COMUNE DI LAURIA
COMUNE DI XXXXXX
Provincia di Potenza
REGOLAMENTO
per l’utilizzazione dei terreni comunali soggetti a “Fida-pascolo”
(approvato con D.C.C. n° 78 del 29/12/2022)
Definizione del territorio soggetto a pascolo
Le superficie di pascolo nel Comune di Xxxxxx interessa sia pascoli nudi che cespugliati e arborati è riconducibile a 3 tipologie caratterizzate da una composizione floristica e da una vegetazione specifica.
Complessivamente le praterie (terreni saldi in genere) si estendono su 1712,8187 ha ripartite nelle tipologie riportate nella tabella seguente. Sono stati considerati anche gli arbusteti in formazione in quanto, seppur in modo marginale, risultano in parte pascolati.
Uso del suolo | Superficie totale (ha) |
Pascolo nudo | 719,1304 |
Pascolo cespugliato | 456,6833 |
Pascolo arborato | 264,0008 |
Arbusteti in formazione | 273,0044 |
La disciplina contenuta nel presente Regolamento del pascolo nel demanio comunale avviene nel rispetto del Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione del C.R. n. 1085 del 23.03.1999 e delle altre norme in materia.
Modelli di gestione
Il carico di bestiame ammissibile per ettaro di pascolo, è dipendente dalla specie allevata e dalla produttività del cotico.
Il carico di bestiame viene espresso in UBA* (Unità Bestiame Adulto) tenendo conto degli indici di conversione di seguito riportati:
Xxxxxx adulto (oltre tre anni di età) | 1 | UBA |
Manza o Manzetta | 0,5 | UBA |
Cavallo | 1 | UBA |
Capra adulta | 0,15 | UBA |
Ovino adulto | 0,15 | UBA |
Suino | 0,30 | UBA |
I dati di cui sopra dovranno essere sottoposti a revisione ogni tre anni per porli in accordo con eventuali variazioni che si fossero verificate negli allevamenti zootecnici locali, nonché nella produttività del pascolo stesso.
Concessioni di pascolo
Le domande di autorizzazione all’esercizio del pascolo sulle proprietà comunali devono essere inoltrate annualmente all’ufficio protocollo del comune di Xxxxxx e devono contenere l’esatta indicazione catastale della località richiesta, il numero di capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, nonché i dati e l’ubicazione dell’azienda richiedente (Mod. A).
Le domande dovranno essere inoltrate al Comune:
- Entro il 31/10 di ogni anno per la fida invernale
- Entro il 31/03 di ogni anno per la fida estiva.
Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, tenuto conto del carico massimo che le suddette aree possono supportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.
La domanda dovrà contenere:
a) Generalità e residenza del richiedente (legale rappresentante);
b) Ubicazione dell’azienda;
c) Copia aggiornata del registro di stalla per l’individuazione dei contrassegni dei capi adulti fidati;
d) Copia del fascicolo aziendale fornito dal CAA;
e) Certificazione veterinaria dalla quale si evinca che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive;
f) Dichiarazione di presa visione e accettazione delle statuizioni del presente Regolamento;
g) Elenco debidamente datato e sottoscritto del numero di capi di bestiame per i quali si chiede la fida pascolo completo dei relativi codici identificativi individuali;
h) Impegno a dare immediata comunicazione scritta all’Ufficio della Polizia Locale con l’indicazione della data in cui si intende immettere gli animali fidati nel pascolo.
L’affidamento ordinario è per i singoli periodi di fida sotto riportati:
1) Fida invernale: dal 01/12 al 30/04
2) Fida estiva: dal 01/05 al 30/11
Ai fini dell’assegnazione delle aree da affidare, verrà stilata una graduatoria che terrà conto dei seguenti titoli preferenziali e prioritari, al possesso dei quali verrà assegnato un punteggio così come segue:
1. Essere proprietario e/o conduttore di azienda zootecnica:
a) Limitrofa all’area richiesta in concessione (D< 1 Km): punti 10
b) Distante non più di 5 km dall’area richiesta in concessione: punti 5;
c) Distante più di 5 km dall’area richiesta in concessione: punti 0.
2. Essere residente nel comune di Xxxxxx da non meno di 5 anni: punti 5;
3. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto dotato di
regolare Partita IVA e iscrizione presso il REA (CCIAA):
a) Da meno di 10 anni: punti 5
b) Da più di 10 anni: punti 0
4. Non aver riportato condanne per reati contro il patrimonio: punti 5.
A parità di punteggio l’assegnazione avverrà a favore del richiedente con età anagrafica inferiore e, in caso di ulteriore parità di requisito, a favore del richiedente la cui domanda sarà stata acquisita prima al protocollo del Comune.
In ogni caso la concessione di fida non potrà superare le 100 UBA per azienda. Le domande saranno esaminate secondo l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente. L’ esercizio alla fida pascolo viene concesso mediante autorizzazione.
Divieti
E’ fatto divieto di introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito.
E’ proibito introdurre gli animali in località diverse da quella per cui è stata concessa l’autorizzazione.
E’ vietata la realizzazione di opere che possano essere di ostacolo allo scorrimento delle acque, comprese le recinzioni.
E’ vietata l’installazione di manufatti di qualsiasi genere che possano alterare lo stato dei luoghi.
E’ vietato l’allevamento di animali alloctoni o non idonei al pascolo.
Determinazione del canone
La Fida Pascolo è onerosa e la somma da pagare per ogni UBA (Unità di Bovino Adulto) è stabilita in 16,00 €. Per ogni periodo di Fida.
La somma sarà annualmente determinata dal Comune con atto deliberativo della Giunta Municipale.
In assenza, si intende confermato l’importo dell’anno precedente.
Il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né per ciascun proprietario potrà essere superiore al numero di capi che nell’anno risultano dallo stesso denunziati o dichiarati ad altra autorità sanitaria o amministrativa e risultano dal registro di stalla.
Modalità di pascolamento ed obblighi
L’esercizio del pascolo sul demanio gestiti, va esercitato secondo le seguenti modalità:
- Rilascio di apposita concessione da parte dell’ente gestore;
- Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o del concessionario
- Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni sono provvisti di adeguata recinzione.
- La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ente e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l’apposito Ente gestore;
- Non fare uso di fuoco nelle aree concesse ed obbligo di esercitare, per il periodo di fida concesso, un’attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi o danneggiamenti;
- Divieto di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
- Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante i periodi di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame
- Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso il Comune nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando sia dimostrato che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato;
- Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso il Comune nel caso avesse a subire morie di animali imputabili ad animali selvatici o a cani randagi.
L’ente gestore declina ogni responsabilità per danni provocati dal concessionario di qualsiasi natura terzi.
Tutela del patrimonio
Gli allevatori ammessi al pascolo non potranno fare scavi, costruire ricoveri, modificare il percorso di fossi naturali e strade, realizzare piste o recinzioni di aree comunali se non previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Comunale e con le norme da questo stabilite. È altresì vietato l’uso di tracciatrici agricole e attrezzi che danneggoiano il cotico, gli arbusti e gli alberi. Gli eventuali danni di qualsiasi tipo esistenti saranno perseguiti a termine di legge e i trasgressori dovranno pagare i danni quantificati dagli uffici competenti. È fatto divieto ai pastori e ai conducenti di bestiame di arrecare danni alle piante. Dalla concessione sono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività.
Art. 8 Allevatori non residenti
Le domande potranno essere presentate al Comune anche dagli allevatori non residenti nel Comune di Xxxxxx.
Art. 9 Canone non residenti
Per gli allevatori non residenti, la concessione dei godimenti di pascoli, è sempre onerosa. In particolare la somma da pagare è determinata dalla tariffa base fissata per i residenti maggiorata del 50% per UBA.
Art. 10 Divieti e prescrizioni
E’ fatto assoluto divieto agli allevatori residenti nel Comune di Xxxxxx di avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fiori dal Comune.
L’inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da
solo motivo di reiezione della domanda o di revoca della concessione al fidatario inadempiente.
E’ fatto assoluto divieto:
- cedere al altri il diritto di fida
- far custodire il bestiame da persona diversa da quella/e indicata nella domanda;
- effettuare l’esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame.
- Effettuare l’esercizio del pascolo nelle aree percorse dal fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell’evento (art. 10 della legge n. 353/2000);
- Effettuare il pascolo in tutte le circostanze in cui questo possa essere pregiudizievole per la pubblica incolumità;
- Pascolare nelle terre affittate o vincolate;
- Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti.
ART. 11
Rilascio anticipato
In caso della cessazione dell’attività o di rilascio anticipato della concessione da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante.
Sanzioni
Ferma restando l’autonoma competenza sanzonatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di euro 103,29 ed un massimo di €. 309,88 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo.
Il Comune, inoltre, sporgerà denuncia all’autorità giudiziaria, tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidataci ravviserà estremi del reato.
Saranno applicate, inoltre, le seguenti sanzioni amministrative:
- Violazione art. 5.2 da € 25,82 al € 51,65 a capo
- Violazione art. 5.3 da € 129,12 ad € 774,69 oltre all’obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con oneri a carico del fidatario.
- Violazione art. 5.4 da € 129,12 ad € 774,69 oltre all’obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con oneri a carico del fidatario.
- Violazione art. 8.2 da € 25.82 ad € 51,65 a capo
- Violazione art. 8.5 da € 103,29 ad € 309,88 a capo
- Violazione art. 8.7 da € 129,12 ad € 774,69
Per ogni altra violazione di divieti od obblighi previsti nel presente Regolamento sarà applicata la sanzione da € 25,00 ad e 500,00.
Tre violazioni verbalizzate nel corso di uno stesso periodo di affidamento, comportano la sospensione dalla fida pascolo per un periodo di tre anni.
Inoltre si procederà alla revoca della licenza nel caso di cessione ad altri del diritto di concessione o di inosservanza delle norme antincendio. L’accertamento di tali violazioni comporterà altresì la sospensione dalla fida pascolo per un periodo di cinque anni dalla data dello stesso.
In caso di revoca della licenza NON SI PROCEDERA’ al rimborso del canone versato.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura Regolamentari che disciplinano l’uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell’ambiente.
Il presente Regolamento si compone di n. 14 articoli ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di pubblicazione di 15 gg. all’albo pretorio comunale e sul sito internet del comune di Xxxxxx.
Ogni precedente norma Regolamentare disciplinante la Fida pascolo nel territorio di Xxxxxx è abrogata.
Copia del presente regolamento è trasmessa al Comando VV UU., al Comando Stazione Forestale di Xxxxxx e alla Regione Basilicata.