OGGETTO: APPROVAZIONE STIPULAZIONE DI ACCORDO TRANSATTIVO EX ART. 1965 E SS.
Oggetto: APPROVAZIONE STIPULAZIONE DI ACCORDO TRANSATTIVO EX ART. 1965 E SS.
C.C. TRA AREU E XXXXXXXX ITALIANA S.P.A. - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 271 / 2021 del 28/07/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE STIPULAZIONE DI ACCORDO TRANSATTIVO EX ART. 1965 E SS.
C.C. TRA AREU E XXXXXXXX ITALIANA S.P.A. - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
vista la seguente proposta di deliberazione n. 479/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
• il Segretario Generale di Regione Lombardia con decreto n. 3287 del 12/03/2020 ha costituito l’Unità di Crisi dell'emergenza sanitaria in ordine all’epidemia da COVID 19 e relativa Task Force e, in tale ambito, sono individuate le figure di riferimento per il coordinamento degli ambiti tra i quali il “Nucleo approvvigionamenti e dispositivi” con il supporto operativo di Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e di Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ora ARIA S.p.a.) per i Servizi di Facility esterni;
• il Presidente di Regione Lombardia, quale soggetto attuatore, ha sottoscritto con Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano un contratto di comodato d’uso gratuito per l’uso dell’immobile “Magazzino Rho-fiera presso Cargo 2”, da destinare a stoccaggio di materiale e attrezzature mediche, gestito dall’Unità di Crisi tramite AREU dal 13/3/2020 per la durata di 5 mesi;
• con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. XI/3515 del 5 agosto 2020 veniva approvata la proroga del contratto di comodato ad uso gratuito sino al 31 dicembre 2020, mantenendo valide ed efficaci tutte le pattuizioni di cui al contratto sottoscritto in data 13/03/2020;
• a seguito di interlocuzione formale con Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4124 del 21/12/2020, è stata approvata la proroga del suddetto Contratto di Comodato ad uso gratuito stipulato con lo stesso soggetto, di cui alla richiamata DGR n. 3515/2020 fino al 30/6/2021;
• con D.G.R. n. XI/4767 del 24/5/2021 è stata disposta la proroga del suddetto Contratto di Comodato ad uso gratuito stipulato con lo stesso soggetto, fino al 31/10/2021;
DATO ATTO che con la sopra citata D.G.R. n. XI/4124 del 21/12/2020 e con decorrenza 01/01/2021 è stata affidata ad AREU la responsabilità della gestione diretta del Magazzino di Rho Fiera, con il riconoscimento di un finanziamento specifico a destinazione vincolata di € 500.000,00, confermato con D.G.R. n. XI/4767 del 24/5/2021, per la copertura dei costi derivanti dalla dotazione di personale, dalle spese assicurative, dal servizio di vigilanza e da tutti gli ulteriori adempimenti determinati dalla completa gestione del medesimo Magazzino, per il periodo gennaio 2021 – ottobre 2021;
CONSIDERATO che:
• ARIA spa ha proceduto nell’anno 2020 all’emissione di un ordinativo di un importante quantitativo di DPI al fornitore Shangai Challenge e all’affidamento del relativo trasporto alla Xxxxxxxx spa;
• nell’agosto 2020, all’atto dello sdoganamento delle merci, era stata avviata la consegna del materiale presso il magazzino Rho-Fiera, successivamente sospesa a causa della indisponibilità degli spazi necessari;
• data l’urgenza di un’idonea programmazione delle consegne del materiale di che trattasi congiuntamente ad altri beni, sempre acquistati da ARIA, indispensabili per far fronte ai fabbisogni delle strutture sanitarie lombarde nella gestione della pandemia, ARIA , in accordo con XXXX, ha avanzato la richiesta a Schenker spa di provvedere momentaneamente a stoccare la merce fornita da Shangai Challenge in appositi container presso altro magazzino dalla stessa individuato, evidenziando che lo spedizioniere avrebbe addebitato costi ad ARIA per il noleggio dei container e l’occupazione spazi;
• la consegna della merce è stata sospesa nel periodo da dicembre 2020 a marzo 2021, successivamente ripresa in aprile e terminata nei primi giorni di giugno 2021;
• a causa della complessità delle procedure amministrative sottese alla gestione degli acquisti e delle relative consegne e del conseguente rinvio da parte di ARIA dell’autorizzazione ai pagamenti a favore di Schenker, la stessa si riservava di agire per il recupero del credito per gli spazi occupati e il noleggio dei container, declinando peraltro ogni responsabilità sullo stato di conservazione dei beni;
PRESO ATTO che:
• Schenker, per lo stoccaggio e il noleggio di container nel magazzino di Verona per il periodo settembre 2020/maggio 2021, ha emesso note pro-forma per il servizio di stoccaggio per un totale di € 84.825,00 oltre IVA, di cui € 48.825,00 relative al 2020 (periodo precedente alla formale presa in carico della gestione del Magazzino di Rho Fiera da parte di AREU) secondo offerta economica trasmessa da Schenker ad Aria in data 05/08/2020 con nota prot. IA.2020.0041305 (rif. Prot AREU n. 8793/2021;)
• ARIA, con note prot. AREU n. 7047 del 26/4/2021 e n. 8229 del 18/5/2021, ha individuato AREU quale soggetto e interlocutore verso Xxxxxxxx spa per il pagamento dei costi di stoccaggio e noleggio container;
• AREU, con note prot. n. 8573 del 24/5/2021 e n. 7722 del 7/5/2021, ha richiesto ad ARIA le evidenze disponibili sulla procedura di acquisto e di affidamento del servizio di custodia della merce in attesa della relativa consegna ai magazzini regionali;
DATO ATTO che AREU, con nota prot. 7722 del 7/5/2021, ha segnalato ad ARIA spa e Regione Lombardia la disponibilità a procedere, in considerazione della DGR XI/4124 del 21/12/2020, previa acquisizione della documentazione di riferimento richiesta ad ARIA e salvo diverse indicazioni regionali, al pagamento degli oneri di stoccaggio e noleggio dei container fin dal mese di settembre 2020;
RILEVATA l’opportunità per AREU, in quanto gestore del magazzino ai sensi della DGR XI/4124 del 21/12/2020, e per il sistema regionale di addivenire a un accordo con
Xxxxxxxx Italiana s.p.a al fine di definire il pagamento dei costi di stoccaggio dei dispositivi in parola con particolare riferimento all’anno 2020;
CONSIDERATO che
• le parti AREU e Xxxxxxxx Italiana s.p.a., nell’incontro del 25.6.2021, valutate le rispettive posizioni hanno manifestato la volontà di addivenire a una soluzione condivisa in ordine al pagamento dei costi di stoccaggio e noleggio container, tramite stipula di accordo transattivo ex art. 1965 e ss. c.c., per porre fine alla controversia insorta e al fine di evitare contenziosi;
• AREU, con nota prot. n. 10648 dell’1/7/2021, ha richiesto ad ARIA spa l’assenso preventivo alla stipula dell’allegato accordo tra AREU e Schenker e che ARIA spa, con nota prot. AREU n. 10896 del 7/7/2021, ha comunicato di prendere atto della sottoscrizione dell’accordo transattivo tra AREU e Schenker;
• le Parti, con nota AREU (prot. n. 11167 del 12.7.2021), e note trasmesse da Schenker (prot. AREU n. 11643 del 19.7.2021 e n. 11779 del 21.7.2021) hanno condiviso il testo definitivo dell’allegato accordo transattivo;
RILEVATO che dall’accordo transattivo deriva la concessione di uno sconto da parte di Xxxxxxxx Italiana spa di € 22.000,00, pari al 45,06% del valore complessivo delle partite riferite all'anno 2020 (pari a un totale di € 48.825,00) e un contestuale impegno di pagamento da parte di AREU a favore di Xxxxxxxx Italiana s.p.a., entro il 31.7.2021, dell’importo omnicomprensivo di € 62.825,00 (oltre IVA 22%),
DATO ATTO che dalla sottoscrizione dell’accordo transattivo in parola e del puntuale pagamento della somma di cui sopra, le Parti reciprocamente dichiarano di non avere null’altro a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione con espressa rinunzia di ogni ulteriore e successiva azione in giudizio a qualsiasi titolo avanzata nonché Xxxxxxxx Italiana s.p.a. rinuncia ad addebitare, a qualsiasi titolo, ad AREU e ARIA S.p.A. ulteriori importi sulle somme dovute;
PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
1. di approvare l’accordo transattivo, tra AREU e Xxxxxxxx Italiana s.p.a. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1965 e ss. c.c., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dal medesimo accordo, il pagamento da parte di AREU a favore di Xxxxxxxx Italiana s.p.a., entro il 31.7.2021, previo ricevimento di specifica fattura, dell’importo omnicomprensivo di € 62.825,00 (oltre IVA 22%), a titolo di noleggio dei container e di occupazione spazi presso il Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx 00X;
3. di dare atto che Xxxxxxxx Italiana s.p.a. s’impegna all’emissione di specifica fattura, da regolarizzarsi tramite l’incasso della cifra di cui al punto 2 a totale soddisfazione delle ragioni creditizie avanzate nei confronti di XXXX e ARIA S.p.A.;
4. di dare atto altresì che dall’adozione del presente provvedimento deriva la spesa complessiva di € 62.825,00, oltre IVA 22% (pari a € 13.821,50) per un totale di € 76.646,50, la quale sarà contabilizzata nel Bilancio dell’esercizio dell’anno 2021 al conto n. 30203270 (ALTRI SERVIZI NON SANITARI) della contabilità aziendale, da finanziarsi con i fondi assegnati con DGR n. XI/4124 del 21/12/2020;
5. di prendere atto che:
• per effetto del presente accordo, e del puntuale pagamento della somma di cui al punto 2, le Parti reciprocamente dichiarano di non avere null’altro a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione con espressa rinunzia di ogni ulteriore e successiva azione in giudizio a qualsiasi titolo avanzata;
• con la corresponsione dell’importo cui al punto 2 AREU e ARIA S.p.A. vengono liberate da Xxxxxxxx Italiana s.p.a. di ogni preteso addebito presente e futuro inerente i costi di stoccaggio e noleggio container;
• Xxxxxxxx Italiana s.p.a. rinuncia ad addebitare, a qualsiasi titolo, ad AREU e ARIA S.p.A. ulteriori importi sulle somme dovute.
6. di dare mandato alla S.C. Affari Generali e Legali di comunicare l’adozione del presente provvedimento alle competenti strutture aziendali per gli adempimenti conseguenti;
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott.ssa Domenica De Xxxxxxx, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).
La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:
Il Direttore Amministrativo Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Il Direttore Sanitario Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
Imposta di bollo pari a € 16, assolta virtualmente ai sensi dell’art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.
AGEDP2MI|REGISTRO UFFICIALE|4352|11-01-2021
Con la presente scrittura privata
ATTO DI TRANSAZIONE
Tra
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), con sede legale in Xxxxxx X.xx Xxxxx x. 000 e sede amministrativa in Xxx X. Xxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxx, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;
e
Xxxxxxxx Italiana S.p.A. (“Schenker” o “lo spedizioniere”), con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (XX) C.F. e P.IVA n. 00916900152, in atto rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nella sua qualità di Legale Rappresentante e dal xxxx. Xxxxx Xxxxx, nella sua qualità di procuratore;
di seguito denominate congiuntamente “Parti”.
PREMESSO CHE
– per la gestione dell’emergenza da Covid-19 e per garantire l’uniforme distribuzione di DPI agli Enti del servizio sanitario lombardo, è stata centralizzata presso l'Unità di Crisi regionale la distribuzione di materiali e attrezzature mediche e son state individuate le figure di riferimento per il coordinamento degli ambiti, tra cui il “Nucleo approvvigionamenti e dispositivi” con il supporto operativo di AREU e di ARIA S.p.A. per i servizi di facility esterni;
– il Presidente di Regione Lombardia, quale soggetto attuatore, ha sottoscritto con Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano un contratto di comodato d’uso gratuito per l’uso dell’immobile “Magazzino Rho-fiera presso Cargo 2”, da destinare a stoccaggio di materiale e attrezzature mediche, gestito dall’Unità di Crisi tramite AREU dal 13.3.2020;
– solo con D.G.R. n. XI/4124 del 21/12/2020 e con decorrenza 01/01/2021 è stata formalmente affidata ad AREU la responsabilità della gestione diretta del “Magazzino Rho-Fiera presso Cargo 2”, con il riconoscimento di un finanziamento specifico a destinazione vincolata di € 500.000,00 assegnato da Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/4124 del 21/12/2020, confermato con X.X.X. x. XX/4767 del 24/5/2021, per la copertura dei costi derivanti dalla dotazione di personale, dalle spese assicurative, dal servizio di vigilanza e da tutti gli ulteriori adempimenti determinati dalla completa gestione del suddetto Magazzino, per il periodo gennaio 2021 – ottobre 2021;
– ARIA spa ha proceduto nell’anno 2020 all’emissione di un ordinativo di un importante quantitativo di DPI al fornitore Shangai Challenge e all’affidamento del relativo trasporto alla Schenker;
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– nell’agosto 2020, all’atto dello sdoganamento delle merci, era stata avviata la consegna del materiale presso il magazzino Rho-Fiera, successivamente sospesa a causa della indisponibilità degli spazi necessari;
– data l’urgenza di una idonea programmazione delle consegne del materiale di che trattasi congiuntamente ad altri beni, sempre acquistati da ARIA, indispensabili per far fronte ai fabbisogni delle strutture sanitarie lombarde nella gestione della pandemia, ARIA ha avanzato la richiesta a Schenker di provvedere momentaneamente a stoccare la merce fornita da Shangai Challenge in appositi container presso altro magazzino dalla stessa individuato, evidenziando che lo spedizioniere avrebbe addebitato costi ad ARIA per il noleggio dei container e l’occupazione spazi;
– detto stoccaggio dei dispositivi è stato effettuato da Schenker nel magazzino Schenker a Verona xxx Xxxxxxxxxxxxx 00X, operazione per la quale ARIA ritiene acquisita l’autorizzazione di Regione e AREU fino al benestare allo spostamento al magazzino di Rho-Fiera;
– la consegna della merce è stata sospesa nel periodo da dicembre 2020 a marzo 2021, successivamente ripresa in aprile e terminata nei primi giorni di giugno 2021;
– a causa della complessità delle procedure amministrative sottese alla gestione degli acquisti e delle relative consegne e del conseguente rinvio da parte di ARIA dell’autorizzazione ai pagamenti a favore di Schenker, la stessa si riservava di agire per il recupero del credito per gli spazi occupati e il noleggio dei container, declinando peraltro ogni responsabilità sullo stato di conservazione dei beni;
CONSIDERATO
– che Schenker, per lo stoccaggio e il noleggio di container nel magazzino di Verona per il periodo settembre 2020/maggio 2021, ha emesso note pro-forma per un totale di
€ 84.825,00 oltre IVA, di cui € 48.825,00 relative al 2020 (periodo precedente alla formale presa in carico della gestione del Magazzino di Rho Fiera da parte di AREU);
– ARIA, con note prot. AREU n. 7047 del 26/4/2021 e n. 8229 del 18/5/2021, individua AREU quale soggetto e interlocutore verso Schenker per il pagamento dei costi di stoccaggio e noleggio container;
– AREU, con note prot. n. 8573 del 24/5/2021 e n. 7722 del 7/5/2021, ha richiesto ad ARIA le evidenze disponibili sulla procedura di acquisto e di affidamento del servizio di custodia della merce in attesa della relativa consegna ai magazzini regionali;
– AREU, con nota prot. 7722 del 7/5/2021, ha segnalato ad ARIA spa e Regione Lombardia che avrebbe proceduto, in considerazione della DGR XI/4124 del 21/12/2020, previa acquisizione della documentazione richiesta ad ARIA e salvo diverse indicazioni regionali, al pagamento degli oneri di stoccaggio e noleggio dei container fin da settembre 2020;
– che AREU e Schenker, nell’incontro del 25/6/2021 tenutosi in video collegamento, valutate le rispettive posizioni hanno manifestato la volontà di addivenire a una soluzione condivisa in ordine al pagamento dei costi di stoccaggio e noleggio container, tramite stipula di accordo transattivo ex art. 1965 e ss. c.c., al fine di evitare contenziosi e in considerazione del coinvolgimento di Regione Lombardia e di ARIA SPA;
– che AREU, con nota prot. n. 10648 dell’1/7/2021, ha richiesto ad ARIA spa l’assenso preventivo alla stipula del presente accordo tra AREU e Schenker;
Pag. 2 a 4
– che ARIA spa, con nota prot. AREU n. 10896 del 7/7/2021, ha comunicato di prendere atto della sottoscrizione dell’accordo transattivo tra AREU e Schenker;
– che le Parti, con nota AREU (prot. n. 11167 del 12.7.2021), e note trasmesse da Schenker (prot. AREU n. 11643 del 19.7.2021 e n. 11779 del 21.7.2021) hanno condiviso il testo definitivo del presente accordo transattivo.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti dichiarano e convengono quanto segue:
Articolo 1 - La Premessa e il Considerato formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 - Le parti espressamente concordano che:
1. XXXX s’impegna a corrispondere a Schenker l’importo omnicomprensivo di € 62.825,00 (oltre IVA se e in quanto dovuta), a titolo di noleggio dei container e di occupazione spazi presso il Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx 00X;
2. AREU garantisce di effettuare a favore di Schenker, ai riferimenti bancari dalla stessa comunicati, il pagamento dell’importo e l’adozione dei provvedimenti di competenza entro il 31/7/2021;
3. Schenker rinuncia ad addebitare, a qualsiasi titolo, ad AREU e ARIA S.p.A. ulteriori importi sulle somme dovute.
Articolo 3 - Le Parti danno evidenzia che l'importo di cui all’art. 2 comma 1 è al netto di uno sconto concesso da Schenker ad AREU di € 22.000,00, pari al 45,06% del valore complessivo delle partite riferite all'anno 2020 (pari a un totale di € 48.825,00).
Articolo 4 - Schenker s’impegna all’emissione di specifica fattura, che sarà regolarizzata tramite l’incasso di € 62.825,00 (oltre IVA se e in quanto dovuta) a totale soddisfazione delle ragioni creditizie avanzate da Schenker nei confronti di XXXX e ARIA S.p.A..
Articolo 5 - L’importo di cui all’art. 2 comma 1 verrà corrisposto da AREU a Schenker in unica soluzione entro la data del 31/7/2021.
Articolo 6 - Con la corresponsione dell’importo cui all’art. 2 comma 1 AREU e ARIA S.p.A. vengono liberate da Schenker da ogni preteso addebito presente e futuro inerente i costi di stoccaggio e noleggio container sopra richiamati.
Articolo 7 - Le Parti ribadiscono che la validità e l’efficacia della presente transazione restano espressamente subordinate all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui agli artt. 2 e 5.
Articolo 8 - Per effetto del presente accordo, e del puntuale pagamento della somma di cui all’art. 2 comma 1, le Parti reciprocamente dichiarano di non avere null’altro a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione con espressa rinunzia di ogni ulteriore e successiva azione in giudizio a qualsiasi titolo avanzata.
Articolo 9 - Nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente atto, lo stesso si riterrà risolto e Schenker si riterrà libera di agire nelle forme ritenute opportune per il recupero del credito vantato.
Articolo 10 - La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo, da regolarsi ai sensi del D.P.R. n. 642/72, assolta virtualmente da AREU. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/86.
Articolo 11 - La presente scrittura privata ha natura di accordo transattivo tra le Parti, è composta da n. 4 (quattro) pagine ed è redatta in duplice originale, viene letta, confermata e sottoscritta dalle Parti nonché fra le stesse scambiata, a conferma delle reciproche volontà, ivi volontariamente e liberamente manifestate.
Milano/Verona,
per AREU per Xxxxxxxx Italia S.p.A.
il Direttore Generale il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxxx XXXX) (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx)
Il Procuratore (Xxxx. Xxxxx Xxxxx)