Regolamento per la previdenza obbligatoria dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Regolamento per la previdenza obbligatoria dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Titolo 1: Dei soggetti - dei contributi – delle sanzioni Capo primo dei Soggetti
Art. 1 Iscritti alla Gestione
1. Gli iscritti all’Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, o altre attività di lavoro autonomo di diversa natura, sono obbligatoriamente iscritti, così come previsto dall’art. 1 del D. Lgs 103/96 alla Gestione Separata dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura – nel seguito denominato Gestione. Sono comunque obbligati all’iscrizione alla Gestione i titolari di partita iva con codice che identifichi l’attività professionale di Perito Agrario e di Perito Agrario Laureato
2. Gli iscritti all’Albo dei Periti Agrari e Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx che svolgono attività professionale quali partecipanti a studi associati o di partecipazione societaria senza vincolo di subordinazione, e/o in forma cooperativistica, sono parimenti obbligati all’iscrizione e tenuti alla contribuzione, in questo caso determinata sulla base della percentuale di partecipazione agli utili dello studio associato o di partecipazione in società e/o cooperativa, per la parte attribuita all’iscritto in forza di patti associativi o sociali.
3. Non comportano la perdita del diritto alla iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l’iscrizione all’Albo Professionale e siano versati tutti i contributi previsti dal regolamento vigente e dalla vigente normativa e siano soddisfatti gli obblighi di invio delle comunicazioni reddituali.
Art. 2 Modalità di iscrizione alla Gestione
1. Ai fini dell’iscrizione alla Gestione, i soggetti di cui all’art. 1 sono tenuti a presentare
apposita modulo-domanda in carta libera, e completo dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza;
c) codice fiscale;
d) certificato di iscrizione all’albo professionale;
e) numero di Partita Iva qualora soggetto Iva;
f) indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. In luogo dei predetti documenti si può presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo DPR, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il modulo deve contenere tra l’altro la data di inizio dell’attività libero professionale così come qualificata all’Art.1 del presente Regolamento, l’indicazione del domicilio fiscale e della sede legale.
4. La domanda di iscrizione deve essere inviata alla Gestione a mezzo PEC o con altro mezzo indicato dalla Gestione.
5. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio dell’esercizio della attività professionale. Oltre il predetto termine è irrogata una sanzione di €uro 50,00 (cinquanta/00).
6. In caso di mancata iscrizione, entro 90 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate o da altro Ente, dell’attribuzione della Partita Iva con il codice di attività di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, la Gestione iscrive d’ufficio i Periti Agrari e i Periti Agrari Laureati iscritti all’Albo Professionale. Il soggetto iscritto ai sensi del presente comma, è soggetto ad identica sanzione di cui al comma 5 che precede.
7. Tutti i nuovi iscritti all’Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, qualora non già iscritti alla Gestione, ricevono comunicazione dall’Ente per assolvere all’obbligo di iscrizione.
Capo secondo dei Contributi
Art. 3 Contributo soggettivo obbligatorio
1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Gestione è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo degli iscritti all’Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati prodotto nell’anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini dell’IRPEF secondo il disposto dell’art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono altresì soggetti a contribuzione i redditi professionali derivanti da altre attività nei casi in cui le Casse competenti presentano, nel proprio Regolamento, la possibilità del versamento contributivo ad unica Cassa di previdenza. A tal fine l’iscritto deve presentare apposita richiesta corredata dall’autorizzazione della Cassa competente al versamento di detti importi presso questa Gestione.
3. Agli iscritti alla Gestione è concessa la facoltà di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva variabile prescelta dal 12% al 30% del reddito professionale netto prodotto. L’opzione di versare il contributo soggettivo determinato secondo l’aliquota prescelta è espressa ogni anno con apposito modulo contestualmente al pagamento dell’acconto di cui all’Art. 7 del presente Regolamento ed ha validità solo per l’anno di riferimento. La contribuzione soggettiva determinata con aliquote opzionali è interamente deducibile nelle misure previste dalle norme vigenti.
4. Gli iscritti che sono in attività, anche dopo il collocamento in pensione, a partire dal 2012, devono versare il contributo soggettivo, come indicato al comma 1 del presente articolo, che daranno origine a supplementi di pensione ai sensi del successivo art.22.
5. Dal 1° gennaio 2015 gli iscritti che sono in attività anche dopo il collocamento in pensione, che abbiano compiuto il 70° anno di età, versano il contributo soggettivo pari al 50 % del contributo indicato al comma 1 del presente articolo, con un minimale pari al 50% di quanto previsto al successivo comma 7.
6. Il reddito netto sottoposto alle aliquote contributive di cui ai commi 1, 2 e 3, non può essere superiore al massimale previsto all’art. 2, comma 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni ed è annualmente e automaticamente rivalutato, in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.
7. E’ in ogni caso dovuto, a decorrere dal 2012, un contributo minimo di € 600,00 (seicento/00). Il contributo minimo può essere variato annualmente dal Comitato Amministratore e con l’approvazione dei Ministeri vigilanti. Se tale contributo minimo non è variato entro il triennio, lo stesso è soggetto alla rivalutazione Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati. Il minimale trova applicazione anche per gli iscritti pensionati di cui al precedente comma 4.
8. A coloro che si iscrivono per la prima volta alla Gestione e che non hanno compiuto 35 anni alla data di iscrizione, è riconosciuta, per l’anno di iscrizione e per i due anni successivi, la facoltà di versare un contributo minimo, se il reddito imponibile non supera € 10.000,00, pari al 50% del minimale di cui al precedente comma 7.
9. A coloro che si iscrivono alla Gestione entro due anni dall’aver sostenuto l’esame di Stato, è riconosciuta, per l’anno di iscrizione la facoltà di versare un contributo minimo, pari a € 100,00
Art. 4 Contributo integrativo
1. Gli iscritti alla Gestione Separata devono applicare la maggiorazione percentuale di cui all’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 103/96 su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività autonoma di libera professione degli iscritti all’Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati devono versarne alla Gestione il relativo ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. Sono altresì soggetti a contribuzione i corrispettivi professionali derivanti da altre attività nei casi in cui le Casse competenti consentano, nel proprio Regolamento, la possibilità del versamento contributivo ad unica cassa di previdenza.
2. Il contributo integrativo di cui al comma che precede può essere incrementato sino al 5% ai sensi della Legge 12 luglio 2011, n. 133. La misura dell’integrazione del contributo integrativo è deliberata dal Comitato Amministratore con l’approvazione dei Ministeri vigilanti. E’ facoltà della Gestione di destinare parte del contributo integrativo all’incremento dei montanti individuali, garantendo l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della Gestione ai sensi della Legge 12 luglio 2011, n. 133.
Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
3. E’ in ogni caso dovuto un contributo integrativo minimo calcolato sul fatturato minimo di € 6.000,00 su base annua, da rivalutare ogni tre anni in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’Istat.
4. Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni professionali che danno origine a fatturazione tra professionisti iscritti alla Gestione.
comma 7 art. 3, pertanto non frazionabile.
Art. 6 Variabilità del contributo soggettivo
Il contributo soggettivo di cui all’art. 3, comma 1, può essere variato con delibera del Comitato Amministratore, secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 2, dello Statuto della Fondazione.
Art. 7 Versamento dei contributi
1. I contributi di cui all’art. 3 devono essere così versati:
2. a) Acconto: entro il 30 novembre di ogni anno nella misura del 50% dell’importo calcolato sul reddito professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. Se l’iscritto prevede di conseguire un reddito professionale netto inferiore o superiore a quello dell’anno precedente, l’acconto sul contributo soggettivo può essere calcolato – sempre nella misura del 50% – sul minor o maggiore reddito previsto. In ogni caso, l’importo dell’acconto non può essere inferiore al 50% del contributo soggettivo minimo. Nel caso in cui, essendo stato versato un acconto calcolato sul minor reddito previsto e non sul reddito dell’anno precedente al momento della determinazione del saldo risulti che l’acconto pagato è inferiore al 50% del contributo soggettivo dovuto sul reddito prodotto, sulla differenza saranno applicati gli interessi di mora previsti dal Regolamento per il periodo di ritardo.
b) Saldo: entro trenta giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito.
3. Notificato l’estratto conto annuale previsto dall’art. 16 l’iscritto può richiedere entro trenta giorni dalla notifica che le eccedenze contributive vengano utilizzate a compensazione del contributo soggettivo dovuto a saldo in base alla scadenza come da comma precedente. In caso di mancata richiesta entro il termine predetto l’eccedenza contributiva resta consolidata nel conto individuale.
4. Il contributo integrativo di cui all’art. 4 è versato dall’iscritto:
5. - Acconto: entro il 30 novembre per gli importi evidenziati sulle fatture emesse ed incassate fino al 30 settembre;
6. - Saldo: entro 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte reddituali, per la differenza tra l’importo dovuto in base al reddito professionale lordo dichiarato all’Agenzia delle Entrate e quanto versato in sede di acconto, ovvero per il saldo del contributo integrativo minimo quando dovuto.
Art. 8 Prescrizione dei contributi
La prescrizione dei contributi, degli interessi di mora, delle sanzioni e di ogni relativo accessorio, interviene con il decorso di cinque anni dalla data di trasmissione all’Ente da parte dell’iscritto, della dichiarazione di cui al successivo art. 11.
Art. 9 Restituzione dei contributivi
1. Coloro che, al compimento dell’età pensionabile, cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall’iscrizione alla Gestione senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione possono chiedere la restituzione dei contributi versati.
2. Le somme rimborsabili sono pari all’ammontare dei contributi soggettivi versati, rivalutati secondo il criterio stabilito all’art. 1, comma 9, della legge 335 del 1995, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 14, comma 2.
3. Il diritto alla restituzione dei contributi di cui al precedente comma 1 si prescrive in
cinque anni dalla data del compimento dell’età pensionabile.
4. In caso di revoca dell’iscrizione da parte della Gestione per mancanza dei requisiti prescritti, si procede alla restituzione dei contributi versati senza maggiorazione alcuna.
5. Qualora, posteriormente alla restituzione di cui al presente articolo, l’iscritto si trovi nuovamente nelle condizioni che danno luogo all’obbligo di iscrizione alla Gestione, e la stessa intervenga entro cinque anni dalla cessazione dell’attività professionale che ha dato titolo alla restituzione stessa, lo stesso è obbligato a ricostruire il proprio montante contributivo individuale, versando entro sei mesi dalla data della nuova iscrizione, l’importo erogato dalla Gestione. L’importo ricostituito sarà soggetto a rivalutazione, con l’esclusione dell’anno in cui è avvenuto il versamento e i periodi di contribuzione anteriori alla restituzione concorrono alla determinazione dell’anzianità contributiva.
Capo terzo delle comunicazioni e delle sanzioni
Art. 10 Sanzioni per ritardo nel versamento dei contributi
1. In caso di ritardo di versamento dei contributi è dovuto un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento, calcolato in relazione al periodo del ritardo stesso.
2. In caso di ritardo superiore a 90 giorni, l’interesse di mora di cui al comma precedente, viene maggiorato di 5,5 punti come previsto dall’Art. 116 della L. 23/12/2000 n. 388 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11 Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nei casi di omessa, ritardata, o infedele comunicazione
1. I soggetti di cui all’art. 1 devono comunicare alla Gestione entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi l’ammontare del reddito professionale lordo e netto di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF per l’anno di riferimento. La comunicazione deve essere effettuata, con le modalità stabilite dal Comitato Amministratore, anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
2. Nella stessa comunicazione devono essere indicati anche i redditi dichiarati divenuti definitivi nel corso dell’anno di riferimento con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile IRPEF definito, l’imponibile complessivo ai fini dell’IRPEF per l’anno di riferimento e il volume di affari ai fini dell’IVA al netto del contributo integrativo.
3. Gli adempimenti di cui al comma 1 e 2, in caso di decesso dell’iscritto, sono posti a carico degli eredi e vanno effettuati entro 180 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. La ritardata, omessa od infedele comunicazione di cui ai commi precedenti, comporta le seguenti sanzioni:
a) Nel primo caso (ritardo) viene applicata una sanzione fissa di € 50,00;
Nelle condizioni di ritardata comunicazione reddituale unicamente nel caso di corretti
versamenti nei termini e negli importi, viene applicata una sanzione pari ad € 20,00.
b) nel secondo caso, (omissione) viene applicata una sanzione fissa di € 100,00 (cento/00). Trascorso un anno dalla scadenza senza che sia stato ottemperato l’obbligo della comunicazione, la sanzione viene elevata di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni anno di ritardo, sino ad un massimale di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Nelle condizioni di omessa comunicazione reddituale, unicamente nel caso di corretti versamenti nei termini e negli importi viene applicata una sanzione pari al 50% di quanto previsto dal precedente paragrafo.
c) Nel terzo caso (infedele comunicazione), pari al 50% dei contributi evasi, con un minimale pari al 50% dei contributi minimi dovuti, come previsto nei precedenti artt, 3 e 4.
5. Si intende ritardata la comunicazione trasmessa entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.
6. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5, la comunicazione si intende omessa.
7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Gestione con l’indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell’IRPEF e dell’IVA.
8. L’omissione e l’infedeltà della comunicazione non sanata spontaneamente entro i successivi novanta giorni dai termini di cui ai precedenti commi, vanno segnalate dalla Gestione, per i provvedimenti del caso, al competente Consiglio del Collegio provinciale Territoriale e al Consiglio Nazionale (CNPAPAL)
comunicazioni effettuate e le dichiarazioni annuali dei redditi e dei volumi di affari ai fini IVA.
Titolo 2: Delle Prestazioni
Capo primo delle prestazioni previdenziali
Art. 12 Prestazioni previdenziali
1. La Gestione provvede ad erogare in favore dei soggetti di cui all’art. 1 le seguenti
prestazioni:
a) Pensione di vecchiaia;
b) Pensione di inabilità e d’invalidità;
c) Pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità;
d) Indennità di maternità;
e) Provvidenze straordinarie.
2. Le pensioni di cui al comma precedente sono pagate secondo le modalità stabilite dal Comitato Amministratore.
3. Il Comitato Amministratore della Gestione può altresì, tramite l’adozione di specifici atti deliberativi da sottoporre ai Ministeri Xxxxxxxxx, ai sensi del disposto dell’art.3. D. Lgs. 509/94, anche con riferimento alle vigenti normative e all’art. 2 dello Statuto della Fondazione, attuare altre forme di assistenza integrativa: previdenziale, sanitaria, assicurativa, o altri tipi di prestazione o contribuzione a favore degli iscritti, e familiari a carico, a mezzo della stipula di convenzioni con gli enti preposti, con il contributo totale o parziale della Gestione che provvederà al finanziamento anche con parte del contributo integrativo.
4. Il Comitato Amministratore potrà deliberare, contribuire, attuare, sostenere e partecipare ad attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, promozione in generale delle norme , delle attività e della gestione della Cassa, anche partecipando ad iniziative ed eventi al fine di assicurare a tutti i beneficiari iscritti e non le informazioni per l’esercizio dei diritti e per gli adempimenti degli obblighi. Tali attività saranno finanziate con parte del contributo integrativo.
5. Il Comitato Amministratore della Gestione può, inoltre, concorrere alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal D. Lgs. 124/93 e successive integrazioni e modificazioni.
presenza di versamenti contributivi pari ad almeno 40 anni.
3. L’iscritto può altresì richiedere in base alla normativa vigente la pensione in regime di
totalizzazione.
Art. 14 Determinazione della pensione annua di vecchiaia
1. L’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei
contributi per il coefficiente di trasformazione dell’allegata tabella A.
2. Il conto individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi versati, e da quanto previsto dall’art. 4 comma 2, viene annualmente rivalutato secondo il criterio fissato dall’art. 1, comma 9, della legge 335/95, ferma restando la possibilità di modificare tale criterio in ragione degli effettivi risultati della Gestione, con delibera del Comitato Amministratore, nel rispetto delle procedure indicate dal D. Lgs. 509/94.
3. La rivalutazione, con esclusione della contribuzione dell’anno di competenza, è
effettuata in sede di bilancio consuntivo.
Art. 15 Decorrenza della pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell’iscritto avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fatte salve le disposizioni collegate al regime di totalizzazione.
Art. 16 Invio estratti conto
Ad ogni iscritto è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate ed il montante contributivo secondo le modalità stabilite dal Comitato Amministratore.
Capo terzo della Pensione di Inabilità e di Invalidità
Art. 17 Pensione di inabilità e di invalidità
1. L’iscritto ha diritto alla pensione di inabilità e di invalidità a qualsiasi età anagrafica.
2. La pensione di inabilità spetta all’iscritto qualora concorrono le seguenti condizioni:
a) la capacità all’esercizio della professione sia esclusa totalmente, a causa di malattia o
infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l’iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione, delle quali tre nel quinquennio precedente all’anno di presentazione della domanda.
condizioni di cui ai commi precedenti.
5. Alla domanda di pensione di inabilità o invalidità deve essere allegato un certificato medico, rilasciato dall’autorità sanitaria competente ai sensi della normativa vigente, attestante le condizioni di inabilità od invalidità. Tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l’indicazione della causa e l’epoca dell’insorgere dell’evento inabilitante od invalidante.
6. Il Comitato Amministratore può in qualsiasi momento assoggettare a verifica l’effettiva inabilità o invalidità nonché la permanenza di dette condizioni, mediante sanitario di fiducia.
7. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presenti alla verifica richiesta dal Comitato Amministratore tramite la Gestione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica, la pensione è revocata d’ufficio.
8. La pensione di inabilità o di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui l’iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
9. Il pensionato per l’invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia per i periodi successivi, può chiedere la liquidazione di quest’ultima secondo il sistema contributivo di cui all’Art.14.
10. Avverso alla decisione della Gestione l’iscritto può, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della notifica, promuovere un ricorso su base medico-legale. Il Comitato Amministratore, esaminata la documentazione, può proporre la costituzione del Collegio Arbitrale inteso in forma rituale.
11. Il Collegio Arbitrale è composto di tre esperti, due dei quali nominati: uno da ciascuno delle parti, ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello in cui l’assicurato è residente.
12. Ciascuna delle parti è tenuta a provvedere all’onorario dell’esperto da essa designato, il
compenso del terzo arbitro è, in ogni caso, posto a carico della Gestione.
Art. 18 Calcolo della pensione di inabilità e di invalidità
1. L’importo della pensione di invalidità o di inabilità è determinato secondo il sistema di cui all’art.14. Il coefficiente di trasformazione è quello relativo all’età posseduta dall’assicurato al momento del pensionamento, secondo l’allegata tabella A.
2. In caso di conseguimento di tale pensione, in età inferiore a 57 anni, si applica il coefficiente relativo al 57° anno.
Art. 20 Restituzione dei contributi a favore dei superstiti.
In caso di morte dell’iscritto che non abbia raggiunto i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, la restituzione del montante dei contributi al netto delle agevolazioni fiscali usufruite dal de cuius calcolata alla data del decesso, è a favore degli eredi legittimi.
Il diritto alla restituzione dei contributi si prescrive in cinque anni dalla data del decesso
dell’iscritto.
Capo quinto della Indennità di Maternità
Art. 21 Indennità di maternità
1. Agli iscritti è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un contributo annuo determinato dal Comitato Amministratore. Il contributo di maternità è corrisposto e versato da ogni iscritto alla Gestione, secondo i tempi e le modalità previsti dall’articolo 7.
3. Al fine di assicurare l’equilibrio della Gestione di cui al precedente comma, il Comitato Amministratore adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 379 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Capo sesto Disposizioni varie
Art. 22 Supplemento di pensione
I contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall’ultima liquidazione del supplemento.
Art. 23 Adeguamento annuale
Per l’adeguamento annuale delle pensioni si adotta il criterio in vigore per l’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS.
1. L’iscritto da almeno cinque anni alla Gestione Separata di cui all’art. 1, qualora cessi l’attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione, ha la facoltà di proseguire nel versamento volontario dei contributi.
2. A tal fine l’iscritto deve presentare domanda di autorizzazione alla Gestione, optando
irrevocabilmente per uno dei seguenti scaglioni contributivi:
a - contributo soggettivo versato nell’ultimo anno di iscrizione obbligatoria;
b - contributo soggettivo medio versato nell’ultimo triennio di iscrizione obbligatoria;
c - contributo soggettivo di cui all’art.3 ultimo comma.
3. È dovuto comunque un contributo integrativo pari al minimale di cui al comma 4, art. 4.
4. Non è dovuto il contributo di maternità previsto all’art.21.
Art. 25 Cumulabilità della pensione di vecchiaia con redditi da Lavoro dipendente e con quelli da lavoro autonomo
La pensione di vecchiaia di cui al presente Regolamento è cumulabile con redditi di lavoro dipendente o autonomo e con altre forme pensionistiche obbligatorie.
Art. 26 Riscatto del periodo di attività professionale precedente all’entrata in vigore
della presente legge
L’iscritto che matura almeno cinque anni di iscrizione e che, negli anni precedenti alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel presente Regolamento, abbia esercitato attività di lavoro autonomo rispondente ai requisiti di cui all’art.1, del D.Lgs. 103/96, ha facoltà di riscattare il periodo di esercizio di tale attività sulla base dei criteri che saranno definiti dal Comitato Amministratore in esito alle procedure previste dalle norme statutarie, con apposito Regolamento da sottoporre all’approvazione dei Ministeri Xxxxxxxxx, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 30/06/1994, n.509.
Art. 26 bis
1. L’iscritto che matura cinque anni di iscrizione alla Gestione, può chiedere il riscatto dei
seguenti periodi, anche se svolti precedentemente all’iscrizione all’Albo professionale:
a. periodo di praticantato svolto nel rispetto di quanto previsto dalla L. 21/02/91
n.54 art 10, e successive modificazione e integrazioni sino ad un massimo di due anni;
b. servizio militare o volontario obbligatorio sino ad un massimo di due anni;
c. servizio civile sostitutivo; servizio civile nazionale;
d. corso legale di laurea abilitante alla libera professione.
2. Il riscatto di cui al comma precedente, potrà essere effettuato sulla base dei criteri che saranno definiti dal Comitato Amministratore in esito alle procedure previste dalle norme statutarie, con apposito Regolamento da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 30/06/1994, n.509.
Art. 27 Ricorsi
Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente Regolamento gli iscritti possono proporre ricorso al Comitato Amministratore della Gestione con le modalità fissate dal Comitato Amministratore medesimo.
Art. 28 Fondi di “Riserva” e di “Solidarietà”
1. Le eventuali eccedenze risultanti dall’applicazione del criterio di rivalutazione dei conti individuali di cui all’art. 14, comma 2, rispetto alla capitalizzazione dei conti medesimi risultante dall’effettivo andamento finanziario della Gestione, confluiscono in un apposito fondo di riserva sul cui utilizzo dispone il Comitato Amministratore.
2. E’ costituito un Fondo di solidarietà al fine di erogare Provvidenze Straordinarie così come previsto all’art. 29. Tale Fondo è alimentato in base a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 29.
Art. 29 Provvidenze Straordinarie
1. Il Comitato Amministratore ha facoltà di erogare provvidenze agli iscritti in costanza di rapporto assicurativo, al coniuge e ai loro familiari considerati fiscalmente a carico, che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità, in conformità a quanto stabilito nei successivi commi. Sono esclusi, comunque dalle prestazioni i familiari superstiti del professionista che, all’atto del decesso, non era più iscritto alla Gestione e che alla data del decesso avesse superato il 65 (sessantacinquesimo) anno di età.
Possono essere inoltre concesse provvidenze per la nascita dei figli e per il loro percorso scolastico-universitario
Il Comitato Amministratore regolamenta e può determinare annualmente il valore e deliberare l’erogazione di contributi per la nascita del figlio/figlia e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo livello di qualsiasi indirizzo e/o diploma di laurea.
I contributi saranno erogati alle condizioni previste dai commi 2 e 4 del presente articolo.
2. Le prestazioni possono essere erogate a condizione che:
a - L’iscritto sia in regola con il versamento delle quote di iscrizione al Collegio
Professionale;
b - Nei confronti dell’iscritto non sia stato assunto il Provvedimento di Sospensione
dall’esercizio dell’Attività Professionale;
c - L’iscritto sia in regola con il versamento dei contributi dovuti alla Gestione; In caso di decesso dell’iscritto o del pensionato, alla data della morte, sussistano tutti i requisiti suddetti.
L’onere della prova che esistono i requisiti è a carico dell’assistibile che inoltri domanda
di provvidenza.
3. Costituiscono circostanze o situazione di notevole gravità quelle derivanti da:
a) gravi malattie e gravi infortuni temporaneamente invalidanti che determinino condizioni di particolare disagio economico dell’iscritto, del coniuge o dei familiari a carico tali da compromettere le minime esigenze di sussistenza;
b) decesso dell’iscritto quando determini uno stato di disagio economico per i familiari fiscalmente a carico tale da compromettere le minime esigenze di sussistenza.
4. Per ottenere le prestazioni il richiedente dovrà inviare domanda in carta semplice indirizzata al Comitato Amministratore entro:
a) un anno dalla data certa di manifestazione dell’evento, nei casi di malattie, gravi infortuni e decesso dell’iscritto;
b) entro febbraio dell’anno successivo, per il caso della nascita;
c) entro il 31 dicembre dell’anno di conseguimento del titolo, nel caso di diploma di scuola secondaria o laurea.
Ciascuna richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione giustificativa della domanda.
5. Per la determinazione della misura delle provvidenze si tiene conto: a) Caso MORTE:
- il reddito derivante dall’attività di Perito Agrario e di Perito Agrario Laureato sia prevalente rispetto al reddito complessivo del de cuius;
- che il reddito complessivo del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico, non risulti
superiore ad € 25.000,00 (venticinquemila/00);
- che non sia in essere alcuna copertura assicurativa che garantisca il valore dell’importo
xxxxxxx xxxxxxxxx.
b) Caso MALATTIA GRAVE:
- con le identiche condizioni di cui al comma 5, lettera a), intendendo quale reddito quello proprio;
- che l’inattività, certificata, non sia inferiore ad un numero di 90 (novanta) giorni
consecutivi.
c) Xxxx INFORTUNIO GRAVE:
- con le identiche condizioni di cui al comma 5 lettera a) intendendo quale reddito quello proprio;
- che l’inattività, certificata, non sia inferiore ad un numero di 120 (centoventi) giorni consecutivi.
d) Caso NASCITA FIGLIO
- si può accedere al contributo una sola volta nella vita contributiva;
- l’iscritto deve aver maturato almeno tre anni di anzianità contributiva; e) Caso DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA O LAUREA
- si può accedere al contributo una sola volta nella vita contributiva;
- l’iscritto deve aver maturato almeno tre anni di anzianità contributiva;
• Caso MALATTIA GRAVE e INFORTUNIO GRAVE:
fino ad un importo calcolato in ragione del periodo di inattività certificata ed accertata, mensilmente determinato sulla scorta del reddito mensile medio conseguito nel triennio precedente l’anno in cui si è verificata la malattia e/o l’infortunio. L’importo massimo erogabile è quantificato in € 10.000,00 (diecimila) - una tantum.
Gli importi massimi relativi alle prestazioni erogabili in Caso MORTE - Caso INFORTUNIO E MALATTIA GRAVE saranno rideterminati ogni tre anni dal Comitato Amministratore.
• Caso NASCITA FIGLIO:
Al termine di ogni anno, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, il plafond deliberato viene suddiviso in base al numero di richieste pervenute. Il contributo individuale non potrà comunque superare la somma di € 1.000. La somma riconosciuta sarà utilizzata a copertura di pagamenti in favore della Gestione.
• Caso DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA O LAUREA:
Al termine di ogni anno, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, il plafond deliberato viene suddiviso in base al numero di richieste pervenute. Il contributo individuale non potrà comunque superare la somma di € 1.000. La somma riconosciuta sarà utilizzata a copertura di pagamenti in favore della Gestione.
Il Comitato Amministratore, in base a quanto sopra stabilito e sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente, assunte le opportune informazioni e/o verifiche, con decisione definitiva e motivata provvederà ad erogare le provvidenze.
7. Gli importi assegnati verranno prelevati da un fondo appositamente stabilito denominato Fondo di Solidarietà, che verrà alimentato con una percentuale dell’avanzo di Gestione. Il Comitato Amministratore delibererà ogni anno la quota di accantonamento al Fondo di Solidarietà fino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila/00) e per una consistenza massima di € 200.000,00 (duecentomila/00).
La nuova tabella dei coefficienti di trasformazione del montante dei contributi soggettivi in pensioni, approvata dal Comitato Amministratore dei Periti Agrari nella seduta del 23 luglio 2019, in vigore dal 1/1/2019 e approvata dai Ministeri vigilanti in data 28/10/2019.
TABELLA “A” | |
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONI (Tasso di sconto=1,5%) | |
ETA’ | COEFFICIENTI (%) |
57 | 4,200 |
58 | 4,304 |
59 | 4,414 |
60 | 4,532 |
61 | 4,657 |
62 | 4,790 |
63 | 4,932 |
64 | 5,083 |
65 | 5,245 |
66 | 5,419 |
67 | 5,604 |
68 | 5,804 |
69 | 6,021 |
70 | 6,257 |
71 | 6,513 |
72 | 6,790 |
73 | 7,090 |
74 | 7,414 |
75 | 7,769 |
76 | 8,159 |
77 | 8,590 |
78 | 9,070 |
79 | 9,602 |
80 | 10,192 |