CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
(Allegato A)
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO, VIDEO, LUCI E SCENOTECNICO PRESSO I SITI GESTITI DA ZÈTEMA PROGETTO CULTURA SRL
CIG 7300804E0A
ART. 1
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro ha ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e di gestione degli impianti audio, video, luci e scenotecnico attraverso personale tecnico specializzato presso i siti nei quali Zètema organizza o gestisce eventi di spettacolo e manifestazioni, quali i musei appartenenti al Sistema dei Musei Civici e gli altri spazi culturali dalla stessa gestiti, secondo quanto indicato nel seguito del presente Capitolato e nel rispetto delle specifiche indicate nelle Schede tecniche allegate (Allegati B, C, D).
Il suddetto servizio dovrà essere prestato “a chiamata”, ad evento, nei luoghi, nei tempi e secondo le modalità specificati nel seguito del presente Capitolato, garantendo la presenza di tecnici nel numero e nelle professionalità richieste, per un numero di ore formanti la chiamata minima, per ciascun evento e per ciascuna professionalità, pari a 5 ore consecutive o pari al minor tempo eventualmente indicato dall’Appaltatore in sede di gara.
Zètema potrà richiedere l’espletamento dei servizi a copertura di più eventi che si svolgono contemporaneamente e in siti diversi. La struttura organizzativa dell’Appaltatore, pertanto, deve essere tale da garantire l’effettivo svolgimento simultaneo del servizio, nel rispetto delle tempistiche d’intervento indicate nel presente Capitolato.
Il servizio oggetto del presente accordo quadro dovrà essere svolto, attraverso le figure professionali richieste, presso le strutture di seguito indicate dotate di attrezzature stabili, come dettagliatamente descritto nella relativa scheda tecnica allegata al presente Capitolato:
- Museo dell’Ara Pacis (Auditorium) - Lungotevere in Augusta (angolo via Tomacelli) – Roma (Scheda tecnica - Allegato B);
- Musei Capitolini (Sala Xxxxxx xx Xxxxxxx) – Piazza del Campidoglio – Roma (Scheda tecnica - Allegato C).
Il servizio oggetto del presente accordo quadro dovrà essere svolto, altresì, ove richiesto da Zètema, in altri siti, diversi da quelli sopra elencati, anche se sprovvisti o scarsamente forniti di attrezzature specifiche, utilizzando, all’occorrenza, apparecchiature tecniche “mobili” di proprietà di Zètema, di cui alla scheda tecnica allegata (Scheda tecnica - Allegato D). In tal caso Zètema si farà carico del trasporto A/R di tali apparecchiature presso la sede dell’evento.
Il presente accordo quadro comprende, altresì, il noleggio di attrezzature integrative (audio, video, luci e scenotecnico) nella disponibilità dell’Appaltatore, laddove Zètema verifichi che gli impianti e le attrezzature a propria disposizione, descritti e individuati nelle schede tecniche allegate, non sono idonei a soddisfare le esigenze dell’evento o della manifestazione da realizzare.
I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno essere prestati a richiesta di Zètema durante il periodo di vigenza dell’affidamento, fino a concorrenza dell’importo massimo di spesa indicato nel successivo articolo 2). L’importo massimo di spesa non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’Appaltatore.
ART. 2
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E IMPORTO MASSIMO DI SPESA
Il presente Accordo quadro ha efficacia a decorrere dalla stipula del contratto tra Zètema e l’Appaltatore, che avverrà presumibilmente a partire dal mese di gennaio 2018 e durerà fino al 31 dicembre 2019.
Il termine di inizio dell’Accordo quadro è presunto ed è posto a favore della Società appaltante e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non dipendenti dall’Appaltatore non comporteranno per quest’ultimo alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.
Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore si impegna ad accettare un’eventuale richiesta di proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per una durata massima di ulteriori 6 mesi e nei limiti dell’importo massimo di spesa di seguito indicato.
L’eventuale proroga tecnica dell’accordo quadro avverrà alle stesse condizioni offerte in sede di gara o a condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante.
L’importo massimo di spesa previsto per il presente accordo quadro per il periodo di durata contrattuale, incluso l’eventuale periodo di proroga tecnica, è pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA, di cui Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
L’Appaltatore prende atto ed accetta, altresì, che l’importo massimo di spesa sopra indicato è frutto di una stima e, pertanto, potrebbe non essere raggiunto nel corso della durata del rapporto contrattuale in quanto, in considerazione della natura e della tipologia delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, i servizi che saranno effettivamente richiesti non sono prevedibili, né programmabili. In considerazione di quanto sopra, pertanto, il mancato raggiungimento di tali importi massimi non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’Appaltatore, il quale non potrà richiedere a Zètema alcun compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo.
ART. 3
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto di affidamento pienamente e correttamente, con la massima
cura e diligenza, utilizzando mezzi, attrezzature e personale aventi le caratteristiche indicate nell’offerta presentata in sede di gara e fermi restando i requisiti minimi indicati nel presente Capitolato, seguendo comunque le indicazioni che saranno fornite da Zètema in accordo con il referente di Zètema o con il responsabile della sede museale o del sito oggetto del servizio.
I servizi dovranno essere svolti dall’Appaltatore su richiesta di Zètema, presso i siti indicati di volta in volta, garantendo la presenza, non necessariamente contemporanea, del numero di operatori qualificati richiesti dalla Società appaltante.
Zètema potrà richiedere all’Appaltatore di fornire per ciascun evento una o più delle seguenti figure professionali:
− direttore di scena;
− macchinista teatrale di scena;
− elettricista teatrale, eventualmente da utilizzare anche come operatore alla console;
− fonico di scena, eventualmente da utilizzare anche come operatore al mixer di palco
o di sala;
− tecnico video.
La chiamata minima, per ciascun evento e per ciascuna figura professionale, sarà pari a 5 ore consecutive o al minor tempo eventualmente indicato dall’Appaltatore in sede di gara. L’Appaltatore dovrà garantire il servizio di assistenza tecnica fino ad un massimo di 12 ore giornaliere per ciascuna figura professionale richiesta.
Zètema potrà richiedere l’espletamento dei servizi a copertura di più eventi che si svolgono contemporaneamente e in siti diversi; la struttura organizzativa dell’Appaltatore, pertanto, deve essere tale da garantire l’effettivo svolgimento simultaneo del servizio, nel rispetto delle tempistiche d’intervento indicate nel presente Capitolato.
Zètema richiederà il servizio di assistenza tecnica secondo le proprie necessità, inviando la richiesta entro 24 ore prima dell’evento, o entro il minor tempo eventualmente offerto in sede di gara, a mezzo posta elettronica all’indirizzo del Coordinatore Unico designato dall’Appaltatore. Tale richiesta conterrà i seguenti elementi:
− luogo di espletamento del servizio;
− data e orario di convocazione;
− durata del servizio;
− numero e qualifiche degli operatori richiesti;
− sintetica descrizione della natura del servizio;
− nominativo del responsabile dell’evento presente sul posto con cui concordare le modalità di svolgimento del servizio.
Il semplice invio della richiesta presupporrà la conoscenza ed accettazione da parte dell’Appaltatore del servizio richiesto.
L’Appaltatore a seguito di ciascuna richiesta di effettuazione di un servizio, dovrà comunicare a Zètema i nominativi delle figure professionali che saranno presenti presso la sede dell’evento e che saranno deputate allo svolgimento del servizio richiesto.
Eventuali ore o frazioni di ore supplementari rispetto alla durata del servizio comunicata da Zètema nella richiesta di cui sopra dovranno essere preventivamente richieste per e- mail a Zètema e da questa autorizzate secondo la stessa modalità. La richiesta dovrà contenere la motivazione della necessità di servizi supplementari.
Zètema, laddove verifichi che gli impianti e le attrezzature a propria disposizione, di cui alle schede tecniche allegate, non sono idonei a soddisfare le esigenze dell’evento o della manifestazione da realizzare, potrà chiedere all’Appaltatore “piccole” integrazioni dei suddetti impianti, mediante noleggio di apparecchiature (audio, video, luci e scenotecnico) già nella sua disponibilità. In tal caso l’Appaltatore dovrà presentare a Zètema il preventivo relativo al noleggio degli impianti richiesti, comprensivo di trasporto A/R, scarico e ricarico dei materiali presso la sede dell’evento.
In ogni caso, per il noleggio di apparecchiature integrative, Zètema si riserva di rivolgersi ad altri operatori economici o di mettere l’Appaltatore in concorrenza con altri soggetti ai quali richiedere la presentazione di un preventivo.
ART. 4
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto secondo le modalità e i tempi previsti nel presente Capitolato e, ove migliorativa per Zètema, nell’offerta presentata in sede di gara.
Xxxxx restando gli obblighi previsti in altre parti del presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà:
a) adottare tutti gli accorgimenti necessari atti a preservare l’integrità dei luoghi sede degli eventi, ed assumersi tutti gli oneri in caso di danni;
b) garantire che tutte le attrezzature ed i materiali messi a disposizione da Zètema siano utilizzati conformemente a quanto stabilito dai manuali d’uso, dalla normativa vigente in materia e da specifiche disposizioni di Zètema;
c) garantire che gli operatori impiegati operino, ove necessario, con idonea protezione e comunque nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti;
d) impiegare nell’espletamento dei servizi esclusivamente il gruppo di lavoro i cui curricula siano stati presentati in sede di gara. Resta inteso che il personale impiegato dovrà essere specializzato, idoneo e in numero adeguato a garantire l’espletamento dei servizi a perfetta regola d’arte;
e) impiegare, per ovvi motivi di continuità a garanzia della buona riuscita del servizio, il medesimo personale in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgano in più di una giornata o prevedano più repliche;
f) garantire uno standard di comportamento da parte del personale impiegato, che dovrà ricomprendere: professionalità, modi cortesi ed educati, rispetto dell’utente, osservanza delle regole finalizzate a garantire l’efficienza e la qualità del servizio;
g) garantire che il personale in servizio indossi sempre i cartellini di riconoscimento indicanti nome e iniziale puntata del cognome, sulla scorta di un file che verrà fornito dalla Stazione appaltante prima dell’inizio del servizio;
h) sostituire, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla relativa richiesta di Zètema, inviata a mezzo e-mail al Coordinatore Unico, il personale che non risulti gradito;
i) ove sia necessario procedere a sostituzioni del personale, per indisponibilità dello stesso o per richiesta di Zètema, l’Appaltatore dovrà sottoporre all’approvazione della Stazione appaltante il curriculum delle risorse proposte in sostituzione, che dovranno avere formazione, esperienze e competenze almeno pari a quelle delle risorse sostituite;
j) provvedere a segnalare tempestivamente al Referente Zètema i guasti rilevati nelle attrezzature a disposizione e eventuali carenze e/o criticità nella programmazione e nell’esecuzione del servizio;
k) fornire a Zètema, in caso di interventi in occasione di pubblico spettacolo, il Certificato di Agibilità ENPALS relativo al personale impiegato;
l) ottemperare alle richieste di servizio nel pieno rispetto della tempistica indicata nel presente Capitolato e, ove migliorativa per Zètema, nell’offerta presentata in sede di gara;
m) accettare con immediatezza le eventuali richieste di variazione di orario o di luoghi di svolgimento del servizio, di personale impiegato, ecc. per sopraggiunte necessità.
Nel caso di richiesta di dotazioni tecniche aggiuntive, ad integrazione degli impianti a disposizione di Zètema, l’Appaltatore dovrà:
1) provvedere, a propria cura e spese, a consegnare e ritirare le attrezzature ed i materiali forniti presso la sede in questione nelle forme e nei modi preventivamente concordati con la Società appaltante;
2) provvedere, con l’assistenza di Zètema, alle procedure per il rilascio di eventuali autorizzazioni necessarie per il transito e la sosta nelle aree interessate della manifestazione, sia per il ritiro che per la riconsegna dei materiali e delle attrezzature. L’Appaltatore dovrà inoltre verificare le dimensioni dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto al fine di poter giungere presso la sede dell’evento e dovrà effettuare il carico e lo scarico dei materiali e delle attrezzature riguardanti
l’espletamento del servizio in orari compatibili con quelli stabiliti dalle Autorità competenti;
3) garantire che le attrezzature fornite e utilizzate nell’espletamento del sevizio siano conformi alle norme vigenti in materia, impegnandosi a fornire a Zètema tutte le eventuali certificazioni e documenti esistenti.
ART. 5
COORDINATORE UNICO DELL’APPALTO
L’Appaltatore dovrà nominare quale referente un Coordinatore Unico, di comprovata esperienza, il cui curriculum sia stato presentato in sede di gara, il cui nominativo, indirizzo e-mail e numero telefonico dovrà essere comunicato a Zètema per iscritto successivamente all’aggiudicazione.
Il Coordinatore Unico dovrà essere reperibile tutti i giorni, inclusi sabati, domeniche e giorni festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato tutto quanto richiesto nel presente appalto.
Zètema invierà al Coordinatore Unico, all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato, le richieste di effettuazione del servizio.
Il Coordinatore Unico dell’Appaltatore dovrà fare riferimento, per ogni aspetto inerente lo svolgimento del servizio, al Responsabile del servizio nominato da Zètema.
Il Coordinatore Unico dell’Appaltatore, prima dello svolgimento dei servizi richiesti, dovrà verificare di concerto con il Responsabile del servizio nominato da Zètema entità, caratteristiche e funzionalità delle attrezzature descritte nelle Schede tecniche allegate al presente Capitolato.
ART. 6
REPORTISTICA
L’Appaltatore si impegna a consegnare a Zètema, con cadenza mensile, la reportistica delle attività svolte, nella quale siano riportati il riepilogo delle ore di servizio prestate (indicando se vi sono ore o frazioni di ore aggiuntive rispetto a quelle richieste, purché le stesse siano state preventivamente autorizzate da Zètema), la data, il luogo e l’orario di esecuzione, il numero ed il nominativo degli operatori impiegati, eventuali forniture aggiuntive.
ART. 7 PERSONALE IMPIEGATO
L’affidamento del servizio di cui al presente Capitolato non instaura in alcun modo un rapporto di lavoro tra Zètema ed il personale dell’Appaltatore addetto al servizio.
Tale personale, infatti, è alle esclusive dipendenze dell’Appaltatore e le sue prestazioni sono compiute sotto la responsabilità e a totale rischio dell’Appaltatore medesimo, che esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché attenersi agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Qualsiasi variazione di tali oneri è a carico dell’Appaltatore, il quale non potrà rivalersi nei confronti di Zètema.
Nel caso in cui vengano accertate delle irregolarità relativamente al pagamento dei contributi assicurativi e/o previdenziali, nonché dei trattamenti economici del personale dipendente dall’Appaltatore, Zètema adotterà gli opportuni provvedimenti a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei crediti contributivi degli enti previdenziali e/o assicurativi, con la facoltà di trattenere gli importi dovuti dalle fatture non ancora liquidate.
ART. 8
RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI
L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti di Zètema e dei terzi.
L’Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per garantire la sicurezza delle persone, dei luoghi e delle cose interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone, ai luoghi e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
L’Appaltatore, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto, solleva Zètema da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore deve stipulare un’apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente accordo quadro, per eventuali danni causati a persone o cose nello
svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura. La polizza dovrà essere presentata a Zètema prima della stipula del Contratto.
ART. 9 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
Il corrispettivo complessivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto di affidamento, nel limite dell’importo massimo di spesa stabilito al precedente art. 2 del presente Capitolato - e fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - sarà dato dalla somma dei corrispettivi relativi ai servizi eseguiti nel periodo di durata contrattuale, calcolati in base al costo orario offerto in sede di gara moltiplicato per il monte ore totale di servizio effettuato.
Il costo orario del servizio è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa ed è fisso ed invariabile anche in orario straordinario, serale, notturno e festivo.
Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore non dovrà, comunque, superare il limite massimo di spesa pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA ed inclusi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. L’importo massimo di spesa non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’Appaltatore.
Gli oneri per la sicurezza saranno corrisposti mensilmente per tutta la durata dell’affidamento, dal mese di gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, in rate mensili di pari importo.
L’Appaltatore dovrà fatturare con cadenza mensile i servizio rese nel mese precedente, come risultanti dai rendiconti riepilogativi di cui al precedente art. 6 approvati dal Responsabile dell’appalto nominato da Zètema, inclusa la quota mensile degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, nonché l’importo dovuto per l’eventuale noleggio richiesto da Zètema di attrezzature integrative (audio, video, luci e scenotecnico).
Eventuali spese aggiuntive rispetto a quanto previsto nel singolo ordinativo dovranno essere espressamente autorizzate per iscritto da Zètema.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato da Zètema entro 60 giorni dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima.
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione.
Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R o via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx.xx oppure consegnate brevi manu, dovranno essere intestate a Zètema Progetto Cultura Srl
– P. IVA 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx ed indicare i seguenti codici:
❖ CIG 7300804E0A;
❖ Procedimento: come indicato nel relativo ordine di acquisto.
Prima di effettuare il pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema dovrà accertare presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.
ART. 10
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In relazione a quanto sopra, l’Aggiudicatario è tenuto in particolare:
a) a comunicare a Zètema i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario Zètema non potrà effettuare i pagamenti dovuti. L'Appaltatore dovrà poi dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n.136/2010;
c) ad utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori - subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.
Zètema verificherà, in occasione di ogni pagamento, l’assolvimento da parte dell’ Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’ Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
ART. 11 VERIFICHE E CONTROLLI
La Società appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Contratto e/o nella singola richiesta di servizio e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate; in caso contrario, la Società appaltante si riserva la facoltà di procedere all’applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.
La Società appaltante si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell’Appaltatore.
ART. 12 PENALI
Le attività oggetto del presente accordo quadro devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel presente Capitolato e nella singola richiesta/ordine, fermo restando, ove migliorativo per Zètema, quanto previsto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue:
a) nel caso in cui il personale tecnico richiesto si presenti in ritardo rispetto all’orario della convocazione sarà applicabile una penale pari a Euro 30,00 (trenta/00) per ogni 30 minuti di ritardo per ciascuna delle figure professionali richieste;
b) nel caso in cui il personale tecnico non si presenti del tutto sarà applicabile una penale fino ad un massimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna delle figure professionali richieste;
c) nel caso di irreperibilità del Coordinatore Unico nei giorni ed orari indicati al precedente art. 5, la Società appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00);
d) fermo restando quanto sopra, se l’Appaltatore non ottempera – per cause non dipendenti da Zètema ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalità, fino a un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), il cui importo sarà calcolato da Zètema in base alla gravità dell’inadempimento.
Le prestazioni eseguite a seguito di contestazione da parte della Società appaltante non daranno luogo ad alcun compenso, in quanto fornite a compensazione di prestazioni non effettuate ovvero effettuate in modo negligente e non a perfetta regola d’arte.
Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo massimo di spesa. Qualora l’importo complessivo delle penali ecceda il suddetto limite, la Società appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Società appaltante all’Appaltatore mediante e-mail, PEC e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Società appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Società appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso.
La Società appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Società appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 13 SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
Quanto previsto dal presente Capitolato per l’Appaltatore, in materia di verifiche e controlli, riservatezza ed obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica anche nei confronti dell’eventuale Subappaltatore.
ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore di Zètema, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo di spesa previsto per il periodo fino al 31/12/2019.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.
Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell’eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.
A) Risoluzione
ART. 15 RISOLUZIONE E RECESSO
Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Società appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all‘Appaltatore con raccomandata a/r nei seguenti casi:
a) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
b) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
c) a seguito dell’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell’accordo quadro;
d) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
e) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante;
f) mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
g) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
h) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante.
Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Zètema per porre fine all’inadempimento, la Società appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.
B) Recesso
La Società appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. A titolo esemplificativo, sussiste una giusta causa di recesso qualora:
a) taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell’appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata all’Appaltatore con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione da parte dell’Appaltatore della suddetta dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.
Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società appaltante.
In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Società appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta
regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
ART. 16
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. E’ fatto comunque divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
ART. 17
CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ E MODELLO ORGANIZZATIVO
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati da Zètema Progetto Cultura e pubblicati sul sito della società xxx.xxxxxx.xx L’inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del presente contratto e legittimerà Zètema a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell’ambito dell’esecuzione del dell’appalto, tutte le prescrizioni contenute nel “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati”, approvato con Delibera G.C. n. 40 del 27/02/2015, pubblicato sul sito xxx.xxxxxx.xx, la cui inosservanza legittimerà Zètema a valutare l’adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del contratto e la segnalazione dei fatti all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
L’Appaltatore dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità contenute nel D.Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa a Zètema, che valuterà l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 18 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, Zètema potrà affidare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall’Appaltatore, con addebito a quest’ultimo dell’eventuale maggior costo e fermo restando il diritto di Zètema al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere.
ART. 19
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
L’esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:
a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
b) dalle disposizioni degli Atti di gara (Capitolato d’Oneri, Schede tecniche, Invito a gara);
c) da quanto previsto nell’Offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
d) dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
ART. 20
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. E’ fatto comunque divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, Zètema avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
ART. 21
SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, sono integralmente poste a carico dell’Aggiudicatario, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante.
In caso d’uso, al contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore.
ART. 22 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del Contratto, del presente capitolato d’oneri e/o dell’invito a gara, nonché dell’offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie.
Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin d’ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.
Il Responsabile del Procedimento Xxxxxxxx Xxxxx
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Per Accettazione