Guida per gli operatori Marzo 2023
Il servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto
Guida per gli operatori Marzo 2023
INDICE
LINEAMENTI GENERALI DEL SERVIZIO 6
2. PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI ADESIONE 9
2.1 Scambio delle lettere-contratto 9
2.2 Soggetti con sede legale in uno Stato estero 10
4. ITER DI ADESIONE AL SERVIZIO 12
5. MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI ADESIONE AL SERVIZIO 14
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 16
1. TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA RICHIESTA DI DSP 16
2. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI DSP 20
2.2 Giornata operativa e cut-off time 21
3. PROROGA DEL TERMINE PER IL RILASCIO DELLA DSP 22
3.1 Proroga ex D.LGS n. 1/1948 22
3.2 Sospensione dei termini 22
4. SOLUZIONE DI CONTINGENCY 22
PAGAMENTO TARDIVO DEGLI ASSEGNI 24
2. PAGAMENTO “TARDIVO” PRESSO LA BANCA D’ITALIA 25
3. PAGAMENTO NELLE MANI DEL PORTATORE DEL TITOLO 25
RAPPORTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI 28
1. PUBBLICITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROTESTO - INVIO ELENCHI 28
2. COMUNICAZIONI ALL’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA 28
2.1. Comunicazioni al Prefetto 28
2.2 Denuncia all’autorità giudiziaria 29
2. TARIFFE UNITARIE E IMPOSTA DI BOLLO 31
Lettera-contratto per l’adesione al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto 34
Scheda di adesione al Servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto 43
Legalizzazione degli atti pubblici redatti all’estero 50
Comunicazione del regolante delle tariffe 52
Elenco delle causali di rifiuto di pagamento degli assegni 54
Guida tecnica per gli aderenti al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto
L’art. 45, comma 1, n. 3, del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni (di seguito “legge assegni”), in combinato disposto con il D.P.R. n. 298 del 28 novembre 2002, recante modifiche al D.P.R. n. 144 del 14 marzo 2001 sui servizi Bancoposta, consente al portatore di un assegno bancario o postale ordinario (di seguito “assegno/i”), presentato in tempo utile e non pagato, di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati anche laddove il rifiuto del pagamento sia constatato “con dichiarazione della Banca d’Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti”.
La dichiarazione della Banca d’Italia è una constatazione equivalente al protesto (c.d. “dichiarazione sostitutiva del protesto” – di seguito “DSP”). Le DSP possono riguardare esclusivamente i cc.dd. “assegni dematerializzati”, cioè gli assegni per i quali il negoziatore abbia generato un’immagine in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Banca d’Italia del 22 marzo 20161 e successive modifiche e integrazioni2 (di seguito “Regolamento Banca d’Italia”) e siano stati presentati al pagamento:
1) in forma elettronica dal negoziatore al trattario3; in base al combinato disposto dell’art. 31, comma 3, della legge assegni, dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 2054 (di seguito “decreto MEF”), e dell’art. 7 del Regolamento Banca d’Italia, la presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno da parte del negoziatore avviene con la trasmissione in via telematica al trattario:
- dell’immagine dell’assegno generata in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Banca d’Italia unitamente ai dati di cui all’art. 8 del Regolamento Banca d’Italia5, per gli assegni di ammontare superiore a 8.000,00 euro;
- dei soli dati di cui al richiamato art. 8, per gli assegni di ammontare pari o inferiore a 8.000,00 euro;
2) in forma cartacea direttamente al trattario, in quanto il negoziatore coincide con il trattario (c.d.
“assegni on-us”)6.
La presente Guida per gli operatori disciplina il “Servizio di rilascio delle DSP” (di seguito “Servizio”).
1 “Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30.4.2016.
2 Cfr. delibera della Banca d’Italia del 5 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21.4.2017.
3 Rientrano in questa categoria di assegni, ad esempio, quelli presentati al pagamento in forma elettronica nella procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT).
4 “Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6.3.2015.
5 Es. identificativi del negoziatore e del trattario, importo, data di emissione, numero identificativo dell’assegno, ecc.
6 Cfr. art. 2, comma 3, del Regolamento Banca d’Italia.
CAPITOLO I
LINEAMENTI GENERALI DEL SERVIZIO
Il Servizio è offerto ai soggetti in possesso dei requisiti di adesione indicati nel successivo Cap. II, par. 1, che abbiano perfezionato con la Banca d’Italia il relativo rapporto contrattuale, secondo le modalità indicate nel prosieguo della presente Guida per gli operatori.
Tali requisiti devono essere posseduti per l’intera durata del rapporto di adesione al Servizio. La perdita dei requisiti soggettivi di adesione di cui al successivo Cap. II, par. 1.1, deve essere immediatamente comunicata dall’aderente alla Banca d’Italia; la perdita dei requisiti di cui alle lett. a), b) e/o c) del paragrafo suddetto determina la contestuale risoluzione del predetto rapporto di adesione al Servizio.
Il rilascio di una DSP può essere richiesto da un aderente al Servizio solo se lo stesso è il trattario7 dell’assegno oggetto di DSP. La richiesta di rilascio di una DSP deve essere avanzata dal trattario alla Banca d’Italia per conto del negoziatore8 dell’assegno oggetto di DSP, anche se quest’ultimo non aderisce al Servizio.
Il Servizio è svolto presso le Sedi di Roma e di Milano della Banca d’Italia (di seguito
“Sede/i”) in base al criterio di competenza territoriale indicato nel successivo Cap. III, par. 1.
Le DSP e/o le dichiarazioni di non protestabilità sono rilasciate dalla Banca d’Italia e, per essa, dai dipendenti appartenenti all’Area Manageriale e Alte Professionalità a ciò incaricati, secondo le regole statutarie della Banca d’Italia; nello svolgimento di tale attività di accertamento essi agiscono in qualità di pubblici ufficiali.
L’accertamento del mancato pagamento avviene secondo il seguente iter:
1) l’aderente predispone la richiesta di DSP in forma elettronica e la inoltra alla Banca d’Italia esclusivamente in via telematica, unitamente all’immagine dell’assegno generata dal negoziatore ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Banca d’Italia e alle informazioni di cui al successivo Cap. III, par. 1;
2) la Banca d’Italia effettua la constatazione equivalente esclusivamente in forma elettronica, sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni inviate in via telematica dal trattario;
3) la Banca d'Italia rende disponibile la DSP in formato elettronico.
7 La banca o l’ente indicato sull’assegno quale soggetto designato a pagarlo ai sensi dell’art. 1 della legge assegni.
8 La banca o l’ente a cui l’assegno è girato per l’incasso.
9 Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Banca d’Italia, potrebbero essere oggetto di DSP anche gli assegni in euro tratti o negoziati al di fuori della Repubblica italiana, purché in presenza di un accordo tra gli intermediari e nel rispetto di ogni altra norma applicabile. Alla data di pubblicazione della presente Guida per gli operatori, non ricorrono i presupposti per il rilascio di DSP sugli assegni della specie.
Le modalità di svolgimento del Servizio sono illustrate nel successivo Cap. III. Il colloquio telematico tra gli aderenti e la Banca d’Italia avviene via internet.
In base alla normativa vigente, i dipendenti della Banca d’Italia incaricati al rilascio delle DSP sono tenuti – in qualità di pubblici ufficiali – ad adempiere a obblighi di pubblicità delle DSP stesse, nonché a porre in essere alcuni adempimenti in conseguenza dell’accertamento di illeciti connessi all’emissione degli assegni (cfr. successivo Cap. V). In particolare:
- la legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni prevede l’obbligo di trasmettere mensilmente gli elenchi dei protesti ai Presidenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la successiva pubblicazione nel “Registro informatico dei protesti”, istituito dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, di conversione del D.L. 18 settembre 1995, n. 381;
- l'art. 8 bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni (di seguito “legge 386/1990”), prevede l’obbligo per i pubblici ufficiali di inviare ai Prefetti i rapporti di accertamento degli illeciti amministrativi consistenti nell'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista;
- in ossequio all’art. 331, comma 1, del codice di procedura penale, ai sensi del quale: “1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito”, qualora l'emissione di assegni sia connessa a reati perseguibili d'ufficio i dipendenti della Banca d’Italia incaricati al rilascio delle DSP, in qualità di pubblici ufficiali, devono inoltrare denuncia scritta alla competente Autorità Giudiziaria.
L’utilizzo del Servizio è soggetto all’applicazione delle tariffe di cui al successivo Cap. VI.
In caso di recesso dell’aderente dal Servizio, di risoluzione del rapporto contrattuale e in ogni caso di esclusione o sospensione dal Servizio disposta dalla Banca d’Italia, esso continua a essere erogato limitatamente alle richieste di DSP acquisite dalla Banca d’Italia prima del giorno di efficacia del recesso/risoluzione/esclusione/sospensione.
CAPITOLO II
ADESIONE AL SERVIZIO
Possono aderire al Servizio i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e tecnici indicati nei successivi parr. 1.1 e 1.2.
Possono aderire al Servizio:
1) le BANCHE – soggetti autorizzati alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all’esercizio del credito;
2) gli ENTI EX ART. 2, PAR. 5, PUNTI 3 e SS., DELLA DIR. 2013/36/UE – soggetti inclusi nell’elenco di cui all’art. 2, par. 5, punti 3 e ss., della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, qualora:
- siano assoggettati – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale
– ad almeno una delle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza armonizzata nell’ambito dell’Unione europea (vigilanza armonizzata in base alla direttiva bancaria) ovvero a forme di vigilanza a questa equivalenti;
- abbiano la propria sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea.
I soggetti che intendono aderire al Servizio devono altresì:
a) avere la sede legale in Italia ovvero essere insediati in Italia con almeno una succursale;
b) poter assumere il ruolo di trattario di assegni;
c) ai sensi dell’art. 45, comma 1, n. 3, della legge assegni, avvalersi – anche per il tramite di terzi – di almeno uno dei seguenti sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d’Italia:
- il sistema TARGET-Banca d’Italia10, in qualità di: i) titolare di conto RTGS DCA, titolare di addressable BIC, titolare di multi-addressee access; ii) titolare di un TARGET2-Securities Dedicated Cash Account (T2S DCA); iii) titolare di un TARGET Instant Payment Settlement Dedicated Cash Account (TIPS DCA) o Reachable party;
- il sistema di compensazione BI-COMP11, in qualità di partecipante o aderendo anche solo indirettamente a una delle procedure interbancarie che confluiscono nel sistema di compensazione BI-COMP.
Il colloquio degli aderenti con la Banca d’Italia ai fini del rilascio della DSP avviene in forma telematica12, tramite l’applicazione della Banca d’Italia “Assegni Insoluti” deputata alla gestione
10 Cfr. “ TARGET-Banca d’Italia Guida per i partecipanti”, disponibile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
11 Cfr. “Sistema BI-COMP – Guida per gli operatori”, disponibile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
12 Richiesta di DSP con la trasmissione delle informazioni e dell’immagine dell’assegno, nonché rettifica/integrazione delle informazioni trasmesse insieme alla richiesta, acquisizione della DSP o della dichiarazione di non protestabilità.
delle DSP.
Per potersi avvalere di tale applicazione, gli aderenti al Servizio devono:
1) disporre di almeno un codice identificativo attribuito dalla Banca d’Italia13;
2) aver completato il processo di autoregistrazione dei propri rappresentanti incaricati, anche nel caso di adesione indiretta (cfr. successivo par. 3);
3) assicurare il rispetto degli standard tecnici previsti dalla “Guida tecnica” (cfr. All. 6), anche nel caso in cui si avvalgano di aderenti incaricati (cfr. successivo par. 3).
2. PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI ADESIONE
2.1 Scambio delle lettere-contratto
L’adesione al Servizio è soggetta all’accoglimento da parte della Banca d'Italia della richiesta avanzata dal soggetto interessato. Il rapporto di adesione si perfeziona con la sottoscrizione e lo scambio di una specifica lettera-contratto con la Banca d’Italia (cfr. successivo par. 4).
La lettera contratto, unitamente alle allegate “Norme per l’adesione al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto” e alla scheda di adesione (cfr. par. 4), sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del richiedente; i documenti sottoscritti, in forma di allegato, devono essere inviati alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)14 della Filiale della Banca d’Italia competente15 (di seguito “Filiale competente”). In via del tutto eccezionale la suddetta documentazione, sottoscritta con firma autografa, può essere consegnata direttamente a mano, tramite corriere o per posta.
La Filiale competente è:
- la Filiale insediata nel capoluogo della provincia in cui è presente la direzione generale/amministrazione centrale o, in assenza di questa, la sede legale del soggetto interessato; in assenza di una Filiale nel capoluogo di provincia, la Filiale competente è quella insediata nel capoluogo di regione (c.d. “regionale”), fatta salva la facoltà del soggetto interessato di scegliere altra Filiale, mediante comunicazione da inviare a quest’ultima;
- per i soggetti non aventi la sede legale e la direzione generale/amministrazione centrale nella Repubblica Italiana, ma insediati nel territorio della Repubblica con una o più succursali, la Filiale insediata nel capoluogo della provincia in cui è presente la succursale oppure la succursale principale16; in assenza di una Filiale nel capoluogo di provincia, la Filiale competente è quella
13 Codice a 5 caratteri numerici, di norma coincidente con il codice meccanografico attribuito alle banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni (Testo unico bancario).
14 Se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento cartaceo firmato in originale, il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all’originale.
15 La documentazione può essere presentata esclusivamente alle:
- Filiali regionali;
- Filiali ad ampia operatività.
L’elenco delle diverse tipologie di Filiali della Banca d’Italia è disponibile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
16 Per succursale principale deve intendersi quella designata dal soggetto interessato come responsabile del rispetto della riserva obbligatoria aggregata di tutte le succursali insediate nella Repubblica italiana, per i soggetti sottoposti all’obbligo
insediata nel capoluogo della regione (c.d. “regionale”), fatta salva la facoltà del soggetto interessato di scegliere altra Filiale, mediante comunicazione da inviare a quest’ultima.
Per la ricezione di tutte le comunicazioni della Banca d’Italia relative al rapporto di adesione al Servizio, i richiedenti eleggono un domicilio speciale17 nella lettera-contratto (cfr. All. 1) e rendono nota una casella PEC nella scheda di adesione (cfr. All. 2). In tale scheda i richiedenti rendono altresì noti il numero di fax, di telefono e l’indirizzo email ai quali ricevere comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d’urgenza concernenti il rapporto di adesione al Servizio.
Ogni variazione del domicilio speciale eletto, della casella PEC, del numero di fax, di telefono e/o dell’indirizzo email deve essere tempestivamente comunicata per iscritto (di regola tramite PEC) alla Filiale competente, presentando in caso di variazioni della casella PEC, del numero di fax, di telefono e/o dell’indirizzo email una nuova scheda di adesione.
Ogni comunicazione tra gli aderenti e le Filiali afferente al rapporto di adesione al Servizio avviene tramite PEC oppure, in via del tutto eccezionale, direttamente a mano, tramite corriere o per posta.
2.2 Soggetti con sede legale in uno Stato estero
Ai fini della sottoscrizione della lettera-contratto e della ulteriore documentazione contrattuale necessaria per l’adesione al Servizio da parte di soggetti con sede legale all’estero, il richiedente deve fornire alla Filiale competente copia dell’atto da cui risultino, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera
d) e 3 della Direttiva 2009/101/CE del 16 settembre 2009 o della legislazione dello Stato di appartenenza, le generalità delle persone che hanno il potere di obbligare il richiedente di fronte ai terzi.
La copia e la relativa dichiarazione di conformità all’originale devono essere accompagnate da una traduzione giurata in lingua italiana rilasciata dalla competente autorità o da un traduttore ufficiale. Il richiedente appartenente a uno Stato membro della UE può comunque produrre un’attestazione diversa che, in base all’ordinamento interno dello Stato di appartenenza, sia dotata dei medesimi requisiti di certezza legale.
Il richiedente deve inoltre depositare presso la Filiale competente la firma del legale rappresentante. Il deposito materiale della firma può essere sostituito con l’invio alla Filiale di un atto pubblico contenente lo specimen di firma del legale rappresentante, dal quale risulti – conformemente alla legislazione dello Stato di appartenenza – la provenienza dello specimen dal legale rappresentante.
Indicazioni circa la legalizzazione dell’atto pubblico redatto all’estero sono contenute nell’All. 3.
di riserva, ovvero a perfezionare con la Banca d’Italia il rapporto di adesione al Servizio, per i restanti soggetti.
17 I soggetti non insediati nella Repubblica italiana con la direzione generale/amministrazione centrale possono eleggere il domicilio speciale anche nello Stato in cui hanno la propria direzione generale/amministrazione centrale. In ogni caso non è ammessa elezione di domicilio presso la Banca d’Italia.
I richiedenti possono optare per una modalità di adesione diretta o indiretta al Servizio, a seconda che:
1) designino “direttamente” i propri amministratori e segnalatori (cfr. infra);
2) designino quali amministratori quelli già designati da un aderente diretto (di seguito “aderente incaricato”), avvalendosi in tal caso dei segnalatori designati da quest’ultimo.
In particolare, ciascun aderente è tenuto a nominare uno o più incaricati, di seguito amministratori dell’applicazione “Assegni Insoluti”, responsabili per l’abilitazione/disabilitazione dei nominativi dei soggetti autorizzati dall’aderente al colloquio telematico con la Banca d’Italia (di seguito “segnalatori” e “firmatari” – v. infra). L’amministratore deve essere una persona fisica, legittimata a impegnare per tale attività l’aderente che – qualunque sia la modalità di adesione prescelta – si assume ogni responsabilità per le designazioni e l’operato dell’amministratore designato, nonché per le dichiarazioni e l’operato dei soggetti da quest’ultimo indicati come firmatari e segnalatori.
Il nominativo dell’amministratore viene comunicato dall’aderente alla Banca d’Italia mediante la scheda di adesione (cfr. All. 2).
L’amministratore nominato dall’aderente provvede ad auto-registrarsi sul sito xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx, indicando i dati previsti nell’All. 6.
La Banca d’Italia abilita telematicamente l’amministratore designato dall’aderente che si è correttamente auto-registrato.
L’amministratore è tenuto a censire, nell’apposita procedura informatica resa disponibile dalla Banca d’Italia18 i soggetti segnalatori e i soggetti firmatari.
Il segnalatore è l’ente incaricato19 di trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia, per conto dell’aderente, la richiesta di DSP, con le informazioni e i documenti a ciò necessari e di acquisire la DSP o la dichiarazione di non protestabilità rilasciata in forma elettronica dalla Banca d’Italia20. Il ruolo di segnalatore può essere svolto da:
- un aderente al Servizio;
- una banca/ ente in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente par. 1.1, punti 1) e 2), anche non aderente al Servizio;
- una società di servizi.
Il firmatario è la persona fisica, censita dall’amministratore in quanto autorizzata a firmare le richieste di DSP e le successive segnalazioni (rettifica, integrazione, revoca, ecc.) in nome e per conto dell’aderente.
La tavola seguente illustra le caratteristiche delle modalità di adesione (diretta e indiretta); resta ferma la facoltà di ciascun aderente di avvalersi di uno o più soggetti tra quelli designati per lo svolgimento dei ruoli di amministratore, segnalatore e firmatario.
18 xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xx-xxx/.
19 Poiché il colloquio avviene tra applicazioni, l’amministratore abilita allo scambio dei flussi con la Banca d’Italia l’applicazione di cui l’aderente si avvale.
20 Il segnalatore è inoltre incaricato di trasmettere l’eventuale rettifica/integrazione delle informazioni fornite in sede di richiesta di DSP, revoca della richiesta, notifica di avvenuto pagamento tardivo.
Amministratori | Segnalatori | Firmatari | |
Aderente diretto | L’aderente designa “direttamente” una o più persone fisiche nel ruolo di amministratori. | L’aderente assume “direttamente” il ruolo di segnalatore e/o si avvale per lo svolgimento di tale ruolo di uno o più aderenti (diretti o indiretti), di una o più banche/enti in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente par. 1.1, punti 1) e 2) che non aderiscono al Servizio ovvero di una o più società di servizi. | L’aderente designa “direttamente” una o più persone fisiche nel ruolo di firmatari. |
Aderente indiretto | L’aderente designa quali amministratori uno o più amministratori designati dall’aderente incaricato. | L’aderente si avvale di uno o più segnalatori designati dall’aderente incaricato. | L’aderente si avvale di uno o più firmatari, non necessariamente coincidenti con i firmatari designati dall’aderente incaricato. |
4. ITER DI ADESIONE AL SERVIZIO
I paragrafi seguenti illustrano l’iter per l’adesione diretta e indiretta al Servizio.
Per l’adesione diretta al Servizio, il richiedente deve presentare alla Filiale competente, almeno dieci giorni lavorativi prima della data di avvio indicata nella richiesta di adesione, i documenti di seguito elencati, debitamente sottoscritti e datati:
1) la richiesta di adesione, alla quale sono allegate le “Norme per l’adesione al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto” (cfr. All. 1);
2) la scheda di adesione, in cui sono riportate le informazioni relative alle modalità con cui il richiedente intende avvalersi del Servizio (cfr. All. 2). In particolare, il richiedente deve barrare l’opzione relativa all’adesione diretta e indicare:
- il nominativo e il codice xxxxxxx00 del/i soggetto/i incaricato/i di svolgere, per il richiedente e per conto di eventuali aderenti indiretti, il ruolo di amministratore;
- i segnalatori, ossia gli enti incaricati di trasmettere le richieste di DSP22 alla Banca d’Italia e di acquisire le DSP/dichiarazioni di non protestabilità, barrando l’opzione “direttamente” (se il richiedente opererà come segnalatore) e/o l’opzione “tramite gli enti di seguito indicati” (se il richiedente si avvarrà di terzi); in quest’ultimo caso il richiedente deve indicare anche la denominazione degli enti interessati e, laddove ne dispongano, il relativo codice identificativo;
- la denominazione e il codice identificativo degli aderenti indiretti, che si avvarranno dell’amministratore/i designato/i dal richiedente;
- se intende regolare le tariffe concernenti il Servizio (cfr. Cap. VI) e l’imposta di bollo assolta
21 Codice fiscale estratto dalla Carta Nazionale dei Servizi in fase di autoregistrazione dell’amministratore. La Carta Nazionale dei Servizi (di seguito “CNS”) è uno strumento di identificazione in rete che consente la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche (cfr. xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx).
22 Il segnalatore è competente anche a trasmettere le eventuali rettifiche/integrazioni/revoche delle richieste.
in modo virtuale sulle DSP, sulle dichiarazioni di non protestabilità e sulle copie, dichiarate conformi all’originale, degli assegni protestati allegate ai rapporti di accertamento23 trasmessi al Prefetto competente (cfr. Cap. V, par 2.1) sul proprio conto RTGS DCA ovvero sul conto RTGS DCA di un terzo (di seguito “regolante delle tariffe” – cfr. Cap. VI);
- la casella PEC per la ricezione di tutte le comunicazioni della Banca d’Italia relative al rapporto di adesione al Servizio e il numero di fax, di telefono e l’indirizzo email per la ricezione di comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d’urgenza.
Qualora il conto RTGS DCA da utilizzare per il regolamento delle tariffe e dell’imposta di bollo sia detenuto in un sistema componente di TARGET diverso da TARGET-Banca d’Italia, il suo titolare (aderente/regolante delle tariffe) deve inoltre trasmettere copia del “TARGET Registration Form” presentato alla Banca Centrale presso la quale è in essere il conto RTGS DCA. Il formulario dovrà essere compilato indicando, nella sezione relativa al Direct Debit Mandate, al campo Payee Parent BIC il BIC TRGTXE2SXXX e al campo Payee Party BIC il BIC “XXXXXXXXXXX”. Qualora il richiedente abbia indicato nella scheda di adesione l’intenzione di avvalersi di un regolante delle tariffe, quest’ultimo deve presentare alla Filiale competente la lettera di accettazione dell’incarico, debitamente firmata (cfr. All. 4).
Ad avvenuto completamento dell’istruttoria della richiesta di adesione, la Filiale competente della Banca d’Italia comunica al richiedente l’accettazione della richiesta e la data di relativa decorrenza.
Ricevuta l’accettazione, gli amministratori designati dall’aderente diretto possono procedere ad abilitare, sul sito xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xx-xxx, i segnalatori e i firmatari (cfr. All. 6).
Per l’adesione indiretta al Servizio, il richiedente deve presentare alla Filiale competente, almeno dieci giorni lavorativi prima della data di avvio indicata nella richiesta di adesione, i documenti di seguito elencati, debitamente sottoscritti e datati:
1) la richiesta di adesione, alla quale sono allegate le “Norme per la fruizione del servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto” (cfr. All. 1);
2) la scheda di adesione, in cui sono riportate le informazioni relative alle modalità con cui il richiedente intende avvalersi del servizio (cfr. All. 2). In particolare, il richiedente deve barrare l’opzione relativa all’adesione indiretta e indicare:
- la denominazione e il codice identificativo dell’aderente incaricato;
- la/e persona/e fisica/che prescelta/e tra quelle designate quali amministratori dall’aderente diretto che agisce come aderente incaricato di cui il richiedente dichiari espressamente di volersi avvalere;
- se intende regolare le tariffe concernenti il Servizio (cfr. Cap. VI) e l’imposta di bollo assolta in modo virtuale sulle DSP, sulle dichiarazioni di non protestabilità e sulle copie, dichiarate conformi all’originale, degli assegni protestati allegate ai rapporti di accertamento24 trasmessi al Prefetto competente (cfr. Cap. V, par 2.1) sul proprio conto RTGS DCA ovvero sul conto RTGS DCA di un terzo (di seguito “regolante delle tariffe” – cfr. Cap. VI);
23 Cfr. art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 386/90.
24 Cfr. art. 8 bis, commi 1 e 2, della Legge 386/90.
- la casella PEC per la ricezione di tutte le comunicazioni della Banca d’Italia relative al rapporto di adesione al Servizio e il numero di fax, di telefono e l’indirizzo email per la ricezione di comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d’urgenza.
Qualora il conto RTGS DCA da utilizzare per l’addebitamento delle tariffe e dell’imposta di bollo sia detenuto in un sistema componente di TARGET diverso da TARGET-Banca d’Italia, il suo titolare (aderente/regolante delle tariffe) deve inoltre trasmettere copia del “TARGET Registration Form” presentato alla Banca Centrale presso la quale è in essere il conto RTGS DCA. Il formulario dovrà essere compilato indicando, nella sezione relativa al Direct Debit Mandate, al campo Payee Parent BIC il BIC TRGTXE2SXXX e al campo Payee Party BIC il BIC “XXXXXXXXXXX”.
Qualora il richiedente abbia indicato nella scheda di adesione l’intenzione di avvalersi di un regolante delle tariffe, quest’ultimo deve presentare alla Filiale competente la lettera di accettazione dell’incarico, debitamente firmata25 (cfr. All. 4).
Ad avvenuto completamento dell’istruttoria della richiesta di adesione, la Filiale competente comunica al richiedente l’accettazione della richiesta e la relativa data di decorrenza.
5. MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI ADESIONE AL SERVIZIO
Le variazioni concernenti le modalità di adesione al Servizio (aderente incaricato, amministratore, segnalatore, ecc.) devono essere preventivamente comunicate alla Banca d’Italia.
Tutte le variazioni devono essere comunicate mediante la presentazione da parte dell’aderente (diretto o indiretto) alla rispettiva Filiale competente di una nuova scheda di adesione. Nel caso di modifiche alle modalità di adesione degli aderenti incaricati che si riflettono sulle informazioni fornite dagli aderenti indiretti di pertinenza26, anche questi ultimi devono presentare quanto prima la documentazione aggiornata. Nella nuova scheda di adesione, ciascun aderente deve riportare anche le informazioni per le quali non sono intervenute variazioni, allo scopo di garantire che la nuova scheda sostituisca integralmente la precedente.
Le modifiche della sola denominazione sociale e/o forma giuridica di un aderente si riflettono esclusivamente sulle relative informazioni contenute negli archivi anagrafici dell’applicazione “Assegni Insoluti”. Per esse pertanto è necessario effettuare una comunicazione alla Filiale competente, allo scopo di rendere possibili gli aggiornamenti anagrafici; gli aderenti interessati devono, quanto prima, sottoscrivere nuovamente la contrattualistica concernente l’utilizzo del Servizio.
Al ricorrere di fusioni per unione o incorporazione che coinvolgano aderenti (diretti o indiretti) al Servizio, questi ultimi devono comunicare alla Filiale competente della Banca d’Italia gli effetti della fusione sulla propria adesione. In particolare:
25 Qualora detenga il conto RTGS DCA in un sistema componente di TARGET diverso da TARGET-Banca d’Italia il regolante deve inoltre trasmettere copia del “TARGET Registration Form” presentato alla Banca Centrale presso la quale è in essere il conto RTGS DCA. Il formulario dovrà essere compilato indicando, nella sezione relativa al Direct Debit Mandate, al campo Payee Parent BIC il BIC TRGTXE2SXXX e al campo Payee Party BIC il BIC “XXXXXXXXXXX”. 26 Ad esempio i nominativi degli amministratori designati dall’aderente incaricato, segnalati dall’aderente indiretto nella propria scheda di adesione.
1) in caso di fusione per unione, il soggetto risultante dalla fusione che intende aderire al Servizio deve porre in essere gli adempimenti previsti per le nuove adesioni (cfr. par. 4);
2) in caso di fusione per incorporazione, l’incorporante che:
- già aderisce al Servizio deve comunicare se – a seguito della fusione – intende variarne le modalità di utilizzo segnalate nella propria scheda di adesione (cfr. All. 2) e, in tale ipotesi, presentare una nuova scheda di adesione;
- non aderisce al Servizio e incorpora un aderente allo stesso deve comunicare se intende aderire al Servizio e, in tale ipotesi, porre in essere gli adempimenti previsti per le nuove adesioni (cfr. par. 4).
L’aderente (diretto o indiretto) che intenda recedere dal Servizio deve comunicarlo, con un preavviso non inferiore a dieci giorni lavorativi segnalando la data di recesso.
La comunicazione di recesso è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’aderente e deve essere inviata alla PEC della Filiale competente. In via del tutto eccezionale la suddetta comunicazione, sottoscritta con firma autografa, può essere consegnata direttamente a mano, tramite corriere o per posta.
In caso di recesso dal Servizio, esso continua in ogni caso a essere erogato limitatamente alle richieste di dichiarazione sostitutiva acquisite dalla Banca d’Italia in data antecedente al giorno di efficacia del recesso.
Nel caso di recesso di un aderente incaricato i relativi aderenti indiretti possono:
1) optare per una modalità di adesione diretta al Servizio;
2) designare un nuovo aderente incaricato.
In entrambi i casi la scelta deve essere formalizzata presentando una nuova scheda di adesione alla propria Filiale competente. Nel caso di cui al punto 2) il nuovo aderente incaricato deve presentare alla propria Filiale competente una nuova scheda di adesione per includervi l’aderente indiretto.
Nel caso di recesso di un aderente indiretto, il relativo aderente incaricato deve presentare alla propria Filiale competente una nuova scheda di adesione (cfr. All. 2) per segnalare il recesso dell’aderente indiretto.
CAPITOLO III
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA RICHIESTA DI DSP
Il colloquio tra gli aderenti al Servizio e la Banca d’Italia avviene in forma telematica, secondo le modalità e gli standard definiti nell’All. 6.
L’aderente al Servizio deve inviare in modalità telematica la richiesta di DSP in formato digitale, unitamente all’immagine dell’assegno generata in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Banca d’Italia, alle informazioni necessarie per il rilascio della DSP e all’eventuale documentazione accessoria; con la stessa modalità acquisisce la DSP o la dichiarazione di non protestabilità rilasciata in forma elettronica dalla Banca d’Italia.
Ai fini del rilascio della DSP:
1) gli assegni devono essere trasmessi alla Banca d’Italia nel rispetto del termine legale per la levata del protesto (art. 46 legge assegni), trascorso il quale la Banca non rilascia le DSP27. A tale scopo si rammenta che:
- al fine del corretto computo dei termini, ai sensi dell’art. 78 della legge assegni, il protesto non può farsi che in giorno feriale; per tale motivo la Banca non rilascia la DSP nelle giornate festive nazionali, anche se infrasettimanali;
- qualora l’ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per il rilascio della DSP sia festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo; sono assimilati ai giorni festivi quelli che, per le banche, comportano la chiusura degli sportelli; i giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine (art. 78 legge assegni);
- nel caso in cui la presentazione al pagamento avvenga il giorno di scadenza del termine, il protesto o la dichiarazione equivalente possono essere fatti il primo giorno feriale successivo (art. 46, comma 2, legge assegni);
- nel caso di assegno postdatato28, per data di emissione si dovrà intendere la data di presentazione al pagamento dell'assegno (art. 31 legge assegni).
2) l’aderente è tenuto a osservare gli specifici cut-off time descritti nel par. 2.2.
Gli aderenti al Servizio possono inviare le richieste di DSP sino a quindici o sessanta giorni prima della data di scadenza del termine per il rilascio della DSP, a seconda che gli assegni abbiano, rispettivamente, sia luogo di emissione sia luogo di pagamento in Italia ovvero almeno uno dei due all’estero, nel rispetto delle disposizioni della legge assegni (art. 32 legge assegni). Le richieste possono essere revocate dagli aderenti (cfr. par. 2); la revoca può essere disposta solo se la richiesta si trovi in uno dei seguenti stati: “in attesa di lavorazione”, “in attesa di rettifica”, “in attesa di integrazione”, “lavorazione conclusa” (cfr. par. 2).
I dati contenuti nella richiesta devono corrispondere a quelli risultanti dall’assegno. Nel caso
27 Fanno eccezione i casi di forza maggiore, per i quali si rinvia al par. 4, oppure l’adozione di provvedimenti che impongano la sospensione dei termini (es. nel caso di calamità naturali) e che incidano sui termini di scadenza di assegni. 28 Per assegno postdatato (art. 31 legge assegni) si intende l’assegno presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione.
di incongruenze tra tali dati, l’aderente è tenuto a rettificare i dati trasmessi attraverso l’invio di una nuova richiesta. Qualora tali incongruenze siano rilevate in sede di controlli sull’assegno da parte della Banca d’Italia e l’aderente non provveda in tempo utile (cfr. par. 2.1), la Banca d’Italia rilascia una dichiarazione di non protestabilità.
In merito ai motivi di rifiuto di pagamento indicati nella richiesta di DSP, si precisa quanto
segue:
a) l’aderente è il solo responsabile della dichiarazione di rifiuto di pagamento dell’assegno e della corretta individuazione del motivo di tale rifiuto, nonché dell'indicazione dei soggetti obbligati al pagamento nei cui confronti la DSP viene resa e della corretta quantificazione dell'importo impagato. La Banca d’Italia prende atto della dichiarazione di rifiuto e dei motivi a tal fine addotti dall’aderente e li riproduce nel suo atto, senza poter formulare al riguardo diverse valutazioni di merito;
b) con la Circolare n. 3512/c del 30 aprile 2001 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sono state previste causali standardizzate per individuare il motivo del rifiuto di pagamento e consentirne una gestione omogenea da parte del sistema, da utilizzare ai fini della compilazione degli elenchi dei protesti; le causali attualmente utilizzate sono riportate nell’All. 5. Gli aderenti al Servizio sono tenuti ad attenersi a tali causali e ai relativi codici.
Il Servizio è svolto presso le Sedi di Roma e Milano della Banca d’Italia, cui le richieste di DSP sono automaticamente assegnate secondo un criterio di competenza territoriale. In particolare:
✓ la Sede di Milano è competente per le richieste di DSP relative ad assegni il cui luogo di pagamento rientri in una delle seguenti Regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli- Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Xxxxxx-Romagna, Toscana, Marche, Molise, Sicilia, Sardegna;
✓ la Sede di Roma è competente per le richieste relative ad assegni il cui luogo di pagamento rientri in una delle seguenti Regioni: Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia, Calabria, Umbria, Basilicata.
Resta ferma la facoltà della Banca d’Italia di disporre una diversa assegnazione delle richieste di DSP, in base a proprie esigenze organizzative e operative29. L’aderente può verificare a quale Sede la propria richiesta sia stata assegnata tramite apposita interrogazione dell’applicazione “Assegni insoluti” riferita alla specifica richiesta (cfr. All. 6). Nell’ipotesi in cui l’aderente debba interagire con le Sedi, tale interrogazione può essere utile allo scopo di verificare l’esistenza di eventuali cambiamenti nell’assegnazione delle richieste.
L’aderente richiede la DSP trasmettendo alla Banca d’Italia – secondo gli standard previsti nell’All. 6 – l’immagine dell’assegno generata in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Banca d’Italia unitamente alle informazioni relative all’assegno necessarie per il rilascio della DSP e per l'invio dell'elenco dei protesti al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 agosto 2000, n. 316 e al decreto del citato Ministro del 23 febbraio 2001.
29 Nella giornata del 29 giugno (festiva per la Sede di Roma), le richieste di DSP assegnate alla Sede di Roma e il cui termine per il rilascio della DSP scada nella stessa giornata, sono gestite nei modi seguenti:
- se la richiesta è relativa a un assegno il cui luogo di pagamento sia Roma, il termine di rilascio della DSP è prorogato alla prima giornata non festiva successiva (cfr. art. 78 legge assegni); pertanto tale richiesta resta di competenza della Sede di Roma;
- se la richiesta è relativa a un assegno il cui luogo di pagamento sia diverso da Roma, essa è riassegnata alla Sede di Milano.
Tale richiesta è firmata digitalmente, anche in modo cumulativo, dai soggetti a ciò abilitati (firmatari) di cui al Cap. II, par. 3. Anche le eventuali correzioni, integrazioni o cancellazioni delle richieste trasmesse alla Banca d’Italia devono essere firmate digitalmente dai soggetti a ciò abilitati dal richiedente, con le stesse modalità.
La richiesta di DSP deve contenere i seguenti dati, come specificato nell’All. 6:
a) data di invio del flusso informatico (obbligatorio);
b) cod. identificativo trattario (obbligatorio);
c) cod. identificativo del flusso (obbligatorio);
d) codice fiscale dell’ufficiale levatore (facoltativo);
e) numero e tipo di segnalazione (nuova richiesta, rettifica, cancellazione – obbligatorio);
f) cod. identificativo della segnalazione (obbligatorio);
g) tipologia di assegno da protestare (dematerializzato; obbligatorio);
h) dati identificativi dell’assegno: cod. identificativo trattario, CAB30, numero dell’assegno da protestare (obbligatorio); data di emissione, data di presentazione al pagamento (obbligatorio); luogo di emissione (con indicazione della denominazione del Comune di emissione – obbligatorio
– e dello Stato, se estero – facoltativo); importo impagato espresso in euro se diverso dall’importo totale dell’assegno espresso in euro (obbligatorio);
i) piazza di pagamento (con indicazione del codice CAB del Comune e dello Stato, se estero – obbligatori);
j) negoziatore (obbligatorio);
k) cod. identificativo negoziatore (obbligatorio);
l) termine di presentazione31 (obbligatorio);
m) carattere di urgenza della richiesta (facoltativo)32;
n) codice della causale di rifiuto di pagamento – cfr. All. 5 (obbligatorio)33;
o) dati identificativi del/i soggetto/i nei cui confronti è chiesta la DSP: codice fiscale (obbligatorio34), numero e provincia di iscrizione alla C.C.I.A.A./R.E.A. se si tratta di società soggetta a registrazione (facoltativo); se si tratta di persona fisica: cognome e nome (obbligatori); luogo di nascita (codice CAB del Comune se italiano; se estero codice ISO Stato e denominazione del luogo di nascita – obbligatori35) e data di nascita (obbligatorio36); se si tratta di persona giuridica: denominazione/ragione sociale (obbligatori); domicilio o sede (con indicazione del codice CAB del Comune, se il domicilio o la Sede sono in Italia, altrimenti denominazione del luogo estero di nascita e codice ISO dello Stato estero, dell’indirizzo, del numero civico – obbligatori37);
p) in caso di infrazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore stabilite dall’art. 49 del D. Lgs. n. 231/07 riguardanti gli assegni per i quali si richiede il rilascio di DSP, la richiesta deve inoltre riportare la dicitura “Assolto obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e Finanze ex art. 51 D. Lgs. 21.11.2007 n. 231, e successive modificazioni”.
30 Il codice CAB (Codice Avviamento Bancario) è un numero, composto da cinque cifre, che identifica univocamente una succursale di un ente creditizio.
31 Termine di presentazione per il pagamento dell'assegno di cui all'art. 32 legge assegni.
32 Funzionalità attualmente non disponibile; pertanto le richieste qualificate come urgenti dall’aderente sono equiparate alle richieste non urgenti e non determinano una diversa gestione da parte della Banca d’Italia (cfr. All. 6).
33 Nel caso di causale 40 deve essere descritto in chiaro anche il motivo del rifiuto di pagamento.
34 Il codice fiscale non è obbligatorio nel caso in cui si tratti di persona fisica sconosciuta.
35 Questi campi non devono essere valorizzati nel caso di persona fisica sconosciuta.
36 Questo campo non deve essere valorizzato nel caso di persona fisica sconosciuta.
37 Questi campi non devono essere valorizzati nel caso si tratti di persona fisica sconosciuta.
Ai fini dell'eventuale predisposizione, da parte della Banca d’Italia, del rapporto di accertamento di cui all'art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 386/9038 (cfr. Cap. V, par. 2.1), gli aderenti devono fornire, unitamente alle informazioni di cui sopra, anche le seguenti informazioni, conformemente a quanto indicato dal Ministero dell'Interno. In particolare:
b) sesso del soggetto nei cui confronti la DSP è chiesta40;
d) qualora l'assegno sia stato emesso in rappresentanza del titolare devono essere altresì riportati i seguenti dati relativi al/i titolare/i del conto corrente sul quale l'assegno è tratto:
• persona giuridica (anche se sprovvista di personalità): denominazione/ragione xxxxxxx00, ubicazione della sede legale (CAB comune ove è ubicata la sede se italiano, ovvero denominazione luogo e codice ISO dello stato se estero, indirizzo civico della sede)44, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A e provincia di iscrizione alla CCIAA/REA45, codice fiscale46;
e) codice iban del conto su cui è tratto l’assegno (facoltativo).
Alla richiesta di DSP l’aderente deve accludere l’immagine dell’assegno, generata in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Banca d’Italia, oggetto della stessa, nonché la copia scansionata dell’eventuale documentazione47 a disposizione dell’aderente a supporto delle comunicazioni che la Banca d’Italia è tenuta a effettuare all’autorità amministrativa nei casi previsti dall’art. 8 bis della legge 386/90 (cfr. Cap. V, par. 2.1). In particolare, qualora la mancanza di autorizzazione a emettere assegni sia riconducibile alle ipotesi di recesso del correntista dal rapporto di conto corrente ovvero di revoca da parte dell’aderente dell'autorizzazione a emettere assegni, deve essere trasmessa copia scansionata della lettera con cui il traente ha chiesto la chiusura del conto ovvero del documento che provi che il traente medesimo abbia ricevuto notizia della revoca dell’autorizzazione all’emissione di assegni o della chiusura del conto; la prova in discorso è
38 L’articolo citato prevede che qualora venga levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente per un assegno emesso in difetto di autorizzazione o in mancanza di provvista, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al Prefetto territorialmente competente.
39 Obbligatori se si tratta di persona fisica conosciuta.
40 Obbligatorio.
41 Obbligatorio.
42 Obbligatori.
43 Obbligatorio.
44 Obbligatori.
45 Facoltativi.
46 Obbligatorio.
47 Tale documentazione è allegata dalla Banca d’Italia al rapporto d'accertamento da trasmettere all'autorità amministrativa.
2. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI DSP
Le richieste trasmesse dagli aderenti sono sottoposte dall’applicazione “Assegni Insoluti” della Banca d’Italia ai controlli automatici riportati nell’All. 6. Alcuni controlli comportano il rifiuto automatico della richiesta. L’esito del controllo è reso disponibile all’aderente, insieme al motivo del rigetto, per consentire la correzione e la successiva riproposizione della richiesta, che sostituirà integralmente la precedente.
Altri controlli automatici non danno luogo al rifiuto della richiesta, ma comportano l’esigenza di una sua rettifica, attraverso l’invio di una nuova segnalazione contenente la modifica dei dati della richiesta originaria, entro il cut-off time appositamente previsto.
Se la richiesta (o la successiva rettifica) supera tutti i controlli automatici, essa viene presa in carico e sottoposta a ulteriori controlli da parte della Banca d’Italia per verificarne la regolarità. In questa fase possono essere richieste rettifiche per errori materiali o integrazioni alle informazioni fornite, necessarie per il rilascio della DSP. A conclusione dell’iter, la Banca d’Italia rilascia la DSP o una dichiarazione di non protestabilità. La dichiarazione è firmata digitalmente dalla Banca d’Italia e resa disponibile dall’applicazione “Assegni insoluti”; essa viene acquisita a cura dell’aderente tramite la stessa applicazione.
La data di rilascio della DSP è quella in cui la richiesta si trova nello stato “esito disponibile” (cfr. infra).
La richiesta di DSP può assumere, nell’applicazione “Assegni insoluti”, i seguenti stati49 dei quali si riportano le principali caratteristiche:
- “in attesa di lavorazione”: la richiesta ha superato i controlli automatici, ma non è stata ancora assegnata a un Responsabile della Banca d’Italia;
- “in attesa di rettifica”: la richiesta non ha superato i controlli automatici50. Lo stato rimane tale finché l’aderente invia una nuova segnalazione che superi i controlli automatici o sino alla scadenza dei termini per le rettifiche (cfr. infra), decorsi i quali la richiesta passa nello stato “annullata”; in tale eventualità l’aderente che voglia ottenere una DSP sullo stesso assegno deve presentare una nuova richiesta;
- “in lavorazione utente”: la richiesta è stata assegnata a un Responsabile della Banca d’Italia ed è quindi sottoposta a ulteriori controlli;
- “in attesa di integrazione”: la richiesta, a seguito degli ulteriori controlli della Banca d’Italia, necessita di un’integrazione dei dati da parte dell’aderente. Lo stato rimane tale finché l’aderente invia una nuova segnalazione, che superi i controlli automatici, o fino alla scadenza dei termini
48 Nel caso in cui tale documentazione non fosse disponibile contestualmente al rilascio della DSP, nel rapporto di accertamento sarà indicata l’agenzia del trattario che avrebbe dovuto fornire dette informazioni.
49 Gli aderenti possono monitorare il processo di lavorazione delle richieste interagendo con l’applicazione “Assegni Insoluti”.
50 In particolare si trovano in questo stato le richieste che, pur avendo superato i controlli automatici che comportano, in caso di mancato rispetto, il rifiuto della richiesta, non hanno superato i controlli che invece richiedono di rettificare la richiesta.
per le integrazioni (cfr. infra), decorsi i quali la richiesta passa automaticamente nello stato “in lavorazione utente”;
- “lavorazione conclusa”: la richiesta è stata lavorata dalla Banca d’Italia, ma la DSP o la dichiarazione di non protestabilità non è stata ancora firmata51;
- “da firmare”: la DSP o la dichiarazione di non protestabilità è sottoposta alla firma della Banca d’Italia;
- “esito disponibile”: la DSP o la dichiarazione di non protestabilità è stata firmata digitalmente dalla Banca d’Italia ed è disponibile, ma non è stata ancora acquisita dall’aderente;
- “esito prelevato”: la DSP o la dichiarazione di non protestabilità è stata acquisita dall’aderente;
- “cancellata”: la richiesta è revocata a seguito di una segnalazione di cancellazione da parte dell’aderente. Le segnalazioni di cancellazione vengono prese in carico solo se la richiesta si trova in stato “in attesa di lavorazione”, “in attesa di rettifica”, “in attesa di integrazione”, “lavorazione conclusa”;
- “annullata”: la richiesta è annullata automaticamente quando, essendo nello stato “in attesa di rettifica”, l’aderente non invii una nuova segnalazione entro i termini utili per le rettifiche.
Per ulteriori dettagli sui controlli e sugli stati delle richieste cfr. All. 6.
2.2 Giornata operativa e cut-off time
L’applicazione “Assegni Insoluti” è operativa nelle giornate lavorative secondo il calendario domestico dalle ore 7:00 alle ore 18:45.
Indicata con “D” la data ultima per il rilascio della DSP, il colloquio con la Banca d’Italia, in coerenza con le fasi precedentemente descritte (cfr. par. 2.1), avviene secondo i seguenti cut-off time:
a) fino alle ore 9:00 del giorno D: termine per la ricezione delle richieste con data ultima per il rilascio D. Le richieste il cui termine di presentazione scade il giorno D non sono accettate52, se ricevute dalla Banca d’Italia dopo le ore 9:00 del medesimo giorno;
b) fino alle ore 11:00 del giorno D: cancellazione/rettifica delle richieste di DSP con data ultima per il rilascio D, su iniziativa dell’aderente o in esito a controlli automatici;
c) ore 11:00 del giorno D: tutte le richieste di DSP con data ultima per il rilascio D, che sono in attesa di essere rettificate, sono automaticamente annullate;
d) fino alle ore 13:00 del giorno D: integrazione delle segnalazioni su richiesta della Banca d’Italia;
e) ore 13:00 del giorno D: tutte le richieste di DSP con data ultima per il rilascio D, per le quali le integrazioni richieste dalla Banca d’Italia non sono pervenute, sono nuovamente poste nello stato “in lavorazione utente”;
f) fino alle ore 18:00 del giorno D: lavorazione delle richieste da parte della Banca d’Italia.
51 La richiesta rimane in questo stato sino alle ore 18:00 del giorno D-2 (posto D il giorno di scadenza dei termini per il protesto). Alle ore 18:00 del giorno D-2 tutte le richieste di DSP che si trovano in questo stato passano nello stato “da firmare”; in questo stato la richiesta non può essere revocata dall’aderente.
52 Salvo il caso in cui la data di presentazione al pagamento coincida con la data ultima per il protesto (cfr. art. 46 legge assegni).
In via ordinaria, a partire dalle ore 18:00 del giorno D, la Banca d’Italia rende disponibili agli aderenti le DSP o le dichiarazioni di non protestabilità.
Dalle ore 18:00 del giorno D-2 non è più consentito agli aderenti chiedere la revoca di richieste di DSP con data ultima per il rilascio D la cui lavorazione da parte della Banca d’Italia è completata (cfr. par. 2.1).
3. PROROGA DEL TERMINE PER IL RILASCIO DELLA DSP
3.1 Proroga ex D.LGS n. 1/1948
Al ricorrere di cause di forza maggiore che hanno condotto alla proroga dei termini ex D. Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, gli assegni rimasti insoluti possono comunque essere oggetto di DSP, anche dopo la scadenza dei termini legali di presentazione al pagamento, a condizione che la richiesta di DSP sia presentata:
- dopo l’emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali e comunque entro i termini prorogati dal decreto medesimo; in questo caso l’aderente allega alla richiesta di DSP un documento contenente l’attestazione di avvenuta emanazione del decreto prefettizio, oppure
- prima dell’emanazione del decreto di proroga, purché entro i termini di proroga richiesti al Prefetto; in questo caso l’aderente deve allegare alla richiesta di DSP attestazione di inoltro della richiesta di proroga al Prefetto. In tale circostanza, la Banca d’Italia include nella formula della DSP la seguente dicitura: “Si rilascia sotto condizione che intervenga il decreto prefettizio di proroga, che l’azienda dichiara in corso di emanazione”.
Affinché la richiesta di DSP sia accettata dalla Banca d’Italia nonostante il decorso del termine per il rilascio della DSP, gli aderenti devono valorizzare nella richiesta l’apposito campo (“ex sospeso”) previsto nell’All. 6.
In presenza di provvedimenti che impongano la sospensione dei termini di scadenza di assegni (es. nel caso di calamità), l’aderente può, decorso il periodo di sospensione, presentare la richiesta di DSP. A tal fine l’aderente dovrà valorizzare nella richiesta l’apposito campo (“ex sospeso”) previsto nell’All. 6, che consente l’acquisizione di richieste di DSP anche successivamente alla scadenza del termine originario di presentazione al pagamento.
Nel caso in cui il provvedimento che dispone la sospensione dei termini di scadenza degli assegni abbia efficacia retroattiva, le DSP rilasciate prima dell’entrata in vigore del provvedimento stesso restano assoggettate alla tariffa unitaria prevista per le DSP rilasciate (cfr. Cap. VI).
4. SOLUZIONE DI CONTINGENCY
Nel caso di indisponibilità del colloquio con l’applicazione “Assegni Insoluti”, gli aderenti
possono trasmettere le richieste di DSP (nonché le eventuali modifiche e cancellazioni) tramite PEC alle Sedi, nel rispetto dei criteri di competenza territoriale descritti nel Cap. III, par. 1. L’aderente deve segnalare, in particolare, la propria denominazione, l’identificativo della credenziale applicativa del proprio segnalatore e deve allegarvi la richiesta di DSP firmata digitalmente e predisposta nello stesso formato previsto per l’invio tramite l’applicazione “Assegni insoluti” (cfr. All. 6).
La DSP ovvero la dichiarazione di non protestabilità è trasmessa via PEC dalla Banca d’Italia all’indirizzo comunicato dall’aderente all’atto dell’adesione (cfr. All. 2).
CAPITOLO IV
PAGAMENTO TARDIVO DEGLI ASSEGNI
Il traente di un assegno che, presentato in tempo utile, sia rimasto insoluto in tutto o in parte per difetto di provvista, può effettuarne il pagamento “tardivo” anche nell’ipotesi in cui l’assegno medesimo sia stato protestato. L’art. 8 della legge 386/1990 stabilisce che, qualora il pagamento “tardivo” intervenga entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno e il pagamento stesso riguardi l’assegno insoluto, gli interessi, la penale e le eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente, non trovano applicazione le sanzioni amministrative connesse all’emissione di assegno senza provvista.
Il pagamento può essere effettuato:
a) presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente;
b) nelle mani del portatore del titolo;
c) a mezzo di deposito vincolato presso lo stabilimento trattario.
La prova dell’avvenuto pagamento, nell’ipotesi in cui sia stata rilasciata la DSP e il pagamento non sia stato effettuato presso la Sede della Banca d’Italia che ha rilasciato la DSP, deve essere fornita dal traente alla Sede suddetta mediante quietanza del portatore ovvero, nel caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto (cfr. art. 8, comma 3, legge 386/1990).
In linea generale si precisa che l'avvenuto pagamento nelle mani del portatore del titolo o la costituzione del deposito vincolato presso lo stabilimento trattario possono essere provati dal traente o da un suo rappresentante.
L’onere di produrre la prova, previsto dalla legge a carico del traente, può essere assolto anche con l’inoltro della necessaria documentazione per posta o per il tramite di corrieri specializzati. In questi casi, la verifica del rispetto dei tempi previsti dalla legge per il pagamento “tardivo” sarà effettuata dalla Banca d’Italia con riferimento all’effettiva data di pagamento/costituzione del deposito vincolato; qualora il rapporto di accertamento della violazione di cui al successivo Cap. V, par. 2.1, fosse stato nel frattempo inoltrato al Prefetto, la Sede che ha rilasciato la DSP farà seguito a tale inoltro per comunicare a quest'ultimo l’intervenuta circostanza.
Fermo restando l’onere a carico del traente di fornire prova di pagamento tardivo al pubblico ufficiale che ha levato il protesto, nel caso in cui l’aderente riceva la prova del pagamento tardivo e segnali l’avvenuta presentazione della prova alla Banca d’Italia53, il relativo rapporto di accertamento dell’illecito (cfr. Cap. V, par. 2.1) non è trasmesso all’autorità amministrativa.
I paragrafi che seguono illustrano gli adempimenti da porre in essere nel caso in cui il traente o un suo rappresentante fornisca prova alla Banca d’Italia del pagamento tardivo di un assegno sottoposto a DSP.
53 Segnalazione LAT nell’applicazione “Assegni Insoluti” – cfr. All. 6.
54 La richiesta si trova nello stato “regolarizzato”.
2. PAGAMENTO “TARDIVO” PRESSO LA BANCA D’ITALIA
Il pagamento “tardivo” può essere effettuato solo presso la Sede che ha rilasciato la DSP dal traente o da un suo rappresentante munito di procura.
L'ammontare di tale pagamento è dato da:
- importo non pagato dell’assegno;
- interessi legali al tasso di cui all’art. 1284 del codice civile, calcolati sull’importo non pagato dell’assegno e per i giorni di calendario intercorrenti tra la data della presentazione al pagamento esclusa e il giorno del pagamento “tardivo” incluso; il tasso degli interessi legali deve essere applicato nella misura vigente nelle singole giornate;
- penale nella misura fissa del 10% sull’importo non pagato dell’assegno (art. 3, comma 1, legge 386/90);
- spese per la DSP, consistenti nella tariffa unitaria di cui al Cap. VI, lett. b), e nelle spese per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale (cfr. Cap. VI).
La somma in parola è versata sul conto RTGS DCA in TARGET del negoziatore; ove il negoziatore non sia titolare del conto suddetto, il versamento è effettuato sul conto RTGS DCA del soggetto tramite il quale il negoziatore è raggiungibile in TARGET55. Al titolare del conto sul quale è stato effettuato il versamento è trasmessa una nota contabile, contenente gli elementi necessari per individuare l’assegno in questione e l’invito a retrocedere l’intero importo al girante per l’incasso:
- direttamente, se il versamento è stato effettuato sul conto RTGS DCA del negoziatore (di cui il girante per l’incasso è cliente);
- per il tramite del negoziatore, se il versamento non è stato effettuato sul conto RTGS DCA di quest’ultimo.
La Sede della Banca d’Italia che ha rilasciato la DSP consegna al traente ovvero al suo rappresentante la quietanza di avvenuto pagamento con l'avvertimento scritto che è onere del traente fornire, nei termini di legge, la prova dell'avvenuto pagamento al trattario per evitare l'iscrizione nella Centrale d'allarme interbancaria.
3. PAGAMENTO NELLE MANI DEL PORTATORE DEL TITOLO
Qualora il traente effettui il pagamento “tardivo” nelle mani del portatore del titolo, è necessario che il medesimo provi alla Banca d’Italia l’avvenuta estinzione dell’obbligazione nei termini e con le modalità previste dalla legge, allo scopo di evitare l’inoltro del rapporto di accertamento all’autorità amministrativa di cui al successivo Cap. V, par. 2.1.
La prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno deve essere fornita alla Sede che ha rilasciato la DSP dal traente o da un suo eventuale rappresentante munito di procura mediante quietanza resa dal portatore dell'assegno la cui firma sia stata autenticata dal pubblico ufficiale a ciò abilitato dalla legge.
55 Ad es., nel caso in cui il negoziatore non sia titolare di un conto RTGS DCA, ma sia titolare di addressable BIC
associato al conto RTGS DCA di un altro intermediario, il versamento è effettuato su tale conto.
Ai sensi dell’art. 2703 cod. civ., l’autenticazione della sottoscrizione deve contenere l’attestazione da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità del dichiarante. Ai fini della regolarità dell’autenticazione, l’attestazione deve indicare le modalità seguite per l’identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il nome, il cognome, la qualifica rivestita, la firma del pubblico ufficiale e il timbro dell’ufficio.
Nel caso in cui la quietanza, rilasciata dal portatore del titolo con sottoscrizione autenticata come richiesto dall’art. 8, comma 3, della legge 386/90, sia stata consegnata dal traente all’aderente e questi non abbia provveduto a darne comunicazione alla Banca d’Italia, il traente può evitare la segnalazione al Prefetto dichiarando sotto la propria responsabilità di avere depositato la quietanza presso l’aderente e allegando a tale dichiarazione fotocopia della quietanza stessa. La Banca d’Italia si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione circa l’esistenza della quietanza.
La somma pagata deve essere comprensiva di interessi, penale e spese56; al riguardo si precisa che nella documentazione prodotta le singole componenti della somma pagata devono essere esplicitamente indicate. Qualora nella documentazione presentata non siano specificate tali componenti, è necessario che nella documentazione medesima il portatore dell'assegno abbia attestato che è stato versato quanto dovuto ai sensi della legge ovvero abbia rilasciato altra dichiarazione equivalente.
Nel caso in cui le singole componenti della somma pagata siano specificate e sia riscontrata una differenza tra quanto risultante da tale documentazione e quanto dovuto per le singole componenti e non si ottenga per tempo la regolarizzazione del documento, la Sede inoltra comunque al Prefetto il rapporto di accertamento della violazione di cui al successivo Cap. V, par. 2.1, rappresentando opportunamente tale circostanza.
Acquisita la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno, la Banca d’Italia rilascia al traente o al suo rappresentante una dichiarazione con la quale si prende atto dell'esibizione della prova dell’avvenuto pagamento.
4. PAGAMENTO AL PORTATORE DEL TITOLO A MEZZO DI DEPOSITO VINCOLATO COSTITUITO PRESSO LO STABILIMENTO TRATTARIO
Qualora il traente effettui un deposito vincolato a favore del portatore del titolo presso l’aderente e questi non abbia provveduto a darne comunicazione alla Banca d’Italia, il traente può evitare la segnalazione al Prefetto fornendo la prova dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione alla Sede che ha rilasciato la DSP nei termini e con le modalità previste dalla legge.
La somma pagata deve essere comprensiva di interessi, penale e spese57; al riguardo si precisa che nella documentazione prodotta devono essere esplicitamente indicate le singole componenti della somma pagata. In tale ipotesi, qualora sia riscontrata una differenza tra quanto risultante da tale documentazione e quanto dovuto per le singole componenti e non si ottenga per tempo la regolarizzazione del documento, la Sede inoltra comunque al Prefetto il rapporto di accertamento della violazione di cui al successivo Cap. V, par. 2.1, rappresentando opportunamente tale circostanza.
56 Cfr. par. 2.
57 Cfr. par. 2.
Qualora nella documentazione presentata non siano specificate le singole componenti della somma pagata, è necessario che nella documentazione medesima il trattario abbia attestato che è stato versato quanto dovuto ai sensi della legge ovvero abbia rilasciato altra dichiarazione equivalente.
Acquisita la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno, la Banca d’Italia rilascia una dichiarazione con la quale prende atto dell’esibizione della documentazione attestante la costituzione del deposito vincolato previsto dalla legge.
CAPITOLO V
RAPPORTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI
1. PUBBLICITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROTESTO – INVIO ELENCHI
La legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni, pone a carico dei Pubblici Ufficiali abilitati a levare protesti l’obbligo della trasmissione degli elenchi dei protesti al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato nel cui ambito territoriale è insediato il pubblico ufficiale, per la successiva pubblicazione nell’apposito “Registro informatico dei protesti” istituito dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, di conversione del D.L. 18 settembre 1995, n. 381. Gli elenchi sono trasmessi dalla Banca d’Italia alla Camere di Commercio di Roma o di Milano, a seconda che la DSP sia rilasciata dalla Sede di Roma o della Sede di Milano.
Per la compilazione degli elenchi in parola la Sede si avvale dei dati forniti dagli aderenti (cfr.
Cap. III, par. 1).
2. COMUNICAZIONI ALL’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA
La legge 386/90 (art. 8 bis) prevede che il pubblico ufficiale abilitato alla levata del protesto o ad effettuare la constatazione equivalente debba trasmettere il c.d. “rapporto d'accertamento”58 dell'illecito costituito dall'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista al Prefetto territorialmente competente, ossia al Prefetto nella cui competenza territoriale rientra lo stabilimento dell’aderente.
Inoltre i dipendenti della Banca d’Italia a ciò incaricati, agendo in qualità di pubblici ufficiali all'atto del rilascio della DSP, sono tenuti ad osservare quanto indicato nell’articolo 331, comma 1, del codice di procedura penale, che prevede la denuncia scritta all’autorità giudiziaria nei casi di reato perseguibile d’ufficio. Alcuni di questi reati sono esplicitamente previsti dalla legge 386/1990, quali la violazione del divieto di emettere assegni comminato come sanzione amministrativa accessoria (art. 7, comma 1) o sanzione penale accessoria (art. 7, comma 2)59. La Banca d’Italia procede alla denuncia qualora, all’atto del rilascio della DSP o della dichiarazione di non protestabilità, sulla base della causale di mancato pagamento indicata dall’aderente, nonché di tutti gli altri elementi comunque ricavabili dall’esame dell’assegno e dalla documentazione ricevuta, ravvisi nella fattispecie gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio.
2.1. Comunicazioni al Prefetto
Nel caso di assegno emesso in difetto di autorizzazione, la Sede trasmette il rapporto di accertamento ad avvenuto rilascio della DSP; in caso di assegno senza provvista, il rapporto è trasmesso decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
58 Per rapporto d'accertamento si intende l'apposita comunicazione all'autorità amministrativa della violazione di cui alla
L. 386/90 riscontrata all'atto del rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto.
59 Dette sanzioni sono rilevabili direttamente nell'archivio informatico degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 bis della legge 386/90.
presentazione del titolo, entro il quale può intervenire il pagamento tardivo dell’assegno.
Per la produzione del rapporto in parola, la Sede si avvale dei dati forniti dall’aderente (cfr.
Cap. III par. 1).
Al rapporto di accertamento è allegata la documentazione di cui al Cap. III, par. 1. La Banca d’Italia si riserva di richiedere all’aderente ulteriore documentazione qualora necessaria al Prefetto.
2.2 Denuncia all’autorità giudiziaria
La denuncia è effettuata, in forma scritta, sulla base delle informazioni fornite dall’aderente all'atto della richiesta della DSP (cfr. Cap. III, par. 1).
Alla denuncia è allegata copia conforme all’originale dell’assegno dichiarato insoluto o della dichiarazione di non protestabilità, nonché copia della documentazione prevista nel paragrafo precedente per la comunicazione all’autorità amministrativa, in quanto utile a definire gli estremi del reato e le circostanze che possono interessare ai fini del procedimento penale. Tale documentazione è suscettibile di integrazione in conformità a quanto disposto dai singoli magistrati ai fini degli accertamenti di loro competenza.
CAPITOLO VI TARIFFE
L’utilizzo del Servizio è soggetto all’applicazione di un quadro tariffario, volto a consentire alla Banca d’Italia di recuperare i costi sostenuti per il suo svolgimento. Il quadro si articola in:
a) un canone annuo di adesione al Servizio60;
b) una tariffa unitaria per ciascuna DSP rilasciata61;
c) una tariffa unitaria per ciascun assegno trasmesso alla Banca d’Italia ai fini del rilascio della DSP, che non è stato protestato in quanto affetto da vizi formali o sostanziali ovvero perché la relativa richiesta di DSP è stata revocata dal richiedente.
La misura del canone annuo e delle tariffe unitarie è fissata dalla Banca d'Italia e da quest'ultima preventivamente comunicata agli operatori, anche tramite il sito web della Banca d’Italia.
Trova inoltre applicazione l’imposta di bollo assolta in modo virtuale:
1) sulle DSP e sulle dichiarazioni di non protestabilità;
2) sulle copie, dichiarate conformi agli originali, degli assegni allegate ai rapporti di accertamento inviati in forma cartacea62 alle Prefetture competenti.
Il canone annuo di cui alla lettera a), le tariffe unitarie di cui alle lettere b) e c) e l’imposta di bollo sono addebitati dalla Banca d’Italia:
− sul conto RTGS DCA dell’aderente;
− sul conto RTGS DCA detenuto in TARGET dal soggetto (di seguito “regolante delle tariffe”) prescelto dall’aderente medesimo per il regolamento delle tariffe e dell’imposta di bollo (cfr. All. 2).
Gli aderenti al Servizio sono tenuti a corrispondere il canone annuo in via anticipata, indipendentemente dai mesi di adesione al Servizio. Nessun importo viene restituito dalla Banca d’Italia in caso di esclusione, sospensione, risoluzione o recesso dal Servizio.
Il canone è addebitato dalla Banca d'Italia, con causale 66, per l'intero importo:
− all’atto del perfezionamento dell’adesione;
− il 25 gennaio di ciascun anno o, se non operativo in TARGET, il primo giorno operativo successivo, nei confronti degli operatori che alla data del 1° gennaio precedente risultano aderire al Servizio.
60 Il canone è applicato dal 1° gennaio 2022.
61 Restano sottoposte alla tariffa unitaria prevista per le DSP rilasciate anche quelle rilasciate ex lege, ma interessate retroattivamente dalla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito disposta da provvedimenti emanati in occasione di qualsiasi calamità (cfr. Cap. III; par. 3.2).
62 In caso di indisponibilità del colloquio telematico con l’autorità amministrativa.
A fronte dell’addebito la Banca d’Italia rilascia una fattura, se esplicitamente richiesta dall'avente diritto in sede di adesione al Servizio (cfr. All. 2), o in caso contrario una nota contabile.
2. TARIFFE UNITARIE E IMPOSTA DI BOLLO
Gli importi relativi alle tariffe unitarie e all’imposta di bollo assolta in modo virtuale sono addebitati su base mensile.
In particolare:
− le tariffe unitarie di cui alle lettere b) e c) sono addebitate distintamente per tipologia, con causale 66, il giorno 5 del mese successivo a quello in cui rispettivamente i) le DSP sono state rilasciate e
ii) gli assegni sono stati trasmessi alla Banca d’Italia per il rilascio della DSP; se il giorno 5 non è operativo in TARGET, l’addebitamento è effettuato il primo giorno operativo successivo;
− l’imposta di bollo assolta in modo virtuale è addebitata con causale 84 entro il giorno 8 del mese successivo a quello in cui le DSP/le dichiarazioni di non protestabilità/i rapporti di accertamento sono stati rilasciati/inviati.
A fronte degli addebiti relativi alle tariffe, la Banca d’Italia rilascia una fattura, se esplicitamente richiesta dall'avente diritto in sede di adesione al Servizio (cfr. All. 2), o in caso contrario una nota contabile. La fattura/nota contabile esplicita complessivamente tutte le tariffe applicate nel mese di riferimento, distinte per tipologia e riporta il codice identificativo, determinato dall’applicazione “Assegni Insoluti”, di ciascuna richiesta.
A fronte degli addebiti relativi all’imposta di bollo la Banca d’Italia rilascia una nota contabile non costituente fattura, che esplicita l’imposta applicata nel mese di riferimento, distinta per tipologia di documento su cui la stessa è stata applicata.
ALLEGATI
Lettera-contratto per l’adesione al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto
Spett.le
BANCA D'ITALIA Filiale di ....................
Oggetto: Servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto. Adesione.
Il/La .....................................................................................................................................................
(di seguito “il richiedente”), con sede legale in ,
(Stato) (Città)
.............................................................................................................……………..……....................,
(indirizzo)
legalmente rappresentat... da ……… ..........................................................., chiede di aderire, a decorrere dal , al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive
(giorno, mese, anno)
del protesto (di seguito “Servizio”) gestito dalla Banca d’Italia e regolato dalle “Norme” allegate, che dichiara di conoscere e di accettare integralmente (la presente lettera-contratto e le Norme, congiuntamente, sono definite “Contratto”). L’adesione avviene con le modalità precisate nella “scheda di adesione”, che si trasmette unitamente alla presente lettera-contratto.
Al riguardo il richiedente:
a) dichiara63:
□ di essere una banca; ai fini della presente lettera-contratto per banca si intende un soggetto autorizzato alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all’esercizio del credito;
ovvero
□ di:
- essere un ente incluso nell’elenco di cui all’art. 2, par. 5, punti 3 e ss., della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
- essere assoggettato – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui ha la sede legale – ad almeno una delle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza armonizzata nell’ambito dell’Unione europea (vigilanza armonizzata in base alla direttiva bancaria) ovvero a forme di vigilanza a questa equivalenti;
- avere la propria sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea;
b) dichiara di avere la sede legale in Italia ovvero di essere insediato in Italia con almeno una succursale;
63 Barrare una sola casella.
c) dichiara di poter assumere il ruolo di trattario di assegni;
d) dichiara di avvalersi, anche per il tramite di terzi, di almeno uno dei sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d’Italia, come indicato nella scheda di adesione;
e) dichiara di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il documento “Il servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto – Guida per gli operatori” (di seguito “Guida per gli operatori”), disponibile sul sito web della Banca d’Italia (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx), le cui disposizioni costituiscono parte integrante delle “Norme” allegate;
f) dichiara di possedere i requisiti tecnici previsti dalla Guida per gli operatori;
g) richiede che il canone annuo di adesione e le tariffe unitarie previsti per il servizio in oggetto nonché l’imposta di bollo assolta in modo virtuale sulle dichiarazioni sostitutive del protesto, sulle dichiarazioni di non protestabilità e sulle copie, dichiarate conformi all’originale, degli assegni allegate agli eventuali rapporti di accertamento inviati in forma cartacea all’autorità amministrativa ai sensi dell’ art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 386/90, siano addebitate sul conto RTGS DCA indicato nella scheda di adesione;
h) si impegna a comunicare per iscritto (tramite Posta Elettronica Certificata – PEC oppure, in via del tutto eccezionale, direttamente a mano, tramite corriere o per posta) alla Banca d’Italia eventuali variazioni delle modalità di adesione al servizio, almeno dieci giorni lavorativi prima della data di efficacia delle variazioni stesse, secondo il calendario domestico, presentando una nuova scheda di adesione;
i) si impegna a fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti – anche per le vie brevi – da codesto Istituto per la verifica del possesso dei requisiti per l’adesione al servizio in oggetto;
j) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, elegge domicilio, ai sensi dell’art. 47 del codice civile, al seguente indirizzo:
.............................................................................................................................................................. ,
(Stato) (Città)
..............................................................................................................................................................
(indirizzo)
e indica nella scheda di adesione la propria casella PEC da utilizzare nelle comunicazioni afferenti al servizio in oggetto;
k) rende inoltre noti nella scheda di adesione il numero di fax, di telefono e l’indirizzo email per la ricezione di comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d’urgenza concernenti il servizio in oggetto.
……………………,………….
(luogo) (data)
.....………..………………………
(firma del legale rappresentante)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 11, 13, 14, 15 e 16 delle Norme allegate.
.....………..………………………
(firma del legale rappresentante)
NORME PER L’ADESIONE AL SERVIZIO DI RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL PROTESTO
Articolo 1- Definizioni
Ai fini delle presenti “Norme”:
- per “aderente” si intende il trattario che, in possesso dei requisiti soggettivi indicati nell’art. 3, ha sottoscritto la lettera-contratto per l’adesione al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto;
- per “amministratore” si intende il soggetto incaricato dall’aderente di censire nell’apposita procedura informatica resa disponibile dalla Banca d’Italia i soggetti firmatari e i soggetti segnalatori per l’aderente stesso;
- per “assegno” si intende l’assegno bancario disciplinato dalla legge assegni e ogni titolo a esso equiparato per legge, denominati in euro;
- per “assegno dematerializzato” si intende l’assegno per il quale: i) il negoziatore abbia generato un’immagine in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento; ii) la presentazione al pagamento sia avvenuta in forma cartacea direttamente al trattario, in quanto il negoziatore coincide con il trattario, o in forma elettronica dal negoziatore al trattario, secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento;
- per “dichiarazione sostitutiva del protesto” o “dichiarazione sostitutiva” si intende la dichiarazione resa dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 45, comma 1, n. 3, della legge assegni;
- per “firmatario” si intende il soggetto autorizzato a sottoscrivere in nome e per conto dell’aderente le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto, su segnalazione dell’amministratore effettuata mediante il censimento nell’apposita procedura informatica della Banca d’Italia;
- per “immagine dell’assegno” o “immagine” si intende la copia per immagine dell’assegno, su supporto informatico, di cui all’art. 1, comma 1, lett. i-ter) del CAD (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni recante il Codice dell’amministrazione digitale), la cui conformità all’originale cartaceo è assicurata dal negoziatore mediante l’utilizzo della propria firma digitale in coerenza con quanto previsto dall’art. 66, comma 2, della legge assegni;
- per “legge assegni” si intende il X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736 e successive modifiche e integrazioni;
- per “negoziatore” si intende la banca o l’ente a cui un assegno è girato per l’incasso;
- per “Regolamento” si intende il Regolamento 22 marzo 2016 della Banca d’Italia e successive modifiche e integrazioni;
- per “segnalatore” si intende il soggetto incaricato di trasmettere, per conto dell’aderente, le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto e di eseguire alcune attività indicate dalla Guida per gli operatori;
- per “trattario” si intende la banca o l’ente indicato sull’assegno quale soggetto designato a pagarlo ai sensi dell’art. 1 della legge assegni;
Articolo 2- Oggetto del Contratto
1. La Banca d’Italia constata il rifiuto di pagamento dell’assegno con dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 45, comma 1, n. 3, della legge assegni su richiesta dell’aderente, trattario dell’assegno, per conto del negoziatore, anche se quest’ultimo non aderisce al Servizio. La Banca d’Italia rilascia dichiarazioni sostitutive del protesto esclusivamente per gli assegni dematerializzati.
2. La richiesta di rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto è sottoscritta digitalmente da uno dei soggetti firmatari censiti dall’amministratore ai sensi dell’art. 4, comma 2 e trasmessa alla Banca d’Italia con le modalità telematiche indicate nella Guida per gli operatori. La richiesta sottoscritta e inviata con queste modalità è imputabile all’aderente e deve essere corredata dell’immagine generata dal negoziatore ai sensi dell’art. 3 del Regolamento.
3. La Banca d’Italia rilascia la dichiarazione sostitutiva del protesto in forma elettronica, secondo quanto previsto nella Guida per gli operatori.
Articolo 3- Requisiti soggettivi di adesione
1. Possono aderire al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive:
a) banche – soggetti autorizzati alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all’esercizio del credito;
b) gli enti ex art. 2, par. 5, punti 3 e ss., della Dir 2013/36/UE – soggetti inclusi nell’elenco di cui all’art. 2, par. 5, punti 3 e ss., della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento qualora:
i) siano assoggettati – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale – ad almeno una delle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza armonizzata nell’ambito dell’Unione europea (vigilanza armonizzata in base alla direttiva bancaria) ovvero a forme di vigilanza a questa equivalenti;
ii) abbiano la propria sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea.
2. I soggetti che intendono aderire al Servizio devono altresì:
a) avere la sede legale in Italia ovvero essere insediati in Italia con almeno una succursale;
b) poter assumere il ruolo di trattario di assegni;
c) avvalersi – anche per il tramite di terzi – di uno dei sistemi gestiti dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 45, comma 1, n. 3, della legge assegni.
Articolo 4- Modalità di adesione
1. Il legale rappresentante dell’aderente deve comunicare nella Scheda di adesione al Servizio il nominativo del soggetto (c.d. “amministratore”) incaricato di censire – nella procedura informatica resa disponibile dalla Banca d’Italia, secondo quanto previsto dalla Guida per gli operatori – i soggetti abilitati a sottoscrivere digitalmente in nome e per conto dell’aderente le richieste di dichiarazione sostitutiva (c.d. “firmatari”), nonché i soggetti segnalatori riconosciuti nel colloquio in forma telematica con la Banca d’Italia di cui al successivo comma 2.
2. È facoltà degli aderenti utilizzare il Servizio trasmettendo le richieste direttamente oppure mediante un altro aderente, un altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, o una società di servizi (c.d. “segnalatore”).
3. Ciascun aderente può designare direttamente quale amministratore una o più persone fisiche (c.d. “adesione diretta”) oppure avvalersi delle persone indicate da altro aderente (c.d. “adesione indiretta”), secondo quanto previsto dalla Guida per gli operatori.
Articolo 5- Articolazione del Servizio
1. Il Servizio si articola nelle attività di seguito descritte, da svolgere secondo le modalità e gli orari indicati nella Guida per gli operatori.
A) L’aderente trasmette la richiesta di dichiarazione sostitutiva del protesto, direttamente o per il tramite di soggetti segnalatori, nei tempi e secondo gli orari previsti nella Guida per gli operatori, anche per il tramite di soggetti segnalatori.
B) In esito ai controlli automatici descritti nella Guida per gli operatori la richiesta viene acquisita, rifiutata o ne viene richiesta la modifica.
C) Se la richiesta (o la successiva modifica) è stata acquisita, essa viene presa in carico da una delle Filiali della Banca d’Italia incaricate di svolgere il Servizio, secondo le misure organizzative di volta in volta adottate da quest’ultima e rese pubbliche nella Guida per gli operatori.
D) La Banca d’Italia può richiedere ulteriori modifiche o integrazioni di cui rilevi la necessità per rilasciare la dichiarazione sostitutiva del protesto.
E) La dichiarazione sostitutiva del protesto (o la dichiarazione di non protestabilità, in caso di assenza di uno o più presupposti per la constatazione del rifiuto di pagamento) viene rilasciata entro il termine previsto dall’art. 46 della legge assegni.
2. Le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto si intendono presentate nel giorno e nell’ora risultanti dalle applicazioni informatiche della Banca d’Italia deputate alla gestione del Servizio; il giorno e l’ora di presentazione della richiesta sono resi noti all’aderente nei modi previsti nella Guida per gli operatori.
Articolo 6- Giornate e orari di operatività
1. Le attività funzionali al rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto sono svolte dalla Banca d’Italia nelle giornate lavorative secondo il calendario domestico.
2. Il funzionamento dell’applicazione utilizzata per il colloquio in forma telematica tra gli aderenti e la Banca d’Italia è assicurato nelle giornate lavorative secondo il calendario domestico e negli orari indicati nella Guida per gli operatori.
3. La Banca d’Italia può, in circostanze eccezionali, modificare le giornate e gli orari suddetti, dandone comunicazione agli aderenti.
Articolo 7- Tariffe
1. Gli aderenti sono tenuti al pagamento delle tariffe fissate dalla Banca d'Italia e pubblicate nella Guida per gli operatori.
2. Le tariffe sono regolate sul conto RTGS DCA di cui l’aderente sia titolare ovvero, in alternativa, sul conto RTGS DCA intestato a un altro soggetto, indicato dall’aderente.
Articolo 8- Obblighi delle parti
1. La Banca d’Italia offre il Servizio secondo le modalità e le condizioni descritte nelle presenti Norme.
2. L’aderente si obbliga a operare con diligenza, correttezza ed efficienza nei rapporti con la Banca d’Italia, nonché a osservare la lettera-contratto, le presenti Norme e le disposizioni contenute nella Guida per gli operatori.
3. L’aderente dichiara e garantisce alla Banca d’Italia che: i) l’osservanza dei propri obblighi rivenienti dalle presenti Norme non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale l’aderente medesimo sia
vincolato; ii) è in possesso dei requisiti soggettivi di adesione di cui all’art. 3; iii) le richieste di dichiarazione sostitutiva sono trasmesse alla Banca d’Italia per conto del negoziatore; iv) le richieste di dichiarazione sostitutiva trasmesse alla Banca d’Italia riguardano esclusivamente assegni dematerializzati.
4. L’aderente si obbliga a: i) effettuare preventivamente puntuali ed esaustive verifiche circa la regolarità degli assegni e dei documenti allegati alla richiesta di dichiarazione sostitutiva del protesto, nonché dei dati e delle informazioni comunicati alla Banca d’Italia, al fine di consentire il rilascio della dichiarazione sostitutiva, l'invio dell'elenco dei protesti al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 agosto 2000, n. 316 e al decreto del citato Ministro del 23 febbraio 2001 e l’eventuale predisposizione del rapporto di accertamento di cui all'art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 386/90; ii) rispettare gli orari e le modalità di colloquio stabiliti dalla Banca d’Italia e descritti nella Guida per gli operatori; iii) comunicare tempestivamente alla Banca d’Italia la perdita dei requisiti soggettivi di adesione di cui all’art. 3.
Articolo 9- Pagamento tardivo
1. Qualora, ai sensi dell’art. 8 della legge 386/1990, sia effettuato il pagamento tardivo di un assegno oggetto di dichiarazione sostitutiva del protesto, l’aderente si impegna a darne immediata notizia alla Banca d’Italia, per conto del traente, secondo le modalità previste nella Guida per gli operatori.
2. Qualora il pagamento tardivo sia effettuato presso la Banca d’Italia, l’aderente ne viene a conoscenza tramite l’applicazione informatica utilizzata per l’erogazione del Servizio. L’importo versato presso la Banca d’Italia viene riconosciuto al negoziatore ovvero al soggetto tramite il quale quest’ultimo è raggiungibile in TARGET, qualora il negoziatore non sia titolare di un contro RTGS DCA, secondo quanto previsto nella Guida per gli operatori.
Articolo 10- Responsabilità
1. La Banca d'Italia non è responsabile della mancata erogazione del Servizio derivante da qualunque malfunzionamento o guasto nell’infrastruttura tecnica, salvo i casi di dolo o colpa grave; è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi derivanti, direttamente o indirettamente, dall’erogazione del Servizio nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme. La Banca d’Italia non è inoltre responsabile per le dichiarazioni sostitutive rilasciate nonostante la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti soggettivi di adesione al Servizio, in assenza della comunicazione di cui all’art. 8, comma 4, punto iii).
2. L’aderente è il solo responsabile: i) delle informazioni fornite alla Banca d’Italia ai fini del rilascio della dichiarazione sostitutiva; ii) delle dichiarazioni e dell’attività svolta in proprio nome e per proprio conto dai soggetti designati come amministratori, nonché dai soggetti censiti come firmatari e come segnalatori nell’apposita procedura informatica. La Banca d’Italia non è pertanto responsabile degli eventuali danni cagionati da dichiarazioni, comunicazioni o informazioni errate o incomplete rese da parte dell’aderente, anche attraverso i soggetti di cui al punto ii).
3. L’aderente dichiara di accettare fin d’ora, senza alcuna eccezione o riserva, l’esito delle verifiche effettuate dalla Banca d’Italia, anche nel caso in cui non si possa procedere al rilascio della dichiarazione sostitutiva.
Articolo 11- Utilizzo delle informazioni attinenti al Servizio
1. La Banca d’Italia può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni attinenti al Servizio a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura, nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero
delle funzioni di altri enti pubblici, a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, i soggetti protestati, i trattari e/o i negoziatori cui si riferiscono le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto.
Articolo 12- Risoluzione, esclusione o sospensione del Servizio
1. La perdita dei requisiti soggettivi di adesione di cui all’art. 3, comma 2 determina la contestuale ed automatica risoluzione del Contratto.
2. La Banca d’Italia può inoltre escludere o sospendere l’aderente:
a) che abbia in qualsiasi momento perso il requisito soggettivo di adesione di cui all’art. 3, comma 1;
b) nei confronti del quale sia stato adottato – da parte dell’autorità competente – un provvedimento che disponga la liquidazione coatta, la designazione di un liquidatore o di un organo analogo ovvero l’avvio di una procedura che produca effetti analoghi;
c) che abbia violato le presenti Norme o la disciplina che regola il Servizio contenuta nella Guida per gli operatori, compromettendo a giudizio della Banca d'Italia il regolare svolgimento del Servizio medesimo.
3. La Banca d'Italia comunica senza indugio l’esclusione/sospensione all’aderente in forma scritta.
4. In caso di risoluzione, esclusione o sospensione dal Servizio, esso continua in ogni caso a essere erogato limitatamente alle richieste di dichiarazione sostitutiva acquisite dalla Banca d’Italia in data antecedente al giorno di efficacia della risoluzione/esclusione/sospensione.
Articolo 13- Recesso
1. È facoltà dell’aderente o della Banca d’Italia recedere dal Contratto in qualunque momento, dandone un preavviso non inferiore a dieci giornate lavorative secondo il calendario domestico.
2. In caso di recesso dal Servizio, esso continua in ogni caso a essere erogato limitatamente alle richieste di dichiarazione sostitutiva acquisite dalla Banca d’Italia in data antecedente al giorno di efficacia del recesso.
Articolo 14- Modifiche unilaterali del Contratto
1. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente la lettera-contratto e le presenti Norme, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale, dandone comunicazione motivata all’aderente a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. Le modifiche hanno effetto decorsi dieci giorni lavorativi secondo il calendario domestico dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
Articolo 15- Legge applicabile e foro competente
1. Il testo del Contratto, redatto in lingua italiana, è l’unico facente fede fra le parti.
2. La legge applicabile al Contratto è quella italiana.
3. In caso di deferimento all’autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di Roma.
……………………,………….
(luogo) (data)
.....………..………………………
(firma del legale rappresentante)
Scheda di adesione al Servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto
Scheda di adesione
al Servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto (di seguito “Servizio”)
Il/La .....................................................................................................................................................
codice identificativo n. ............................, legalmente rappresentat... da
..................................................................:
A) dichiara di avvalersi, anche per il tramite di terzi, di almeno uno dei seguenti sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d’Italia:
□ sistema TARGET-Banca d’Italia64 in qualità di:
□ titolare di conto RTGS DCA, titolare di addressable BIC o titolare di multi-addressee access;
□ titolare di un TARGET2-Securities Dedicated Cash Account (T2SDCA);
□ titolare di un TARGET Instant Payment Settlement Dedicated Cash Account (TIPS DCA)
o Reachable party;
□ sistema di compensazione BI-COMP65, in qualità di
□ partecipante;
□ aderente, anche indiretto, a una delle procedure interbancarie che confluiscono nel sistema di compensazione BI-COMP;
B) dichiara di scegliere la seguente modalità di adesione al Servizio66:
ADESIONE DIRETTA dal ........................................
(giorno/mese/anno)
e a tal fine:
1) designa il/i seguente/i nominativo/i quale/i amministratore/i avente il compito di censire, nell’applicazione “Assegni Insoluti” della Banca d’Italia, i segnalatori e i firmatari dal :
(giorno/mese/anno)
nominativo: ,
(nome cognome)
codice fiscale67 ,
nominativo: ,
(nome cognome)
codice fiscale: ,
nominativo: ,
(nome cognome)
codice fiscale: ,
64 Cfr. il documento “TARGET-Banca d’Italia – Guida per i partecipanti” disponibile sul sito web della Banca d’Italia xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
65 Cfr. il documento “Sistema BI-COMP – Guida per gli operatori”, disponibile sul sito web della Banca d’Italia xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
66 In caso di variazioni devono essere riportate anche le informazioni rimaste invariate.
67 Codice fiscale estratto dalla CNS (Carta Nazionale dei Servizi) in fase di auto-registrazione.
2) sceglie di scambiare i flussi con la Banca d'Italia (di seguito “segnalatore”68) dal
....................................... :
(giorno/mese/anno)
□ direttamente dal ;
(giorno/mese/anno)
□ tramite gli enti69 di seguito indicati dal ................................. :
(giorno/mese/anno)
......................................................................................................... ;
(denominazione) (codice identificativo)
......................................................................................................... ;
(denominazione) (codice identificativo)
......................................................................................................... ;
(denominazione) (codice identificativo)
3) comunica che i seguenti aderenti si avvarranno del/gli amministratore/i da esso stesso designato/i dal .................................. :
(giorno/mese/anno)
......................................................................................................... ;
(denominazione) (codice identificativo)
......................................................................................................... ;
(denominazione) (codice identificativo)
......................................................................................................... ;
(denominazione) (codice identificativo)
ADESIONE INDIRETTA dal ...................................
(giorno/mese/anno)
e a tal fine:
1) indica quale aderente incaricato dal ................................. :
(giorno/mese/anno)
................................................................................................................................. ;
(denominazione) (codice identificativo)
2) indica come amministratore/i designato/i per il censimento nell’applicazione “Assegni Insoluti” della Banca d’Italia dei segnalatori e dei firmatari i seguenti soggetti, già designati
68 Il segnalatore è l’ente incaricato di trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia, per conto dell’aderente, la richiesta di DSP, con le informazioni/documentazione a ciò necessarie – nonché l’eventuale rettifica/ integrazione delle informazioni fornite in sede di richiesta di DSP, revoca della richiesta, notifica di avvenuto pagamento tardivo – e di acquisire la DSP o la dichiarazione di non protestabilità rilasciata in forma elettronica dalla Banca d’Italia.
69 Aderenti, banche/ ente ex art.2, par. 5, punti 3 e ss., della Dir. 2013/36/UE in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, co. 1 delle “Norme per l’adesione al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto”, società di servizi. In quest’ultimo caso il codice identificativo non va valorizzato.
dall’aderente incaricato dal.................................................. :
(giorno/mese/anno)
...................................................................................................;
(nome cognome)
...................................................................................................;
(nome cognome)
...................................................................................................;
(nome cognome)
...................................................................................................;
(nome cognome)
C) in relazione al canone annuo di adesione al Servizio, alle tariffe unitarie e all’imposta di bollo
1) autorizza la Banca d’Italia a effettuarne il regolamento dal .............................. :
(giorno/mese/anno)
□ presso il sistema TARGET-………………..…………....; sul proprio conto RTGS DCA identificato dal BIC …………………………. e dall’identificativo unico di conto ;
□ sul conto RTGS DCA del seguente soggetto:
........................................................................................................................................
(denominazione) (codice identificativo)
identificato dal BIC …………………………. e dall’identificativo unico di conto
…………………………. in essere presso il sistema TARGET-
………………..………….....;
2) per il canone annuo di adesione al Servizio e per le tariffe unitarie chiede il rilascio dal
………… ...................................................................... di:
(giorno/mese/anno)
□ fattura;
□ nota contabile;
D) rende noti:
a) la casella PEC per la ricezione di tutte le comunicazioni di codesto Istituto relative al rapporto di adesione al Servizio dal: ............................................ :
(giorno/mese/anno)
PEC ;
b) il numero di fax, di telefono e l’indirizzo email per la ricezione delle comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d’urgenza dal .................................. :
(giorno/mese/anno)
70 In caso di variazioni devono essere riportate anche le informazioni rimaste invariate.
n° di fax ;
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località)
n° di telefono: ;
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località)
email: .................................................................................................................................. .
Si impegna, infine, a comunicare tempestivamente alla Banca d’Italia ogni eventuale successiva variazione delle informazioni sopra fornite.
……………………,………….
(luogo) (data)
.....………..………………………
(firma del legale rappresentante)
Guida per la compilazione della Scheda di adesione al Servizio
Nella Scheda di adesione il richiedente deve indicare la modalità prescelta di adesione al Servizio.
L’adesione è diretta qualora il richiedente designi direttamente i propri amministratori e segnalatori; l’adesione è indiretta nel caso in cui il richiedente designi quali amministratori quelli designati da un aderente diretto (di seguito “aderente incaricato”), avvalendosi in tal caso anche dei segnalatori designati da quest’ultimo.
In caso di adesione diretta il richiedente, oltre a valorizzare la relativa opzione, dovrà compilare il modulo con le seguenti informazioni:
✓ il nominativo e il codice fiscale71, del/i soggetto/i incaricato/i di svolgere, per il richiedente e per conto di eventuali altri aderenti, il ruolo di amministratore nel colloquio con la Banca d’Italia;
✓ le modalità con cui il richiedente intende trasmettere (di seguito “segnalatore”) alla Banca d’Italia e richieste di DSP e la documentazione relativa al Servizio: direttamente (ossia il richiedente è anche segnalatore per se stesso) e/o avvalendosi di altro ente (aderente al Servizio; banca/ ente ex art.2, par. 5, punti 3 e ss., della Dir. 2013/36/UE non aderente al Servizio in possesso dei requisiti soggettivi di cui al Cap. II, par. 1.1, punti 1) e 2) della Guida per gli operatori; società di servizi) come segnalatore; in quest’ultimo caso devono essere indicati anche la denominazione degli enti interessati e, laddove ne dispongano, il codice identificativo;
✓ la denominazione e il codice identificativo degli aderenti indiretti, che si avvarranno dell’amministratore/i designato/i dal richiedente in parola;
✓ se intenda regolare il canone annuo di adesione al Servizio, le tariffe unitarie concernenti le dichiarazioni sostitutive del protesto e l’imposta di bollo assolta in modo virtuale sul proprio conto RTGS DCA ovvero sul conto RTGS DCA del soggetto prescelto (di seguito “regolante delle tariffe”) dal richiedente medesimo;
✓ se, a fronte del pagamento del canone annuo di adesione al Servizio e delle tariffe unitarie, intenda ricevere una fattura o una nota contabile;
✓ gli indirizzi e i numeri utili per la ricezione delle comunicazioni della Banca d’Italia.
In caso di adesione indiretta72, il richiedente, oltre a valorizzare la relativa opzione, dovrà compilare il modulo con le seguenti informazioni:
✓ la denominazione e il codice identificativo dell’aderente incaricato;
✓ la/e persona/e fisica/che prescelta/e tra quelle designate quali amministratori dall’aderente diretto che agisce come aderente incaricato di cui il richiedente dichiari espressamente di volersi avvalere;
✓ se intenda regolare il canone annuo di adesione al Servizio, le tariffe unitarie concernenti le dichiarazioni sostitutive del protesto e l’imposta di bollo assolta in modo virtuale sul proprio conto RTGS DCA ovvero sul conto RTGS DCA del regolante delle tariffe dal richiedente medesimo;
✓ se, a fronte del pagamento del canone annuo di adesione al Servizio e delle tariffe unitarie, intenda ricevere una fattura o una nota contabile;
✓ gli indirizzi e i numeri utili per la ricezione delle comunicazioni della Banca d’Italia.
71 Codice fiscale estratto dalla CNS (Carta Nazionale dei Servizi) in fase di autoregistrazione dell’amministratore. 72 Nel caso di adesione con modalità indiretta il richiedente si avvale di uno o più segnalatori designati dall’aderente incaricato.
Il campo “dal ......................................... ” presente nella scheda di adesione deve essere
(giorno, mese, anno)
valorizzato nel caso di:
- prima adesione al servizio; in tal caso esso deve coincidere con quello indicato nella “Lettera- contratto per l’adesione al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto”;
- variazioni delle modalità di adesione; in tal caso deve essere indicata la data di decorrenza delle variazioni solo per le informazioni interessate.
Legalizzazione degli atti pubblici redatti all’estero
Nessuna forma di legalizzazione dell’atto pubblico redatto all’estero è necessaria nel caso in cui lo stesso sia stato redatto sul territorio di uno degli Stati membri dell’Unione europea aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, in virtù dell’art. 2 di tale Convenzione.
Nel caso in cui la Convenzione di Bruxelles non sia applicabile e l’atto pubblico sia stato redatto sul territorio di uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1966 n. 1253, in calce all’atto pubblico in questione deve essere apposta la postilla prevista dall’art. 3, comma 1, della medesima Convenzione, recante l’attestazione (in lingua francese) “Apostille (Convention de La Xxxx du 5 octobre 1961)”; essa deve risultare conforme al modello di postilla allegato alla predetta Convenzione. La postilla, che attesta l’autenticità della firma e la qualifica del pubblico ufficiale che ha redatto l’atto pubblico, deve essere rilasciata dall’autorità competente dello Stato di provenienza del documento.
Ove siano stati conclusi accordi bilaterali in materia di legalizzazione degli atti pubblici tra la Repubblica italiana e lo Stato in cui ha sede l’aderente e sul territorio del quale l’atto pubblico sia stato redatto (ad esempio, per la Germania, la Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), trova applicazione detto accordo bilaterale anche in deroga a eventuali accordi plurilaterali vigenti.
In tutti gli altri casi, la firma dell’autorità estera deve essere legalizzata ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
Comunicazione del regolante delle tariffe
Spett.le
BANCA D'ITALIA Filiale di ....................
Oggetto: Autorizzazione al regolamento sul proprio conto RTGS DCA del canone annuo di adesione, delle tariffe unitarie e dell’imposta di bollo concernenti le dichiarazioni sostitutive del protesto di cui all’art. 45, comma 1, n. 3, del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736, richieste da altro soggetto.
Il/La .....................................................................................................................................................
codice identificativo n. ,
legalmente rappresentat... da ...............................................................................................................
con xxxx xxxxxx xx ,
(Xxxxx) (Xxxxx) (Xxxxxxxxx)
(XXX ) autorizza il regolamento sul proprio conto RTGS DCA in essere
presso il sistema TARGET-…………………….… e identificato dal BIC
……………..……………………. e dall’identificativo unico di conto dal
.......................................... :
(giorno/mese/anno)
- del canone annuo applicato dalla Banca d'Italia per l’adesione al Servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto di:
…………..………………..…………………….. – n. (di seguito “aderente”);
(denominazione) (cod. id.)
- delle tariffe unitarie applicate dalla Banca d'Italia per le dichiarazioni sostitutive del protesto richieste dall’aderente;
- delle tariffe unitarie applicate dalla Banca d’Italia per gli assegni trasmessi dall’aderente ai fini del rilascio della dichiarazione sostitutiva, che non sono stati oggetto di dichiarazione sostitutiva in quanto affetti da vizi formali o sostanziali, ovvero perché le relative richieste di dichiarazione sostitutiva sono state revocate dall’aderente;
- dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale applicata sulle dichiarazioni sostitutive del protesto, sulle dichiarazioni di non protestabilità rilasciate e sulle copie, dichiarate conformi all’originale, degli assegni allegate agli eventuali rapporti di accertamento inviati all’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 386/90, di pertinenza dell’aderente.
……………………,………….
(luogo) (data)
.....………..………………………
(firma del legale rappresentante)
Elenco delle causali di rifiuto di pagamento degli assegni
CAUSALI DI MANCATO PAGAMENTO
DESCRIZIONE | COD. | NOTE | |
MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE – art. 1, L. 386/90 | |||
10 | Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione74 di recesso – inviata dalla banca – dalla convenzione d’assegno o dall'intero conto corrente (ex “conto estinto”), secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti nel contratto. | Correntista | |
11 | Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso – inviata dal correntista – dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente, secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti dal contratto. | Correntista | |
12 | Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10 – bis, lett. A) della L. 386/90. | Correntista |
73 CORRENTISTA: Nome e cognome, xxxxx, denominazione o ragione sociale del titolare del conto corrente o di tutti i titolari nel caso di conto cointestato con firme congiunte.
Per gli assegni emessi per rappresentanza il soggetto protestato è:
- il correntista in caso di rappresentanza espressa;
- il rappresentante in caso di rappresentanza non espressa.
FIRMATARIO: Nome e cognome del soggetto, diverso dal correntista e dal rappresentante fornito di poteri procuratori, che ha sottoscritto per traenza l’assegno bancario da protestare.
74 La data di ricezione deve essere desunta dall’avviso di ricevimento della lettera raccomandata.
13 | Assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista (ex “firma non autorizzata” e “firma revocata”) o carente di potere (emissione in violazione dell’obbligo di sottoscrizione congiunta su conti cointestati). | Firmatario | |
14 | Assegno emesso in data posteriore a quella di deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento del correntista, ovvero di altra sentenza o provvedimento (diverso da quelli previsti dal codice 17) che comporti per il correntista medesimo il divieto di disporre mediante emissione di assegni. | Correntista | |
15 | Assegno emesso da un soggetto che non è mai stato titolare di convenzione d’assegno (ex “firma sconosciuta”). | Firmatario | |
16 | Assegno emesso da un soggetto che ha stipulato la convenzione di assegno con falsi documenti di identità. | Firmatario | |
17 | Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio di sanzioni e divieti comportanti interdizione all’emissione di assegni (art.10-bis, lett. C), L. 386/90). | Correntista | |
DIFETTO DI PROVVISTA | |||
20 | Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento. | Correntista | |
21 | Assegno, dotato di copertura, emesso da un correntista che ha impartito alla banca l’ordine di non pagare prima della scadenza del termine di presentazione (Art. 35 l. Ass.) (ex “assegno revocato”). | Correntista | |
22 | Assegno emesso su fondi indisponibili al momento della presentazione (pignoramento, provvedimento di sequestro, ecc). | Correntista |
Assegno con importo contraffatto | 30 | Assegno recante l’importo contraffatto. | Correntista |
31 | Assegno, denunciato smarrito o rubato, recante l’importo contraffatto. | Correntista | |
Assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato | 32 | Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen. | Correntista |
33 | Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e/o non conforme allo specimen (ex “firma falsa”). | Correntista | |
Assegno denunciato smarrito o rubato | 34 | Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista e conforme allo specimen. | Correntista |
35 | Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen. | Correntista | |
36 | Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e non conforme allo specimen. | Correntista | |
37 | Assegno recante una firma di traenza non rispondente al nominativo del correntista ma ad un soggetto diverso. | Firmatario | |
40 | (Assegno emesso da correntista deceduto, ecc.). |
75 Tali causali rilevano solo ai fini del protesto e sono da utilizzare solo qualora non ricorrano le fattispecie di cui agli artt. 1 e 2 della L. 386/90, per le quali sono previste le causali aventi codice 1 …… e 2 …….; esse non rilevano, pertanto, ai fini della revoca di sistema e non sono utilizzabili per l’informativa ai Prefetti di cui all’art. 8-bis della L. 386/90.
76 Cfr. nota precedente.
Guida tecnica per gli aderenti al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto
Sommario
La giornata operativa e lo scadenziere 64
Modello dati e descrizione degli stati di lavorazione 65
4.1 Stato IN_ATTESA_DI_LAVORAZIONE 68
4.2 Stato IN_ATTESA_DI_RETTIFICA 68
4.3 Stato IN_LAVORAZIONE_UTENTE 69
4.4 Stato IN_ATTESA_DI_INTEGRAZIONE 69
4.5 Stato LAVORAZIONE_CONCLUSA 69
4.7 Stato ESITO_DISPONIBILE 70
5.2 Messaggi generati dai controlli automatici 77
Processo di registrazione 79
6.2 Credenziali applicative A2A 85
Gestione dell’abilitazione “INSOLUTI” 87
Cancellazione della credenziale 89
Gestione del manager della credenziale 90
6.3 Censimenti nell’applicazione Insoluti 97
Modalità di colloquio con l’applicazione Insoluti: servizi REST A2A 102
7.1 Interfaccia A2A 102
7.2 Autorizzazione e accesso alle risorse 104
7.3 Formato delle date e dei timestamp 104
7.4 Metodi 105
7.5 Gestione dei codici di stato HTTP 105
7.6 Rappresentazione delle collezioni 106
7.7 Stato delle risorse e gestione dei link 108
7.8 Risorse 109
Service document 109
Flussi 110
Flusso 117
Segnalazioni 118
Segnalazione 122
Richieste DSP 123
RichiestaDSP 128
Download DSP/attestato non protestabilità 130
7.9 Tracciati di scambio dei servizi REST A2A 132
Insoluti 132
Flusso - POST 134
Flussi 147
Segnalazioni 152
Segnalazione 154
Richieste DSP 157
Richiesta DSP 161
Download DSP/attestato non protestabilità 165
Soluzione di contingency 166
Autenticazione e firma dei flussi 166
9.1 Flussi in ingresso 166
Autenticazione 166
Firma del payload (flusso) 167
Verifica della firma delle immagini degli assegni 168
9.2 Flussi in uscita 168
Firma delle DSP 168
9.3 Riepilogo dei certificati digitali in uso 168
9.4 Standard di Riferimento 169
APPENDICE A - Tracciati utilizzati nel colloquio A2A 170
A-1 Common XSD 170
A-2 Insoluti REST API XSD 177
A-3 Gestione Segnalazioni XSD 226
Indice delle figure
Figura 1 – Modalità di comunicazione aderenti/Banca d'Italia 63
Figura 2 – Modellazione entità A2A 66
Figura 3 – Diagramma degli stati della richiesta di protesto 67
Figura 4 – Punto di ingresso della self-registration 80
Figura 5 – Accesso alla registrazione della CNS 81
Figura 6 – Registrazione utente 82
Figura 7 – Accettazioni termini e consenso 83
Figura 8 – Conferma registrazione 83
Figura 9 – Email di conferma registrazione 84
Figura 10 – Pagina di conferma registrazione 84
Figura 11 – Opzione registrazione CNS 85
Figura 12 – Utenza già registrata 85
Figura 13 – Link gestione credenziali applicative 86
Figura 14 – Caricamento certificati 87
Figura 15 – Identificativo credenziale applicativa 87
Figura 16 – Abilitazione applicazioni 88
Figura 17 – Funzionalità di gestione applicazioni 88
Figura 18 – Link modifica credenziale applicativa 89
Figura 19 – Modifica certificato applicativo 89
Figura 20 – Eliminazione credenziale applicativa 90
Figura 21 – Manager credenziale applicativa 90
Figura 22 – Inserimento di altri manager della credenziale applicativa 91
Figura 23 – Eliminazione di manager della credenziale appliccativa 92
Figura 24 – Conferma eliminazione manager credenziale applicativa 92
Figura 25 – Accesso con smart card all'applicazione RBAUTH 97
Figura 26 – Home page di RBAUTH 98
Figura 27 – Associazione utente-ruolo 99
Figura 28 – Associazione utente-ruolo: selezione applicazione 99
Figura 29 – Associazione utente-ruolo: selezione dominio 100
Figura 30 – Associazione segnalatore 101
Figura 31 – Revoca associazione 102
Figura 32 – Grafico dell’interfaccia REST dell'applicazione Insoluti 104
Introduzione
I servizi applicativi messi a disposizione dalla Banca d’Italia in relazione al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto (di seguito “DSP”) consentono agli aderenti di interagire con l’applicazione “Assegni Insoluti” attraverso la rete Internet.
Il presente allegato descrive le funzionalità tecniche per l’invio delle richieste di DSP da parte degli aderenti e per l’acquisizione dei relativi esiti elaborativi (tra cui il download delle DSP/dichiarazioni di non protestabilità); descrive inoltre le funzionalità di scadenziere e inquiry sullo stato delle lavorazioni.
L’aderente, anche per il tramite di un segnalatore interagisce con il sistema in modalità A2A (Application to Application, senza interfaccia grafica). Un’ interfaccia esterna U2A (User to Application – tramite web browser) consente invece di gestire i ruoli applicativi (cfr. par. 6).
1. Modalità di interazione
Gli aderenti al Servizio possono interagire attraverso la rete Internet, in modalità A2A (Application to Application) di tipo pull, con l’applicazione della Banca d’Italia “Assegni Insoluti” (di seguito indicata indifferentemente come “Insoluti”, “applicazione Insoluti” o “applicazione”).
Figura 1 – Modalità di comunicazione aderenti/Banca d'Italia
Il colloquio A2A avviene tramite il protocollo sicuro HTTPS; viene richiesta la mutua autenticazione con l’impiego di certificati digitali secondo quanto descritto nel par. 9.1.1. Le modalità di colloquio A2A sono descritte nel par. 7.
Gli aderenti possono inviare flussi contenenti elenchi di segnalazioni (cfr. par. 7.8.2), firmandoli digitalmente con certificati X.509 (cfr. par. 9.2.1); possono inoltre interrogare Insoluti (cfr. parr. da 7.8.1 a 7.8.7) ed effettuare il download delle DSP e delle dichiarazioni di non protestabilità (cfr. par. 7.8.8).
2. Ruoli applicativi
Sono previsti i seguenti ruoli applicativi:
1. amministratore: persona fisica incaricata dall’aderente di censire nell’applicazione Insoluti i firmatari e i segnalatori abilitati nel colloquio con la Banca d’Italia; il censimento deve essere eseguito secondo quanto indicato nel par. 6.3 e richiede di aver completato il processo di autoregistrazione secondo quanto descritto nel par. 6.1. Ciascun aderente può indicare uno o più amministratori;
2. segnalatore: l’aderente stesso o un altro ente incaricato di eseguire, per conto dell’aderente, tutte le operazioni A2A, quali l’invio dei flussi contenenti le richieste di dichiarazione sostitutiva di protesto e le relative segnalazioni (di aggiornamento, cancellazione, ecc.), nonché le interrogazioni e i download delle DSP/dichiarazioni di non protestabilità. Prima di poter essere censito dall’amministratore con le modalità di cui al par. 6.3, il segnalatore deve aver completato il processo di autoregistrazione (cfr. par. 6.1) e aver registrato la propria credenziale applicativa (cfr. par. 6.2.1). Per ciascun aderente possono essere indicati uno o più segnalatori.
3. firmatario: persona fisica incaricata dall’aderente di firmare i flussi contenenti le richieste di DSP e le relative segnalazioni. Il firmatario deve essere censito dall’amministratore con le modalità di cui al par. 6.3. Per ciascun aderente possono essere censiti uno o più firmatari.
3. La giornata operativa e lo scadenziere
L’applicazione Assegni Insoluti è operativa nelle giornate lavorative secondo il calendario domestico dalle ore 7:00 alle ore 18:45.
L’applicazione consente di acquisire le richieste di DSP fino a 15 o 60 giorni antecedenti la data ultima per il rilascio della DSP (di seguito “data ultima per il rilascio”), a seconda che l’assegno abbia luogo di emissione e piazza di pagamento entrambi in Italia o almeno uno dei due all’estero. La data ultima per il rilascio viene comunicata dall’aderente nel tracciato (campo “ultimoGiornoPerLaDichiarazione” – cfr. par. 7.9.2) e deve risultare coerente con quella calcolata automaticamente dall’applicazione sulla base della data di emissione, del luogo di emissione e della piazza di pagamento.
Le richieste con data ultima per il rilascio uguale a D ricevute dall’applicazione dopo le ore
9.00 del giorno D sono rifiutate, in quanto inviate oltre il cut-off time previsto (cfr. par. successivo). Tuttavia, qualora la data di presentazione al pagamento indicata nel tracciato (cfr. par. 7.9.2) coincida con la data ultima per il rilascio, la richiesta viene accettata.
Le segnalazioni qualificate come urgenti dall’aderente mediante l’apposizione dell’apposito flag “priorita” nel tracciato (cfr. par. 7.9.2), sono equiparate alle richieste non urgenti e non determinano una diversa gestione da parte della Banca d’Italia. Il flag “priorita”, qualora apposto, genera un messaggio informativo per l’aderente all’interno del campo “anomalie” del tracciato di risposta (cfr. par. 7.9.6 e 7.9.7).
3.1 Cut-off time
Indicata con “D” la data ultima per il rilascio, il colloquio con la Banca d’Italia avviene secondo i seguenti cut-off time:
1. ore 18:00 del giorno D-2: tutte richieste di DSP con data ultima per il rilascio D che si trovano nello stato LAVORAZIONE_CONCLUSA vengono automaticamente portate nello stato DA_FIRMARE (cfr. par. 4);
2. fino alle 9:00 del giorno D: invio delle richieste con data ultima per il rilascio D;
3. fino alle 11:00 del giorno D: cancellazione/rettifica con data ultima per il rilascio D, su iniziativa dell’aderente; la cancellazione è consentita solo qualora lo stato sia IN_ATTESA_DI_LAVORAZIONE (cfr. par. 4), la rettifica solo qualora lo stato sia IN_ATTESA_DI_RETTIFICA;
4. 11:00 del giorno D: tutte le richieste di DSP con data ultima per il rilascio D che si trovano nello stato IN_ATTESA_DI_RETTIFICA vengono automaticamente portate nello stato ANNULLATA (cfr. par. 4);
5. fino alle 13:00 del giorno D: integrazione su richiesta di Banca d’Italia (stato IN_ATTESA_DI_INTEGRAZIONE, cfr. par. 4);
6. 13:00 del giorno D: tutte le richieste di DSP con data ultima per il rilascio D che si trovano nello stato IN_ATTESA_DI_INTEGRAZIONE vengono automaticamente portate nello stato IN_LAVORAZIONE_UTENTE (cfr. par. 4);
7. fino alle 18:00 del giorno D: lavorazione delle richieste da parte di Banca d’Italia;
8. dalle 18:00 del giorno D: esiti (DSP e dichiarazione di non protestabilità) in via ordinaria disponibili per gli aderenti.
4. Modello dati e descrizione degli stati di lavorazione
Il punto di ingresso ai servizi offerti dall’Istituto è la funzionalità che consente agli aderenti di inviare i flussi XML contenenti almeno una delle seguenti segnalazioni:
- SegnalazioneNEW: nuova richiesta di DSP;
- SegnalazioneUPD: modifica/integrazione di una richiesta di DSP precedentemente inviata;
- SegnalazioneDEL: cancellazione di una richiesta di DSP precedentemente inviata;
- SegnalazioneLAT: comunicazione dell’avvenuto pagamento tardivo.
Un flusso contiene più segnalazioni, una segnalazione afferisce a una richiesta di DSP, una richiesta di DSP può essere associata a più segnalazioni; una richiesta di DSP fa riferimento a un solo assegno, un assegno può essere oggetto di più richieste di DSP.
Di seguito viene riportato il diagramma del macro-modello dati.
Figura 2 – Modellazione entità A2A
I flussi, le segnalazioni e le singole richieste di DSP sono oggetto dei controlli automatici descritti nel par. 5.
Un flusso, una volta ricevuto dalla Banca d’Italia, può trovarsi nello stato:
a) PRESA_IN_CARICO: il flusso è in attesa di essere elaborato; i primi controlli sono le verifiche antivirus, i controlli di firma e di conformità allo schema XML;
b) ACCETTATO: se un flusso supera primi controlli viene accettato. Le fasi successive sono le verifiche e i controlli sulle segnalazioni e sulle richieste di DSP (cfr. par. 5);
c) RIFUTATO: un flusso viene rifiutato (nessuna segnalazione può essere elaborata) se non supera i primi controlli oppure nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure della Banca d’Italia o altri eventi non consentano di prendere in carico o elaborare il flusso.
La data e l’ora di presentazione di una richiesta di DSP è indicata dal campo “published” visualizzabile dall’aderente tramite inquiry sul flusso (cfr. parr. 7.8.2 e 7.8.3).
Se un flusso si trova nello stato ACCETTATO, il sistema elabora le segnalazioni contenute nel tracciato.
Dopo l’elaborazione ciascuna segnalazione si trova nello stato di ACCETTATA o RIFIUTATA, sulla base dei controlli automatici descritti nel par. 5.
Se una segnalazioneNEW viene accettata si genera una richiesta di DSP.
La richiesta di DSP può essere interessata da successive SegnalazioneUPD e SegnalazioneDEL, che – se accettate – determinano una modifica dello stato della richiesta. La SegnalazioneLAT non determina alcuna modifica nello stato della richiesta. La modifica dello stato può essere determinata dalla Banca d’Italia o determinarsi in conseguenza del raggiungimento di cut-off time previsti, secondo quanto descritto nel par. 3.1.
Nella figura seguente viene riportato il diagramma degli stati che una richiesta può assumere. Sono evidenziati in azzurro gli stati in cui gli aderenti possono inviare SegnalazioniUPD, SegnalazioniDEL e/o SegnalazioniLAT.
Figura 3 – Diagramma degli stati della richiesta di protesto
Stati che la richiesta può assumere:
- IN_ATTESA_DI_LAVORAZIONE
- IN_LAVORAZIONE_UTENTE
- IN_ATTESA_DI_RETTIFICA
- IN_ATTESA_DI_INTEGRAZIONE
- LAVORAZIONE_CONCLUSA
- DA_FIRMARE
- ESITO_DISPONIBILE
- CANCELLATA
- ANNULLATA
- ESITO_PRELEVATO
Nel caso di ESITO_DISPONIBILE o ESITO_PRELEVATO, a fronte del rilascio della DSP (esito DSP rilasciata), il relativo assegno può trovarsi in uno dei seguenti stati:
- REGOLARIZZATO (pagamento tardivo avvenuto)
- NON_REGOLARIZZATO
Le segnalazioni di tipo SegnalazioneUPD sono accettate solamente se la relativa richiesta si trova negli stati IN_ATTESA_DI_LAVORAZIONE, IN_ATTESA_DI_RETTIFICA, IN_ATTESA_DI_INTEGRAZIONE; altrimenti sono rifiutate.
Le segnalazioni di tipo SegnalazioneDEL sono accettate solamente se la relativa richiesta si trova negli stati IN_ATTESA_DI_LAVORAZIONE, IN_ATTESA_DI_RETTIFICA, IN_ATTESA_DI_INTEGRAZIONE, LAVORAZIONE_CONCLUSA; altrimenti sono rifiutate.
Le segnalazioni di tipo SegnalazioneLAT sono accettate solo se la relativa richiesta di DSP si trova nello stato ESITO_DISPONIBILE o ESITO_PRELEVATO; altrimenti sono rifiutate.
4.1 Stato IN_ATTESA_DI_LAVORAZIONE
Lo stato IN_ATTESA_DI_LAVORAZIONE rappresenta la situazione in cui la SegnalazioneNEW ha superato i controlli automatici (cfr. par. 5), ma la richiesta non è ancora stata assegnata a un utente della Banca d’Italia.
In questo stato gli aderenti possono inviare una o più SegnalazioniUPD, che fanno rimanere lo stato in IN_ATTESA_DI_LAVORAZIONE se i controlli automatici sono stati superati o se, in esito ai controlli automatici, la SegnalazioneUPD sia stata rifiutata; in caso contrario la richiesta passa nello stato IN_ATTESA_DI_RETTIFICA.
Può essere inviata anche una SegnalazioneDEL che, se supera i controlli automatici, porta la richiesta nello stato CANCELLATA.
L’assegnazione della richiesta a un utente di Banca d’Italia fa transitare la richiesta nello stato IN_LAVORAZIONE_UTENTE.
Ogni richiesta di DSP viene lavorata da una Sede della Banca d’Italia. L’aderente può verificare quale Sede ha in carico la richiesta attraverso i servizi REST descritti nei par. 7.8.6 e 7.8.7. Nell’ipotesi in cui l’aderente debba interagire con le Sedi della Banca d’Italia tale interrogazione deve essere effettuata allo scopo di verificare l’esistenza di eventuali cambiamenti nell’attribuzione delle competenze.
4.2 Stato IN_ATTESA_DI_RETTIFICA
Lo stato IN_ATTESA_DI_RETTIFICA rappresenta la situazione in cui:
1. sia inviata una SegnalazioneNEW che non abbia superato i controlli automatici (esclusi quelli che determinano il rifiuto della segnalazione, non generando alcuna richiesta di DSP). Lo stato rimane tale finché non viene inviata una SegnalazioneUPD che superi i controlli automatici, portando la richiesta nello stato IN_ATTESA_DI_LAVORAZIONE. Se i controlli automatici relativi a una SegnalazioneUPD non vengono superati, lo stato della richiesta rimane IN_ATTESA_DI_RETTIFICA. Se l’aderente non invia segnalazioni di aggiornamento entro il cut-off time previsto (cfr. par. 3.1), la richiesta passa nello stato ANNULLATA;
2. sia inviata una SegnalazioneUPD che non superi i controlli automatici (esclusi quelli che determinano il rifiuto della segnalazione) per una richiesta che si trovi nello stato IN_ATTESA_DI_LAVORAZIONE.
Nello stato IN_ATTESA_DI_RETTIFICA può essere presa in carico una SegnalazioneDEL, la quale porta lo stato della richiesta in CANCELLATA se i controlli automatici sono superati.
4.3 Stato IN_LAVORAZIONE_UTENTE
Lo stato IN_LAVORAZIONE_UTENTE rappresenta la situazione in cui la richiesta è stata assegnata a un utente di Banca d’Italia ed è quindi sottoposta ai controlli manuali.
In fase di lavorazione l’operatore può:
1. richiedere un’integrazione all’aderente; in questo caso lo stato della richiesta passa in IN_ATTESA_DI_INTEGRAZIONE;
2. terminare la lavorazione, determinando il passaggio della richiesta: 1) nello stato LAVORAZIONE_CONCLUSA, prima delle ore 18 del giorno D-2; 2) nello stato DA FIRMARE, se la lavorazione si è conclusa dopo le ore 18 del giorno D-2.
4.4 Stato IN_ATTESA_DI_INTEGRAZIONE
Lo stato IN_ATTESA_DI_INTEGRAZIONE rappresenta la situazione in cui l’utente di Banca d’Italia richiede un’integrazione all’aderente, a seguito dei controlli manuali effettuati.
Lo stato rimane tale finché non viene ricevuta una SegnalazioneUPD che superi i controlli automatici o fino al cut-off time previsto, quando torna nello stato IN_LAVORAZIONE_UTENTE. Nello stato IN_ATTESA_DI_INTEGRAZIONE può essere presa in carico una SegnalazioneDEL, la quale porta lo stato della richiesta in CANCELLATA se i controlli automatici
sono superati.
4.5 Stato LAVORAZIONE_CONCLUSA
Lo stato LAVORAZIONE_CONCLUSA rappresenta la situazione in cui l’utente di Banca d’Italia ha terminato la lavorazione. In questa fase può essere presa in carico una SegnalazioneDEL, che fa transitare la richiesta in stato CANCELLATA.
Al cut-off time previsto tutte le richieste di DSP che si trovano in questo stato passano nello stato DA_FIRMARE.
Lo stato DA_FIRMARE rappresenta la situazione in cui l’utente di Banca d’Italia abilitato a rilasciare la DSP o la dichiarazione di non protestabilità può:
1. apporre la sua firma sulla DSP o sulla dichiarazione di non protestabilità, facendo transitare la richiesta nello stato ESITO_DISPONIBILE;
2. riportare la richiesta nello stato IN_LAVORAZIONE_UTENTE, qualora sia necessaria un’ulteriore fase di controllo.
Lo stato ESITO_DISPONIBILE rappresenta la situazione in cui la DSP o la dichiarazione di non protestabilità sono stati firmati, ma non è stato ancora effettuato il download da parte dell’aderente.
In questo stato possono essere inviate SegnalazioniLAT77.
Lo stato ESITO_PRELEVATO rappresenta la situazione in cui è stato effettuato il download della DSP o della dichiarazione di non protestabilità.
In questo stato possono essere inviate SegnalazioniLAT78. Si tratta di uno stato finale.
Lo stato CANCELLATA rappresenta la situazione in cui la richiesta viene revocata a seguito di una SegnalazioneDEL da parte dell’aderente, che abbia superato i controlli automatici.
Le SegnalazioniDEL possono essere inviate solo se la richiesta si trova nello stato IN_ATTESA_DI_LAVORAZIONE, IN_ATTESA_DI_RETTIFICA, IN_ATTESA_DI_INTEGRAZIONE o LAVORAZIONE_CONCLUSA.
Si tratta di uno stato finale.
Lo stato ANNULLATA rappresenta la situazione in cui, a seguito di una richiesta di rettifica dei dati della richiesta all’aderente, questo non risponde entro i termini utili per la lavorazione della richiesta stessa. Si tratta di uno stato finale.
5. Controlli automatici
Di seguito è riportato l’elenco dei controlli automatici cui vengono sottoposti i flussi e le segnalazioni, nonché il relativo esito qualora il controllo non sia superato:
1. CodiceFiscale ufficiale levatore non valido
Il valore del codice fiscale dell’ufficiale levatore, se presente, deve corrispondere a una stringa composta da undici numeri (cfr. par. 7.9.2).
🡪Il flusso passa nello stato “rifiutato”.
77 Qualora il pagamento tardivo intervenga in un momento in cui la richiesta di DSP si trova nello stato IN_ATTESA_DI_INTEGRAZIONE o LAVORAZIONE_CONCLUSA può essere inviata una segnalazione di cancellazione per annullare la richiesta di DSP.
78 Qualora il pagamento tardivo intervenga in un momento in cui la richiesta di DSP si trova nello stato IN_ATTESA_DI_INTEGRAZIONE o LAVORAZIONE_CONCLUSA può essere inviata una segnalazione di cancellazione per annullare la richiesta di DSP.
2. Id Flusso già presente
Nel caso in cui l’aderente invii un flusso con la stessa coppia idflusso e data invio di un flusso già accettato da Banca d’Italia.
🡪Il flusso passa nello stato “rifiutato”.
3. Data invio non valida
La data di invio del flusso deve corrispondere alla data corrente.
🡪Il flusso passa nello stato “rifiutato”.
4. Trattario non valido
Verifica che il campo del tracciato abiTrattario del flusso appartenga a un aderente al servizio e che tale abiTrattario sia riconducibile all’uuidBanca utilizzato per l’invio del flusso.
🡪Il flusso passa nello stato “rifiutato”.
5. Controllo Flusso XML Well Formed
Verifica che il flusso sia conforme alle specifiche definite nell’XSD
🡪Il flusso passa nello stato “rifiutato”
6. Controllo antivirus
Verifica che il flusso non contenga virus.
🡪Il flusso passa nello stato “rifiutato”.
7. Controllo segnalatore non autorizzato
Verifica che il segnalatore del flusso sia stato censito dall’amministratore per l’aderente indicato nel campo del tracciato abiTrattario.
🡪Il flusso passa nello stato “rifiutato”.
8. Controllo firmatario non autorizzato
Verifica che il firmatario del flusso sia stato censito dall’amministratore per l’aderente indicato nel campo del tracciato abiTrattario.
🡪Il flusso passa nello stato “rifiutato”.
9. Consistenza segnalazione update/late/delete
Il dato prevIdRichiestaDSP nella SegnalazioneUPD/DEL/LAT deve riferirsi a una richiesta di DSP esistente.
Il dato prevIdRichiestaDSP della SegnalazioneLAT deve riferirsi a una richiesta di DSP con causale “MotivoDiRifiutoDelPagamento” avente valore 20, 21 o 22.
🡪La segnalazione passa nello stato “rifiutata”.
10. Id Segnalazione già presente
Nel caso in cui l’aderente invii una segnalazione con la stessa coppia id segnalazione e data invio già presente nello stesso flusso o in un flusso già accettato da Banca d’Italia.
🡪La segnalazione passa nello stato “rifiutata”.
11. Segnalazione non ammessa
Nel caso in cui l’aderente invii una segnalazione riferita a una richiesta di DSP che si trovi in uno stato da cui non è possibile ricevere segnalazioni (cfr. par. 4).
🡪La segnalazione passa nello stato “rifiutata”.
12. Piazza di pagamento sconosciuta
Nel caso in cui il dato del codice CAB fornito dall’aderente non corrisponda ad alcun codice CAB censito in base dati.
🡪La segnalazione passa nello stato “rifiutata”.
13. Provvedimento di sospensione in corso
Nel caso in cui l’assegno non possa essere protestato per la presenza di un provvedimento di sospensione (per calamità naturali o altre cause).
🡪La segnalazione passa nello stato “rifiutata”.
14. Codice ISO stato estero non riconosciuto
Nel caso in cui il dato del codice ISO di uno stato estero non risulti censito in base dati.
🡪La segnalazione passa nello stato “rifiutata”.
15. Richiesta inviata prima dei 15 o 60 giorni antecedenti la data di scadenza
Nel caso in cui la richiesta sia inviata con un periodo di anticipo di oltre 15 giorni o 60 giorni (a seconda che l’assegno abbia il luogo di emissione e la piazza di pagamento entrambi in Italia o almeno uno dei due all’estero) rispetto alla data presente nel campo del tracciato “ultimoGiornoPerLaDichiarazione”.
🡪La segnalazione passa nello stato “rifiutata”.
16. Segnalazione urgente non valida
Nel caso in cui una SegnalazioneNEW con data ultima per il rilascio D pervenga dopo le ore 9:00 del giorno D.
🡪La segnalazione passa nello stato “rifiutata”.
Le SegnalazioniNEW pervenute dopo le ore 9:00 del giorno D non sono rifiutate se la data ultima per il rilascio D coincide con la data di presentazione al pagamento indicata nel tracciato.
17. Assegni scaduti
Verifica che la data riportata nel campo del tracciato “ultimoGiornoPerLaDichiarazione” non sia già trascorsa (per gli assegni che non sono stati sospesi, cioè che non riportano il flag “exSospeso” nel tracciato).
🡪La segnalazione passa nello stato “rifiutata”
Le segnalazioni con data “ultimoGiornoPerLaDichiarazione” indicante la giornata lavorativa precedente alla data di ricezione del flusso, purchè pervenute entro le ore 9:00, non sono rifiutate se “ultimoGiornoPerLaDichiarazione” coincide con la data di presentazione al pagamento indicata nel tracciato.
18. Controllo congruità codice fiscale (persona fisica e giuridica)
Verifica la correttezza formale dei codici fiscali presenti nel tracciato (secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate alla pagine xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxx/Xxxxxx/Xxx/Xxxx/XxxxXxxxXxxx/Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxx
iscale+e+tessera+sanitaria/Richiesta+TS_CF/SchedaI/Informazioni+codificazione+pf/ e xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/XxxXxxxXxxxxxxx/xxxXxxxXxxxxxxxxXxxxxx.xx?XXXXXXxxxxXxxxxxxx&xxx%0x0 D93A450-E5FE-47FC-A6F0-
F938769051BF%7d&codiceOrdinamento=200000900000000&articolo=Articolo%209.
🡪La segnalazione passa nello stato “rifiutata”.
19. Codice CAB non valido
Verifica che la segnalazione riporti un CAB (afferente al comune di nascita, al domicilio e alla residenza di persone fisiche ovvero al comune dove hanno sede le persone giuridiche) valido alla data di recezione del flusso.
🡪La segnalazione passa nello stato “rifiutata”.
20. Firma sull’immagine dell’assegno non presente o non valida
Verifica che l’immagine digitalizzata dell’assegno presente nella segnalazione sia in formato PDF e che sia firmata digitalmente in formato PaDES.
🡪La segnalazione passa nello stato “rifiutata”.
21. Assegni doppiamente protestati
Verifica che nella segnalazione esista una sola tipologia di soggetto da protestare, che sia una o più persone fisiche o una o più persone giuridiche, ma non entrambe o nessuna.
🡪La richiesta di DSP passa nello stato “in attesa di rettifica”.
22. Data presentazione al pagamento futura
Verifica che la data “dataPresentazioneAlPagamento” indicata nel tracciato non sia successiva alla data di ricezione del flusso.
🡪La richiesta di DSP passa nello stato “in attesa di rettifica”.
23. Assegni con ultimoGiornoPerLaDichiarazione sospetta
Verifica che la data ultima per il rilascio calcolata dall’applicazione sia coerente con quella indicata dall’aderente. In particolare:
- per gli assegni su piazza (pagabili nello stesso comune di emissione) viene verificato che la data indicata nel campo del tracciato “ultimoGiornoPerLaDichiarazione” corrisponda all’ottavo giorno successivo alla data di emissione;
- per gli assegni fuori piazza (pagabili in altro comune rispetto al luogo di emissione) viene verificato che la data indicata nel campo del tracciato “ultimoGiornoPerLaDichiarazione” corrisponda al quindicesimo giorno successivo alla data di emissione;
- per gli assegni aventi luogo di emissione o piazza di pagamento in uno stato estero viene verificato che l’intervallo tra la data emissione e la data presente nel campo del tracciato “ultimoGiornoPerLaDichiarazione” sia minore o uguale a 60.
Nei casi in cui la data di emissione sia posteriore alla data di presentazione al pagamento si considera la data di presentazione al pagamento in luogo della data di emissione.
🡪La richiesta di DSP passa nello stato “in attesa di rettifica”.
24. Controllo ruoli
Questo set di controlli verifica che le condizioni indicate nella tabella sottostante siano rispettate.
🡪 La richiesta di DSP passa nello stato “in attesa di rettifica”.
Condizione | Messaggio |
F+R+I+E<1 | Nessun ruolo indicato |
Il controllo verifica che sia indicato almeno un ruolo per i soggetti (firmatari dell’assegno e/o intestatari del conto, rappresentanti dell’intestatario e firmatari dell’assegno) presenti nella richiesta. | |
(cd_rifiuto Between 32 And 36) And cd_rifiuto<>34 And F+R+E>0 | Ruolo soggetto diverso da 'I' non previsto |
Per le causali relative a casistiche in cui la firma non sia riferibile al correntista è necessario che sia indicato l’intestatario del conto, che nell’ipotesi non può coincedere con il firmatario. | |
(cd_rifiuto Between 10 And 12) Or cd_rifiuto=14 Or (cd_rifiuto Between 16 And 17) Or (cd_rifiuto Between 20 And 22) Or (cd_rifiuto Between 30 And 31) Or cd_rifiuto=34) AND F+R+I+E=1 And E=1 | Previsto solo soggetto con ruolo 'E' |
Nel caso in cui: i) la causale di protesto rechi una firma conosciuta, riferibile al correntista e ii) sia stato indicato un solo soggetto, il ruolo deve necessariamente essere “E”; cioè l’unico soggetto indicato deve essere sia correntista che firmatario. Qualora i soggetti indicati siano più di uno il controllo non viene applicato (ad es. nel caso di rappresentanza). |
Tabella 1 – Controllo ruoli
Il controllo è codificato come segue:
F – Firmatario dell’assegno, non intestatario del conto I – Intestatario del conto non firmatario dell’assegno E – Firmatario dell’assegno e intestatario del conto
R – Firmatario dell’assegno, non intestatario del conto, rappresentante dell’intestatario
25. Controllo divisa valuta
🡪 La richiesta di DSP passa nello stato “in attesa di rettifica”.
26. Controlli Causali rispetto ai soggetti e al ruolo
Verifica che il codice e il ruolo del soggetto da protestare siano in linea con la tabella di seguito riportata.
🡪 La richiesta di DSP passa nello stato “in attesa di rettifica”.
79 Tuttavia, in linea con l’art. 2 del Regolamento della Banca d’Italia del 22 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni, il servizio di rilascio delle DSP può essere reso per gli assegni denominati in euro. Questo requisito viene verificato dall’utente della Banca d’Italia nell’ambito dei controlli manuali.
Codice | Motivazione | Soggetto protestato | Ruolo |
10 | Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso – inviata dalla banca – dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente (ex “conto estinto”), secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti dal contratto. | Correntista | |
11 | Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso – inviata dal correntista – dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente, secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti dal contratto. | Correntista | |
12 | Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10 – bis, lett. A) della L. 386/90. | Correntista | |
13 | Assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista (ex “firma non autorizzata” e “firma revocata”) o carente di potere (emissione in violazione dell’obbligo di sottoscrizione congiunta su conti cointestati). | Firmatario | F |
14 | Assegno emesso in data posteriore a quella di deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento del correntista, ovvero di altra sentenza o provvedimento (diverso da quelli previsti dal codice 17) che comporti per il correntista medesimo il divieto di disporre mediante emissione di assegni. | Correntista | |
15 | Assegno emesso da un soggetto che non è mai stato titolare di convenzione d’assegno (ex “firma sconosciuta”). | Firmatario | F |
16 | Assegno emesso da un soggetto che ha stipulato la convenzione di assegno con falsi documenti d'identità. | Firmatario | |
17 | Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio di sanzioni e divieti comportanti interdizione all’emissione di assegni (art.10- bis, lett. C., L. 386/90). | Correntista | |
20 | Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento. | Correntista | |
21 | Assegno dotato di copertura, emesso da un correntista che ha impartito alla banca l'ordine di non pagare prima della scadenza del termine di presentazione (art. 35 l.Ass.) (ex "assegno revocato"). | Correntista | |
22 | Assegno emesso su fondi indisponibili al momento della presentazione (pignoramento, provvedimento di sequestro, ecc.). | Correntista | |
30 | Assegno recante l'importo contraffatto. | Correntista | |
31 | Assegno, denunciato smarrito o rubato, recante l'importo contraffatto. | Correntista | |
32 | Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen. | Correntista | I |
33 | Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e/o non conforme allo specimen (ex "firma falsa"). | Correntista | I |
34 | Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista e conforme allo specimen. | Correntista |
35 | Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen. | Correntista | I |
36 | Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e non conforme allo specimen. | Correntista | I |
37 | Assegno recante una firma di traenza non corrispondente al nominativo del correntista ma ad un soggetto diverso. | Firmatario | F |
40 | (Assegno emesso da correntista deceduto, ecc.). |
Tabella 2 – Controlli Causali rispetto ai soggetti e al ruolo
27. Importo impagato non valido
Verifica che la segnalazione non riporti un importo impagato (campo del tracciato “importoImpagato”) superiore all’importo dell’assegno (campo del tracciato “importoFacciale” se la divisa di emissione è EUR, “importoAssegno” altrimenti).
🡪La richiesta di DSP passa nello stato “in attesa di rettifica”.
28. Descrizione motivo del rifiuto assente
Verifica che il campo del tracciato “descrizioneDelMotivoDiRifiuto” sia compilato se il motivo di mancato pagamento è 40 e che non sia compilato negli altri casi.
🡪La richiesta di DSP passa nello stato “in attesa di rettifica”.
29. Importo assegno non presente
🡪La richiesta di DSP passa nello stato “in attesa di rettifica”.
30. Firmatario sconosciuto
Se la causale del protesto è la n. 15 o la n. 37, il tracciato deve riportare tutti i firmatari e gli intestatari di tipo personaFisica/personaFisicaSconosciuta; per tutte le altre causali il tracciato deve riportare tutti i firmatari e gli intestatari di tipo personaFisicaConosciuta o personaGiuridica.
🡪La richiesta di DSP passa nello stato “in attesa di rettifica”.
31. Congruenza UUID per update/late/delete
Una segnalazione UPD/DEL/LAT è accettata solo se l’uuidBanca utilizzato per l’invio del flusso coincide con l’uuidBanca utilizzato per l’invio del flusso contenente la SegnalazioneNEW e memorizzato al momento della creazione della richiesta.
🡪La segnalazione di update/late/delete passa nello stato “rifiutata”.
32. Congruenza tipologia assegno per update81
Una SegnalazioneUPD deve riportare la stessa tipologia di assegno della SegnalazioneNEW che è memorizzata al momento della creazione della richiesta.
🡪 La segnalazione di update passa nello stato “rifiutata”.
80 Tuttavia, in linea con l’art. 2 del Regolamento della Banca d’Italia del 22 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni, il servizio di rilascio delle DSP può essere reso per gli assegni denominati in euro. Questo requisito viene verificato dall’utente della Banca d’Italia nell’ambito dei controlli manuali.
81 Gli aderenti devono astenersi dall’utilizzare il tag “assegnoCartaceo” nel tracciato della SegnalazioneUPD.
33. Ammissibilità tipologia assegno
Una SegnalazioneNEW deve contenere il TAG “assegnoDigitale”82.
🡪 La segnalazione passa nello stato “rifiutata”.
5.2 Messaggi generati dai controlli automatici
NUMERO CONTROLLO | SIGLA | TESTO | PARAMETRI |
0 | Errore interno | ||
1 | CF_UFFICIALE_LEVA TORE_NON_VALIDO | Il codice fiscale {0} dell'ufficiale levatore non è corretto | 0= cf del soggetto levatore |
2 | FLUSSO_DUPLICATO | Identificativo flusso {0} già presente per la giornata odierna{1} | 0=idFlussoTrattario 1= data odierna |
3 | DATA_FLUSSO_ERRA TA | Data flusso {0} errata | 0=Data flusso |
4 | ABI_TRATTARIO_DIV ERSO_DA_ABI_FLUSS O | ABI Trattario {0} diverso da ABI Flusso{1} | 0=ABI trattario 1=ABI flusso |
4 | TRATTARIO_NON_AB ILITATO | Trattario non abilitato per uuidBanca {0} | 0=uuidBanca |
5 | XML_FLUSSO_NON_C ONFORME | XML Flusso {0} non conforme al tracciato XSD | 0=idFlusso |
6 | ANTIVIRUS_CHECK_F ALLITO | Controllo Antivirus Fallito per il flusso {0} | 0=uuidFlusso |
7 | SEGNALATORE_NON _AUTORIZZATO | Segnalatore non autorizzato per uuidBanca {0} | 0 = uuidBanca |
8 | FIRMATARIO_NON_A UTORIZZATO | Firmatario non autorizzato per la banca {0} | 0=uuidBanca |
8 | FIRMA_SCONOSCIUT A | Firma sconosciuta | |
8 | FIRMA_NON_VALIDA | Firma non valida | |
9 | SEGNALAZIONE_PAG AMENTO_TARDIVO_ CAUSALE_NON_AMM ESSA | Segnalazione di Pagamento Tardivo non ammissibile per una richiesta con causale di protesto {0} | 0=codice causale di protesto |
9 | RICHIESTA_INESISTE NTE | Richiesta con id {0} insesistente per la segnalazione di {1} | 0=idRichiesta 1=statoSegnalazione |
10 | SEGNALAZIONE_GIA _ESISTENTE | Identificativo Segnalazione {0} già presente | 0=idSegnalazione |
11 | SEGNALAZIONE_PAG AMENTO_TARDIVO_ NON_AMMESSA | Segnalazione di Pagamento Tardivo non ammissibile nello stato{0} | 0=Stato della lavorazione |
11 | SEGNALAZIONE_AGG IORNAMENTO_NON_ AMMESSA | Segnalazione di Aggiornamento non ammissibile nello stato{0} | 0=Stato della lavorazione |
11 | SEGNALAZIONE_CAN CELLAZIONE_NON_A MMESSA | Segnalazione di Cancellazione non ammissibile nello stato {0} | 0=Stato della lavorazione |
82 Gli aderenti devono astenersi dall’utilizzare il tag “assegnoCartaceo” nel tracciato della SegnalazioneNew. 83 Errore generato nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure della Banca d’Italia o altri eventi non consentano di prendere in carico o di elaborare il flusso.
11 | NUOVA_SEGNALAZI ONE_NON_AMMESSA | Nuova Segnalazione non ammessa per lo stato{0} | 0=statoLavorazione |
12 | ASSEGNO_CON_PIAZ ZA_PAGAMENTO_SC ONOSCIUTA | Assegni con piazza di pagamento {0} sconosciuta | 0=CAB |
13 | SEGNALAZIONE_SOG GETTA_A_SOSPENSIO NE | Segnalazione {0} soggetta a provvedimenti di sospensione {1} | 0=idSegnalazione 1=idRichiesta |
14 | STATO_ESTERO_CON _CODICE_ISO_NON_R ICONOSCIUTO | Stato estero con codice ISO {0} non riconosciuto per {1} | 0=isoStato 1=risorsa |
15 | SEGNALAZIONE_ANT ICIPATA | Segnalazione presentata prima di 15/60 giorni rispetto alla data di ultimo giorno per la dichiarazione | |
16 | SEGNALAZIONE_URG ENTE_PRESENTATA_I N_RITARDO | Segnalazione urgente con scadenza in giornata ({0}) presentata in ritardo | 0=data |
17 | ASSEGNO_SCADUTO | Data ultimo giorno per la dichiarazione {0} trascorsa | 0=data |
18 | P_IVA_NON_CORRET TA | Partita IVA {0} non corretta | 0=piva |
18 | CODICE_FISCALE_NO N_CORRETTO | Codice Fiscale {0} non corretto | 0=codiceFiscale |
19 | CAB_SCONOSCIUTO | CAB {0} Sconosciuto per l'attributo {1} | 0=CAB 1 =nome attributo |
20 | FIRMA_IMMAGINE_A SSEGNO_NON_VALID A | Immagine assegno non presente o non conforme al formato richiesto | |
21 | ASSEGNO_DOPPIAME NTE_PROTESTATO | Assegno numero {0} Doppiamente protestato | 0=idAsseggno |
22 | DATA_PRESENTAZ_A L_PAG_FUTURA | Data di presentazione al pagamento {0} per l'assegno {1} futura | 0=data 1=idAssegno |
23 | ASSEGNO_CON_ULTI MO_GG_DICHIARAZI ONE_SOSPETTA | Assegno con ultima data presentazione sospetta {0} | 0=data ultimo gg dichiaraz |
24 | ASSEGNO_PERS_GIU R_NON_I | Persona giuridica con ruolo diverso da I non ammessa | |
24 | ASSEGNO_SOGGETTO _NON_I_NON_PREVIS TO | Ruolo soggetto diverso da 'I' non previsto | |
24 | ASSEGNO_PREVISTO_ SOLO_SOGGETTO_E | Previsto solo soggetto con ruolo 'E' | |
24 | SOGGETTI_NESSUN_ RUOLO | Nessun ruolo indicato | |
25 | DIVISA_INESISTENTE | Codice divisa con valore {0} inesistente | 0=codDivisa |
26 | SOGGETTI_PROTEST ABILI_NON_CORRETT I | I soggetti protestabili non sono compatibili con la causale {0} | 0=codCausale |
27 | IMPORTO_IMPAGATO _MAGGIORE_DI_IMP ORTO_ASSEGNO | Importo impagato {0} maggiore importo assegno {1} | 0=importo impagato 1=importo assegno |
28 | DESCRIZIONE_MOTIV O_PROTESTO_MANC ANTE | La causale {0} prevede che la descrizione venga valorizzata | 0=idCausale |
29 | IMPORTO_ASSEGNO_ NON_VALORIZZATO | Importo assegno obbligatorio quando l'assegno non è in euro | |
30 | FIRMATARI_SCONOS CIUTI_NON_PREVISTI | La causale {0} non prevede firmatari sconosciuti | 0= causaleProtesto |
30 | PREVISTI_SOLO_FIR MATARI_SCONOSCIU TI | La causale {0} prevede solo firmatari sconosciuti. | 0=idCausale |
31 | UUID_BANCA_NON_C ONGRUENTE | Uuid banca {0} non congruente con precedente uuidBanca | 0=uuidBanca |
32 | TIPO_ASSEGNO_NON _CONGRUENTE | Il tipo Assegno {0} contenuto nella segnalazione è incongruente con il tipo assegno {1} della segnalazione di NEW" | 0=Tipo Assegno segnalazione New 1= Tipo Assegno Segnalazione UPD |
33 | SOLO_DIGITALE | La segnalazione{0} deve riguardare obbligatoriamente un assegno dematerializzato | 0 = idSegnalazione |
Tabella 3 – Messaggi generati dai controlli automatici
In fase di esecuzione dei controlli automatici i messaggi vengono prodotti sostituendo le variabili {n} contenute nella colonna TESTO con i valori effettivi dei campi indicati nella a colonna PARAMETRI.
I messaggi sono visibili nella forma SIGLA – TESTO.
6. Processo di registrazione
Si descrive di seguito il processo di registrazione per i ruoli di amministratore, segnalatore e firmatario. Il processo di registrazione precede qualunque tipo di colloquio con l’applicazione. In particolare, la prima fase del processo di registrazione, la cosidetta autoregistrazione, permette l'interazione U2A (tramite web browser) per il censimento delle associazioni utente-ruolo da parte dell'amministratore al fine di autorizzare segnalatori e firmatari a operare e l'interazione A2A offrendo al segnalatore (per tramite di una persona fisica) la possibilità di registrare una credenziale applicativa A2A (certificato x509 di autenticazione).
L’amministratore deve autoregistrarsi sul sito:
Ambiente elaborativo | Indirizzo Internet |
TEST (alias CERTIFICAZIONE) | |
PRODUZIONE (alias ESERCIZIO) |
Tabella 4 – URL di registrazione
e seguire le istruzioni riportate nel par. 6.1.
Dopo aver effettuato l’autoregistrazione il nominativo dell’amministratore e il suo username devono essere comunicati alla Banca d’Italia dal legale rappresentante dell’aderente. Ricevuta dalla Banca d’Italia l’abilitazione a operare l’amministratore deve censire i firmatari e i segnalatori, secondo quanto descritto nel par. 6.3.1.
Prima di poter essere abilitato dall’amministratore il segnalatore (per il tramite di una persona fisica) deve autoregistrarsi sul sito riportato in Tabella 4. e seguire le istruzioni riportate nel par. 6.1 e 6.2; deve poi comunicare all’amministratore l’id della credenziale applicativa A2A definita (cfr. 6.2.1); tale identificativo è utilizzato dall’amministratore in fase di censimento.
Il firmatario non deve eseguire alcuna autoregistrazione, ma solo essere censito dall’amministratore.
Il processo di autoregistrazione di seguito descritto deve essere eseguito dagli amministratori e da una persona fisica per conto dei segnalatori.
Dopo aver digitato la URL riportata in Tabella 4 si apre il menù di scelta delle azioni relative alla gestione delle credenziali utente CNS84 e delle credenziali applicative A2A:
Figura 4 – Punto di ingresso della self-registration
L’utente (amministratore o persona fisica per conto del segnalatore) deve inserire la propria CNS in corso di validità nell’apposito lettore e scegliere la prima opzione:
84 Non è consentito l’utilizzo di “CNS LIKE”, è previsto il solo utilizzo di CNS (o “CNS Full”) rilasciate da CA presenti sull’elenco pubblico dei certificatori che emettono certificati CNS (Trusted LIST ITALIANA). Tale lista include tutti i certificati afferenti le autorità di certificazione che rilasciano certificati anche per le Carte Nazionali dei Servizi. Per i dettagli tecnici e normativi si rimanda al sito AGID: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx- architetture/carta-nazionale-servizi, xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx- architetture/firmeelettroniche/certificati.
Figura 5 – Accesso alla registrazione della CNS
All’attivazione del link l’utente è ridiretto sull’applicazione di registrazione dei dati di identificazione, i parametri richiesti sono tutti obbligatori e hanno l’obiettivo di generare un profilo utente con i dati necessari alla sua identificazione.
La username è valorizzata automaticamente con il CODICE FISCALE estratto dal campo subject del certificato di autenticazione presente sulla CNS. Gli altri parametri – tutti obbligatori sono:
a) Password: deve essere di almeno 8 (otto) caratteri e deve contenere sia lettere che numeri;
b) Nome;
c) Cognome;
d) Email: deve essere fornita un’email valida ai fini della validazione della nuova utenza. L’indirizzo email non deve essere già presente sui sistemi di identificazione della Banca d’Italia, in quanto potrà essere utilizzato per identificare l’utente nei workflow di recupero credenziali.
e) Domanda e risposta segreta: campi di testo ad immissione libera, sono necessari per il recupero completo delle credenziali.
f) Numero di telefono cellulare: può essere utilizzato come presidio di sicurezza aggiuntivo in alcune fasi di riconoscimento per il tramite di invio di SMS contenenti codici di sicurezza utilizzabili una sola volta, i cosiddetti OTP (OneTime Password).
Figura 6 – Registrazione utente
Certificato di cifratura personale: In tale contesto l’utente potrà fornire un certificato x509 di cifratura personale che sarà utilizzato solo per cifrare messaggi diretti alla persona fisica identificata dal codice fiscale presente sulla CNS. Tale certificato non deve essere confuso con il certificato di cifratura associato alla credenziale applicativa (A2A) illustrata nel seguito del documento.
Il certificato di cifratura personale può assumere uno dei seguenti formati:
DER – formato binario PEM – formato base64
Nel caso in cui il certificato sia firmato da una o più CA intermedie, i certificati di queste ultime non dovranno essere incluse nel file caricato.
Al termine del processo viene richiesto di accettare i termini e le condizioni d’uso del servizio.
Figura 7 – Accettazioni termini e consenso
Successivamente alla conferma il sistema invia una email all’indirizzo indicato in fase di registrazione. Al fine di completare e validare l’iscrizione l’utente dovrà seguire le istruzioni contenute nella stessa email entro 72 ore.
All’utente è mostrata la seguente schermata:
Figura 8 – Conferma registrazione
Quindi il sistema invia un’email all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
Non è possibile registrarsi con un indirizzo email già utilizzato in precedenza per registrare altre credenziali sui siti dell’Istituto. Qualora non fosse possibile utilizzare un altro indirizzo email o
un alias dello stesso, è possibile richiedere la cancellazione delle vecchie credenziali inviando un’email all’indirizzo del Service Desk: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
Al fine di completare e validare l’iscrizione le operazioni indicate nell’email (cfr. sotto) devono essere eseguite entro 72 ore.
Figura 9 – Email di conferma registrazione
Il link porta a una pagina web che attesta il completamento dell’attivazione:
Figura 10 – Pagina di conferma registrazione
Trascorse 72 ore dall’iscrizione, se non confermato, il profilo utente viene cancellato definitivamente dagli archivi del sistema di autenticazione e occorre procedere a una nuova autoregistrazione, anche utilizzando gli stessi dati.
In caso di conferma positiva entro le 72 ore, si può procedere all’autenticazione della procedura di gestione delle credenziali applicative (A2A).
Qualora la CNS sia stata già registrata scegliendo l’opzione:
Figura 11 – Opzione registrazione CNS
il sistema lo rileva restituendo il seguente messaggio.
Figura 12 – Utenza già registrata
Si può pertanto scegliere tra la funzione di gestione del proprio profilo o accedere direttamente alla gestione delle credenziali applicative.
6.2 Credenziali applicative A2A
Il presente paragrafo descrive le operazioni che la persona fisica che agisce per conto del segnalatore deve eseguire per gestire le credenziali applicative A2A.
La persona fisica che agisce per conto del segnalatore deve digitare la URL riportata nella Tabella 4 e viene ridiretto sul menu di scelta delle azioni relative all’autenticazione e alla gestione delle credenziali utente e A2A:
Figura 13 – Link gestione credenziali applicative
Scegliendo l’opzione “Gestione delle credenziali applicative” si accede alle relative funzionalità di gestione delle credenziali A2A. Di seguito viene riportata la descrizione delle diverse funzionalità disponibili.
6.2.1 Aggiunta nuova credenziale
Ogni persona fisica può registrare un numero illimitato di credenziali delle quali diventa “manager”.
L’aggiunta di una credenziale applicativa (A2A) inizia con la selezione del tasto:
Si avvia così la fase di immissione di una nuova credenziale. Le informazioni obbligatorie sono:
1. “Descrizione”: campo di testo libero;
2. uno o entrambi i certificati x509 di autenticazione e cifratura (sebbene sia possibile registrare anche un certificato per la cifratura del flusso, per Assegni Insoluti è sufficiente registrare il solo certificato digitale x509 con finalità di autenticazione).
Figura 14 – Caricamento certificati
I certificati X509 possono avere uno dei seguenti formati:
DER – formato binario; PEM – formato base64.
Nel caso in cui il certificato sia firmato da una o più CA intermedie, i certificati di queste ultime non devono essere incluse nel file caricato.
Una volta completata l’immissione delle informazioni richieste il sistema genera un ID che identifica univocamente la credenziale.
Figura 15 – Identificativo credenziale applicativa
6.2.2 Gestione dell’abilitazione “INSOLUTI”
Una volta generata la credenziale, il manager deve associarla all’applicazione Insoluti, selezionandolo nel menù a tendina.
Figura 16 – Abilitazione applicazioni
Una credenziale potrebbe essere associata a diverse applicazioni, ma la presente Guida tecnica si riferisce esclusivamente all’applicazione Insoluti.
Figura 17 – Funzionalità di gestione applicazioni
È possibile far cessare l’associazione selezionando la funzione “cestino”.
6.2.3 Modifica della credenziale
Il manager può in ogni momento variare la descrizione e sostituire i certificati di autenticazione e cifratura della credenziale.
Figura 18 – Link modifica credenziale applicativa
Figura 19 – Modifica certificato applicativo
6.2.4 Cancellazione della credenziale
Il manager può in qualunque momento cancellare una credenziale; l’eliminazione non può essere annullata e non è possibile riattribuire lo stesso codice identificativo di una credenziale cancellata (ID). La cancellazione può essere effettuata direttamente nella maschera di gestione delle credenziali applicative:
Figura 20 – Eliminazione credenziale applicativa
6.2.5 Gestione del manager della credenziale
Una credenziale può essere gestita da un numero illimitato di manager.
È possibile visualizzare l’elenco dei manager di una credenziale cliccando sull’icona evidenziata nella figura seguente:
Figura 21 – Manager credenziale applicativa
Qualunque manager può delegare la gestione della credenziale ad altri manager inserendo il loro codice fiscale. La delega di gestione non è esclusiva, in quanto tutti i manager possono operare sulle credenziali loro associate.
Qualunque manager può eliminare un altro manager dalla gestione della credenziale, ma tale operazione non ha effetto su eventuali altre credenziali applicative ad esso associate e non ha effetto sulla credenziale associata alla CNS del manager eliminato.
Esempio di delega.
Ipotizzando che l’utente manager “PRIMO” con username BCAPRM16H17H501V voglia delegare la gestione della credenziale A2A-40952742 all’utente “SECONDO” BCASND16H17H501B, i passi da compiere sono i seguenti:
1. l’utente SECONDO BCASND16H17H501B comunica all’utente PRIMO
XXXXXX00X00X000X il proprio codice fiscale;
2. l’utente PRIMO XXXXXX00X00X000X si connette all’applicazione di gestione delle credenziali A2A e dopo aver selezionato l’azione “+ Nuovo Manager” immette il codice fiscale del nuovo manager SECONDO BCASND16H17H501B;
Figura 22 – Inserimento di altri manager della credenziale applicativa
3. al termine l’utente conferma la delega con il pulsante “Salva” e verifica il risultato.
Esempio di cancellazione del manager.
Il nuovo manager può gestire anche gli altri manager, eventualmente eliminando i manager
non più necessari:
Figura 23 – Eliminazione di manager della credenziale appliccativa
Figura 24 – Conferma eliminazione manager credenziale applicativa
Alla conferma dell’azione l’utente BCASND16H17H501B sarà scollegato dalla credenziale A2A-40952742.
Come già accennato, tale azione non influisce sull’associazione con eventuali altre credenziali a lui associate.
NOTA: una credenziale non può rimanere priva di manager, quindi ogni manager può eliminare tutti i manager escluso se stesso.
In caso di necessità di cancellazione e/o modifica urgente o massiva è tuttavia possibile richiedere il supporto gestionale della Banca d’Italia, in particolare in caso di incidenti di sicurezza.
Cos’è la CNS?
La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento attraverso il quale i cittadini vengono riconosciuti in rete in modo certo. Altri tipi di carte denominate Carta Regionale dei Servizi (CRS) e Tessera Sanitaria CNS (TS-CNS) sono equivalenti, dal punto di vista tecnico e normativo, alla CNS e possono quindi essere utilizzate per gli stessi scopi. Tali carte possono essere emesse solo dalle Pubbliche Amministrazioni (solitamente dalle Regioni, ma può trattarsi anche di Comuni o altri enti pubblici).
Cosa significa autenticarsi con la CNS?
Per potersi autenticare (identificare) con CNS è necessario disporre di un dispositivo di tipo Smart Card o Chiavetta USB, rilasciato da un Ente certificatore accreditato a livello nazionale, contenente l'apposito certificato di autenticazione. Solitamente lo stesso dispositivo è anche abilitato alla funzione di firma digitale e per questo contiene al suo interno due certificati, uno da utilizzarsi per la firma e l'altro per l'autenticazione. Se il dispositivo è abilitato alla funzione di autenticazione (CNS), dovrebbe riportare all'esterno la dicitura "Carta Nazionale dei Servizi". Sul sito Agenzia per l'Italia Digitale (xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx) è disponibile l'elenco dei certificatori accreditati che emettono certificati CNS e certificati di firma digitale.
La CNS può essere di tipo LIKE o è obbligatoriamente FULL?
Non è consentito l’utilizzo di “CNS LIKE”: è previsto il solo utilizzo di CNS (o “CNS Full”) rilasciate da CA presenti sull’elenco pubblico dei certificatori che emettono certificati CNS (Trusted LIST ITALIANA). Tale lista include tutti i certificati afferenti alle autorità di certificazione che rilasciano certificati anche per le Carte Nazionali dei Servizi.
Per i dettagli tecnici e normativi si rimanda al sito AGID: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx; xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.
Ho una CNS, come la installo e come configuro il browser?
È necessario essere in possesso di una CNS con il suo lettore oppure di una chiavetta USB che contenga i certificati e il software necessario. L’installazione e la configurazione potrà essere portata a termine seguendo le istruzioni del fornitore.
A titolo di esempio si segnalano alcuni siti dei principali fornitori: xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx0.xxx; xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx0.xxx; xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx/; xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxxx_0000; xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxx_0000.
Ho inserito la CNS ma non mi chiede il PIN.
Accertarsi di aver seguito la guida di installazione del software a corredo della CNS (driver) del fornitore della carta CNS. Accertarsi altresì di aver disabilitato in Internet Explorer (o sul browser utilizzato) i protocolli “SSL 2.0” e “SSL 3.0”. L’autenticazione con CNS è supportata solo dai protocolli TLS 1.0 o superiore.
Ho inserito la CNS, il browser funziona su altri siti ma non chiede il PIN.
Provare altri browser come ad esempio Mozilla Firefox. Su quest’ultimo in particolare potrebbe essere necessario importare il dispositivo (SMARTCARD o token USB). Sulla Rete esistono diverse guide fornite dai certificatori accreditati che possono aiutare in questa operazione. Per qualsiasi ulteriore informazione, per la risoluzione di eventuali malfunzionamenti e per reperire il software necessario (driver), si rimanda, come già segnalato, ai siti degli Enti Certificatori.
Non riesco a confermare la registrazione iniziale.
Se sono trascorse più di 72 ore è necessario ripetere la procedura di registrazione. In alcuni casi particolari, pur non essendo trascorse le 72 ore, è possibile che l'attivazione non vada a buon fine a causa del comportamento di alcuni client email che modificano il link inviato dall'applicazione rendendolo inutilizzabile. In questo caso, il processo di registrazione può essere completato copiando l'indirizzo mediante la funzione di copia e quindi incollandolo direttamente nella barra degli indirizzi del browser.
Non ho ricevuto l’email di conferma registrazione.
Accertarsi che la propria casella postale non abbia superato i limiti di utilizzo consentiti, ovvero che l'email non sia stata intercettata da sistemi automatici di anti-spam o anti-phishing. In tal caso, controllare nella cartella posta indesiderata della vostra casella di posta. Accertarsi di non aver utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Non sono sicuro di aver inserito l'indirizzo email corretto.
Attendere 72 ore e ripetere la registrazione con l'indirizzo corretto.
Cos’è una credenziale applicativa (A2A)?
La credenziale A2A è un codice alfanumerico nella forma A2A-<123456789>; a tale codice identificativo è possibile far corrispondere una serie di informazioni:
- certificato x509 di autenticazione;
- certificato x509 di cifratura;
- uno o più manager della credenziale: i manager si distinguono per codice fiscale e sono persone fisiche identificate con la CNS.;
- uno o più contesti applicativi: ogni credenziale può essere utilizzata per una o più applicazioni esposte sul canale Internet.
Credenziali di collaudo (alias certificazione) e produzione: come si distinguono?
Le controparti ottengono credenziali A2A (applicative) che il sistema assegna attraverso l’interfaccia di gestione; la forma delle credenziali è del tipo A2A-1234567. Esiste un’interfaccia distinta per l’ambiente di TEST e di PRODUZIONE, con assegnazione separata quindi delle utenze di autenticazione tra i due ambienti. Sarà cura della controparte utilizzare la credenziale corretta nell’ambiente corrispondente.
Centri servizi/Tramite Ente/Tramite Tesoriere: è possibile per un centro servizi utilizzare un unico certificato di autenticazione di proprietà del centro servizio?
Per accedere al servizio di trasferimento flussi su internet ciascun segnalante deve dotarsi di una propria credenziale applicativa. Nel caso in sui i segnalanti siano intermediati da uno o più Centri Servizi questi potranno utilizzare una credenziale applicativa di loro proprietà.
Centri servizi/Tramite Ente/Tramite Tesoriere: nel caso in cui un centro servizi svolga operazioni di scambio per conto di più segnalanti, dovrà utilizzare una credenziale differente per ogni segnalante?
In generale il centro servizi potrà utilizzare lo stesso certificato di autenticazione abilitato per lo specifico contesto applicativo per veicolare tutti i messaggi (flussi dati) dei propri clienti (segnalanti intermediati).
Gestione dei certificati digitali: è ammessa la gestione via software dei certificati per la protezione del canale, oppure è obbligatorio l’utilizzo di apparati HW (i cosiddetti HSM)?
Solo i certificati di firma devono essere conservati su dispositivi sicuri per l’apposizione della firma del tipo SmartCard (CNS). I certificati utilizzati per l’autenticazione del canale sono di norma oggetti su file protetti da opportuni SW (Keystore). La responsabilità della gestione della sicurezza ricade interamente sul possessore del certificato associato alla credenziale.
Formato dei certificati digitali: che tipo di certificati sono i file con estensione “.pem”? Si fa sempre riferimento al certificato di cifratura e di autenticazione?
Il formato PEM è il formato più comunemente utilizzato dalle Certification Authorities per emettere i certificati. Altre estensioni convenzionali possono essere .crt e .cer.
I PEM sono file ASCII con codifica Base64 e contengono "-----BEGIN CERTIFICATE "
all'inizio e "-----END CERTIFICATE-----" alla fine. Possono essere in formato PEM certificati server, certificati intermedi e chiavi private. (cfr. xxxxx://xx.xxxxxxxxx.xxx/xxxx/X.000, xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx/xxx0000.xxx).
Caratteristiche dei certificati.
Certificato X509 di autenticazione: necessario per mutua autenticazione SSL tra gli applicativi delle controparti e i sistemi applicativi:
- COMMON NAME= <campo libero, si consiglia di utilizzare un nome descrittivo dell’ente/controparte/intermediario/tramite>;
- X509v3 Key Usage critical: Digital Signature, Key Encipherment;
- X509v3 Extended Key Usage: TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication.
Quanti certificati digitali sono necessari?
Le controparti (segnalanti) possono gestire le credenziali A2A con un solo manager identificato con CNS. Eventualmente, potrebbero richiedere due diversi certificati x509 di autenticazione per finalità applicativa (A2A), come anche due diversi certificati di firma e due diversi certificati di crittografia; distinti cioè per gli ambienti di TEST (alias certificazione) e ambienti di PRODUZIONE. Nulla osta ai segnalanti l’utilizzo di solo tre certificati (identificazione, firma e crittografia) sia per TEST che per PRODUZIONE.
L’acquisizione dei certificati per l’autenticazione e cifratura dei dati vanno richiesti presso un’azienda accreditata dall’Agenzia per l’Italia Digitale AGID sia per le informazioni da segnalante al sistema che viceversa? L‘AGID è l’ente certificatore sia per i segnalanti che per il sistema?
No, la normativa vigente (EIDAS-AGID) impone vincoli solo sui certificati digitali utilizzabili per Firma Digitale Qualificata, Marca Temporale e CNS (identificazione persona fisica).
I certificati di autenticazione e cifratura applicativa (flussi A2A) possono essere rilasciati da una qualunque CA il cui certificato ROOT sia presente nel CA_BUNDLE della fondazione Mozilla e consultabile al link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx-XX/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx- group/certs/.
6.3 Censimenti nell’applicazione Insoluti
Dopo aver eseguito quanto descritto nei par. 6.1 e 6.2, gli amministratori possono accedere al sistema di gestione delle autorizzazioni. L’accesso è consentito inserendo la Smart Card in un apposito lettore.
Inserendo nella barra degli indirizzi del browser:
Ambiente elaborativo | Indirizzo Internet |
TEST (alias CERTIFICAZIONE) | xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx-xx-xxx |
PRODUZIONE (alias ESERCIZIO) | xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx-xx-xxx |
Tabella 5 – URL rbauth
all’amministratore viene richiesto di inserire la propria password.
Figura 25 – Accesso con smart card all'applicazione RBAUTH
L’amministratore può così accedere alla home page di RBAUTH, applicazione deputata alla gestione dei censimenti.
Figura 26 – Home page di RBAUTH
6.4 Funzionalità disponibili
La pagina Associazione utente-ruolo consente di visualizzare/creare e revocare le autorizzazioni degli utenti del proprio ente per i servizi di Banca d’Italia.
Cliccando sulla pagina “Associazione utente ruolo” l’utente può, dopo aver selezionato “Id. Root” (applicazione utilizzata – INSOLUTI) e “Dominio”, visualizzare la lista dei nominativi abilitati in relazione al servizio indicato come Id. ROOT. La lista dei domini è costituita dagli enti di cui il soggetto che accede a RBAUTH è amministratore.
Figura 27 – Associazione utente-ruolo
Una volta selezionato il servizio INSOLUTI, viene quindi alimentata e caricata la lista degli enti (Domini) per i quali si è abilitati ad operare.
Figura 28 – Associazione utente-ruolo: selezione applicazione
Cliccando su: