Rep.n.
Rep.n.
MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d’appalto aperta in ambito UE/WTO, svolta ai sensi del Decreto X.xx 163 del 12 aprile 2006, per la fornitura di un sistema di raccolta di informazioni, analisi e relativo monitoraggio finalizzato al coordinamento delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina attraverso il Mediterraneo allargato e le frontiere terrestri e servizi accessori per un periodo successivo alla realizzazione di 60 (sessanta mesi). (SATM).
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladieci, addì del mese di in Roma, nella sede del
Ministero dell’Interno, innanzi a me Ufficiale Rogante del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data , registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il visto n. sono presenti:
1) Il Dott. agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il quale dichiara che l’Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) il Sig. , nato a il – nella sua qualità di rappresentante legale della Società . con sede in , via
– il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di , codice fiscale n. con oggetto sociale: , ecc……, come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di .
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO
a) Che per tale approvvigionamento è stato acquisito il parere del CNIPA;
b) Che il suddetto Comitato, con parere n.211/PROG 218 del 16/06/2009 ha espresso parere favorevole in merito alla fornitura;
c) che, pertanto, si è proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. del , ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dandone massima pubblicità con la pubblicazione, nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte generale n. del nonché per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiano avente particolare diffusione nella Regione Lazio;
d) che, a seguito di ciò, sono pervenute n. offerte e che l’Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione ministeriale nella seduta del
, appositamente costituita, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società , con sede in , al prezzo complessivo di € oltre I.V.A.
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Oggetto del contratto e descrizione della fornitura
Il Presente Contratto ha come oggetto la fornitura di un sistema di raccolta di informazioni, analisi e relativo monitoraggio finalizzato al coordinamento delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina attraverso il Mediterraneo allargato e le frontiere terrestri e servizi accessori per un periodo successivo alla realizzazione di 60 (sessanta mesi). (SATM).
La fornitura in particolare comprende:
1. servizi di progettazione e realizzazione SATM;
2. sistema informativo SATM;
3. sottosistema di backup;
4. servizi accessori;
5. servizi di accesso a banche dati;
6. formazione;
7. manutenzione evolutiva:
La fornitura dovrà essere in tutto conforme al capitolato tecnico, comprensivo degli allegati “A” e ”B”, ed all’offerta dell’Impresa n. del che, benché non allegati e custoditi agli atti dell’Amministrazione, costituiscono anch’essi parte integrante del presente contratto.
L’Importo contrattuale complessivo è pari ad Euro , cui sono da aggiungere Euro
per I.V.A. al 20%, per un valore attuale complessivo di Euro
.
Articolo 2
(Nor me regolatrici del contratto)
L'esecuzione del contratto è regolata:
(a) dalle clausole del presente Contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la società relativamente alle forniture e prestazioni di cui allo stesso contratto;
(b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
(c) dalle disposizioni del capitolato di oneri generali per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e prodotti diversi e per la prestazione di servizi in materia di informatica approvato con D.M. dell’8 febbraio 1986, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 51 del 3.3.1986, se ed in quanto le norme e le prescrizioni in esso riportate non risultino modificate nel presente atto;
(d) dalle "Condizioni Generali da osservarsi per gli acquisti e le lavorazioni di materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per il Corpo delle Guardie di P.S., nonché per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio", approvato con D.M. n. 999.9687 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 1953, Registro n. 17 Interno Foglio n. 81;
(e) dalle prescrizioni del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417;
(f) dalle prescrizione del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
(g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, già emanate e che saranno eventualmente emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti precedenti;
(h) dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
La Società contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui alle predette lettere a), b), c), d), e), f), g), h) che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Articolo 3 (Responsabili di Progetto)
L’Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un Responsabile di Progetto con il compito di referente cui la Ditta dovrà rivolgersi per le attività relative al presente contratto.
Entro la medesima data la Ditta dovrà nominare un proprio Responsabile di comprovata esperienza, per tutte le attività inerenti l’esecutività del contratto.
Articolo 4
(livelli di servizio e penali)
La Società garantisce i livelli di servizi indicati nel capitolato tecnico.
Articolo 5
(Decor renza, efficacia e modalità di esecuzione del servizio)
La data di decorrenza contrattuale coincide con la data di comunicazione, a mezzo Telefax, alla Società dell’avvenuta approvazione, del presente contratto.
La Società è tenuta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento del predetto telefax, a comunicare alla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con lo stesso mezzo, l’avvenuta ricezione dell’approvazione del contratto.
La fornitura dovrà prevedere l’attivazione di un servizio di project management per la gestione del progetto esecutivo che consentirà all’Amministrazione di svolgere un‘attività di monitoraggio e controllo della fornitura, della progettazione e realizzazione del Sistema Informativo unitario integrato e dei servizi connessi, di approvazione dei risultati delle attività previste nel piano di progettazione dettagliato per consentire le attività di controllo e rendicontazione. Allo scopo la Società aggiudicataria dovrà predisporre entro trenta giorni dall’inizio del contratto un piano con indicati gli eventi cardine relativi a tutte le attività e/o oggetti della fornitura che richiedano una approvazione formale da parte dell’Amministrazione, nonché i checkpoint di revisione congiunta, con frequenza quindicinale o mensile, in particolare:
• Piano di progetto dettagliato;
• Piano di adempimenti richiesti all’Amministrazione;
• piano di consegna, di installazione e avvio operativo dei Sistemi;
• manuale di qualità del fornitore;
• piano di qualità;
• piano di collaudo (comprensivo delle specifiche di collaudo e delle check list);
• piano di messa in esercizio (installazione, avvio operativo,..);
• piano di formazione;
• piano di integrazione
Il fornitore dovrà presentare ogni mese solare una relazione sullo stato di avanzamento del progetto esecutivo, segnalare eventuali problemi (attuali e previsti) ed i conseguenti rischi.
Si richiede, inoltre:
Organizzazione e gestione per processi delle attività previste.
Progettazione ed applicazione delle modifiche che si rendessero necessarie durante il ciclo di realizzazione.
- Supporto alle attività di monitoraggio sulla esecuzione del contratto condotte dal Ministero in conformità alle guide CNIPA applicabili, e disponibilità delle informazioni richieste dal responsabile delle attività di monitoraggio in relazione ai processi adottati dal Fornitore.
Con riferimento alla visione complessiva del sistema, in particolare del Sistema Informativo unitario sono state individuate le seguenti fasi realizzative:
1. FASE A - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
1.1 SOTTOFASE A.1 – Progetto esecutivo e prototipo (durata 2 mesi solari a decorrere dalla data di inizio Contratto);
1.2 SOTTOFASE A.2 – Fornitura di Prodotti Hardware e Software (durata 3 mesi solari dalla data di inizio Contratto);
1.3 SOTTOFASE A.3 – Sviluppo software, Ingegneria di sistema e Presentazione del Sistema Pilota (Installazione, configurazione, integrazione ed avvio del sistema pilota, durata 2 mesi dalla data di completamento della sottofase A.2);
1.4 SOTTOFASE A.4 – Integrazione sistemi (da completare entro 2 mesi solari dalla data di completamento della sottofase A.3);
2. FASE B - COLLAUDO finita la fase A.4
3. FASE C MESSA IN ESERCIZIO (da completare entro 2 mesi solari dalla data di completamento della sottofase A.4);
4. FASE D - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO (da completare entro 1 mese solare dalla data di completamento della Fase B);
5. FASE E - ASSISTENZA AVVIAMENTO e SUPPORTO TECNICO (da completare entro 1 mese solare dalla data di completamento della Fase B).
La società dovrà presentare il progetto esecutivo dell’intero sistema informativo unitario che dovrà contenere fra l’altro:
• La struttura logica e fisica del sistema di elaborazione;
• La descrizione del formato dei dati che saranno scambiati col sistema informativo SIA, e di quelli che saranno acquisiti con il sistema SSN, con i Lloyd’s register, con il Sirenac e con il servizio di rilevazione satellitare;
• Le specifiche tecniche, di installazione (inclusi pesi, ingombri, potenza dissipata) e l’avvio operativo delle apparecchiature atte ad assicurare quanto richiesto nel capitolato;
• Le specifiche tecniche di interscambio dei dati tra i vari sistemi informativi coinvolti;
• La soluzione e le modalità per la cooperazione fra sistemi ed applicativi;
• Le specifiche tecniche della gestione eventi;
• L’architettura dettagliata del sistema informativo e del software applicativo e d’ambiente proposto;
• Le eventuali estensioni e personalizzazioni richieste ai prodotti SW;
• La configurazione distribuite realizzabili, i requisiti hardware ed i protocolli di rete richiesti;
• I tempi di risposta massimi previsti in relazione ad alcune transazioni tipo;
• Modalità di realizzazione della guida on-line all’utilizzo dei servizi;
• Specifiche dell’ambiente operativo, di gestione e di sviluppo del software oggetto della fornitura con i relativi requisiti prestazionali;
• Procedure, criteri e modalità di intervento nel caso di malfunzionamenti software e hardware (“sistema di Governo”;
• Le policy di sicurezza e le configurazioni da implementare sui sistemi informatici di cui al § 5;
• Gli eventuali interventi presso i siti ove installare le apparecchiature;
• L’organizzazione del disaster recovery;
• La definizione delle procedure e per la gestione delle attività di backup/restore;
Per una più agevole verifica del prodotto dovrà essere inoltre realizzato un prototipo web navigabile dell’applicazione, in modo da poter valutare l’interfaccia utente e l’organizzazione dei flussi informativi all’interno del sistema operazionale.
Le policy di sicurezza da implementare sui sistemi informatici dovranno essere conformi alle politiche di sicurezza e di protezione correntemente implementate ed utilizzate dagli Enti proprietari delle informazioni trattate dal SATM, per garantire la sicurezza del proprio sistema informativo.
Il documento di progettazione esecutivo e il prototipo saranno sottoposti a valutazione da parte dell’Amministrazione che si riserva di garantire un’approvazione formale del documento nei successivi 30 giorni dalla data di presentazione.
Per la stesura del progetto esecutivo, il team di progetto potrà avere accesso alla documentazione tecnica necessaria all’implementazione della cooperazione applicativa fra i sistemi ed alla rappresentazione delle informazioni, con particolare riferimento al formato dei dati trattati dai sistemi di pertinenza e di interesse per le finalità del progetto.
Articolo 6
(Consegna, Collaudo e Termini di adempimento)
Entro mesi dall’avvio del progetto il fornitore dovrà provvedere alla definizione e presentazione delle specifiche di collaudo che l’Amministrazione dovrà approvare entro i 15 (quindici) giorni successivi.
La fornitura sarà sottoposto a collaudo da una Commissione nominata con Decreto Ministeriale, che provvederà ad accertare presso il sito che ospiterà i sistemi di elaborazione e presso la Sala Operativa della DCIPF, la rispondenza quantitativa e qualitativa dei materiali in fornitura, nonché la verifica delle funzionalità previste.
In ogni caso l’impresa deve fornire la strumentazione, l’assistenza di personale specializzato ed i relativi schemi di laboratorio occorrenti per effettuare tutte le misure che la commissione riterrà opportuno utilizzare.
In sede di collaudo l’impresa deve fornire, alla Commissione, l’inventario dei materiali (con rispettivo codice) e del software installato.
Le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, dovranno essere redatte dal Fornitore e sottoposte preventivamente all’Amministrazione per accettazione. Le specifiche di dettaglio dei piani di Test avranno per oggetto le prove funzionali e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico.
L’Amministrazione comunicherà al Fornitore l'accettazione delle specifiche di collaudo presentate con le eventuali osservazioni ed integrazioni entro 30 giorni (lavorativi) dalla data di presentazione delle stesse. Il Fornitore, entro 15 giorni (lavorativi) dalla data di ricezione delle eventuali osservazioni, dovrà consegnare all’Amministrazione un documento contenente le specifiche in forma definitiva.
La Commissione di collaudo si riserverà di effettuare, comunque, tutte le prove che riterrà, a suo giudizio insindacabile, necessarie. Eventuali ulteriori prove che la Commissione di collaudo deciderà di effettuare, dovranno essere verbalizzate e costituiranno un "ADDENDUM" alle norme di collaudo sopra citate.
L’esecuzione delle prove saranno svolte in contraddittorio tra la citata Commissione e uno o più Responsabili nominati dal Fornitore.
La Commissione di collaudo redigerà apposito verbale contenente i risultati di ciascuna prova di collaudo. Il superamento del collaudo finale, con parere favorevole, comporterà l’accettazione dei
servizi. Nel caso in cui il collaudo non fosse superato, si applicheranno le penali, nei modi previsti dal presente contratto, fino ad eventuale risoluzione dello stesso. Ove richiesto, si provvederà a concordare documenti per modalità differenti o aggiuntive, ivi compresa la suddivisione in più lotti di collaudo, da concordare con l’Amministrazione.
Il collaudo sarà effettuato in più fasi:
a) verifica della consistenza degli apparati e della documentazione di riscontro secondo quanto riportato nel documento di Xxxxxxxx;
b) Infrastruttura informatica presso il site che ospita l’infrastruttura del SATM;
c) Cooperazione applicativa e trasferimento informazioni con i sistemi SIA ed SSN;
d) Funzionalità di acquisizione e strutturazione dei documenti cartacei;
e) Acquisizione di dati di rilevazione del traffico navale da satellite;
f) Accesso ai registri Xxxxx e Sirenac;
g) Funzionalità di aggregazione delle informazioni sul traffico navale in un’unica rappresentazione;”
h) Accesso ai dati storici;
i) Funzionalità di analisi dei dati;
j) Funzionalità complessiva del sistema;
k) Accesso ai servizi dalla Sala Operativa della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.
Nel progetto esecutivo dovranno essere indicate le modalità di esecuzione delle verifiche e dei collaudi delle funzionalità utente e di sistema.
Articolo 7
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali presso la Società, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano alla Ditta di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta della Società e a giudizio dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Qualora la Società non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa dall’Amministrazione, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno della Ditta, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
La Società, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell’evento – unitamente alla domanda di proroga, un’esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, nel periodo di esecuzione contrattuale non saranno compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa.
Articolo 8 (Modifiche e varianti tecniche)
Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta della Società, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore Centrale della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare – in caso di proposta da parte della Società – l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Società sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Se tali modifiche risultassero di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell‘importo complessivo, verrà convenuto un compenso extra corrispondente alle indicazioni fornite dai listini di mercato; se, viceversa, esse comporteranno delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di collaudo e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di collaudo e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l’incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.
Articolo 9 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle
leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47 e dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490.
Non è ammesso il ricorso al subappalto.
Articolo 10 (Garanzia e Manutenzione)
Le apparecchiature ed i software forniti dovranno essere coperti da garanzia e assistenza per il corretto funzionamento dell’hardware e del software della durata di 60 mesi a decorrere dalla data del collaudo favorevole.
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, dovranno essere a totale carico del Fornitore.
Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare collaudo. L’ eventuale interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.
Articolo 11 (Deposito cauzionale)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e nei termini previsti dall’art. 113 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, costituisce un deposito cauzionale dell’importo minimo di
€ pari al 10 % dell’importo netto del contratto, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata in data dalla , senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La fidejussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Società è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione come da articolo 113 del D. Lgs. 163/2006:
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 12 (Trasparenza dei prezzi)
La Società espressamente ed irrevocabilmente:
• dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
• qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa della Società, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 13 (Pagamenti)
Si conviene che, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto come di seguito indicato, entro 120 (centoventi) giorni solari dalla data di ricevimento, da parte della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, delle relative fatture in triplice copia e che, comunque, sarà emessa solo ad avvenuto collaudo favorevole.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Art. 14 (Penali)
Le parti concordano che l’entità delle penalità è così stabilita:
Per i ritardi connessi alla realizzazione del Sistema SATM (cfr par. 6.1 del capitolato tecnico), sarà applicata una penale corrispondente ad € 1.000,00 per ritardi compresi tra uno ed quattro giorni ed una penale aggiuntiva di € 500,00 per ogni giorno eccedente il quarto e fino al quindicesimo giorno. Trascorso tale ultimo termine, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario e all’incameramento del deposito cauzionale.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di agire per l’ulteriore risarcimento per i danni causati dall’inadempimento del contratto.
I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e, comunque, non imputabili alla Società dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti da rappresentanti della Società stessa.
L’importo delle penali, potrà essere dedotto dai pagamenti che l’Amministrazione debba ancora effettuare o dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contratto che si intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno. In tal caso la Società si obbliga a ripristinare l’originaria entità del deposito cauzionale.
L’importo complessivo delle penalità non potrà superare comunque il 10% dell’intero importo dell’ordine.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali dovesse superare il predetto limite, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale in danno della società contraente e all’incameramento del deposito cauzionale.
L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all’Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l’applicazione della penalità.
Per gli inadempimenti connessi ai livelli di servizio così come indicati nel par 11.3 del capitolato tecnico, si applicheranno le penali nello stesso indicate.
In caso di esito negativo al collaudo verrà applicata una penale di € 5.000,00 più una penale di € 500,00 giornaliere, fino alla successiva data di collaudo, che comunque dovrà essere predisposta entro massimo i 20 giorni successivi. Trascorso tale ultimo termine, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario e all’incameramento del deposito cauzionale
Per tutti le altre tempistiche definite all’interno del contratto, non connesse direttamente alla realizzazione del sistema SATM, si applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Articolo 15
(Clausola dell' Amministrazione più favorita)
La Società assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico, in Italia o in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto collaudo favorevole saranno applicati anche alla presente fornitura.
Resta inteso che la presente disposizione non si applica alle componenti software oggetto del contratto.
Articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d’autore)
La Società sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell’Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine “prodotti”, o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d’autore.
In tal caso la Società pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva purché l’Amministrazione informi immediatamente per iscritto la Società di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari; l’Amministrazione abbia conferito alla Società, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti alla Società dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione della Società possono divenire, oggetto di un’azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d’autore, l’Amministrazione riconosca alla Società, a scelta ed a spese di questa ultima, la facoltà di far ottenere all’Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione; o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d’autore o di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio della Società fosse ragionevolmente attuabile.
In questo ultimo la Società rimborserà all’Amministrazione:
▪ se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi della Ditta;
▪ se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l’importo pagato dall’Amministrazione per il loro acquisto.
La Società non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l’Amministrazione basata su:
• combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dalla Ditta con apparecchiature o dati non forniti dalla Società;
• modifiche effettuate dall’Amministrazione di un prodotto fornito dalla Società;
• violazione in Italia di brevetti e diritti d’autore causata da un prodotto non dalla Società anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità della Società in relazione a violazione di brevetti o diritti d’autore.
Articolo 17
(Nor me per il personale impiegato)
Per l’esecuzione della fornitura, la Società si avvarrà esclusivamente di personale specializzato ed in possesso dei requisiti professionali come specificati nel capitolato tecnico ed indicati nell’offerta tecnico-economica. In qualsiasi momento l’Amministrazione ha facoltà di verificare detti requisiti.
La Società riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse professionali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. Il rimpiazzo dovrà essere effettuato con altra risorsa professionale di profilo non inferiore a quello della persona sostituita. L’esercizio di tale facoltà da parte dell’Amministrazione non comporterà alcun onere per la stessa.
Il rimpiazzo deve essere effettuato entro 15 giorni solari e consecutivi alla data di ricezione della comunicazione indicante le generalità della risorsa da sostituire.
La Società si obbliga a non procedere alla sostituzione del responsabile di progetto e delle altre risorse umane proposte senza la preventiva approvazione scritta dell’Amministrazione.
Nel caso di cui al comma precedente, l’Amministrazione si riserva di approvare la nuova figura professionale entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
Nel caso in cui la Società proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, quest’ultima potrà applicare una penale pari al 2 (due) per mille dell’ammontare dell’intero valore contrattuale.
La Società si obbliga a garantire l’idoneità, l’onestà e la correttezza di tutti i propri dipendenti destinati all’esecuzione del presente contratto nonché la riservatezza degli stessi in ordine a informazioni e dati di cui venissero a conoscenza nell’esecuzione dei lavori.
La Società è tenuta a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dall’amministrazione, ivi compresa l’eventuale richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto ai servizi oggetto del presente contratto.
Articolo 18
(Obblighi della società nei confronti dei lavoratori e in materia di tutela ambientale)
La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, la Società si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabile alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903 e legge 10 aprile 1991 n. 125) e di diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni).
La Società risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l’Amministrazione, previa comunicazione alla Società delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dal’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione la Società non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimento di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Società di adempiere alle proprie prestazioni e la Società non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Società stessa.
La Società manleva e tiene indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie.
Articolo 19
(Obblighi della Società in materia di tutela della riservatezza)
Le notizie e i dati relativi alla struttura ed all’attività dell’amministrazione, venuti a conoscenza del personale della Società in relazione all’esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte della Società da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
I divieti di cui al precedente comma sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto dalla Società in esecuzione del contratto, al software sviluppato ed a tutta la documentazione relativa.
La Società è responsabile dell’esatta osservanza degli impegni di cui sopra da parte del proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto.
In caso di inosservanza degli impegni assunti dalla società di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo l’amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente atto.
La Società si impegna a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di riservatezza.
La Società presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 20 Responsabilità della società
La Società non assume alcun’altra obbligazione e non presta alcun’altra garanzia oltre a quelle espressamente previste nel presente contratto.
Resta inteso che, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, in ogni caso di risoluzione del contratto per fatto addebitabile alla Società, l’intera responsabilità di quest'ultima e i rimedi esclusivi dell’Amministrazione per danni prodotti da cause relative o conseguenti al presente Contratto, non potranno superare l'importo contrattualmente previsto.
La Società sarà responsabile per quei danni derivanti da responsabilità di cui all’articolo “Brevetti”.
Articolo 21
(Decadenza e diritti dell’assuntore)
La Società si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, entro 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 22
(proprietà dei dati e del software applicativo)
Diventano “Materiali dell’Amministrazione” tutti i prodotti software, la modulistica, le metodologie e il materiale didattico, realizzati da e con il supporto della società nel corso dell’esecuzione del contratto, nonché tutti i programmi applicativi realizzati nel formato sorgente (cartaceo ed elettronico), e la relativa documentazione tecnico e utente. L'Amministrazione avrà titolo e proprietà dei diritti di autore (copyright) su tutti i materiali identificati come materiali dell'Amministrazione.
Tuttavia la Società avrà il diritto di preparare senza alcun pagamento ed obbligo di rendiconto, Opere Derivate dallo sfruttamento di idee, concetti, know-how e tecniche messe a punto nella
realizzazione dei suddetti materiali e di commercializzare sub-licenziare e distribuire copie di tali Opere Derivate.
La Società manterrà la proprietà dei diritti d'autore su tutti i Materiali che non sono identificati come "Materiali dell'Amministrazione".
Tali materiali comprendono i prodotti-programmi presenti nel catalogo della Società e per ciascuna copia di essi fornita dalla Società. L'Amministrazione potrà:
- usarli su una sola Macchina per volta; modificarli o incorporarli in un altro programma per l'uso su una sola macchina;
- copiarli in forma leggibile dall'elaboratore o in forma stampata per necessità di back-up. L'Amministrazione dovrà inoltre riprodurre ed includere l'indicazione originaria di copy-right in ogni copia del programma o sua porzione sia essa incorporata o meno in altro programma. Nessun'altra licenza, implicita o esplicita, è concessa rispetto a tali Materiali consegnati all'Amministrazione.
Tali copie sono soggette a quanto previsto dalla legge italiana in materia di diritto d'autore.
Articolo 23 (Salvaguardia dall’obsolescenza)
E’ fatto obbligo alla Società di fornire, fino all’avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine la Società dovrà comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
Articolo 24 (Cessione del credito)
La Società ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari istituti di credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua notifica. Tale cessione del credito è consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 25 (Risoluzione del contratto)
In caso di inadempimento della Società, anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dall’amministrazione per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 26 (Recesso)
Ai sensi dell’articolo 11 del Capitolato Generale d’Oneri di cui all’articolo 2 del presente contratto è in facoltà dell’Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili
dal contraente, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al 10% (dieci percento) dell’importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal contraente restano acquisiti dall’Amministrazione.
Articolo 27 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all’autorità giurisdizionale competente.
Articolo 28 (Oneri fiscali)
Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto saranno a carico delle parti contraenti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Articolo 29
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale della Società o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico all’erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto.
Articolo 30
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia in n. pagine, previa lettura fattane ad alta ed intellegibile voce da me Ufficiale Xxxxxxx alle parti contraenti, che mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza e che a mia domanda hanno dichiarato di approvarlo pienamente e di trovarlo in tutto conforme alle loro volontà, viene dalle parti stesse con me sottoscritto.
FIRMA SOCIETA’ FIRMA DIREZIONE CENTRALE…
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, l’impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27 e 28.
FIRMA SOCIETA’ FIRMA DIREZIONE CENTRALE…