ACCORDO-QUADRO TRA
ACCORDO-QUADRO TRA
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito anche, più brevemente, “CNR”), C.F. 80054330586, con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, rappresentato dalla Presidente Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, ivi domiciliato per la carica,
e
L’Istituto Neurologico Mediterraneo NEUROMED (di seguito anche, più brevemente, “IRCCS), con sede legale in Pozzilli (IS), alla Xxx Xxxxxxxx x. 00, rappresentato dal Presidente Prof. Xxxxxxxx de Xxxxxxx, nato a Rodi Garganico il 23 agosto 1943, ivi domiciliato per la carica
PREMESSO CHE
a) il CNR è un Ente Pubblico di Ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati; - Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
b) Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
c) Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può: a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali; b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) promuovere l’inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori; d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuovere la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio; e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
d) In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR e soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per eventuali successive stipulazioni di Convenzioni operative;
e) L’Istituto Neuromed è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS riconosciuto dal Ministero della Salute, da ultimo con D.M. 9 agosto 2021 pubblicato su GU n. 223 del 17 settembre 2021, nella disciplina MDC Neurologia e discipline correlate e lo stesso svolge attività di ricerca scientifica nella suddetta disciplina di riconoscimento e nelle discipline correlate, incentivando percorsi di valorizzazione dei risultati, il trasferimento tecnologico e l’innovazione tecnologica;
f) L’art. 12 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. prevede che la ricerca sanitaria programmata nell’ambito del Piano Sanitario Nazionale si articoli nelle attività di ricerca corrente, attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca, e nelle attività di ricerca finalizzata, diretta ad attuare gli obiettivi prioritari del Piano, stabilendo che le attività di ricerca corrente e finalizzata siano svolte dagli organismi indicati al comma 6, fra cui gli IRCCS, anche con il concorso con altri Enti, “sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni”;
g) Le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, tecnologiche, di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche e regolare l’apporto dei propri rispettivi ricercatori, con riferimento, per quanto riguarda i ricercatori CNR, ai loro doveri istituzionali di ricerca;
h) A tale fine le Parti si propongono d’istituire una Piattaforma congiunta per la programmazione integrata e lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con altre realtà pubbliche e private, comprese quelle imprenditoriali, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti;
i) Attraverso la Piattaforma il CNR e l’IRCCS sviluppano progetti di comune interesse, con le modalità dettate dalla presente Convenzione, nell’ambito di programmi di ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS supportati dal Ministero della Salute, nonché di altri programmi nazionali e internazionali;
j) L’istituzione della Piattaforma congiunta tra IRCCS e CNR può consentire di attivare forme di collaborazione atte a potenziare anche l’eccellenza dell’offerta formativa e permette di regolamentare gli aspetti gestionali ed organizzativi favorenti le necessarie sinergie per il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dei corsi di studio pre- e post- laurea dell'area medico/sanitaria e l'espletamento delle attività assistenziali nei contesto delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e privato accreditato;
PRECISATO CHE
- per “ricercatore” del CNR si intende il il ricercatore, il tecnologo, il primo ricercatore, xxxxx xxxxxxxxx, il dirigente di ricerca e dirigente tecnologo;
- per “ricercatore” dell’IRCCS s’intende il medico e ogni altro dipendente laureato dell’IRCCS di cui al CCNL della dirigenza medica e veterinaria;
- la presente Convenzione è Accordo-quadro di ricerca scientifica stipulato tra l’IRCCS Neuromed (di seguito: IRCCS) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito: CNR), con l’espressa pattuizione che non é previsto né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall’una all’altra parte e viceversa; non sono considerati trasferimenti finanziari tra le Parti le valorizzazioni del costo per personale ai fini della partecipazione a bandi di ricerca con attività da svolgere con rapporto esclusivo presso la Piattaforma congiunta integrata di cui al presente Accordo;
- le Parti sono impegnate nella tutela del principio costituzionale della libertà di ricerca e di pensiero;
- le Parti si riservano di rivedere il presente Accordo - nell’ambito della prevista durata - nell’eventualità che ciò si renda opportuno per una migliore definizione e/o regolamentazione dei reciproci rapporti;
- le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO-QUADRO DI RICERCA SCIENTIFICA
Art. 1 – Finalità e oggetto dell’Accordo-quadro
1. Il presente Accordo è attuato attraverso la costituzione presso l’IRCCS di una “Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-CNR”, di seguito indicata, più brevemente, anche come Piattaforma.
2. La Piattaforma è riferita unicamente alle attività di ricerca.
3. La Piattaforma ha la finalità di facilitare la collaborazione tra il CNR e l’IRCCS in programmi congiunti di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione dell’IRCCS approvata dal Ministero della Salute, nel rispetto dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, sia rispetto alle programmazioni di ricerca del CNR. In particolare le Parti sono impegnate:
a) a integrare competenze, tecnologie e risorse umane nell’ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza ed eventuali ulteriori documenti programmatici nazionali ed internazionali, nel rispetto dell’area di riconoscimento dell’IRCCS e delle relative linee di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
b) a sviluppare laboratori e facilities condivise;
c) a svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l’interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell’attività di ricerca biomedica, traslazionale e clinica;
d) ad attivare forme di collaborazione con lo scopo di promuovere e implementare l’approccio traslazionale alla ricerca scientifica sperimentale, clinica e applicata nei percorsi formativi di competenza del CNR.
4. Le Parti concordano nell’utilizzare la classificazione MDC/Major diseases categories utilizzata dal Ministero della Salute per il riconoscimento dell’IRCCS per individuare l’area principale e le aree scientifiche collegate interessate dal presente Accordo-quadro, che sono:
a) neurologia/inflammaging-immunologia; b) cardiologia-pneumologia; c) genomica-proteomica;
d) innovazioni tecnologiche-biotecnologiche; e) epidemiologia/endocrinologia/malattie metaboliche-dietetica.
Tali aree scientifiche e relativi percorsi formativi possono essere modificati e/o integrati nel corso della durata della presente Convenzione con atto sottoscritto dalle Parti tramite i Referenti dei due Enti indicati all’articolo 2.
5. Le Parti concordano nell’individuare la Piattaforma come sede di possibile svolgimento della formazione di Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione, ai fini di cui al successivo art.6 commi 6 e 7.
6. CNR e IRCCS, mediante la Piattaforma, effettueranno nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative:
- ricerche scientifiche;
- compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi e studenti, tenuto conto al riguardo della vigente normativa;
- scambio d’informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;
- organizzazione di attività seminariali e di corsi accademici in aree di comune interesse.
7. La Piattaforma è composta dall’insieme dei ricercatori IRCCS e CNR , nonché dei laboratori di ricerca condivisi, indicati nelle Tabelle 1a-b-c allegate; i relativi spazi, attrezzature e personale tecnico- amministrativo coinvolto saranno definiti con specifici accordi aggiuntivi condivisi fra IRCCS e Istituti CNR, stessi ed aggiornati, nel rispetto dei principi stabiliti con il presente Accordo-quadro. Le attività di ricerca della Piattaforma si organizzano in Unità Operative di Ricerca (UOR); ai fini di una migliore programmazione e progettazione delle attività di ricerca; la Piattaforma si articola in Sezioni (o altra denominazione organizzativa); nell’ambito di ciascuna Sezione possono essere attivi contemporaneamente più progetti di ricerca; la Sezione è coordinata da un Responsabile individuato di comune accordo dai Referenti di cui all’art. 3.
8. Nell’ambito della Piattaforma congiunta si realizzano comuni interessi scientifici tramite la condivisione delle risorse umane, strumentali e logistiche afferenti alla Piattaforma, senza movimenti finanziari tra le Parti; è fatto obbligo alle strutture dell’IRCCS e del CNR coinvolte nell’esecuzione del presente Accordo-quadro attenersi a quanto qui previsto; gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei laboratori condivisi di proprietà dell’IRCCS di cui alle Tabelle 1a-b e di proprietà del CNR di cui alla Tabella 1c, nonché dei laboratori di cui alla Tabella 2 restano a carico, rispettivamente, dell’IRCCS o del CNR Le attrezzature allocate presso la Piattaforma nell’ambito dell’Accordo-quadro rimarranno comunque di proprietà dell’IRCCS o del CNR che le abbiano acquisite; le spese di conduzione e manutenzione di dette attrezzature saranno a carico dell’istituzione ospitante, salvo diverso accordo tra le Parti. Altre tipologie di spese saranno a carico dell’ente proprietario delle attrezzature.
9. Le UOR a direzione IRCCS facenti parte della Piattaforma, che operano in laboratori condivisi di proprietà dell’IRCCS, sono elencate nella Tabella 1.a, con la lista costantemente aggiornata dei ricercatori IRCCS e CNR.
10. Le UOR a direzione CNR facenti parte della Piattaforma, che operano in laboratori condivisi di proprietà dell’IRCCS, sono elencate nella Tabella 1.b, con la lista costantemente aggiornata dei ricercatori IRCCS e CNR.
11. Con successivo accordo integrativo, stipulato ai sensi dell’art. 3, comma 1, le Parti individueranno i laboratori di proprietà del CNR che possono essere accreditati presso l’IRCCS al fine di partecipare alla Piattaforma allo stesso titolo dei laboratori di cui al precedente comma 10.
Art. 2 – Direttore scientifico dell’IRCCS
1. Il Direttore scientifico dell’IRCCS è garante nei confronti del Ministero della Salute e delle Istituzioni firmatarie del presente Accordo delle attività di ricerca rientranti negli ambiti di riconoscimento/MDC (Major Diseases Categories) e relative correlate aree scientifiche, come approvate dal Ministero della Salute.
2. Il Direttore scientifico dell’IRCCS esercita la propria funzione istituzionale d’indirizzo scientifico anche nell’ambito della Piattaforma, concordando con i Direttori degli Istituti di ricerca del CNR coinvolti le modalità attuative e di conduzione delle ricerche, secondo le linee programmatiche approvate dal Ministero della Salute.
Art. 3 - Referenti
1. Referenti generali per il presente Accordo-quadro e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso e comunque delle Parti riguardanti l’impegno finanziario e/o l’adesione di altri Istituti del CNR sono il Presidente del CNR o un suo delegato e il Presidente/Rappresentante legale dell’IRCCS o un suo delegato, d’intesa con il Direttore Scientifico IRCCS e con i Direttori dei Dipartimenti CNR coinvolti.
2. Per gli aspetti generali riguardanti l’attuazione dell’Accordo, il Presidente del CNR designa un proprio delegato-referente tra i Direttori degli Istituti coinvolti; referente per l’IRCCS è il Direttore scientifico. Per gli esperti specifici di cui all’art.1 comma 7, referenti sono un delegato dei singoli Istituti CNR e il Direttore Scientifico dell’IRCCS.
3. La valutazione dei risultati delle attività previste dalla Convenzione è effettuata dal delegato-referente del Presidente CNR e dal Direttore scientifico dell’IRCCS, sentiti per ogni linea di ricerca i Direttori delle strutture di Ricerca del CNR interessati, con il compito di redigere un breve report annuale che illustri al Ministero della Salute e ai legali rappresentanti del CNR e dell’IRCCS l’andamento delle attività di ricerca disciplinate dal presente Accordo, prospettando altresì eventuali integrazioni e/o modifiche.
Art. 4 - Obblighi e adempimenti delle Parti
1. Ai fini del presente Accordo-quadro l’IRCCS s’impegna:
a) ad ospitare per le attività previste nella Piattaforma il personale delle degli Istituti del CNR coinvolti per la durata del presente Accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso;
b) a finanziare le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche attraverso la partecipazione e presentazione in collaborazione con il CNR di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero della Salute;
c) a organizzare le attività di formazione di propria competenza;
d) a provvedere alle spese relative alle attività di propria pertinenza nello svolgimento dei programmi comuni;
e) a garantire, previa intesa tra Direttore scientifico dell’IRCCS e il Direttore dell’Istituto CNR interessato, l’accesso temporaneo all’IRCCS del personale CNR oltre quello già indicato nella Tabelle 1 a-b-c;
f) a sostenere i costi generali della struttura presente presso l’IRCCS.
2. Ai fini del presente Accordo-quadro, il CNR s’impegna:
a) ad ospitare temporaneamente presso i laboratori di cui alla Tabella 1c e alla Tabella 2 il personale dell’IRCCS nell’ambito della durata del presente Accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso, previa intesa riguardo alle modalità di frequenza tra Direttore dell’Istituto CNR interessato e Direttore scientifico;
b) a finanziare, anche attraverso la partecipazione con il proprio personale, le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche mediante la partecipazione e presentazione in collaborazione con l’IRCCS di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero della Salute;
c) a promuovere l’organizzazione anche presso l’IRCCS di corsi di studio e di formazione alla ricerca di comune interesse;
d) a garantire, su richiesta del Direttore scientifico dell’IRCCS, l’accesso temporaneo, presso le sedi dipartimentali, del personale dell’IRCCS per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione;
e) a garantire l’accesso alle attrezzature e agli spazi degli istituti CNR di cui alla Tabella 1c e alla Tabella 2 per lo svolgimento delle ricerche secondo le disposizioni sulle modalità di frequenza impartite dai Direttore degli Istituti CNR.
3. Per la partecipazione a bandi di ricerca e richieste di finanziamento per progetti di ricerca in collaborazione, da svolgere nella Piattaforma, si applicheranno i seguenti criteri:
a) se il CNR è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato come PI da un dipendente CNR e gestito dallo stesso CNR, che prevederà la partecipazione dell’IRCCS come Ente partner/Terza Parte, oppure la partecipazione del personale IRCCS assegnato alla Piattaforma in posizione di collaboratore, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento;
b) se l’IRCCS è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato e gestito dall'IRCCS e prevederà la partecipazione del CNR come Ente partner/Terza Parte, compatibilmente con quanto
stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento, o la partecipazione del personale CNR assegnato alla piattaforma in posizione di P.I. o di collaboratore;
c) se ambedue gli Enti sono eleggibili, la richiesta verrà effettuata a nome dell’Ente per il quale le condizioni del finanziamento sono le più favorevoli;
d) se ambedue gli Enti sono eleggibili e sussiste parità nelle condizioni di finanziamento, la decisione è demandata ai due referenti delle Parti nella Piattaforma; in caso di mancato accordo, l’IRCCS e il CNR resteranno liberi di partecipare al bando separatamente, anche con propri ricercatori appartenenti alla Piattaforma e consorziandosi con altri soggetti.
Qualora uno dei due Enti decida di non partecipare a un bando o a una richiesta di finanziamento, l’altro potrà comunque parteciparvi, anche con propri ricercatori appartenenti alla Piattaforma e consorziandosi con altri soggetti.
Il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, si consulterà sempre con gli uffici competenti delle Parti. In ogni caso, i costi per il progetto saranno interamente sostenuti dalla parte che ottiene il finanziamento.
Art. 5 – Localizzazione della Piattaforma di ricerca congiunta
1. Le attività della Piattaforma di ricerca congiunta si svolgeranno presso i Laboratori condivisi, come indicati nelle Tabelle 1 a-b-c, che riportano la denominazione del Laboratorio, l’ubicazione, il responsabile del Laboratorio e il responsabile delle specifiche Unità Operative di Ricerca-UOR, indicando se i responsabili siano dipendenti dell’IRCCS o il CNR.
2. Le modalità operative di frequenza e di accesso ai laboratori e d’interazione tra ricercatori fanno riferimento alle istruzioni emanate rispettivamente dal Direttore scientifico e dal referente Direttore dell’istituto CNR coinvolto.
3. In esito alla valutazione di cui al comma 3 dell’art. 3 della presente Convenzione i due referenti possono concordare una modifica della responsabilità direttiva delle Unità Operative di Ricerca.
Art. 6 – Norme relative al personale del CNR coinvolto nella Piattaforma di ricerca congiunta
1. I ricercatori del CNR, inclusi nelle Tabelle 1 a-b al momento della stipulazione del presente Accordo, e nella Tabella 1c allorché sia operativa, nonché gli altri ricercatori che aderiranno successivamente, identificati su base annuale d’intesa tra il Direttore dell’Istituto CNR coinvolto e Direttore scientifico dell’IRCCS, svolgeranno la propria attività di ricerca scientifica presso la Piattaforma.
Tale personale sarà inserito nell’anagrafica dei ricercatori dell’IRCCS relativa alla ricerca corrente, purchè lo stesso rispetti i criteri individuati dal Ministero della Salute. Trattandosi di mera attività di ricerca, l’individuazione dei ricercatori da assegnare alla Piattaforma è di pertinenza esclusiva del Direttore dell’Istituto CNR coinvolto, sentito il Dipartimento di afferenza; per poter essere inseriti nell’elenco dei ricercatori di cui ai comma 1 del presente articolo è necessaria l’intesa con il Direttore scientifico dell’IRCCS.
Per tali ricercatori restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti delle attività didattiche e alla partecipazioni agli organi collegiali. In particolare, la partecipazione alla Piattaforma esclude l’affiliazione nelle pubblicazioni ad istituzioni diverse del CNR e dall’IRCCS firmatari del presente accordo e preclude la partecipazione a progetti di ricerca con altri IRCCS o con altri Enti nell’ambito della programmazione della ricerca sanitaria di cui all’art. 12 bis del D.Lgvo. n. 502/1992. Il CNR resta comunque libero di consorziarsi con altri enti pubblici e privati per la partecipazione a bandi di ricerca ai quali l’IRCCS non partecipi; allo stesso modo l’IRCCS resta libero di consorziarsi con altri enti pubblici e privati per la partecipazione a bandi di ricerca ai quali il CNR non partecipi.
2. Le Unità operative di ricerca a direzione IRCCS con l’apporto di ricercatori CNR, facenti parte della
Piattaforma, sono indicate nella Tabella 1a, insieme con i relativi responsabili ricercatori dell’IRCCS. Le
Unità operative di ricerca a direzione CNR facenti parte della Piattaforma, sono indicate nelle Tabelle 1b e 1c, con i relativi ricercatori CNR responsabili. L’attività di ricerca svolta presso la Piattaforma deve essere rendicontata dai ricercatori CNR ai fini dell’assolvimento del proprio dovere istituzionale di ricerca, secondo i regolamenti interni del CNR e deve rispettare i vincoli d’impegno orario per le attività istituzionali stabiliti dal CNR.
3. La Direzione scientifica dell’IRCCS, sentito il Referente CNR di cui all’art. 3, comma 2 secondo periodo, potrà individuare per il personale CNR di cui al precedente paragrafo specifici obiettivi coerenti con la programmazione triennale dell’IRCCS approvata dal Ministero della Salute per il finanziamento della ricerca corrente.
4. Nell’ambito degli obiettivi definiti ai sensi del paragafo precedente, l’IRCCS individuerà i programmi di ricerca nei quali il risultato raggiunto sia correlato all’erogazione di premialità economiche nel rispetto delle vigenti normative riguardanti il totale dei proventi percepibili dai pubblici dipendenti; le relative competenze di contrattualizzazione annuale rinnovabile ed erogazione sono di pertinenza dell’autorità amministrativa dell’IRCCS, alla quale incorre l’obbligo a norma di legge di comunicare al CNR quanto corrisposto.
Art. 7 – Personale del CNR che collabora all’attività di ricerca dell’IRCCS
1. Oltre ai ricercatori di cui al precedente art. 6, paragrafo 1, può partecipare senza vincoli di esclusiva alle attività della Piattaforma il personale del CNR afferente Sezioni/laboratori indicati nella Tabella 2, il cui elenco viene annualmente aggiornato; tale personale e le relative strutture non sono considerati ai fini delle procedure di riconoscimento e di accreditamento dell’IRCCS e di svolgimento della ricerca corrente. Tale personale non potrà essere inserito nell’anagrafica ricercatori dell’IRCCS. Trattandosi di mera attività di ricerca il nulla osta, di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, è in ogni caso di pertinenza esclusiva del Direttore dell’Istituto CNR di afferenza, sentito il relativo Dipartimento.
2. Altro personale del CNR, oltre quello individuato nella Tabella 2, potrà comunque collaborare con l’IRCCS per lo svolgimento dell’attività di ricerca nelle aree scientifiche elencate all’art. 1 comma 4 del presente accordo, svolgendo attività di ricerca, senza vincoli di esclusiva, nell’ambito della Piattaforma; in merito deve essere acquisito il parere favorevole del Direttore scientifico. Tale personale non potrà essere inserito nell’anagrafica dei ricercatori dell’IRCCS.
Art. 8 - Personale IRCCS coinvolto nella Piattaforma
1. Il personale IRCCS individuato nelle Tabelle 1 a-b-c partecipante alla Piattaforma svolgerà attività di ricerca di comune interesse, fatti salvi gli altri impegni istituzionali.
2. Aggiornamenti di detto personale sono effettuabili con provvedimento del Direttore scientifico, d’intesa con il Direttore dell’Istituto CNR o suo delegato per quanto attiene i ricercatori dell’Istituto stesso (nomi comunicati dall’IRCCS Neuromed al Ministero della Salute, Direzione Generale Ricerca, entro i termini annualmente stabiliti dal Ministero).
3. Attività di ricerca del personale IRCCS in strutture del CNR al di fuori della Piattaforma sono effettuabili previo nulla osta del Direttore scientifico.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali, trasparenza e anticorruzione
1. Le Parti s’impegnano a trattare i dati personali connessi all’esecuzione del presente Accordo in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016, dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dalle indicazioni del Garante Privacy. I dati saranno trattati dalle “Persone Autorizzate al trattamento dei dati” nominate da ciascuna Parte ai sensi dell’art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari, ex art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento dei dati del personale del CNR e dell’IRCCS coinvolto nell’esecuzione del presente Accordo, si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Accordo. Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna Parte, per i dati di competenza, richiama le proprie informative consultabili sul sito internet istituzionale. Le Parti s’impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento U.E. nei confronti di ciascun Titolare, inoltrando la richiesta all’una o all’altra Parte e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative. Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l’evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull’intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto l’istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati. Le Parti s’impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte s’impegna a comunicare all’altra senza ritardo ogni eventuale violazione. Resta in ogni caso inteso che l’eventuale responsabilità è da intendersi ripartita tra i Contitolari in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell’evento dannoso. Le Parti s’impegnano a mettere a disposizione degli Interessati il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.
2. Gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardanti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione, governo, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, sono di competenza della Parte conferente
gli incarichi. Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 41 del citato Decreto Legislativo, riguardanti i titolari presso le Aziende sanitarie e ospedaliere di incarichi di direzione, di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, di dirigente sanitario, sono di competenza dell’IRCCS.
3. Le Parti s’impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti o allegati al presente Accordo - sono parte integrante dell’Accordo stesso. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
5. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
Art. 10 – Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) e assicurazione
1. Gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro gravano sull’Ente ospitante, sia riguardo ai ricercatori dell’una e dell’altra Parte, che riguardo a dottorandi, specializzandi e studenti. Tali obblighi riguardano l’IRCCS
relativamente alle UOR della Piattaforma di cui alle Tabelle 1 a-b e il CNR relativamente alle UOR della Piattaforma di cui alla Tabella 1c e agli Istituti indicati nella Tabella 2.
2. Ciasuna delle Parti garantisce di avere in atto l’assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento dell’attività di ricerca e didattica per il proprio personale.
3. La sorveglianza sanitaria è assicurata dall’IRCCS nei riguardi del personale proprio e del CNR frequentante la Piattaforma ed è assicurata da ciascuna parte nei riguardi del proprio personale per frequenza non esclusiva delle strutture dell’una o dell’altra Parte. Al medesimo IRCCS incombono gli obblighi relativi alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, alla relazione in materia di radiazioni ionizzanti, alla sorveglianza sanitaria e fisica, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché riguardo alla predisposizione e tenuta di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di sicurezza e rispetto degli standard di sicurezza.
4. L’IRCCS è garante della “formazione generale” sulla sicurezza (art. 37 D. Lgs. 81/2008), così come definita dall’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome n. 221/CSR del 21.11.2011; il Servizio Promozione e Protezione Sicurezza erogherà quattro ore di formazione al personale frequentante la Piattaforma; la formazione deve riguardare in particolare i rischi specifici connessi con le lavorazioni effettuabili nell’ambito della Piattaforma.
Art. 11 - Risultati e pubblicazioni
1. I risultati della ricerca ottenuti nell’ambito della Piattaforma potranno essere oggetto di pubblicazione da parte dei ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di Autorship. Le Parti s’impegnano reciprocamente ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica. L’ordine degli autori veranno concordati in buona fede tra le Parti secondo le nomali prassi vigenti.Qualora i risultati oggetto di pubblicazione appartengano a entrambe le Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. L’assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale.
2. A tal fine tutte le pubblicazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma dal personale del CNR affiliato all’IRCCS con rapporto di esclusività IRCCS-CNR di cui all’art. 6, comma 1, dovranno riportare la doppia affiliazione (IRCCS Neuromed e CNR Istituto), utilizzando la denominazione standard adottata dall’IRCCS e riconosciuta dal Ministero della Salute. La denominazione standard dell’affiliazione adottata dal CNR è “Consiglio Nazionale delle Ricerche, denominazione ufficiale dell’Istituto/Laboratorio/altra specifica denominazione”
3. Analogamente, tutte le pubblicazioni effettuate da personale IRCCS nell’ambito della Piattaforma dovranno riportare l’indicazione esclusiva di entrambe le istituzioni CNR ed IRCCS, con il laboratorio o altra struttura di ricerca dell’IRCCS. La denominazione standard dell’affiliazione adottata dall’IRCCS è “IRCCS Neuromed, Dipartimento/Laboratorio/UOR ….”.
4. In tutte le richieste di finanziamento presentate congiuntamente nell’ambito della Piattaforma, che valorizzino l’apporto di personale del CNR, sarà previsto che le relative pubblicazioni rispettino i principi dell’Open Access, con assunzione dei relativi costi a carico del progetto, salvi limiti posti dal bando o dall’ente finanziatore; sarà anche previsto il rispetto dei principi dell’Open Data, impegnando gli autori a mettere a disposizione i dati emergenti dallo studio ai fini della revisione e della verifica tra pari dei risultati della ricerca.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell’attuazione dei Progetti nell’ambito della Piattaforma verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di
proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l’altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo. Fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori delle Parti e quanto previsto da eventuali regolamenti per la gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata in essere tra le Parti, iI risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione nell’ambito della Piattaforma, suscettibili o meno di protezione mediante brevetto d’invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, resteranno di proprietà comune delle Parti. Le Parti s’impegnano a coordinare le procedure di valutazione, protezione e valorizzazione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale comunicandosi reciprocamente la proposta di brevettazione, protezione o valorizzazione fatta pervenire dagli inventori a una qualsiasi delle Parti.
6. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune o l’eventuale sfruttamento economico dei risultati innovativi generati non brevettati conseguiti congiuntamente dalle parti, sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, all’interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e/o dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. In ogni caso le Parti assumono l’impegno di adottare tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione dei risultati e/o delle invenzioni prodotte.Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.
Art. 12 Riservatezza
1. Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, (a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, piani di business, metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, attività commerciali, beni, prodotti, processi, o analisi) indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell’ambito della Piattaforma e rese note all’altra parte direttamente o indirettamente, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in virtù del presente accordo (d’ora in poi “Informazioni Confidenziali”). La Parte ricevente tali Informazioni Confidenziali si obbliga a mantenerle strettamente riservate per tutta la durata del presente accordo e per un successivo periodo di 5 anni dopo la sua conclusione. Le Informazioni Confidenziali rimangono di proprietà della Parte che le ha fornite.
2. Le Informazioni Confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo. Le Informazioni Confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rivelate fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del presente accordo e/o e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.
4. Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano: a) già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione; b) sviluppate in maniera indipendente da parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte della parte che le ha rivelate e ciò sia dimostrabile con idonea documentazione; c) da comunicare obbligatoriamente da parte di parte ricevente in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità; in questo caso parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla parte che le ha fornite affinché
quest’ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.
Art. 13 – Durata
L’accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. L’eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni o la proroga dell’accordo per altra durata dovranno essere concordati tra le parti e formalizzati con apposito atto scritto.
Art. 14 – Recesso
1. Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante pec da inviare all’altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.
2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte,
Art. 15 - Controversie
Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le Parti dovrà essere risolta mediante ricorso all’Autorità giudiziaria competente, previo esperimento di tentativo di conciliazione dinnanzi ad una mediazione giudiziaria.
Art. 16 Norme di rinvio e norme finali
1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizione di legge e ai Regolamenti del Sistema Sanitario Nazionale e del CNR applicabili in materia.
2. La collaborazione del personale del CNR con l’IRCCS per attività diverse da quelle di ricerca è subordinato all’osservanza del vigente Regolamento interno sui criteri e le procedure per il rilascio ai ai Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.
3. Ove i Regolamenti interni prevedano per i ricercatori CNR procedure autorizzative anche per le attività di ricerca, tali autorizzazioni sono di esclusiva competenza del CNR.
4. Il presente Accordo-quadro e i successivi eventuali accordi attuativi si fondano sull’espressa pattuizione che non é prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall’una all’altra Parte e viceversa.
5. IL CNR prende atto che le attività di ricerca dell’IRCCS sono regolamentate dalla programmazione triennale prevista dal Ministero della Salute; l’attuazione della stessa è responsabilità propria del Direttore scientifico dell’IRCCS.
6. Gli aggiornamenti del presente Accordo-quadro seguono le stesse finalità dell’atto qui sottoscritto e sono effettuabili con le modalità disciplinate dallo stesso, nel rispetto in ogni caso della programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute.
7. Le spese di bollo saranno sostenute dai contraenti in parti uguali. Il presente atto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del d.P.R. n. 131/1998, con spese a carico della parte richiedente.
Il Presidente del CNR ………………………….. ………………… (Prof. )
Il Presidente dell’IRCCS Neuromed (Prof. Xxxxxxxx de Xxxxxxx)
Tabella 1a. Piattaforma congiunta, Unità operative di ricerca e laboratori congiunti a direzione IRCCS e con afferenza di ricercatori IRCCS e ricercatori CNR
B. Dipartimento Ricerca-Parco scientifico-tecnologico (Pozzilli/IS-Caserta): Direttore Xxxx. Xxxxx Xxxxx
B.1.2. Neurofarmacologia: Xxxxxx Xxxxxxxx; Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Università di Roma Sapienza; Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, IGB_CNR
B.1.9. Neurogenetica e neuropatologia traslazionale: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Università di Roma Tor Vergata, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, IGB_CNR
B.3.1. Epidemiologia, prevenzione neuro-cardio-angiovascolare e nutraceutica: Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Università dell’Insubria-Varese, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, IBBR_CNR
B.4 Area sperimentazione e benessere animale
B.4.1 Chirurgia sperimentale piccoli animali, sperimentazione e benessere animale: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx,
Xxxxxxxxx X’Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, IGB_CNR
[In bold-corsivo i ricercatori del CNR coinvolti nella Piattaforma. Le Tabelle 1b e 1c potranno essere predisposte successivamente nell’ambito della vigenza dell’Accordo convenzionale, ove d’interesse tra le Parti; con la stessa procedura potrà essere aggiornata la Tabella 1a]
Tabella 2. Strutture del CNR associate alla Piattaforma congiunta: IBBR - UOS Napoli: Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 000, Xxxxxx
IGB – Napoli: Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 000, Xxxxxx
Il Presidente del CNR (Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx )
Il Presidente dell’IRCCS Neuromed (Prof. Xxxxxxxx de Xxxxxxx)
……………, data ………
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 11.08.
2022 11:14:35 UTC
Firmato digitalmente da: de XXXXXXX XXXXXXXX Data: 22/08/2022 15:54:39