CONTRATTO A PROGETTO
CONTRATTO A PROGETTO
L’anno ......., e il giorno ........... del mese di ................ in .................., tra il signore c.f.
...................................... legale rappresentante della ......................................... (committente) con sede
in .................................., partita IVA e codice fiscale ..............................
E
Il/la signore/a ................................ (collaboratore) nato a ............ il ..................... e residente a
.................................. codice fiscale ..............................................
Premesso
- che il Committente svolge l’attività di …………………………., per la quale intende avvalersi dell’apporto del lavoro del signor ;
- che a sua volta il Collaboratore si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione nella forma a progetto;
- che il Committente non richiede al Collaboratore l’esclusività della sua prestazione.
E
- Visto l’art. 409 del Codice di Procedura Civile relativo ai contratti d’opera;
- Visto l’art. 50, comma 1, lett. c-bis del T.U.I.R.- D.P.R. 917/86 che inserisce tra i “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” quelli percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dall’1/1/2001;
- Visto l’art. 2, comma 26 della Legge 335/95 e successive modifiche, relativo “all’iscrizione presso un’apposita Gestione separata, presso l’INPS”, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Visto il Titolo VII capo 1 del D.Lgs n. 276/03;
- Vista la circolare n. 1 del 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con specifico riferimento alla possibilità di connettere il progetto qui indicato all’attività del Committente in relazione al risultato finale a cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione al fine di realizzare le attività indicate nel presente documento.
Si conviene quanto segue
1) La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2) Il contratto ha natura di collaborazione nella forma a progetto e viene conferito ai sensi e per gli effetti Titolo VII capo 1 del D.Lgs n. 276/03 e di cui all’art. 409 del Codice di Procedura Civile trattandosi di prestazioni prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione.
3) Con il presente contratto individuale le parti, fanno riferimento all’art. 61 comma 4 del D.Lgs. n. 276/03.
4) Il Collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia gestionale organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il committente. Pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione nella forma a progetto, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo ed in riferimento al progetto da realizzare.
5) Il Collaboratore dovrà svolgere a favore del Committente la prestazione di: operatore di strategie di marketing per ampliamento parco macchine e apparati del comma 6
in funzione del progetto previsto, il cui contenuto è dedotto così come indicato al successivo punto 6.
6) Il contenuto caratterizzante del progetto a cui è legata l’attività del Collaboratore viene dedotto nel presente contratto, così come disposto dal punto b) comma1 art. 62 del D.Lgs n. 276/03 come
modificato, a decorrere dal 18 luglio 2012, dal co. 23, lett. b), dell’art. 1, L. n. 92/2012).
ed è il seguente: …………………………………………………. Il collaboratore, in virtù delle sue conoscenze ed esperienze già acquisite, dovrà esperire i propri compiti fornendo periodicamente prova tangibile delle capacità ed abilità ……………………………..
7) Il Collaboratore, nell’espletamento della sua attività, avrà ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di gestione all’interno del progetto di lavoro determinato dal Committente concordando le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione.
8) Fermo restando quanto definito al punto 6, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs n. 276/03 e successive modifiche, è ipotizzabile nell’ambito del progetto di lavoro oggetto del presente incarico anche una forma di coordinamento con il committente, che definisca anche l’esecuzione temporale della prestazione. In tale eventualità sarà il lavoratore, nella sua autonomia, ad indicare autonomamente la fascia di presenza presso la sede del committente.
9) L’incaricato è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti e informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. I dati personali dei clienti e degli interlocutori saranno trattati dal collaboratore in qualità di incaricato al trattamento (art. 30 D.Lgs. 196/2003) ed in conformità con le indicazioni contenute nella lettera di designazione allegata al contratto individuale.
La presente clausola riveste per il Committente carattere essenziale, ai sensi dell’art. 64 comma 2 del D.Lgs. N. 276/03, e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
10) la durata del progetto avrà decorrenza dal .................... e scadenza il ;
Al termine del periodo, nell’ipotesi che il progetto non sia stato potuto portarlo a conclusione per qualsivoglia motivo, le parti potranno prorogare il presente accordo con modalità stabilite da apposito atto.
In relazione alla particolare attività economica svolta dal Committente e alla possibile richiesta da parte dei clienti del Committente di produrre nuove attività, in cui può essere inserita la prestazione del collaboratore è consentito, nell’ambito di durata del presente contratto e previo assenso delle parti, la determinazione di nuovi progetti che dovranno risultare da atto scritto.
E’ fatto salvo il diritto alla rinuncia del collaboratore a prestare la propria opera sul singolo progetto o programma di lavoro aggiuntivi senza che ciò pregiudichi in alcun modo il rapporto in essere e la riproposizione di nuove opportunità lavorative.
11) Al fine di determinare un equo compenso nel rispetto della previsione dell’art. 63 del D.Lgs. n. 276/2003 come modificato, a decorrere dal 18 luglio, dal co. 23, lett. c), art. 1, L. n. 92/2012), il quale afferma che lo stesso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività dai contratti collettivi di qualsiasi livello, nonché nell’ipotesi di assenza di contrattazione collettiva, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto, le parti stabiliscono il compenso lordo per la prestazione in € ......................
(......................................./..) omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla normativa vigente escluse quelle a carico del Committente.
Tale importo è corrisposto, mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000, in materia di assimilazione fiscale con cadenza mensile
Tale pattuizione è definita nel rispetto di quanto definito dall’art. 63, comma 1 e art. 61, comma 4 del D.Lgs. n. 276/03.
Le parti danno atto che il compenso è stato determinato anche in relazione all’impegno previsto per la realizzazione dell’incarico, prevedendone la quantificazione in ore settimanali.
12) Il ritardato pagamento del corrispettivo, rispetto ai termini sopra indicati, farà decorrere gli interessi moratori a carico del committente nella misura dell’interesse legale.
13) Il committente s’impegna, attraverso il referente dell’attività, a certificare l’avvenuta consegna del lavoro svolto dal collaboratore stesso.
14) il proponente ha diritto ad essere riconosciuto quale autore della eventuale invenzione fatta nello svolgimento del rapporto, con pieno richiamo alla statuizione prevista dall’art. 65 del D.Lgs. n. 276/2003;
15) Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative ad attività fuori sede, debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente o suo incaricato, saranno rimborsate dietro presentazione di apposita documentazione.
16) Il Collaboratore sarà informato su tutti gli aspetti relativi alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro relativi alla sua attività e che per tali aspetti si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
17 ) Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 66 del D.Lgs. n. 276/2003, la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del contratto, che rimarrà sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estinguerà alla scadenza stabilita.
Il committente potrà recedere dal contratto qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel presente contratto;
18) il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto;
19) le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o secondo le due diverse causali, citate nell’art.10 (durata) e nell’art.18 (compiuta realizzazione del
progetto), con preavviso di … giorni, individuate dall’art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003
come modificato, a decorrere dal 18 luglio 2012, dal co. 23, lett. e), art. 1, L. n. 92/2012);
20) il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente;
21) Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, o alla sua applicazione, su richiesta di una delle parti (o di entrambe le parti) si espleterà un tentativo di conciliazione a livello aziendale.
E’ fatto salvo il ricorso alle procedure di cui all’art. 409, punto n. 3 del C.P.C. e, qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, al giudice ordinario. Il foro competente è quello di …..
22) Ad eventuale istanza del Committente alla commissione di certificazione, intesa ad ottenere la certificazione del rapporto di lavoro, il collaboratore si impegna a confermare il contenuto del presente contratto. Ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 276/2003 i diritti derivanti dalle diposizioni contenute nel presente contratto possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro.
23) Il Committente prende atto del diritto del lavoratore ad esercitare ed esigere i diritti sindacali.
24) Il Collaboratore dichiara espressamente di essere esente da IVA ai sensi dell’art. 5 comma 2
D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni e si impegna ad effettuare le necessarie comunicazioni all’INPS per l’iscrizione nella gestione separata e all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni.
Letto, confermato e controfirmato.
Il Committente
Il Collaboratore
Si conferma di aver letto e concordato ad ogni effetto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le condizioni contenute nelle clausole relative all’oggetto dell’incarico, alla durata e risoluzione, al corrispettivo, agli obblighi del committente, agli obblighi del collaboratore e al foro competente.
Il Collaboratore
Il Committente