Contract
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura regolano il Contrat- to di Fornitura di Gas Naturale, salvo espressa deroga contenu- ta nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
ART. 1 – DEFINIZIONI
“Accordo di Trasporto” : si intende il contratto sottoscritto con il Tra- sportatore per trasportare il Gas tramite la Rete e consegnare il Gas ai Punti di Consegna relativi ai Clienti Finali allacciati direttamente alla Rete ;
“Accordo di Distribuzione”: si intende il contratto sottoscritto con il Distributore per trasportare il Gas tramite l’Impianto di Distribuzione e consegnare il Gas ai Punti di Consegna relativi ai Clienti Finali allacciati direttamente ad un Impianto di Distribuzione;
“AEEG”: l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
“Cabine di Misura”: la struttura fisica contenente le apparecchiature atte alla misurazione del gas somministrato al Cliente Finale e/o im- messo nella rete di distribuzione e alla regolazione della pressione del gas stesso;
“Cliente Finale”: si intende la persona fisica o giuridica che usa il gas per usi propri secondo quanto prescritto dalle definizioni del D.lgs. n° 164/2000;
“Codice di Rete”: si intende il codice contenente le regole e le mo- dalità per la gestione ed il funzionamento della Rete secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 164/2000;
“Codice di Stoccaggio”: si intende il codice contenente le regole e le modalità per la gestione ed il funzionamento dello stoccaggio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 164/2000;
“Distributore”: si intende il soggetto che esercisce l’Impianto di Distribuzione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 164/2000;
“Gas Naturale”: s’intende il gas oggetto della fornitura avente le specifiche qualitative stabilite dal Codice di Rete;
“Giorno”: s’intende il periodo di 24 ore consecutive con inizio alle ore 06.00 di ciascun giorno di calendario e termine alle ore 06.00 del giorno di calendario successivo;
“Impianto/i di Distribuzione”: si intende la/e rete/i di gasdotti locali integrati funzionalmente costituita dall’insieme dei punti di alimenta- zione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di ridu- zione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione d’utenza. L’Impianto di Distribuzione si colloca sempre a valle di un Punto di Aggregazione.
“Mese di Prelievo”: s’intende il periodo con inizio alle ore 6.00 del primo giorno di ogni mese contrattuale e termine alle ore 6.00 del primo giorno del mese contrattuale successivo;
“Periodo Contrattuale”: s’intende la durata del Contratto;
“Potere Calorifico Superiore” o “PCS”: s’intende la quantità di ca- lore prodotta dalla combustione completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di gas alle condizioni standard (temperatura di 288,15 K = 15°C ed alla pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar), quando la pressione di reazione è mantenuta costante, dei prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura costante dei reagenti.
“Standard metro cubo” o “Smc”: s’intende il metro cubo alle condizioni standard (temperatura di 288,15 K = 15°C e pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar).
“Punto di Prelievo”: è il punto di confine tra l’impianto di proprietà del distributore o gestito da esso e l’impianto di proprietà del CLIEN- TE o gestito da esso.
“Rete”: è il sistema di condotte in generale interrate, posate su suo-
lo pubblico o privato che, partendo dal punto di alimentazione della
de gli impianti di derivazione di utenza e gli Impianti di Distribuzione. “Società Controllate, Controllanti, Collegate e/o Sottoposte a Comune Controllo”: s’intendono quelle società che risultino tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2359 c.c. ed il termine controllo dovrà essere interpretato secondo quanto disposto dal medesimo articolo;
gas
“Trasportatore”: s’intende Snam Rete Gas ed Edison T&S che sono i soggetti che gestiscono la Rete attraverso cui viene effettuato il servizio di trasporto del Gas in applicazione dell’Accordo di Tra- sporto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO – ESCLUSIVA
GELSIA, metterà a disposizione del CLIENTE il gas naturale secon- do i parametri indicati nelle Condizioni Particolari di Fornitura e som- ministrerà al CLIENTE, che si impegna ad acquistare e a prelevare in via esclusiva da GELSIA, i quantitativi di gas naturale necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno presso il/i Punto/i di Prelievo indicato/i, che rientrano tutti nella disponibilità negoziale del CLIEN- TE (anche nel caso di CLIENTE Xxxxxxxxx), come dallo stesso sot- toscritto con l’accettazione delle Condizioni Particolari di Fornitura. ART. 3 – PUNTO/I DI PRELIEVO E DI UTILIZZO DEL GAS NA- TURALE
3.1 Il CLIENTE dichiara che il/i proprio/i punto/i di Prelievo è/sono già regolarmente connesso/i agli Impianti di Distribuzione, e che le richieste modalità di consegna e prelievo risultano analoghe a quelle della fornitura già in atto, salvo il caso di nuovo/i punto/i di Prelievo. Il CLIENTE, qualora non sia già fornito da GELSIA, dichiara di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di somministrazione di gas naturale e che, pertanto, a decorrere dalla data di efficacia del presente Contratto, sarà libero da qualsiasi impegno contrattua- le con il precedente fornitore relativamente alla somministrazione di gas naturale.
3.2 Il CLIENTE utilizzerà il gas naturale per i soli fabbisogni del/i proprio/i Punto/i di Prelievo oggetto del Contratto, è fatto divieto al CLIENTE la cessione a terzi del gas oggetto di questo Contratto. ART. 4 – SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E TRASPORTO
4.1 La capacità giornaliera “Cg” è fissata per il periodo contrattua- le secondo quanto definito nell’art. 3 del Contratto. Per gli aspetti tecnici concernenti la fornitura del gas naturale, comprese le re- sponsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della stessa, si fa riferimento all’Accordo di Distribuzione, alla normativa vigente in materia ed ai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell’uso delle reti; resta inoltre inteso che GELSIA in qualità di “ cliente grossista” ai sensi dell’art. 2, comma 1°, lettera b), del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, non risponde dei danni causati dal gas somministrato, essendo la stessa GELSIA persona giuridica che acquista e vende gas naturale senza svolgere attività di trasporto o distribuzione. Eventuali sospensioni, parziali o totali, della somministrazione per motivi di carattere tecnico, ivi inclusi gli interventi del Trasportatore/Distributore per ispezione, potenziamen- to o manutenzione della Rete, saranno, ove possibile, comunicate al CLIENTE con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore per gli in- terventi programmati (ovvero con un preavviso coerente con quanto disposto dal Codice di Rete), e con il massimo avviso possibile per gli interventi a carattere straordinario. Le interruzioni e le sospensioni parziali o totali nella somministrazione o nei prelievi di gas,dovute alle ragioni di cui alla precedente comma, non comporteranno obbli- go alcuno né daranno luogo a indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, né potranno costituire motivo di anticipata
risoluzione del presente contratto.
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rete, consente la distribuzione del gas ai clienti; la rete non compren-
4.2 Il gas messo a disposizione da GELSIA presso il/i punto/i di pag 1/5
Prelievo del CLIENTE avrà le caratteristiche qualitative previste dal Codice di Rete. Le Parti si danno reciprocamente atto che il calcolo del contenuto energetico del gas messo a disposizione del CLIENTE verrà effettuato mensilmente con riferimento ai valori del PCS, deter- minato dal Trasportatore sulla base della composizione chimica del gas in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete.
GELSIA per la determinazione del Potere Calorifico Superiore (PCS) del gas, espresso in kJ/m3 farà riferimento alla misura effettuata dal Trasportatore. I valori di PCS saranno comunicati al CLIENTE come definito dal Codice di Rete e dalla normativa vigente.
ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO – RECESSO
5.1 La Fornitura di cui al Contratto avrà inizio alla data indicata nelle Condizioni Particolari di Fornitura e avrà la durata specificata nelle stesse.
5.2 La Fornitura si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi mediante lettera rac- comandata A/R da far pervenire all’altra almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.
5.3 Il CLIENTE potrà recedere dal Contratto dandone comunicazio- ne a GELSIA mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi.
5.4 GELSIA potrà avvalersi della facoltà di recedere dal Contratto comunicandolo al Cliente mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi.
5.5 L’esercizio da parte di una delle Parti del diritto di recesso impe- gnerà entrambe a compiere quanto di rispettiva competenza per la conseguente estinzione dei contratti di cui al precedente art. 4.1, nel rispetto della disciplina vigente, con obbligo a carico del CLIENTE di rimborsare al GELSIA al più presto e, comunque, entro e non oltre lo spirare del termine di preavviso,le somme dallo stesso anticipate alle relative controparti nell’interesse del CLIENTE. A tal fine il GELSIA potrà procedere all’escussione, totale o parziale, del deposito cau- zionale costituito ai sensi del successivo art 10.
ART. 6 – PATTO DI PREFERENZA
IL CLIENTE, per il caso di disdetta o di recesso dal presente Contrat- to, si obbliga a dare la preferenza a GELSIA nella stipulazione di un successivo contratto di fornitura di energia elettrica relativo allo/agli stesso /i Punto/i di Prelievo.
Il CLIENTE comunicherà a GELSIA, nelle forme previste dal succes- sivo art. 16, le condizioni propostegli da terzi.
GELSIA, nel termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comuni- cazione di cui sopra, dovrà dichiarare al CLIENTE, nelle forme previ- ste dal successivo art. 16, se intende valersi del diritto di preferenza alle medesime condizioni.
Nel caso in cui GELSIA si avvalga del diritto di preferenza, il nuo- vo contratto di fornitura produrrà i suoi effetti a decorrere dalla sca- denza o dallo spirare del periodo di preavviso previsti nel presente Contratto.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1566 c.c.
ART. 7 – PREZZO DELLA FORNITURA
7.1 Per l’acquisto del gas naturale e dei connessi servizi di Traspor- to, Distribuzione e Misura oggetto del Contratto, il CLIENTE si im- pegna a corrispondere a GELSIA il prezzo come di seguito indicato.
7.1.1 Il prezzo del gas naturale sarà quello previsto nelle Condizioni Particolari di Fornitura, fisso o soggetto alla indicizzazione ivi indi- cata.
7.1.2 Il prezzo del gas naturale sarà adeguato mensilmente al valore
del PCS mensile espresso in kJ/m3, come misurato dal Trasportato- re. I valori di PCS saranno comunicati al CLIENTE come definito dal
7.1.3 Qualora l’impianto del CLIENTE sia dotato di correttore volume- trico (k) i volumi addebitati saranno quelli corretti da tale strumento.
7.2 Per il servizio di Distribuzione locale, qualora applicabile, al CLIENTE verranno fatturati i corrispettivi corrispondenti alle ta- riffe applicate dal Distributore locale per gli impianti su cui è/sono ubicato/i il/i punto/i di Prelievo del CLIENTE.
ART. 8 – ONERI FISCALI
gas
8.1 Il Prezzo pattuito per la somministrazione di cui al precedente Art. 7 deve essere considerato al netto di qualsiasi diritto o tributo e relative addizionali presenti o futuri. GELSIA, quale soggetto pas- sivo dell’accisa sul gas metano, deve assoggettare il gas immesso in consumo, di cui al presente Contratto, all’aliquota corrispondente agli usi del gas determinati sulla base dei documenti previsti dalle disposizioni del Testo Unico delle accise. Al fine di una corretta ap- plicazione di quanto sopra il CLIENTE si obbliga a fornire a GELSIA, mediante l’uso degli appositi Allegati contrattuali, nei tempi prescritti, tutti i necessari elementi assumendosi la responsabilità dell’esattez- za dei medesimi e dei relativi aggiornamenti. I diritti, tributi, gli altri eventuali oneri non solo fiscali e le relative addizionali presenti e futuri, applicabili per legge o per disposizione delle Autorità Com- petenti, sono da considerarsi a carico del CLIENTE che fa esente GELSIA da qualsiasi responsabilità derivante dalle eventuali men- daci dichiarazioni rilasciate a quest’ultima, dal mancato pagamento degli stessi o da qualsiasi violazione delle vigenti norme in materia, fatto salvo quanto previsto dalla legge. Qualora il gas venga impie- gato in usi per i quali non è previsto l’assoggettamento ad imposte e/o è prevista l’applicazione di aliquote di imposta differenziate (ad es.: materia prima, usi civili/industriali, produzione di energia elet- trica, ecc.), il CLIENTE si impegna a comunicare a GELSIA, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di gas impiegati negli usi di cui sopra e/o dei quantitativi di energia elettrica prodotti con gas, specificando in quest’ultimo caso il quantitativo consumato per uso proprio. Tali quantitativi, coerenti con i dati rilevati ai fini UTF, saranno individuati dal CLIENTE che si assume la responsabilità dell’esattezza dei dati comunicati.
8.2 Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in ag-
giunta e/o in sostituzione di quelle esistenti sarà a carico del CLIEN- TE, salvo diversa disposizione di legge. Qualsiasi altra agevolazione fiscale e/o di altra natura di cui il CLIENTE dovesse beneficiare do- vrà, qualora necessario, essere comunicata a GELSIA in termini ra- gionevoli per consentire alla stessa l’applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla legge.
ART. 9 – DETERMINAZIONE DEI CONSUMI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI
9.1 GELSIA fornirà il gas naturale al contatore del CLIENTE. GEL- SIA per quanto concerne le regole, le procedure, nonché le moda- lità di misurazione dei quantitativi e di determinazione della qualità del gas farà riferimento a quanto disciplinato dal Codice di Rete del Trasportatore e dal Codice di Rete del Distributore. Relativamente a quest’ultimo nel periodo transitorio faranno fede le pregresse con- dizioni tecniche di fornitura applicate al CLIENTE dal Distributore. La misurazione dei quantitativi di gas verrà effettuata con le appa- recchiature installate nella cabina di regolazione e misura a valle di ogni presa, con apparecchiature che consentano la determinazione ed il controllo dei volumi e secondo le modalità previste nel Codice di Rete del Trasportatore o nel Codice di Rete del Distributore. Su richiesta di GELSIA il CLIENTE si impegna ad effettuare l’autolet-
xxxx del contatore secondo le modalità ed i tempi indicati da GEL-
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Codice di Rete e dalla normativa vigente.
SIA. I dati di misura utilizzano come unità di misura dei volumi lo pag 2/5
Standard Metro Cubo. Il CLIENTE, qualora sia il proprietario degli impianti e delle apparecchiature interne alla cabina di misura, si as- sume l’obbligo della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dei necessari adempimenti presenti e futuri in ottemperanza alle vigenti norme di legge. Eventuali modifiche dei predetti impianti e/o apparecchiature dovranno essere preventivamente concordate con GELSIA e/o tramite società dalla stessa incaricate. Qualora il CLIENTE non sia il proprietario degli impianti e delle apparecchiatu- re interne alla cabina di misura, GELSIA si riserva il diritto di imputare al CLIENTE i costi relativi alla manutenzione degli stessi. GELSIA e/o le società dalla stessa incaricate avranno diritto di accedere alla cabina di regolazione e misura in ogni momento per tutto il Periodo Contrattuale per la verifica della strumentazione e/o delle operazioni di misura. Parimenti in conformità a quanto previsto dal Codice di rete del Trasportatore o dall’emanando Codice di Rete del Distribu- tore potrà accedere alla cabina di regolazione anche il personale del Trasportatore o del Distributore. Per i dati di misura relativi al prelievo del Gas da parte del CLIENTE allacciato alla Rete o ad un Impianto di Distribuzione le Parti concordano di assumere come validi i dati di misura rilevati dal Trasportatore/Distributore o da una terza parte, concordemente autorizzata dalle Parti. Nel caso in cui l’Impianto di Misura del Cliente Finale non consenta la rilevazione giornaliera dei prelievi, il prelievo giornaliero verrà determinato maggiorando del 30% il rapporto tra il volume di gas prelevato nel mese di riferimento ed il numero dei giorni (e sue frazioni) intercorrenti tra due letture che definiscono il prelievo del mese. In caso di contestazioni relative alla misura attinente il prelievo del gas il CLIENTE ne darà comu- nicazione a GELSIA e/o alle società dalla stessa incaricate che si faranno carico di attivare tempestivamente le necessarie verifiche nei confronti del Trasportatore o del Distributore. In caso di mancan- za dei dati di misura le PARTI procederanno congiuntamente alla definizione dei consumi sulla base dei consumi storici del CLIENTE. Qualora, nell’ambito dell’attività di lettura, vengano riscontrati guasti e/o anomalie sugli impianti di lettura, per tutta la durata del malfun- zionamento dell’impianto la determinazione dei quantitativi verrà eseguita secondo quanto previsto Codice di rete del Trasportatore o dall’emanando Codice di Rete del Distributore.
Gli eventuali errori di determinazione delle portate e dei volumi deri-
vanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l’errore sia effettivamente sussistito e limitata- mente agli ultimi dodici mesi di prelievo antecedenti la data di se- gnalazione dell’errore alla controparte, restando inteso che non ver- ranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. In caso di incertezza sull’entità e sulla durata dell’errore, le PARTI pro- cederanno congiuntamente alla valutazione dei consumi di gas sulla base delle indicazioni fornite dal Trasportatore e/o dal Distributore. Ogni manomissione o alterazione della misura del gas o sottrazione di gas non misurato darà la facoltà a GELSIA di risolvere il presente contratto, salvo ogni diritto a risarcimento del danno.
9.2 GELSIA fatturerà mensilmente al CLIENTE gli importi di cui al precedente art. 5 sulla base dei parametri concordati agli artt. 2 e 5 del presente Contratto. Le predette fatture saranno emesse entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello della fornitura. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle stesse mediante addebito preau- torizzato in conto (R.I.D.) presso una Azienda di Credito convenuta.
9.3 Qualora le scadenze di cui sopra coincidano con un sabato, una
domenica o una festività nazionale infrasettimanale, le scadenze
Ai sensi dell’articolo 1460 c.c. eventuali reclami o contestazione non daranno il diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da GELSIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data dell’inadempi- mento, maggiorato di 3,5 punti percentuali in rapporto ai giorni tra- scorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento.
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9.4 Qualora il ritardato pagamento delle fatture risultasse superiore a 30 (trenta) giorni, GELSIA ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con un preavviso di ventiquattro ore, avrà la facoltà di interrompere la somministrazione di gas, rimanendo esonerata da ogni respon- sabilità per eventuali danni che ne potessero derivare. In tale caso saranno posti a carico del CLIENTE eventuali oneri che GELSIA do- vesse sostenere in virtù dei contratti di trasporto e stoccaggio da quest’ultima stipulati ed afferenti il CLIENTE.
ART. 10 – GARANZIA
10.1 A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di gas naturale oggetto del Contratto, il CLIENTE si impegna a costi- tuire una fideiussione bancaria a favore di GELSIA secondo il Testo Standard allegato, fino alla concorrenza di un importo pari all’am- montare di 3 (tre) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi registrati per ogni singolo Punto di Prelievo nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione del Contratto, comprensivo di I.V.A.. La fideiussione dovrà essere consegnata a GELSIA almeno 15 (quin- dici) giorni prima della data di inizio della fornitura e dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi. Detta fideiussione sarà ritenuta valida soltanto se costituita con l’espressa condizione che l’ente garante si obbliga a versare l’importo previsto a semplice richiesta di GELSIA, senza riserva al- cuna e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE in caso di inadempimento, secondo il testo standard per la fideiussione al- legato al Contratto.
10.2 In alternativa, il CLIENTE si impegna a versare, entro lo stesso
termine, un deposito cauzionale di pari importo che verrà trattenuto da GELSIA per tutta la durata del contratto e per i successivi 3 (tre) mesi, e maturerà i relativi interessi legali.
10.3 In caso di escussione, totale o parziale, da parte di GELSIA del- la garanzia prestata il CLIENTE dovrà provvedere tempestivamente a reintegrarla.
10.4 Il CLIENTE è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occa- sione di ogni proroga del Contratto ai sensi dell’art. 5.2 delle presenti Condizioni Generali.
10.5 In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione della fideiussione, o di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale, da parte del CLIENTE, entro i termini previsti, sarà facol- tà di GELSIA risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e cessare la Fornitura.
ART. 11 – CONDIZIONE RISOLUTIVE E RECESSO
11.1 Il Contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1353 e se- guenti del Codice Civile in caso di risoluzione dell’Accordo di Tra- sporto Trasporto o dell’Accordo di Distribuzione.
11.2 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal Contratto, tramite semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo racco- mandata all’altra Parte, qualora, relativamente a quest’ultima, si ma- nifestasse una delle seguenti circostanze:
• inizio di una azione o di un procedimento per la messa in
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stesse si intendono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
liquidazione; pag 3/5
• interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
• istanza od inizio di una procedura concorsuale;
• insolvenza od iscrizione nel registro dei protesti.
11.3 Nel caso in cui GELSIA dovesse recedere dal Contratto per il verificarsi di una delle circostanze di cui al punto che precede, fermo restando l’impegno di GELSIA di recedere tempestivamente dall’Ac- cordo di Trasporto e dall’Accordo di Distribuzione, saranno posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che, in virtù di tali Ac- cordi dovessero essere posti a carico di GELSIA a seguito del reces- so anticipato, fatto salvo comunque il risarcimento di ulteriori danni. ART. 12 – FORZA MAGGIORE
12.1 Nessuna della Parti sarà responsabile del proprio inadempi- mento ad alcuna delle obbligazioni previste nel presente contratto, qualora sia in grado di provare che si siano verificate tutte e tre le seguenti condizioni. (1) che l’inadempimento è stato provocato da un evento totalmente al di fuori del suo controllo, (2) che non era ragionevole aspettarsi che essa Parte, al momento di sottoscrivere il presente contratto, tenesse in considerazione al possibilità del ve- rificarsi di tale evento ed i suoi effetti, e (3) che non era ragionevol- mente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti. Tale situazione è definibile causa di “Forza Maggiore”.
12.2 Le Parti convengono che si avrà comunque Forza Maggiore nei casi elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guerra, rivoluzioni, ostilità belliche, invasioni, ribellioni, sommosse, blocco dei trasporti, incendi, inondazioni, terremoti scioperi nazionali, atti di terrorismo, confische o distruzioni ordinate da autorità governative, catastrofi naturali.
12.3 In presenza di causa di Forza Maggiore, la Parte colpita dall’e- vento deve darne comunicazione all’altra senza indugio e adempie- re alle proprie obbligazioni non appena sarà venuto meno l’evento. Qualora l’evento di Forza Maggiore continui e produca i suoi effetti per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, la Parte non colpita dal- la Forza Maggiore avrà facoltà di risolvere il contratto senza alcuna responsabilità a carico delle Parti.
ART. 13 – INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI
In accordo con quanto stabilito dall’articolo 2 della Deliberazione dell’ AEEG n 78/99, il Contratto, durante il periodo di validità, si intende modificato di diritto mediante l’inserimento di clausole negoziali e re- golamentazioni tecniche che la stessa AEEG potrà definire ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 79/99.
ART. 14 – MODIFICA DELLA NORMATIVA E DEI PARAMETRI ECONOMICI
14.1. Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abro- gazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali con- dizioni e/o prescrizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti emanati da autorità pubbliche o da altri soggetti competenti nell’eser- cizio dei propri legittimi poteri.
14.2. Fatto salvo quanto sopra, GELSIA si riserva la facoltà di mo- dificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrat- tuali, incluse quelle economiche, dandone comunicazione scritta al CLIENTE (intendendosi per tale anche l’avviso in bolletta) secondo adeguata forma e modalità, e con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla decorrenza della variazione. La comu- nicazione di cui al presente comma dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle variazioni introdotte, le seguenti informazioni:
a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultan- te dalla variazione introdotta;
c) la decorrenza della variazione introdotta;
dell’eventuale volontà di esercitare il diritto di recesso senza oneri.
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14.3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intende per “giu- stificato motivo” il mutamento del contesto legislativo o regolamen- tare di riferimento, ovvero il mutamento dei presupposti economici utilizzati da GELSIA per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazio- ne anticipata, le variazioni saranno applicate a far tempo dalla data indicata nella comunicazione di cui al comma precedente. In caso di dissenso, il CLIENTE potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà al più tardi pervenire all’indirizzo di GELSIA entro il trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento della comu- nicazione di cui al comma precedente. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 06.00 del giorno in cui le variazioni avrebbero trova- to altrimenti applicazione.
ART. 15 – RISERVATEZZA
15.1 Le Parti si impegnano a non divulgare informazioni relative al Contratto stesso se non con espresso consenso dell’altra, per tutta la durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso.
15.2 Sono esclusi da tale divieto i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del Contratto.
ART. 16 – COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione fra le Parti inerente il Contratto, compresa qua- lunque variazione relativa al/i Punto/i di Prelievo, dovrà essere fatta per iscritto e trasmessa con modalità tale da precostituire la prova dell’effettiva ricezione in capo all’altra Parte.
ART. 17 – RESPONSABILITA’
17.1 GELSIA quale “cliente grossista” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 164/00, si limita ad acquistare e vendere gas na- turale, senza esercitare alcuna attività di trasporto o di distribuzione.
17.2 In merito all’attività di allacciamento, installazione e attivazione svolta dal Distributore locale, GELSIA, quale società autorizzata alla sola vendita di gas naturale, si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore e non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti, sia a monte che a valle del/i Punto/i di Prelievo, e alle attività di competenza del Distributore lo- cale e/o del CLIENTE.
17.3 Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal CLIENTE nei confronti di GELSIA per i casi in cui si verifichino dei danni causati dal gas naturale somministrato ovvero delle interruzio- ni e/o sospensioni della somministrazione dipendenti da caso fortu- ito, Forza Maggiore, da problemi sulla Rete di Distribuzione ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al Distributore locale ovvero al trasportatore nazionale. In tali casi, l’interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del Contratto né potrà essere imposto a GEL- SIA di provvedere al trasporto del gas naturale in qualsiasi modo fino al al/i punto/i di Prelievo.
ART. 18 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Monza.
ART. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Nessuna delle PARTI potrà cedere il presente Contratto a terzi senza
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d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE
il preventivo consenso scritto del contraente ceduto. Ai fini di quanto pag 4/5
disposto dal presente articolo, non sarà considerato terzo qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest’ultimo controlla- ta, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente ceden- te, si trovi sotto il controllo di una medesima altra Società.
ART. 20 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il presente Contratto sarà regi- strato a tassa fissa e in caso d’uso ed il relativo onere sarà a carico della parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione stessa.
ART. 21 – VARIAZIONI E DICHIARAZIONI
Il CLIENTE ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza/ubicazione, le modifiche d’uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, GELSIA potrà apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto conoscenza chie- dendo, se del caso, documentazione integrativa.
(TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE)
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