AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA
Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1348 in data 07/11/2022
AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA
finalizzata all’individuazione di un Soggetto del Terzo settore nell'ambito della procedura di co- progettazione, ai sensi degli artt. 55, 56 e 57 del d.lgs. 117/2017 “Codice del terzo settore”, per la realizzazione e gestione di attività generali necessarie ai fini dell’attuazione della scheda di intervento intitolata “Spazi e idee sperimentali di animazione territoriale “Giovani vivi”” (allegato 1) (d’ora in poi “scheda di intervento”), come previsto dall’accordo di programma quadro “la Valle d’Aosta per i giovani”, mediante la presentazione di una proposta progettuale e la compartecipazione economica, organizzativa o gestionale.
PERIODO: DAL 16 GENNAIO 2023 AL 13 NOVEMBRE 2026, EVENTUALMENTE PROROGABILE
PREMESSA GENERALE
La Regione autonoma Valle d’Aosta svolge un ruolo di definizione e programmazione delle politiche, anche in ambito sociale, mentre l’attuazione delle stesse compete, in linea di principio, agli enti locali. Le ridotte dimensioni della Regione ne fanno il laboratorio ideale per la definizione e la sperimentazione di nuove politiche, in quanto vi è una conoscenza diretta del territorio da parte di politici e funzionari regionali e sono facilitati i rapporti, anche informali, tra gli operatori locali.
Quando si parla di co-progettazione si intende quell’istituto, mediante il quale la Pubblica Amministrazione instaura un rapporto di collaborazione con un Soggetto del Terzo settore, al fine di realizzare specifici progetti di servizio e soddisfare esigenze comuni pubblico/private.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 1 che ha introdotto il concetto di “Amministrazione condivisa”, le Pubbliche Amministrazioni sempre più spesso ricorrono a questo strumento che vede coinvolte anche le risorse del privato sociale nonché una compartecipazione in termini di risorse tecniche e culturali.
Con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/03/2021, sono state approvate le Linee guida attuative sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e i Soggetti del Terzo settore di cui agli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore, le quali saranno di supporto a coloro che intendono intraprendere questo percorso, al fine di realizzare servizi o progetti non necessariamente innovativi, ma che potrebbero risultare complessi in quanto caratterizzati da molteplici prestazioni e attività.
Da una parte, si tratta comunque di una procedura ad evidenza pubblica, gestita da un Responsabile Unico del Procedimento nel pieno rispetto di tutti i principi fondamentali quali trasparenza, imparzialità, parità di trattamento; dall’altra, non si è tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici.
L’iniziativa può essere anche privata e la documentazione predisposta per l’avvio della co-progettazione potrà essere integrata e migliorata a seguito delle proposte progettuali degli enti del Terzo settore interessati alla collaborazione.
1 Si veda articolo sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx-xxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxx-xxx-xxxxx-xxxxxxx-x-xxxxxx-xxx-xxxxxxxxx- pubblici/.
Le Linee guida sopra citate presentano un inquadramento generale degli istituti da cui è possibile comprendere cosa si intenda per “ente del Terzo settore”, che requisiti debba avere, le varie tipologie di Soggetti, le finalità prettamente di tipo solidaristico, civico o di utilità sociale, nonché le misure di sostegno e collaborazione tra questi enti e le pubbliche amministrazioni di cui agli artt. 55, 56 e 57 del D.lgs. 117 del 2017.
Le Linee guida affrontano poi la distinzione tra l’istituto di co-progettazione e gli affidamenti di appalti e concessioni di servizio: uscendo dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici 2 , è fondamentale comprendere che la prima tipologia di rapporto sia di tipo “collaborativo” e quindi vi sono una compartecipazione di risorse economiche, sia dal lato pubblico che da quello privato, e una co- responsabilità nella realizzazione della proposta progettuale per tutta la durata della convenzione; l’affidamento di un appalto o di una concessione nasce invece dall’iniziativa dell’Amministrazione che, a fronte dello svolgimento di un servizio, riconosce un corrispettivo determinato sulla base di un’offerta economica, secondo un classico rapporto sinallagmatico “do ut des”.
Il procedimento di co-progettazione è descritto al punto 3 delle Linee guida: si parte dalla pubblicazione di un avviso, visibile da tutti, all’interno del quale siano fornite le istruzioni relative alla modalità di presentazione dei progetti, alla loro valutazione nonché a tutte le regole sullo svolgimento della procedura3.
La particolarità dell’ istituto in questione verte sul fatto che vi saranno risorse pubbliche messe a disposizione dall’Amministrazione, le quali potranno essere di tipo economico (proprie o di altri enti e riconducibili ai contributi di cui all’art. 12 della L. 241/1990) o umano, ma anche riguardare beni mobili/immobili; le citate risorse si fondono con quelle private nell’ambito di una compartecipazione in varie forme, secondo quanto stabilito dall’avviso, dalla normativa vigente e da eventuali ulteriori regolamentazioni.
Una volta giunti alla conclusione del procedimento, l’Amministrazione accoglierà la proposta finale risultata migliore mediante atto motivato e potrà procedere alla stipula di una convenzione con uno o più enti (singoli o raggruppati). Le stesse Linee guida danno indicazioni anche sul contenuto dello schema di convenzione, al fine di regolare al meglio i rapporti tra tutti i Soggetti coinvolti nell’ambito della co- progettazione.
Prima di intraprendere il percorso di una co-progettazione, quindi, occorre leggere attentamente le Linee guida approvate con il D. M. 72/2021 di cui sopra, in quanto trattasi di strumento che risponde a determinate esigenze di collaborazione sussidiaria e non può essere immaginato per tutte le tipologie di affidamento di servizi.
L’art. 55 del Codice del Terzo Settore stabilisce che la co-progettazione, ancorata sia all’art. 118 della Costituzione, sia alla legge n. 241/1990, “è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti[…]”. Gli enti locali hanno dunque la possibilità di condividere, stabilire insieme, individuare i percorsi più adeguati in forma congiunta con i Soggetti del Terzo settore interessati, per definire progettualità che permettano di realizzare la finalità di cui all’art. 55 Codice del Terzo settore.
2 Devono comunque essere sempre rispettate le disposizioni sul procedimento amministrativo della L. 241/1990 – si veda anche punto 1.1 delle Linee guida D. M. 72/2021.
3 A mero titolo esemplificativo, le Linee guida stabiliscono che l’avviso potrebbe contenere: finalità e oggetto del procedimento, durata del partenariato, quadro progettuale ed economico, requisiti di partecipazione, fasi del procedimento e modalità di svolgimento, criteri di valutazione delle proposte, conclusione del procedimento.
La co-progettazione di cui all’art. 55 del Codice del Terzo settore, pertanto, postula di per sé una procedura ad evidenza pubblica che tuttavia non può essere confusa con l’applicazione “sic et sempliciter” degli articoli del codice degli appalti.
Le finalità sono diverse e nel caso della co-progettazione la selezione è riservata alle sole organizzazioni non profit. Tale collocazione non risulta contraria al diritto europeo, anzi; benché l’architettura istituzionale comunitaria, così come disegnata dai Trattati, sia tutta definita da un’impostazione che tende a favorire la realizzazione di un mercato comune in senso proconcorrenziale, le legislazioni dei singoli Stati membri sono tutte permeate dal riconoscimento della fondamentale funzione programmatoria degli enti pubblici, capace di stimolare e valorizzare l’apporto, spesso innovativo, delle imprese no profit. Al riguardo, basti ricordare che gli artt. 76 e 77 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici legittimano gli Stati membri a prevedere norme e procedure che rispettino e assicurino la specificità dei servizi da organizzare, così da valorizzare l’apporto originario degli enti no profit.
È nel contesto normativo sopra brevemente richiamato che si deve collocare la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020, con la quale il giudice delle leggi ha inteso evidenziare non soltanto la legittimità dell’istituto giuridico di cui all’art. 55 del Codice del Terzo settore, ma soprattutto dichiarare la “fine delle ostilità” nei confronti di modalità e procedure diverse da quelle che informano il confronto concorrenziale e pro market.
La sentenza “de qua” definisce l’art. 55 quale “vera e propria procedimentalizzazione” dell’azione sussidiaria, che rafforza e struttura maggiormente quanto già previsto nella legislazione precedente. In questa prospettiva, l’art. 55 del Codice del Terzo settore risulta pertanto funzionale, integrante e necessario allo scopo di realizzare, di concerto con l’apparato pubblico, finalità di interesse generale. La partecipazione dei Soggetti del Terzo settore non può dunque essere considerata un’eventualità residuale rispetto ad altri strumenti giuridici, ma assume una rilevanza fondamentale nei processi di condivisione e programmazione degli interventi e delle azioni a favore della comunità.
In quest’ottica, occorre ribadire che l’art. 55 del Codice del Terzo individua le modalità e gli strumenti necessari a conseguire gli obiettivi individuati dall’art. 1, comma 1, del medesimo Codice, identificati nel perseguimento del bene comune e nel promuovere i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale.
Le finalità indicate dal Codice del Terzo settore permettono quindi di comprendere perché il giudice costituzionale contempli la co-progettazione quale istituto giuridico che consente di individuare un “canale” di cooperazione tra i Soggetti del Terzo settore e pubblica amministrazione alternativo a quello del profitto e del mercato e capace di superare il tradizionale rapporto sinallagmatico. La sentenza in argomento conferma la piena legittimità di rapporti che non si fondano unicamente sulla relazione di scambio tra prestazioni erogate dai Soggetti del Terzo settore e corrispettivi previsti e versati dalla P.A.
L’art. 55, sia per i richiami espressi alla disciplina sul procedimento amministrativo, sia in ragione degli obiettivi che i diversi istituti giuridici ivi contemplati intendono realizzare, non rappresenta una “variazione sul tema” degli affidamenti/appalti. Xxxx, è opportuno segnalare che proprio il tenore letterale della disposizione in oggetto contempla la sola eventualità che la co-progettazione, nel caso di specie, possa realizzare un servizio ovvero un intervento.
Appare questa una scelta del legislatore della riforma non soltanto in linea con la normativa precedente come sopra richiamato, ma anche con il framework legislativo eurounitario. Al riguardo, basti pensare alla Direttiva 2014/24/UE, nella quale diverse sono le norme a favore delle imprese sociali e delle organizzazioni non profit, ma soprattutto nella quale è dato registrare un “favor legis” nei confronti dell’autonomia discrezionale degli Stati Membri (e quindi delle autorità regionali e locali), qualora “in gioco” vi sia l’interesse generale.
In quest’ottica, ben si comprende allora come gli istituti giuridici previsti dall’art. 55 del Codice del Terzo settore (co-programmazione, co-progettazione e accreditamento) non siano a presidio del confronto concorrenziale ovvero competitivo, che rimane la caratteristica distintiva del Codice dei contratti pubblici. Essi costituiscono l’alternativa alle procedure di affidamento proprio perché esse non sono definite dalla necessità di selezionare il Soggetto che dovrà risultare affidatario del servizio; qualora questo dovesse essere l’obiettivo, la P.A. procedente, nel rispetto dei principi che informano le procedure ad evidenza pubblica, potrà pur sempre riservare la partecipazione a taluni Soggetti del Terzo settore.
L’art. 55 del Codice del Terzo settore è finalizzato a tracciare percorsi, modalità di condivisione di obiettivi e finalità per realizzare gli interventi e finanche i servizi necessari a rispondere ai bisogni emersi in sede di co-programmazione. L’art. 55 del Codice del Terzo settore volutamente lascia spazio alle P.A. per “riempire” di contenuti gli istituti giuridici ivi previsti: in questo senso, pertanto, sia le Regioni – con la possibilità di emanare Linee guida – sia gli enti locali che devono concretamente definire le procedure di raccordo con i Soggetti del Terzo settore giocano un ruolo imprescindibile nell’orientare i risultati da ottenere. L’art. 55 non è meno “proceduralizzato” rispetto alle procedure ad evidenza pubblica: quelle definite nel Codice del Terzo settore non sono inferiori alle seconde e sono disciplinate su un piano diverso.
Nell’art 4 della legge n. 106/2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” si afferma che uno degli obiettivi della riforma è la semplificazione normativa e la necessità di definire i rapporti pubblico-privati in un’ottica di maggiore valorizzazione del ruolo e funzioni degli enti non profit, finanche nella fase di co-programmazione, e che gli affidamenti devono avvenire “secondo modalità improntate al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione”.
Alla luce dell’impianto normativo richiamato, si comprende perché l’art. 55 di cui trattasi giochi un ruolo decisivo nel futuro sviluppo degli enti non profit nei rapporti con la P.A.: l’art. 118 u.c. della Costituzione potrà trovare una sua effettiva ed efficace implementazione negli strumenti giuridici previsti dal suddetto art. 55, laddove le P.A. insieme ai Soggetti del Terzo settore saprà accettare di attivare procedure che si discostano dalla ricerca di un “vincitore” e dalla conferma di rendite di posizione.
La successiva sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale conferma l’impianto giuridico sopra richiamato, peraltro in linea di continuità con la recente pronuncia n. 185 del 2018. Anche in quell’occasione, il giudice delle leggi aveva “promosso” la riforma del Terzo settore, valorizzando il ruolo e le funzioni degli enti non profit quali Soggetti di diritto privato cui l’ordinamento affida l’espletamento di un “munus” pubblico. Al riguardo, preme evidenziare che la Corte costituzionale, riconoscendo il “Terzo settore” non quale “materia” oggetto di ripartizione di competenze tra Stato centrale ed autonomie locali, ma quale “dimensione” patrimonio della società civile, ne ha rafforzato l’autonomia e l’apporto originale, condizioni ribadite nella legge delega n. 106/2016. L’esplicito riferimento alle libertà sociali di cui all’art. 2 della Costituzione operato dalla Consulta evidenzia la necessità di ricondurre l’azione e gli interventi degli Soggetti del Terzo settore nel loro alveo naturale, segnatamente quello relativo alla promozione e progresso dell’iniziativa privata finalizzata al perseguimento di obiettivi di interesse collettivo.
Da ciò consegue una interpretazione del Terzo settore quale componente integrata del sistema di risposta ai bisogni sociali, che necessariamente si interfaccia e collabora con le istituzioni pubbliche, su un piano di parità e di “equiordinazione”. E’ questo il fondamento culturale e giuridico che solo può giustificare i particolari strumenti e le specifiche modalità che il suddetto d. lgs. n. 117/2017 (artt. 55 e seguenti) ha inteso prevedere per disciplinare i rapporti tra enti pubblici ed enti non lucrativi. Istituti giuridici quali l’accreditamento e la co-progettazione si inseriscono invero in una dimensione collaborativa e cooperativa tra istituzioni pubbliche ed organizzazioni private senza scopo di lucro, entrambe impegnate ad incrementare i diritti di cittadinanza attiva e a rispondere in modo adeguato – quindi anche in termini di efficienza, efficacia e sostenibilità dei progetti da realizzare – alle istanze sociali, in specie quelle
provenienti dagli strati più deboli della popolazione.
In quest’ottica, non sfugge il diverso approccio che caratterizza la pronuncia dei giudici costituzionali rispetto al recente parere del Consiglio di Stato; mentre le sentenze della Corte costituzionale muovono dal riconoscimento dei Soggetti del Terzo settore quali protagonisti di un sistema pluralistico di interventi e di azioni, vincolati al perseguimento di finalità di interesse generale, i giudici amministrativi sembrano essersi fermati all’identificazione del perimetro entro cui i Soggetti del Terzo settore devono operare. Detto perimetro è caratterizzato dalla necessità di rispettare i canoni imposti dal rispetto del principio di concorrenza (di derivazione eurounitaria). Si ritiene opportuno rilevare, al riguardo, che la riforma del Terzo settore è tutta pervasa, fin dai primi articoli della legge delega, da una profonda consapevolezza del quadro normativo e interpretativo di matrice comunitaria, il quale peraltro stabilisce alcune “corsie preferenziali” proprio a favore degli enti non profit. Le procedure e gli istituti giuridici contemplati dalla riforma non intendono infatti negare ovvero derogare ai canoni proconcorrenziali. Essi, al contrario, rispettando i principi che debbono informare l’azione della P.A. (art. 97 Cost.) riconoscono “ab origine” la necessità di riconoscere che i servizi e le attività oggetto dell’azione dei Soggetti del Terzo settore (rectius: le attività di interesse generale) richiedono strumenti, modalità, approcci e, finanche, regole che consentano di valorizzare l’apporto qualitativo, progettuale e identitario delle organizzazioni non profit. La Corte costituzionale – a questo riguardo – ricorda che l’autonoma configurazione dei Soggetti del Terzo settore può invero contribuire a rispettare una diversità giuridica collocata in un contesto pluralista. Le organizzazioni non profit e con esse le responsabilità istituzionali degli enti pubblici potranno progredire se l’ordinamento giuridico saprà riconoscere e “selezionare” gli strumenti ritenuti più adeguati per realizzare le finalità di interesse generale sottese alla loro azione congiunta.
Nel suddetto quadro giuridico, la Regione ha un assetto organizzativo solido e vanta esperienze precedenti nella gestione di progetti, in particolare:
• ALCOTRA Italia – Francia 2014/2020: progetto “Xxxxx - Xxxxxxxxxxxx, Riuscita, Inclusione, Motivazione. Alleanze educative transfrontaliere per la prevenzione della dispersione scolastica dei territori”. Sono previste azioni di prevenzione dell’abbandono degli studi
• ALCOTRA Italia – Francia 2014/2020: progetto “Parcours – Un patrimoine, une identité, des Parcours partagés” che sviluppa azioni riguardanti la cittadinanza europea e l’identità locale (dialogo con le scuole e gli studenti), il patrimonio naturale e culturale, la scoperta del territorio
• ALCOTRA Italia – Francia 2019/2022: progetto n. 5162 “Giovani” del piano integrato PITEM- PROSOL. Azioni e attività extrascolastiche a favore degli studenti valdostani tra gli 11 e i 16 anni al fine di prevenire forme di disagio dovute anche all’emergenza sanitaria COVID19, attraverso iniziative di riscoperta dello sport, della socialità, dei corretti stili di vita e del territorio
• FSE 2014/2020: iniziative varie finalizzate a ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce.
RICHIAMATI
• La Costituzione, art. 118, comma 4: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art. 12, comma 1: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
• la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e, in particolare, l’art. 1, comma 5, l’art. 5 e l’art. 22, comma 1, lett. a), che promuovono la solidarietà sociale e la piena espressione della progettualità degli enti del Terzo settore;
• la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
• il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”, di seguito Codice del Terzo settore;
• le Linee guida n. 8686 del 3 settembre 2020 per l’attuazione degli accordi di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, di seguito Linee guida;
• la DGR n. del ……recante “Approvazione della scheda di intervento denominata “Spazi e idee di animazione territoriale “Giovani vivi””, prevista dall’Accordo di programma quadro “la Valle d’Aosta per i giovani”, dell’istruttoria pubblica e del relativo avviso per l'individuazione di un Soggetto del Terzo settore nell'ambito della procedura di co-progettazione, ai sensi degli artt. 55, 56 e 57 del d.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, per la realizzazione e gestione di attività generali necessarie ai fini dell’attuazione dell’intervento medesimo. Prenotazione della spesa.”;
• la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 sui rapporti tra Enti del Terzo settore e pubbliche amministrazioni;
• il D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 che adotta le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore in relazione agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo n. 117/2017,
l’Amministrazione regionale, nell’ambito delle funzioni in materia di politiche giovanili attribuitele dalla Legge regionale 12/2013,
INDICE UN’ISTRUTTORIA PUBBLICA
per l’individuazione di un Soggetto del Terzo settore che manifesti la disponibilità:
• alla co-progettazione, ai sensi degli artt. 55, 56 e 57 del d.lgs. 117/2017 “Codice del terzo settore”, per la realizzazione e gestione di attività generali necessarie ai fini dell’attuazione della scheda di intervento intitolata “Spazi e idee sperimentali di animazione territoriale “Giovani vivi”” (allegato 1) (d’ora in poi “scheda di intervento”), come previsto dall’accordo di programma quadro “la Valle d’Aosta per i giovani”, mediante la presentazione di una proposta progettuale;
• alla compartecipazione economica, organizzativa o gestionale.
INFORMAZIONI GENERALI
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
ASSESSORATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE
DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI STRUTTURA POLITICHE EDUCATIVE
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI
• Responsabile del procedimento (RUP)
o il Dirigente della Struttura Politiche educative - xxxx. Xxxxxx XXXXXXXXX
• Responsabile dell’istruttoria e della comunicazione
o il Funzionario xxxx. Xxxxxx XXXXXXXXX – 0165/275854
ART. 1
RUOLO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE NELLA CO-PROGETTAZIONE
L’Amministrazione regionale:
• collabora con il Soggetto del Terzo settore individuato nella programmazione e realizzazione generale della proposta progettuale, tenuto conto delle risorse a disposizione;
• vigila e verifica la qualità delle attività e delle iniziative della proposta progettuale, affinché siano rispondenti agli obiettivi previsti dalla scheda di intervento, oggetto della presente co- progettazione, sia per la parte di propria attuazione sia per la parte del Soggetto del Terzo settore individuato.
ART. 2
LINEE DI INDIRIZZO DELLA CO-PROGETTAZIONE
L’Amministrazione regionale intende promuovere un’esperienza di welfare aperto alla partecipazione di tutti i Soggetti presenti nella comunità locale. La partecipazione del Terzo settore ai processi di co- progettazione e gestione dei servizi e degli interventi alla persona si rivela pertanto fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle famiglie, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse.
Lo strumento della co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del D.lgs 117/2017, vede quindi l’Amministrazione regionale e il Terzo settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle reali domande sociali, a mettere a disposizione risorse e a farsi promotori di reti per lo sviluppo qualitativo degli interventi.
Appare pertanto fondamentale assicurare la trasparenza tra enti diversi che collaborano alla gestione dei servizi, prevedendo la presenza di un sistema di verifica, valutazione e controllo che assicuri la qualità dei processi organizzativi.
Nel quadro di riferimento di cui sopra, il potenziale della co-progettazione dovrà esprimersi introducendo elementi nuovi nella gestione attuale dei servizi, dando avvio a nuove progettualità, nonché riconnettendo le risorse e gli interventi già presenti allo scopo di ottimizzarli in modo sostenibile nel tempo, in stretta relazione con le caratteristiche e i bisogni della comunità locale.
ART. 3
OGGETTO DELLA CO-PROGETTAZIONE
La scheda di intervento, oggetto della presente co-progettazione, prevede l’individuazione e l’allestimento di un polo di aggregazione per la realizzazione di iniziative, attività e idee modulari e complementari tra di loro nelle varie xxxxxxxx x Xxxxxx xx xx’xxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxx “bassa Valle” individuata nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne) caratterizzata da una significativa presenza di giovani residenti, ma con alto livello di rischio spopolamento; in altre parole un centro di rigenerazione sociale per l’intera comunità caratterizzato da spazi di incontro e di ritrovo per i giovani al fine di rivitalizzare tali luoghi, con un’attenzione particolare alla musica e agli artisti valdostani.
Per le suddette ragioni è opportuno creare delle sedi e dei luoghi presso i quali i giovani residenti della bassa Valle possano incontrarsi, confrontarsi tra loro, strutturare delle attività, trovare strategie per acquisire risorse da investire sul territorio. Tale azione mira a potenziare l’aspetto relazionale e socializzativo e, al contempo, vuole divenire un punto di riferimento all’interno di una realtà territorialmente frammentata, dove le relazioni sono rese complicate dalla dispersione sul territorio.
Il polo vuole diventare un centro di rigenerazione sociale per l’intera comunità, caratterizzato da spazi di incontro e di ritrovo per i giovani al fine di rivitalizzare tali luoghi, con un’attenzione particolare alla musica e agli artisti valdostani.
L’intervento intende:
1. recuperare e valorizzare un polo di aggregazione rivolto alla cittadinanza giovanile valdostana, soprattutto quella afferente ai territori della bassa Valle;
2. incentivare opportunità di lavoro per i giovani facendo rete con le aziende presenti in bassa Valle, attraverso anche l’alternanza scuola-lavoro e l’apprendimento di mestieri legati alle tradizioni valdostane;
3. promuovere attività e iniziative di animazione territoriale con il concorso multidisciplinare di neo laureati valdostani, di giovani designer, di storyteller, di educatori e di animatori culturali;
4. attivare alcuni servizi di aiuto e mutuo aiuto, di accompagnamento e di animazione anche per persone fragili;
5. sviluppare situazioni di rete e di collaborazioni con Istituzioni scolastiche, oratori e luoghi di aggregazione al fine di essere sempre più vicini al percorso di crescita dei giovani;
6. sostenere e promuovere iniziative contro il disagio giovanile e le dipendenze;
7. rivisitare la storia rurale vissuta dalle comunità autoctone e riscoprire il passato sportivo legato agli sport di montagna e popolari, attraverso anche la valorizzazione delle memorie delle persone;
8. realizzare produzioni artistiche originali, sotto forma di musica, teatro, danza e, più in generale, di arti performative, anche con il coinvolgimento di giovani valdostani.
Gli obiettivi principali dell’intervento sono i seguenti:
- promuovere iniziative di animazione anche in una prospettiva intergenerazionale, in particolare nelle zone a rischio di isolamento sociale e di spopolamento, con la collaborazione di altri Soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale interessati;
- rafforzare nei giovani un senso di appartenenza a una storia locale e a un territorio, riscoprendo e valorizzando anche le tradizioni, gli antichi mestieri, le attività folkloristiche e le minoranze linguistiche;
- intercettare e promuovere la creatività e l’ingegno di giovani con attitudini spiccate per le arti, l’artigianato e l’uso delle nuove tecnologie;
- rendere apprezzabili e fruibili, attraverso il coinvolgimento dei giovani, beni e spazi socio- culturali di valore, in quanto rappresentativi del patrimonio della comunità valdostana e spesso di difficile comprensione per il grande pubblico;
- premiare le relazioni di rete tra Soggetti del Terzo settore, affinché adottino un sistema di cooperazione integrato, economicamente vantaggioso e incontestabilmente produttivo, in termini di crescita non solo del capitale umano, ma anche dell’economia regionale e tra territori; consentendo di creare un polo con specificità legate a esigenze dei cittadini di una zona specifica della Regione.
Ai fini della realizzazione della scheda intervento, la proposta progettuale del Soggetto del Terzo settore interessato deve in generale:
a. prevedere momenti di aggregazione a favore in un’area del territorio (“bassa Valle” individuata nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne) che, pur essendo caratterizzata da una significativa presenza di giovani residenti, è caratterizzata da un rischio di spopolamento;
b. individuare degli spazi fisici in cui i giovani possano ritrovarsi e considerarli un punto di riferimento stabile e familiare;
c. collaborare con Enti e Associazioni del territorio al fine di realizzare le diverse iniziative e attività in maniera condivisa e sinergica;
d. elaborare un programma di iniziative, attività e idee di animazione territoriale “Giovani vivi”.
Affinché le giovani generazioni possano trovare adeguate risposte, la Struttura politiche educative dell’Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate intende promuovere un’esperienza di welfare aperto alla partecipazione di tutti i Soggetti presenti nella comunità locale. La partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione dei servizi rivolti ai giovani si rivela pertanto fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite ai giovani, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse.
ART. 4 DURATA
L’accordo di collaborazione è da stipularsi in forma di convenzione tra l’Amministrazione regionale e il Soggetto del Terzo settore selezionato, avrà decorrenza dall’approvazione della convenzione stessa, ossia indicativamente dal 16 gennaio 2023 al 13 novembre 2026, eventualmente prorogabile.
ART. 5
VALORE DELLA CO-PROGETTAZIONE
Il finanziamento a carico dell’Amministrazione regionale, derivante da risorse statali del Fondo nazionale per le Politiche giovanili, è pari ad euro 305.673,74 e sarà corrisposto nelle seguenti modalità:
a. per il 40%, pari a euro 122.269,45 (centoventiduemiladuecentosessantanove/45) nell’anno 2022, a titolo di primo acconto;
b. per il 20% pari a euro 61.134,77 (sessantunomilacentotrentaquattro/77) nell’anno 2024, a titolo di secondo acconto;
c. per il 20% pari a euro 61.134,76 (sessantunomilacentotrentaquattro/76) nell’anno 2025, a titolo di terzo acconto;
d. per il 20% pari a euro 61.134,76 (sessantunomilacentotrentaquattro/76) nell’anno 2026, a titolo di saldo finale da corrispondere a rendicontazione approvata indicativamente entro novembre 2026.
E’ possibile prevedere ulteriori finanziamenti statali e/o regionali da definire in caso di proroga della procedura stessa dal 2027 in poi, ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore.
Al Soggetto interessato alla co-progettazione è richiesta una compartecipazione al finanziamento attraverso risorse monetarie (proprie o autonomamente reperite) e/o non monetarie (beni immobili, beni strumentali, risorse umane dipendenti e/o volontari, locali, attrezzature), al fine di organizzare e gestire le attività e le iniziative previste per l’attuazione della scheda di intervento; le risorse dovranno essere indicate nella proposta che verrà esaminata in sede di valutazione, come previsto all’art. 11 della presente istruttoria pubblica.
ART. 6
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELLA CO-PROGETTAZIONE
Il Soggetto del Terzo settore dovrà svolgere le attività oggetto della co-progettazione e inserite nella proposta progettuale a partire da gennaio 2023, comunque successivamente la stipula della Convezione come previsto dal presente Avviso.
Il Soggetto del Terzo settore dovrà elaborare un cronoprogramma delle citate attività generali per tutto il periodo di durata dell’incarico, prevedendo un aggiornamento almeno semestrale da inoltrare all’Amministrazione regionale entro il mese precedente al semestre di riferimento, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione regionale di poter proporre eventuali e ulteriori iniziative previo accordo tra le parti.
Per garantire la massima collaborazione potranno essere organizzate delle riunioni almeno semestrali, al fine di programmare in modo ottimale le attività e le iniziative previste per la piena attuazione della proposta progettuale e di quanto previsto dalla scheda di intervento.
ART. 7
SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELLA CO-PROGETTAZIONE
Le attività previste nella proposta progettuale dovranno essere svolte nelle sedi messe a disposizione dal Soggetto del Terzo settore e in quelle che verranno specificatamente individuate per tutto il periodo di durata dell’incarico, tenuto conto che le stesse dovranno essere dislocate sul territorio della bassa Valle in accordo con l’Amministrazione regionale, anche coinvolgendo altri Soggetti ed Enti operanti sul territorio, e avendo cura di utilizzare il locale di proprietà regionale e ubicato nel complesso edilizio Brambilla (mappale nn. 494 e 502 - subalterno 3 - categoria D08, allegato al presente Avviso) con una superficie di mq 145,00, sito nel comune di Verrès, in via Xxxxx Xxxxxx.
Il locale sopraindicato è costituito dalle seguenti aree:
- un salone
- un antibagno e due wc
- un ripostiglio
- un angolo bar comprensivo di un locale cucina.
Il Soggetto del Terzo settore dovrà farsi carico delle spese connesse alla funzionalità e alla gestione del locale sopradescritto, delle sedi messe a disposizione ed eventualmente di quelle individuate per lo svolgimento delle attività, tenuto conto delle risorse di cui all’art. 5 del presente Avviso.
L’intervento, oggetto della presente co-progettazione, prevede che vi sia un forte radicamento sul territorio della bassa Valle, con l’obiettivo di svolgere le attività in più località, realizzando collaborazioni e reti con l’Associazionismo locale e con altri Soggetti pubblici e privati, al fine di proporre iniziative variegate anche su temi legati all’ambito sociale e giovanile tipici soprattutto nei giovani valdostani tra i 14 e 29 anni.
ART. 8
SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE
Sono ammessi alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 4 del Codice del Terzo settore, aventi una sede operativa stabile sul territorio regionale che - in forma singola, di raggruppamento temporaneo o in partnership - siano interessati a collaborare con l’Amministrazione regionale per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.
L’ODV, l’APS o la Fondazione di Terzo settore che si candidano devono possedere i seguenti requisiti:
• essere iscritta e operare da almeno 5 anni nei corrispondenti registri regionali o provinciali della Valle d’Aosta, nella fase transitoria per l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) – tutti i Soggetti del Terzo settore interessati debbono essere in possesso del requisito;
• avere una sede operativa stabile nel territorio regionale - tutti i Soggetti del Terzo settore interessati debbono essere in possesso del requisito;
• se ODV o APS, avere uno statuto valido, registrato e che rechi, oltre all’assenza dello scopo di lucro, come principale finalità quella di promuovere interventi in sostegno dei Soggetti in condizione di povertà e a rischio di marginalità e esclusione sociale;
• se Fondazione di Terzo settore, avere uno statuto valido, registrato e che rechi, oltre all’assenza dello scopo di lucro, almeno due delle seguenti finalità/attività:
1. civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
2. di interesse generale di cui alla lett. u) dell'art. 5 del DLgs.117/2017, ovvero l’attività di beneficenza, di erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
3. promuovere e attuare forme di collaborazione e integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità valdostana;
4. promuovere e gestire la raccolta, costituire fondi con finalità specifiche, in via sussidiaria, in occasione di eventi particolari, anche a favore di progetti nazionali e internazionali;
5. promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza per il finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e dei beni di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della ricerca scientifica e delle altre attività volte a migliorare la qualità della vita della comunità della Valle d’Aosta;
6. promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
• essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e di adeguata attitudine (intesa quale capacità tecnica ed esperienza professionale).
Il Soggetto del Terzo settore che si candida sottoscrive apposita dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) sul possesso dei requisiti di moralità professionale e presentano tutta la documentazione richiesta necessaria per attestare il possesso dei requisiti di adeguata attitudine.
L’Amministrazione regionale è già in possesso dello Statuto di tutte le ODV, le APS e le Fondazioni di Terzo settore iscritte nei corrispondenti registri regionali o provinciali, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e lo integrerà con la documentazione presentata dalle stesse per la partecipazione al presente Avviso di istruttoria pubblica.
ART. 9
MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA
La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:
A. Selezione del Soggetto del Terzo settore al fine dell’individuazione della proposta progettuale da realizzare;
B. Co-progettazione condivisa con la possibilità di apportare variazioni alla proposta progettuale da realizzare;
C. Stipula della convenzione.
Fase A): selezione del Soggetto del Terzo settore, con cui sviluppare le attività di co-progettazione. La sua individuazione avviene tramite provvedimento amministrativo del dirigente competente costituirà la data di avvio delle attività progettuali.
Il Soggetto del Terzo settore sarà individuato dalla Commissione di valutazione, di cui ai successivi articoli 12 e 13, sulla base del punteggio complessivo più elevato.
Detta fase si concluderà, salvo imprevisti e/o necessità di soccorso istruttorio, entro il 12 dicembre 2022.
Fase B): co-progettazione condivisa tra i responsabili dell’Amministrazione regionale, la Struttura Politiche educative e i responsabili tecnici del Soggetto selezionato. La procedura prenderà avvio dalla proposta progettuale complessiva presentata e proseguirà con la discussione critica, la definizione di eventuali variazioni e integrazioni e la pianificazione degli aspetti esecutivi, fra i quali in particolare:
- definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentalità e miglioramento della qualità degli interventi e dei servizi co-progettati;
- definizione del costo delle diverse prestazioni.
La presente fase della procedura sarà avviata successivamente alla conclusione della fase A) e avrà termine, salvo imprevisti, entro il 30 dicembre 2022.
Fase C): stipula della convenzione tra l’Amministrazione regionale e il Soggetto selezionato che avverrà, salvo imprevisti, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento con cui si procederà all’individuazione definitiva del Soggetto co-progettante, all’approvazione della proposta progettuale da realizzare scaturita dalla fase B) e all’ approvazione dello schema di convenzione.
Nella convenzione saranno previsti, fra l’altro:
- oggetto e durata;
- la proposta progettuale da realizzare, compreso il cronoprogramma
- le modalità di direzione, gestione e organizzazione;
- gli impegni del Soggetto del Terzo settore e gli impegni della Regione
- la programmazione delle attività prevista nella proposta progettuale
- le modalità di rimborso
- le cause di risoluzione della convenzione.
Tutte le spese concernenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del Soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute, ai sensi di legge, per l’esecuzione del servizio in questione.
Al Soggetto del Terzo settore selezionato potrà essere chiesto di attivare i progetti e gli interventi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula della suddetta convenzione.
L’Amministrazione regionale si riserva in qualsiasi momento :
- di chiedere al Soggetto del Terzo settore individuato la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all’integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche/integrazioni o dell’emergere di nuovi bisogni, nel limite del quinto del valore economico complessivo della co- progettazione originariamente previsto;
- di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale nuova normativa o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie.
In entrambi i casi al Soggetto del Terzo settore individuato non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
ART. 10
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
A pena di esclusione, i Soggetti del Terzo settore interessati a partecipare al presente Avviso di istruttoria pubblica dovranno far pervenire all’Ente Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Struttura Politiche educative – Ufficio politiche giovanili – Via Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx 000 – 11100 Aosta, entro e non oltre le ore 17:00 del 5 dicembre 2022, la seguente documentazione obbligatoria:
− “MODULO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: contenente quanto previsto al successivo punto A;
− “MODULO B – PROPOSTA PROGETTUALE”: contenente la proposta progettuale del Soggetto del Terzo settore interessato, in base a quanto indicato al successivo punto B;
− “MODULO C – PIANO FINANZIARIO”: contenente il piano economico-finanziario del Terzo settore interessato, in base a quanto indicato al successivo punto C.
MODULO A – SOGGETTO PROPONENTE (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)
La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs 159/2011, redatte come da modello e compilate in ogni parte.
La domanda di partecipazione, ai fini della valutazione del Soggetto del Terzo settore proponente di cui all’art. 13 del presente Avviso, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del Soggetto e alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ogni società/impresa facente parte del raggruppamento (mandatario e mandante) deve compilare il rispettivo modulo di domanda e dichiarare il possesso dei requisiti generali a contrattare, il possesso dei requisiti speciali di capacità tecnica, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e attestare l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per ogni Soggetto di cui al comma 3 del medesimo articolo (Allegato 1).
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o di consorzio, il rappresentante legale dell’ente capofila (mandataria) sottoscrive la domanda e dichiara per conto dei mandanti o dei consorziati il possesso dei requisiti generali a contrattare e il possesso dei requisiti speciali di capacità tecnica, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Per quanto riguarda i Consorzi, ciascuno dei consorziati in possesso, anche indiretto, di una partecipazione pari almeno al 5% attesta mediante la dichiarazione sostitutiva allegata al modulo di domanda (Allegato 1), l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencatenell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
MODULO B - PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale, redatta in lingua italiana, deve contenere tutti gli elementi atti a consentire la precisa e aderente assegnazione dei punteggi previsti all’art. 14 del presente Avviso.
La proposta progettuale dovrà essere firmata dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del Soggetto concorrente.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o di consorzio, la proposta progettuale dovrà essere firmata dal legale rappresentante del Soggetto mandatario o del consorzio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio costituendo, la proposta progettuale dovrà essere firmata dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.
MODULO C - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
Il Soggetto del Terzo settore interessato dovrà redigere un piano economico-finanziario per la proposta progettuale, contenente la descrizione delle eventuali risorse non monetarie e/o monetarie messe a disposizione per la co-progettazione, al fine dell’assegnazione dei punteggi previsti all’art. 15 del presente Avviso.
Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi della proposta progettuale.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o di consorzio, la proposta progettuale dovrà essere firmata dal legale rappresentante del Soggetto mandatario o del consorzio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio costituendo, la proposta progettuale dovrà essere firmata dal legale rappresentante di tutte leimprese raggruppande o consorziande.
La documentazione suddetta può essere presentata mediante:
1. consegna a mano ESCLUSIVAMENTE dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, SU APPUNTAMENTO contattando l’ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855;
2. invio da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx.xx
Nel caso di consegna a mano o spedizione a mezzo posta raccomandata, la domanda di ammissione al finanziamento, corredata della documentazione necessaria, dovrà essere inserita, a pena di irricevibilità, in
un plico chiuso e siglato sui lembi. Ai fini del corretto ricevimento della domanda sull’esterno del plico chiuso, dovranno essere indicati il MITTENTE e la dicitura: “NON APRIRE – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 55, 56 e 57 DEL D.LGS. 117/2017 “CODICE DEL TERZO SETTORE”, PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ GENERALI NECESSARIE AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLA SCHEDA DI INTERVENTO INTITOLATA “SPAZI E IDEE SPERIMENTALI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE GIOVANI VIVI” (ALLEGATO 1), COME PREVISTO DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “LA VALLE D’AOSTA PER I GIOVANI”.
In caso di consegna a mano, sarà rilasciata idonea ricevuta.
Nel caso di spedizione a mezzo PEC, la domanda dovrà essere inviata da indirizzo PEC del Soggetto proponente all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx.xx La trasmissione dovrà avvenire in modo conforme alla normativa vigente. Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati il MITTENTE e la dicitura: “NON APRIRE – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CO- PROGETTAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 55, 56 e 57 DEL D.LGS. 117/2017 “CODICE DEL TERZO SETTORE”, PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ GENERALI NECESSARIE AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLA SCHEDA DI INTERVENTO INTITOLATA “SPAZI E IDEE SPERIMENTALI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE GIOVANI VIVI” (ALLEGATO 1), COME PREVISTO DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “LA VALLE D’AOSTA PER I GIOVANI”.
Il Xxxxxxxx proponente dovrà utilizzare, a pena di esclusione, esclusivamente i modelli previsti dall’Amministrazione.
Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste.
Tutti i documenti allegati al messaggio PEC devono essere in formato PDF e sottoscritti mediante firma digitale o firma autografa dal legale rappresentante del Soggetto proponente, con annesso valido documento d’identità.
La data di invio a mezzo PEC è comprovata dall’attestazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte della medesima casella dipartimentale.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione al finanziamento dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Oltre il termine sopra indicato non sarà ritenuta valida alcuna domanda, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto alla precedente.
A PENA DI ESCLUSIONE dovrà essere anche consegnata la seguente documentazione:
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 redatta come da modello allegato e compilata in ogni sua parte;
• organigramma dell’ente;
• curriculum vitae dell’ente;
• proposta progettuale e relativo piano finanziario di massima con l’indicazione della quota di co- finanziamento
• lo statuto e l’atto costitutivo.
ART. 11
CAUSE DI ESCLUSIONE
Determina l’esclusione dalla procedura il fatto che LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE di cui al modulo A) dell’art. 10:
⮚ manchi;
⮚ non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
⮚ non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito
Determina l’esclusione dalla procedura il fatto che LA PROPOSTA PROGETTUALE di cui al modulo B) dell’art. 10:
⮚ manchi;
⮚ non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
⮚ non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito
Determina l’esclusione dalla procedura il fatto che il PIANO ECONOMICO- FINANZIARIO di cui al modulo C) dell’art. 10:
⮚ manchi;
⮚ non sia firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
⮚ non sia firmato dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.
ART. 12 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Il Dirigente della Struttura Politiche educative nominerà con proprio atto la Commissione di valutazione, ai fini dell’individuazione del Soggetto del Terzo settore incaricato.
ART. 13
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE
La Commissione di cui al precedente articolo 12 procederà alla valutazione del Soggetto del Terzo settore, sulla base dei criteri esposti nella seguente tabella analitica:
Criteri di valutazione | Punteggio massimo 15 punti |
Xxxxxxxx proponente | |
1. CURRICULUM Esperienze pregresse maturate nell’ambito di servizi, interventi e attività oggetto del presente Avviso pubblico di istruttoria pubblica | Punteggio max 5 da 1 a 2 anni: 1 da 2 a 3 anni: 2 da 3 a 4 anni: 3 da 4 a 5 anni: 4 |
oltre 5 anni: 5 | |
Nel caso di progettualità sovrapposte in termini | |
temporali, ai fini della valutazione | |
dell’esperienza, i periodi debbono essere | |
sommati. |
2. ORGANIZZAZIONE Struttura organizzativa con particolare riferimento: - a settori/uffici destinati alla gestione degli ambiti oggetti del presente Avviso di istruttoria pubblica - alla presenza di attività di formazione e/o aggiornamento per volontari e dipendenti | Punteggio max 10 Corrispondenza ed adeguatezza insufficiente: 1 Corrispondenza ed adeguatezza sufficiente: 3 Corrispondenza ed adeguatezza buona: 7 Corrispondenza ed adeguatezza ottima: 10 Il punteggio è indicativo in quanto la commissione può ulteriormente graduare i punteggi proposti. |
ART. 14
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La Commissione di cui al precedente articolo 12 procederà alla valutazione della proposta progettuale del Soggetto del Terzo settore, sulla base dei criteri esposti nella seguente tabella analitica:
Criteri di valutazione | Punteggio massimo 75 punti |
Elementi tecnico qualitativi della proposta | |
1. Coerenza interna della proposta progettuale (compatibilità tra obiettivi, strumenti e risorse) con l’oggetto della co- progettazione art. 3 del presente Avviso; articolazione e rispondenza della proposta progettuale alle caratteristiche dell’utenza; metodologia per l’attivazione delle risorse territoriali. | Punteggio max 25 Qualità insufficiente: 1 Qualità sufficiente: 7 Qualità adeguata: 13 Qualità buona: 18 Qualità ottima: 25 Il punteggio è indicativo in quanto la commissione può ulteriormente graduare i punteggi proposti. |
2. Modalità di organizzazione del servizio e di raccordo con il/i Soggetto/i pubblico di riferimento sul territorio (Amministrazione regionale enti locali) e quindi definizione delle azioni previste per garantire l’integrazione con i servizi e le attività progettuali già in atto sul territorio regionale; 3. capacità di creare sinergie e partnership con Soggetti pubblici e/o privati in grado di ampliare e valorizzare la proposta progettuale da realizzare in un’ottica di coesione e sviluppo territoriale diffuso e integrato; capacità di strutturare una proposta progettuale che preveda un modello di lavoro in équipe con Soggetti del territorio, quali servizi sociali, enti/organismi/associazioni già attive nel settore e che già collaborano con le Istituzioni. | Punteggio max 25 Qualità insufficiente: 1 Qualità sufficiente: 7 Qualità adeguata: 13 Qualità buona: 18 Qualità ottima: 25 Il punteggio è indicativo in quanto la commissione può ulteriormente graduare i punteggi proposti. |
4. Proposta di progetti/attività e interventi innovativi, sperimentali, integrativi rispetto ai servizi attualmente rivolti al target di destinatari: - servizi innovativi che dimostrino la concreta attitudine ad operare in rete ed a realizzare un sistema integrato e diversificato; - aderenza con la realtà territoriale in termini di esperienza consolidata negli ambiti di intervento della proposta progettuale e maturata nel contesto territoriale di riferimento a supporto di un know how di conoscenza, mappatura, elaborazione e capacità di lettura dei bisogni effettivi e specifici dei Soggetti destinatari dei servizi; - capacità di sviluppare attività sperimentali legate al sostegno dei destinatari degli interventi, attraverso l’individuazione di interventi e servizi che siano | Punteggio max 20 Qualità insufficiente: 1 Qualità sufficiente: 6 Qualità adeguata: 10 Qualità buona: 15 Qualità ottima: 20 Il punteggio è indicativo in quanto la commissione può ulteriormente graduare i punteggi proposti. |
funzionali nell’ambito di percorsi di sostegno, supportando anche la creazione di reti informali. | |
5. Piano di monitoraggio e di valutazione delle attività che sia in grado di restituire e rappresentare non solo in termini quantitativi le attività poste in essere ma anche gli aspetti qualitativi e di sistema dell’attività svolta. | Punteggio max 5 Qualità insufficiente: 1 Qualità sufficiente: 3 Qualità buona: 4 Qualità ottima: 5 Il punteggio è indicativo in quanto la commissione può ulteriormente graduare i punteggi proposti. |
ART. 15
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
Il Piano economico-finanziario deve essere presentato sulla base di quanto previsto nel presente Avviso.
Il punteggio verrà attribuito sulla base della percentuale di rialzo sul totale complessivo di risorse messe a disposizione dal soggetto co-progettante.
Al Soggetto del Terzo settore disponibile ad apportare risorse maggiori rispetto agli altri candidati nell’ambito dell’attività progettuale verrà assegnato il punteggio massimo di 15 PUNTI.
Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:
X = P * RO/RM
Dove:
X = punti da assegnare P = punteggio massimo
previstoRO = risorse offerte RM = miglior risorse offerte
Nel caso di un unico soggetto partecipante, alla quota di co-finanziamento proposta verrà assegnato un punteggio pari a 15 PUNTI.
Il Soggetto del Terzo settore che non presenterà alcuna quota di co-finanziamento non verrà ammesso alla co-progettazione.
Il punteggio sarà attribuito con due decimali e arrotondamento.
Si procederà alla seconda fase della co-progettazione anche in presenza di un solo progettovalido.
Nel caso di proposte con uguale punteggio finale si procederà ad individuare il co-progettante favorendo colui che ha destinato la quota di co-finanziamento maggiore all’ampliamento della platea di destinatari.
ART. 16
STIPULA DELLA CONVENZIONE
Le attività e i progetti/interventi definiti in sede di co-progettazione (fase B) saranno regolati da apposita convenzione che, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso pubblico, regolerà i rapporti tra l’Amministrazione regionale e il Soggetto del Terzo settore individuato.
A tal fine, la Regione inviterà il Soggetto del Terzo settore individuato a:
- stipulare il contratto, nel termine di sessanta giorni dalla determinazione di individuazione del co-progettante;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto.
ART. 17
IMPEGNI A CARICO DEL SOGGETTO DEL TERZO SETTORE INCARICATO
Il Soggetto del Terzo settore incaricato si impegna a:
a) ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa statale in materia di Codice identificativo di gara (CIG), per consentire: l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti; l’adempimento degli obblighi di contribuzione posti a carico dei Soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’ANAC; l’univoca individuazione delle movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
b) consegnare una programmazione delle attività relative alla propria proposta progettuale ai sensi di quanto previsto nel presente Avviso di co-progettazione, garantendo al contempo una collaborazione con l’Amministrazione regionale;
c) rendicontare le attività svolte, rispettando le indicazioni della Regione in merito all’ammissibilità delle spese, alla documentazione necessaria per la dichiarazione di ammissibilità delle stesse e alla conservazione dei giustificativi di spesa, così come previsto dalla normativa di riferimento;
d) realizzare le attività in sinergia con altri Soggetti privati e pubblici interessanti e l’Associazionismo, in generale, operante sul territorio e competente in materia;
e) garantire la conservazione di tutta la documentazione afferente la proposta progettuale, così come stabilito dalle normative in vigore.
Art. 18
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ
Dall’assegnazione del finanziamento discende l’obbligo per il Soggetto del Terzo settore individuato di utilizzare i loghi ufficiali dell’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate della Regione sui materiali di promozione della proposta progettuale. I predetti loghi saranno forniti dalla Struttura politiche educative.
Qualsiasi comunicazione o pubblicazione da parte del Soggetto beneficiario in ordine alla proposta progettuale dovrà indicare che la stessa ha ricevuto fondi da parte dell’Assessorato di cui sopra.
Il Soggetto beneficiario dovrà mettere a disposizione della Struttura politiche educative il materiale di cui al punto precedente, anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale regionale.
Art. 19
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Soggetto del Terzo settore incaricato, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 è tenuta a:
• utilizzare una contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale;
• comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
• effettuare i movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della Convenzione.
ART. 20
PUBBLICITÀ’ DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
Il presente Avviso pubblico sarà pubblicato sul canale tematico “Servizio civile” del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta (xxx.xxxxxxx.xxx.xx) e sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx).
ART. 21 AVVERTENZE
• Non è possibile presentare proposte modificative o integrative della proposta progettuale già presentata.
• E’ possibile, nei termini fissati, ritirare la proposta presentata e presentarne una nuova.
• La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituiscono accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Avviso di istruttoria pubblica con rinuncia ad ogni eccezione.
• L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
• L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
• La partecipazione alle fasi della procedura selettiva (in particolar modo, fase B) dovrà essere svolta a titolo gratuito dal Soggetto selezionato;
• Nel caso in cui, all’esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere con la stipula della convenzione di cui alla fase C), il Soggetto selezionato nulla potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase B), che riveste natura endo- procedimentale ed istruttoria.
ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione della proposta è richiesto al Soggetto giuridico di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento di riconoscimento, dati di contatto, titoli di studio e di servizio, iscrizione nelle liste elettorali, informazioni inerenti il nucleo familiare, etc.; categorie particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, etc.; dati giudiziari: eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale, etc.) saranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura, come
meglio dettagliato nell’informativa, allegata al presente Avviso di istruttoria pubblica.
ART. 23 INFORMAZIONI
Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e liberamente scaricabile sul canale tematico “Politiche giovanili” del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_x.xxx) e sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxx) e non potrà essere trasmessa via fax o posta elettronica.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai referenti dell’ufficio politiche giovanili:
- funzionario xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx (tel. ufficio: 0165/275854 - mail: x.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx)
- segretaria Xxxxx Xxxx (tel. ufficio 0165/275855 - mail: x.xxxx@xxxxxxx.xxx.xx)
- o mandare un’email all’indirizzo di posta elettronica istituzionale x-xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx.
Le richieste di chiarimenti o approfondimenti dovranno essere inviate entro e non oltre il termine del 22 novembre 2022, alle ore 17.00, all’indirizzo mail sopra citato e le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul canale tematico “Politiche giovanili” del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_x.xxx) e sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx).
Informativa ex articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Si informa che i dati personali da forniti alla Struttura politiche educative della Regione autonoma Valle d’Aosta saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), di seguito GDPR e dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati vengono conservati presso la Sovrintendenza agli studi e potranno essere comunicati all’Autorità giudiziaria, all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici e agli Uffici dell’Amministrazione regionale nell’ambito delle procedure alle finalità istituzionali dell’Ente.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, 1
– Aosta. Il responsabile del trattamento è la coordinatrice del Dipartimento Sovraintendenza agli studi, Xxxxxx XXX.