AEROPORTO INTERNAZIONALE DI PALERMO “FALCONE BORSELLINO”
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AEROPORTO INTERNAZIONALE DI PALERMO “FALCONE BORSELLINO”
R E A L I Z Z A Z I O N E D I U N E D I F I C I O S E R V I Z I
C O M P L E T A M E N T O D E L L A Z O N A R U S T I C A D E L P I A N O T E R R A
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1 DESCRIZIONE ED AMMONTARE DEI LAVORI
1.2 Definizioni
- Stazione appaltante o committente: GES.A.P. S.p.A. Società di gestione dell’aeroporto di Palermo;
- Appalto: l’insieme delle opere risultanti dal Progetto Esecutivo in conformità al D.Lgs. 163/2006;
- Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di affidamento dell’appalto, titolare del relativo contratto;
- Capitolato speciale di appalto: il presente documento;
- Capitolato generale di appalto: il Capitolato Generale di Appalto di cui al Decreto Ministeriale n. 145 del 19 aprile 2000;
- Opere: l’oggetto dell’appalto incluso ogni onere necessario per dare l’opera finita nel rispetto dei requisiti contrattuali ed a regola d’arte;
- Elaborati progettuali: l’insieme degli elaborati sviluppati dal Progettista atti a produrre il Progetto Esecutivo cantierabile così come definito dal D.Lgs. 163/2006 (ad es. disegni, relazioni tecniche, computi metrici, schemi, note tecniche, cronoprogrammi, ecc.)
- Responsabile del procedimento: il rappresentante della Stazione appaltante, nominato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90, responsabile della gestione della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto;
- Direttore dei lavori: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante dei compiti di direzione dei lavori;
- Direttore di cantiere: il Tecnico che assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere, responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutti i soggetti impegnati nell’esecuzione dei lavori;
- Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori: la persona fisica incaricata dalla Stazione appaltante o dal responsabile dei lavori per l’esecuzione dei compiti in materia di
sicurezza e salute di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008;
- Organo di collaudo: la o le persone fisiche incaricate dalla Stazione appaltante di effettuare i collaudi in corso d’opera ed il collaudo finale.
1.3 Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto:
Le Opere di Completamento della Zona Rustica del Piano Terra dell’Edificio Servizi.
Sono compresi nell’appalto de quo anche quegli eventuali interventi, che, seppure non specificatamente indicati negli elaborati di progetto, sono necessari per la corretta esecuzione, in ogni loro parte, delle opere appaltate ed in ogni caso necessari per dare l’opera pienamente compiuta e funzionale allo scopo cui è destinata.
L’area aeroportuale oggetto dell’appalto risulta evidenziata negli elaborati planimetrici allegati.
Le indicazioni del presente Capitolato e degli elaborati tecnici allegati ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.
Nell’esecuzione degli interventi sarà cura dell’Appaltatore adottare tutte le misure e/o accorgimenti necessari a minimizzare l’interferenza con l’operatività aeroportuale.
Pertanto, nell’ambito dello svolgimento delle opere, sarà condizione sostanziale ed imprescindibile quella di operare in totale compatibilità con le attività del servizio aeroportuale attenendosi alle prescrizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione Lavori.
1.4 Ammontare dell’appalto
Il presente appalto è stipulato a misura.
L’importo complessivo dei lavori, è di Euro 625.852,91
così distinti:
A) Importo a base d’asta: | Euro | 446.849,28 |
B) Costi della Manodopera (non soggetti a ribasso percentuale) | Euro | 179.003,63 |
C) Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso percentuale) | Euro | 24.932,79 |
Importo complessivo dell’Appalto | Euro | 650.785,70 |
+ I.V.A.
L’importo soggetto a ribasso d’asta sarà pertanto pari ad euro 446.849,28, (diconsi euro Quattrocentoquarantaseimilaottocentoquarantanove/28).
1.5 Categorie delle opere oggetto dell’appalto
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 ed in conformità all’allegato “A” del predetto regolamento, i lavori sono classificati come segue:
Categoria prevalente subappaltabile nella misura massima del 30 per cento ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006:
OG 11 | IMPIANTI TECNOLOGICI Euro 346.394.56 | CLASSIFICA II |
Altre categorie subappaltabili ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006
OG 1 | OPERE CIVILI Euro 279.458,35 | CLASSIFICA II |
1.6 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 123 (centoventitre) naturali, successivi e continuativi, ovvero, nel termine inferiore offerto dall’appaltatore in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell’art. 154, comma 6 D.P.R. 207/2010, dall'ultimo dei verbali di consegna.
Salvo il caso di ritardo non imputabile all’Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria prevista al successivo articolo 2.8. Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e, su indicazione del Responsabile del Procedimento, intimerà all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno quindici giorni per ultimarli. Decorso tale termine inutilmente, si applicheranno le disposizioni dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’Appaltatore, in caso di sospensione lavori da parte della Stazione appaltante, non ha nulla a pretendere fino ad interruzioni limitate a cinque giorni consecutivi. La stazione appaltante si riserva l’esecuzione d’ufficio dei lavori.
1.7 Forma dell’appalto
L’appalto viene affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006.
Le opere comprese nel presenta appalto si intendono appaltate a corpo ai sensi dell’art. 53, comma 4 e ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Tutte le opere si compensano sulla base del ribasso complessivo offerto dall’Impresa sull’importo posto a base di gara, con aggiudicazione mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara. Tutti i lavori devono essere dati completi in ogni loro parte con tutte le componenti occorrenti affinché le opere, alla loro consegna, risultino ultimate e completate in ogni loro parte a regola d’arte, perfettamente funzionanti e collaudabili.
L’appalto comprende pertanto, oltre a tutti i lavori descritti nei documenti di progetto e nelle specifiche tecniche allegate al presente Capitolato Speciale d’Appalto, tutti quei lavori accessori, di completamento, di finitura e di dettaglio costruttivo, necessari a consegnare le opere perfettamente ultimate, agibili, regolarmente funzionanti e complete dal punto di vista legislativo/normativo, costruttivo, formale ed estetico.
Gli elaborati di progetto, allegati al Capitolato, rappresentano le linee di sviluppo del progetto e forniscono all’appaltatore elementi per una valutazione delle opere da eseguirsi.
1.8 Designazione sommaria delle opere
Designazione sommaria degli interventi di Completamento della zona rustica del piano terra dell’edificio servizi con:
✓ Posa di un pavimento in marmo da taglio di prima scelta del tipo perlato di Sicilia dello spessore di 3 cm.
✓ Posa di pareti divisorie interne e installazione delle porte interne per ciascun ufficio e delle tende filtranti.
✓ Posa di controsoffitto sia per i locali uffici sia per i corridoi del tipo metallico modulare e fonoassorbente.
✓ Impianto di condizionamento ad aria primaria e travi fredde attive alimentate a 4 tubi.
✓ Impianto di Supervisione e Controllo
✓ Impianto di illuminazione e Forza Motrice,
✓ Impianto di fonia – dati,
✓ Impianto di rivelazione incendi,
✓ Impianto di TVCC
✓ Impianto di diffusione sonora.
Tutte le scelte riguardanti la funzionalità degli spazi, la tipologia degli impianti di climatizzazione, degli impianti elettrici, degli impianti speciali, e non per ultimo delle finiture architettoniche e della tipologia di tutti i materiali impiegati, sono state effettuate in analogia con quanto previsto nel progetto di perizia dell’Edificio Servizi.
Conseguentemente tutti i materiali e tutte le apparecchiature previste nel presente progetto, sia di tipologia impiantistica che architettonica, dovranno essere gli stessi o per quanto possibile analoghi a quelli già installati nel resto dell’edificio e comunque sottoposti ad approvazione da parte della D.L.
Nella realizzazione dei suddetti interventi l’Appaltatore dovrà farsi carico delle prescrizioni e degli oneri di seguito elencati a titolo descrittivo e non esaustivo.
a) Tracciamento completo del lavoro con strumentazione topografica eseguito in modo da identificare compiutamente le opere in base ai disegni di progetto ed alle speciali istruzioni che potranno essere impartite dalla D.L.;
b) Recinzione e/o delimitazione delle aree di lavoro anche ai piani inferiori ed apposizione della necessaria segnaletica diurna e notturna;
c) Continua pulizia e rimozione dei materiali di risulta nelle aree interessate dalle lavorazioni durante il corso delle opere.
1.9 Documenti che fanno parte dell’appalto
La forma, le principali dimensioni e le caratteristiche delle opere sono quelle risultanti dai disegni e dai seguenti elaborati descrittivi che si intendono facenti parte integrante del presente C.S.A.:
a) Relazione tecnica;
b) Norme tecniche;
c) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
d) Piano di sicurezza e coordinamento ed oneri della sicurezza;
e) Computo metrico estimativo;
f) Cronoprogramma;
g) Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;
h) Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera;
i) Schema di contratto;
j) Elaborati grafici;
k) Offerta presentata dall’appaltatore.
Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni tecniche delle Relazioni/Specifiche/Capitolati e quelle riportate negli elaborati grafici, resta insindacabile facoltà della Committente decidere il tipo o le dimensioni del lavoro stesso, senza che, per tale motivo, l’appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
La Direzione Lavori si riserva di consegnare all’Appaltatore nel corso dell’appalto eventuali altri documenti, disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire che si riterranno necessari ad integrazione degli esistenti. La D.L. si riserva di consegnarli in quell'ordine che crederà più opportuno ed in qualsiasi tempo.
1.10 Osservanza delle disposizioni di legge, del regolamento e del capitolato generale
L’appalto è soggetto all’osservanza della seguente normativa che si intende integralmente richiamata, se non diversamente stabilito:
• Il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
• Il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e smi;
• Il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici e successive modificazioni;
• Il D.M. 9 aprile 2000, n. 145, Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei LL.PP.;
• Il D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale;
• Il Decreto Legislativo n. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro;
• Il Codice Civile;
• Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
• Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
• Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;
• Normative e disposizioni di carattere aeroportuale;
• Normative ICAO, ENAC ed ENAV;
• Le Ordinanze emesse dalla DCA locale;
• Protocollo di Legalità in vigore nella regione Sicilia dal 12 luglio 2005;
• Patto Etico approvato dal C.d.A. della GES.A.P. il 25 maggio 2007.
1.11 Condizioni di appalto
L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante hanno carattere di essenzialità.
La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato Speciale d’Appalto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le Leggi, Regolamenti e Capitolato Generale sopra menzionati ed incondizionata loro accettazione.
L’Appaltatore dichiara già all’atto di presentazione dell’offerta e riconferma all’atto della stipula del Contratto, a norma dell'art. 106 comma 2 del D.P.R. 207/2010, di:
- aver preso visione degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;
- aver preso visione del piano di gestione delle emergenze dell’aeroporto di Palermo;
- aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere visitato la località interessata dai lavori prendendo conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate;
- aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano incidere sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione dei lavori;
- aver accertato le condizioni dell’area per l’impianto del cantiere e del suolo su cui dovrà sorgere l’opera;
- aver verificato la disponibilità di manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori;
- aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- avere verificato la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- aver giudicato, nell’effettuare l’offerta, i prezzi nel loro complesso equi e remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
- avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;
- essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati;
- avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
L’Appaltatore dichiara inoltre, per il fatto stesso di presentare l'offerta, di:
- aver giudicato i lavori stessi realizzabili, aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche in merito alle strutture esistenti ed ai particolari costruttivi, riconoscendo gli elaborati progettuali adeguati e, pertanto, il progetto corretto e perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori, e di assumere piena e totale responsabilità sia del progetto, sia dell'esecuzione dell'intera opera in tutte le sue parti senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a svilupparne in coerenza i corrispondenti progetti costruttivi;
- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e la responsabilità dell’Appaltatore, e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all’appalto stesso che possano influire sull’esecuzione dell’opera;
- di aver accettato tutte le indicazioni presenti nel piano di gestione delle emergenze dell’aeroporto di Palermo e di accettare gli orari per le lavorazioni ed i vincoli presenti nello stesso.
L'assunzione dell'appalto implica, da parte dell'Appaltatore, la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano che possano influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, ma anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile, e non escluse da altre norme del presente Capitolato, o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
1.12 Opere escluse dall’appalto
L’Impresa è tenuta ad eseguire eventuali opere aggiuntive che verranno individuate, contabilizzate e affidate con l’applicazione della normativa vigente in materia a giudizio insindacabile della Stazione appaltante e nel rispetto del presente Capitolato.
1.13 Variazioni alle opere progettate
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dalla D.L. e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.
Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la riduzione in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
Si richiamano, comunque, le norme prescritte dagli art. 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 e la specifica disciplina degli art.10 e 12 del Capitolato Generale.
1.14 Eccezione dell'Appaltatore
Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione dei lavori siano diversi e più gravosi di quelli previsti negli atti contrattuali e progettuali, si procederà a norma degli articoli 163 e 164 del D.P.R. 207/2010.
1.15 Cauzione provvisoria
La garanzia a corredo dell’offerta deve essere prestata secondo le prescrizioni e le procedure indicate dall'art. 75 del D. Lgs. 163/06 s.m.i. e dall'art.100 del D.P.R. 554/99.
1.16 Cauzione definitiva
Entro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l’appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante una garanzia fideiussoria, secondo le modalità sancite dall’art.
113 del D. Lgs. 163/06 s.m.i. e dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
La Stazione appaltante ha il diritto di rivalersi della cauzione anche:
- per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno all’appaltatore;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al --% dell’ammontare garantito.
Lo svincolo sarà automatico senza necessità di benestare della Stazione appaltante.
L’ammontare residuo resterà vincolato fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche superiore all’importo della cauzione.
1.17 Riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria
La cauzione e la garanzia fideiussoria, previste dall’art. 75 e dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. sono ridotte del --% per le Imprese a cui è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
1.18 Coperture assicurative
Ai sensi dell’art. 129, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:
- all’assicurazione RCT per il massimale pari 500.000,00 (cinquecentomila/00) Euro con i limiti previsti dall’art. 125 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione Lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera ed al collaudo”;
- all’assicurazione contro eventuali danni e/o distruzioni, anche parziali, di impianti, opere e cose, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori, con massimale pari al 500.000,00 (cinquecentomila/00) Euro.
Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere accese e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette. Si applicano le disposizioni dell’art. 125 del Regolamento 207/2010.
L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza indennitaria decennale secondo le modalità ed i tempi di cui all’art. 126 del D.P.R. 207/2010 con importo che non dovrà essere inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata, con decorrenza dalla data del collaudo provvisorio.
1.19 Obblighi dell'Appaltatore connessi con la polizza di cui al precedente punto
Oltre allo scrupoloso rispetto di quanto previsto al precedente punto, l'Appaltatore è soggetto ai seguenti obblighi:
- obbligo di denunciare alla stazione appaltante, tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio, nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione;
- obbligo, appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, di darne immediata notizia per iscritto alla stazione appaltante, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possano essere ragionevolmente richiesti;
- obbligo di sopportare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza del contratto;
- obbligo di pagare il supplemento al premio di aumento dell'importo dei lavori;
- obbligo di corrispondere il premio richiesto dalla stazione appaltante nel caso di reintegro della somma assicurativa. In difetto vi provvederà la stazione appaltante, e senza necessità di messa in mora, tratterrà l'importo del premio richiesto dall'emettendo certificato di pagamento, oppure dalle altre somme in mano della stessa;
- obbligo di risarcire la stazione appaltante dei maggiori danni non coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza.
1.20 Stipulazione del contratto
La stipula del contratto avrà luogo entro trenta giorni dalla data della comunicazione all’appaltatore di aggiudicazione dell’appalto.
2 CONSEGNA DEI LAVORI - TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI
2.1 Consegna dei lavori
Si procede nei modi e nei termini indicati all'art. 153 del D.P.R. 207/2010.
A norma dell'art.154 del citato D.P.R., la consegna risulterà da processo verbale redatto in duplice esemplare in contraddittorio con l'Appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera.
Per eventuali differenze riscontrate tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, si procede applicando le disposizioni contenute nell’art. 155 del D.P.R. 207/2010.
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere ed ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore.
2.2 Mancata consegna per colpa dell'Appaltatore
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, si procederà secondo quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010.
2.3 Mancata consegna per colpa della stazione appaltante- riconoscimenti a favore dell'Appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
Nel caso che la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante, l'Appaltatore, ai sensi del comma 8 dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010, può chiedere di recedere dal contratto.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore dal contratto, l'Appaltatore ha diritto al riconoscimento delle spese come previsto dal comma 1 dell'art. 9 del Capitolato Generale.
Ove l'istanza dell'Impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, quantificati nel modo indicato al comma 2 dell'art. 9 del Capitolato Generale.
In entrambi i casi la richiesta di pagamento degli importi spettanti deve essere formulata nei modi e termini prescritti al comma 4 dell'art. 9 del Capitolato Generale.
Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 dell'art. 9 del Capitolato Generale, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.
La facoltà della Stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’Appaltatore, non può esercitarsi qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale. Anche in questo caso l'Appaltatore ha diritto al predetto compenso.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso
inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 art. 153 del
D.P.R. 207/2010.
2.4 Inizio e andamento dei lavori
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore deve redigere e mettere a disposizione della stazione appaltante:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
L’appaltatore provvederà, altresì, ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi (art.7, comma 1,
L. 300/1970); copia di tali documenti deve essere consegnata al Direttore dei Lavori. L’Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 5 giorni dalla data del verbale di consegna.
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all’importo della penale per ritardo nella ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 2.8.
L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crede più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché‚ ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi della stazione appaltante.
E' altresì obbligo per l'Appaltatore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 40 comma 1 del D.P.R. 207/2010.
2.5 Lavori urgenti e / o di pronto intervento
Saranno considerati lavori urgenti e/o di pronto intervento tutte quelle richieste che la Stazione appaltante dovesse avanzare per rimuovere immediatamente gli inconvenienti costituenti una riduzione dei parametri di sicurezza che si dovessero verificare in aeroporto sia nelle ore diurne che notturne.
2.6 Orario di lavoro - lavoro straordinario, notturno e festivo
L’orario di lavoro è regolato dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 27 del Capitolato Generale.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo è regolato dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 27 del Capitolato Generale.
Ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento nei tempi prefissati, la stazione appaltante potrà disporre che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.
Le opere potranno su richiesta essere eseguite in orari notturni senza costituire disturbo all’operatività dello scalo e comunque in stretto contatto con l’autorità aeroportuale.
Per quanto sopra, l’Appaltatore dovrà prevedere congrua compensazione nell’ambito della propria offerta d’Appalto e perciò non potrà trarre titolo per richiedere ulteriori indennità e compensi di sorta.
2.7 Ultimazione dei lavori
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata, per iscritto, al Direttore dei Lavori, il quale procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio e se i riscontri risulteranno positivi redigerà il certificato di ultimazione.
L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, del citato D.P.R. ed il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.
2.8 Penale per ritardo nei lavori
L’Appaltatore, per il maggior tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale fissato, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla stazione appaltante le relative spese di assistenza e Direzione dei Lavori e sottostare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 del D.P.R.n. 207/2010, ad una penale pecuniaria pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. L’ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto dal conto finale. Raggiunto il 10% dell’importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio della procedura per la risoluzione del contratto. Sarà ammessa, su motivata richiesta
dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non possa essere imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la penale sia manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporterà il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale deciderà la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’organo di collaudo.
2.9 Proprietà dei materiali di recupero
La proprietà dei materiali provenienti dalle demolizioni, disciplinata dall'art. 36 del Capitolato Generale, spetta alla stazione appaltante se non diversamente pattuito.
L’appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito, intendendosi di ciò compensato coi prezzi delle demolizioni stesse.
2.10 Difesa ambientale
L’Appaltatore si impegna a salvaguardare l’integrità dell’ambiente nel corso dello svolgimento dei lavori rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, l’appaltatore deve provvedere a:
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- contenere le emissioni rumorose entro i limiti di legge e/o del regolamento locale.
3 SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI 3.1 Sospensione e ripresa dei lavori
Si procede, se del caso, secondo le disposizioni impartite dal combinato disposto art.158 del Regolamento 207/2010 ed art. 24 del Capitolato Generale.
3.2 Sospensione parziale dei lavori
Nel caso di sospensione parziale dei lavori, ai sensi dell'art.158 comma 7 del D.P.R. 207/2010, si applicano le norme illustrate ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 24 del Capitolato Generale. Il differimento dei termini contrattuali è determinato secondo le modalità indicate al comma 7, parte 2, dell'art. 24 del Capitolato Generale.
3.3 Sospensione illegittima
Le sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 del Capitolato Generale, sono da considerarsi illegittime e sono assoggettate alla disciplina posta dall'art. 25 del Capitolato Generale.
3.4 Proroghe
Le modalità di richiesta e concessione di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, sono regolamentate dall'art. 26 del Capitolato Generale. I presupposti procedurali in presenza dei quali, ai sensi dell’art. 138 comma 1 lett. a del D.P.R. 207/2010, potranno essere concesse proroghe dal Responsabile del Procedimento - a seguito di proposta motivata del Direttore dei Lavori - saranno dallo stesso Responsabile del Procedimento valutati in rapporto ai casi per i quali l’Impresa presenterà istanza.
4 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
4.1 Programma di esecuzione dei lavori
Prima dell’inizio dei lavori l'Appaltatore deve presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori un programma dettagliato di esecuzione lavoro (tipo Gantt,), redatto anche indipendentemente dal cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e facente parte dei documenti di contratto. Unitamente al suddetto programma dovrà essere fornito il programma degli approvvigionamenti necessari per la realizzazione delle opere (data ordine, consegna attiva, ecc.) coerente con lo sviluppo esecutivo del programma predetto.
Nella redazione del programma, l'Appaltatore dovrà tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole per la zona dei lavori. Della suddetta circostanza la stazione appaltante ha già tenuto conto nel determinare il termine di esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 1.5.
4.2 Revisione dei prezzi
Ai sensi dell’art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice civile.
L’importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore, deve ritenersi fisso ed invariabile, non può essere invocata dall’appaltatore alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei lavori.
Detto importo deve intendersi come forfettario onnicomprensivo, “chiavi in mano”.
All'appalto si applica il prezzo chiuso, da determinarsi ai sensi dell'art.133 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o di parte delle componenti dei costi di costruzione.
5 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
5.1 Oneri, obblighi e responsabilità dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, oltre agli oneri nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato o negli allegati disciplinari tecnici o nell'elenco dei prezzi unitari, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati con i prezzi di contratto, gli oneri ed obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all’Appaltatore altro compenso rispetto agli importi dell’elenco prezzi, delle perizie suppletive e di variante, e degli eventuali atti contrattuali aggiuntivi, qualora l’ammontare dell’appalto subisca diminuzioni o aumenti, anche oltre il quinto d’obbligo:
- le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- il compenso per il proprio rappresentante;
- il compenso per il direttore tecnico del cantiere;
- il compenso o le competenze dei professionisti, dei consulenti tecnici da lui nominati;
- la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
- le spese per mantenere il cantiere ed illuminarlo;
- le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, nonché le spese di utenza e consumo per l’energia elettrica, l’acqua, il gas, l’uso di fognatura, il telefono ed i relativi eventuali contratti e canoni;
- le spese di trasporto di materiali e mezzi d’opera;
- le spese di trasporto dei materiali sia esterni che interni e dei tiri in opera;
- il nolo, la formazione e la messa a disposizione dei ponteggi esterni ed interni, dei ponti
di servizio, dei mezzi di sollevamento e più in generale di tutti i mezzi d’opera (attrezzi, utensili, macchinari) e ogni altra opera provvisionale necessaria per la perfetta esecuzione di qualsiasi categoria di lavori, compreso trasporti (andata e ritorno), spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori;
- le spese per la costruzione di un locale ufficio, nell’ambito del cantiere, idoneamente rifinito e fornito dei servizi ed arredi necessari alla permanenza ed al lavoro dell’ufficio della Direzione dei Lavori;
- la fornitura di un personal computer con mouse, tastiera, monitor, lettore DVD, masterizzatore CD e DVD, collegamento a internet, stampante, con programma di computo e contabilità “Primus Unico”;
- le spese per personale esperto (disegnatore e contabile) da assegnare alla DL per la redazione della contabilità;
- la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi, servizi igienico sanitari in numero adeguato;
- la fornitura di una vettura di cilindrata non inferiore a 1300 cm³ per l’ufficio di D.L. per tutta la durata dei lavori fino al collaudo provvisorio, compresi di tutte le spese per l’utilizzo della stessa (carburante, assicurazione, manutenzione, etc.);
- le spese per la pulizia e per l’eventuale risistemazione temporanea e conclusiva delle strade esistenti utilizzate dai mezzi del cantiere nei collegamenti esterni ed interni, compresa la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, nonché la fornitura di ogni apprestamento a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;
- l'installazione di tabelle e/o cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione in numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione dei Lavori o il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone, dei veicoli e la continuità del traffico. Le tabelle ed i segnali luminosi saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- le spese per vigilanza e guardianìa del cantiere, diurna e notturna, anche festiva, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, e per la custodia di tutti i materiali, impianti, mezzi d'opera e delle opere eseguite o in corso di esecuzione, fino a collaudo ultimato, e, se
richiesto nel contratto, mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata. La vigilanza dovrà essere estesa anche ai periodi di sospensione ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla stazione appaltante e per le opere consegnate;
- l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione al piano sottostante previa temporanea copertura con materiali adeguati delle aree interessate dai lavori;
- la recinzione del cantiere adeguata alla protezione delle aree di cantiere ed al contesto in cui vengono svolti i lavori;
- l’apposizione di una o più tabelle informative, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione dei Lavori, all’esterno del cantiere di dimensioni minime cm 300x200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL. PP. n. 1729/UL del 1 giugno 1990);
- i cartelloni riporteranno impresse, a colori indelebili, le seguenti diciture: Ente appaltante - Titolo dell'opera - Titolo del lavoro in appalto - Eventuali immagini illustrative - Estremi del finanziamento - Impresa esecutrice - Importo dei lavori - Data di consegna - Figure tecniche di progettazione, direzione ed assistenza, Coordinatori e Responsabili in materia di sicurezza, ecc. - Ufficio competente di riferimento;
- tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori;
- la pulizia continua del cantiere e degli ambienti circostanti ad esso, qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;
- le spese per provvedere alla fornitura di tutte le strumentazioni, materiali, personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni e personale di fatica ecc., relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori, che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni;
- le spese per provvedere al tracciamento plano-altimetrico ed a tutti i tracciamenti di dettaglio delle opere in genere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d’opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori;
- l'esecuzione e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
- l’esecuzione e la riproduzione di grafici e disegni “as built” alla fine lavori che rappresentino ciò che è stato effettivamente eseguito per opere edili, strutture ed impianti;
- la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali;
- le spese per l’uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d’opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l’uso di ditte che eseguano per conto diretto della stazione appaltante opere non comprese nel presente appalto;
- il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;
- l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato;
- lo scarico, il trasporto nell’ambito del cantiere, l’accatastamento e la conservazione, nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori, di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto della stazione appaltante e non comprese nel presente appalto;
- la comunicazione settimanale alla Direzione dei Lavori, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna, entro il mercoledì immediatamente successivo, riguardante le seguenti notizie statistiche sull'andamento dei lavori:
o numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo;
o giorni in cui non si è lavorato e motivo;
o i lavori eseguiti nella quindicina;
- l’Appaltatore deve soggiacere ad ogni limitazione di sorta predisposta alla S.A. per
garntire l’operatività aeroportuale senza nessuna pretesa da parte dell’Appaltatore;
- sono a carico dell’Appaltatore i costi per la formazione del personale ad operare in aeroporto nonché i costi per il rilascio dei Pass per il personale e per i mezzi.
La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana, da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
- l’esecuzione di modelli, anche in scala uno a uno, e campionature di lavorazione, materiali e forniture che la Direzione dei Lavori e la Stazione appaltante, richiederanno;
- le analisi delle caratteristiche dei materiali di ogni tipo da sottoporre all’accettazione della Direzione dei Lavori prima dell’inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);
- l'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, saggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori o dal collaudatore o imposte dalle norme in vigore, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati ovvero laboratori ufficiali o ditte specializzate di fiducia della stazione appaltante, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi od a quanto prescritto nella normativa o modalità di esecuzione;
- la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi e nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm. 13x18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;
- le spese per lo sgombero, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da effettuarsi subito dopo il collaudo stesso, e la pulizia del cantiere entro un mese dalla ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci ecc.;
- le spese necessarie alla costituzione della cauzione, e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte del committente, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo;
- le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, che saranno liquidate dal dirigente presso cui è stato stipulato il contratto;
- tutte le imposte e tasse, anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future, nonché ogni qualsiasi altra spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata, inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’appalto fino alla data di emissione del collaudo provvisorio;
- le spese per la verifica del piano di sicurezza e di coordinamento elaborati dalla stazione appaltante e per la redazione del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e responsabilità nell'organizzazione del cantiere;
- le spese per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall’Appaltatore, giuste le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e loro successive modificazioni e al D.Lgs. 81/2008;
- le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori;
- le spese di passaggio ed occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato e le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti conseguenti;
- la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
- le spese per la conservazione, la custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo delle opere o fino alla presa in consegna da parte della stazione appaltante;
- la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, nelle demolizioni e ricostruzioni, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l’esecuzione dei lavori;
- la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà
pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la stazione appaltante, la Direzione dei Lavori ed il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all’ente proprietario, nonché‚ le spese per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
- le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939 e successive modifiche e integrazioni.
Tutti i mezzi d’opera utilizzati devono avere peso, a pieno carico, inferiore a 12 (dodici) T su ogni impalcato.
5.2 Personale dell'Appaltatore e disciplina nel cantiere
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisionali in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione ed in materia di salute e igiene del lavoro.
L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere.
Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione.
Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
L'art. 6 del Capitolato Generale norma la disciplina ed il buon ordine del cantiere.
E’ facoltà del D.L. chiedere la sostituzione degli operari, compreso il capo cantiere, senza che l’appaltatore possa avanzare pretese e/o richieste di alcun genere.
5.3 Trattamento e tutela dei lavoratori
L'Appaltatore e' obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, od a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme contemplate dai predetti contratti.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla natura e dimensioni dell'Impresa di cui e' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Si richiamano al riguardo le prescrizioni dell'art. 7 del Capitolato Generale.
L'Appaltatore deve comunicare, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, nonché il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si procede applicando le disposizioni dell'art. 13 del Capitolato Generale.
5.4 Cessione del contratto e dei crediti
E’ vietata la cessione totale e/o parziale del contratto a pena di nullità dell’atto di cessione. Ai sensi dell’art. 1260 del Codice Civile, ultimo comma, i crediti derivanti dall’esecuzione dell’appalto di cui trattasi non potranno essere oggetto di cessione a terzi sotto qualsiasi forma.
5.5 Subappalto
Al subappalto si applicano le disposizioni dell’art. 118 del D.lgs.163/2006 e s.m.i., alle
quali si rinvia per quanto qui non previsto.
Il subappalto è ammesso alle seguenti condizioni:
- che l’appaltatore all’atto dell’offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
- che, unitamente al deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla vigente normativa in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.;
- che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dalla legislazione antimafia;
- che l’appaltatore pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non superiore al venti per cento;
- che l’appaltatore corrisponda gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto ai subappaltatori senza alcun ribasso. L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che l’appaltatore osservi integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi.
L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati.
La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto,
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l’appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la stazione appaltante può imporgli di adempiere entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta, ed in caso di ulteriore inadempimento, comunica la sospensione dell’erogazione delle rate di acconto (o di saldo) allo stesso spettanti fino a che non provveda.
La mancata osservanza delle disposizioni di questo paragrafo, previste e richiamate, può portare all’applicazione del successivo articolo 15.2
5.6 Oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona aeroportuale
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona aeroportuale comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza conseguono per motivi di sicurezza e per motivi legati all’operatività aeroportuale.
L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le normative in vigore per la circolazione di mezzi in zona aeroportuale.
L’accesso di persone e di mezzi nell’area sarà soggetto al rilascio di permessi a cura della Stazione appaltante a carico e spese dell’appaltatore.
Nel corso delle lavorazioni si dovrà evitare, adoperando tutte le misure necessarie, di sollevare polveri che, trasportate dal vento, possano generare problemi alle normali operazioni aeroportuali
Resta inteso che l'Impresa, nel presentare l'offerta, ha valutato in pieno le risorse della zona in cui devono essere effettuate le opere per quanto riguarda le strade di accesso, e quanto altro occorre per i lavori medesimi, le disponibilità di materiali accessori e comunque necessari per i lavori.
Resta altresì inteso che l'Impresa nel presentare l'offerta ha valutato che l'esecuzione dei lavori nelle aree aeroportuali avviene in presenza di servizi ed infrastrutture di altri Enti, con i quali i lavori da compiersi devono essere coordinati.
5.7 Trattamento dei dati personali
Qualora l’appaltatore dovesse effettuare trattamenti di dati personali per conto della Stazione appaltante, le parti, si impegnano sin d’ora a conformarsi alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003).
5.8 Clausola di riservatezza
E’ fatto divieto all’appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o a diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di divulgare e pubblicizzare con qualsiasi mezzo informazioni, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dell’appalto e dei rapporti con la stazione appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante stessa.
5.9 Distintivi di riconoscimento
L’appaltatore è tenuto a curare che il proprio personale porti in modo visibile distintivi di riconoscimento dell’Impresa esecutrice.
5.10 Aree di cantiere
L'Appaltatore dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni che verranno impartite dalla Committente.
Le aree di cantiere dovranno essere atte al normale svolgimento dei lavori e non potranno essere adibite ad altro uso.
L'Appaltatore dovrà organizzare e mantenere i cantieri, assumendo gli oneri a suo carico.
5.11 Tettoie, locali e servizi igienici per gli operai
L’onere per la realizzazione di idonei e sufficienti locali per gli operai, completi di servizi igienici e di accessori, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, spetta all’appaltatore.
5.12 Allacciamenti - opere temporanee
L’appaltatore deve assumere a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi d'acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.
L'allacciamento alle opere esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con l'approvazione della Direzione Lavori.
5.13 Sgombero del cantiere
L’appaltatore è tenuto allo sgombero dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà esistenti nell’area di cantiere; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la stazione appaltante vi provvederà direttamente addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente.
6 ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA NEL CANTIERE
6.1 Sicurezza del cantiere
Entro dieci giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
A pena di nullità del contratto d’appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del contratto di stesso.
Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Nell’installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore si dovrà attenere alle norme di cui ai Decreti Legislativi 528/99 e 81/2008 nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.
6.2 Obblighi ed oneri dell'Appaltatore
L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, nei documenti allegati ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
- richiedere tempestivamente, e comunque entro 20 giorni dalla firma del contratto di appalto, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, disposizioni per quanto a suo giudizio risulti omesso, inesatto o discordante nel piano di sicurezza;
- redigere e consegnare al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;
- nominare il Direttore Tecnico di Cantiere e comunicarlo al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- redigere e consegnare al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento;
- promuovere ed istituire nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'Impresa;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare:
o il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
o la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
o le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza, ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere, secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza con particolare riferimento alle attrezzature ed agli apprestamenti previsti dalla normativa vigente;
- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- fornire al Committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le Imprese e dei lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;
- l'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- nell’ottemperare a tali obblighi, l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente, ovvero con il Responsabile dei lavori, con i Coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.
6.3 Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere
Al direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Appaltatore, competono le conseguenti responsabilità:
- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori.
Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'Appaltatore, gli operai presenti in cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6.4 Addestramento per la sicurezza
Lo scopo del presente articolo del Sistema Qualità è di garantire che i lavoratori abbiano la conoscenza delle condizioni di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro e le abilità necessarie per servirsi dei dispositivi previsti ai fini della salvaguardia dell’incolumità fisica e della tutela della salute, ovunque essi vengano occupati e, specialmente, nei cantieri mobili di costruzione o lavoro, come requisito prodromico per la gestione della qualità, poiché essi costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi
particolarmente elevati.
Ci si riferisce in primo luogo alla norma UNI EN 150 9001, sezione 4.18 «Addestramento» L’Appaltatore può ricorrere all’assistenza dell’ISPESL, ai sensi dell‘art.1, comma 1, lett. d), del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 441.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione è il principale responsabile dell’addestramento per la sicurezza.
Dovranno essere particolarmente curati i seguenti aspetti o adempimenti:
- designazione/elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del presente cantiere;
- designazione, per il presente cantiere, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza;
- acquisizione della Relazione sulla valutazione dei rischi, contenente:
o dettagliate informazioni fornite dal Committente sui rischi specifici esistenti nell’ambiente della costruzione o dei lavori;
o valutazione dei rischi specifici propri del presente appalto;
o individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
o redazione del programma delle misure per il miglioramento della sicurezza nel tempo;
- avviso di svolgimento dell’addestramento per la sicurezza da inviare a: INPS, INAIL, Cassa Edile e rappresentanza sindacale;
- lettura in situ della Relazione sulla valutazione dei rischi;
- identificazione in situ delle fonti di rischio;
- verifica in situ dell’esatta disposizione della segnaletica di cantiere, nonché della presenza dei mezzi di sicurezza, prevenzione e cura, collettivi ed individuali;
- esercitazione in situ sul corretto funzionamento dei mezzi di sicurezza e di indossamento dei dispositivi individuali;
- simulazione in situ di incidente e relativo salvataggio;
- ripetizione delle esercitazioni e della simulazione nei casi di mancato o errato apprendimento da parte del lavoratore;
- registrazione di operazioni e profitto conseguito dai lavoratori.
6.5 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza, o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
7 RESPONSABILITA’, DOMICILIO, PERSONALE E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
7.1 Responsabilità dell’Appaltatore
L'Appaltatore è l'unico responsabile delle opere appaltate, in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente, dei fornitori e del
relativo personale dipendente e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla stazione appaltante, giuste le norme, che qui si intendono integralmente riportate, del D.P.R. 1124/1965 e del D.P.R. 524/1982 ed alle successive modifiche ed integrazioni, anche se emanate in corso d’opera.
Ogni responsabilità, sia di carattere civile che penale, in caso di infortuni, ricadrà interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevati sia la stazione appaltante che la Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata alla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore deve, se non in possesso dei requisiti, nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.
L’Appaltatore deve preventivamente all'inizio dei lavori procedere alla nomina del Medico competente.
L'Appaltatore deve provvedere, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.
L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere od incombenza derivante dall'aggiudicazione delle normative vigenti in materia.
7.2 Domicilio dell’Appaltatore
A norma dell'art. 2 comma 1 del Capitolato Generale di Appalto, l'Appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'Ufficio di Direzione dei Lavori.
Il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Procedimento procederanno ad eseguire le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto, secondo le disposizioni dell'art. 2 comma 2 del Capitolato Generale di Appalto.
7.3 Rappresentante dell’Appaltatore
L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente, a norma dell'art. 4 del Capitolato Generale, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei
lavori a norma del contratto.
Tale rappresentante dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori, gli assistenti e gli operai non di gradimento della stazione appaltante.
7.4 Rappresentante dell’Appaltatore per la qualità
L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare un proprio rappresentante per la qualità, ciò allo scopo di costituire un soggetto che si relazioni efficacemente con analogo soggetto della stazione appaltante. Il soggetto nominato dovrà disporre della libertà organizzativa e dell'autorità necessarie per:
- prevenire le non conformità;
- individuare i problemi;
- verificare le soluzioni;
- correggere le carenze.
A titolo di riferimento si cita la norma UNI EN ISO 9001, sezione 4.1. «Responsabilità della direzione», 4.1.2 «Organizzazione - Rappresentante della direzione».
La responsabilità principale della nomina è dell‘Appaltatore. Egli dovrà definire e documentare le responsabilità, l’autorità ed i rapporti reciproci di tutto il personale che dirige, esegue e verifica le attività che influenzano la qualità.
Il Responsabile della Qualità dell‘Appaltatore deve avere specifica autorità per assicurare, anche in concorso con un consulente esterno, che sia istituito, applicato e mantenuto attivo, un Sistema Qualità conforme alla norma di cui sopra.
Egli svolge la propria attività in modo da non essere soggetto a nessun condizionamento derivante da fattori esterni alle esigenze della qualità. Suoi naturali interlocutori presso la stazione appaltante sono il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dei Lavori.
Al Responsabile della Qualità, a qualsiasi livello considerato, non potranno essere conferite contemporaneamente funzioni esecutive e di controllo per lo stesso oggetto.
7.5 Direttore tecnico del cantiere
Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire, che dovrà
assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La direzione tecnica del cantiere potrà essere svolta anche dal rappresentante dell'Appaltatore, eventualmente nominato a sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, purché abbia i requisiti in precedenza indicati.
Il professionista, formalmente incaricato dall'Appaltatore, dovrà rilasciare dichiarazione scritta di accettazione dell’incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori; anche di tale persona la stazione appaltante, se necessario ed a suo insindacabile giudizio, potrà esigere l’allontanamento e la sostituzione.
L’Impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.
8 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
8.1 Elenco dei documenti amministrativi e contabili
I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto tenuti dalla D.L. in linea generale saranno i seguenti:
a) giornale dei lavori;
b) libretto delle misure;
c) liste settimanali;
d) registro di contabilità;
e) sommario del registro di contabilità;
f) stati di avanzamento dei lavori;
g) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) conto finale.
Si richiama quanto prescritto dall'art.181 del D.P.R. 207/2010.
8.2 Ordini di servizio
Tutti gli ordini della Direzione Lavori dovranno risultare da atto scritto; sono nulli gli ordini
verbali.
8.3 Accertamento e registrazione dei lavori
L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa, deve avvenire nei modi prescritti dal comma 3 dell'art.180 del D.P.R. 207/2010.
8.4 Criteri per la valutazione
Trattandosi di appalto da liquidarsi “a corpo”, si procederà a misurazioni solo ai fini contabili, restando a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e della mano d'opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali quantità siano differenti, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute e idonee all'uso.
Pertanto l'Appaltatore dovrà effettuare preventivamente tutte le ricognizioni e misurazioni della situazione in atto, al fine di acquisire, sulla base degli elaborati di progetto, tutti gli elementi utili alla formulazione del prezzo di offerta.
8.5 Valutazione dei lavori in corso d'opera
Nei modi prescritti dall'art. 28 del Capitolato Generale, si potrà procedere all'accreditamento di materiali e manufatti provvisti a piè d'opera.
8.6 Eccezioni e riserve dell'Appaltatore
L'art. 190 del D.P.R. 207/2010 disciplina le modalità ed i termini della loro esposizione nel registro di contabilità.
8.7 Giornale dei lavori
Il giornale dei lavori sarà curato nei modi precisati all'art.182 del D.P.R. 207/2010.
8.8 Lavori e somministrazioni
Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura, sono assoggettate alle regole riportate all'art. 186 del D.P.R. 207/2010.
8.9 Liste settimanali
Le liste settimanali, occorrendo, saranno compilate secondo le indicazioni dell'art. 187 del
D.P.R. 207/2010.
8.10 Registro di contabilità
L'art.188 del D.P.R. 207/2010 indica le modalità di tenuta del registro di contabilità.
8.11 Sommario del registro di contabilità
L'art.193 del citato D.P.R. specifica le modalità di compilazione del sommario del registro di contabilità.
Trattandosi di lavori “a corpo”, si procede secondo la disposizione del comma 2 del citato articolo.
8.12 Stato di avanzamento dei lavori
L'art. 194 del D.P.R. 207/2010 regola le modalità di redazione dello stato di avanzamento dei lavori.
8.13 Certificato di pagamento
L'art. 195 del D.P.R. 207/2010 regola modi e termini per il rilascio del certificato per il pagamento.
9 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
9.1 Pagamenti in acconto e ritardi
Non è dovuta alcuna anticipazione.
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in corso d’opera in base a stati di avanzamento mensili redatti dal Direttore dei Lavori ed a certificati di pagamento rilasciati dal Responsabile del Procedimento, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute nella misura del 0,5% per infortuni.
Il pagamento a saldo avverrà nei tempi indicati nel paragrafo 10.3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l'ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare anche in relazione ad eventuali lavori aggiunti in corso d’opera.
In sede di emissione dei certificati di pagamento il Direttore dei Lavori, preposto al loro rilascio, ha l’obbligo di procedere, prima dell’inoltro degli stessi al Responsabile del Procedimento, all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi rilasciate dagli enti previdenziali (D.U.R.C.), nonché
di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal Capitolato Generale di Appalto e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Soltanto dopo l’avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione appaltante provvederà all’emissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione dello stato finale.
Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.
La Direzione Lavori ed il Responsabile del Procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio dei certificati di pagamento all’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.
9.2 Anticipazioni della stazione appaltante all’Appaltatore
La stazione appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull’importo contrattuale, ai sensi della L. 28/5/1997, n. 140.
9.3 Riserve dell’Appaltatore
L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
10 CONTO FINALE - RECLAMI - PAGAMENTO A SALDO
10.1 Conto finale
Nei modi prescritti dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori provvede alla compilazione del conto finale, accompagnato da una relazione e corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante la cartografia con l’as built dell’opera, prima della trasmissione del conto finale, nonché la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico.
Il conto finale dovrà essere accettato dall’Appaltatore entro un termine non superiore a trenta (30) giorni, salvo la facoltà, da parte dello stesso, di presentare osservazioni entro lo stesso periodo. Superato il predetto termine, il conto finale si intende definitivamente accettato dall'Appaltatore.
Con il conto finale saranno liquidate le ritenute per infortuni dello 0,5% (zero virgola cinque per cento).
10.2 Reclami dell'Appaltatore sul conto finale
Eventuali reclami sul conto finale devono concretizzarsi secondo le disposizioni dettate dall'art. 201 del D.P.R. 207/2010.
Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all’articolo 201 del D.P.R. 207/2010, il Responsabile del Procedimento redige la relazione finale prevista all'art. 202 del D.P.R. medesimo.
10.3 Pagamento a saldo
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve avvenire nel termine indicato al comma 2 dell'art. 29 del Capitolato Generale di Appalto.
Esso non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666 comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dall’art.141 comma 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
10.4 Interessi per ritardato pagamento
In caso di ritardo nell'emissione e/o nel pagamento dei titoli di pagamento, si riconoscono all'Appaltatore gli interessi nei modi previsti dall'art. 30 del Capitolato Generale.
10.5 Valutazione dei lavori e/o prestazioni
Tutte le categorie di lavori previste nel presente appalto debbano essere eseguite con moderni e perfezionati mezzi meccanici e in numero tale da assicurare la tempestiva realizzazione ed utilizzazione delle opere eseguite a perfetta regola d’arte, entro il tempo che sarà stabilito di volta in volta nell’ordine di servizio emesso dalla Stazione appaltante.
E’ consentita la lavorazione a mano per quelle opere la cui entità e/o qualità non consentono l’uso delle macchine.
Per la realizzazione di tali opere l’Impresa dovrà impiegare manodopera adeguata per qualifica, specializzazione e consistenza numerica all’entità e alla tipologia delle opere da realizzare.
E’ facoltà della Stazione appaltante prescrivere il numero del personale e/o numero di macchinari da impiegare nelle prestazioni richieste all’Appaltatore.
La contabilizzazione dei lavori disposti dalla Stazione appaltante con gli ordini di servizio avverrà in funzione della consistenza dell’intervento e/o della sua tipologia di prestazione richiesta.
11 VARIAZIONI DELLE OPERE
11.1 Varianti in corso d’opera
L’Appaltatore non potrà chiedere compensi per quelle opere che, pur non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano comunque desumibili dai disegni o dal capitolato o consigliabili dalle regole dell’arte: per questi il prezzo contrattuale rimane fisso ed invariabile.
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al contratto, pur essendo elementi essenziali ed insostituibili per rendersi ragione delle opere da realizzare, non costituiscono elemento vincolante per la stazione appaltante; questa si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d’opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, ove richiesta dall’Appaltatore per conseguire l’esecuzione a regola d’arte cui è obbligato, o determinata dalla Direzione dei Lavori, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore.
La Direzione Lavori, inoltre, avrà la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, varianti alle modalità esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività, senza che l’appaltatore possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
Si precisa comunque fin d'ora che le opere in variante e/o aumento, per essere ritenute tali, dovranno consistere in vere e proprie sostanziali modifiche della situazione progettuale.
Le opere in variante dovranno essere accettate ed approvate dalla Direzione dei Lavori prima di essere eseguite.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate (art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) nelle categorie di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
L'art. 132 del D.Lgs. 163/06, l’art. 161 del D.P.R. 207/2010 e l'art.10 del Capitolato Generale, regolano e disciplinano i casi e le modalità per introdurre variazioni ed addizioni al progetto approvato.
La valutazione del compenso o della deduzione da effettuare sull'importo, a seguito delle opere in variante realizzate in più o meno, verrà effettuata a misura, applicando i prezzi unitari di contratto, assoggettati al ribasso offerto dall'Appaltatore, alle quantità effettive misurate in cantiere.
Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio all'Appaltatore, si procederà a redigere una perizia di variante nei modi e termini prescritti dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e dall'art.10 del Capitolato Generale.
Eventuali varianti in corso d'opera possono essere ammesse nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. solo se approvate preventivamente dai competenti organi amministrativi ed in quanto coperte dal finanziamento.
11.2 Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi allegato al contratto, diminuiti del ribasso d’asta, compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede d’opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi contrattuale.
I prezzi per eventuali lavori a misura richiesti ed autorizzati dalla D.L. diminuiti del ribasso offerto, proposti dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, si intendono a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Vale altresì quanto altro stabilito dall’art. 133, comma 4, del citato D.Lgs.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall’art. 163 del D.P.R. 207/2010.
11.3 Prezzo dei lavori non previsti
In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell’elenco prezzi, si procede alla determinazione dei nuovi prezzi nel modo esplicitato dall'art.163 del D.P.R. 207/2010.
I nuovi prezzi devono essere valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
b) desumendoli da quelli di lavori consimili presenti nei principali prezzari pubblici
vigenti alla data di formulazione dell'offerta, utilizzando prioritariamente nell'ordine i seguenti prezzari ufficiali:
- Prezziario Regione Sicilia 2013;
- Prezzario DEI 2013";
c) ricavandoli, totalmente o parzialmente, qualora ne sia impossibile l'assimilazione, da nuove regolari analisi.
11.4 Danni da forza maggiore
La disciplina è normata dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 14 del Capitolato Generale.
L'indennizzo per i danni ai lavori causati da forza maggiore è corrisposto nei modi stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Generale.
12 CONTROLLI
12.1 Campionature, accettazione e approvvigionamento dei materiali
Si richiamano espressamente le prescrizioni degli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee recepite dalla vigente legislazione o di altri enti normatori ufficiali, che, in caso di controversia, saranno osservate e che devono intendersi come requisiti minimi.
Prima che siano approvvigionati in cantiere, sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, l’Appaltatore deve presentare adeguate campionature ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori. In particolare, per quanto attiene alle procedure di accettazione delle apparecchiature, dei materiali e dei componenti relativi agli impianti, si rimanda alle disposizioni riportate nei disciplinari tecnici relativi agli impianti medesimi.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
- dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- dal rispetto delle leggi e norme vigenti;
- dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
12.2 Accettazione qualità ed impiego dei materiali
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme tecniche ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 137 del D.P.R. 554/99.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.
L'Appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dalle norme tecniche, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dalle norme tecniche ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
12.3 Prove, controlli e collaudi – sistema di qualità
Lo scopo del presente articolo è di controllare qualitativamente che i prodotti ricevuti in cantiere siano quelli prescritti e di provare la rispondenza tra le richieste di prestazione specificate nel progetto e quelle dei componenti costruiti od assemblati.
La norma di riferimento, a titolo esemplificativo, è la UNI EN ISO 9001, sezione 4.10
«Prove, controlli e collaudi».
La responsabilità diretta delle prove, controlli e collaudi è del Direttore di Cantiere.
Per una corretta attuazione delle prove e dei controlli, si deve procedere all’attuazione delle seguenti fasi:
- estratto delle prescrizioni del Piano di Controllo Qualità dal Piano della qualità di commessa;
- individuazione dei prodotti e componenti non determinanti per la qualità e che possono essere immessi in produzione senza prove;
- individuazione delle operazioni di prova, controllo e collaudo, in cui è vincolante la presenza del Direttore dei Lavori ed avviso di partecipazione alle relative operazioni;
- ricezione e accettazione a vista delle forniture a magazzino o in cantiere e verifica di rispondenza tra prodotto fornito, documento ordinativo e documento di consegna;
- prelievo di campioni da sottoporre a prove e controlli esterni e redazione del verbale con indicazione degli intervenuti;
- prova, controllo e collaudo dei componenti costruiti in opera o assemblati, e redazione del verbale con indicazione degli intervenuti e dei dati identificativi delle apparecchiature utilizzate;
- al termine della costruzione di una parte funzionalmente completa di opera o lavoro, si procederà al collaudo parziale della medesima ed alla relativa verbalizzazione;
- registrazione delle eventuali non conformità dei prodotti approvvigionati;
- trattamento delle non conformità;
- chiusura delle operazioni di prova e di controllo e dei collaudi parziali;
- avviso alla Direzione dei Lavori di ultimazione della costruzione ed approntamento della documentazione da trasmettere al collaudatore finale;
- partecipazione delle raccomandazioni sulle non conformità al subfornitore che provvederà a metterle in pratica entro i tempi stabiliti.
12.4 Particolari delle opere
Qualora le opere da realizzare richiedessero interventi particolari non chiaramente desumibili dall’Appaltatore dagli elaborati progettuali in descrizione, numero, quantità, colore e forma, sarà propria cura chiedere gli opportuni chiarimenti alla D.L., la quale ne specificherà le modalità di esecuzione senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere l’aumento del prezzo fissato per l’appalto, rimanendo esso fisso ed invariabile.
Rientrano nei casi di cui al comma precedente i particolari costruttivi comunque necessari che potranno variare rispetto al progetto esecutivo a seconda delle scelte costruttive dell’Impresa all’atto della realizzazione.
In tal caso potranno essere richieste dall’Impresa, qualora concordemente sia ritenuto confacente alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che dovranno essere comunque e preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. Anche in questo caso, comunque, l’Appaltatore non avrà diritto al riconoscimento di alcun aumento del prezzo pattuito d’appalto.
A fine lavori, l’Appaltatore dovrà aggiornare il progetto esecutivo inizialmente consegnatogli, indicandovi l’effettiva composizione ed i tracciati aggiornati con le eventuali varianti apportate in corso d’opera, ed integrati dai rilievi delle parti non suscettibili di modifiche, nonché allegando eventuali disegni costruttivi eseguiti direttamente dall’Impresa.
Anche per questi ulteriori adempimenti l’Appaltatore non potrà richiedere nessun aumento dei prezzi fissati per l’appalto essendo essi fissi ed invariabili.
12.5 Prove di laboratorio
Su disposizione della Direzione dei Lavori o dell’organo di Collaudo, l’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o l’istituto indicato dalla Stazione appaltante, tutti gli accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, ovvero le prove prescritte dal presente capitolato e quelle riportate nei disciplinari tecnici che formano parte integrante del capitolato speciale di appalto.
Tutte le spese relative all’esecuzione di prove, controlli, collaudi e verifiche sono a carico
dell’appaltatore.
13 COLLAUDO - CONSEGNA DELLE OPERE
13.1 Collaudo
Il collaudo delle opere, da eseguirsi a norma dell’art. 37 del D.M. 145/2000, dell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e del titolo X del D.P.R. 207/2010, sarà espletato da un apposito organo nominato dalla stazione appaltante.
Potranno essere effettuate visite di collaudo in corso d’opera, secondo i tempi che saranno comunicati all’appaltatore con il preavviso necessario per organizzare l’assistenza che è a cura ed onere dell’appaltatore, al fine di verificare quei lavori di cui non sarebbe più possibile prendere visione ad opere ultimate.
I controlli e le verifiche eseguiti dalla stazione appaltante e o dal Direttore Lavori nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.
Le operazioni di collaudo finale dovranno essere completate entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Tutti gli oneri e gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata sono a totale carico dell’appaltatore.
13.2 Rata di saldo
Non oltre il novantesimo giorno dell’emissione del certificato di collaudo, la stazione appaltante dispone, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 29 del Capitolato Generale, il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria, previa costituzione di una fidejussione a garanzia, nei modi previsti dal comma 3 dell'art.124 del
D.P.R. 207/2010, ed accertamento dell'accensione delle polizze di garanzia indicate dall'art. 126 di detto Regolamento.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666 secondo comma del Codice Civile.
13.3 Presa in consegna e utilizzo dell’opera
A collaudo provvisorio favorevole, l'opera deve essere consegnata alla stazione appaltante a cura dell’Appaltatore, sul quale graverà l’onere della manutenzione ordinaria
e straordinaria fino alla consegna effettiva (art.1177 c.c.).
L’opera potrà essere presa in consegna dalla stazione appaltante, a sua richiesta, anche subito dopo l’ultimazione, anche parziale, dei lavori. In tale caso si procederà nei modi e termini prescritti dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.
In caso di anticipata consegna delle opere, la stazione appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse, restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
Nel caso l’esecuzione dell’opera avvenisse sulla base di stralci funzionali, o quando il controllo di parte dell’opera non fosse più possibile dopo l’ultimazione, si ricorrerà al collaudo parziale, fatto salvo il giudizio definitivo del collaudatore sull’intera opera.
La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell’Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt.1667 e 1669 del Codice Civile.
14 GARANZIA
14.1 Garanzie
In caso di raggruppamento (o consorzio) di Imprese le garanzie e le polizze assicurative e le polizze indennitarie sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutte le Imprese riunite, con responsabilità solidale o pro quota.
L’Appaltatore è obbligato, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
14.2 Garanzia per vizi e difformità dell’opera
Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell’opera realizzata mediante il presente appalto, si estenderà per due anni dalla data della consegna dell’opera (art.1667 c.c.); l’Appaltatore si impegna a garantire la Stazione appaltante per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati, purché, ai sensi del comma 10 dell'art. 141 del D.Lgs.
163/06, i danni siano denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
Per i danni causati da difetti dei prodotti incorporati nelle opere o funzionalmente collegati ed annessi, il tempo per la prestazione della garanzia si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresa la ricerca del guasto ed il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E’ fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite all’Appaltante.
14.3 Garanzia decennale per gravi difetti dell’opera
L’Appaltatore è responsabile (art.1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti nel corso di dieci anni dalla data di consegna, essendo l’opera di cui al presente appalto destinata per sua natura a lunga durata.
A copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero a copertura dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, l'Appaltatore deve stipulare, nei termini, nei contenuti e limiti indicati al comma 1 dell'art. 126 del D.P.R. 207/2010, polizza di assicurazione indennitaria decennale.
L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di responsabilità per danni cagionati a terzi, nei termini e limiti indicati al comma 2 dell'art.126 citato D.P.R. 207/2010.
15 RECESSO – RISOUZIONE DEL CONTRATTO – FUSIONI E CONFERIMENTI
15.1 Recesso
La stazione appaltante può avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo, ai sensi delle disposizioni presenti nell’art.1671 c.c. e nell’art.134 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. previo il pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
15.2 Risoluzione del contratto
Fatta salva l’applicazione delle penali, il contratto sarà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., previa la sola comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R nell’eventualità di:
- inadempimento degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la clausola risolutiva espressa;
- esistenza o sopravvenienza di provvedimenti previsti dalla normativa antimafia;
- sospensione della prestazione senza giustificato motivo;
- frode nell’esecuzione dei lavori;
- manifesta incapacità nell’esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- subappalto abusivo;
- cessione anche parziale del contratto e o dei crediti da esso derivanti;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
- provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008;
- perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dei lavori;
- fallimento ed altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con il Patto Etico approvato dal
C.d.A. della GES.A.P. il 25/05/2007.
Si richiamano gli articoli del presente C.S.A. in cui è prevista la risoluzione del contratto ed il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
15.3 Esecuzione d’ufficio
Previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale, potrà essere esercitata la facoltà di eseguire d’ufficio i lavori in danno dell’Appaltatore.
15.4 Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti
Determinata la risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il diritto al rimborso alla Stazione appaltante della somma scaturente dall’individuazione dell’onere da porre a
carico dell’Appaltatore inadempiente sulla maggiore spesa per la Stazione appaltante scaturente dalla differenza tra il ribasso offerto dall’Appaltatore inadempiente e quello offerto dal concorrente che segue in graduatoria ed è fatto salvo comunque il risarcimento dovuto secondo le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici o derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto.
15.5 Fusioni e conferimenti
Per la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, nonché per il trasferimento o l'affitto di aziende, relativi all’Impresa esecutrice dei lavori, si applicano le disposizioni di cui all'art.116 del D.Lgs. 163/06.
16 RISERVE - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
16.1 Forma e contenuto delle riserve
L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve dovranno essere formulate per inscritto nella forma e nel modo previsto dall'art. 31 del Capitolato Generale e nel termine fissato dall'art. 190 del D.P.R. 207/2010.
16.2 Accordo bonario
Qualora nel corso dei lavori l’Appaltatore iscriva negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento, valutata l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, deve proporre una soluzione bonaria.
16.3 Definizione delle riserve al termine dei lavori
Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. 163/06, sono esaminate e valutate dalla Stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del D.P.R. 554/99.
Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 141 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. senza che la Stazione appaltante abbia effettuato il collaudo, l'Appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste, notificando apposita istanza. La Stazione
appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni, decorrenti dall’accettazione da parte dell'Appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
Le domande che fanno valere, in via ordinaria od arbitrale, pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
16.4 Controversie
Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto fra le parti firmatarie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario sopra previsto, dovrà essere deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale conformemente alla vigente normativa.
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INDICE
1 DESCRIZIONE ED AMMONTARE DEI LAVORI 1
1.2 Definizioni 1
1.3 Oggetto dell’appalto 2
1.4 Ammontare dell’appalto 2
1.5 Categorie delle opere oggetto dell’appalto 3
1.6 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 3
1.7 Forma dell’appalto 4
1.8 Designazione sommaria delle opere 4
1.9 Documenti che fanno parte dell’appalto 5
1.10 Osservanza delle disposizioni di legge, del regolamento e del capitolato generale 6
1.11 Condizioni di appalto 7
1.12 Opere escluse dall’appalto 9
1.13 Variazioni alle opere progettate 9
1.14 Eccezione dell'Appaltatore 9
1.15 Cauzione provvisoria 10
1.16 Cauzione definitiva 10
1.17 Riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria 11
1.18 Coperture assicurative 11
1.19 Obblighi dell'Appaltatore connessi con la polizza di cui al precedente punto 12
1.20 Stipulazione del contratto 12
2 CONSEGNA DEI LAVORI - TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI 12
2.1 Consegna dei lavori 12
2.2 Mancata consegna per colpa dell'Appaltatore 13
2.3 Mancata consegna per colpa della stazione appaltante- riconoscimenti a favore dell'Appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori 13
2.4 Inizio e andamento dei lavori 14
2.5 Lavori urgenti e / o di pronto intervento 14
2.6 Orario di lavoro - lavoro straordinario, notturno e festivo 14
2.7 Ultimazione dei lavori 15
2.8 Penale per ritardo nei lavori 15
2.9 Proprietà dei materiali di recupero 16
2.10 Difesa ambientale 16
3 SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI 16
3.1 Sospensione e ripresa dei lavori 16
3.2 Sospensione parziale dei lavori 16
3.3 Sospensione illegittima 17
3.4 Proroghe 17
4 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 17
4.1 Programma di esecuzione dei lavori 17
4.2 Revisione dei prezzi 17
5 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 18
5.1 Oneri, obblighi e responsabilità dell’Appaltatore 18
5.2 Personale dell'Appaltatore e disciplina nel cantiere 24
5.3 Trattamento e tutela dei lavoratori 25
5.4 Cessione del contratto e dei crediti 25
5.5 Subappalto 25
5.6 Oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona aeroportuale 27
5.7 Trattamento dei dati personali 27
5.8 Clausola di riservatezza 28
5.9 Distintivi di riconoscimento 28
5.10 Aree di cantiere 28
5.11 Tettoie, locali e servizi igienici per gli operai 28
5.12 Allacciamenti - opere temporanee 28
5.13 Sgombero del cantiere 28
6 ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA NEL CANTIERE 29
6.1 Sicurezza del cantiere 29
6.2 Obblighi ed oneri dell'Appaltatore 29
6.3 Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere 32
6.4 Addestramento per la sicurezza 32
6.5 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza 34
7 RESPONSABILITA’, DOMICILIO, PERSONALE E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE 34
7.1 Responsabilità dell’Appaltatore 34
7.2 Domicilio dell’Appaltatore 35
7.3 Rappresentante dell’Appaltatore 35
7.4 Rappresentante dell’Appaltatore per la qualità 36
7.5 Direttore tecnico del cantiere 36
8 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 37
8.1 Elenco dei documenti amministrativi e contabili 37
8.2 Ordini di servizio 37
8.3 Accertamento e registrazione dei lavori 38
8.4 Criteri per la valutazione 38
8.5 Valutazione dei lavori in corso d'opera 38
8.6 Eccezioni e riserve dell'Appaltatore 38
8.7 Giornale dei lavori 38
8.8 Lavori e somministrazioni 38
8.9 Liste settimanali 38
8.10 Registro di contabilità 39
8.11 Sommario del registro di contabilità 39
8.12 Stato di avanzamento dei lavori 39
8.13 Certificato di pagamento 39
9 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 39
9.1 Pagamenti in acconto e ritardi 39
9.2 Anticipazioni della stazione appaltante all’Appaltatore 40
9.3 Riserve dell’Appaltatore 40
10 CONTO FINALE - RECLAMI - PAGAMENTO A SALDO 41
10.1 Conto finale 41
10.2 Reclami dell'Appaltatore sul conto finale 41
10.3 Pagamento a saldo 41
10.4 Interessi per ritardato pagamento 42
10.5 Valutazione dei lavori e/o prestazioni 42
11 VARIAZIONI DELLE OPERE 42
11.1 Varianti in corso d’opera 42
11.2 Invariabilità dei prezzi 44
11.3 Prezzo dei lavori non previsti 44
11.4 Danni da forza maggiore 45
12 CONTROLLI 45
12.1 Campionature, accettazione e approvvigionamento dei materiali 45
12.2 Accettazione qualità ed impiego dei materiali 46
12.3 Prove, controlli e collaudi – sistema di qualità 47
12.4 Particolari delle opere 48
12.5 Prove di laboratorio 48
13 COLLAUDO - CONSEGNA DELLE OPERE 49
13.1 Collaudo 49
13.2 Rata di saldo 49
13.3 Presa in consegna e utilizzo dell’opera 49
14 GARANZIA 50
14.1 Garanzie 50
14.2 Garanzia per vizi e difformità dell’opera 50
14.3 Garanzia decennale per gravi difetti dell’opera 51
15 RECESSO – RISOUZIONE DEL CONTRATTO – FUSIONI E CONFERIMENTI 51
15.1 Recesso 51
15.2 Risoluzione del contratto 52
15.3 Esecuzione d’ufficio 52
15.4 Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti 52
15.5 Fusioni e conferimenti 53
16 RISERVE - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 53
16.1 Forma e contenuto delle riserve 53
16.2 Accordo bonario 53
16.3 Definizione delle riserve al termine dei lavori 53
16.4 Controversie 54