REGOLAMENTO COMUNALE: NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Comune di Serrone
Provincia di Frosinone
REGOLAMENTO COMUNALE: NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 21/04/2021
Comune di Serrone
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 21/04/2021
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Sommario
Sommario 2
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE 5
Articolo 1 - Oggetto 5
Articolo 2 - Disposizioni generali 5
Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone 5
Articolo 4 – Presupposto del canone 6
TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 7
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI 7
Articolo 5 - Disposizioni generali in materia di occupazione 7
Articolo 6 - Titolarità della concessione 8
Articolo 7 - Tipi di occupazione 9
Articolo 8 - Occupazioni occasionali 9
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI 10
Articolo 9 - Rilascio delle concessioni 10
Articolo 10 - Concessioni 11
Articolo 11 - Istanze d’urgenza 12
Articolo 12 - Rinnovo delle concessioni 13
Articolo 13 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione 13
Articolo 14 - Estinzione della concessione 14
Articolo 15 – Occupazioni abusive 15
CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI 15
Articolo 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni 15
Articolo 17 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 16
Articolo 18 - Determinazione della tariffa 16
Articolo 19 - Determinazione del canone 16
Articolo 20 - Durata dell'occupazione 17
Articolo 21 - Dimensione dell'occupazione 17
Articolo 22 - Occupazioni non assoggettate al canone 17
Articolo 23 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari 19
Articolo 24 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi 20
CAPO IV – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE 21
Articolo 25 - Passi carrabili 21
Articolo 26 - Manifestazioni ed eventi 21
Articolo 27 - Attività di propaganda elettorale 22
Articolo 28 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza 22
Articolo 29 - Occupazione per comizi e raccolta firme 23
Articolo 30 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche 23
Articolo 31 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio 23
Articolo 32 - Spettacoli viaggianti 23
Articolo 33 - Attività artistiche di strada 24
Articolo 34 - Operatori del proprio ingegno 25
Articolo 35 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici 25
Articolo 36 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali 25
Articolo 37 - Feste di via 25
Articolo 38 - Promozioni commerciali 26
Articolo 39 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni 26
Articolo 40 - Occupazione per vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale 26
Articolo 41 - Occupazione per vendita di prodotti stagionali 26
Articolo 42 - Occupazione per commercio ambulante in forma itinerante 26
Articolo 43 - Occupazioni per piccole attività di servizio 27
Articolo 44 - Occupazione con elementi di arredo 27
Articolo 45 - Esposizione merci fuori negozio 28
Articolo 46 - Occupazioni con dehors (D1 e D2), tavolini e sedie 29
Articolo 47 - Occupazioni del soprassuolo 29
Articolo 48 - Occupazioni per traslochi 29
Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili 30
Articolo 50 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati 30
Articolo 51 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali 30
Articolo 52 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza 31
Articolo 53 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante 32
Articolo 54 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario 32
Articolo 55 - Occupazione con chioschi 32
Articolo 56 - Occupazione con padiglioni (P1 e P2) 33
Articolo 57 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi 33
Articolo 58 - Occupazioni di altra natura 33
TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI 33
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI 33
Articolo 59 – Tipologia dei mezzi pubblicitari 33
Articolo 60 - Mezzi pubblicitari abusivi 34
Articolo 61 – Piano generale degli impianti pubblicitari 35
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI 36
Articolo 62 - Autorizzazione 36
Articolo 63 - Domanda di autorizzazione 36
Articolo 64 - Subingresso nell'autorizzazione 37
Articolo 65 - Variazione del messaggio pubblicitario 38
Articolo 66 - Preventiva autorizzazione uffici tecnici. Controdeduzioni 38
Articolo 67 - Procedura autorizzatoria semplificata 38
Articolo 68 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza - Duplicati 39
Articolo 69 - Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità 40
Articolo 70 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione 40
Articolo 71 - Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie 41
CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE. 42
Articolo 72 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone 42
Articolo 73 - Modalità per l'applicazione delle tariffe 43
Articolo 74 - Modalità di determinazione del canone 44
Articolo 75 - Esoneri ed esenzioni 44
Articolo 76 - Riduzioni 46
Articolo 77 - Agevolazioni 46
TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI 47
Articolo 78 – Servizio delle Pubbliche Affissioni 47
Articolo 79 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni 47
Articolo 80 - Riduzioni 47
Articolo 81 - Esenzioni 48
Articolo 82 – Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni 48
TITOLO V – VERSAMENTI E RIMBORSI 49
Articolo 83 - Modalità e termini per il pagamento del canone 49
Articolo 84 - Versamenti e rimborsi 49
Articolo 85 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento 50
TITOLO VI – SANZIONI, INDENNITA’ ED ACCERTAMENTI 50
Articolo 86 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive 50
Articolo 87 - Sanzioni accessorie 51
Articolo 88 - Autotutela 52
Articolo 89 - Attività di verifica e controllo 52
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI 52
Articolo 90 - Disposizioni finali 52
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, denominato “canone”, in sostituzione delle seguenti entrate:la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Il regolamento contiene la regolamentazione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni e riduzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla Legge, l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati, il loro numero massimo per tipologia, la loro superficie, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo e i criteri per la predisposizione del piano degli impianti pubblicitari .
Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare l’invarianza dell’entrata, intervenendo cioè in modo da realizzare in concreto lo stesso gettito percepito attraverso le precedenti entrate che il canone sostituisce, fatta salva, a partire dall’anno 2021, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Articolo 2 - Disposizioni generali
1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal presente Regolamento.
3. La richiesta di rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
4. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.
Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone
1. Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal
soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. L’applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude quella del canone per le occupazioni di aree pubbliche.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
5. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista all’art. 86, comma 5 del presente Regolamento.
6. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per
diffondere il messaggio.
Articolo 4 – Presupposto del canone
1. Il presupposto del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex art. 1158 codice civile, per “dicatio ad patriam” ovvero per destinazione all’uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l’area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato.
3. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.
4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), è ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione
concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.
5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
6. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all’occhio distratto del passante.
7. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
8. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lett. b) esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lett. a).
9. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI
Articolo 5 - Disposizioni generali in materia di occupazione
1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
1. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione.
3. Sono inoltre abusive le occupazioni occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell’Autorità ed eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.
5. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del
soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 5.
6. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica, secondo quanto previsto dalla modulistica comunale. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica e quant’altro previsto dalla specifica disciplina comunale. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, eccetera).
7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l’ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.
8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico- edilizia vigente.
9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata entro la tempistica prevista dalla specifica disciplina settoriale comunale.
11. E' posto, a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notiziare previamente l'amministratore.
12. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.
13. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
Articolo 6 - Titolarità della concessione
1. La concessione può essere richiesta:
a) dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;
b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
c) dal concessionario del servizio pubblico o di pubblica utilità per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
d) dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing;
e) dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.Lgs. 285/1992;
f) dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.
2. Nelle occupazioni superiori all'anno, il soggetto passivo del canone, ancorché occupante di fatto, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il diritto del Comune di recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 del Codice Civile.
Articolo 7 - Tipi di occupazione
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
Articolo 8 - Occupazioni occasionali
1. Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza mezzi meccanici;
d) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, all’Ufficio comunale competente secondo la tempistica e le modalità previste dalla specifica disciplina comunale, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
3. L’occupazione di suolo pubblico con banchi all’esterno di attività commerciali per le aperture straordinarie notturne, domenicali e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni
promosse dal Comune non necessita di specifica autorizzazione, si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell’esercizio commerciale e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità.
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
Articolo 9 - Rilascio delle concessioni
1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al competente Ufficio comunale, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell’Ente ovvero, quando previsto, con le diverse modalità indicate.
2. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall’ufficio protocollo comunale.
3. Ove l’istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula di norma all’interessato, entro tre giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante la procedura on line o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite altra forma equivalente.
4. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro tre giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione di cui al comma precedente. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici ovvero ad attivare la Conferenza dei Servizi qualora necessario od opportuno per la complessità dell’istruttoria.
6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine procedimentale può essere sospeso a norma dell’art. 2, c.7, L. 241/1990.
7. La domanda deve essere redatta utilizzando eventualmente l’apposita modulistica comunale e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall’Amministratore; nel caso di assenza dell’amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
d) l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d’uso), nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire.
8. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”. In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento attiva il procedimento previsto dall’art. 10-bis, L. 241/1990. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
10. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l’occupazione.
11. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali .
12. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all’art. 8, comma 2.
Articolo 10 - Concessioni
1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l’ufficio competente o l’eventuale concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento abilita l'occupazione.
3. L’atto di concessione deve contenere:
a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
b) l’esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
c) l’obbligo di corrispondere il canone;
d) l’obbligo di osservare quanto previsto al comma 8.
4. Le concessioni sono inviate telematicamente o, nei casi previsti, ritirate presso i competenti uffici. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
5. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
6. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un’opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e
l’autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
7. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l’ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.
8. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di concessione ed in particolare ha l’obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia dei materiali;
b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’occupazione;
d) versare il canone alle scadenze previste;
e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
9. Limitatamente alle occupazioni realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità della concessione è subordinata alla regolarità nel versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari della concessione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
10. L’Amministrazione Comunale, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
11. Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico funzionali a eventi/manifestazioni il richiedente dovrà dichiarare di svolgere l'attività prevista nel pieno rispetto dei valori costituzionali.
12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, al soggetto cui competono le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
Articolo 11 - Istanze d’urgenza
1. Per motivi di reale urgenza operativa e per lavori che non possono essere previsti e programmati, gli interessati possono avvalersi dell’“autorizzazione d’urgenza”. L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla polizia municipale, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La comunicazione dovrà avvenire mediante compilazione on line della domanda attraverso il portale dedicato o attraverso
altra modalità prevista dall’ufficio competente. Nelle successive 48 ore lavorative l’occupazione dovrà essere regolarizzata presentando regolare istanza on line tramite sportello telematico, con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art 86 comma 5 del presente Regolamento.
2. L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d’urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d’urgenza. In mancanza della dichiarazione delle misure di cantiere, all’atto della presentazione dell’istanza di occupazione, l’ufficio imputerà 20 mq di occupazione a titolo forfettario.
3. In ogni caso, resta fermo l’obbligo per l’interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.
4. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
Articolo 12 - Rinnovo delle concessioni
1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.
3. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.
4. Per le concessioni permanenti rilasciate ad operatori del commercio, in caso di voltura per subingresso perfezionata amministrativamente entro il 30 giugno, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero primo semestre e il pagamento del canone del semestre successivo incombe sul successore avente causa del concessionario.
5. Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. E' tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.
Articolo 13 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della
concessione
1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.
2. La concessione è revocata d'ufficio:
a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;
b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
3. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;
b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:
1) per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione;
c) per le concessioni con scadenza superiore all'anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell'occupazione.
4. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.
Articolo 14 - Estinzione della concessione
1. Sono causa di estinzione della concessione:
a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l’avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
c) il trasferimento a terzi della attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, decorsi trenta giorni dall’avvenuto trasferimento;
d) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile;
e) la cessazione dell’attività;
2. Nelle fattispecie di estinzione della concessione di cui alle lettere a) b) ed e) del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l’occupazione entro 15 giorni dall’avvenuta estinzione. Decorso tale termine l’occupazione è da considerarsi abusiva.
Articolo 15 – Occupazioni abusive
1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.
2. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
3. Dall’occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l’obbligazione di corrispondere l’indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l’occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. L’applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l’occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI
Articolo 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le
occupazioni
1. Le tariffe del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019, sulla base dei seguenti elementi:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni
all'unità superiore;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826, dell’art. 1, della L. 160/2019 è ridotta a un quarto.
Articolo 17 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate eventualmente in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare è definita annualmente con delibera di Giunta comunale.
Articolo 18 - Determinazione della tariffa
1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate ed è fissata, con riferimento all’unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, su base giornaliera per le occupazioni temporanee e su base annuale per quelle permanenti
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
Articolo 19 - Determinazione del canone
1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici effettive delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della somma risultante, qualora contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune per la medesima concessione, e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.
Articolo 20 - Durata dell'occupazione
1. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il calcolo del canone viene effettuato su base giornaliera.
Articolo 21 - Dimensione dell'occupazione
1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
Articolo 22 - Occupazioni non assoggettate al canone
1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
a) i balconi, le verande, i bowwindow, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale e i gradini;
b) le occupazioni di aree cimiteriali;
e) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
f) le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
g) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
h) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
i) la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;
j) la bocca di lupo se complessivamente inferiore a 0,50 mq., la copertura bealera;
k) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
l) le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
m) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
n) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;
o) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
p) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
q) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 mq., presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino;
r) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dal Comune per l'ultimazione delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile all'impresa. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga;
s) i primi due giorni continuativi di occupazione temporanea per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso. Costituiscono eccezione le parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal terzo giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
t) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i quaranta metri quadrati.
u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
v) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
w) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica; [obbligatoria]
b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune di _Serrone per attività di pubblico interesse;
3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto esclusivamente il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato in base alle disposizioni contenute nel seguente Titolo III del presente Regolamento.
Articolo 23 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari
1. Tenuto conto della natura patrimoniale del canone, l'Amministrazione può:
a) in presenza di una utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la collettività, approvare con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino all'esenzione totale, del canone;
b) demandare alla valutazione tecnica dirigenziale la possibilità di ridurre, in tutto o in parte, il canone dovuto a fronte di prestazioni concrete di pubblica utilità, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Comunale;
c) in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo, ed in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa.
Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al canone verrà imputato dall’Ufficio comunale che conclude la convenzione allo specifico capitolo di bilancio destinato all’entrata disciplinata nel presente Regolamento.
2. Nel caso di manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale ed internazionale e di particolare interesse per la promozione turistica del territorio, con occupazioni di suolo pubblico superiori ai
1.000 metri quadrati, potrà essere stabilito, con deliberazione della Giunta Comunale, un canone forfettario determinato sulla base di stima che tenga conto dei corrispettivi richiesti per aree e strutture private equivalenti e dei costi aggiuntivi derivanti dall'uso di spazio pubblico non attrezzato. In tali casi potranno essere autorizzate concessioni della durata biennale con possibile proroga di un ulteriore anno ed a condizione che la durata delle occupazioni non sia superiore a 45 giorni nell'anno solare. Nel caso di proroga si dovrà procedere a revisione del canone di concessione.
3. Sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione di infrastrutture stradali, sottopassi, passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione
dell'accessibilità dell'area preclusa. Le percentuali di riduzione o di esenzione riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 172 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 (deliberazione quadro delle tariffe).
4. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di due anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana, la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.
5. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone per l’occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità e sulla base di quanto indicato al comma successivo. Sono oggetto del canone previsto dal successivo comma 7 del presente articolo gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi.
6. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone per l’occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard ridotta ai sensi dell’art. 1, comma 829 della L. 160/2019 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la suddetta tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativi ai passi carrabili non è frazionabile nel caso di comproprietari del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori.
Articolo 24 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria stabilita dalla legge.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. In deroga a quanto previsto al successivo Titolo V, il versamento del canone è effettuato entro il
30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le occupazioni effettuate invece per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di pubblica utilità, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.
CAPO IV – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Articolo 25 - Passi carrabili
1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull’area antistante l’accesso medesimo. In tale ipotesi la superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui al comma precedente.
3. Non danno luogo ad applicazione del canone le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come innanzi definito. Non danno, altresì luogo ad applicazione del canone le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività; sono, invece, assoggettabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi.
4. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del nono anno successivo alla data di rilascio dell’autorizzazione.
5. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine del procedimento stabilito in 45 giorni. I pareri necessari sono ritenuti acquisiti trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero di autorizzazione.
6. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canone.
4. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l’accesso carrabile può esserne avanzata richiesta all’amministrazione di abolizione. Le spese di messa in pristino dell’assetto stradale ove necessario sono a carico del richiedente
Articolo 26 - Manifestazioni ed eventi
1. Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio
cittadino.
2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente almeno 2 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ad eccezione delle iniziative localizzate nelle piazze storiche ed auliche del centro cittadino per le quali la richiesta dovrà essere presentata almeno 2 giorni prima. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri enti ed Uffici comunali (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, eccetera). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e igienico sanitarie.
3. La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.
4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.
5. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
6. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere adottate ulteriori prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi in zone ed aree centrali ed auliche o di particolare interesse ambientale.
7. Sono esentate le manifestazioni politiche e sindacali che non comportino attività di vendita e di somministrazione e le attività cinematografiche televisive e fotografiche.
Articolo 27 - Attività di propaganda elettorale
1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
Articolo 28 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza
1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.
2. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri quattro per due. Una diversa durata delle concessioni di suolo in caso di attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza approvate dalla Civica Amministrazione può essere determinata con la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione.
3. Il rilascio della concessione nelle aree centrali è disciplinato da specifiche deliberazioni della
Giunta Comunale.
Articolo 29 - Occupazione per comizi e raccolta firme
1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. La concessione deve essere richiesta almeno tre giorni prima.
3. Il rilascio della concessione nelle aree centrali storiche ed auliche è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.
4. Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.
Articolo 30 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche
1. L'occupazione per attività cinematografiche, televisive e fotografiche è volta alla riserva ed alla delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese.
2. La domanda con il programma generale delle attività deve esser presentata almeno 7 giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati.
3. Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.
Articolo 31 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari . dodici e di superficie non superiore a metri quadrati venticinque. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
4. Le riserve di parcheggio per alberghi possono estendersi fino alla lunghezza massima di metri lineari venti con una superficie massima di quaranta metri quadrati.
5. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
Articolo 32 - Spettacoli viaggianti
1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d) xxxxxx e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 33;
g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia .
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
Articolo 33 - Attività artistiche di strada
1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, xxxx, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, xxxxxxxxx, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
5. Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di polizia
urbana.
Articolo 34 - Operatori del proprio ingegno
1. Nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le aree e gli spazi destinati alle occupazioni finalizzate alla vendita di beni realizzati personalmente dagli operatori del proprio ingegno mediante la propria abilità, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.
2. Le occupazioni degli operatori del proprio ingegno sono finalizzate esclusivamente alla vendita di oggetti realizzati dal venditore personalmente, quali, a titolo esemplificativo: bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.
3. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti né il tesserino abilitante nel territorio regionale l'attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche.
4. Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno, con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.
Articolo 35 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici
1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi su suolo pubblico sono disciplinati dai vigenti regolamenti in materia.
Articolo 36 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente regolamento in materia.
Articolo 37 - Feste di via
1. Le feste di via consistono in manifestazioni, svolte in una o più vie del territorio di riferimento, organizzate da Associazioni di via regolarmente iscritte in apposito Albo tenuto dal competente Ufficio comunale e aventi come scopo la creazione di un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, nonché la realizzazione di momenti di aggregazione culturale e sociale, volti a valorizzare le particolarità di ogni zona. Le feste di via sono deliberate con provvedimento della Giunta Comunale.
2. La presenza di attività di vendita al dettaglio su area pubblica deve essere autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
3. L'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito delle feste di via verrà autorizzata previa comunicazione all'ufficio competente, da parte dell'associazione di via, dell'elenco delle attrazioni che si intendono installare e presentazione di istanza da parte degli esercenti presenti nell'elenco stesso. L'attività di spettacolo viaggiante è sempre subordinata ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia ed è subordinata altresì al rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale. Nell'ambito delle feste di
via verranno consentite al massimo cinque attrazioni.
Articolo 38 - Promozioni commerciali
1. L'occupazione di suolo pubblico può essere richiesta per attività di promozione economica destinate esclusivamente ad informare su proposte commerciali. E' vietata la contestuale attività di vendita.
2. Le attività di promozione commerciale non possono avere svolgimento nelle aree individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
Articolo 39 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni
1. L'attività di vendita al dettaglio di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, effettuata su aree limitrofe all'evento è soggetta ad apposita autorizzazione commerciale e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. Essa è consentita per la sola durata dell'evento. Le aree sulle quali è consentita tale attività ed i criteri di assegnazione delle stesse sono definite con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Non verranno concesse autorizzazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni nelle aree occupate dagli spettacoli viaggianti ad esclusione di quelle rilasciate agli operatori commerciali già compresi negli organici dello spettacolo viaggiante.
Articolo 40 - Occupazione per vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale
1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati, eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione decennale di posteggio.
2. Tali attività sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.
3. Con apposita deliberazione sono definiti le aree, gli spazi destinati e le attrezzature consentite.
Articolo 41 - Occupazione per vendita di prodotti stagionali
1. L'occupazione per vendita di prodotti stagionali quali, a titolo esemplificativo, cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uve da vino, frutti di stagione e caldarroste, è subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione di posteggio decennale.
2. Tale attività è disciplinata dal vigente regolamento comunale in materia.
Articolo 42 - Occupazione per commercio ambulante in forma itinerante
1. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante, disciplinato dal vigente Regolamento di polizia urbana e dal Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
2. Con apposita deliberazione, oltre che con le procedure di cui all'articolo 55 del presente
Regolamento, potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.
Articolo 43 - Occupazioni per piccole attività di servizio
1. Le piccole attività di servizio, esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sono esercitate:
a) in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
b) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;
c) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale e polizia urbana.
2. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, che potranno essere individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.
4. ogni altro caso per lo svolgimento di tali attività è necessaria la concessione di occupazione di suolo pubblico ai sensi del presente Regolamento.
Articolo 44 - Occupazione con elementi di arredo
1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, portamenù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità
dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda dovrà essere presentata almeno venticinque giorni prima dell'occupazione.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Si ritiene acquisito il parere degli uffici trascorsi dieci giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
5. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è subordinata ai pareri di cui al comma 4 purché l'occupazione non superi 0,70 mq. complessivi.
6. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide o passatoie di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
7. La collocazione degli elementi di arredo non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.
Articolo 45 - Esposizione merci fuori negozio
1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via in aree non comprese negli ambienti porticati o nelle aree pedonali, può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale. In tali casi, non occorre il parere preventivo dei competenti Uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano né il controllo preventivo della Polizia Municipale, qualora l'occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di specifica tradizione commerciale locale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione anche in deroga ai limiti previsti dal comma 1, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate dai competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In tali casi la domanda dovrà essere presentata 3 giorni prima e si ritiene acquisito il parere trascorsi 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nelle aree porticate ed in quelle pedonali dovrà essere ottenuto il parere da parte dei settori delle amministrazioni competenti in materia di decoro ed arredo urbano, di concerto con la Soprintendenza qualora esista un vincolo ambientale e monumentale. In questi casi la possibilità di occupare il suolo è comunque sempre limitata ad un massimo di 70 centimetri, e sempre contenuta all'interno del fronte dell'attività commerciale.
6. L'esposizione di merci per periodi non superiori a 5 giorni consecutivi aventi dimensioni
eccedenti quelle previste nel comma 1 può essere concessa nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.
7. L'esposizione di merci fuori negozio non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.
Articolo 46 - Occupazioni con dehors (D1 e D2), tavolini e sedie
1. Per "dehors" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone ed il superamento delle barriere architettoniche.
2. I dehors (D) vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:
- TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;
- TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande sa pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi Illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.
3. Per occupare il suolo pubblico con dehors (D1 e D2), è necessario presentare istanza presso gli uffici comunali competenti per il rilascio di una concessione avente durata massima di un anno decorrente dalla stessa.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda al vigente regolamento in materia.
Articolo 47 - Occupazioni del soprassuolo
1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo quali, a titolo esemplificativo, tende solari, bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
Articolo 48 - Occupazioni per traslochi
1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve
presentare istanza almeno 3 giorni prima alla Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno 5 giorni prima.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.
Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili
1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti comunali in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
5. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.
Articolo 50 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati
1. La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere è subordinata al rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico.
2. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'occupazione . La richiesta di proroga dell'occupazione dovrà essere presentata almeno _5_ giorni prima della scadenza dell'occupazione.
3. Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due ulteriori rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti comunali in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
5. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiale ed attrezzature al di fuori dell'area oggetto di concessione. Le aree concesse non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.
Articolo 51 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali
1. Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la
manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno _5_ giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.
3. La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).
4. Le attività relative devono svolgersi nel rispetto del vigente Regolamento in materia di manomissioni e ripristini.
5. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
6. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
7. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.
8. Per interventi di posa di nuove reti di pubblico servizio in aree vaste potranno essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 23 comma 1.
Articolo 52 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza
1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono o pec, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento comunale in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.
Articolo 53 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante
1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza all'ufficio SUAP, secondo le disposizioni normative vigenti, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio, del Codice della Strada e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.
3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione, presentando istanza all'ufficio comunale competente.
Articolo 54 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario
1. Per la costruzione di opere edilizie a titolo precario (quali a titolo esemplificativo intercapedini, griglie, pensiline, vetrine, bacheche, lucernari, rampe, cabine foto e telefoniche, armadi tecnologici e centrali termiche) deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire e della concessione, che costituisce presupposto per l'occupazione suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
3. La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
4. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.
Articolo 55 - Occupazione con chioschi
1. Nel rispetto dei piani e programmi vigenti nell’ente, per l'installazione di chioschi, manufatti isolati generalmente prefabbricati, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio, del Codice della Strada e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
3. La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
4. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel
permesso di costruire, che costituisce presupposto per il rilascio della concessione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.
5. Il possesso della concessione di suolo pubblico per la posa in opera di un chiosco destinato alla vendita o alla somministrazione di alimenti o bevande costituisce condizione necessaria e sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione commerciale corrispondente, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione di settore.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia e alla disciplina legislativa sovraordinata.
Articolo 56 - Occupazione con padiglioni (P1 e P2)
1. Per padiglione ad uso ristoro si intende la struttura attrezzata all'aperto per il consumo di alimenti e bevande che costituisce un ambiente chiuso delimitato completamente o in parte, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. I padiglioni sono autorizzati con un titolo abilitativo edilizio a sensi della normativa vigente. I padiglioni vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:
- TIPO P1 APERTO SU UN LATO;
- TIPO P2 CHIUSO.
Le caratteristiche formali e dimensionali dei padiglioni, devono rispondere a quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche che costituiscono parte integrante del regolamento in materia.
2. L'installazione di Padiglioni (P1 e P2) è subordinata al rilascio del permesso di costruire e della concessione che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
3. La concessione è valida per cinque anni decorrenti dalla data del rilascio.
Articolo 57 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi
1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette a concessione di occupazione suolo pubblico.
Articolo 58 - Occupazioni di altra natura
1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.
TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI
Articolo 59 – Tipologia dei mezzi pubblicitari
1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:
a) Insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa
sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e
a) non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi;
b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
c) Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
d) Pubblicità con veicoli d’impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
e) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s’intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l’indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
i) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
Articolo 60 - Mezzi pubblicitari abusivi
1. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, il soggetto che effettua la
diffusione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o realizzati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Dall’esposizione pubblicitaria abusiva sorge l’obbligazione di corrispondere l’indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso la diffusione fosse stata regolarmente autorizzata. L’applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l’esposizione abusiva venga successivamente regolarizzata.
Articolo 61 – Piano generale degli impianti pubblicitari
1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
2. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari, così come classificati dall’art. 23 del Decreto legislativo 285/92, dall’art. 47 del D.P.R. 495/92 e dall’art. 37 del
D.P.R. 610/96, e di disciplinare i criteri e le modalità per l’installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di conformare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della quantità estetica e funzionale dell’ambiente urbano.
3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada.
4. Il Piano è redatto secondo le specifiche linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, tenuto conto del fatto che obiettivo preminente del Piano è quello di armonizzare l’inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano.
5. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari verrà elaborato dall’Ufficio competente in collaborazione con gli Uffici competenti in materia di urbanistica, viabilità e polizia municipale e dovrà giungere a regime se varato entro . tre anni .
6. Il Piano viene articolato in tre parti. La prima parte fornisce le indicazioni di carattere generale. La seconda parte individua le zone del territorio comunale all’interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna, nonché quelle all’interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna. La terza parte individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto, gli impianti esistenti da rimuovere, nonché la collocazione dei nuovi impianti previsti da Piano.
7. Il Piano è costituito altresì dai seguenti elaborati:
a) norme tecniche di attuazione;
b) disegni indicanti la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni;
c) zone per l’installazione degli impianti pubblicitari
8. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall’anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell’espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità ed ogni altra causa rilevante che viene illustrata nelle motivazioni del provvedimento di modifica.
9. Il Piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI
Articolo 62 - Autorizzazione
1. Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione. In assenza di autorizzazione o se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'attuazione dell'iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni di cui al Titolo VI del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione dell’autorizzazione.
4. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
5. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.
6. Limitatamente alle richieste realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità dell’autorizzazione è subordinata alla regolarità nel versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari dell’autorizzazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
Articolo 63 - Domanda di autorizzazione
1. La domanda, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune deve essere presentata al competente Ufficio comunale. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell’Ente. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 75, comma 1, del presente Regolamento, e nel caso in cui s'intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente cui si fa rinvio ovvero a quella richiesta
dall’ufficio . Per gli impianti da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la relazione paesaggistica - in forma semplificata - prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005.
Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.
Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di
30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.
3. L'Ufficio Comunale competente entro _5 giorni dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.
4. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della Segnalazione Certificata d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i..
6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il mancato ritiro nei termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 86, comma 5 del presente Regolamento.
Articolo 64 - Subingresso nell'autorizzazione
1. Il subingresso nell'autorizzazione consente il legittimo mantenimento in opera degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.
2. Apposita domanda redatta in bollo deve essere presentata entro _5 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività / dell'impianto, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione con le modalità indicate all’articolo precedente.
3. Il subingresso nell'autorizzazione viene concesso purché siano assolti i pagamenti del canone degli anni precedenti da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante. Si applica inoltre quanto previsto all’art. 62, comma 6 con riferimento alla situazione del subentrante.
4. E' possibile richiedere il subingresso nell'autorizzazione nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale. E' comunque ammesso che l'autorizzazione permanga intestata al proprietario dell'attività.
5. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale.
6. L'omessa presentazione della domanda di subingresso entro il termine previsto al precedente comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 86, comma 5, del presente Regolamento. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti
vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
Articolo 65 - Variazione del messaggio pubblicitario
1. Rimanendo immutate tipologia, struttura e dimensioni, per le sole insegne, ad eccezione della tipologia a bandiera, è consentita la variazione della dicitura e/o colore sugli impianti pubblicitari autorizzati successivamente all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti del Comune purché sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non saranno consentite più di due variazioni per autorizzazione.
Articolo 66 - Preventiva autorizzazione uffici tecnici. Controdeduzioni
1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti è subordinata al parere favorevole degli Uffici Tecnici comunali e della Polizia Municipale che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano l'osservanza delle norme tecniche ambientali dettate dal Piano Generale degli Impianti e dalle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
2. Avverso il parere negativo degli Uffici Tecnici comunali è ammessa la presentazione di controdeduzioni in carta semplice, indirizzate all’Ufficio competente, da presentarsi secondo la tempistica e modalità di cui all’articolo 10 bis della Legge 241/1990.
3. Decorso il termine previsto dalla comunicazione di cui al precedente comma o dalla notificazione del parere negativo, la pratica sarà archiviata.
Articolo 67 - Procedura autorizzatoria semplificata
1. Per le nuove installazioni di impianti pubblicitari permanenti da collocarsi presso la sede dell'attività, in aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale è prevista una procedura semplificata. La procedura consta delle seguenti fasi:
a) dichiarazione redatta su apposito modulo dell'Ufficio, con la quale si comunica il giorno in cui verrà effettuata l'installazione del/dei mezzi pubblicitari;
b) presentazione, entro 5 giorni dall'installazione di cui sopra, dell'istanza redatta secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del presente Regolamento, su apposita modulistica, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico, attestante il rispetto delle norme del Piano Generale degli Impianti vigente;
c) rilascio autorizzazione temporanea valida per giorni 100, al fine di consentire il completamento dell'iter autorizzatorio;
d) avvio dell'iter amministrativo per il conseguimento dei pareri tecnici di cui al precedente articolo 66;
e) predisposizione atto autorizzatorio o xxxxxxx. In quest'ultimo caso vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la rimozione del/dei mezzi pubblicitari. In caso di inottemperanza viene disposta la rimozione d'Ufficio previa contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità abusiva;
f) il canone, se dovuto, è calcolato con decorrenza dal giorno di avvenuta installazione.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al punto b) del comma precedente, comporta la decadenza dalla possibilità di usufruire della procedura semplificata. Gli impianti già installati saranno considerati abusivi e verranno applicate le relative sanzioni.
3. E' possibile procedere con procedura semplificata anche in caso di impianti da collocarsi su frontespizi di edifici soggetti a vincolo monumentale acquisendo preventivamente il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio da allegare alla documentazione prevista al punto b).
4. L'istanza prevista al punto b) può essere presentata unicamente in formato cartaceo presso l'Ufficio preposto con contestuale ritiro dell'autorizzazione temporanea. La dichiarazione prevista al punto a) potrà essere trasmessa anche per via telematica, tramite posta elettronica o altra procedura attivata dall’Ufficio, almeno _5 giorni prima della data di installazione comunicata.
5. In aggiunta a nuove installazioni, è possibile utilizzare la procedura autorizzatoria semplificata anche per richiedere il mantenimento in opera di impianti pubblicitari già autorizzati purché la data di installazione dichiarata nel modulo di cui al punto a) sia all'interno del termine previsto dall'articolo 64, comma 2.
6. Si applica alla presente procedura semplificata quanto previsto al precedente art. 62 commi 3 e 6.
Articolo 68 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza - Duplicati
1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone e con quanto previsto all’art. 62, comma 6 ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno giorni prima della scadenza e deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale. A corredo della domanda deve essere inoltre prodotta l'autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i..
4. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:
- per parziale o omesso pagamento di una annualità;
- in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
5. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
- collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
- inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui al successivo articolo 70;
- mancato ritiro dell'autorizzazione entro _15 giorni dal decorso del termine previsto dall'articolo 63, comma 6, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 30
giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata.
6. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività l'autorizzazione decade in caso di chiusura dell'unità locale medesima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64.
7. Qualora necessario l'Ufficio può rilasciare il duplicato dell'atto di autorizzazione. Alla domanda in bollo per ottenere il duplicato deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. contenente la motivazione della richiesta di duplicato, la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi pubblicitari in opera e la loro conformità a quanto autorizzato.
Articolo 69 - Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità
1. La denuncia di cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro _30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 1, comma 833, lett. l) della Legge 160/2019, verrà applicata a partire dall'anno successivo.
3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
4. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'autorizzazione deve essere restituita, quando richiesto, al competente Ufficio comunale.
Articolo 70 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione degli impianti installati e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile conseguente alla realizzazione delle iniziative pubblicitarie.
In particolare egli ha l'obbligo di:
a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione degli impianti e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c) adempiere nei tempi stabiliti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) procedere alla rimozione in caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in caso di motivata richiesta del Comune.
2. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli ed indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari, dovrà essere applicato, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, un contrassegno di identificazione sul quale sono riportati i seguenti dati:
a) soggetto titolare o ditta che ha eseguito il collocamento del cartello;
b) numero di protocollo dell'autorizzazione e relativa data di scadenza.
Tale contrassegno non deve superare le dimensioni di cm. 30 x 15 e deve essere sostituito ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga la variazione di uno dei dati su di esso riportati. Se il contrassegno eccede le suindicate dimensioni, la sua esposizione deve essere autorizzata ed è soggetta al relativo canone.
3. Nella domanda di autorizzazione o di rinnovo relativa ad impianti di pubblicità per conto di terzi, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare - di far accettare agli inserzionisti che utilizzino quell'impianto - il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli articoli 9 e 10 emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (I.A.P.). L'accettazione del Codice opera anche in chiave preventiva e consente, nei casi dubbi, di invitare il committente pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP. In caso di inadempienza a tale invito, l'Ufficio preposto potrà sospendere o revocare l'autorizzazione.
Articolo 71 - Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie
1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
2. Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) sono vietati:
a) i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia;
b) gli impianti di affissione e cartellonistica collocati su suolo pubblico o privato posizionati a meno di metri 3 dagli incroci e dagli impianti semaforici;
c) i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 7 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
d) i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge);
e) cartelli, piloni, paline relativi ai punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;
f) la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di intersezione;
g) l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
h) l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi;
i) la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 18,30 ed in prossimità di ospedali e cliniche.
3. Sono inoltre vietate:
a) le scritte con caratteri adesivi collocate fuori dal vano della vetrina e della porta d'ingresso dell'esercizio;
b) le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
c) mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane;
d) l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta;
e) le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate;
f) le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, aventi ad oggetto i servizi funerari genericamente intesi, effettuate a meno di 250 metri dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto unicamente le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività. In caso di violazione della prescrizione reiterata anche una sola volta, viene revocata l'autorizzazione, la concessione o la convenzione per l'impianto specifico e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura della ditta. In caso d'inottemperanza provvede l'Amministrazione d'Ufficio, a spese della ditta inadempiente.
4. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
Articolo 72 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone
1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019 sulla base dei seguenti elementi:
a) il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
b) per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le strade cittadine possono essere suddivise in 5 categorie.
c) l'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.
Articolo 73 - Modalità per l'applicazione delle tariffe
1. Per l'applicazione delle tariffe alle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente le seguenti disposizioni.
X. Xxxxx a carattere generale:
a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
b) il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
c) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti non luminose la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate.
B. Norme specifiche:
a) se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività;
b) sono equiparati alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta, purché siano le uniche insegne indicanti l'attività;
c) sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;
d) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
e) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
f) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
g) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
h) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
i) i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
C. Pubblicità su veicoli:
a) i veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada;
b) per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applica quanto stabilito all’art. 1, comma 825 della L. 160/2019;
c) Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
Articolo 74 - Modalità di determinazione del canone
1. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati.
2. Il canone annuo o giornaliero, se dovuto, deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.
3. Per le insegne di esercizio il canone è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in essere nell'esercizio stesso arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore. Per gli altri mezzi pubblicitari, se inferiori al metro quadrato, le superfici si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sempre al metro quadrato.
Articolo 75 - Esoneri ed esenzioni
1. Sono esonerati dall'autorizzazione e dal pagamento del canone:
a) i mezzi pubblicitari di qualunque tipologia di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
b) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
c) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
e) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
f) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
g) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
h) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
i) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
j) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
l) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;
m) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti previsti dall’art. 1, comma 833, lett. m) della L. 160/2019;
o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
p) le vetrine esposizioni;
q) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro.
2. E' consentito alle scuole pubbliche e paritarie l'allestimento, senza necessità di preventiva autorizzazione, di una tabella o bacheca di dimensioni massime centimetri 70x100 e sporgenza non superiore a centimetri 4, da utilizzare per comunicazioni attinenti alle attività scolastiche e complementari, prive di valenza commerciale. La tabella/bacheca potrà essere unicamente collocata sulla recinzione dell'edificio scolastico o sulla facciata purché non sovrapposta ad elementi architettonici sporgenti.
3. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:
a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
b) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune riguardante la propria attività istituzionale;
c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
d) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
e) le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali;
f) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;
g) le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi.
Articolo 76 - Riduzioni
1. La tariffa del canone dovuto è ridotta al . 50%, salvo esenzioni stabilite dalla giunta comunale
per:
a) la pubblicità temporanea relativa ad iniziative della Regione della Provincia a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 metro quadrato. L'eventuale superficie eccedente sarà soggetta a canone a tariffa intera;
b) la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune della Provincia, della Regione
d) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) la pubblicità effettuata dalle scuole "paritarie" riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000.
Nel caso delle iniziative pubblicitarie di cui ai punti b), c), d) ed e) del presente articolo, la superficie complessivamente occupata da eventuali sponsor sarà soggetta a canone a tariffa intera.
Articolo 77 - Agevolazioni
1. Sulla base degli indirizzi annualmente dettati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione di infrastrutture stradali, sottopassi, passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui
alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa.
2. Qualora le insegne d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari, è data facoltà, previa autorizzazione, di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.
TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 78 – Servizio delle Pubbliche Affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell’eventuale concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Articolo 79 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. Il canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 della Legge 160/2019.
3. La tariffa per l’affissione è maggiorata del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.
4. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
5. La tariffa è maggiorata del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni e il cui elenco è visionabile presso il Servizio Affissioni.
6. L’omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore.
Articolo 80 - Riduzioni
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà o esentata da delibera di giunta :
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, il Comune , la Provincia la Regione e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 81;
b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
Articolo 81 - Esenzioni
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti degli enti pubblici in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti in materia di referendum ed elezioni politiche ed amministrative;
f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Articolo 82 – Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno. Su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi in cui la mancata affissione non dipenda dal committente, questi può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
TITOLO V – VERSAMENTI E RIMBORSI
Articolo 83 - Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della L. 160/2019.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il termine di cui al successivo comma 5.
4. Qualora l'importo del canone superi Euro200,00 sarà facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione.
5. L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge
7. La riscossione volontaria e coattiva del canone e dei relativi accessori è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con le modalità di cui all’art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.
Articolo 84 - Versamenti e rimborsi
1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro . 30,00 per anno.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
3. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi di legge
Articolo 85 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente/funzionario responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni/cartelle di pagamento o avvisi di contestazione o altri atti di cui all’art. 1, comma 792 della L. 160/2019, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi di legge , oltre al rimborso delle spese. Analoga procedura si applica anche in caso di gestione del canone affidata a terzi.
3. L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 200,00
d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00ed i cinque anni, se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00
7. In caso di mancato pagamento di due rate successive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in via coattiva con maggiorazione di spese di riscossione.
TITOLO VI – SANZIONI, INDENNITA’ ED ACCERTAMENTI
Articolo 86 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle
disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della L. 160/2019.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria sia per le occupazioni sia per la diffusione di messaggi pubblicitari già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;
b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.
3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni o di pagamento in misura ridotta, viene applicata una sanzione fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. Detta sanzione non potrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00 né maggiore di Euro 500,00 nella misura fissata dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
5. Alle altre violazioni consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, nella misura fissata dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono applicate con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 689/1981.
7. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione ed alla diffusione dei messaggi pubblicitari, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.
Articolo 87 - Sanzioni accessorie
1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita e dei mezzi pubblicitari abusivied il ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto
dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
4. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta di cui all'articolo specifico del vigente Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.
Articolo 88 - Autotutela
1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente/funzionario responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente/funzionario responsabile della risorsa di entrata.
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
Articolo 89 - Attività di verifica e controllo
1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre agli agenti di Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell’art. 1, comma 179 della L. 296/2006 il Responsabile dell’Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto cui è affidata le gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal dirigente/Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. L’Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute adottato dal Responsabile dell’entrata ai sensi dell’art. 1, commi 792 e seg. della L. 160/2019, con intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.
3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale con il Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, può attribuire un compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 90 - Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione e all’esposizione pubblicitaria
temporanee si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione o esposizione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.
4. Ai sensi dell’art. 1, comma 846 della L. 160/2019 si può affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della entrata
5. Al fine di cui al comma precedente, le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione del presente canone e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente come sotto indicato:
Categoria | Coefficiente dal 1 gennaio 2021 |
I | 1 |
II | 0,95 |
III | 0,85 |
IV | 0,75 |
V | 0,60 |