CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC –
Direzione Centrale Regolazione Economica Direzione Analisi Economiche
CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC –
L’anno duemila il giorno del mese di , nella sede dell’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile
tra
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, C.F. 97158180584, in seguito denominato per brevità “ENAC”, rappresentato dal Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ente, in Roma, Viale del Xxxxxx Pretorio n. 118, in virtù dei poteri ad esso conferiti
e
La , in seguito denominata per brevità “Società”, con sede legale in
, Capitale Sociale di Euro , iscritta al
, rappresentata da , nella sua qualità di
, domiciliato per la carica presso la sede della società, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Società con verbale del
, denominate congiuntamente “Parti”
VISTI
- il codice della navigazione, parte aeronautica, come modificato in base alla legge delega 9 novembre 2004, n. 265, dal D.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e dal D.lgs. 15 marzo 2006, n. 151;
- il D.lgs. 25 luglio 1997, n. 250, che ha istituto l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;
- il X.X.X. 0 xxxxxx 0000, x. 000, xxxxxxx “riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
- il D.P.C.M. 5 luglio 2006, di attuazione dell’art. 1, comma 10, del D.L. 181/2006 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha ridefinito le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti;
- l’articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l’articolo 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall’art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che hanno introdotto nuove regole in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture;
1 “Schema-.tipo” di contratto di programma per le società affidatarie della gestione aeroportuale totale.
- la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante norme in materia di diritti per l’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;
- il D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;
- l’art. 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l’affidamento in concessione dei servizi di sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;
- il D.M. 29 gennaio 1999, n. 85, di attuazione dell’art. 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9 sopra citato;
- il Regolamento (CE) 2320/2002 del 16 dicembre 2002, che ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2003, l’obbligo dell’espletamento dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante norme sul contenimento e l’abbattimento dell’inquinamento acustico ed il il D.M. 31 ottobre 1997, che ha disciplinato le metodologie per la misurazione del rumore aeroportuale;
- il D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
- la Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994, recante principi sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha introdotto norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- la delibera CIPE 24 aprile 1996, recante “Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il D.P.C.M. 30 dicembre 1998, recante “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore dei trasporti”;
- il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha introdotto nuove norme in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
- l’Atto di indirizzo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2005, che detta criteri per l’uniformità delle procedure applicative degli artt. 11-nonies e 11-decies della legge 248/2005;
- la Comunicazione della Commissione UE 9 dicembre 2005/C-312-01 recante “Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali”;
2 Nel caso di società divenute affidatarie della gestione totale in forza di legge speciale, inserire richiamo al riferimento normativo.
- il Regolamento (CE) 1107/2006 del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all’art. 1, comma 258, ha disposto l’aumento del canone annuo per l’uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione totale e parziale aeroportuale ed all’art. 1, comma 1328, ha istituito un apposito fondo, alimentato dalle società di gestione aeroportuale, per la contribuzione al servizio antincendi negli aeroporti;
- l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2003, ha previsto che ogni progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
- le Delibere adottate dal CIPE in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11 della legge 3/2003;
- la Delibera adottata dal CIPE il 15 giugno 2007, n. 38, come riproposta nella successiva seduta del 27 marzo 2008 con delibera n. 51, con cui è stata abrogata la Delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86 ed è stato espresso parere favorevole alla “Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva” proposta dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (d’ora in poi, Xxxxxxxxx);
- le “Linee guida applicative della Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva” (d’ora in poi, Linee guida) elaborate dall’ENAC ed approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto interministeriale del 10/12/2008, previo parere NARS del 19/12/2007;
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- il D.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, emanato in attuazione della Direttiva 96/67/CE che ha liberalizzato l’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- l’art. 21-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” (cd. Decreto milleproroghe), come modificato dall’art. 28 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14;
CONSIDERATO
- che, ai sensi dell’art. 704, comma 4, del Codice della navigazione e dell’art. 7, comma 3, del
D.M. 521/1997, l’affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali è subordinato alla sottoscrizione della convenzione e del contratto di programma;
- che, ai sensi del sopra citato art. 704 del c.d.n. l’ENAC è il soggetto pubblico competente alla stipula del contratto di programma con il gestore aeroportuale;
- che ai sensi dell’art. 11-nonies della legge 248/2005, la misura iniziale dei diritti aeroportuali e l’obiettivo di recupero della produttività devono essere determinati sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e tenendo conto: “a) di un sistema di contabilità analitica, […], che consenta l’individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, […]; b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi […]; d) dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; e) di una quota non inferiore al 50% del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell’ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate”;
- che il CIPE, nella seduta del 15 giugno 2007, con Delibera 38/2007, nell’approvare la Direttiva ministeriale ha fissato nuovi criteri per la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, dando mandato all’ENAC per l’elaborazione di Linee guida attuative, nel rispetto dei seguenti criteri:
• inclusione nel Capitale Investito Netto remunerabile (d’ora in poi, CIN), oltre che delle immobilizzazione autofinanziate, anche di quelle realizzate con contributi pubblici concessi a titolo non oneroso, nei limiti ed alle condizioni richiamati al successivo art. 17;
• ammissibilità al CIN delle lavorazioni in corso, nel rispetto del crono-programma concordato con l’ENAC per l’avanzamento e il completamento delle opere;
• remunerazione dei costi sostenuti per espropriazioni, operate in forza di legge o di convenzioni, di aree strumentali al servizio della navigazione aerea od alla mitigazione del danno ambientale, nei limiti dei valori di esproprio o di indennizzo previsti dalla normativa vigente e subordinatamente all’obbligo di gratuita devoluzione a fine concessione;
• ammissibilità al CIN del saldo fra crediti verso clienti e debiti verso fornitori, nei limiti richiamati all’art. 17 del presente contratto;
• destinazione, in abbattimento dei diritti aeroportuali, del 50% del margine conseguito dalla Società nello svolgimento di attività non regolamentate;
- che, ai sensi del par. 5.2 della Direttiva il contratto di programma deve stabilire:
• il livello iniziale dei corrispettivi e le attività da essi remunerate;
• il piano degli investimenti;
• il tasso di congrua remunerazione del capitale investito;
• gli obiettivi annuali di qualità e di tutela ambientale;
• i parametri che definiscono la dinamica tariffaria nel corso del periodo regolatorio;
- che, in forza di Convenzione stipulata con l’ENAC in data / / , e approvata con D.M. del / / , n. , la Società è divenuta affidataria della gestione totale dell’aeroporto di
a decorrere dal / / ;
- che la Società, in data / / , ha presentato all’ENAC richiesta di avvio dell’istruttoria finalizzata alla stipula del Contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida e completa della documentazione indicata alle sez. 1 e 14 delle Linee guida stesse;
- che la Società, conformemente a quanto previsto dal Regolamento ENAC “Per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti”, ha conseguito la certificazione dell’aeroporto di in data / / ;
- che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L. 237/2004, convertito con modificazioni dalla legge 265/2004, con ordinanza della Direzione Aeroportuale di n. del / / , è stato adottato il Regolamento di Scalo per l’aeroporto di ;
- che ai sensi dell’art. 705 del Codice della navigazione ed in conformità alla Circolare ENAC APT 12 del 2 maggio 2002, la Società ha adottato la Carta dei servizi approvata dall’ENAC in data / / ;
- che l’ENAC, con provvedimento del / / , prot. , ha formalmente avviato
l’istruttoria finalizzata alla stipula del Contratto di programma dandone informativa ai sensi della legge 241/1990 a tutti i soggetti interessati;
- che, ai sensi del D.M. 85/1999, con provvedimento ENAC n. del / / , è stata affidata alla Società, in regime di concessione, la gestione dei servizi di controllo di sicurezza dei passeggeri, del bagaglio a mano e del bagaglio da stiva per l’intera durata della concessione della gestione aeroportuale;
- che, alla data di chiusura dell’istruttoria del presente contratto, i servizi di assistenza a terra nello scalo di sono svolti3 (IN ALTERNATIVA):
• dalla Società, direttamente o tramite società controllata, in regime di monopolio;
• dalla Società in regime di concorrenza con operatori terzi;
• da operatori terzi in regime di concorrenza;
- che l’ENAC, con provvedimento del / / , prot. , ha individuato le
infrastrutture la cui gestione, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 18/1999, deve essere “centralizzata” e riservata in esclusiva alla Società;
- che sui dati della contabilità regolatoria presentati dalla Società riferiti all’esercizio chiuso il
31/12/ sono state svolte dall’ENAC le necessarie verifiche volte ad accertare la
riconciliabilità con le risultanze del bilancio civilistico nonché l’aderenza ai criteri fissati dalla Direttiva e dalle Linee guida;
- che su tali dati é stata resa certificazione da parte della società , designata dalla
Società, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 248/2005, dalla Direttiva e dalle Linee guida;
- (EVENTUALE) che, alla data di chiusura dell’istruttoria relativa al presente contratto, la Società
risulta interessata da processi di privatizzazione ormai conclusisi riguardanti il % del capitale
sociale, di cui si è tenuto conto nella quantificazione del CIN regolatorio all’Anno base per quanto previsto al par. 4.1 delle Linee guida;
- (EVENTUALE) che, ai sensi del par 2.4 delle Linee guida, la Società ha richiesto l’esclusione dal perimetro di applicazione della norma sul margine di talune tipologie di servizi in quanto svolti in regime di piena concorrenza con terzi, e che l’ENAC, esaminate le evidenze documentali
3 Nel caso in cui, nell’aeroporto considerato, sussistano limitazioni all’accesso al mercato dei servizi di handling ai sensi degli artt. 4 e 12 del D.lgs. 18/1999, indicare il riferimento al provvedimento ENAC che ha disposto/autorizzato siffatte limitazioni.
prodotte dalla Società nel corso dell’istruttoria (IN ALTERNATIVA) ha accolto (integralmente/parzialmente)/ha respinto la richiesta di applicazione del regime di deroga presentata dalla Società;
- che la Società ha presentato il piano degli investimenti da realizzare nel periodo di vigenza del presente contratto, e che lo stesso è stato approvato con provvedimento del / / dalla Direzione Centrale Regolazione Aeroporti dell’ENAC previa verifica della coerenza di tale piano con gli altri documenti di programmazione pluriennale concernenti l’aeroporto ed in particolare con il Piano di Sviluppo Aeroportuale;
- che, al fine di acquisire il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, nel rispetto delle norme sul giusto procedimento e sulla trasparenza dell’azione amministrativa, l’ENAC ha provveduto a sottoporre a consultazione:
• le previsioni di traffico per il quadriennio / ;
• il piano degli investimenti ed il relativo crono-programma;
• il piano della qualità e dell’ambiente;
• la proposta tariffaria e la relativa dinamica nel corso del periodo regolatorio;
- che, il Consiglio di Amministrazione dell’ENAC, con deliberazione n. del / / , ha approvato lo schema di contratto di programma con la Società relativamente all’aeroporto di
;
- che, con nota del / / , prot. , l’ENAC ha trasmesso al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per la navigazione aerea, e al Ministero dell’economia e delle finanze le risultanze del procedimento istruttorio e la proposta di contratto da stipulare con la Società;
- che, con nota n.
del
/ / , il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
trasmesso la documentazione di cui al precedente punto al CIPE per l’acquisizione del relativo parere;
- che il CIPE, tenuto conto del parere tecnico formulato dal NARS in data / / , con delibera n. del / / ha espresso parere favorevole con/senza raccomandazioni sulla proposta di contratto di programma tra le Parti, di cui l’ENAC ha tenuto conto nell’elaborazione del presente contratto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Premesse e considerati
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di programma.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente contratto di programma si intende per:
a) Anno base: l’ultimo esercizio per il quale sia disponibile un bilancio approvato nelle forme prescritte e certificato da società di revisione, sulla cui base la Società sia in grado di presentare all’ENAC i dati della contabilità analitica organizzati secondo quanto previsto dalla legge 248/05 all’art. 11-nonies;
b) Convenzione: l’atto stipulato tra l’ENAC e la Società in data
/ /
– redatto in
conformità allo schema di convenzione-tipo di cui alla Circolare 20 ottobre 1999 n. 12479 AC – approvato con Decreto Ministeriale del / / , n. , con cui è stata affidata alla Società la gestione totale dell’aeroporto di , a decorrere dal / / ;
c) Costi di costruzione: oneri connessi alla realizzazione di un intervento comprensivi di:
• oneri di progettazione;
• oneri di affidamento lavori, direzione lavori e collaudo dell’opera;
• oneri di realizzazione, quali risultanti all’esito delle procedure di appalto;
d) Costi regolatori ammessi: la somma, per ciascun Servizio regolamentato, di: a) costi operativi, b) equa remunerazione del CIN regolatorio, c) quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di pertinenza, calcolate sulla base di aliquote tecnico-economiche;
e) Direttiva: la “Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva” approvata, con raccomandazioni, dal CIPE con Delibera n. 38 del 15 giugno 2007, come riproposta con Delibera del CIPE n. 51/2008 adottata nella seduta del 27 marzo 2008;
f) Diritti aeroportuali: i diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero per gli aeromobili e il diritto di imbarco passeggeri di cui alla legge 324/1976; la tassa di imbarco e sbarco merci di cui alla legge 117/1974;
g) Gestore aeroportuale: il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato (art. 705, Cod. Nav.);
h) Leva finanziaria: il rapporto tra il capitale di debito, rappresentato dall’indebitamento finanziario netto, ed il totale del patrimonio netto (equity), entrambi ricavati dal bilancio di esercizio della Società relativo all’anno base;
i) Periodo regolatorio: periodo di vigenza del presente contratto pari a 4 anni;
j) Piano degli investimenti: il piano degli interventi di cui al successivo art. 12 che la Società si impegna a realizzare nel corso del Periodo regolatorio, nel rispetto della tempistica fissata – per fasi di progettazione, lavorazione e di entrata in esercizio dei singoli interventi – nel crono-programma allegato al Piano medesimo;
k) Piano della qualità e dell’ambiente: il piano di cui al successivo art. 16 che definisce gli obiettivi di qualità del servizio e di tutela ambientale che la Società si impegna a conseguire nel corso di ciascun anno del Periodo regolatorio;
l) Rischio di costruzione: rischio relativo all’incremento dei costi di realizzazione di un intervento previsto nel Piano degli investimenti rispetto al costo risultante dal progetto esecutivo approvato dall’ENAC considerato, quest’ultimo, al netto dei ribassi conseguiti in sede di aggiudicazione;
m) Sedime: l’insieme delle aree di movimentazione (zona air side) e delle aree aperte al pubblico (zona land side) sulle quali si esercita la giurisdizione dell’ENAC – Direzione Aeroportuale – ivi incluse le aree ricadenti nel Piano regolatore generale aeroportuale per le quali sussiste per la Società, in qualità di concessionario di pubblico servizio, l’esonero dal pagamento dei contributi di costruzione e di urbanizzazione per la realizzazione di impianti, attrezzature ed opere pubbliche o di interesse generale;
n) Servizi non regolamentati: i servizi indicati al par. 1.2 della Direttiva erogati dalla Società sul Sedime, il cui margine può concorrere all’abbattimento dei Diritti aeroportuali nei limiti di una quota pari al 50% e alle condizioni indicate nelle Linee guida;
o) Servizi regolamentati: i servizi di cui al successivo art. 8 che sono erogati dalla Società in
regime di esclusiva nell’aeroporto di tariffaria.
Articolo 3
Oggetto
e che soggiacciono a regolazione
1. Fermo restando quanto stabilito dalla Convenzione, il presente contratto provvede a:
a) individuare i Servizi regolamentati;
b) indicare il livello iniziale dei corrispettivi regolamentati, definito sulla base:
• dei dati della contabilità regolatoria, attestanti i costi sostenuti dalla Società all’Anno base ( ) per la gestione dei servizi e degli impianti aeroportuali affidati in concessione, inclusivi di un’equa remunerazione sul capitale investito;
• delle linee di servizio/attività prestate dalla Società all’utenza, remunerate da ciascun corrispettivo regolamentato (Allegato 4);
• del margine conseguito dalla Società all’Anno base nello svolgimento di Servizi non regolamentati, da portare in riduzione dei Diritti aeroportuali ai sensi di quanto previsto dall’art. 11-nonies, lett. e), della legge 248/05;
c) stabilire, in via programmatica, la dinamica dei corrispettivi regolamentati per ciascuna annualità del Periodo regolatorio, tenendo conto:
• degli oneri relativi alle nuove opere e agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Piano degli investimenti (Allegato 1) che la Società si impegna a realizzare, in ciascuna annualità di vigenza del presente contratto;
• della dinamica dei costi legata all’incremento della produttività da volumi, per effetto del traffico atteso nel corso del Periodo regolatorio;
• dell’obiettivo di recupero della produttività dei fattori impiegati nell’erogazione di ciascun Servizio regolamentato, fissato dal regolatore per l’intero Periodo regolatorio allo scopo di incentivare comportamenti efficienti da parte della Società;
• dell’inclusione nei Costi regolatori ammessi di “poste figurative” tese ad assicurare stabilità tariffaria nelle annualità di vigenza del presente contratto;
• dei livelli di qualità e tutela ambientale cui la Società dovrà progressivamente uniformare gli standards dei servizi resi all’utenza;
d) le modalità di rilevazione annuale dello stato degli adempimenti gravanti sulla Società in forza del presente contratto;
e) le penali applicabili in caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.
Articolo 4
Durata e rinnovo
1. Il presente contratto disciplina il quadriennio – . Esso diviene vincolante per le parti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto di approvazione, fermo restando quanto stabilito dal comma successivo per quanto attiene la decorrenza dei livelli tariffari.
2. I livelli tariffari fissati per la prima annualità di vigenza del presente contratto, indicati nell’Allegato 2, Tabella 1, saranno esigibili a partire dal 20° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del presente contratto. Dalla seconda annualità i livelli tariffari individuati in forza del presente contratto saranno esigibili dal 1° gennaio di ciascun anno.
3. Gli effetti connessi alla mancata applicazione dei corrispettivi regolamentati nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del presente contratto e quella indicata al precedente comma 2 saranno contabilizzati nel saldo delle poste figurative di cui all’art. 10.
4. Entro 60 gg dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/ 4, la Società presenterà all’ENAC la documentazione prevista dalle Linee Guida per la regolazione del successivo quadriennio, cui le parti provvederanno con la stipula di un nuovo contratto di programma.
4 Indicare il penultimo anno di vigenza del presente contratto.
5. Nel caso di mancato accordo in ordine al rinnovo del presente contratto, i livelli tariffari da applicare per il successivo anno saranno determinati, fino a nuova stipula, in ragione:
• dei costi regolatori ammessi, per i singoli servizi, per l’ultima annualità di vigenza del presente contratto – inclusi i costi dichiarati ai sensi degli artt. 12 e 14 per la quantificazione dei parametri k e v relativi all’annualità 5 – considerati prima della detrazione del margine e dell’inclusione del parametro ε;
• del saldo residuo delle poste figurative risultante alla data del 15 novembre 6;
• del volume di traffico ottenuto applicando all’ultimo dato di traffico annuo consuntivato la crescita media annua registrata nei tre anni precedenti.
Per i Diritti aeroportuali, il corrispettivo così determinato sarà ridotto del margine commerciale, calcolato applicando al margine unitario considerato per l’ultimo anno del Periodo regolatorio il tasso di inflazione programmato per l’anno successivo.
6. L’eventuale divario tra la tariffa determinata ai sensi del precedente comma 5 e quella che sarebbe scaturita per tale annualità dalla stipula del contratto di programma, sarà recuperato a valere sul nuovo periodo regolatorio.
Articolo 5
Revisione del contratto nel corso del Periodo regolatorio
1. La revisione anticipata del presente contratto, rispetto alla data di naturale scadenza, può essere richiesta dalle parti nel caso di uno scostamento delle WLU consuntivate eccedente il
+/- % delle WLU previste per l’anno considerato, quali risultanti dalle stime di traffico riportate nell’Allegato 3 al presente contratto.
2. In presenza di uno scostamento annuale delle WLU consuntivate compreso tra il +/- ed il +/-
delle WLU previste per lo stesso anno, quali risultanti dalle stime di traffico riportate nell’Allegato 3 al presente contratto, è facoltà di ciascuna delle parti di attivare, a valere sulle annualità residue, la rimodulazione dei parametri di tariffazione (x, k, v) sulla base della stima del traffico di cui all’Allegato 3, rettificata per tener conto dello scostamento intervenuto.
3. Ai fini della verifica dello scostamento annuale di cui al precedente comma 2, dovrà essere fatto riferimento alle WLU consuntivate nel periodo 01/01-31/10 ed alle WLU che, sulla base di ragionevoli previsioni, potranno essere registrate nell’ultimo bimestre (01/11-31/12).
4. Ciascuna parte, laddove intenda attivare le verifiche necessarie ai fini della rimodulazione tariffaria di cui al comma 2, è tenuta a darne comunicazione all’altra parte entro il 10/11 di
5 Indicare l’ultimo anno di vigenza del presente contratto.
6 Vedi nota 5.
ciascuna annualità. Nel caso in cui risultino soddisfatte le condizioni previste ai precedenti comma 2 e 3, l’ENAC procederà alla rimodulazione tariffaria dandone tempestiva informativa ai Ministeri competenti, fermo restando le comunicazioni previste all’art. 9, comma 2.
5. La revisione produce effetti a decorrere dall’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di cui al precedente comma 2.
Articolo 6
Obblighi della Società
1. Le risorse assicurate dal presente contratto consentono alla Società di provvedere alla gestione aeroportuale nel pieno rispetto degli impegni assunti con il presente contratto e degli obblighi ad essa già derivanti:
• dalla Convenzione;
• dalle disposizioni e dagli standards tecnico-operativi previsti dalle normative nazionali ed internazionali per la funzionalità e la sicurezza degli impianti aeroportuali;
• dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici fissati dalla Dir. P.C.M. del 27 gennaio 1994;
• degli obiettivi fissati nella Carta dei servizi, approvata dall’ENAC;
• degli obblighi derivanti dal Manuale di aeroporto e dal Regolamento di scalo.
2. La conduzione e manutenzione delle infrastrutture aeroportuali e la gestione dei servizi essenziali alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti ed alla complessiva sicurezza operativa dello scalo, ivi inclusi i controlli e la vigilanza sull’intero sedime aeroportuale, costituiscono, oltre che responsabilità diretta della Società, scopo primario dell’affidamento concessorio, al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l’utilizzo dei beni e delle risorse riconosciute alla Società in forza della Convenzione e del presente contratto.
3. La Società è tenuta a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale ed in particolare ad assicurare:
• che la somma delle voci C e D del passivo dello stato patrimoniale di cui all’art. 2424 c.c., al netto delle voci C dell’attivo – nonché delle voci B del medesimo attivo relative a cespiti non inclusi nel capitale investito regolatorio, comunque nei limiti del valore attuale dei flussi monetari operativi che si prevede siano generati da tali cespiti nell’arco di durata della concessione – non ecceda, per ciascun anno, la somma della misura del capitale investito regolatorio netto e del saldo di poste figurative a credito/debito della Società;
• che il tempo di rimborso dei debiti finanziari, tenuto comunque conto dell’eventuale indennizzo riconoscibile alla Società ai sensi della normativa vigente in caso di subentro alla scadenza della concessione, sia inferiore alla durata residua della concessione;
• che il rapporto tra flusso monetario dell’attività operativa (ricavi al netto di costi operativi e di gestione) e flusso monetario necessario per il servizio del debito, determinati secondo i principi contabili nazionali o internazionali applicabili, non risulti inferiore a 1,2 in media triennale;
• che la Leva finanziaria complessiva della Società non sia superiore a 75%, salvo diversa autorizzazione dell’ENAC, con eventuali prescrizioni, sentiti i Ministeri vigilanti.
4. E’ fatto divieto alla Società di vincolare i beni ed impianti affidati in concessione a garanzia dell’adempimento di obbligazioni derivanti dall’assunzione di iniziative non attinenti la gestione caratteristica dell’aeroporto.
5. La Società, previa autorizzazione dell’ENAC, può vincolare i beni ed impianti affidati in concessione o che siano gratuitamente devolvibili al termine della stessa a garanzia dell’adempimento di obbligazioni connesse all’espletamento dei compiti ad esso spettanti in forza della Convenzione e del presente contratto.
6. La Società, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione, adotta ogni iniziativa idonea a conseguire un progressivo miglioramento dei tempi medi di incasso dei corrispettivi applicati a fronte dell’erogazione dei servizi aeroportuali.
7. Eventuali iniziative non attinenti la gestione caratteristica dell’aeroporto potranno essere assunte dalla Società a condizione di non gravare sull’equilibrio economico-finanziario della gestione dei Servizi regolamentati e sulle risorse necessarie a garantire il rispetto degli obblighi e degli standards di servizio previsti dalla Convenzione e dal presente contratto. Tali iniziative dovranno comunque essere comunicate dalla Società all’ENAC.
Articolo 7
Ulteriori adempimenti
1. La Società è tenuta inoltre a:
a) presentare tutta la documentazione necessaria a consentire all’ENAC le verifiche in ordine allo stato di attuazione del Piano degli investimenti;
b) presentare all’ENAC il piano annuale della manutenzione ordinaria ai sensi di quanto previsto dalla Circolare ENAC APT 21 del 30 gennaio 2006;
c) non ostacolare in alcun modo l’esercizio, da parte dell’ENAC, dei poteri di vigilanza, ispezione, di accesso ai locali/impianti, così come alla documentazione ed alle notizie utili ai fini della verifica del rispetto degli obblighi gravanti sulla Società in forza del presente contratto, ed a fornire all’ENAC, per le medesime finalità, tutte le informazioni dallo stesso richieste;
d) affidare i lavori, i servizi e le forniture nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica;
e) trasmettere annualmente all’ENAC i dati della contabilità regolatoria e la relativa certificazione, in conformità a quanto previsto alla sezione 5 delle Linee guida;
f) effettuare le rilevazioni statistiche del traffico con cadenza mensile dandone tempestiva comunicazione all’ENAC entro il 15 del mese successivo a quello oggetto di rilevazione;
g) adottare, entro la fine del Periodo regolatorio, un sistema di gestione ambientale certificato secondo le norme UNI EN ISO 14001;
h) presentare alla Commissione Antirumore Aeroportuale, entro 18 mesi dalla stipula del presente contratto, il piano della zonizzazione acustica dell’intorno aeroportuale.
Articolo 8
Servizi aeroportuali regolamentati
1. I servizi aeroportuali prestati dalla Società sullo scalo di , soggetti a regolazione per quanto previsto dalla Direttiva e per quanto convenuto nell’ambito del presente contratto al fine della razionalizzazione e semplificazione tariffaria sollecitata dall’utenza aeroportuale, sono di seguito indicati:
a) approdo/partenza (L. 324/76);
b) sosta/ricovero degli aeromobili (L. 324/76);
c) imbarco del passeggero (L. 324/76);
d) imbarco e sbarco delle merci (L. 117/74);
e) diritto per l’assistenza ai passeggeri diversamente abili (Reg. CE 1107/2006);
f) infrastrutture centralizzate:
• […];
g) controlli di sicurezza (D.M. 85/1999, art. 2, c. 1)
• sul passeggero e bagaglio a mano;
• sul 100% del bagaglio da stiva;
h) beni in uso esclusivo (D.lgs. 18/1999):
• […].
i) beni ad uso comune (D.lgs. 18/1999);
j) servizi di assistenza a terra svolti in regime di monopolio legale o di fatto (Allegato A, D.lgs. 18/1999)7:
• […];
k) […].
7 Le singole attività di handling svolte dalla Società costituiscono specifici centri di tariffazione fatta salva la possibilità di accorpamento in presenza di servizi di carattere obbligatorio (e non a richiesta) erogati in favore della medesima tipologia di utente finale.
2. Per ciascuno dei servizi di cui al comma 1 sono riportate nell’Allegato 4 le singole linee di attività/impianto che la Società mette a disposizione dell’utenza, a fronte del corrispettivo da questa versato.
3. La Società provvede all’erogazione agli utenti aeroportuali dei Servizi regolamentati nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, applicando corrispettivi non superiori a quelli definiti in forza del presente contratto.
4. La messa a disposizione degli impianti, dei servizi aeroportuali e degli spazi operativi di movimentazione, di manovra e di sosta sarà improntata a criteri di complessiva efficienza, economicità, funzionalità, sicurezza, tenendo conto delle esigenze espresse dai vari operatori attraverso le forme di loro periodica consultazione previste dalle normative vigenti.
5. La Società è tenuta ad assicurare agli utenti la presenza, la continuità e la regolarità dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l’attività di altri soggetti che forniscono tali servizi in favore di terzi o in autoproduzione; l’accesso agli impianti aeroportuali e ai servizi di assistenza a terra sarà assicurato nel rispetto delle vigenti normative sulla concorrenza ed il libero mercato.
6. La Società provvede in via continuativa al controllo e al coordinamento delle attività degli operatori a qualsiasi titolo presenti sullo scalo, comunicando tempestivamente all’ENAC ogni situazione che possa compromettere la funzionalità dell’aeroporto, la regolarità dei servizi e il rispetto delle prescrizioni tecniche ed operative attinenti la safety e la security aeroportuale. (EVENTUALE) In forza del presente contratto è assicurato alla società il riconoscimento dei costi legati all’effettuazione dei controlli di sicurezza ai varchi di servizio in aerostazione e ai varchi di air side, non più presidiati dalla Polizia di Stato alla data della stipula del presente contratto.
7. La Società provvede altresì a gestire, organizzare ed aggiornare tutti i dati di traffico e di servizio necessari a fornire un’adeguata e tempestiva informativa al passeggero, al vettore ed agli operatori di assistenza a terra, al fine di assicurare il coordinato ed integrato svolgimento di tutte le attività aeroportuali in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle tempistiche programmate.
Articolo 9
Corrispettivi dei Servizi regolamentati
1. Tenuto conto dei Costi regolatori ammessi all’Anno base, degli impegni assunti dalla Società con la stipula del presente contratto e delle stime di traffico attese per il periodo regolatorio, sono individuati, in via programmatica, i parametri, riportati nell’Allegato 2, Tabella 1, che, sulla
base delle formule di seguito indicate, consentono la determinazione dei corrispettivi medi applicabili in ciascuna annualità per il singolo servizio regolamentato:
pt , j
= c ⋅ (1 + ε ) − xx
x , x x , x x , x
xx , x = c0, j ⋅∏(1 + Pt − x j + kt , j + vt , j )
t
con:
• pt,j : corrispettivo unitario massimo del Servizio regolamentato j ammesso per l’anno t;
• c0,j: l’importo dei Costi regolatori ammessi all’anno base per ciascun Servizio regolamentato j riportato nell’Allegato 2, Tabella 1;
• Pt: tasso di inflazione programmato per l’anno di applicazione della tariffa risultante dall’ultimo DPEF approvato;
• xj: il parametro di produttività specificato per ciascun Servizio regolamentato j nell’Allegato 2, Tabella 2;
• kt,j: parametro di incremento tariffario del Servizio regolamentato j definito, per ciascuna annualità in conformità alla procedura di cui agli artt. 12 e 15, a fronte dell’intervenuto adempimento degli impegni previsti, per l’annualità di riferimento, dal Piano degli investimenti;
• vt,j parametro di incremento tariffario del servizio regolamentato j definito, per ciascuna annualità, in relazione ad oneri incrementali legati alla entrata in vigore di nuove disposizioni;
• εt,j: parametro annuale che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale, fissati per il Servizio regolamentato j nell’anno t dal Piano della qualità e dell’ambiente (Allegato 5), secondo quanto previsto al successivo art. 16;
• mct,j: quota unitaria del margine commerciale specificata per ciascun Diritto aeroportuale j
nell’Allegato 2, Tabella 1.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, l’ENAC, all’esito delle verifiche previste all’art. 15 e all’art. 16, comma 5, provvede a:
a) comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Società i valori da assegnare ai parametri k, v, ε e P;
b) determinare – secondo le formule di cui al precedente comma 1 – i livelli dei corrispettivi
regolamentati applicabili nell’anno successivo, pubblicandoli sul proprio sito Internet;
c) fornire le necessarie informative alla rete delle biglietteria IATA in relazione agli importi dovuti, per l’annualità successiva, direttamente dal passeggero all’atto dell’acquisto del titolo di viaggio per quanto sub b).
3. I corrispettivi regolamentati di cui al comma 1 sono applicati dalla Società nel rispetto dell’articolazione tariffaria definita nell’Allegato 6. Tale articolazione è stata determinata in modo che, dato il volume complessivo annuo delle unità di servizio considerate e la relativa
composizione (mix di traffico), il corrispettivo unitario medio applicabile risulti pari al corrispettivo medio di cui al comma 1.
Articolo 10
Poste figurative
1. Le Parti si danno atto che i parametri tariffari x e k di cui all’articolo precedente, sono stati determinati considerando, tra i Costi regolatori ammessi, le poste figurative indicate per ciascun Servizio regolamentato e ciascuna annualità nell’Allegato 2, Tabella 2, finalizzate a stabilizzare la dinamica tariffaria nel periodo di vigenza del presente contratto.
2. Il saldo delle poste figurative a debito/a credito per la Società, definito ex ante e capitalizzato con l’applicazione del tasso di remunerazione nominale di cui al successivo art. 18, è riportato, per singola annualità, nell’Allegato 2, Tabella 2.
3. Tale saldo potrà essere incrementato o ridotto nel corso del periodo regolatorio in ragione di quanto previsto all’art. 4, comma 3 e agli artt. 12, 14 e 15.
4. Le Parti si danno atto che, in conformità al principio di neutralità economico-finanziaria, dovranno essere adottati comportamenti e decisioni atte ad annullare il saldo delle poste
5. In presenza di un saldo delle poste figurative a credito per l’utenza, è facoltà di ENAC, sentita la Società, di ricorrere a tale saldo per modulare l’applicazione del parametro k ai sensi dei successivi artt. 12 e 15. In tal caso, l’ENAC comunica alla Società, entro il 30 giugno, la quota parte del saldo che intende utilizzare per la modulazione della tariffa da applicare nell’anno successivo. La Società è tenuta a computare tale importo nel calcolo del parametro k da trasmettere all’ENAC entro il 30 settembre di ciascun anno, secondo quanto previsto all’art. 12.
Articolo 11
Oneri per servizi e prestazioni aggiuntivi
1. La Società si impegna ad adempiere agli obblighi che, sebbene non previsti dalla Convenzione e/o dal presente contratto:
• siano disposti dall’ENAC e/o dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in quanto urgenti ed indispensabili per fronteggiare sopravvenute esigenze di pubblico interesse connesse allo svolgimento delle attività aeroportuali e/o all’attuazione del Piano Nazionale di Sicurezza;
8 Vedi nota 5.
• siano imposti dalla necessità di adempiere a sopraggiunte disposizioni normativo/regolamentari.
2. Gli oneri sostenuti per l’adempimento degli obblighi di cui al comma che precede, documentati dalla Società e verificati dall’ENAC, saranno riconosciuti utilizzando il coefficiente v o il meccanismo delle poste figurative.
Articolo 12
Piano degli investimenti
1. Il Piano degli investimenti di cui all’Allegato 1 individua, riportando anche le fonti del relativo finanziamento, gli interventi di ammodernamento, ampliamento, sviluppo delle infrastrutture ed impianti aeroportuali la cui progettazione e/o realizzazione, in coerenza con le previsioni del Piano quindicennale di Sviluppo Aeroportuale, ricade nel quadriennio di vigenza del presente contratto. Il suddetto Piano individua anche gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi nel corso del Periodo regolatorio.
2. La Società provvede all’adempimento degli impegni definiti nel Piano degli investimenti nel rispetto dei tempi previsti, per fasi di progettazione, lavorazione e di entrata in esercizio, nel crono-programma allegato al Piano medesimo.
3. Gli interventi indicati nel Piano degli investimenti, sulla cui base sono programmati ex ante i parametri k riportati nell’Allegato 2, Tabella 1, saranno annualmente riconosciuti in tariffa nei limiti del costo risultante dal progetto esecutivo approvato dall’ENAC al netto dei ribassi conseguiti in sede di appalto, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 9, mediante l’inclusione nel sopra citato parametro k:
a) per le lavorazioni in corso: della remunerazione, calcolata sugli importi risultanti dai SAL (Stato di Avanzamento Lavori) emessi nelle forme prescritte e nel rispetto della tempistica fissata dal crono-programma, nell’anno successivo a quello della loro intervenuta contabilizzazione;
b) per le opere realizzate: della pertinente quota di costi operativi e di capitale, a partire dall’anno successivo a quello della loro entrata in esercizio, tenuto conto di quanto previsto ai successivi comma 4, 5 e 6, e all’art. 15;
c) per gli interventi di manutenzione straordinaria: della pertinente quota di remunerazione ed ammortamento, in ragione del valore capitalizzato dell’intervento, a partire dall’anno successivo a quello della loro effettuazione.
4. La Società provvede a presentare all’ENAC, entro il 30 settembre di ciascun anno, una dichiarazione di pre-consuntivo a firma del rappresentante legale – resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema allegato al presente contratto (Allegato 7)
– attestante lo stato, rilevato al 31 agosto e prevedibile al 31 dicembre, degli adempimenti relativi a ciascuno degli interventi previsti dal Piano di cui all’Allegato 1 per l’annualità di riferimento, unitamente alle schede di cui all’Allegato 7 Bis. In coerenza con tale dichiarazione, la Società presenterà anche il calcolo del coefficiente k da applicare a ciascun servizio regolamentato in ragione della realizzazione di tali interventi, ferme restando le verifiche di cui al successivo art. 15. Il coefficiente k sarà determinato, secondo le modalità indicate dalle Linee guida, utilizzando il tasso di remunerazione di cui all’art. 18 e le stime di traffico di cui all’Allegato 3.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Società provvede a presentare all’ENAC analoga dichiarazione a quella di cui al precedente comma 4, attestante a consuntivo, le nuove opere entrate in esercizio, i SAL emessi e gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Con la medesima dichiarazione la Società provvede a rendere la dovuta informativa in ordine agli adempimenti di Piano inerenti gli obblighi di progettazione previsti per l’annualità precedente.
6. Lo scostamento eventualmente rilevato dall’ENAC, sulla base della dichiarazione di consuntivo di cui al precedente comma 5, sarà contabilizzato e recuperato – maggiorato degli interessi calcolati in applicazione del tasso nominale di cui al seguente art. 18 – attraverso il saldo delle poste figurative di cui all’art. 10.
7. Tali dichiarazioni formeranno oggetto di specifiche verifiche che l’ENAC medesimo si riserva di condurre, anche a campione, per ciascuna annualità attraverso propri ispettori.
8. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti comma 4 e 5, comporta, in qualsiasi momento essa venga accertata, anche successivo alla scadenza del presente contratto, il recupero, a valere sul saldo delle poste figurative in essere al momento di tale accertamento, degli importi indebitamente percepiti dalla Società, maggiorati degli interessi calcolati in applicazione del tasso nominale di cui al successivo art. 18, oltre che l’applicazione delle misure previste all’art. 20, comma 4, ferme restando, in ogni caso, le responsabilità penali inerenti le dichiarazioni rese.
9. L’eventuale maggior onere sostenuto per la realizzazione di un intervento previsto dal Piano degli investimenti rispetto al costo risultante dal progetto esecutivo approvato dall’ENAC al netto dei ribassi conseguiti in sede di gara costituisce “Rischio di costruzione” a carico della Società ad esclusione dei casi in cui l’incremento dei costi risulti da una perizia di variante in corso d’opera, per una delle cause previste dall’art. 132, comma 1, lett. a), b), c), d), del d.lgs.
12 aprile 2006, n. 163. In tali casi, il maggiore onere sostenuto verrà riconosciuto previa approvazione della perizia di variante da parte dell’ENAC.
10. La Società si impegna, altresì, ad acquisire, per tutti gli interventi inclusi nel Piano di cui all’Allegato 1, il Codice Unico di Progetto (CUP).
Articolo 13
Atti aggiuntivi per interventi non previsti nel Piano degli investimenti
1. Eventuali interventi di carattere urgente non previsti dal Piano degli investimenti che dovessero rendersi necessari nel periodo di vigenza del presente contratto per riconosciute esigenze inerenti la sicurezza, la regolarità del trasporto aereo ed il miglioramento dei livelli di servizio offerti, saranno riconosciuti a fini tariffari alla stregua di nuove opere entrate in esercizio solo a seguito dell’intervenuta approvazione, da parte dei ministeri competenti, di atti aggiuntivi al presente contratto da stipularsi tra le Parti, previa consultazione degli utenti aeroportuali.
2. Gli interventi di cui al precedente comma soggiacciono alle medesime disposizioni previste dal presente contratto per il riconoscimento a fini tariffari delle opere inserite nel Piano degli investimenti di cui all’Allegato 1.
Articolo 14
Ulteriori discontinuità di costo programmate
1. Gli oneri, diversi da quelli per nuovi investimenti che, all’Anno base, si prevede vengano a maturazione nel corso del Periodo regolatorio per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari sono riconosciuti in tariffa nell’anno di loro effettiva maturazione attraverso il parametro di incremento tariffario v, entro limiti stabiliti dall’ENAC.
2. Il parametro v definito ex ante in sede di programmazione, riportato per ciascun Servizio regolamentato nell’Allegato 2, Tabella 1, rappresenta l’incremento tariffario massimo riconoscibile annualmente a fronte delle discontinuità di costo programmate.
3. La Società provvede a presentare all’ENAC, entro il 30 settembre di ciascun anno, una dichiarazione di pre-consuntivo a firma del rappresentante legale – resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema allegato al presente contratto (Allegato 8)
– attestante le discontinuità di costo già verificatesi alla data del 31 agosto e quelle che, sulla base di attendibili previsioni, si manifesteranno entro il 31 dicembre dello stesso anno. Unitamente a ciò, la Società presenterà anche il calcolo del coefficiente v da applicare a ciascun servizio in ragione della effettiva maturazione di tali discontinuità, fatto salvo le verifiche di cui al successivo art. 15. Il coefficiente v sarà determinato, secondo le modalità indicate dalle Linee guida, utilizzando il tasso di remunerazione nominale di cui all’art. 18 e le stime di traffico di cui all’Allegato 3.
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Società provvede a presentare all’ENAC analoga dichiarazione a quella di cui al precedente comma 3, attestante a consuntivo l’entità delle discontinuità di costo effettivamente manifestatesi alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
5. Lo scostamento eventualmente rilevato dall’ENAC sulla base della dichiarazione di consuntivo di cui al precedente comma 4 sarà contabilizzato e recuperato – maggiorato degli interessi calcolati in applicazione del tasso nominale di cui al successivo art. 18 – attraverso il saldo delle poste figurative di cui all’art. 10.
6. Le dichiarazioni di cui ai precedenti comma 3 e 4 formeranno oggetto di specifiche verifiche che l’ENAC medesimo si riserva di condurre, anche a campione, per ciascuna annualità attraverso i propri ispettori.
7. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti comma 3 e 4, comporta, in qualsiasi momento essa venga accertata, anche successivo alla scadenza del presente contratto, il recupero, a valere sul saldo delle poste figurative di cui all’art. 10, degli importi indebitamente percepiti dalla Società, maggiorati degli interessi calcolati in applicazione del tasso nominale di cui al successivo art. 18, oltre che l’applicazione delle misure previste all’art. 20, comma 4, ferme restando, in ogni caso, le responsabilità penali inerenti la dichiarazione resa.
Articolo 15
Quantificazione dei parametri k e v ai fini dell’adeguamento tariffario annuale
1. Entro il 15 novembre di ciascun anno, l’ENAC si riserva di procedere ad accertare la correttezza dei parametri k e v determinati dalla Società ai sensi degli artt. 12 e 14, provvedendo a confermare/rettificare i relativi calcoli.
2. Decorso inutilmente tale termine, saranno applicati, ai fini della determinazione della tariffa dell’anno successivo, i parametri k e v calcolati dalla Società, fatto salvo il recupero – a valere sul saldo delle poste figurative – di eventuali scostamenti comunque rilevati da ENAC anche successivamente alla scadenza del termine sopra indicato.
3. I costi connessi alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano degli investimenti per l’ultimo anno di vigenza del presente contratto e le discontinuità di costo previste per la stessa annualità che verranno ad effettiva maturazione saranno riconosciuti a fini tariffari mediante i parametri k e v, a valere sulla tariffa del primo anno del successivo periodo regolatorio, salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5, mentre la tariffa relativa al primo anno di vigenza del presente contratto include, attraverso il parametro k, i costi maturati
nell’anno 9 per la realizzazione in detta annualità degli interventi separatamente annotati nel Piano di cui all’Allegato 1.
Articolo 16
Piano della qualità e dell’ambiente
1. La Società si impegna, nel corso del Periodo regolatorio, al raggiungimento degli standard di qualità del servizio e degli obiettivi di tutela ambientale fissati, per ciascuna annualità, nel Piano della qualità e dell’ambiente di cui all’Allegato 5.
Il conseguimento degli obiettivi prefissati non produce effetti tariffari in quanto i costi connessi al loro raggiungimento sono già computati nella dinamica tariffaria programmata.
2. Ove sia rilevato il superamento o mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di qualità del servizio e di tutela ambientale sarà riconosciuto, nell’anno successivo a quello di accertamento, rispettivamente un incremento o un decremento tariffario (εt) – nel limite massimo del +/- %10, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6 – da quantificare mediante la seguente formula:
con:
ε t =
f ⋅ qt
+ (1 −
f ) ⋅ α t
• εt: parametro che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale nell’anno t;
• qt e αt: parametri che misurano il raggiungimento degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale nell’anno t;
• f: peso, compreso fra 0 e 1, da attribuire all’obiettivo di qualità.
3. Nell’Allegato 5 al presente contratto sono riportati:
a) gli indicatori analitici di qualità, individuati in sede di consultazione con gli utenti aeroportuali e oggetto di monitoraggio nel corso del periodo regolatorio, nonché il valore da essi assunto all’Anno base;
b) i valori degli indicatori ambientali all’Anno base;
c) il peso (f) attribuito agli obiettivi di qualità;
d) la quota, all’Anno base, di ricavi regolamentati rapportati ai ricavi complessivi della gestione caratteristica dell’aeroporto, per la determinazione del valore massimo da assegnare ai parametri q ed α;
e) gli obiettivi annuali fissati per ciascuno degli indicatori analitici di qualità e di tutela
ambientale (Oq, Oa) e gli indicatori-obiettivo sintetici (Qo, Ao) determinati secondo la metodologia riportata nelle Linee guida;
9 Indicare l’anno di svolgimento della fase istruttoria.
10 Indicare il rapporto tra i ricavi regolamentati e i ricavi complessivi della gestione aeroportuale (Cfr. sezione 11.2, punto 18, delle Linee guida).
f) gli estremi, inferiore e superiore, che delimitano la fascia percentuale di scostamento dagli indicatori-obiettivo sintetici (Qo, Ao) con riferimento alla quale sono quantificate le componenti di incremento tariffario q ed α.
4. La Società, entro il 31 agosto di ciascun anno, trasmette all’ENAC il documento, redatto dall’Istituto di rilevazione, riportante i valori rilevati, nello stesso arco temporale preso a riferimento dalla Carta dei servizi, per ciascun indicatore analitico di qualità e di tutela ambientale oggetto di monitoraggio ai fini del presente contratto.
5. Entro il 15 novembre di ciascun anno, l’ENAC verifica il rispetto degli obiettivi fissati nell’Allegato 5 sulla base delle risultanze del documento di cui al precedente comma 4 e provvede a determinare il parametro ε da riconoscere nella tariffa dell’anno successivo conformemente alla metodologia prevista dalle Linee guida.
6. Nel caso in cui, in sede di verifica ai sensi del precedente comma 5 venissero rilevati valori degli indicatori sintetici di qualità e/o di tutela ambientale rappresentativi di peggioramenti rispetto agli obiettivi assegnati per anni precedenti o addirittura rispetto agli standard consuntivati all’Anno base si procederà all’applicazione di un’ulteriore componente sanzionatoria mediante l’assegnazione ai parametri q e/o α di una componente aggiuntiva variabile tra 0% e – %11.
7. L’eventuale incremento/decremento tariffario (ε) relativo al superamento/mancato raggiungimento degli obiettivi fissati per l’ultimo anno di vigenza del presente contratto sarà riconosciuto a fini tariffari nella prima annualità del successivo periodo regolatorio.
Articolo 17
Capitale investito netto regolatorio
1. Le Parti si danno atto che, all’Anno base, il Capitale Investito Netto regolatorio di ciascun Servizio regolamentato è quello specificato in Allegato 2, Tabella 3, dettagliato in:
a) quota di pertinenza delle immobilizzazioni materiali e immateriali autofinanziate dalla Società, per un ammontare complessivo pari a euro ;
b) quota di pertinenza delle immobilizzazioni finanziate con contributi pubblici concessi a titolo non oneroso antecedentemente alla data del 26 settembre 2000 per un ammontare complessivo pari a euro ;
c) saldo fra i crediti verso clienti, nel limite del 25% dei Costi regolatori ammessi all’Anno base, ed i debiti verso fornitori per un ammontare complessivo pari a euro .
11 Vedi nota 9.
2. Le Parti si danno atto che eventuali processi di privatizzazione conclusi successivamente alla chiusura dell’istruttoria relativa al presente contratto non producono effetti tariffari nel corso del Periodo regolatorio.
Articolo 18
Remunerazione del capitale investito netto regolatorio
1. Il tasso di remunerazione del CIN regolatorio applicato nel periodo di vigenza del presente contratto espresso a valori reali, al lordo delle imposte, è pari al %.
2. Il tasso di remunerazione del CIN regolatorio applicato nel periodo di vigenza del presente contratto espresso a valori nominali, al lordo delle imposte, è pari al %.
3. Il tasso di cui al comma 2 si applica anche per la capitalizzazione del saldo delle poste figurative.
Articolo 19
Margine e CIN dei Servizi non regolamentati in regime di single-till
1. Il 50% del margine commerciale conseguito dalla Società all’Anno base nell’erogazione di Servizi non regolamentati per i quali è stata configurata una rendita di localizzazione o di monopolio è pari ad euro .
2. Il CIN dei Servizi non regolamentati è dettagliato in:
a) quota parte di pertinenza delle immobilizzazioni materiali e immateriali autofinanziate dalla Società, per un importo complessivo pari ad euro ;
b) quota parte di pertinenza delle immobilizzazioni finanziate con contributi pubblici concessi a titolo non oneroso antecedentemente alla data del 26 settembre 2000 per un importo complessivo pari ad euro ;
c) quota residua dei crediti lordi verso clienti iscritti nel bilancio della Società all’Anno base, non allocata ai Servizi regolamentati, per un importo complessivo pari ad euro .
Articolo 20
Penali
1. Il mancato rispetto degli obblighi di informativa e di rendicontazione di cui all’art. 4 comma 4, all’art. 6 comma 7, all’art. 7, comma 1, lett. a), b) ed f), all’art. 12, comma 4 e 5, all’art. 14, comma 3 e 4, all’art. 16 comma 4, o la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni avanzate dall’ENAC, anche nell’ambito delle attività di controllo ed ispezione di cui all’art. 7,
comma 1, lett. c), comporta l’applicazione, a carico della Società, di penali di importo variabile a seconda della gravità dell’inadempimento, comunque non inferiore nel minimo a euro mille e non superiore nel massimo al 20% del canone concessorio.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all’art. 12, comma 4 e 5, del presente contratto comporta l’applicazione delle penali previste al successivo comma 6 per il caso di ritardato adempimento degli impegni previsti, per l’annualità di riferimento, dal Piano degli investimenti.
3. Ove la Società ostacoli l’esercizio da parte dell’ENAC dei poteri di vigilanza, ispezione, ed accesso di cui all’art. 7, comma 1, lett. c), sarà applicata la penale massima prevista al precedente comma 1.
4. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 12, comma 4 e 5, e 14, comma 3 e 4, accertata dall’ENAC, comporta l’applicazione della penale massima prevista al precedente comma 1.
5. Nel caso di ritardo nell’entrata in esercizio di un intervento previsto, per l’annualità di riferimento, dal Piano degli investimenti derivante dal mancato rispetto, per causa dovuta ad inerzia od a fatto imputabile alla Società, della tempistica indicata nel crono-programma (maggiori tempi parziali di avvio della progettazione, di avvio delle procedure di appalto, di avvio dei lavori, di sistemazioni finali per rendere l’opera agibile, etc.), sarà applicata alla Società medesima – sulla base degli atti ufficiali risultanti (data di approvazione dei progetti, data di agibilità, data di collaudo, etc.) e previo accertamento da parte dell’ENAC di tale responsabilità – una penale, per ogni giorno di effettivo ritardo, pari al tasso nominale giornaliero di cui al precedente art. 18 rapportato al costo dell’intervento, comunque nei limiti previsti dall’art. 117, comma 3 del D.P.R. 554/1999.
6. La Società è responsabile anche dei ritardi imputabili alle imprese appaltatrici ed è libera di tutelarsi nei confronti di queste in ordine alle eventuali penali che dovesse subire per loro causa.
7. Le violazioni di cui ai precedenti comma, quando possibile, sono immediatamente contestate alla Società. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il termine di novanta giorni dall’accertamento della stessa, con l’indicazione delle eventuali azioni correttive da porre in essere rispetto ai rilievi evidenziati e dei relativi tempi di rientro. Entro i trenta giorni successivi alla notifica, la Società può presentare proprie contro-deduzioni. Entro i successivi sessanta giorni, l’ENAC può accogliere le contro-deduzioni della Società, accertare l’attuazione delle eventuali misure correttive
imposte o provvedere alla determinazione della penalità ed alla relativa comminazione con provvedimento motivato.
Articolo 21
Rinuncia al contenzioso
1. La Società con il presente contratto rinuncia ai giudizi pendenti e ad ogni diritto e/o pretesa ad essi connesso anche tariffario aventi ad oggetto il quadro normativo e regolamentare in applicazione del quale le parti hanno proceduto all’elaborazione dello stesso contratto e alla definizione della dinamica tariffaria applicabile nel periodo regolatorio.
2. Entro 90 gg. dalla data di efficacia del presente contratto, quale definita all’art. 4 comma 1, le Parti si impegnano a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito.
Articolo 22
Foro competente
1. Per tutte le controversie relative alla interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.
Articolo 23
Allegati
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:
- Allegato 1: Piano degli investimenti e relativo crono-programma;
- Allegato 2: Livello iniziale dei corrispettivi, dinamica programmata;
- Allegato 3: Le stime di traffico per il periodo / ;
- Allegato 4: Linee di servizio/attività;
- Allegato 5: Piano della qualità e dell’ambiente;
- Allegato 6: Articolazione tariffaria;
- Allegato 7: Dichiarazione lavorazioni in corso ed interventi entrati in esercizio;
- Allegato 7bis: Schede di monitoraggio degli investimenti;
- Allegato 8: Dichiarazione discontinuità di costo.
Roma, / /
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.
Ente Nazionale Aviazione Civile Società
La Società dichiara di aver letto il presente contratto in tutte le sue parti. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:
Articolo 5 – Revisione del contratto nel corso del Periodo regolatorio Società.
Articolo 10 – Poste figurative Società
Articolo 12 – Piano degli investimenti Società
Articolo 14 – Ulteriori discontinuità di costo programmate Società
Articolo 20 – Penali Società
Articolo 21 – Rinuncia al contenzioso Società.