Convenzione del 19 aprile 2005 tra
Convenzione del 19 aprile 2005 tra
Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori (D.G.A.M.T.C.)
Agenzia delle Dogane – Ufficio Antifrode
Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (A.N.F.A.O.)
Istituto Italiano per la Certificazione dei Prodotti Ottici (Certottica)
Istituto Italiano per la certificazione dei prodotti ottici (Certottica)
Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (A.N.F.A.O.)
Ministero delle Attività Produt tiva – (DGAMTC)
Agenzia delle Dogane – Ufficio Antifrode
Con il presente disciplinare convenuto tra l’Agenzia delle Dogane – Ufficio Antifrode; il Ministero delle Attività Produttive (DGAMTC); l’Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici (Certottica) e l’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (A.N.F.A.O.) sono definite le procedure di attuazione della Convenzione sottoscritta a Roma, il 19 aprile 2005, tra le medesime parti, volta ad accrescere la reciproca collaborazione al fine di: migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori; salvaguardare le imprese di settore che operano correttamente sul mercato; vigila re sul mercato nell’ambito del settore ottico, relativamente all’immissione in commercio (o messa in servizio) di dispositivi di protezione individuale di I categoria (DPI), con particolare riferimento agli occhiali da sole, maschere da sci e occhiali da nuoto.
Le linee guida di riferimento per l’attuazione degli scopi dell’accordo sono le normative comunitarie e nazionali vigenti pertinenti alla tipologia del prodotto tutelato e alla regolamentazione del mercato comunitario. Nella fattispecie le normative di riferimento sono:
- Direttiva del consiglio 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
Modificata da:
Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993; Direttiva 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;
Direttiva 96/58/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996.
- Attuazione della direttiva 89/686/CEE del consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai dispositivi di protezione individuale, DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 10. TESTO INTEGRATO Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relativamente ai dispositivi di protezione individuale.
- Direttiva 2001/95/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
- Decisione del consiglio del 22 luglio 1993 concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica 93/465/CE.
Per facilitare la valutazione della conformità alla direttiva dei dispositivi di protezione individuali di I categoria in oggetto, possono essere utilizzate le normative tecniche armonizzate1 (recepite da tutti gli stati membri della comunità
1 «norma»: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:
- norma internazionale: norma che è adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;
europea) pubblicate dal CEN e riportate sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea e di ogni singolo stato membro. Nel caso specifico degli occhiali da sole e delle maschere da sci, le normative tecniche armonizzate di interesse sono:
- EN 1836:1997 + A1:2001 + A2:2003 “Protezione personale degli occhi - Occhiali da sole, filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per l’osservazione diretta del sole”;
- EN 174:2001 “Protezione personale degli occhi - Maschere per lo sci da discesa”.
In assenza di norme armonizzate, possono essere utilizzate norme nazionali e/o norme internazionali specifiche per il prodotto in oggetto. Le specifiche previste da tali norme, devono comunque permettere di valutare la conformità del prodotto a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili. Nel caso specifico degli occhiali da nuoto, vista l’assenza di una norma armonizzata specifica, si può prendere in considerazione lo standard britannico:
- BS 5883:1996 “Specification for – Surface swimming goggles”.
La conformità degli occhiali viene di norma dichiarata dal fabbricante/importatore con riferimento alle normative tecniche armonizzate. Qualora tali normative tecniche non siano utilizzate, il fabbricante / importatore, nell’elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al prodotto che intende immettere sul mercato, presente nella documentazione tecnica, deve indicare quali specifiche tecniche ha applicato durante la fase di valutazione al fine di indicare in che modo ha valutato la conformità del dispositivo ai requisiti essenziali sopra citati.
La direttiva di riferimento impone al fabbricante di preparare la documentazione tecnica contenente informazioni atte a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili. L'obbligo entra in vigore nel momento in cui il prodotto viene immesso nel mercato, a prescindere dal luogo d'origine geografica.
La documentazione deve riguardare il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. Il grado di dettaglio delle informazioni inserite dipende dal tipo di prodotto e dagli elementi ritenuti necessari, sotto il profilo tecnico, a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali della direttiva e, in caso di applicazione di norme armonizzate, la conformità ad esse indicando i requisiti essenziali regolamentati dalle norme.
Le direttive di nuovo approccio impongono al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità di preparare una dichiarazione CE di conformità al momento di immettere nel mercato il prodotto. In base alla procedura prescelta, la dichiarazione CE di conformità deve garantire che il prodotto soddisfi tutti i requisiti essenziali delle direttive applicabili oppure che sia conforme al tipo per il quale è stato rilasciato un certificato di esame del tipo e che soddisfi i requisiti essenziali delle direttive applicabili.
La dichiarazione CE di conformità deve essere messa immediatamente a disposizione delle autorità deputate al controllo, su loro richiesta.
Tra le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità CE necessarie vi deve essere il nome e l’indirizzo del
fabbricante o del rappresentante autorizzato che rilascia la dichiarazione.
A) SICUREZZA DEI PRODOTTI
Procedure da seguire per i controlli all’atto dello sdoganamento
Qualora, all’atto dei controlli doganali, i funzionari verificatori sospettino la non conformità alle norme di sicurezza dei prodotti oggetto della predetta Convenzione, gli stessi provvedono, informandone il MAP-DGAMTC,al fermo della merce . Nella stessa giornata in cui viene eseguito il fermo, l’ufficio doganale contatta Certottica prendendo accordi per
il diretto intervento, presso la dogana dove li rilascio della merce è stato sospeso, di un rappresentante-tecnico
dell’Istituto per compiere le attività di verifica fisica (non distruttiva) dei prodotti e delle documentazioni tecniche correlate, dirette all’accertamento della conformità o non conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza.
Qualora non sia possibile assicurare con la necessaria celerità, da parte di Certottica, l’intervento diretto presso la
dogana di un suo rappresentante per la redazione della perizia, l’ufficio doganale interessato procede alla consegna immediata a Certottica dei campioni dei DPI da sottoporre ad accertamento di conformità - a mezzo corriere espresso con spedizione a carico del destinatario.
Per le procedure di intervento dell’Istituto certificatore gli uffici doganali seguono le istruzioni fornite con circ. n.9/D del 14 febbraio 2005 (manuale procedurale per i controlli di sicurezza dei prodotti).
Una volta ricevuto il materiale, Certottica provvede, tramite personale preposto, ad analizzare i campioni e la
documentazione allegata. Tale analisi ha lo scopo di verificare la conformità dei prodotti sottoposti a fermo. L’analisi non prevede: distruzione, deformazioni o manipolazioni, che possano modificare le caratteristiche originali dei campioni.
- norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;
- norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a
disposizione del pubblico.
Per ogni tipologia di prodotto , Certottica prevede l’esecuzione delle seguenti verifiche:
• occhiali da sole:
1. esame documentazione;
2. nota informativa;
3. costruzione generale;
4. potere ottico;
5. marcatura CE;
• maschere da sci;
1. esame documentazione
2. nota informativa;
3. requisiti generali;
4. materiali;
5. campo visivo;
6. potere ottico;
7. marcatura CE;
• occhiali da nuoto;
1. esame documentazione;
2. nota informativa;
3. requisiti di sicurezza 2;
4. materiali e componenti2;
5. marcatura CE;
Certottica si impegna ad eseguire le verifiche e a trasmetterne gli esiti, entro due giorni lavorativi dal fermo della merce, all’ufficio doganale e al Ministero attività produttive (DGAMTC), anticipando eventualmente via e-mail o fax la perizia esitata, onde consentire all’autorità nazionale competente (Ministero delle attività produttive-DGAMT C) di emanare gli eventuali provvedimenti di competenza entro i limiti di tempo fissati dal Reg (CE) 339/1993.
Procedure da seguire per i controlli sul territorio
Per i prodotti già immessi in consumo, qualora gli organi competenti prelevino sul territorio nazionale campioni di cui si presuma la non conformità, Certottica, su eventuale richiesta della competente autorità nazionale, si impegna ad effettuare le prove tecniche necessarie per stabilire la conformità e per verificare i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili ai dispositivi di protezione individuale di I categoria in oggetto; in tal caso Certottica fornisce il servizio di laboratorio e di consulenza alla Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori.
Il MAP, nel caso di sequestro di DPI già immessi in libera pratica e/o presenti sul mercato nazionale, potrà avvalersi dei laboratori di prova di Certottica per l’esecuzione di tutte le prove tecniche previste dalle norme armonizzate e/o dalle specifiche del produttore. Tale verifica tecnica ha lo scopo di valutare la conformità dei dispositivi ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva comunitaria 89/686/CE.
Le prove tecniche che verranno eseguite possono avere carattere distruttivo, pertanto i campioni testati non possono essere riutilizzati o in genere ritestati.
Qualora si verifichi quanto sopra, l’autorità competente provvede ad inviare a Certottica un numero concordato di campioni tramite corriere o mezzo idoneo, specificando l’autorità competente che ha provveduto al sequestro dei campioni, caratteristiche e tipologia dei campioni e nominativo a cui debbano essere intestati i rapporti di prova relativi alle analisi tecniche.
Una volta ricevuti i campioni, Certottica si riserva di comunicare all’ente competente la tempistica necessaria al completamento delle prove (comunque non superiore ai 30 giorni lavorativi). Al termine delle prove Certottica rilascio un rapporto di prova per modello di dispositivo testato. Infine Xxxxxxxxxx provvede a far pervenire all’ente incaricato copia cartacea in originale del/i rapporti di prova e dei campioni testati, a mezzo corriere o a mezzo idoneo concordato.
Le prove tecniche previste per tipologia di dispositivo sono:
• occhiali da sole:
1. costruzione generale;
2. robustezza minima 3;
3. infiammabilità;
2 Tale verifica verrà eseguita secondo quanto previsto dalla norma non armonizzata BS 5883:1996 “Specification for – Surface swimming goggles”. Qualora la documentazione tecnica e/o la nota informativa indichino che il fabbricante abbia utilizzato una diversa specifica tecnica per la valutazione della conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza, se appropriata, verrà utilizzata la specifica indicata.
3 Qualora dichiarato dal fabbricante verrà eseguita la prova di “robustezza incrementata” anziché “robustezza minima”.
4. materiali per la fabbricazione di occhiali da sole completi;
5. fattore di trasmissione;
6. poteri ottici;
7. luce diffusa;
8. qualità materiale e della superficie;
9. resistenza alle radiazioni;
10. nota informativa
11. marcatura;
• maschere da sci;
1. requisiti generali;
2. materiali;
3. sit and fit;
4. ventilazione;
5. trasmittanza lente;
6. variazione trasmittanza luminosa;
7. luce diffusa;
12. qualità materiale e della superficie;
13. resistenza alle radiazioni;
14. potere ottico;
15. resistenza meccanica;
16. protezione contro acqua e neve;
17. resistenza all’accensione;
18. pulizia;
19. nota informativa;
20. marcatura;
• occhiali da nuoto4;
1. requisiti generali – proiezione e componenti materiali;
2. difetti materiale;
3. forza di compressione;
4. resistenza all’impatto;
5. infiltrazione;
6. isolamento dall’acqua;
7. strappo fascia protesta;
8. strappo del ponte;
9. nota informativa;
10. marcatura CE;
Attività di formazione
Per la migliore applicazione della Convenzione di cui il presente disciplinare detta le modalità di attuazione, Certottica si imp egna ad erogare, a propria cura, un breve corso di aggiornamento agli operatori delle dogane preposti al controllo dei prodotti importati da paesi terzi, inerente la verifica preliminare della conformità dei prodotti e delle documentazioni allegate.
La durata prevista del corso di aggiornamento è di circa 3 ore. Il numero dei corsi previsti, nonché le date e luoghi ove debbano essere tenuto vanno concordati di comune accordo tra Certottica (ente fornitore del servizio) e l’Agenzia delle Dogane – Ufficio Antifrode (ente fruitore del servizio).
L’aggiornamento agli operatori delle dogane preposti al controllo dei dispositivi di protezione degli occhi di I categoria quali occhiali e filtri da sole, maschere da sci e occhiali da nuoto prevede i seguenti argomenti:
• Direttiva del Consiglio 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, sue successive modifiche e Decreto Legislativo 2 gennaio 1997 n° 10 relativo all’attuazione della direttiva comunitario in materia di dispositivi di protezione individuale. I vari punti di approfondimento saranno:
1. distinzione tra fabbricante, mandatario importatore e distributore;
2. requisiti essenziali di salute e di sicurezza;
3. marcatura CE;
4. Dichiarazione di conformità.
• fascicolo tecnico;
1. descrizione generale del prodotto;
2. elenco esaustivo delle caratteristiche dei vari componenti il dispositivo;
4 Qualora non diversamente specificato, la valutazione sarà eseguita applicando la norma britannica BS5883:1996.
3. norme tecniche applicate per soddisfare i requisiti essenziali applicabili;
4. nota informativa;
5. dichiarazione di conformità.
• normative tecniche;
1. norme armonizzate;
2. norme non armonizzate;
3. specifiche tecniche.
• occhiali e filtri da sole;
1. norma armonizzata EN 1836:1997 + A1:2001 + A2:2003;
2. nota informativa;
3. marcatura CE.
• maschere da sci;
1. norma armonizzata EN 174:2001;
2. nota informativa;
3. marcatura CE.
• occhiali da nuoto;
1. norma BS 5883:1996;
2. nota informativa;
3. marcatura CE.
B) CONTRAFFAZIONE
Certottica si impegna a fornire il proprio supporto tecnico anche a tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale; a tale scopo, sensibilizzerà sul tema della contraffazione le aziende associate, intervenendo, su delega di queste ultime, quando titolari di posizioni giuridiche soggettive in materia di diritti di proprietà intellettuale, anche per l’accertamento della genuinità del DPI esaminato ovvero della sua contraffazione.
L’opera di divulgazione tra i produttori dei vantaggi connessi alla presentazione della richiesta di tutela all’autorità doganale e di sensibilizzazione rivolta ai consumatori, sarà curata dai sottoscrittori della Convenzione in premessa anche con azioni pubbliche congiunte.