CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
OGGETTO | Accordo Quadro per l'affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la segnaletica verticale delle strade appartenenti alla viabilità della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa |
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE | Città Metropolitana di Genova |
SOGGETTI ADERENTI | Città Metropolitana di Genova e i Comuni della Città Metropolitana di Genova che aderiranno all’Accordo Quadro |
STAZIONE APPALTANTE | Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana |
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | R.U.P. ex art. 31 D.lgs. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti Derivati |
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA | Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx |
Articolo 1 Disciplina contrattuale
Le presenti Condizioni Generali regolano i rapporti tra la Stazione Appaltante, le Amministrazioni Committenti e l’Appaltatore rispetto all’attivazione e alla gestione dei Contratti Derivati.
I Contratti Derivati regolano i rapporti tra le Amministrazioni Committenti e l’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni richieste e sono disciplinati dai seguenti documenti:
▪ CONDIZIONI GENERALI;
▪ CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI;
▪ DISCIPLINARE TECNICO;
▪ ELENCO PREZZI UNITARI
▪ l’offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario.
Articolo 2 Adesione all’Accordo Quadro e successiva attivazione del Contratto Derivato
2.1 Condizioni
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’Accordo Quadro gli interventi necessari a mantenere in
efficienza la segnaletica verticale delle strade provinciali di proprietà della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa.
Per la divisione nei singoli Lotti territoriali, rispettivamente attinenti alle strade provinciali e alle strade comunali, sono stati seguiti i seguenti criteri:
- ciascuna xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nell’ambito del singolo Lotto territoriale di pertinenza, come descritto nell’allegato tecnico “Allegato 8 – Elenco Strade Suddivisione Lotti”;
- ciascuna strada comunale rientra nell’ambito del Lotto in cui ricade il territorio del Comune proprietario e gestore della strada stessa, come descritto nell’allegato all’Accordo Quadro “Allegato 8 – Elenco Strade Suddivisione Lotti”;
L’Accordo quadro è quindi complessivamente suddiviso in 6 Lotti. Le zone territoriali sono 3 e sono quelle specificate all’interno del suindicato “Allegato 8”; tuttavia, all’interno di ciascuna zona territoriale è prevista la suddivisione tra un Lotto avente ad oggetto le strade di proprietà della Città Metropolitana di Genova e un altro Lotto avente ad oggetto le strade comunali di proprietà dei Comuni.
Le Amministrazioni che intendano aderire all’Accordo Quadro ed attivare i Contratti Derivati di lavori devono seguire le indicazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e nell’Accordo Quadro.
2.2 Processo di attivazione dei lavori
Il processo di adesione all’Accordo Quadro e di attivazione dei Contratti Derivati di lavori da parte delle Amministrazioni contraenti è articolato nelle fasi descritte qui di seguito e nell’Accordo Quadro.
Si precisa che i Modelli allegati alle presenti Condizioni generali costituiscono fac-simile utilizzabili dalle Amministrazioni Committenti.
2.2.1 Adesione all’Accordo Quadro
L’adesione delle Amministrazioni Contraenti diverse dalla Città Metropolitana di Genova all’Accordo Quadro, durante il periodo di validità dello stesso, avviene mediante l’adesione delle Amministrazioni stesse al Protocollo Operativo di cui alla “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova approvato dal Sindaco Metropolitano con determinazione n. 68 del 2020.
Le Amministrazioni Committenti che abbiano già aderito al suddetto Protocollo Operativo precedentemente alla data in cui acquista efficacia l’Accordo Quadro, si intendono come già aderenti all’Accordo Quadro.
L’adesione all’Accordo Quadro non attribuisce diritto di prelazione per quanto attiene all’attivazione dei Contratti Derivati.
L’ordine di ricezione delle “Comunicazioni di accettazione progetto esecutivo, capienza Accordo Quadro e residuo” prevale sull’ ordine cronologico di ricezione delle adesioni al Protocollo .
Per quanto attiene alla Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova, l’adesione all’Accordo Quadro si intende già avvenuta e operativa.
Ogni adesione determina l’assunzione da parte dell’Appaltatore dell’impegno a che l’esecuzione dei lavori, attivabili in forza delle successive eventuali richieste di attivazione di Contratti Derivati, sia effettuata secondo le regole dell’arte, conformandosi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e nel rispetto di quanto dichiarato nella propria Offerta.
2.2.2 Attivazione Contratto Derivato della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova
Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro l’Amministrazione Contraente può attivare il Contratto Derivato, nei limiti di capienza dell’Accordo Quadro secondo la seguente tipologia:
a) Contratto Derivato Annuale ad interventi plurimi.
Come meglio specificato nella documentazione tecnica, è stato elaborato un modello di Intervento TIPO corrispondente alla quantità (m e mq) di segnaletica verticale potenzialmente posta in opera in due giornate di lavoro di una squadra.
Si evidenzia che l’importo minimo garantito per l’attivazione del singolo Ordinativo di Lavoro risulta essere di € 4.194,38 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso esclusi)
Il suddetto processo è articolato nelle seguenti fasi:
1. Ordinativo Principale di Lavoro (OPL): successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione Committente e l’Appaltatore sottoscrivono - anche disgiuntamente- l’ordinativo principale di lavoro.
Alla base dell’Ordinativo Principale di Lavoro è posto l’elenco delle strade sulle quali nel corso dell’anno si intenderà eseguire i lavori di segnaletica oggetto del presente Accordo Quadro.
Prima della sottoscrizione dell’Ordinativo Principale di Lavori l’Amministrazione Committente provvede altresì all’acquisizione della documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva, dell’avvenuta stipula delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile, dell’indicazione dei referenti contrattuali.
Per effetto della sottoscrizione dell’Ordinativo Principale di Lavori, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire i Contratti Derivati secondo quanto prescritto dall’Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale d’Oneri, dal Disciplinare Tecnico e dalla propria offerta.
2. Richiesta Preliminare di Lavoro: la Richiesta Preliminare di Lavoro (RPL) è il documento con cui l’Amministrazione formalizza il proprio interesse all’attivazione dei lavori coerentemente con quanto stabilito dell’Ordinativo Principale di Lavoro.
La Richiesta, sottoscritta digitalmente, deve essere debitamente compilata secondo quanto previsto nel modello di cui all’ “Allegato MD.01 - Modello RPL Richiesta preliminare di Lavoro” e inviata a mezzo pec da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto dell’Amministrazione Committente, fornendo copia dell’atto abilitativo.
Alla base della Richiesta è posto il progetto esecutivo preventivamente sottoposto a verifica con allegato il verbale di validazione relativo al singolo intervento, redatto in conformità alla Documentazione di gara, ai Documenti Tecnici e relativi Allegati.
Con tale richiesta l’Amministrazione Committente si impegna a:
✓ Individuare l’incaricato che supporti l’Appaltatore nell’eventuale fase del sopralluogo/ì;
✓ A rispettare tutti gli obblighi previsti dall’Accordo Quadro;
3. Richiesta Modifica e/o integrazione: Entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla Richiesta Preliminare di Lavoro o dall’avvenuto sopralluogo l’appaltatore può, utilizzando l’apposito modello “Allegato MD.03 - Modello RDV Richiesta di Variazione”, richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto esecutivo all’Amministrazione Committente. L’Amministrazione Committente si esprimerà sull’accoglibilità della Richiesta.
La suddetta richiesta deve essere sottoscritta digitalmente e inviata a mezzo pec da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto dell’Appaltatore, fornendo copia dell’atto abilitativo.
4. Comunicazione Progetto esecutivo modificato: entro 10 giorni (dieci) dalla Richiesta di modifica e/o di integrazione l’Amministrazione Committente trasmette a mezzo pec all’Appaltatore il progetto esecutivo modificato;
5. Comunicazione accettazione progetto esecutivo, capienza accordo e residuo dello stesso: entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione della Comunicazione del Progetto esecutivo modificato ovvero dalla Richiesta Preliminare di Lavoro ovvero dall’avvenuto sopralluogo, l’Appaltatore invia all’Amministrazione Committente, e per conoscenza alla Stazione Appaltante, la comunicazione di accettazione del progetto esecutivo in cui deve essere specificata la capienza dell’Accordo Quadro e l’importo del residuo dello stesso risultante dall’attivazione del Contratto Derivato.
Tale comunicazione, sottoscritta digitalmente, dovrà essere compilata secondo quanto previsto nel modello di cui all’ “Allegato MD.04 - Modello Comunicazione Accet., Capienza e residuo” e inviata a mezzo pec da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto dell’Appaltatore.
Nel caso di accettazione del progetto esecutivo e comunicazione della capienza dell’Accordo Quadro l’appaltatore nella medesima comunicazione dovrà indicare:
✓ Il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere;
✓ Il nominativo del Capo cantiere;
✓ le attività che intende subappaltare o subaffidare, il relativo importo e i soggetti affidatari dei subcontratti;
Si precisa che tale indicazione non sostituisce l’istanza di autorizzazione al subappalto/ comunicazione di subaffidamento che dovrà essere trasmessa nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
e allegare:
✓ Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori debitamente firmato dal Direttore Tecnico di cantiere;
✓ Copia della documentazione di avvenuta denuncia del nuovo cantiere agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile.
✓ In caso si subcontratti relativi alle attività di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 190 del 2012 dovrà adempiere a quanto previsto dalla normativa in vigore in merito all’iscrizione negli elenchi di imprese non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list). In sede di prima
applicazione, ai sensi della L.114/2014, dovrà essere prodotto, in allegato la dimostrazione dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione agli albi suddetti.
✓ Documentazione relativa ai materiali (caratteristiche, composizione, provenienza, ecc.), cosi’ come previsto dalle norme tecniche inserite nel capitolato speciale d’appalto nel fascicolo dei materiali (MOD.ESE.04);
✓ Programma esecutivo dettagliato dei Lavori.
Inoltre l’Appaltatore si impegna entro i successivi 10 giorni dalla Comunicazione di cui al punto 5 a mettere a disposizione ed in visione il proprio documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008.
6. Ordinativo di Lavoro: entro 10 giorni dal ricevimento da parte dell’Appaltatore del Piano di valutazione dei rischi, l’Amministrazione Committente e l’Appaltatore sottoscrivono- anche disgiuntamente - l’Ordinativo di Lavoro;
Al momento della sottoscrizione dell’Ordinativo di Lavoro, l’Appaltatore dovrà produrre:
✓ Dichiarazione di idoneità dei mezzi e delle attrezzature adottate;
✓ Dichiarazione di essere in regola con i versamenti contributivi (INPS, INAIL, CEG);
✓ Libro Unico del Lavoro (L.133/08)
Con l’Ordinativo di Lavoro si da avvio allo specifico intervento.
2.2.3 Attivazione dei Contratti Derivati delle Amministrazioni Committenti diverse dalla Città Metropolitana di Genova
Successivamente al completamento dell’iter procedurale relativo al punto “2.2.1 Adesione all’Accordo Quadro”, ogni Amministrazione aderente può, durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, avanzare richiesta di attivazione di un Contratto Derivato di lavori.
È possibile attivare due tipologie distinte di Contratto Derivato:
1) Contratto Derivato per il singolo intervento;
2) Contratto Derivato per interventi plurimi.
Come meglio specificato nella documentazione tecnica, è stato elaborato un modello di Intervento TIPO corrispondente alla quantità (m e mq) di segnaletica verticale potenzialmente posta in opera in due giornate di lavoro di una squadra.
Si evidenzia che l’importo minimo garantito per l’attivazione del singolo Ordinativo di Lavoro risulta essere di € 4.378, 79 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso esclusi)
Al fine di attivare i Contratti Derivati, ciascuna Amministrazione Committente dovrà seguire il seguente iter:
a) inviare una Richiesta Preliminare di Lavoro (RPL) - “Allegato MD.01 - Modello RPL Richiesta preliminare lavoro” all’Appaltatore;
b) concordare la data dell’eventuale sopralluogo/i con l’Appaltatore e fornire allo stesso tutti i dati utili in suo possesso;
c) inviare una Richiesta di Attivazione Ordinativo Principale di Lavoro (ROPL) - “Allegato MD.02 - Modello Richiesta Attivazione Ordinativo Principale di Lavoro - ROPL” corredata dal progetto esecutivo/progetti esecutivi dell’interventi all’Appaltatore, e, per conoscenza, alla Stazione Appaltante;
d) inviare all’Appaltatore le modifiche apportate al progetto esecutivo/progetti esecutivi in ragione dell’eventuale richiesta di modifica e/o integrazione formulate dallo stesso ai sensi della lettera c), ritenute accoglibili, dell’iter procedurale relativo all’Appaltatore; in caso contrario l’Amministrazione dovrà comunicare il motivo del diniego all’Appaltatore;
e) sottoscrivere l’Ordinativo Principale di Lavoro (OPL) e trasmetterlo alla Stazione Unica Appaltante per conoscenza;
f) sottoscrivere per ciascuno degli interventi previsti nell’OPL il Verbale di consegna dei lavori. L’Appaltatore, una volta ricevuta la Richiesta Preliminare di Xxxxxx dovrà seguire il seguente iter:
a) comunicare l’accettazione o il rifiuto (solo in caso di palese inammissibilità) della richiesta e concordare la data per l’eventuale sopralluogo/i, o trasmettere l’eventuale rifiuto debitamente motivato della Richiesta Preliminare di Lavoro;
b) effettuare il/gli eventuale/i sopralluogo/i concordati con l’Amministrazione Committente;
c) inviare utilizzando il modello “Allegato MD.03 - Modello RDV Richiesta di Variazione” all’Amministrazione Committente l’eventuale richiesta di modifica e/o integrazione del progetto esecutivo ricevuto tramite la Richiesta di Attivazione Ordinativo Principale di Lavoro (ROPL);
d) comunicare utilizzando il modello “Allegato MD.05 - Modello Comunicazione Accet., Capienza e residuo” all’Amministrazione richiedente e alla Stazione Appaltante l’accettazione del progetto esecutivo eventualmente modificato e la possibilità\impossibilità di accettare l’Ordinativo Principale di Lavoro (OPL) in riferimento alla capienza residua dell’Accordo Quadro, la quale dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante nel suo preciso importo risultante dall’attivazione del Contratto Derivato.
L’eventuale comunicazione di impossibilità determina l’interruzione del processo di attivazione del Contratto Derivato.
e) sottoscrivere l’Ordinativo Principale di Lavoro (OPL) sottoscritto dall’Amministrazione Committente;
f) sottoscrivere per ciascuno degli interventi previsti nell’OPL il Verbale di consegna dei lavori.
2.2.4 Richiesta Preliminare di Lavoro
La Richiesta Preliminare di Lavoro (RPL) è il documento con cui l’Amministrazione formalizza il proprio interesse all’attivazione dei lavori previsti nell’Accordo Quadro.
La Richiesta, sottoscritta digitalmente, deve essere debitamente compilata secondo quanto previsto nel modello di cui all’”Allegato MD.01 - Modello RPL Richiesta preliminare lavoro” e inviata a mezzo pec da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto dell’Amministrazione Committente, fornendo copia dell’atto abilitativo.
Nel caso di attivazione di un Contratto Derivato per interventi plurimi, tale Richiesta deve contenere l’elencazione degli interventi necessari a mantenere in efficienza la segnaletica verticale, che si
intendono realizzare in forza del Contratto Derivato, coerente con il Piano Triennale dei Lavori annualmente aggiornato dall’Amministrazione stessa.
Con tale richiesta l’Amministrazione Committente s’impegna a:
✓ individuare l’incaricato che supporti l’Appaltatore nell’eventuale fase del sopralluogo/i;
✓ a rispettare tutti gli obblighi previsti dall’Accordo Quadro.
La richiesta potrà essere rifiutata dall’Appaltatore esclusivamente in presenza di una delle seguenti circostanze:
1. qualora provenga da una Pubblica Amministrazione diversa da quelle ammesse all’utilizzo dell’Accordo Quadro;
2. in caso di capienza residua dell’Accordo Quadro non sufficiente;
3. in caso sia inammissibile poiché non rispondente a quanto disposto dalla Documentazione di gara, dai Documenti Tecnici e relativi Allegati.
Nel solo caso di inammissibilità (di cui al punto 3 dell’elenco contenuto nel presente paragrafo) la RPL potrà essere reiterata dall’Amministrazione Committente, fermo restando che l’accettazione di tale nuova Richiesta rimarrà subordinata all’effettiva capienza residua dell’Accordo Quadro.
2.2.5 Sopralluogo
Il sopralluogo ha inizio entro i primi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione della Richiesta Preliminare di Lavoro e si conclude entro e non oltre i 20 (venti) giorni, naturali consecutivi successivi a detta comunicazione, prorogabili nel caso di attivazione di un contratto derivato per interventi plurimi.
Delle attività di sopralluogo è redatto apposito verbale, controfirmato dall’Amministrazione richiedente e dall’Appaltatore, nel quale sono riportate, la data di effettuazione, le evidenze emerse, eventuale documentazione utile fornita dall’Amministrazione e le principali informazioni necessarie per la redazione del Piano dettagliato delle attività.
2.2.6 Richiesta Attivazione Ordinativo Principale di Lavoro – ROPL
Entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione dell’eventuale/i sopralluogo/i l’amministrazione Committente invia all’Appaltatore una Richiesta di Attivazione Ordinativo Principale di Lavoro.
La Richiesta, sottoscritta digitalmente, deve essere debitamente compilata secondo quanto previsto nel modello di cui all’”Allegato MD.02 - Modello Richiesta Attivazione Ordinativo Principale di Lavoro - ROPL” e inviata a mezzo pec da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto dell’Amministrazione Committente, fornendo copia dell’atto abilitativo.
A tale Xxxxxxxxx deve essere allegato il progetto esecutivo/progetti esecutivi dell’intervento/i richiesto/i conforme a quanto disposto dalla Documentazione di gara, dai Documenti Tecnici e relativi Allegati.
Nel caso di attivazione di un Contratto Derivato per interventi plurimi, coerenti con quelli già indicati nella RPL, ognuno di essi deve essere corredato dal relativo progetto esecutivo.
2.2.7 Consegna in via d’urgenza
L’Amministrazione Committente può prevedere nella Richiesta Attivazione Ordinativo Principale di Lavoro la consegna in via d’urgenza dei lavori oggetto dell’ordinativo stesso.
Entro i 3 giorni successivi, avviene la consegna dei lavori tramite apposito Verbale in cui l’Appaltatore accetta il progetto esecutivo preventivamente sottoposto a verifica con allegato il verbale di validazione, specifica la capienza dell’Accordo Quadro e l’importo del residuo dello stesso risultante dall’attivazione del Contratto Derivato, trasmettendo il suddetto Verbale a mezzo pec, per conoscenza, alla Stazione Unica Appaltante.
Entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di accettazione del progetto esecutivo, l’Amministrazione Committente e l’Appaltatore sottoscrivono - anche disgiuntamente - l’Ordinativo Principale di Lavori di cui all’”Allegato MD.05 – Modello Ordinativo Principale di Lavoro - OPL” e l’Amministrazione Committente provvede a trasmettere lo stesso a mezzo pec alla Stazione Appaltante
Resta ferma la possibilità per l’Appaltatore di rifiutare la richiesta di consegna in via d’urgenza nelle ipotesi previste al paragrafo “2.2.4 Richiesta Preliminare di Lavoro” delle presenti Condizioni Generali.
2.2.8 Richiesta Modifica e/o integrazione
Entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla ROPL l’appaltatore può, utilizzando l’apposito modello “Allegato MD.03 - Modello RDV Richiesta di Variazione”, richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto esecutivo/progetti esecutivi all’Amministrazione Committente.
La suddetta richiesta deve essere sottoscritta digitalmente e inviata a mezzo pec da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto dell’Appaltatore, fornendo copia dell’atto abilitativo.
2.2.9 Comunicazione Progetto Esecutivo modificato
Entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla Richiesta di Modificazione e/o integrazione del progetto/i esecutivo/i, l’Amministrazione Committente trasmette a mezzo pec il progetto esecutivo modificato.
2.2.10 Comunicazione accettazione progetto esecutivo, capienza Accordo Quadro e residuo
Entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione della Richiesta di Attivazione Ordinativo Principale di Lavoro - ROPL ovvero dalla ricezione del progetto/i esecutivo/i modificato/i, l’Appaltatore invia all’Amministrazione Committente, e per conoscenza alla Stazione Appaltante, la comunicazione di accettazione del progetto esecutivo in cui deve essere specificata la capienza dell’Accordo Quadro e l’importo del residuo dello stesso risultante dall’attivazione del Contratto Derivato e provvede a vincolare definitivamente la somma oggetto del Contratto Derivato.
Tale comunicazione, sottoscritta digitalmente, deve essere debitamente compilata secondo quanto
previsto nel modello di cui all’ “Allegato MD.04 - Modello Comunicazione Accet., Xxxxxxxx e residuo” e inviata a mezzo pec da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto dell’Appaltatore.
2.2.11 Ordinativo Principale di Lavori
Entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di accettazione del progetto esecutivo/i (di cui al precedente paragrafo), l’Amministrazione Committente e l’Appaltatore sottoscrivono - anche disgiuntamente - l’Ordinativo Principale di Lavori di cui all’”Allegato MD.05 – Modello Ordinativo Principale di Lavoro - OPL” e l’Amministrazione Committente provvede a trasmettere lo stesso a mezzo pec alla Stazione Appaltante.
L’Amministrazione Committente garantisce alla Stazione Appaltante l’esecuzione dei lavori come da importo comunicato con l’Ordinativo Principale Lavoro, la S.U.A. è sollevata da ogni responsabilità in caso di esecuzione di lavori per importi superiori rispetto a quanto comunicato, le conseguenti maggiori somme riconosciute infatti non potranno essere erogate nell’ambito della presente procedura.
Prima della sottoscrizione dell’Ordinativo Principale di Lavori l’Amministrazione Committente provvede altresì all’acquisizione della documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva, l’avvenuta stipula delle polizze assicurative, dell’indicazione dei referenti contrattuali e dei soggetti a vario titolo responsabili delle obbligazioni nascenti dal Contratto Derivato.
Per effetto della sottoscrizione dell’Ordinativo Principale di Lavori, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire i Contratti Derivati secondo quanto prescritto dall’Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale d’Oneri e dalla propria offerta.
2.2.12 Verbale di Consegna dei lavori
Entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione dell’Ordinativo Principale di Lavori ha inizio l'esecuzione dei lavori formalizzata dalla sottoscrizione del/dei Verbale/i di Consegna dei lavori secondo quanto stabilito dall’art. 1 del Capitolato Speciale d’Oneri.
Articolo 3 Modalità di stipula dei Contratti Derivati
La sottoscrizione dell’Ordinativo Principale di Lavori integra ad ogni effetto e fine la stipula del Contratto Derivato. Non è prevista né possibile nessun’altra forma di stipula del Contratto Derivato.
Articolo 4 Corrispettivo
Il corrispettivo di ciascun Contratto Derivato è definito a misura e viene determinato applicando l’Offerta economica formulata dall’Appaltatore aggiudicatario di ciascun Lotto agli importi previsti dall’Elenco Prezzi Unitari (allegato n. 4) alle prestazioni contrattuali. La quota parte dei costi relativi alla sicurezza verrà riconosciuta in ragione degli effettivi interventi, applicando i costi unitari contenuti nell’allegato n.
3) “CME_Tipologico_SV”.
Sono compresi in ciascun Contratto Derivato tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Xxxxx, e dal Disciplinare Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste delle quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d’Oneri, Disciplinare Tecnico.
Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della Stazione Appaltante devono intendersi I.V.A. esclusa, ove non diversamente specificato.
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alle prestazioni oggetto dei lavori previsti in ciascun Contratto Derivato.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche, la riproduzione e l’invio dei documenti progettuali (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) al RUP, il tempo necessario per l’illustrazione del progetto nell’ambito di presentazioni ufficiali, conferenze di servizi, procedure amministrative, per l’acquisizione di pareri e autorizzazioni di qualunque genere anche in corso d’opera.
L’Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.
Articolo 5 Fatturazione e pagamenti
Le fatture devono essere intestate al Committente e contenere il codice identificativo gara (CIG) derivato.
Le fatture devono, altresì, riportare l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” al fine di consentire alla Amministrazione Committente di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. split payment. Sono liquidati all’Appaltatore i soli importi riferiti all’imponibile, mentre sono trattenute le quote relative all’IVA per il successivo riversamento all’erario.
5.1 Fatturazione elettronica
Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Il Committente s’impegna a comunicare i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:
a) Descrizione dell’ente per l’intestazione della fattura;
b) Codice Univoco del Committente, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ).
5.2 Garanzie – Polizze assicurative
L’Appaltatore durante l’esecuzione del contratto derivato deve costituire e consegnare all’Amministrazione Committente le seguenti garanzie definitive:
1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le seguenti caratteristiche:
- Committente: [Amministrazione Committente];
- Assicurato: [Amministrazione Committente/Appaltatore];
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell’Appaltatore;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell’impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori;
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall’impresa o dedotto dalle cauzioni d’appalto;
- Garanzia “manutenzione estesa” per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:
Opere: Importo contrattuale (IVA compresa)
Responsabilità Civile: Euro 1.500.000,00.
L’Appaltatore durante l’esecuzione del Contratto Derivato deve costituire e consegnare all’Amministrazione Committente le seguenti garanzie:
a) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione concessa dall’Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
b) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
5.3 Condizioni e termini di pagamento
La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti.
Indipendentemente dalla quantità e dalla tempistica di esecuzione degli interventi, la contabilità e l’emissione del certificato di regolare esecuzione sarà unitaria e relativa al Contratto Derivato.
L’Amministrazione Committente, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale del Contratto Derivato entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
L’Amministrazione Committente corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a quanto stabilito dai Contratti Derivati.
Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
Ai sensi dell’art. 113-bis del Dlgs 50/2016 (articolo così sostituito dall'art. 4 della legge n. 37 del 2019, in vigore dal 26 maggio 2019) i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare l’80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.
Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.
Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.
All’esito positivo del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo certificato di regolare esecuzione. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.
Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione Committente procede all’emissione del mandato di pagamento alla propria rispettiva Tesoreria per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.
Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell’Amministrazione Committente, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.
Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i
pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:
a) verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: a tal fine l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione, per ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l’Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.
Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:
- alla prestazione delle pertinenti garanzie di cui all’art. 5.2 delle presenti Condizioni Generali;
Il pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.
L’Amministrazione Committente svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l’ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l’oggetto, il CIG, l’importo e l’impegno giuridico di spesa.
Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
La fattura dovrà, altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire alle Amministrazioni Committenti di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.
Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducibile al settore edile si applica il meccanismo del reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta (IVA), con l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione della norma che ne prevede l’applicazione, mentre l’appaltatore deve integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile.
Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell’impresa aggiudicataria e delle eventuali imprese subappaltatrici l’Amministrazione contraente applica le procedure di intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 30 commi 5-6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nel caso in cui l’Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I. è prevista la facoltà
di fatturazione “pro quota” tra le imprese dello stesso con i seguenti limiti e condizioni:
• gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”;
• le imprese potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l’Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione contraente;
• l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei lavori cui si riferisce.
I pagamenti sono effettuati, esclusivamente mediante bonifico da parte del Tesoriere dell’Amministrazione Committente, su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal presente documento comporta la risoluzione dei contratti.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione dei contratti derivati devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti dedicati previsti dal presente appalto entro 7 giorni dall’attivazione e/o dall’inizio dei Contratti Derivati unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’appaltatore s’impegna inoltre a comunicare ai Committenti, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, le variazioni ai conti correnti sopra menzionati, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati all’appalto, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate ad operare sul conto corrente.
Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore deve trasmettere alle Amministrazioni Committenti, prima dell’inizio dei lavori, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto
a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova.
L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dalle Condizioni Generali comporta la risoluzione del contratto.
Articolo 7 Ruoli contrattuali
7.1 Referente unico contrattuale
L’Appaltatore s’impegna a indicare alla Stazione Appaltante e alla Amministrazione Committente, prima dell’inizio delle prestazioni, il nominativo di un soggetto referente unico e dei suoi delegati per tutto quanto concerne l’esecuzione dei Contratti Derivati. In caso di cessazione o assenza temporanea del Referente, l’Appaltatore deve immediatamente comunicare il nominativo del sostituto incaricato.
Il Referente contrattuale deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico.
Il Referente contrattuale del contratto deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla Documentazione Contrattuale, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative.
Tutte le contestazioni relative all’ esecuzione sono comunicate al Referente contrattuale. L’Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante e all’Amministrazione Committente i recapiti telefonici, di tipo fisso e mobile, di posta elettronica, etc. del Referente contrattuale e dei suoi eventuali delegati.
7.2 Figure specifiche
L’appaltatore deve affiancare al Referente contrattuale le figure professionali specifiche eventualmente previste dal Capitolato Speciale d’Oneri.
7.3 Referente Unico del Procedimento
Il Referente unico contrattuale dell’Amministrazione Committente deve identificarsi nel Responsabile Unico del Procedimento.
Il Referente unico contrattuale dell’Appaltatore ha l’obbligo di fare riferimento al RUP della Stazione Appaltante per tutte le questioni attinenti all’Accordo Quadro e al RUP dei Committenti, per tutte le questioni attinenti all’esecuzione dei Contratti Derivati.
7.4 Direttore dei Lavori
Per le Amministrazioni Committenti varrà l’indicazione del Direttore dei Lavori effettuata nella richiesta di attivazione dei Contratti Derivati.
Articolo 8 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative all’Accordo Quadro e ai contratti derivati sono effettuate a mezzo pec, o in subordine per posta elettronica ordinaria.
L’Appaltatore deve indicare all’atto della stipula del contratto tutti i recapiti di posta elettronica, certificata e ordinaria, telefonici e di fax, da utilizzare per le comunicazioni, e s’impegna a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.
L’Appaltatore s’impegna in particolare a comunicare i recapiti telefonici fissi e mobili, ed eventuali successive variazioni, del Responsabile del contratto e del suo eventuale delegato, nonché degli eventuali sostituti per assicurare la reperibilità richiesta.
Le parti restano responsabili di eventuali inadempimenti, disguidi o disfunzioni, derivanti dall’omissione degli obblighi di comunicazione.
Articolo 9 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L che lo stesso ha dichiarato di applicare nella propria offerta e dagli eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.
Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi, sono a carico dell’Appaltatore, senza che possa essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione Committente alcuna rivendicazione da parte del personale dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Il personale dipendente dall’Appaltatore dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla normativa vigente, dal C.C.N.L che lo stesso ha dichiarato di applicare nella propria offerta e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio.
Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Le singole Amministrazioni Committenti hanno facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L’Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l’esecuzione dei controlli.
L’Appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi a progetto, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.
Articolo 10 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo adottato da ciascun Comune committente ai sensi dell’articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
Sul sito web dell’Amministrazione Committente è pubblicato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo adottato da ciascun Comune committente ai sensi dell’articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 cosicché l’appaltatore ne possa prendere visione e garantirne l’osservanza propria e dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.
La violazione degli obblighi di cui al suddetto Regolamento e al citato Xxxxxx può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata I’eventuaIe violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per Ia presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Articolo 11 Obblighi in materia di sicurezza
L’Appaltatore s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Appaltatore s’impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, e dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
A tale proposito l’Appaltatore deve:
A) comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze;
B) formare il personale alla gestione dell’emergenza in caso di Primo Soccorso e Antincendio.
Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore presenta, con le modalità previste dall’art. 10 del Capitolato Speciale d’Oneri, il Piano Operativo di Sicurezza conforme a quanto disposto nel Piano di Sicurezza Indicativo predisposto per la presente procedura.
L’Appaltatore s’impegna a manlevare il Commettente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
I dipendenti, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte e adeguatamente formati al corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
L’Appaltatore dichiara inoltre di conoscere e di applicare le norme contenute nella Legge Regione Liguria 30/2007, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
Articolo 12 Tutela della riservatezza
L’Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005 al Regolamento UE 679/2016, al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al D.P.C.M. 28 aprile 2005 e previste dalle misure minime ICT adottate dai Committenti ai sensi della circolare 2/2017 di AgID, nonché tutte le misure necessarie sulla base dei Provvedimenti del Garante in vigore.
L’Appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell’esercizio del servizio.
Consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento del servizio, anche con modalità informatiche, sono dati personali, anche sensibili e come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali, l’appaltatore si impegna a:
a) ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
b) adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;
c) relazionare annualmente, a richiesta del Committente, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate;
d) allertare immediatamente il Committente in caso di situazioni anomale o di emergenza (data breach);
e) individuare un responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 39 del Regolamento UE 679/2016 e a comunicarlo, con nota scritta, al Committente.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare l’obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’esecuzione del contratto ed ad osservare le specifiche istruzioni eventualmente ricevute dal Committente.
L’Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori, nonché gli eventuali subappaltatori e i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, sono vincolati dal segreto, pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si impegna a relazionare su richiesta del Committente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Responsabile
del procedimento in caso di situazioni anomale o di emergenza.
L’Appaltatore manleva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.
L’Appaltatore può essere chiamato a rispondere dei danni materiali ed immateriali arrecati agli interessati per non aver adempiuto esattamente al Regolamento UE 679/2016, pertanto si impegna al risarcimento di tutti i danni vantati da terzi ai sensi dell’art. 82 del citato Regolamento.
Articolo 13 Procedimento di applicazione delle penali
L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:
1) penale pari all’0,50 (zero/50) per mille dell’importo contrattuale netto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;
c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;
d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
f) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
2) penale pari al 50% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d’oneri e Disciplinare Tecnico, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori;
3) penale pari al 10% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.
La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo o inadempimento.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione Committente a causa dei ritardi.
Gli inadempimenti contrattuali che, nell’ambito dell’esecuzione dei Contratti Derivati, possono dare luogo all’applicazione delle suddette penali sono contestati all’Appaltatore in forma scritta, unitamente alla quantificazione delle penali applicabili.
L’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla
comunicazione della contestazione stessa.
In caso di mancato riscontro o qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero le giustificazioni, a giudizio del Responsabile del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, se temporale.
L’Amministrazione Committente comunica l’avvenuta applicazione delle penali alla Stazione Appaltante contestualmente alla comunicazione effettuata nei confronti dell’Appaltatore.
A discrezione dell’Amministrazione Committente, il valore delle penali applicate è portato in deduzione dell’importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell’evento, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure è introitato mediante escussione della cauzione definitiva, con l’obbligo per l’Appaltatore di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta, pena l’eventuale risoluzione del contratto.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. Diversamente, il perdurare dell’inadempimento può costituire causa di risoluzione del contratto.
Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei lavori.
Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’appaltatore, con addebito a quest’ultimo dell’intero costo sopportato.
L’Amministrazione Committente può applicare penali nella misura massima del 10% del valore del proprio contratto; il superamento di detto limite può costituire causa di risoluzione del contratto derivato secondo quanto indicato delle presenti Condizioni.
L’applicazione delle penali non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare dall’inadempimento dell’Appaltatore per effetto della ritardata o della mancata esecuzione dei lavori, danni ai fini della quantificazione dei quali concorreranno, altresì, gli eventuali ulteriori oneri che la Stazione Appaltante e il Committente fossero chiamati a sostenere a seguito della necessità di affidamento dei lavori ad altro concorrente nell’ambito della stessa procedura, o a seguito di nuova procedura di gara, nonché il maggior costo delle prestazioni rispetto alle condizioni di aggiudicazione.
Articolo 14 Cauzione definitiva sull’Accordo Quadro
Con riferimento a ciascun lotto di gara, il soggetto Aggiudicatario s’impegna a costituire una garanzia definitiva nella misura del 20% (venti per cento) dell’importo corrispondente alla garanzia calcolata sul valore del lotto secondo le modalità indicate dall’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.
La garanzia assicura gli obblighi assunti dall’Appaltatore con il presente Accordo Quadro, e in via residuale gli obblighi specifici relativi all’esecuzione dei contratti derivati.
La garanzia definitiva prestata per ciascun lotto dell’Accordo Quadro ha durata di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, in ragione della durata dell’Accordo Quadro stesso, fissata in quarantotto mesi, e della durata massima dei contratti derivati, che non può eccedere i dodici mesi successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro.
La garanzia definitiva deve essere adeguata dell’incremento di valore conseguente all’applicazione dall’articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 25016, n. 50.
La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell’avanzamento dell’esecuzione; lo svincolo avviene, per ciascun lotto, in un’unica soluzione al termine della validità dell’ultimo dei contratti derivati attivati.
Articolo 15 Garanzia definitiva per i contratti derivati
L’Appaltatore s’impegna a costituire, a favore delle Amministrazioni Committenti, per ogni Contratto Derivato stipulato, una garanzia definitiva, con decorrenza a far data dalla stipulazione dei Contratti Derivati stessi, in misura pari all’80% del valore della garanzia calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto derivato.
La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione di tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, compresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali.
La cauzione può essere costituita nei modi previsti dall’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente, l’estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione Committente e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20 per cento è svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell’Amministrazione Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.
L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione dei Contratti Derivati, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.
Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dalla stipula dei Contratti Derivati.
La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è prevista l’applicazione di penali.
Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Unica Appaltante e/o dell’Amministrazione Contraente.
L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e preclude l’attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.
La Stazione appaltante e le Amministrazioni Committenti esercitano i poteri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere a favore della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Committenti la possibilità reciproca di richiedere l’escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impegno a trasferirsi le somme introitate.
La Stazione appaltante e le Amministrazioni Committenti devono comunicarsi reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione
Articolo 17 Esecuzione in danno
I lavori oggetto dei Contratti Derivati, nel loro complesso o singolarmente considerati, non possono essere sospesi, interrotti o abbandonati, fatta eccezione per i soli casi di forza maggiore.
In tutti gli altri casi la sospensione, l’interruzione o l’abbandono dei lavori costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali.
A fronte dell’inadempimento, il committente assegna all’Appaltatore, con le modalità previste dall’Articolo 13 “Applicazione delle penali” delle presenti Condizioni Generali, un termine entro il quale provvedere alla ripresa dei lavori, trascorso inutilmente il quale, impregiudicata l’applicazione delle relative penali, può assicurare la continuità dei lavori mediante l’esecuzione d’ufficio degli interventi necessari, anche avvalendosi di altri operatori economici.
I costi dell’intervento sostitutivo, maggiorati del 10% (dieci per cento), sono posti interamente a carico dell’Appaltatore.
Le Amministrazioni Committenti possono compensare i crediti derivanti dall’applicazione del presente articolo portandoli in diminuzione di qualsiasi posizione debitoria sussistente nei confronti dell’Appaltatore.
Resta salva la facoltà di ciascun Comune di soddisfare il proprio credito rivalendosi sul deposito cauzionale fideiussorio costituito dall’Appaltatore, con l’obbligo di quest’ultimo di reintegrarlo nel suo
ammontare entro e non oltre settimo giorno naturale consecutivo all’escussione.
Articolo 18 Risoluzione
Le Amministrazioni Committenti hanno l’obbligo di risolvere i Contratti Derivati nei casi previsti all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere i Contratti Derivati nei seguenti casi:
1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori;
5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 24.1 (Subappalto) delle presenti Condizioni Generali;
6) non rispondenza dei lavori forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera;
7) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
8) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato Speciale d’appalto;
Le Amministrazioni Committenti si riservano la facoltà di risolvere i Contratti Derivati in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell’Appaltatore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l’impiego nell’esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali.
Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d’imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le Amministrazioni Committenti espletano la procedura di risoluzione con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi mediante lettera di contestazione, inviata via pec all’Appaltatore, del Responsabile del Procedimento con assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.
Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall’ Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, le Amministrazioni Committenti adottano i conseguenti provvedimenti e ne danno comunicazione all’Appaltatore.
L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Le Amministrazioni Committenti sono tenute a segnalare alla Stazione Appaltante tutti i casi di risoluzione, devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione.
Articolo 19 Recesso unilaterale
Le Amministrazioni Committenti possono esercitare la facoltà di recesso dai Contratti Derivati prevista dall’articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Responsabile del Procedimento fornisce alla Stazione Appaltante copia del provvedimento con cui viene disposto il recesso, entro e non oltre cinque giorni naturali successivi e consecutivi dalla data di adozione dello stesso.
Gli importi contrattuali non utilizzati a seguito del recesso dell’Amministrazione Committente possono essere utilizzati dalle altre Amministrazioni aderenti.
La Stazione Appaltante e le Amministrazioni Committenti si riservano inoltre di recedere dal contratto, senza indennizzo alcuno per l’Appaltatore, qualora nel periodo di validità del contratto, anche a seguito di proroga o incremento, ne sia attivato uno nuovo con condizioni economiche migliorative, fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguarsi alle condizioni migliorative.
Articolo 20 Diffida ad adempiere
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, le Amministrazioni Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.
In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali le Amministrazioni Committenti, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.
Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.
Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto.
Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione.
Le Amministrazioni Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore.
Articolo 21 Clausole risolutive
Le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere il Contratto Derivato, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dalle Condizioni generali e dal Capitolato Speciale d’oneri.
Le Amministrazioni Committenti possono risolvere il Contratto Derivato nei seguenti casi:
a) qualora l’importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del Contratto Derivato;
b) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell’Appaltatore dall’impresa ausiliaria o l’utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
d) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
e) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell’esecuzione delle prestazioni;
h) l’interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
i) l’illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della stazione appaltante e dei Committenti sulla corretta esecuzione del Contratto Derivato ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
j) l’Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento;
k) L’Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere.
Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione. Le Amministrazioni Committenti che procedono a risolvere un Contratto Derivato devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore.
Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l’adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).
Articolo 22 Modifiche ed estensioni contrattuali
L’aumento o la diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, non determinano variazioni delle condizioni contrattuali. La percentuale massima di variazione è riferita al singolo Contratto Derivato.
L’Appaltatore non può apportare modifiche o varianti all’esecuzione delle prestazioni, senza l’espressa autorizzazione del RUP dei Contratti Derivati, ancorché previste dai documenti di gara.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Articolo 23 Responsabilità dell’Appaltatore
Compete all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni diretti ed indiretti, a persone e/o cose causati dalla propria organizzazione a seguito di eventi verificatisi nell’ambito della conduzione ed esecuzione dei lavori e assume a proprio esclusivo carico l’integrale risarcimento dei danni che dovessero derivare a terzi (è considerato terzo anche il Committente), esonerando i Committenti da ogni responsabilità al riguardo.
L’Appaltatore è responsabile, verso le Amministrazioni Committenti del buon andamento dei lavori assunti e della disciplina dei propri dipendenti.
Articolo 24 Cessione del contratto e subappalto
All’Appaltatore non è consentito, in alcun modo e in alcun momento nell’arco della durata contrattuale, cedere a terzi il contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni accertati.
Il subappalto, può essere richiesto alle Amministrazioni Committenti nell’esecuzione del Contratto Derivato, sempreché l’Appaltatore abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere di tale facoltà, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
24.1 Autorizzazione al subappalto
La richiesta di subappalto è indirizzata al Committente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’appaltatore deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l’esecuzione delle prestazioni.
Il Committente procede alla verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in funzione delle prestazioni subappaltate, nonché, se ne ricorrono le condizioni, ad una verifica sul possesso dei requisiti generali soggettivi, ovvero dell’assenza di cause di esclusione o di impedimento alla stipula del contratto.
Il Committente acquisisce e verifica la documentazione di cui all’articolo 105, comma 9, terzo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.
Le verifiche di cui sopra del Committente relativamente alla sussistenza dei requisiti generali del subappaltatore, devono concludersi entro trenta giorni dal deposito della documentazione relativa al subappalto richiesti, salvo motivata necessità di proroga, che deve essere comunicata all’appaltatore e alla Stazione appaltante o al Committente, a seconda dei casi.
L’appaltatore ha facoltà di sostituire i subappaltatori nel caso la verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione o di impedimento del subappalto.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
24.2 Gestione del subappalto
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore, il quale rimane l’unico e il solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante e dei Committenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Qualora l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto debba essere corrisposto direttamente al subappaltatore, in caso di inadempimento o ritardo rispetto agli obblighi contributivi e retributivi del subappaltatore nei confronti del proprio personale si applicano le disposizioni previste per i pagamenti all’appaltatore.
In ottemperanza al comunicato del Presidente Anac del 25.11.2020 è prevista, e può essere esercitata per iscritto, previa accettazione dell’Amministrazione Committente, la facoltà per i subappaltatori o
subcontraenti di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della Amministrazione Committente.
24.3 Sub-contratti
I sub-contratti e i cottimi che non hanno natura di subappalto e/o non concorrono al limite del subappalto devono essere comunicati al Committente con le stesse modalità previste per il sub- appalto.
Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto l’Appaltatore deve comunicare preventivamente al Committente, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e successive modifiche e integrazioni:
1) il nome del subcontraente;
2) l’importo del sub-contratto;
3) l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore s’impegna a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti della Stazione appaltante.
Tale cessione, qualora si verificasse, sarebbe comunque inefficace nei confronti della Stazione appaltante e del Committente.
È fatto divieto all’Appaltatore e al subappaltatore di cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dall’affidamento dei lavori senza la formale adesione del Committente.
Articolo 25 Divieto di Cessione del Contratto
L’Accordo Quadro e i contratti derivati non possono essere ceduti, a pena di nullità.
L’Appaltatore è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti dell’Amministrazione contraente.
La cessione disposta in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della Città Metropolitana di Genova e delle Amministrazioni contraenti.
Articolo 26 Contestazioni dell’Appaltatore (da A.q.)
Le eccezioni di natura applicativa, interpretativa, tecnica o economica che l’Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo nell’ambito dell’esecuzione dei contratti derivati, sono rappresentate al Responsabile Unico del Procedimento, individuato dall’Amministrazione Committente al proprio interno, a mezzo PEC entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui si è avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.
Nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi l’Appaltatore dovrà fare pervenire a mezzo PEC una relazione dettagliata delle situazioni che ritiene ostative alla regolare esecuzione del contratto, corredata da idonea ed analitica documentazione.
Il Responsabile Unico del procedimento valuta preliminarmente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle eccezioni espresse, quindi, acquisita la relazione del Direttore dei lavori, formula entro 15 giorni dalla prima comunicazione una proposta motivata di composizione della contestazione.
La proposta, qualora accettata, è sottoscritta dalle parti; qualora per effetto della proposta sia previsto a favore dell’Appaltatore la corresponsione di un riconoscimento economico, sulla relativa somma sono calcolati gli interessi al tasso legale di sconto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione della proposta sino al giorno dell’effettivo pagamento.
Le modalità di esecuzione definite per effetto della proposta sottoscritta dall’Amministrazione contraente e dell’Appaltatore integrano la disciplina di esecuzione del contratto derivato.
Articolo 27 Clausole di legalità
L’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente all’amministrazione di chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro.
Articolo 28 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dall’Accordo Quadro e dagli altri documenti di gara di cui all’articolo 1, si fa rinvio alla normativa vigente in materia contrattuale, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
A) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
B) D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora attualmente in vigore;
C) D.M. 49/2018;
D) Codice Civile.
Articolo 29 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione dei Contratti Derivati o del disciplinare di gara, sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.