CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE AD USO SPORTIVO DEI LOCALI SOTTOSTANTI LA PALESTRA COMUNALE SITI IN PISANO - VIA PROTASI
ALLEGATO C) al bando di gara Schema di contratto
CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE AD USO SPORTIVO DEI LOCALI SOTTOSTANTI LA PALESTRA COMUNALE SITI IN PISANO - VIA PROTASI
L’anno ..............................., il giorno ......................... del mese di ........................................... presso La
residenza municipale, in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 0, avanti a me _ (codice fiscale _ ), in qualità di Segretario Comunale, Ufficiale rogante del Comune di Pisano, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le Parti, aventi i requisiti di legge, di comune accordo e con il mio consenso, sono comparsi i signori:
- …………………….., nato a …………………il…………………….., domiciliato ai fini del presente atto presso la residenza municipale di Pisano, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 0, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Pisano , codice fiscale e partita IVA 00433320033, che legalmente rappresenta ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in virtù dei poteri conferitigli e onde dare esecuzione alle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 30 e 32/2016.
e
- Il/La sig./sig.ra, ..............................................................., C.F./P.I ,
nato/a a ................................, il .................................., residente a ........................................... in via
....................................................................., che interviene in qualità di ;
Premesso che:
a seguito di gara con determinazione n. del si concedeva in locazione al / alla i
locali sottostanti la palestra comunale di Pisano censiti al N.C.E.U. del Comune di Pisano al foglio 7 mappale 188 sub. 4, costituiti da:
− . - n. 1 locale unico;
− . n. 1 servizio igienico;
− . n. 1 locale caldaia.
− . spogliatoi / docce, maschili e femminili, in utilizzo condiviso con la palestra comunale.
Art. 1 OGGETTO
1.1 Il Comune di Pisano (di seguito il locatore), come sopra rappresentato, concede in locazione al / alla
………………………, in qualità di legale rappresentate della (società / ASD/..) con sede
in………………… Via……………….. P.IVA………………………….(di seguito il conduttore), che accetta, l’immobile di proprietà comunale censito al N.C.E.U. del Comune di Pisano al foglio 7 mappale 188 sub. 4, destinato allo svolgimento di attività sportive.
1.2 I locali locati saranno adibiti esclusivamente ad uso sportivo, pertanto, i contratto si intenderà risolto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del codice civile, qualora il conduttore o eventuali aventi causa ne modifichino l’uso senza il preventivo assenso scritto del locatore.
Art. 2 DURATA
Il contratto di locazione ha durata di anni 6 (sei) decorrenti dal ,… e potrà essere rinnovato, ai sensi
dell’art. 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con atto formale del locatore.
Art. 3
CANONE DI LOCAZIONE
1.3 Il canone di locazione è stabilito in euro oltre IVA ai sensi di legge.
2.3 Il canone sarà adeguato annualmente in ragione del 75% delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie.
3.3 Il canone sarà pagato annualmente in soluzione unica anticipata.
4.3 il conduttore non potrà, in alcun caso, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione o azione, se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il conduttore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4
STATO DELL’IMMOBILE
4.1 L’immobile è ceduto in locazione nello stato di fatto in cui si trova.
4.2 Il locatore dichiara che l’immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche per la destinazione dello stesso ad attività sportiva; sono fatti salvi i provvedimenti e gli adeguamenti previsti dalla normativa urbanistica vigente nel tempo.
Art. 5
ONERI DEL CONDUTTORE
5.1 Sono, in ogni caso, a carico del conduttore i seguenti oneri:
− spese di gestione ivi compresa la fornitura di acqua, energia elettrica, gas per riscaldamento;
− spese per la pulizia di tutti i locali oggetto di locazione e per quelli in uso condiviso con la palestra comunale;
− tributo sui rifiuti solidi urbani.
5.2 Sono a carico del conduttore le riparazioni di manutenzione ordinaria, quali quelle da farsi agli impianti di acqua, luce, gas e sanitari, alle serrature e chiavi, agli infissi, alle superfici dei muri e dei soffitti, alle pavimentazioni e ai rivestimenti. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore richiedendone la spesa.
5.3 Rimane a carico del locatore la manutenzione straordinaria dell’immobile. Sono, nondimeno, a carico del conduttore tutti gli interventi a carattere straordinario che si rendessero necessari a ripristinare l’uso dell’immobile qualora siano al medesimo imputabili per dolo o colpa.
5.4 Il conduttore si obbliga a gestire l’immobile per le finalità cui lo stesso è destinato.
5.5 Il conduttore si obbliga a riconsegnare l’immobile alla scadenza del contratto nello stato di fatto in cui si trova, con le addizioni e modifiche apportate, come autorizzate.
Art. 6 CONDIZIONI DELL’IMMOBILE
6.1 Il conduttore dichiara di aver esaminati i locali dell’immobile e di averli trovati idonei al proprio uso, in buono stato di conservazione e manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto stesso.
6.2 Eventuali lavori di allestimento dei locali finalizzati a renderli idonei alle attività cui sono destinati sono ad esclusivo carico del conduttore senza alcun diritto di restituzione o rimborso da parte del locatore; qualsiasi addizione o miglioria che possa essere rimossa in qualsiasi momento senza danneggiare l’immobile, non potrà essere fatta senza il preventivo assenso scritto del locatore e, al termine della validità del contratto, dovrà essere eliminata a spese del conduttore salvo che il locatore non dichiari il proprio interesse al mantenimento, in questo caso nulla sarà comunque dovuto al conduttore.
6.3 Il locatore si riserva, tuttavia, la facoltà di stipulare specifici accordi scritti con il conduttore in merito all’esecuzione di lavori da parte del conduttore medesimo, da scomputarsi dal canone d’affitto. Qualsiasi spesa sostenuta dal conduttore al di fuori dei suddetti accordi scritti sarà a suo esclusivo carico e nessun diritto potrà essere vantato.
Art. 7
GARANZIE E RESPONSABILITA’
7.1 Il conduttore ha provveduto alla costituzione di una polizza fideiussoria con la
……………………………………., n……………………………….. emessa in data per
l’importo di euro , a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali assunti e si impegna ad ogni
scadenza ad inviare tramite PEC o raccomandata AR, i rinnovo di detta polizza. Il mancato rinnovo sarà causa automatica di risoluzione del contratto. Detta polizza sarà svincolata dopo la regolare riconsegna dell’immobile. La fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta del locatore. Essa contiene la clausola “a semplice richiesta” o “senza eccezioni” ovvero la deroga all’art. 1945 c.c. e quindi non ha la natura di accessorietà propria della fideiussione. La fideiussione ha validità fino alla scadenza del contratto.
7.2 La custodia e la responsabilità dell’immobile sono affidati al conduttore che ha stipulato apposita assicurazione per rischi incendio (rischi normali del fabbricato) e per danni all’immobile locato o ad immobili attigui e/o confinanti di terzi, nonché per responsabilità civile verso terzi) intendendosi terzo anche il Comune) con la compagnia ………………………………., emessa il ; il massimale relativo
alla Sezione Incendi non può essere di valore inferiore a euro 200.000,00. L’assicurazione deve avere durata pari al contratto di locazione.
7.3 Il conduttore è tenuto a far rispettare il patrimonio comunale e ha l’obbligo di risarcire il locatore di ogni eventuale anno prodotto anche da terzi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti degli stessi.
7.4 Le parti stabiliscono di comune accordo che il locatore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, alle cose o persone che possono derivare, in qualsiasi momento, dall’uso dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature o, comunque, da fatto o omissione del conduttore o terzi.
7.5 Il locatore, a mezzo del personale addetto all’Area Tecnica Comunale, può in qualsiasi momento, provvedere ad ispezioni dell’immobile per verificare che sia disposto e organizzato un corretto e regolare uso dello stesso, nonché provvedere a sopralluoghi di carattere tecnico – manutentivo o al complesso in genere. E’ fatto obbligo al conduttore e al suo personale di attenersi alle disposizioni del predetto incaricato al fine di prevenire eventuali danni.
Art. 8 DIVIETI
8.1 E’ vietata la cessione del presente contratto, il comodato e la sublocazione dell’immobile, senza l’autorizzazione scritta del locatore.
8.2 Con riferimento esplicito all’art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in casi di cessione del contratto se il locatore non libererà espressamente e per iscritto il conduttore cedente, quest’ultimo dovrà rispondere nei confronti del locatore di eventuali inadempimenti del conduttore cessionario.
Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
9.1 Il locatore ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
− ripetute violazioni delle disposizioni di legge o delle norme dei regolamenti comunali che disciplinano l’attività commerciale svolta dal conduttore nell’immobile locato;
− ripetute inosservanze delle disposizioni disciplinanti l’apertura e la chiusura dei locali ad uso commerciale;
− inizio dell’azione penale nei confronti del conduttore per fatti inerenti la gestione dell’attività commerciale;
− cessione del contratto, sublocazione o concessione in comodato, non preventivamente autorizzati dal locatore;
− uso dell’immobile per scopi diversi da quelli previsti dal contratto;
− mancato inizio dell’attività entro il termine ei sei mesi dalla stipula del contratto;
− mancato pagamento di un canone annuale di locazione entro due mesi dalla scadenza.
9.2 La risoluzione dovrà essere esercitata mediante comunicazione, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, inviata a mezzo raccomandata AR.
Art. 10 RIFERIMENTI DI LEGGE
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme del codice civile e alla legislazione vigente in materia di locazione.
Art. 11
FORO COMPETENTE
Per patto espresso tra le parti, per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, il foro competente è quello in cui ha sede il Comune.
Art. 12
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese per la stipula del presente contratto e conseguenti (bolli, imposta di registro, diritti) sono a carico del conduttore.
Le parti, ai sensi degli artt. 1341 e ss. del codice civile, approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 1 – 2- 3 – 4 -5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11- 12.
IL LOCATORE
……………………..
IL CONDUTTORE
……………………
Richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto, composta di n….. facciate intere e parte si in qui della ………, del quale ho dato lettura alle Parti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono unitamente a me Ufficiale Rogante.
IL LOCATORE
……………………..
IL CONDUTTORE
……………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………..