SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
GE1712
InfoCamere Società consortile per Xxxxxx
Procedura di gara aperta,
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per l’acquisizione dei
“GE1712 – Servizi di supporto e formazione verso le Camere di Commercio per la digitalizzazione delle imprese”
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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
tra InfoCamere S.C.p.A.
e
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Indice
Art. 1 Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile 4
Art. 2 Oggetto dell’Accordo Quadro 5
Art. 3 Durata, Tempistica di esecuzione e Recesso 5
Art. 4 Processi di skill assessment, progettazione ed esecuzione di piani di formazione . 6 Art. 5 Strumenti e piattaforme funzionali all’erogazione dei servizi 7
Art. 6 Modalità di affidamento 7
Art. 7 Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attività 9
Art. 8 Profili professionali 9
Art. 9 Ulteriori obblighi a carico del Contraente 10
Art. 10 Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi 11
Art. 12 Brevetti e diritti d’autore 15
Art. 13 Responsabilità del Contraente e garanzia fideiussoria 15
Art. 14 Variazioni in corso di esecuzione 16
Art. 15 Divieto di cessione dell’Accordo Quadro, subappalto, personale incaricato.
Art. 16 Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva 19
Art. 17 Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy 19
Art. 18 Comunicazioni relative al Accordo Quadro 20
Art. 20 Normativa in tema di contratti pubblici 22
Art. 21 Documentazione antimafia 22
Art. 22 Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità 23
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
tra
InfoCamere S.Consortile p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx X. X. Xxxxxxxx x. 00 C.F. e Partita IVA 02313821007, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. 804877, in persona del …………….. nato a ………. il …………, in qualità di
…………………….., munito di relativi poteri (in seguito più brevemente “InfoCamere”),
e
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F e partita
IVA ……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di …………… al n. ,
in persona del ……………. nato a ………. il ………, in qualità di della Società
munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente “Contrente” oppure Appaltatore”);
in seguito chiamate congiuntamente, più brevemente, “Parti”.
Premesso che
a) InfoCamere è la società consortile delle Camere di Commercio ed ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;
b) il programma “Iniziativa di supporto alle Camere per la digitalizzazione delle imprese”, approvato dal Consiglio di Amministrazione di InfoCamere in occasione della riunione del 22 marzo 2017, ha l’obiettivo di supportare le Camere di Commercio nel processo di cambiamento indotto dal nuovo contesto in cui si trovano ad operare, caratterizzato non solo dalla riforma del Sistema ma anche dalle iniziative promosse dal MISE e da UnionCamere nell’ambito del Piano Industria 4.0;
c) gli interventi di InfoCamere riguarderanno la progettazione e l’esecuzione di processi di skill assessment nell’ambito delle competenze digitali, oltre che attività di progettazione ed esecuzione di piani formativi relativi alla cultura digitale e ai servizi erogati da InfoCamere;
d) a tal fine, con bando inviato alle GUUE in data 28/06/2017 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 74 del 30/06/2017 e sugli altri siti e giornali previsti dalla normativa vigente, InfoCamere ha indetto un’apposita procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, volta
all’affidamento del presente Accordo Quadro;
e) al termine della procedura svolta nel rispetto del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (di
seguito anche “Codice”), l’impresa
Quadro;
è risultata aggiudicataria dell’Accordo
f) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 let. a) del Codice;
g) l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 85, co. 5 e 32, co. 7 del Codice;
h) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;
i) il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
j) il Contraente ha manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Accordo Quadro e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute;
k) le Parti, con il presente Accordo Quadro, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti i singoli Contratti Attuativi.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1 Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile
1. Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo Quadro:
− Capitolato Tecnico;
− Offerta Tecnica;
− Dichiarazione di Offerta Economica;
− Note informative ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
− Accettazione espressa delle clausole onerose ex artt. 1341 e 1342 del codice civile.
2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Accordo Quadro, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per InfoCamere.
3. L’esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:
a) dalle clausole del presente documento, dei relativi allegati e dai singoli Contratti Attuativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra InfoCamere e il Contraente;
b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;
c) dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e dal
D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
Art. 2 Oggetto dell’Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto:
- l’esecuzione di processi di skill assessment, nelle aree dei servizi istituzionali erogati da InfoCamere, e più in generale delle competenze digitali, consistenti nell’attività di valutazione e analisi della maturità digitale delle persone;
- la progettazione ed esecuzione di interventi formativi nel campo della cultura digitale e dei servizi erogati da InfoCamere e sulle modalità della loro diffusione.
2. Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere svolte nel rispetto delle specifiche contenute nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica e nell’ulteriore documentazione a quest’ultimi allegata
3. Il Contraente è a conoscenza del fatto che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per InfoCamere, che, pertanto, ha facoltà di rendere esecutivo o meno, in tutto ovvero in parte, il presente Accordo Quadro mediante la stipula dei singoli Contratti Attuativi. Il Contraente non acquisisce alcun diritto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, restando al contempo impegnato a stipulare i singoli Contratti Attuativi.
Art. 3 Durata, Tempistica di esecuzione e Recesso
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula.
2. Le Parti convengono espressamente che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo di efficacia del presente atto entro il quale InfoCamere potrà procedere ad inviare al Contraente i singoli Contratti Attuativi. Ne consegue che l’esecuzione dei singoli Contratti Attuativi sarà regolata dal presente Accordo Quadro, anche quando, pur essendo intervenuta la richiesta di stipula entro il termine di durata dell’Accordo Quadro, l’esecuzione dei Contratti si protrae oltre la durata dell’Accordo Quadro medesimo.
3. InfoCamere potrà recedere dall’Accordo Quadro prima della scadenza dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero Posta Elettronica Certificata, con almeno tre mesi di preavviso, fatta salva l’efficacia dei singoli Contratti Attuativi regolarmente stipulati prima del recesso, fino alla scadenza degli stessi.
4. Le Parti convengono, inoltre, che InfoCamere avrà facoltà di recedere senza alcun preavviso dal presente Accordo Quadro nei seguenti casi:
- apertura di procedure concorsuali a carico del Contraente;
- venir meno delle condizioni previste dalla legge per l’espletamento delle prestazioni contrattuali;
- impossibilità di proseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità;
- sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidono sulle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro;
- sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidano sull’organizzazione del sistema camerale, ivi compresa la dislocazione a livello territoriale.
Art. 4 Processi di skill assessment, progettazione ed esecuzione di piani di formazione
1. Il Contraente si impegna ad eseguire le attività per l’esecuzione dei processi di skill assessment secondo quanto previsto al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico e nella propria Offerta Tecnica.
2. Il Contraente dovrà supportare InfoCamere nell’implementazione dei processi di mappatura, nella gestione dell’esecuzione degli assessment e nella produzione della relativa reportistica.
3. In particolare le attività per l’esecuzione dei processi di skill assessment saranno suddivise in tre fasi distinte. La prima fase prevede la progettazione generale con la definizione dei profili di classificazione, di contenuti e delle modalità di esecuzione degli assessment; la seconda fase prevede l’esecuzione effettiva degli skill assessment e l’ultima l’analisi dei risultati ottenuti con la produzione della relativa reportistica.
4. Sulla base dei risultati ottenuti dal processo di skill assessment, il Contraente dovrà collaborare con il personale InfoCamere al fine di progettare ed eseguire appositi piani formativi, per il personale del Sistema Camerale, nel campo della cultura digitale e, in particolare sui servizi digitali erogati da InfoCamere. Gli ambiti generali in cui il
Contraente dovrà operare sono elencati al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico. Tale elencazione non ha carattere esaustivo ma è da considerarsi esplicativa dell’ambito generale in cui saranno erogati i servizi richiesti.
5. I percorsi formativi dovranno prevedere anche lo sviluppo della capacità di promuovere e diffondere l’utilizzo dei servizi digitali; il Contraente dovrà pertanto supportare InfoCamere nell’espletamento di un servizio di accompagnamento e di tutoraggio presso le Camere di Commercio per supportare buone prassi ed esempi da replicare, il tutto come indicato al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
Art. 5 Strumenti e piattaforme funzionali all’erogazione dei servizi
1. Il Contraente si impegna a mettere a disposizione, per tutta la durata contrattuale, strumenti e piattaforme tecnologiche che consentano di semplificare, razionalizzare, catalogare la raccolta e la gestione delle informazioni e l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.
2. Gli strumenti e le piattaforme software, di cui al comma precedente, dovranno garantire e rispettare le specifiche tecniche indicate al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata in fase di gara dal Contraente.
3. Il Contraente si impegna, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, ad assicurare l’aggiornamento funzionale del software utilizzato.
4. Il Contraente si impegna a consegnare ad InfoCamere la documentazione tecnico/funzionale delle componenti software utilizzate e dovrà fornire al personale InfoCamere coinvolto nelle attività, le utenze che consentano l’accesso a tutte le funzioni e a tutti i contenuti.
5. Al termine della durata contrattuale tutti i materiali, i documenti, i dati prodotti o raccolti durante l’esecuzione delle attività dovranno essere consegnati ad InfoCamere in formati compatibili con i software più diffusi di Office Automation o di Content Management. Su specifica richiesta di InfoCamere i dati dovranno essere cancellati dai supporti di proprietà o comunque in disponibilità e utilizzati dal Contraente.
Art. 6 Modalità di affidamento
1. Prima della stipula dell’Accordo Quadro il Contraente dovrà individuare un proprio Responsabile dell’Accordo Quadro; dovrà altresì comunicare, entro 10 giorni dalla data di stipula dell’Accordo Quadro un “Responsabile Esecutivo”, di comprovata esperienza, che svolgerà il ruolo di interfaccia tecnica e organizzativa di riferimento nei confronti di InfoCamere.
2. Contestualmente alla stipula dell’Accodo Quadro InfoCamere individuerà un proprio Responsabile della fase dell’esecuzione, che costituirà il riferimento diretto nei confronti
di quello del Contraente. InfoCamere potrà nominare per ogni Contratto Attuativo un Referente di Progetto con il compito di pianificare e coordinare lo svolgimento delle attività durante il periodo di validità del Contratto Attuativo.
3. I Servizi oggetto del presente Accordo Quadro potranno essere affidati in modalità “a consumo” o in modalità “a progetto”. La tipologia di affidamento verrà stabilita di volta in volta da InfoCamere e formalizzata con la richiesta di stipula dei Contratti Attuativi.
4. Per l’attivazione dei servizi richiesti in modalità “a consumo”, InfoCamere provvederà a trasmettere al Contraente la richiesta di stipula del Contratto Attuativo corredata da tutta la documentazione necessaria alla corretta e precisa individuazione della tipologia delle risorse richieste e delle giornate/uomo necessarie per ciascun profilo professionale nell’arco temporale del servizio. Il Contraente, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, dovrà consegnare il Piano Esecutivo servizi “a consumo” contenente le indicazioni previste al paragrafo 6.1.1 del Capitolato Tecnico.
5. Nel caso in cui il predetto Piano Esecutivo servizi “a consumo” venga accettato da InfoCamere si procederà alla stipula del relativo Contratto Attuativo.
6. Nel caso in cui il Piano Esecutivo servizi “a consumo” non sia conforme alle esigenze di InfoCamere, il Contraente sarà tenuto a modificarne il contenuto, secondo le indicazioni ricevute, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di InfoCamere. InfoCamere verificherà, quindi, che il contenuto del nuovo Piano Esecutivo servizi “a consumo” sia effettivamente adeguato e rispondente alle esigenze espresse ed, in tal caso, si procederà secondo quanto previsto al precedente comma 5.
7. Per l’attivazione dei servizi richiesti in modalità “a progetto”, InfoCamere provvederà a trasmettere al Contraente la richiesta di stipula del Contratto Attuativo, contenente la descrizione degli obiettivi specifici e le informazioni che consentano al Contraente di valutare le prestazioni richieste. Il Contraente, sulla base della predetta documentazione, provvederà entro 15 giorni dalla richiesta di stipula a sottoporre ad InfoCamere il Piano Esecutivo servizi “a progetto” con le caratteristiche ed i contenuti descritti al paragrafo
6.1.2 del Capitolato Tecnico.
8. Nel caso in cui il predetto Piano Esecutivo servizi “a progetto” venga accettato da InfoCamere, si procederà alla stipula del relativo Contratto Attuativo.
9. Nel caso in cui il Piano Esecutivo servizi “a progetto” non sia conforme alle esigenze di InfoCamere, il Contraente sarà tenuto a modificarne il contenuto, secondo le indicazioni ricevute, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di InfoCamere. InfoCamere verificherà, quindi, che il contenuto del nuovo Piano Esecutivo servizi “a progetto” sia effettivamente adeguato e rispondente alle esigenze espresse ed, in tal caso, si procederà secondo quanto previsto al precedente comma 8.
10. Nel caso di rigetto di Piani Esecutivi oltre la misura indicata negli SLA di cui al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, InfoCamere si riserva la facoltà di applicare le relative penali di cui al successivo Art. 12 (Penali).
Art. 7 Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attività
1. Il Contraente si impegna ad assicurare la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei servizi svolti e comunque a svolgere tutte le attività propedeutiche alla stipula dei singoli Contratti Attuativi.
2. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro il Contraente è tenuto a predisporre un Piano Generale contenente la pianificazione di massima delle diverse linee di servizio, dell’impegno di risorse previsto e dei relativi tempi di attivazione. Sulla base del Piano Generale approvato e costantemente aggiornato, InfoCamere procederà ad attivare le richieste di stipula.
3. Le Parti provvederanno all’aggiornamento del predetto Piano Generale con periodicità almeno trimestrale provvedendo:
- alla consuntivazione, sulla base degli stati avanzamento, delle linee di servizio “a progetto”;
- alla consuntivazione delle giornate/uomo per profilo effettivamente erogate, per i servizi “a consumo”;
- alla eventuale ripianificazione delle linee di servizio per cui è stato modificato il Piano Esecutivo;
- alla previsione delle linee di servizio di prossima attivazione. Il Piano Generale contiene altresì:
- l’indicazione delle percentuali di consumo dell’Accodo Quadro e l’indicazione delle misurazioni dei livelli di servizio nel periodo;
- una specifica sezione nella quale sono documentati gli scostamenti di maggiore entità rispetto ai Piani Esecutivi approvati, in termini di raggiungimento degli obiettivi o disponibilità delle risorse. Per ciascuno degli scostamenti totalmente imputabili al Contraente sono evidenziate le azioni di rimedio che lo stesso intende porre in essere.
Art. 8 Profili professionali
1. Il Contraente si impegna a prestare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro con le figure professionali come individuate nell’Offerta Tecnica presentata.
2. Nell’ipotesi in cui - nel corso di esecuzione dell’Accordo Quadro - una risorsa impiegata nelle attività contrattuali si trovasse nell’impossibilità di prestare l’attività richiesta, il
Contraente dovrà procedere alla sua sostituzione con altra risorsa dotata delle medesime competenze ed esperienze entro 5 giorni lavorativi dall’indisponibilità della risorsa da sostituire. La sostituzione dovrà avvenire previo consenso di InfoCamere a cui dovrà essere preventivamente trasmesso, da parte del Contraente, il nominativo ed il curriculum vitae della risorsa che viene proposta per la sostituzione.
3. InfoCamere avrà la facoltà, nel corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, di richiedere al Contraente, mediante comunicazione scritta, la sostituzione di uno o più risorse utilizzate nelle attività contrattuali ove non rispettino i requisiti di conoscenze e capacità esplicitati nel Piano Esecutivo approvato o nel caso in cui non siano funzionali alla corretta realizzazione del servizio richiesto.
4. Il Contraente dovrà provvedere a proporre una o più nuove risorse, in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
5. La sostituzione dovrà avvenire previa accettazione di InfoCamere a cui dovrà essere preventivamente trasmesso, da parte del Contraente, il nominativo ed il curriculum vitae della risorsa che viene proposta per la sostituzione.
6. Qualora la risorsa proposta non sia ritenuta adeguata all’esecuzione dei servizi cui è preposta, InfoCamere potrà richiederne nuovamente la sostituzione.
7. In caso di mancato rispetto del predetto termine ovvero di sostituzione con una risorsa inadeguata, InfoCamere potrà applicare le penali di cui al successivo art. 12 (Penali).
Art. 9 Ulteriori obblighi a carico del Contraente
1. Il Contraente dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’erogazione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico e nella propria Offerta Tecnica.
2. Il Contraente eseguirà le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne InfoCamere da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.
3. Il Contraente si impegna a prestare l’attività oggetto del presente Accordo Quadro con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall’oggetto e dalla tipologia delle prestazioni appaltate, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente
Accordo Quadro. Le Parti convengono espressamente che gli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dall’osservanza delle predette disposizioni resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare a tale titolo alcuna pretesa di ulteriori compensi.
4. Il Contraente si impegna, altresì, a consentire ad InfoCamere di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro, impegnandosi sin d’ora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle predette verifiche.
5. Il Contraente si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da InfoCamere, nonché a dare a quest’ultima immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente Accordo Quadro.
6. Il Contraente, per le prestazioni contrattuali, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza ed accesso previste dalla relativa normativa vigente ed indicate nelle note informative allegate al presente Accordo Quadro e ad eseguire le predette prestazioni senza recare intralci, disturbi e/o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 2 quinto periodo, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Contraente per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, è fatto obbligo allo stesso di comunicare, ad InfoCamere, il nome del sub-appaltatore, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
Art. 10 Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi
1. Il corrispettivo massimo dell’Accordo Quadro è pari a Euro
, =( / ), XXX xxxxxxx, di cui Euro 0 (zero) per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta.
2. Le tariffe, da intendersi comprensive delle eventuali spese di trasferta, per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:
- Euro , (Euro / ) quale importo unitario per gg/p per una figura professionale di tipo “Capo progetto / Progettista di formazione”;
- Euro , (Euro / ) quale importo unitario per gg/p per una figura professionale di tipo “Consulente / Formatore”.
3. Per i servizi affidati in modalità “a consumo”, il Contraente si impegna a produrre trimestralmente ad InfoCamere la consuntivazione delle attività svolte, sulla base delle giornate/uomo effettivamente erogate. Per tali attività il corrispettivo verrà determinato e corrisposto sulla base del dimensionamento in termini di giornate/uomo, applicando, per
ciascuna giornata, i relativi importi unitari indicati dal Contraente in sede di Offerta Economica, nonché riportati, come precedentemente descritto, nei Piani Esecutivi approvati e nei singoli Contratti Attuativi.
4. Nel caso di servizi affidati in modalità “a progetto” il Contraente si impegna a produrre ad InfoCamere la consuntivazione per stati di avanzamento delle attività come definite nei rispettivi Piani Esecutivi; i relativi corrispettivi saranno corrisposti, per il 10 % alla stipula del relativo Contratto Attuativo e il restante sulla base dei rilasci parziali come definiti nei relativi Piani Esecutivi. Tali corrispettivi saranno determinati sulla base del dimensionamento in termini di giornate/uomo, applicando, per ciascuna giornata, i relativi importi unitari indicati dal Contraente in sede di Offerta Economica.
5. La fatturazione da parte del Contraente dei corrispettivi dovuti sarà, in ogni caso, subordinata alla previa approvazione della consuntivazione ed all’accertamento da parte di InfoCamere della regolare esecuzione delle prestazioni richieste.
6. Le Parti convengono espressamente che gli importi sopra indicati sono da intendersi remunerativi di tutte le prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, compreso l’utilizzo degli strumenti e delle piattaforme tecnologiche funzionali all’erogazione dei servizi; tali importo verranno corrisposti da InfoCamere, previa emissione della relativa fattura da parte del Contraente, al netto della ritenuta di acconto dello 0,50% ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 5-bis, del Codice.
7. Il Contraente si impegna ad emettere fatture ad InfoCamere complete del riferimento
C.I.G. 711947589F.
8. Il pagamento delle fatture da parte di InfoCamere sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni.
9. Il pagamento del corrispettivo è, altresì, condizionato alla regolarità dei versamenti del Contraente sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
10. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008 e s.m.i., per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000, InfoCamere procederà a verificare se il Contraente è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico del Contraente, InfoCamere potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
12. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale.
13. A fini di cui al presente articolo il Contraente ha comunicato gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente Accordo Quadro, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
14. Tutti gli importi indicati nei Contratti Attuativi si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di IVA.
15. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata dell’ Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 11 Penali
1. InfoCamere avrà facoltà di applicare al Contraente le seguenti penali:
- per ogni giorno di ritardo nella consegna del Piano Esecutivo servizi “a progetto” rispetto alla soglia di accettazione di cui allo SLA-1 indicato al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare una penale pari allo 0,2‰ (zero due per mille) dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro;
- per ogni giorno di ritardo nella consegna del Piano Esecutivo servizi “a consumo” rispetto alla soglia di accettazione di cui allo SLA-2 indicato al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare una penale pari allo 0,2‰ (zero due per mille) dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro;
- per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di ciascuna fase nel rispetto dei tempi previsti per l’esecuzione dei servizi “a progetto” rispetto alla soglia di accettazione di cui allo SLA-3 indicato al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo del relativo Contratto Attuativo;
- per ogni giorno di ritardo per tardato preavviso per annullamento attività/corso pianificato rispetto alla soglia di accettazione di cui allo SLA-4 riportato al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo del relativo Contratto Attuativo;
- per ogni punteggio medio rilevato dai questionari di fine corso dei partecipanti inferiore alla soglia di accettazione di cui allo SLA-5 riportato al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo del relativo Contratto Attuativo;
- per ogni rigetto del Piano Esecutivo oltre la soglia di accettazione di cui allo SLA-6 come indicato al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare una penale pari allo 0,3‰ (zero tre per mille) dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro;
- per ogni giorno di ritardo per la sostituzione di una risorsa impossibilitata a prestare le attività richieste, rispetto a quanto previsto al comma 2 del precedente art. 8 (profili Professionali), InfoCamere potrà applicare una penale pari a Euro 300,00 (Euro trecento/00);
- per ogni giorno di ritardo per la proposta di una nuova risorsa in caso di richiesta di sostituzione da parte di InfoCamere, rispetto a quanto previsto al comma 4 del precedente art. 8 (Profili Professionali), InfoCamere potrà applicare una penale pari a Euro 300,00 (Euro trecento/00).
2. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare una penale variabile tra lo 0,05‰ (zero virgola zero cinque per mille) e il 1,00% (uno per cento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento definitivamente riscontrato con specifica “nota di rilievo” e a seconda della gravità del medesimo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati al Contraente per iscritto dal Responsabile della fase dell’esecuzione. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al predetto Responsabile nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora InfoCamere ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le specifiche penali.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l’ammontare complessivo delle penali assegnate al Contraente raggiunga il 10% del valore del singolo Contratto Attuativo InfoCamere potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto Attuativo ai sensi dell’art. 1456 codice civile, richiedendo il risarcimento del maggior danno subito. Qualora la somma delle penali applicate nei contratti attuativi raggiunga il 10% del valore di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, InfoCamere potrà dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 codice civile, richiedendo il risarcimento del maggior danno subito.
5. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di InfoCamere al risarcimento del maggior danno subito.
7. Il Contraente autorizza sin d’ora InfoCamere a trattenere, dalle somme ad esso dovute a titolo di corrispettivo ai sensi dell’art. 10 (Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi), gli importi spettanti a titolo di penale ferma restando la facoltà di InfoCamere di rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fino alla concorrenza della somma dovuta. In tale ultimo caso, il Contraente è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nell’importo originario, entro 10 giorni dall’escussione della stessa a pena di risoluzione del Accordo Quadro.
Art. 12 Brevetti e diritti d’autore
1. InfoCamere non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Contraente abbia usato, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, prodotti o soluzioni tecniche e/o informatiche di terzi ovvero abbia violato diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Il Contrente si impegna, pertanto, a tenere sollevata ed indenne InfoCamere e/o terzi da ogni e qualsiasi pretesa che fosse loro rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.
3. Il Contrente sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all'estero di brevetti (per invenzione, modelli industriali e marchi) o di diritti d'autore promossa nei confronti di InfoCamere in relazione ai prodotti di cui al presente Accordo Quadro o in relazione al loro uso. Nell’ipotesi di azione giudiziaria, InfoCamere, fermo restando il risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di InfoCamere di richiedere il risarcimento del maggior danno perciò subito.
Art. 13 Responsabilità del Contraente e garanzia fideiussoria
1. Il Contraente, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte da InfoCamere o da terzi da essa incaricati, assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti da InfoCamere e/o terzi che trovino causa od occasione nella mancata, inesatta o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi. Il Contraente, pertanto, si impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in
sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni dal Contraente stesso causati in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali.
2. A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, il Contraente ha regolarmente costituito e consegnato ad InfoCamere una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. dell’importo
di Euro ………. (Euro ………./00), rilasciata da ………. in data ………., ed avente scadenza al ……….. InfoCamere, in presenza di inadempimenti del Contraente, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo limitatamente all’importo dei danni sofferti.
3. Tale garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 14 Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx
0. Il Contrente non potrà variare in alcun modo le prestazioni contrattuali senza la preventiva autorizzazione di InfoCamere. La violazione del suddetto divieto costituisce, ai sensi del successivo art. 22, grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione dell’Accordo Quadro e degli eventuali Contratti Attuativi in corso di esecuzione.
2. Il Contraente è tenuto ad eseguire le varianti richieste da InfoCamere nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni, normative e regolamentari, vigenti.
Art. 15 Divieto di cessione dell’Accordo Quadro, subappalto, personale incaricato.
Responsabilità e manleva
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto al Contraente di cedere il presente Accordo Quadro nonché i singoli Contratti Attuativi.
2. Sempre che il Contraente si sia riservato la facoltà di subappaltare l’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro, il medesimo potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalle normative vigenti (art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro e dietro autorizzazione di InfoCamere ai sensi dei commi che seguono.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la terna degli eventuali subappaltatori è la seguente:
− ..........;
− ..........;
− ...........
4. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’offerta, il Contraente abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti di forniture e/o di servizi che intende subappaltare;
b) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro;
c) che il Contraente provveda al deposito del Contratto di subappalto presso InfoCamere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
d) che, al momento del deposito del contatto di subappalto presso InfoCamere, il Contraente trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere economico – finanziario e tecnico-organizzativo dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore dietro richiesta di InfoCamere;
e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni.
5. Il Contraente che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
6. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori, sarà obbligo del Contraente trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da InfoCamere a favore dello stesso, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dal Contraente medesimo al subappaltatore. Qualora il Contraente non dovesse trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, InfoCamere potrà procedere in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Contraente dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Il Contraente dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. Il Contraente sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. In particolare, il Contraente dichiara e garantisce ad InfoCamere l’osservanza di tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed infortuni sul lavoro applicabili nei confronti dei suoi dipendenti e, comunque, di tutto il personale a qualsiasi titolo - ivi compreso il subappalto
- impiegato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (di seguito complessivamente denominato “personale impiegato”).
9. Il Contraente si impegna a garantire e tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale impiegato di cui al comma precedente e da eventuali sanzioni irrogate ad InfoCamere ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.
10. Nel caso in cui il personale impiegato, anche ai sensi dell’art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti di InfoCamere, il Contraente è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori in garanzia di InfoCamere ed a richiederne l’estromissione ai sensi degli artt. 108 e 109 del codice di procedura civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione. Nei casi d’inadempienze contributive o retributive del Contraente e/o del subappaltatore, InfoCamere procederà secondo quanto previsto agli artt. 30, commi 5 e 6 nonché 105, comma 10 del Codice.
11. In tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico del Contraente le spese legali affrontate da InfoCamere comprensive di diritti, spese ed onorari oltre I.V.A. e C.P.A.
12. InfoCamere, in caso di violazione da parte del Contraente degli obblighi di cui sopra, accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere ogni pagamento fino a che l'Ispettorato del Lavoro abbia dichiarato che il Contraente si è posto in regola. Resta pertanto inteso che il Contraente non potrà vantare alcun diritto per tale ritardato pagamento.
13. Il Contraente si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i. ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, il Contraente procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad InfoCamere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del Contratto di subappalto.
Art. 16 Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva
1. Il Contraente garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale dipendente, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.
2. Il Contraente dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni.
3. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza, valutato in relazione ai rischi standard che potrebbero derivare dall’esecuzione dell’ Accordo Quadro sono pari ad € 0, ferma restando la possibilità di eventuali successive integrazioni relativamente ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. InfoCamere, peraltro, ha elaborato un apposito documento allegato all’Accordo Quadro, in cui sono fornite, ai sensi dell’art. 26 del citato D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali di InfoCamere in cui il personale incaricato potrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività da svolgere.
4. Il Contraente ribadisce espressamente l’impegno a manlevare e tenere indenne InfoCamere, ai sensi dell’articolo 15, commi 9 e seguenti, da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri o dei subappaltatori per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.
Art. 17 Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy
1. Il Contraente garantisce che il personale proprio e di eventuali subappaltatori autorizzati tratteranno come riservata ogni informazione di cui verrà a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione dell’Accordo Quadro. E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione di InfoCamere, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
2. Il Contraente si obbliga al rispetto ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente Accordo Quadro le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, impegnandosi in particolare, nel trattamento dei dati personali di cui verrà a
conoscenza nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
3. Il Contraente si obbliga altresì al rispetto delle prescrizioni previste dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i.
4. Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal medesimo D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e relativi allegati, il Contraente, limitatamente ai compiti affidatigli con il presente Accordo Quadro, provvederà a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’attività. Qualora nell'esecuzione del presente Accordo Quadro sia necessario il rilascio al personale impiegato dal Contraente di codice identificativi e/o parole chiavi che consentono l'accesso all'interno della rete di InfoCamere, il rilascio avverrà solamente previa autorizzazione scritta da parte di InfoCamere e limitata all'accesso ai dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle attività contrattuali. In tali casi, il Contraente si obbliga a vigilare affinché il personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro utilizzi i codici identificativi e le parole chiave unicamente per gli scopi inerenti allo svolgimento dei Contratti attuativi e nei limiti delle autorizzazioni concesse, avvertendolo altresì che l’eventuale utilizzo, diffusione o comunicazione dei codici e/o delle parole chiave al di fuori dei limiti previsti nel presente Accordo Quadro può integrare gravi fattispecie di responsabilità.
5. Il Contraente si obbliga a tenere indenne e manlevare InfoCamere da ogni eventuale
richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del personale impiegato (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato da InfoCamere circa la violazione delle suddette previsioni.
6. In tali casi, il Contraente si obbliga, altresì, a rendere noto ai terzi, con mezzi di comunicazione correlati alla gravità della violazione e su richiesta di InfoCamere, che la violazione delle norme di cui al predetto articolo e/o della normativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali è dipesa unicamente da condotte poste in essere da essa e/o dal proprio personale (dipendente e non).
7. Il Contraente si impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.
Art. 18 Comunicazioni relative al Accordo Quadro
1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi
sarà effettuata, da ciascuna delle Parti, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai rispettivi Responsabili dell’Accordo Quadro appositamente nominati.
2. Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione medesima.
3. InfoCamere nomina, quale Responsabile della fase dell’esecuzione del presente Accordo Quadro:
⮚ Sig. ;
⮚ PEC:
Il Contraente nomina, quale Responsabile del servizio:
⮚ Sig. ;
⮚ PEC .
4. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del Accordo Quadro, una delle Parti intenda sostituire il proprio Responsabile, dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte comunicandole, entro 10 giorni, il nominativo del nuovo Responsabile e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni.
Art. 19 Risoluzione
1. Il Contraente dichiara di essere edotto che le disposizioni di cui agli articoli 2 (Oggetto dell’Accordo Quadro), 4 (Processi di skill assessment, progettazione ed esecuzione di piani di formazione), 5 (Strumenti e piattaforme funzionali all’erogazione dei servizi), 6 (Modalità di affidamento), 7 (Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attività), 8 (Profili professionali), 10 (Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi), 13 (Responsabilità del Contraente e garanzia fideiussoria), 14 (Variazioni in xxxxx xx xxxxxxxxxx), 00 (Xxxxxxx di cessione dell’Accordo Quadro, subappalto, personale incaricato. Responsabilità e manleva), 16 (Xxxxxx e sicurezza. Responsabilità e manleva), 17 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy), le premesse, i requisiti previsti nella documentazione di gara, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio stabiliti nel "Capitolato Tecnico" come eventualmente migliorati dall’Offerta Tecnica del Contraente, assurgono a presupposti essenziali per InfoCamere e pertanto il mancato rispetto delle obblighi derivanti dalle predette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale.
2. Pertanto, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 11 (Penali),
qualora il Contraente si renda inadempiente per qualsivoglia motivo anche ad una sola delle obbligazioni di cui sopra, InfoCamere avrà facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro ed i singoli Contratti Attuativi ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o
indiretti derivanti dall’inadempimento.
3. Resta inteso, inoltre, che InfoCamere potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro anche in caso di gravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, nonché nei casi espressamente previsti dai successivi artt. 20 (Normativa in tema di contratti pubblici), 21 (Documentazione antimafia) e 22 (Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità) ed, altresì, in caso di violazione da parte del Contraente di obblighi derivanti da norme di legge richiamate nel presente Accordo Quadro ivi compresa la violazione delle previsioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Anche in tal caso, è comunque fatto salvo il diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento perpetrato.
4. In caso di risoluzione del presente Accordo Quadro per i motivi di cui al presente Accordo Quadro ovvero di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, InfoCamere si riserva di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento dei servizi ai sensi del medesimo articolo 110 del Codice.
Art. 20 Normativa in tema di contratti pubblici
1. Il Contraente prende atto che l'affidamento delle prestazioni contrattuali è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce sin da ora l’assenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo Quadro.
2. Il Contraente assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente ad InfoCamere ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell’Accodo Quadro. Resta inteso che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, l’Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi in corso di esecuzione si risolveranno di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
3. Il Contraente prende atto che InfoCamere si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 21 Documentazione antimafia
1. Il Contraente dovrà tempestivamente comunicare ad InfoCamere le variazioni sostanziali intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine ad InfoCamere nuova
documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.
2. Nel caso in cui le informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della vigenza del presente Accordo Quadro, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente, il presente Accordo Quadro s’intenderà risolto ipso iure a mezzo di apposita comunicazione, da inviarsi con raccomandata A.R. ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata e salva la facoltà di InfoCamere di richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 22 Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità
1. Il Contraente prende atto che InfoCamere ha adottato un Codice Etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per InfoCamere nei rapporti con gli interlocutori di InfoCamere stessa.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Contraente dichiara espressamente di aver preso visione di detto Codice Etico, scaricabile dal sito InfoCamere al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx, e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi rapporti con InfoCamere.
3. Il Contraente prende altresì atto che il Patto di Integrità accettato già in fase di partecipazione alla procedura indetta da InfoCamere – altresì reperibile sul sito InfoCamere xxx.xxxxxxxxxx.xx – costituisce parte integrante del presente Accordo Quadro.
4. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti sia dalle disposizioni del Codice Etico che del Patto di Integrità, InfoCamere fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto ai sensi del precedente art. 19 (Risoluzione) l’Accordo Quadro e gli eventuali Contratti Attuativi in corso di esecuzione, fero restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne ad InfoCamere.
Art. 23 Spese
1. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico ad InfoCamere per legge.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.M., infrastrutture e trasporti, 2 dicembre 2016 (recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”) saranno a carico dell’Aggiudicatario le spese relative alle pubblicazioni obbligatorie sostenute da InfoCamere, nella misura degli importi effettivamente pagati.
3. Le spese di cui al precedente comma, dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico avente come beneficiario InfoCamere, da appoggiare a: ....................... CODICE IBAN: , con la seguente
causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara GE1712 – Servizi di supporto e formazione verso le Camere di Commercio per la digitalizzazione delle imprese”.
Art. 24 Foro competente
1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo Quadro e relativi Contratti Attuativi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 25 Clausola finale
1. Le Parti si danno atto e convengono espressamente che l’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia, o comunque lo scioglimento dell’intero Accordo Quadro, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli nulli non fossero stati apposti.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si fa rinvio alla documentazione ivi allegata ed alle leggi vigenti in materia.
X.xx digitalmente X.xx digitalmente
Il Contraente InfoCamere