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CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA SPONSORIZZAIZONE FINANZIARIA PER LA PROMOZIONE DI UN EVENTO DI ACCOGLIENZA PER LE MATRICOLE DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, LEGATO AI TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ E DELLO SPORT, DENOMINATO “ALMA MATER FEST 2020”.
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
TRA
l'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA (codice fiscale
80007010376 e partita IVA 01131710376), con sede legale in Bologna – Via Zamboni n. 33, rappresentata dall’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Cesena (FC) il giorno 11/12/1971, non in proprio, ma in qualità di Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità (AUTC) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, domiciliato per la carica in Bologna – Xxx Xxxxxxx, 00 ed autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell’articolo 44, comma 3, lettera F) dello Statuto Generale d’Ateneo dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, di seguito denominata Università o sponsee;
E
La Società (codice fiscale e partita
IVA …………………………………….), con sede legale in Via
………………………., ……. - ………………………………….., rappresentata dal Sig. …………………………………….. (codice fiscale ),
nato a ……………………………… (………) il e domiciliato per
la carica a …………………………. (………..), nella sua qualità di ……………………..
……………………………………… della Società, di seguito denominata Società o sponsor;
PREMESSO
Che con provvedimento del dirigente AUTC repertorio n. 179714 del 04/09/2020 - Repertorio n. 964/2020 è stato approvato l’avvio di una procedura per la ricerca di sponsorizzazioni al fine di acquisire risorse finanziarie, sotto forma di erogazione economica, per un importo complessivo stimato in € 39.900,00 al netto di IVA, da parte dello/degli sponsor (a fronte della quale l’Università di Bologna, in qualità di sponsee, offre allo sponsor la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, logo e marchio in spazi predefiniti), da utilizzarsi per l’organizzazione di un evento di accoglienza per le matricole dell’Università di Bologna, legato ai temi della sostenibilità e dello sport, denominato “ALMA MATER FEST 2020”;
Che, a seguito dell’indizione della suddetta procedura, la Società
…………………………………………….. (sponsor) si è candidata per la sponsorizzazione del suindicato evento dell’Università di Bologna;
Che con provvedimento del dirigente AUTC repertorio n. 179714 del 04/09/2020 - Repertorio n. 964/2020 è stata approvata la sponsorizzazione finanziaria da parte della Società ……………………………………… (sponsor) al fine di promuovere il suindicato evento dell’Università di Bologna;
Che con detto provvedimento del dirigente AUTC è stato approvato l'introito, nonché la correlata spesa, per un ammontare di € (diconsi
Euro ………………………………) IVA 22% esclusa, che lo sponsor si è impegnato
ad erogare a fronte dell’impegno da parte dello sponsee di eseguire le controprestazioni di seguito descritte;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione finanziaria, intercorrente tra l’Università di Bologna (sponsee) e la Società ………………………………………………….. (sponsor) a sostegno l’organizzazione di un evento di accoglienza per le matricole dell’Università di Bologna, legato ai temi della sostenibilità e dello sport, denominato “ALMA MATER FEST 2020”.
ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione sino alla data di ultimazione dell’iniziativa.
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo sponsor si impegna alla sponsorizzazione finanziaria, per un importo pari ad €
………………………………. (diconsi Euro …………………………) XXX xxxxxxx in favore dell’Università di Bologna – Area Edilizia e Sostenibilità (AUTC) quale corrispettivo delle prestazioni, da effettuarsi da parte dello sponseé, come indicate nell'articolo successivo.
ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELLO SPONSEE
Lo sponseé si obbliga a veicolare il logo dello sponsor
…………………………………………………... sul materiale previsto per le iniziative sponsorizzate.
Lo sponsor è direttamente responsabile verso l’Università di Bologna e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine l’Università di Bologna per ciò che concerna la veridicità o altre modalità connesse.
In particolare, lo sponsor si impegna ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari oggetto della presente sponsorizzazione qualsiasi elemento contenente:
✓ propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
✓ pubblicità diretta collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi e giochi d'azzardo; messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia di qualunque genere;
✓ il mancato rispetto delle pari opportunità.
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI FISCALI
Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in €
……………………………… (diconsi Euro …………………………………..) XXX xxxxxxx, pari ad € …………………………… (diconsi Euro
………………………………….) IVA inclusa, il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente accordo.
Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo sponsor entro 30 (trenta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, mediante bonifico bancario presso l’istituto cassiere dell’Università, Unicredit Spa – Agenzia n. 7 – Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00/x – 00000 Xxxxxxx – IBAN IT 57 U 02008 02457 000002968737 e previa emissione da parte dell’Università della relativa fattura.
Si precisa che il presente contratto, prevedendo esclusivamente una sponsorizzazione pura di cui all’articolo 19, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è escluso dall’ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010, come specificato dalla determinazione ANAC
n. 4/2011, aggiornata con delibera n. 556/2017.
ARTICOLO 6 – RESPONSABILITÀ
Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell’Università di Bologna per i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.
Lo Sponsor è tenuto a mantenere l’Università di Bologna sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.
Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, l’Università di Bologna.
ARTICOLO 7 – MODIFICHE CONTRATTUALI
Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.
ARTICOLO 8 – CONTROLLI
L’Università di Bologna ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del presente contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni da parte dello sponsor.
ARTICOLO 9 – PENALI
Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'articolo 2043, in caso di inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, quest'ultimo sarà obbligato a versare all’Università di Bologna, entro 15 (quindici) giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta, una somma pari al doppio del valore della sponsorizzazione aggiudicata.
L'applicazione delle penali sarà preceduta da apposita contestazione scritta, con l’indicazione dell’inadempienza rilevata, e trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) eletto dallo sponsor quale proprio domicilio.
Lo sponsor ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, da notificarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui dalla data di ricevimento della contestazione; decorso infruttuosamente tale termine senza che lo sponsor abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e
comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile Unico di Procedimento procederà senza indugio all'applicazione della penalità.
ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE
L’Università di Bologna si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento e con preavviso scritto notificato a mezzo posta elettronica certificata quale domicilio eletto dello sponsor, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.
In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione:
− qualora lo sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi contrattuali;
− quando situazioni/cause eccezionali non consentano all’Università di Bologna la realizzazione dell'iniziativa in oggetto o allo sponsor l'effettuazione dei propri impegni.
La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall’Università di Bologna.
ARTICOLO 11 – RECESSO
L’Università di Bologna si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.
ARTICOLO 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo sponsor venga incorporato in altra azienda e nei casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
ARTICOLO 13 – DOMICILIO ELETTO DELLO SPONSOR
Lo sponsor elegge, quale proprio domicilio, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) …………………………………………………………………...
Tutte le comunicazioni, assegnazioni di termini, indicazioni ed ogni altra indicazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate dall’Università di Bologna al domicilio eletto dello sponsor.
ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento dei dati personali l’Università si attiene alla normativa della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE n. 2016/679; in particolare, i dati forniti dallo sponsor saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Università, della gestione del presente contratto e saranno archiviati nei locali dell’Università, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 del D. Lgs. n. 196/2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento.
In relazione al trattamento dei predetti dati l’Impresa può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati conferiti è il Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con sede in Xxx Xxxxxxx, 00 – 40126 Bologna.
Il responsabile del trattamento per l’Università è l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Per l’esercizio dei diritti dell’interessato, di cui all’articolo 7 e seguenti del predetto
D. Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accesso ai propri dati personali, quest’ultimo potrà rivolgersi all’Area Edilizia e Sostenibilità – Xxx X. Xxxxxxxxxx, 0 – Bologna.
ARTICOLO 15 – SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor.
E’ altresì a carico della sponsor l'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari. Rimangono, pertanto, a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.
ARTICOLO 16 – FORO COMPETENTE
Tutte le controversie o vertenze inerenti all’esecuzione e/o all’interpretazione del presente contratto saranno decise in via esclusiva dal Tribunale di Bologna.
ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità dell’Università di Bologna.
ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI RICHIAMATE
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nell’Avviso pubblico approvato con provvedimento del dirigente AUTC repertorio n. 179714 del 04/09/2020 - Repertorio n. 964/2020,
nonché all’offerta presentata dallo sponsor
…………………………………………………, riferimento protocollo in arrivo n.
………………………… del , conservata agli atti ed approvata con
provvedimento del dirigente AUTC repertorio n. ……………………. – protocollo n.
…………………del …………………………...
ARTICOLO 17 – XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Le clausole di cui agli articoli 5 (Modalità di pagamento e obblighi fiscali), 6 (Responsabilità), 9 (Penali), 10 (Risoluzione), 11 (Recesso), 12 (Cessione del contratto), 14 (Trattamento dei dati personali), 15 (Spese), 16 (Foro competente) e 18 (Disposizioni richiamate) del presente contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell’atto mediante firma digitale ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Sponsee)
Il Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità [Firmato digitalmente, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx]
La Società (Sponsor)
Il Legale Rappresentante
[Firmato digitalmente, ]