CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Oggetto della concessione è l’affidamento dei servizi di rimozione depositeria e custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art. 215 del Codice della Strada perché lasciati in sosta irregolare nelle strade del Comune di Bologna. E' altresì oggetto della concessione la posa della segnaletica temporanea di divieto di sosta, da collocarsi nel rispetto della normativa vigente, in occasione delle operazioni di lavaggio strade. Si precisa che, di norma, il lavaggio strade viene effettuato nelle giornate feriali di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dei seguenti mesi: da marzo a Giugno e da Settembre a Novembre. La segnaletica necessaria (mille cartelli) dovrà essere acquistata o noleggiata dal concessionario a proprie spese.
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha durata biennale dalla data di stipulazione del contratto. Alla scadenza l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l’affidamento per lo stesso periodo. In tale caso il concessionario è vincolato ad accettare il rinnovo.
ART. 3 - TARIFFE
Il concessionario nello svolgimento del servizio applicherà le tariffe di rimozione di cui al D.M. 401/1998, adottate ed aggiornate dall’Amministrazione con deliberazione di Giunta, eventualmente modificate a fronte del possibile ribasso determinato dall’offerta che risulterà aggiudicataria e gli adeguamenti ISTAT previsti dal su citato decreto. A tali tariffe viene applicata l’imposta di valore aggiunto IVA nella misura prevista dalla legge. Il concessionario applicherà inoltre le tariffe di custodia previste dalla delibera di Giunta in materia.
ART. 4 - PERSONALE: SICUREZZA DEI LAVORATORI, REQUISITI E OBBLIGHI
Il personale addetto all’esecuzione del servizio deve essere munito di tesserino di riconoscimento esposto riportante i seguenti dati:
− Nome e cognome;
− Fotografia;
− Impresa di appartenenza e n. di matricola
Per svolgere le prestazioni previste nel presente capitolato il concessionario si avvarrà di personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato per numero e qualificazione professionale.
Il concessionario è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso di esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia di prevenzione antinfortunistica, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento al D.Lgs 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche.
Il concessionario produrrà il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, redatto secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa. L’Amministrazione si riserva di indicare eventuali modificazioni o chiarimenti ai quali il concessionario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti giorni dalla loro ricezione.
Il Concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e a trasmettere l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo documento, autorità, numero e data di rilascio).
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Il concessionario si impegna a reperire prioritariamente il personale necessario alla prestazione del servizio tra quello attualmente impiegato dall’attuale concessionario, in misura adeguata all’organizzazione dell’attività.
Il personale impiegato ha l’obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all’utenza. Il personale dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro mantenendo un livello di ordinaria diligenza quanto al decoro personale.
In ogni caso il concessionario dovrà assicurare che il proprio personale si uniformi ai seguenti criteri:
− Dovrà dimostrare massima disponibilità nei rapporti con l’utenza;
− Dare riscontro alle richieste di informazioni con la massima chiarezza di linguaggio nonché con gentilezza tempestività e precisione;
− Dovrà evitare di entrare in polemica con gli utenti in relazione agli eventi correlati alle diverse operazioni connesse con il servizio;
− Dovrà astenersi da commenti o apprezzamenti che danneggino l’immagine del Comune di Bologna e della Polizia Municipale e comunque da atteggiamenti non consoni al ruolo che gli è affidato per lo svolgimento del servizio;
− Dovrà astenersi dall’indossare capi di vestiario non consoni all’attività svolta;
− Dovrà essere titolare di patente di guida e non aver subito la sospensione della medesima ai sensi degli art. 186 e 187 del C.d.S..
Il concessionario dovrà mettere a disposizione il proprio personale qualora si presenti la necessità di procedere a verifiche all’interno della depositeria e dei veicoli in essa ricoverati.
L’amministrazione si riserva il diritto di richiedere al concessionario l’allontanamento degli operatori che si siano resi responsabili di almeno tre episodi accertati di scortesia o comportamento inurbano o scarsamente professionale nei confronti dell’utenza: il concessionario si impegna alla loro tempestiva sostituzione.
La contestazione degli episodi richiamati potrà essere effettuata in seguito a segnalazione dell’utenza oppure a seguito di rilevazione diretta da parte di operatori della Polizia Municipale.
Il concessionario si impegna altresì a garantire la continuità del servizio in caso di turnover del personale di sportello, garantendo adeguato periodo di affiancamento al personale subentrante.
ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO
Il personale adibito al servizio sarà dipendente del concessionario con cui intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato agli effetti di legge.
Il concessionario dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto .
Tutto il personale adibito ai servizi in concessione dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del concessionario.
Eventuali lavoratori non comunitari dovranno essere stati reclutati nel rispetto delle normativa vigente in materia di permesso di soggiorno.
Il concessionario dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro previste dalla normativa vigente, dotando il personale, ove previsto, di mezzi di protezione idonei al servizio da svolgersi.
E’ fatto obbligo al concessionario di esibire, a semplice richiesta dell’Amministrazione, il registro delle presenze, il modello DM10, le ricevute dei versamenti INAIL, il libro matricola e ogni altro documento comprovante la regolarità contributiva.
Il concessionario si obbliga a applicare il CCNL di categoria e ad applicare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva, anche se scaduti, fino alla loro sostituzione, per tutta la durata della concessione.
Il suddetto obbligo vincola il concessionario anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni del concessionario, e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.
L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.
ART. 6 - MATERIALI D’USO E ATTREZZATURE
Il concessionario, fatta salva la disciplina comunque risultante in atti per ciò che riguarda l’area in cui troverà posto la depositeria, dovrà svolgere tutte le attività previste dal presente capitolato utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e o disponibilità come indicato in sede di offerta.
Tutte le macchine e le attrezzature utilizzate per l’espletamento dei servizi affidati in concessione e i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e rispondenti a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’impiego delle attrezzature e dei macchinari, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato. Inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
Il concessionario è responsabile della custodia dei propri mezzi e delle attrezzature utilizzate per il servizio.
L’Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile in caso di danni o furti.
ART. 7 - REFERENTI
Il concessionario è tenuto a comunicare all’Amministrazione il nominativo di uno o più responsabili, anche soggetti a reperibilità, cui fare immediato riferimento per ogni eventuale comunicazione, contestazione o richiesta.
In particolare il concessionario dovrà indicare la figura del responsabile del personale che assumerà la funzione di referente per le attività oggetto della concessione. Le caratteristiche ed i compiti del responsabile saranno:
− Avere competenza in ordine ai servizi di cui al capitolato;
− Essere presente o rintracciabile con continuità con l’incarico di rappresentare il concessionario, sia dal punto di vista dell’esecuzione dell’attività, sia da quello di responsabile coordinatore del personale del concessionario;
− In assenza del responsabile occorrerà che il concessionario nomini un sostituto dandone comunicazione all’Amministrazione. Il concessionario si impegna a fornire adeguato numero di recapiti telefonici , di posta elettronica e fax, al quale rivolgersi in caso di problemi.
Il referente può coincidere con la figura del custode.
Il Comandante della Polizia Municipale comunicherà in temi diversi uno o più nominativi che fungeranno da referenti della Polizia Municipale nei rapporti con il concessionario.
ART. 8 - REVISIONE PERIODICA DEL CANONE DI AFFITTO DELL’AREA DELLA DEPOSITERIA
Il canone di locazione sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT come da normativa vigente.
ART. 9 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto di concessione , compresa l’imposta di bollo e la registrazione, sono a carico del concessionario.
ART. 10 - GARANZIE
A garanzia del corretto svolgimento delle attività previste in concessione, il concessionario esibisce adeguata garanzia per un importo pari ad € 25.000,00 la cui scadenza è successiva a due anni dal termine della concessione, la garanzia può avere forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni:
− Pagamento a semplice richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 gg. consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima,
− Rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 CC.,
− Che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita,
− Rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 CC..
La garanzia fideiussoria garantirà anche per gli inadempimenti a fronte dei quali sia prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà quindi diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse, in tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione .
La mancata costituzione della garanzia potrà determinare la revoca della concessione, ferma restando la richiesta di risarcimento per l’eventuale danno subito. La garanzia fideiussoria sarà svincolata successivamente alla scadenza della concessione .
ART. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE
Il concessionario, con effetti dalla data di decorrenza della concessione, esibisce la documentazione attestante l’avvenuta stipulazione con primario assicuratore di adeguata copertura assicurativa (che dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione, compresi eventuali rinnovi e proroghe), contro i rischi di:
A) Responsabilità civile verso terzi (RCT) :
Per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura RCT dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
− Danni a cose e persone durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili;
− Danni ai veicoli oggetto delle rimozioni, durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili, nonché durante il traino/trasporto su carro attrezzi. Il limite di risarcimento per questa estensione dovrà essere di almeno € 100.000,00 per sinistro;
− Conduzione di locali, strutture, depositi, aree, e pertinenze utilizzate per l’espletamento delle attività oggetto della concessione;
− Committenza di lavori e servizi;
− Danni a cose in consegna e custodia (inclusi i veicoli e il loro contenuto); il limite di risarcimento per questa estensione non dovrà essere inferiore a € 300.000,00 per sinistro e per anno;
− Danni a cose di terzi da incendio;
− Xxxxx subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusi fatti ricollegabili alla loro responsabilità personali;
− Xxxxx arrecati a terzi da dipendenti, soci , volontari collaboratori e/o da altre persone anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività di rimozione a qualsiasi titolo, compresi fatti dovuti alla loro responsabilità personale;
− Interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole , artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):
Per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni comunque accessorie inerenti o complementari dell’attività principale, nessuna esclusa o eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni anche l’estensione al cd. “Danno biologico”, l’estensione ai danni non riportati nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “clausola di buona fede INAIL”.
C) Responsabilità civile auto (RCA) :
Per danni arrecati a terzi in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dal concessionario nell’esecuzione dell’attività appaltata.
Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore al minimo di legge previsto pari a € 5.000.000,00 e comprendere anche i rischi del traino e/o perdita del carico trainato o trasportato, nonché l’estensione ai terzi trasportati e alla rinuncia di rivalsa nella forma più ampia. Salvo quanto coperto dalla polizza RCT di cui sopra, la copertura RCA dovrà altresì includere anche i danni a terzi (cose e/o persone) durante le operazioni di rimozione, sollevamento messa a terra carico e scarico, e manovre di spostamento posizionamento e simili.
D) Xxxxxxx e/o danni ai veicoli di terzi e/o al loro contenuto dovuti a:
Incendio, esplosione, scoppio altri rischi accessori, compresi atti vandalici e dolosi di terzi, nonché furto o rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia “ricorso terzi”) a seguito di incendio, esplosione scoppio o rischi accessori e con limite di indennizzo non inferiore a :
− € 500.000,00 per veicoli in sosta;
− € 500.000,00 per ricorso terzi;
− € 100.000,00 per sinistro per furto e/o rapina di veicolo o loro contenuto;
− € 5.000,00 per sinistro per furto rapina del denaro incassato per l’attività di rimozione e depositeria, inclusa la garanzia “portavalori”;
E) Perdite e/o danni ai veicoli di terzi e/o al loro contenuto:
Il concessionario è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei veicoli rimossi e custoditi, e del loro contenuto, in base alla presente concessione, contro i rischi di: incendio, esplosione, scoppio ed altri rischi accessori assimilabili, compresi atti vandalici e dolosi di terzi, nonché furto o rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia “ricorso terzi”) a seguito di incendio, esplosione scoppio o rischi accessori, per le seguenti somme assicurate “a primo rischio assoluto”:
− € 300.000,00 per veicoli e loro contenuto;
− € 500.000,00 per ricorso terzi da incendio;
− e con un limite di € 100.000,00 per furto e/o rapina di veicoli o loro contenuto;
L’operatività di tutte le coperture assicurative, e/o l’eventuale approvazione espressa dall’assicuratore prescelto dal Concessionario, - che invierà copia delle polizza alla Polizia Municipale prima di sottoscrivere il contratto di concessione - non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative .
L’amministrazione sarà in ogni caso tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.
ART. 12 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE O DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE
E’ vietato al Concessionario sub concedere la concessione a terzi in toto o in parte.
In caso di trasgressione la concessione potrà essere revocata dall’Amministrazione e l’intero importo della cauzione prestata escusso, fatta salva richiesta di risarcimento per l’eventuale danno subito.
ART. 13 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di sciopero dei propri dipendenti il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta all’Amministrazione in via preventiva e tempestiva .
Il Concessionario è comunque obbligato ad assicurare in ogni caso interventi urgenti di rimozione e servizio di depositeria .
In particolare, qualora non fosse possibile, per cause di forza maggiore comprese le astensioni dal lavoro del personale del concessionario per sciopero, procedere alle attività connesse con l’esazione e con i pagamenti e, più in generale, con le attività di cassa, il Concessionario è obbligato a garantire comunque l’attività di accettazione e riconsegna dei veicoli oltre a quella di rimozione .
ART. 14 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
Ogni responsabilità inerente alla gestione fa interamente capo al Concessionario, compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio che dovrà essere opportunamente addestrato e istruito, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
ART. 15 - PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di effettuare sena preavviso opportuni accertamenti sullo svolgimento delle attività previste dal contratto di concessione e sul regolare assolvimento da parte del Concessionario di tutti gli obblighi correlati allo svolgimento della prestazione.
Le variazioni degli obblighi assunti dal Concessionario saranno contestate per iscritto da parte dell’Amministrazione al referente di cui al precedente articolo 7 del presente capitolato, con specifica motivazione delle contestazioni, richiesta di giustificazioni e invito a conformarsi immediatamente agli obblighi previsti dal contratto di concessione. Il referente dovrà far pervenire entro 7 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni.
Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, l’Amministrazione applicherà le penali previste dall’art.16.
ART. 16 - CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI IN CONCESSIONE E APPLICAZIONE DELLE PENALI
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude la possibilità dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale danno subito, le violazioni accertate degli obblighi assunti dal Concessionario potranno dare luogo all’applicazione delle penali nella seguente misura:
− per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di concessione e in relazione alla gravità dell’inadempimento considerato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare ogni volta una penale il cui importo potrà variare da un minimo di € 50,00 (cinquanta) a un massimo di € 500,00 (cinquecento).
Inoltre, nel caso di danno all’immagine dell’Amministrazione, sarà applicata ogni volta una penale a discrezione dell’Amministrazione, che, a seconda del danno causato, sarà compresa tra € 500,00 (cinquecento) ed € 5.000,00 (cinquemila).
In tutti i casi è sempre fatto salvo i diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
In caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Concessionario e fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno del Concessionario, con addebito ad esso degli eventuali costi sostenuti.
Il pagamento della penale non esonera in alcun modo il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e di cui l’applicazione della penale è conseguenza.
L’attività di controllo sull’esecuzione dei servizi affidati in concessione compete alla Polizia Municipale.
L’Amministrazione potrà procedere ad introitare le eventuali penali tramite escussione della cauzione prestata; in tale caso il Concessionario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzie nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
L’Amministrazione, oltre all’applicazione delle penali previste, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del C.C. nei seguenti casi :
− interruzione totale o parziale del servizio senza gravi e giustificati motivi accertati dall’Amministrazione stessa;
− grave inadempimento alla normativa sul rapporto di lavoro del personale operante per lo svolgimento dei servizi affidati in concessione;
− mancata regolarizzazione da parte del Concessionario rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali e retributivi del personale;
− mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa anche parzialmente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
− inottemperanza alle norme di sicurezza dell’ambiente di lavoro;
− cessione totale o parziale del contratto di concessione;
− frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni previste dal contratto di concessione;
− cessione di azienda, fallimento del Concessionario ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere il Concessionario stesso;
− grave danno all’immagine dell’Amministrazione.
La risoluzione anticipata del contratto di concessione diventerà senz’altro operativa a seguito della comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto al Concessionario presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
In ogni caso di risoluzione anticipata l’Amministrazione si riserva la facoltà di escutere per intero la cauzione prestata dal Concessionario, ferma restando la richiesta di risarcimento per l’eventuale danno subito.
ART. 18 – NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 4 LETT. G) E 29 DEL D.LGS. 196/2003
L’amministrazione, come nel presente atto rappresentato e ritenuto che il Concessionario abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per svolgere la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, lett. g) e 29 del D.Lgs. 196/2003, lo nomina ai sensi e per gli effetti di tali disposizioni responsabile del trattamento dei dati personali per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto di concessione.
In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, il Concessionario ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizione della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.
In particolare i compiti del Responsabile del trattamento dei dati sono:
− verificare e controllare che nell’ambito dell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli artt. 11,18,19, 20,21,22,e 31 del D.Lgs. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
− eseguire i trattamenti funzionali ai compiti attribuiti in modo non incompatibile con le finalità per cui i dati sono raccolti e solo ed esclusivamente per eseguire i compiti e l’incarico attribuiti;
− qualora sorgesse la necessità di trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dovrà informare immediatamente l’Amministrazione;
− individuare, nell’ambito della propria struttura aziendale, gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003 in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto del contratto di concessione;
− impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in relazione ai compiti loro assegnati, avendo riguardo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per eseguire i compiti attribuiti , ed eseguendo gli opportuni controlli;
− adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati, sulla base delle presenti direttive e di altre che fossero successivamente impartite;
− consentire all’amministrazione dando ad essa piena collaborazione, verifiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il rispetto delle norme di legge;
ART. 19 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione e all’esecuzione del contratto di concessione è escluso l’arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Bologna .
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI IN CONCESSIONE
SERVIZIO DI RIMOZIONE
Art. 1 – Descrizione del servizio di rimozione
Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio di rimozioni dei veicoli lasciati in sosta vietata, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 30/4/1992 e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di Attuazione, nonché dall’art. 2 comma 2 del D.M. 401/1998. Il servizio è costituito dalle operazioni di carico e scarico del veicolo e dal trasferimento dal luogo dell’infrazione al luogo di deposito indicato.
Si rammenta comunque che il sopraggiungere dell’interessato durante le operazioni di rimozione prevede la restituzione del veicolo previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite
Art. 2 – Disponibilità e caratteristiche tecniche dei mezzi
Il Concessionario deve disporre di carri attrezzi rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 12 del DPR 495/1992 e successive modifiche descritte nell’appendice IV al titolo primo del suddetto D.P.R.
I carri attrezzi di proprietà o in uso al Concessionario dovranno essere almeno classificati secondo la direttiva Euro 3 oltre che conformi alla normativa contenuta nel C.d.S..
Il Concessionario deve poter disporre di almeno 6 carri attrezzi di cui 4 con portata fino a 3,5 t. e 2 con portata fino a 4,9 t. Deve inoltre poter disporre al bisogno di un carro attrezzi con portata oltre le 12 t.
Qualora, in ragione del peso, non sia possibile eseguire la rimozione con l’utilizzo dei normali carri attrezzi in possesso, il Concessionario sarà tenuto ad espletare il servizio utilizzando anche attrezzature non in sua dotazione che siano comunque conformi con quanto previsto dall’art. 12 del DPR 495/92.
Dal 1 novembre al 31 marzo o secondo le prescrizioni delle ordinanze vigenti, almeno due mezzi dovranno essere dotati di pneumatici da neve, inoltre gli ulteriori mezzi utilizzati dal concessionario per l’espletamento del servizio dovranno circolare nel rispetto delle normative emesse in materia di circolazione in caso di neve, da parte dell’ente proprietario della strada.
Il Concessionario s’impegna a non diminuire la dotazione dei carri attrezzi dichiarata ai fini dell’aggiudicazione.
Ogni spesa inerente l’acquisto, la manutenzione, l’adeguamento e la reintegrazione dei veicoli è a carico del Concessionario.
Il Concessionario si impegna altresì in caso di guasti a garantire tempestivamente la sostituzione dei mezzi temporaneamente non utilizzabili .
Il Concessionario dalla data d’inizio della concessione dovrà produrre le fotocopie delle carte di circolazione di tutti i carri attrezzi messi a disposizione e le patenti di guida di tutto il personale adibito alla conduzione dei veicoli ed i relativi certificati assicurativi.
Art. 3 – Termini e modalità di esecuzione del servizio di rimozione
I carri attrezzi di cui all’art. 2 di questa sezione dovranno rimanere a disposizione dell’Amministrazione 24 ore compresi i giorni festivi, per poter essere utilizzati secondo i programmi e i calendari predisposti dalla Polizia Municipale di Bologna.
L’articolazione giornaliera del servizio sarà la seguente :
- Fino a 6 carri attrezzi per turno di servizio feriale diurno per lo svolgimento dell’attività ordinaria. Tali mezzi eseguiranno se del caso, anche le rimozioni senza spese a carico del proprietario previste dall’art 2 comma 2 del D.M. 401/1998;
- Fino a 4 carri attrezzi per turno feriale serale;
- Fino a 2 carri attrezzi per turni notturni;
- Il numero di veicoli utilizzati per il servizio di Pulizia Strade potrà essere pari al numero complessivo di veicoli a disposizione del Concessionario;
- Fino a 2 carri attrezzi per turno nelle giornate festive;
- A fronte di situazioni particolari, quali manifestazioni sportive di spettacolo etc. potrà essere concordato a seconda delle necessità l’impiego di ulteriori mezzi .
Il Comando della Polizia Municipale in sede di programmazione delle attività d’istituto predisporrà l’utilizzo dei carri attrezzi dandone comunicazione con congruo anticipo al Concessionario, anticipo non inferiore a 7 gg;
Per turno diurno si intende quello compreso tra le 7.00 e le 20.00, per turno serale quello compreso tra le 19.00 e le 2.00, per turno notturno quello compreso tra le 0.00 e le 7.00.
L’Amministrazione si riserva di modificare l’articolazione e l’utilizzo dei carri attrezzi, a fronte di nuove e diverse esigenze operative con preavviso di almeno 10 giorni.
In presenza di eventi imprevedibili e non programmabili che diano luogo a necessità di protezione civile, di ordine pubblico e consimili circostanze, il Concessionario sarà tenuto a garantire un servizio di reperibilità che consenta di mettere a disposizione 2 carri attrezzi oltre la normale dotazione prevista per tipologia di turno entro 30 minuti dalla richiesta, comunque formalizzata per iscritto ed inoltrata anche via telefax o posta elettronica..
Ogni rimozione dovrà essere richiesta e disposta solo dal personale della Polizia Municipale in servizio, nonché nei casi previsti dalla legge, dagli accertatori della sosta o dagli ausiliari del traffico. Non è prevista nell’ambito dell’attività ordinaria la presenza di personale della Polizia Municipale o di altro personale con funzioni di Polizia Stradale a bordo dei carri attrezzi.
L’intervento del Carro attrezzi sarà quindi attivato tramite C.R.O. o direttamente dai diversi operatori se in contatto visivo con i mezzi preposti alla rimozione. In tale caso l’intervento dovrà essere comunicato senza ritardo alla C.R.O. che provvederà con le annotazioni dovute.
I veicoli rimossi dovranno essere ricoverati nell’area individuata come depositeria comunale, posta in xxx Xxxxxxxxx 000.
Per ciò che riguarda la tariffa relativa all’indennità chilometrica di trasporto si rimanda alla richiamata delibera della Giunta Municipale, e per quanto occorre, a quanto eventualmente specificato in sede di offerta.
Resta inteso che l’Ente appaltante ha facoltà di operare i necessari controlli sulle modalità di rilevazione dei percorsi e sugli strumenti eventualmente utilizzati a tale scopo .
Ciò premesso si precisa che la determinazione delle tariffe relative all’indennità chilometrica di trasporto avverrà in modo puntuale avvalendosi il concessionario di un servizio mappe con licenza d’uso, licenza d’uso che l’Amministrazione avrà facoltà di usare, secondo le seguenti modalità:
1. Determinazione tramite detto servizio della distanza tra il luogo di stazionamento (depositeria) e il luogo di intervento;
2. Determinazione con le medesime modalità del percorso compreso tra il luogo di intervento e la depositeria;
3. Determinazione del percorso complessivo (1+2);
4. Arrotondamento delle frazioni di Km per difetto fino a 500 m e per eccesso da m. 501 a 999;
5. Determinazione dell’indennità chilometrica moltiplicando per l’importo a chilometro;
La modalità esposta viene applicata sempre in modo presunto, cioè anche in presenza di circostanze impreviste di natura contingente, che impediscano di seguire il percorso indicato. Tale criterio vale anche se le circostanze richiamate siano di natura normativa, permanente (ad es. regolamentazione Tdays) o contingente (ordinanze Settore Mobilità in occasione di manifestazioni etc- etc.).
In caso di momentanea impossibilità di accesso alla rete la determinazione della tariffa avverrà in modo manuale.
In caso di itinerari plurimi restituiti per lo stesso percorso dal servizio mappe, verrà preso come riferimento quello relativo al percorso più breve.
La scelta dei percorsi da utilizzare per il trasporto dei veicoli dal luogo di rimozione alla depositeria deve quindi privilegiare il percorso più breve fatta salva la circostanza che il medesimo si presenti disagevole per il complesso carro attrezzi veicolo trainato.
Eventuali contestazioni relative alla determinazione della distanza potranno in caso di rilievo scritto da parte dell’utente essere deferite agli uffici preposti della Polizia Municipale che provvederanno allo svolgimento delle verifiche necessarie tramite il SIT del Comune di Bologna o qualora ciò non sia possibile in modo diretto.
La rilevazione di scostamenti che comportino variazioni tariffarie prevederà rimborso dell’indebito da parte del Concessionario.
Eventuali altre contestazioni relative all’operato del Concessionario in quanto di natura privatistica coinvolgeranno il solo utente ed il Concessionario.
SERVIZIO DI DEPOSITERIA
Art. 4 - Descrizione del servizio di depositeria
Il presente capitolato determina le caratteristiche del servizio di depositeria:
La depositeria , ha sede presso un immobile di proprietà comunale posto in Bologna , xxx Xxxxxxxxx 000, per il quale l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere il canone di locazione individuato. L’area in questione è strutturata per contenere almeno 250 autovetture e almeno 50 motoveicoli , con possibilità di ospitare autobus, autocarri ed autoarticolati. Dovrà inoltre essere possibile ricoverare un congruo numero di velocipedi . Presso la depositeria si trovano i locali da utilizzare per l’accoglimento dell’utenza all’atto del ritiro dei veicoli rimossi.
La delimitazione dell’area ed in particolare la perimetrazione della porzione della medesima destinata a depositeria si evincono dall’atto p.g. 293907/2012 del Settore Patrimonio e dagli allegati planimetrici relativi. Tale atto richiama in particolare al punto 4 la realizzazione di un progetto a cura del Settore Edilizia Pubblica e Manutenzioni che costituirà riferimento per eventuali interventi da realizzarsi a carico del Concessionario.
Fatto salvo quanto specificato oltre in relazione alla vigilanza sulla depositeria, deve ritenersi a carico del concessionario, una tantum e in aggiunta al canone di locazione, la realizzazione della segnaletica orizzontale di delimitazione delle piazzole di sosta e dei corselli, nonché la
manutenzione o la modifica della recinzione esistente e dei manufatti necessari a delimitare la porzione di area da destinarsi a depositeria rispetto alla parte residua dell’immobile, con particolare riferimento alla realizzazione di barriere cancelli o altri elementi in prossimità dell’accesso carraio alla depositeria, che limitino il rischio di prelievo di veicoli senza l’espletamento delle procedure di restituzione e pagamento dei relativi costi.
Per il periodo di vigenza della concessione il Concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile in locazione anche, fatte salve possibili azioni di rivalsa, in caso di danneggiamento per fatto altrui. Sono a carico del Concessionario anche gli adeguamenti ad eventuali nuove normative di natura impiantistica e di sicurezza.
Xxxxxx ritenersi a carico del concessionario le utenze dell’immobile adibito a depositeria, fatto salvo il concorso della pubblica illuminazione ove già esistente all’interno dell’area. Oltre alla linea per le chiamate esterne dovrà essere attivata una linea dedicata alle comunicazioni tra gli addetti al servizio e gli uffici della Polizia Municipale. Tale linea dovrà essere presidiata per 24 ore giornaliere.
Il pagamento delle spese di rimozione da effettuarsi in loco dovrà poter essere effettuato anche con modalità automatiche (Pos. Pagobancomat, Carte di credito etc. etc.).
L’orario di apertura al pubblico diurno e serale, 7 giorni su sette sarà ricompreso tra le ore 7.00 e le 01.00 del giorno successivo. Nelle notti comprese tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica gli uffici opereranno in via straordinaria fino alle ore 03.00.
Al Concessionario è fatto carico di espletare adeguata vigilanza della depositeria anche negli orari di chiusura oltre alla presa in carico e custodia dei veicoli. Dato atto che in apposita sezione il presente capitolato fa carico al Concessionario di dotarsi di adeguate coperture assicurative a fronte degli eventuali danni cagionati a terzi in ogni fase dell’attività, si sottolinea che le modalità e le eventuali tecnologie da utilizzare per la vigilanza saranno oggetto di progetto tecnico da valutarsi in sede di offerta. La realizzazione degli eventuali interventi necessari per mettere in atto la vigilanza così come descritta in progetto sarà a carico del Concessionario.
I locali con permanenza di pubblico dovranno rispondere a tutte le normative di legge anche in termini di accessibilità e di disponibilità di servizi igienici.
L’Amministrazione si impegna a garantire che tali locali rispondano alle normative sull’accessibilità al momento della consegna al Concessionario.
L’attività di depositeria è costituita dalla presa in carico, custodia e restituzione dei veicoli rimossi ai sensi del C.d.S. comprese le rimozioni senza oneri .
Il servizio si distingue in :
− Presa in carico del veicolo;
− Custodia del veicolo;
− Riscossione dei pagamenti per la rimozione e la custodia, comprensivo del rimborso chilometrico previsto dal D.M. 401/98 comma 1, punto B, lett. C;
− Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S. quando imposta dall’art. 207 C.d.S.;
− Restituzione dei veicoli in custodia;
− Attività informative dell’utenza, che compendia la realizzazione di stampato o piego informativo che dia descrizione delle diverse attività svolte e delle procedure, disponibile in congruo numero di esemplari presso la sede della depositeria,
Eventuali danni arrecati nell’ambito di tutte le attività descritte dovranno essere rimborsati all’utenza, e a tal fine il Concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa come previsto dall’art. 11 del presente Capitolato speciale. In caso di richiesta di risarcimento danni da parte dell’utenza l’Amministrazione Comunale è completamente esonerata e il Concessionario dovrà rispondere sia civilmente che amministrativamente presentandosi in giudizio davanti all’A.G. competente. La relativa richiesta danni dovrà pertanto essere presentata direttamente all’impresa Concessionaria.
Art. 5 – Consegna e presa in carico dell’area
L’area presso la quale verranno ricoverati i veicoli rimossi, che costituisce porzione di un immobile di proprietà comunale, e che potrà per la parte non individuata allo scopo essere destinata ad altro utilizzo, verrà conferita nello stato in cui si trova, come da apposito verbale di consegna riportante le condizioni di manutenzione.
Allo spirare della concessione inoltre, l’area sarà restituita nello stato e nelle condizioni manutentive in cui viene consegnata come da apposito verbale di consegna.
Le opere di miglioria apportate come da capitolato e progetto del Concessionario verranno accettate dal Comune senza alcun onere o indennizzo a carico del Comune di Bologna, e in presenza dell’assolvimento di tutti gli oneri di deposito o certificazione degli impianti tecnologici realizzati.
Il presente Capitolato reca in allegato l’atto P.G. 293907/2012 del direttore Settore Patrimonio del Comune di Bologna contenente elaborato di sintesi che delimita la perimetrazione dell’area che, posta all’interno della proprietà comunale di via Ferrarese nr. 211, sarà destinata a Depositeria .
Modalità di versamento del canone di affitto:
Il canone di locazione, fatto salvo ulteriore accordo che intervenga tra Concessionario e Settore Patrimonio, verrà versato in quattro rate trimestrali.
Art. 6 - Presa in carico del veicolo
All’atto della consegna in depositeria, l’addetto del Concessionario deve verificare che ogni veicolo sia accompagnato dai seguenti documenti:
− nr. 2 copie del verbale di rimozione, una da consegnare alla restituzione del veicolo ed una da conservare agli atti;
− nr.1 copia del verbale al C.d.S.;
Il verbale di rimozione sarà consegnato all’addetto della depositeria dall’operatore del carro attrezzi.
Una volta completate le operazioni di rimozione e trasporto il personale addetto alla depositeria indicherà la piazzola di stazionamento del veicolo.
I verbali di rimozione e restituzione, predisposti dal concessionario, dovranno essere conservati dallo stesso per almeno 5 anni ed esibiti a richiesta della Polizia Municipale.
Art. 7 – Custodia del veicolo
Al termine delle operazioni sopra descritte, avrà inizio la fase di custodia con l’inserimento nel sistema informatico dei dati relativi al veicolo e alla rimozione. In particolare targa, modello del veicolo, luogo, ora e data di rimozione.
Il concessionario dovrà utilizzare uno strumento informatico atto a costituire la banca dati delle operazioni svolte, così da consentire una rapida rendicontazione sia per ciò che attiene alle operazioni di rimozione sia per quanto attiene alla gestione contabile.
Le caratteristiche del sistema informatico in uso presso il concessionario, che comunque dovrà essere compatibile con le applicazioni in uso presso gli uffici di riferimento, il contenuto e la struttura dei tracciati record sono oggetto di definizione fra le parti all’atto della sottoscrizione del contratto di concessione.
Si ritiene auspicabile che il software in uso operi su piattaforma web così da poter consentire all’Amministrazione (C.R.O. e Ufficio Sanzioni Accessorie) di verificare in tempo reale la giacenza dei veicoli presso la depositeria, ovvero l’avvenuta restituzione dei medesimi.
Il Concessionario assume la responsabilità civile e penale della custodia e, per tale motivo, essendo il veicolo a disposizione dell’autorità amministrativa, dovrà provvedere alla nomina del custode che dichiarerà di assumersi gli obblighi di cui agli artt. 1768 e ss del CC e 334 e 335 C.P..
In particolare gli addetti dovranno :
− Compilare, in caso di restituzione del veicolo al proprietario o persona da lui delegata, apposito verbale di restituzione di cui una copia viene rilasciata all’interessato; del pagamento delle spese è rilasciata quietanza;
− Prestare particolare cura alle operazioni connesse con la gestione e la rendicontazione del denaro, in contanti o accreditato tramite pos;
− Segnalare tempestivamente ogni disservizio ai competenti uffici della Polizia Municipale;
− Mantenere e ripristinare in maniera tale che risulti sempre ben visibile, la segnaletica relativa alle tariffe ed agli orari di apertura.
Art. 8 - Riscossione dei pagamenti per la rimozione e la custodia
Ai fini della restituzione del veicolo, l’addetto chiederà al proprietario del veicolo o alla persona da lui delegata per iscritto di esibire:
− La patente o un documento di identità o di riconoscimento equipollente;
− La carta di circolazione del veicolo rimosso, al fine di verificare la massa complessiva a pieno carico del mezzo. Tale dato verrà inserito nella banca dati delle procedure. Nel caso in cui non sia possibile consultare la carta di circolazione perché non esibita da chi ritira il veicolo, dopo aver inserito la marca e il modello, si procederà alla definizione del peso presunto (massa complessiva a pieno carico) possibilmente facendo riferimento alle tabelle fornite dalla letteratura tecnica.
L’addetto registrerà il pagamento della rimozione e delle spese di custodia.
Sulla documentazione, informatica o cartacea, predisposta allo scopo l’addetto provvederà a compilare:
− Il verbale di restituzione del veicolo, che conterrà, in apposito spazio identificato dalla dicitura “il proprietario/avente diritto dichiara“ o simile, le eventuali dichiarazioni del cittadino;
− La documentazione fiscale relativa all’avvenuto pagamento.
Alla fine delle operazioni sopra descritte, l’addetto chiederà al proprietario del veicolo, o alla persona da lui delegata, di sottoscrivere le due copie del verbale di restituzione e le controfirmerà lui stesso. Nel caso in cui il cittadino si rifiuti od ometta di firmare, dovrà essere dato atto della circostanza su ciascuna copia del suddetto verbale.
Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per:
1) Urgenti motivi di ordine pubblico, a seguito di richiesta pervenuta da funzionario di pubblica sicurezza;
2) Urgenti motivi di necessità;
nulla è dovuto dai proprietari degli stessi e dall’Amministrazione concedente.
Nella sola ipotesi sub 2) il Concessionario potrà richiedere al soggetto che abbia richiesto o reso necessario l’intervento, il pagamento del servizio; sarà compito della Polizia Municipale comunicare tutti i dati per l’esatta identificazione del soggetto richiedente.
I veicoli dovranno essere trasportati e custoditi con le normali procedure presso la depositeria.
I veicoli rimossi che risultino oggetto di furto con denuncia presentata in data/ora antecedente alla rimozione saranno restituiti previo assenso della Polizia Municipale. Il proprietario sarà tenuto a corrispondere le spese di custodia successive alla comunicazione dell’avvenuto rinvenimento.
In tutti gli altri casi le spese di intervento, rimozione, trasporto e custodia sono sempre a carico del proprietario del veicolo e sono quelle fissate con rilevazione ANCSA in materia di tariffe di custodia di veicoli sequestrati o rimossi.
Art. 9 - Tariffa a fronte del servizio di reperibilità
Il concessionario è tenuto a garantire la possibilità, a richiesta dell’utente, di prelevare il proprio veicolo nel rispetto di tutti gli adempimenti comunque previsti, anche negli orari di chiusura della depositeria.
Tale servizio prevede il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo pari ad € 20,00 oltre agli importi comunque dovuti.
Tale tariffa potrà essere applicata, considerato che gli orari di apertura potrebbero essere ampliati in sede di offerta, negli orari di chiusura effettiva.
Art. 10 - Riscossioni delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S.
Alla luce di quanto disposto dall’art. 207 C.d.S., presso il Concessionario dovrà essere possibile procedere al pagamento delle sanzioni a carico di veicoli immatricolati all’estero, o con targa EE. Le operazioni di pagamento potranno avvenire con registrazione manuale, ovvero, previo accordo con la Polizia Municipale anche tramite utilizzo di applicazioni informatiche. Dovrà essere possibile comunque corrispondere quanto dovuto con carta di credito o bancomat.
Restituzione del veicolo:
Alla fine delle operazioni, il proprietario del veicolo o la persona da lui delegata che attesti il possesso disponendo delle chiavi, potranno prelevare il veicolo.
Art. 11 - Informazioni ai cittadini
Il Concessionario provvederà a realizzare una pagina Web contenente in sintesi le informazioni utili in relazione al servizio. La pagina dovrà quantomeno contenere indicazioni in merito agli orari di apertura, e ai contatti attivabili con il gestore del servizio. Altre funzionalità della pagina WEB costituiranno eventualmente parte integrante del progetto tecnico funzionale allegato all’offerta .
Il personale addetto al servizio di depositeria dovrà fornire telefonicamente ai cittadini, negli orari di apertura le informazioni relative alla presenza o meno del veicolo all’interno del deposito, alle modalità per ottenerne la restituzione, nonché eventuali altre informazioni attinenti le attività regolate dal presente contratto di concessione .
Particolare rilevanza dovrà essere data agli aspetti legati alla comunicazione con l’utenza, allo scopo di evitare informazioni incomplete o fuorvianti. Il linguaggio usato nelle comunicazioni verbali o negli stampati informativi dovrà essere improntato sempre alla massima chiarezza e comprensibilità.
I veicoli rimossi e non reclamati saranno custoditi dal Concessionario senza possibilità di addebitare alcuna spesa di custodia a carico dell’Amministrazione Comunale, che si impegna del pari ad attivare quanto prima e comunque non oltre il termine di una settimana dall’ingresso in depositeria del veicolo, le procedure di esproprio di cui al D.P.R. 189/2001.
Art. 12 - Reportistica
Il Concessionario è tenuto ad aggiornare la banca dati relativa all’attività, garantendo la possibilità di desumere direttamente o a richiesta:
− Nr. veicoli rimossi per turno di servizio
− Nr. Veicoli rimossi per singola via del territorio comunale
− Nr. veicoli restituiti
− Nr. Richieste di risarcimento danni
− Nr. Risarcimenti accordati
− Rilevamento dei tempi medi di intervento
Tali dati dovranno essere inviati mensilmente, anche in via telematica alla Polizia Municipale secondo modalità concordate tra Polizia Municipale e Concessionario.
Il Concessionario dovrà inoltre comunicare giornalmente l’importo dell’incasso del giorno precedente, all’ufficio individuato dal Comando.
Il Concessionario, inoltre dovrà aggiornare quotidianamente il dato relativo ai veicoli in giacenza presso la depositeria da almeno 48 ore. Tale dato dovrà essere consultabile in ogni momento da parte degli uffici o in via telematica se possibile ovvero tramite invio giornaliero di un report contenente tali dati da parte del Concessionario.
Il Concessionario sarà tenuto a redigere il conto giudiziale ai sensi degli artt. 93 e 233 T.U.E.L. per le somme incassate per conto dell’Amministrazione Comunale.
Art. 13 – SERVIZIO DI POSA DEI CARTELLI PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO STRADE
Nell’ambito del servizio di lavaggio strade eseguito nel rispetto del contratto generale con Hera, il Concessionario provvederà, nel rispetto delle norme contenute nel C.d.S, alla posa della segnaletica temporanea che introduce il divieto di sosta con rimozione in occasione delle operazioni di lavaggio, utilizzando strumentazione propria, e senza costi a carico dell’Amministrazione.
La Polizia Municipale si riserva di provvedere secondo prassi ai controlli sulla corretta posa della segnaletica, al fine di garantire la regolarità delle sanzioni elevate nell’ambito di tale attività. Decorso un anno dall’avvio dell’attività il Concessionario si impegna a presentare un progetto di massima per l’installazione di segnaletica permanente che dia informazione dei tempi e modi di effettuazione del servizio di lavaggio strade. Tale progetto verrà valutato dall’Amministrazione alla luce della normativa vigente .
Art. 14 - Termine di esecuzione dei servizi affidati in concessione
Il concessionario si impegna a rispettare tutte le norme che, in relazione alla disciplina del servizio, saranno in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché quelle afferenti l’attività emanate successivamente.
I servizi di rimozione e custodia dovranno essere garantiti 24 ore giornaliere, anche negli orari di chiusura al pubblico degli uffici.
Art. 15 - Attivazione del servizio
L’Amministrazione si riserva, rilevandone la necessità, di fissare un incontro operativo col concessionario, prima dell’avvio dell’attività di cui alla concessione allo scopo di definire e concordare tutte le modalità di esercizio che non siano già previste da normative e capitolato. Tali modalità confluiranno in un atto di regolamentazione sottoscritto informalmente dalle parti.
Qualora se ne ravvisi la necessità tale procedura potrà essere nuovamente attivata in corso di concessione .
Art. 16 - Norme transitorie
Il Concessionario provvederà, nei tempi indicati dalla Polizia Municipale e comunque non oltre 15 giorni dopo l’attivazione del servizio, al prelievo dei veicoli ancora giacenti presso l’attuale depositeria di via Xxxxxx xx Xxxxx nr. 40 ad esclusione dei veicoli per i quali è stata già avviata la procedura del DPR 189/2001.
Eventuali spettanze derivanti dalla gestione di tali veicoli saranno oggetto di accordo tra l’attuale concessionario e il concessionario subentrante.