Contract
Appendice alle Condizioni generali per le prestazioni (CG/PRE) riguar- danti il collocamento di personale in base al risultato
Le designazioni espresse di seguito in forma maschile si intendono anche per la forma femminile.
1. Condizioni quadro
La presente appendice integra le CG/PRE di La Posta Svizzera SA per gli addetti al collocamento di perso- nale in base al risultato. Viene considerato colloca- tore colui che esercita in Svizzera un’attività di collo- camento ai sensi della Legge federale sul colloca- mento e il personale a prestito (Legge sul colloca- mento, LC, RS 823.11), istituendo contatti tra le per- sone in cerca d’impiego e la Posta, affinché conclu- dano contratti di lavoro.
Oltre al documento contrattuale, per lo svolgimento dell’incarico trovano applicazione esclusivamente le CG/PRE comprensive della presente appendice. In caso di contraddizioni, le disposizioni della presente appendice hanno carattere prioritario rispetto alle CG/PRE. Eventuali deroghe alle CG/PRE con appen- dice vanno definite per iscritto. Sono espressamente escluse eventuali CG del fornitore delle prestazioni. Qualora un collocatore privo di mandato concreto di collocamento della Posta intenda avvalersi della vali- dità delle presenti CG e dell’appendice, è necessario l’esplicito consenso scritto della Posta.
Costituisce oggetto della prestazione il collocamento di personale in base a risultato e su richiesta della Po- sta. Il fornitore della prestazione (collocatore) non de- tiene alcun diritto di collocamento esclusivo. Le pre- sentazioni di candidati interni (candidati già impiegati presso la Posta o le società del gruppo) non rientrano nel collocamento effettuato dal fornitore di presta- zioni.
1.3 Attività di collocamento / autorizzazioni d’esercizio
Il fornitore di prestazioni deve disporre di un’autoriz- zazione d’esercizio valida rilasciata dall’ufficio canto- nale del lavoro ai sensi della Legge sul collocamento e della relativa ordinanza (OC, RS 823.111). Per il collo- camento di candidati dall’estero, il fornitore di presta- zioni deve disporre di un’autorizzazione valida della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) conforme- mente alle disposizioni di legge. Su richiesta della Po- sta, il fornitore di prestazioni è tenuto a presentare, in qualsiasi momento, le suddette autorizzazioni a fini di consultazione e a comunicare immediatamente l’eventuale revoca di tali autorizzazioni.
Se il fornitore di prestazioni non dispone di un’auto- rizzazione d’esercizio valida, la Posta ha il diritto di re- vocare il mandato di collocamento di candidati in modo immediato e senza conseguenze economiche per la Posta stessa. In caso di collocamento avvenuto in assenza di un’autorizzazione d’esercizio, il fornitore di prestazioni perde inoltre il diritto al compenso o, se questo è già stato versato, è tenuto a restituirlo alla Posta entro 30 giorni. Sono fatte salve eventuali ri- chieste di risarcimento danni della Posta.
Il fornitore di prestazioni si impegna a elaborare i dati personali conformemente alla legge e, per quanto riguarda i dati dei candidati, si impegna a ri- spettare in particolare l’art. 7 cpv. 3 LC in combi- nato disposto con l’art. 19 OC.
Fino all’assunzione presso la Posta, i dati dei candi- dati sono di proprietà del fornitore di prestazioni e/o del candidato. Al termine del relativo iter di candida- tura, tali dati vanno restituiti al fornitore di presta- zioni o eliminati e distrutti dalla Posta. Alla Posta è fatto divieto di continuare a utilizzare tali dati senza il consenso del fornitore di prestazioni. I dati dei can- didati assunti dalla Posta diventano di proprietà della Posta senza restrizioni.
2. Compenso e altre condizioni
2.1 Requisiti per il compenso – Base per il calcolo del compenso
In deroga all’art. 9.1 CG/PRE e soltanto in caso di collocamento positivo dei candidati, tutte le presta- zioni fornite alla Posta dal collocatore vengono corri- sposte sotto forma di commissione d’intermedia- zione. Un collocamento viene giudicato positivo quando la Posta stipula con il candidato presentatosi per il posto messo a concorso un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sono fatte salve le disposi- zioni riportate di seguito al punto 2.4.
Se già prima della proposta da parte del fornitore di prestazioni la persona in cerca d’impiego ha presen- tato presso la Posta la sua candidatura per il posto in oggetto in maniera autonoma o tramite l’inter- mediazione di un altro fornitore di servizi, in caso di assunzione al fornitore di prestazioni non spetta al- cuna commissione d’intermediazione.
Se un candidato proposto dal fornitore di prestazioni per un determinato posto di lavoro presso la Posta si candida per altri posti vacanti presso la Posta e lo fa autonomamente o tramite terzi, nello stesso mo- mento o in un momento successivo, la Posta non deve al fornitore di prestazioni alcuna commissione d’intermediazione. Se la Posta assume il candidato per un posto diverso rispetto a quello inizialmente definito e lo fa sulla base della presentazione operata dal for- nitore di prestazioni, il compenso è dovuto soltanto se le parti hanno preventivamente pattuito per iscritto le condizioni a riguardo. Nessuna commissione è dovuta nel caso in cui il candidato venga assunto presso un’altra società del gruppo, a meno che questa non si sia impegnata in prima persona nei confronti del for- nitore di prestazioni a corrispondere la commissione d’intermediazione. In ogni caso, il diritto al compenso non sussiste se la Posta assume il candidato trascorso un periodo di 12 mesi dalla prima presentazione per lo stesso o per un altro posto vacante.
Determinante per il calcolo della commissione d’in- termediazione è esclusivamente il salario lordo an- nuo concordato contrattualmente tra il candidato e la Posta (compresa la tredicesima mensilità). In caso di lavoro a tempo parziale, per il calcolo della com- missione d’intermediazione va considerato il salario lordo annuo ridotto. Altre componenti salariali come ad esempio le componenti variabili e commi- surate alle prestazioni, le agevolazioni aziendali, gli assegni per i figli ecc. non vengono considerate per il calcolo della commissione d’intermediazione. Le parti possono stipulare accordi in deroga, in via pre- liminare e per iscritto, esclusivamente in caso di in- termediazione con situazione complessa.
2.2 Aliquote d’indennità massime Valgono le seguenti aliquote massime:
Totale salario annuo conformemente al precedente punto 2.1 | Indennità in % | ||
fino a CHF | 60‘000.00 | 10 | |
CHF 60‘001.00 | fino a CHF | 100‘000.00 | 14 |
CHF 100‘001.00 | fino a CHF | 140‘000.00 | 15 |
a partire da CHF | 140‘001.00 | 17 |
[Esempio di calcolo del compenso massimo in caso di xxxxxxx annuo lordo pari a CHF 80’000: CHF 11’200 (80’000 x 0,14)]
2.3 Diritto al compenso, fatturazione e piano dei pa- gamenti
Il diritto al compenso nasce dalla sottoscrizione del contratto di lavoro da parte della Posta e del candi- dato collocato e si intende inclusivo di un’eventuale imposta sul valore aggiunto.
A seguito di stipula di un contratto di lavoro valido, il fornitore di prestazioni fattura il compenso che gli spetta da contratto indicando l’indirizzo fornito dalla Posta. Il termine di pagamento della Posta è di 30 giorni con il 2% di sconto oppure 60 giorni netto.
2.4 Perdita del diritto al compenso / rimborso del com- penso (storno contrattuale)
Il fornitore di servizi perde il suo diritto a un com- penso e deve restituire alla Posta il compenso già ver- sato entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione da parte della Posta se:
- il candidato collocato non assume il posto di la- voro o se risolve il rapporto di lavoro con la Posta entro i primi sei mesi di assunzione;
- la Posta risolve il rapporto di lavoro entro i primi sei mesi di assunzione a seguito di rendimento insufficiente
o comportamento inadeguato da parte del candi- dato collocato;
- il rapporto di lavoro viene risolto entro i primi sei mesi di assunzione tramite accordo con- sensuale.
Tuttavia, il diritto al compenso del fornitore di pre- stazioni a seguito del collocamento del candidato re- sta valido se il fornitore, su espressa richiesta della Posta, indica entro un mese dalla comunicazione, a titolo gratuito e senza conseguenze in termini di co- sti per la Posta stessa, un candidato sostitutivo ade- guato al posto in questione conformemente al punto 2.1. Il punto 2.4 non trova applicazione per i candidati sostitutivi.
3. Off limits (trasferimento)
Al fornitore di prestazioni è fatto divieto di trasferire e/o collocare presso altre aziende i candidati da lui collocati e assunti presso la Posta, i quali presentano con la Posta un rapporto di lavoro non disdetto. In caso di infrazione viene applicata una penale con- venzionale pari al compenso calcolato per l’avvenuto collocamento del candidato.
Il pagamento della penale convenzionale non eso- nera il fornitore di prestazioni dall’obbligo di rispet- tare le disposizioni contrattuali e si somma a even- tuali risarcimenti danni. La perdita del diritto al com- penso da parte del fornitore di prestazioni e il rela- tivo obbligo di rimborso conformemente al punto
2.4 rimangono invariati.
La Posta Svizzera SA, novembre 2021
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