CONVENZIONE OPERATIVA
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
CONVENZIONE OPERATIVA
Art. 4 dell’Accordo quadro ARSIAL/DIBAF del 24/12/2018
e dell’Accordo quadro ARSIAL/DIBAF / casa delle sementi del 05/06/2019 progetto “Casa delle Sementi della Valle dell’Aniene-progetto pilota per il recupero e
la gestione partecipata della riproduzione delle risorse genetiche autoctone
CUP F85B18003830009
Caratterizzazione genetico/molecolare di varietà locali di “grani antichi” coltivate nel Lazio
TRA
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (d’ora innanzi denominata ARSIAL), nella persona del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx nato a Roma il 18.08.1961 e domiciliato per la carica presso ARSIAL, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx – P. IVA 04838391003, Indirizzo PEC xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
E
il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia (d‘ora innanzi denominato DIBAF) con sede in Viterbo, via San Camillo de Lellis, codice fiscale 80029030568, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato
a (omissis) e domiciliato per la carica come sopra, Indirizzo PEC xxxxx@xxx.xxxxxx.xx
PREMESSO CHE:
- ARSIAL e DIBAF hanno stipulato in data 24/12/2018 un Accordo-Quadro con cui “si impegnano a collaborare alla realizzazione di un progetto che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, e con i conseguenti Piani Operativi Annuali, si propone di approfondire l’attività di caratterizzazione morfologica, genetica, fisiologica, chimica e biochimica, delle risorse genetiche vegetali autoctone del Lazio finalizzata alla loro tutela e valorizzazione.”
- l’art. 4 del predetto Accordo - Quadro prevede che “le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative che verranno predisposte dalla struttura di gestione e si potranno estendere, con apposito atto, a quelle altre che potranno essere successivamente e congiuntamente individuate.
Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:
a) attività da svolgere
b) obiettivi da realizzare
c) termini e condizioni di svolgimento
d) tempi di attuazione
e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti
f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.”
- Al fine di rispondere alla necessità di avviare indagini di caratterizzazione genetico molecolare delle accessioni appartenenti al genere di Triticum collezionate da ARSIAL nell’ambito delle attività previste dalla Legge Regionale n. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”, anche per la loro possibile iscrizione, come “varietà da conservazione”, al Registro Nazionale;
- al fine di recuperare varietà locali e storiche di cereali autunno vernini presenti nel territorio della Valle dell’Aniene e promuovere la reintroduzione di varietà, non commerciali, di cereali per la valorizzazione dei numerosi prodotti tipici da forno (pane, paste e dolci) legati alla tradizione ed alla storia del comprensorio”, così come indicato nel progetto “Casa delle Sementi della Valle dell’Aniene - progetto pilota per il recupero e la gestione partecipata della riproduzione delle risorse genetiche autoctone” (Accordo Quadro stipulato da ARSIAL, DIBAF, X Comunità Montana della Valle dell’Aniene e Parco Naturale dei Monti Simbruini);
- sarà avviato uno studio mediante l’utilizzo di marcatori molecolari SNP allo scopo di: a) valutare la diversità genetica presente nella collezione ARSIAL, b) identificare le varietà locali e/o storiche del Lazio; c) sviluppare le opportune strategie di conservazione in situ/on farm;
- con la presente convenzione operativa ARSIAL e DIBAF intendono collaborare al progetto di ricerca, allegato alla presente convenzione, denominato “Caratterizzazione genetico/molecolare di varietà locali di “grani antichi” coltivate nel Lazio”.
CONSIDERATO CHE
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività;
- il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio;
- la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse;
- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DIBAF.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
La premessa e le considerazioni sono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2 Oggetto e durata
Attività da svolgere
Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività previste nel progetto di ricerca, allegato alla presente convenzione denominato “Caratterizzazione genetico/molecolare di varietà locali di “grani antichi” coltivate nel Lazio”.
Obiettivi da realizzare
L’obiettivo generale del presente progetto di ricerca è quello di valutare mediante marcatori SNP la diversità genetica della collezione di “grani antichi” mantenuti presso ARSIAL, con particolare riferimento a popolazioni locali di farro (T. turgidum
L. subsp. Dicoccum Schubler), tra le quali due popolazioni collezionate nella Valle dell’Aniene, e a varietà locali e storiche di frumento tenero (T. aestivum L.) recuperate presso agricoltori del territorio laziale.
Tale obiettivo generale sarà perseguito attraverso i seguenti obiettivi specifici:
1) individuazione in parcelle vetrina per ciascuna varietà locale, popolazione e/o varietà storica, delle piante che meglio esprimono le caratteristiche morfologiche e fenotipiche delle varietà/popolazioni locali oggetto di studio, da utilizzare nelle analisi genetico-molecolari;
2) analisi della struttura genetica mediante marcatori SNP delle varietà/popolazioni per ciascuna delle specie interessate, con la finalità di verificare se le diverse tipologie fenotipiche individuate all’interno di ciascuna varietà/popolazione locale corrispondano a gruppi genetici distinti e facilmente rintracciabili;
3) identificazione univoca ed affidabile (fingerprinting) delle varietà/popolazioni locali e/o varietà storiche, mediante marcatori SNP, confrontando accessioni di varietà coltivate nel Lazio, in Regioni limitrofe, anche iscritte al Registro nazionale delle varietà;
4) proposta di linee guida per la gestione della conservazione in situ ed ex situ delle varietà/popolazioni oggetto di studio, anche attraverso un uso sostenibile, e per lo sviluppo di una metodologia di rintracciabilità genetica dei prodotti alimentari da loro derivati, a garanzia della tipicità, e come forma di tutela per produttori e consumatori.
Termini e condizioni di svolgimento
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina 31 dicembre del 2021, potrà essere rinnovata previo atto scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.
Tempi di attuazione
PRIMA FASE (durata indicativa 3-6 mesi)
1. Allestimento delle prove sperimentali di campo.
2. Selezione delle piante che meglio esprimono le caratteristiche morfologiche e fenotipiche delle varietà/popolazioni locali oggetto di studio da utilizzare nelle analisi genetico-molecolari.
3. Reperimento di popolazioni/varietà locali e varietà certificate di farro e frumento tenero da utilizzare come controlli nelle analisi genetico-molecolari.
4. Allevamento in camera di crescita dei semenzali per l’estrazione del DNA.
5. Estrazione del DNA da circa 430 semenzali.
SECONDA FASE (indicativa 4-6 mesi)
6. Analisi genetico-molecolari mediante marcatori SNPs.
7. Analisi statistica dei dati.
8. Discussione dei risultati ottenuti con i tecnici ARSIAL e con le comunità di agricoltori detentori delle popolazioni/varietà locali tutelate (L.R. 15/2000) oggetto di studio.
Art. 3
Coordinamento ed esecuzione dell’attività
L’attività di coordinamento è svolta dai seguenti responsabili:
- per ARSIAL: dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx e xxxx. Xxxxxxx Xxx
- per DIBAF: xxxx. Xxxxx Xxxxxx
I responsabili cureranno i rapporti tra le parti, coordineranno le attività nei rispettivi ambiti di competenza, constateranno inoltre l’effettiva attività svolta e autorizzeranno la richiesta di rimborso per il ristoro delle spese sostenute da parte del DIBAF secondo la quantificazione e nel rispetto del massimale di cui all’art. 4.
Risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti ARSIAL metterà a disposizione i propri tecnici, n. 2 risorse umane che per l’intero ciclo colturale dei cereali autunno-vernini seguiranno sia le parcelle in campo che la collezione delle accessioni presso gli agricoltori, collaborando con il DIBAF e in particolare si occuperanno di:
- individuazione e reperimento accessioni di varietà locali di farro e frumento tenero sia conservate ex situ presso la banca germoplasma di ARSIAL sia presso gli agricoltori in situ/on farm;
- realizzazione presso l’azienda sperimentale ARSIAL di Alvito (FR) di parcelle vetrina dove coltivare le accessioni collezionate appartenenti al genere Triticum per un’analisi morfologica del materiale oggetto di studio;
- conduzione di una prova di confronto varietale per le sole accessioni di frumento tenero collezionate presso l’azienda sperimentale ARSIAL di Alvito (FR), utilizzando uno schema con parcelle replicate a blocchi randomizzati, per una dettagliata caratterizzazione morfologica, utilizzando in particolare i principali descrittori relativi alla spiga e cariosside;
- organizzazione di visite con i ricercatori, tecnici e gli agricoltori della Rete, per osservare in campo la variabilità presente nelle accessioni collezionate;
- attività di animazione locale e divulgazione tecnica dei risultati con la restituzione alla comunità di agricoltori dei risultati conseguiti con la caratterizzazione genetica molecolare;
- coordinamento con i ricercatori DIBAF per l’aggiornamento delle schede descrittive delle varietà locali già iscritte al RVR e stesura scheda descrittiva per le nuove risorse a rischio di erosione da proporre per l’iscrizione al RVR, messa a punto della scheda per una eventuale iscrizione come “varietà da conservazione” al Registro Nazionale delle varietà.
DIBAF provvederà allo svolgimento delle attività previste nel progetto allegato al presente atto e dettagliatamente descritte (A, B, C e D), seguendo l’articolazione temporale di cui all’art. 2.
Art. 4
Oneri del progetto e modalità di rimborso
Definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione
Per la realizzazione del progetto, oggetto della presente convenzione, ARSIAL corrisponderà al DIBAF € 25.000,00 (venticinquemila,00) a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per le singole attività tecnico-scientifiche dettagliatamente riportate nel progetto, allegato al presente atto, ai seguenti punti:
Spese per attività tecnico-scientifiche sostenute dal DIBAF | Costo € |
A. Spese per materiali e reagenti ed acquisto Wheat 90K iSelect SNP array Illumina (per 432 analisi): | 23.000,00 |
B. Spese per il Personale: Voucher INPS (ex prestazione occasionale) per le attività di genotyping di laboratorio e la successiva analisi dei dati grezzi | 2.000,00 |
Totale € | 25.000,00 |
Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
ARSIAL si impegna ad erogare la quota di contributo a favore di DIBAF con le modalità di seguito indicate:
• Prima anticipazione: pari al 40% e corrispondente a € 10.000,00 verrà erogato come anticipazione per l’avvio del progetto, alla stipula della convenzione operativa.
• Seconda anticipazione: pari al 40% e corrispondente a € 10.000,00 verrà erogato nel corso del 2021 su richiesta del DIBAF, previa rendicontazione delle spese effettuate con la prima anticipazione e presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività;
• Saldo: pari al 20% e corrispondente a € 5.000,00 a conclusione delle attività progettuali, riportate in una dettagliata relazione tecnico scientifica finale con i risultati ottenuti e corredata dalla rendicontazione generale delle spese effettivamente sostenute, da presentare entro il 31/12/2021.
• In caso di proroga, fermo restando l’importo complessivo previsto, il rimborso spese e le modalità di erogazione dello stesso saranno successivamente indicati con atto scritto e sottoscritto da ambo le parti.
DIBAF concorderà con ARSIAL le modalità e i formati necessari per la formalizzazione dei report tecnici e delle rendicontazioni finanziarie conformemente al Reg. (UE) 1305/2013, alla delibera della Giunta Regionale n. 147/2016 del 5 aprile 2016 ed alla Determinazione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura n. G03831 del 15.04.2016, sono ammesse a rendicontazione
esclusivamente le spese connesse alla realizzazione del progetto e inerenti a:
- personale a tempo determinato assunto per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
- assegni di ricerca, borse di studio, borse di dottorato istituiti per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
- missioni;
- attrezzature tecniche sia di campo che di laboratorio;
- spese per divulgazione risultati e partecipazione a convegni;
- produzione e stampa di materiale informativo e formativo, siti web;
- commesse e consulenze;
- materiali di consumo.
La presente convenzione non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale di ARSIAL e del DIBAF.
Art. 5 Controversie
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. In caso di mancata risoluzione amichevole è competente in via esclusiva il TAR del Lazio.
Art. 6
Proprietà ed utilizzazione dei risultati
Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente convenzione sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza. Le Parti, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, con l’obbligo di notiziare l’altra Parte e di citare, nelle eventuali pubblicazioni di carattere tecnico/scientifico, che tali risultati sono scaturiti dalla collaborazione con l’altra Parte. Tuttavia, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo diretto dei nomi e/o dei loghi delle Parti per scopi pubblicitari.
Art. 7
Riservatezza e trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Le Parti della presente convenzione garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 8 Responsabilità
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.
Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Art. 9 Diritto di recesso
Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla presente convenzione con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con posta elettronica certificata – PEC. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Art. 10
Spese contrattuali e di registrazione
Le Parti danno atto che la presente convenzione, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte che richiede la registrazione stessa.
La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall’origine (art. 2, Xxxxxxx, Allegato A, Parte I – D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) che viene assolta dal DIBAF con apposizione di contrassegno telematico.
Art.11 Norme finali
La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra DIBAF e ARSIAL si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.
Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.
La presente convenzione viene sottoscritta unicamente in forma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis. della legge n. 241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.
Per ARSIAL Il Direttore Generale (xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx) | Per il DIBAF Il Direttore (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx) |