CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
L’anno … (…), addì …, del mese di …, in Spoleto
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
TRA
Consorzio Bonificazione Umbra (C.F. 84003610544), in persona dal le- gale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxx Xxxxxxxxxxx, nato a Foligno (PG), l’ 08/06/1958, domiciliato per la carica di Presidente presso la sede legale dell’Ente, di seguito denominato “Comodante”;
E
… (C.F. o P.I.: …), nato a … (…) il … e residente in … (…), Via …, n. …, di seguito denominato “Comodatario”;
PREMESSO CHE
- il comodante come sopra indicato e rappresentato, svolge un’attività con accertati fini meritevoli;
- per tale attività il comodatario è intenzionato ad avvalersi dell’unità imobi- liare ubicata al … di Palazzo Leti Sansi in Spoleto, distinta al Catasto Fab- bricati al Foglio …, Part. …, Sub. …, Cat. …, Cl. …
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2
Il Consorzio della Bonificazione Umbra dà e concede in comodato gratuito a …, il quale accetta parte dell’unità immobiliare ubicata al … piano … del Palazzo Leti Sansi in Spoleto, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio …,
Part. …, Sub. …, Cat. …, Cl ad uso ufficio/abitativo, con le precisazioni
e, comunque, rimanendo fermo quanto specificato nel seguente art. 6, ulti- mo comma. Più precisamente lo spazio locato a … è delimitato dal colore “arancione” nella planimetria che sia allega al presente atto.
Il Conduttore dichiara che il locale verrà utilizzato come …, ma non rien- trante tra le attività comportanti l’obbligo di pagamento dell’indennità da parte del Locatore nel caso di recesso dal contratto.
ART. 3
Il presente comodato avrà la durata di mesi … (…) a decorrere dal … e fino al … e non è rinnovabile. Resta il diritto del comodante di chiedere la resti- tuzione del bene anche prima della scadenza del …, con preavviso di mesi
… (…), a mezzo di raccomandata al comodatario. Alla data di scadenza definita dal comodante, il comodatario dovrà, senza ritardo, restituire l'im- mobile libero da persone e cose, gli arredi e le attrezzature, nello stato di fatto in cui gli vengono comodate. Il comodatario sarà tenuto a corrisponde- re al comodante una penale pari a € … (…) per ogni giorno di ritardo nella consegna del bene offerto in comodato.
ART. 4
Sono a carico del comodatario le spese inerenti il consumo di acqua, ener- gia elettrica, delle pulizie e le spese condominiali relativamente agli spazi e ai servizi comuni in base ai millesimi di propria competenza. Sono a carico del comodatario le spese di riscaldamento centralizzato, le quali saranno ripartite sulla base delle tabelle millesimali. La gestione annuale terrà conto del fatto che il riscaldamento centralizzato ha spese fisse di manutenzione e riparazione. Pertanto, alle spese di riscaldamento dell’immobile dato in
comodato, si aggiunge una quota inerente i consumi, che vanno dalla cen- trale termica sino ai collettori di zona. Anche tale quota fissa viene stabilita in base alle quote millesimali.
Qualora si dovesse procedere, se possibile, all’apposizione di conta calorie per ciascuna utenza, il riparto delle spese di riscaldamento avverrà sulla base della lettura dei consumi dei singoli appartamenti e compiuto il calcolo delle spese individuali, ferma la quota di spese fisse di cui al precedente comma.
Il comodatario provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell’immobile oggetto del presente contratto (tali essendo le riparazioni de- rivanti da deterioramento prodotto dall’uso e non quello dipendente da ve- tustà). Il comodatario è inoltre tenuto ad eliminare a proprie spese tutti i danni derivanti da propria negligenza nell’uso dell’immobile locato e delle apparecchiature ed impianti ivi esistenti. Il comodatario rimane responsabi- le per i danni di cui all’art. 2051 c.c. e sui quali il comodatario può prevenire il danno stesso come ad esempio allagamenti o intasamenti conseguenti al cattivo uso alla rottura dei servizi. In caso di riparazioni urgenti, il comoda- tario, qualora il comodante, a seguito di sollecito scritto da parte del como- datario, non vi provveda in tempi ragionevoli, può eseguirle, salvo rimborso. Il comodante provvederà, a sua cura e spese alla manutenzione straordina- ria dell’immobile oggetto del presente contratto nonché a tutte le opere di adeguamento che si renderanno necessarie, anche in virtù di norme di leg- ge sopravvenute.
ART. 5
Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a terzi conseguenti all’uso dell’immobile.
ART. 6
L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso …, con l’espresso divieto di ogni altra diversa destinazione.
La parte comodataria non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affit- tare a terzi l’immobile concesso in comodato o parte di questo, né cedere il contratto. La violazione di detti divieti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 7
Il comodatario dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato adatto all'uso convenuto, anche in relazione a quanto precisato nell’art. 6, avendo potuto constatare di persona e con adeguato tempo, l’insussistenza di vizi o difetti del locale o delle parti comuni dell’edificio, che possano comportare una limitazione del godimento o dell’utilizzazione del bene stesso.
Il comodatario prende così in consegna il suddetto locale, ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi, costituendosi da questo momento del mede- simo custode. Al termine del comodato il comodatario restituirà l’immobile al comodante nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto salvo il normale de- terioramento o consumo risultante dall’uso dell’immobile in conformità del contratto. Il comodatario non può portare alcuna addizione, innovazione, miglioria o modifica all’immobile o agli impianti ivi esistenti senza preventiva autorizzazione scritta del comodante. La violazione di questa disposizione è causa di risoluzione di diritto del presente contratto e di risarcimento del
danno. In ogni caso, tutto quanto il comodatario faccia con o senza autoriz- zazione scritta del comodante, rimarrà a beneficio di quest’ultimo, senza che sia dovuto alcun compenso o indennità. Il comodatario si riserva, co- munque, il diritto di ottenere la restituzione dei locali nel pristino stato, in danno e/o a spese del comodatario.
Il comodante dichiara che l’intero Palazzo Sansi è stato ristrutturato in con- formità alle disposizioni normative in materia di sicurezza. Spetta al como- datario la realizzazione, a propria cura e spese, di eventuali opere che fos- sero necessarie alle necessità della sua attività per adeguare il locale loca- to alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, previa autorizzazione degli in- terventi stessi da parte del comodante.
ART. 8
Le spese relative al presente contratto sono a totale carico del comodata- rio.
ART. 9
Nel caso in cui il comodante intendesse vendere l'unità immobiliare con- cessa in comodato, il comodatario dovrà consentire la visita all'unità immo- biliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi; le visite dovranno essere fissate con congruo preavviso, com- patibilmente alle necessità ed agli impegni del comodatario.
ART. 10
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in:
Il Comodante: in Xxxxxxx (XX) - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxxx Il Comodatario: in …
ART. 11
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e for- mano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la viola- zione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.
ART 12
Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo me- diante atto scritto. Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusi- vo, sarà quello del domicilio della parte comodataria.
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all‘uso disciplinare dell’immobile locato e delle parti comuni, vengo- no richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d’igiene e di Polizia Urbana.
ART. 13
Ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la parte conduttrice dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conse- guenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comu- nicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa la parte conduttrice conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consen- so sia richiesto ai sensi di legge.
Letto, approvato e sottoscritto. Spoleto, lì …
Il COMODATARIO
…
Il COMODANTE (p. IL CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA)
…
Le parti, previa rilettura, approvano espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 4 (clausola risolu- tiva espressa per il caso di mancato puntuale pagamento); 5 (aggiorna- mento ISTAT); 6 (obblighi di riparazione, conservazione e manutenzione);
7 (obblighi ed esonero da responsabilità della locatrice); 8 (clausola e- spressa di possibilità di sublocazione); 13 (elezione di domicilio); 15 (foro competente).
Spoleto, li …
… p. CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA
Xxxx. Xxx Xxxxxxxxxxx