CONTRATTO NORMATIVO
CONTRATTO NORMATIVO
PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA MEDIANTE L’IMPIEGO DI EX LAVORATORE SOCIALMENTE UTILI (EX LSU) E/O DI PUBBLICA UTILITA’ (EX LPU) PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE CAMPANIA
CONTRATTO NORMATIVO
PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA MEDIANTE L’IMPIEGO DI EX LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (EX LSU) E/O DI PUBBLICA UTILITÀ (EX LPU) PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE CAMPANIA
L’anno 2006, addì 28 del mese di dicembre in Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, Xxxxxx, nel salone sito al 3° piano della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, avanti a me, dirigente dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Marigliano il 4.1.1948, designato con provvedimento direttoriale prot. 18905 del 28 settembre 2006 a ricevere, quale ufficiale rogante, gli atti in forma pubblica amministrativa, a norma dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e degli artt. 95 e 96 del X.X. 00.0.0000, n. 827, senza assistenza di testimoni, avendovi le parti, me consenziente, secondo quanto disposto dall’art. 48 della legge 16.2.1913, n. 89 - (legge notarile) – di comune accordo rinunciato, si sono costituiti, in qualità di parti:
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania -, con sede legale in Napoli, Via Ponte della Maddalena n.55, in persona del Direttore Generale pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferito con Direttiva Ministeriale
n. 92 del 23.12.2005, domiciliato per la carica presso la predetta sede legale (di seguito anche “USR”);
E
C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi – Società Cooperativa, sede legale in Bologna, Via della Cooperazione n. 21 – Cap. 40129, capitale sociale Euro 3.274.785,63 =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna al n. 02884150588, P. IVA 03609840370, domiciliata ai fini del presente atto all’indirizzo della sede, in persona del legale rappresentante Sig. Elveni Xxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti con procura speciale per notar Xxxxxx Xxxxxx in Bologna n. repertorio 57669 (Allegato E), dal presidente del Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante CICLAT Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Società
Cooperativa, sede legale in Bologna, Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00/00 – Xxx. 00000, capitale sociale Euro 2.932.891,00 =, iscritta al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Bologna al n. 00424610582, P. IVA 04145360378, domiciliata ai fini del presente atto all’indirizzo della sede, la mandante Consorzio MILES Servizi Integrati, sede legale in Roma, via Rocca di Papa n. 21 – Cap. 00179, capitale sociale Euro 2.000.000,00 =, iscritta al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Roma al n. 04881101002, P. IVA 04881101002, domiciliata ai fini del presente atto all’indirizzo della sede, e la mandante MANITAL Società Consortile per i Servizi Integrati S.c.r.l. , sede legale in Ivrea, xxx X. Xx Xxxxxxxx
x. 00 – Xxx. 00000, capitale sociale Euro 1.908.275,00 =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino al n. 06466050017, P. IVA 06466050017, domiciliato ai fini del presente atto all’indirizzo della sede del consorzio mandatario, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato il giorno 1.8.2006 in Bologna dal notaio xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, repertorio n. 74921 (di seguito nominata, per brevità, anche “Assuntore”)
PREMESSO
a) che in data 23 dicembre 2005 il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Xxxxxxxxx n. 92, ha affidato agli Uffici Scolastici Regionali l’effettuazione delle gare dirette alla stipula di contratti normativi con i quali regolamentare la fornitura del servizio di pulizia presso gli istituti scolastici mediante l’utilizzo di personale ex LSU;
b) che è stata indetta la procedura di gara per la fornitura di servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Campania di cui al bando di gara pubblicato in GURI parte II n. 52 del 3.7.2006 e sulla GUCE in data 9.7.2006;
c) che con provvedimento prot n.. 23980, datato 28.12.2006, del responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania è stata aggiudicata la fornitura a dei servizi di pulizia innanzi descritti;
d) che il contenuto obbligatorio del Contratto normativo è integrato, ancorché non materialmente allegati, da tutti gli atti di gara tra i quali, in particolar modo, il Bando di Gara, il Disciplinare di Xxxx e suoi allegati, il Capitolato tecnico e suoi allegati, l’Offerta tecnica dell’Assuntore, l’Offerta
economica dell’ Assuntore;
e) che l’Assuntore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto normativo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la fideiussione per un importo di Euro 36.127.824,30 (trentaquattromilionicentoventisettemilaottocentoventiquattro/30) (10% circa dell’importo totale dell’appalto di cui è risultato aggiudicatario, iva esclusa) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto normativo, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto normativo.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto normativo, l’Allegato “A” l’Allegato “B” (Offerta Economica dell’Assuntore), l’Allegato “C” (Polizza assicurativa), l’Allegato “D” (Offerta tecnica).
Articolo 2 Definizioni
Nell’ambito della Contratto normativo si intende per:
a) USR: l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
b) Capitolato tecnico: il Capitolato tecnico di cui all’Allegato 6 al Disciplinare di gara e conservato agli atti della procedura di gara;
c) Contratto attuativo: è il contratto concluso da ciascun Istituto scolastico indicato nell’Allegato A con l’Assuntore.
d) Contraenti / Istituto/i scolastico/i: ciascun Istituto scolastico indicato nell’Allegato A;
e) Contratto normativo: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
f) Assuntore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario della gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione Campania che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto normativo, obbligandosi a quanto previsto nello stesso e a stipulare e ad eseguire i correlati Contratti attuativi;
g) Importo contrattuale: l’importo dei singoli contratti attuativi calcolati moltiplicando il numero di lavoratori impiegati (indicato nell’allegato A) per il corrispettivo mensile riconosciuto dall’Amministrazione per ogni lavoratore al netto del ribasso offerto per 36 mesi ed indicati in ciascun Contratto attuativo;
h) Importo dell’appalto: l’importo totale del presente Contratto normativo dato dalla somma degli importi contrattuali, pari a complessivi € 361.310.120,64 (trecentosessantunmilionitrecentodiecimilacentoventi/64);
Offerta tecnica: tutta la documentazione di gara contenuta nella busta “B”, prodotta dall’Assuntore in sede di gara.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del Contratto normativo disponga diversamente.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1 L’esecuzione della fornitura dei servizi di pulizia, mediante l’utilizzo di personale ex LSU e/o LPU, presso gli Istituti scolastici della Regione Campania analiticamente indicati nell’ “ELENCO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE” allegato al Capitolato tecnico, allegato “A”, oggetto del presente Contratto normativo e dei correlati Contratti attuativi, è regolata in via graduata:
a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Assuntore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle clausole e dagli allegati al Contratto attuativo;
c) dalla legge 25 gennaio 1994 n.82 e dal d.m. n.274 del 7.7.1997;
d) dal regolamento amministrativo-contabile previsto per le Istituzioni scolastiche;
e) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato, ed in particolare, dal r.d. n. 2440/1923 e dal r.d. n. 827/1924;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Contratto normativo e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
Articolo 4 Oggetto
Il Contratto normativo definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi relativi alla fornitura di servizi di pulizia, mediante l’utilizzo di personale ex LSU e/o LPU, presso gli Istituti scolastici della Regione Campania analiticamente indicati nell’ “ELENCO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”
allegato al Capitolato tecnico, allegato “A”. In particolare, il presente Contratto normativo disciplina le Condizioni Generali dei singoli Contratti attuativi conclusi da ciascun Contraente con l’Assuntore.
2. Con il Contratto normativo l’Assuntore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Contraenti a fornire il servizio di pulizia con le caratteristiche e modalità tecniche e di conformità di cui al Disciplinare di gara e suoi allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico - nonché all’Offerta tecnica ed all’Offerta economica.
3. L’Assuntore si obbliga, altresì, ad effettuare la fornitura del servizio nella misura e con le modalità specificate con il Contratto attuativo e suoi allegati stipulato con le singole Istituzioni scolastiche, eventualmente modificato dagli Atti Aggiuntivi al Verbale di consegna.
4. Ciascun Contraente si obbliga a stipulare un Contratto attuativo nei limiti dell’importo contrattuale.
5. L’importo contrattuale, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dall’attuazione di quanto previsto ai successivi punti rimane fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto anche in presenza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate infatti non subiranno variazioni in diminuzione. Tale importo non deve considerarsi comunque garantito per l’Assuntore stante la facoltà per il Contraente di avvalersi di quanto stabilito dall’art. 11 R.D. n. 2443/1923. Il Contraente, pertanto, potrà richiedere all’Assuntore di incrementare l’importo contrattuale stesso fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) alle stesse condizioni, termini e corrispettivi del presente Contratto normativo e del Contratto attuativo. Allo stesso modo il Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto attuativo da esso stipulato con l’Assuntore nel caso in cui abbia consumato i 4/5 (quattro quinti) dell’importo contrattuale senza alcun obbligo di risarcimento e/o indennizzo a suo carico in virtù di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del R.D. 2440/1923.
6. L’Assuntore curerà di assicurare, in ogni caso, il mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi del personale ex LSU ed ex LPU esistenti alla data di stipula del presente contratto; le economie revenienti dalle cessazioni del personale a qualunque titolo verificatesi nell’arco temporale di durata del contratto, nonché quelle maturate, per effetto delle precedenti cessazioni, a decorrere dalla stipula del presente contratto, saranno utilizzate per il progressivo adeguamento contrattuale del personale dalle attuali 35 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore pro capite, per migliorare la qualità dei servizi prestati ovvero per far fronte, con le ore aggiuntive, alle predette cessazioni, alle quali, comunque, non potrà fare seguito alcuna nuova
assunzione di unità lavorative.
7. Ai fini della rilevazione delle economie l’Assuntore si impegna a comunicare all’U.S.R. entro la prima decade del mese successivo i nominativi del personale cessato a qualunque titolo dal servizio in ciascun mese di validità dei contratti attuativi, con l’indicazione della data di cessazione, della sede di servizio, del livello retributivo e dell’orario settimanale di servizio coperto all’atto della cessazione; in prima applicazione, entro la prima decade del secondo mese di validità dei contratti attuativi, l’assuntore comunicherà, oltre ai nominativi del personale cessato nel primo mese anche quelli del personale cessato nell’arco temporale intercorso tra l’indizione della gara e l’entrata in vigore dei contratti attuativi.
8. Entro il secondo mese di vigenza dei contratti attuativi l’Assuntore presenterà all’U.S.R. un piano di ottimizzazione del servizio che potrà comportare anche una redistribuzione delle unità di personale tra le istituzioni scolastiche: il piano di ottimizzazione sarà integrato dall’elenco nominativo degli ex LSU, completo di codici fiscali, e con l’indicazione della sede scolastica di assegnazione, del livello retributivo e dell’orario settimanale di lavoro. Al piano di ottimizzazione sarà inoltre allegata una nota esplicativa dei criteri adottati per l’ottimizzazione e di quelli individuati ai fini dell’utilizzo delle economie nell’incremento graduale degli orari settimanali di lavoro.
9. entro 10 giorni l’U.S.R. ratificherà il piano di ottimizzazione verificandone la compatibilità finanziaria; l’U.S.R. si riserva la facoltà di proporre motivate modifiche al piano, da comunicare entro i predetti 10 giorni, alle quali l’Assuntore si atterrà inoltrando per la ratifica un nuovo piano di ottimizzazione, pena la risoluzione dei contratti attuativi.
10. Al piano di ottimizzazione ratificato sarà data esecuzione con effetto dal primo giorno del mese successivo alla ratifica, addivenendo alla stipula dei nuovi contratti attuativi in tutti i casi in cui, per effetto della redistribuzione del personale e/o della modifica dell’orario settimanale di servizio, l’importo contrattuale in atto non corrisponda alle nuove prestazioni.
11. Ulteriori piani di ottimizzazione saranno presentati dall’Assuntore con le
medesime modalità sopra indicate entro il prossimo mese di luglio e, successivamente, con cadenza semestrale entro i mesi di gennaio e di luglio, in vista dell’attuazione con decorrenza dai mesi rispettivamente di marzo e di settembre.
12. All’adeguamento contrattuale del personale dalle 35 alle 40 ore settimanali, in vista del miglioramento del servizio, saranno destinate anche le economie realizzate dall’U.S.R nel corso della gara e nell’arco temporale di durata dei contratti stipulati, che saranno oggetto di comunicazione all’Assuntore non appena accertate.
13. Nel corso della durata del contratto attuativo, ciascun Contraente potrà avvalersi della facoltà di rettifiche e/o variazioni nei limiti di quanto previsto nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
Articolo 5 Durata
1 Il presente Contratto normativo rimane valido, efficace e vincolante, per la regolamentazione dei contratti attuativi, dalla data di stipulazione del Contratto normativo medesimo e per tutta la durata dei Contratti attuativi subordinatamente ed entro i limiti dell’appostamento nella legge finanziaria e nel bilancio delle risorse disponibili nei singoli esercizi 2007, 2008, 2009, 2010 ed, in caso di proroga, 2011..
2 I contratti attuativi saranno stipulati fra l’assuntore e i singoli istituti scolastici, a mezzo scrittura privata, entro 60 giorni dalla data in cui il contratto normativo diventa efficace, vale a dire dopo la registrazione senza rilievi dell’organo di controllo; i contratti attuativi avranno tutti efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza dei suddetti 60 giorni..
3 I contratti attuativi avranno, nell’ambito delle risorse disponibili nei singoli esercizi finanziari , 2007, 2008, 2009, 2010 e subordinatamente ad esse, una durata di 36 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula di tutti i contratti attuativi, ma ciascun contraente, sulla base delle direttive fornite dall’USR, avrà facoltà di prorogare fino ad un periodo massimo di altri 12 mesi il contratto attuativo. Il periodo d’efficacia del contratto attuativo - come dello stesso contratto normativo - stipulato per il predetto triennio (e della possibile proroga annuale), eventualmente protraentesi oltre l’esercizio finanziario 2010, è ovviamente soggetto alla condizione dell’effettivo appostamento in Finanziaria delle corrispondenti
risorse, relativamente agli anni successivi al 2010 citato. L’Assuntore, pertanto, si obbliga fin d’ora ad eseguire la fornitura del servizio di pulizia oggetto del presente Contratto normativo e del contratto attuativo eventualmente prorogato, per l’importo aggiuntivo disposto secondo le direttive dell’USR..
Articolo 6
Utilizzazione del Contratto normativo e Modalità di conclusione dei singoli Contratti attuativi
1. I singoli Contratti attuativi del Contratto normativo dovranno essere stipulati a mezzo scrittura privata entro 60 giorni dalla data in cui il contratto normativo diventa efficace, vale a dire dopo la registrazione senza rilievi dell’organo di controllo.
2. Al Contratto attuativo stipulato tra l’Assuntore e il singolo Istituto scolastico sarà allegato il Verbale di consegna comprensivo del Piano Dettagliato delle Attività, così come definito nel Capitolato Tecnico.
3. Successivamente alla stipula del Contratto attuativo l’avvio dei servizi di pulizia saranno regolati dal Programma operativo delle attività consegnato entro la data di stipula del Contratto attuativo ed allegato al verbale di consegna.
Articolo 7
Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità
Sono a carico dell’Assuntore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi di pulizia oggetto del Contratto normativo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga del Contraente, oltre alla normativa vigente alle caratteristiche ed alle specifiche indicate: (I) nel Disciplinare di gara di cui alle premesse, (II)
nel Capitolato tecnico (III) nel Contratto attuativo e suoi allegati, e (IV) nell’Offerta tecnica.
Resta inteso che dei singoli Contratti attuativi rimane unico responsabile nei confronti dell’Assuntore l’Istituto scolastico che lo ha stipulato restando esclusa qualsiasi responsabilità dell’USR.
Articolo 8
Obbligazioni specifiche dell’Assuntore
L’Assuntore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto normativo, a:
a) comunicare al Supervisore tempestivamente e in via preventiva le date di eventuali scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo di cui alla successiva lett.b);
b) garantire anche in caso di scioperi un servizio di pulizia che, se pur ridotto, assicuri il regolare svolgimento delle attività presso l’Istituto scolastico;
c) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che saranno comunicate dai Contraenti;
d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico;
e) dare immediata comunicazione ai Contraenti, per quanto di competenza di questi ultimi, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto normativo e dei Contratti attuativi.
L’Assuntore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto normativo.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto normativo, resteranno ad esclusivo carico dell’Assuntore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l’Assuntore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a
qualsiasi titolo, nei confronti dei Contraenti, assumendosene il medesimo Assuntore ogni relativa alea.
Articolo 9
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Assuntore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’Assuntore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della presente Contratto normativo alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Assuntore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto normativo.
Articolo 10 Servizi aggiuntivi
In esecuzione di ciascun Contratto attuativo e nei limiti di durata dello stesso potrà essere richiesto all’Assuntore, nell’ambito della normativa di riferimento, di effettuare servizi di pulizia presso immobili diversi da quelli indicati nel Verbale di consegna allegato al Contratto attuativo; in tal caso, occorrerà, previamente, sottoscrivere tra Assuntore e Contraente un Atto aggiuntivo che modificherà il Verbale di consegna allegato al Contratto attuativo.
Articolo 11 Ruolo dell’USR
1. Le attività di supervisione sul corretto adempimento del servizio da parte dell’Assuntore sono svolte anche dall’USR, il quale custodirà la documentazione relativa alla stipulazione del Contratto normativo, ivi compreso il documento comprovante la prestazione della polizza assicurativa, ed eventualmente compirà attività a carattere istruttorio ed operativo per conto di tutti i Contraenti.
Articolo 12 Corrispettivi
I corrispettivi dovuti all’Assuntore sono indicati nell’Offerta economica di cui all’Allegato “B” del presente Contratto normativo. Il corrispettivo pattuito è comprensivo della prestazione della fornitura dei materiali e attrezzature necessari per l’esecuzione del servizio come definito nel Capitolato Tecnico.
I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per l’intera durata del presente contratto e dei contratti attuativi. Decorsi i primi 12 mesi dalla stipula dei Contratti attuativi,la revisione dei prezzi pattuiti ai sensi dell'art. 6 delle legge
n. 537/1993, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 724/1994, a valere sul secondo anno (successivi 12 mesi) di validità dei Contratti attuativi, come specificato nel Capitolato tecnico, potrà essere effettuata subordinatamente ed entro i limiti di eventuali incrementi degli stanziamenti annuali di bilancio L’Assuntore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto previsto dal precedente comma 2.
Articolo 13 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dal Contraente in favore dell’Assuntore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto e a quanto previsto dal paragrafo 15 del Capitolato Tecnico.
2. Ciascuna fattura emessa dall’Assuntore dovrà contenere altresì il riferimento al presente Contratto normativo, al Contratto attuativo cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita al Contraente.
3. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 90 (novanta) giorni fine mese data fattura.
4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Assuntore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto normativo e nei singoli Contratti attuativi; qualora l’Assuntore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo Contratto attuativo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. dai Contraenti, questi ultimi potranno altresì procedere all’esecuzione in danno e a carico dell’Assuntore della prestazione del servizio non adempiuta.
6. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, L. n. 82/1994 il Contraente procederà al pagamento delle fatture dovuto all’Assuntore, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali in favore del personale.
7. Qualora l’Assuntore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, il Contraente procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine non superiore ai trenta giorni entro il quale l’Assuntore dovrà procedere a regolarizzare tali adempimenti. Il pagamento delle fatture da parte del Contraente sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea
documentazione. L’Assuntore non potrà eccepire al Contraente alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per detta sospensione dei pagamenti della fatture. Qualora l’Assuntore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il Contraente potrà procedere alla risoluzione del Contratto attuativo.
8. Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’Offerta tecnica, che l’Assuntore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate.
Articolo 14 Penali
1. Le penali sono espressamente previste e disciplinate dal paragrafo 10 del Capitolato Tecnico cui si rinvia integralmente.
2. I Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Assuntore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Assuntore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. L’Assuntore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dei singoli Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. L’irrogazione delle penali deve essere comunicato dal Contraente sia all’impresa che vi è incorsa, sia al consorzio cui questa appartiene, nonché alla mandataria dell’R.T.I..
Articolo 15 Cauzione definitiva
1. Contestualmente alla stipula di ciascun Contratto attuativo e a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo Contratto attuativo, l’Assuntore ha l’obbligo di prestare una cauzione definitiva in favore di ciascun Contraente per un importo pari al 5% del valore dell’importo contrattuale.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Assuntore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Contratto normativo e dei singoli Contratti attuativi.
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto attuativo cui si riferisce, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto attuativo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Contraente verso l’Assuntore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
4. Qualora l’ammontare dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Assuntore dovrà provvedere al reintegro entro il
termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Contraente.
Articolo 16 Riservatezza
1. L’Assuntore si obbliga a rispettare quanto previsto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.(occorre aggiungere eventuali nuove norme ?)
Articolo 17 Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Assuntore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto normativo o con i singoli Contratti attuativi, ciascun Contraente, per quanto di rispettiva ragione, potrà richiedere la risoluzione del Contratto attuativo senza che ciò impedisca la prosecuzione del Contratto normativo da parte degli altri Contraenti.
2. In ogni caso, l’USR potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Assuntore con raccomandata a/r, il presente Contratto normativo nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Assuntore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) mancata stipulazione anche di uno solo dei Contratti attuativi entro il termine previsto per fatto dell’Assuntore.
In tal caso: (i) l’USR ha diritto di ritenere quanto versato a titolo di cauzione definitiva salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell’Assuntore; (ii) la risoluzione del Contratto normativo comporterà la risoluzione dei contratti attuativi nel frattempo stipulati.
3. In ogni caso, i Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Assuntore con raccomandata a/r, i singoli Contratti attuativi nei seguenti casi:
a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i
termini e le prescrizioni contenute negli articoli 7 e 8 del Contratto normativo e nei suoi Allegati;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Contraente, ai sensi del precedente articolo 15;
c) violazione del divieto di cessione dei contratti attuativi e dei crediti di cui al successivo articolo 21 (divieto di cessione del contratto e dei crediti);
d) negli altri casi di cui agli articoli 13 (Fatturazione e pagamenti);
e) in caso di reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali di cui al paragrafo 10.4
f) in caso di inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro secondo quanto precisato al paragrafo 13 del Capitolato tecnico.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione i Contraenti hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell’Assuntore.
Articolo 18 Recesso
1. I Contraenti hanno diritto di recedere da ciascun singolo Contratto attuativo con effetto immediato e senza che ciò impedisca la prosecuzione del Contratto normativo da parte degli altri Contraenti, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all’Assuntore, nei casi di
a) giusta causa; ove per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) la perdita in capo all’Assuntore dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara; (ii) la condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato dell’Assuntore per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i medesimi siano assoggettati alle misure
previste dalla normativa antimafia; (iii) l’accertamento tramite la competente Prefettura di tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 11 d.p.R. 252/1998);
b) mutamenti di carattere organizzativo del Contraente, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o accorpamento o soppressione del Contraente.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l’Assuntore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.
4. In caso di recesso dei Contraenti, l’Assuntore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
Articolo 19
Danni e responsabilità civile
1. L’Assuntore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Assuntore stesso quanto dei Contraenti e/o dell’USR e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’Assuntore ha stipulato una polizza assicurativa (cfr Allegato “C”), a beneficio dei Contraenti e dell’USR, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Assuntore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto normativo e dei contratti attuativi.
Articolo 20 Subappalto
1. Non è ammesso il subappalto.
Articolo 21
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto all’Assuntore di cedere, a qualsiasi titolo, i Contratti attuativi e quindi il Contratto normativo, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio previsto dal contratto senza l’espressa autorizzazione dell’istituzione scolastica, pena l’immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti.
Articolo 22 Gestore del Servizio
1. L’Assuntore, all’atto della stipula del Contratto attuativo, si obbliga a nominare un responsabile del servizio denominato “Gestore del Servizio” che sarà il referente responsabile nei confronti del Contraente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Assuntore.
2. Le eventuali variazioni della figura del Responsabile saranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.
Articolo 23 Foro competente
1. Per tutte le controversie inerenti e/o comunque connesse al presente Contratto normativo e/o al Contratto attuativo e alla loro validità, interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro indicato nel Contratto attuativo.
Articolo 24
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Assuntore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ai Contraenti per legge.
2. L’Assuntore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al Contratto normativo dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R.. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Assuntore.
Articolo 25 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme;
2. Il presente atto acquista piena efficacia solo dopo la registrazione senza rilievi da parte della Corte dei Conti.
3. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto normativo e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto normativo o dei singoli Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dei Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far valere nei limiti della prescrizione.
5. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Napoli,, li 28 dicembre 2006-
L’ASSUNTORE
IL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
x.xx Xxxxxxx Xxxxxxx x.xx Xxxxxxx Xxxxxx
Il sottoscritto Xxxxxx Xxxxxxx, quale procuratore e legale rappresentante del Assuntore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le
condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Utilizzazione del Contratto normativo e modalità de conclusione dei singoli contratti attuativi), Articolo 7 (Condizioni del Servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche dell’ Assuntore), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Penali), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Danni e responsabilità civile), Articolo 20 (Subappalto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 25 (Clausola finale).
Napoli, 28 dicembre 2006
L’ASSUNTORE
x.xx Xxxxxxx Xxxxxx
L’UFFICIALE ROGANTE
x.xx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
ALLEGATI
Allegato A : Capitolato tecnico con allegato Elenco istituzioni scolastiche, immobili di competenza ed importi contrattuali,
Numero di lavoratori, Ore Lavorate Allegato B : offerta economica dell’assuntore
Allegato C : polizza assicurativa
Allegato D : Offerta Tecnica
Allegato E Procura Speciale sig. Elveni
INDICE
ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 4
ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 5
ARTICOLO 4 OGGETTO 6
ARTICOLO 5 DURATA 9
ARTICOLO 6 UTILIZZAZIONE DELLA CONTRATTO NORMATIVO E 10
MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI 10
ARTICOLO 8 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’ASSUNTORE 11
ARTICOLO 9 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 12
ARTICOLO 10 SERVIZI AGGIUNTIVI 12
ARTICOLO 11 RUOLO DELL’USR 12
ARTICOLO 12 CORRISPETTIVI 13
ARTICOLO 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 13
ARTICOLO 14 PENALI 15
ARTICOLO 15 CAUZIONE DEFINITIVA 16
ARTICOLO 16 RISERVATEZZA 17
ARTICOLO 17 RISOLUZIONE 17
ARTICOLO 18 RECESSO 18
ARTICOLO 19 DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE 19
ARTICOLO 20 SUBAPPALTO 19
ARTICOLO 22 GESTORE DEL SERVIZIO 20
ARTICOLO 23 FORO COMPETENTE 20
ARTICOLO 24 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 20
ARTICOLO 25 CLAUSOLA FINALE 21
ALLEGATI 23