INDICE
GUIDA AL MATRIMONIO E AL PATRIMONIO FAMILIARE
INDICE
1. GONGEDO PER MATRIMONIO
1.1 Congedo matrimoniale
1.2 Durata
1.3 Quando si può prendere
1.4 Cosa fare per ottenere il congedo matrimoniale
1.5 Congedo matrimoniale spetta anche per le seconde nozze
1.6 Congedo matrimoniale per matrimonio all’estero
1.8 Lavoratori a tempo determinato
1.8 Contratto part-time e congedo matrimoniale
1.9 Contratto a progetto e congedo matrimoniale
1.10 Apprendistato e congedo matrimoniale
1.11 Congedo matrimoniale e cassa integrazione
11.2 Congedo matrimoniale e ferie
1.13 Malattia durante il congedo matrimoniale
1.14 Congedo matrimoniale e maternità
1.15 Infortunio durante il congedo matrimoniale
1.16 Congedo matrimoniale e assegni per il nucleo familiare
1.17 Il caso del matrimonio all’estero e degli extracomunitari
1.18 Disoccupati e richiamati alle armi
1.19 Matrimonio religioso e civile.
1.20 Documentazione
1.21 Congedo matrimoniale alle coppie di fatto
2. MATRIMONIO
2.1 Il matrimonio del cittadino italiano all’estero
2.2 Il matrimonio del cittadino italiano dinanzi all’autorità straniera
2.3 Il matrimonio del cittadino italiano dinanzi all’autorità diplomatica o consolare
2.4 Il matrimonio religioso del cittadino italiano celebrato all’estero
2.5 Matrimonio civile
2.6 Quali sono le condizioni necessarie per contrarre matrimonio civile
2.7 Che cosa sono le pubblicazioni
2.8 Quanto costano le pubblicazioni
2.9 Chi e come può presentare opposizione
2.10 L’atto di matrimonio
2.11 Matrimonio concordatario
2.12 Gli adempimenti e i documenti necessari
2.13 La trascrizione nei registri di stato civile
2.14 ll matrimonio del cittadino straniero in Italia
2.15 Pubblicazioni e documenti necessari
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2.16 Validità del matrimonio degli stranieri in Italia
3. PATRIMONIO DI FAMIGLIA
3.1 La separazione dei beni
3.2 Costituzione del regime di separazione
3.3 Effetti della separazione dei beni
3.4 Prova della proprietà e acquisti compiuti
3.5 Separazione giudiziale dei beni
3.6 I doveri dei coniugi
3.7 La comunione legale
3.8 Comunione residuale
3.9 Amministrazione dei beni comuni
3.10 Creditori della comunione
3.11 Creditori particolari
3.12 Natura giuridica e costituzione del fondo patrimoniale
3.14 Oggetto del fondo
3.15 Le modificazioni del fondo patrimoniale e cessazione del fondo
3.16 Impresa familiare
GONGEDO PER MATRIMONIO
1.1 Congedo matrimoniale. In occasione del proprio matrimonio è riconosciuto al lavoratore un periodo retribuito, con astensione dal lavoro.
1.2 Durata. Il congedo matrimoniale ha una durata di 15 giorni di calendario (N.B. una durata diversa può essere prevista dai vari contratti nazionali del lavoro in base alle diverse qualifiche e al diverso settore produttivo di appartenenza del lavoratore).
È importante ricordare che i giorni di congedo devono essere fruiti consecutivamente, cioè non possono essere frazionati.
1.3 Quando si può prendere. Il congedo matrimoniale deve essere preso in occasione del matrimonio. Se il matrimonio avviene di sabato o di domenica, ad esempio, il congedo deve essere preso a partire dal lunedì successivo.Un’importante sentenza della Corte di Cassazione, però, ha stabilito che è sufficiente che il lavoratore indichi nella domanda i giorni di congedo e lo comunichi con il dovuto preavviso al datore di lavoro (quindi anche se non sono immediatamente consecutivi con il giorno delle nozze, purché, ovviamente, temporalmente vicini a questo).
Il congedo matrimoniale non può essere goduto nel periodo delle ferie o in quello di preavviso di licenziamento. Se per motivi organizzativi o legati alla produzione aziendale non sia possibile fruirne in occasione del matrimonio, tale periodo deve essere concesso o completato entro i 30 giorni successivi al matrimonio.
1.4 Cosa fare per ottenere il congedo matrimoniale. Per ottenere il congedo matrimoniale (vedi schema di congedo concesso dal datore di lavoro) il lavoratore invalido deve:
presentare domanda di congedo al proprio datore di lavoro;
indicare nella domanda i giorni di congedo
comunicare con il dovuto preavviso la domanda al datore di lavoro
Il congedo matrimoniale non può essere goduto nel periodo delle ferie o in quello di preavviso di licenziamento.
Se per motivi organizzativi o legati alla produzione aziendale non sia possibile fruirne in occasione del matrimonio, tale periodo deve essere concesso o completato entro i 30 giorni successivi al matrimonio.
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1.5 Congedo matrimoniale spetta anche per le seconde nozze. In caso di secondo matrimonio è sempre possibile richiedere il congedo matrimoniale.
Il diritto al congedo infatti scatta in caso di matrimonio con validità civile (il classico matrimonio al Comune).
Quindi il matrimonio civile, e non quello religioso, è ciò che dà diritto al congedo matrimoniale ed è quindi spettante anche in caso di secondo matrimonio, ma anche in caso di terzo o quarto matrimonio.
1.6 Congedo matrimoniale per matrimonio all’estero. Chi organizza il proprio matrimonio all’estero deve possedere anche la residenza in Italia prima del matrimonio ed aver acquisito anche in Italia lo stato di coniugato.
1.7 Poligamia. Nel caso di cittadini di un paese dove è ammessa la poligamia, l’assegno per congedo matrimoniale dell’Inps spetta per un solo matrimonio, salvo i casi di divorzio o decesso del coniuge.
1.8 Lavoratori a tempo determinato. I lavoratori con un contratto di lavoro a termine hanno diritto al congedo matrimoniale al pari dei lavoratori di pari livello assunti a tempo indeterminato.
1.8 Contratto part-time e congedo matrimoniale. Il contratto di lavoro a tempo parziale è solo un contratto di lavoro con un orario ridotto o part-time.
Anche in questo caso al lavoratore spetta il congedo matrimoniale della durata di 15 giorni o la durata prevista dal CCNL.
Ovviamente, essendo un permesso retribuito, la retribuzione spettante per i giorni di assenza per congedo matrimoniale sarà proporzionata al part-time oggetto del rapporto di lavoro, quindi ad esempio con un contratto part-time al 50% si percepiranno 15 giorni retribuiti ma sempre part- time al 50%.
Nel caso contratto di lavoro part-time di tipo verticale, che ricordiamo è quel tipo di part-time che prevede non un orario ridotto giornaliero per tutta la settimana ma il lavoro svolto dal lavoratore, a tempo pieno, ma per alcuni giorni della settimana (es. il lunedì, il mercoledì e il venerdì). In questo caso l’assegno spetta solo spetta solo per i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa, sempre detratta la percentuale a carico del lavoratore.
1.9 Contratto a progetto e congedo matrimoniale. Ai lavoratori con contratto a progetto ma anche ai lavoratori con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa non va applicata la normativa prevista per i lavoratori dipendenti.
Quindi il congedo matrimoniale spetta solo se previsto esplicitamente da una apposita clausola inserita nel contratto cococo stipulato.
Ma va detto che generalmente il datore di lavoro, in questo caso in qualità di committente, concede il diritto ad astenersi da lavoro per 15 giorni.
Per quanto riguarda il diritto al congedo retribuito, va detto che il compenso erogato non è legato generalmente ai giorni di prestazione lavorativa quindi, salvo diverso accordo tra le parti, al lavoratore subordinato, non spetta la retribuzione per i giorni di assenza per congedo matrimoniale.
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1.10 Apprendistato e congedo matrimoniale. Il lavoratore apprendista ha diritto al congedo matrimoniale al pari degli altri lavoratori, operai o impiegati.
1.11 Congedo matrimoniale e cassa integrazione. Durante un periodo di CIGS o CIG, il lavoratore ha comunque diritto al congedo matrimoniale retribuito. Il trattamento economico previsto per il congedo matrimoniale, essendo più favorevole per il lavoratore, prevale sulla Cassa integrazione guadagni e pertanto durante tale periodo il lavoratore la sospende.
Una circolare dell’Inps infatti ha dichiarato l’incumulabilità della cassa integrazione erogata dall’Inps con il congedo matrimoniale.
Il datore di lavoro può successivamente chiedere una quota di rimborso all’Inps ma solo per gli operai e gli intermedi.
Secondo l’Inps nel caso della assenza per contrarre matrimonio, la causa della mancata prestazione di lavoro è da ricondursi alla sfera decisionale del lavoratore e non ad alcuna delle motivazioni, ricollegabili ad eventi attinenti la situazione aziendale che legittimano i provvedimenti di concessione dell’integrazione salariale, sia in regime ordinario che in quello straordinario.
11.2 Congedo matrimoniale e ferie. Xxxxxxx già detto che il lavoratore durante il congedo matrimoniale non matura le ferie.
Ma se per prolungare il viaggio di nozze richiede oltre al congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi anche delle giornate di ferie, ciò è normalmente consentito.
Resta necessaria l’approvazione del datore di lavoro, che può negare le ferie per esigenze aziendali.
1.13 Malattia durante il congedo matrimoniale. Può capitare che il lavoratore in congedo matrimoniale durante il viaggio di nozze si ammali.
Dal punto di vista retributivo, il congedo matrimoniale è incumulabile con le prestazioni di malattia. Pertanto l’Inps corrisponde durante il periodo di congedo matrimoniale l’assegno per congedo matrimoniale in quanto più favorevole ma non l’indennità di malattia.
Se il congedo matrimoniale coincide con un assenza per malattia, bisogna però controllare il proprio CCNL, ma generalmente il dipendente non ha diritto ad un prolungamento del congedo matrimoniale, che quindi non si “sospende” per malattia.
Di conseguenza non ha diritto neanche alla retribuzione relativa ai giorni di congedo matrimoniale non goduti per malattia.
1.14 Congedo matrimoniale e maternità. Può capitare e spesso capita che il matrimonio avvenga durante la gravidanza della sposa.
E che il matrimonio capiti durante i 5 mesi di astensione obbligatoria (che ricordiamo è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto, salvo casi particolari).
Così come per l’indennità di malattia, anche l’indennità di maternità, che deve essere corrisposta con gli stessi criteri, non va corrisposta per i periodi di erogazione dell’assegno per congedo matrimoniale a carico dell’INPS o di erogazione di analoghi trattamenti retributivi eventualmente a carico del datore di lavoro. Pertanto se la lavoratrice richiede il congedo matrimoniale per quel periodo non avrà diritto all’indennità di maternità per astensione o maternità obbligatoria.
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Anche in caso di astensione facoltativa o maternità gravidanza anticipata, ossia quando si richiede il congedo parentale, la lavoratrice in congedo matrimoniale ha diritto a quest’ultimo che prevale sul congedo parentale stesso (e tra l’altro alla lavoratrice conviene richiedere il congedo matrimoniale).
1.15 Infortunio durante il congedo matrimoniale. La normativa prevede che l’indennità Inail per infortunio sul lavoro sia cumulabile con l’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione al lavoratore in congedo matrimoniale. Pertanto sarà corrisposta al lavoratore la differenza tra retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’Inail a titolo di inabilità temporanea.
1.16 Congedo matrimoniale e assegni per il nucleo familiare. Il lavoratore durante il congedo matrimoniale di 15 giorni di permessi retribuiti ha diritto agli assegni familiari, pertanto riceverà gli ANF come se avesse lavorato quei 15 giorni.
Durante il congedo matrimoniale infatti conserva il diritto all’assegno per il nucleo familiare che quindi va retribuito in busta paga.
L’assegno per congedo matrimoniale spetta anche ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende industriali, cooperative e artigiane.
1.17 Il caso del matrimonio all’estero e degli extracomunitari. Chi contrae matrimonio all’estero deve possedere, oltre alla qualifica ed i requisiti necessari, anche la residenza in Italia prima del matrimonio ed aver acquisito anche in Italia lo stato di coniugato.
Nel caso di cittadini di un paese dove è ammessa la poligamia, l’assegno per congedo matrimoniale dell’Inps spetta per un solo matrimonio, salvo i casi di divorzio o decesso del coniuge.
I lavoratori extracomunitari, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, devono allegare alla domanda un certificato del Comune di residenza attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera.
1.18 Disoccupati e richiamati alle armi. I lavoratori disoccupati o richiamati alla armi devono presentare domanda direttamente alla sede Inps competente entro un anno dalla data del matrimonio, allegando il certificato di matrimonio e la copia dell’ultima busta paga. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta
1.19 Matrimonio religioso e civile. in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che invece, può essere goduto una sola volta.
Il diritto al congedo non sorge quando sia celebrato solo quello religioso, senza trascrizione.
1.20 Documentazione. I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale.
Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta.
Rinuncia al congedo matrimoniale. Il lavoratore può certamente rinunciare al congedo matrimoniale, che è però un diritto acquisito proprio in occasione del matrimonio.
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Tra l’altro fruibile entro 30 giorni dalla data del matrimonio stesso. Non è possibile però la rinuncia al congedo matrimoniale, che ricordiamo sono 15 giorni di permesso retribuiti, per percepire un eventuale indennità sostitutiva dal datore di lavoro.
C’è stata solo qualche pronuncia della giurisprudenza nella quale è stato condannato il datore di lavoro per non aver concesso tutti e 15 i giorni di congedo.
In questo caso infatti scatta il diritto, del lavoratore, alla corresponsione della retribuzione per i giorni residui di congedo matrimoniale non fruiti.
1.21 Congedo matrimoniale alle coppie di fatto. Sebbene la recente legge non ne faccia esplicito riferimento, il previsto diritto al congedo familiare è da ritenersi assimilabile a quello matrimoniale. In particolare si ritiene che dovranno essere i CCNL a darne piena attuazione.
2. MATRIMONIO
2.1 Il matrimonio del cittadino italiano all’estero. Allorché un cittadino italiano si trovi all’estero può ivi sposarsi, ossia contrarre matrimonio, con un altro cittadino italiano o con uno straniero. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun futuro sposo, quindi quella italiana, prevista dal codice civile, per il cittadino italiano e quella richiesta dalla legge nazionale per il cittadino straniero.
Il matrimonio all’estero potrà essere celebrato dinanzi:
ad un’autorità straniera locale
all’autorità diplomatica o consolare
ad un ministro di un culto religioso
2.2 Il matrimonio del cittadino italiano dinanzi all’autorità straniera. Il matrimonio celebrato dal cittadino italiano all’estero dinanzi all’autorità straniera locale, se vengono rispettate le forme previste nello stato straniero e se sussistono le condizioni e la capacità necessarie per contrarre matrimonio secondo le norme del codice civile, è valido e produce effetti immediati anche nell’ordinamento italiano.
Non sussiste in questo caso l’obbligo delle pubblicazioni, a meno che non sia richiesto dalla legislazione straniera.
In alcuni casi l’autorità straniera richiede una certificazione attestante la capacità matrimoniale del connazionale oppure un nulla-osta.
E’ importante ricordare che l’Italia ha aderito insieme ad altri paesi (Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germani, Grecia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Turchia), alla Convenzione di Monaco del 1980 (un accordo) che ha fissato norme comuni per il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale che potrà essere utilizzato dai cittadini di questi paesi per la celebrazione del matrimonio all’estero.
Il certificato viene rilasciato dall’autorità competente solo se il cittadino possiede i requisiti e se vi sono le condizioni per contrarre matrimonio che sono necessari secondo la legge dello Stato di appartenenza. Il Italia l’autorità competente a rilasciare questo certificato è l’ufficiale di stato civile.
Questo certificato ha una validità di 6 mesi.
L’Italia ha poi stabilito ulteriori accordi con Svizzera e Austria nell’ottica di una maggiore collaborazione e semplificazione per la celebrazione del matrimonio tra cittadini provenienti dai rispettivi Paesi.
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Per gli altri Stati si parla di nulla-osta.
Copia dell’atto di matrimonio redatto dall’autorità straniera, debitamente legalizzato e tradotto, è rimessa a cura degli interessati (gli sposi) all’autorità diplomatica o consolare italiana che la trasmetterà all’ufficiale di stato civile competente perché sia trascritto in Italia.
Dal momento che l’atto è immediatamente valido, la trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile non avrà efficacia costitutiva (ovvero non è necessaria perché il matrimonio sia considerato valido), ma ha solo natura meramente certificativa e di pubblicità.
Per procedere alla legalizzazione dell’atto di matrimonio il richiedente deve presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito dell’atto (in originale) da legalizzare.
Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione, il richiedente deve presentarsi, sempre previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione.
Gli atti di cui sopra sono soggetti al pagamento dei diritti (tasse) in base alla tariffa consolare attualmente in vigore.
Gli atti di matrimonio rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.
2.3 Il matrimonio del cittadino italiano dinanzi all’autorità diplomatica o consolare. La legge italiana attribuisce alle autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero funzioni di ufficiale di stato civile. Il Console è, dunque, autorizzato a celebrare i matrimoni.
Davanti a queste autorità all’estero possono celebrare matrimonio due futuri sposi entrambi cittadini italiani o un cittadino italiano e uno straniero, cui devono presentare l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, che può essere presentata di persona all’ufficio consolare ovvero inviata per posta, fax o email e corredata dalla copia dei documenti di identità dei richiedenti.
Una volta accolta l’istanza, i futuri sposi devono richiedere le pubblicazioni.
In base alla nazionalità ed alla residenza dei futuri sposi si individua anche il luogo in cui richiedere, ovvero:
se entrambi sono residenti in Italia le pubblicazioni vanno richieste all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza;
se il cittadino italiano ha la residenza all’estero e l’altro (italiano o straniero) in Italia, le pubblicazioni possono essere richieste indistintamente all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza in Italia o all’autorità consolare italiana all’estero nella cui circoscrizione risiede il futuro sposo;
se il cittadino italiano ha la residenza in Italia e l’altro (italiano o straniero) all’estero, le pubblicazioni vanno richieste al Comune italiano di residenza;
se entrambi sono residenti all’estero, competente per ricevere la richiesta di pubblicazioni è esclusivamente l’autorità consolare.
L’autorità consolare deve inviare l’atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile del Comune italiano competente.
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Il Console può rifiutare di celebrare un matrimonio che risulterebbe non valido secondo l’ordinamento vigente nel Paese straniero; in questo caso il Console può decidere di celebrare comunque il matrimonio, ma dovrà informare gli sposi circa la non efficacia dell’atto nello Stato in questione.
2.4 Il matrimonio religioso del cittadino italiano celebrato all’estero. Se un cittadino italiano celebra un matrimonio religioso all’estero questo sarà valido ed efficace in Italia solo se produce effetti civili per l’ordinamento dello Stato straniero in cui si è celebrato e dovrà essere trascritto, con valore dichiarativo e non costitutivo (ovvero non è necessaria la trascrizione perché il matrimonio sia considerato valido), nei registri dello stato civile italiani.
2.5 Matrimonio civile. Il matrimonio è l’atto con il quale due persone di sesso opposto manifestano la volontà di realizzare una comunione spirituale e materiale di vita con l’osservanza dei doveri e l’esercizio dei diritti previsti per i coniugi dal codice civile.
Con il termine matrimonio si intende sia l’atto che costituisce il vincolo sia il rapporto che lega tra loro i coniugi.
Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale (ad. es.: il sindaco o un assessore) che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio.
2.6 Quali sono le condizioni necessarie per contrarre matrimonio civile. Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
non devono essere interdetti per infermità di mente ;
non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
non possono contrarre matrimonio tra loro:
1) gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
2) i fratelli e le sorelle;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l’adottato e i figli dell’adottante;
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9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato;
10) persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro;
devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento
2.7 Che cosa sono le pubblicazioni. Le pubblicazioni di matrimonio consistono nell’inserimento sul sito internet del comune di un atto contenente le generalità dei futuri sposi.
Vengono fatte a cura dell’ufficiale dello stato civile dopo che ha accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio ed hanno la funzione di rendere noto il proposito dei futuri coniugi di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.
La richiesta di pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli sposi (o da un terzo che ha ricevuto da questi autorizzazione a mezzo di procura rilasciata con scrittura privata, o da chi esercita la responsabilità genitoriale o da chi esercita la tutela per i minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni) all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi e deve contenere le seguenti informazioni: il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, la libertà di stato di ciascuno degli sposi, se esiste qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra di essi, se hanno già contratto matrimonio, se sono stati dichiarati interdetti per infermità di mente, se sono stati condanni per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
L’atto di pubblicazione resta inserito sul sito web del comune per almeno 8 giorni consecutivi. Il tribunale, su richiesta dei futuri sposi, può autorizzare, con decreto, per gravi motivi, la riduzione del termine di 8 giorni della pubblicazione e, per cause gravissime (ad esempio uno dei futuri sposi è in fin di vita), l’omissione delle pubblicazioni stesse, quando gli sposi dichiarino davanti al cancellerie del tribunale che non sussistono motivi di impedimento.
2.8 Quanto costano le pubblicazioni. Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo dell’importo di 16,00 euro, nel caso in cui i futuri sposi siano residenti nello stesso comune, oppure di un importo pari al doppio, nel caso in cui uno di essi sia residente in un altro comune.
2.9 Chi e come può presentare opposizione. In presenza di cause che impediscano la celebrazione del matrimonio, la legge legittima determinate persone ad opporsi ad esso, e cioè:
i genitori degli sposi;
in caso di mancanza dei genitori gli ascendenti e i collaterali fino al terzo grado;
il tutore o il curatore.
Questi soggetti possono presentare ricorso al tribunale del luogo dove sono state eseguite le pubblicazioni. Il Presidente del tribunale fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i 3 e i 10 giorni dalla presentazione del ricorso.
Il ricorso può essere presentato anche dopo il termine di inserimento della pubblicazione on-line, ma comunque prima della celebrazione del matrimonio.
Il Presidente del tribunale può decidere di sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa l’opposizione.
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2.10 L’atto di matrimonio. L’atto di matrimonio viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello Stato civile, letto e sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile.
L’atto contiene le generalità degli sposi e dei testimoni, la data dell’eseguita pubblicazione o l’eventuale indicazione dei decreti di autorizzazione all’omissione della pubblicazione o se ricorrono degli impedimenti, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa Comunale ed, infine, la dichiarazione dell’ufficiale di stato civile che li unisce in matrimonio.
Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete che dovrà sottoscrivere l’atto. Qualora gli sposi non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.
Il regime patrimoniale. I regimi patrimoniali tra cui i coniugi possono scegliere sono due: la comunione dei beni e la separazione dei beni.
La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi.
Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente. Sono esclusi dalla comunione dei beni:
i beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio;
i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione;
i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
i beni che servono all’esercizio della professione;
i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.
Lo scioglimento della comunione dei beni avviene in uno dei seguenti casi:
morte di uno dei coniugi;
separazione giudiziale dei beni;
provvedimento del Tribunale di omologazione della separazione personale dei coniugi;
sentenza di divorzio;
annullamento del matrimonio;
scelta del regime di separazione dei beni (da effettuarsi per atto pubblico dinanzi ad un notaio).
La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi e prevede, invece, che ciascun coniuge conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi:
prima del matrimonio:
all’ufficiale di stato civile (matrimonio civile);
al parroco (matrimonio concordatario);
al ministro di culto (matrimonio culti ammessi);
dopo il matrimonio:
davanti ad un notaio.
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La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio e riportata negli estratti di matrimonio.
2.11 Matrimonio concordatario. Il matrimonio concordatario è il matrimonio religioso che si svolge dinanzi al ministro di culto cattolico, ovvero il parroco di uno dei due sposi o un suo delegato, al quale la legge dello Stato, a partire dal 1929, in forza del Concordato lateranense stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, e poi con l’Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984, riconosce gli stessi effetti del matrimonio civile, a condizione che il matrimonio celebrato dinanzi al ministro del culto cattolico e disciplinato dal diritto canonico (cioè dal diritto della Chiesa cattolica) sia trascritto nei registri dello stato civile.
2.12 Gli adempimenti e i documenti necessari. I futuri sposi devono rivolgersi al proprio parroco o al parroco della Chiesa dove hanno scelto di effettuare la celebrazione per fissare la Chiesa e la data delle nozze ed avviare le pratiche per il matrimonio.
Devono essere consegnati i seguenti documenti:
civili:
certificati di nascita;
certificati di residenza;
certificati di cittadinanza; religiosi:
il certificato di Battesimo (che verrà rilasciato dalla parrocchia presso la quale si è stati battezzati);
il certificato di Cresima (se non si fosse stati cresimanti è necessario provvedervi prima del matrimonio);
il certificato di “Stato libero ecclesiastico”, tale certificato ha la funzione di attestare che il richiedente non abbia già in precedenza contratto matrimonio secondo il rito religioso. Tale documento può essere sostituito con un giuramento dell’interessato dinanzi al parroco;
l’attestato di partecipazione al corso prematrimoniale;
il nulla osta ecclesiastico: è un documento che va richiesto alla Curia nel caso in cui i coniugi vogliano contrarre matrimonio presso una parrocchia differente dalla propria o fuori dal Comune di residenza.
2.13 La trascrizione nei registri di stato civile. Ricevuto l’atto di matrimonio, l’ufficiale di stato civile dovrà trascriverlo negli appositi registri nelle 24 ore successive al ricevimento e ne comunicherà l’avvenuto adempimento al parroco.
Se il matrimonio religioso non venisse trascritto nei registri civili resterebbe un atto religioso privo di effetti per l’ordinamento italiano.
La trascrizione dell’atto non ha solo, dunque, una semplice funzione di pubblicità cd. dichiarativa, ma ha anche carattere costitutivo e cioè è fondamentale per la produzione degli effetti civili del matrimonio cattolico che vengono costituiti con effetto retroattivo, ovvero dal giorno della celebrazione.
2.14 ll matrimonio del cittadino straniero in Italia. Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può sposarsi, ossia contrarre matrimonio nel nostro Paese o secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese, oppure secondo la legge italiana dinanzi all’ufficiale di stato civile (vedi la scheda sul matrimonio civile), al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico (vedi la scheda sul matrimonio religioso) se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.
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Se sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio e, pertanto, non devono sussistere gli impedimenti previsti dal codice civile (vedi la scheda sul matrimonio civile): interdizione, difetto di libertà di stato, parentela ed affinità non dispensabili, delitto, divieto temporaneo di nuove nozze. Deve essere rispettato anche il limite dell’età minima (18 anni, o 16 con autorizzazione).
2.15 Pubblicazioni e documenti necessari. Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia dovranno richiedere le pubblicazioni all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio.
Devono, inoltre, produrre una dichiarazione, rilasciata dall’autorità competente del proprio Paese (sono autorità competenti sia quelle situate all’estero ed individuate dalla legge dello stato in questione, sia il consolato straniero in Italia), dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio secondo le leggi cui sono sottoposti (nulla-osta).
Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.
Dovranno produrre, infine, un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (permesso di soggiorno o carta di identità).
Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia.
Per questi due Paesi, vista l’assenza di autorità competenti a rilasciare il nulla osta di cui sopra, l’Italia ha scambiato con questi Paesi delle note, approvate con legge successiva, secondo le quali il cittadino statunitense o l’australiano che non riesce a produrre la documentazione prevista dal nostro Codice Civile, presenti all’ufficiale di stato civile competente i seguenti documenti:
una dichiarazione giurata resa davanti alla competente autorità consolare da cui risulti che nulla osta al matrimonio;
i documenti rilasciati dalle autorità statunitensi o australiane dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alle leggi cui il richiedente è soggetto, nulla osta al matrimonio.
L’ufficiale di stato civile, una volta ricevuto il nulla-osta, procede con le pubblicazioni secondo le formalità previste per i cittadini italiani.
Se i cittadini stranieri non hanno la residenza o i domicilio in Italia, l’ufficiale di stato civile redige un processo verbale e potrà procedere alla celebrazione in assenza di pubblicazioni.
Xxxxxxx sposarsi in Italia anche i rifugiati politici o gli apolidi (ossia le persone prive di qualunque cittadinanza). In tal caso, non sono tenuti a produrre il nulla-osta per le pubblicazioni ma è sufficiente che presentino la certificazione attestante la condizione di rifugiato politico rilasciata dell’Alto Commissariato per i rifugiati o la certificazione attestante l’apolidia.
2.16 Validità del matrimonio degli stranieri in Italia. Secondo la Convenzione dell’Aja del 12 giugno 1902, il matrimonio del cittadino straniero in Italia può ritenersi valido se la disciplina dello Stato ove viene svolto nulla contesti in proposito.
Per quanto concerne il matrimonio celebrato dinanzi all’autorità consolare, questo viene ritenuto valido, quanto alla forma, purché almeno uno degli sposi sia cittadino dello Stato cui l’autorità consolare appartiene e purché gli sposi non appartengano allo Stato nel cui territorio si celebra il matrimonio. Laddove esistano specifiche convenzioni in materia, il matrimonio celebrato davanti ad un’autorità consolare può essere trascritto nei registri di stato civile.
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Gli stranieri possono contrarre matrimonio dinanzi ai ministri di culto acattolici ammessi in Italia con effetti civili.
3. PATRIMONIO DI FAMIGLIA
3.1 La separazione dei beni. La separazione dei beni è quel regime in base al quale ciascun coniuge rimane esclusivo titolare dei beni di sua spettanza e di ogni acquisto che debba effettuare anche in costanza di matrimonio, con diritto di amministrare il suo patrimonio senza alcuna ingerenza da parte dell’altro coniuge. Tale regime è stato fino al 1975 quello legale vale a dire automaticamente applicabile a tutte le coppie che non avessero stipulato un’apposita convenzione matrimoniale. Con la riforma del diritto di famiglia la situazione si è capovolta: il regime legale è quello della comunione dei beni ma vi è, tutt’ora, la facoltà per i coniugi di decidere di conservare la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
La separazione dei beni è la modalità alternativa alla comunione legale dei beni che è il regime patrimoniale che, con la legge del 1975, disciplina in via generale i rapporti tra i coniugi.
Nel regime di separazione dei beni ogni coniuge è titolare esclusivo dei beni acquisiti durante il matrimonio.
3.2 Costituzione del regime di separazione. Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.
I coniugi possono però, scegliere il regime della separazione:
al momento della celebrazione del matrimonio rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro di culto);
prima del matrimonio tramite apposita convenzione stipulata da un notaio (la convenzione deve essere trasmessa e prodotta all’Ufficiale dello Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio); (vedi schede sul matrimonio civile e sul matrimonio religioso)
dopo il matrimonio con convenzione stipulata da un notaio e successivamente annotata a margine dell’atto di matrimonio.
La separazione dei beni può anche essere originata da un’azione giudiziale nei casi indicati dal legislatore quali l’interdizione, l’inabilitazione etc.
3.3 Effetti della separazione dei beni. Il regime della separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità, il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
I coniugi che scelgono il regime della separazione mantengono invariati i loro patrimoni personali.
In particolare:
ognuno dei coniugi resta proprietario esclusivo dei beni acquistati durante la vita matrimoniale;
ognuno dei coniugi conserva la proprietà esclusiva dei beni acquistati prima del matrimonio.
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni non solleva il coniuge dal contribuire al mènage familiare proporzionalmente alle sue capacità reddituali e di lavoro.
Questa convenzione consente una maggiore flessibilità dei rapporti patrimoniali anche al fine di negare al coniuge superstite il riconoscimento di molti benefici che derivano dall’applicazione del regime della comunione legale e dalla disciplina sulle successioni: il regime di separazione dei
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beni impedisce, infatti, che le ricchezze del coniuge premorto passino al gruppo familiare dell’altro coniuge; infatti la successione legittima non prevede la successione degli affini (ossia i parenti del coniuge).
Per quanto riguarda, invece, i debiti contratti da uno dei coniugi in regime di separazione dei beni occorre distinguere:
personali: devono essere pagati direttamente dal coniuge che li ha contratti;
nell’interesse della famiglia: anche se nessuna norma lo prevede secondo l’orientamento più diffuso dovrebbe valere la regola della responsabilità solidale dei coniugi in base alla quale entrambi rispondono con i loro beni per i debiti posti in essere da uno solo dei due.
3.4 Prova della proprietà e acquisti compiuti. I coniugi che abbiano optato per il regime della separazione dei beni possono provare con ogni mezzo la proprietà esclusiva.
La convivenza, infatti, genera, in ogni caso, una situazione di utilizzo comune di un ingente numero di beni indipendentemente dalla loro titolarità.
Inoltre, durante la convivenza i coniugi compiono molti acquisti per i quali non sempre è facile individuare, a distanza di tempo, chi sia stato l’acquirente: si pensi all’acquisto di beni mobili non registrati (ad es.: un computer).
Premesso che ciascun coniuge ha il diritto di godimento sui beni dell’altro (non ha però la proprietà), in caso di contrasto circa la loro titolarità si presume che si tratti di beni comuni per pari quota a meno che uno dei due coniugi non riesca a dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova, di esserne proprietario esclusivo o titolare per una quota maggiore.
Tuttavia, il coniuge che voglia provare la proprietà di un bene immobile assumendo che l’altro coniuge, intestatario formale del bene, sia stato solo un prestanome non può ricorrere ai testimoni né avvalersi di presunzioni (sono le conseguenze che sono tratte da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto) come in tutti gli altri casi.
Per quanto riguarda gli acquisti dei beni i coniugi possono decidere se compierli separatamente o congiuntamente e, in quest’ultimo caso, decidere se a quote uguali o disuguali.
3.5 Separazione giudiziale dei beni. La separazione giudiziale dei beni è una sentenza che può essere richiesta da ciascuno dei coniugi quando ricorra una delle seguenti cause:
interdizione di uno dei coniugi;
inabilitazione di uno dei coniugi;
cattiva amministrazione della comunione;
cattiva gestione negli affari personali di un coniuge, tali da mettere in pericolo gi interessi dell’altro o della comunione o della famiglia;
condotta tenuta da uno dei coniugi nell’amministrazione della comunione tale da creare la situazione di pericolo di cui sopra;
mancata o insufficiente contribuzione da parte di uno dei coniugi al soddisfacimento dei bisogni della famiglia proporzionalmente alle sue sostanze e alle sue capacità di lavoro.
La legge non ha inserito tra le cause di separazione dei beni il caso in cui uno dei coniugi sia sottoposto ad amministrazione di sostegno: si deve però ritenere che la regola possa essere estesa anche a questo caso.
Gli effetti della sentenza di separazione dei beni decorrono dal momento della proposizione della domanda e ha l’effetto di instaurare il regime della separazione dei beni.
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I rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge che si preoccupa di dettare delle regole di natura economica e di equiparare la posizione dei coniugi salvaguardando i diritti e i doveri di contribuzione derivanti dal matrimonio.
E’ previsto quale regime patrimoniale legale la comunione dei beni, ma la legge, fermo restando gli obblighi e i doveri volti a soddisfare i bisogni della famiglia, lascia ampio spazio di libertà ai coniugi che possono regolare autonomamente, mediante apposita convenzione, i loro rapporti di natura economica.
3.6 I doveri dei coniugi. I coniugi con il matrimonio, indipendentemente dal regime patrimoniale prescelto, hanno l’obbligo di contribuire, in relazione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia.
Nello stesso modo i coniugi sono tenuti ad adempiere all’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze.
Il d.lgs. 154/2013 ha ribadito in maniera maggiormente incisiva l’obbligo dei genitori di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Nel rapporto con i figli, inoltre, ha ridimensionato la posizione genitoriale ponendola non più su un piano di “superiorità” così come era intesa la potestà genitoriale ma su un piano paritario: i genitori esercitano, infatti, la “responsabilità genitoriale”.
Nel caso in cui la coppia non abbia mezzi sufficienti a provvedere il mantenimento dei figli, la legge impone ai loro ascendenti (i nonni) di fornire i mezzi necessari.
Se uno dei coniugi non contribuisce adeguatamente al soddisfacimento dei bisogni familiari, il tribunale può imporre che una quota dei suoi redditi siano versati direttamente all’altro coniuge o chi provvede al mantenimento dei figli.
3.7 La comunione legale. In mancanza di diversa convenzione il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni.
Essa ha per oggetto gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio (ad esclusione di quelli personali).
I beni soggetti alla comunione sono amministrati da entrambi i coniugi a seconda che si tratti di:
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione: entrambi i coniugi sono tenuti a compierli congiuntamente.
atti di ordinaria amministrazione: sono compiuti anche disgiuntamente dai coniugi.
Separazione dei beni e convenzioni matrimoniali. Nel caso in cui la comunione non soddisfi le esigenze dei coniugi, questi possono scegliere forme alternative per regolare i loro rapporti optando per:
la separazione dei beni attraverso la quale ciascun coniuge conserva il godimento e l’amministrazione dei beni (compresi quelli acquistati dopo il matrimonio e i risparmi successivi) di cui è titolare esclusivo. Tale convenzione può essere stipulata in qualsiasi momento con atto pubblico, come per tutte le convenzioni matrimoniali, o anche mediante una semplice dichiarazione inserita nell’atto di celebrazione del matrimonio. Resta comunque fermo l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia;
la comunione convenzionale che consiste in una o più deroghe alla disciplina della comunione legale (i coniugi, per esempio, possono convenire che alcuni beni acquistati prima dl matrimonio entrino a far parte della comunione);
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il fondo patrimoniale attraverso il quale i coniugi decidono di destinare beni immobili, mobili registrati o titoli di credito ai bisogno della famiglia creando un vincolo di destinazione.
Le possibilità di deroga alla comunione legale dei beni non sono comunque illimitate in quanto i coniugi non possono affidare l’amministrazione esclusivamente a uno e non è consentito derogare al principio di parità delle quote.
Beni della comunione. Si possono distinguere tre categorie di beni nell’ambito del regime di comunione:
beni che rientrano nella comunione fin dal loro acquisto (comunione immediata);
beni che cadono in comunione soltanto al momento dello scioglimento della comunione stessa (comunione de residuo);
beni che non rientrano in alcun modo nella comunione (beni personali).
Comunione immediata. Secondo la legge rientrano nella comunione immediata:
gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, esclusi quelli personali. Per fare alcuni esempi, rientrano in questa categoria: i mobili di casa acquistati insieme o separatamente dai coniugi, l’auto, la casa etc. Se il bene è stato comprato da uno solo dei coniugi, l’atto di acquisto estende i suoi effetti anche al patrimonio dell’altro;
le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Questa categoria è di difficile interpretazione perché non sono specificate le condizioni perché possa dirsi che l’aziende è gestita da entrambi i coniugi;
gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi ma appartenenti ad uno di solo di essi prima del matrimonio. In questo caso l’azienda rimane nella titolarità esclusiva di un solo coniuge mentre gli utili e gli incrementi riconducibili alla gestione di entrambi cadono in comunione.
3.8 Comunione residuale. I redditi personali dei coniugi, che possono essere sia frutti dei loro beni personali sia proventi dell’attività separata, non ricadono in maniera automatica nella comunione legale.
Essi non rientrano neppure tra i beni personali, ma si considerano oggetto della comunione ai soli fini della divisione se non sono stati consumati al momento dello scioglimento della stessa.
Nella comunione residuale si può affermare, quindi, che rientrano i risparmi, anche quelli formalmente appartenenti solo al marito o alla moglie, che devono essere divisi da entrambi i coniugi al momento in cui la comunione si scioglie per qualsiasi motivo.
I redditi personali, infatti, o sono consumati per l’acquisto di beni di consumo e di servizi (e ovviamente non ci sono più) o sono investiti o impiegati per l’acquisto di beni durevoli (e in questo caso gli acquisti diventano comuni o personali, a seconda della loro natura) o sono accantonati (i risparmi per l’appunto).
Stessi principi valgono per i beni destinati all’esercizio dell’impresa costituta da uno solo dei coniugi (e da lui solo gestita) dopo il matrimonio e per gli incrementi di un’impresa costituita precedentemente al matrimonio.
I beni personali. Esistono dei beni che sono esclusi dalla comunione e, per questo, rimangono beni personali di ciascun coniuge:
i beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;
i beni da lui acquisiti successivamente al matrimonio a seguito di una donazione o successione a suo favore (a meno che non siano espressamente attributi alla comunione);
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i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
i beni ottenuti a titolo di risarcimento danno e la pensione attinente alla perdita (parziale o totale) della capacità lavorativa;
i beni acquisiti con il trasferimento di beni personali o con il loro scambio con la condizione che sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto.
Nel caso in cui uno dei coniugi acquisti un bene immobile o un bene mobile registrato, è esclusa la comunione quando vi è il consenso dell’altro coniuge che partecipa all’atto di acquisto e conferma che rientra nella categoria dei beni personali.
3.9 Amministrazione dei beni comuni. Entrambi i coniugi disgiuntamente (ossia in modo autonomo) amministrano i beni in comunione.
Qualora, tuttavia, debbano essere effettuati atti eccedenti l’ordinaria amministrazione o stipulati contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, entrambi i coniugi sono tenuti a compierli congiuntamente.
Se uno dei coniugi non presta il consenso per la stipula di questi atti, l’altro può rivolgersi al giudice e chiedere l’autorizzazione a stipulare lo stesso l’atto, se risulta necessario per la famiglia.
Nella stessa misura se un coniuge si lontano o impedito, l’altro può chiedere l’autorizzazione al giudice.
Se uno dei coniugi non può amministrare o ha male amministrato, l’altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall’amministrazione.
Gli atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro, qualora sia necessario, e da questo non convalidati, sono annullabili se riguardano beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri.
Viceversa se gli atti da compiere riguardano beni mobili, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato a ricostruire la comunione nello stato in cui era prima o a pagare l’equivalente alla comunione stessa.
3.10 Creditori della comunione. I creditori possono soddisfarsi sui beni comuni. I beni della comunione rispondono:
di tutti i pesi e gli oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto, ad esempio: acquisto di un immobile gravato da servitù (è una limitazione del godimento del bene a favore di altri) ed ipoteche (riguardano gli immobili e i beni mobili registrati – l’auto – e sono date come garanzia di un debito);
di tutti i carichi dell’amministrazione;
di ogni obbligazione dei coniugi, anche se separatamente, nell’interesse della famiglia;
di ogni obbligazione contratta dai coniugi congiuntamente.
I creditori della comunione possono agire sui beni personali di ciascun coniuge nella misura della metà del credito se i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti gravanti su di essa.
3.11 Creditori particolari. I creditori particolari dei coniugi non possono soddisfarsi sui beni della comunione a meno che i beni personali del loro debitore non siano sufficienti.
In quest’ultimo caso, possono soddisfarsi sui beni della comunione solo limitatamente al valore della quota del loro debitore, ossia alla metà, purchè non entrino in conflitto con i creditori della comunione, i quali sono sempre preferiti.
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Scioglimento della comunione. La comunione si scioglie per:
morte di uno dei coniugi;
sentenza di divorzio;
dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi;
annullamento del matrimonio;
separazione legale dei coniugi;
fallimento di uno dei coniugi;
separazione giudiziale dei beni;
convenzione tra i coniugi.
Il fondo patrimoniale è un vincolo posto nell’interesse della famiglia su un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) e costituisce un patrimonio separato la cui funzione è quella di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione esistenti nell’ambito della famiglia.
3.12 Natura giuridica e costituzione del fondo patrimoniale. Il fondo patrimoniale rappresenta una parte separata del patrimonio dei coniugi, vincolata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Esso gode di una particolare disciplina essendo un atto di liberalità vale a dire un atto a titolo gratuito.
Infatti, i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.
Il fondo patrimoniale può essere costituito da:
un solo coniuge;
entrambi i coniugi;
un terzo: sia con atto pubblico (è necessaria l’accettazione di entrambi i coniugi per la costituzione del fondo) sia con testamento.
Per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati.
Il fondo può essere costituito in vista di un futuro matrimonio, ma in tal caso l’atto costitutivo sarà condizionato alla celebrazione del matrimonio stesso e occorre distinguere:
costituzione effettuata da un terzo a favore dei due fidanzati: l’atto è valido con l’indicazione delle generalità degli sposi, si perfeziona con la loro accettazione ed è efficace con la celebrazione del matrimonio;
costituzione realizzata direttamente da uno dei fidanzati: è necessario che anche l’altro futuro sposo partecipi alla stipulazione dell’atto e la sua efficacia sarà subordinata alla celebrazione del matrimonio.
La costituzione del fondo con atto tra vivi effettuata da un terzo si perfeziona con l’accettazione dei coniugi.
L’accettazione può essere fatta anche con atto pubblico posteriore.
3.14 Oggetto del fondo. Possono formare oggetto del fondo patrimoniale beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati rendendoli nominativi mediante annotazione del vincolo o comunque tutti i beni che permettono la pubblicità (ossia lo strumento predisposto – cd.
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annotazione – per rendere facilmente conoscibili determinati fatti, dando agli interessati la possibilità di venirne a conoscenza) del vincolo cui sono sottoposti.
Si deve precisare che oggetto del vincolo non è il bene ma un diritto sul bene che può essere un diritto diverso della proprietà come l’usufrutto, la superficie, l’enfiteusi, la nuda proprietà.
I beni conferiti ad un fondo patrimoniale non possono formare oggetto di più fondi destinati alla soddisfazione di più famiglie: il vincolo di destinazione, infatti, può riguardare i bisogni di una sola famiglia.
Anche i frutti prodotti dai beni destinati al fondo patrimoniale entrano a far parte dello stesso.
Per quanto riguarda i beni che appartengono ai coniugi in regime di comunione legale, essi possono essere conferiti nel fondo patrimoniale ad eccezione di quelli che la legge esclude che possano ricadere nella comunione.
3.15 Le modificazioni del fondo patrimoniale e cessazione del fondo. Una volta costituito il fondo può essere modificato sia relativamente alla disciplina sia per quanto riguarda la composizione.
Le modificazioni alla disciplina richiedono il consenso di tutte le persone, o dei loro eredi, che sono state parti nell’atto costitutivo.
Le variazioni circa la composizione possono essere accrescimenti o diminuzioni e sono soggette alla disciplina relativa all’amministrazione del fondo.
L’incremento del fondo non richiede necessariamente la costituzione di un solo fondo: nulla vieta di costituirne più di uno, anche con discipline diverse, per soddisfare le esigenze della famiglie.
Il fondo patrimoniale, invece, si estingue per:
annullamento;
scioglimento;
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il fondo, tuttavia, se si è in presenza di figli minori, dura fino al raggiungimento da parte loro della maggiore età.
3.16 Impresa familiare. la normativa relativa all’impresa familiare trova applicazione solo quando non è espressamente pattuita una convenzione volta a regolare l’apporto della collaborazione dei familiari (ad esempio tramite un contratto di società, di lavoro subordinato etc.).
I familiari dell’imprenditore tutelati sono:
il coniuge;
i parenti entro il terzo grado;
gli affini (parenti del coniuge) entro il secondo grado.
A questi è riconosciuto il diritto al mantenimento ed a partecipare agli utili dell’impresa ed agli incrementi di azienda.
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