Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Ed. 06/2016
Tariffa IUP499D
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Scheda Sintetica;
b) Nota Informativa;
c) Condizioni di Assicurazione e Regolamento Fondo Prefin Plus;
d) Glossario;
e) Modulo di Proposta;
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.
SpA
UNIQA Previdenza
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI 1
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI 1
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione 1
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte 1
C. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale e legale 3
D. Altre informazioni sul contratto 5
E. Progetto esemplificativo delle prestazioni 9
Obblighi della Società e Disciplina del Contratto 1
Condizioni Garanzia Base - Vita Intera a Capitale Rivalutabile annualmente a Premio Unico 1
Clausola di Rivalutazione - Vita Intera a Capitale Rivalutabile annualmente a Premio Unico 5
Regolamento della Gestione Interna Separata “Prefin Plus” 7
Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione 10
Modulo di proposta Errore. Il segnalibro non è definito.
Scheda Sintetica
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Attenzione:
leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.
1. Informazioni generali
1.a) Società di assicurazione: UNIQA Previdenza SpA - Gruppo UNIQA Italia
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa: Si riportano i dati relativi all’ultimo bilancio approvato:
- patrimonio netto: 149,2 milioni di Euro (di cui capitale sociale: 39,0 milioni di Euro, riserve patrimoniali: 109,4 milioni di Euro);
- indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 2,56 (rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine disolvibilità richiesto dalla normativa vigente).
1.c) Denominazione del contratto: “Futuro Garantito”
1.d) Tipologia del contratto: Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contratualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.
1.e) Durata: Coincide con la vita dell’Assicurato. È possibile esercitare il diritto di riscatto dopo almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza.
1.f) Pagamento dei premi: A fronte delle garanzie previste dalla presente forma assicurativa è dovuto un premio unico anticipato di importo non inferiore a 5.000,00 Euro annui e non superiore a 500.000,00 Euro. Oltre al pagamento del suddetto premio, stabilito al momento della conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di versare, in ogni momento successivo alla conclusione stessa, premi integrativi di importo non inferiore a 1.000,00 Euro ciascuno. In ogni caso, il totale dei premi che può essere complessivamente versato sulla medesima polizza o su più polizze, da un unico Contraente, non può superare i 500.000,00 Euro.
2. Caratteristiche del contratto
L’esigenza che il presente contratto intende soddisfare è la costituzione di un capitale a disposizione dei beneficiari indicati, creato attraverso uno o più versamenti, in caso di premorienza dell’Assicurato. Tale prestazione viene garantita senza limiti temporali. È altresì possibile per il Contraente richiedere la liquidazione della prestazione maturata anche precedentemente alla premorienza dell’Assicurato. È facoltà del Contraente richiedere la liquidazione annuale del rendimento realizzato come previsto dalle Condizioni Contrattuali.
La rivalutazione delle prestazioni avviene con un particolare meccanismo di partecipazione agli utili, per la comprensione del quale si rimanda al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto, contenuto nella Sezione E della Nota Informativa.
La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato: il pagamento al Contraente del valore di riscatto del capitale assicurato, crescente in base ad una legge predeterminata.
b) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale: il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato, crescente in base ad una legge predeterminata.
Opzioni Contrattuali:
c) Opzione di “Liquidazione Ricorrente”
il Contraente ha la facoltà di richiedere - solo in fase di sottoscrizione del modulo di proposta - la liquidazione ricorrente, ad ogni scadenza anniversaria della polizza, di un importo pari a quanto maturato a fronte della rivalutazione annuale riconosciuta sul contratto.
d) Opzione di “conversione in Rendita”
il Contraente può richiedere la conversione del valore di riscatto - totale o parziale - disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a Euro 50.000,00, in una rendita vitalizia che potrà assumere una delle seguenti forme:
- rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
- rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino a che l’Assicurato è in vita;
- rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.
Sia per quanto riguarda la prestazione caso vita sia per quanto riguarda la prestazione caso
morte, è previsto il riconoscimento di un tasso di rivalutazione pari al rendimento della Gestione Interna Separata PREFIN PLUS al netto della quota fissa trattenuta dalla Società e indicata al successivo punto 4 della Nota Informativa consolidato ad ogni ricorrenza annuale di polizza; viene così garantita la conservazione del capitale non essendo previsto un tasso di rivalutazione negativo.
La partecipazione agli utili, viene annualmente dichiarata al Contraente e definitivamente acquisita sul contratto.
In caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati, rispettivamente, nella Sezione 2 (art. 1), e nella Sezione 2/A delle Condizioni Contrattuali.
4. Costi
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’IVASS, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi fissato nell’ambito di quanto stabilito dall’IVASS nella misura del 2% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” Gestione separata “Prefin Plus”
Sesso ed età: indifferente - Premio unico Euro 50.000,00
Durata = 15 anni | Durata = 20 anni | Durata = 25 anni | |||
Anno | Costo percentuale medio annuo | Anno | Costo percentuale medio annuo | Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,56% | 5 | 1,56% | 5 | 1,56% |
10 | 1,43% | 10 | 1,43% | 10 | 1,43% |
15 | 1,39% | 15 | 1,39% | 15 | 1,39% |
- | - | 20 | 1,36% | 20 | 1,36% |
- | - | - | - | 25 | 1,35% |
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “PREFIN PLUS” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata | Rendimento minimo rico- nosciuto agli Assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
2011 | 4,06% | N.D. | 4,89% | 2,73% |
2012 | 4,00% | N.D | 4,64% | 2,97% |
2013 | 3,92% | N.D. | 3,35% | 1,17% |
2014 | 3,76% | N.D. | 2,08% | 0,21% |
2015 | 3,13% | 1,83** | 1,19% | 0,1% |
N.D. La commercializzazione del prodotto ha avuto inizio nel corso del 2016; non sono pertanto disponibili valori di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati per annualità pregresse.
** Il dato di rendimento riferito all’anno 2015, è stato riportato a titolo puramente esemplificativo.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota Informativa.
UNIQA Previdenza SpA è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
I Rappresentanti Legali Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Nota Informativa
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione
1. Informazioni generali
UNIQA Previdenza SpA è un’impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA Italia, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 17656 del 23/4/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20/5/1988), iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00070.
- Codice Fiscale/Registro Imprese di Milano n. 08084500589 - R.E.A. di Milano n. 1295872.
- Sede Legale: Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
- Recapito Telefonico: 02.281891 - Sito Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/.
- Numero verde dedicato agli assicurati: 800 25 27 47.
Per qualsiasi informazione relativa al contratto è possibile rivolgersi al Servizio Clienti scrivendo
all’indirizzo sopraindicato, oppure all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
La revisione contabile è affidata alla Società Pricewaterhousecoopers SpA, con sede in Xxx Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX).
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La durata della presente assicurazione, intendendosi per tale l’arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, corrisponde alla vita dell’Assicurato.
L’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto non può essere inferiore a 18 anni o superiore a 90 anni.
- PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO:
UNIQA Previdenza SpA si impegna a pagare al Contraente, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato e dopo almeno un anno dalla data di perfezionamento del contratto, un importo pari al valore di riscatto del capitale assicurato in polizza quale risulta rivalutato alla data della richiesta.
- PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO:
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, UNIQA Previdenza SpA liquiderà ai Beneficiari designati un importo pari al capitale assicurato in polizza quale risulta rivalutato alla data di decesso dell’Assicurato.
Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali, qualunque possa esserne la causa, e senza tener conto degli eventuali cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Ulteriori particolari sono descritti nelle relative Condizioni Contrattuali (Sezione 2).
Si precisa che il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell’eventuale premio relativo ai rischi demografici.
Sia per quanto riguarda la prestazione caso vita sia per quanto riguarda la prestazione caso morte, è previsto il riconoscimento di un tasso di rivalutazione pari al rendimento della Gestione Interna Separata PREFIN PLUS al netto della quota fissa trattenuta dalla Società e indicata al successivo punto 4 consolidato ad ogni ricorrenza annuale di polizza; viene così garantita la conservazione del capitale non essendo previsto un tasso di rivalutazione negativo.
La partecipazione agli utili viene annualmente dichiarata al Contraente e definitivamente acquisita sul contratto.
Opzioni di contratto
Opzione di “Liquidazione Ricorrente”
Il Contraente ha la facoltà di richiedere - solo in fase di sottoscrizione del modulo di proposta - la liquidazione ricorrente, ad ogni scadenza anniversaria della polizza, di un importo pari a quanto maturato a fronte della rivalutazione annuale riconosciuta sul contratto. In questa eventualità verrà automaticamente liquidato ogni anno l’importo dovuto mediante operazione di riscatto parziale. L’operazione di liquidazione ricorrente prevede un costo fisso di 2 euro. Qualora, tuttavia, l’importo maturato risultasse inferiore a Euro 150,00, la liquidazione non verrà effettuata e l’importo rimarrà investito sul contratto. La scelta effettuata è valida per tutta la durata contrattuale e non è modificabile in corso di contratto.
Opzione di “Conversione in Rendita”
Il Contraente può richiedere la conversione del valore di riscatto - totale o parziale - disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a Euro 50.000,00, in una rendita vitalizia che potrà assumere una delle seguenti forme:
a) rendita vitalizia rivalutabile pagabile per tutta la vita dell’Assicurato;
b) rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell’Assicurato;
c) rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.
Ulteriori indicazioni sull’operazione di conversione possono essere richieste a:
UNIQA Previdenza SpA - Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
che provvederà ad inviare apposita comunicazione informativa comprendente un opportuno modulo da utilizzare per esprimere l’eventuale interesse verso una delle suddette forme assicurative opzionali. In tale ultimo caso, la Società:
- si impegna ad inviare il fascicolo (Scheda Sintetica, Nota Informativa e Condizioni Contrattuali) relativo all’opzione prescelta, comprensivo di opportuna appendice di accettazione;
darà seguito alla procedura di liquidazione ricorrente della rendita prescelta non appena ricevuto conferma, da parte del Contraente, della propria volontà di esercitare l’opzione mediante sottoscrizione dell’appendice di cui sopra.
3. Premi
II premio unico è indipendente da età e sesso dell’Assicurato; l’importo minimo di ingresso in polizza non può essere inferiore a 5.000,00 Euro e superiore a 500.000,00 Euro. Oltre al pagamento del suddetto premio unico, il Contraente ha la facoltà di versare in ogni momento successivo alla conclusione del contratto premi integrativi di importo non inferiore a 1.000,00 Euro ciascuno. In ogni caso, il totale dei premi che può essere complessivamente versato sulla medesima polizza o su più polizze, da un unico Contraente, non può superare i 500.000,00 Euro.
È necessario che sia trascorso un minimo di un anno dalla data di perfezionamento per maturare il diritto al riscatto del contratto.
I costi previsti sono dettagliatamente descritti al punto 5.1.1.
Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, può essere effettuato tramite la seguente modalità:
• bonifico a favore di UNIQA Previdenza SpA sul c/c bancario Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato a UNIQA Previdenza SpA presso Banca Intesa, Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
La Società non si fa carico delle eventuali spese amministrative relative alle suddette forme di pagamento.
4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Le prestazioni assicurate partecipano ogni anno ai benefici finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto. Tale gestione, denominata “Prefin Plus”, è separata dalle altre attività di UNIQA Previdenza SpA ed è disciplinata da apposito Regolamento riportato nel presente fascicolo.
Il rendimento della Gestione Interna Separata “Prefin Plus”, nella quale confluiscono in particolare i premi delle polizze qui descritte, viene annualmente attribuito al contratto in corso sotto forma di rivalutazione delle prestazioni. La Società tratterrà su tale rendimento una quota fissa pari all’1,30%. Nel caso in cui, l’aliquota risultante fosse inferiore allo 0%, verrà comunque garantita la conservazione del capitale non essendo previsto un tasso di rivalutazione negativo.
Il beneficio finanziario così attribuito determina la progressiva maggiorazione della prestazione medesima per rivalutazione, ed è annualmente consolidato.
Ulteriori particolari sono descritti nelle relative Condizioni Contrattuali, nella clausola di rivalutazione (Sezione 2/A) e nel Regolamento della Gestione Interna Separata che forma parte integrante delle Condizioni Contrattuali.
Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati alla successiva Sezione E, contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.
La Società consegnerà al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
C. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale e legale
5. Costi
5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1. Costi gravanti sul premio
Sul premio unico all’emissione del contratto è applicato un diritto fisso di 30,00 Euro e di 10,00 Euro su eventuali premi integrativi.
E’ inoltre prevista l’applicazione di una commissione di sottoscrizione, la cui aliquota è determinata in funzione dell’ammontare dei versamenti complessivamente previsti (compreso il premio di emissione) indicato al momento della sottoscrizione della proposta, secondo la seguente tabella:
Ammontare dei versamenti complessivamente previsti (comprensivi del premio di emissione) | Fino a € 299.999,99 | Da € 300.000,00 fino a € 499.999,99 | Oltre € 499.999,99 |
Commissioni di sottoscrizione | 1,20% | 0,6% | 0% |
Agli eventuali versamenti aggiuntivi sarà applicata la commissione di sottoscrizione relativa all’ammontare dei versamenti complessivamente raggiunto in base alla tabella sopra indicata. Nel caso di versamento aggiuntivo di importo inferiore rispetto a quanto previsto dal contraente in fase di sottoscrizione della proposta, verrà comunque applicata l’aliquota più favorevole individuata al momento della sottoscrizione. L’applicazione di una nuova aliquota verrà così determinata solo nel caso in cui, al momento della sottoscrizione, era stata individuata un’aliquota più alta.
5.1.2. Costi per riscatto
Nessun costo verrà applicato per l'eventuale istruzione della pratica di riscatto.
Qualora il riscatto (anche parziale) venga richiesto prima del termine della quinta annualità di polizza, è tuttavia prevista l’applicazione di una commissione di disinvestimento, la cui aliquota è determinata in funzione degli anni trascorsi, come indicato nella seguente tabella:
Riscatto nel corso della: | Commissione applicata sul valore liquidato |
2a annualità | 1,50% |
3a annualità | 1,25% |
4a annualità | 1,00% |
5 a annualità | 0,75 % |
Oltre il termine della quinta annualità di polizza il valore disponibile viene liquidato per intero, senza l’applicazione di alcuna commissione.
5.1.3 Costi per la liquidazione ricorrente della rivalutazione maturata.
E’ previsto un costo fisso di 2 Euro per ogni operazione annuale di liquidazione.
5.1.4. Costi per l’erogazione della rendita
Qualora il Contraente decidesse, in occasione della richiesta del riscatto, di richiedere la conversione del capitale disponibile in una delle forme di rendita previste dalle opzioni sopra descritte la Società procederà al calcolo del corrispondente valore della rendita tenendo conto del costo derivante dal pagamento ricorrente della stessa. Tale costo è pari all’1,25% su base annua, indipendentemente
dalla tipologia della rendita e dal frazionamento prescelto.
5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Come opportunamente dettagliato nella Clausola di Rivalutazione (Sezione 2/A) la quota trattenuta dalla Società sul rendimento conseguito dalla gestione interna separata è pari all’1,30%.
Con riferimento alle tipologie di costo di cui al presente paragrafo, si riporta la quota parte percepita dall’Intermediario con riferimento al flusso commissionale relativo al prodotto determinata sulla base
delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio della Società.
Quota - parte retrocessa ai distributori | |
Anno 2015 | 46,15%* |
* Prodotto di nuova commercializzazione. Dato stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.
6. Sconti
La presente forma assicurativa non prevede l’applicazione di sconti.
7. Regime Fiscale e Legale
7.1 Regime Fiscale
Quanto sotto riportato, fa riferimento alla normativa fiscale vigente in Italia al momento della redazione della presente Nota Informativa. Con esso, non si intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze.
7.1.1 Imposta sui premi
I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
7.1.2 Detraibilità fiscale dei premi
La presente forma assicurativa non ammette alcuna detrazione d’imposta.
7.1.3 Tassazione delle somme assicurate
Le somme ricevute a seguito di assicurazione sulla vita sono:
1. se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, esenti dall’imposta sulle successioni e dall’IRPEF; sono escluse anche dall’applicazione dell’imposta sostitutiva (come indicato al punto 2) unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico;
2. soggette ad imposta sostitutiva, determinata in base alla normativa vigente, sulla differenza tra la somma dovuta e l’ammontare dei premi pagati;
3. nel caso in cui si eserciti l’opzione di conversione da capitale in rendita, il capitale sarà preventivamente assoggettato ad imposizione fiscale come al punto 2, mentre la rendita vitalizia risultante verrà tassata anno per anno solo sugli importi maturati derivanti da rivalutazione.
L’imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.
In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d’impresa restando assoggettate all’ordinaria tassazione.
7.2 Regime Legale
7.2.1 Pignorabilità e Sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile e fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa (2° comma dell’art. 1923 del Codice Civile e Regio Decreto 16/3/1942 n. 267 - “Legge fallimentare”), le somme dovute dalla Società in virtù di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
7.2.2 Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
Ne deriva che - fatti salvi i diritti riservati ai legittimari previsti dal Codice Civile agli artt. 536 e seguenti
- le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
D. Altre informazioni sul contratto
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell’avvenuta accettazione della Proposta da parte della Società.
Concluso il contratto, le coperture assicurative entrano in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento del primo premio, o del giorno di decorrenza indicato in polizza se successivo.
9. Riscatto
A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di perfezionamento, il Contraente può richiedere la riscossione del valore di riscatto.
Il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto stesso. Nel caso in cui la data di richiesta non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando “pro-rata temporis” il capitale assicurato all’ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di richiesta del riscatto.
Il riscatto può essere:
- totale, con conseguente estinzione del contratto, a liquidazione avvenuta, dalla data di richiesta del riscatto;
- parziale, limitato ad una parte del capitale disponibile. In questo caso il capitale residuo - che non potrà risultare inferiore a Euro 1.000,00 - continuerà ad essere annualmente rivalutato. Il riscatto parziale non limita il diritto del Contraente ad effettuare successivi versamenti integrativi.
Qualora il riscatto (anche parziale) venga richiesto prima del termine della quarta annualità di polizza, è prevista l’applicazione della commissione di disinvestimento descritta al precedente punto 5.1.2.
Per informazioni di dettaglio circa le modalità di determinazione dei valori di riscatto si rinvia alle
Condizioni Contrattuali, Sezione 2, art. 9.
È necessario tener presente che il risultato ottimale del presente piano assicurativo si ottiene rispettando un orizzonte temporale medio/lungo del proprio impegno. L’interruzione volontaria e prematura del piano nei primi anni di vita del contratto, infatti, comporta una riduzione dei risultati sperati introducendo la probabilità che il valore di riscatto risulti inferiore al premio versato.
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l’illustrazione dell’evoluzione dei valori di riscatto. I valori puntuali saranno contenuti nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata che la Società consegnerà al Contraente.
10. Revoca della proposta
Il Contraente, fino al momento della conclusione del contratto, ha la facoltà di revocare la propria proposta di assicurazione. Per l’esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a:
UNIQA Previdenza SpA - Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
contenente gli elementi identificativi della proposta e la dichiarazione di revoca.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, con il diritto di trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute, di cui al punto 5.1.1 e quantificate nella proposta.
11. Diritto di recesso
Il Contraente ha altresì il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto stesso è stato concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al medesimo indirizzo indicato al punto precedente, ed allegando l’originale di polizza con eventuali appendici.
La notifica del recesso libera le Parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto, con il diritto di trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute, di cui al punto 5.1.1 e quantificate sia nella proposta sia nel contratto.
12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
La documentazione necessaria per il caso di liquidazione della polizza, a seguito di eventi contrattualmente previsti, è elencata per tutte le casistiche in allegato alle Condizioni Contrattuali.
La richiesta di liquidazione, corredata della suddetta documentazione, deve essere inoltrata alla Società:
- tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: UNIQA Previdenza SpA - Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
oppure:
- tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla Sede della Società o presso l’Intermediario cui è assegnata la polizza.
La Società effettuerà i pagamenti dovuti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l’obbligo di pagamento. Trascorso tale termine, il Beneficiario riceverà gli interessi per ritardato pagamento.
Ai fini dell’individuazione della scadenza del termine per il pagamento, qualora la richiesta di liquidazione, opportunamente documentata, sia effettuata presso la rete di vendita, si considera il momento della consegna dei documenti alla rete stessa.
Ogni pagamento viene effettuato presso UNIQA Previdenza SpA o presso la sede dell’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
13. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
Le Parti possono tuttavia pattuire l’applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare; in ogni caso prevalgono le norme imperative di diritto italiano.
14. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ogni documento ad esso eventualmente allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.
Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:
All’attenzione dell’Ufficio Reclami
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, fax n. 00.000.00.000/745, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxx.xx oppure su quello di IVASS xxx.xxxxx.xx.
Per le controversie in materia di contratti assicurativi ciascuno, tramite il proprio difensore, può accedere alla mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio. Per tali controversie l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso X.Xxx.
Per le controversie aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro si applica la disciplina di cui all’art. 3 D.L. 12/09/2014 n. 132, la cosiddetta negoziazione assistita, esperibile solo con l’assistenza di un difensore. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso D.L.
Sia la mediazione sia la negoziazione assistita (salvo per quest’ultima che si tratti di obbligazione contrattuale e di contratto di assicurazione tra professionista e consumatore) sono obbligatorie laddove si voglia poi instaurare la relativa azione giudiziaria.
In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l’esponente potrà rivolgersi a quest’ultima Autorità o, in alternativa, direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN- NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
16. Informativa in corso di contratto
UNIQA Previdenza SpA si impegna a comunicare per iscritto al Contraente in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Entro sessanta giorni da ogni ricorrenza annuale del contratto, la Società invierà inoltre l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell’estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato;
c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) valore dei tassi di rendimento realizzati e riconosciuti. In particolare:
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione;
- aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta;
- tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento trattenuto dalla Società;
- tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le
modalità rese note sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo e-mail valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni.
17. Conflitto di interessi
Definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti di Gruppo o rapporti di affari propri o di Società del Gruppo, la principale fattispecie individuata quale fattore di potenziale conflitto di interessi risiede nella gestione degli attivi della Società. Gli investimenti effettuati da UNIQA Previdenza SpA in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo Gruppo di appartenenza - attuati prevalentemente con il ricorso ad OICR - devono essere comunque globalmente inferiori al 30% del totale, come da obiettivo della Società.
In generale, le commissioni retrocesse dai gestori di OICR sono riconosciute al fondo di riferimento e nessun altro accordo per il riconoscimento di utilità specifiche è stato stipulato dalla Società con terze parti. In ogni caso la Società, anche in presenza di conflitto di interessi, si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio ai Contraenti.
Trasparenza fiscale transfrontaliera (FATCA/CRS)
Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance - cosiddetta FATCA. Il Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) è una legge emanata dal Congresso U.S.A. con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale offshore da parte di cittadini o residenti U.S., che investono direttamente o indirettamente al di fuori degli USA tramite istituzioni finanziarie estere.
La normativa è rivolta sia ad istituti finanziari U.S.A. che a quelli non statunitensi (Foreign Financial Institution - FFI), quali banche, SGR e fondi, broker e compagnie di assicurazioni sulla vita, ai quali sarà chiesto di adempiere a nuovi e specifici obblighi di identificazione, documentazione e reporting della propria clientela alle autorità fiscali nazionali competenti.
In sostanza, il legislatore statunitense, persegue l’obiettivo di impegnare a livello mondiale tutti gli istituti finanziari (tra cui le assicurazioni) a fornire, direttamente, alle autorità fiscali statunitensi informazioni sui valori patrimoniali di soggetti fiscali statunitensi (cosiddette “US-Persons”), indipendentemente dal loro domicilio.
In Italia sussiste una base legale per l’attuazione delle disposizioni FATCA in virtù di un accordo intergovernativo avente forza di legge.
La normativa prevede a carico della Società, l’identificazione, sia in fase di sottoscrizione della polizza che per tutta la durata del contratto, dei Contraenti e dei beneficiari che presentano indizi di americanità (siano essi cittadini americani o soggetti con residenza fiscale negli Stati Uniti d’America), e l’invio, qualora si presentasse la fattispecie, di una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (IRS- Internal Revenue Service).
Ad integrazione della Normativa FATCA, sempre con la finalità di migliorare il rispetto della normativa fiscale internazionale, in data 29 ottobre 2014 è stato siglato a Berlino un accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information - AEoI, anche Common Reporting Standard - CRS) fra i Paesi aderenti all’accordo.
Tale accordo, come reso noto dal comunicato stampa n. 246 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mira a combattere l’evasione fiscale internazionale attraverso uno scambio reciproco di informazioni, sia di carattere anagrafico che patrimoniale, per il tramite delle autorità fiscali locali, di soggetti (sia Persone Fisiche che Entità) fiscalmente residenti in giurisdizioni estere aderenti. L’applicazione operativa dei requisiti normativi dell’accordo inerente lo scambio automatico di informazioni si fonda su criteri analoghi a quelli previsti dalla normativa di origine statunitense FATCA, estendendo dall’1/1/2016 gli obblighi in capo agli intermediari finanziari italiani anche ad altri paesi oltre agli Stati Uniti d’America.
Il CRS, rispetto al FATCA, non prevede obblighi di registrazione della Compagnia (financial institution) o l’applicazione di ritenute fiscali (cd. Withholding tax). Inoltre, la cittadinanza ed il luogo di nascita non assumono rilevanza come criteri di presunzione fiscale.
Quanto sopra indicato comporterà - di fatto - la richiesta, da parte delle società esercenti i rami vita del Gruppo UNIQA Italia, di ulteriori informazioni rispetto a quanto già oggi richiesto con riguardo sia ai clienti che sottoscrivono polizze vita interessate dalla normativa in parola sia ai beneficiari delle stesse, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di una specifica autocertificazione in relazione alla/e residenze fiscali dei soggetti contraenti o beneficiari della prestazione.
A tal fine il Gruppo UNIQA Italia informa la propria clientela che resta in capo alla clientela stessa l’obbligo di comunicare, tempestivamente e sotto la propria esclusiva responsabilità, ogni variazione dei dati che comporti una modifica della propria residenza fiscale (quale ad esempio l’acquisizione di una nuova residenza fiscale estera o la perdita di una residenza fiscale estera precedentemente comunicata) ovvero eventuali cambi di circostanza che abbiano impatto sul suo status di cittadino americano, riservandosi di richiedere eventuali ed ulteriori informazioni all’interessato, qualora risultassero discordanze tra i dati in suo possesso e l’autocertificazione sottoscritta dal cliente e comunque nei casi in cui intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza.
Obblighi di adeguata verifica della clientela (Titolo II, art. 15 e ss. D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni e Sezione II, art. 7 e ss. Del Regolamento IVASS n. 5 del 21/07/2014) Le nuove normative in materia di adeguata verifica della clientela in materia di contrasto al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e di contrasto al terrorismo, impongono alla Società specifici obblighi da espletarsi mediante l’acquisizione di tutte quelle informazioni utili ad identificare il contraente, l’assicurato, il titolare effettivo nel caso di contraente persona giuridica ed il beneficiario, al momento della liquidazione della prestazione assicurativa. Dovrà essere identificato altresì l’eventuale soggetto che effettua l’operazione per conto di terzi, ovvero l’esecutore e quindi colui che opera in nome e per conto altrui in forza di poteri conferiti a mezzo di procure. Tali informazioni devono essere raccolte prima dell’apertura del rapporto continuativo, sia in fase di sottoscrizione della polizza che nel corso della durata del contratto a seguito di operazioni rappresentate da movimento di denaro, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di appositi schede integrate nella modulistica e devono essere raccolte con lo scopo specifico di attestare e verificare l’identità degli stessi, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente di cui va acquisita copia leggibile in formato cartaceo o elettronico. In aggiunta la normativa prevede ulteriori informazioni da raccogliere in fase di stipula e di apertura del rapporto continuativo inerenti altre figure che potrebbero essere ulteriormente censite in tali fasi. A tal fine l’art. 21 del citato decreto impone ai clienti (o l’eventuale soggetto che effettua l’operazione per conto di terzi ovvero all’esecutore) di fornire, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie per consentire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela sopra indicati.
A tal proposito si rimanda per il dettaglio a quanto riportato nella apposita modulistica.
E. Progetto esemplificativo delle prestazioni
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e di durata. L’età ed il sesso dell’Assicurato sono invece irrilevanti ai fini dello sviluppo di questa forma assicurativa.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante con un tasso fissato nell’ambito di quanto stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2%. Al predetto tasso di rendimento si applica la ritenuta fissa di 1 punto indicato nelle Condizioni Contrattuali.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento determinato con le modalità previste dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%
- Età e Sesso dell’Assicurato: Irrilevante
- Durata: 25 anni
- Premio Unico: Euro 50.000,00
- Spese di emissione: Euro 30.00
Xxxx Xxxxxxxxx | Premio | Cumulo premi | Prestazione Assicurata a fine anno | Valore di Riscatto a fine anno |
1 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 48.629,60 |
2 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 48.753,02 | |
3 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 48.876,45 | |
4 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 48.999,87 | |
5 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
6 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
7 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
8 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
9 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
10 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
11 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
12 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
13 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
14 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
15 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
16 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
17 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
18 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
19 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
20 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
21 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
22 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
23 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
24 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 | |
25 | € 50.000,00 | € 49.370,15 | € 49.370,15 |
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà mai avvenire.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Tasso di rendimento finanziario: 2%*
- Prelievo sul rendimento: 1,30%
- Tasso di rendimento retrocesso: 0,70%
- Età e Sesso dell’Assicurato: Irrilevante
- Durata: 25anni
- Premio Unico: Euro 50.000,00
- Spese di emissione: Euro 30,00
Xxxx Xxxxxxxxx | Premio | Cumulo premi | Prestazione Assicurata a fine anno | Valore di Riscatto a fine anno |
1 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 49.715,74 | € 48.970,00 |
2 | € 50.000,00 | € 50.063,75 | € 49.437,95 | |
3 | € 50.000,00 | € 50.414,20 | € 49.910,06 | |
4 | € 50.000,00 | € 50.767,10 | € 50.386,35 | |
5 | € 50.000,00 | € 51.122,47 | € 51.122,47 | |
6 | € 50.000,00 | € 51.480,33 | € 51.480,33 | |
7 | € 50.000,00 | € 51.840,69 | € 51.840,69 | |
8 | € 50.000,00 | € 52.203,57 | € 52.203,57 | |
9 | € 50.000,00 | € 52.568,99 | € 52.568,99 | |
10 | € 50.000,00 | € 52.936,97 | € 52.936,97 | |
11 | € 50.000,00 | € 53.307,53 | € 53.307,53 | |
12 | € 50.000,00 | € 53.680,68 | € 53.680,68 | |
13 | € 50.000,00 | € 54.056,44 | € 54.056,44 | |
14 | € 50.000,00 | € 54.434,84 | € 54.434,84 | |
15 | € 50.000,00 | € 54.815,88 | € 54.815,88 | |
16 | € 50.000,00 | € 55.199,59 | € 55.199,59 | |
17 | € 50.000,00 | € 55.585,99 | € 55.585,99 | |
18 | € 50.000,00 | € 55.975,09 | € 55.975,09 | |
19 | € 50.000,00 | € 56.366,92 | € 56.366,92 | |
20 | € 50.000,00 | € 56.761,49 | € 56.761,49 | |
21 | € 50.000,00 | € 57.158,82 | € 57.158,82 | |
22 | € 50.000,00 | € 57.558,93 | € 57.558,93 | |
23 | € 50.000,00 | € 57.961,84 | € 57.961,84 | |
24 | € 50.000,00 | € 58.367,57 | € 58.367,57 | |
25 | € 50.000,00 | € 58.776,14 | € 58.776,14 |
* Il tasso del 2% costituisce un’ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
UNIQA Previdenza SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
I Rappresentanti Legali Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Condizioni Contrattuali
Sezione 1
Obblighi della Società e Disciplina del Contratto Obblighi della Società
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle Condizioni Contrattuali descritte al successivo
paragrafo “Disciplina del Contratto”, dalle norme legislative in materia, e dagli eventuali allegati di polizza rilasciati dalla Società stessa.
Disciplina del Contratto
Il contratto è disciplinato:
- dalle Condizioni dell’Assicurazione Vita Intera a Capitale Rivalutabile annualmente a Premio Unico (Sezione 2) e relativa Clausola di Rivalutazione (Sezione 2/A);
- dal Regolamento della Gestione Interna Separata “Prefin Plus” (Sezione 2/B).
Sezione 2
Condizioni Garanzia Base - Vita Intera a Capitale Rivalutabile annualmente a Premio Unico Art. 1 - Oggetto
“Futuro Garantito” è un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico, di durata indefinita, che prevede la liquidazione di una prestazione predefinita, sia in caso di sopravvivenza dell’Assicurato (“Assicurazione caso vita”), sia in caso di un suo decesso in qualsiasi epoca esso avvenga (“Assicurazione caso morte”).
Oltre al versamento dei premi unici stabiliti nel piano sottoscritto in proposta è ammessa la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi in qualunque momento successivo alla data di decorrenza del contratto, con le modalità previste all’art. 8.
Le modalità di rivalutazione del capitale sono dettagliatamente descritte alla successiva Sezione 2/A (Clausola di Rivalutazione).
Art. 1.1 - Assicurazione caso vita:
Se l’Assicurato è in vita, il presente contratto prevede l’erogazione in qualunque momento successivo alla prima annualità di polizza, del suo valore di disinvestimento - anche parziale - calcolato nella misura e secondo le modalità descritte all’art. 9.
Art. 1.2 - Assicurazione caso morte:
In caso di decesso dell’Assicurato, UNIQA Previdenza SpA liquiderà immediatamente ai Beneficiari designati, nella misura e secondo le modalità previste al successivo art. 10, il capitale assicurato costituito progressivamente in funzione dei versamenti effettuati dal Contraente e rivalutato fino alla data del decesso.
Art. 2 - Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell’avvenuta accettazione della Proposta da parte della Società.
Concluso il contratto, le coperture assicurative entrano in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento del primo premio, o del giorno di decorrenza indicato in polizza se successivo.
Art. 3 - Revocabilità della proposta
Il Contraente, fino al momento della conclusione del contratto, ha la facoltà di revocare la propria proposta di assicurazione. Per l’esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a:
UNIQA Previdenza SpA - Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
contenente gli elementi identificativi della proposta e la dichiarazione di revoca.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborserà al Contraente il
premio da questi eventualmente corrisposto, con il diritto di trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e quantificate nella proposta.
Art. 4 - Diritto di recesso del Contraente
Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto stesso è stato concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al medesimo indirizzo indicato all’articolo precedente, ed allegando l’originale di polizza con eventuali appendici.
La notifica del recesso libera le Parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto, con il diritto di trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e quantificate sia nella proposta sia nelle presenti Condizioni.
Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato, rese in sede di Proposta, devono essere esatte, complete e veritiere.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare, in questi casi la Società si riserva:
- di contestare la validità del contratto, ai sensi dell’articolo 1892 del Codice Civile, quando esiste dolo o colpa grave;
- di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre le somme da liquidare, ai sensi dell’articolo 1893 del Codice Civile, quando non esiste dolo o colpa grave.
Art. 6 - Rischio di morte
Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali, qualunque possa esserne la causa, e senza tener conto degli eventuali cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Art. 7 - Requisiti soggettivi
L’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto non può essere inferiore a 18 anni o superiore a 90 anni.
Per “età dell’Assicurato” si intende l’età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell’ultimo compleanno.
Art. 8 - Modalità di versamento dei premi
Il premio unico, fissato nel suo ammontare al momento della sottoscrizione della proposta e corrisposto al perfezionamento del contratto, non può essere inferiore a 5.000,00 Euro e superiore a 500.000,00 Euro compresi i diritti fissi e le spese definite all’art. 17.
Il premio versato, al netto delle spese, darà origine ad un capitale che verrà rivalutato nella misura e con le modalità previste alla Sezione 2/A. Il capitale globalmente assicurato, in caso di versamenti integrativi, è pari alla somma del capitale maturato a fronte del versamento iniziale e del capitale maturato a fronte dei versamenti integrativi.
Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, può essere effettuato tramite la seguente modalità:
• bonifico a favore di UNIQA Previdenza SpA sul c/c bancario Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato a UNIQA Previdenza SpA presso Banca Intesa, Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
La Società non si fa carico delle eventuali spese amministrative relative alle suddette forme di pagamento.
Art. 8.1 - Versamenti integrativi:
Il Contraente ha la facoltà, in qualunque momento del periodo contrattuale, di effettuare versamenti integrativi, aggiuntivi ciascuno di importo non inferiore a 1.000,00 Euro e non superiore a 500.000,00 Euro, compresi i diritti fissi individuati all’art. 17. Tale facoltà può essere esercitata tramite semplice richiesta all’Intermediario cui è assegnata la polizza, con contestuale versamento del premio. In ogni caso, il totale dei premi che può essere complessivamente versato sulla medesima polizza o su più polizze, da un unico Contraente, non può superare i 500.000,00 Euro.,
Art. 9 - Prestazione in caso di vita dell’Assicurato - Disinvestimento
Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato purché sia trascorso almeno un anno dalla data di perfezionamento del contratto stesso. Per effettuare il riscatto della polizza, il Contraente deve inviare una dichiarazione scritta della propria volontà di riscattare alla Società e il diritto di riscatto avrà effetto dal momento in cui UNIQA Previdenza SpA riceverà tale dichiarazione.
Il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto stesso. Nel caso in cui la data di richiesta non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando “pro-rata temporis” il capitale assicurato all’ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di richiesta del riscatto.
La misura della rivalutazione e le modalità di applicazione sono descritte alla Sezione 2/A. Il riscatto può essere:
- totale, con conseguente estinzione del contratto, a liquidazione avvenuta, dalla data di richiesta del riscatto;
- parziale, limitato ad una parte del capitale disponibile. In questo caso il capitale residuo - che non potrà risultare inferiore a Euro 1.000,00 - continuerà ad essere annualmente rivalutato come descritto all’art. 4 della Sezione 2/A. Il riscatto parziale non limita il diritto del Contraente ad effettuare successivi versamenti integrativi.
Qualora il riscatto (anche parziale) venga richiesto prima del termine della quinta annualità di polizza, è prevista l’applicazione di una commissione di disinvestimento, la cui aliquota è determinata in funzione degli anni trascorsi, come indicato nella seguente tabella:
Riscatto nel corso della: | Commissione applicata sul valore liquidato |
2a annualità | 1,50% |
3a annualità | 1,25% |
4a annualità | 1,00% |
5 a annualità | 0,75% |
Oltre il termine della quinta annualità di polizza il valore disponibile viene liquidato per intero, senza l’applicazione di alcuna commissione.
Art. 10 - Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
Il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell’Assicurato. Pertanto in caso di decesso dell’Assicurato, la Società liquiderà il capitale rivalutato a tale data. Nel caso in cui la data dell’evento non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore disponibile sarà ottenuto rivalutando “pro-rata temporis” il capitale maturato nell’ultima ricorrenza anniversaria fino alla data dell’evento. La misura della rivalutazione e le modalità di applicazione sono descritte alla Sezione 2/A.
Art. 11 - Opzione di Liquidazione Ricorrente
Il Contraente ha la facoltà di richiedere - solo in fase di sottoscrizione del modulo di proposta - la liquidazione ricorrente, ad ogni scadenza anniversaria della polizza successiva alla data di richiesta, di un importo pari a quanto maturato a fronte della rivalutazione annuale riconosciuta sul contratto. In questa eventualità verrà automaticamente liquidato ogni anno l’importo dovuto mediante operazione di riscatto parziale con le modalità previste dal precedente art. 9. L’operazione di liquidazione ricorrente prevede un costo fisso di 2 euro.Qualora, tuttavia, l’importo maturato risultasse inferiore a Euro 150,00, la liquidazione non verrà effettuata e l’importo rimarrà investito sul contratto. La scelta effettuata è valida per tutta la durata contrattuale e non è modificabile in corso di contratto
Art. 12 - Opzione di conversione in Rendita
Il Contraente può richiedere la conversione del valore di riscatto - totale o parziale - disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a Euro 50.000,00, in una rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate che potrà assumere una delle seguenti forme:
a) rendita vitalizia rivalutabile pagabile per tutta la vita dell’Assicurato;
b) rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la
vita dell’Assicurato;
c) rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.
Ulteriori indicazioni sull’operazione di conversione possono essere richieste a:
UNIQA Previdenza SpA - Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
che provvederà ad inviare apposita comunicazione informativa comprendente un opportuno modulo da utilizzare per esprimere l’eventuale interesse verso una delle suddette forme assicurative opzionali. In tale ultimo caso, la Società:
- si impegna ad inviare il fascicolo (Scheda Sintetica, Nota Informativa e Condizioni Contrattuali) relativo all’opzione prescelta, comprensivo di opportuna appendice di accettazione;
- darà seguito alla procedura di liquidazione ricorrente della rendita prescelta non appena ricevuto conferma, da parte del Contraente, della propria volontà di esercitare l’opzione mediante sottoscrizione dell’appendice di cui sopra.
Art. 13 - Concessione di Prestiti
La presente forma assicurativa non prevede la concessione di prestiti.
Art. 14 - Cessione, Pegno e Vincolo della polizza
In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, corredata dalla documentazione a essa inerente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario. In conformità a quanto disposto dall’art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. In conformità a quanto disposto dall’art. 1409 del Codice Civile la Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.
Art. 15 - Beneficiario
Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione inviando lettera raccomandata alla Società o tramite disposizione testamentaria. UNIQA Previdenza SpA procederà ad annotare in polizza o su documento di variazione le relative designazioni, revoche o modifiche.
Non è più possibile revocare o modificare la designazione del Beneficiario nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente abbia rinunciato alla facoltà di revocare il Beneficiario e contestualmente il Beneficiario abbia accettato la designazione; entrambe le dichiarazioni dovranno essere comunicate per iscritto alla Società;
- successivamente al decesso del Contraente, senza disposizioni testamentarie al proposito;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere dei suoi diritti.
In tali casi, le operazioni di recesso, riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto del Beneficiario.
Art. 16 - Rivalutazione del Capitale
“Futuro Garantito” rappresenta una speciale forma di assicurazione sulla vita nella quale le prestazioni assicurate si incrementano ogni anno grazie alla rivalutazione derivante dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegata la polizza. A tale fine UNIQA Previdenza SpA gestirà attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
Le modalità di rivalutazione delle prestazioni sono dettagliatamente descritte alla Sezione 2/A.
Art. 17 – Spese
In funzione dell’ammontare dei versamenti complessivamente previsti (compreso il premio di emissione) indicato al momento della sottoscrizione della proposta, il presente contratto prevede l’applicazione di specifiche commissioni di sottoscrizione secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Ammontare dei versamenti complessivamente previsti (comprensivi del premio di emissione) | Fino a € 299.999,99 | Da € 300.000,00 fino a € 499.999,99 | Oltre € 499.999,99 |
Commissioni di sottoscrizione | 1,20% | 0,6% | 0% |
Agli eventuali versamenti aggiuntivi sarà applicata la commissione di sottoscrizione relativa all’ammontare dei versamenti complessivamente raggiunto in base alla tabella sopra indicata. Nel caso di versamento aggiuntivo di importo inferiore rispetto a quanto previsto dal contraente in fase di sottoscrizione della proposta, verrà comunque applicata l’aliquota più favorevole individuata al momento della sottoscrizione. L’applicazione di una nuova aliquota verrà così determinata solo nel caso in cui, al momento della sottoscrizione, era stata individuata un’aliquota più alta.
In ogni caso è comunque sempre previsto un diritto fisso di 30,00 Euro sul premio unico iniziale e di 10,00 euro su eventuali premi integrativi. Uniqa previdenza si riserva la facoltà di trattenere tale importo, a rimborso dei costi sotenuti, nel caso in cui il contraente decida di recedere dal contratto nei termini previsti al precedente Art. 6.
Art. 18 - Pagamenti della Società
La documentazione necessaria per il caso di liquidazione della polizza, a seguito di eventi contrattualmente previsti, è elencata per tutte le casistiche in allegato alle presenti Condizioni Contrattuali.
La richiesta di liquidazione, corredata della suddetta documentazione, deve essere inoltrata alla Società:
- tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: UNIQA Previdenza SpA - Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
oppure:
- tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla Sede della Società o presso l’Intermediario cui è assegnata la polizza.
A seguito di particolari eventi straordinari, legati all’eventuale presenza di inchieste giudiziarie aperte dalle Autorità competenti, UNIQA Previdenza SpA potrà subordinare il pagamento del capitale richiesto all’esame di ulteriore documentazione che verrà di volta in volta specificata.
La Società effettuerà i pagamenti dovuti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l’obbligo di pagamento. Trascorso tale termine, il Beneficiario riceverà gli interessi per ritardato pagamento.
Ai fini dell’individuazione della scadenza del termine per il pagamento, qualora la richiesta di liquidazione, opportunamente documentata, sia effettuata presso la rete di vendita, si considera il momento della consegna dei documenti alla rete stessa.
Ogni pagamento viene effettuato presso UNIQA Previdenza SpA o presso la sede dell’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Art. 19 - Tasse ed imposte
Tasse ed imposte sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 20 - Foro Competente
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità giudiziaria del comune di residenza del Contraente.
Sezione 2/A
Clausola di Rivalutazione - Vita Intera a Capitale Rivalutabile annualmente a Premio Unico Art. 1 - Misura della rivalutazione
UNIQA Previdenza SpA dichiara entro il 1° febbraio di ogni anno il rendimento annuale da attribuire alle
polizze “Futuro Garantito” ottenuto detraendo dall’intero rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata “Prefin Plus”, di cui al punto j) del Regolamento riportato alla Sezione 2/B seguente, la quota fissa a favore della Società, pari all’1,30%.
La misura annua di rivalutazione è pertanto uguale al rendimento così determinato. Nel caso in cui, tale aliquota risultasse inferiore allo 0%, verrà comunque garantita la conservazione del capitale non essendo previsto in ogni caso un tasso di rivalutazione negativo.
Art. 2 - Rivalutazione delle prestazioni assicurate
Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza verrà valutato l’incremento da riconoscere alle prestazioni assicurate complessive mediante applicazione, con le modalità di seguito descritte, della misura di rivalutazione quale sopra definita, e stabilita a norma del precedente art. 1 entro il 1° febbraio che precede la suddetta ricorrenza.
Per “prestazioni assicurate complessive” - di seguito in questo articolo definito per brevità “montante” - si intende la somma di tutti i capitali, originati dai premi versati fino alla data della ricorrenza annuale precedente quella di rivalutazione, comprensivi delle precedenti rivalutazioni.
In particolare, il montante rivalutato sarà determinato sommando al montante, in vigore nel periodo annuale precedente, un importo ottenuto moltiplicando il montante assicurato stesso per la misura di rivalutazione.
Gli eventuali capitali accreditati con versamenti effettuati nel periodo intercorrente fra l’ultima ricorrenza anniversaria del contratto e quella di rivalutazione verranno allineati a quest’ultima data mediante rivalutazione “pro-rata temporis” per la frazione d’anno compresa tra la rispettiva decorrenza e la data di rivalutazione.
La misura della rivalutazione sarà quella equivalente, nel regime dell’interesse composto e in base ai giorni trascorsi, a quella fissata a norma dell’art. 1 entro il 1° febbraio che precede la data di rivalutazione di ciascun capitale.
La prestazione complessivamente assicurata alla data di rivalutazione si ottiene pertanto sommando i seguenti importi:
- il montante assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente rivalutato per un anno;
- gli eventuali capitali derivanti da versamenti integrativi effettuati nel corso dell’ultimo anno, rivalutati per la frazione d’anno compresa tra la rispettiva decorrenza e la data di rivalutazione;
- l’eventuale ulteriore capitale acquisito con il pagamento di un premio in data pari a quella di rivalutazione.
L’incremento da rivalutazione annua si intende acquisita di diritto nella polizza, e quindi la polizza
stessa si considera come sottoscritta sin dall’origine per i nuovi aumentati importi.
L’aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato per iscritto al Contraente.
Art. 3 - Rivalutazione del capitale in caso di liquidazione
In caso di liquidazione, per sinistro o per riscatto, in data non coincidente con quella di rivalutazione, l’importo lordo disponibile verrà ottenuto rivalutando “pro-rata temporis” il capitale maturato nell’ultima ricorrenza anniversaria fino alla data dell’evento o della richiesta. La misura della rivalutazione sarà quella equivalente, in base ai giorni trascorsi e nel regime dell’interesse composto, a quella utilizzata per l’adeguamento dei contratti in vigore alla data della liquidazione.
Art. 4 - Rivalutazione del capitale successivamente alla liquidazione di un riscatto parziale
La liquidazione di una parte del capitale disponibile comporta la diminuzione del capitale complessivamente maturato - calcolato con le modalità descritte al precedente art. 3 - per un valore pari a quello lordo liquidato (comprensivo delle eventuali commissioni di disinvestimento), con effetto dalla data di liquidazione.
Il capitale maturato alla successiva rivalutazione annuale, pertanto, sarà pari al capitale, rivalutato con le medesime modalità previste all’art. 2, diminuito di un importo pari al capitale lordo liquidato (comprensivo delle eventuali commissioni di disinvestimento), rivalutato per il periodo intercorrente tra la data di liquidazione e quella di rivalutazione. La misura della rivalutazione sarà quella equivalente, in base ai giorni trascorsi e nel regime dell’interesse composto, a quella utilizzata per l’adeguamento dei contratti in vigore alla data della rivalutazione.
Sezione 2/B
Regolamento della Gestione Interna Separata “Prefin Plus”
a) La rivalutazione del capitale è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività di UNIQA Previdenza SpA, che viene contraddistinta con il nome “PREFIN PLUS”;
b) la valuta di denominazione è l’Euro;
c) il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
d) la politica degli investimenti è orientata alla prudenza, con l’obiettivo di realizzare rendimenti stabili nel medio-lungo periodo e flussi di cassa compatibili con la struttura e composizione delle passività tenendo conto dei minimi garantiti previsti, in un’ottica di gestione integrata di attivo e passivo.
La preferenza negli investimenti è rivolta ai titoli obbligazionari “investment grade” quotati denominati in euro, accanto ad una adeguata diversificazione su ampia parte dello spettro degli attivi investibili, anche attraverso l’impiego di OICR, al fine di ottimizzare il rendimento del portafoglio tenendo comunque conto dei livelli di rischio.
i. Attività investibili e rispettivi limiti
Sono definite le seguenti tipologie di attivi investibili e fissate le relative limitazioni previste dalla gestione:
- la percentuale degli impieghi destinata alla categoria del reddito fisso, compresi gli OICR relativi, può variare da un minimo del 70% ad un massimo del 100%; al suo interno si identificano le seguenti sotto classi: a) le obbligazioni ad alta sicurezza, comprendenti Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE, ovvero emessi da enti locali o pubblici di Stati membri o da organizzazioni sovra-nazionali cui aderiscono uno o più Stati membri, nonché le obbligazioni garantite (quali i covered bonds) emesse da entità con sede nell’Unione Europea o nei Paesi OCSE: i limiti di riferimento sono un minimo del 45% ed un massimo del 90% del portafoglio; b) le obbligazioni societarie emesse da entità con sede nell’Unione Europea o nei Paesi OCSE hanno limiti di riferimento dal 10% al 40% in generale, e limite massimo specifico del 15% per obbligazioni aventi rating da “BBB+” a “BBB-” od equivalenti; c) le obbligazioni societarie non “investment grade”, per le quali almeno la metà delle principali agenzie che mostrano un rating, lo abbiano fissato al di sotto della “BBB-” o equivalente, hanno un limite massimo del 5%; d) le obbligazioni dei cd. Paesi Emergenti (identificabili in linea di massima come i Paesi non Unione Europea e non OCSE) hanno un limite massimo del 10%; e) le cd. “Asset Backed Securities” (ABS), cartolarizzazioni e titoli assimilabili, con un limite massimo complessivo del 5%, dovranno prevedere il rimborso del capitale a scadenza, avere il più elevato grado di priorità nell’emissione ed avere un rating pari almeno ad “A” od equivalente;
- la percentuale degli impieghi destinata alla categoria azionaria non potrà superare il 20% del portafoglio;
- la percentuale degli impieghi destinata agli investimenti “alternativi” non potrà superare il 5% del portafoglio, con un massimo dell’1% per singolo attivo;
- la percentuale degli impieghi destinata agli investimenti immobiliari ha un limite massimo del 10% del portafoglio;
- la percentuale degli impieghi destinata agli strumenti di liquidità, a pronti contro termine e simili, può arrivare al massimo al 15% del valore del portafoglio;
- il limite di esposizione complessiva verso una singola controparte emittente non governativa non può eccedere il 5% del valore del portafoglio; ai fini del calcolo sono considerate tutte le tipologie di attivi con riferimento all’intero Gruppo di appartenenza della controparte, ad esclusione delle emissioni con rating “AAA”;
- è possibile acquistare titoli illiquidi, cioè non quotati o non scambiati in modo frequente, per un ammontare complessivo massimo pari ad un terzo del valore del portafoglio.
ii. Conflitto di interesse
In relazione ai rapporti con le controparti collegate alla Compagnia definite dall’articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25, ai fini di tutelare i contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, sono determinati i seguenti limiti di operatività con tali soggetti, fermi restando i limiti fissati al precedente punto i.:
- qualsiasi transazione deve essere attuata a condizioni di mercato;
- non possono essere effettuate operazioni aventi per oggetto partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati liquidi ed attivi;
- eventuali operazioni in titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati liquidi ed attivi sono soggette ad un limite massimo di 20 milioni di euro per anno;
- eventuali compravendite di immobili sono soggette ad un limite massimo di 20 milioni di euro per anno;
- l’investimento in attivi emessi, gestiti o amministrati dalle controparti di cui sopra - per singola società o Gruppo di appartenenza - è soggetto ad un limite complessivo massimo del 30% del valore del portafoglio, esclusi gli impieghi in conti correnti e depositi bancari.
iii. Utilizzo di strumenti derivati
Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati allo scopo di ridurre il rischio di investimento e/o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. In particolare:
- le operazioni di riduzione del rischio di investimento sono quelle effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività - anche mediante la loro correlazione - da avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato;
- le operazioni finalizzate ad una gestione efficace del portafoglio sono effettuate allo scopo di raggiungere gli obiettivi di investimento in maniera più veloce, più agevole, più economica o più flessibile rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti.
Possono essere utilizzati sia strumenti derivati negoziati su mercati regolamentati sia strumenti derivati non negoziati su mercati regolamentati. In quest’ultimo caso, i relativi contratti devono essere conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni, soggette a vigilanza prudenziale ed in grado di offrire adeguate garanzie di liquidazione delle posizioni assunte.
L’utilizzo di strumenti derivati è soggetto ai seguenti limiti:
- le operazioni finalizzate ad una gestione efficace del portafoglio non devono generare un incremento significativo del rischio di investimento e, in ogni caso, l’incremento medesimo deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo una equilibrata e prudente gestione del portafoglio (in ogni caso la leva finanziaria non potrà essere superiore a 1);
- possono essere utilizzati solo strumenti derivati che:
• mostrano una evidente connessione tecnico-finanziaria con attivi destinati a copertura delle riserve tecniche (ovvero da destinare a tale scopo nell’ipotesi di operazioni effettuate per acquisire strumenti finanziari);
• hanno valori “sottostanti” costituiti da attivi ammissibili ai fini della copertura delle riserve tecniche in base alla vigente normativa o da indici basati su tale tipologia di attivi;
- gli strumenti derivati devono essere “coperti”, cioè la Compagnia deve possedere attivi idonei e sufficienti per soddisfare gli impegni nascenti dai contratti.
Il rischio complessivo riconducibile alle posizioni in strumenti finanziari derivati con riferimento al totale del portafoglio viene comunque mantenuto entro un determinato livello di rischio monitorato sistematicamente.
e) la Gestione Interna separata “PREFIN PLUS” è dedicata a contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili;
f) il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Interna separata “PREFIN PLUS”;
g) UNIQA Previdenza SpA si riserva di apportare modifiche al regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato;
h) gravano sulla Gestione Interna separata “PREFIN PLUS” unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata e che non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
i) il rendimento della Gestione Interna separata “PREFIN PLUS” beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
j) Il rendimento annuo di “PREFIN PLUS” tiene conto di due valori:
- il risultato finanziario, che comprende gli utili finanziari della gestione di ogni singola annualità (compresi gli utili e le perdite di realizzo), al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti;
- il valore medio degli investimenti della gestione, che comprende la somma di tutte le consistenze medie annue di tutte le tipologie di attività della gestione.
Il rapporto tra il risultato finanziario e il valore medio degli investimenti fornisce una percentuale
che rappresenta il rendimento annuo dell’anno. Tutti i calcoli relativi agli utili e le perdite di realizzo, nonché il valore medio degli investimenti, vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle singole attività a “PREFIN PLUS”, cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato per i beni già di proprietà di UNIQA Previdenza SpA. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di “PREFIN PLUS”, l’esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno;
k) la gestione del fondo “PREFIN PLUS” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente;
l) il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.
Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione
Eventi di liquidazione | ||||||||
Riscatto totale | Riscatto parziale | Prestito | Pagamento capitale a Scadenza | Pagamento rendita a scadenza | Decesso Assicurato | Decesso Contraente | Sinistro sulle garanzie complementari | |
Richiesta sottoscritta dal Contraente corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. | • | • | • | • | • | • | ||
Dichiarazione attestante la data effetto dell’ultima quietanza pagata. | • | • | • | • | • | • | • | |
Coordinate bancarie di un c/c intestato o cointestato ai singoli Beneficiari/Contraente in caso di pagamento della somma assicurata trami- te bonifico bancario. | • | • | • | • | • | • | • | |
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei Beneficiari della prestazione maturata, qualora diversi da Contraente e Assicurato | • | • | • | • | • | |||
Richiesta di opzione alla scadenza sottoscritta dal Contraente corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità per l’opzione rendita con descrizione della tipologia della rendita scelta. | • | |||||||
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell’Assicurato, qualora diverso dal Contraente. | • | • | ||||||
Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione presso l’Agenzia. Tale documento è da presentare almeno due mesi prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla scadenza in caso di pagamento rendita. | • | |||||||
Consenso e dati anagrafici/fiscali del Vincolatario, in presenza di vincolo atti- vo sulla polizza. | • | • | • | |||||
Denuncia di sinistro, con descrizione dettagliata della malattia o della dina- mica dell’infortunio. | • | |||||||
Comunicazione di avvenuto decesso e copia del certificato di morte. | • | • | ||||||
Documentazione sanitaria relativa all’infortunio/malattia/causa del sinistro: • cartelle cliniche; • certificati medici; • lettera di dimissioni rilasciata dall’ospedale attestante il ricovero e la degenza; • altri accertamenti di cui già in possesso. | • | • | ||||||
Relazione del medico curante sulla causa di decesso su modulo della Compagnia. | • | |||||||
Visita medico legale, in caso di richiesta di indennizzo per invalidità perma- nente o totale. | • | |||||||
In caso di decesso dell’Assicurato/Contraente: • atto notorio per la determinazione della presenza di un testamento e/o degli eredi legittimi (Atto sostitutivo di notorietà per importi non superiori a Euro 15.000,00); • copia autenticata dell’eventuale testamento; • decreto del giudice tutelare, in presenza di Beneficiari minorenni. | • | • | ||||||
Certificato di non gravidanza del coniuge nel caso in cui la definizione del Beneficiario risulti essere “… figli nati e nascituri” o “Eredi legittimi”. | • | • | ||||||
Documento delle autorità competenti, in caso di morte violenta, attestante le circostanze nelle quali è avvenuto il decesso e/o Documento delle autorità competenti attestante la chiusura dell’eventuale inchiesta giudiziaria. | • | |||||||
Richiesta di cambio Contraente, sottoscritta da tutti gli eredi legittimi, corre- data dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del nuovo Contraente. | • | |||||||
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Soggetto munito della rappresentanza legale in caso di contratto stipulato per conto terzi. | • | • | • | • | • | |||
Copia della Visura camerale in caso di contratto stipulato per conto di una persona giuridica. | • | • | • | • | • | |||
Autocertificazione Fatca in caso di prestazione maturata liquidata a perso- na diversa dal Contraente. | • | • | • |
Glossario
Aliquota di retrocessione (o di partecipazione) | La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati. |
Appendice | Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente. |
Assicurato | Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. |
Beneficiario | Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato. |
Caricamenti | Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società. |
Composizione della gestione separata | Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata. |
Conclusione del contratto | Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società. |
Condizioni contrattuali (o di polizza) | Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. |
Contraente | Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società. |
Contratto (di assicurazione sulla vita) | Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato. |
Controassicurazione dei premi | Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell’Assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali. |
Costi (o spese) | Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società. |
Costo percentuale medio annuo | Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi. |
Decorrenza della garanzia | Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. |
Differimento (periodo di) | Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita. |
Diritto proprio (del Beneficiario) | Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente. |
Durata del pagamento dei premi | Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso. |
Età assicurativa | Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno. |
Franchigia | Clausola che esclude dal risarcimento i danni inferiori ad un determinato ammontare, indicato in cifra fissa o percentuale. |
Gestione separata (o speciale) | Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate. |
Imposta sostitutiva | Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi. |
Indennizzo | Somma dovuta dalla società in caso di sinistro. |
Infortunio | Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. |
Intermediario | Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. |
IVASS (già ISVAP) | Istituto di vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A partire dal 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduta all’ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze. |
Malattia | Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio. |
Massimale | Somma fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro e per ciascun anno assicurativo, la società presta le garanzie. |
Nota Informativa | Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. |
Perfezionamento del contratto | Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito. |
Periodo di copertura (o di efficacia) | Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. |
Prescrizione | Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni. |
Proposta | Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. |
Proroga | Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione. |
Questionario sanitario (o anamnestico) | Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. |
Quietanza | Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (SDD bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale. |
Riserva matematica | Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita. |
Rivalutazione | Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali. |
Rivalutazione minima garantita | Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni. |
Scadenza | Data in cui cessano gli effetti del contratto. |
Scheda Sintetica | Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni. |
Scoperto | Parte dell’indennizzo, indicata in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. |
Sinistro | Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato. |
Sostituto d’imposta | Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento. |
Sovrappremio | Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo). |
Tasso minimo garantito | Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata. |
Tasso tecnico | Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali. |
UNIQA Previdenza SpA
Sede Legale: Xxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Capitale Sociale Euro 39.000.000,00 i.v. - C.F. / Registro Imprese Milano n. 08084500589
P.I. 09493200159 - R.E.A. n. 1295872 - Autorizzazione D.M. 17656 del 23/04/1988 (G.U. 117 del 20/05/1988) - Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00070 Gruppo “UNIQA ITALIA” (Albo gruppi n. 007) - xxx.xxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx Società con unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni SpA
Cod.
Futuro Garantito
Tariffa IUP499D
Agenzia Produttore
Cod.
Decorrenza polizza
Contraente
Cognome e nome / Ragione sociale*
Tip. di Ragione sociale** Data di nascita
Luogo di nascita
Sesso
Professione (indicare dettagliatamente le mansioni svolte e il settore di attività) Indirizzo di Residenza / via
Frazione di Residenza (eventuale)
CAP di Residenza
Comune di Residenza
Prov
Indirizzo di Corrispondenza / via Frazione di Corrispondenza (eventuale) CAP di Corrispondenza
Comune di Corrispondenza Prov
Prefisso e telefono Paese estero di residenza Cittadinanza Seconda Cittadinanza
Codice fiscale (X.Xxx solo in caso di Ditta Individuale) Doc. di riconoscimento (allegato in copia leggibile) N. documento
È obbligatorio l’invio
di un documento valido.
Rilasciato da Località di rilascio Data di rilascio Data di scadenza
Codice sottogruppo (vedi tabella) Codice Ateco (vedi tabella)
Persona politicamente esposta SI NO CATEGORIA P.E.P. (vedi informativa sul retro del modulo)
*In caso di Contraente “Persona Giuridica”, si prega di compilare la “SCHEDA PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE/TITOLARI EFFETTIVI”, da
allegare alla presente proposta.
**Da inserire obbligatoriamente in caso di Contraente “Persona Giuridica”.
I relativi codici sono descritti a pagina 4.
Soggetto munito della rappresentanza legale (da compilare nel caso di contratto stipulato per conto terzi - es. persona giuridica, tutore, ecc... )*
Cognome e nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale Sesso
Qualifica:
Rappresentante legale (per aziende e associazioni) Delegato/tutore
Indirizzo Comune CAP
Paese estero di residenza Cittadinanza Seconda Cittadinanza
Doc. di riconoscimento (allegato in copia leggibile) N. documento Data di rilascio/rinnovo Data di scadenza
Rilasciato da Località di rilascio
Assicurando (compilare solo se diverso dal Contraente)
*Poteri di rappresentanza da verificare tramite attestazione in formato cartaceo o elettronico.
Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Xxxxx
Professione (indicare dettagliatamente le mansioni svolte e il settore di attività) Codice fiscale
Residenza: via
CAP
Frazione / Comune
Doc. di riconoscimento (allegato in copia leggibile) N. documento Data di rilascio/rinnovo Data di scadenza
Rilasciato da Località di rilascio
Beneficiari
In caso di morte dell’Assicurato l’importo liquidabile sarà pagato a:
I relativi codici sono descritti a pagina 4.
Premio
Versamento unico Importo del versamento unico (minimo Euro 5.000,00 e massimo Euro 500.000,00) Importo complessivo dei versamenti futuri previsti (comprensivo del premio di emissione)
Euro Euro
Opzione cedola di Liquidazione Ricorrente
SI NO
(Vedi art. 11 “Opzione di Liquidazione Ricorrente” delle Condizioni Contrattuali)
Compilare le seguenti informazioni solo se si intende usufruire della liquidazione delle “cedole”.
Indicare le coordinate bancarie del conto corrente su cui accreditare le “cedole”.
Coordinate
in formato IBAN
Paese Checkdigit CIN ABI CAB N. C/C
SEGUE PROPOSTA N.
Autocertificazione Trasparenza Fiscale
DA COMPILARE A CURA DELLE PERSONE FISICHE
Il Contraente dichiara di “NON avere la residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA”.
✗
Il Contraente dichiara di “avere la residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA” ed è consapevole del fatto che la società provvederà, in conformità alla normativa FATCA
e alle leggi vigenti in Italia, a riportare determinate informazioni a lui riferibili alla competente Autorità Fiscale.
(TIN - Federal Taxpayer Identification Number -
Firma del Contraente
Codice fiscale identificativo
se Residenza ai fini Fiscali US)
DA COMPILARSI A CURA SIA DELLE PERSONE FISICHE CHE DELLE PERSONE GIURIDICHE
Da compilarsi esclusivamente in caso di ulteriori residenze fiscali oltre a quelle già dichiarate:
Residenza fiscale NIF (Numero Identificativo fiscale)
Il Contraente dichiara di avere ulteriori residenze fiscali oltre a quelle sopra indicate: SI NO
Firma del Contraente
(o del Rappresentante legale/Delegato)
✗
(Se SI, compilare il modulo “Autocertificazione Trasparenza fiscale FATCA e CRS” disponibile presso l’Intermediario)
DA COMPILARSI A CURA DELLE SOLE PERSONE GIURIDICHE
Il Contraente rientra in una delle seguenti categorie:
SI
NO (Se SI, compilare il modulo “Autocertificazione Trasparenza fiscale FATCA e CRS” disponibile presso l’Intermediario)
✗
- Società con sede legale/luogo di costituzione o indirizzo in USA, o
- è un’Istituzione Finanziaria, o
- il proprio reddito deriva, per una quota maggiore del 50%, dallo svolgimento di attività finanziaria.
Firma del Rappresentante legale/Delegato
Informazioni per l’adeguata verifica della clientela
Il cliente dovrà fornire risposte precise ai quesiti sotto elencati. La mancata risposta comporta l’impossibilità da parte della Compagnia, a dar seguito all’operazione richiesta.
a) Indicare l’area geografica ove si svolge prevalentemente la propria attività professionale:
b) Indicare lo scopo prevalente e la natura dell’operazione:
c) Indicare la prevalente provenienza dei fondi utilizzati per la realizzazione della presente operazione:
Firma del Contraente ✗
Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa a me rilasciata
acconsento al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili qualora gli stessi siano richiesti dalla tipologia del contratto assicurativo in via di sottoscrizione, nell’ambito delle finalità indicate all’art. 2 lettera a) dell’informativa ricevuta. Il mancato consenso comporta per la Compagnia l’impossibilità di emettere e/o gestire il contratto assicurativo.
acconsento al trattamento dei miei dati personali nell’ambito delle finalità indicate all’art. 2 lettera b) dell’informativa ricevuta.
Firma dell’Assicurando
✗
Firma del Contraente
✗
(o del Rappresentante legale/Delegato)
Spazio riservato all’Intermediario
Contestualmente alla firma della presente proposta il sottoscritto
(nome e cognome in chiaro di chi ritira effettivamente il mezzo di pagamento)
ritira:
assegno bancario/circolare/ordine di bonifico Intestato a:
UNIQA Previdenza SpA
dell’importo di Euro
XXXXXXX SE NON SI EFFETTUA ALCUN INCASSO
Firma dell’Intermediario
NOTA BENE: qualora il pagatore differisca dal contraente o dal soggetto munito di legale rappresentanza, compilare l’apposita “Scheda di rilevazione dati”.
DICHIARO che i dati relativi al Contraente sono stati da me raccolti e di aver rilasciato copia della documentazione prevista nell’art. 49 comma 2 Reg. ISVAP 5/2006 (allegati 7A e 7B).
DICHIARO altresì di avere raccolto le informazioni ai fini FATCA.
DICHIARO:
- di aver ricevuto e preso visione del Fascicolo Informativo conforme a quanto disposto del Regolamento ISVAP 35/2010;
- di aver ricevuto copia del documento ex art. 49 comma 2 lettera a bis) del Regolamento ISVAP 5/2006 riepilogativo dei principali obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti (conforme al modello di cui all’allegato n. 7A);
- di aver ricevuto copia della dichiarazione ex art. 49 comma 2 lett. a) del Regolamento ISVAP 5/2006 contenente i dati essenziali sull’intermediario e sull’attività svolta (conforme al modello di cui all’allegato n. 7B).
Firma e/o timbro del Contraente
Firma dell’Intermediario
Luogo e data
(o del Rappresentante legale/Delegato)
✗
Comportamento tenuto in fase di sottoscrizione della presente proposta
L’Intermediario è tenuto a fornire una sintetica valutazione sul comportamento tenuto dal cliente nel corso della trattativa:
✗
Comportamento che non denota anomalie; Reticenza nel fornire le informazioni richieste; Interposizione di soggetti terzi senza apparente giustificazione.
Firma dell’Intermediario
Al fine di consentire la corretta emissione del contratto sottoscritto, prima di inviare il documento in Società verificare che tutti i campi siano stati compilati e le firme richieste siano state raccolte.
SEGUE PROPOSTA N.
Revocabilità della proposta e diritto di recesso del contraente ☛ Art. 3 e Art. 4 delle Condizioni Contrattuali
Modalità di pagamento del premio
Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, può essere effettuato tramite bonifico a favore di UNIQA Previdenza SpA.
Dichiarazioni finali
Io sottoscritto
• DICHIARO ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte da me rese - anche se materialmente scritte da altri - sono veritiere ed esatte e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza, facendomi carico di comunicare alla Società eventuali variazioni dei dati da me forniti. Riconosco altresì che le dichiarazioni del questionario sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione da parte della Società per l’adeguatezza del prodotto in sottoscrizione;
✗
✗
• PRENDO ATTO che la sottoscrizione della presente proposta ed il contestuale pagamento dell’importo sopra indicato non determina l’operatività della garanzia assicurativa. Il contratto s’intenderà perfezionato nel momento in cui il proponente verrà a conoscenza dell’accettazione da parte della Società della presente proposta, mediante ricevimento di specifica comunicazione scritta con conferma della copertura assicurativa, che decorrerà dal giorno della sottoscrizione della proposta, ovvero mediante ricevimento dell’originale di polizza emesso dalla Società stessa. L’importo corrisposto contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta sarà trattenuto dalla Società a titolo di deposito e, in caso di accettazione della stessa, con conseguente perfezionamento del contratto, sarà imputato a titolo di premio.
Firma e/o timbro del Contraente (o del Rappresentante legale/Delegato)
Firma dell’Assicurando (se diverso dal Contraente)
✗
Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico (Il consenso non è riferibile all’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali e può essere revocato in ogni momento)
Con riferimento al presente contratto, il sottoscritto Contraente dichiara di dare il proprio consenso alla Compagnia affinché, nel corso del rapporto contrattuale, la stessa possa inviare la documentazione disponibile in formato elettronico (o le specifiche informazioni per il relativo recupero) al seguente indirizzo di posta elettronica, attualmente valido e regolarmente in uso. A tale proposito, il medesimo Contraente si impegna a comunicare ad UNIQA Previdenza o all’Intermediario ogni eventuale variazione dell’indirizzo e-mail sotto indicato e prende atto che la Compagnia, a suo insindacabile giudizio, potrà comunque sempre provvedere alla spedizione della documentazione anche in formato cartaceo.
Firma del Contraente
Indirizzo e mail
Informativa resa all’interessato per il trattamento di dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di pro- tezione dei dati personali” - (di seguito il “Codice”) ed in relazione ai dati persona- li che Le vengono richiesti nella predisposizione e nella successiva amministrazione del contratto di assicurazione con UNIQA Previdenza SpA (di seguito la “Società” o il “Titolare”), La informiamo di quanto segue:
1. Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso l’Interessato prima di procedere alla stipula del contratto.
Tutti i dati personali vengono trattati in modo lecito e secondo correttezza cui si è sempre ispirata l’attività della Società.
2. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società e secon- do le seguenti finalità:
a) per esigenze preliminari alla stipulazione dei contratti; per la conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi nonché per la gestione e liqui- dazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurati- va e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizio- ni di legge; per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge; per esigenze di tipo operativo e gestionale; per finalità di tutela del credito per la prevenzione e l’individuazione di frodi assicurative. La informiamo che in relazione a specifiche operazioni o ai prodotti da Lei richie- sti, la Società potrà venire in possesso di dati che il Codice, all’art. 4 comma 1, lett. d) definisce come “sensibili” (quali ad es. i dati inerenti lo stato di salute dell’Assicurato/Danneggiato). Per il trattamento di tali dati la normativa richiede una manifestazione scritta del consenso di cui Le verrà fatta richiesta;
b) per effettuare promozioni e/o vendita di nuovi prodotti della Società o di socie-
tà del gruppo, monitorare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti e sui servizi offerti dalla Società ed effettuare indagini di mercato.
3. Modalità del trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali può avvenire anche con l’ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati ed attraverso qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4 comma 1, lett. a) del Codice e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati sono trattati da soggetti incaricati nei confronti dei quali è stata effettuata una spe- cifica formazione e sono state fornite puntuali indicazioni operative.
4. Natura del conferimento dei dati ed effetti del rifiuto del consenso
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da speci- fiche leggi o normative, quali ad esempio quelle sul trasferimento valori e antirici- claggio, sull’antifrode - Banca Dati IVASS, Casellario centrale infortuni. L’eventuale Suo rifiuto a fornirci i dati specificati comporterebbe:
a) per le finalità di cui al precedente punto 2.a) l’impossibilità per la Società di for- malizzare il rapporto contrattuale, assicurativo o previdenziale, ed eseguire i contratti e gestire e liquidare i sinistri attinenti l’attività assicurativa;
b) per le finalità di cui al precedente punto 2.b) l’impossibilità per Lei di venire a conoscenza di ulteriori prodotti e servizi forniti dalla Società, senza per nulla incidere sul rilascio del prodotto assicurativo richiesto.
5. Categorie di soggetti alle quali i dati possono essere comunicati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati per la finalità di cui al precedente punto 2.a) potran- no essere comunicati, per la medesima finalità ed in relazione alle specifiche carat- teristiche del contratto da Lei sottoscritto, a:
- altri soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali ad es. assicuratori, coas- sicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia;
- mediatori di assicurazione (broker) ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad es. banche, SIM);
- altri soggetti coinvolti nello specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficia- ri, danneggiati, coobbligati, tutori, ecc.);
- legali, periti, autofficine, medici, professionisti, consulenti esterni e loro incaricati;
- società di servizi ed altri incaricati cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi, incluse quelle cui sono affidate le attività riguardanti l’informatica, le procedure di archiviazione, la stampa della corrispondenza e la gestione della posta in arrivo ed in partenza;
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, imprese di assicurazioni associate per la tutela dei diritti delle compagnie di assicurazio- ni contro le frodi;
- tutti gli enti, istituti ed istituzioni nei riguardi dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria in virtù di norme di legge o di regolamenti;
- società di recupero crediti;
- istituti di credito;
- società nostre controllanti, controllate e collegate;
- organismi di certificazione e controllo amministrativo-contabile;
- organi dell’Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado civile e penale e da altri organi dello Stato o Enti Pubblici nonché da soggetti deputati a dirimere con- troversie di qualsiasi natura (ad es. procedure di conciliazione, arbitrati, media- zione, ecc.).
Per la finalità di cui al precedente punto 2.b), tutti i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati, per la medesima finalità, a:
- società del Gruppo di appartenenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- società di fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smista- mento di corrispondenza ed archiviazione;
- società di fornitura di servizi di assistenza e informazione commerciale, anche tramite call center.
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati uti- lizzeranno i dati secondo le disposizioni impartite dal Titolare del trattamento ope- rando essi stessi in qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia e nel rispetto del vigente disposto normativo. Un elenco dettagliato dei suddetti sogget- ti è disponibile presso la Direzione della Società.
6. Diffusione dei dati
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
7. Trasferimento dei dati all’estero
Per le medesime finalità di cui al precedente punto 2.a) i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale anche in paesi non aderenti all’Unione Europea. Per le finalità di cui al precedente punto 2.b) i dati personali possono esse- re trasferiti in paesi aderenti all’Unione Europea.
8. Diritti dell’Interessato
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quel- li di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
In qualsiasi momento l’interessato potrà rivolgersi al Titolare per l’esercizio dei pro- pri diritti.
9. Il Titolare del trattamento
INDICARE LA TIPOLOGIA DI RAGIONE SOCIALE DI PAGINA 2 IN BASE AI RELATIVI CODICI:
0 Ditta Individuale; 1 Società in nome collettivo (Snc); 2 Società in accomandita semplice (Sas); 3 Società a Responsabilità limitata (Srl); 4 Società per Azioni (Spa); 5 Società in accomandita per Azioni (Sapa); 6 Società cooperativa per azioni (Scpa); 7 Cooperativa; 8 Consorzio; 9 Associazione di professionisti; 10 Associazione No profit; 11 Enti previdenziali e assistenziali; 12 Fondazioni; 13 Altri Enti ed Istituti con personalità giuridica.
INDICARE I BENEFICIARI DI PAGINA 2 IN BASE AI RELATIVI CODICI:
Cod. 1 - L’Assicurato - Cod. 2 - Il Contraente - Cod. 3 - Eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato in parti uguali - Cod. 4 - I figli nati e nascituri dell’Assicurato in parti uguali - Cod. 5 - Il coniuge dell’Assicurato - Cod. 6 - Il coniuge e i figli dell’Assicurato nati e nascituri in parti uguali - Cod. 7 - I genitori dell’Assicurato in parti uguali - Cod. 8 - Vincolo a favore di xxxxx (indicare nome e cognome o ragione sociale). Qualora nessuna di tali forme corrispondesse alle esigenze, indicare comunque cognome e nome dei beneficiari per esteso negli appositi spazi.
Informazioni in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela per l’apertura di un rapporto continuativo (Titolo II, art. 15 e ss. D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni e Sezione II, art. 7 e ss. del Regolamento IVASS n. 5 del 21/07/2014)
I dati identificativi e le informazioni personali da riportare nel presente modulo di proposta sono raccolti altresì per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Le normative vigenti impongono alla Compagnia specifici obblighi di adeguata verifica della clientela da espletarsi mediante l’acquisizione delle informazioni utili ad identificare il cliente stesso (o l’eventuale soggetto che effettua l’operazione per conto di terzi ovvero l’esecutore); tali informazioni devono essere raccolte con lo scopo di verificarne l’identità, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente di cui va acquisita copia leggibile in formato cartaceo o elettronico prontamente disponibile su richiesta della Compagnia.
In aggiunta la normativa prevede ulteriori informazioni da raccogliere in fase di stipula e di apertura del rapporto continuativo inerenti:
a) l’identificazione del titolare effettivo (o dei titolari se più di uno) e la verifica dell’identità degli stessi sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente di cui va acquisita copia leggibile in formato cartaceo o elettronico prontamente disponibile su richiesta della compagnia);
b) la raccolta di informazioni sullo scopo prevalente e sulla natura del rapporto continuativo, di cui alla Sezione “Informazioni per l’adeguata verifica della clientela”;
c) l’identificazione di eventuali persone politicamente esposte;
d) la raccolta delle informazioni sulla provenienza dei fondi utilizzati per l’operazione, di cui alla Sezione “Informazioni per l’adeguata verifica della clientela”;
e) il comportamento tenuto dal cliente (o dall’eventuale soggetto che effettua l’operazione per conto di terzi) in occasione dell’instaurazione del rapporto continuativo, mediante la compilazione dell’apposita sezione “Comportamento tenuto in fase di sottoscrizione della presente proposta”.
A tal fine l’art. 21 del citato decreto impone ai clienti (o l’eventuale soggetto che effettua l’operazione per conto di terzi ovvero all’esecutore) di fornire, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie per consentire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela sopra indicati.
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI IN MATERIA SI PREGA DI CONSULTARE IL MANUALE ANTIRICICLAGGIO IN USO E/O LE CIRCOLARI INTEGRATIVE SUCCESSIVAMENTE EMANATE DALLA COMPAGNIA PER LA RETE DISTRIBUTIVA
Persona fisica
Per gli obblighi previsti in materia di adeguata verifica della clientela, le informazioni necessarie per l’identificazione del contraente, dell’esecutore ovvero dell’eventuale soggetto che effettua l’operazione per conto di terzi sono quelle contenute nella presente proposta di polizza, rispettivamente, nella sezione “Contraente” e nella sezione “Soggetto munito della rappresentanza legale”.
Nei casi di rapporto continuativo instaurato per conto di terzi (ad esempio le persone giuridiche) il cosiddetto “Soggetto munito della rappresentanza legale“ è colui che, in forza dei poteri conferiti a mezzo di procura o delega, instaura “de visu” il rapporto continuativo in nome e per conto altrui.
Rientra nella presente fattispecie anche il caso di persona fisica a sua volta rappresentata da un soggetto terzo da lui delegato o rappresentato in forza di legge (si pensi al tutore del minore o dell’inabile) e comunque qualsiasi soggetto delegato dal Contraente in forza di Xxxxxxx.
P.E.P.: Persona politicamente esposta
Le persone fisiche quando instaurano un rapporto continuativo ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera a), devono indicare nella sezione del “Contraente” e del ”Titolare effettivo” (ove presente) se risultano politicamente esposte, ovvero se rientrano nelle categorie sotto indicate e previste dall’art. 1 dell’allegato tecnico del D.Lgs. 231/2007.
Sono persone politicamente esposte (cosiddetti PEPs) i soggetti residenti in Italia, in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che rivestono o hanno rivestito importanti cariche pubbliche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.
NOTA BENE: in questa sezione barrare la casella SI se, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera o) del suddetto decreto, i soggetti come sopra definiti, occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’art. 1 dell’allegato tecnico al suddetto decreto; barrare la casella NO, se non occupano o non hanno occupato importanti cariche pubbliche in passato.
Per familiari diretti si intendono:
a) Il coniuge;
b) i figli ed i loro coniugi;
c) coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.
Cliente Persona giuridica e titolare effettivo
Per le modalità di adempimento degli obblighi previsti dall’art. 19 comma 1 lettera a) in materia di adeguata verifica della clientela, le informazioni necessarie per l’identificazione del cliente persona giuridica devono essere integrate con:
- le informazioni del soggetto che effettua l’operazione per conto di xxxxx, che deve essere munito dei poteri di rappresentanza legale (deleghe o procure) verificate mediante riscontro con una fonte affidabile e indipendente di cui va acquisita copia leggibile in formato cartaceo o elettronico prontamente disponibile su richiesta della compagnia;
- le informazioni relative al “titolare effettivo” rappresentato dalla persona o dalle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente persona giuridica secondo i criteri previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera u) del suddetto decreto.
L’identificazione del titolare effettivo deve essere sempre effettuata contestualmente all’identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trusts ed i soggetti giuridici analoghi, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione giuridica, al fine di comprendere la struttura proprietaria e di controllo del cliente con personalità giuridica. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti sono quindi tenuti a fornire, per iscritto e sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie ad attestarne lo “status” di titolare/i effettivi, mediante l’utilizzo di informazioni attendibili e provenienti da fonti affidabili, atti pubblici, visure camerali o simili, dei quali va acquisita copia in formato cartaceo od elettronico prontamente disponibile su richiesta della compagnia.
NOTA BENE: da compilare e sottoscrivere a cura del Rappresentante Legale/Procuratore se trattasi di Società NON ammessa alla quotazione in mercati regolamentati e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti.
L’identificazione dei titolari effettivi, deve essere effettuata compilando l’apposito modulo da allegare alla presente proposta. Per titolare effettivo s’intende:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
Ed. 06/2016
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.
Il presente documento di proposta, per le finalità di cui sopra connesse all’adeguata verifica della clientela DEVE ESSERE INVIATO TEMPESTIVAMENTE ALLA COMPAGNIA, debitamente sottoscritto e firmato completo in tutte le sue parti AL FINE DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE E COMUNQUE NON OLTRE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO AL COMPIMENTO DELL’OPERAZIONE ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo.
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