CONTRATTO DI APPALTO -
Per la fornitura di un amplificatore ottico parametrico, da installare presso la sede di Trieste dell’Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Codice identificativo gara (CIG): 7234938BB3, Codice Unico di progetto (CUP): B51J12001040005.
TRA
L’Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel prosieguo, “Ente” e/o IOM-CNR), con sede in Trieste, Area Science Park-Basovizza, X.X. 00, Xx. 000,0, 00000 Xxxxxxx, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella persona del Direttore f.f. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, munito dei necessari poteri giusto Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25 Prot. AMMCNT-CNR N° 0016715 in data 9 marzo 2017, E
L’Operatore economico “ ” (in seguito per brevità anche “Operatore economico”), con sede legale in
, Via n° , CAP , codice
fiscale e partita IVA , nella persona del Legale rappresentante , codice fiscale
, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) , munito dei poteri giusto Certificato Infocamere-Registro Imprese.
PREMESSO CHE:
I. Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Ente e Operatore economico; esso integra le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale e nell’Offerta presentata dall’Operatore economico in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati, con prevalenza su queste in caso di contrasto.
II. Con Determina a contrarre Prot. IOM-CNR N° 0003166 in data
10 ottobre 2017, l’Ente ha autorizzato l’indizione di una gara a procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura di un Amplificatore ottico parametrico, da installare presso la sede di Trieste dell’Istituto Officina
dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Codice identificativo gara (CIG): 7234938BB3, Codice Unico di progetto (CUP): B51J12001040005, ai sensi degli articoli 30 e 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 (nel seguito denominato per brevità “Codice”), con un importo presunto a base d’asta pari a € 90.000,00 (euro novantamila/00) oltre IVA, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
III. Con nota Prot. IOM-CNR N° in data
, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l’aggiudicazione della gara all’Operatore economico.
IV. Con Provvedimento Prot. IOM-CNR N° in data
l’Ente ha approvato la suindicata proposta di aggiudicazione, disponendo l’aggiudicazione in favore dell’Operatore economico;
V. La predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 76, comma 5 del Codice;
VI. L’Ente ha provveduto alla verifica dei prescritti requisiti con esito positivo.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – PREMESSE
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1) L’Ente affida – alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato speciale, all’offerta presentata dall’Operatore economico in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati – all’Operatore economico medesimo, che accetta, senza riserva alcuna, la fornitura di un Criostato a diluizione e accessori.
ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
1) Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:
a) Il Capitolato Speciale;
b) La Lettera di invito;
c) L'offerta presentata dall’Operatore economico in sede di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto;
d) Le polizze di garanzia.
2) L’Operatore economico dichiara di conoscere ed accettare integralmente i suddetti documenti, nonché tutte le norme generali e particolari che regolano i pubblici appalti ed altresì in generale tutte le circostanze principali e accessorie che possano influire sulla regolarità della fornitura medesima.
ART. 4 – LUOGO DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE
1) Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area Science Park-Basovizza, X.X. 00, Xx. 000,0, 00000 Xxxxxxx (XX).
ART. 5 – TERMINI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE
1) La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 140 (centoquaranta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del contratto; l’installazione dovrà avvenire entro i successivi 30 (trenta) giorni solari dalla consegna.
ART. 6 – CORRISPETTIVO
1) L’importo del presente contratto è pari a € (euro / ) oltre I.V.A. ai sensi
di legge di cui € di costi per la manodopera ed €
di costi per la sicurezza aziendale.
2) Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell’Operatore economico di cui al Capitolato speciale.
3) L’importo contrattuale deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e l’Operatore economico non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
4) Il presente contratto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro dell’Ente ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Operatore economico e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma
3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono. Di conseguenza non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 Marzo 2008.
La fornitura dovrà essere munita - per le componenti che lo richiedono - della marcatura di certificazione “CE” richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta “Nuova direttiva macchine”) recepita ed attuata per l'Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 41) e s.m.i.
ART. 8 – MODALITÀ DI RESA
1) Si applica la regola Incoterms 2010 - DAP (Delivered At Place) se l’operatore economico è residente in un paese dell’Unione europea, ovvero D.D.P. (Delivery Duty Paid) se l’operatore economico è residente in un paese al di fuori dell’Unione europea, presso il luogo di cui all’articolo 4 del presente contratto.
2) L’Operatore economico si obbliga, incluso nel prezzo contrattuale d’appalto: i) a stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la sua responsabilità; ii) alla consegna e all’installazione della fornitura.
ART. 9 – ONERI ED OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’Operatore economico:
1) Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Ente e di terzi autorizzati, senza recare
intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
2) Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Ente e/o da terzi.
3) E’ direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall’attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.
4) Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.
5) Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente comunque provocati nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’Operatore economico nell’esecuzione del contratto.
6) Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
7) Si obbliga:
a) Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;
b) A consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo richiedano;
c) A consegnare le schede tecniche delle singole apparecchiature fornite;
d) A consegnare i manuali delle singole apparecchiature fornite, preferibilmente su supporto digitale oppure, in alternativa, a stampa;
e) A consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.
f) A fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità;
g) Ad effettuare un training tecnico applicativo presso la sede dell’Ente di cui all’art. 4 del presente contratto, all’esito positivo della verifica di conformità, così dettagliato:
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ART. 10 - SICUREZZA SUL LAVORO
ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.
1) Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna ed installazione della fornitura oggetto del presente contratto
si applica una penale di € (euro / )
corrispondente all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
2) Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Operatore economico non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.
3) Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi
l’importo di € (euro / )
corrispondente al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’operatore economico, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito.
4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Operatore economico per iscritto.
5) L’Operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6) Le penali verranno regolate dall’Ente, o sui corrispettivi dovuti all’Operatore economico per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall’Ente.
1) A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l’Operatore economico ha costituito la garanzia definitiva di
€ (euro / ), mediante
agli atti.
2) Tale garanzia verrà svincolata ai sensi di legge.
3) Si applica in materia quanto disposto dall'art. 103 del Codice. ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE ECONOMICO E COPERTURA ASSICURATIVA
1) L’Operatore economico è sempre responsabile, sia verso l’Ente sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.
2) L’Operatore economico ha presentato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro acquisita agli atti.
ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1) Per la natura propria dell’appalto è vietata qualsiasi forma di subappalto.
2) E’ altresì vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art.
105 comma 1 del Codice.
3) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
4) L’Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.
ART. 15– VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA
1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del Codice.
2) Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di installazione della fornitura.
3) Durante le suddette operazioni, l’Ente ha altresì la facoltà di chiedere all’Operatore economico tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant’altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.
4) Xxxx rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato speciale e accettate in base all’offerta presentata in sede di gara dall’Operatore economico.
5) L’esito positivo della verifica di conformità non esonera l’Operatore economico dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.
ART. 16 - GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA
1) La fornitura dovrà essere garantita “Full risk” per un minimo
di ( ) mesi “on-site” dalla data dell’emissione
del certificato di verifica di conformità con esito positivo.
2) Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della lettera dell’Ente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l’Operatore economico è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine l’Operatore economico deve, ove necessario, sostituire le parti logore, o difettose, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo.
ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Operatore economico italiano o straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del
3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente. In caso di Operatore economico straniero la fattura dovrà essere cartacea.
2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”.
3) Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivo, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4) La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa:
a) Il Codice Fiscale 80054330586 (in caso di Operatore economico italiano o straniero residente in Italia);
b) La Partita IVA 0211831106 (in caso di Operatore economico straniero);
c) Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);
d) Il CIG 7234938BB3;
e) Il CUP B51J12001040005;
f) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): ZMDURO;
g) L’importo imponibile;
h) L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
i) Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
j) Il totale della fattura;
k) L’oggetto del contratto;
l) Il codice IBAN del conto corrente dedicato;
m) Il “Commodity code” (in caso di operatori economici stranieri).
5) Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà alle verifiche di legge.
6) In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penali di cui all’omonimo paragrafo; l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.
ART. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1) L’Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1) In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del Codice l’Ente risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.
2) Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
3) In ogni caso si conviene che l’Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Operatore economico tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:
a) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente;
b) Nei casi di cui ai precedenti articoli: 8 – Responsabilità dell’Operatore economico, 10 – Sicurezza sul lavoro, 14 – Subappalto e Cessione del contratto e del credito.
1) L’Operatore economico ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazioni contrattuali.
2) L’Operatore economico è, inoltre, responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
3) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Operatore economico, di tutti i danni derivanti.
4) La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell’Operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) Ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Ente provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e
utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.
2) Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente. ART. 22 – RICORSI GIURISDIZIONALI
1) I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dal ’art. 204 del Codice.
2) Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che l’Ente fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
3) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Genova.
ART. 23 – FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI XXXXX E REGISTRAZIONE
1) Il presente contratto, che consta di quattordici pagine, è stipulato in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui all’art. 32, comma 14, del Codice.
2) Il pagamento dell’imposta di bollo (per gli Operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia) dovuta per il presente contratto è a totale carico dell’Operatore economico che si obbliga all’assolvimento assumendosene la piena responsabilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 (Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 146 in data 26 giugno 2014).
3) Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986
n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.
Il sottoscritto , legale rappresentante dell’Operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss. del Codice Civile, dichiara di accettare specificamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti dall’articolo 1 all’articolo 23.
Operatore economico | IOM-CNR |
Legale rappresentante | Il Direttore f.f. |
Xxxxxxx XXXXXXXX |