Allegato -C- PV 5 del 28/06/2017
Allegato -C- PV 5 del 28/06/2017
Convenzione per regolare i rapporti tra
l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e
la società Alfa s.r.l.
affidataria della gestione del servizio idrico integrato
aggiornato alla deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/r/IDR: “CONVENZIONE TIPO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI”
Indice Premessa
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1 (Definizioni)
Articolo 2 (Oggetto)
Articolo 3 (Regime giuridico per la gestione del servizio) Articolo 4 (Perimetro delle attività affidate)
Articolo 5 (Altre attività idriche)
Articolo 6 (Divieto di cessione e di sub-concessione) Articolo 7 (Ulteriori obblighi del Gestore)
Articolo 7-bis (Rapporti con il Grossista, EGA e Gestore)
Articolo 8 (Ulteriori obblighi della Provincia di Varese e dell’Ufficio d’Ambito) Articolo 9 (Carattere “in house” del Gestore)
Capo II – Reti e impianti, oneri pregressi
Articolo 10 (Infrastrutture e altri beni strumentali all’erogazione del Servizio) Articolo 11 (Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature)
Articolo 12 (Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente )
Articolo 13 (Oneri pregressi)
Capo III – Piano d’Ambito e Tariffa
Articolo 14 (Piano d’Ambito)
Articolo 15 (Obiettivi strutturali e relativi indicatori) Articolo 16 (Obiettivi di qualità e relativi indicatori)
Articolo 17 (Aggiornamento del Piano d’Ambito e revisione dei Regolamenti di Utenza e della Carta del servizio)
Articolo 18 (Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio)
Articolo 19 (Dichiarazioni e garanzie del Gestore)
Articolo 20 (Impegno alla cooperazione da parte dell’Ufficio d’Ambito) Articolo 21 (Autorizzazioni, concessioni e permessi)
Articolo 22 (Realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito) Articolo 23 (Finanziamento degli interventi previsti nel Piano d’Ambito) Articolo 24 (Procedure espropriative)
Articolo 25 (Tariffa)
Articolo 26 (Variazioni tariffarie)
Articolo 27 (Equilibrio economico-finanziario della gestione) Articolo 27-bis (Istanza di riequilibrio economico-finanziario)
Articolo 27-ter (Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario)
Articolo 27-quater (Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio)
Articolo 28 (Modalità di riscossione della tariffa e Listino prezzi per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria)
Capo IV - Controllo
Articolo 29 (Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito)
Articolo 30 (Comunicazione dati sui servizi)
Articolo 31 (Ulteriori comunicazioni all’Osservatorio regionale risorse e servizi)
Articolo 32 (Regolamenti di utenza per i servizi di acquedotto e per i servizi di fognatura e depurazione)
Articolo 33 (Carta della qualità dei servizi)
Articolo 34 (Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e Catasto degli scarichi)
Articolo 35 (Manuale della sicurezza) Articolo 36 (Manuale della qualità)
Articolo 37 (Piano di emergenza in caso di crisi idrica)
Articolo 38 (Piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione) Articolo 39 (Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie) Articolo 40 (Misura del volume prodotto e del volume erogato)
Capo V - Termine della Convenzione di Gestione di Servizio
Articolo 41 (Durata dell’affidamento) Articolo 42 (Risoluzione)
Articolo 43 (Intimazione ad adempiere)
Articolo 44 (Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori) Articolo 45 (Cessione dei crediti)
Capo VI - Garanzie, sanzioni e contenzioso
Articolo 46 (Fideiussione)
Articolo 47 (Assicurazioni)
Articolo 48 (Penalizzazioni) Articolo 48 bis (sanzioni)
Articolo 49 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria) Articolo 50 (Forza maggiore)
Articolo 51 (Risoluzione delle controversie) Articoli 52 (Tutela da class action)
Capo VII – Disposizioni transitorie
Articolo 53 (Periodo transitorio e subentro nelle gestioni esistenti) Articolo 54 (Prosecuzione delle gestioni esistenti)
Capo VIII – Disposizioni finali
Articolo 55 (Imposte, tasse, canoni) Articolo 56 (Spese contrattuali) Articolo 57 (Disposizioni finali) Articolo 58 (Allegati)
CONVENZIONE
per regolare i rapporti tra la l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato
tra
l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese (di seguito “Ufficio d’Ambito”), rappresentata dal legale rappresentante pro tempore;
- da una parte
e
Alfa s.r.l. (di seguito “Gestore”), rappresentata, ai sensi dell’art. 29 del proprio statuto, dal legale rappresentante pro tempore;
- dall’altra parte
(di seguito congiuntamente le “Parti”)
si conviene e si stipula quanto segue Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1 (Definizioni)
1. Le Parti convengono di attribuire ai termini ed alle locuzioni di seguito elencate il significato in appresso indicato:
Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;
Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico- sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del
servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione;
Ambito Territoriale Ottimale o, semplicemente, ATO o Ambito: il territorio, corrispondente ai confini amministrativi della Provincia di Varese (con esclusione del territorio di Castellanza che segue un proprio accordo di interambito approvato con delibera Consiglio Provinciale P.V. 7 del 23 aprile 2015), secondo quanto stabilito dall’articolo 47, comma 1 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, sulla base del quale, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 152/06, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico la Provincia di Varese per il tramite dell’Ufficio d’Ambito;
Attività diverse è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
Autorità o AEEGSI: è l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;
Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,
Carta del Servizio o, semplicemente, Carta: la Carta della qualità dei servizi, ovvero il documento adottato in conformità alla normativa in vigore in cui sono specificati i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza, allegato sub “C” al presente Convenzione di Gestione di Servizio;
Convenzione di Gestione di Servizio o Convenzione: il presente atto contrattuale, approvato dalla Provincia di Varese ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera d) della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, finalizzato a disciplinare termini e modalità di gestione del servizio idrico integrato all’interno dell’ATO della Provincia di Varese;
Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;
Disciplinare tecnico: è il complesso di documenti nei quali sono specificate le modalità tecniche con le quali il Gestore deve svolgere il Servizio, costituiti dai seguenti atti: a) Piano d’ambito; b) Carta del servizio; c) Regolamenti di utenza;
Distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
Enti locali: la Provincia di Varese ed i Comuni ricadenti nell’ambito territoriale della Provincia di Varese;
Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’EGA e previa verifica da parte di quest’ultimo;
Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
Garante: il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26;
Gestore: la società Alfa s.r.l., affidataria del servizio idrico integrato per l’ambito della provincia di Varese;
Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’Ente di governo dell’ambito (di seguito: EGA);
Gestori esistenti: i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali;
Legge Regionale: la legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
Modello gestionale e organizzativo: a norma dell’articolo 149 del D.Lgs. n. 152/06, è il documento, contenuto nel Piano d’Ambito allegato sub “B”, agli atti, che individua le modalità di organizzazione e di gestione del servizio;
Osservatorio regionale risorse e servizi: l’Osservatorio regionale risorse e servizi di cui all’articolo 4, comma 1, della Legge Regionale;
Periodo transitorio: gli anni 2015, 2016 e 2017, entro i quali il Gestore dovrà essere operativo per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l’intero ambito territoriale della Provincia di Varese;
Piano d’Ambito: il documento di pianificazione, redatto ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 152/06, contenente la Ricognizione delle opere e delle gestioni, il Modello gestionale e organizzativo, il Programma degli interventi e il Piano economico- finanziario comprensivo del Piano tariffario, allegato sub “B” al presente Convenzione di Gestione di Servizio;
Piano economico-finanziario: a norma dell’articolo 149, comma 4, è il documento, contenuto nel Piano d’Ambito allegato sub “B”, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, che prevede l’andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento; il documento contiene inoltre, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
n. 152/2006, il programma temporale e finanziario di esecuzione degli interventi;
Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico- sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
Programma degli interventi: a norma dell’art. 149, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, è il documento, contenuto nel Piano d’Ambito allegato sub “B”, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
Regolamento di utenza del servizio di acquedotto e Regolamento di utenza del servizio di fognatura e Regolamento di utenza del servizio di depurazione: sono i documenti in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell’eventuale contenzioso;
Salvaguardia è il riconoscimento, deliberato da parte della Provincia di Varese e dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, del titolo di Aspem s.p.a. a proseguire nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla predetta società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni, come da apposito allegato al presente atto;
Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
Subentro nelle gestioni esistenti: la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali, da parte del Gestore, da concludersi entro il 31 dicembre 2017;
Tariffa: il corrispettivo per la gestione del Servizio, prevista nel Piano d’Ambito;
Ufficio d’Ambito o EGA: l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, che rappresenta l’Organo di Governo dell’Ambito;
Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.
Articolo 2 (Oggetto)
1. L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese (“Ufficio d’Ambito”), in virtù della delibera del proprio consiglio di amministrazione n. 45 del 16/06/2015 e della delibera
n. 28 del 29/06/2015 del consiglio provinciale della Provincia di Varese, assunta in forza di quanto disposto dall’articolo 48, comma 2, lettera a) della legge regionale 26/2003 e anche quale atto fondamentale dell’Ufficio d’Ambito e, pertanto, ai sensi dell’articolo 114 del Tuel, allegata al presente Convenzione di Gestione di Servizio sub “A”, affida in concessione alla società Alfa s.r.l. (“Gestore”), che accetta, la gestione del servizio idrico integrato (“Servizio”) per l’intero Ambito territoriale ottimale (“ATO” o “Ambito”) della Provincia di Varese, fatta eccezione per la Salvaguardia concessa a favore di Aspem S.p.A. delle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla predetta società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni, come da allegato “F” alla presente Convenzione.
2. Il Gestore esercita il Servizio affidato conformemente alla presente Convenzione di Gestione ed ai relativi Allegati, con particolare riferimento al Piano d’Ambito, nonché conformemente alle modifiche e/o integrazioni ai predetti Allegati, nonché ai documenti che saranno approvati in futuro dalla Provincia di Varese e/o dall’Ufficio d’Ambito, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali di programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti.
3. Il Gestore è autorizzato a percepire, come corrispettivo esaustivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico della presente Convenzione di Gestione, la tariffa del servizio idrico integrato disciplinata nel successivo articolo 25 (“Tariffa”).
4. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
5. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’Ente di governo dell’ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
6. Per il raggiungimento della finalità di cui ai precedenti commi, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’EGA in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
Articolo 3
(Regime giuridico per la gestione del servizio)
1. Il Gestore, in esecuzione di quanto stabilito dalla deliberazione di Consiglio Provinciale n.28 del 29 giugno 2015, provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing in adempimento alle deliberazioni dell'EGA n. 45 del 16 giugno 2015 con la quale è stato disposto l’affidamento dell’Ambito in conformità alla normativa vigente.
2. Per tutta la durata Convenzione di Gestione, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di esercitare il Servizio all’interno dell’ATO della Provincia di Varese, con esclusione del territorio di Castellanza che segue un proprio accordo di interambito approvato con delibera Consiglio Provinciale e con esclusione del perimetro amministrativo dell’ATO ove opera il Gestore ASPEM S.p.A., i cui territori relativi ai Comuni, ai servizi gestiti e alla durata della concessione sono precisati nell’Allegato D.
3. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della Legge Regionale, la Provincia di Varese avrà facoltà, nei limiti di legge, di escludere dall’oggetto del presente Convenzione di Gestione parti di territorio oppure di includerne di nuove.
Articolo 4
(Perimetro delle attività affidate)
1. L’ Ufficio d’Ambito è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni che sono salvaguardate.
2. Mediante la presente Convenzione è affidato al gestore il servizio idrico integrato dell’ATO, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
4 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione. In tale caso le Parti provvederanno a concordare anche le conseguenti modifiche al Piano d’Ambito vigente.
5. L’Ufficio d’Ambito ed il Gestore prendono atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO opera il gestore salvaguardato Aspem, che gestisce i servizi di acquedotto attualmente facenti capo alla predetta società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuno di essi sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni, come da apposito allegato al presente atto Allegato F.
6. L’ Ufficio d’Ambito adotta le necessarie misure di coordinamento dell’attività e di integrazione dei compiti di gestione dei servizi tra il presente Gestore e il Gestore Unico Alfa.
7. L’ Ufficio d’Ambito potrà definire con apposite direttive linee generali che attengono le modalità di omogeneizzazione/uniformazione di aspetti inerenti la gestione del servizio anche con riferimento ad attività che possano produrre economie di costo e/o di economia di scala, nel rispetto delle autonomie gestionali dei due gestori.
Art.5
(Altre attività idriche)
1. Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna, su richiesta dell’Ufficio d’Ambito, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal presente Convenzione di Gestione di Servizio, ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio e sempre che risultino consentite dalle deliberazioni della AEEGSI di regolamentazione del settore (cosiddette “Altre Attività Idriche”).
2. Il corrispettivo delle attività di cui al precedente paragrafo 1, ove non ricompreso nella tariffa del servizio idrico integrato, sarà determinato in accordo fra le Parti.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 4, nonché il rispetto del principio di prevalenza ed esclusività, il Gestore, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alla gestione del Servizio, non pregiudichino la gestione del Servizio, nonché l’equilibrio economico-finanziario del Gestore e/o non determinino maggiori costi per gli utenti, risultino consentite dalle
deliberazioni della AEEGSI di regolamentazione del settore e siano comunque compatibili con i requisiti per l’affidamento “in house” di cui al successivo articolo 8.
4. Qualora il Gestore intenda svolgere attività che esulino dal Servizio in affidamento, ma che comportino l’utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio, dovrà richiederne specifica autorizzazione all’Ufficio d’Ambito, anche in relazione all’eventuale utilizzo del personale addetto al Servizio, nonché alle modalità ed alle condizioni di utilizzo delle infrastrutture.
5. In ogni caso le attività indicate ai paragrafi 3 e 4 devono essere compatibili con il presupposto relativo alla gestione in house del servizio, consistente nella circostanza che il Gestore esercita la parte prevalente della propria attività per gli enti soci mediante lo svolgimento del servizio pubblico affidatogli. Conseguentemente, dette attività devono essere contraddistinte nella loro misura secondo quanto individuato dalla normativa comunitaria e nazionale, così come interpretata dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, e secondo la regolamentazione stabilita dalla AEEGSI.
6. L’Ufficio d’Ambito, verificato il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al precedente paragrafo 4 con quelle di gestione, può autorizzare il Gestore stipulando con esso apposita convenzione.
7. La convenzione di cui al precedente paragrafo 5 dovrà garantire la salvaguardia degli interessi primari della gestione del Servizio e stabilirà i criteri di utilizzo dei proventi derivanti da tali ulteriori attività a vantaggio del cliente finale, in particolare mediante la previsione di riduzioni tariffarie, comunque in conformità con le deliberazioni in proposito approvate dall’Autorità.
8. Il Gestore si impegna a sottoporre all’Ufficio d’Ambito uno specifico atto convenzionale che disciplini l’attività di supporto tecnico a favore dell’Ufficio d’Ambito in materia di istruttoria delle istanze di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio e in relazione alle attività di controllo sul rispetto dei contenuti delle autorizzazioni istruite dall’Ufficio d’Ambito, adottate dalla Provincia e rilasciate dai SUAP, e comunque nel rispetto della regolamentazione stabilita dalla AEEGSI.
Articolo 6
(Divieto di cessione e di sub-concessione)
1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, anche parzialmente, la presente Convenzione di Gestione di Servizio, anche mediante trasferimento o affitto del relativo ramo d’azienda non preventivamente autorizzato dall’Ufficio d’Ambito ai sensi del successivo articolo 8 (“Ulteriori obblighi della Provincia di Varese e dell'Ufficio d'Ambito”), sotto pena dell’immediata risoluzione dello stesso, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento della fideiussione di cui al successivo articolo 46 (“Fideiussione”), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell’Ufficio d’Ambito, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali alla gestione del Servizio, di soggetti terzi, individuati esclusivamente nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto precisato nel successivo articolo 22 (“Realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito”).
Articolo 7
(Ulteriori obblighi del Gestore)
1. Il Gestore è obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell’AEEGSI;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.
2. Il Gestore, nell’espletamento della gestione del Servizio, dovrà inoltre adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Convenzione di Gestione di Servizio, nonché a
tutti gli obblighi contenuti negli Allegati al Convenzione di Gestione di Servizio e nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Gestore è in particolare responsabile del rispetto degli obblighi in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti.
3. L’Ufficio d’Ambito è libero di modificare gli obblighi gravanti sul Gestore contenuti negli Allegati al Convenzione di Gestione di Servizio e nel Piano di Ambito, con l’unico onere di dover inserire in tariffa gli eventuali maggiori costi e di mantenere l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
4. A migliore esplicitazione degli obblighi gravanti sul gestore si precisa che:
a) Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.
b) Il Gestore è tenuto a gestire il Servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge Regionale, e nel rispetto di quanto stabilito nel Modello gestionale e organizzativo contenuto nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
c) Il Gestore, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, si obbliga a prendere in consegna ed a gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio elencati nel Piano d’Ambito (“Elenco delle infrastrutture del SII”), che sono affidate in concessione al Gestore per tutta la durata del presente Convenzione di Gestione di Servizio.
d) Il Gestore si obbliga a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio, nonché gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali nel rispetto di quanto stabilito nel Programma degli Interventi contenuto nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
e) Il Gestore, ai sensi dell’articolo 173 del D.Lgs. n. 152/2006, si obbliga ad assumere il personale alle dipendenze delle gestioni esistenti, utilizzato nella gestione dei servizi idrici da almeno 8 mesi precedenti la data di affidamento del Servizio, secondo quanto previsto nel Piano d’Ambito. Secondo quanto disposto dal citato dell’articolo 173 del D.Lgs. n. 152/2006, al trasferimento di personale si applica, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo d’azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile, oltre alle vigenti norme locali integrative. Il Gestore si obbliga ad applicare, nei confronti del personale di cui al presente paragrafo, le condizioni contrattuali, normative e retributive in atto, applicando altresì i contratti collettivi nazionali di categoria.
f) Il Gestore si obbliga a versare all’Ufficio d’Ambito, con periodicità semestrale e sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo Ufficio d’Ambito, le somme necessarie a coprire i costi di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito, in
conformità alle previsioni del Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e comunque nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall’Autorità.
g) Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di cui risultasse eventualmente proprietario ed in egual misura grava sul Gestore la responsabilità delle opere di terzi affidate al medesimo e che restano di proprietà di tali soggetti terzi, nonché la responsabilità di quelle opere affidate o realizzate direttamente dal Gestore successivamente alla data di sottoscrizione del presente Convenzione di Gestione.
h) Il Gestore terrà sollevati e indenni la Provincia di Varese, l’Ufficio d’Ambito, gli Enti locali e gli organi di controllo, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione del Servizio, ad esclusione dei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti, dal giorno in cui avrà inizio la gestione e fino alla data della sua cessazione.
i) Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal Convenzione di Gestione nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
l) Il Gestore si obbliga affinché nell’esecuzione di forniture, servizi e lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente paragrafo 2 dell’articolo 6 (“Divieto di cessione e di sub- concessione”) tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
m) Il Gestore si impegna a collaborare con l’Ufficio d’Ambito nell’attività di controllo dalla medesima esercitata e a fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato nei successivi articoli 29 (“Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito”) e 30 (“Comunicazione dati sui servizi”).
n) Il Gestore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e 165 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 31/2001, si impegna a dotarsi, anche mediante convenzionamento con altri soggetti gestori, di un servizio di controllo territoriale, anche mediante uno o più laboratori di analisi, secondo quanto previsto nel Piano d’Ambito, che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori. In particolare, il Gestore, in relazione allo scarico dei depuratori, opererà in conformità a quanto previsto dalle norme regionali in materia, sia per quanto concerne l’effettuazione dei controlli sia con riferimento ai relativi obblighi di comunicazione. Il Gestore deve informare gli utenti dei risultati dei controlli e delle analisi svolti ai sensi del presente paragrafo, con periodicità e modalità prescritte dagli obblighi di trasparenza definiti dall’Autorità, anche in relazione
al perseguimento degli obiettivi di qualità di cui al successivo articolo 16 (“Obiettivi di qualità e relativi indicatori”).
5. Il Gestore è infine obbligato:
a) ad effettuare entro il 31 dicembre 2016 per le gestioni che hanno ceduto il ramo d'azienda ed entro il 31 dicembre 2017 per le gestioni in economia la redazione definitiva dell’Elenco delle infrastrutture e dei beni strumentali al servizio di cui all’articolo 10 (“Infrastrutture e altri beni strumentali al Servizio”);
b) a completare entro il 31 dicembre 2016 per le gestioni che hanno ceduto il ramo d'azienda ed entro il 31 dicembre 2017 per le gestioni in economia la ricognizione e il rilievo delle reti fognarie e delle reti acquedottistiche;
c) a completare entro il 31 dicembre 2016 per le gestioni che hanno ceduto il ramo d'azienda ed entro il 31 dicembre 2017 per le gestioni in economia il censimento e la regolarizzazione degli scarichi di fognatura ed il Catasto degli scarichi delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio, come previsto all’articolo 34 (“Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e Catasto degli Scarichi”);
d) a completare entro il 30 settembre 2016 il data-base informatico (anche attraverso Piani di geo-referenziazione) delle reti gestite.
6. Resta inteso che il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile relativamente a quei beni di proprietà di Enti locali o di altri soggetti, nei casi di vizi costruttivi o del suolo preesistenti all’affidamento del Servizio, di difetti delle opere, ovvero di evizione della cosa, di pericolo di rivendica, della scoperta di gravami di terzi, per le cui conseguenze a danno del Gestore e/o di terzi, rimane responsabile lo stesso proprietario.
7. Trova applicazione al presente Convenzione di Gestione l’articolo 1374 del codice civile.
Articolo 7-bis
(Rapporti tra grossista, EGA e Gestore)
7-bis.1. L' Ufficio d’Ambito provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione del-l'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'Ufficio d’Ambito.
7.bis.2.Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall' Ufficio d’Ambito in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
Articolo 8
(Ulteriori obblighi della Provincia di Varese e dell’Ufficio d’Ambito)
1. L'EGA è obbligato a:
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;
c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’AEEGSI.
Articolo 9
(Carattere “in house” del Gestore)
1. Al fine di garantire il mantenimento del carattere “in house” del Gestore per tutta la durata dell’affidamento, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all’Ufficio d’Ambito ogni evento o atto che possa influire sulla perdita del carattere “in house” del Gestore.
2. Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, quali conferimento, cessione o affitto di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente il relativo progetto all’Ufficio d’Ambito, il quale valuta dette operazioni avendo riferimento al servizio erogato e alle previsioni della presente Convenzione di Gestione di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del gestore per l’ottenimento dell’affidamento, in coerenza con l’art. 175, comma 1 lettera d), punto 2 d.lgs. 50/16 e
s.m.i. per quanto applicabile. Il subentro è assentito in assenza di determinazioni ostative comunicate dall’Ufficio di Ambito entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al presente paragrafo..
Capo II - Reti, impianti, oneri pregressi Articolo 10
(Infrastrutture e altri beni strumentali all’erogazione del Servizio)
1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali alla gestione del Servizio possono essere:
a) di proprietà del Gestore, se realizzate dal Gestore nel corso dell’affidamento e iscritte nel libro cespiti del Gestore cui è riconosciuta, a termini di legge, la proprietà, con obbligo di trasferimento a favore degli Enti locali al termine dell’affidamento secondo la normativa vigente al momento del trasferimento. Se tra i beni di cui sopra sono comprese, ove consentito dalla normativa tempo per tempo vigente, infrastrutture strumentali al Servizio, esse mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico servizio;
b) affidati in concessione d’uso gratuita al Gestore per tutta la durata dell’affidamento, se si tratta di infrastrutture di proprietà degli Enti locali o di altri soggetti.
2. Come previsto all’articolo 7, paragrafo 5, lettera a), il Gestore dovrà effettuare, entro il 31 dicembre 2016 per le gestioni che hanno ceduto il ramo d'azienda ed entro il 31 dicembre 2017 per le gestioni in economia, la redazione definitiva dell’elenco delle infrastrutture e degli altri beni strumentali alla gestione del Servizio, che sono affidate in concessione al Gestore per tutta la durata del presente Convenzione di Gestione di Servizio (“Elenco definitivo delle infrastrutture e degli altri beni strumentali al Servizio” o, semplicemente, “Elenco definitivo”), aggiornando e integrando l’Elenco delle infrastrutture contenuto nel Piano d’Ambito, raccogliendo gli elementi documentali necessari a determinare lo stato di consistenza dei beni, nonché lo stato di fatto e di diritto.
3. Il Gestore accetta, entro il 31 dicembre 2016 per le gestioni che hanno ceduto il ramo d'azienda ed entro il 31 dicembre 2017 per le gestioni in economia, con la sottoscrizione del presente Convenzione di Gestione di Servizio, di prendere in carico i beni descritti nell’Elenco delle infrastrutture contenuto nel Piano d’Ambito e quelli risultanti dall’integrazione dello stesso nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna. La mancata ottemperanza a tale obbligo darà luogo all’applicazione delle penalizzazioni previste al successivo articolo 48 (“Penalizzazioni”).
4. La redazione definitiva avverrà distinguendo l’inventario fisico dei beni per categoria e per Comune/soggetto concedente, completo dello stato di funzionamento, della vita utile residuale, del valore originale, del valore contabile residuo non ammortizzato e, eventualmente, del valore effettivo. A tal fine sarà utilizzata la seguente metodologia:
a) Terreni: identificativi catastali; b) Impianti e Reti: descrizione fisica ed impiantistica su schede sinottiche.
5. Al fine di completare l’Elenco definitivo dei beni di cui al precedente paragrafo 2, il Gestore, in contraddittorio con ciascun Ente Locale/soggetto concedente i beni in oggetto, e se necessario in collaborazione con l’Ufficio d’Ambito, si impegna a prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano i beni, ad effettuare le necessarie valutazioni e perizie ed a redigere appositi verbali che attestino lo stato di consistenza definitivo, recante la completa descrizione aggiornata delle caratteristiche di tali beni.
6. In sede di prima revisione del Piano d’Ambito saranno definite, nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità, le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nell’Elenco delle infrastrutture contenuto nel Piano d’Ambito. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d’Ambito che si rendessero necessarie ad esito della redazione dell’Elenco definitivo, secondo quanto precisato nel successivo articolo 14 (“Piano d’Ambito ”).
7. Il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti e agli impianti inventariati in un sistema informativo, anche georeferenziato, secondo la disciplina nazionale e regionale vigente.
8. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali esistenti, strumentali alla erogazione del Servizio e quelli che saranno successivamente realizzati in attuazione del Piano d’Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare a regola d’arte lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento, nel rispetto dei vigenti Regolamenti comunali in materia, avendo altresì cura di minimizzare i disagi procurati dall’esecuzione dei predetti interventi.
9. Ai sensi dell’articolo 157 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di realizzazione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio da parte degli Enti locali o di soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso di costruire, il Gestore ha facoltà di formulare specifiche prescrizioni progettuali, costruttive e di controllo e direzione lavori. L’Ufficio d’Ambito, in ogni caso, farà tutto ciò che è in proprio potere affinché (i) il progetto di dette opere, prima dell’avvio dei lavori, venga sottoposto alla validazione ed approvazione da parte dell’Ufficio d’Ambito medesimo in collaborazione con il Gestore, il quale potrà formulare osservazioni e richiedere adeguamenti alle prescrizioni ed agli standard progettuali; (ii) il Gestore abbia in ogni momento la possibilità di controllare i lavori, di richiedere adeguamenti rispetto alle modalità di esecuzione delle opere ed effettuare collaudi parziali in corso d’opera che potranno determinare, in caso negativo, la necessità di azioni correttive. La gestione di tali beni sarà assunta dal Gestore a seguito di apposito collaudo conclusosi con esito positivo, operato dal Gestore medesimo o da suoi incaricati, in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d’Ambito che si rendessero necessarie in conseguenza dell’assunzione della gestione di tali beni, secondo quanto precisato nel successivo articolo 14 (“Piano d’Ambito ”).
10. Il Gestore si obbliga a trasmettere all’Ufficio d’Ambito, con periodicità annuale, nonché, ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j), e 35 della Legge Regionale, all’Osservatorio regionale risorse e servizi, le informazioni necessarie all’aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterrane; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità alla disciplina nazionale e regionale vigente e trasmessi agli Enti competenti con la periodicità prevista dalle normative di volta in volta applicabili.
Articolo 11
(Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature)
1. Qualora, anche a seguito della verifica prevista in sede di redazione dell’Elenco definitivo, taluni beni o attrezzature dovessero risultare obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per la gestione del Servizio, il Gestore provvederà:
a) per tutti i casi di beni mobili o immobili diversi dalle infrastrutture strumentali alla gestione del Servizio: (i) nel caso in cui siano di sua proprietà, alla loro alienazione e/o eliminazione; (ii) nel caso in cui facciano parte dei beni concessi in gestione, alla relativa segnalazione al proprietario e all’Ufficio d’ambito, affinché si concordino le modalità di alienazione, eliminazione, smaltimento o riconsegna allo stesso dei medesimi beni;
a) per tutti i casi di beni che costituiscono infrastrutture strumentali alla gestione del Servizio, alla loro alienazione e/o eliminazione, secondo le istruzioni ricevute dall’Ufficio d’Ambito, cui il Gestore dovrà dare previa completa informativa.
Articolo 12
(Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente)
1. In caso di scadenza, risoluzione o anticipata cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente Convenzione di Gestione, tutti i beni affidati in concessione al Gestore ai sensi del precedente articolo 10 (“Infrastrutture e altri beni strumentali all'erogazione del Servizio”), nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio realizzati dal Gestore nel corso della gestione, devono essere trasferiti dal Gestore agli Enti locali o al successivo gestore, secondo quanto sarà disposto dall’Ufficio d’Ambito sulla base della normativa vigente al momento del perfezionamento del suddetto trasferimento e delle deliberazioni adottate dalla AEGGSI, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, compatibilmente con la loro vita utile e il periodo di utilizzazione effettiva.
2. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
3. L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
4. L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
5. L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
6. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
7. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro
pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con l’EGA, sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406 del codice civile.
8. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
9. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.
Articolo 13 (Oneri pregressi)
1. Ai sensi dell’art. 153, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, le passività relative alla gestione del Servizio, ivi compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al gestore subentrante, che subentra nei relativi obblighi. Ai sensi del medesimo articolo, il gestore subentrante è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso (c.d. “valore di subentro”) definito dall’Ufficio d’ambito secondo i criteri stabiliti dalla AEEGSI e secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite dalla medesima Autorità.
Capo III – Piano d’Ambito e Tariffa Articolo 14
(Piano d’Ambito)
1. Il Piano d’Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento
di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall’AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell’equilibrio economico- finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
2. L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione del Piano d’Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
3. L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
4. Come già precisato al precedente articolo 7 (“Ulteriori obblighi del Gestore”), il Gestore accetta il Piano d’Ambito predisposto dall’Ufficio d’Ambito allegato al presente Convenzione sub “B” e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi ivi contenuti, nonché a tutti gli obblighi che saranno contenuti nei Piani di ambito di tempi in tempo vigenti, segnatamente, a titolo esemplificativo, in materia di modello gestionale e organizzativo, di livello di servizio da assicurare all’utenza, di investimenti, di tariffa.
Articolo 15
(Obiettivi strutturali e relativi indicatori)
1. Il Gestore è obbligato al raggiungimento degli obiettivi strutturali previsti nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente per tutto il periodo di affidamento. In riferimento ai predetti obiettivi, per il primo triennio di gestione la pianificazione è di dettaglio, mentre per il successivo periodo, come richiesto dallo “schema regolatorio” di cui alle Deliberazioni dell’AEEGSI e alle pianificazioni dettaglio ivi contenute. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di
intervento indicati nel medesimo Piano. In tal senso opera il disposto di cui al paragrafo 1, lettera a), del successivo articolo 48 (“Penalizzazioni”).
2. Gli obiettivi strutturali sono descritti e quantificati attraverso la valorizzazione di idonei indicatori e parametri tecnici per:
a) la copertura dei servizi;
b) le perdite;
c) le dotazioni idriche;
d) la vita utile delle infrastrutture;
e) l’attuazione degli agglomerati previsti;
f) il raggiungimento degli obiettivi ambientali/normativi.
3. Le Parti danno atto che il criterio prioritario per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi strutturali sarà la verifica della corretta attuazione degli interventi annualmente programmati dal Piano d’Ambito, individuati secondo priorità e criticità congruenti con le indicazioni della Determinazione dell’Autorità n. 3/2014, allegato 1, ovvero con quelle che saranno in futuro approvate dall’Autorità.
4. La mancata attuazione degli interventi programmati, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, fatte salve cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dal Gestore, comporta l’applicazione delle penalizzazioni previste dal successivo articolo 48 (“Penalizzazioni”).
Articolo 16
(Obiettivi di qualità e relativi indicatori)
1. Il Gestore è obbligato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi previsti nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente per tutto il periodo di affidamento, nonché dei relativi indicatori e standard organizzativi.
2. Le determinazioni in materia di obiettivi di qualità e relativi indicatori assunte dalla Autorità costituiranno, in base alla vigente normativa, i nuovi vincoli quantitativi e temporali cui il Gestore dovrà attenersi, anche nelle more dell’aggiornamento del Piano d’Ambito.
3. Il Gestore deve raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi prescritti.
4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, fatte salve cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dal gestore, comporta l’applicazione delle penalizzazioni previste dal successivo articolo 48 (“Penalizzazioni”).
Articolo 17
(Aggiornamento del Piano d’Ambito e revisione dei Regolamenti di Utenza e della Carta del servizio)
1. Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’AEEGSI, l'EGA - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti -
elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonchè le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’AEEGSI - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’AEEGSI.
2. L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
3. L'EGA assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico- finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
4. Come già precisato al precedente articolo 7 (“Ulteriori obblighi del Gestore”), l’Ufficio d’Ambito è libero di provvedere in ogni tempo all’aggiornamento del Piano d’Ambito e alla conseguente modifica o integrazione degli obblighi gravanti sul Gestore contenuti nel suddetto Piano di Ambito, nonché, sempre in ogni tempo, alla revisione dei Regolamenti di Utenza e della Carta del Servizio, e alla conseguente modifica o integrazione degli obblighi gravanti sul Gestore contenuti nei suddetti documenti, con l’unico onere di dover inserire in tariffa gli eventuali maggiori costi e di mantenere l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
5. L’Ufficio d’Ambito procede alla revisione periodica del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di Utenza e della Carta del Servizio con cadenza almeno quadriennale, oppure con le cadenze stabilite dalla normativa vigente e dalla AEEGSI e nei casi particolari previsti dal presente Convenzione di Gestione di Servizio.
6. Le variazioni della tariffa derivanti da modifiche apportate al Piano d’Ambito, ai Regolamenti di Utenza ed alla Carta del Servizio vengono determinate in conformità alla regolazione dell’AEEGSI vigente.
7. In particolare, il Piano d’Ambito potrà essere variato, in tutto o in parte, per adeguarlo a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici oppure per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto oppure per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti.
8. Il Gestore può presentare all’Ufficio d’Ambito domanda di revisione del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio, motivandole con evidenza in merito a mutate necessità o a subentrate condizioni che possano determinare differenti priorità o impatti sugli investimenti o sulle modalità di gestione o organizzazione del servizio, al fine di ottemperare a nuovi obblighi previsti da leggi
o regolamenti o strumenti urbanistici, per l’utilizzazione di nuove tecnologie, per la variazione dei costi complessivi, per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di revisione deve indicare le modifiche ai documenti di cui sopra e le conseguenze sul piano economico finanziario e sulla tariffa, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche
o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. Nel caso in cui la domanda di revisione derivi da nuovi obblighi normativi, essa non può essere respinta dall’Ufficio d’Ambito.
9. Sulle eventuali revisioni proposte dal Gestore, l’Ufficio d’Ambito è tenuto a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della relativa domanda. Il termine potrà essere sospeso per un periodo complessivo non superiore a 6 (sei) mesi in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell’Ufficio d’Ambito.
10. In caso di reiezione da parte dell’Ufficio d’Ambito della domanda di revisione troverà applicazione la disciplina di cui all’articolo 18 (“Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di utenza e della carta del servizio ”).
Articolo 18
(Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di utenza e della carta del servizio)
1. Nei casi in cui:
a) il Gestore non ritenesse legittime o corrette le revisioni tariffarie o i provvedimenti per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione conseguenti alle revisioni disposte dall’Ufficio d’Ambito al Piano d’Ambito, ai Regolamenti di utenza e alla Carta del servizio;
b) l’Ufficio d’Ambito non accolga o accolga soltanto in parte le domande proposte dal Gestore di revisione al Piano d’Ambito, ai Regolamenti di utenza e alla Carta del servizio,
l’Ufficio d’Ambito ed il Gestore procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall’insorgere della stessa risultante da espressa comunicazione scritta.
2. In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario fra le Parti, si ricorrerà al Garante, nel rispetto delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.
3. Tutte le controversie non deferibili alla competenza del Garante saranno devolute, in quanto appartenenti alla giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici del giudice amministrativo, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano.
4. L’insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con il presente Convenzione di Gestione di Servizio ed in particolare l’obbligo del Gestore di proseguire nella gestione del Servizio.
Articolo 19 (Dichiarazioni e garanzie del Gestore)
1. All’atto della sottoscrizione del presente Convenzione di Gestione di Servizio, il Gestore dichiara espressamente nei confronti dell’Ufficio d’Ambito:
a) di essere edotto e consapevole che la realizzazione degli interventi previsti nel vigente Piano d’Ambito, nonché la gestione del Servizio devono essere svolti nell’interesse primario della collettività;
b) di aver preso visione integrale del vigente Piano d’Ambito e di approvarne specificatamente tutti gli indirizzi metodologici ed i contenuti di dettaglio;
c) di impegnarsi a prendere visione dei luoghi in cui verranno realizzati gli interventi di cui sopra e a verificare l’inesistenza di situazioni ostative o limitative all’attuazione del Programma degli interventi contemplato nel vigente Piano d’Ambito.
Articolo 20
(Impegno alla cooperazione da parte dell’Ufficio d’Ambito)
1. L’Ufficio d’Ambito si impegna espressamente nei confronti del Gestore a consentire il migliore e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso (dati sulla popolazione, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull’ambiente, etc.) che risultino necessarie e/o anche solo opportune ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore con la sottoscrizione del presente Convenzione di Gestione di Servizio.
2. Resta inteso fra le Parti che è onere del Gestore acquisire dagli Enti locali e comunicare tempestivamente all’Ufficio d’Ambito i piani ed i programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti abitativi o nuova urbanizzazione) ed industriale (nuovi insediamenti produttivi), al fine di un’opportuna pianificazione e programmazione delle attività esecutive relative all’estensione delle reti, nonché alla realizzazione di impianti ed altre dotazioni strumentali all’erogazione del Servizio, per come previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
Articolo 21 (Autorizzazioni, concessioni e permessi)
1. E’ onere del Gestore acquisire dagli Enti locali il tempestivo rilascio di ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio, al fine di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
2. L’Ufficio d’Ambito si impegna, per quanto nelle proprie possibilità, a supportare le attività istruttorie e ad agevolare i rapporti tra il Gestore e gli Enti locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.
3. In caso di realizzazione da parte di soggetti terzi delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso di costruire, l’Ufficio d’Ambito farà tutto ciò che è in suo potere affinché gli Enti locali
competenti impegnino i terzi incaricati dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione al rispetto delle prescrizioni tecniche formulate dal Gestore, che assumerà la gestione delle relative opere strumentali all’erogazione del Servizio, ai sensi del precedente dell’articolo 10 (“Infrastrutture e altri beni strumentali all’erogazione del Servizio”), solo dopo collaudo positivo effettuato dallo stesso Gestore.
Articolo 22
(Realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito)
1. Sono in capo al Gestore, per tutta la durata del presente Convenzione di Gestione di Servizio, l’onere e l’obbligo della progettazione, della direzione lavori, della realizzazione e, fermo restando il collaudo finale, ai sensi del successivo paragrafo 4, dell’eventuale collaudo in corso d’opera degli interventi previsti nei Programmi degli interventi facenti parte dei Piani d’Ambito di tempo in tempo vigenti, nei modi e nei termini previsti dal Piano d’Ambito medesimo, oltre alla gestione del Servizio secondo quanto specificato nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e nel presente Convenzione di Gestione di Servizio, e comunque in ottemperanza alla normativa applicabile.
2. E’ in capo al Gestore anche l’onere relativo allo svolgimento delle procedure espropriative secondo quanto previsto all’articolo 24 (“Procedure espropriative”), nonché la stipula a propria cura e spese degli eventuali atti di costituzione di servitù per la posa di nuove condotte.
3. Le attività di progettista, direttore dei lavori e quelle relative agli adempimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza nei cantieri e dei luoghi di lavoro dovranno essere svolte da personale interno al Gestore o esterno a quest’ultimo, scelto secondo quanto previsto dalla normativa in tema di contratti pubblici, in caso di mancanza di professionalità idonee all’interno della propria struttura; in ogni caso il personale preposto dovrà essere munito dei necessari requisiti di legge.
4. Per quanto attiene alla realizzazione delle attività, degli interventi e delle manutenzioni di propria competenza, il Gestore potrà avvalersi di soggetti terzi e sarà obbligato all’osservanza di tutte le leggi statali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del Gestore in ordine al risultato finale di quanto eseguito.
5. Spetta all’Ufficio d’Ambito il compito di approvare, relativamente ad interventi previsti in attuazione del Piano d’Ambito, i progetti definitivi, ove previsti. Laddove non venisse richiesto il progetto definitivo ma bastasse il progetto esecutivo, sempre con riferimento ad interventi previsti in attuazione del Piano d’Ambito, l’Ufficio d’Ambito avrà il compito di approvare quest’ultimo, verificandone la conformità al Piano d’Ambito medesimo ed agli eventuali standard tecnici adottati dallo stesso Ufficio d’Ambito. Successivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali contemplati dal Piano d’Ambito, il Gestore è tenuto ad effettuarne il relativo collaudo finale in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori.
Articolo 23
(Finanziamento degli interventi previsti nel Piano d’Ambito)
1. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d’Ambito saranno reperite attraverso:
a) la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 25 (“Tariffa”) e 26 (“Variazioni tariffarie”);
b) l’erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali, della Regione, dello Stato o dell’Unione Europea;
c) qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall’Ufficio d’Ambito o dal Gestore, ivi incluso il ricorso a tecniche di finanza di progetto.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il finanziamento degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano d’Ambito potrà avvenire mediante il ricorso a modalità, termini e condizioni proprie della finanza di progetto, intesa quale forma tecnica di finanziamento, o di altre tipologie di finanziamento.
3. In tale prospettiva, l’Ufficio d’Ambito si impegna a cooperare con il Gestore e con gli eventuali soggetti finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione ed alla erogazione dei finanziamenti che dovessero essere assunti dal Gestore, ivi incluso il perfezionamento di specifici accordi diretti fra l’Ufficio d’Ambito e i soggetti finanziatori.
4. L’Ufficio d’Ambito si impegna inoltre a valutare le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Convenzione di Gestione di Servizio o altre idonee pattuizioni, tali comunque da non alterare i termini sostanziali del rapporto derivante dal Convenzione di Gestione medesimo, che venissero proposte da parte dei soggetti finanziatori in quanto ritenute necessarie e/o opportune al fine di assicurare il finanziamento degli interventi previsti dal Piano d’Ambito e a inviarle all’Autorità per le sue determinazioni al riguardo.
Articolo 24 (Procedure espropriative)
1. Per i casi di espropriazione per pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell’attuazione del Piano d’Ambito e, in ogni caso, per l’esatto adempimento del presente Convenzione di Gestione di Servizio, il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della Legge Regionale n. 3/2009, assume le funzioni di “autorità espropriante”.
Articolo 25 (Tariffa)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. n. 152/06 e nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall’Autorità, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché dei costi di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».
2. L’ Ufficio d’Ambito predispone la tariffa di base in applicazione della normativa vigente e la trasmette per l’approvazione all’AEEGSI, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dall’AEEGSI stessa.
3. Il Gestore prende atto che i ricavi tariffari costituiscono il corrispettivo totale del SII oggetto della presente Convenzione, salvo quanto previsto dal vigente Metodo Tariffario e da eventuali ulteriori disposizioni emanate dall’AEEGSI.
4. La predisposizione tariffaria è effettuata sulla base dei dati trasmessi dal Gestore nell’ambito del procedimento di raccolta dati disposto dall’AEEGSI, aggiornati all’ultimo esercizio utile o all’ultimo bilancio disponibile, opportunamente validati dall’ Ufficio d’Ambito.
5. La tariffa è riscossa dal Gestore, il quale incassa dagli utenti serviti l’intera tariffa fissata dal Piano d’Ambito per lo svolgimento del Servizio e/o per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie, i cui costi sono per regolazione coperti dai corrispettivi di natura tariffaria. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per l’erogazione del Servizio, fatti salvi le disposizioni del vigente Metodo Tariffario, eventuali ulteriori disposizioni emanate dall’AEEGSI e salvo gli oneri accessori per attività i cui costi non sono coperti dalla tariffa, quali quelli relativi a pratiche contrattuali o di gestione cliente, a titolo di esempio riferibili agli allacciamenti, alla posa, all’attivazione, alla sostituzione ed alla verifica dei contatori, ai sopralluoghi per la definizione delle pratiche di allacciamento fognario, così come meglio specificato nel Regolamento di utenza e nel Piano d’Ambito di tempi in tempo vigente.
6. L’Ufficio d’Ambito predispone la tariffa di base e la sua articolazione, in applicazione della normativa vigente, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità, ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dall’Autorità stessa.
7. Il Gestore è obbligato a versare all’Ufficio d’ambito la quota di tariffa a copertura dei costi di funzionamento dell’Ufficio d’ambito medesimo, secondo le modalità e la tempistica da quest’ultimo definita.
8. Con riferimento al territorio ove opera il Gestore salvaguardato Aspem si applica quanto previsto dall’art. 156 TUA (Testo Unico dell’Ambiente – D.lgs.152/2006 e s.m.i.), con obbligo di questi di riversare la quota parte riscossa di depurazione e fognatura al Gestore Unico.
Articolo 26 (Variazioni tariffarie)
1. Le tariffe possono subire variazioni nel rispetto della normativa vigente e delle determinazioni dell’Autorità, nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall’Autorità, a seguito di:
a) modifiche alla disciplina che regolamenta la metodologia tariffaria;
b) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di servizio;
c) verifiche disposte dall’Ufficio d’Ambito, anche su richiesta del Gestore, che accertino significativi scostamenti tra le previsioni del Piano d’Ambito e l’andamento reale della gestione;
d) verifiche periodiche disposte dall’Ufficio d’Ambito, al fine di valutare:
1) l’andamento dei costi operativi totali;
2) la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista, per garantire la sostenibilità della gestione;
3) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti;
e) varianti e revisioni al Piano d’Ambito.
2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della loro approvazione, salvo diversa disposizione dell’Ufficio d’Ambito o dell’Autorità.
3. Il Gestore dovrà informare l’utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva, secondo le modalità disciplinate dall’Autorità.
4. Le Parti convengono, anche ai sensi dell’articolo 151, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
n. 152/2006, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell’equilibrio economico finanziario della gestione oggetto del presente Convenzione di Gestione di Servizio, secondo quanto specificato nel successivo articolo 27 (“Equilibrio economico-finanziario della gestione”).
Articolo 27
(Equilibrio economico-finanziario della gestione)
1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.
2. Le Parti convengono che le disposizioni, i termini e le condizioni contenuti nel presente Convenzione di Gestione di Servizio e nei relativi allegati dovranno sempre assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione, e ciò per tutta la durata del Convenzione di Gestione stesso.
3. Ai fini di cui al precedente paragrafo 1, in particolare, le Parti convengono che il Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente dovrà garantire l’equilibrio economico- finanziario della gestione ed il suo mantenimento per tutta la durata del Convenzione di Gestione, nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall’Autorità.
4. In considerazione di quanto sopra pattuito, le Parti convengono che si procederà alla revisione periodica del Piano d’Ambito con cadenza almeno quadriennale, fatte salve eventuali necessità di revisione straordinarie.
Articolo 27-bis
(Istanza di riequilibrio economico-finanziario)
1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini
economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
Articolo 27-ter
(Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario)
1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
Articolo 27-quater
(Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio)
1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e
urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
4. Qualora non venga raggiunta una comune intesa su tale determinazione entro il termine sopra indicato, si farà ricorso alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del precedente articolo 18 (“Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di utenza e della carta del servizio”).
Articolo 28
(Modalità di riscossione della tariffa e Listino Prezzi per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria)
1. La tariffa è riscossa dal Gestore, ai sensi del precedente articolo 25 (“Tariffa”), con le modalità e secondo la periodicità previste dalle disposizioni vigenti e dalle determinazioni in merito assunte dall’Autorità.
2. I prezzi delle prestazioni effettuate a favore degli utenti del servizio idrico, ricadenti nell’ambito delle attività disciplinate dal presente Convenzione di Gestione di Servizio ma non comprese nel perimetro della regolazione tariffaria dell’Autorità, quali tutte le attività di natura preliminare o accessoria alla fruizione del servizio che il gestore eroga in regime di esclusiva (prestazioni contrattuali, attività inerenti ai misuratori, ecc.), sono riportate in apposito “Listino Prezzi” che il Gestore dovrà predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Ufficio d’ambito.
3. Detto Listino Prezzi verrà verificato ed eventualmente revisionato in maniera congiunta tra l’Ufficio d’Ambito ed il Gestore, con cadenza annuale o inferiore qualora vi siano motivate necessità di modificare i prezzi esistenti, di introdurre nuove prestazioni oppure in caso di specifiche disposizioni dell’Autorità.
Capo IV - Controllo Articolo 29
(Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito)
1. L’Ufficio d’Ambito controlla l’attività del Gestore e il livello dei servizi erogati al fine di:
a) verificare la corretta e puntuale attuazione del presente Convenzione di Gestione di Servizio e del Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente;
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d’Ambito, dai Regolamenti di utenza e dalla Carta del servizio di tempo in tempo vigenti;
c) verificare il grado di soddisfazione dell’utenza;
d) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio;
e) valutare l’andamento economico finanziario della gestione, anche in relazione alla congruità dei costi, al fine di perseguire e mantenere nel tempo l’equilibrio economico-finanziario della stessa.
2. Per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, il Gestore adotta apposito modello di controllo di gestione nel rispetto delle disposizioni adottate in materia dall’Ufficio d’Ambito e dall’Autorità.
3. Il Gestore consente l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l’Ufficio d’Ambito ritenesse opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in qualsiasi momento con un preavviso scritto di almeno 3 (tre) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
4. L’attività di controllo di cui al paragrafo 3 potrà essere esercitata dall’Ufficio d’Ambito anche mediante esame e verifica di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori e la gestione delle opere previste dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
5. I controlli potranno essere effettuati da personale dipendente dell’Ufficio d’Ambito oppure da tecnici da quest’ultimo incaricati e previamente comunicati al Gestore.
6. Il Gestore si obbliga a sottoporre a revisione legale dei conti ai sensi di legge il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione iscritta all’apposito Albo CONSOB ed al Registro dei Revisori.
7. Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale e adotta sistemi di contabilizzazione, in maniera conforme alle disposizioni dell’Autorità in materia di “unbundling”.
8. Anche al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente paragrafo 1, l’Ufficio d’Ambito opera, con periodicità annuale e sulla base di un sistema di monitoraggio permanente, apposite verifiche, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 461, lettere c), d) ed e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto stabilito dal medesimo Ufficio d’Ambito con propria delibera. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 461, lettera f) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le attività di cui al presente paragrafo saranno finanziate mediante la corresponsione, da parte del Gestore ed in favore dell’Ufficio d’Ambito, di tutti i costi esterni e interni diretti e indiretti inerenti lo svolgimento di dette attività, e comunque di importo non inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00).
9. Sono fatte salve le misure di controllo analogo esercitate dai soci sul Gestore e previsti nello statuto societario di quest’ultimo.
Articolo 30 (Comunicazione dati sui servizi)
1. I dati relativi al bilancio d’esercizio ed ai documenti di cui al precedente paragrafo 7 dell’articolo 29 (“Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito”), verranno trasmessi all’Ufficio d’Ambito entro 15 giorni dalla loro approvazione. Entro il medesimo
termine, nel rispetto delle scadenze amministrative e fiscali, verranno trasmessi tutti gli altri documenti di natura contabile, compreso il Libro Cespiti.
2. Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere quelli applicabili in base alla Convenzione di Gestione annualmente all’Ufficio d’Ambito, entro 1 (uno) mese dall’approvazione del bilancio di esercizio:
a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l’entità e le cause dell’eventuale mancato rispetto in attuazione del modello di controllo di gestione adottato dal Gestore;
b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:
1. quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
2. quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
3. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale, ecc.);
4. quantitativi di acqua non contabilizzata;
5. quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
6. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
7. dati relativi agli interventi di manutenzione ed ai tempi di realizzazione;
8. componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell’acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
9. dati relativi ai risultati delle analisi periodiche sulla qualità dell’acqua in entrata e in uscita dagli impianti di potabilizzazione e di depurazione;
c) i dati relativi agli investimenti ed ai tempi di realizzazione, con l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni. A tal fine il Gestore è tenuto a predisporre apposita relazione annuale nella quale dovranno essere descritti tali scostamenti ed i tempi necessari alla realizzazione degli investimenti previsti;
d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 1 dell’articolo 33 (“Carta della qualità dei servizi”);
e) nel caso in cui sia stato redatto, il bilancio sociale.
3. L’Ufficio d’Ambito ha inoltre la facoltà di richiedere al Gestore ogni informazione utile in ordine ai costi operativi della gestione, ai procedimenti avviati in relazione alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ed all’esistenza di eventuali contenziosi.
4. Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo 1, l’Ufficio d’Ambito può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati ivi previsti; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
5. Il Gestore è inoltre tenuto a comunicare sempre e comunque e con la massima tempestività all’Ufficio d’Ambito il verificarsi o la probabilità del verificarsi di eventi che possono avere impatto su scostamenti tra l’attuazione del Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e le modalità di gestione del Servizio.
6. Il Gestore è tenuto a creare ed aggiornare periodicamente, anche in collaborazione con i Comuni o mediante attività di rilevazione appositamente condotta, un database che evidenzi per ciascuna utenza il numero di persone fisiche ad essa riferite.
7. Il Gestore è tenuto a collaborare con l’Ufficio d’Ambito in relazione all’attività istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, rendendo il parere di cui all’articolo 48, comma 2, lettera i) della Legge Regionale.
Articolo 31
(Ulteriori comunicazioni all’Osservatorio regionale risorse e servizi)
1. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della Legge Regionale, deve trasmettere all’Osservatorio regionale risorse e servizi i dati e le informazioni relativi all’attività svolta necessari all’Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all’utente finale. In particolare, il Gestore deve trasmettere all’Osservatorio regionale risorse e servizi i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo articolo 33 (“Carta della qualità dei servizi”).
Articolo 32
(Regolamenti di utenza per i servizi di acquedotto e per i servizi di fognatura e depurazione)
1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dai Regolamenti di utenza del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione, approvati dall’Ufficio d’Ambito, di tempo in tempo vigenti, nei quali, coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito e con le prescrizioni dell’Autorità, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell’eventuale contenzioso.
2. Entro il 29 febbraio 2016 l’Ufficio d’Ambito, con l’ausilio del Gestore, aggiornerà i Regolamenti di utenza del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura allegati al presente Convenzione di Gestione di Servizio ed entro il 30 giugno 2016 approverà il Regolamento per il servizio di depurazione.
3. I Regolamenti sono periodicamente verificati e se necessario aggiornati dall’Ufficio d’Ambito, anche al fine di adeguarli alle variazioni del Piano d’Ambito ed alle prescrizioni dell’Autorità. Ove le modifiche dei Regolamenti comportino maggiori costi per il Gestore questi dovranno essere coperti dalla tariffa.
4. I Regolamenti sono resi disponibili all’utente in modalità digitale sul sito internet del Gestore.
Articolo 33
(Carta della qualità dei servizi)
1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del servizio, approvata dall’Ufficio d’Ambito, di tempo in tempo vigente, nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dalla Regione riconosciuti dalle norme nazionali ed internazionali in materia.
2. L’Ufficio d’Ambito, con l’ausilio del Gestore, aggiornerà la Carta del Servizio allegata al presente Convenzione di Gestione di Servizio, anche tenuto conto degli interventi previsti nel Piano d’Ambito e ad eventuali prescrizioni dell’Autorità.
3. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, lettera h), della Legge Regionale, per alcuni indicatori predefiniti nella Carta ovvero identificati dall’Autorità anche con successivi provvedimenti, in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi che devono essere garantiti, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all’utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfetario; gli indicatori interessati, l’ammontare e le modalità di pagamento del suddetto rimborso sono indicati nella Carta.
4. La Carta è periodicamente verificata e se necessario aggiornata dall’Ufficio d’Ambito, anche al fine di adeguarla alle variazioni del Piano d’Ambito ed alle prescrizioni dell’Autorità. Ove le modifiche della Carta comportino maggiori costi per il Gestore questi dovranno essere coperti dalla tariffa.
5. La Carta contiene anche le modalità di gestione delle emergenze idriche e delle interruzioni di servizio.
6. La Carta è resa disponibile all’utente in modalità digitale sul sito internet del Gestore e pubblicizzata conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 461, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della Legge Regionale, trasmette la Carta al Garante ed all’Osservatorio regionale risorse e servizi.
Articolo 34
(Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e Catasto degli scarichi)
1. Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore redige e sottopone all’approvazione dell’Ufficio d’Ambito, e successivamente adotta, il regolamento che disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.
2. Entro il termine del 30 settembre 2016, il Gestore predispone e trasmette all’Ufficio d’Ambito un Catasto degli scarichi delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio in fognatura; il Catasto viene redatto sulla base degli standard e con le modalità preventivamente definiti dall’Ufficio d’Ambito. Al fine di consentire la predisposizione del Catasto, il Gestore dovrà acquisire la documentazione relativa agli scarichi, compresa quella relativa agli sfioratori.
3. In caso di mancata redazione del regolamento di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto e di mancata predisposizione del Catasto di cui al precedente paragrafo 2 entro il termine ivi previsto, l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 48 (“Penalizzazioni”).
Articolo 35 (Manuale della sicurezza)
1. Il Gestore adotta, entro i seguenti termini:
a) 30 aprile 2016: il manuale della sicurezza delle reti e degli impianti volto alla gestione dei rischi anche con riferimento ad aspetti relativi a tecniche antintrusione ed antiterrorismo;
b) 29 febbraio 2016: il manuale del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro finalizzato alla protezione ed alla prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.
Il Gestore trasmette copia di tali manuali all’Ufficio d’Ambito, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti.
2. In alternativa al manuale di cui alla precedente lettera b) del paragrafo 1, il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza del lavoro.
3. In caso di mancata adozione dei manuali di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 48 (“Penalizzazioni”).
Articolo 36 (Manuale della qualità)
1. Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Gestore adotta il manuale della qualità in relazione al servizio affidato, nel quale è descritto il sistema di qualità di gestione del Servizio e sono definiti anche i termini e le modalità di esecuzione delle manutenzioni ordinarie. Il Gestore trasmette copia di tale manuale all’Ufficio d’Ambito, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti.
2. In alternativa al manuale di cui al precedente paragrafo 1, il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità.
3. In caso di mancata adozione del manuale di cui al precedente paragrafo 1 o di mancata dimostrazione dell’ottenimento della certificazione di qualità entro il termine di cui al precedente paragrafo 1, l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 48 (“Penalizzazioni”).
Articolo 37
(Piano di emergenza in caso di crisi idrica)
1. Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore redige e sottopone all’approvazione dell’Ufficio d’Ambito, e successivamente adotta, un piano di emergenza in caso di crisi idrica.
2. Il piano di emergenza in caso di crisi idrica dovrà contenere l’individuazione dei rischi del sistema idrico dell’ATO, l’indagine delle cause (transitorie e permanenti), le condizioni di emergenza idrica ai fini della valutazione del rischio di deficienza idrica
e le relative misure di prevenzione e di gestione dell’erogazione di emergenza da adottare, indicandone i relativi costi.
3. Il piano di emergenza in caso di crisi idrica dovrà indicare, per le diverse cause di crisi, i valori soglia, in corrispondenza dei quali verranno attivate le procedure d’emergenza, nonché prevedere le modalità di informazione all’utenza ed all’Ufficio d’Ambito, in particolare fornendo a quest’ultimo apposita e specifica informativa che contenga tutte le informazioni tecniche sulle cause, sugli interventi per la loro eliminazione e sull’entità della popolazione interessata.
4. In caso di mancata adozione del piano di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 48 (“Penalizzazioni”).
Articolo 38
(Piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione)
1. Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore redige e sottopone all’approvazione dell’Ufficio d’Ambito, e successivamente adotta, un piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione.
2. Il piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione dovrà contenere l’individuazione dei rischi connessi all’esistenza ed all’esercizio delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e le azioni conseguenti per limitare al massimo i disservizi e tutelare la qualità dei corpi ricettori.
3. Il piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione dovrà prevedere le modalità di informazione all’Ufficio d’Ambito mediante apposita e specifica informativa che contenga tutte le informazioni tecniche sulle cause, sugli interventi per la loro eliminazione e sull’entità della popolazione interessata.
4. In caso di mancata adozione del piano di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 48 (“Penalizzazioni”).
Articolo 39
(Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie)
1. Entro il termine del 31 dicembre 2016 per le gestioni che hanno ceduto il ramo d'azienda ed entro il 31 dicembre 2017 per le gestioni in economia, il Gestore redige e sottopone alla approvazione dell’Ufficio d’Ambito, e successivamente adotta, un piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie.
2. Il piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie dovrà contenere le procedure per monitorare i vari tratti di rete dando precedenza a quelli che, sulla base dei dati attualmente disponibili e di quelli reperiti nel corso della gestione, presentano i maggiori livelli di criticità.
3. Nel piano di ricerca dovranno essere indicate le modalità per attuare una capillare campagna di recupero delle perdite idriche e fognarie, che comprenda la graduale sostituzione dei contatori delle utenze, necessaria ad ottemperare alle disposizioni normative e legislative in vigore.
4. In caso di mancata adozione del piano di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 48 (“Penalizzazioni”).
Articolo 40
(Misura del volume prodotto e del volume erogato)
1. La misura del volume prodotto ed erogato costituisce elemento fondamentale per la corretta erogazione del Servizio secondo i principi di efficienza ed economicità, sia con riferimento al rispetto dei parametri strettamente economici e finanziari sia in relazione al puntuale rispetto dei principi di tutela e risparmio della risorsa idrica attuale e futura.
2. Il Gestore provvede a propria cura e spese con personale proprio o con ricorso a terzi qualificati alla misurazione del volume di acqua effettivamente erogata alle utenze, suddividendo i consumi per tipologia di uso in conformità all’articolazione tariffaria approvata dall’Ufficio d’Ambito, adottando la massima diligenza ed attenzione.
3. Il Gestore provvede a propria cura e spese mediante apparecchiature fisse a misurare e registrare in continuo la portata emunta o acquistata da terzi in relazione a tutti i punti di captazione e/o acquisizione della risorsa idrica.
4. La frequenza minima delle misurazioni del volume erogato è fissata in 2 (due) letture complete per ogni anno di durata del presente Convenzione di Gestione di Servizio, salvo eventuali diverse prescrizioni dell’Ufficio d’Ambito dell’Autorità.
Capo V - Termine della Convenzione di Gestione di Servizio Articolo 41
(Durata dell’affidamento)
1. La durata dell’affidamento è di anni 20 (venti) a decorrere dalla sottoscrizione del presente Convenzione di Gestione di servizio.
2. Alla scadenza del presente Convenzione di Gestione di Servizio, il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del Servizio fino all’effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio, continuando a percepire la tariffa ovvero con diritto di ricevere dall’Ufficio d’Ambito un compenso pari alla tariffa.
Articolo 42 (Risoluzione)
1. Il presente Convenzione di Gestione si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., in caso di:
a) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l’affidamento “in house” della gestione del Servizio ai sensi del precedente articolo 9, paragrafo 1 (“Carattere in house del Gestore”);
b) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a dolo o colpa grave del Gestore;
c) cessione o sub-concessione, anche parziale, del presente Convenzione di Gestione di Servizio, ai sensi del precedente articolo 6 (“Divieto di cessione e di sub- concessione”);
d) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento o affitto di rami d’azienda senza la preventiva espressa autorizzazione da parte dell’Ufficio d’Ambito ai sensi del precedente 9, paragrafo 1 (“Carattere in house del Gestore”);
e) mancata prestazione o reintegrazione della fideiussione ai sensi del successivo paragrafo 3 dell’articolo 46 (“Fideiussione”);
f) mancata stipula, da parte del Gestore, delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 47 (“Assicurazioni”).
2. L’Ufficio d’Ambito potrà, inoltre, risolvere il presente Convenzione di Gestione qualora si verifichino le seguenti ipotesi di grave inadempimento da parte del Gestore e questi non vi ponga rimedio nei termini stabiliti ai sensi del successivo articolo 43 (“Intimazione ad adempiere”):
a) la mancata fatturazione per 12 (dodici) mesi consecutivi, da parte del Gestore, delle tariffe dovute dagli utenti per il Servizio e degli eventuali ricavi extra- tariffari per i servizi aggiuntivi, salvo il caso di forza maggiore;
b) il mancato mantenimento da parte del Gestore dei livelli di rendimento della gestione economica e/o finanziaria previsti dal Piano d’Ambito;
c) reiterate gravi deficienze, da parte del Gestore, nell’erogazione del Servizio ad esso affidato oppure sussistenza di inadempienze di particolare gravità ai disposti del presente Convenzione di Gestione, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
d) il mancato trasferimento, da parte del Gestore all’Ufficio d’Ambito, delle somme di cui al precedente articolo 7 (“Ulteriori Obblighi del Gestore”).
3. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l’Ufficio d’Ambito avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la fideiussione di cui al successivo articolo 46 (“Fideiussione”), salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, lettera e), l’Ufficio d’Ambito avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di fideiussione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l’ammontare complessivo della fideiussione stabilito ai sensi del successivo paragrafo
1 dell’articolo 46 (“Fideiussione”) e le somme effettivamente a disposizione dell’Ufficio d’Ambito a titolo di fideiussione.
4. In caso di gravi e reiterate inadempienze da parte dell’Ufficio d’Ambito, che si rivelino tali da pregiudicare in modo rilevante la gestione del Servizio, sempre che ciò non sia dovuto a comprovate cause di forza maggiore, il Gestore potrà notificare all’Ufficio d’Ambito la propria intenzione di risolvere il Convenzione di Gestione di Servizio per inadempimento dell’Ufficio d’Ambito, specificando le cause di inadempimento ed assegnando all’Ufficio d’Ambito un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per porre rimedio a detto inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il Gestore potrà risolvere il presente Convenzione di Gestione di Servizio. Ciò comporta esclusivamente lo svincolo della fideiussione di cui al successivo articolo
46, restando esclusa l’applicazione di penali a carico dell’Ufficio d’Ambito o la pretesa di ristori da parte del Gestore.
5. L’Ufficio d’Ambito potrà, inoltre, risolvere il presente Convenzione di Gestione di Servizio qualora si verifichino gli eventi di seguito descritti e il Gestore non vi ponga rimedio nei termini stabiliti ai sensi del successivo articolo 43 (“Intimazione ad adempiere”):
a) il verificarsi di qualsiasi evento che possa ragionevolmente preludere allo scioglimento del Gestore;
b) il verificarsi di qualsiasi evento dal quale possa conseguire la mancata concessione, il mancato rinnovo, se scaduta, o, a seconda dei casi, la revoca di qualsiasi autorizzazione, concessione, licenza o altro provvedimento amministrativo qualora tale mancata concessione, rinnovo o revoca abbia un effetto sostanzialmente pregiudizievole per lo svolgimento dell’attività tipica del Gestore;
c) la convocazione o la deliberazione del consiglio di amministrazione del Gestore, dell’assemblea o di altro organo competente, relativa alla possibilità di presentare domanda di ammissione ad una qualunque procedura concorsuale, ad una procedura di composizione negoziale della crisi, o ad altra procedura avente effetti analoghi;
d) la presentazione di istanza o dichiarazione di una qualsiasi delle procedure di cui alla precedente lettera c) su iniziativa di terzi (inclusa l’autorità giudiziaria competente), salvo che entro un termine espressamente indicato il Gestore dimostri che si tratta di un’istanza infondata e che entro un ulteriore periodo di tempo le opportune azioni legali siano state intraprese per ottenere il rigetto dell’istanza presentata;
e) la convocazione dell’assemblea per l’esame della possibilità di effettuare una cessione dei beni ai creditori o l’avvio di negoziazioni a tale fine.
6. In caso di anticipata cessazione dell’efficacia del presente Convenzione di Gestione di Servizio per risoluzione, il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del Servizio fino all’effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio, continuando a percepire la tariffa ovvero con diritto di ricevere dall’Ufficio d’Ambito un compenso pari alla tariffa.
7. Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1246, comma 1, numero 4, cod. civ., alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all’altra.
8. Le Parti convengono sin d’ora che le somme dovute da parte del gestore subentrante al Gestore in caso di risoluzione del presente Convenzione di Gestione saranno prioritariamente destinate al soddisfacimento dei crediti vantati dai soggetti finanziatori e sono pertanto indisponibili da parte del Gestore sino al completo, integrale ed incondizionato soddisfacimento di detti crediti, il tutto anche secondo quanto previsto al successivo articolo 45 (“Cessione dei crediti”).
Articolo 43 (Intimazione ad adempiere)
1. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 5 del precedente articolo 42 (“Risoluzione”), ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., l’Ufficio d’Ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto del Convenzione di Gestione di Servizio. La diffida dovrà essere inviata in copia anche agli eventuali soggetti finanziatori.
2. Qualora il Gestore non ponga rimedio alle irregolarità segnalate nel termine indicato nella diffida, l’Ufficio d’Ambito, in aggiunta alla facoltà di far cessare anticipatamente l’efficacia del presente Convenzione di Gestione di Servizio ai sensi dei paragrafi 2 e 5 del precedente articolo 42 (“Risoluzione”), nel rispetto comunque dell’esigenza di assicurare la continuità del Servizio, avrà facoltà di escutere le garanzie accessorie prestate dal Gestore in suo favore ai sensi dell’articolo 46 (“Fideiussione”).
Articolo 44
(Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori)
1. L’Ufficio d’Ambito prende atto ed accetta che i crediti degli eventuali soggetti finanziatori godranno di privilegio generale sui beni mobili del Gestore ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, in conformità a quanto previsto dall’articolo 160 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ pertanto riservata la più ampia facoltà ai soggetti finanziatori di costituire, con le forme e le modalità di cui alla richiamata disposizione normativa, il privilegio in parola.
Articolo 45 (Cessione dei crediti)
1. Anche ai fini del precedente articolo 44 (“Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori”), l’Ufficio d’Ambito autorizza sin d’ora e presta il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche in garanzia) tutti i crediti (o parte degli stessi) a qualsiasi titolo – indifferentemente per corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ristori di qualsivoglia natura – maturati e/o maturandi derivanti dalla e/o comunque connessi al presente Convenzione di Gestione.
2. I suddetti crediti potranno, ove occorrer possa, essere altresì costituiti in pegno in favore dei soggetti finanziatori.
Capo VI - Garanzie, sanzioni e contenzioso Articolo 46
(Fideiussione)
1. Il Gestore, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all’Ufficio d’Ambito dall’eventuale inadempimento del Gestore, si obbliga a costituire, a partire dal 30 giugno 2016, una fideiussione legata alle reti gestite, a favore dell’Ufficio d’Ambito, in conformità all’articolo 151, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, per l'importo iniziale di 500.000,00 Euro (cinquecentomila Euro), sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell’articolo 1944 del codice civile e rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile.
2. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
3. L’Ufficio d’Ambito, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla fideiussione di cui al precedente paragrafo 1 l’ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 48 (“Penalizzazioni”).
4. Il Gestore dovrà reintegrare la fideiussione con le somme prelevate entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell’Ufficio d’Ambito, pena la risoluzione del Convenzione di Gestione dopo tre mesi di messa in mora senza esito ai sensi del precedente articolo 42 (“Risoluzione”).
5. In caso di risoluzione del presente Convenzione di Gestione di Servizio per tutti i casi di cui al precedente articolo 42 (“Risoluzione”), l’Ufficio d’Ambito avrà la facoltà di escutere la fideiussione prestata dal Gestore al fine di ottenere il risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all’Ufficio d’Ambito dall’inadempimento del Gestore.
6. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
Articolo 47 (Assicurazioni)
1. Il Gestore dovrà tenere indenne l’Ufficio d’Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione del presente Convenzione di Gestione di Servizio.
3. Il Gestore ha l’obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi fino al massimale di 1.000.000 di Euro (unmilione di Euro).
4. Il Gestore ha inoltre l’obbligo di assicurare, con una compagnia di primaria importanza, i beni strumentali all’erogazione del Servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di 3.000.000 di Euro (tremilioni di Euro). Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.
5. Il Gestore è tenuto a stipulare i contratti di assicurazione di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 al momento del subentro nell’effettiva gestione operativa delle varie gestioni esistenti, ed a trasmetterli immediatamente in copia all’Ufficio d’Ambito; la mancata sottoscrizione dei medesimi contratti è motivo di risoluzione del presente Convenzione di Gestione di Servizio ai sensi del precedente articolo 42 (“Risoluzione”), mentre la mancata o ritardata trasmissione all’Ufficio d’Ambito comporta l’applicazione delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 48 (“Penalizzazioni”).
6. Le segnalazioni di danno subito da terzi saranno inoltrate dagli interessati direttamente al Gestore, che dovrà esaminarle e provvedere all’eventuale risarcimento del danno. In virtù del presente Convenzione di Gestione di Servizio, il Gestore viene espressamente autorizzato dall’Ufficio d’Ambito a trattare con i soggetti interessati per definire e riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni arrecati da terzi, ivi compresi gli stessi Enti locali, a reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali strumentali all’erogazione del Servizio.
Articolo 48 (Penalizzazioni)
1. Al Gestore saranno applicate, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante, le penalizzazioni previste dal presente articolo, che dovranno essere corrisposte a favore dell’Ufficio d’ambito ove non diversamente previsto:
a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali di cui al precedente articolo 15 (“Obiettivi strutturali e relativi indicatori”) entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione per ogni mese di ritardo pari ad Euro 5 (cinque) per ogni Euro 1.000 (mille) di valore programmato degli interventi per i quali non è stato presentato all’Ufficio d’Ambito e validato dallo stesso il certificato di regolare esecuzione, fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore;
la penalizzazione di cui alla presente lettera non si applica peri primi tre mesi di ritardo calcolati a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui l’intervento è previsto in Piano d’Ambito, oppure per i primi tre mesi a decorrere dalla data di prevista consegna del certificato di regolare esecuzione dell’opera ove il crono programma della stessa implichi a priori un termine di consegna successivo al 31 dicembre dell’annualità di riferimento;
b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al precedente articolo 16 (“Obiettivi di qualità e relativi indicatori”) entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra 10.000 (diecimila) e 100.000 (centomila) Euro per ogni evento, determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore;
c) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore con la Carta, una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) Euro per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a), della Legge Regionale.
2. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni all’Osservatorio regionale risorse e servizi ai sensi dell’articolo 31 (“Ulteriori comunicazioni all’Osservatorio regionale risorse e servizi”), l’Ufficio d’Ambito applica al Gestore una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) Euro per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b), della Legge Regionale. L’Ufficio d’Ambito devolve le somme incassate alla Regione ai sensi dell’articolo 54, comma 3, lettera a), della Legge Regionale.
3. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 30 (“Comunicazione dati sui servizi”) o di quelli di cui al precedente articolo 10 (“Infrastrutture e altri beni strumentali all'erogazione del Servizio”) oppure in caso di diniego o di impedimento all’accesso da parte del Gestore ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 29 (“Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito”), l’Ufficio d’Ambito applica al Gestore medesimo una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) Euro per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore, fatti salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore.
4. Al ricorrere delle seguenti circostanze, al Gestore saranno inoltre applicate le seguenti penalizzazioni:
a) in caso di mancata o ritardata redazione definitiva dell’inventario dei beni di cui al precedente articolo 10 (“Infrastrutture e altri beni strumentali all'erogazione Servizio”) verrà applicata una sanzione pari ad Euro 15.000 (quindicimila) per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
b) in caso di mancata o ritardata redazione del regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e di mancata o ritardata predisposizione del Catasto di cui al precedente articolo 34 (“Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e Catasto degli scarichi”) verrà applicata una sanzione pari ad Euro 15.000 (quindicimila) per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
c) in caso di mancata o ritardata redazione del manuale di sicurezza, o del manuale della qualità, o del piano di emergenza in caso di crisi idrica, o del piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione, o del piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie di cui ai precedenti articoli 35 (“Manuale della sicurezza”), 36 (“Manuale della qualità”), 37 (“Piano di emergenza in caso di crisi idrica”), 38 (“Piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione”) e 39 (“Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie”) verrà applicata una sanzione pari ad Euro 15.000 (quindicimila) per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
d) in caso di mancata reintegrazione della fideiussione entro il termine di 30 (trenta) giorni ai sensi del precedente articolo 46 (“Fideiussione”) verrà applicata una sanzione pari ad Euro 2.000 (duemila) per ogni giorno di ritardo;
e) in caso di mancata trasmissione, da parte del Gestore, delle polizze assicurative di cui al precedente articolo 47 (“Assicurazioni”) verrà applicata una sanzione pari ad Euro 2.000 (duemila) per ogni girono di ritardo;
f) in caso di mancato rispetto del termine di cui all’articolo 52, comma 1, in tema di tutela da class action verrà applicata una sanzione pari a € 1000,00 per ogni giorno di ritardo.
5. L’Ufficio d’Ambito si riserva la facoltà di incrementare gli importi delle penalizzazioni di cui al presente articolo, previo confronto con il Gestore.
6. In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 5 % per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo la misura della penale rispettivamente indicata al comma precedente.
7. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte dell’Ufficio d’Ambito al Gestore che, ricevuta l’intimazione, ha l’obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell’inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte dell’Ufficio d’ambito, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
8. Valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dal Gestore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell’inadempimento e
l’eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, l’Ufficio d’ambito applica la penale.
9. L’importo della penale è versato dal Gestore all’Ufficio d’ambito entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo. Decorso tale termine, l’Ufficio d’ambito, a propria scelta, escute la fideiussione o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all’importo della penale, maggiorato degli interessi di mora.
10. L’EGA comunica all’AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi dei precedenti commi, per le successive determinazioni di competenza.
Articolo 48-bis (Sanzioni)
1. L’EGA è tenuto a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
Articolo 49
(Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)
1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l’igiene o la sicurezza pubblica, l’Ufficio d’Ambito potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. L’adozione delle misure di cui al precedente paragrafo 1 deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l’Ufficio d’Ambito contesta al Gestore l’inadempimento riscontrato, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell’inadempimento medesimo. Qualora il Gestore abbia fatto ricorso alla tecnica della finanza di progetto o ad altra tipologia di finanziamento, tale diffida dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ai soggetti finanziatori.
3. Nel caso in cui l’attuazione del Piano d’Ambito sia finanziata con operazioni di finanza di progetto o con altra tipologia di finanziamento, l’Ufficio d’Ambito adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti previa acquisizione del parere da parte dei soggetti finanziatori.
4. Tutti gli oneri conseguenti all’adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.
Articolo 50 (Forza maggiore)
1. Il Gestore si impegna a comunicare per iscritto all’Ufficio d’Ambito il verificarsi di un evento di forza maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell’evento, degli effetti e dei rimedi che esso intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, l’Ufficio d’Ambito dovrà avviare apposita istruttoria in merito, con l’ausilio e in contraddittorio con il Gestore, al fine del
riconoscimento della circostanza di forza maggiore e della individuazione delle possibili azioni di mitigazione degli effetti causati dall’evento di forza maggiore.
3. Al verificarsi di un evento di forza maggiore formalmente riconosciuto come tale dall’Ufficio d’Ambito, gli obblighi del Gestore derivanti dal presente Convenzione di Gestione di Servizio potranno rimanere totalmente o parzialmente sospesi per tutta la durata dell’evento.
4. Qualora uno o più eventi di forza maggiore:
a) determinino una sospensione dell’esecuzione del Convenzione di Gestione di Servizio, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, oppure
b) siano tali da comportare un’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario della Gestione
è data facoltà al Gestore di richiedere l’attivazione della procedura di riequilibrio economico-finanziario di cui al precedente articolo 27 (“Equilibrio economico- finanziario della Gestione”).
5. Qualora perduri l’evento di forza maggiore, e ciò non consenta di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 4 oppure nel caso in cui ciò renda palesemente impossibile l’esecuzione del presente Convenzione di Gestione di Servizio, in tutto o per una parte sostanziale del medesimo, le Parti potranno procedere alla risoluzione consensuale della presente Convenzione di Gestione di Servizio, ferma l’applicazione del paragrafo 6 del precedente articolo 42 (“Risoluzione”).
Articolo 51 (Risoluzione delle controversie)
1. Ferma restando la disciplina della risoluzione delle controversie relative alla revisione del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio, di cui al precedente articolo 18 (“Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio”), tutte le altre contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti, per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente Convenzione di Gestione di Servizio - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente alla gestione del Servizio - saranno risolte, esperito ogni tentativo di amichevole composizione, a mezzo del Garante, nel rispetto delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.
2. Tutte le controversie non deferibili alla competenza del Garante saranno devolute, in quanto appartenenti alla giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici del giudice amministrativo, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, fatte salve le controversie che la normativa di tempo in tempo vigente consente che siano deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, per le quali sarà competente, con esclusione espressa di qualsiasi altro foro, il Tribunale di Varese.
3. L’insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con il presente Convenzione di Gestione di Servizio ed in particolare l’obbligo del Gestore di proseguire nella gestione del Servizio.
Articolo 52
(Tutela da class action)
1. Nel caso in cui sia notificata all’Ufficio d’ambito una diffida ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d. lgs. 20.12.09 n. 198, l’Ufficio d’ambito trasmette la diffida al Gestore fissando allo stesso un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per effettuare gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. Eventuali interventi non idonei a soddisfare le richieste degli interessati sono ritenuti come non posti in essere e pertanto non interrompono né il termine di cui al periodo precedente né la prosecuzione della decorrenza di quello indicato all’articolo 48, comma 4, lettera f) in relazione al computo dell’ammontare della penale. E’ fatto obbligo all’Ufficio d’ambito dare tempestivamente contezza al concessionario della congruità dell’intervento da esso posto in essere.
2. Fatta salva l’applicazione della penale indicata all’articolo 48, comma 4, lettera f) del presente Convenzione di Gestione, in caso di citazione in giudizio nei confronti dell’Ufficio d’ambito ai sensi dell’articolo 1 del d. lgs 20.12.09 n. 198, è fatto obbligo al Gestore di intervenire in giudizio ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dello stesso decreto. Il concessionario ha l’obbligo di mallevare l’Ufficio d’ambito dalle spese legali su di essa gravanti e relative ai giudizi di cui al presente comma. A tal fine, il concessionario rimborsa all’Ufficio d’ambito tali spese entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dal comune, corredata da idonei titoli attestanti la spesa sostenuta. Decorso tale termine, l’Ufficio d’ambito, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all’importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora.
3. In caso di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti dell’Ufficio d’ambito in un procedimento susseguente a quello di cui al d. lgs 198 del 2009, è fatto obbligo al Gestore di rimborsare all’Ufficio d’ambito l’importo del danno liquidato a suo carico. A tal fine, il Gestore liquida all’Ufficio d’ambito tale importo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dall’Ufficio d’ambito, corredata da idonei titoli attestanti l’onere sostenuto. Decorso tale termine, l’Ufficio d’ambito, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all’importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora.
4. E’ fatto obbligo al Gestore di adempiere a propria cura e spese, anche mediante rimborso all’Ufficio d’ambito di tutti gli oneri da essa sostenuti, al dispositivo dell’eventuale sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 4 del d. lgs 198/09 e del giudizio di ottemperanza di cui all’articolo 5 dello stesso decreto, nonché di rimborsare all’Ufficio d’ambito l’eventuale danno liquidato a carico dello stesso da parte della Corte dei Conti, laddove sia stato promosso innanzi ad essa un giudizio a carico di quest’ultimo, susseguente alla comunicazione di cui all’articolo 5, secondo comma, del d. lgs 198/09.
5. Gli obblighi indicati al presente articolo gravano sul Gestore in relazione a tutti i gradi di giudizio e anche nel caso, previsto dall’articolo 3, comma 1, del d. lgs 198/09, di proposta di risoluzione non giudiziale della controversia.
Capo VII – Disposizioni transitorie Articolo 53
(Periodo transitorio e subentro nelle gestioni esistenti)
1. Le Parti prendono atto che, fatta eccezione la gestione conforme di ASPEM S.p.A., come meglio definita negli articoli 3 e 4, non esistono nell’ambito territoriale ottimale altri Gestori di servizi salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell’art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06.
2. In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, le Parti prendono atto che l’operatività nella gestione del Servizio da parte del Gestore non decorre dal 1° luglio 2015, ma avverrà, progressivamente per fasi del Servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 (“Periodo transitorio”), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Subentro nelle gestioni esistenti”), nonché mediante il progressivo completamento dell’organizzazione del Gestore prevista nel Piano d’Ambito. La piena operatività del Gestore per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l’intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
3. Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all’Ufficio d’Ambito, il quale approva l’operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d’Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del presente Convenzione di Gestione di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l’ottenimento dell’affidamento previsti dall’articolo 8.
4. Il Subentro nelle gestioni esistenti avverrà previo pagamento da parte del Gestore del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico e secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite dalla medesima Autorità. Salvo diverse successive prescrizioni da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, la determinazione e il pagamento del “valore di subentro” avverrà secondo i seguenti criteri e la seguente procedura.
5. I criteri per la determinazione del “valore di subentro” a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell’art. 33 della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/IDR e nell’articolo 8.3 della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall’Autorità medesima; conseguentemente il “valore di subentro” sarà valorizzato:
a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:
𝑎
𝑡
𝑉𝑅𝑎 = ∑ { ∑ [(𝐼𝑃𝑐,𝑡 − 𝐹𝐴𝐼𝑃,𝑐,𝑡) − (𝐶𝐹𝑃𝑐,𝑡 − 𝐹𝐴𝐶𝐹𝑃,𝑐,𝑡)] ∗ 𝑑𝑓𝑙𝑎} + 𝐿𝐼𝐶𝑎
dove:
𝑐 𝑡=1961
• IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c
e iscritte a libro cespiti nell’anno t, realizzate dal gestore uscente;
• FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell’anno t;
• CFP è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell’anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c;
• FACFP è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell’anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
• dflta è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell’anno t, con base 1 nell’anno a;
• LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;
b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del comma 2, dell’articolo 153.
Con riferimento alle gestioni esistenti in economia il “valore di subentro” sarà invece valorizzato mediante il riconoscimento della componente tariffaria MTp, di cui al Metodo Tariffario Idrico, a copertura dei mutui sottoscritti dagli enti locali, secondo quanto indicato nell’articolo 8.7 della deliberazione dell’Autorità 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall’Autorità medesima.
5 Le modalità e la procedura per la determinazione del “valore di subentro” e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono quelle contenute nell’articolo 7 della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall’Autorità medesima; conseguentemente:
a) l’Ufficio d’ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l’importo esatto del “valore di subentro” secondo i criteri sopra individuati, fissando l’obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo;
b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all’Ufficio d’ambito la proposta di determinazione del “valore di subentro” entro la data del 31 dicembre 2015 specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l’Ufficio d’ambito potrà provvedere alla determinazione del “valore di subentro” indipendentemente dalla proposta;
c) dopo il pagamento del “valore di subentro” il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d’ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).
6 I criteri per il trasferimento del personale delle Gestioni esistenti sono quelli contenuti nell’articolo 49, comma 9, della Legge regionale della Lombardia n. 26/2003 e nell’art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto precisato nel Piano d’ambito e
nei suoi aggiornamenti. I Gestori esistenti dovranno comunicare all’Ufficio d’ambito l’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale, entro la data del 31 dicembre 2015; trascorsa tale data, l’Ufficio d’ambito e il Gestore procederanno, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge, al trasferimento del personale in possesso dei presupposti di legge al Gestore medesimo.
Articolo 54 (Prosecuzione delle gestioni esistenti)
1. I gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Gestori esistenti”) continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l’articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d’ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.
2. L’Ufficio d’ambito, con l’ausilio del Gestore, definirà, entro il 30 marzo 2016, le modalità per il trasferimento al Gestore medesimo della quota di tariffa riscossa dai Gestori esistenti che non può essere dai medesimi trattenuta in quanto non destinata alla copertura dei costi delle suddette gestioni, secondo quanto previsto nel Piano d’Ambito.
3. Il Gestore ha facoltà di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall’Ufficio d’Ambito. I predetti Accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall’Ufficio d’Ambito.
4. In caso di mancato pagamento del “valore di subentro” di cui al precedente articolo 53 nell’importo e nel termine stabiliti dall’Ufficio d’ambito, i Gestori esistenti proseguono nella gestione del servizio fino ad una data successiva di 90 giorni rispetto a quella dell’effettivo pagamento da parte del Gestore.
Capo VIII – Disposizioni finali Articolo 55
(Imposte, tasse, canoni)
1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.
Articolo 56 (Spese contrattuali)
1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.
Articolo 57 (Disposizioni finali)
1. Le Parti danno atto che il testo della presente Convenzione recepisce i contenuti minimi essenziali di cui all’Allegato A della deliberazione AEEGSI n.656/2015/R/Idr del 23 dicembre 2015 e concordano che esso sarà successivamente adeguato alle future eventuali modifiche che saranno approvate dall’Autorità medesima e che si rendano applicabili. .
2. Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 17 della presente Convenzione di Gestione.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione di Gestione di Servizio, le Parti fanno rinvio al D.Lgs. n. 152/2006, alla Legge Regionale n. 26/2003, alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici, nonché alle deliberazioni della AEEGSI.
4. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Varese, Piazza Libertà, 1.
5. La presente Convenzione di Gestione di Servizio viene redatto in tre copie originali, la prima da conservarsi tra gli atti dell’Ufficio d’Ambito, la seconda da consegnare al Gestore, la terza per eventuali registrazioni di legge.
Articolo 58 (Allegati)
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Convenzione di Gestione di Servizio, ancorché non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:
A) Delibera di affidamento del Servizio P.V. 28 del 29/06/2015;
B) Piano d’Ambito (agli atti);
C) Carta del Servizio;
D) Regolamento per il Servizio di Acquedotto;
E) Regolamento per il Servizio di Fognatura;
F) Scadenza delle gestioni dei servizi di acquedotto attualmente gestiti dal gestore salvaguardato ASPEM.
Allegato C PV.5 del 28/06/2017
A) Delibera di affidamento del Servizio P.V. 28 del 29/06/2015
COPIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI ADUNANZA DEL 29 Giugno 2015
SESSIONE ORDINARIA
Prot. n.43488/9.3.1 P.V. N. 28
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE ALLA SOCIETA' "IN HOUSE" ALFA S.R.L.; DECADENZA GESTIONI ESISTENTI; DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO FINO AL SUBENTRO EFFETTIVO DEL GESTORE DI AMBITO.
L’anno duemilaquindici addì 29 del mese di Giugno alle ore 18:00 in Varese, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Supplente Dott.ssa Pietri Antonella si è riunito il Consiglio Provinciale a seguito di formale lettera di convocazione.
Presiede l’adunanza il Presidente Vincenzi Nicola Gunnar Risultano presenti all’appello i Consiglieri:
Nicola Gunnar Vincenzi | Presidente | Presente |
Paolo Bertocchi | Consigliere | Presente |
Laura Fiorina Cavalotti | Consigliere | Presente |
Piero Galparoli | Consigliere | Presente |
Silvano Innocente Garbelli | Consigliere | Presente |
Giorgio Ginelli | Consigliere | Presente |
Ennio Imperatore | Consigliere | Presente |
Carmelo Antonio Lauricella | Consigliere | Presente |
Giuseppe Longhin | Consigliere | Presente |
Marco Magrini | Consigliere | Assente |
Valerio Giovanni Mariani | Consigliere | Presente |
Fabrizio Mirabelli | Consigliere | Presente |
Vincenzo Proto | Consigliere | Presente |
Marco Riganti | Consigliere | Presente |
Giuseppe Taldone | Consigliere | Presente |
Alberto Tognola | Consigliere | Presente |
Claudio Amedeo Verga | Consigliere | Presente |
Sono presenti i Dirigenti: Arch. Roberto Bonelli, Arch. Alberto Caverzasi, Dott. Angelo Gorla, Direttore Ufficio d’Ambito Carla Arioli, Direttore Generale Società Ecologiche Susanna Capogna, Direttore Agenzia Formativa Sonia Prevedello.
Il Presidente del Consiglio constatata la legalità dell’adunanza per poter validamente deliberare dichiara aperta la seduta.
Su Relazione Mariani, che a conclusione da lettura dell’emendamento punto n. 4, presentato dal gruppo “Civici e Democratici” sul testo allegato alla proposta di deliberazione , quale risulta nel documento allegato 1)
Preso atto della conseguente discussione in merito come sotto brevemente riassunta:
Taldone : esprime i suoi dubbi sperando che “ la carrozza non diventi un carrozzone” perché difficilmente sarà possibile rendere efficiente da subito la nuova società; crede che da cassare la frase” l’assoluta preferibilità” citata a pag. 9 sia da cassare, anche perché la normativa europea privilegia sicuramente il criterio della salvaguardia del mercato e della libera concorrenza . La società in house ha senso solo se non esistono gestori alternativi, ma non è il caso specifico, oppure sussiste una convenienza straordinaria che deve però essere spiegata. Per questi motivi dichiara la sua astensione dal voto sul provvedimento in discussione sia estende per ovvi motivi di coerenza, ma non di contenuto, anche all’emendamento
Galparoli: si rammarica del fatto che alla società non abbia aderito il Comune di Varese, pur comprendendone la ragione
Tognola : crede che tra i tre modelli gestionali previsti dalla legge, che illustra brevemente, la società in house sia la preferibile; la preoccupazione per il cambiamento è di tutti ma tutti gli enti arrivano da altre gestioni; in merito alla mancata adesione alla società del Comune di Varese è evidentemente stata determinata dal ricorso Aspem, ma una volta superato crede che Varese aderirà
Mariani: ritiene opportuno replicare alle dichiarazioni del consigliere Taldone, sottolineando come la Alfa assorbirà molte società eliminando quindi molte strutture gestionali del tutto ridondanti.
Si passa quindi alla votazione dell’emendamento allegato 1)
Con voto elettronico favorevole unanime n. 16 Consiglieri Assente all’atto della votazione n. 1 Consigliere: Marco Magrini
I L C O N S I G L I O P R O V I N C I A L E
Visti:
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 16 “Nomina dei dipendenti nelle società partecipate”, del decreto legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 (“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C- 565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di colletta mento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 3000 del 29 dicembre 2014 – Supplemento Ordinario n. 99).
Vista:
- la deliberazione n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;
Premesso
A) Descrizione delle funzioni attribuite alla Provincia e all’Ufficio d’ambito.
- ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’articolo 47 della legge della Regione Lombardia n. 26del 2003, “il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano”;
- ai sensi dell’articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, dal 1° gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall’articolo 148 del D.Lgs.
n. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle provincie, ad eccezione dell’ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano;
- conseguentemente, con riferimento all’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, è attribuita alla Provincia di Varese, indicata dalla legge regionale quale “ente responsabile dell’ATO” (ora: “ente di governo dell’ambito”), ai sensi dell’articolo 49 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, la “organizzazione del servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d’ambito”, nonché la “deliberazione della forma di gestione del servizio secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, e secondo i criteri ivi contenuti”;
- la Provincia di Varese è altresì competente, ai sensi dell’articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, all’esercizio, tramite l’Ufficio d’Ambito di cui al predetto articolo della legge regionale, fra le altre, delle seguenti funzioni e attività:
a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);
b) l’approvazione e l’aggiornamento del piano d’ambito di cui all’art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2, lettera b);
c) (omissis)
d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente di governo dell’ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera d);
e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);
- per le suddette decisioni l’art. 48, comma 3 prevede che l'ente di governo dell’ambito acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO;
- l’articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:
a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”.
- tale quadro d’insieme è confermato dal nuovo assetto istituzionale degli enti di area vasta e, in particolare, delle Province, posto che il comma 85, lettera a), dell’articolo unico della legge n.
56 del 2014, nell’individuare, tra le funzioni fondamentali di detti enti, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, puntualizza che ciò avvenga “per gli aspetti di competenza”, e pertanto sulla base delle competenze che l’ordinamento previgente assegnava già a detti enti come, nel caso del servizio idrico integrato, è avvenuto con il d.lgs. 152/06 e la l.r. 26/03.
B) Gli atti deliberati dalla Provincia, dall’Ufficio d’Ambito e dalla Conferenza dei Comuni di scelta del modello “in house” per la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese.
- la scelta della forma di gestione “in house” è stata approvata e confermata con deliberazione del Consiglio provinciale della provincia di Varese n. 72 del 20.12.2011 (previe deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di Ambito n. 20 e n. 21 del 23.11.2011 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni), con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n. 18 del 26.7.2013 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di Ambito n. 32 del 24.10.2012 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 3 del 28.2.2013) e con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Varese n.
20 del 18 aprile 2014 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di Ambito n. 12 del 26 marzo 2014 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 7 del 15 aprile 2014);
- nelle predette deliberazioni oltre alla conferma della forma di gestione “in house” sono state altresì approvate le caratteristiche che la società “in house” deve avere per poter beneficiare dell’affidamento del servizio idrico integrato ed il percorso per la costituzione della società “in house”, con la previsione dell’approvazione da parte dei Comuni dell’ambito della partecipazione alla società “in house” e dello schema di Statuto.
- il TAR Lombardia, Sezione Terza, con sentenza n. 3005/2014, depositata in data 10 dicembre 2014, sul ricorso n. 3193/2013 proposto dalla società ASPEM S.p.A., contro il Comune di Varese, la Provincia di Varese, la Conferenza dei Comuni dell’ATO di Varese e l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, e nei confronti del Comune di Comerio, ha disposto, in accoglimento del ricorso, “l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Varese
n. 55 del 28 novembre 2013 – avente ad oggetto “Approvazione della partecipazione alla società in house per la gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese e relativo statuto” – e degli atti presupposti tra i quali, in particolare, quelli della provincia di Varese e dell’Ufficio d’Ambito che hanno individuato la forma di gestione del servizio idrico integrato e disposto la cessazione anticipata delle gestioni attualmente in essere;
- che viceversa le successive deliberazioni dell’Ufficio d’Ambito n. 12 del 26 marzo 2014, della Conferenza dei Comuni n. 7 del 15 aprile 2014 e del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014 – con le quali è stato provveduto non solo ad approvare in via definitiva il Piano d’Ambito e i documenti ad esso presupposti, ma è stata nuovamente confermata la scelta della società in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato –
in quanto successive e non presupposte agli atti impugnati ed annullati ed in particolare alla deliberazione del Consiglio comunale di Varese n. 55 del 28 novembre 2013, non risultano annullate dalla sentenza del TAR Lombardia, Sezione Terza, con sentenza n. 3005/2014;
- la sentenza del Tar Lombardia ha motivato l’annullamento degli atti sopra indicati sulla base dell’argomentazione secondo cui “anteriormente alla scelta del modello di gestione sarebbe stato necessario adottare il Piano d’ambito essendo prodromica alla individuazione del modello di gestione ottimale la conoscenza degli elementi sia infrastrutturali che finanziari riguardanti l’Ambito coinvolto” (cfr. pag. 8 della sentenza), ai sensi dell’art. 150 del D.Lgs. n. 152/2006 (“L’Autorità d’ambito, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione (…) )”;
- gli atti della Provincia di Varese e dell’Ufficio d’Ambito non sono stati oggetto di censura da parte del Tar a causa dei loro contenuti, ma per il vizio procedurale sopra indicato;
- l’ente di governo dell’ambito – tenuto conto di quanto eccepito dal Tar e, in particolare, della circostanza che né il piano d’ambito né la scelta del modello gestionale hanno ricevuto censure per i propri rispettivi contenuti, ma che i rilievi hanno riguardato la concatenazione tra tali due provvedimenti che, di fatto, secondo quanto eccepito dal collegio giudicante, non ha permesso di fondare la scelta del modello gestionale su una piena consapevolezza dei contenuti del piano d’ambito – si è fatto carico di supportare la scelta del modello con i contenuti del piano d’ambito già a suo tempo approvato e recentemente integrato per mero scorrimento temporale, verificando la compatibilità dello stesso con la scelta della forma di gestione in house;
- per tale motivo, la Provincia di Varese ha confermato la forma di gestione del servizio idrico integrato nell’ambito della Provincia di Varese secondo il modello della società “in house” con deliberazione del consiglio provinciale della provincia di Varese n. 9 in data 24.04.2015, pubblicata in data 5.05.2015 (previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito n. 19 del 30.03.2015 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 7 del 9.04.2015);
- che la predetta deliberazione del consiglio provinciale n. 9 in data 24.04.2015 ha fondato la scelta del modello gestionale in house non solo sulla circostanza che lo stesso costituisce un modello organizzativo alternativo ed equiordinato rispetto agli altri e due (affidamento con procedure competitive e affidamento a società mista con socio privato operativo scelto con procedura competitiva), ma, in maniera più specifica e concreta, basando e supportando tale scelta anche sugli elementi che compongono il caso di specie, prendendo le mosse da un esame puntuale dei contenuti del piano d’ambito e delle ricadute dei contenuti di quest’ultimo sul modello gestionale individuato;
- che la scelta della forma di gestione “in house” è stata basata sulla relazione (allegata sub “A” alla deliberazione consiliare), denominata “Relazione la forma di gestione in -house- rispetto e compatibilità - con il Piano d'Ambito approvato con delle deliberazioni dell’Ufficio d’Ambito P.V.
n. 12 del 26 marzo 2014, della Conferenza dei Comuni n. 7 del 15 aprile 2014 e del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014, e comprensivo del Piano economico e finanziario (PEF), così come aggiornato con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 5 in data 27/02/2015, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Ufficio di ambito P.V. 2 del 29/01/2015 e dall’acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 3 del 26/02/2015";
- che la predetta deliberazione del consiglio provinciale n. 9 in data 24.04.2015, facendosi carico di quanto esplicitato nella citata sentenza del Tar Lombardia 3005/2014, (i) ricollocando la concatenazione piano d’ambito/scelta del modello gestionale nella giusta sequenza e (ii) fornendo attraverso la citata relazione, allegato “A”, i supporti motivazionali della scelta concretamente effettuata, ha confermato, per le motivazioni ivi espresse, il modello in house già a suo tempo opzionato, rivestendo pertanto i connotati di atto confermativo della citata deliberazione20/2014, pur attraverso una nuova istruttoria e una riponderazione degli interessi in gioco sottesi all’emanazione del provvedimento originario, e con ciò assorbendo a sé l’atto confermato;
- che, pertanto, la conferma della scelta della forma di gestione “in house” è supportata:
a) dalle motivazioni contenute nelle deliberazioni sopra indicate che vengono confermate con la presente deliberazione e, in particolare, dalle motivazioni contenute nelle deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n. 18 del 26.7.2013 e n. 20 del 18 aprile 2014 (nonché delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito e della Conferenza dei Comuni alle stesse
prodromiche) e nel documento dal titolo “I criteri per la scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato”, deliberazioni e documento allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
b) dalle motivazioni contenute nel documento redatto dall’Ufficio d’Ambito dal titolo " La forma di gestione in -house- rispetto e compatibilità - con il Piano d'Ambito approvato con delle deliberazioni dell’Ufficio d’Ambito P.V. n. 12 del 26 marzo 2014, della Conferenza dei Comuni n. 7 del 15 aprile 2014 e del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014, e comprensivo del Piano economico e finanziario (PEF), così come aggiornato con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 5 in data 27/02/2015, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Ufficio di ambito P.V. 2 del 29/01/2015 e dall’acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 3 del 26/02/2015", che espone le argomentazioni, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, in base alle quale risulta che la gestione “in house” è compatibile e rispettosa del Piano d’ambito approvato; documento che viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- la predetta deliberazione del consiglio provinciale n. 9 in data 24.04.2015 ha confermato il modello gestionale in house providing, ritenendolo certamente congruo rispetto al servizio idrico integrato, sulla base, in particolare, delle seguenti considerazioni:
a) l’analisi contenuta nella ridetta relazione allegata sub “A” alla deliberazione, mette in evidenza, tra l’altro che il modello in-house offre “garanzie identiche ai diversi modelli della gara e della società mista in quanto il sistema regolatorio è identico per tutti i modelli in quanto determinato dall'Autorità di regolazione (AEEGSI) che predisporrà costi standard e meccanismi di efficientamento nelle gestione del servizio uguali per tutte le tipologie di aziende, siano esse pubbliche o private. A ciò si aggiunge, in primo luogo, in alternativa alla copertura delle perdite, è possibile procedere alla revisione del Piano d’Ambito in modo tale da ripristinare il riequilibrio economico-finanziario della gestione e in secondo luogo, la possibilità di perdite è decisamente ridotta in considerazione della strutturazione del nuovo metodo tariffario approvato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il settore idrico, che prevede la concreta attuazione del principio del c.d. “full cost recovery”, che consente la totale copertura dei costi di gestione e di investimento del servizio. La società in-house prevista per l'Ato di Varese in quanto per statuto è vietata la distribuzione dell'utile, si pone come obiettivo il risultato operativo in luogo di quello economico, concentrandosi in particolare sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio piuttosto che su obiettivi di carattere economico (cioè i dividendi per i soci), fermo restando il raggiungimento e mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. Tale fattore garantirà che ogni ulteriore possibile economia nel servizio, non venga distribuita fra i soci ma sia reinvestita nella gestione del servizio stesso e utilmente finalizzata a migliorarne la qualità. Le considerazioni di cui sopra sono decisive non solo per il rispetto del piano d'ambito da parte del modello in-house, ma ancor più per evidenziare la sua assoluta preferibilità e convenienza rispetto ai modelli della gara e della società mista. Tale impostazione consente di creare un sistema in cui i ricavi derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti saranno totalmente destinati all’erogazione del servizio non essendo statutariamente consentito che una parte di risorse possa essere utilizzata per il pagamento dei dividendi. La missione dell’in-house dell’ATO della Provincia di Varese, non è dunque quella di realizzare profitti e garantire così una remunerazione del capitale investito dai propri soci (tra l’altro non più ammissibile dopo il referendum del giugno 2011), quanto piuttosto quella di gestire il Servizio idrico integrato nell’interesse degli Enti locali di riferimento e nel rispetto di standard qualitativi elevati per i servizi erogati agli utenti”;
b) la società in house consenta una gestione effettiva da parte del Socio pubblico del servizio. Mentre, infatti, nei modelli di gestione che prevedono l’esternalizzazione della gestione del servizio (la Società mista o la Gara) un ambito di decisioni afferenti alla gestione del servizio competono (in misura più o meno ampia) al soggetto imprenditoriale privato (che ha ricevuto l’affidamento con gara o che rappresenta il partner industriale nella società mista), nel modello di gestione pubblica tutte le decisioni, anche di dettaglio, sono riservate al pubblico. La società in house, quindi, coniuga la gestione sostanzialmente pubblica del servizio, con il metodo imprenditoriale di gestione, in modo
che la stessa possa attuarsi secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza. La società in house, infatti, pur non facendo venire meno il totale controllo pubblico non solo sugli indirizzi programmatici, ma anche sulla concreta attività gestionale, si caratterizza per la natura imprenditoriale della gestione finalizzata alla integrale copertura dei costi ed al loro contenimento, in modo da garantire – unitamente al controllo pubblico – il soddisfacimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio.
C) La rinnovazione della ricognizione delle gestioni esistenti e della valutazione circa la loro anticipata decadenza.
- il Tar Lombardia, Sezione Terza, con sentenza n. 98/2015 in data 12 gennaio 2015, nel respingere il ricorso proposto dalla società Lura Ambiente S.p.A contro gli atti della provincia di Varese e della Conferenza dei Comuni, ha tuttavia affermato che l’entrata in vigore del nuovo art. 172 del D.Lgs. 152/2006 “comporta che poiché l’ente di governo del servizio idrico della Provincia di Varese non ha ancora avviato la procedura di affidamento, dovrà rinnovare, almeno in parte, la procedura di ricognizione delle gestioni esistenti e definire i nuovi termini di scadenza”;
- la Provincia ha manifestato l’intendimento di conformarsi alla citata sentenza.
D) L’avvio del procedimento di affidamento del servizio idrico integrato alla società “in house”.
- Con lettera in data 27 aprile 2015 l’Ufficio d’ambito ha a tutti i soggetti interessati l’avvio del procedimento avente ad oggetto la ricognizione delle gestioni esistenti; l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale; la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti; nonché l’avvio del procedimento avente ad oggetto l'affidamento del servizio idrico integrato alla costituenda società in house, come prescritto dall'art. 149-bis, d.lgs. 152/2006.
E) Gli atti di intervento nel procedimento.
- Nel corso del procedimento sono pervenuti atti di intervento da parte dei seguenti soggetti: ASPEM S.p.A., Lura Ambiente S.p.A., Verbano S.p.A., Comune di Mornago, Comune di Induno Olona, Comune di Cocquio Trevisago, Comune di Cassano Magnago;
- ai predetti atti di intervento o osservazioni è stata data puntale risposta all’interno dei seguenti documenti: a) “Relazione sulla decadenza degli affidamenti disposti ai gestori esistenti nell’ATO della provincia di Varese”; 2) “Osservazioni agli atti di intervento nel procedimento”.
F) La pianificazione economico-finanziaria asseverata ai sensi dell’art. 3-bis del d.l. n. 138/2011.
- Nel corso del procedimento è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito con deliberazione n. 42, in data 05/06/2015 il documento "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i." (allegato alla presente deliberazione), che descrive, come richiesto dal citato art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 609, della Legge di Stabilità:
a) la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti;
b) l’assetto economico-patrimoniale della costituenda società in house “Alfa”, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio.
- Il documento costituisce addendum e integrazione del Piano economico finanziario contenuto nel Piano di Ambito e, in particolare, specifica e integra le ipotesi di tipo patrimoniale del Piano economico finanziario contenuto nel Piano di Ambito, mediante la redazione dello Stato Patrimoniale, documento non richiesto dalla Deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR, pur lasciando inalterate tutte le ipotesi economico-finanziarie presenti nel Piano economico finanziario contenuto nel Piano di Ambito.
- Il Piano economico finanziario contenuto nel Piano d'ambito unitamente al "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i." rappresentano il piano economico-finanziario ai fini dell'affidamento del servizio alla costituenda società "in house" Alfa s.r.l., richiesto dall'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 e sue successive modifiche e integrazioni.
- La suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata dalla società di revisione Gda Revisori Indipendenti Spa, con atto in data 15/06/2015, Prot. n. 3347, allegato alla presente deliberazione.
G) L’aggiornamento della “Ricognizione delle gestioni esistenti”.
- L’Ufficio d’ambito ha provveduto ad aggiornare la ricognizione delle gestioni esistenti, i cui esiti sono contenuti nel documento “L’analisi delle gestioni esistenti”, allegato alla presente deliberazione.
H) La decadenza delle gestioni esistenti.
- L’Ufficio d’ambito ha provveduto, sulla base delle risultanze della “Ricognizione delle gestioni esistenti” ad esaminare se ricorressero, per i gestori esistenti, i presupposti per la loro salvaguardia ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione introdotta dall’art. 7 del
d.l. n. 133 del 2014 convertito dalla legge n. 164 del 2014.
- Gli esiti di tale analisi sono contenute nel documento “Relazione sulla decadenza degli affidamenti disposti ai gestori esistenti nell’ATO della provincia di Varese” allegato alla presente deliberazione, il quale conclude – per le motivazioni e le ragioni in fatto e in diritto in tale documento esplicate – nel senso che “tutte le gestioni esistenti devono essere dichiarate decadute con l’affidamento al gestore di ambito del servizio idrico integrato non ricorrendo soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come invece richiesto dall’art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006”.
I) I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.
- L’Ufficio d’ambito ha provveduto a redigere il documento “I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”, che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, allegato alla presente deliberazione.
J) Il “documento di sintesi”
- I suddetti documenti ( a) L’analisi delle gestioni esistenti; b) “Relazione sulla decadenza degli affidamenti disposti ai gestori esistenti nell’ATO della provincia di Varese”; c) “I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”) costituiscono il “Documento di sintesi” di cui all’articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003.
- Il predetto “Documento di sintesi, composti dai predetti atti, sarà pubblicato sull'albo pretorio elettronico dell'Ufficio d'ambito della provincia interessata, trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito internet della Regione”.
K) La costituzione della società “in house” denominata “Alfa s.r.l.”
- Con atto ai rogiti del notaio del 10/06/2015 è stata costituita la società interamente pubblica “Alfa s.r.l.”, di cui vengono allegati alla presente deliberazione atto costitutivo con statuto (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1).
L) La relazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.
- L’Ufficio d’ambito ha provveduto a redigere la Relazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.
- Sulla base delle motivazioni contenute nella predetta Relazione risulta che la società Alfa s.r.l. ha i requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, cioè il modello della società pubblica “in house”.
- Come risulta dalla Relazione, lo statuto di “Alfa s.r.l.” rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria sopra illustrati. Si riportano i principali contenuti dello statuto della società “Alfa” finalizzati ad integrare i requisiti di tale modello:
• l’oggetto sociale è costituito dalla gestione del servizio idrico integrato nel territorio ed a favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese; il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;
• la società non persegue fine di lucro, ma l’obbligo di pareggio di bilancio;
• la società ha natura “in house” ed è sottoposta al c.d. “controllo analogo” e all’attività di direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci, attraverso apposite clausole contenute nello statuto con le quali:
a) si attribuiscono direttamente agli enti locali soci della società poteri di impulso e di proposta all'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonché all'attuazione di controlli;
b) si attribuiscono all'assemblea sociale poteri ulteriori rispetto a quelli ad essa riservati dalla normativa di cui al codice civile in tema di società a responsabilità limitata e, in particolare, l'approvazione del Piano industriale e dei Bilanci preventivi annuale e pluriennale;
c) si prevede la costituzione, quale organo della società, di un "Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo", cui è attribuita la funzione di indirizzo nei confronti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione;
• il capitale sociale è posseduto esclusivamente dalla Provincia di Varese e dai Comuni che rientrano nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese per la gestione del servizio idrico integrato nel predetto ambito;
• non è ammessa la partecipazione di soggetti privati;
• sussiste il divieto di “trasferimento” delle partecipazioni al capitale sociale.
- Per quanto concerne l’attuazione del cosiddetto “controllo analogo”, lo statuto prevede, in particolare, le seguenti disposizioni:
⮚ la previsione, in considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il
c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, di riservare alla competenza dell’assemblea dei soci:
• l'approvazione del Piano industriale della società, di cui al successivo articolo 34 dello Statuto, comprensivo del Piano economico e finanziario e del Piano operativo degli investimenti;
• l'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione della società, di cui al successivo articolo 35 dello Statuto;
• l'approvazione del Bilancio annuale di previsione della società, di cui al successivo articolo 36 dello Statuto;
⮚ la previsione che nelle votazioni in assemblea sociale il peso di ciascun Comune è fissato anche in misura capitaria, cioè anche in ragione di un voto per ciascun Comune e non solo in ragione della quota di partecipazione nel capitale sociale della società di ciascun Comune (proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune). Ai sensi dell’articolo 23 dello statuto, infatti, le decisioni dell’assemblea risultano approvate se ricevono il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci, in prima convocazione, e con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea e la maggioranza dei soci presenti in assemblea, in seconda convocazione. Sono previste percentuali di voti favorevoli più alte per determinate decisioni particolarmente importanti, ma sempre con la previsione della necessità che tali percentuali di voti favorevoli siano riferite sia al capitale sociale sia ai soci.
⮚ la previsione che l’Organo amministrativo (rappresentato da un consiglio di amministrazione di 5 componenti) è nominato dai soci con votazione nella quale il peso di ciascun Comune è fissato in misura capitaria, cioè in ragione di un voto per ciascun Comune a prescindere dalla quota di partecipazione nel capitale sociale della società e dal numero degli abitanti di ciascun Comune;
⮚ la previsione, in considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il
c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, di un Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, con i seguenti caratteri:
• Composizione e nomina: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo è composto dal Presidente della Provincia di Varese e da dieci Sindaci dei Comuni soci della società, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci per categorie di Comuni in relazione al numero di abitanti e alla circostanza di essere compresi nel territorio di Comunità Montane:
• tre rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila;
• tre rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila;
• due rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero di abitanti inferiore a 5 mila;
• due rappresentanti delle Comunità Montane ricadenti nel territorio dell’ambito territoriale ottimale scelti tra i Sindaci dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane;
• il Presidente della Provincia per la Provincia di Varese;
• Competenze: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esercita la funzione di indirizzo nei confronti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione. In particolare:
• esercita nei confronti degli organi della società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi, nel rispetto delle competenze riservate, dal presente statuto, agli altri organi della società;
• adotta atti di indirizzo sulla gestione del servizio, che il consiglio di amministrazione è obbligato ad attuare;
• propone all’Assemblea sociale la revoca di componenti del consiglio di amministrazione nei casi indicati dal presente statuto;
• detta gli indirizzi per la nomina dei direttori e procuratori della società;
• esamina il Piano industriale e i Bilanci preventivi annuale e pluriennale, predisposti dal Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci;
• esamina il Bilancio di esercizio e il Rendiconto consuntivo, predisposti dal Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci;
• esamina le operazioni straordinarie sul capitale, le operazioni di fusione, scissione o conferimento, gli acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla legge, ai fini della loro sottoposizione all’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci;
• esprime l’autorizzazione preventiva sui seguenti atti predisposti dal consiglio di amministrazione:
a) dotazione organica e sue variazioni, concorsi ed assunzioni, nomina di dirigenti;
b) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a Euro 200.000,00 (Euro duecentomilavirgolazero), ad eccezione di:
- interventi e spese nei limiti degli importi previsti nel Piano industriale e nei Bilanci preventivi annuale e pluriennale approvati dall’Assemblea dei soci;
- pagamento spese ricorrenti obbligatorie come spese per stipendi, spese energetiche, spese derivanti da contratti già stipulati in precedenza;
- pagamenti derivanti da obblighi di legge;
- pagamenti che si rendano necessari in caso di urgenza al fine di evitare danni alla società o la sospensione e/o interruzione nella gestione del servizio;
• effettua audizioni del Presidente della società, di componenti del consiglio di amministrazione, di direttori e procuratori della società;
• esamina periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte del consiglio di amministrazione della società, con cadenza almeno semestrale;
• effettua il controllo sulla gestione della società, anche mediante la richiesta di qualsiasi informazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sullo svolgimento del servizio e esercitando, anche tramite propri delegati, ispezioni, verifiche, sopralluoghi e controlli presso gli uffici della società e/o sui documenti anche contabili della stessa.
• Votazioni: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decide a maggioranza di voti che rappresentano la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo presenti alla riunione, nonché la maggioranza degli abitanti residenti nei predetti Comuni. Al fine di determinare la maggioranza degli abitanti residenti, ciascun componente del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esprime un voto di “peso” differente in proporzione al numero di abitanti compresi in ciascuna delle categorie di Comuni di cui all’articolo 11, comma 3, del presente Statuto. Precisamente: il voto di ciascuno dei componenti del Comitato – con arrotondamento per difetto – ha il seguente “peso”:
• il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila rappresenta 84.489 abitanti;
• il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila rappresenta 118.682 abitanti;
• il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti inferiore a 5 mila rappresenta 59.595 abitanti;
• il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane rappresenta 73.855 abitanti;
• il voto del Presidente della Provincia di Varese rappresenta, in modo virtuale,
175.341 abitanti. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decide a maggioranza di voti che rappresentano la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo presenti alla riunione, nonché la maggioranza degli abitanti residenti nei predetti Comuni.
- La Relazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 definisce inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale posti a carico della società Alfa s.r.l., quale gestore del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, come richiesto dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- La Relazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 motiva inoltre, a conferma di quanto contenuto nella deliberazione del consiglio provinciale n. 9 in data 24.04.2015, le ragioni della scelta della forma di gestione “in house” con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, come richiesto dall’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Per quanto concerne le ragioni a fondamento della scelta del modello in house, la Relazione, in primo luogo, richiama la deliberazione del consiglio provinciale n. 9 in data 23.04.2015 di conferma della forma di gestione “in house”, ove si precisa che tale scelta è supportata – oltre che dalle motivazioni contenute nelle precedenti deliberazioni di approvazione e conferma della forma di gestione “in house” e nei relativi allegati (in particolare il documento dal titolo “I criteri per la scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato”) – dalle motivazioni contenute in un apposito documento redatto dall’Ufficio d’Ambito (dal titolo "La forma di gestione “in house”: rispetto e compatibilità con il Piano d'Ambito”), che espone le argomentazioni in base alle quali risulta che la gestione “in house” è compatibile e rispettosa del Piano d’ambito approvato, documento che viene specificamente approvato e allegato alle deliberazioni a farne parte integrante e sostanziale.
- Tale documento mette in evidenza, tra l’altro, che il modello in-house offre “garanzie identiche ai diversi modelli della gara e della società mista in quanto il sistema regolatorio è identico per tutti i modelli in quanto determinato dall'Autorità di regolazione (AEEGSI) che predisporrà costi standard e meccanismi di efficientamento nelle gestione del servizio uguali per tutte le tipologie di aziende, siano esse pubbliche o private. A ciò si aggiunge, in primo luogo, in alternativa alla copertura delle perdite, è possibile procedere alla revisione del Piano d’Ambito in modo tale da ripristinare il riequilibrio economico-finanziario della gestione e in secondo luogo, la possibilità di perdite è decisamente ridotta in considerazione della strutturazione del nuovo metodo tariffario approvato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il settore idrico, che prevede la concreta attuazione del principio del c.d. “full cost recovery”, che consente la totale copertura dei costi di gestione e di investimento del servizio. La società in-house prevista per l'Ato di Varese in quanto per statuto è vietata la distribuzione dell'utile, si pone come obiettivo il risultato operativo in luogo di quello economico, concentrandosi in particolare sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio piuttosto che su obiettivi di carattere economico (cioè i dividendi per i soci), fermo restando il raggiungimento e mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. Tale fattore garantirà che ogni ulteriore possibile economia nel servizio, non venga distribuita fra i soci ma sia reinvestita nella gestione del servizio stesso e utilmente finalizzata a migliorarne la qualità. Le considerazioni di cui sopra sono decisive non solo per il rispetto del piano d'ambito da parte del modello in-house, ma ancor più per evidenziare la sua assoluta preferibilità e convenienza rispetto ai modelli della gara e della società mista. Tale impostazione consente di creare un sistema in cui i ricavi derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti saranno totalmente destinati all’erogazione del servizio non essendo statutariamente consentito che una parte di risorse possa essere utilizzata per il pagamento dei dividendi. La missione dell’in-house dell’ATO della Provincia di Varese, non è dunque quella di realizzare profitti e garantire così una remunerazione del capitale investito dai propri soci (tra l’altro non più ammissibile dopo il referendum del giugno 2011), quanto piuttosto quella di gestire il Servizio idrico integrato nell’interesse degli Enti locali di riferimento e nel rispetto di standard qualitativi elevati per i servizi erogati agli utenti”.
- La citata deliberazione sottolinea, infine, come la società in house consenta una gestione effettiva da parte del Socio pubblico del servizio. Mentre, infatti, nei modelli di gestione che prevedono l’esternalizzazione della gestione del servizio (la Società mista o la Gara) un ambito di decisioni afferenti alla gestione del servizio competono (in misura più o meno ampia) al soggetto imprenditoriale privato (che ha ricevuto l’affidamento con gara o che rappresenta il partner industriale nella società mista), nel modello di gestione pubblica tutte le decisioni, anche di dettaglio, sono riservate al pubblico. La società in house, quindi, coniuga la gestione sostanzialmente pubblica del servizio, con il metodo imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza. La società in house, infatti, pur non facendo venire meno il totale controllo pubblico non solo sugli indirizzi programmatici, ma anche sulla concreta attività gestionale, si caratterizza per la natura imprenditoriale della gestione finalizzata alla integrale copertura dei costi ed al loro contenimento, in modo da garantire – unitamente al controllo pubblico – il soddisfacimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio.
- La Relazione, in secondo luogo, individua ulteriori ragioni a favore della scelta della forma di gestione “in house” con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.
- L’efficacia, l’efficienza e l’economicità sono principi che caratterizzano una società in buono stato di salute, ovvero un soggetto che è in grado di conseguire gli obiettivi nella misura prevista nei documenti di pianificazione (efficacia), che lo fa con l’impiego di minori risorse possibile (efficienza) e che gestisce in condizioni di equilibrio economico finanziario (economicità). Il conseguimento di tali obiettivi è subordinato alla presenza di un vertice in grado di stimolare l’intera struttura aziendale verso di essi, orientandola a principi gestionali e etici compatibili con la loro attuazione. Nelle diverse aziende la gerarchia degli obiettivi è definita dal management. Esistono alcune in cui l’efficacia, l’efficienza e l’economicità sono orientate al conseguimento di un profitto, mentre altre in cui gli stessi principi sono strumentali alla fornitura di un servizio universale caratterizzato da livelli di soddisfazione più alti possibile. In quest’ultima tipologia di aziende l’elemento economico finanziario non costituisce l’obiettivo primario, ovvero l’ultimo a cui tendere e al quale tutti gli altri obiettivi sono orientati, bensì esso costituisce condizione
necessaria per la sopravvivenza dell’azienda e per la garanzia del raggiungimento degli obiettivi sociali , ambientali e di altra natura che costituiscono la finalità unica di tali strutture.
- Fa parte di quest’ultima tipologia di aziende quella avente la forma di gestione in house in quanto è l’unica in grado di far prevalere l’obiettivo sociale e ambientale su quello economico finanziario, favorendo e assicurando la fornitura di un servizio con il livello di soddisfazione più alto possibile agli utenti, quello consentito dalle risorse disponibili e con l’intero impiego delle stesse. È soltanto la forma in house che permette la non distribuzione dei dividendi, che assicura che tutte le risorse generate vengano reinvestite nell’azienda e che limita il ricorso al finanziamento grazie all’utilizzo di tali risorse generate dalla gestione, non dovendo garantire alcun livello di remunerazione economico finanziaria ai soci della stessa. Nella società in house l’unico obiettivo è costituito dal livello di servizio migliore possibile, compatibile in ogni momento con le condizioni di equilibrio economico finanziario.
- La presenza dei Comuni all’interno del soggetto gestore in-house, può consentire non soltanto l’esercizio dei poteri di indirizzo, pianificazione e controllo ma anche l’attuazione della gestione. Attraverso l’attività di pianificazione strategica e operativa, gli enti locali possono assicurare agli utenti la messa a disposizione di un servizio in grado di soddisfare le necessità di ogni realtà locale e garantire ai consumatori finali equità nell’applicazione delle condizioni contrattuali.
- Attraverso l’attività di monitoraggio e controllo possono verificare lo stato di attuazione degli obiettivi previsti e vigilare sui consumi effettuati e sulla congruità dei costi di esercizio e di investimento. (EFFICACIA E EFFICIENZA).
- Possono inoltre rilevare comportamenti distorsivi e in grado di mettere a rischio le condizioni di equilibrio economico finanziario in maniera da intervenire tempestivamente ed evitare condizioni di disequilibrio aziendale. (ECONOMICITA’)
- Tali attività sono svolte dall’interno dell’azienda, disponendo di tutte le informazioni necessarie, non avendo alcun filtro fra chi si occupa dell’attività operativa e chi svolge le attività di pianificazione e controllo. In tal modo può essere ridotto, fino ad arrivare ad eliminarlo, il limite presente in qualsiasi attività di pianificazione e controllo svolta dall’esterno da Autorità di regolazione, determinato dalla presenza della naturale asimmetria informativa dovuta alla lontananza dall’attività operativa. La presenza della società in house garantisce un’unicità di obiettivi tra chi pianifica e controlla e chi gestisce e pertanto rende maggiormente attendibili e realizzabili le pianificazioni effettuate dall’Ente di ambito, ne garantisce l’attuazione attraverso la gestione e ne supporta il controllo mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie.
- La presenza degli enti locali nelle società in house può permettere la riduzione dei costi di gestione e di investimento al fine di contenere le tariffe, può assicurare la messa in atto esclusivamente degli investimenti funzionali all’efficacia del servizio e non piuttosto di quelli che possono dare un determinato margine di redditività. Ciò va ad aggiungersi all’indubbia eliminazione dei costi necessari per la selezione dell’impresa affidataria o del partner privato di una società mista, alla riduzione dei costi per l’attività di controllo, per la gestione del contratto, per eventuali contenziosi e per la copertura dai rischi.
- Fa parte integrante della Relazione il documento "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i.", che, unitamente al Piano economico finanziario approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 5 del 27/02/2015 e facente parte del Piano d’ambito, costituiscono la pianificazione economico-finanziaria richiesta dall’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini dell’affidamento del servizio idrico integrato.
- La suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dalla società di revisione “GDA revisori indipendenti SpA” con “Relazione di asseverazione” in data 9 giugno 2015, allegata alla Relazione.
- La Relazione sarà pubblicata sul sito internet della provincia di Varese ai sensi dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
M) Periodo transitorio e subentro nelle gestioni esistenti.
- In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l’operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 (“Periodo transitorio”), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione
della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Subentro nelle gestioni esistenti”), nonché mediante il progressivo completamento dell’organizzazione del Gestore prevista nel Piano d’Ambito. La piena operatività del Gestore per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l’intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
- Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all’Ufficio d’Ambito, il quale approva l’operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d’Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del presente Contratto di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l’ottenimento dell’affidamento previsti dall’articolo 8.
- In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Gestori esistenti”) continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l’articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d’ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.
- L’Ufficio d’ambito, con l’ausilio del Gestore, definirà, entro il 30 settembre 2015, le modalità per il trasferimento al Gestore medesimo della quota di tariffa riscossa dai Gestori esistenti che non può essere dai medesimi trattenuta in quanto non destinata alla copertura dei costi delle suddette gestioni, secondo quanto previsto nel Piano d’Ambito.
- Il Gestore ha facoltà di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall’Ufficio d’Ambito. I predetti Accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall’Ufficio d’Ambito.
N) Contratto di servizio o Convenzione di affidamento.
- L’Ufficio d’ambito ha predisposto lo schema di contratto di servizio o convenzione di affidamento per la disciplina dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l., quale società “in house” affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, allegato alla presente deliberazione, che disciplina in modo esauriente e completo il rapporto fra le parti, e che tiene conto di quanto indicato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con il documento in consultazione 274/2015/IDR “Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato”, in particolare per quanto concerne la determinazione del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 che il Gestore di ambito dovrà corrispondere ai gestori esistenti, nonché le modalità e le procedure per la suddetta corresponsione.
- Nel contratto di Servizio è contenuta una clausola di adeguamento del Contratto medesimo al pertinente schema di convenzione tipo in corso di adozione da parte dell’Autorità, ai sensi delle deliberazioni 26 settembre 2013, n. 412/2013/R/IDR, 10 aprile 2014, n. 171/2014/R/IDR, 25 settembre 2014, n. 465/2014/R/IDR, 4 giugno 2015, n. 273/2015/IDR e 4 giugno 2015, n. 274/2015/IDR.
- La Carta del Servizio e i Regolamenti di utenza del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione, approvati dall’Ufficio d’Ambito, di tempo in tempo vigenti, contengono, coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito, la descrizione dettagliata di tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell’eventuale contenzioso.
- Entro il 31 dicembre 2015 l’Ufficio d’Ambito, con l’ausilio del Gestore, aggiornerà la Carta del servizio ed i Regolamenti di utenza del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura, allegati al Contratto di Servizio, e approverà il Regolamento per il servizio di depurazione, che sarà anch’esso allegato al Contratto di Servizio.
- Il Contratto di Servizio prevede che la Carta del servizio ed i Regolamenti di utenza devono essere periodicamente verificati e se necessario aggiornati dall’Ufficio d’Ambito, anche al fine di adeguarli alle variazioni del Piano d’Ambito ed alle prescrizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.
Vista
- La proposta dell’Ufficio d’ambito di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 45 in data 16/06/2015 avente oggetto: "affidamento del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla Societa’ “in house” Alfa s.r.l.; decadenza gestioni esistenti; disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore di ambito";
Visto
- il parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n.13 in data 24/06/2015, avente oggetto: "espressione parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art.48 comma 3 della legge regionale 26/2003 in merito all'affidamento del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla Societa' in house Alfa srl; decadenza gestioni esistenti; disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore di ambito";
Rilevato
- che la legge regionale della Regione Lombardia n. 26/2003 attribuisce all’ente responsabile dell’ambito, cioè alla Provincia, le funzioni di affidamento del servizio e di approvazione del relativo contratto di servizio, da esercitarsi tramite l’Ufficio d’Ambito;
- che l’Ufficio d’Ambito, secondo quanto disposto dall’articolo 48, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003, si qualifica giuridicamente come azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile;
- che l’articolo 114, comma 6, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs.
n. 167/2000) attribuisce all’ente locale (e, quindi, alla Provincia), fra le altre competenze, quella dell’approvazione degli “atti fondamentali” delle aziende speciali;
- che l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 167/2000) attribuisce alla competenza del consiglio provinciale l’organizzazione e l’affidamento dei servizi pubblici locali;
Ritenuto
- per le motivazioni e le ragioni espresse nella parte motivazionale della presente deliberazione, di approvare:
- i seguenti atti allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale:
• la Ricognizione aggiornata delle gestioni esistenti;
• la Relazione sulla cessazione anticipata delle gestioni esistenti;
• la Relazione sui criteri per il trasferimento dei beni e del personale;
• le Osservazioni agli atti di intervento nel procedimento;
• la Relazione ex comma 1-bis dell’art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 e del comma 20 dell’art. 34 del decreto legge n. 179/2012, comprensiva del PEF previsto dall'art.3-bis, comma 1-bis, del decreto legge n. 138/2011 (approvato con delibera del consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito n. 42 del 9/96/2015) e della “Relazione di asseverazione” da parte della società di revisione “GDA revisori indipendenti SpA” in data 9 giugno 2015
• lo Schema di contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito medesimo e la società Alfa s.r.l., con i relativi allegati (Piano d’ambito approvato con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 20 del 18/04/2014; Carta del servizio, Regolamento per il servizio di acquedotto, Regolamento per il servizio di fognatura approvati tutti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito n. 26 del 19/06/2014).
- la decadenza delle gestioni esistenti;
- l’affidamento alla società Alfa s.r.l. del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese per la durata di anni 20 (venti) e con decorrenza dal ° luglio 2015;
- la disciplina del periodo transitorio al fine del progressivo subentro di Alfa s.r.l. nelle gestioni esistenti e con prosecuzione delle gestioni esistenti fino all’effettivo subentro di Alfa secondo quanto previsto nello scherma di contratto di servizio;
Visto
il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Macro Settore Ambiente Arch. Alberto Caverzasi;
Con voto elettronico favorevole n. 9 Consiglieri.
Astenuti n. 7 Consiglieri: Garbelli Silvano Innocente, Riganti Marco, Galparoli Piero, Longhin Giuseppe, Taldone Giuseppe, Imperatore Ennio, Verga Claudio Amedeo
Assente all’atto della votazione n. 1 Consigliere: Magrini Marco.
DELIBERA
1) di approvare i seguenti atti allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale:
A) Documento di sintesi, costituito dai seguenti atti:
A1) la Ricognizione aggiornata delle gestioni esistenti;
A2) la Relazione sulla cessazione anticipata delle gestioni esistenti; A3) la Relazione sui criteri per il trasferimento dei beni e del personale;
B) le Osservazioni agli atti di intervento nel procedimento;
C) la Relazione ex comma 1-bis dell’art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 e del comma 20 dell’art. 34 del decreto legge n. 179/2012, con allegati:
C1) il PEF previsto dall'art.3-bis, comma 1-bis, del decreto legge n. 138/2011;
C2) la “Relazione di asseverazione” da parte della società di revisione “GDA revisori indipendenti SpA” in data 9 giugno 2015;
D) lo Schema di contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito medesimo e la società Alfa s.r.l., con i relativi allegati:
D1) Piano d’ambito e Piano economico finanziario, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese P.V. 20 del 18/04/2014 e del Consiglio Provinciale P.V.5 del 27/02/2015, agli atti;
D2) Carta del servizio, approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito n. 26 del 19/06/2014;
D3) Regolamento per il servizio di acquedotto, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito n. 26 del 19/06/2014;
D4) Regolamento per il servizio di fognatura, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito n. 26 del 19/06/2014.
2) di dichiarare la decadenza delle gestioni esistenti, per le motivazioni e le ragioni contenute nella Relazione sulla cessazione anticipata delle gestioni esistenti, allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
3) di affidare alla società a capitale interamente pubblico “Alfa s.r.l.”, costituita con atto ai rogiti del notaio Brezzi di Varese in data 10/06/2015 – di cui si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale il relativo atto costitutivo e lo statuto –, la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese per la durata di anni 20 (venti) e con decorrenza dal 1° luglio 2015, secondo lo schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
4) di stabilire che, in considerazione del fatto che la società “Alfa s.r.l.” è una società di nuova costituzione, l’operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 (“Periodo transitorio”), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Subentro nelle gestioni esistenti”), nonché mediante il progressivo completamento dell’organizzazione di Alfa prevista nel Piano d’Ambito e che la piena operatività di Alfa per tutte
le fasi del servizio idrico integrato e per l’intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017. Conseguentemente, di disporre la prosecuzione della gestione del servizio da parte dei gestori pubblici o privati che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Gestori esistenti”), fino al Subentro di Alfa, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l’articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d’ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente;
5) di autorizzare il Presidente dell’Ufficio di ambito a sottoscrivere lo schema di Contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito medesimo e la società Alfa s.r.l., con i relativi allegati (Piano d’ambito approvato, Carta del servizio, Regolamento per il servizio di acquedotto, Regolamento per il servizio di fognatura), allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente il parere ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012.
Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000.
La proposta del Presidente viene accolta con voto elettronico favorevole n. 11 Consiglieri.
Astenuti n. 5 Consiglieri:, Riganti Marco, Galparoli Piero, Longhin Giuseppe, Taldone Giuseppe, Imperatore Ennio.
Assente all’atto della votazione n. 1 Consigliere: Magrini Marco.
Allegati:
A) Documento di sintesi, costituito dai seguenti atti:
A1) la Ricognizione aggiornata delle gestioni esistenti;
A2) la Relazione sulla cessazione anticipata delle gestioni esistenti; A3) la Relazione sui criteri per il trasferimento dei beni e del personale;
B) Osservazioni agli atti di intervento nel procedimento;
C) Relazione ex comma 1-bis dell’art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 e del comma 20 dell’art. 34 del decreto legge n. 179/2012, con allegati:
C1) il PEF previsto dall'art.3-bis, comma 1-bis, del decreto legge n. 138/2011;
C2) la “Relazione di asseverazione” da parte della società di revisione “GDA revisori indipendenti SpA” in data 9 giugno 2015;
D) Schema di contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito medesimo e la società Alfa s.r.l., con i relativi allegati:
D1) Piano d’ambito e Piano economico finanziario, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese P.V. 20 del 18/04/2014 e del Consiglio Provinciale P.V.5 del 27/02/2015, agli atti;
D2) Carta del servizio, approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito n. 26 del 19/06/2014;
D3) Regolamento per il servizio di acquedotto, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito n. 26 del 19/06/2014;
D4) Regolamento per il servizio di fognatura, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito n. 26 del 19/06/2014.
E) Atto costitutivo con Statuto della società “Alfa s.r.l.”.
Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE IL PRESIDENTE
F.to Pietri Antonella F. to Vincenzi Nicola Gunnar
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per la durata di giorni 15 consecutivi dal 07/07/2015 ai sensi art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000
Pubblicata all’albo pretorio dal 07/07/2015 al 21/07/2015
F. to IL SEGRETARIO GENERALE
Varese, _ _
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/06/2015
[ ] Decorrenza termini ex art. 134 – D.Lgs. n. 267/2000
[ ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione per 10 gg. (ex art. 134 – D.Lgs. 267/2000)
[X] Immediatamente eseguibile ex art. 134 – D.Lgs. 267/2000 Varese, _ _
F. to IL SEGRETARIO GENERALE
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Varese, 07/07/2015 IL SEGRETARIO GENERALE
Allegato C PV.5 del 28/06/2017
C) Carta del Servizio
ALFA s.r.l. - 21100 VARESE - Piazza Libertà, 1
Indice
Capitolo 1- PREMESSA
1.1 il soggetto gestore
1.2 definizioni
Capitolo 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI
2.1 eguaglianza
2.2 imparzialita’ di trattamento
2.3 continuita’ del servizio
2.4 partecipazione
2.5 comportamento del personale
2.6 efficienza ed efficacia
2.7 chiarezza e comprensibilità dei messaggi
2.8 sostenibilità
2.9 privacy
Capitolo 3 - GLI STANDARDS DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
3.1 avvio del rapporto contrattuale
3.2 accessibilità al servizio
3.2.1 Sportelli dedicati: orario di apertura al pubblico
3.2.2 Svolgimento di pratiche per via telematica/ telefonica
3.2.3 Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento
3.2.4 Agevolazioni tariffarie per utenze deboli
3.2.5 Rispetto degli appuntamenti concordati, fascia di puntualità, tempi e modalità
3.3 gestione del rapporto contrattuale
3.3.1 Fatturazione e lettura dei contatori
3.3.2 Rettifiche di fatturazione
3.3.3 Ritardato pagamento e morosità
3.3.4 Verifica del corretto funzionamento del contatore
3.3.5 Verifica del livello di pressione di fornitura, tempi e modalità
3.3.6 Consumi “anomali”
3.3.7 Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte
3.4 continuità del servizio
3.3.8 Continuità e servizio di emergenza
3.3.9 Tempi di preavviso e durata delle interruzioni programmate
3.3.10 Pronto intervento
Capitolo 4 - INFORMAZIONE ALL’UTENZA
4.1 informazioni
4.2 trattamento dei dati sensibili da parte del gestore
Capitolo 5 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
Capitolo 6 - LA TUTELA
6.1 la gestione dei reclami
6.2 valutazione del grado di soddisfazione dell’utente
6.3 disciplina dello sciopero nel servizio idrico integrato
6.4 rimborsi-indennizzi automatici
6.4.1 Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali
6.4.2 Modalità di corresponsione dell’indennizzo automatico
Capitolo 7 - VALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI
Allegati
“A” : Schema riepilogativo dei livelli di servizio garantiti
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“B” : Diritto di accesso: tariffe per la consultazione ed il rilascio di copie
Capitolo 1 - PREMESSA
La presente Carta dei servizi è redatta ed applicata in attuazione delle direttive impartite dal
D.P.C.M. 27 gennaio 1994, dal D.P.C.M. 29 aprile 1999 e dalla Deliberazione AEEGSI 655/2015/r/idr e si configura come un vero e proprio patto con gli utenti finali finali per consentire loro di conoscere e partecipare ai processi di riorganizzazione del servizio idrico integrato e di ottimizzazione della gestione aziendale legati alla progressiva attuazione del programma degli interventi previsto dal Piano d’Ambito, così come di verificare e controllare che gli standard di qualità commerciale e di customer satisfaction siano effettivamente raggiunti e rispettati.
Essa intende rappresentare una chiara scelta di trasparenza nel rapporto con gli utenti finali finali, rendendoli in primo luogo edotti di cosa e quanto possono e devono attendersi dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ALFA srl (di seguito anche semplicemente denominato Gestore o Società), il quale, da parte sua, conosce cosa e come deve garantire ai propri utenti finali.
Le condizioni generali di fornitura del Servizio Idrico Integrato sono fissate nel Contratto di Utenza, nel Regolamento per il Servizio Acquedotto, nel Regolamento per il Servizio di Fognatura e nel Regolamento per il Servizio di Depurazione.
1.1 IL SOGGETTO GESTORE
La Società “ALFA S.r.l.” – (Società in-house a totale capitale pubblico) - per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 11 “Varese”, costituita in data 10 giugno 2015. La Società gestirà a fasi successive il Servizio Idrico Integrato nei 139 Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 11 “Varese”, ricadenti nella provincia di Varese.
ALFA S.r.l. ha avviato la propria operatività a far data dal 1° aprile 2016.
1.2 DEFINIZIONI
Ai fini della presente Carta dei servizi si applicano le seguenti definizioni (in corsivo) riportate nella “Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII” (il cui testo, aggiornato alla data di revisione del presente documento, è riportato in allegato D) completate dalle definizioni integrative;
• Accettazione del preventivo è l’accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;
▪ Acquedotto è l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
▪ Albero fonico o IVR (Interactive voice responder) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall’utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;
▪ Allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto;
▪ Allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;
▪ Appuntamento posticipato è l’appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal gestore;
▪ Atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l’esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
▪ Attivazione della fornitura è l’avvio dell’erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
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▪ Autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell’utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
▪ Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
• Call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al gestore di registrare l’inizio della risposta, l’eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore o, se precedente, la fine della chiamata;
▪ Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
▪ Cassa è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
▪ Cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell’utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
▪ Codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
▪ Contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l’atto stipulato fra l’utente finale e il gestore del servizio;
▪ Data di invio è:
- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell’inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
▪ Data di ricevimento è:
- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell’inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
• Dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all’Autorità;
▪ Depurazione è l’insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
▪ Disattivazione della fornitura è la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell’utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità dell’utente finale;
▪ Ente di governo dell’ambito (EGA) è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all’articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
▪ Fognatura è l’insieme delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
▪ Gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
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▪ Giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;
▪ Giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
▪ Indennizzo automatico è l’importo riconosciuto all’utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;
▪ Lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l’esecuzione a regola d’arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l’ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
▪ Lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell’utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
▪ Lettura è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
• Livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura espressa in atmosfere;
▪ Livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
▪ Livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale;
▪ Misuratore (contatore) è il dispositivo posto al punto di consegna (acquedotto) o al punto di scarico (fognatura) dell’utente finale atto alla misura dei volumi consegnati o scaricati;
▪ Operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell’utente finale che contatta il gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;
▪ Portata è la misura della quantità di fluido che attraversa la condotta nell’unità di tempo;
▪ Prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal gestore;
▪ Punto di consegna dell’acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;
▪ Punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all’impianto o agli impianti di raccolta reflui dell’utente finale; Sul punto di scarico puo’ essere installato il misuratore dei volumi;
▪ Reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l’utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l’utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
▪ Riattivazione è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;
▪ Richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
▪ Richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
• RQSII è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
▪ Servizio idrico integrato (SII) è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i
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servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell’unbundling contabile del SII;
▪ Servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all’utente finale di mettersi in contatto con il proprio gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltro di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;
▪ Sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
▪ Subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
▪ Tempo per l’ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell’atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento dell’atto perfezionatosi per ultimo;
▪ Tipologia d’uso potabile, come prevista dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, è, per il servizio di acquedotto, la tipologia riferita ai seguenti usi potabili:
- uso civile domestico;
- uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
- altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo;
▪ Utenza condominiale è l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso;
▪ Utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
▪ Voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.
Definizioni integrative:
▪ Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito): è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell’art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall’art. 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l’Ente di governo dell’Ambito individuato dalla Regione Lombardia; L'Ambito della Provincia di Varese è uno dei 13 Ambiti in cui la L.R. 26/2003 e s.m.i. ha suddiviso il territorio della Lombardia (coincidono con le 12 province + l'ATO Città di Milano).
▪ Addebiti/accrediti diversi Comprendono gli addebiti/accrediti diversi da quelli per la fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e dalla quota fissa. Sono, ad esempio: i contributi di allacciamento alla rete, il deposito cauzionale o gli interessi di mora o, per gli accrediti, eventuali indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi. In bolletta deve sempre essere evidenziato a cosa si riferiscono. A seconda della loro tipologia possono essere soggetti o meno all’Iva.
▪ Bonus acqua E’ uno strumento per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l’acqua. In bolletta si presenta come una componente tariffaria negativa (ossia un importo a favore dell’utente).
▪ Completamento dell’intervento: si intende la realizzazione a regola d’arte del lavoro conseguente ad una richiesta da parte dell’utente finale;
▪ Consumi rilevati Sono i consumi di acqua, in metri cubi, tra due letture del contatore rilevate o autoletture: sono pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal contatore al momento dell’ultima lettura rilevata (o dell’ultima autolettura) ed i numeri indicati dal dal contatore al della precedente lettura rilevata (o della precedente autolettura).
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▪ Consumi fatturati Sono i consumi di acqua, in metri cubi, fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. Possono essere diversi dai consumi rilevati, quando ai consumi rilevati viene aggiunta una parte di consumi stimati, dall’ultima lettura o autolettura, fino all’emissione della bolletta.
▪ Consumi stimati Sono i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate dal contatore o autoletture, basandosi sulle migliori stime dei consumi storici dell’utente disponibili al gestore.
▪ Contatore accessibile: è il contatore per cui l’accesso al segnante del contatore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
▪ Contatore non accessibile: è il contatore per cui l’accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
▪ Contatore parzialmente accessibile: è il contatore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l’accesso al luogo dove il misuratore è installato;
▪ Convenzione: la Convenzione di affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, di cui all’art. 11 ex Legge n. 36/1994, approvata con deliberazione n. 45 del 16/06/2015;
▪ Deposito cauzionale È una somma di denaro che l’utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore.
▪ Metro cubo (mc) Il metro cubo (mc) è l'unità di misura generalmente utilizzata per indicare i consumi di acqua. 1 mc equivale a 1000 litri.
▪ Oneri di perequazione Si tratta di addebiti, a carico di tutti gli utenti finali finali del servizio o di tutti gli utenti finali finali che fanno parte di una certa tipologia. Servono a compensare costi sostenuti nell’interesse generale del sistema, ad esempio per sostenere interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali.
▪ Piano di ambito: il Piano di Ambito approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 12 del 26/03/2014 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. è costituito dai seguenti atti:
- ricognizione delle infrastrutture;
- programma degli interventi;
- modello gestionale ed organizzativo;
- piano economico finanziario.
▪ Pro-die: criterio di imputazione dei consumi rilevati o stimati consistente nella attribuzione di un consumo quotidiano costante, ottenuto dividendo il dato di consumo complessivo per i giorni del periodo preso in esame. In concreto il criterio consente di procedere all’attribuzione del consumo su uno specifico periodo di riferimento e di rapportare su tale periodo gli scaglioni tariffari annui;
▪ Quota fissa È una quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il gestore sostiene per erogare il servizio. In bolletta è addebitata proporzionalmente al periodo fatturato.
Regolamento del servizio: il Regolamento del Servizio Idrico Integrato inteso come l’insieme del Regolamento per il Servizio acquedotto e del Regolamento per il Servizio fognatura e del Regolamento per il Servizio di Depurazione.
Commento [m1]: definizione da DCO 42/2016
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Capitolo 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI
2.1 EGUAGLIANZA
Le regole riguardanti il rapporto fra il Gestore e gli utenti finali sono uguali per tutti, senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione e opinioni politiche. Il Gestore si impegna a garantire il medesimo livello di servizio, a parità di condizioni, a tutti gli utenti finali in qualsiasi parte del proprio bacino d’utenza siano ubicati.
Il Gestore si impegna inoltre ad assumere le più opportune iniziative per consentire una adeguata ed effettiva fruizione del servizio, sia nell’accesso agli uffici per gli utenti finali finali, sia nelle operazioni di sportello che nei rapporti indiretti, da parte di utenti finali portatori di handicap o comunque in condizioni di svantaggio a causa delle loro condizioni personali e sociali.
2.2 IMPARZIALITA’ DI TRATTAMENTO
Il Gestore si impegna ad agire, nei confronti dei propri utenti finali, in maniera giusta, obiettiva ed imparziale, fornendo tutte le necessarie informazioni e l’assistenza necessaria.
2.3 CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
Il Gestore si impegna ad erogare un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. Qualora, in conseguenza di guasti o di interventi necessari per il buon andamento del servizio, si rendesse necessario interrompere temporaneamente la fornitura di acqua, il disservizio sarà limitato al tempo strettamente necessario, e, quando possibile, preannunciato in maniera adeguata e con adeguato anticipo.
In ogni caso il Gestore si impegna ad adottare tutti i necessari provvedimenti perché vengano limitati al massimo i disagi agli utenti finali e l’intralcio alla circolazione stradale.
2.4 PARTECIPAZIONE
Il Gestore garantisce ad ogni soggetto la possibilità di ricevere informazioni corrette ed esaurienti per quanto attiene il rapporto d’utenza e le condizioni di erogazione del servizio.
Ogni soggetto ha facoltà di far pervenire al Gestore consigli, suggerimenti e richieste.
Inoltre l’utente ha diritto di accesso alle informazioni aziendali che lo riguardano ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n 196 del 30 giugno 2003.
Il Gestore si impegna ad elaborare piani di miglioramento dei servizi redatti sulla base delle valutazioni degli utenti finali raccolte nel corso dello svolgimento del servizio e in occasione di periodici sondaggi a campione.
2.5 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
Il comportamento del personale del Gestore deve essere improntato a rispetto, cortesia e collaborazione nei confronti dell’utente finale.
Il personale di sportello deve tenere sempre in evidenza il documento di riconoscimento sociale che comprende il nome e l’iniziale del cognome e deve, in caso di contatto telefonico, comunicare all’utente finale che lo richieda il nome e servizio di appartenenza.
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Il personale ALFA s.r.l. ha obbligo di riservatezza così come indicato dal codice di autodisciplina di ALFA s.r.l. per il corretto trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
consegnato ad ogni dipendente al momento dell’assunzione.
2.6 EFFICIENZA ED EFFICACIA
Il Gestore si impegna a perseguire in maniera continuativa obiettivi di miglioramento e razionalizzazione del servizio erogato, mediante la sperimentazione e la ricerca di tecnologie e soluzioni innovative, che rendano il servizio sempre più rispondente alle aspettative dei propri utenti finali, secondo anche quanto previsto dalla Convenzione, dal Piano di Ambito e dal Regolamento del Servizio Acquedotto e Fognatura, oltre che dalla presente Carta.
2.7 CHIAREZZA E COMPRENSIBILITÀ DEI MESSAGGI
Il Gestore pone la massima attenzione alla semplificazione del linguaggio utilizzato nel rapporto con l’utente finale. In particolare la bolletta del Servizio Idrico Integrato deve essere chiara, trasparente e di facile comprensione per tutti gli utenti finali.
2.8 SOSTENIBILITÀ
L’uso non controllato della risorsa idrica, senza prevederne l’impatto sulla quantità disponibile nel medio – lungo periodo, può portare all’esaurimento della risorsa. A questo titolo il Gestore promuove azioni in modo da garantirne uno sviluppo ed un uso ecologicamente sostenibile evitando utilizzi in eccesso rispetto alla sua capacità di rigenerarsi.
A tal fine da parte propria il Gestore si impegna a realizzare interventi infrastrutturali e ad adottare politiche gestionali di efficientamento dei sistemi idrici finalizzati al risparmio e alla tutela della risorsa.
Il Gestore si impegna inoltre a sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nell’uso della risorsa idrica destinata al consumo ad uso umano, promuovendo azioni miranti al conseguimento di obiettivi di riduzione degli sprechi, di risparmio e di tutela della risorsa, comprese le misure previste dal Regolamento Regionale n. 29/R recante “Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato” e si impegna a collaborare, per quanto di propria competenza, con Enti e Associazioni ad iniziative rivolte al conseguimento di tali obiettivi.
2.9 PRIVACY
Il Gestore Integrato si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, il Gestore Integrato consente ad ogni soggetto interessato l’espletamento dei diritti previsti dalla medesima legge.
L’informativa è reperibile presso gli Sportelli di ALFA s.r.l. ovvero sul sito internet www.alfasii.it.
Codice campo modificato
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Capitolo 3 - GLI STANDARDS DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il Gestore si impegna ad assicurare alle utenze i livelli minimi di servizio stabiliti dal D.P.C.M. 04/03/1996, emanato ai sensi dell’art.4, comma 1, lett.g, ex Legge n. 36/1994, dalla “Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII” e dal Piano d’Ambito approvato dall’Ufficio d’Ambito, entro i tempi indicati nel programma degli interventi di cui all’art.149, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte integrante del Piano d’Ambito stesso relativamente:
• agli utenti finali caratterizzati da una delle tipologie d’uso potabile, per il servizio di acquedotto;
• agli utenti titolari di scarichi autorizzati in pubblica fognatura per il servizio di fognatura e depurazione.
L’obiettivo del servizio è la soddisfazione dell’utente finale.
La misurazione della qualità del servizio è uno strumento importante sia per l’utente finale al fine di poter far valere i propri diritti, sia per il Gestore nell’ottica del progressivo miglioramento del servizio che lo stesso eroga.
Per tale motivo è stata definita una serie di indicatori, univoci, oggettivi, confrontabili con quelli di altri ambiti, in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun fattore di qualità, i livelli prestazionali del servizio erogato.
Gli “standards” rappresentano valori obiettivo formulati sulla base di indicatori che sono sia di tipo quantitativo che qualitativo, al rispetto dei quali il Gestore si impegna in maniera esplicita nei confronti dei propri utenti finali.
In particolare:
a) gli indicatori di qualità commerciale possono essere generali o specifici e sono definiti dalla “Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII”
• sono generali quando esprimono un valore medio riferito al complesso delle prestazioni fornite dal Gestore.
• sono specifici quando fanno riferimento a singole prestazioni espresse da una soglia minima o massima, verificabili direttamente da parte dell’utente finale (es. numero di giorni intercorrente tra la stipula del contratto e l’attivazione della fornitura). A tale scopo devono essere adeguatamente comunicati agli utenti finali. Il mancato rispetto di tali standard garantisce all’utente finale un rimborso automatico.
b) gli indicatori di customer satisfaction esprimono una garanzia nei confronti di specifici aspetti del servizio (ad esempio: il livello di cortesia del personale al pubblico) e vengono monitorati dal servizio Marketing del Gestore.
Gli standard di qualità, generali e specifici, fissati nella presente Carta si riferiscono a quattro distinte fasi caratteristiche del rapporto contrattuale con l’utente:
• ai tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l’utente nella fase di avvio del rapporto contrattuale medesimo;
• all’accessibilità al servizio;
• alla gestione del rapporto contrattuale;
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• alla continuità e regolarità del servizio.
Gli standard di qualità fissati nella presente Carta si applicano nei confronti di tutti gli utenti finali del Servizio Idrico Integrato dell’A.T.O. n. 11 “Varese”, così come specificato:
a) agli utenti finali caratterizzati da una delle tipologie d’uso potabile individuate al precedente Articolo 1.2, per il servizio di acquedotto;
b) agli utenti titolari di scarichi autorizzati in pubblica fognatura per il servizio di fognatura e depurazione
3.1 AVVIO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Il Gestore, sulla base di quanto previsto dalla “Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII” adotta appositi standard relativamente a tutte quelle attività che caratterizzano il rapporto contrattuale con l’utente finale.
Ovvero:
Standard specifici
a) tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici senza sopralluogo;
b) tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari senza sopralluogo;
c) tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici con sopralluogo;
d) tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari con sopralluogo;
e) tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici (che comportano l’esecuzione di lavori semplici);
f) tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari (che comportano l’esecuzione di lavori semplici);
g) tempo di attivazione della fornitura;
h) tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura;
i) tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, con modifica della portata del misuratore;
j) tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità;
k) tempo di disattivazione della fornitura;
l) tempo di esecuzione della voltura;
m) tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori senza sopralluogo;
n) tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori con sopralluogo;
o) tempo di esecuzione di lavori semplici;
p) fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati;
Standard generali
a) tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici (che comportano l’esecuzione di lavori complessi);
b) tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari (che comportano l’esecuzione di lavori complessi);
c) tempo di esecuzione di lavori complessi;
d) tempo massimo per l’appuntamento concordato;
e) preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato.
3.2 ACCESSIBILITÀ AL SERVIZIO
3.2.1 Sportelli dedicati: orario di apertura al pubblico
Il Gestore alla data di redazione della presente Carta del Servizio assicura l’apertura di sportelli al pubblico secondo l’ubicazione e il calendario provvisorio di cui all’Allegato sub “A” della presente Carta dei Servizi e pubblicato sul sito internet della Società www.alfasii.it.
Negli sportelli possono essere effettuati:
• richiesta di informazioni e chiarimenti;
Codice campo modificato
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• richiesta preventivi per allacciamenti e/o spostamenti contatore;
• stipula contratti di utenza;
• variazioni dei contratti di utenza;
• disdetta dei contratti di utenza;
• inoltro reclami;
• richiesta di verifica contatori;
• richiesta di verifica pressione di fornitura
• comunicazione autolettura;
• richiesta verifica e rettifica della fatturazione;
• pagamento bollette;
• richiesta di informazioni e variazione dei dati;
• altri servizi che saranno attivati dal Gestore.
3.2.2 Svolgimento di pratiche per via telematica/ telefonica
www.alfasii.it. Il Call Center del Gestore è attivo 24 ore su
Codice campo modificato
Oltre che presso gli sportelli l’utente può accedere ai servizi commerciali per via telefonica chiamando il Call Center del Gestore, al numero verde, negli orari di apertura degli uffici o per via telematica, collegandosi al sito Internet
24 ore per il servizio di segnalazione guasti (pronto intervento).
Servizio Telefonico Commerciale
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 in orario continuato, per informazioni su contratti, bollette, allacci, gestione e lettura contatori, disdette, segnalazioni
numero verde 800 103 500
Pronto Intervento
Servizio gratuito, attivo h24 - 365 gg/anno per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:
a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell’acqua distribuita;
c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
d) interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti.
numero verde 800 434 431
La Società gestirà a fasi successive il Servizio Idrico Integrato nei 139 Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 11 “Varese”, ricadenti nella provincia di Varese; di conseguenza l’aggiornamento degli sportelli sul territorio, gli orari di apertura e/o variazioni nei riferimenti per i contatti verranno aggiornati di volta in volta sul sito www.alfasii.it.
Le pratiche di natura contrattuale, anche se attivate preventivamente per via telematica/telefonica, richiedono comunque la sottoscrizione scritta da parte dell’utente con l’invio della modulistica in “cartaceo” a mezzo posta ordinaria, fax, o mail.
Il Gestore ritiene fondamentale fare in modo che un numero sempre più elevato di operazioni possa essere svolto per via telematica/telefonica senza che l’utente debba recarsi presso gli sportelli.
Il Gestore si impegna quindi ad incrementare il numero dei servizi rilasciabili per via telematica (come stipula del contratto di fornitura, volture, ecc..).
3.2.3 Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento
Il pagamento delle prestazioni o delle bollette può avvenire mediante:
• contanti [da valutare modalità];
• assegni circolari o bancari;
• bonifico bancario;
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• carta bancaria e/o carta di credito;
• domiciliazione bancaria;
• bollettino postale.
3.2.4 Agevolazioni tariffarie per utenze deboli
Sono previste agevolazioni tariffarie per fornitura di acqua potabile a nuclei familiari e soggetti/utenti finali che, versando in particolari condizioni socio/economiche, risultano meritevoli di un intervento di agevolazione, come indicato nel DPCM 13 ottobre 2016 “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”.
L’Ufficio d’Ambito ed il Gestore si impegnano a dare massima divulgazione presso l’utenza relativamente all’esistenza delle agevolazioni previste per le utenze deboli, nei modi ritenuti più idonei quali: lettere alle associazioni dei consumatori, spot televisivi, inserzioni su quotidiani, affissione locandine e/o manifesti, ecc.
Il Gestore porta a conoscenza l’utente di tali agevolazioni attraverso specifica comunicazione contenuta nelle newsletters che accompagnano la bollettazione.
3.2.5 Rispetto degli appuntamenti concordati, fascia di puntualità, tempi e modalità
Gli appuntamenti con gli utenti finali sono concordati, entro un periodo massimo differenziato in funzione della tipologia dell’intervento indicato, a partire dal giorno della richiesta, aumentabile per espressa richiesta dell’utente. È altresì indicata la fascia oraria massima di disponibilità richiesta (fascia di puntualità) all’utente finale, da concordarsi anche in relazione alle sue esigenze, al fine di consentirgli di ridurre al minimo il suo impegno di tempo. La fascia di puntualità è il periodo, misurato in ore, entro il quale l’appuntamento può essere concordato con l’utente per effettuare un sopralluogo o un intervento ai fini dell’esecuzione di una prestazione richiesta.
Al momento di concordare un appuntamento con l’utente, il Gestore è tenuto a fissare l’ora di inizio e l’ora di fine della fascia di puntualità, presentandosi nel luogo e nel periodo concordati con l’utente. L’utente finale assicura in tal modo la propria disponibilità a ricevere i tecnici del Gestore per tutta la fascia di puntualità concordata.
La fascia di puntualità è individuata in 3 (tre) ore.
Il Gestore, sulla base di quanto previsto dalla “Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII” adotta appositi standard relativamente a tutte quelle attività che caratterizzano l’accessibilità al servizio dell’utente finale.
Ovvero:
Standard specifici
a) tempo di risposta motivata a reclami scritti;
b) tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni;
c) fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati;
Standard generali
a) tempo massimo di attesa agli sportelli;
b) tempo medio di attesa agli sportelli;
c) accessibilità al servizio telefonico;
d) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
e) livello del servizio telefonico;
Le richieste individuate al punto 3.2.1, possono essere inoltrate:
• a mezzo del normale servizio postale inviando la richiesta in busta chiusa all’Ufficio Clienti del Gestore, al recapito: Via Bottini,5, 21013 Gallarate (VA);
• a mezzo fax al numero 0331.226707;
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• a mezzo telematico all’indirizzo e-mail: clienti@alfasii.it, oppure utilizzando il sito Internet www.alfasii.it.
Le modalità di inoltro delle richieste scritte di informazioni degli utenti finali saranno comunque riportate in bolletta.
3.3 GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
3.3.1 Fatturazione e lettura dei contatori
Le fatture comprendono, oltre all’ammontare dei consumi e della quota fissa, ogni altro importo dovuto dall’Utente.
Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell’anno stabilito dall’AEEGSI nella “Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII”, ovvero (alla data di revisione del presente documento):
• 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
• 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
• 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
• 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
La fattura a “conguaglio” è emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, con applicazione sui consumi rilevati per differenza dalla precedente lettura effettiva; le fatture di ”acconto” sono invece emesse tra una lettura effettiva e l’altra sulla base dei consumi presunti, che sono determinati sulla base dei consumi storici dell’utente relativi all’ultimo anno di consumo, se disponibile, esclusi eventuali consumi anomali e perdite occulte. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti sono calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale di appartenenza secondo lo standard fissato.
La lettura del contatore (tentativi di raccolta della misura) avviene con le cadenze indicate nella Deliberazione AEEGSI 5 Maggio 2016 218/2016/r/Idr “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”, ovvero:
• per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l’anno;
• per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l’anno;
ad ogni lettura, il personale del Gestore è tenuto a segnalare eventuali consumi anomali.
www.alfasii.it oppure
Codice campo modificato
Nel caso di impossibilità ad accedere al contatore e di irreperibilità dell’utente, il personale del Gestore sarà tenuto a lasciare una cartolina di “autolettura” indicante anche le modalità di comunicazione per la trasmissione dei consumi indicati dal proprio contatore. La comunicazione dell’autolettura dei consumi da parte dell’utente può avvenire telefonicamente, chiamando il Call Center al numero verde o per via telematica, collegandosi al sito Internet
direttamente presso gli sportelli.
Qualora l’autolettura non pervenga entro il termine indicato, ovvero in caso di rottura del contatore, sarà emessa una fatturazione stimata sulla base dei dati relativi al consumo degli anni precedenti, esclusi eventuali consumi anomali e perdite occulte, salvo conguaglio nelle bollettazioni successive. La quota fissa e l’ammontare dei consumi devono riferirsi allo stesso periodo di fatturazione, fatta salva l’eccezionale ipotesi di recuperi pregressi.
Sia le fatture di stima che di conguaglio sono calcolate mediante l’applicazione del criterio del pro- die, ossia attribuendo i consumi fatturati alle fasce tariffarie di consumo rapportate al periodo di riferimento.
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La gestione della fatturazione avverrà su base informatica; in bolletta sarà sempre indicata la regolarità dei pagamenti.
3.3.2 Rettifiche di fatturazione
L’utente ha diritto alla rettifica della fatturazione senza incorrere in alcun onere di mora, qualora sia dimostrato un errore nel processo di fatturazione.
Qualora nel processo di fatturazione il Gestore si accorga di errori, l’individuazione e la correzione degli stessi da parte del Gestore avverrà anche mediante l’esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura.
Nel caso in cui l’utente ritenga che vi siano errori nella fatturazione dei consumi, può inoltrare al Gestore richiesta di verifica, nei tempi previsti dall’AEEGSI purché adeguatamente motivata, presso i recapiti indicati al Capitolo 3.2.
L’attività di verifica ed eventuale rettifica di fatturazione avverrà entro i termini stabiliti nella “Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII”.
La richiesta di rettifica di fatturazione può essere inoltrata anche oltre il termine di scadenza della fattura, senza che sia stato effettuato il pagamento, purché essa pervenga nei 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla scadenza; il Gestore si impegna ad effettuare la verifica entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta; nel caso in cui dalla verifica la fattura risulti esatta, per la tempistica relativa al pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3.3.3; qualora invece venisse effettivamente riscontrato un errore nel processo di fatturazione, il Gestore provvederà all’annullamento della fattura riconosciuta errata e all’emissione di una nuova.
La richiesta di rettifica può essere comunque inoltrata anche nel caso in cui la fattura sia già stata pagata; in tal caso, qualora venisse effettivamente riscontrato un errore nel processo di fatturazione, sarà provveduto al rimborso della somma eventualmente pagata in eccesso entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla individuazione/comunicazione. Detto rimborso potrà avvenire anche mediante detrazione sulla bolletta successiva. In caso di comunicazione dell’utente, farà fede il timbro postale ovvero, per le comunicazioni non trasmesse a mezzo posta, la data di protocollo.
In caso di funzionamento non regolare del contatore, paragrafo 3.3.4, (errore superiore alla tolleranza definita dalla normativa), il Gestore provvederà ad effettuare il ricalcolo dell’ultima fattura sulla base della Deliberazione AEEGSI 5 Maggio 2016 218/2016/r/Idr “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”, A semplice richiesta del titolare del contratto di servizio, il Gestore fornirà i dati di consumi storici disponibili. Questi dati sono consultabili sul sito internet e sulla bolletta.
3.3.3 Ritardato pagamento e morosità
Il termine di scadenza per il pagamento delle fatture non può essere inferiore a 20 (venti) giorni di calendario dalla data di emissione delle stesse.
Il Gestore è tenuto a sollecitare l’utente moroso. A tal fine, decorsi 30 (trenta) giorni di calendario dal termine di scadenza della fattura senza che vi sia stato pagamento, con apposita comunicazione, il Gestore invita l’utente a provvedere al pagamento delle fatture scadute, entro i
30 (trenta) giorni di calendario successivi alla data di spedizione, addebitando allo stesso le
spese postali sostenute.
Per le sole utenze domestiche, nella lettera di sollecito, il Gestore deve indicare il giorno a decorrere dal quale potrà essere ridotta la portata della fornitura.
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Trascorso tale periodo il gestore procederà ad una regolare messa in mora dell’utente moroso, in cui sarà dato il termine di 15 giorni per procedere al pagamento, con l’avviso che in difetto si procederà alla eventuale disattivazione della fornitura.
In ogni documento di fatturazione, il Gestore riporta la situazione dei pagamenti precedenti. L’utente potrà evitare la sospensione della fornitura mediante dimostrazione dell’avvenuto pagamento direttamente al personale aziendale incaricato dell’intervento di sospensione della fornitura. Il Gestore, in caso di importi complessivi consistenti e qualora l’utente ne faccia espressamente richiesta, potrà prevedere forme rateizzate di pagamento.
Non verrà sospesa la fornitura di acqua:
• a seguito di un provvedimento adottato da parte dell’Autorità competente;
• nei giorni prefestivi o festivi;
• quando l’utente può dimostrare che il pagamento, pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili allo stesso;
• nel caso di utenze non disalimentabili.
In caso di pagamento oltre il 15° giorno di calendario dalla data di scadenza della fattura saranno applicati gli interessi legali. Tali interessi saranno altresì conteggiati sulle eventuali dilazioni di pagamento concesse dal Gestore.
Qualora lo stato di morosità perduri oltre il 30° giorno di calendario dalla data di scadenza della fattura, saranno applicati, in aggiunta al tasso legale, interessi moratori nella misura del 5% (cinque per cento).
L’utente, nel caso di sospensione dell’erogazione ai sensi di quanto previsto al comma 4, è tenuto al pagamento delle fatture emesse con gli importi pregressi, interessi, penali e oneri, nonché le eventuali spese di sospensione e riattivazione del servizio.
L’utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione dell’erogazione di cui al comma 4 del presente articolo.
Nel caso di erronea azione per morosità, il Gestore si impegna al rimborso all’utenza delle somme corrisposte non dovute e degli eventuali interessi.
Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento per il Servizio di acquedotto, non è addebitabile all’utente subentrante la morosità pregressa.
L’utente moroso che intende stipulare con il Gestore altro contratto di somministrazione dovrà preliminarmente procedere alla regolarizzazione della propria posizione attraverso il pagamento integrale del proprio debito.
3.3.4 Verifica del corretto funzionamento del contatore
Il Gestore garantisce che la misurazione delle forniture avvenga con strumenti idonei e con i limiti di tolleranza “a campo” definiti nel “Regolamento del Servizio acquedotto” (applicabile anche ai misuratori eventualmente installati sui punti di scarico della forgantura)
Tutti i contatori in servizio vengono sostituiti gratuitamente al termine del periodo di massima efficienza, al fine di garantire la correttezza della misurazione entro le tolleranze di legge.
In ogni caso l’utente può richiedere in ogni momento la verifica della correttezza della misurazione e del funzionamento dei contatori.
L’attività di verifica del contatore verrà eseguita secondo quanto descritto dall’AEEGSI nella “Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII”.
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Qualora la verifica confermi il corretto funzionamento del contatore, il Gestore potrà addebitare a titolo di risarcimento le spese della verifica nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della stessa.
Qualora invece venisse effettivamente riscontrata un’anomalia superiore alle tolleranze di legge il Gestore provvederà alla sostituzione del contatore senza nessun addebito a carico dell’utente e provvederà al ricalcolo dei consumi così come previsto dall’AEEGSI.
3.3.5 Verifica del livello di pressione di fornitura, tempi e modalità
Ad ogni utenza domestica, fatta salva oggettiva impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, è assicurata una dotazione minima pro-capite giornaliera alla consegna pari alla portata nominale contrattuale del contatore installato e con un carico idraulico pari a quello definito nel “Regolamento del servizio acquedotto”.
In ogni caso l’utente può richiedere in ogni momento la correttezza delle misurazioni nei tempi e nei modi previsto dall’AEEGSI.
Qualora venisse effettivamente riscontrata un’anomalia il Gestore dovrà provvedere a risolvere il problema e nessun onere sarà addebitato all’utente finale; qualora invece la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, il Gestore potrà addebitare a titolo di risarcimento le spese della verifica nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della stessa.
3.3.6 Consumi “anomali”
Il Gestore provvederà anche ad indicare in bolletta la variazione di consumo in termini percentuali rispetto al consumo medio rilevato nel corrispondente periodo dell’anno precedente, ove presente, per consentire all’utente di eseguire le eventuali proprie verifiche. Nei casi di nuove utenze, per le quali non sia disponibile alcun dato di consumo medio giornaliero dovrà farsi riferimento a quello della tipologia contrattuale di appartenenza.
3.3.7 Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte
Una perdita si definisce “occulta” quando:
• non è individuabile dall’utente secondo il principio della normale diligenza, ossia nell’ipotesi in cui essa si verifichi su parti non ispezionabili dell’impianto privato, come ad esempio tratti di tubazioni interrate (ad esclusione di galleggianti, valvole, rubinetti visibili ecc.);
• Sia in ogni caso dimostrata attraverso idonea documentazione.
Qualora la perdita occulta abbia determinato un consumo superiore di oltre il 20% rispetto al consumo medio fatturato nell’ultimo anno o del minor periodo fatturato, l’utente può beneficiare dello sgravio delle quote fognatura e depurazione rilevati prevista dal Regolamento per il Servizio di acquedotto, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
• esecuzione delle opere necessarie all’eliminazione della perdita entro 30 (trenta) giorni di calendario dal riscontro della perdita stessa;
• presentazione di una richiesta scritta corredata obbligatoriamente da idonea documentazione costituita da:
✓ ricevute di pagamento/fatture sia per il materiale di consumo che per le prestazioni d’opera relativa alla riparazione corredata da idonea dichiarazione del tecnico che ha effettuato la riparazione;
✓ fotografie comprovanti il danno e la riparazione allegando breve dichiarazione dell’utente.
Tutta la documentazione così come la richiesta di sgravio delle quote di fognatura e depurazione dovrà essere comunque presentata al Gestore da parte dell’utente entro la scadenza della fattura, pena l’inammissibilità della richiesta. La richiesta di sgravio sospende il termine di pagamento della fattura.
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L’utente non potrà in alcun modo richiedere più di un ricalcolo derivante da perdite occulte ogni anno.
Il Gestore dovrà comunicare all’utente per scritto e motivandolo l’eventuale rifiuto della pratica entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento.
Nel caso in cui l’utente non abbia ricevuto alcuna comunicazione dal Gestore entro il suddetto termine, la pratica è da intendersi accolta e il Gestore provvederà a comunicare i nuovi importi ricalcolati entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Qualora ricorrano i presupposti per beneficiare delle agevolazioni di cui al secondo comma, l’importo sarà ricalcolato secondo la procedura prevista dal Regolamento per il Servizio di acquedotto.
Il Gestore si impegna a rendersi parte attiva per verificare la possibilità di attivare un servizio di polizza assicurativa a sottoscrizione volontaria da parte dell’utente, a copertura dei maggiori consumi dovuti a perdite occulte.
Il Gestore, sulla base di quanto previsto dalla “Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII” adotta appositi standard relativamente a tutte quelle attività che caratterizzano la gesione del rapporto contrattuale con l’utente finale.
Ovvero:
Standard specifici
a) tempo di intervento per la verifica del misuratore;
b) tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco;
c) tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio;
d) tempo di sostituzione del misuratore;
e) tempo di intervento per la verifica del livello di pressione;
f) tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione;
g) tempo per l’emissione della fattura;
h) periodicità di fatturazione;
i) tempo di rettifica di fatturazione.
Standard generali
a) tempo di risposta alle richieste scritte di rettifica di fatturazione.
3.4 CONTINUITA’ E REGOLARITA’ DEL SERVIZIO
3.4.1 Continuità e servizio di emergenza
Il Gestore si impegna ad assicurare la fornitura di acqua potabile 24 (ventiquattro) ore al giorno
in ogni giorno dell’anno, salvo eventuali temporanee sospensioni per ragioni tecniche.
Il Gestore assicura la costante rispondenza dell’acqua erogata al punto di consegna in conformità alla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano. La verifica del livello di qualità è assicurata dai costanti controlli eseguiti dal laboratorio del Gestore e previsti dalla normativa vigente.
Particolare attenzione viene inoltre posta dal Gestore alle caratteristiche qualitative dell’acqua distribuita, attraverso la gestione e la scelta ottimale degli eventuali processi di disinfezione, che garantiscono comunque al punto di consegna le suddette caratteristiche.
Le reti di distribuzione del Gestore sono progettate e gestite per ridurre al minimo le sospensioni dell’erogazione in caso di guasti o di interventi di manutenzione.
Il Gestore dispone di un sistema di telecontrollo che consente di monitorare con continuità lo stato
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di gran parte della rete e di mantenere i parametri di esercizio entro valori prestabiliti.
In caso di lavori prolungati sulla rete di distribuzione, il Gestore attiva tutti gli accorgimenti possibili per evitare le interruzioni di erogazione, anche realizzando sistemi provvisori di tubazioni o autobotti, nel caso in cui i lavori riguardino numerose utenze.
Le interruzioni del servizio possono essere imputate esclusivamente a cause di forza maggiore, a guasti o a interventi programmati di manutenzione, necessari per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tali casi il Gestore fornisce adeguate e tempestive informazioni all’utenza.
Il Gestore si impegna, qualora ciò si verificasse, a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti. Qualora, per i motivi sopra esposti, si rendesse impossibile la fornitura di acqua per oltre (ventiquattro) 24 ore, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza anche mediante autobotte, nel rispetto delle disposizioni della competente autorità sanitaria.
3.4.2 Tempi di preavviso e durata delle interruzioni programmate
In caso di interventi programmati, o qualora la natura del guasto lo consenta, la sospensione dell’erogazione è preceduta da avviso diffuso a mezzo stampa e/o a mezzo radio televisione , sito internet e/o con l’affissione di cartelli almeno (quarantotto) 48 ore prima dell’interruzione, con l’indicazione della stima della durata dell’interruzione.
In ogni caso il tempo massimo di interruzione della fornitura non potrà essere superiore a:
• 8 (otto) ore per tubazioni sino a 300 mm di DN;
• 12 (dodici) ore per tubazioni di diametro superiore.
Il Gestore si impegna a riservare particolare attenzione in caso di interruzioni programmate della fornitura alle strutture sanitarie e di interesse pubblico.
3.4.3 Pronto intervento
Il Gestore garantisce la reperibilità del proprio personale di Pronto Intervento 24 (ventiquattro) ore al giorno per 365 (trecentosessantacinque) giorni l’anno per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni riferite a:
• fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
• alterazione delle caratteristiche di potabilità dell’acqua distribuita;
• guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
• avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti.
Il Servizio di Pronto Intervento può essere contattato chiamando il Call Center al numero verde. Alla data di stampa della presente Carta dei servizi il recapito di Pronto Intervento è 800.434431.
Entro 3 (tre) ore dall’inizio della conversazione con l’operatore della centrale operativa è garantito l’intervento sul luogo di una squadra di tecnici del gestore.
Il Gestore, sulla base di quanto previsto dalla “Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII” adotta appositi standard relativamente a tutte quelle attività che caratterizzano la continuità e regolarità del servizio.
Ovvero:
a) tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento;
b) tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento.
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Capitolo 4 - INFORMAZIONI ALL’UTENZA
4.1 INFORMAZIONI
Il Gestore considera fondamentale instaurare un corretto e tempestivo rapporto con i propri utenti finali, improntato a regole di correttezza e trasparenza. Il personale del Gestore è tenuto a fornire pertanto tutte le informazioni necessarie all’instaurazione di un corretto rapporto tra Gestore e utente, e a favorire un corretto utilizzo del servizio e delle risorse.
L’utente finale ha diritto di accedere alle informazioni, ai documenti e agli atti in possesso del Gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in particolare l’utente ha diritto di esaminare documenti o atti che lo riguardino e di estrarne copia, salvo il rimborso del costo di accesso e di produzione, il cui dettaglio è fornito in appendice. Sono esclusi dal costo di accesso e di produzione i documenti contrattuali (quali contratto, regolamenti di servizio e carta dei servizi), estratto conto e quattro ultime bollette.
La tempistica prevista per la risposta alle semplici richieste scritte di informazioni è disciplinata all’art. 3.3 della presente Carta.
Per garantire all’utente finale la costante informazione sulle modalità di prestazione dei servizi, nonché sulle procedure e iniziative aziendali che possono interessarlo, il Gestore utilizza, tra gli altri, i seguenti strumenti:
• Call Center raggiungibile con numero verde;
• Accesso all’Ufficio Clienti;
• Bollette;
• Organi di informazione (TV, radio, stampa locali);
• Sito Internet www.alfasii.it;
• Opuscoli informativi;
• Campagne promozionali;
• Affissioni;
• Messaggi SMS (servizio ad adesione volontaria);
• E-mail (servizio ad adesione volontaria).
Utilizzando tali strumenti, il Gestore si impegna a:
a. rendere disponibile a tutti gli utenti finali copia della presente Carta del servizio;
b. rendere disponibile a tutti gli utenti finali copia del Regolamento per il Servizio di acquedotto e del Regolamento per il Servizio di fognatura, contenenti le principali condizioni di somministrazione del servizio e le regole del rapporto intercorrente tra le parti;
c. portare a conoscenza degli utenti finali le modifiche della presente Carta e del Regolamento per il Servizio di acquedotto e del Regolamento per il Servizio di fognatura;
d. attivare un servizio di consulenza per gli utenti finali, al fine di fornire informazioni sui contratti di utenza in vigore e, in generale, sugli aspetti commerciali del servizio (stipula del contratto, volture, bollette, allacciamenti). A tale servizio è possibile accedere di persona, telefonicamente o per iscritto attraverso appositi sportelli e tramite il Call-Center;
e. effettuare campagne informative e di sensibilizzazione sui problemi idrici;
f. informare su attività, notizie ed eventi che l’utente dovrebbe conoscere con la massima tempestività;
g. assicurare gli utenti finali della corrispondenza dell’acqua distribuita ai vigenti standard di legge e rendere noti, sul sito internet oppure presso il Call Center, i valori caratteristici indicativi dei parametri relativi all’acqua erogata
h. rendere note agli utenti finali le norme di legge e i limiti stabiliti dall’Ufficio d’Ambito
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per eventuali usi civili non potabili dell’acqua erogata;
i. informare sulle procedure di pagamento delle bollette e sulle modalità di lettura dei contatori. Al fine di agevolare la pianificazione delle spese familiari, il Gestore informerà annualmente e di volta in volta sul calendario delle scadenze delle bollette nonché sulla possibilità di pagamenti rateizzati;
j. informare sul meccanismo di composizione e variazione della tariffa e sulle variazioni tariffarie decise sulla base della Convenzione di gestione;
k. informare sulle procedure per la presentazione di eventuali reclami o agevolazioni tariffarie;
l. informare l’utenza circa l’andamento del servizio erogato, pubblicando sul sito internet www.alfasii.it i dati quali-quantitativi caratteristici del servizio e la Relazione annuale sui risultati conseguiti nel precedente esercizio e fornendo comunicazioni sintetiche sul servizio nelle newsletters che accompagnano la bollettazione.
Inoltre per facilitare lo svolgimento del loro ruolo a tutela degli utenti finali, il Gestore si impegna a rendere disponibile alle Associazioni dei consumatori i dati caratteristici del servizio.
4.2 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE DEL GESTORE
Il Gestore effettua il trattamento dei dati sensibili e personali riguardanti gli utenti finali con modalità atte ad assicurare il rispetto dei loro diritti ed adotta le misure minime di sicurezza nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della privacy”.
In base alle disposizioni in esso previste è pertanto consentito il trattamento dei dati in possesso del Gestore, al fine del riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie. Il trattamento può comprendere la diffusione dei dati nei soli casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza dell’attività di cui sopra, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguente all’attività medesima. Il trattamento dei dati da parte del Gestore non è soggetto a notificazione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 il rilascio dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporta per il Gestore l’impossibilità di stipulare un regolare contratto di fornitura e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore.
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Capitolo 5 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
La comprensibilità delle procedure amministrative è sottoposta a verifica periodica da parte della Direzione del Gestore. Il personale del Gestore è comunque a disposizione dell’utenza per ogni chiarimento in merito alle pratiche da espletare in relazione al rapporto di utenza.
I sistemi di elaborazione elettronica utilizzati devono consentire rapidità e correttezza nell’adempimento delle procedure e nell’effettuazione delle necessarie verifiche.
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Capitolo 6 - LA TUTELA
6.1 LA GESTIONE DEI RECLAMI
Ogni utente ha diritto di presentare al personale del Gestore i propri reclami e di ricevere una risposta pertinente e circostanziata.
Per reclamo si intende l’azione dell’utente presentata al soggetto Gestore per comunicare anomalie riscontrate rispetto al contratto di utenza sottoscritto o ai Regolamenti o alla Carta del Servizio Idrico Integrato, o più in generale, rispetto a leggi o provvedimenti amministrativi, per quanto concerne gli aspetti del rapporto tra Gestore ed Utente finale.
Sono esclusi i suggerimenti (comunicazioni che arrivano dagli utenti finali non allo scopo di denunciare una situazione di disagio, ma come indicazioni al soggetto Gestore per la fornitura di un servizio più vicino alle aspettative dell’utente) e le segnalazioni di disfunzione (comunicazioni da parte dell’utente di guasto o di cattivo funzionamento nelle apparecchiature o nel servizio, ripristinabili con procedure manutentive finali).
I reclami devono essere in forma scritta presentati dall’utente o da chi agisce in nome, per conto o a tutela dell’utente, ai recapiti indicati al Cap. 3.2.
La risposta motivata del Gestore al reclamo da parte dell’utente finale, da inviare entro i tempi indicati al paragrafo. 3.3, conterrà i requisiti minimi definiti dall’AEEGSI.
Il Gestore garantisce la tracciabilità dei reclami.
Annualmente il Gestore trasmette all’Ufficio d’Ambito unitamente ad altri dati le informazioni statistiche relative al numero, al tipo e al seguito dato ai reclami trattati.
6.2 VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE
Al fine di facilitare un costante monitoraggio della qualità dei propri servizi, il Gestore considera strategico l’obiettivo del monitoraggio della soddisfazione dei propri utenti finali. Si impegna pertanto ad attivare tutti i più opportuni canali di comunicazione con i cittadini, e a facilitare le espressioni del loro gradimento in riferimento ai servizi erogati.
Il Gestore si impegna inoltre a monitorare in maniera continua ed efficace le valutazioni ricevute, basandosi su queste ultime per la definizione degli obiettivi di miglioramento del servizio.
Le valutazioni vengono raccolte mediante:
a) raccolta sistematica da parte del personale del Gestore dei giudizi espressi dagli utenti finali nelle occasioni di contatto con gli stessi;
b) raccolta di reclami scritti;
c) raccolta di suggerimenti e osservazioni spontanee;
d) indagini periodiche di customer satisfaction su campioni significativi di utenti finali, anche mirate a specifici aspetti del servizio erogato;
e) incontri con i comitati dei consumatori.
Il Gestore si impegna a fornire annualmente una sintesi dei dati caratteristici raccolti.
6.3 DISCIPLINA DELLO SCIOPERO NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
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Il Gestore, nel rispetto del diritto di sciopero, in relazione alla natura del servizio medesimo, nonché alla salvaguardia dell’integrità degli impianti, si impegna a garantire le prestazioni indispensabili ai sensi della disciplina sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla
Legge n. 146/1990.
6.4 RIMBORSI – INDENNIZZI AUTOMATICI
Assicurare un servizio di qualità significa anche addossarsi la responsabilità di eventuali disservizi subiti dai propri utenti finali. Per questo il Gestore ha previsto, in osservanza alla “Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII” che l’utente finale che subisce un disservizio debba essere indennizzato per il disagio subito.
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti nella presente Carta, il Gestore corrisponde all’utente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a trenta (30) euro.
L’indennizzo automatico base di cui al precedente comma, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, è (a partire dal 1 gennaio 2017) crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
a. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
c. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Il gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico:
a. qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile ad una delle cause richiamate al 3.4.4 lettere a) e b);
b. nel caso in cui all’utente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
c. in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l’utente finale perché non contengono le informazioni minime previste nel presente RQSII.
Il Gestore, nei casi in cui l’utente risulti moroso, sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.
6.4.1 Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità
Le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito:
a. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
b. cause imputabili all’utente finale, ivi inclusa l’inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
c. cause imputabili al gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere
a) e b).
6.4.2 Modalità di corresponsione dell’indennizzo automatico
Il gestore è tenuto ad accreditare all’utente finale l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata all’utente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fattura deve evidenziare un credito a favore dell’utente finale, che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto all’utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di
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standard specifico ai sensi della RQSII, quindi dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini per il rispetto dello stesso, ovvero nei casi di morosità, dal giorno in cui l’utente finale provvede al pagamento delle somme dovute.
Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.
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Capitolo 7 - VALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI
La presente Carta dei Servizi abroga e sostituisce le precedenti ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione dell’Ufficio d’Ambito.
La presente Carta del Servizio ha validità pari a quella della Convenzione per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato tra l’Ufficio d’Ambito 11 Varese e il Gestore.
La Carta sarà sottoposta a revisione periodica per adeguarla all’evoluzione normativa e della qualità richiesta dagli utenti finali.
La Carta costituisce un impegno da parte del Gestore nei confronti di tutti coloro che hanno stipulato con il Gestore stesso un contratto per la fornitura di servizi, e potrà essere fatta valere nell’ambito del rapporto contrattuale.
Le modifiche alla Carta si applicano alle utenze già in essere senza necessità di accettazione da parte degli utenti finali, fermo restando che notizia delle avvenute modifiche verrà comunicata attraverso la newsletter di accompagnamento alla prima bolletta utile e che copia della Carta e delle sue modifiche saranno messe a disposizione degli utenti finali sia presso gli sportelli del Gestore, sia sul sito Internet www.alfasii.it.
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ALLEGATO A: SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI LIVELLI DI SERVIZIO GARANTITI
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