaminata dal Comitato Amministrativo composto da tutte le Parti contraenti, secondo quanto prescritto dal Regolamento interno oggetto dell’Annesso 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato Amministrativo e da esso adottato con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, sarà comunicato dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, per l’accettazione.
{ECE/TRANS/17/Amend.19; entrato in vigore il 17 febbraio 1999}
3. Con riserva alle disposizioni dell’Articolo 60, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi, a partire dalla data alla quale è stato comunicato, semprechè durante tale periodo nessuna obiezione all’emendamento proposto sia stata notificata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente.
4. Se un’obiezione all’emendamento proposto è stata notificata in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo, l’emendamento sarà reputato non accettato e non avrà alcun effetto.
Articolo 60
Procedura speciale d’emendamento degli Annessi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
1. Ogni proposta di emendamento degli Annessi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, esaminata in base alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’Articolo 59, entrerà in vigore ad una data che sarà fissata dal Comitato Amministrativo all’atto della sua accettazione, a meno che a una data anteriore, fissata simultaneamente dal Comitato di Gestione, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti o cinque Stati che sono Parti contraenti, qualora detto numero sia inferiore, non abbiano notificato al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite le loro obiezioni all’emendamento. Le date menzionate nel presente paragrafo saranno fissate dal Comitato Amministrativo alla maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti.
{ECE/TRANS/17/Amend.19, entrato in vigore il 17 febbraio 1999}
2. All’atto della sua entrata in vigore, un emendamento adottato seguendo la procedura prevista al paragrafo 1 che precede sostituirà, per tutte le Parti contraenti, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.
Articolo 61
Domande, comunicazioni e obiezioni
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutte le Parti contraenti ed a tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell’Articolo 52 della presente Convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù dei succitati articoli 59 e 60, nonché la data dell’entrata in vigore di eventuali emendamenti.
Articolo 62
Conferenza di revisione
1. Uno Stato che è Parte contraente potrà, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di sottoporre la presente Convenzione a revisione.
2. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell’Articolo 52, sarà convocata dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite allorché entro un termine di sei mesi, a decorrere dalla data di notifica da parte del Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, almeno un quarto degli Stati che sono Parti contraenti gli avranno comunicato che acconsentono alla domanda.
3. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell’Articolo 52, sarà parimenti convocata dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite non appena gli sarà notificata una richiesta in tal senso da parte del Comitato Amministrativo. La presentazione di una tale richiesta sarà decisa con la maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato Amministrativo presenti e votanti.
4. Se una conferenza è convocata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 o 3 del presente articolo, il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ne informerà tutte le Parti contraenti e le inviterà a sottoporre, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano siano esaminate durante la conferenza. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà a tutte le Parti contraenti, almeno tre mesi prima della data d’apertura della conferenza, l’ordine del giorno provvisorio della conferenza ed i testi di tali proposte.
Articolo 63
Notifiche
Oltre alle notifiche e comunicazioni previste agli Articoli 61 e 62, il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati indicati all’Articolo 52:
a) le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni ai sensi dell’Articolo 52;
b) le date d’entrata in vigore della presente Convenzione, in base all’Articolo 53;
c) denunce ai sensi dell’Articolo 54;
d) l’abrogazione della presente Convenzione, ai sensi dell’Articolo 55;
e) le riserve formulate ai sensi dell’Articolo 58.
Articolo 64
Testo autentico
Dopo il 31 dicembre 1976, l’originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie autenticate a ciascuna delle Parti contraenti e a ciascuno degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’Articolo 52 che non sono Parti contraenti.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Ginevra, il quattordici novembre millenovecentosettantacinque, in un solo esemplare, in inglese, francese e russo, testi che fanno ugualmente fede.
CONVENZIONE TIR - 90 - ANNESSI
2.2. ANNESSI ALLA CONVENZIONE TIR (1975) (INCLUSI LE NOTE ESPLICATIVE
ED I RELATIVI COMMENTI)
Annesso 1