SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E REAGENTI PER IL DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE DELL’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Prot. n. 0044415 del 25/02/2022 - Provvedimenti dirigenziali 1161/2022
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E REAGENTI PER IL DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE DELL’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Lotto CIG _
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
tra
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni, 33 (C.F. 80007010376), in persona del Dirigente …………………………, nato a ………………………….. il , domiciliato
per la carica in Bologna Xxx Xxxxxxx, 00, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Direttore Generale rep. 274 prot. n. 9802 del 19 gennaio 2021 che ha individuato le competenze proprie delle Aree amministrative dell'Ateneo e con Provvedimento Direttore Generale rep. n. 490 prot. n. 15738 del 26 gennaio 2021 che ha nominato il Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti;
e
……………………….…….. con sede in ………………., Via ………………. (C.F. n. ………………. - P.I. n.
……………….), in persona del legale rappresentante, Xxxx. ………………., nato a il
……………….e residente a ………………. Via ………………. n , di seguito denominato Appaltatore
PREMESSO CHE
- con provvedimento del Direttore del Fabit………………………..Rep. n. ……………………, Prot n.
…………………… del ……………………, è stata disposta l’approvazione del progetto per la
……………………………………………………………………………………ed in particolare il capitolato tecnico con i relativi allegati;
- con determina del Direttore Generale rep. n. ……………………, prot. n del
…………………… è stata disposta l’indizione ed espletamento di una aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi in base al criterio del …………………………………………, per la fornitura …………………………………………………………………………………………………………, per un valore massimo stimato pari ad Euro , oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
- con determinazione del Dirigente dell’Area Appalti e Approvvigionamenti, rep. n. …………, prot. n.
………….. del …… sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell’avviso di gara con le modalità di cui agli artt. 72, 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;
- il bando è stato pubblicato in GUUE GU/S S , in GURI, V serie speciale, Contratti Pubblici
n. …………… del , in pari data, sul portale di Ateneo, quindi presso l’Osservatorio e sul sito del MIT;
- a seguito delle operazioni di gara, svolta su piattaforma telematica di negoziazione, in modalità ASP, ai sensi dell’art. 40, comma 2 e 58, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione per il Lotto …… in favore di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta valida;
- con provvedimento, rep. n. …… del …… la fornitura per il Lotto è stata quindi aggiudicata ai seguenti
operatori economici:
- …………………………………………..
- …………………………………………..
- …………………………………………..;
che hanno pertanto manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare la fornitura oggetto del presente Accordo quadro, alle condizioni, modalità e termini stabiliti di seguito, nella documentazione di gara e nell’Offerta economica;
- a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in data l’aggiudicazione è divenuta efficace;
- [eventuale] in data…………….. con nota n è stata avviata la fornitura in pendenza della stipula del
contratto;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Accordo quadro, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Accordo quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo quadro.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo quadro e sono materialmente allegati allo stesso:
- il Capitolato tecnico;
- la lista prezzi
- [eventuale] listino prodotti;
Formano parte integrante del presente Accordo quadro e non sono materialmente allegati allo stesso:
- [eventuale] la procura speciale;
- la garanzia definitiva.
ARTICOLO 3 – OGGETTO
1. Il presente Accordo quadro ha ad oggetto la fornitura di prodotti chimici (Lotto1)/reagenti per biologia molecolare e cellulare (Lotto2) da destinarsi al Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie (FaBIT) per le attività di ricerca e didattica come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico.
2. L’Università si riserva la possibilità di estendere l’Accordo quadro ad altri Dipartimenti.
3. Con la stipula dell’Accordo quadro, l’Università si garantisce l’esercizio dell’opzione di acquisto per la fornitura mediante consegna differita durante tutto il periodo di validità dell’Accordo quadro, sulla base di ordini di fornitura emessi dal Dipartimento. Il presente Accordo quadro, completo dei relativi allegati, e la documentazione di gara determinano tutte le condizioni di fornitura.
4. Sono parte integrante della fornitura le attività di trasporto e consegna.
5. Le caratteristiche tecniche e qualitative minime dei prodotti oggetto della procedura sono indicate nel Capitolato tecnico e nell’offerta economica.
ARTICOLO 4 – DECORRENZA E DURATA
1. L’Accordo quadro decorre dalla data di avvio comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento a tutti gli aggiudicatari.
2. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell’esecuzione dell’Accordo quadro nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o nelle more della stipula ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 co. 1 lett. a) Legge 120/2020, mediante comunicazione del Direttore della corretta esecuzione. In caso di mancata successiva stipulazione dell’Accordo quadro
l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
3. Entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla stipula o dal verbale di avvio anticipato del contratto, l’Appaltatore deve inviare tramite pec all’Università le schede tecniche dei prodotti. Se il prodotto non risulterà conforme alle richieste si procederà come indicato nel capitolato tecnico.
4. L’Accordo quadro ha durata di due anni. Resta inteso che per durata dell’Accordo quadro si intende il periodo durante il quale il Dipartimento potrà emettere ordini di fornitura.
5. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le forniture che il FaBiT ordinerà (mediante l’emissione di ordini di fornitura) prima della data di scadenza dell’Accordo quadro, anche nel caso in cui l’ordine sia emesso l’ultimo giorno di validità dello stesso. In tal caso, il termine di efficacia dell’Accordo quadro si deve intendere prorogato per tutto il periodo di tempo necessario per garantire l’esecuzione dell’ultima fornitura ordinata, senza che l’Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
6. È previsto il rinnovo dell’Accordo quadro per ulteriori 2 (due) anni, da esercitare disgiuntamente anche di anno in anno.
7. Il rinnovo dell’Accordo quadro avverrà alle medesime condizioni della fase principale del contratto.
ARTICOLO 5 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. La fornitura dovrà essere erogata nei luoghi, modalità e termini indicati nel capitolato tecnico.
2. Dopo la sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Appaltatore dovrà essere immediatamente disponibile a ricevere ed evadere gli ordini di fornitura emessi dal FaBiT, predisponendo tutto quanto necessario all’erogazione della fornitura.
3. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo quadro, l'esecuzione della fornitura deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico, allegato al presente Accordo quadro e dell’Offerta economica dell’Appaltatore.
4. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto e/o di presentazione in commercio di nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura con caratteristiche migliorative e/o innovative, si procederà come da Capitolato tecnico allegato.
ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI EMISSIONE DEGLI ORDINI DI FORNITURA
1. Successivamente all’avvio della fornitura/alla stipula dell’Accordo quadro e per tutta la durata dello stesso, il Dipartimento emetterà gli ordini di fornitura nei confronti dell’operatore economico, per il prodotto di interesse, a parità di specifiche tecniche (incluso il confezionamento), sulla base della
graduatoria determinata in funzione del minor prezzo offerto.
2. L’affidamento dell’ordine di fornitura avverrà senza riaprire alcun confronto competitivo, essendo disciplinati nella documentazione di gara e nell’Accordo Quadro tutti i termini e le condizioni che disciplinano la prestazione.
3. La Struttura potrà motivatamente derogare al principio del minor prezzo per l’affidamento degli ordini di fornitura nelle ipotesi di:
- assenza temporanea del prodotto richiesto, individuato dall’applicazione del criterio del minor prezzo;
- esigenze di continuità della ricerca e della didattica;
- specifiche esigenze tecniche;
- esigenze legate ad evitare la frammentazione degli ordini nel caso di spedizioni con ghiaccio secco.
4. Gli ordini di fornitura saranno emessi in modalità telematica (a mezzo PEC) ovvero mediante l’utilizzo della piattaforma web service eventualmente messa a disposizione dai Fornitori all’avvio del contratto, come indicato nel capitolato tecnico, con le modalità da concordare via mail con il Direttore della corretta esecuzione.
5. Negli ordini di fornitura verranno indicate le quantità di prodotto richiesto e il luogo di consegna. Il corrispettivo di ogni ordine di fornitura sarà pertanto determinato dalla sommatoria delle quantità acquistate moltiplicate per il prezzo unitario indicato in sede di offerta.
6. Il corrispettivo sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente ordinato, regolarmente eseguito dall’Appaltatore ed accertato dal Dipartimento.
7. Le quantità stimate, indicate nella documentazione di gara, non costituiscono un minimo o un massimo d’ordine che il Dipartimento si impegna ad acquistare.
8. L’importo presunto dell’Accordo quadro, quindi, potrà subire modificazioni in diminuzione senza che l’Appaltatore possa vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant’altro.
ARTICOLO 7 – RILANCIO CONFRONTO COMPETITIVO
1. Il Dipartimento si riserva di rilanciare il confronto competitivo tra gli Operatori economici che hanno offerto un prodotto presente nell’elenco prodotti dell’AQ, qualora per quel determinato prodotto venisse proposto uno sconto in ambito di campagne promozionali a livello internazionale, ovvero un prezzo inferiore rispetto al miglior prezzo offerto nell’ambito dell’AQ, tale da determinare un notevole risparmio economico per la SA. In tal caso ai fornitori, che avevano presentato offerta, verrà richiesto un nuovo
preventivo limitato all’acquisto di quello specifico prodotto con le tempistiche e le basi d’asta che saranno dettagliate nella richiesta stessa.
2. Resta inteso che al termine dell’acquisto saranno ripristinate le condizioni economiche previste nell’AQ.
ARTICOLO 8 - IMPORTO
1. L’importo massimo complessivo presunto dell’accordo relativo alla fase principale dell’appalto è pari a:
(Per il lotto 1) a € 175.000,00 iva e/o di altre imposte e contributi di legge esclusi, di cui:
- € 150.000,00 oltre IVA di legge per i prodotti di cui all’allegato lista prezzi
- € 25.000,00 oltre IVA di legge per l’acquisto di eventuali prodotti offerti a listino, come da successivo art. 9, che il Dipartimento si riserva la facoltà di acquistare nel corso di validità dell’Accordo.
(Per il lotto 2) a € 525.000,00 iva e/o di altre imposte e contributi di legge esclusi, di cui:
- € 500.000,00 oltre IVA di legge per i prodotti di cui all’allegato lista prezzi
- € 25.000,00 oltre IVA di legge per l’acquisto di eventuali prodotti offerti a listino, come da successivo art. 9, che il Dipartimento si riserva la facoltà di acquistare nel corso di validità dell’Accordo.
2. L’importo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali è pari a € 0,00 euro.
Per il raggiungimento di tale valore (importo massimo spendibile), saranno sommati i valori dei singoli ordini di fornitura emessi dal Dipartimento nei confronti di tutti gli aggiudicatari dell’Accordo.
3. Resta fermo che i corrispettivi dovuti a ciascun all’Appaltatore saranno quelli relativi agli specifici ordini di fornitura emessi nei suoi confronti e si riferiscono alla prestazione eseguita a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro e nella documentazione di gara.
4. I prezzi unitari offerti sono stati determinati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Si precisa che i valori indicati sono meramente presunti e sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno della Struttura che utilizzerà l’Accordo quadro nell’arco di durata temporale
dello stesso. Pertanto la predetta stima non è in alcun modo vincolante per l’Università poiché dipenderà dalle effettive necessità connesse alle attività di ricerca e didattica, per le quali è possibile effettuare unicamente previsioni e stime.
ARTICOLO 9 – ULTERIORI PRODOTTI OFFERTI A LISTINO
1. Per quanto riguarda i prodotti offerti a listino di cui al precedente articolo 8, l’Appaltatore, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordini di fornitura alle condizioni contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore massimo stabilito di € 25.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
2. Ai prezzi di tali prodotti verrà applicato lo sconto, indicato nel listino prezzi offerto, pari al che
rimarrà invariato per tutto il periodo di durata dell’Accordo quadro.
1. Qualora il Dipartimento avesse necessità di acquistare prodotti contenuti in tali listini e gli stessi siano stati offerti da due o più fornitori, si applicherà il criterio del prezzo più basso. La struttura potrà motivatamente derogare al principio del minor prezzo nelle ipotesi di cui all’art.6.
2. Nel caso in cui, all’atto dell’emissione dell’ordinativo di fornitura, i singoli prezzi dei prodotti da acquistare riportati nei listini di due o più concorrenti risultino uguali, prima di procedere con l’ordinativo di fornitura, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sul prezzo specifico, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.
ARTICOLO 10 - VARIANTI AL CONTRATTO
1. L’Università può introdurre quelle varianti all’Accordo quadro che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Qualora in corso di esecuzione del contratto l’Università avesse l’esigenza di estendere l’Accordo
quadro ad altri dipartimenti e questo determinasse un aumento del fabbisogno stimato, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELL’UNIVERSITA’
1. L’Università concede l’accesso nei propri locali al personale dell’Appaltatore per la consegna della fornitura e/o altre attività connesse all’oggetto dell’Accordo quadro, previo accordo con il Direttore della corretta esecuzione.
ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Accordo quadro e alle condizioni di
esecuzione definite nel Capitolato tecnico.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto dell’Accordo, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo e negli Atti di gara
3. L’Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell’Accordo quadro. Ciascun Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
4. L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo quado, restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di ciascun ordine di fornitura.
6. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo degli ordini di fornitura, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’Accordo quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell’Università debbono essere concordate con il Direttore della corretta esecuzione. L’Appaltatore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, i locali dell’Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l’Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. A tal fine, l’Appaltatore s’impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxxxx-xx-
comportamento.
8. L’Appaltatore s’impegna ad utilizzare, per l’esecuzione dell’appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l’Appaltatore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
9. L’Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e dai protocolli di sicurezza per il contrasto e il contenimento del virus da SARS-CoV-2.
ARTICOLO 13 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
1. Il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore della corretta esecuzione controlla l’esecuzione del contratto per ciascun ordine di fornitura secondo le modalità previste dall’art. 102 del d.lgs. 50/2016 e dal capitolato tecnico.
2. La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
ART. 14 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nel caso di accertamento durante l’esecuzione del contratto di inadempienze contributive e retributive dell’esecutore o del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, si applica l’art. 30 commi 5 e 6 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..
ARTICOLO 15 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. L’Università provvede al pagamento del corrispettivo dovuto per ciascun ordine di fornitura, nei confronti dell’Appaltatore, sulla base delle quantità richieste e consegnate, a mezzo mandato esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere all’emissione di fattura, previa verifica della corrette esecuzione.
2. A ciascuna fattura, l’Appaltatore deve allegare un documento riassuntivo contenente il/i prodotto/i consegnato/i e le relative quantità, al fine di permettere al Direttore della corretta esecuzione (DEC) di verificare la corrispondenza tra quanto conteggiato e fatturato e quanto effettivamente consegnato.
3. L’Università provvede al pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della suddetta fattura.
4. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
5. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione.
6. Le fatture dovranno essere intestate e inviate a: Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie (di seguito FaBiT) - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna C.F. 80007010376 - P.IVA IT01131710376. e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.
7. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
- Codice Fiscale: 80007010376 e Partita IVA: 01131710376
- codice univoco ufficio (IPA): IBPJSZ
- CIG:…………………………………
- CUP: ……………………………….
- numero del repertorio dell’Accordo quadro/ordine di fornitura.
Nel caso in cui l’imposta di bollo sia obbligatoria a norma di legge, la stessa sarà a carico dell’Appaltatore.
8. L’Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento
ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”.
9. Il pagamento è subordinato all’accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell’Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
10. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Università, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Direttore della corretta esecuzione inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario dell’Accordo.
12. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all’impresa tramite PEC, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore della corretta esecuzione, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell’Appaltatore;
13. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell’appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.
ARTICOLO 16 – REPORTISTICA
1. L’Appaltatore deve fornire, su richiesta del Dipartimento, la reportistica prevista all’art. 7 del capitolato tecnico.
ARTICOLO 17 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore ha costituito, prima della stipula dell’Accordo quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro , (pari al 10%
dell’importo massimo complessivo presunto della fase principale, mediante polizza n. … emessa il ………..
da …………..
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. garanzia verrà svincolata proporzionalmente, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D. Lgs. N. 50/2016, in base agli stati di avanzamento del contratto fissati al raggiungimento del 50% e dell’80% del valore complessivo dell’Accordo riferito ad ogni singolo lotto.
6. L’ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato finale di regolare esecuzione.
ARTICOLO 18 – PENALI
1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
- per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di consegna previsto dai singoli ordini di fornitura, come previsto dal Capitolato tecnico, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell’ordine di fornitura, fermo restando che, qualora la merce non fosse stata ancora consegnata dopo 5 (cinque) giorni lavorativi oltre i tempi previsti dal Capitolato, il Dipartimento potrà procedere all’annullamento dell’ordine nei confronti dell’Appaltatore inadempiente, il quale non potrà
più dare seguito alla consegna e non potrà pretendere nulla a titolo di corrispettivo o di risarcimento del danno da parte del Dipartimento. Qualora il Dipartimento dovesse procedere all’annullamento di due ordini di fornitura a seguito di ritardi nella consegna, potrà procedere alla risoluzione dell’Accordo quadro nei confronti dell’Appaltatore inadempiente;
- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l’invio delle schede tecniche dei prodotti offerti o loro integrazione, come previsto dal Capitolato tecnico, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore contrattuale, decorsi 10 giorni lavorativi di ritardo, l’Università avrà facoltà di risolvere automaticamente il contratto a sensi dell’art. 1456 c.c.;
- in caso di mancata comunicazione di indisponibilità del prodotto, come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico, potrà essere applicata una penale pari all’1 per mille del valore dell’ordine di fornitura;
- in caso di consegna di prodotti difformi rispetto a quelli ordinati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,6 per mille del valore dell’ordine di fornitura;
- in caso di mancata consegna della reportistica (30 giorni naturali dalla richiesta del Dipartimento) potrà essere applicata una penale pari all’1 per mille del valore dell’ultimo ordine di fornitura emesso nei confronti dell’Appaltatore;
- in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx , l’Università applica, per ogni
violazione, una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore complessivo degli ordini di fornitura erogati nei confronti dell’Appaltatore.
2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull’importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione.
3. L’Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore dell’Accordo quadro.
ARTICOLO 19 – RECESSO
1. Fermo il disposto di cui all’art. 109 del D.Lgs 50/2016, l’Università può recedere dall’Accordo quadro e/o dagli ordini di fornitura anche nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell’art. 1464 c.c.
2. L’Università si riserva il diritto di recedere dall’Accordo quadro e/o dagli ordini di fornitura, qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel Capitolato tecnico e in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata dell’Accordo quadro ovvero dei singoli ordini di fornitura.
3. L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l’Università intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
4. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Università.
ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo disposto quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Università ha diritto di risolvere l’Accordo in caso di:
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio/della fornitura;
- frode nella esecuzione della fornitura;
2. L’Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 18 “Penali”, nei seguenti casi:
- in caso di mancato rispetto del termine di consegna fissato nell’Accordo quadro, revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l’esecuzione della fornitura;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso
di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Università, ai sensi dell’art. “Brevetti industriali e diritti d’autore” del presente Contratto;
- nei casi di cui all’art. 22 “Subappalto e cessione del Contratto” del presente Contratto;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx ;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell’Accordo;
- a seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione;
- infine, l’Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all’art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all’accertamento dell’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.
3. In caso di risoluzione del contratto l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Università un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese
giudiziali e legali a carico dell’Università medesima. L’Università si impegna ad informare prontamente l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
ARTICOLO 22 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
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2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione dell’Accordo quadro per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale dell’Accordo quadro/ordine di fornitura, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. [ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
7. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo.
8. L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
ARTICOLO 23 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI
1. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.
ARTICOLO 24 – TRACCIABILITÀ
1. L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L’Aggiudicatario deve comunicare all’Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. L’Accordo quadro si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
ARTICOLO 25 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx
2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
ARTICOLO 26 – RESPONSABILE DELL’APPALTO
1. Con la stipula del presente Accordo, l’Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra
…………………………… il Responsabile dell’appalto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Appaltatore, quale referente nei confronti dell’Università.
2. I dati di contatto del Responsabile dell’appalto sono:
- Numero telefonico ……………
- Numero di fax ……………….
- Indirizzo e-mail …………….
ARTICOLO 27 – SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. L’imposta di bollo è a carico dell’appaltatore e al versamento all’erario provvede l’Università di Bologna in modalità virtuale (Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018).
ARTICOLO 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L’informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx. L’informativa di _ _
[indicare controparte] per i Clienti è reperibile alla pagina web _ _/in
ARTICOLO 29 – FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all’interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.
Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
Le clausole di cui agli artt. 10 (Varianti al contratto), 14 (Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva), 18 (Penali), 19 (Recesso), 20 (Risoluzione del Contratto), 27 (Spese contrattuali), 29 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell’atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c.
Per l’Appaltatore
(Firma digitale – legale rappresentante)
Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Firma digitale - Dirigente)