DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2022, n. 1971
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 dicembre 2022, n. 1971
Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Regione Basilicata finalizzata all’attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori della Regione Puglia e della Regione Basilicata.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Affari Giuridici e Raccordo Normativo, confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, dal Direttore del Dipartimento Bilancio e Infrastrutture e dal Direttore del Dipartimento Ambiente, Territorio e Paesaggio, riferisce quanto segue.
Premesso che
- Le Regioni hanno un ruolo strategico in materia di opere pubbliche, tenuto conto che le stesse sovraintendono agli interventi relativi ai lavori pubblici di propria competenza, come previsto dall’art. 2 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8, recante “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici”;
- Le Regioni Puglia e Basilicata hanno molte infrastrutture, attività ed interessi in comune; inoltre hanno un’antica storia di collaborazione e di scambi economici e culturali che intendono rafforzare attraverso un accordo di collaborazione che consenta l’utilizzo di risorse umane e di strutture tecnico- amministrative per progettualità e finalità di interesse comune;
- la collaborazione potrà operare relativamente alle politiche di trasporto e mobilità sostenibile, per interventi di tutela del territorio e rigenerazione urbana, per interventi paesaggistici ed ambientali riferiti ai georischi idrogeologici e sismici nonché agli effetti dei cambiamenti climatici, all’inquinamento ambientale, allo smaltimento dei rifiuti e dalle iniziative di promozione dell’economia circolare; inoltre la collaborazione può essere estesa ai settori del turismo e dell’economia culturale nonché allo sviluppo della ricerca nel campo dell’energia e delle tecnologie innovative;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Le due Regioni intendono avvalersi di tale forma di cooperazione mettendo a disposizione le proprie strutture tecniche ed amministrative, le proprie Agenzie con le proprie competenze e le proprie risorse umane al fine di scambiarsi buone pratiche e sviluppare progettualità che possano implementare servizi ed infrastrutture territoriali, opportunità di sviluppo produttivo ed occupazionale per le popolazioni già così fortemente integrate;
- l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 8 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l’interesse pubblico ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenute a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato aperto. Pertanto, l’accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
Considerato che
- le Regioni intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990, dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione quadro finalizzata allo svolgimento di attività
di interesse comune, coerente con le rispettive finalità istituzionali e senza il pagamento di alcun corrispettivo, salvo eventuale rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- i soggetti in premessa hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in gran parte coincidenti e possono mettere a disposizione i propri uffici nonché le Agenzie regionali correlate caratterizzate dall’attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione;
- Tra le varie Agenzie regionali, la Legge della Regione Puglia n. 41/2017 ha assegnato all’Agenzia regionale ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica integrando i temi della mobilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica ed ambientale, valorizzazione dei beni culturali e recupero del patrimonio edilizio, fornendo supporto nelle attività di programmazione, progettazione e attuazione di opere pubbliche, verifica dei progetti ai sensi dell’art.26 del D.L. 50/2016 in quanto organismo certificato da Accredia ai sensi della norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000;
- alla luce delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti nella presente Convenzione, l’interesse pubblico di cui all’art. 5, comma 6,lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, che regge l’attuazione della cooperazione, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all’esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche;
Vista
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- La determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs.
n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
Considerato che:
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/ UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
- i principi su riferiti sono stati oggetto di codificazione nell’ambito del D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 5, comma 6, e ulteriormente confermati dal Consiglio di Stato che, da ultimo con sent. del 25/08/2021,
n. 6034, ha rilevato che “l’interesse comune si configura per garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico tutte le volte in cui la funzione o il servizio è comune agli Enti, ma anche quando si realizzi una collaborazione istituzionale per lo svolgimento di attività di interesse pubblico comuni e sempre che le attività non abbiano natura patrimoniale ed astrattamente reperibile presso privati”;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
1. l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
2. alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
3. le Parti non svolgono sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
4. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
5. il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990, dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione quadro finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le rispettive finalità istituzionali e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive eventualmente sostenute;
Ritenuto
- che, con la presente deliberazione, la Regione Puglia debba manifestare la propria disponibilità alla sottoscrizione della Convenzione quadro e, pertanto, debba prendere atto dello schema di Convenzione allegato alla presente e che con la stessa si approva
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
ll presente provvedimento non determina variazioni quantitative e qualitative al bilancio regionale e non comporta adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettere
j) e k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.
2. di approvare lo schema di Convenzione quadro menzionatotra la Regione Pugliae la Regione Basilicata, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (delegando alla firma ).
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di trasmettere lo stesso alla Presidenza della Regione Basilicata.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Direttore Amministrativo Xxxxxxxx X. Xxxxxx
Il Direttore del Dipartimento Bilancio e Infrastrutture
(Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Il Direttore del Dipartimento Ambiente,
Territorio e Paesaggio (Xxxxx Xxxxxxxx)
Il Direttore del Dipartimento Mobilità (Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
Il Presidente della G.R. Xxxxxxx Xxxxxxxx
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione del Presidente proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.
2. di approvare lo schema di Convenzione quadro menzionato tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (delegando alla firma il Presidente o suo delegato).
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di trasmettere lo stesso alla Presidenza della Regione Basilicata.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA | IL PRESIDENTE DELLA XXXXXX |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
S C H E M A di
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 19.12.2022
12:09:23
UTC
CONVENZIONE QUADRO
finalizzata all’attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione
e gestione delle opere pubbliche, per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori della Regione Basilicata e della Regione Puglia
TRA
La Regione Puglia, con sede in Bari, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 (codice fiscale 80017210727), qui rappresentata dal Presidente della Giunta regionale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, o suo delegato
E
La Regione Basilicata, con sede in Potenza, via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, n. 4 – 85100 codice fiscale
), qui rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Xxxx Xxxxx, o suo delegato; Nell’insieme e congiuntamente, di seguito denominate “Regioni”,
Premesso che:
- Le Regioni hanno un ruolo strategico in materia di opere pubbliche, tenuto conto che le stesse sovraintendono agli interventi relativi ai lavori pubblici di propria competenza, come previsto dall’art. 2 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8, recante “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici”;
- Le Regioni Puglia e Basilicata hanno molte infrastrutture, attività ed interessi in comune; inoltre hanno un’antica storia di collaborazione e di scambi economici e culturali che intendono rafforzare attraverso un accordo di collaborazione che consenta l’utilizzo di risorse umane e di strutture tecnico- amministrative per progettualità e finalità di interesse comune;
- la collaborazione potrà operare relativamente alle politiche di trasporto e mobilità sostenibile, per interventi di tutela del territorio e rigenerazione urbana, per interventi paesaggistici ed ambientali riferiti ai georischi idrogeologici e sismici nonché agli effetti dei cambiamenti climatici, all’inquinamento ambientale, allo smaltimento dei rifiuti e dalle iniziative di promozione dell’economia circolare; inoltre la collaborazione può essere estesa ai settori del turismo e dell’economia culturale nonché allo sviluppo della ricerca nel campo dell’energia e delle tecnologie innovative;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Le due Regioni intendono avvalersi di tale forma di cooperazione mettendo a disposizione le proprie strutture tecniche ed amministrative, le proprie Agenzie con le proprie competenze e le
proprie risorse umane al fine di scambiarsi buone pratiche e sviluppare progettualità che possano implementare servizi ed infrastrutture territoriali, opportunità di sviluppo produttivo ed occupazionale per le popolazioni già così fortemente integrate;
- l’art. 5, comma 6, del D.LGS. 8 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenute a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato aperto. Pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
Tutto quanto premesso:
- le Regioni intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990, dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione quadro finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le rispettive finalità istituzionali e senza il pagamento di alcun corrispettivo, salvo eventuale rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- i soggetti in premessa hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in gran parte coincidenti e possono mettere a disposizione i propri uffici nonché le Agenzie regionali correlate caratterizzate dall’attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione;
- la Legge della Regione Puglia n. 41/2017 ha assegnato all’Agenzia regionale ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica integrando i temi della mobilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica ed ambientale, valorizzazione dei beni culturali e recupero del patrimonio edilizio, fornendo supporto nelle attività di programmazione, progettazione e attuazione di opere pubbliche, verifica dei progetti ai sensi dell’art.26 del D.L. 50/2016 in quanto organismo certificato da Accredia ai sensi della norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000;
- alla luce delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti nella presente Convenzione, l’interesse pubblico di cui all’art. 5, comma 6, lett. b), del D.LGS. n. 50/2016, che regge l’attuazione della cooperazione, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all’esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 Compiti e responsabilità
Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi concordati.
In particolare, con la presente Convenzione le due Regioni, che hanno il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche nei rispettivi territori, intendono collaborare, avvalendosi delle proprie strutture tecniche ed amministrative ed assumendo il compito di supportare reciprocamente i predetti processi tecnici ed amministrativi.
Art. 3 Soggetti dell’Accordo e Responsabili delle attività
Sono Parti del presente Accordo:
a) la Regione Basilicata e la Regione Puglia che,attraverso le proprie strutture, individuano gli interventi da realizzare nell’ambito del presente Accordo per ottimizzare il quadro delle proprie infrastrutture e provvedono alla relativa copertura finanziaria;
b) le Regioni si impegnano a concorrere alla più celere ed efficace realizzazione degli interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dei propri territori, in attuazione del presente Accordo, fornendo reciprocamente supporto tecnico ed amministrativo.
A seguito di una specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo tra le Regioni, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, sarà trasmessa una “nota informativa” con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle eventuali spese da ristorare.
Nel caso di attività complesse le Regioni si riservano di predisporre un “disciplinare attuativo” contenente eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione, inclusa la possibilità di ricorrere ad affidamenti, collaborazioni ed incarichi esterni.
Art. 4 - Impegni tra le parti
Per le attività di progettazione o di verifica della progettazione la Regione interessata si impegna:
a) a provvedere a tutti gli atti di programmazione, pianificazione e coordinamento e a tutti i conseguenti provvedimenti attuativi volti a raggiungere gli obiettivi del presente Accordo ed a fare ricorso agli strumenti amministrativi operativi - che facilitino il conseguimento degli stessi obiettivi;
b) ad attuare, per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, una piena e costante collaborazione tra le parti e uno stretto coordinamento;
c) a garantire il pieno e immediato scambio di informazioni tra le amministrazioni stipulanti, al fine di assicurare la più ampia e completa circolazione e condivisione dei dati informativi, in modo da poter disporre, nell’interesse delle Parti, di un quadro conoscitivo di riferimento completo ed esaustivo;
d) ad assicurare ogni utile sinergia tra i plessi amministrativi per conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative, mediante l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.
Nello svolgimento delle attività di competenza, le Regioni si impegnano inoltre a rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con il presente Accordo e a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi di comune interesse, oggetto del presente Accordo.
Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.
Art. 5 - Risorse finanziarie
Le Parti si danno reciprocamente atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.
Art. 6 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica
Le Parti del presente Accordo sono reciprocamente impegnate ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell’obiettivo e dell’oggetto dell’Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive. Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste proposte da une delle due Regioni, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.
La Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.
Il termine di durata può essere prorogato formalmente di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate.
Qualunque integrazione o modificazione all’oggetto o ai contenuti del presente Accordo può essere apportata con il consenso unanime delle Parti ed esclusivamente in forma scritta e comporterà l’approvazione di un addendum che andrà sottoscritto dalle parti.
Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 7 – Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualunque controversia che possa nascere dall’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, da definire nel termine di tre mesi dall’insorgere della controversia.
In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti e sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente.
Art. 8 - Trattamento dei dati
Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante protempore.
Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra il nominativo e ilrecapito di eventuali Responsabili del trattamento.
Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Codice”), di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Xxxxxxxxxx, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice
nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all’espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
Art. 9 - Norme finali
La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata,da registrarsi in caso d’uso, viene sottoscritta mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.
Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%. Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- per la Regione Basilicata:
- per la Regione Puglia:
La presente Convenzione viene sottoscrittadai Legali Rappresentantedella Regione Basilicata e della Regione Puglia, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Letto, confermato e sottoscritto.
Ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 la presente convenzione è sottoscritto con firma digitale.
La Regione Basilicata
Il Presidente della Giunta Regionale
Xxxx. Xxxx Xxxxx
La Regione Puglia
Il Presidente della Giunta Regionale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx