MODIFICHE CCNL RICERCA
Federazione Lavoratori della Conoscenza
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MODIFICHE CCNL RICERCA
Art. 5 - Tempo determinato Aggiungere:
2. Le assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 20 del CCNL 1998-2001 devono avvenire in percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo indeterminato; in tale percentuale massima devono essere comprese le assunzioni con contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal MIUR e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR. Non sono compresi nella predetta percentuale i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati da Aziende, Enti o Istituzioni nazionali o non nazionali. Ove, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, tale percentuale fosse già superata, gli enti interessati provvederanno a pianificare le operazioni di assorbimento delle eccedenze di detto personale nell’ambito della programmazione triennale, dando carattere di priorità in sede di attuazione del piano dei concorsi. Sino all’espletamento di tale procedura i contratti esistenti possono essere comunque prorogati.
3. Compatibilmente con la natura dei progetti e su richiesta del dipendente, gli Enti possono trasformare i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, secondo le tipologie indicate al comma 6 dell’art. 19 del CCNL 1998-’01.
4. Il ricorso alle forme di lavoro flessibile, previste anche dal presente articolo, può essere attuato dagli Enti solo previo confronto con le XX.XX., da tenersi in sede di contrattazione integrativa.
5. I lavoratori a tempo determinato, in servizio presso gli Enti con un contratto di durata non inferiore all’anno, considerando utile per il computo anche gli effetti di eventuali proroghe, possono costituire una propria RSU, secondo le disposizioni relative all’accordo quadro per la costituzione delle RSU nel pubblico impiego di cui…. Le RSU così costituite, sono associate alle RSU elette secondo le attuali disposizioni di legge e godono delle stesse prerogative ….
6. I lavoratori con contratto a TD possono partecipare ai processi addestrativi e formativi previsti, per il restante personale, dal D.lgs. 626/94. Gli Enti sono tenuti a favorire la partecipazione ai processi formativi suddetti.
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, il servizio prestato a tempo determinato presso lo stesso ente, nel profilo pari o immediatamente superiore, è utile ai fini della determinazione della fascia stipendiale di primo inquadramento, e/o per il raggiungimento dei requisiti di anzianità
necessari per la partecipazione alle procedure selettive di cui agli artt 53, 54, 64 ecc.. (o per le progressioni economiche e/o di carriera).
8. Il servizio prestato a tempo determinato è titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.
9. Per le assunzioni di cui al comma 1, gli Enti attivano procedure concorsuali pubbliche nel rispetto dei vincoli di legge e, ove adottati, dei rispettivi regolamenti. Le assunzioni di cui al comma 1 possono avvenire anche per utilizzo di graduatoria degli idonei non vincitori entro i limiti di validità temporale della graduatoria stessa. Per i contratti di lavoro stipulati ai sensi del presente comma, gli Enti sono tenuti a valutare il servizio prestato durante la realizzazione del progetto, prima della scadenza dello stesso. Nell’ambito del piano del fabbisogno e del piano dei concorsi, gli Enti possono, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, utilizzare le graduatorie dei concorsi (, se svolti con le stesse procedure per i concorsi a tempo indeterminato,) di cui al presente comma, previa valutazione positiva dell’attività svolta e della qualificazione conseguita.
10. All’atto dell’entrata in vigore del presente contratto, per le finalità di cui al comma 10, possono essere utilizzate le graduatorie in essere, nell’ambito della loro durata temporale, in vigore presso gli Enti.
ART. 5.1 - Forme di lavoro flessibile.
1. Viste le specificità degli Enti di Ricerca e tenuto conto degli strumenti di flessibilità offerti dal mercato del lavoro, per far fronte agli impegni istituzionali degli Enti, nonché ai progetti di ricerca finanziati dall’esterno, anche previsti da regolamenti e obblighi europei, gli Enti possono ricorrere solo all’assunzione di personale delle tipologie di cui all’art. 19 e 20 del CCNL 1998-2001.
2. Gli Enti possono inoltre ricorrere all’attivazione di assegni di ricerca finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche, all’arricchimento e accrescimento negli specifici ambiti di ricerca.
3. Non sono ammesse assunzioni diverse da quelle previste dai commi suddetti.
4. Il personale impiegato presso gli Enti con forme diverse da quelle suddette, al momento dell’entrata del presente CCNL, sarà destinatario di procedure di trasformazione delle tipologie contrattuali flessibili rivestite al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, in quelle previste al comma 1 del presente articolo.
Art. 6 - Procedure di equiparazione
Al comma 1, seconda riga aggiungere “…questo verrà inquadrato in tutti i livelli…”
Cassare la lettera C.
Modificare il comma 2 come segue:
“L’inquadramento nei tre livelli di ricercatore e tecnologo, ove non si verifichi quanto previsto dal comma 1, lettera b) del presente articolo, avviene previa
una verifica finalizzata all’accertamento dei titoli di servizio e delle competenze professionali, nel rispetto dei criteri richiesti dal DPR 171/91. L’inquadramento di tale personale decorre dalla medesima data di applicazione della tabella di equiparazione a tutto il resto del personale.”
Cassare il comma 3 e sostituirlo con il seguente:
“L’inserimento nei livelli e gradoni economici per i livelli IV-IX, e nelle fasce retributive per i livelli I-III si realizza sulla base del maturato economico complessivo posseduto dal lavoratore al momento della decorrenza della tabella di equiparazione, ove la retribuzione complessiva sia già a carico dell’Amministrazione di destinazione.
Art.7 - Riconoscimento servizi pregressi
Cassare “… si applicano le disposizioni vigenti per il personale del comparto.”, e aggiungere, dopo “soppressione”, “per effetto di mobilità individuale da altri comparti, per effetto di accesso dall’esterno, i Regolamenti di Ente ed i bandi di concorso possono riconoscere il servizio pregresso ai fini giuridici ed economici”.
Art. 8 - Aspettativa in caso di incarico a tempo determinato Cassare l’articolo.
In alternativa, cassare: presso lo stesso ente o altro ente del comparto Aggiungere: dopo “presso organismi della Comunità Europea” : e enti di altri comparti
Art. 9 - Anzianità di servizio
Cassare il secondo periodo (chi esprime il giudizio di merito? Se un lavoratore è discriminato a chi ricorre?)
Aggiungere:
Detta anzianità verrà ridotta, per una volta nella carriera del singolo, in ragione di un mese per ogni anno di anzianità
Modifica dell’art. 54 CCL 98/01:
I criteri generali per le selezioni ai fini delle progressione di livello nei profili sono oggetto di contrattazione integrativa. Ove questa non venga conclusa entro 60 gg., prorogabili di ulteriori 30 gg. si applicano i criteri generalizi cui al comma 5.
Modifica dell’art. 53 CCL 98/01:
comma 2: l’anzianità di servizio necessaria per la partecipazione alle procedure selettive è di 4 anni
Aggiungere: E’ aggiunta una ulteriore posizione economica a quelle previste dall’art. 53 comma 1
Art. 10 - Indennità di responsabilità….
Cassare e aumentare l’indennità di responsabilità già esistente
In alternativa, alla seconda riga cassare “che graverà sul fondo di cui all’art. 43 , comma 2, lettera b), del CCNL 7/10/96”, e sostituire con “ a carico del bilancio dell’Ente”.
All’ultima riga, cassare “e/o una sede di particolare disagio.”
CAPO IV
Art. 15 - Opportunità di sviluppo professionale
Comma 5, modificare come segue:
“L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite commissioni esaminatrici finalizzate all’accertamento del merito scientifico e delle capacità acquisite come definito dall’art. 14 del DPR 28 settembre 1987 n. 568, in coerenza con quanto previsto dall’allegato 1 del DPR 171/91, attivate con cadenza biennale all’interno della comunità scientifica dell’Ente. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore. Per il finanziamento del presente articolo per gli anni 2002-2003 gli Enti stanzieranno un importo pari almeno allo 0,2 % della massa salariale di riferimento. A partire dall’1/1/2004, i differenziali retributivi tra il valore iniziale della paga base di livello e la fascia retributiva in godimento da parte di coloro che cessano dal servizio confluisce in un apposito fondo costituito in ogni Ente, e dedicato al finanziamento delle procedure di cui al presente articolo.
Al comma 7 aggiungere:
Dopo “… commi 5 e 6”, “nonché la loro ripartizione”
In fondo all’articolo, “Ove le risorse destinate al fondo non venissero spese saranno portate in bilancio nell’anno successivo con le stesse finalità”
Nel comma 8 cassare “prima di dare attuazione alle norme del presente articolo.”, e sostituire con “integrandole con le risorse e le procedure previste dal presente articolo. Gli Enti che hanno concluso le procedure suddette possono bandire nuove procedure selettive con decorrenza 1/1/2002 o, ove presenti, fare ricorso alle liste degli idonei utilizzate per l’applicazione dell’art. 64”
Art. 16 - Passaggi di fascia stipendiale Cassare
In alternativa, occorre introdurre i seguenti vincoli:
a) I criteri attuativi devono essere definiti con certezza dal CCNL;
b) Destinatarie della riduzione dei tempi di permanenza sono solo le ultime 3 fascie retributive di ogni livello;
c) L’importo del finanziamento dell’istituto a carico del CCNL ha valore puramente simbolico.
Art. 17 - Servizio in turno
Aggiungere alla fine: a carico dei bilanci degli Enti
Art. 21 - Attività per prestazioni a committenti esterni
Modificare: la destinazione dei proventi di progetti di ricerca e formazione finanziati con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dal fondo di finanziamento ordinario, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi marginali di finanziamento è oggetto di contrattazione integrativa
Art. 23 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Comma 2 aggiungere dopo D.lgs 626/94 e successive modificazioni Lettera a) cassare da “Egli segnala..” fino alla fine
Lettera d) cassare da “col vincolo…” fino alla fine
Art. 43 - Contributi sindacali Aggiungere comma 6
Gli Enti sono tenuti a trasmettere mensilmente, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica indicata da ciascuna organizzazione sindacale, gli elenchi nominativi completi di tutti i dati di interesse per le organizzazioni medesime (luogo e data di nascita e/o codice fiscale, profilo e livello, sede di lavoro
Aggiungere articolo sul lavoro notturno :
1. Si intende per lavoro notturno l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive ricomprese nell'intervallo fra le ventiquattro e le cinque del mattino successivo.
2. E' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno in via non eccezionale per almeno tre ore nell'intervallo di tempo sopra indicato e per un minimo di sessanta giorni lavorativi all'anno.
3. I lavoratori notturni devono essere sottoposti :
- a cura e a spese del datore di lavoro a visita medica preventiva allo scopo di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno cui sono adibiti;
- ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;
- ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.
4. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5/02/1992 n.104 e successive modificazioni.
5. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i dipendenti che ne facciano richiesta nell'ambito delle esigenze organizzative aziendali.
6. La contrattazione collettiva integrativa stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
7. Il datore di lavoro, preventivamente, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
8. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazione sindacali rappresentative, per le lavorazioni che comportano rischi particolari.
Note sulle relazioni sindacali
Aggiungere all’art. 33, comma 3 le seguenti lettere:
• C1) linee di indirizzo e criteri di attuazione dei piani di fabbisogno del personale triennali e annuali;
• Q) i criteri per l’applicazione dell’art. 15 (Opportunità di sviluppo professionale);
• R) criteri e modalità di utilizzo delle forme di lavoro flessibile, previste dalle normative vigenti (inserire qui quello che già esiste a tale riguardo al livello della consultazione per il CCNL dell’Università);
• S) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
• T) criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro e le sue modifiche;
Aggiungere all’art. 34 il comma 3.1):
• 3.1) L’ipotesi di accordo di cui al comma 3, deve essere sottoposti alla validazione certificata da parte dei lavoratori interessati. La sottoscrizione del contratto può avvenire solo previa verifica positiva della consultazione suddetta.
Aggiungere all’art. 39 il comma 3:
• 3) Per gli Enti monosede la delegazione sindacale, a livello nazionale, è composta:
a) Dalle RSU;
b) Dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL.