PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
DI SOFTWARE E SERVIZI PROFESSIONALI PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA PIATTAFORMA DI SERVIZI ALLE PERSONE PER LA SCUOLA SUPERIORE SANT’XXXX
(Piattaforma di gestione degli impianti di rilevamento presenze del personale, controllo di accesso ai varchi e controllo di accesso ai servizi di ristorazione)
CAPITOLATO D’ONERI
CUP: J59F19000750005 CIG: 813649828F
Art. 1 – Oggetto e valore dell’appalto
Oggetto dell’appalto è la fornitura di software e servizi professionali per l’aggiornamento tecnologico della piattaforma di servizi alle persone – CPV 48151000-1 – comprensiva dei seguenti beni e sevizi, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico:
A) prestazioni a corpo:
A.1) - installazione, configurazione, messa in produzione della versione aggiornata del software di gestione dell’attuale piattaforma SOLARI;
- sostituzione degli apparati non più supportati o non più compatibili con il software aggiornato;
- migrazione dei dati e adeguamento delle pregresse funzionalità;
A.2) servizio di manutenzione ordinaria;
B) prestazioni a misura:
- pacchetto di n.150 ore/uomo per servizi di manutenzione evolutiva del sistema.
Per tutte le prestazioni sopra elencate e dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico, l’importo a base d’asta è pari a € 90.000,00 (Euro NovantaMila/00), IVA esclusa.
Quanto espresso nell’offerta presentata costituisce le condizioni che saranno trasfuse nel contratto a seguito di aggiudicazione e vincola il Fornitore (di seguito Fornitore) a mantenerle inalterate per tutta la durata del periodo di affidamento.
Sono, pertanto, parte integrante del contratto, oltre al presente Capitolato d’Oneri e al Capitolato Tecnico, i beni ed i servizi con le configurazioni e caratteristiche proposte dal Fornitore ed il prezzo offerto.
I prezzi che il Fornitore ha indicato nella propria offerta vengono ritenuti comprensivi di tutti gli oneri previsti per la stipula e l’esecuzione del contratto, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese previdenziali ed assistenziali, quelle relative alle trasferte, i costi relativi alla gestione e gli utili d’impresa.
Art. 2 – Modalità, luoghi e tempi di esecuzione
La fornitura e i servizi di cui all’art. 1 devono essere svolti secondo le disposizioni del presente Capitolato, in conformità al Capitolato Tecnico e all’offerta presentata, nonché secondo il coordinamento e le modalità operative che saranno specificate dal Direttore dell’esecuzione del contratto a seguito dell’affidamento, in subordine alle esigenze istituzionali.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la fornitura in pendenza della formalizzazione del contratto e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, immediatamente dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace.
Il paragrafo 5 del Capitolato Tecnico definisce le fasi, i tempi e le modalità operative per la gestione della fornitura e dei relativi servizi.
Il Fornitore deve mantenere per l’intera durata del contratto la capacità tecnico-professionale e organizzativa prevista per la partecipazione alla gara, in forza di specifico accordo con il produttore Solari Udine S.p.A. e/o di idonea certificazione rilasciata dallo stesso.
La durata dei servizi di manutenzione è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data del certificato di verifica di conformità, di cui al successivo art. 3.
In ogni caso la Scuola si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata fino a ulteriori due anni, per un importo massimo pari al 50% del valore contrattuale originario, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché al netto di ogni altra eventuale opzione e modifica che possa essere legittimamente attivata nel contratto ai sensi dell’art 106 del Codice. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata, almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.
Art. 3 – Verifica di conformità
La verifica di conformità è atta ad accertare che la fornitura e le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali.
Tale verifica si svolge secondo le modalità di “collaudo” previste al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico.
A partire dalla data di positiva verifica di conformità (leggi anche “verbale di collaudo”), decorre l’obbligo di eseguire il servizio di assistenza e manutenzione con i tempi, le modalità e gli oneri di cui ai paragrafi 3.3, 3.5 e 3.6 del Capitolato Tecnico o quelli eventualmente migliorativi per la Scuola indicati in sede di offerta da parte del Fornitore.
Resta ferma la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili o verificate in sede di collaudo.
Art. 4 – Responsabilità, Obblighi e Cauzione definitiva
Il Fornitore è tenuto:
- ad eseguire le prestazioni contrattuali a regola d’arte ed usando la migliore diligenza professionale, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e alla qualità delle prestazioni;
- garantire il mantenimento della qualità del servizio, anche in caso di mutamento del personale addetto, comunicando preventivamente alla Scuola le eventuali variazioni;
- a rispettare la normativa comunitaria e nazionale applicabile all’oggetto del contratto;
- a non apportare variazioni alle prestazioni contrattuali senza la preventiva approvazione della Scuola.
Saranno inoltre a carico del Fornitore gli oneri e gli obblighi seguenti:
- tutti i componenti hardware e software ed ogni altra attrezzatura necessari ad effettuare a regola d’arte la fornitura ed il servizio oggetto del presente contratto, ivi compresi i componenti per la diagnosi e la risoluzione dei malfunzionamenti rilevati;
- l’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e l’assunzione in proprio di ogni responsabilità in caso di infortuni. Risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo alla Scuola o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nell’esecuzione delle prestazioni stabilite. A tale riguardo il Fornitore è comunque obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; a rispettare le indicazioni impartite dal Servizio Prevenzione e Protezione della Scuola che effettua le opportune valutazioni in termini di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per le attività che si svolgono all’interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante;
- l’osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono stabilmente le prestazioni, ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
- l’assunzione di ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore. Pertanto, ha l'obbligo di tenere indenne la Scuola da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connesse alle prestazioni contrattuali.
La Scuola procederà alla verifica della regolarità contributiva e fiscale a norma di legge. Qualora sia rilevata un’inadempienza contributiva ai sensi dell’art.30, c.5 del D.Lgs. 50/2016, o fiscale ai sensi dell’art.48-bis D.P.R. 602/73, la Scuola dedurrà dai crediti dell’Appaltatore, il quale non potrà sospendere le proprie prestazioni, l’importo corrispondente all’inadempienza, effettuando il versamento direttamente agli enti previdenziali, assicurativi o fiscali. Per gli eventuali ritardi nei pagamenti derivanti dalle suddette circostanze, il Fornitore non potrà richiedere danni o interessi.
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla Scuola Superiore Sant'Xxxx ed alla prefettura di Pisa della notizia dell’inadempimento dei propri subcontraenti (si intende subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla fornitura in parola) relativo agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Infine, dovrà inserire una medesima clausola di assunzione degli obblighi di cui alla legge sopra citata, da parte dei propri subcontraenti (come sopra definiti), nei contratti con essi stipulati e trasmettere alla Scuola copia di tali contratti.
Al Fornitore è richiesto di prestare una cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali da svolgere, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50. La cauzione copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e potrà essere escussa per ogni altra inadempienza del Fornitore. La mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
La cauzione opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso contratto, compreso il servizio di assistenza e manutenzione per il periodo di durata contrattuale e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Art. 5 – Trattamento dei dati personali ed obblighi di riservatezza
Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d’ora in poi Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003), i dati personali (anagrafici, economico-tributari, giudiziari) formati dalla Scuola relativamente al contratto di affidamento nell’ambito del procedimento instaurato viene effettuato esclusivamente in adempimento a specifici obblighi di leg-ge e saranno utilizzati per la finalità e con le modalità previste all’art. 10 del Disciplinare di gara, cui si rimanda ai fini dell’informativa di legge.
Ai sensi e per gli effetti della normativa citata, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Fornitore è qualificato “Titolare” dei dati personali e sensibili di cui dovesse venire a conoscenza.
Il Fornitore garantisce, anche per quanto riguarda i propri collaboratori, dipendenti e consulenti, nonché dei propri eventuali subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, che i dati, i documenti e le informazioni personali, di natura amministrativa, tecnica, progettuale e generale di cui esso verrà a conoscenza durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, o in ogni caso per effetto dell’affidamento stesso, saranno tenuti strettamente riservati e non potranno essere, senza il preventivo consenso scritto della Scuola, in alcun modo utilizzati o divulgati.
Il Fornitore si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati trasmessi, conservati o comunque trattati in relazione alle attività oggetto del presente appalto.
In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza, riservatezza delle informazioni inerenti le attività interne alla Scuola, non soggette a divulgazione, di cui dovesse venire a conoscenza, nonché delle prescrizioni inerenti la protezione dei dati personali e sensibili, la Scuola ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Scuola o a terzi.
Art. 6 – Inadempienze, penali e risoluzione del contratto
In caso di ritardo nell’adempimento o di inadempienze del Fornitore nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, la Scuola è legittimata ad applicare delle penali secondo quanto meglio descritto al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico e alla Tabella ivi riportata, tenuto conto della fase delle attività in atto, delle circostanze di fatto e delle conseguenze eventualmente negative sopportate dalla Scuola, anche con riferimento alla sua immagine, fermo restando il risarcimento per il maggior danno.
Nei casi più gravi determinati dal protrarsi delle inadempienze, la Scuola si riserva di risolvere il contratto e/o ricorrere agli strumenti previsti dalla legge per la tutela dei propri interessi.
Ulteriori gravi inadempienze degli obblighi contrattualmente assunti, come il mancato rispetto delle condizioni di cui al Capitolato Tecnico e delle specifiche ulteriori, se necessario, definite in sede contrattuale dalla Scuola, così come la violazione del Patto d’Integrità, possono costituire causa di espressa risoluzione del Contratto.
Nel caso ricorrano le circostanze per la risoluzione del Contratto, ivi comprese quelle previste dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016, l’Amministrazione procederà con le modalità di cui al citato art. 108.
Per ciascuno dei suddetti casi di risoluzione del contratto, o comunque a causa di altre inadempienze per cui la legge preveda la risoluzione contrattuale, questa Amministrazione può rivolgersi ad altra Società, obbligando l’inadempiente a sostenere anche la maggiore spesa sostenuta rispetto all’importo stabilito contrattualmente, fatta salva la facoltà di intraprendere qualsiasi azione legale prevista dalla legge al fine di tutelare i propri diritti.
Nell’applicazione delle penali e dei risarcimenti l’Amministrazione può automaticamente rivalersi effettuando innanzitutto una compensazione sui crediti del Fornitore o comunque sulla cauzione definitiva.
Art.7 – Modifiche contrattuali
Saranno ammesse le modifiche al Contratto nei casi e secondo le modalità previste dall’art.106 del D.Lgs. 50/2016.
La Scuola si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, di prorogare, prima della scadenza del Contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Scuola, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.
Ogni variazione al Contratto dovrà risultare da atto scritto regolarmente firmato dai Legali Rappresentati delle Parti nelle stesse forme del Contratto.
Art. 8 – Pagamenti
Il corrispettivo per la fornitura e i servizi di cui alle lettere A e B dell’art. 1 sono determinati rispettivamente dal prezzo a corpo e dal prezzo a misura offerti in sede di gara, oltre Iva di legge.
La fatturazione di tali corrispettivi avviene con le seguenti modalità:
1) quanto offerto a corpo complessivamente per le prestazioni di cui alla lettera A.1 dell’art. 1 (come specificato in sede di offerta) può essere fatturato a seguito di avvenuto positivo collaudo e verifica di conformità previsti dall’art. 3.
2) il rimanente del prezzo a corpo offerto relativo ai servizi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera A.2 dell’art. 1 (come specificato in sede di offerta) viene fatturato nel corso dei tre anni in dodici rate uguali trimestrali posticipate a partire dalla data di avvenuto positivo collaudo e verifica di conformità previsti dall’art. 3. L’imposto effettivo e l’emissione di ciascuna fattura rateale è comunque soggetta all’avvenuta previa verifica da parte della Scuola del rispetto delle SLA e delle eventuali penali applicabili, in conformità al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico;
3) per i servizi a misura di cui alla lettera B dell’art. 1, effettuati in base agli ordini di servizio effettivamente emessi di volta in volta dalla Scuola e tenuto conto del prezzo medio orario presentato dal fornitore in sede di gara, potranno essere emesse le rispettive fatture a seguito dell’avvenuto positivo riscontro da parte della Scuola sulle prestazioni rese, in conformità alle previsioni del Capitolato Tecnico.
A seguito della stipula del contratto saranno date specifiche informazioni sulla fatturazione elettronica e sullo “split payment”.
Ai sensi del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013, previsto dalla
L. 244/2007, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, dal 31 marzo 2015 la fatturazione nei confronti della Scuola deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso le modalità operative di cui al decreto citato. Il CIG e il CUP relativi al presente appalto devono essere utilizzati per ciascuna transazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
I pagamenti avverranno mediante bonifico sul conto corrente unico dedicato, indicato dal Fornitore ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 136 del 2010.
I pagamenti saranno effettuati, entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura, tramite l’istituto cassiere della Scuola, dopo le dovute verifiche di legge.
Art. 9 - Recesso
La Stazione appaltante ha facoltà di recedere dal contratto ai sensi e con le modalità dell’art. 109 del Dlgs 50/2016.
È fatto divieto al Fornitore di recedere dal contratto con la Scuola.
Art.10 – Spese Contrattuali, divieto di cessione e foro competente
Le parti sono tenute alla sottoscrizione del contratto secondo le modalità previste dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
Le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti il contratto di affidamento sono a totale ed esclusivo carico del Fornitore.
È fatto divieto al Fornitore di cedere, anche parzialmente, il contratto, derivante dall’aggiudicazione della procedura relativa al presente capitolato, a pena di nullità.
Per qualsiasi eventuale controversia relativa alla presente procedura di gara e al contratto che ne deriva sarà competente il Foro di Pisa.
Art. 11 - Disposizioni finali
Il Fornitore, in conformità alla normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (L. 190/2012) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), ferme restando le conseguenze ivi previste, in sede di sottoscrizione ed esecuzione del contratto è tenuto:
- ad attestare di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti di questa Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei confronti del medesimo fornitore;
- di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in base anche alla regolamentazione interna a questa Amministrazione, disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/Xxxxxx_xx_xxxxxxxxxxxxx.xxx .
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare e nel Patto d’integrità.
In tutti i casi di contestazione o di contenzioso, che dovessero sorgere tra la Scuola e il Fornitore a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dai suddetti Capitolati e dal Disciplinare rispetto al contenuto della documentazione d'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara, è sancita la prevalenza di quanto previsto nei Capitolati e nel Disciplinare, con la sola eccezione delle condizioni migliorative che la Scuola potrà pretendere dal Fornitore con riferimento a quanto proposto ed offerto in sede di gara.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare si fa riferimento al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) e ss. mm. ii., alla legislazione vigente, alla normativa interna della Scuola e ad ogni altra disposizione vigente in quanto compatibile.
Il Direttore Generale
(Dott. Xxxxxxxx Xxxxx)
Firmato digitalmente da:VIALE XXXXXXXX Data:04/03/2020 18:51:50