CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E DEL SERVIZIO BUSINESS WAY
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E DEL SERVIZIO BUSINESS WAY
TI RICORDIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME CONTRATTUALI E DI PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE PRIMA DI PROCEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI PERSONA GIURIDICA
Ragione Sociale DI XXXXXXXX XXXXXXXX | ||
Codice Fiscale/Partita Iva 10210620588 | ||
Residente in XXXXXXX x. 000 XXX 00000 | Xxxxx XXXX | Xxxxxxxxx XX |
Domiciliato/a in XXXXXXX x. 000 XXX 00000 | Xxxxx XXXX | Xxxxxxxxx XX |
CONDIZIONI ECONOMICHE DI CONTO BNL
Tassi | |
Tassi creditori | % nominale ( % effettivo annuo) |
Tassi debitori: | |
- per utilizzi autorizzati | % nominale ( % effettivo annuo) - c.m.s. 0 % |
- utilizzi autorizzati e garantiti | % nominale ( % effettivo annuo) - c.m.s. 0 % |
- per scoperti transitori/sconfinamenti | % nominale ( % effettivo annuo) - c.m.s. 0 % |
Prezzi e condizioni | |
Canone mensile | Euro* |
Spese tenuta conto | |
- spese forfetarie trimestrali | Euro |
- spese unitarie | Euro |
Spese di Liquidazione Periodiche | Euro |
TopCash BNL | gratuita |
Utenze domiciliate | gratuite |
Rid commerciali | Euro 0,75 |
*Dal 1/06/2008 il canone mensile sarà addebitato solo in caso di effettuazione di operazioni allo sportello (ad es. prelievi, versamenti, bonifici) e privi del carattere della ricorrenza, con esclusione quindi di disposizioni permanenti (ad es. bonifici, domiciliazioni utenze, ecc. – cfr. a riguardo il Foglio Informativo).
Da una a dieci operazioni effettuate allo sportello il canone sarà ridotto a euro 9,90. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO BUSINESS WAY
Canone periodico del servizio | Euro 0 |
Costi di attivazione | Euro 0 |
Per i prezzi e le condizioni non espressamente indicati si rimanda a quanto comunicato nei Fogli Informativi a Vostra disposizione nei nostri locali ai sensi degli articoli 116 e seguenti del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.
Data 04/09/2008 BNL- Gruppo BNP PARIBAS
Documento firmato digitalmente
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 9-ter della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (come modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507), il/i sottoscritto/i, ai fini delle comunicazioni previste nel caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista, eleggo/eleggiamo domicilio al seguente indirizzo:
Xxx XXXXXXX XXX 00000 Xxxxx XXXX Pr. RM
Dichiaro/dichiariamo di aver preso conoscenza e di approvare interamente le clausole del Regolamento riportate sul presente modulo. A tutti gli effetti eleggo/eleggiamo domicilio all’indirizzo sopra indicato.
Dichiaro/dichiariamo di approvare specificamente le pattuizioni relative alla capitalizzazione degli interessi creditori e debitori conteggiati e portati in conto con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre). Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
☒ Dichiaro/dichiariamo di aver ottenuto preventivamente copia del testo contrattuale idonea per la stipula.
□ Dichiaro/dichiariamo che non mi/ci sono/siamo avvalso/i del diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula.
Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che la consegna della copia del contratto in caso di esercizio del relativo diritto non impegna le parti alla stipula del contratto stesso.
Data 04/09/2008
Firma titolare
Dichiaro/dichiariamo di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma e 1342 Cod. Civ., i seguenti articoli :
Contratto di conto corrente:
Art. 1, secondo e terzo comma e art. 11, secondo e terzo comma (revoca e modificazioni della rappresentanza); art. 5 e art. 14 (diritto di pegno, ritenzione e compensazione); art. 6, punto c) e f) (facoltà di recesso); art. 7, primo comma (chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi); art. 8 (termini di scadenza per l’impugnazione dell’estratto conto); art. 15 (ius variandi); art. 16, primo comma (trasmissione di ordini del Correntista); art. 21 e art. 22 (utilizzo delle disponibilità del conto in valuta estera); art. 23 (conclusione del contratto); art. 24 (riservatezza).
Servizio Business Way
Dichiaro altresì di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342, cod. civ.:
Articolo 4 (Imputabilità ritardi Banche passive); Articolo 5 (Modifiche al Servizio); Articolo 6 e 7 (Sospensione e interruzione del servizio); Articolo 8 (Facoltà di blocco di flussi da parte di BNL); Articolo 9 (Corrispettivi); Articolo 11 (Esecuzione istruzioni); Articolo 13 (Modifiche al servizio e variazione delle condizioni contrattuali); Articolo 14 (Consenso all’utilizzo reti terze e trattamento dati); Articolo 17 (Composizione delle liti e foro competente) ; Articolo 23 e 30 (Efficacia probatoria delle registrazione dei dati); Articolo 26 (Responsabilità utilizzo strumenti); Articolo 28 (Revoca dei certificati); Articolo 32 (Sicurezza); Articolo 33 (Schedulatore); Articolo 34 e 35 (Durata e Recesso): Articolo 36 (Elezione del domicilio)
Data 04/09/2008
Firma titolare
Do/diamo il mio/nostro consenso a che i miei/nostri dati siano trattati dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., quale “Titolare”, ai fini delle lavorazioni inerenti alla gestione del conto corrente. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e con strumenti informatici dotati di elevati standard di sicurezza. Poiché per l’esecuzione di alcune disposizioni, ovvero per la produzione, la stampa, l’imbustamento e lo smistamento dei supporti cartacei e plastificati che assistono il conto corrente la Banca utilizza società di propria fiducia, alle quali dovrà comunicare i miei/nostri dati, esprimo/esprimiamo inoltre il mio/nostro consenso alla comunicazione di tali dati alle società fornitrici di detti servizi. I miei/nostri dati personali, a meno di ulteriore e specifico consenso, non saranno trattati per alcun fine di natura commerciale.
Data 04/09/2008
Firma titolare
NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
Art. 1. All’atto della richiesta di apertura del Conto, il Correntista è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi richiesti in conformità alla normativa vigente anche in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio.
Il Cliente è tenuto a depositare l’originale della propria firma. Per firma depositata si intende quella apposta dal Cliente nello spazio del Modulo di Apertura dedicato alle firme del Titolare 1 e dell’eventuale Titolare 2 ( specimen di firma).
Il Correntista è tenuto a depositare anche la firma delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art. 2- L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Correntista con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto della apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
Art. 3- Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo.
Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta e a dare immediata comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione dei moduli stessi. Da tale momento egli non sarà responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall’uso abusivo od illecito dei predetti moduli; resta comunque ferma, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca per l’ipotesi in cui la stessa abbia provveduto al pagamento senza l’osservanza della diligenza adeguata alla propria condizione professionale.
La Banca a richiesta del cliente, lo informa delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall’illecita circolazione del titolo. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
In caso di prelievi a mezzo di carta Bancomat in conformità alle Norme che regolano detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto.
In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista.
Art. 4 - Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente.
L’importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine - e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’Art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.
Art. 5 - La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Nel caso di cliente non consumatore al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’Art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale , finanziaria o economica del Correntista in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione -contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista.
Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo di conto, anche nei confronti di conti di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
Art. 6 - Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:
a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
b) se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista un preavviso non inferiore ad un giorno. Qualora l’apertura di credito sia concessa ad un consumatore la Banca ha facoltà di recedere nonché di ridurla o di sospenderla, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni. La Banca dà immediata comunicazione scritta al cliente della riduzione, sospensione o recesso dall’apertura di credito. Il Correntista ha facoltà di recedere dall’apertura di credito con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto;
d) in ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso;
e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizione eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite;
f) le Norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista.
Art. 7 - I rapporti di dare e avere vengono chiusi con la periodicità convenuta, portando in conto, oltre agli interessi creditori e debitori, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge, con valuta data di regolamento. Il saldo periodico cosi calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
Gli interessi dovuti dal Correntista alla Banca o da questa al Correntista sono determinati nella misura stabilita nel contratto ed in quella che, nel corso del rapporto, la Banca porta a conoscenza del Correntista nelle forme e con le modalità di cui all’art. 15.
Sul saldo risultante della chiusura definitiva, per qualsiasi motivo, del conto, gli interessi nella misura pattuita continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati e computati senza capitalizzazione periodica.
Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di post-datazione,nel quale l’addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se l’incasso avviene tramite altra Banca, fatti salvi gli adempimenti degli obblighi fiscali.
Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell’Art. precedente per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, alle seguenti condizioni:
- il Correntista, senza preavviso;
- la Banca, senza preavviso, qualora sussista un giustificato motivo, oppure con il preavviso di 15 giorni dal contratto di Conto corrente di un giorno dalla inerente convenzione assegno.
Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 8 - L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’Art. 1713. cod. civ. Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specificato, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite il Correntista può proporre l’impugnazione, entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali per indebiti.
Art. 9 - Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l’impegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime. Resta comunque a carico del Correntista ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia od all’estero o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca.
Art. 10 - In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formule di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario.
Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Art. 11 - Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma dell’art. 1.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari.
Art. 12 - Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto dalla Banca da tutti i cointestatari.
In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro.
Art. 13 - Nel caso di morte odi sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all’Art. precedente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato.
Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia
stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Art. 14 - Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:
a) in caso di recesso, da parte del Correntista, o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con la data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del quinto comma dell’art.7;
b) in caso di recesso, da parte della Banca dall’apertura di credito, il Correntista è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
c) la Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione, da parte di quest’ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dall’apertura di credito ai sensi dell’art.6 lettera c), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge fra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente Art. si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
Art. 15. - Ai sensi dell’art. 118 del T.U.L.B. (Testo Unico Legge Bancaria, come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 223/2006), la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni senza penalità e spese di chiusura, con diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca.
Art. 16. - Le comunicazioni e gli ordini del Correntista hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardo nella trasmissione.
La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da inesecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca; restano ferme le disposizioni del D. Lgs. 28/7/2000 n. 253 riguardante l’esecuzione di bonifici tra Stati membri dell’Unione Europea.
Art. 17. - Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere fatti da questi appena in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a secondo che l’avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma.
Trascorso il tempo ordinariamente occorrente per la ricezione della lettera o del telegramma di reclamo, l’operato della Banca si intenderà approvato.
Art. 18. - La Banca esegue gli incarichi del Correntista, salvo che ricorra un giustificato motivo; in tale ipotesi il cliente dovrà essere prontamente informato del rifiuto di assumere l’incarico.
In relazione agli incarichi ricevuti dal Correntista, la Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
In assenza di istruzioni particolari del Correntista, il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento e di bonifico sarà determinato dalla Banca con la diligenza adeguata alla propria condizione professionale, tenendo conto della natura degli ordini ricevuti.
Art. 19. - Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai rapporti di conto corrente e all’uso della presente sono a carico del Correntista.
Art. 20. - Per i conti correnti vincolati a scadenza determinata il periodo di vincolo è di uguale durata per tutte le somme accreditate. La decorrenza di ogni periodo di vincolo prende inizio dal giorno di applicazione della valuta assegnata ad ogni singolo versamento, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 4.
Qualora da una delle parti non venga dato preavviso scritto per la risoluzione dell’operazione almeno tre giorni prima della scadenza, il vincolo sulla somma depositata, ivi compresi gli interessi capitalizzati alla scadenza, s’intende senz’altro rinnovato per un periodo eguale al precedente e così di seguito per le successive scadenze al tasso che sarà di volta in volta comunicato al Correntista dalla Banca se non già concordato in sede di accensione.
La disdetta da parte della Banca, come ogni altra comunicazione della Banca stessa, si ritiene a cognizione del Correntista, quando gli sia stata inviata all’indirizzo di cui all’art. 2. Per l’invio dell’estratto conto e per l’approvazione del medesimo vale il disposto dell’art. 8.
Art. 21. - Per i conti espressi in Euro le relative disponibilità possono essere utilizzate anche mediante emissione di assegni in valuta estera. In tal caso il correntista dovrà effettuare sull’assegno le seguenti modifiche:
a) cancellazione della dizione "euro" (in alto a destra sull’assegno) ed indicazione, immediatamente dopo, della sigla della valuta;
b) Cancellazione della dizione "euro" - e del relativo simbolo - ed indicazione, per esteso, della valuta e dell’importo accanto al quale dovrà essere apposta un’ulteriore sottoscrizione oltre a quella di traenza per ratifica delle modificazioni effettuate.
I titoli saranno comunque emessi solo in una delle seguenti valute estere: dollari usa, sterline inglesi, franchi svizzeri, yen giapponesi, dollari canadesi, dollari australiani, corone danesi, corone norvegesi e corone svedesi.
Resta inteso che i titoli saranno addebitati sul conto corrente per il controvalore in Euro calcolato sulla base del cambio di listino BNL del giorno di estinzione.
Per l’estinzione dell’assegno e per l’acquisto della valuta estera verranno applicate le spese e commissioni bancarie ordinarie, nonché la commissione di servizio, ove applicabile, con un minimo per negoziazione, nelle misure indicate negli appositi cartelli delle condizioni esposte al pubblico.
Il Correntista si impegna a non apporre la clausola "IN EFFETTIVO" di cui all’art. 1279 del Codice Civile (e cioè la consegna di banconote estere).
Ove, in caso di inosservanza dell’impegno di cui sopra, venisse apposta la clausola "IN EFFETTIVO" e il beneficiario chiedesse ai nostri sportelli in Italia la consegna per cassa di valuta estera, e cioè banconote estere, il pagamento in tale forma verrà ugualmente effettuato se e nei limiti delle disponibilità di banconote esistenti; in caso di impossibilità della Banca e di rifiuto del beneficiario di accettare modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà il pagamento dell’assegno restando a carico del Correntista ogni eventuale connessa conseguenza.
Resta inteso che in caso di pagamento di banconote estere, il controvalore in Euro da addebitare sul conto corrente verrà determinato in base al cambio delle banconote estere, vigente il giorno del pagamento, indicato negli appositi cartelli delle condizioni esposte al pubblico.
Art. 22. - Per i conti espressi in valuta estera, le relative disponibilità possono essere utilizzate anche mediante emissione di assegni di valuta diversa, ivi compreso l’Euro, da quella in cui e’ espresso il conto stesso.
Gli assegni dovranno riportare:
a) l’indicazione, immediatamente prima dell’importo in cifre, della sigla della valuta;
b) l’indicazione per esteso della valuta e dell’importo in lettere.
I titoli saranno comunque emessi solo in Euro o in una delle seguenti valute estere: dollari usa, sterline inglesi, franchi svizzeri, yen giapponesi, dollari canadesi, dollari australiani, corone danesi, corone norvegesi e corone svedesi.
Resta inteso che i titoli saranno addebitati sul conto corrente per l’importo risultante dalla conversione tra due monete effettuata sulla base del cambio di listino BNL del giorno di estinzione.
Per l’estinzione dell’assegno e l’operazione di arbitraggio verranno applicate le spese e commissioni bancarie ordinarie, nonché la commissione di servizio, ove applicabile, con un minimo per negoziazione, nelle misure indicate negli appositi cartelli delle condizioni esposti al pubblico.
Il Correntista, solo in caso di emissione di assegni in valuta estera (escluso quindi l’Euro) si impegna a non apporre la clausola "IN EFFETTIVO" di cui all’art. 1279 del Codice Civile (e cioè la consegna di banconote estere).
Ove, in caso di inosservanza dell’impegno di cui sopra, venisse apposta la clausola "IN EFFETTIVO" e il beneficiario chiedesse ai nostri sportelli in Italia la consegna per cassa di valuta estera, e cioè banconote estere, il pagamento in tale forma verrà ugualmente effettuato se e nei limiti delle disponibilità di banconote esistenti; in caso di impossibilità della Banca e di rifiuto del beneficiario di accettare modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà il pagamento dell’assegno restando a carico del Correntista ogni eventuale connessa conseguenza.
Nel caso consentito, di assegni emessi in Euro, il controvalore in valuta da addebitare e’ quello risultante dal cambio di listino BNL del giorno di estinzione.
Art. 23. – Per l’apertura del Conto il Cliente deve necessariamente comunicare gli estremi di un conto corrente bancario.
Il Conto di cui al precedente comma deve essere esclusivamente un conto corrente bancario di cui il Correntista sia titolare o contitolare, aperto presso banche autorizzate a svolgere l’attività bancaria in Italia.
La Banca si riserva la facoltà di non provvedere all’apertura del Conto fino a quando gli estremi identificativi di tale conto siano stati verificati. In tal caso la Banca informa tempestivamente il Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, al fine di consentire l’operatività su tale conto.
Il contratto deve intendersi perfezionato al momento della ricezione da parte del Cliente dell’accettazione della Banca. La Banca comunica la propria accettazione al cliente solo previa:
a) ricezione di copia del Contratto e dei relativi allegati, debitamente sottoscritti dal cliente con espressa accettazione delle clausole ai sensi degli art. 1341, 1342 cod. civ. e dell'art. 117, comma 5, del TUB;
b) identificazione del Cliente, ai sensi dell'art. 2 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifiche e integrazioni, dalla L. 5 luglio 1991, n. 197 e normativa di attuazione nonché dal D.Lgs 20 febbraio 2004 n. 56 e norme attuative;
c) ricezione del primo versamento sul conto BNL.
Art. 24. - La Banca adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell’ambito del Servizio. Tuttavia, la Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, trasmesse attraverso il Servizio, ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso e dovuti ad eventi non imputabili alla Banca.
NORME CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO BUSINESSWAY BNL
SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1. Ai fini del presente contratto si intende:
· Titolare del servizio: il soggetto con cui viene siglato il presente accordo
· Guida Utente: insieme delle caratteristiche e delle modalità di utilizzo del servizio Business Way BNL Aziende, disponibile on-line all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ sezione help.
· Sottoscrittore: la persona fisica che sottoscrive il presente contratto
· Firmatario: la persona fisica indicata dal sottoscrittore quale persona autorizzata a firmare i prodotti dispositivi nell’ambito del servizio Business Way BNL Aziende.
· Gestore degli accessi: persona incaricata dal sottoscrittore di:
- definire, attraverso modalità web, gli Operatori abilitati a determinati livelli operativi.
- ricevere il kit di sicurezza
· CNIPA: Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
· Certificatore di chiavi pubbliche soggetto indicato nella scheda servizio incaricato da BNL di gestire i certificati digitali necessari all’utilizzo della firma digitale.
· Manuale operativo: insieme delle norme che regolano il servizio di firma digitale erogato dal Certificatore di chiavi pubbliche
· Smart card: supporto fornito di microchip per l’apposizione della firma digitale rispondente al requisito di dispositivo sicuro per la creazione della firma digitale.
· PIN Personal Identification Number – Codice di identificazione segreto utilizzato per attivare i servizi della smart card.
· PUK Pin Unlock Key – Codice segreto di emergenza che consente di sbloccare una smart card entrata in autoprotezione a seguito dell’inserimento di un PIN errato per un numero eccessivo di volte, assegnando un nuovo valore al PIN.
Articolo 2. Il Servizio consente al Cliente di usufruire di un servizio di Internet Banking per inviare e ricevere verso/da la Banca Nazionale del Lavoro (di seguito denominata BNL) ) i flussi elettronici relativi alla propria operatività. Il servizio consente inoltre di ricevere i flussi informativi da altre Banche Passive aderenti al "Corporate Banking Interbancario" (di seguito denominato C.B.I.). Le tipologie di prodotti scambiati sono quelle indicate nel "Guida utente" e nelle lettere di incarico inviate alle Banche passive, che formano parte integrante del presente contratto. La Banca e' espressamente autorizzata a trasmettere anche i dati riferiti ai rapporti di conto di eventuali Aziende collegate, previo il rilascio di apposite lettere di autorizzazione da parte delle Aziende stesse.
Articolo 3. Il Servizio è in funzione dalle ore 00.00 alle 24.00 di ogni giorno dell’anno, fatto salvo:
· quanto diversamente comunicato dalla banca con apposite comunicazioni scritte o mediante indicazioni sulle pagine del sito Internet;
· le cause previste dagli artt. 6 e 7.
Le informazioni sono fornite con riguardo alla situazione del rapporto che risulta al momento della richiesta, situazione che, per i movimenti del giorno, è soggetta a possibili modifiche per effetto della definitiva registrazione delle relative operazioni sopravvenuti nel corso della giornata lavorativa.
Articolo 4. Le informazioni contabili consolidate concernenti i rapporti in essere presso la BNL e le Banche Passive sono riferite al giorno lavorativo bancario precedente a quello di comunicazione e sono quotidianamente poste a disposizione del Cliente al più tardi entro le ore 08.00, a condizione che le Banche Passive abbiano fatto pervenire in tempo utile le proprie informazioni. La BNL non risponde, pertanto, dei ritardi determinati dalle Banche Passive.
Articolo 5. Lo scambio dei flussi elettronici avviene secondo le specifiche fornite dalla BNL, ovvero secondo appositi accordi che, di volta in volta, intercorreranno tra la BNL e il Cliente. Per poter usufruire del servizio, il cliente è tenuto ad utilizzare apparecchiature e programmi che rispondano alle specifiche tecniche indicate dalla BNL. BNL si riserva la facoltà di apportare in qualunque momento le modifiche ai contenuti e alle modalità di erogazione del servizio che verranno ritenute necessarie per garantire l'efficienza e la sicurezza dello stesso o adeguarlo a nuove funzionalità, avendo, tuttavia, cura di salvaguardare, per quanto possibile, la continuità del servizio stesso. Nel caso in cui le modifiche comportino necessità di interventi di tipo tecnico, che impattino sul Cliente, la BNL ne dovrà darne comunicazione preventiva.
Articolo 6. Il Servizio potrà essere sospeso o abolito in qualunque momento qualora eventi connessi con l’efficienza e/o sicurezza del Servizio stesso lo rendano necessario e senza responsabilità in capo alla Banca per temporanee interruzioni non comunicate preventivamente.
Articolo 7. Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e/o a scioperi – verificatisi presso la BNL – che determinano impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi elettronici, possono comportare la mancata erogazione del Servizio regolato dal presente contratto. BNL darà comunicazione della mancata erogazione non appena possibile.
Articolo 8. La BNL si riserva la facoltà di bloccare i flussi elettronici inviatigli dal Cliente per il mancato rispetto delle specifiche modalità di erogazione del servizio previste dalla Guida utente, dandone immediata segnalazione al Cliente stesso.
Articolo 9. Il Titolare del Servizio si impegna a corrispondere il canone di esercizio indicato nella scheda servizio che è parte integrante del presente accordo. Il canone sarà addebitato in via posticipata sul conto corrente indicato nella specifica sezione. Esso, inoltre, sarà corrisposto a partire dal giorno indicato nella scheda servizio ed anche nel caso di cessazione l’importo dovuto verrà addebitato per la quota parte. I servizi e prodotti forniti da soggetti terzi saranno fatturati periodicamente dagli stessi fornitori secondo l’utilizzo effettuato e secondo i termini stabiliti da ciascuno.
Articolo 10. Il gestore degli accessi indicato dal/i sottoscrittore/i del contratto “Business Way BNL Aziende” sarà registrato presso gli archivi BNL e riceverà le credenziali di autenticazione da utilizzarsi al primo collegamento. Nel corso della prima connessione sarà cura del Gestore degli accessi sostituire le credenziali di autenticazione con altre di sua scelta che sostituiranno quelle originarie dalla seconda connessione in poi.
Tanto il gestore degli accessi quanto gli operatori sono vincolati al rispetto delle regole comportamentali di cui all’Allegato “Informativa per la tutela delle credenziali di accesso”.
Il gestore degli accessi è tenuto a consegnare a ciascun operatore copia di detto allegato ed a sincerarsi che le regole comportamentali in esso specificate siano state efficacemente comprese. Il gestore degli accessi è tenuto a segnalare tempestivamente tutti i casi di sospetta o accertata violazione delle proprie credenziali di autenticazione; BNL provvederà ad emetterne di nuove.
Articolo 11. La BNL è tenuta a garantire l’esecuzione delle disposizioni in conformità ai dati ed alle informazioni contenute nei flussi elettronici inviati dal Cliente, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare.
La BNL resta estranea da ogni responsabilità derivante dall’esecuzione delle istruzioni come ad essa pervenute.
Articolo 12. L’operatività e la gestione del Servizio sono svolte da BNL che svolgerà, inoltre, la funzione di assistenza, mettendo a disposizione del Cliente una struttura di Customer Service. Articolo 13. Nel corso del servizio potranno essere modificati:
· le modalità di fruizione dei servizi;
· i soggetti terzi fornitori di prodotti e servizi eventualmente offerti nel sito;
· le specifiche e le modalità di utilizzo dei sistemi di sicurezza forniti agli operatori ed ai firmatari
Ai sensi dell’art. 118 del T.U.L.B. (Testo Unico Legge Bancaria, come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 223/2006), la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni senza penalità e spese di chiusura, con diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi al domicilio o all’indirizzo e-mail indicati dal Cliente nel presente contratto.
Articolo 14. Il Cliente prende atto che, per l’esecuzione di alcune operazioni previste dal presente accordo, la Banca dovrà utilizzare altre strutture tecniche terze nell’ambito dei circuiti interbancari in Italia e/o all’estero, in conformità alle disposizioni di pagamento e/o incasso impartite. Ciò premesso, il Cliente esprime il consenso al predetto trasferimento dei dati personali sopra indicati ed alla comunicazione degli stessi a queste strutture tecniche, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Articolo 15. Il Cliente non potrà, in nessun caso, cedere a terzi questo contratto o i relativi diritti ed obblighi. Eventuali variazioni al presente contratto potranno essere apportate soltanto per iscritto. Articolo 16. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si intendono direttamente applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente ed i servizi connessi.
Articolo 17. Qualora dal presente contratto dovessero sorgere controversie ciascuna parte si impegna fina d'ora ad aderire alla richiesta dell'altra per un tentativo di conciliazione della disputa. Quest’ultimo avverrà attraverso l'intervento di esponenti delle due parti ad adeguato livello. Ove, per qualunque motivo, la procedura di conciliazione non venisse avviata o, qualora avviata, non raggiungesse una soluzione concordata fra le parti, entro quattro mesi dalla richiesta di cui al primo comma, ciascuna delle parti potrà adire l’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
SEZIONE II – CORPORATE BANKING INTERBANCARIO
Articolo 18. Il Cliente è tenuto a concordare con ciascuna Banca le operazioni per la cui esecuzione intende utilizzare il Servizio e ad autorizzarla ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati. A tal fine, il Cliente deve utilizzare, nei confronti delle Banche Passive, lo schema di lettera allegato al presente contratto e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il Servizio da parte della singola Banca Passiva, può avviare lo scambio dei flussi elettronici.
Articolo 19. Il Cliente è tenuto a far pervenire i flussi elettronici relativi ai prodotti dispositivi concordati con le singole Banche almeno 6 ore lavorative prima del termine massimo previsto dai contratti stipulati dal Cliente con le singole Banche per l’erogazione dei servizi elettronici relativi agli incassi e ai pagamenti.
Ai sensi del presente articolo, si considerano ore lavorative quelle intercorrenti tra le ore 07.00 e le ore 18.00 dei giorni della settimana dal lunedì al venerdì.
Articolo 20. Il servizio prevede che la Banca Passiva destinataria dei flussi elettronici inviati dal Cliente provveda ad inoltrare a quest’ultimo, a fronte di ogni flusso dispositivo, un messaggio di “conferma di ricezione”. Detto messaggio costituisce una semplice comunicazione di ricezione dei flussi elettronici.
Articolo 21. La BNL garantisce la riservatezza delle informazioni contenute nei flussi elettronici inviati e ricevuti dal Cliente e la loro integrità, mediante adeguata protezione da accessi non autorizzati. A tal fine, la BNL provvede a comunicare al Cliente ogni modalità cui lo stesso deve attenersi per garantire la provenienza e l’autenticità dei flussi inviati. La BNL è tenuta a non prendere conoscenza ed a non intervenire nel contenuto dei flussi elettronici destinati a Banche Passive e da queste provenienti.
SEZIONE III - CONSERVAZIONE DATI E PROVA
Articolo 22. La Banca registra i dati inviati e ricevuti mediante il servizio senza apporvi alcuna modifica limitatamente alle disposizioni di pagamento. La registrazione delle disposizioni di incasso e pagamento saranno rese disponibili in linea per un periodo minimo di 12 mesi; in ogni caso la banca si riserva la facoltà di registrarle su supporti elettronici od ottici; i dati in essi contenuti, in caso di di necessità, potranno essere reperiti e stampati in forma leggibile.
La Banca si impegna ad archiviare in forma leggibile le disposizioni di incasso e pagamento per il periodo richiesto dall’art. 2220 codice civile salvo i maggiori termini disposti da leggi speciali. Articolo 23. Il Cliente riconosce l’efficacia probatoria alle registrazioni effettuate dalla BNL. In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni di cui all’art. 19 farà piena prova fino a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della scrittura privata riconosciuta.
SEZIONE IV - TRATTAMENTO DELLE DISPOSIZIONI
Articolo 24. Ciascun firmatario, nel rispetto delle norme sulla firma elettronica/digitale (ai sensi della normativa in materia vigente), è tenuto a sottoscrivere un apposito contratto di servizio con il Certificatore di chiavi pubbliche indicato nella scheda di servizio in modo da dotarsi del certificato digitale di sottoscrizione, che potrà essere utilizzato, laddove previsto, anche per la sottoscrizione di documenti informatici inerenti ad altri servizi.
Articolo 25. Le procedure di identificazione e di registrazione del Firmatario, ai fini dell’emissione del certificato digitale, verranno svolte da BNL S.p.A. presso i propri sportelli, mentre la loro emissione sarà effettuata direttamente dal Certificatore di chiavi pubbliche iscritto nell’elenco dei certificatori di chiavi pubbliche gestito dalla CNIPA.
Articolo 26. Il firmatario riceverà, al momento della sottoscrizione del contratto con il Certificatore di chiavi pubbliche, la busta contenente il codice "pin" ed il codice “puk”. Gli strumenti per l’utilizzo del certificato digitale di sottoscrizione (smart card e relativo lettore) verranno inviati al firmatario tramite spedizioniere oppure contestualmente alla stipula del contratto in funzione delle valutazioni logistiche ed organizzative che BNL, di volta in volta, riterrà più opportune ed efficaci. La BNL non risponde di eventuali utilizzi impropri o fraudolenti degli strumenti di sicurezza forniti al firmatario.
Articolo 27. Le modalità di erogazione del servizio ed i rapporti con il firmatario sono regolati dalla normativa vigente in materia di firma elettronica/digitale, dal Manuale Operativo e dalle condizioni generali per la fornitura del servizio di certificazione all’utente, che debitamente sottoscritte formano parte integrante del presente accordo.
Articolo 28. La richiesta di revoca del certificato digitale di sottoscrizione effettuata alla BNL da parte del firmatario comporterà l’interruzione dell’utilizzo dei certificati oggetto della segnalazione. Articolo 29. La risoluzione del presente contratto, per qualunque motivo avvenga, non comporterà l’automatica revoca del/dei certificati digitali di cui alla presente sezione.
Articolo 30. Per le disposizioni inviate a BNL il Cliente, in virtù del sistema di gestione della firma digitale di cui alla presente, non è tenuto ad inviare una specifica conferma cartacea per la loro esecuzione. Dette disposizioni, una volta superate le verifiche di validità sulla firma apposta, verranno elaborate ed eseguite dalla BNL.
Tali Disposizioni hanno l’efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell’art 2702 del cc.
Articolo 31. Ai fini della attività di certificazione il Certificatore di chiavi pubbliche nomina BNL SpA “Responsabile” per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. SEZIONE V – SICUREZZA
Articolo 32. Qualora dovessero essere utilizzati ai fini della firma digitale, certificati digitali e dispositivi di firma diversi da quelli standard direttamente predisposti dal certificatore Actalis per conto di BNL, il servizio di gestione ed elaborazione dei flussi firmati inviati a BNL dal cliente potrà essere condizionato dalla disponibilità dei registri dei certificati e dalla disponibilità delle liste di revoca e sospensione approntate da eventuali certificatori alternativi. BNL si riserva quindi il diritto di procedere alla elaborazione dei flussi suddetti nel momento in cui risultino pienamente rese disponibili dai certificatori alternativi tutte le informazioni necessarie ai fini della verifica delle firme digitali.
Qualora dovessero essere utilizzati ai fini della firma digitale, certificati digitali e dispositivi di firma diversi da quelli standard direttamente predisposti dal certificatore Actalis per conto di BNL, BNL declina qualsiasi tipo di responsabilità in merito all'intero ciclo di erogazione del servizio di certificazione fornito dall'eventuale certificatore alternativo. BNL declina ogni responsabilità in merito alle azioni di verifica continutiva inerenti il perdurare della regolare iscrizione dei certificatori alternativi nell'ambito dell'apposito elenco gestito da CNIPA o in merito alla regolare pubblicazione delle credenziali dei medesimi nell'ambito della Gazzetta Ufficiale o di qualsiasi altro strumento formale o informale di comunicazione.
In caso di indisponibilità dei servizi dei certificatori alternativi, BNL non sarà tenuta a fornire ai clienti alcun tipo di informativa concernenente il verificarsi della circostanza o in merito al verificarsi di ritardi nel processo di elaborazione da essa conseguente.
In caso di indisponibilità dei servizi dei certificatori alternativi, BNL non sarà tenuta in alcun modo ad alterare i propri cicli standard di elaborazione dei flussi e delle operazioni richieste. Nel contesto del servizio non saranno quindi previsti cicli di elaborazione attivati specificamente all'atto del ripristino della disponibilità dei servizi erogati da eventuali certificatori alternativi
SEZIONE VI - SCHEDULATORE
Articolo 33. Il cliente si impegna al rispetto delle regole definite per l’installazione, la gestione e l’utilizzo del software oggetto del presente contratto. Il software risulta concepito per poter operare in modo non presidiato e cioè indipendentemente dalla presenza continua di un operatore che supervisioni le operazioni di gestione e visualizzazione delle informazioni attinenti i rapporti intrattenuti con BNL. Il contraente è quindi tenuto a prevenire il furto, la manomissione o anche il semplice utilizzo improprio della postazione su cui esso è installato da parte di personale non autorizzato essendo a conoscenze che dette evenienze rischiano di compromettere la riservatezza dei dati gestiti per mezzo di essa. Sarà pertanto responsabilità del cliente adottare tutele misure di protezione fisiche e logiche necessarie ad evitare accessi fisici e logici non autorizzati sulla postazione o sulle postazioni sulle quali il software rilasciato da BNL è installato,.
SEZIONE VII - DURATA, RECESSO ED ELEZIONE DEL DOMICILIO
Articolo 34. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Le parti contraenti hanno facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno un mese rispetto alla data di efficacia del recesso, mediante raccomandata A/R da inviare anche alle Banche Passive con il medesimo preavviso. La Banca ha facoltà di recedere con effetto immediato in caso di giustificato motivo.
Articolo 35. Nel caso di recesso, sia della BNL sia del Cliente, la BNL medesima è tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno lavorativo precedente la data di efficacia del recesso. In caso di recesso da parte del Cliente, quest’ultimo dovrà, comunque, pagare il canone maturato fino alla fine del mese di recesso. Il cliente, inoltre, si impegna a restituire alla Banca il materiale da questa fornito per l'utilizzo del servizio.
Articolo 36. - Le parti, ai fini del presente contratto, eleggono rispettivamente domicilio, come di seguito specificato:
CLIENTE AURELIA, 331 00165 ROMA
BANCA Xxx Xxxxxx 000, Xxxx
NORMA DI CHIUSURA
Clausola sospensiva - Gli effetti del presente contratto, ove non collocato a sportello, sono sospesi sino all’esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti necessari per l’erogazione dei Servizi previsti. La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l’effettivo svolgimento delle successive attività connesse al Servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, con conseguente obbligo di restituzione degli eventuali strumenti di sicurezza forniti dalla Banca per la fruizione del Servizio stesso.
Informativa per la tutela delle credenziali di accesso
Ogni coppia userid/password è di uso strettamente personale ed è associata quindi in forma esclusiva alla persona fisica assegnataria, la password deve essere mantenuta segreta e non può essere divulgata neanche ai supoervisori o a personale BNL. Particolare attenzione deve essere posta ad eventuali richieste di specificazione di userid/password su siti diversi da quello ufficiale: qualsiasi richiesta di tale genere ricevuta ad esempio via e-mail deve essere ignorata e segnalata tempestivamente a BNL.
Le password non devono essere custodite in forma scritta, esse devono essere memorizzate e non possono quindi essere trascritte per mezzo di qualsiasi strumento.
Il supervisore che esegue la prima assegnazione o assegnazioni successive di password è tenuto a verificare l’identità dell’assegnatario ed a comunicare la password per mezzo di canali sicuri. Come canali sicuri si intendono strumenti di comunicazione ragionevolmente esenti da pericoli di intercettazione.
All'atto dell'assegnazione o della riassegnazione della password l'assegnatario è tenuto a sostituire quanto prima la password stessa.
Le password scadono automaticamente con periodicità mensile ed al primo utilizzo successivo alla prima assegnazione o ad una riassegnazione eseguita dal supervisore. La scadenza richiede obbligatoriamente la sostituzione della password.
Un numero di tentativi consecutivi di utilizzo superiore a cinque relativo ad una specifica userid conduce automaticamente al blocco temporaneo della medesima. Lo sblocco può essere eseguito esclusivamente dal supervisore.
Gli utenti sono tenuti a non utilizzare password banali o facilmente riconducibili alla propria persona e contenenti quindi riferimenti alla propria identità anagrafica, ai membri della propria famiglia etc..
I casi di compromissione delle password devono essere segnalati immediatamente a BNL. In caso di sospetta compromissione e nel caso in cui i supervisori non possano essere contattati, l'utente è tenuto a revocare autonomamente gli accessi compromessi eseguendo tentativi di accesso errati in numero sufficiente a determinare la revoca automatica delle password compromesse.
Firma per presa visione
AVVISO PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA
Questo Avviso:
• richiama l’attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei Clienti
• riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia
• non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinata dal d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico finanza) e dalle disposizioni della Consob.
Sezione1 DIRITTI
il Cliente ha il diritto:
1. di AVERE A DISPOSIZIONE E DI ASPORTARE copia di questo Avviso;
2. di AVERE A DISPOSIZIONE E DI ASPORTARE i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
3. qualora la banca si avvalga di TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all’operazione o al servizio offerto;
4. di OTTENERE, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la banca (ed il Cliente) alla stipula del contratto;
5. di RICEVERE un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
6. di RICEVERE comunicazioni periodiche sull’andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all’anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
7. di essere INFORMATO di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con una comunicazione – in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dallo stesso cliente – contenente in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni (I). In quest’ultimo caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate tali prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente;
8. nel caso di variazioni dei tassi conseguenti a decisioni di politica monetaria, che le variazioni riguardino contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applichino con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente;
9. in ogni caso, nei contratti di durata, di recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura (II);
10. di OTTENERE a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni;
11. di OTTENERE il rimborso della moneta elettronica non più utilizzata (III);
E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO(IV) IL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE, HA DIRITTO:
12. di ADEMPIERE in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all’1% del capitale residuo;
13. di OPPORRE al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;
14. nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di AGIRE contro quest’ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.
Sezione 2
NORME A TUTELA DEL CLIENTE SONO A TUTELA DEL CLIENTE:
1. l’OBBLIGO della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
2. l’OBBLIGO, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all’operazione o servizio offerto;
3. l’OBBLIGO di consegnare al Cliente, prima della sottoscrizione di titoli strutturati (V), il relativo foglio informativo;
4. l’OBBLIGO di consegnare, ai Clienti consumatori, prima dell’acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
5. l’OBBLIGO di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
6. l’APPROVAZIONE SPECIFICA – ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. – della clausola contrattuale che consente nei contratti di durata alla banca di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato motivo;
7. l’APPROVAZIONE SPECIFICA delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
8. la PREVISIONE, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
9. la NULLITÀ delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge (VI);
10. la PREVISIONE che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento;
11. nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la PREVISIONE:
a. dell’importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni;
b. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti;
c. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la banca deve osservare nell’attività di collocamento stessa;
E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO, SONO A TUTELA DEL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE:
12. l’INDICAZIONE, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;
13. l’OBBLIGO di indicare nei contratti: l’ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi
dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
14. l’OBBLIGO di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
15. l’OBBLIGO di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all’uso di una carta di credito: il massimale e l’eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l’esecuzione
del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;
16. l’APPLICAZIONE delle disposizioni previste (dall’art. 1525 codice civile (VII)): nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
SEZIONE 3
Procedure di reclamo
E di composizione stragiudiziale delle controversie (VIII)
QUESTA/O BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO ADERISCE AL CONCILIATORE BANCARIO – ASSOCIAZIONE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE BANCARIE, FINANZIARIE E SOCIETARIE – ADR CHE METTE A DISPOSIZIONE I SEGUENTI STRUMENTI DI TUTELA:
1. OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO
IL SERVIZIO OFFRE UNA PROCEDURA GRATUITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE) CHE SI CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICANTE. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.
La procedura è gratuita per il Cliente. OGNI CLIENTE può rivolgersi all’UFFICIO RECLAMI della banca, ENTRO DUE ANNI da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.
L’Ufficio Reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti indicati nel regolamento.
Se l’Ufficio Reclami della banca dà ragione al Cliente, lo stesso deve comunicare i tempi tecnici entro i quali la banca si impegna a provvedere.
Il Cliente – QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL’UFFICIO RECLAMI
(perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all’OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX X. 00, 00000, XXXX.
IL RICORSO ALL’OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO va presentato ENTRO UN ANNO
dall’invio della contestazione all’Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili.
L’Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le CONTROVERSIE per cui è competente l’Ombudsman – Giurì bancario sono quelle per le quali si richiede un danno fino a euro 50.000 (prescindendo dall’importo dell’operazione).
La decisione viene adottata entro termini prestabiliti indicati nel regolamento.
Il ricorso all’Ufficio Reclami o all’Ombudsman – Xxxxx bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.
2. CONCILIAZIONE
IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA ATTRAVERSO LA QUALE LE PARTI TENTANO DI PERVENIRE AD UN ACCORDO CHE RISOLVA LA CONTROVERSIA INSORTA. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO. (IX)
La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l’interessato presenta un’istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L’istanza va inoltrata al seguente indirizzo: xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxx. L’indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.
Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti indicati nel regolamento – possono essere di due tipi:
a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (d.lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all’art. 1 del richiamato d.lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un “organismo di conciliazione” che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l’iscrizione nel Registro di detti “organismi” tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;
b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del d.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l’efficacia di un contratto.
Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l’Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l’Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).
SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
NOTE
X.Xx termine di 60 giorni è quello minimo fissato dall’art. 118 T.U.B. per consentire al cliente di recedere.
II.Per l’art. 7, comma 1, DL n. 7/2007 convertito nella legge n. 40/2007 “è nullo qualunque patto, anche posteriore
alla conclusione del contratto, xxx incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l’acquisto o per
la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante”.
XXX.Xx moneta elettronica è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su dispositivo elettronico, emesso previa ricezione
di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente.
XX.Xx credito al consumo è una forma di prestito, che la banca accorda per l’acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
V.Per “titoli strutturati” si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato.
XX.Xx particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le
corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).
VII. Art. 1525 del codice civile (inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà):“Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”.
VIII.Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
XX.Xx segnala che, oltre al Conciliatore Bancario, operano altri organismi abilitati allo svolgimento del servizio di conciliazione ai sensi del d.lgs. n. 5/2003 e dei decreti del Ministero di Giustizia del 23 luglio 2004. L’elenco di tali soggetti è tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Testo elaborato da ABI
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni
- Sede legale e Direzione Generale: Via Xxxxxxxx Veneto 119 – 00187 Roma
- Tel x000000000 – xxxx://xxx.xxx.xx
- Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia
- Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas
S.A. - Parigi
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006
- Xxx Xxxxxxxx al 01/04/2008:
-
✓ Capitale Sociale Euro 2.076.940.000,00 i.v. -
Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione o del servizio
Business Way BNL consente di gestire direttamente dal proprietario PC tutti i rapporti bancari,amministrativi e finanziari dell’azienda. E’ uno strumento multibanca (C.B.I.) e multiutente che via Internet rende possibile operare in assoluta sicurezza, in modo economico, pratico e completo.
Costi di attivazione e canone del servizio
BUSINESS WAY BNL – REMOTE BANKING MULTIBANCA
Attivazione e Canone di utilizzo mensile euro 25,00
NOTA: il servizio è attivato con Personal Computer e Modem già disponibili presso cliente.
Condizioni economiche del servizio PAGAMENTI
Si applicano le condizioni riportate ai seguenti fogli informativi: Servizio bonifici Italia
Servizio incasso effetti disposizioni elettroniche e documenti Servizio incassi e pagamenti per conto della clientela Servizio Bonifici transfrontalieri
Business Way BNL - Principali Clausole contrattuali che regolano il servizio
CONTRATTO CLIENTE
SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI
Articolo 4 – Imputabilità ritardi Banche passive
Le informazioni contabili consolidate concernenti i rapporti in essere presso la BNL e le Banche Passive sono riferite al giorno lavorativo bancario precedente a quello di comunicazione e sono quotidianamente poste a disposizione del Cliente al più tardi entro le ore 08.00, a condizione che le Banche Passive abbiano fatto pervenire in tempo utile le proprie informazioni. La BNL non risponde, pertanto, dei ritardi determinati dalle Banche Passive.
Articolo 5 – Modifiche al servizio
Lo scambio dei flussi elettronici avviene secondo le specifiche fornite dalla BNL, ovvero secondo appositi accordi che, di volta in volta, intercorreranno tra la BNL e il Cliente. Per poter usufruire del servizio, il cliente è tenuto ad utilizzare apparecchiature e programmi che rispondano alle specifiche tecniche indicate dalla BNL. BNL si riserva la facoltà di apportare in qualunque momento le modifiche ai contenuti e alle modalità di erogazione del servizio che verranno ritenute necessarie per garantire l'efficienza e la sicurezza dello stesso o adeguarlo a nuove funzionalità, avendo, tuttavia, cura di salvaguardare, per quanto possibile, la continuità del servizio stesso. Nel caso in cui le modifiche comportino necessità di interventi di tipo tecnico, che impattino sul Cliente, la BNL ne dovrà darne comunicazione preventiva.
Articolo 6 – Sospensione del servizio
Il Servizio potrà essere sospeso o abolito in qualunque momento qualora eventi connessi con l’efficienza e/o sicurezza del Servizio stesso lo rendano necessario e senza responsabilità in capo alla Banca per temporanee interruzioni non comunicate preventivamente.
Articolo 7 - Interruzione del servizio
Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e/o a scioperi – verificatisi presso la BNL – che determinano impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi elettronici, possono comportare la mancata erogazione del Servizio regolato dal presente contratto. BNL darà comunicazione della mancata erogazione non appena possibile.
Articolo 8 – Facoltà di Blocco di flussi da parte di BNL
La BNL si riserva la facoltà di bloccare i flussi elettronici inviatigli dal Cliente per il mancato rispetto delle specifiche modalità di erogazione del servizio previste dalla Guida utente, dandone immediata segnalazione al Cliente stesso.
Articolo 9 – Corrispettivi
Il Titolare del Servizio si impegna a corrispondere il canone di esercizio indicato nella scheda servizio che è parte integrante del presente accordo. Il canone sarà addebitato in via posticipata sul conto corrente indicato nella specifica sezione. Esso, inoltre, sarà corrisposto a partire dal giorno indicato nella scheda servizio ed anche nel caso di cessazione l’importo dovuto verrà addebitato per la quota parte. I servizi e prodotti forniti da soggetti terzi saranno fatturati periodicamente dagli stessi fornitori secondo l’utilizzo effettuato e secondo i termini stabiliti da ciascuno.
Articolo 11 – Esecuzioni istruzioni
La BNL è tenuta a garantire l’esecuzione delle disposizioni in conformità ai dati ed alle informazioni contenute nei flussi elettronici inviati dal Cliente, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare.
La BNL resta estranea da ogni responsabilità derivante dall’esecuzione delle istruzioni come ad essa pervenute.
Articolo 13 - Modifiche al servizio e variazione delle condizioni contrattuali
Nel corso del servizio potranno essere modificati:
· le modalità di fruizione dei servizi;
· i soggetti terzi fornitori di prodotti e servizi eventualmente offerti nel sito;
· le specifiche e le modalità di utilizzo dei sistemi di sicurezza forniti agli operatori ed ai firmatari
Ai sensi dell’art. 118 del T.U.L.B. (Testo Unico Legge Bancaria, come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 223/2006), la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni senza penalità e spese di chiusura, con diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi al domicilio o all’indirizzo e-mail indicati dal Cliente nel presente contratto.
Articolo 14 – Consenso all’utilizzo reti terze e trattamento dati
Il Cliente prende atto che, per l’esecuzione di alcune operazioni previste dal presente accordo, la Banca dovrà utilizzare altre strutture tecniche terze nell’ambito dei circuiti interbancari in Italia e/o all’estero, in conformità alle disposizioni di pagamento e/o incasso impartite. Ciò premesso, il Cliente esprime il consenso al predetto trasferimento dei dati personali sopra indicati ed alla comunicazione degli stessi a queste strutture tecniche, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Articolo 17 - Composizione delle liti e foro competente
Qualora dal presente contratto dovessero sorgere controversie ciascuna parte si impegna fina d'ora ad aderire alla richiesta dell'altra per un tentativo di conciliazione della disputa. Quest'ultimo avverrà attraverso l'intervento di esponenti delle due parti ad adeguato livello. Ove, per qualunque motivo, la procedura di conciliazione non venisse avviata o, qualora avviata, non raggiungesse una soluzione concordata fra le parti, entro quattro mesi dalla richiesta di cui al primo comma, ciascuna delle parti potrà adire l’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
SEZIONE III – CONSERVAZIONE DATI E PROVA
Articolo 23 – Efficacia probatoria delle registrazione dei dati
Il Cliente riconosce l’efficacia probatoria alle registrazioni effettuate dalla BNL. In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni di cui all’art. 19 farà piena prova fino a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della scrittura privata riconosciuta.
SEZIONE IV – TRATTAMENTO DELLE DISPOSIZIONI
Articolo 26 – Responsabilità utilizzo strumenti
Il firmatario riceverà, al momento della sottoscrizione del contratto con il Certificatore di chiavi pubbliche, la busta contenente il codice "pin" ed il codice “puk”. Gli strumenti per l’utilizzo del certificato digitale di sottoscrizione (smart card e relativo lettore) verranno inviati al firmatario tramite spedizioniere oppure contestualmente alla stipula del contratto in funzione delle valutazioni logistiche ed organizzative che BNL, di volta in volta, riterrà più opportune ed efficaci. La BNL non risponde di eventuali utilizzi impropri o fraudolenti degli strumenti di sicurezza forniti al firmatario.
Articolo 28 – Revoca dei certificati
La richiesta di revoca del certificato digitale di sottoscrizione effettuata alla BNL da parte del firmatario comporterà l’interruzione dell’utilizzo dei certificati oggetto della segnalazione.
Articolo 30 - Efficacia probatoria delle registrazione dei dati firmati elettronicamente
Per le disposizioni inviate a BNL il Cliente, in virtù del sistema di gestione della firma digitale di cui alla presente, non è tenuto ad inviare una specifica conferma cartacea per la loro esecuzione. Dette disposizioni, una volta superate le verifiche di validità sulla firma apposta, verranno elaborate ed eseguite dalla BNL.
Tali Disposizioni hanno l’efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell’art 2702 del cc.
SEZIONE V –DURATA, RECESSO ED ELEZIONE DEL DOMICILIO
Articolo 32 - Durata
Il presente contratto è a tempo indeterminato. Le parti contraenti hanno facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno un mese rispetto alla data di efficacia del recesso, mediante raccomandata A/R da inviare anche alle Banche Passive con il medesimo preavviso. La Banca ha facoltà di recedere con effetto immediato in caso di giustificato motivo.
Articolo 33 – Recesso
Nel caso di recesso, sia della BNL sia del Cliente, la BNL medesima è tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno lavorativo precedente la data di efficacia del recesso. In caso di recesso da parte del Cliente, quest’ultimo dovrà, comunque, pagare il canone maturato fino alla fine del mese di recesso. Il cliente, inoltre, si impegna a restituire alla Banca il materiale da questa fornito per l'utilizzo del servizio.
Articolo 34 - Elezione del domicilio
Le parti, ai fini del presente contratto, eleggono rispettivamente domicilio, come di seguito specificato
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DA PARTE DI ACTALIS SPA DI CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
Art.. 5 - Obblighi del titolare
5.3 ACTALIS darà corso al servizio di Certificazione – in particolare per quanto riguarda l’identificazione del titolare per quanto concerne il rilascio dei Certificati nonché per la sospensione e revoca dei medesimi – esclusivamente sulla base delle informazioni dei dati e delle notizie forniti dal Contraente e comunicate a ACTALIS dal medesimo e/o da terzi incaricati da ACTALIS.
5.5 Il Contraente assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati comunicati.
5.6 Il Contraente si assume ogni responsabilità per qualsiasi danno possa derivare a ACTALIS o a soggetti terzi dall’aver celato la propria identità, dall’aver dichiarato falsamente di essere soggetto diverso nonché dall’aver fornito informazioni inesatte, garantendo e manlevando sin d’ora ACTALIS per le conseguenti richieste di risarcimento danni pervenute alla medesima ACTALIS.
Art.. 6 - Servizio di Certificazione
6.1 L’efficacia del contratto per l’erogazione del Servizio di Certificazione da parte di ACTALIS a favore del Contraente rimane subordinata all’approvazione di ACTALIS medesima.
6.2 L’approvazione di cui al comma 1 del presente articolo sarà resa da ACTALIS a proprio insindacabile giudizio, sulla base della valutazione delle attività di identificazione effettuate dall’Operatore di registrazione
6.5 Il mancato rilascio del Certificato di chiave pubblica non farà sorgere alcun obbligo di rimborso a carico dell’Operatore di registrazione o di ACTALIS.
Art 8 – Revoca e sospensione del Certificato
Il Certificato può essere sospeso tramite un’applicazione web utilizzando un canale di comunicazione sicuro. La revoca fa seguito alla richiesta di un nuovo certificato.
Art.. 12 - Durata del Contratto e facoltà di recesso
12.1 Il Contratto ha inizio dalla data dell’adesione da parte del Contraente ed ha validità sino alla data coincidente con il termine della durata del Certificato emesso da ACTALIS; in caso di rinnovo del Certificato medesimo la validità del contratto è deferita sino alla data coincidente con il termine della durata del Certificato rinnovato.
12.2 In ogni caso la validità del contratto cesserà in conseguenza della revoca, per qualunque motivo effettuata, del Certificato.
Art.. 13 - Limitazioni di responsabilità e cause di forza maggiore.
13.1 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di ACTALIS, a qualsiasi titolo derivante da questo Contratto, sussisterà solo nei casi di dolo o colpa grave.
13.2 ACTALIS non sarà responsabile della mancata esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto, qualora tale mancata esecuzione sia dovuta a cause non imputabili a ACTALIS, quali - a scopo esemplificativo e senza intento limitativo - caso fortuito, disfunzioni di ordine tecnico assolutamente imprevedibili e poste al di fuori di ogni controllo, interventi dell’autorità, cause di forza maggiore, calamità naturali ed altre cause imputabili a terzi.
13.3 ACTALIS, in particolare, non sarà responsabile di eventuali disservizi derivanti dal mancato rispetto, da parte del Contraente, delle specifiche operative contenute nel Manuale Operativo e delle disposizioni del presente contratto, delle sue premesse e dei suoi allegati.
13.4 In ogni caso il risarcimento dei danni a terzi non potrà superare l’importo massimo di € 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) per singolo sinistro e di € 1.032.913,80 (unmilionetrentaduemilanovecentotredici/80 Euro) per annualità
Art.. 14 - Modalità di comunicazione del danno subito
In caso di danno derivante dalle attività oggetto del Contratto, il Contraente dovrà, a pena di decadenza:
a) farne denuncia a ACTALIS entro 24 ore dal suo verificarsi, ovvero da quando ne abbia avuta conoscenza (facendo seguire conferma per lettera raccomandata A.R. entro le 24 ore successive);
b) entro sei mesi dall’inoltro della denuncia di cui al punto precedente, quantificare l’eventuale danno subìto e formulare la relativa richiesta di risarcimento.
Art.. 17 - Clausola risolutiva espressa
ACTALIS può considerare risolto il Contratto ex art.1456 cod. civ., con effetto immediato e con possibilità di interrompere senza preavviso l'erogazione del Servizio, dandone comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata A.R nel caso in cui il Contraente utilizzi il Servizio in violazione di disposizioni di legge o regolamenti in materia; a tale risoluzione seguirà la revoca, operata da ACTALIS medesima, dei Certificati emessi da ACTALIS relativi al contraente medesimo.
Art.. 18 - Clausola compromissoria
18.1 Qualsiasi controversia derivante dal Contratto sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dalla ACTALIS, uno nominato dal Contraente, ed il terzo, che fungerà da Presidente, dai primi due.
18.2 Qualora una delle Parti non provveda a nominare il proprio Arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina di Arbitro inviata dall’altra Parte, tale secondo Xxxxxxx sarà nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente del Tribunale di Milano.
SERVIZI TELEMATICI PER LE IMPRESE: Nuovo Business Way BNL
18.3 Analogamente, qualora i due Arbitri nominati dalle Parti non raggiungano un Contratto sulla nomina del terzo Arbitro entro 20 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, il terzo Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della Parte più diligente.
18.4 L’arbitrato avrà natura rituale e gli Arbitri giudicheranno secondo diritto in conformità a quanto previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
18.5 La sede dell’Arbitrato sarà in Milano.
Legenda delle principali nozioni del servizio
Flussi Elettronici:
La modalità informatica tramite la quale Cliente stesso, da un lato, e le Banche, dall’altro, si inviano messaggi relativi alle operazioni bancarie e commerciali.
Firma digitale e Certificati di sottoscrizione digitale:
La caratteristica primaria della firma digitale è di permettere all'autore (firmatario) di un messaggio di provare la sua identità al destinatario apponendovi la propria firma.
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni
- Sede legale e Direzione Generale: Via Xxxxxxxx Veneto 119 – 00187 Roma
- Tel x000000000 – xxxx://xxx.xxx.xx
- Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia
- Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas
S.A. - Parigi
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006
- Dal Bilancio al 01/10/2007:
-
✓ Capitale Sociale Euro 2.075.000.000,00 i.v. -
Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione o del servizio
Caratteristiche e rischi tipici
Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, riceve bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell’estratto conto.
Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.
Caratteristiche specifiche del prodotto “Artigiancassa Revolution ”
Il Conto Business è un conto adatto alla clientela Business e ai liberi professionisti Prospect. E’ indicato sia per la clientela più tradizionale con esigenze di utilizzo legate allo sportello, sia per la clientela che utilizza prevalentemente Internet, poiché in questo caso il canone è gratuito.
Il conto “Artigiancassa Revolution” include i principali strumenti per operare sul conto corrente.
Condizioni economiche dell’operazione o del servizio
1 Elenco operazioni (ordinate per causali ABI) che determinano l’addebito del canone mensile se disposte allo sportello e non ricorrenti: 10 (Emissione assegni circolari o vaglia),11 (Pagamento utenze come servizi pubblici, luce, gas, telefono, ecc.), 19 (Imposte e tasse ), 21(Contributi assistenziali e previdenziali), 26 (Bonifico), 28 (Acquisto e vendita divise e/o banconote estere), 34 (Disposizioni di giro conto - stessa banca - SOLO SE SEGNO DARE), 52 (Prelevamento allo sportello), 78 (Versamento contanti e valori assimilati), 79 (Disposizione di giro conto da/a altra banca - SOLO SE SEGNO DARE), 92 (Addebito libretto assegni), AB (Versamento titoli di credito e contanti), Z2 (Versamento assegni bancari), Z3 (Versamento assegni circolari emessi da altre banche), Z4 (Versamento assegni postali), Z5 (Versamento indiretto), ZC (Pagamento per fornitura elettrica), ZD (Pagamento per servizio telefonico), ZE (Pagamento per servizi acqua/gas), ZL (Bonifico sull’estero), ZN (Negoziazione assegni sull'estero).
Spese di gestione del conto
Canone mensile
▪ In caso di operatività esclusivamente on line euro 0,00
▪ Da 1 a 10 operazioni allo sportello1 euro 9,90
▪ Dall’11° operazione (le operazioni diventano illimitate) euro 19,90
Spese di liquidazione periodica Spese singole scrittura
Invio estratto conto Spese di chiusura conto
euro 0
euro 0
euro 0
euro 0
Recupero spese per invio Documenti di Trasparenza | 1,00 (per | |
(documenti di sintesi) | euro | ogni invio |
trimestrale) | ||
Spese per singolo invio estratto conto per posta ordinaria | euro | 0 |
Imposta di bollo annua per persone fisiche2 | euro | 34,20 |
Imposta di bollo annua per soggetti diversi da persone fisiche2 | euro | 73,80 |
Costo per ogni assegno bancario non trasferibile | euro | 0,10 |
Costo per ogni assegno bancario libero Recupero imposta di bollo per richiesta assegno bancario in | euro | 0,10 |
Forma libera ex art. 49 co. 10 D. Lgs 231/2007 Euro 1,50 |
2 In caso di invio di estratto conto con periodicità diversa da quella annuale, l’imposta annua viene ripartita come segue:Periodicità mensile: euro 2,85 per le persone fisiche, euro 6,15 per soggetti diversiPeriodicità bimestrale: euro 5,70 per le persone fisiche, euro 12,30 per soggetti diversiPeriodicità trimestrale: euro 8,55 per le persone fisiche, euro 18,45 per soggetti diversiPeriodicità quadrimestrale: euro 11,40 per le persone fisiche, euro 24,60 per soggetti diversiPeriodicità semestrale: euro 17,10 per le persone fisiche, euro 36,90 per soggetti diversi
Servizi e agevolazioni bancarie comprese nel canone
Carta Top Cash
Canone carta Top Cash Gratuita
Carta Top Card Business
Canone carta Top Card business Gratuita il 1° anno
Servizi telematici per le imprese: Business Way Canone Business Way Gratuito
Commissione su bonifici presso la stessa filiale e banche del gruppo (allo sportello) € 2,50
Commissione su bonifici presso altre banche (allo sportello) € 3,00
XX.XX
Commissioni di incasso su istituto € 3,00
Commissioni incasso su altre banche € 4,00 Maggiorazione per presentazione su supporto cartaceo € 1,75 Valuta accredito su istituto 7 giorni lavorativi
Xxxxxx accredito su altre banche 8 giorni lavorativi MAV
Commissioni incasso su istituto € 2,50
Commissioni incasso su altre banche € 2,50
RID
Commissioni di incasso su istituto € 1,80
Commissioni incasso su altre banche € 2,90
Xxxxxx accredito su istituto 4 giorni lavorativi Valuta accredito su altre banche 5 giorni lavorativi
Tasso Anticipo portafoglio SBF MM Euribor 1M+spread 2,00% Tasso Anticipo fatture MM Euribor 1M+spread 2,50%
Recupero costi per operazioni effettuate in mancanza di disponibilità
Commissione euro 1,25
Per ogni operazione di addebito effettuata di iniziativa della clientela che, in sede di registrazione contabile, generi una situazione di mancanza di disponibilità dei fondi del conto corrente.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx euro 2,50
Tassi di interesse e c.m.s.
Gli interessi sono calcolati moltiplicando i “numeri” che contribuiscono alla determinazione delle competenze per i relativi tassi e dividendo il risultato per 365 (366 se anno bisestile). I “numeri” rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo, diviso 100.
Tasso creditore Xxxxx annuo lordo nominale con capitalizzazione trimestrale | 0,01% |
Ritenuta fiscale | 27% |
Tasso debitore Xxxxx annuo nominale con capitalizzazione trimestrale |
🢭 Per utilizzi autorizzati
🢭 Per scoperto transitorio/sconfinamento
MM Euribor 1M+spread 3,95% MM Euribor 1M+spread 5,95%
Commissione massimo scoperto
Commissione sul massimo saldo debitore registrato nel
periodo, per utilizzi autorizzati 0,250%
Commissione sul massimo saldo debitore registrato nel
periodo, per scoperto transitorio/sconfinamento 0,500%
Valute
Contante, assegni bancari tratti sullo stesso sportello del versamento ed assegni circolari BNL
Assegni bancari BNL tratti su sportelli diversi da quello del versamento
giorno di versamento 2 giorni lavorativi
Assegni circolari di altri Istituti 4 giorni lavorativi
Assegni bancari di altri Istituti e titoli postali 5 giorni lavorativi
Valute sui prelevamenti
Prelievi di contante allo sportello e assegni bancari a traenza diretta sullo sportello presso cui è intrattenuto il conto
giorno di prelevamento
Prelievo a mezzo sportello automatico (ATM) BNL o altri Istituti giorno di prelevamento Con assegno bancario giorno di emissione
Termini di disponibilità delle somme versate con assegno
Si riportano di seguito i “Termini” espressi in giorni lavorativi, decorsi i quali è possibile utilizzare gli importi relativi agli assegni versati.
Assegni circolari BNL ed assegni bancari tratti sullo stesso sportello del versamento
Assegni bancari BNL tratti su sportelli diversi da quello del versamento
stesso giorno di versamento
3 giorni lavorativi
Assegni bancari e circolari di altri Istituti e titoli assimilabili 6 giorni lavorativi
Termini di non stornabilità delle somme accreditate sul conto
Si riportano di seguito i “Termini”, espressi in giorni lavorativi, decorsi i quali non potranno più essere stornati da BNL gli importi degli assegni bancari e circolari tratti od emessi, rispettivamente, su o da banche italiane e versati in conto, nonché delle disposizioni XX.XX.: (Ricevute Bancarie) e R.I.D. (addebiti preautorizzati in conto) accreditate s.b.f. e inoltrate per l’incasso:
Assegni circolari BNL ed assegni bancari tratti sullo stesso sportello del versamento
Assegni bancari BNL tratti su sportelli diversi da quello del versamento
1 giorno lavorativo
6 giorni lavorativi
Assegni bancari e circolari di altre banche 7 giorni lavorativi
Disposizioni domiciliate presso BNL XX.XX 6 giorni
R.I.D. 8 giorni (*)
Disposizioni domiciliate presso altre banche XX.XX. 12 giorni
R.I.D. 12 giorni (*)
Si precisa peraltro che la banca trattaria, emittente o domiciliataria, scaduti i termini sopra indicati, mantiene il diritto di agire direttamente nei confronti del cliente per il recupero dell’importo dei titoli e/o dei crediti indebitamente pagati.
In ipotesi di comunicazione di impagato di titoli accolti in versamento, nei termini su indicati, BNL addebiterà il conto del relativo importo interrompendo i cennati termini, riservandosi la facoltà - al fine di una migliore cura dell’interesse della clientela - di procedere ad un secondo tentativo d’incasso riaccreditando il medesimo sul conto, in attesa dell’esito definitivo del titolo: In questo caso le scritture dare avere sul conto sono esenti da spese di tenuta conto.
I termini sopra indicati non valgono in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale – determinatesi presso BNL o presso banche sue corrispondenti, con la conseguenza che in tali circostanze la banca conserva il diritto di procedere in
qualsiasi momento all’addebito in conto dei titoli risultati insoluti
Altre spese variabili
Recupero costi per il blocco di assegni bancari denunciati smarriti o rubati euro 5,00
Diritto a titolo di rimborso spese per rilascio copia di documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nei dieci anni precedenti
minimo per documento: euro 10,33 massimo: euro 154,94
Vengono in ogni caso recuperate le spese vive sostenute, nonché quelle reclamate da terzi.
Versamento di vaglia postali ordinari e telegrafici localizzati in Uffici P.T. diversi dalla locale Cassa Provinciale o Ufficio Vaglia Risparmi
Recupero fisso per ogni titolo euro 1,03
Commissione per ciascun assegno tratto in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto euro 5,16
reclamate dalla
più eventuali spese banca negoziatrice
Informazioni commerciali relative a clienti affidati e non, comprese spese sostenute:
Minimo: euro 7,75
Xxxxxxx: euro 25,82
Certificazioni di attività e passività bancarie (in relazione alla complessità)
Minimo: euro 20,66
Massimo: euro 51,46
Certificazioni per revisione di bilanci, comprese spese sostenute:
Minimo: euro 25,82
Massimo: euro 129,11
A) PRINCIPALI CONDIZIONI NORMATIVE
Art. 1)
Le revoche, le modifiche e le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando questa non ne abbia ricevuto comunicazione o notizia legalmente certa e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
Art. 3)
Il Correntista è tenuto a custodire i moduli di assegni, comunicando alla Banca la loro perdita. La comunicazione determina il passaggio della responsabilità in capo alla Banca.
Art. 4)
Gli assegni sono accreditati salvo buon fine; in caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti e le azioni, compreso l’addebito in conto.
Art. 5)
L’articolo regola i diritti e le garanzie a favore della Banca per qualunque suo credito verso il Correntista, disciplinando altresì particolari ipotesi in caso di cliente non consumatore.
Art. 6)
Nell’ipotesi di concessione di un’apertura di credito, la Banca ha facoltà di recedere dalla stessa, nonché di ridurla o sospenderla, con le modalità e i termini specificamente previsti in contratto. Analoga facoltà di recesso spetta al Correntista.
Art. 7)
Art. 8)
Il rapporto viene chiuso contabilmente con la periodicità convenuta, registrando in quel momento, fra l’altro, gli interessi creditori e debitori; il saldo, così determinato, produce interessi secondo le medesime modalità. La Banca e il Correntista possono recedere dal conto secondo i termini specificamente determinati nel contratto.
Gli estratti conto, inviati dalla Banca entro 30 giorni dalla chiusura contabile, si intendono approvati dal Correntista decorsi 60 giorni dalla loro ricezione.
Artt. 11,12,13)
Per i conti cointestati, sono specificate le modalità di conferimento, modifica e revoca dei poteri di rappresentanza, le facoltà di compiere operazioni congiuntamente e disgiuntamente, nonché i diritti dei cointestatari nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno di essi.
Art. 14)
Regola il pagamento degli assegni tratti dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, ivi compreso il caso di recesso dall’apertura di credito ai sensi dell’art. 6.
Art. 15)
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni senza penalità e spese di chiusura, con diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca.
Art. 16)
La Banca non è responsabile in caso di mancata esecuzione degli ordinidovuta a fatto di terzi o ad essa non imputabile.
Art. 21, 22)
Regolano le modalità e i limiti dell’emissione e del pagamento degli assegni espressi in valute estere specificamente indicate, e ciò sia per i conti espressi in Euro che per quelli espressi in valuta estera.
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Requisiti minimi di accesso | Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l’inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.) |
Saldo contabile | Xxxxx risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione |
Saldo disponibile | Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata |
Tasso creditore | Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni. |
Valute sui versamenti | Indica con riferimento alla data dell’operazione, la decorrenza dei giorni lavorativi per le banche utili per il calcolo degli interessi. |
Valute sui prelevamenti | Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l’effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi. |
DOCUMENTO DI SINTESI (*)
DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E
DEL SERVIZIO BUSINESS WAY
Documento di Sintesi n. 500 Del 04/09/2008
Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, il quale può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere e disporre bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni ecc. nei limiti del saldo disponibile. Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, le aperture di credito, le carte di credito e di debito, ecc..
Si riportano di seguito, in forma di sintesi, le più significative condizioni economiche e normative che regolano il rapporto.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
a) Capitalizzazione degli interessi:
gli interessi creditori e debitori vengono conteggiati e portati in conto con periodicità TRIMESTRALE ed il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
b) Tassi creditori: T.E./Spread
Tasso fisso o minimo garantito (ILLIMITATO) 0,010 % 0,01000 %
Ritenuta fiscale:
E’ possibile che alcuni rapporti, previ accordi con la clientela depositante, possano essere infruttiferi di interessi
c) Tassi debitori:
Tasso annuo nominale, con capitalizzazione TRIMESTRALE , media mensile Euribor 1 m + 3,95% Tassi debitori extra-fido: media mensile Euribor 1 m + 5,95%
d) Commissione massimo scoperto:
Commissione sul massimo saldo debitore 0,250% Cms extra fido : 0,500%
e) Spese fisse di gestione:
canone mensile (*)
- n. operazioni effettuate allo sportello comprese tra 1 e 10 Euro 9,90
- n. operazioni effettuate allo sportello superiori a 10 Euro 19,90 spese di liquidazione periodica Euro 0
spese forfetarie trimestrali Euro 0 Recupero spese per bollo, invio E/C e documenti
di Trasparenza ex Del. CICR 04/03/03 Euro 73,80
f) Spese variabili di gestione:
spese per singola scrittura Euro 0 costo per ogni assegno bancario Euro 0,100
recupero costi di gestione per mancanza disponibilità Euro 1,25 per operazione (massimo giornaliero applicabile) Euro 2,50
Banca Nazionale del Lavoro SpA
Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 1.500.000.000,00
i.v. – Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 – Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 – 00000 Xxxx – Tel. x00 00 00000 – xxx.xx
g) Valute:
- Valute sui versamenti:
Contante, assegni bancari tratti sullo stesso sportello
del versamento ed assegni circolari BNL giorno del versamento Assegni bancari BNL tratti su sportelli diversi da quello
del versamento 2 giorni lavorativi
Assegni circolari di altri Istituti 4 giorni lavorativi
Assegni bancari di altri Istituti e titoli postali 5 giorni lavorativi
* Il canone mensile sarà addebitato solo in caso di effettuazione di operazioni allo sportello (ad es. prelievi, versamenti, bonifici) e prive del carattere della ricorrenza, con esclusione quindi di disposizioni permanenti (ad es. bonifici, domiciliazione utenze, ecc. - cfr. al riguardo il Foglio Informativo).
PRINCIPALI CONDIZIONI NORMATIVE
Art. 1)
Le revoche, le modifiche e le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando questa non ne abbia ricevuto comunicazione o notizia legalmente certa e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
Art. 3)
Il Correntista è tenuto a custodire i moduli di assegni, comunicando alla Banca la loro perdita. La comunicazione determina il passaggio della responsabilità in capo alla Banca.
Art. 4)
Gli assegni sono accreditati salvo buon fine; in caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti e le azioni, compreso l’addebito in conto.
Art. 5)
L’articolo regola i diritti e le garanzie a favore della Banca per qualunque suo credito verso il Correntista, disciplinando altresì particolari ipotesi in caso di cliente non consumatore.
Art. 6)
Nell’ipotesi di concessione di un’apetura di credito, la Banca ha facoltà di recedere dalla stessa, nonché di ridurla o sospenderla, con le modalità e i termini specificamente previsti in contratto. Analoga facoltà di recesso spetta al Correntista.
Art. 7)
Il rapporto viene chiuso contabilmente con la periodicità convenuta, registrando in quel momento, fra l’altro, gli interessi creditori e debitori; il saldo, così determinato, produce interessi secondo le medesime modalità. La Banca e il Correntista possono recedere dal conto secondo i termini specificamente determinati nel contratto.
Art. 8)
Gli estratti conto, inviati dalla Banca entro 30 giorni dalla chiusura contabile, si intendono approvati dal Correntista decorsi 60 giorni dalla loro ricezione.
Artt. 11,12,13)
Per i conti cointestati, sono specificate le modalità di conferimento, modifica e revoca dei poteri di rappresentanza, le facoltà di compiere operazioni congiuntamente e disgiuntamente, nonché i diritti dei cointestatari nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno di essi.
Art. 14)
Regola il pagamento degli assegni tratti dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, ivi compreso il caso di recesso dal’apertura di credito ai sensi dell’art. 6.
Art. 15)
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i
xxxxxx e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni senza penalità spese di chiusura, con diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca.
Art. 16)
La Banca non è responsabile in caso di mancata esecuzione degli ordini dovuta a fatto di terzi o ad essa non imputabile.
Art. 21, 22)
Regolano le modalità e i limiti dell’emissione e del pagamento degli assegni espressi in valute estere specificamente indicate, e ciò sia per i conti espressi in Euro che per quelli espressi in valuta estera.
SERVIZI TELEMATICI PER LE IMPRESE: Business Way BNL
Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione o del servizio
Business Way BNL consente di gestire direttamente dal proprietario PC tutti i rapporti bancari,amministrativi e finanziari dell’azienda. E’ uno strumento multibanca (C.B.I.) e multiutente che via Internet rende possibile operare in assoluta sicurezza, in modo economico, pratico e completo.
Costi di attivazione e canone del servizio
BUSINESS WAY BNL – REMOTE BANKING MULTIBANCA
Attivazione e Canone di utilizzo mensile euro 25,00
NOTA: il servizio è attivato con Personal Computer e Modem già disponibili presso cliente.
Condizioni economiche del servizio PAGAMENTI
Si applicano le condizioni riportate ai seguenti fogli informativi: Servizio bonifici Italia
Servizio incasso effetti disposizioni elettroniche e documenti Servizio incassi e pagamenti per conto della clientela Servizio Bonifici transfrontalieri
Business Way BNL - Principali Clausole contrattuali che regolano il servizio CONTRATTO CLIENTE
SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI
Articolo 4 – Imputabilità ritardi Banche passive
Le informazioni contabili consolidate concernenti i rapporti in essere presso la BNL e le Banche Passive sono riferite al giorno lavorativo bancario precedente a quello di comunicazione e sono quotidianamente poste a disposizione del Cliente al più tardi entro le ore 08.00, a condizione che le Banche Passive abbiano fatto pervenire in tempo utile le proprie informazioni. La BNL non risponde, pertanto, dei ritardi determinati dalle Banche Passive.
Articolo 5 – Modifiche al servizio
Lo scambio dei flussi elettronici avviene secondo le specifiche fornite dalla BNL, ovvero secondo appositi accordi che, di volta in volta, intercorreranno tra la BNL e il Cliente. Per poter usufruire del servizio, il cliente è tenuto ad utilizzare apparecchiature e programmi che rispondano alle specifiche tecniche indicate dalla BNL. BNL si riserva la facoltà di apportare in qualunque momento le modifiche ai contenuti e alle modalità di erogazione del servizio che verranno ritenute necessarie per garantire l'efficienza e la sicurezza
dello stesso o adeguarlo a nuove funzionalità, avendo, tuttavia, cura di salvaguardare, per quanto possibile, la continuità del servizio stesso. Nel caso in cui le modifiche comportino necessità di interventi di tipo tecnico, che impattino sul Cliente, la BNL ne dovrà darne comunicazione preventiva.
Articolo 6 – Sospensione del servizio
Il Servizio potrà essere sospeso o abolito in qualunque momento qualora eventi connessi con l’efficienza e/o sicurezza del Servizio stesso lo rendano necessario e senza responsabilità in capo alla Banca per temporanee interruzioni non comunicate preventivamente.
Articolo 7 - Interruzione del servizio
Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e/o a scioperi – verificatisi presso la BNL – che determinano impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi elettronici, possono comportare la mancata erogazione del Servizio regolato dal presente contratto. BNL darà comunicazione della mancata erogazione non appena possibile.
Articolo 8 – Facoltà di Blocco di flussi da parte di BNL
La BNL si riserva la facoltà di bloccare i flussi elettronici inviatigli dal Cliente per il mancato rispetto delle specifiche modalità di erogazione del servizio previste dalla Guida utente, dandone immediata segnalazione al Cliente stesso.
Articolo 9 – Corrispettivi
Il Titolare del Servizio si impegna a corrispondere il canone di esercizio indicato nella scheda servizio che è parte integrante del presente accordo. Il canone sarà addebitato in via posticipata sul conto corrente indicato nella specifica sezione. Esso, inoltre, sarà corrisposto a partire dal giorno indicato nella scheda servizio ed anche nel caso di cessazione l’importo dovuto verrà addebitato per la quota parte. I servizi e prodotti forniti da soggetti terzi saranno fatturati periodicamente dagli stessi fornitori secondo l’utilizzo effettuato e secondo i termini stabiliti da ciascuno.
Articolo 11 – Esecuzioni istruzioni
La BNL è tenuta a garantire l’esecuzione delle disposizioni in conformità ai dati ed alle informazioni contenute nei flussi elettronici inviati dal Cliente, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare.
La BNL resta estranea da ogni responsabilità derivante dall’esecuzione delle istruzioni come ad essa pervenute.
Articolo 13 - Modifiche al servizio e variazione delle condizioni contrattuali
Nel corso del servizio potranno essere modificati:
· le modalità di fruizione dei servizi;
· i soggetti terzi fornitori di prodotti e servizi eventualmente offerti nel sito;
· le specifiche e le modalità di utilizzo dei sistemi di sicurezza forniti agli operatori ed ai firmatari
Ai sensi dell’art. 118 del T.U.L.B. (Testo Unico Legge Bancaria, come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 223/2006), la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni senza penalità e spese di chiusura, con diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi al domicilio o all’indirizzo e-mail indicati dal Cliente nel presente contratto.
Articolo 14 – Consenso all’utilizzo reti terze e trattamento dati
Il Cliente prende atto che, per l’esecuzione di alcune operazioni previste dal presente accordo, la Banca dovrà utilizzare altre strutture tecniche terze nell’ambito dei circuiti interbancari in Italia e/o all’estero, in conformità alle disposizioni di pagamento e/o incasso impartite. Ciò premesso, il Cliente esprime il
consenso al predetto trasferimento dei dati personali sopra indicati ed alla comunicazione degli stessi a queste strutture tecniche, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Articolo 17 - Composizione delle liti e foro competente
Qualora dal presente contratto dovessero sorgere controversie ciascuna parte si impegna fina d'ora ad aderire alla richiesta dell'altra per un tentativo di conciliazione della disputa. Quest'ultimo avverrà attraverso l'intervento di esponenti delle due parti ad adeguato livello. Ove, per qualunque motivo, la procedura di conciliazione non venisse avviata o, qualora avviata, non raggiungesse una soluzione concordata fra le parti, entro quattro mesi dalla richiesta di cui al primo comma, ciascuna delle parti potrà adire l’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
SEZIONE III – CONSERVAZIONE DATI E PROVA
Articolo 23 – Efficacia probatoria delle registrazione dei dati
Il Cliente riconosce l’efficacia probatoria alle registrazioni effettuate dalla BNL. In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni di cui all’art. 19 farà piena prova fino a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della scrittura privata riconosciuta.
SEZIONE IV – TRATTAMENTO DELLE DISPOSIZIONI
Articolo 26 – Responsabilità utilizzo strumenti
Il firmatario riceverà, al momento della sottoscrizione del contratto con il Certificatore di chiavi pubbliche, la busta contenente il codice "pin" ed il codice “puk”. Gli strumenti per l’utilizzo del certificato digitale di sottoscrizione (smart card e relativo lettore) verranno inviati al firmatario tramite spedizioniere oppure contestualmente alla stipula del contratto in funzione delle valutazioni logistiche ed organizzative che BNL, di volta in volta, riterrà più opportune ed efficaci. La BNL non risponde di eventuali utilizzi impropri o fraudolenti degli strumenti di sicurezza forniti al firmatario.
Articolo 28 – Revoca dei certificati
La richiesta di revoca del certificato digitale di sottoscrizione effettuata alla BNL da parte del firmatario comporterà l’interruzione dell’utilizzo dei certificati oggetto della segnalazione.
Articolo 30 - Efficacia probatoria delle registrazione dei dati firmati elettronicamente
Per le disposizioni inviate a BNL il Cliente, in virtù del sistema di gestione della firma digitale di cui alla presente, non è tenuto ad inviare una specifica conferma cartacea per la loro esecuzione. Dette disposizioni, una volta superate le verifiche di validità sulla firma apposta, verranno elaborate ed eseguite dalla BNL. Tali Disposizioni hanno l’efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell’art 2702 del cc.
SEZIONE V –DURATA, RECESSO ED ELEZIONE DEL DOMICILIO
Articolo 32 - Durata
Il presente contratto è a tempo indeterminato. Le parti contraenti hanno facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno un mese rispetto alla data di efficacia del recesso, mediante raccomandata A/R da inviare anche alle Banche Passive con il medesimo preavviso. La Banca ha facoltà di recedere con effetto immediato in caso di giustificato motivo.
Articolo 33 – Recesso
Nel caso di recesso, sia della BNL sia del Cliente, la BNL medesima è tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno lavorativo precedente la data di efficacia del recesso. In caso di recesso da parte del Cliente, quest’ultimo dovrà, comunque, pagare il canone maturato fino alla fine del mese di recesso. Il cliente, inoltre, si impegna a restituire alla Banca il materiale da questa fornito per l'utilizzo del servizio.
Articolo 34 - Elezione del domicilio
Le parti, ai fini del presente contratto, eleggono rispettivamente domicilio, come di seguito specificato
Legenda delle principali nozioni del servizio
Flussi Elettronici:
La modalità informatica tramite la quale Cliente stesso, da un lato, e le Banche, dall’altro, si inviano
messaggi relativi alle operazioni bancarie e commerciali.
Firma digitale e Certificati di sottoscrizione digitale:
La caratteristica primaria della firma digitale è di permettere all'autore (firmatario) di un messaggio di provare la sua identità al destinatario apponendovi la propria firma.
NORMA DI CHIUSURA
Clausola sospensiva - Gli effetti del presente contratto, ove non collocato a sportello, sono sospesi sino all’esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti necessari per l’erogazione dei Servizi previsti. La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l’effettivo svolgimento delle successive attività connesse al Servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, con conseguente obbligo di restituzione degli eventuali strumenti di sicurezza forniti dalla Banca per la fruizione del Servizio stesso.
* Redatto ai sensi del Capo I, Titolo VI (Trasparenza delle Condizioni Contrattuali) del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della Deliberazione CICR 4 marzo 2003 e dell’art. 8 della sezione II, Titolo X, Capitolo I (Pubblicità e
Informazione Precontrattuale) delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia.
Alla spett.le Banca Nazionale del Lavoro SpA
Premesso che - come rappresentato nell'informativa che mi è stata fornita ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 -
l’esecuzione delle operazioni e dei servizi bancari può richiedere la comunicazione (ed il correlato trattamento) dei miei dati personali alle categorie di soggetti di seguito specificate:
• società che svolgono servizi bancari e finanziari, ivi comprese le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas;
• società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
• società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla Clientela;
• società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la Clientela;
• enti interbancari e società che rilevano i rischi finanziari;
• società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
• società di recupero crediti;
(A) ☒ do il consenso □ nego il consenso
alle predette comunicazioni.
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, e fatto salvo quanto disposto dall’art. 24 del Decreto Legislativo n. 196/2003, la Banca non potrà dare corso ad operazioni o servizi la cui esecuzione implichi il trattamento dei miei dati personali.
Inoltre,
Data / /
Firma
• per quanto riguarda la comunicazione, da parte della Banca, dei miei dati a società di rilevazione della qualità dei servizi erogati dal Gruppo BNL
(B) ☒ do il consenso □ nego il consenso
• per quanto riguarda il trattamento, da parte della Banca, dei miei dati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi del Gruppo BNL
(C) ☒ do il consenso □ nego il consenso
• per quanto riguarda il trattamento, da parte della Banca, dei miei dati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi di società terze
(D) ☒ do il consenso □ nego il consenso
• per quanto riguarda la comunicazione, da parte della Banca, dei miei dati a società terze a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi
(E) □ do il consenso ☒ nego il consenso
Data / / Firma
Per quanto riguarda il trattamento di dati sensibili, acquisiti dalla Banca a seguito delle operazioni o dei contratti indicati nel riquadro del foglio 1 dell’informativa (ad esempio: iscrizione a partiti politici o associazioni, dati relativi alla salute), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dalle operazioni o dai servizi da me richiesti
(F) □ do il consenso ☒ nego il consenso
Data / / Firma
Mod. 5000232B - Consenso al trattamento dei dati personali - Copia per il Cliente