PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI TRASPORTO OSPEDALIERO, A MEZZO AMBULANZE, DEI DEGENTI DELL’AOU DI SASSARI
PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI TRASPORTO OSPEDALIERO, A MEZZO AMBULANZE, DEI DEGENTI DELL’AOU DI SASSARI
Tra
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (di seguito denominata AOU) in persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in con sede in Sassari via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 26
e
le Associazioni di Volontariato (di seguito )elencate con sede
in Via , nella persona del Legale Rappresentante
PREMESSO
- che la Legge quadro sul volontariato n°. 266/1991, stabilisce i principi cui le Regioni e le Province Autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le Istituzioni pubbliche e le Associazioni di Volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le Amministrazioni Statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti;
- che la Legge Regionale n. 39/1993 “Disciplina delle attività di volontariato e modifiche alle Leggi Regionali 25 gennaio 1988 n°. 4, e 17 gennaio 1989 n°. 3” regola all’art. 13 le convenzioni tra le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato;
- che nel territorio di competenza della AOU di Sassari sono presenti Associazioni di volontariato che svolgono servizio di trasporto sanitario con ambulanze;
- che le Associazioni di Volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
• iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato ai sensi della L. 266/91 e L.R. 39/93 da almeno sei mesi
- che il presente schema di convenzione disciplina i rapporti per le attività di soccorso sanitario tra l’AOU di Sassari e le Associazioni di Volontariato firmatarie e operanti nel territorio del Comune di Sassari.
In particolare, l’oggetto della convenzione è costituito dalle attività prestate a mezzo ambulanza e disposte
dalla AOU.
Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 - Requisiti e adempimenti per la conclusione della convenzione
1. L’Associazione di volontariato, che opera per conto dell’AOU di Sassari, deve:
1.1 essere in possesso dell’Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato previsto dall'art. 5 della L.R. n 39/1993;
1.2. avere sede legale e operatività nel Comune di Sassari affinché possa eseguire i servizi in oggetto nei tempi stabiliti;
2. Le Associazioni di Volontariato in possesso degli standard funzionali, strutturali e di personale previsti (come indicato nelle Delibere della Giunta Regionale n°19/11 del 28.04.1998 e 33/21 del 14.07.1998), garantiscono che gli operatori inseriti nelle attività di trasporto sanitario siano in possesso delle cognizioni tecnico-pratiche necessarie per lo svolgimento del servizio e delle prestazioni, come indicato al successivo articolo 4;
3. L’Associazione di volontariato deve essere dotata di un Direttore Sanitario;
4. L’Associazione di Volontariato, può avvalersi, per l’adempimento del servizio, anche di personale retribuito, per il quale devono essere rispettati gli adempimenti di legge relativi al CCNL;
5. Il mancato adempimento degli obblighi di legge, comporta l’immediata rescissione della convenzione;
6. La sussistenza dei requisiti è accertata dalla AOU.
Art. 2 - Oggetto della Convenzione
La presente convenzione ha per oggetto le prestazioni di attività di trasporto sanitario ospedaliero dei degenti, oltreché, ove necessario, di equipe mediche e attrezzature, da parte delle Associazioni di Volontariato contraenti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L.R. n. 39 del 1993 la presente convenzione indica sulla base delle disposizioni delle linee guida:
- la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- il numero dei volontari delle Associazioni stipulanti, le rispettive qualifiche professionali, o gli eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione, le caratteristiche dei mezzi da utilizzarsi nei servizi stabiliti dalla convenzione;
- le attrezzature sanitarie;
- la copertura assicurativa prevista dall’ articolo 4 della legge n. 266 del 1991;
- l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività dedotte in convenzione;
- il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- forme di verifica delle prestazioni ed il controllo della loro qualità;
- l'ammontare del rimborso spese per le prestazioni, la modalità di rendicontazione e le modalità di erogazione del rimborso stesso;
- la durata della convenzione e le modalità di rinnovo.
- il numero e le caratteristiche dei mezzi indicati in convenzione.
Art. 3 - Tipologia del trasporto oggetto di convenzione
1. Le parti concordano che con il termine trasporto si individuano i trasporti sanitari primari e secondari, singoli e multipli, a condizione che vengano disposti dalla AOU.
Art. 4 - Requisiti del personale volontario
1. Per ciascuna AMBULANZA dedotta in convenzione è prevista un equipe composta da minimo un soccorritore autista e da 2 soccorritori autorizzati a svolgere l’attività dal Direttore Sanitario dell’Associazione, dopo il superamento dei corsi di formazione specifici, ( BLSD, PTC base e sistemi di comunicazione) certificati dalla Centrale Operativa 118 o da ente accreditato IRC (Italian Resuscitation Council).
Resta inteso che nel rispetto della normativa regionale in materia di defibrillazione precoce i soccorritori dovranno avere specifica autorizzazione ad eseguire la defibrillazione rilasciata dalla competente centrale operativa 118 territoriale.
2. Il soccorritore autista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
2.1. abilitazione alla guida secondo normativa di legge;
2.2. conoscenza della zona abituale di operatività;
2.3. formazione prevista per l’Operatore come indicato al comma 3 del presente articolo;
2.4. età minima 21 anni, età massima 65 anni, deroghe al limite massimo di età (per soli due anni) sono ammesse su specifica certificazione redatta dal Direttore Sanitario dell’Associazione che comprovi l’idoneità psicofisica alla guida dei mezzi di soccorso, da notificare alla Centrale Operativa competente e da rinnovare annualmente;
2.5. Attività prestata nell’ambito dell’Associazione da almeno sei mesi;
3. Il soccorritore dovrà possedere i seguenti requisiti:
3.1. Abilitazione alle tecniche di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE (BLSD), movimentazione del paziente traumatizzato (PTC base) certificati dalla Centrale Operativa 118 o da ente accreditato IRC (Italian Resuscitation Council);
3.2. Età minima 19 anni (con almeno sei mesi pregressi di affiancamento), età massima 65 anni, con una deroga ai sensi del precedente punto 2.4;
3.3. Attività di Soccorso prestata nelle Organizzazioni di Volontariato da almeno sei mesi.
I volontari che non avessero maturato almeno sei mesi di servizio possono comunque partecipare alle attività dettate dalla presente convenzione in qualità di osservatore;
L'associazione di volontariato deve garantire che il proprio personale, durante il servizio, mantenga un contegno riguardoso e corretto e si presenti in modo decoroso ed igienico, indossando una divisa recante chiara indicazione di riconoscimento dell' ente di appartenenza;
4. Ciascun soccorritore durante il servizio in convenzione per il sistema territoriale di soccorso deve necessariamente indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:
4.1. Divisa rispondente alla normativa EN 471 classe 2 o 3, identificativi dell’Organizzazione convenzionata e del ruolo ben evidenziati alle spalle dell’operatore;
4.2. Scarpe antinfortunistiche, antistatiche, anticorrosione;
4.3. Tessera di riconoscimento con numero di matricola.
Art. 5 - Copertura assicurativa del personale addetto ai servizi e dei terzi trasportati
L'associazione è obbligata a stipulare il contratto di assicurazione ai volontari soccorritori secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n° 226, a copertura:
a) della responsabilità civile sui danni verso terzi derivanti dall'attività dedotta in convenzione;
b)dei rischi professionali e degli infortuni professionali connessi con l'attività prestata dal personale volontario e dedotta in convenzione.
c)per le ambulanze alla stipula della polizza Rc auto con copertura per tutti i terzi trasportati. Tutte le polizze dovranno avere un massimale congruo.
La AOU è pertanto sollevata da ogni responsabilità civile per danni eventualmente subiti, all’interno/ all'esterno dei propri Presidi Sanitari e/o loro articolazioni e durante lo svolgimento di interventi in base al presente accordo, dal personale e dai trasportati, ovvero per danni provocati a terzi.
Art. 6 - Rispetto codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196 del 30/06/03
Le associazioni ed il personale dipendente o volontario sono tenuti al rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Il personale delle Associazioni non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione alla attività svolta, che comportino la divulgazione di informazioni protette dal citato D. Lgs n. 196/03.
Le Associazioni si impegnano ad osservare ed a fare osservare dal proprio personale le prescrizioni di cui ai comma precedenti e ad adottare nei confronti del personale che violi tali obblighi i provvedimenti previsti dai propri statuti in reIazione alla grave inosservanza dei doveri d'ufficio.
Art. 7- Modalità del servizio
La convenzione prevede la costituzione e l’utilizzo da parte delle Associazioni di un Call Center, attivo 24 ore su 24, per lo smistamento delle chiamate delle U.O. richiedenti, con utilizzo di un numero telefonico fisso e di un numero fax (messo a disposizione dell’AOU presso le proprie strutture) dalle ore 08.00 alle ore19.00, e la reperibilità attraverso una utenza mobile per le ore notturne.
La convenzione prevede l’obbligo di comunicare da parte delle Associazioni al Call Center la propria disponibilità a svolgere i servizi ad ogni inizio turno.
Il Call Center attiverà le Associazioni convenzionate e disponibili, seguendo una turnazione con criteri di proporzionalità delle chiamate.
L'Associazione che sarà attivata per il trasporto di un infermo si impegna ad eseguirlo immediatamente o comunque per l'ora in cui viene fissato. All'arrivo in reparto il paziente sarà preso in carico dal personale volontario con la relativa documentazione (contenuta all'interno di una cartella) che verrà poi riconsegnata al reparto di destinazione.
L'organizzazione di volontariato è tenuta esclusivamente al trasporto dei degenti e non all'accompagnamento durante le visite, che dovrà essere garantito esclusivamente dal personale ospedaliero.
L’Unità Operativa richiedente, al momento della chiamata dovrà informare l'Associazione di Volontariato se il degente da trasportare è affetto da patologie particolari infettive o se comunque deve essere trasportato con attrezzature specifiche (es. barella atraumatica, tavola spinale).
Per ogni paziente trasportato il reparto richiedente dovrà consegnare alla Associazione di Volontariato la relativa richiesta del trasporto che servirà poi per la verifica; nelle richieste le unità operative di partenza e di destinazione dovranno indicare obbligatoriamente gli orari di presa in carico o riconsegna del trasportato.
Art. 8 - Direttore Sanitario dell'Organizzazione di Volontariato
1. Il Medico, Direttore Sanitario delle Associazioni di Volontariato, è responsabile della verifica della qualità delle prestazioni di soccorso effettuate da parte dei soccorritori.
2. Il Direttore Sanitario:
2.1. esprime pareri al responsabile del servizio indicato dall’AOU sui protocolli operativi;
2.2. predispone i protocolli di impiego del personale;
2.3. sovrintende alla formazione e all’aggiornamento del personale secondo le linee guida IRC.
3. I Direttori Sanitari delle Associazioni di Volontariato sono tenuti a vigilare affinché gli operatori, nello svolgimento del servizio, mantengano un comportamento consono e rispettoso del codice etico; la responsabilità non è da intendersi come di natura medico-legale.
Art. 9 - Referente dell'Organizzazione di Volontariato
Nella stipula della presente convenzione l'Associazione di Volontariato indica i dati anagrafici e gli indirizzi dei referenti organizzativi della stessa.
Art. 10 - Mezzi di trasporto
1. Alla presente convenzione dovrà essere allegata da parte delle Associazioni di volontariato una tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi dell’Associazione stipulante e quanto altro risulti necessario per l’esatta identificazione dei mezzi stessi.
2. I mezzi di soccorso in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa per le ambulanze di tipo A/A1/B (D.M 17.12.1987, n°553).
3. La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può essere inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale.
4. Il mezzo di normale uso dedotto in convenzione deve risultare in piena efficienza e avere non più di 6 anni e non oltre 200.000 Km.
5. Il mezzo di riserva obbligatorio per la firma della convenzione deve risultare in perfetta efficienza, e avere non più di 8 anni e non oltre i 300.000 KM.
6. Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche di legge compresa la revisione annuale.
7. Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiata blu, anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italia.
Art. 11 - Modalità di utilizzazione dei mezzi.
1. L’ambulanza attiva, e quella di riserva qualora la prima non sia disponibile, dovranno essere utilizzate esclusivamente per conto della AOU. L'Associazione di Volontariato non può in alcun modo gestire in proprio le richieste di trasporto ospedaliero, deve sempre e comunque fare riferimento al servizio di call center.
2. L’ambulanza di riserva dovrà essere utilizzata in sostituzione del mezzo di servizio attivo qualora si verifichino guasti che ne pregiudichino l’operatività. In tale occasione la presenza del mezzo dovrà comunque essere garantita entro il termine massimo di 20 minuti.
Art. 12 - Controlli e verifiche
L'AOU deve effettuare, con la massima sollecitudine, gli eventuali riscontri sulla documentazione, deve inoltre svolgere gli altri adempimenti necessari per poter garantire che il pagamento possa avvenire entro il 90° giorno successivo alla presentazione della documentazione da parte della Associazione;
La AOU e le Associazioni concordano sull'opportunità di prevedere, oltre ai controlli amministrativi e contabili, valutazioni e verifiche sui servizi svolti dalle Associazioni al fine di consentire un costante monitoraggio ed un miglioramento dell'efficacia, efficienza e qualità complessiva del servizio al cittadino.
Art. 13 - Rimborso spese
Al rimborso provvede l'Azienda Ospedaliero Universitaria, dopo aver verificato il rendiconto che le Associazioni di Volontariato presenteranno mensilmente accompagnato dalle richieste originali di trasporto che devono essere vistate dal Servizio richiedente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.
Considerando che l'A.O.U. garantisce i rimborsi per i servizi dedotti in convenzione è fatto assoluto divieto al personale volontario di chiedere ulteriore denaro ai degenti o ai loro parenti per il loro servizio prestato; La comprovata inosservanza di tale divieto determina l’immediata revoca della presente convenzione.
Sono da considerarsi inoltre a carico dell'A.O.U. di Sassari i costi per le vaccinazioni degli operatori volontari, la disinfezione dei mezzi di soccorso in caso di trasporto di degenti con patologie infettive, lo smaltimento dei rifiuti speciali connessi con le attività in convenzione.
Art. 14 - Durata della Convenzione
La presente convenzione avrà validità di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula,e sarà eventualmente rinnovabile per ulteriori due annualità con atto formale;
Le parti possono rescindere dalla presente convenzione senza oneri a proprio carico per provata inadempienza di uno dei qualsiasi impegni previsti nei precedenti articoli; Le modalità di rinnovo e/o disdetta devono avvenire nel rispetto della Legge 24 Dicembre 1993, n. 537; La A.O.U. potrà esercitare la facoltà di recesso anticipato con tre mesi di preavviso, anche nel caso in cui fosse in grado di poter gestire con proprie risorse il Servizio di trasporto pazienti;
Resta inteso che qualora l'Associazione di Volontariato abbia delle problematiche tali da non poter più adempiere alla presente convenzione, potrà senza pregiudizio alcuno comunicare alla AOU la disdetta almeno 90 giorni prima l'interruzione dell'attività.
Art. 15 - Controversie
Tutte le controversie relative e conseguenti al presente incarico che non possano essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dalle Associazioni ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto ed il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello, né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.
Qualora si dovesse ricorrere in giudizio si ritiene competente il Foro di Sassari.
Art. 16 - Documentazione per il convenzionamento
Per le attività di trasporto infermi e prima della stipula della Convenzione l'associazione deve produrre i sotto elencati documenti allegati alla Convenzione stessa:
- certificato o copia conforme all'originale che attesti l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla L.R. 1993 n. 39 art. 13;
- su carta intestata, elenco di tutti i volontari del soccorso indicando per ciascuno la qualifica (es. infermiere xxxx.Xx, autista,volontario soccorritore) e il rapporto di lavoro prestato (es. dipendente, volontario);
- Su carta intestata dell' Associazione occorre indicare:
• le modalità del servizio fornito dall'Associazione (es. ambulanza);
• il tipo di servizio prestato (es. "il servizio viene garantito 24 ore su 24 oppura dalle ore.. alle ore…),
• l'ubicazione delle basi operative e i punti di partenza dei mezzi (città, via, ecc.).
- Su carta intestata dell'Associazione vanno indicati i nomi dei referenti organizzativi e del Direttore Sanitario della Associazione (dati anagrafici e reperibilità) con compiti di collegamento tra l'Associazione e l'AOU.
- Su carta intestata dell' Associazione vanno indicati:
• il numero dei mezzi;
• le caratteristiche tecniche di ciascun mezzo (compresa la targa);
• la sede di sosta di ciascun mezzo (città, via, ecc.). L'Associazione deve, inoltre, attrezzare i mezzi di soccorso secondo gli standard previsti dalla Regione;
- Su carta intestata dell'Associazione vanno elencate tutte le attrezzature messe a disposizione nelle singole postazioni, (es. collari,.barelle spinali, ecc).
- Si richiede di indicare il tipo di assicurazione stipulata dall'Associazione di Volontariato. Copia fotostatica dei contratti con i massimali.
Articolo 17- Centro Mobile Neonatale - Caratteristiche tecniche
La presente convenzione ha, inoltre, per oggetto la prestazione di attività di trasporto e soccorso sanitario Pediatrico, con l’introduzione di un Centro Mobile Neonatale.
La convenzione prevede che l’ Associazione di soccorso convenzionata presti il servizio previsto, con il proprio Centro Mobile Neonatale 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica.
Il rimborso mensile per il servizio garantito, viene forfettariamente stabilito in €. 2.500,00 mensili (€ 30.000,00 annui), che dovrà essere comunque garantito dall’ Associazione firmataria, senza costi aggiuntivi per l’Azienda.
Il Centro Mobile Neonatale deve essere dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:
- Dimensioni: cm 598 (lunghezza); cm 210 (larghezza); cm 245 (altezza compresi i lampeggianti);
- Uso esclusivo pediatrico neonatale con dotazioni sanitarie a misura di neonato/ bambino;
- Dotazioni:
1. Xxxxxxx autocaricante con incubatrice;
2. Barella auto caricante pediatrica ;
3. Alloggiamento per seconda incubatrice;
4. Doppio impianto elettrico nel vano sanitario per collegamento incubatrici;
5. Doppio impianto ossigeno nel vano sanitario con tre attacchi separati;
6. Defibrillatore pediatrico;
7. Ventilatore polmonare pediatrico;
8. Monitor cardiaco pediatrico;
9. Pulsi ossimetro pediatrico con clip neonatale;
10. Aspiratore di secreti;
11. Presidi da trauma pediatrici (stecco bende, collari, immobilizzatori, ked, adattatori per barella, tavola spinale, materassino a depressione);
12. Zaino rianimazione pediatrico con fonendo e sfigmomanometri di varie misure;
13. Zaino medicazione pediatrico;
14. Frigorifero integrato (non borsa frigo);
15. Scalda biberon;
16. Sistema telecamera/ monitor per controllo vano sanitario da parte dell’autista;
17. Schermo LCD nel vano sanitario con lettore Cd e Dvd;
18. Pareti aerografate con immagini animati;
19. Doppio impianto di allarme sonoro.
Art. 18 - Configurazione del Servizio, rimborso spese e costi
La convenzione prevede che le Associazioni di soccorso convenzionate prestino i servizi previsti con le seguenti modalità:
Servizio di Call Center e di smistamento delle chiamate attivo 24 ore su 24 gestito da personale appartenente alle Associazioni , per lo smistamento delle chiamate delle U.O. richiedenti, con utilizzo di un numero telefonico fisso e di un numero fax (messo a disposizione dell’AOU presso le proprie strutture) dalle ore 08.00 alle ore19.00, e dalle 19 alle 08 presso i recapiti telefonici delle associazioni di turno (che saranno comunicati all’AOU seguendo le turnazioni settimanali)
N.° 5 automezzi in servizio attivo nella fascia oraria 08.00 – 14.00, dal lunedì al sabato; N.° 3 automezzi in servizio attivo nella fascia oraria 14.00 – 19.00, dal lunedì al sabato;
N.° 1 automezzo in servizio attivo nella fascia oraria 19.00 - 08.00, dal lunedì alla domenica; N ° 1 automezzo in servizio attivo nella fascia oraria 08.00 -19,00, la domenica;
N ° 1 automezzo in servizio di reperibilità nella fascia oraria 08.00 -19,00, la domenica;
Il rimborso spese forfettario come sotto determinato sarà onnicomprensivo in relazione al servizio svolto, che dovrà essere comunque garantito dalle Associazioni firmatarie senza costi aggiuntivi per l’Azienda.
Le ambulanze in servizio nelle varie fasce orarie dovranno far fronte alle richieste dei reparti nel minor tempo possibile; le chiamate urgenti dovranno avere priorità assoluta.
Nei casi di trasporti di emergenza o di trasporti di pazienti critici con particolare riferimento ai trasporti extraurbani il paziente dovrà essere accompagnato sul mezzo da un medico o infermiere del reparto.
Il rimborso mensile per il servizio garantito da tutte le Associazioni, inclusa la gestione del Call Center per lo smistamento delle chiamate, viene forfettariamente stabilito in €. 39.174,00 mensili (€ 33.174,00 ordinario
+ € 3.000,00 extra + € 3.000,00 centralino), € 470.000,00 annui (€ 398.088,00 ordinario + € 36.000,00 extra
+ € 36.000,00 centralino);
Tale rimborso comprende :
polizze assicurative volontari,rimborsi spese volontari,materiali e attrezzature,spese gestione mezzi,formazione volontari;
L’erogazione del servizio di trasporto sanitario effettuato con i mezzi previsti in convenzione nelle diverse fasce orarie, indipendentemente dal kilometraggio percorso e/o dall’eventuale fermo macchina, deve intendersi integralmente rimborsato dall’importo stabilito in € 39.174,00,00 mensili.
In qualsiasi momento l’Azienda, ove ritenga che il proprio fabbisogno quantitativo di servizio si sia nel frattempo modificato, e ciò risulti oggettivamente dai dati statistici relativi al numero di trasporti effettuati mensilmente, potrà disporre la riduzione del numero dei mezzi a propria disposizione esclusiva con corrispondente riduzione del corrispettivo forfettario di rimborso dovuto alle Associazioni.
Eventuali chiamate a carattere di emergenza (classificate come tali dalle U.O. richiedenti) non fronteggiabili immediatamente con i mezzi resi disponibili in base alla convenzione (perché tutti contemporaneamente impegnati al momento del ricevimento della chiamata di emergenza) verranno conteggiate a parte, secondo le tariffe di rimborso a chiamata di seguito indicate:
Trasporti extraurbani (oltre il 25° km.): €. 20,00 + €.0,75 per Km percorso;
Le Associazioni firmatarie della presente convenzione, si impegnano a garantire in ogni caso la tempestiva risposta alle chiamate classificate di emergenza qualora al momento del ricevimento delle stesse i mezzi disponibili sulla base della convenzione in quella fascia oraria siano tutti temporaneamente impegnati.
Il servizio sarà suscettibile , per tutta la durata della convenzione, di modifiche in aumento o in diminuzione nel numero dei mezzi e di conseguenza nell’entità del rimborso previsto,sulla base delle mutate esigenze organizzative dell’Azienda;
Le Associazioni firmatarie assumono la responsabilità solidale verso l’Azienda del mantenimento costante del livello qualitativo e quantitativo di servizio;
Le parti convengono sul valore cogente e sulla stretta applicazione delle prescrizioni della Convenzione in ordine al possesso effettivo (attuale e concreto) da parte delle Associazioni firmatarie di tutti i requisiti richiesti per l’espletamento del servizio, sia in relazione alle dotazioni strumentali (che dovranno essere presenti e, ove richiesto dalla normativa vigente, autorizzate all’uso dalle autorità competenti) sia in relazione alla qualificazione professionale delle persone (che dovranno essere in grado di esibire in qualsiasi momento le certificazioni relative all’espletamento dei corsi e al possesso delle abilitazioni richieste). A tal fine l’Azienda procederà a controlli periodici da parte di suo personale incaricato a bordo dei mezzi in servizio attivo. Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze o mancanze agli obblighi contrattuali previsti si procederà a formale contestazione. Nei casi più gravi e in caso di reiterazione delle inadempienze si procederà al recesso dalla Convenzione nei confronti della Associazione cui tali inadempienze o mancanze siano imputabili. Si procederà in ogni caso al recesso immediato dalla Convenzione, tra le altre possibili, nelle ipotesi di:
- Accertata mancanza in capo alla Associazione dei requisiti tecnici e normativi previsti per l’espletamento del servizio;
Riscontrata presenza a bordo del mezzo in servizio attivo di personale volontario non in possesso delle certificazioni e abilitazioni prescritte;
Verificazione di situazioni di pericolo per l’incolumità del paziente trasportato derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza del personale volontario in servizio sul mezzo, o dalla mancanza sul mezzo di dotazioni strumentali obbligatoriamente richieste.
Le Associazioni firmatarie devono attenersi al sotto indicato tabellario, già decurtato dei 25 KM come previsto dalla convenzione vigente:
SASSARI- CAGLIARI CAGLIARI- SASSARI | 430 km - 25 km | 405 km |
SASSARI- PLATAMONA PLATAMONA- SASSARI | 34 km - 25 km | 9 km |
SASSARI- OZIERI OZIERI- SASSARI | 100 km - 25 km | 75 km |
SASSARI- TEMPIO TEMPIO- SASSARI | 150 km - 25 km | 125 km |
SASSARI- ALGHERO ALGHERO- SASSARI | 70 km - 25 km | 45 km |
SASSARI- FERTILIA AEREOPORTO FERTILIA AEREOPORTO- SASSARI 60 km - 25 km | 35 km |
XXXXXXX- XXXXXXXX XXXXXXXX- XXXXXXX | 000 km - 25 km | 221 km |
SASSARI- PLOAGHE PLOAGHE- SASSARI | 50 km - 25 km | 25 km |
SASSARI- GHILARZA GHILARZA- SASSARI | 180 km - 25 km | 155 km |
XXXXXXX- XXXX XXXX- XXXXXXX | 000 km - 25 km | 145 km |
SASSARI- ITTIRI ITTIRI- SASSARI | 00 xx - 00 xx | 00 xx |
XXXXXXX- XXXXX XXXXX- SASSARI | 000 xx - 00 xx | 000 xx |
XXXXXXX- XX XXXXXXXXX LA MADDALENA- XXXXXXX 000 xx - 00 xx | 000 xx |
XXXXXXX- XXXXX XXXXX- SASSARI 230 km - 25 km | 205 km |
SASSARI- LANUSEI LANUSEI- SASSARI 380 km - 25 km | 355 km |
SASSARI- SORGONO SORGONO- XXXXXXX 000 xx - 00 xx | 000 xx |
Articolo 19 - Pulizia e manutenzione ordinaria degli automezzi
La convenzione prevede che le Associazioni di soccorso convenzionate dovranno provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato ed il rispetto dei requisiti igienici degli automezzi utilizzati per assicurare le prestazioni contrattuali.
Le Associazioni di soccorso dovranno provvedere alla pulizia quotidiana degli automezzi nonché al lavaggio di tutte le attrezzature mobili utilizzate per il trasporto pazienti.
Non è compresa tra gli oneri a carico della Associazione Convenzionate la disinfezione delle Ambulanze che resteranno a carico dell’Azienda stessa.
La Direzione Medica di Presidio si riserverà il diritto, in ogni momento, di controllare ed analizzare l’igiene generale degli automezzi messi a disposizione dalla Associazione Convenzionata.
Nel caso in cui le eventuali difformità riscontrate si ripetessero, per la stessa Associazione, per più di tre volte, l’Azienda si riserva di applicare una penale pari ad € 1.000 oppure di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con ogni conseguente danno e spesa a carico dell’aggiudicatario.
Articolo 20 - Norme di comportamento
Premesso che l’operatore deve comunicare con paziente di qualsiasi livello culturale, l’operatore deve:
- Improntare il colloquio in modo da evitare impressione di superficialità e provocare perdita di fiducia con il paziente;
- Possedere l’autocontrollo necessario affinché l’atteggiamento del paziente stesso non determini in alcun modo una reazione di conflitto.
L’operatore deve dare al paziente la percezione di essere in contatto con un professionista comprensivo e quindi capace di comprendere.
L’operatore deve contenere l’emotività al fine di ottenere le informazioni necessarie per la corretta gestione, in modo da rassicurare il paziente stesso.
L’operatore deve identificarsi con il proprio nome ed essere identificabile con la tessera di riconoscimento L’operatore deve assolutamente evitare o presumere di esprimere una qualsiasi diagnosi.
Durante il servizio indossare la divisa, pulita, con il cartellino identificativo bene in vista.
Allegato l
STANDARD DI ATTEZZATURE DI PROTEZIONE
l. Protezione individuale
Tutti gli operatori delle Associazioni sono tenuti a indossare durante le operazioni di soccorso i seguenti presidi di protezione individuale:
•giaccone pesante o giubbino, pantaloni pesanti,- in regola con la normativa vigente, con chiara indicazione della qualifica dell'operatore;
•scarpe da lavoro antinfortunistiche, pila tascabile, mascherine di protezione con visiera;
•guanti monouso;
•guanti da lavoro in cuoio;
•casco di protezione da lavoro
•occhiali o visiere protettive sia frontale che laterali
•mascherine chirurgiche e con filtro
Allegato 2
STANDARD DI ATTREZZATURE DELLE AMBULANZE PER TRASPORTO ORDINARIO
Questi mezzi possono essere utilizzati per i trasporti interospedalieri di pazienti che non necessitano di particolare assistenza o per gli extraospedalieri non d'urgenza.
1. Ambulanze di tipo A/A1 (tipo A è il mezzo dotato di tutte le attrezzature necessarie al soccorso avanzato, ed il suo utilizzo è indispensabile in quei trasporti in cui il paziente si trova in condizioni gravi o a rischio) o di tipo B (tipo B è il mezzo deputato al trasporto di infermi in condizioni non critiche o non a rischio) con dotazione minima:
- barella autocaricante con cinture
- aspiratore di secreti portatile con cannule rigide
- sondini di aspirazione (varie misure)
- estintori secondo normativa vigente
- 2 bombole di 02 da 1500 Litri cadauna (riduttore di pressione, manometro, attacchi a
- parete, con mascherine facciali e occhialini)
- barella portantina
- barella cucchiaio con cinture di sicurezza
- bombola portatile di O2 con riduttore di pressione e manometro
- contenitore aghi usati
- contenitore rifiuti speciali
- padella e pappagallo
- pallone di Ambu (adulto e pediatrico) con maschere di varie misure e reservoir
- cannule orofaringee (tutte le varie misure)
- telo ustionati
- telo termoisolante (metallina)
- telo di vinile
- telo antifiamma
- faro estraibile
- cassetta arnesi da scasso con cima
- maschera per ossigeno terapia con reservoir
- coperte e lenzuola di ricambio
- guanti in lattice e non
- guanti anticalore
- mascherine di protezione antifuoco/anticalore
- serie collari cervicali rigidi
- serie stecco-bende per immobilizzazione degli arti
- cassetta dì medicazione (disinfettanti, soluzione fisiologica, garze, bende, guanti, teli sterili,ecc)
- materassino a depressione
- barella spinale completa di fermacapo e cinghie di immobilizzazione tipo ragno
- estricatore a corsetto tipo “Ked”
- forbici tipo Xxxxx
- termometro timpanico
- sfigmomanometro
- fonendoscopio
- pulsiossimetro
- DAE defibrillatore semiautomatico completo di placche adulti e pediatriche
- Radio veicolare portatile
- Navigatore satellitare con cartografia.
Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx)
Sassari li